Diritto Societario IL DIRITTO DELLE SOCIETÀ
PRINCIPI FONDAMENTALI
E REGOLE DI DETTAGLIO
Avv. Emiliano Russo
Chief Legal Officer
Direttore Affari Legali, Societari e Regolamentari
Beni Stabili Gestioni S.p.A - S.G.R.
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
1
Diritto Societario Principi della S.r.l.
“Prevedere un autonomo ed
organico complesso di norme,
anche suppletive, modellato sul
principio della rilevanza centrale
del
socio
e
dei
rapporti
1
contrattuali tra i soci”
prevalenza
dell’elemento
personalistico rispetto alla quota
“Prevedere un’ampia autonomia
statutaria riguardo alle forme
organizzative, ai procedimenti
decisionali, agli strumenti di
tutela dei soci”3:
•
•
•
•
•
Principi della S.p.A.
“Principio della rilevanza centrale dell’azione,
della circolazione della partecipazione e della
possibilità di ricorso al mercato del capitale di
rischio”2
prevalenza dell’azione rispetto all’elemento
personalistico
“Prevedere un modello base unitario e le ipotesi
nelle quali le società saranno assoggettate a
regole caratterizzate da un maggior grado di
imperatività in considerazione del ricorso al
mercato del capitale di rischio”4:
•
collegio sindacale e/o revisore
esterno per controllo contabile;
denuncia di fatti censurabili ex art.
2408;
denuncia al tribunale ex art. 2409;
controllo
amministratori
postconferimento;
annullamento delibere C.d.A. per
violazione di legge o statuto
Libertà di forme organizzative
“destrutturazione”,
“disorganizzazione”,
disarticolazione degli organi
•
•
Abolizione del sistema collegiale
per
assemblea
e
organo
amministrativo:
•
Delibera assembleare in forma
collegiale vs. decisioni dei soci;
delibera consiliare in forma
collegiale vs- amministrazione
disgiuntiva o congiuntiva
prevedere un assetto organizzativo idoneo a
promuovere la correttezza della gestione dell’impresa
sociale
azione sociale di responsabilità da parte di una
minoranza di soci, rappresentativa di una quota congrua
del capitale sociale idonea al fine di evitare l’insorgenza
di una eccessiva conflittualità tra i soci
Forme
organizzative
predeterminate
e
vincolanti
Le società per azioni dovranno scegliere tra i
seguenti modelli di amministrazione e controllo:
1) Tradizionale-Latino:
•
•
distinguere il controllo sull’amministrazione dal
controllo contabile affidato ad un revisore esterno
(come per le quotate)
•
•
organo amministrativo, formato da uno o più
componenti,
collegio sindacale per controllo di gestione;
Revisore
esterno
per
controllo
contabile
(facoltativo)
2) Dualistico-germanico:
•
•
•
consiglio di gestione,
consiglio di sorveglianza per controllo di gestione,
revisore esterno per controllo contabile (necessario)
•
•
•
consiglio di amministrazione,
comitato di controllo, per controllo di gestione,
Revisore esterno per controllo contabile (necessario)
3) Monistico-anglosassone):
e) in mancanza di diversa scelta statutaria, si
applica la disciplina del Sistema Tradizionale;
1
Art. 3, comma 1, lett a, Legge 3 Ottobre 2001 n° 366.
Art. 4, comma 1, Legge 3 Ottobre 2001 n° 366.
3
Art. 3, comma 2, lett 3, Legge 3 Ottobre 2001 n° 366.
4
Art. 4, comma 1, Legge 3 Ottobre 2001 n° 366.
2
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
2
Diritto Societario S.r.l.
Interessi tutelati
Tutela dei creditori sociali5
(non è espressamente prevista
la tutela dei soci)
I soci sono liberi di autotutelarsi,
secondo autonome previsioni statutarie
S.p.A.
Interessi tutelati
Tutela degli interessi dei soci,
dei creditori, degli investitori,
dei risparmiatori e dei terzi6
I soci sono tutelati per legge,
come i terzi
“Sembra dunque da condividere l’affermazione
secondo cui il principale limite all’autonomia
contrattuale dei soci della s.r.l. e all’autonomia
statutaria della società, sia da rinvenire nella
tutela dei diritti dei terzi ..” (in “Il Nuovo Diritto
Societario” Galgano-Genghini, Vol II, pag 971)7
Nella s.r.l. l’obiettivo primario non è la
tutela degli interessi dei soci, perché i
soci della s.r.l. si presumono
imprenditori, che non necessitano di
tutele normative predeterminate: sono
essi stessi competenti per valutare la
corretta gestione della realtà aziendale,
per selezionare gli altri soci e i propri
amministratori e quindi per autotutelarsi
3
Nella S.p.A., l’obiettivo primario è di
tutelare i terzi ma anche i soci: infatti,
la legge prevede obbligatoriamente ed in
maniera organica, organi e sistemi di
controllo (“prevedere un assetto
organizzativo idoneo a promuovere la
correttezza della gestione sociale”)
“Nella s.r.l., la tutela dei soci nei confronti degli
amministratori non è affidato a rigorose regole
procedurali ed alla attività di organi di controllo,
bensì ai soci stessi” (in “Il Nuovo Diritto Societario”
Galgano-Genghini, Vol II, pag 978)
Teoria contrattualistica
Teoria istituzionalistica
“L’interesse sociale” è l’interesse
dei soci contraenti
“L’interesse della società” è l’interesse
dell’impresa in sé, dell’efficienza produttiva al
fine della sana crescita economica
Art. 2409: iniziativa p.m. in società aperte8
Art. 2377, II: impugnativa di delibere assembleari da
parte di amministratori e sindaci
Art. 2488, IV: impugnativa di delibere consiliari da parte
dei sindaci o amministratori assenti o dissenzienti
5
Art. 3, comma 2, lett a, Legge 3 Ottobre 2001 n° 366.
Art. 4, comma 2, lett a, Legge 3 Ottobre 2001 n° 366.
7
“Oltre a tali espresse (e dunque pacifiche) ipotesi di limitazione dell’autonomia contrattuale e staturia, occorre
verificare se esistano ulteriori limiti tipologici o derivanti da principi generali del diritto societario. Orbene, la riforma
ha definitivamente sconfessato quegli orientamenti, soprattutto giurisprudenziali, secondo cui l’intera disciplina
organizzativa della s.r.l. fosse espressione di principi di ordine pubblico. Probabilmente, l’unico limite tipologico che
sembra permanere, consiste nell’impossibilità di pattuire che tutti i soci della s.r.l. siano illimitatamente responsabili
per le obbligazioni sociali… Forse deve ritenersi ancora vigente il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.) anche se lo
scopo di lucro nelle società di capitali non sembra avere più quella centralità causale che aveva prima della riforma”
(in “Il Nuovo Diritto Societario” Galgano-Genghini, Vol II, pag 971 e 972)
8
“Tracce della concezione “istituzionalistica” erano già presenti nel codice del 1942, a cominciare dai poteri di
iniziativa riconosciuti dall’art. 2409 al pubblico ministero di fronte alle “gravi irregolarità” commesse
nell’adempimento dei loro doveri, dagli amministratori di ogni società per azioni. La norma è sopravvissuta, nella
riforma del 2003, solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; essa mostra come l’interesse
al regolare adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, ossia ad una regolare gestione dell’impresa
sociale, non sia concepito, nelle società aperte, come interesse esclusivo dei soci, come interesse del quale costoro
6
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
Diritto Societario LE NOVITÀ DELLA RIFORMA
a.
1.
2.
3.
