CITTA’ DI PORTO SANT’ ELPIDIO
CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa Associazione Provinciale di Fermo
PIANO CASA - APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE 02.10.2009 N. 22 NEL TERRITORIO
COMUNALE
1 MARZO 2010 - VILLA BARUCHELLO
Arch. Giulia Catani
Riferimenti normativi
• Legge n. 22 avente per oggetto “Interventi della Regione per il
riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica,
difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e
promuovere tecniche di edilizia sostenibile”
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 24.11.2009 – atto
d’indirizzo interpretativo della legge regionale 22/89
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 1870 del 16.11.2009 –
Protocollo Itaca
• Deliberazione consiliare n. 72 del 30 novembre 2009
recante
“Determinazioni in merito alla applicazione della L.R. 8 ottobre 2009
n. 22 nel territorio comunale”
Arch. Giulia Catani
Sintesi della legge regionale
articolo 1 - ampliamenti
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E’ consentito l’ampliamento degli edifici residenziali, ancorché ubicati in zona
agricola, finalizzato a realizzare il miglioramento del comportamento energetico, nei
limiti del 20% della volumetria esistente, per un incremento massimo di 200 mc.
Per gli edifici residenziali aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq è
consentito raggiungere una superficie netta di 95 mq.
Per gli edifici in zona agricola costruiti prima del 1950 è consentito l’ampliamento a
condizione che non vengano alterate le caratteristiche architettoniche e la tipologia
edilizia.
Per gli edifici in zona agricola è consentito accorpare all’edificio principale, la
volumetria degli accessori di pertinenza per un massimo di 70 mq, consentendone
anche il mutamento della destinazione d’uso. Gli accorpamenti possono avvenire
mediante intervento edilizio preventivo con apposito piano di recupero.
Per gli edifici non residenziali ubicati nelle zone D (artigianali e commerciali) ed in
zona E (agricola) è consentito un ampliamento nei limiti del 20% della Superficie Utile
Lorda, fino al un massimo di mq 400 (per esigenze produttive), in caso di deroga alle
altezze l’ampliamento è limitato a massimo mq 100 (gli interventi sono alternativi).
Gli ampliamenti degli edifici diversi da quelli residenziali sono consentiti se motivati
da specifiche esigenze produttive.
Gli edifici produttivi presenti all’interno delle zone B e C possono essere ampliati del
20% del volume con un massimo di 200 mc, purché conformi alla destinazione della
zona in cui si trovano.
Arch. Giulia Catani
Sintesi della legge regionale
Edifici produttivi
• L’ampliamento degli edifici produttivi è legato alla alle
specifiche esigenze produttive.
• L’esigenza produttiva è un bisogno legato ad un ciclo
lavorativo
motivato
da
necessità
economiche,
ambientali, di sicurezza, di qualità o di quantità.
• L’esigenza produttiva va indicata nella richiesta e ne
costituisce motivazione;
• Gli edifici con destinazione mista (più unità con differenti
destinazioni) possono essere ampliati seguendo la
destinazione
in
atto,
oppure
modificandola
conformemente agli strumenti urbanistici vigenti
Arch. Giulia Catani
Sintesi della legge regionale
articolo 2 – demolizione e ricostruzione
• Le finalità di tali interventi sono rappresentate dal miglioramento
della qualità architettonica, dal conseguimento dell’adeguamento
sismico,
dal miglioramento della sostenibilità
energetico –
ambientale in applicazione al protocollo Itaca.
• Gli edifici residenziali possono essere incrementati del 35 % della
volumetria esistente da demolire.
• Gli edifici non residenziali collocati nelle zone D (artigianali e
commerciali) ed in zona E (agricola) possono essere incrementati
del 35% della Superficie Utile Lorda demolita.
• Gli edifici non residenziali collocati in zone diverse da quelle
artigianali/commerciali e agricole, purché conformi alle destinazioni
di PRG, possono essere ampliati del 35% della volumetria.
Arch. Giulia Catani
Sintesi della legge regionale
articolo 3 – patrimonio pubblico
• Gli interventi di ampliamento e di demolizione con ricostruzione in
ampliamento possono essere consentiti anche per gli edifici pubblici
o di pubblica utilità, ivi compresa l’edilizia residenziale pubblica,
nonché per immobili di proprietà regionale, degli enti locali, delle
ASUR inseriti nel piano delle dismissioni di cui all’art. 58 del D.L.
112/2008.
• Le finalità degli ampliamenti sono sempre legati al miglioramento
energetico, utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, al
miglioramento o adeguamento sismico.
• Gli interventi relativi al patrimonio della regione e degli enti locali
possono essere attuati anche nei centri storici e negli ambiti di
tutela integrale, essendo applicabile la deroga per le opere
pubbliche ai sensi dell’articolo 60 delle NTA del PPAR.
