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
1. Ferma restando la competenza statale in
materia di ordinamento civile con riferimento al
diritto di proprietà e alle connesse norme del
codice civile e alle disposizioni integrative, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e
regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli
spazi
da
destinare
agli
insediamenti
residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati
alle attività collettive, al verde e ai parcheggi,
nell'ambito della definizione
o revisione di
strumenti urbanistici comunque funzionali a un
assetto complessivo e unitario o di specifiche
aree territoriali
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
"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi
ed
impianti.
Nell'ambito
degli
interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria (e sagoma ABROGATO) di quello preesistente, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica ((nonche' quelli volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro
ricostruzione,
purche'
sia
possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che,
con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e
gli
interventi
di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.));
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 Come
si nota, la eliminazione di una parola
da una norma di legge comporta l’emergere
di ulteriori problemi, di fatto e di diritto
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 La
definizione della “sagoma” di un edificio
è la “conformazione planovolumetrica della
costruzione ed il suo perimetro considerato
in senso verticale ed orizzontale, ovvero il
contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi
comprese le strutture perimetrali con gli
aggetti e gli sporti”.
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 Sanzioni
in itinere per violazione della norma
che prima del (l’agosto del) 2013 chiedeva il
rispetto della sagoma, oltre che della
volumetria (archiviazione).
 Art. 32 TU edilizia
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 Tenendo
presente:
 Fase preparatoria
 Fase costitutiva
 Fase integrativa dell’efficacia
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 Se
ancora non è stato emesso il
provvedimento
finale,
e
quindi
il
procedimento è ancora in corso, si deve
archiviare
 Tempus
regit actum
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

Adunanza plenaria 22 luglio 1999, n. 20
La pubblica amministrazione, sulla quale a norma
dell'articolo 97 Cost. incombe più pressante l'obbligo di
osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel
momento in cui provvede, della norma vigente e delle
qualificazioni giuridiche che essa impone; pertanto, la
disposizione di portata generale di cui all'articolo 32,
primo comma, della legge 28 febbraio 1985 n.47, relativa
ai vincoli che appongono limiti all'edificazione, non
recando nessuna deroga a questi principi, deve
interpretarsi nel senso che l'obbligo di pronuncia da parte
dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in
relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve
essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere
dall'epoca d'introduzione del vincolo, atteso che tale
valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l'attuale
compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati
abusivamente (C.f.r.:, C.d.S., Sez.V, 22/12/1994, n.1574).
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 Cosa
accade per le sanzioni già comminate
(e, magari, eseguite?)
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

Cass Sez. U, Sentenza n. 14374 del 10/08/2012
In tema di sanzioni disciplinari a carico degli
avvocati, l'avvenuta abrogazione di divieti già
tipizzati nel codice deontologico, non può elidere
l'antigiuridicità delle condotte pregresse, secondo la
regola penalistica della retroattività degli effetti
derivanti dalla "abolitio criminis" ai procedimenti in
corso, poiché l'illecito deontologico è riconducibile al
"genus" degli illeciti amministrativi, per i quali - in
difetto della "eadem ratio" - non trova applicazione,
in via analogica, il principio del "favor rei" sancito
dall'art. 2 cod. pen., bensì quello del "tempus regit
actum". (Nella specie, la C.S. ha confermato la
sentenza
impugnata,
che
aveva
irrogato
la sanzione disciplinare per violazione del divieto del
patto di quota lite).
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
gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente e che comportino
aumento di unità immobiliari, modifiche del
volume, ((e sagoma ABROGATO)) dei prospetti o
delle superfici, ovvero che, limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d'uso
((, nonche' gli interventi che comportino
modificazioni della sagoma di immobili
sottoposti a vincoli ai
sensi del
decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni)).
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


4. All'interno delle zone omogenee A) [Sono considerate zone territoriali omogenee, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del
territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o
di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi]
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle
equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i
comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno
2014, le aree nelle quali non e' applicabile la segnalazione certificata di inizio
attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di
costruire, comportanti modifiche della sagoma.
Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in
mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la
deliberazione di cui al primo periodo e' adottata da un Commissario nominato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. [vedasi Corte Cost. 340 del 2009] Nelle
restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo
periodo, gli interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non
possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione della segnalazione.
Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua
assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione
certificata di inizio attività con modifica della sagoma))
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illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti
per
lo
sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria),
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,
esclusa
la proposizione iniziale:
"L'inserimento degli immobili nel piano ne
determina la conseguente classificazione come
patrimonio
disponibile e ne dispone
espressamente la destinazione urbanistica.

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 Corte
Cost. sentenza nr. 6 del 2013
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
Come ricorda correttamente l’ordinanza di rimessione, questa
Corte ha già affermato che la regolazione delle distanze tra i
fabbricati deve essere inquadrata nella materia «ordinamento
civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze
n. 114 del 2012, n. 173 del 2011, n. 232 del 2005). Infatti, tale
disciplina attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra
proprietari di fondi finitimi e ha la sua collocazione innanzitutto
nel codice civile. La regolazione delle distanze è poi precisata in
ulteriori interventi normativi, tra cui rileva, in particolare, il
citato d.m. n. 1444 del 1968. Tuttavia, la giurisprudenza
costituzionale ha altresì chiarito che, poiché «i fabbricati
insistono su di un territorio che può avere rispetto ad altri – per
ragioni naturali e storiche – specifiche caratteristiche, la
disciplina che li riguarda – ed in particolare quella dei loro
rapporti nel territorio stesso – esorbita dai limiti propri dei
rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici» (sentenza
n. 232 del 2005), la cui cura è stata affidata alle Regioni, in base
alla competenza concorrente in materia di «governo del
territorio», ex art. 117, terzo comma, Cost.
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

Per queste ragioni, in linea di principio la disciplina delle
distanze minime tra costruzioni rientra nella materia
dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza
legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in
deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo
a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di
soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio.
Dunque, se da un lato non può essere del tutto esclusa una
competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli
edifici, dall’altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, è
rigorosamente circoscritta dal suo scopo – il governo del
territorio – che ne detta anche le modalità di esercizio. Pertanto,
la legislazione regionale che interviene in tale ambito è legittima
solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere
urbanistico, rimettendo l’operatività dei suoi precetti a «strumenti
urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di
determinate zone del territorio» (sentenza n. 232 del 2005).
Le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici,
esulino da tali finalità, ricadono illegittimamente nella materia
«ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato.
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Brevi considerazioni critiche sulle modifiche al TU edilizia