•
AI SENSI DEL D.LGS. N°
6 DEL 17
GENNAIO
2003
RENDERE FLESSIBILI LE REGOLE ORGANIZZATIVE:
S.p.A.: modelli alternativi di amministrazione e controllo: sistema tradizionale,
dualistico e monistico;
S.r.l.: nuova organizzazione nella ripartizione delle funzioni di amministratore tra
soci ed amministratori;
snellimento delle modalità di convocazione dell’assemblea:
per S.p.A. aperte: mediante pubblicazione G.U. oppure pubblicazione su almeno un quotidiano
nazionale indicato nello statuto, con 15 gg di preavviso; per S.p.A. chiuse: anche mediante avviso
comunicato ai soci con mezzi “che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento” (raccomandata
A/R, fax, email, etc) e preavviso di 8 giorni (art. 2366), come per le S.r.l.; per S.r.l., l’atto
costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea; in mancanza, convocazione con
lettera raccomandata preavviso di 8 giorni (art. 2479 bis)
4.
alleggerimento dei requisiti per l’assemblea totalitaria.
•
S.p.A. art. 2366 c.c.: totalità soci, maggioranza amministratori e organi di controllo, con diritto di
opposizione dei soci non informati e successivo obbligo degli amministratori presenti di informare gli
amministratori e sindaci assenti;
S.r.l. art. 2479bis: presente intero capitale sociale, presente o preventivamente informato l’organo
amministrativo e collegio sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
•
5.
snellimento procedure di operazioni straordinarie:
•
•
conferimento nella s.r.l., il perito è nominato dalla società conferente non dal tribunale;
nella fusione, il termine di opposizione dei creditori è eliminabile con parere esperto.
6.
S.p.A.: estensione competenze organo amministrativo (sottratti all’assemblea):
•
emissioni obbligazioni, fusioni di controllate al 100%/90%;
b.
TIPIZZARE NORMATIVAMENTE LE POSIZIONI GIURISPRUDENZIALI GIÀ CONSOLIDATE O RISOLVERE IN
VIA DEFINITIVA ALCUNE POSIZIONI INCERTE TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA:
1.
S.p.A. annullabilità delle delibere del C.d.A. per contrasto con la legge o con lo
statuto, art. 2388 c.c. ult. Comma: ante Riforma, era espressamente prevista
solamente l’annullabilità delle delibere assembleari per conflitto di interessi del
socio, art. 2377 c.c. (impugnativa generale delle delibere consiliari nella s.r.l. non è stata
espressamente prevista, le stesse sono impugnabili per conflitto di interessi ai sensi art. 2475 ter) ;
S.p.A. ammissibilità del divieto assoluto di vendita delle azioni e ammissibilità del
mero gradimento per la vendita delle azioni (ante Riforma, entrambi erano
vietati);
S.p.A. “la gestione della società spetta in via esclusiva agli amministratori” e
quindi natura “autorizzativa” e non “gestoria” della delibera assembleare che
autorizza gli atti di gestione degli amministratori, art. 2364, n° 59;
S.p.A.: introduzione del regolamento assembleare, art. 2364 c.c. n° 6;
S.p.A.: tipizzazione dei poteri del presidente dell’assemblea, art. 2371 c.c. (anteriforma, non era disciplinata)10;
2.
3.
4.
5.
possano liberamente disporre. …C’è dunque – come la stessa relazione ministeriale teneva a precisare – un “generale
interesse” a che la società per azioni sia regolarmente amministrata; generale interesse la protezione del quale è
affidata, appunto, al pubblico ministero” . (in “Il Nuovo Diritto Societario” Galgano-Genghini, Vol I, pag 53).
9
“Art. 2364 n° 5, “delibera sugli altri atti oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea nonché sulle
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
la responsabilità di questi per gli atti compiuti”
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
4
Diritto Societario 6.
7.
8.
9.
S.r.l.: tipizzazione dei poteri del presidente dell’assemblea, art. 2479, IV comma
c.c. (ante-riforma, non era disciplinata)
S.p.A.: tipizzazione dei poteri del consiglio di amministrazione, art. 2381, I comma
c.c.;
S.p.A.: previsione espressa della clausola simul stabunt, simul cadent ex art. 2386
c.c.;
S.p.A.: espresso chiarimento sul tipo di responsabilità degli amministratori
(“qualificata”).
c.
1.
RAFFORZARE I DIRITTI DELLE MINORANZE:
•
per S.p.A. 1/5 dei soci possono richiedere l’azione sociale di responsabilità verso gli amministratori;
nella S.r.l. ciascun socio;
2.
3.
4.
5.
legittimazione attiva dei soci di minoranza per promuovere l’azione sociale di
responsabilità verso gli amministratori:
legittimazione attiva dei soci esterni e dei creditori per promuovere l’azione
sociale di responsabilità verso la società capogruppo e suoi amministratori:
legittimazione del Collegio Sindacale (art. 2393, 3° comma) e del Consiglio di
Sorveglianza (art. 2409 decies) a promuovere azione sociale di responsabilità verso
gli amministratori11;
legittimazione del Collegio Sindacale, Comitato di Controllo o Consiglio di
Sorveglianza a promuovere denuncia di gravi irregolarità al Tribunale ex art. 2409
c.c. (S.p.A.)
riduzione da 1/5 ad 1/10 della percentuale di soci che possono chiedere la
convocazione dell’assemblea art. 2367 c.c. primo comma, allineando detto termine con
la percentuale di 1/10 dei soci che possono chiedere la denuncia di gravi irregolarità al tribunale
art. 2409 c.c. (S.p.A.);
d.
1.
2.
3.
e.
1.
2.
3.
4.
GARANTIRE CERTEZZA ALL’AZIONE DELLA SOCIETÀ:
limitare azioni di disturbo di terzi: trasformazione di alcune fattispecie da “illecito
di pericolo” a “illecito di danno” (es art. 2409 “gravi irregolarità che possano
arrecare danno alla società”) (S.p.A.);
annullamento delle delibere assembleari nella S.p.A. art. 2377 c.c.: tutela reale
(annullamento delibera) solo per i soci oltre il 5%, ed introduzione di tutela
obbligatoria (risarcimento del danno) per i soci sotto il 5% (S.p.A.) (per le S.r.l., c’è
solo la tutela reale dell’annullamento della delibera assembleare);
sicurezza nella contrattazione nei titoli chiarendo le regole di trasferimento delle
azioni art. 2355 c.c. e le regole di trasferimento della quota art. 2469 c.c.,
soprattutto in caso di conflitto tra più acquirenti della stessa quota;
NUOVI ISTITUTI INTRODOTTI DALLA
RIFORMA:
disciplina del gruppo;
disciplina dei patti parasociali;
società con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante (terza disciplina
speciale e intermedia rispetto alle S.p.a. non quotate e le S.p.a. quotate);
introduzione della S.p.A. costituita da un unico socio per atto unilaterale (art.
2328).
10
“La riforma ha riconosciuto poteri estesi al Presidente dell’Assemblea, incluso il potere di effettuare
una prima verifica sul quorum deliberativo (ai fini di escludere soci che prima facie siano in conflitti di
interesse) salvo comunque il diritto di impugnativa” Pag 219 Galgano, Vol. I
11
Nota che è dubbia la legittimazione attiva del Comitato di Controllo nel Sistema Dualistico a
promuovere l’azione sociale di responsabilità
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
5
Diritto Societario ART. 2325
BIS: DEFINIZIONE DI SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO
AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO (SOCIETÀ APERTE, CHE INCLUDE SOCIETÀ QUOTATE E
SOCIETÀ DIFFUSE MA NON QUOTATE)
Art. 2325bis ”Sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio [Società
Aperte] le società con azioni quotate in mercati regolamenti o diffuse fra il pubblico
in maniera rilevante”
società quotate
Società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante: ”Emittenti italiani
(a)
con azionisti - diversi dal socio di controllo - superiori a 200 che detengano
complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5% e
(b)
non abbiano possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi
dell’art. 2435bis primo comma cc”12.
Le società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante sono caratterizzate da
un maggior grado di imperatività delle norme regolatrici.