• Per il patrimonio dell’ERAP o comunale destinato ala edilizia
residenziale pubblica è possibile un incremento del 50% delle
volumetrie esistenti, previo sottoscrizione di accordo di programma.
Arch. Giulia Catani
Sintesi della legge regionale
articolo 4
• Tutti gli interventi previsti dalla legge regionale 22/2009
sono consentiti, per quanto riguarda altezze, densità
edilizia, volumetrie, numero dei piani ed altri parametri
che il comune potrà indicare con apposito atto, in
deroga al regolamento edilizio ed ai piani urbanistici
generali e territoriali approvati dai comuni, province e
regione.
• Restano fermi ed inderogabili i limiti di altezza e di
distanza tra fabbricati stabiliti dal D.M. 1444/68, fatti
salvi quelli che prevedono ispessimento di murature e
solai secondo le indicazioni della legge regionale
14/2008.
Arch. Giulia Catani
Distanze inderogabili del DM. 1444/68
• 10,00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
• Nel caso in cui tra gli edifici siano interposte strade la
distanza tra pareti finestrate è pari alla larghezza della
strada maggiorata di
- 5,00 ml per lato, per strade di larghezza inferiore a ml
7,00
- 7,50 ml per lato, per strade di larghezza comprese tra
ml 7,00 e ml 15,00;
- 10,00 ml per lato, per strade di larghezza superiore a ml
15,00.
Sono fatte salve distanze inferiori dai confini se previste
dagli strumenti urbanistici vigenti, come ad esempio gli
allineamenti su fronti stradali presitenti.
Arch. Giulia Catani
Sintesi della legge regionale
articolo 4 - limitazioni
La legge regionale 22/2009 non è applicabile nei seguenti ambiti:
• nei centri storici (il comune di Porto S. Elpidio non possiede centro
storico);
• nelle aree a tutela integrale del PPAR o dei piani regolatori adeguati
al PPAR;
• nelle aree a rischio di esondazione ;
• all’interno di parchi e riserve naturali;
• per tutti gli edifici privati su aree demaniali;
• per gli edifici
di interesse storico architettonico o tipologico
individuati dal PPAR o dai piani regolatori adeguati al PPAR o ai
sensi di quanto disposto dalla legge regionale 13/90;
• per gli edifici vincolati
• per gli edifici commerciali che prevedano deroghe alla legge
regionale 26/99 in termini di dotazione minima dei parcheggi e
dimensionamento delle strutture di vendita
Arch. Giulia Catani
Sintesi della legge regionale
articolo 6 – contributo di costruzione
• Per gli interventi in ampliamento siano essi di carattere residenziale
che non, il contributo di costruzione, è ridotto del 20% e limitato al
solo ampliamento.
• Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di
costruzione è pari all’80% del dovuto per la porzione in ampliamento
e al 20% del dovuto per la parte ricostruita.
• Il contributo non è dovuto nel caso in cui l’intervento di demolizione
e ricostruzione comporti l’accessibilità totale delle unità immobiliari
ai fini del superamento delle barriere architettoniche.
• Il contributo è dovuto in misura intera nei casi di mutamento della
destinazione d’uso di edifici non residenziali ubicati in zone B e C
purché vi sia compatibilità con la zona.
Arch. Giulia Catani
Attività dei comuni nell’ambito della legge
Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 22/2009 entro
quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge i comuni
possono:
• limitare l’applicazione in relazione a determinati immobili o zone del proprio
territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione
edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere
urbanistico o paesaggistico o ambientale;
• individuare ulteriori parametri di deroga oltre quelli specificatamente indicati
dalla legge;
• stabilire un aumento dei diritti di segreteria fino ad un massimo del 100%,
per i procedimenti riferiti alla legge specifica da utilizzare per l’attivazione di
progetti di produttività finalizzati alla gestione delle pratiche, nonché allo
svolgimento dei successivi controlli;
Nell’ambito della legge i comuni devono:
• determinare
le modalità di reperimento degli standard
urbanistici
conseguenti al maggior carico insediativo a seguito dell’applicazione degli
ampliamenti;
• stabilire il valore della loro eventuale monetizzazione.
Arch. Giulia Catani
L’attività dell’amministrazione comunale
• Criteri generali : analisi territoriale per zone omogenee
• Deliberazione consiliare n. 72 del 30 novembre 2009
recante “L.R. 8 ottobre 2009 n. 22 - indirizzi in
merito alla applicabilità nel territorio comunale”.
Arch. Giulia Catani
Definizione di edificio esistente
• in riferimento
all’applicabilità degli
ampliamenti di cui alla legge regionale
22/09 per edificio esistente si intende
l’edificio al grezzo costituito da copertura
e murature perimetrali.
• In caso di edifici parzialmente completati
l’aumento del 20% sarà riferito alla sola
porzione tamponata.