Tipologie di società per azioni
Società chiuse
Società a ristretta base
azionaria
Società per azioni
“chiuse”
Codice Civile
art. 2325- art. 2461 c.c.
Tutela “base”
dei terzi e dei soci
“Società Aperte”
Società che “fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio”
Società per azioni
Società per azioni
“diffuse”
“quotate”
Codice Civile
art. 2325- art. 2461 c.c.,
Testo Unico Finanza13
58/1998
ove espressamente previsto,
e Testo Unico Finanza 58/98, ove
espressamente previsto
e Codice Civile, ove applicabile
in difetto di previsioni del Tuf
tutela “media”
dei terzi e dei soci
tutela “rafforzata”
dei terzi e dei soci
12
Art. 2325 bis c.c.
art. 111 bis disp.att
art. 116 TUF
Reg. Consob 11971/1999. Art. 2-bis (Definizione di
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante). “1. Sono emittenti azioni diffuse fra il
pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:
a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una
percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis, primo comma,
del codice civile”.
13
Art. 2325 bis, ultimo comma “Le norme di questo titolo si applicano alle società per azioni quotate in mercati
regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o da leggi speciali”. Per le
società quotate, vi è la legge speciale ed è il Testo Unico Finanza 58/1998
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
6
Diritto Societario Legenda dei colori:
Assemblea: funzioni
deliberative sovrane
organo “interno”
Supremi atti di governo
della società
• nominare gli organi di
amministrazione e di •
controllo;
• approvare il bilancio;
• deliberare
la
distribuzione di utile o
trattenerlo in società •
(politica di distribuzione
o accumulo);
• deliberare le modifiche
statutarie
14
Organo amministrativo
ed esecutivo “esterno”
7
Funzione gestoria
e di esecuzione
deliberare e porre in
essere tutti gli atti •
necessari a raggiungere •
l’oggetto
sociale
(definizione giuridica);
creare e concludere
tutte
le
operazioni
finalizzate a produrre
utile
(definizione
economica).
CONTROLLO DI GESTIONE:
1.
2.
3.
Funzioni di controllo
controllo di gestione14
controllo contabile15
art. 2403 per le S.p.A. Nell’esercizio del controllo di gestione, il Collegio Sindacale “vigila:
sull’osservanza della legge e dello statuto;
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento”.
CONTROLLO CONTABILE: art. 2409-ter per le S.p.A. Nell’esercizio del controllo contabile, il Revisore:
“verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corretta rilevazione nelle scritture dei fatti di gestione;
verifica se, il bilancio d’esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
esprime con apposita relazione un un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato, ove
redatto”
1.
2.
3.
15
Organo di controllo
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
Diritto Societario CAPITOLO
SOCIETA’ PER AZIONI
- SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO-
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ANTE-RIFORMA
- LA SOCIETÀ PER AZIONI -
ORGANO
AMMINISTRATIVO
“FUNZIONI
GESTIONALI
ESTERNE”
ASSEMBLEA
DEI SOCI –
”FUNZIONI
DELIBERATIVE
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
Collegio Sindacale:
“controllo
di
gestione e controllo
contabile”
Società di
revisione solo
per le quotate
8
Diritto Societario NUOVI SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLE SOCIETÀ PER AZIONI
SISTEMA TRADIZIONALE
PER LE S.P.A. CHIUSE
9
ORGANO
AMMINISTRATIVO
FUNZIONI
GESTIONALI
ESTERNE
Collegio Sindacale:
controllo di gestione
e controllo contabile
ASSEMBLEA
DEI SOCI –
FUNZIONI
DELIBERATIVE
•
•
•
•
•
•
•
Assemblea
2364 c.c.
Approva il bilancio
Nomina e revoca amministratori
e determina loro compenso,
nomina i sindaci e Presidente
Collegio Sindacale e compenso;
nomina il Revisore;
delibera azione sociale di
responsabilità
verso
amministratori e sindaci;
autorizza
atti
degli
amministratori sottoposti al suo
esame (n ° 5);
approva
regolamento
assembleare
Consiglio di
Amministrazione
2380 bis
“La gestione dell’impresa
spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali
compiono le operazioni
necessarie
per
l’attuazione dell’oggetto
sociale”
Competenza generale ed
esclusiva
Collegio Sindacale
2403 e 2409 bis-ter
Controllo di gestione e controllo contabile
cumulabili nel collegio sindacale:
• per società che non fanno ricorso
capitale di rischio (chiuse),
• non tenute a fare il bilancio
consolidato,
• ove lo preveda lo statuto 2409bis, III
comma
Società che non fanno ricorso al mercato
capitale di rischio (chiuse) ma tenute al
bilancio consolidato: revisore contabile
persona fisica (società aperte: revisore
persona giuridica)
Competenza speciale e tassativa
Assemblea nomina i controllati (organo amministrativo) ed i controllori (Collegio
Sindacale)
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
Diritto Societario SISTEMA TRADIZIONALE
PER LE S.P.A. DIFFUSE
(i.e. società aperte non quotate)
Collegio Sindacale:
controllo di gestione
2403 c.c.
ORGANO
AMMINISTRATIVO
FUNZIONI
GESTIONALI
ESTERNE
10
Società di revisione
controllo contabile
2409-bis-2409-ter
ASSEMBLEA
DEI SOCI –
FUNZIONI
DELIBERATIVE
Assemblea
Art. 2364 c.c.
•
Approva il bilancio
•
Nomina
e
revoca
amministratori e determina
loro compenso,
•
nomina
i
sindaci
e
Presidente
Collegio
Sindacale e compenso;
•
nomina il Revisore;
•
delibera azione sociale di
responsabilità
verso
amministratori e sindaci;
•
autorizza
atti
degli
amministratori sottoposti al
suo esame (n ° 5);
•
approva
regolamento
assembleare
Competenza speciale e tassativa
Consiglio di
Amministrazione
2380 bis
Collegio Sindacale
Art. 2403 c.c.
Controllo di gestione
“La gestione dell’impresa
spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali
compiono le operazioni
necessarie
per
l’attuazione dell’oggetto
sociale”
Vigila:
•
sull’osservanza della legge
e statuto,
•
rispetto dei principi di
corretta amministrazione
•
sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile
adottato dalla società.
Competenza generale ed
esclusiva
Controllo di “legalità” sulla legge e
statuto
Controllo
di
“legittimità
sostanziale”
sulla
gestione
(diligenza, rapporto tra risorse e
impieghi etc)
Società di
Revisione
Controllo
contabile
2409bis-ter
Controllo
contabile
sottratto
al
c.Sindacale
per analogia
con
la
disciplina
delle società
quotate
D.Lgs. 58/98
Assemblea nomina i controllati (organo amministrativo) ed i controllori (Collegio
Sindacale)
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
Diritto Societario SISTEMA DUALISTICO PER LE SPA. ART. 2409
OCTIES
CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA
FUNZIONI MISTE
Revisore
obbligatorio
Controllo
contabile
11
ASSEMBLEA
DEI SOCI –
CONSIGLIO DI
FUNZIONI
DELIBERATIVE
FUNZIONI DI
Assemblea
2364 bis
• Nomina e revoca il
consiglio di sorveglianza e
determina il compenso
(nomina chi nomina gli
amministratori)
• Delibera
azione
di
responsabilità
del
Consiglio di sorveglianza
o Consiglio di Gestione (a.
2409-decies)
• delibera distribuzione
utili (decisione strategica:
accumulo o distribuzione)
• nomina il revisore;
Competenza speciale
GESTIONE
GESTIONE
Consiglio di Sorveglianza
2409 terdecies
Funzioni assembleari:
nomina e revoca i consiglieri di gestione;
delibera l’azione di responsabilità del
Consiglio di Gestione;
Se previsto dallo Statuto, delibera in
ordine alle operazioni strategiche e ai
piani industriali e finanziari predisposti
dal consiglio di gestione, ferma in ogni
caso la responsabilità di questo per gli
atti compiuti
approva il bilancio (decisione tecnica);
Funzioni di controllo:
Svolge controllo di gestione art. 2403, I
comma c.c.
Presenta la denuncia di gravi
irregolarità al tribunale ex art. 2409
Riferisce per iscritto almento 1 volta
l’anno all’assemblea sull’attività di
vigilanza svolta, sulle omissioni e sui
fatti censurabili rilevati
Composto da almeno 3 membri, di cui
almeno 1 revisore; Minimo 3 esercizi
Consiglio di gestione
Art. 2409 novies
compimento di tutti
gli atti necessari al
raggiungimento
dell’oggetto sociale
Si applicano le stesse
norme del C.d.A.
(art.2409 undecies
2380bis)
Composto da almeno
2 componenti
Max 3 esercizi
Competenza generale
Revisore esterno
obbligatorio
Controllo
contabile
2409quinquies
decies
Revisore persona
fisica per spa
chiuse
(o società di
revisione
per
società che fanno
ricorso al mercato
capitale di rischio
cioè aperte)
2409quinquiesdec
ies
art. 2409
bis, I° e II comma
Relazione D.Lgs: “Il sistema dualistico..largamente ispirato agli ordinamento tedesco e
francese.. è il modello che più realizza la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli
organi sociali)”
Potenziale utilizzo: cambio generazionale nella gestione dell’azienda di famiglia, società
miste in cui il socio pubblico vuole riservarsi i principali diritti sovrani, oppure società
con larghissimo azionariato (Banca Intesa-San Paolo; Mediobanca)
I controllori (Consiglio di Sorveglianza) nominano i controllati (Consiglio di Gestione)
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Diritto Societario SISTEMA MONISTICO –
ART.
2409
SEXIESDECIES
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Revisore
obbligatorio
Controllo
contabile
Comitato di
controllo
12
ASSEMBLEA
DEI SOCI –
FUNZIONI
DELIBERATIVE
ASSEMBLEA
2364 c.c.
Funzioni deliberative interne
Nomina e revoca amministratori
e compenso,
Approva il bilancio
Delibera azione sociale di
responsabilità
Autorizza
atti
degli
amministratori sottoposti al suo
esame (n ° 5)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
2409SEXIESDECIES
“La gestione dell’impresa
spetta esclusivamente
al C.d.A.”
Non può esserci un
amministratore unico
Competenza generale
Competenza speciale
COMITATO DI CONTROLLO
2409OCTIESDECIES
Controllo di gestione e
rapporti con organi del
controllo contabile (2409,
occtiesdecies V comma
Membri nominati dal CDA
tra gli stessi consiglieri non
esecutivi del CDA
Applicabili le stesse norme
del Collegio sindacale,
mutatis mutandis, art.
2409octiesdecies 2404
REVISORE ESTERNO
OBBLIGATORIO
CONTROLLO
CONTABILE
2409NOVIES
DECIES
Revisore (o società
di revisione
per
società che fanno
ricorso al mercato
capitale di rischio)
2409noviesdecies
art. 2409 bis, I°
e II comma
In pratica, il Comitato per il Controllo sulla gestione ha funzioni equivalenti al tradizionale Collegio
Sindacale, con la differenza che è nominato dal Consiglio di Amministrazione (e non dall’assemblea) e i
suoi componenti sono anche amministratori della società (cosa vietata per i membri del Collegio
Sindacale)
Relazione D.Lgs: “La circostanza che la vigilanza sull’amministrazione sia svolta, invece che dal
Collegio Sindacale, da un comitato formato all’interno del consiglio di amministrazione, non
determina un minor rigore dell’attività di controllo, poiché la professionalità, indipendenza i
doveri ed i poteri di tale comitato coincidono con quelli del Collegio Sindacale, e possono anzi
essere integrati da codici di comportamento. Esso tende a privilegiare la circolazione delle
informazioni tra l’organo amministrativo e l’organo deputato al controllo, conseguendo
una elevata trasparenza tra gli organi di amministrazione e controllo”
I controllori (Comitato di Controllo) sono nominati dai controllati (Consiglio di Amministrazione)
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Diritto Societario Comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico
Pag. 737-738, “Il Nuovo Diritto delle Società” Abbadessa-Portale UTET, Vol 2.
“Il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato per la prima volta nel 1999, per i consigli di
amministrazione delle società quotate, prescrive la nomina di un certo numero di amministratori indipendenti,
nonché la costituzione, in seno al consiglio, di un comitato per il controllo interno. Il modello prescritto dal
codice di autodisciplina infatti è disegnato sulla falsariga della previsione dell’Audit Committee delle società
americane; quest’ultimo regolato inizialmente nei listing requirements per le società quotate al NYSE, AMEX
e Nasdaq e ora recepito a livello di normativa federale dal Sarbanes-Oxley Act del 2002
“La disciplina del modello monistico del Codice Civile è destinata ad applicarsi, in via di principio, a tutte le
società per azioni, senza terne conto, in alcun modo, delle peculiarità delle società “aperte” al mercato.
Nell’ambito della disciplina del codice civile, un’unica previsione è dedicata alle società che “fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio” per le quali è previsto un numero minimo – non inferiore a tre – di
amministratori nominati nel Comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409 octies-decies, comma 1, c.c.)”
Pag 742 “Il Nuovo Diritto delle Società” Abbadessa-Portale UTET, Vol 2
“A fronte della richiesta che il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolga la “vigilanza sull’adeguatezza
della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo
contabile [art. 2409 octies-decies, comma 5° lett b) c,.c.]” la disciplina del modello monistico è del tutto
silente per quanto riguarda la previsione dei poteri necessari per svolgere questa attività. Mancano, nei fatti,
a disposizione del Comitato, strumenti di indagine analoghi ai poteri di ispezione e di controllo dei quali
invece sono dotati i sindaci nel modello tradizionale (art 2403 c.c.)….. E’ al D.Lgs. 6-2-2004 n° 37 che si
deve un sensibile arricchimento della disciplina, volto ad allineare – se non addirittura a rendere equivalenti
– le norme relative al Comitato per il controllo a quanto previsto per il Collegio Sindacale degli emittenti
azioni quotate. Ferma restando infatti l’applicabilità a tutte le società per azioni della disciplina “di base” del
Codice Civile, i tratti salienti dell’intervento ad integrazione del TUF testè ricordato devono essere ricondotti
alla composizione del Comitato per il Controllo sulla gestione (art. 148, comma 4 ter) ai suoi doveri (art. 149
comma 4 ter) e alla previsione di poteri specifici (art. 151 ter).” Pag. 742 “Il Nuovo Diritto delle Società”
Abbadessa-Portale UTET, Vol 2
Board delle società americane: funzione di monitoraggio sui consiglieri esecutive e sui managers;
gestione delle società bottom-up piuttosto che top-down: prevalenza del ruolo dei managers nelle
decisioni gestionali piuttosto che del Board nella sua collegialità (scandali Enron, Cirio, Parmalat causati
principalmente da managers fuori dal Board che agivano al di fuori di ogni regola)
mancanza di controllo effettivo e indipendente delle società di revisione, dopp
privatizzazione e internalizzazione dei controlli
“In questo contesto, la creazione di comitati all’interno del consiglio di amministrazione (per esempio,
comitato nomine e comitato remunerazioni) risponde all’istanza di rivitalizzare il consiglio come sede
decisionale, mentre la costituzione nel board degli audit committee ne rafforza la funzione di monitoraggio.