Arch. Giulia Catani
Interventi nel Borgo Marinaro
• Nella zona del Borgo Marinaro gli ampliamenti di cui agli
articoli 1 e 2 della legge regionale 22/2009 si applicano
esclusivamente agli edifici con un numero di piani
inferiore a tre e fino al conseguimento dell’altezza
massima di ml 9,00, calcolata secondo i parametri
definiti dal relativo particolareggiato (al di sotto del
cornicione) . Sono fatte salve le norme del piano
attuativo in relazione alla composizione delle facciate.
Per gli edifici soggetti a restauro e risanamento
conservativo, gli interventi di cui alla L.R. 22/09, nel
limite dei 3 piani, si applicano previa presentazione di
piano di recupero, attraverso il quale si valuteranno le
condizioni particolari da applicare.
Arch. Giulia Catani
Interventi all’interno delle zone B
• Nelle zone di tipo B, diverse dal Borgo Marinaro, gli
interventi di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. 22/09 si
applicano nel rispetto di quanto dettato dalla normativa
generale (rispetto delle distanze del D.M. 1444/68)
senza applicazione di ulteriori limitazioni o deroghe.
Sono fatti salvi gli interventi che pur utilizzando gli
ampliamenti di cui alla legge regionale 22/09 risultano
essere conformi alle prescrizioni plano volumetriche
contenute nei vigenti piani di recupero. La legge
regionale 22/2009 non si applica alle pertinenze delle
abitazioni che costituiscono corpi completamente
distaccati dagli edifici principali
Arch. Giulia Catani
Interventi all’interno delle zone C
• nelle zone di espansione residenziale di tipo C
oltre alle deroghe specifiche contenute
all’interno della legge regionale 22/09, sono
applicabili le deroghe alle norme sulle distanze
dai confini e dai limiti di zona, purché non in
contrasto con i limiti inderogabili di cui al DM
1444/68, nei casi in cui gli interventi confinino
con aree con destinazione a verde e/o a
parcheggio e nel caso in cui confinino con zone
agricole della stessa proprietà. Sono fatte salve
le distanze del codice civile
Arch. Giulia Catani
Interventi all’interno delle zone D
• nelle zone commerciali ed artigianali di
tipo D le norme di cui alla legge regionale
22/2009 si applicano senza limitazioni o
ulteriori deroghe.
Arch. Giulia Catani
Interventi all’interno delle zone E - agricole
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nelle zone agricole E tutti gli interventi di cui alla legge regionale 22/04 si
attuano attraverso un piano di recupero redatto ai sensi della legge 457/78
che potrà contenere anche previsioni di riordino dei volumi. Il piano
attuativo avrà una validità massima di anni tre e potrà presentare anche
traslazioni di sagoma nella direzione del rispetto delle distanze. Attraverso
il piano di recupero verranno fissate e valutate di volta in volta le
caratteristiche dell’intervento in relazione alle deroghe.
Le norme di cui alla legge regionale n. 22/2009 non si applicano a tutti gli
edifici in zona agricola che hanno mutato la destinazione d’uso
successivamente alla data del 31.12.2008, trovandosi questi in una
situazione non più corrispondente allo stato di fatto alla data di riferimento di
applicabilità della legge.
Per gli accessori ad uso agricolo tutti gli interventi, salvo quelli di riordino
delle volumetrie esistenti, sono condizionati alla disponibilità di un lotto
minimo pari a 2 Ha. Sia per gli imprenditori a titolo principale che per
quelli a titolo secondario
gli interventi sono assoggettati al
conseguimento del parere prescrittivo dell’Ufficio agricolo di zona
sulla base delle reali necessità aziendali ed in funzione dei mezzi a
disposizione per la conduzione del fondo
Arch. Giulia Catani
Esclusioni
• le norme di cui alla legge regionale 22/09 non si applicano agli
edifici compresi nell’Album degli edifici Storici extraurbani allegato al
PRG sia che essi siano soggetti a restauro e risanamento
conservativo o a ristrutturazione;
• le norme di cui alla legge regionale 22/09 non si applicano agli
edifici presenti all’interno delle zone bianche o all’interno di aree con
destinazione di tipo pubblica soggette a vincoli espropriativi non
ancora decaduti;
• le norme di cui alla legge regionale 22/09 non si applicano agli
edifici esistenti all’interno di aree di espansione per le quali non sia
vigente il relativo piano attuativo e per gli edifici esistenti all’interno
di piani attuativi vigenti che ne prevedano la totale demolizione
senza ricostruzione
Arch. Giulia Catani
Reperimento degli standard
• Per la conformazione del territorio e per la
topologia degli interventi gli standard pubblici
devono essere di norma monetizzati;
• per gli interventi nelle zone di tipo D, prima
dell’applicazione della monetizzazione, dovrà
essere esplorata, in fase progettuale, la
possibilità di reperire lo standard all’interno del
lotto di pertinenza sul fronte strada.