L’Audit Committee in particolare è costituito con la precisa finalità di dedicarsi all’attività di controllo
riguardante gli aspetti di reporting finanziario, nonché ai rapporti con il soggetto incaricato della revisione
contabile” Pag. 747“Il Nuovo Diritto delle Società” Abbadessa-Portale UTET, Vol 2
“Le regole di governance del nostro paese non sono rimastre estranee alla tendenza a prescrivere, in
relazione alle società con azioni quotate, l’articolazione del Consiglio di Amministrazione in comitati, diversi e
ulteriori rispetto al Comitato Esecutivo… In caso di adozione del modello monistico, tali differenze riguardano
le funzioni del comitato per il controllo sulla gestione, il quale non può essere assimilato del tutto né all’audit
committee delle società americane né al Comitato per il controllo interno previsto dal codice di
autodisciplina. Prendendo le mosse da quest’ultimo, il Comitato per il Controllo Interno costituito nell’ambito
del Consiglio di Amministrazione, ha “funzioni consultive e propositive” incaricato di assistere il consiglio
nello svolgimento dei compiti riguardanti il sistema di controllo interno. L’assistenza prestata dal comitato
riguarda in particolare la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, la verifica
periodica dell’adeguatezza, dell’effettivo funzionamento e della capacità di tale sistema di assicurare
l’identificazione e la gestione dei principali rischi aziendali, nonché la valutazione del piano di lavoro
preparato dai preposti al controllo interno. Inoltre il Comitato deve occuparsi dei rapporti con il revisore, in
relazione soprattutto all’affidamento dell’incarico, alla valutazione del piano di revisione e dei risultati esposti
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Diritto Societario nella relazione al bilancio, nonché all’esame dei principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio
d’esercizio e, se del caso, del bilancio consolidato” Pag 749 “Il Nuovo Diritto delle Società” AbbadessaPortale UTET, Vol 2
Comitato di controllo interno: funzione di consulenza al Consiglio
“E’ evidente di conseguenza il diverso ruolo che deve essere riconosciuto al Comitato per il controllo sulla
gestione. La mancanza, nel sistema monistico di un organo specificamente dedicato all’attività di controllo è
all’origine dell’attribuzione al comitato di alcuni dei compiti che nel sistema tradizionale sono richiesti ai
sindaci. Essi riguardano non solo la “vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società,
del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile nonché sulla sua idoneità a
rappresentare correttamente i fatti di gestione [art. 2409 octies decise, comma 5° lett b) c.c.] ma anche
compiti con rilevanza esterna rispetto ai lavori consiliari, consistenti, tra gli altri, nella capacità di ricevere la
denuncia di fatti censurabili da parte dei soci (art. 2408 richiamato dall’art. 2409 octiesdecies, comma 6° c.c.)
e di denunciare alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza (art. 149, comma ultimo, TUF).
…… La funzione di vigilanza attribuita al comitato del modello monistico coinvolge, invece tutto il sistema del
controllo interno, il quale, nella sua complessità, non comprende solo i flussi informativi destinati al reporting
finanziario, bensì i dati necessari alla valutazione del conseguimento degli obiettivi anche strategici della
società e alla definizione dei piani di lungo periodo. Tale maggior ampiezza delle attribuzione rispecchia le
caratteristiche dei consigli di amministrazione delle società per azioni: mentre l’audit committee si occupa di
un segmento limitato – consistente nel reporting finanziario nei rapporti con la società di revisione –
nell’ambito della più estesa funzione di monitoraggio svolta dal board nel suo complesso, il comitato è
costituito in seno a un consiglio di amministrazione che, anche negli emittenti quotati presenta una
commistione di funzioni di gestione e di controllo”. Pag 751-752 “Il Nuovo Diritto delle Società” AbbadessaPortale UTET, Vol 2
Nota 58 a pag Pag 752 “Il Nuovo Diritto delle Società” Abbadessa-Portale UTET, Vol 2 “il tema dei rapporti
con le società di revisione, lo si ricorderà, è stato centrale nell’analisi delle ragioni sottostanti gli scandali
finanziari americani (tra cui in particolare quello della società Enron) e, in questo contesto, va collocato il
rafforzamento dei ruoli dell’Audit Committee nei confronti della società di revisione. Il comitato, in particolare,
è garante dei rapporti con il revisore che devono essere mirati a evitare eccessiva collusione e vicinanza tra
amministratori e soggetti incaricati dei controlli contabili; l’audit committe inoltre deve verificare, all’atto del
conferimento dell’incarico di revisione e nel corso del suo svolgimento, l’indipendenza della società di
revisione dal soggetto sottoposto ai suoi controlli, evitando soprattutto che il revisore presti, unitamente alla
revisione legale, anche servizi diversi dalla revisione (i cd. Non audit services di cui alla Section 201 del
Sarbanes-Oxley Act del 2002) così da scongiurare il rischio di self-review, ossia che i controlli del revisore
abbiano ad oggetto operazioni che lo stesso ha contribuito a progettare e a consigliare alla società."
Estratto Normativa TUF in merito agli organi di controllo per le società quotate
(ed in particolare norme per il Consiglio di Sorveglianza e Comitato di Controllo).
Sezione V Organi di controllo 444 Art. 148
(Composizione)
1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:
a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
c) …omissis… 445;
d) …omissis… 446.
2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo
del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con
i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti 447.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla
minoranza 448.
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo 449;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società
e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri
rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza 450.
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Diritto Societario 4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 451, sentiti la Consob, la
Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio
sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti
determina la decadenza dalla carica 452.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 453.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e
3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai
sensi dell'articolo 147-ter, comma 3 454.
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di
amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi
provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia
dell'esistenza della causa di decadenza 455.
Art. 149 (Doveri)
1. Il collegio sindacale vigila:
a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di
controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel
rappresentare correttamente i fatti di gestione;
c- bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da
codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi
457
;
d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi
dell'articolo 114, comma 2.
2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle
assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato
esecutivo, decadono dall'ufficio 458.
3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate
nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e
ogni altra utile documentazione.
4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di
altri paesi dell'Unione Europea.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di
sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione 459.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle
lettere c-bis) e d), 3 e 4 460.
Art. 151-ter 467 (Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)
1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli
altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli
organi di amministrazione e di controllo delle società controllate 468. Le notizie sono fornite a tutti i
componenti del comitato per il controllo sulla gestione.
2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al
presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere
convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed
illustrate al comitato alla prima riunione successiva.
3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di
amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di
dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di
collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato 469.
4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può
procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i
corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed
all'andamento generale dell'attività sociale.
Art. 152 (Denunzia al tribunale)
1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha
fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità
nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono
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15
Diritto Societario denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per
l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori 470.
2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza del
collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può
denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a
carico della società 471.
3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi
dell'Unione Europea.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.
Art. 153 (Obbligo di riferire all'assemblea)
1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono
sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile
472
.
2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione
nonché alle materie di propria competenza.
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Diritto Societario Controllo di gestione e controllo contabile
Al fine di distinguere i vari sistemi di amministrazione e controllo della S.p.A., bisogna
considerare che, fondamentalmente, la variabile vera e propria è il “controllo di
gestione”.
S.r.l.
S.p.A.
Sistema
Tradizionale
S.p.A.
Sistema
Tradizionale
S.p.A
Sistema
Tradizionale
S.p.A.
Sistema
Dualistico
S.p.A.
Sistema
dualistico
S.p.A.
Sistema
Monistico
S.p.A.
Sistema
Monistico
Chiusa,
Chiusa,
tenuta al
consolidato
Diffusa
Chiusa
Diffusa
Chiusa
Diffusa
Collegio
Sindacale
Collegio
Sindacale
Consiglio di
Sorveglianza
Consiglio di
Sorveglianza
Comitato
di
Controllo
Comitato
di
Controllo
Revisore
contabile
(persona
fisica)
Società di
Revisione
Revisore
contabile
(persona
fisica)
Società di
revisione
Revisore
contabile
(persona
fisica)
Società di
revisione
non tenuta
al consolidato
Controllo
gestione
Controllo
contabile
Socio
oppure
Collegio
Sindacale
Socio,
Collegio
Sindacale
o
revisore
se
previsti
in
Statuto
Collegio
Sindacale
La differenza tra Sistema Tradizionale e gli altri due sistemi è che il Sistema
Tradizionale:
(i)
è l’unico che ha mantenuto il Collegio Sindacale;
(ii)
è l’unico nel quale la funzione di controllo di gestione e di controllo contabile
possono essere attribuite congiuntamente al Collegio Sindacale, se la società è
chiusa e non è tenuta a redigere il bilancio consolidato.
Nei sistemi dualistico e monistico, l’unica differenza tra S.p.A. chiusa e S.p.A. diffusa è
che nella S.p.A. Chiusa, il revisore è persona fisica, nella S.p.A. Diffusa deve essere
persona giuridica.
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Diritto Societario Controllo di gestione e contabile nella S.p.A.
Sistema tradizionale o latino
Collegio Sindacale: controllo di gestione
Revisore contabile: controllo contabile
(i) Controllo contabile cumulabile nel collegio sindacale (con il
controllo di gestione), per società che non fanno ricorso capitale di
rischio e non tenute a fare il bilancio consolidato,
ove lo preveda lo statuto 2409bis, III comma)
(ii) controllo contabile affidato ad un revisore persona fisica (oppure
anche ad una società di revisione) per società che non fanno ricorso
capitale di rischio ma tenute a fare il bilancio consolidato, ove lo
preveda lo statuto 2409bis, III comma)
(iii) controllo contabile affidato necessariamente
a società di revisione
per società che fanno ricorso capitale di rischio
Sistema Dualistico
Sistema monistico
Consiglio di sorveglianza: controllo di gestione
Revisore: controllo contabile
Comitato di controllo: controllo di gestione.
Revisore: controllo contabile
Controllo contabile nella S.p.A. - sistema tradizionale
S.P.A. TRADIZIONALE
CONTROLLO CONTABILE
Società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio
Società di revisione
Società che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio ma tenute alla redazione del
bilancio consolidato16
Revisore persona fisica
Società che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e non tenute alla redazione del
bilancio consolidato
Collegio sindacale
La composizione qualitativa del Collegio Sindacale è stata modificata dalla riforma. Si
prevede ora che solo un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra i soggetti
iscritti nei registri dei revisori contabili e non più, a differenza del passato, tutti i
membri dello stesso. Gli altri sindaci potranno essere scelti dai soci, sia in fase
costitutiva che nelle successive nomine assembleari, a norma dell’art. 2397 comma 2
c.c. “fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della
Giustizia o tra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche”
Il Ministero di Giustizia, con decreto 21 luglio 2004 ha individuato le seguenti 4 categorie
di professionisti: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro.
16
per oltre 2 esercizi: totale attivo stato patrimoniale superiore ad euro 3.125.000; ricavi vendite superiori a €
6.250.000; dipendenti occupati in media superiori a 50 unità
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Diritto Societario ASSEMBLEA NELLA SPA: DIVERSE COMPETENZA A SECONDA DEL “SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE”
•
•
Sistema tradizionale: competenze sostanzialmente simili a quelle ante riforma, ai
sensi dell’art. 2364 c.c.
1.
approva il bilancio;
2.
nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci ed il Presidente del
Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il
controllo contabile;
3.
determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito
dallo Statuto;
4.
delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5.
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza
dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo
Statuto [o dagli amministratori] per il compimento di atti degli
amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti
compiuti;
6.
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Sistema dualistico, ex 2364 bis:
l’assemblea ordinaria è rimasta titolare del
potere di:
1.
nominare e revocare il consiglio di sorveglianza e di determinarne il
compenso,
2.
promuovere l’azione sociale di responsabilità sui membri del Consiglio di
Sorveglianza (e, ai sensi dell’art. 2409 decies, anche del Consiglio di
Gestione),
3.
nominare l’organo di controllo contabile,
4.
deliberare la distribuzione di utili.
alcune competenze dell’assemblea sono state parzialmente trasferite al Consiglio
di Sorveglianza il quale – nel sistema dualistico - ha quindi natura mista:
deliberativa:
A.
•
•
•
•
B.
nomina membri del consiglio di gestione, loro revoca e compenso,
approva il bilancio (mentre la delibera di distribuzione utili è di
competenza
dell’assemblea),
presenta la denuncia al tribunale di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c.;
se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche ed
ai
piani,
industriali e finanziari della società predisposti dal Consiglio di
Gestione, ferma in ogni
caso la responsabilità di questo per gli atti
compiuti.
e di controllo:
•
•
esercita il controllo di gestione;
riferisce almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulla base
delle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
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Diritto Societario •
Sistema monistico: competenze sostanzialmente simili a quelle ante riforma, ai sensi
dell’art. 2364 c.c.
1.
approva il bilancio;
2.
nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci ed il Presidente del
Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il
controllo contabile;
3.
determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito
dallo Statuto;
4.
delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5.
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza
dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo
Statuto [o dagli amministratori] per il compimento di atti degli amministratori,
ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
6.
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
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Diritto Societario CAPITOLO
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA
(ART. 2462 C.C.- 2483C.C.)
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21
Diritto Societario SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ANTE-RIFORMA
- LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA -
ORGANO
AMMINISTRATIVO
FUNZIONI GESTIONALI
ESTERNE
ASSEMBLEA
DEI SOCI –
Controllo individuale
del socio: diritto ad
avere notizia affari
sociali, consultare i
libri sociali
Collegio Sindacale
era obbligatorio solo
al superare di certi
limiti
FUNZIONI
DELIBERATIVE
Relazione governativa al D.Lgs. 6/2003, § 11 “Della società a responsabilità limitata”
“La riforma in materia di società a responsabilità limitata….., parallelamente ad un
processo rilevabile sul piano internazionale, sia in Europa sia al di fuori di essa, intende
offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed
accentuata elasticità e che, imperniato fondamentalmente su una considerazione
delle persone e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze
particolarmente presenti nell’ambito del settore delle piccole e medie imprese.
In questo senso, come già avvenuto in altri ordinamenti, la società a responsabilità
limitata cessa di presentarsi come una piccola società per azioni ed abbandona la
tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente
storico alla anonima per quote. Essa si caratterizza invece come una società personale
la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata … può
essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni”
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22
Diritto Societario Società a responsabilità limitata
“Da piccola società di capitali a grande società di persone”
La nuova s.r.l. è assimilabile
alla S.p.A. nei rapporti con i terzi
alle società di persone nei rapporti interni tra soci e tra soci e amministratori
Elementi comuni con le
società di persone
Elementi comuni con le
società di capitali
Diritti di controllo diretti del socio:
Autonomia patrimoniale perfetta
formulazione dell’art. 2476, II comma per
“per le obbligazioni sociali risponde
s.r.l. e art. 2261 sostanzialmente
soltanto la società con il suo patrimonio”
identiche
(art. 2462)
Sottoscrizione di quote di s.r.l. “Possono Atto costitutivo redatto per atto pubblico
essere conferiti tutti gli elementi + iscrizione al registro delle imprese con
dell’attivo suscettibili di valutazione efficacia costitutiva
economica” art. 2464
danaro, crediti,
beni, prestazioni d’opera o servizi, licenze
(come per le società di persone che
ammettono prestazione d’opera o servizi;
a differenza della S.p.A. che ammette solo
conferimenti di danaro, beni o crediti)
rappresentanza della società attribuita a
tutti gli amministratori (art. 2266, 2°
comma per società semplice e art. 2475bis
per s.r.l.)
vedi anche art. 2260 per diritti e obblighi
degli amministratori e omissione della
diligenza
In caso di lacuna di norme nella s.r.l., spesso il rinvio non è alle norme della s.p.a. ma
alle norme delle società personali
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23
Diritto Societario NUOVI SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“destrutturazione”/”disorganizzazione” degli organi societari
(assemblea, amministrazione e controllo)
Funzione di amministrazione art. 2475 c.c.