Arch. Giulia Catani
Valore della monetizzazione
• Per la determinazione del valore delle aree da
monetizzare si fa riferimento a quelli deliberati
ai fini ICI al momento della presentazione dei
progetti ai sensi della legge regionale 22/09,
facendo riferimento alla destinazione urbanistica
dell’area ed alla sua collocazione all’interno
delle varie fasce di mercato
• Per gli interventi in zona agricola il valore delle
aree oggetto di monetizzazione sarà pari a
quello corrispondente alle aree di tipo ZTR3 in
zona azzurra
Arch. Giulia Catani
Precisazioni ed interpretazioni
• I piani di recupero sia in zona agricola che nel
Borgo Marinaro non necessitano della Verifica di
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica;
• Essi non devono essere preceduti da una
delibera
di individuazione delle aree da
assoggettare ai piani;
• L’iter amministrativo è quello di cui all’articolo 30
della legge regionale 34/92 e s.m.i.,
considerando gli interventi conformi al PRG.
Arch. Giulia Catani
Precisazioni ed interpretazioni
• All’interno delle zone agricole gli artt. 1 e 2 della
Legge Regionale 22/09 si applicano in deroga
alla L.R. 13/90 e quindi anche per gli edifici
residenziali con volumetria superiore a 1000 mc
• Per gli interventi di ampliamento e ricostruzione
vale quanto disposto dall’art. 5 della L.R. 13/90
cioè non si osserva il limite di 20 ml per le
distanze dai confini
• Gli interventi in zona agricola si attuano nel
rispetto delle caratteristiche architettoniche e
paesaggistiche imposte dalla L.R. 13/90.
Arch. Giulia Catani
Precisazioni ed interpretazioni
• I divieti stabiliti dalla legge regionale 22/09
in relazione alle zone soggette a tutela
integrale, così come definite dal P.P.A.R.,
non sono derogabili dai Comuni.
• Valgono comunque le esenzioni stabilite
dall’art. 60 del P.P.A.R. o quelle richiamate
negli strumenti urbanistici ad esso
adeguati.
Arch. Giulia Catani
Precisazioni ed interpretazioni
• In relazione all’ampliamento delle strutture
di carattere commerciale non è consentita
l’applicazione della L.R. 22/89 qualora gli
incrementi determinino il passaggio di
categorie della struttura di vendita. Cioèvi
è passaggio da esercizio di vicinato a
media struttura di vendita, oppure da
media struttura di vendita a
grande
struttura di vendita.
Arch. Giulia Catani
Precisazioni ed interpretazioni
• Le norme di cui alla legge regionale 22/09 non
possono essere utilizzate al fine di conseguire
sanatorie;
• In caso di abusi edilizi ad interventi richiesti ai
sensi della legge regionale 22/09, oltre
all’applicazione
delle
sanzioni
e
dei
provvedimenti di cui al DPR 380/01, sono
irrogate ulteriori sanzioni pari al doppio
dell’aumento del valore venale dell’immobile
conseguente all’aumento del volume o della
SUL, nonché l’annullamento delle riduzioni del
contributo di costruzione
Arch. Giulia Catani
Protocollo ITACA
• Con D.G.R. n. 1870 del 16.11.2009 è stata
approvata una versione sintetica del Protocollo
da applicare in maniera specifica agli interventi
derivanti dall’applicazione della L.R. 22/09
• L’articolazione degli scaglioni di punteggio
consentono di
poter ampliare fino ad un
massimo del 25% in caso di raggiungimento di
punteggio pari ad 1,5, e del 35% in caso di
raggiungimento di punteggio pari a 2,5
Arch. Giulia Catani
Protocollo ITACA
• I criteri premianti del protocollo Itaca sono
molteplici, il primo è indipendente dal
comportamento dell’edificio e riguarda il
rapporto con il sito. Si premiano edifici
posti in ambito urbano centrale.
• Seguono i valori di carattere energetico
con particolare riferimento all’involucro
esterno.
Arch. Giulia Catani
Protocollo ITACA
• Altri
requisiti
che
influenzano
la
valutazione
prestazionale
dell’edificio
sono:
- la ventilazione;
- la buona illuminazione naturale;
- l’uso di fonti rinnovabili per la produzione
di acqua calda e di energia elettrica
Arch. Giulia Catani
Protocollo ITACA
• Si incentivano gli usi di materiali naturali,
provenienti da riciclo ovvero riciclabili;
• Si fa attenzione ai consumi idrici ed al
recupero delle acque siano esse grigie
che piovane;
• Si richiede una progettazione dell’impianto
elettrico volta a diminuire l’inquinamento
elettromagnetico indoor.
Arch. Giulia Catani
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vedi allegato - Comune di Porto Sant`Elpidio