Amministratore Unico
Consiglio di Amministrazione
Amministratori plurimi congiunti
All’unanimità
24
Amministratori plurimi congiunti
A maggioranza
Amministratori plurimi disgiunti
• Controllo individuale del socio art.
2476: diritto di avere notizia affari
sociali e consultare libri e
documenti;
Funzioni deliberative interne
Art. 2479 c.c.
Decisioni dei soci, uti singuli
Consultazione scritta, o
Consenso espresso per iscritto
Metodo assembleare,
se previsto dallo Statuto o se
richiesto dalla legge
per alcune materie
Decisioni dei soci o dell’Assemblea
Art. 2479 c.c.
I soci decidono sulle materie riservate alla
loro competenza dall’atto costitutivo nonché
sulle materie che uno o più amministratori o
tanti soci che rappresentano 1/3 del capitale
sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso, sono riservate alla competenza
dei soci:
•
Approvazione bilancio e distribuzione
utili;
•
Nomina degli amministratori;,
•
nomina dei sindaci e Presidente Collegio
Sindacale;
•
modifica atto costitutivo
•
decisioni di compiere operazioni che
comportano sostanziale modifica oggetto
sociale o rilevante modifica diritti dei
soci
Competenza speciale non tassativa
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Funzione di controllo
a. 2476 II comma - a. 2477
Statuto:
diventa la
costituzione
della società
Rinvio alla S.p.A. chiusa:
• Collegio sindacale per controllo di
gestione e controllo contabile (in
base
allo
Statuto
o
alla
capitalizzazione);
oppure
Rinvio alla S.p.A. aperta:
• Collegio sindacale per controllo di
gestione;
• Revisore per controllo contabile
Consiglio di
Amministrazione
2475
Controllo legale dei conti
Art. 2477 c.c.
Non c’è riferimento alla
“gestione esclusiva agli
amministratori”
“L’atto costitutivo può prevedere,
determinandone le competenze e i
potieri, la nomina di un collegio
sindacale o di un revisore”.
Competenza generale
ma non esclusiva
Socio, Collegio Sindacale, Revisore
Diritto Societario NUOVI SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE NELLA S.R.L.
ART. 2475 – 2475 BIS – 2474 TER – 2476
Funzione di amministrazione art. 2475 c.c.
Amministratore Unico
Consiglio di Amministrazione
25
Amministratori plurimi congiunti
All’unanimità
Amministratori plurimi congiunti
A maggioranza
Amministratori plurimi disgiunti
Funzioni deliberative interne
Art. 2479 c.c.
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
Funzione di controllo
a. 2476 II comma - a. 2477
Statuto
Diritto Societario •
Varie forme di organo amministrativo:
Amministratore unico
Consiglio di amministrazione: metodo collegiale: più amministratori che
deliberano secondo le regole e procedure di un organo societario (convocazione,
ordine del giorno, maggioranza dei voti, etc), secondo il principio maggioritario.
Anche quando c’è un Consiglio di Amministrazione, lo statuto può prevedere che
le decisioni avvengano con consultazione scritta o con consenso espresso per
iscritto (art.2475, iv comma c.c.) (“Collegialità attenuata17”)
amministrazione congiuntiva (a maggioranza o unanimità): diritto di tutti i sociamministratori di agire d’intesa tra di loro ai sensi dell’art. 2258 c.c. “I singoli
amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgente
necessità di evitare un danno alla società” (art. 2258, III comma)
amministrazione disgiuntiva: l’amministrazione della società spetta a ciascun
socio disgiuntamente: diritto di ciascun socio-amministratore di compiere atti
gestionali, salvo il diritto degli altri soci-amministratori di opporsi ex art. 2257
c.c.; in caso di opposizione, la maggioranza dei soci decide sull’opposizione
17
“L’atto costitutivo potrà tuttavia adottare una formula attenuata di collegialità, fino a consentire che le decisioni
siano adottate o “mediante consultazione scritta” o mediante “consenso espresso per iscritto”. Procedimenti che non
sono ammessi (lo si desume dall’art. 2388 c.c.) nella società per azioni. Mentre nella società a responsabilità limitata,
possono essere adottati dall’atto costitutivo anche per le decisioni dei soci, in sostituzione del metodo assembleare” Il
nuovo diritto delle società, UTET, diretto da P. Abbadesssa e G.B. Portale, Vol 3, pag 526.
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26
Diritto Societario IL C.D.A.
NELLA
S.R.L.
può essere eliminato il principio di collegialità dell’organo amministrativo
Massima autonomia organizzativa: Art. 2463 c.c. “L’atto costitutivo deve indicare.. 7) le
norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti
l’amministrazione, la rappresentanza”
Per il C.d.A. nella s.r.l., non vi è alcuna disciplina codicistica in merito a:
tempi e modi di convocazione,
deliberazioni,
deleghe interne,
divieto di concorrenza
invalidità delle delibere per contrasto con la legge o atto costitutivo (unico caso
di invalidità è il conflitto di interessi art 2475 ter)
il tutto è rimesso all’autonomia statutaria, in ossequio al principio della legge
delega di “riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture
organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela dei
soci” art. 3.e);
“… ritengo che anche nella nostra società a responsabilità limitata possano sussistere il
comitato esecutivo e gli amministratori delegati. La lacuna normativa può essere
colmata, anche qui, con l’applicazione analogica delle disposizioni relative alla società
per azioni in ordine sia al presupposto della delega (“se lo statuto o l’assemblea lo
consentono”: nel nostro caso intenderemo l’atto costitutivo o una decisione dei soci) sia
ai rapporti tra organo delegante e organi delegati e ai compiti rispettivi (art. 2381,
commi 2, 3,5 e 6). Mentre, per le attribuzioni non delegabili, soccorre la statuizione
dell’art. 2475, comma 5, coincidente in gran parte con quanto dispone l’art. 2381,
comma 4, per l’organo amministrativo delle società per azioni” Il nuovo diritto delle società,
UTET, diretto da P. Abbadesssa e G.B. Portale, Vol 3, pag 527.
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27
Diritto Societario ANALISI COMPARATIVA TRA S.P.A. E S.R.L.
DELLE NORME IN MATERIA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Istituto
Impugnazione delibera C.d.A.
per violazione legge o statuto
S.p.A.
Art. 2388,iv
comma
S.r.l.
Manca
“Per consapevole scelta
legislativa”
Applicabilità alla S.r.l. “Più delicato il discorso … circa la mancata previsione di casi ulteriori
di invalidità delle decisioni consiliari, oltre al conflitto di interessi come sopra qualificato. A
prima vista, la situazione non parrebbe diversa da quella già nota in assetto previgente, in cui
l’analogo vuoto, all’epoca rilevabile sia rispetto alle s.p.a che alle s.r.l., era stato
progressivamente colmato in via interpretativa attraverso l’integrazione analogica con la
disciplina dell’invalidità delle deliberazioni assembleari. Un esame appena più attento avverte
però subito che il quadro è radicalmente mutato. La materia, quanto alle delibere consiliari
della S.p.A.. è ora infatti espressamente e analiticamente regolata, sé da far assumere al
perdurante silenzio in tema di s.r.l. il sapore di una consapevole scelta legislativa contraria,
in quest’ultimo contesto societario, all’allargamento dei casi di invalidità. Se poi si
valorizzano, come sembra si debba, gli ulteriori indici normativi prima passati in rassegna, in
ordine a quella che è sembrato di poter identificare come una precisa opzione del legislatore,
diretta a contenere gli spazi dell’invalidazione delle decisioni consiliari pur nell’unico caso,
espressamente regolato, del conflitto di interessi, con un marcato distacco rispetto alla
disciplina azionaria anche tipo logicamente razionalizzabile, pare debba allora coerentemente
concludersi che il vuoto in discorso, anziché frutto di una dimenticanza della riforma, sia da
intendere quale espressione di una scelta legislativa di limitazione dei casi di invalidità
delle decisioni consiliari di s.r.l., che non pare lecito all’interprete disattendere” Il nuovo
diritto delle società, diretto da P. Abbadessa e G.P. Portale, UTET, Vol. III, Pag. 577
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28
Diritto Societario ANALISI COMPARATIVA TRA S.P.A.
E S.R.L.
DELLE NORME IN MATERIA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Istituto
Divieto di concorrenza
Istituto
Art. 2390 c.c.
Istituto
Manca
“Per consapevole scelta
legislativa, ma può essere
previsto per statuto”
Applicabilità alla s.r.l. “Nella stessa ottica legislativa... di contenimento legislativo degli spazi
e modi di rilevanza giuridica del conflitto di interessi degli amministratori, sembra inoltre da
condividersi l’idea, già da altri avanzata, che l’omessa previsione di un divieto di concorrenza
(tema, questo, che al conflitto di interessi evidentemente si lega) a carico degli amministratori
di s.r.l., come quello mantenuto invece, ed anzi arricchito per le spa dall’art. 2390 c.c., debba
leggersi in chiave di consapevole ed intenzionale ribaltamento regolativo quanto alle s.r.l.; nel
senso che un divieto siffatto, lungi dal potersi giudicare analogicamente importabile dalla
disciplina azionaria, possa unicamente trovare spazio in virtù di apposite scelte di autonomia
privata, trasfuse in corrispondenti clausole statutarie.” Il nuovo diritto delle società, diretto
da P. Abbadessa e G.P. Portale, UTET, Vol. III, Pag. 577
ANALISI COMPARATIVA TRA S.P.A. E S.R.L.
DELLE NORME IN MATERIA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Istituto
Impugnazione delibera C.d.A.
per conflitto di interessi
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
Istituto
Art. 2391 c.c.
Istituto
Art. 2475 ter
29
Diritto Societario NUOVO SISTEMA DI CONTROLLI NELLA S.R.L.
30
Funzione di amministrazione art. 2475
c.c.
Funzione di controllo
a. 2476 II comma - a. 2477
• Controllo individuale del socio
art. 2476: diritto di avere notizia
affari sociali e consultare libri e
documenti;
Funzioni deliberative interne
Art. 2479 c.c.
Statuto
diventa la
Costituzione
della società
• Collegio sindacale per controllo di
gestione e controllo contabile (in
base
allo
Statuto
o
alla
capitalizzazione);
Rinvio alla
S.p.A. chiusa:
• Collegio sindacale per controllo di
gestione e Revisore per controllo
contabile
Rinvio alla S.p.A.
aperta:
•
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
Diritto Societario Diritti di controllo individuale del socio nella s.r.l.
Art. 2476 II comma c.c.“I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto
di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di
consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti
relativi all’amministrazione”
Diritto
Diritto all’informazione: notizie sullo svolgimento degli affari
sociali
all’informazione Notizie fornite obbligatoriamente dagli amministratori ai soci, su
richiesta dei soci
“…sia nella fase iniziale della conclusione dell’affare, e prima
ancora in quella delle trattative finalizzate all’affare, sia nel
corso dell’affare stesso attraverso un vero e proprio
monitoraggio delle operazioni” F. Manetti “Il controllo dei soci e la
responsabilità degli amministratori nella s.r.l.” in Le Società n° 7/2003, pag 938
Diritto di
consultazione
Diritto di
controllo
inderogabile
Diritto di consultazione, anche tramite professionisti di fiducia,
dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione
Tra i libri sociali (art. 2478), si intendono libro soci, libro
decisioni dei soci, libro decisioni degli amministratori, libro
decisioni del collegio sindacale o revisori
Si devono intendere inclusi anche i libri contabili (art. 2214):
libro giornale, libro inventari, libro fatture, libro iva, estratti
conti bancari, etc
Contratti in fase di negoziazione, contratti già scritti,
corrispondenza, pareri di professionisti.
Possibilità di estrarne copie a proprie spese.
Tempi e modalità di accesso in società devono essere convenuti
con la società in osservanza del principio di buona fede
nell’esecuzione di un contratto
Non possono essere esclusi o limitati da clausole statutarie
L’art. 2489, II comma c.c. ante riforma18, prevedeva, con
riferimento ai diritti di controllo diretti del socio, che “è nullo
ogni patto contrario”.
Tale diritto di controllo, ora disciplinato dall’art. 2476 secondo
comma, deve ritenersi ancora un diritto inderogabile e quindi,
pattuizioni statutarie contrarie, sono nulle.
“Tali diritti, ora sanciti dall’art. 2476 secondo comma c.c.,
debbono ritenersi intangibili” (in “Il Nuovo Diritto Societario” GalganoGenghini, Vol II, pag 979)
Diritti
indipendenti
Anche qualora il controllo (contabile o di gestione o di entrambi),
sia affidato al collegio sindacale ex art. 2477, il socio mantiene
18
Art. 2489, ante riforma. Controllo individuale del socio “Nelle società in cui non esiste il Collegio
Sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari
sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno
inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.
E’ nullo ogni patto contrario”
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
31
Diritto Societario dalla presenza diritti di controllo diretti.
del
Collegio “Si ritiene in particolare che, neppure nel caso in cui lo statuto
sindacale
della s.r.l. contenga la previsione del controllo sulla gestione
affidato al collegio sindacale, si possano comprimere i diritti di
informazione e controllo del socio di s.r.l., sanciti dall’art. 2476
II comma… La nuova disciplina della s.r.l. responsabilizza il
socio assume che egli non si disinteressi della gestione della
società e, dunque, gli affida direttamente l’onere di verificare
che la gestione degli affari sociali avvenga correttamente” (in “Il
Nuovo Diritto Societario” Galgano-Genghini, Vol II, pag 980)
Diritti
indipendente
dall’ammontare
della quota del
socio
Segreto
aziendale
Diritto di fare
copie
Uso
dei
documenti
Spettano a ciascun socio, a prescindere dall’ammontare della
propria quota
non vi è tutela del segreto aziendale
Esecuzione in buona fede ai sensi dell’art. 1375
L’uso di tali documenti è comunque limitato all’esclusivo scopo di
esercitare un controllo sulla società da parte del socio: tali
documenti non possono essere divulgati a terzi, pubblicati, etc.
Al socio è riconosciuto il diritto di ottenere copia dei documenti sociali: cosa diversa
è l’uso che il socio faccia di questi documenti, che, ove improprio, può essere
sanzionato
La società non può opporre riservatezza al socio, il socio però è gravato da un
maggior dovere di riservatezza verso i terzi nell’uso delle informazioni ottenute
Coerenza con i
rilevanza centrale del socio ( mentre per la s.p.a.
“prevedere
un assetto organizzativo idoneo a promuovere la correttezza
principi della legge
della
gestione
sociale”)
delega per s.r.l.
prevedere un’ampia autonomia statutaria riguardo
…. agli strumenti di tutela dei soci (mentre per la spa
”Prevedere un modello base unitario e le ipotesi nelle quali le società
saranno assoggettate a regole caratterizzate da un maggior grado di
imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di
rischio”)
prevedere la libertà di forme organizzative (mentre per
la spa: prevedere che le società per azioni possano scegliere tra i seguenti
modelli di amministrazione e controllo..”)
Socio: controllo di gestione e controllo contabile
Assenza del requisito della diligenza è correlato ai maggiori diritti di controllo,
ad una maggiore impermeabilità dei ruoli tra socio e amministratori e alla
funzione della s.r.l. di società con soci imprenditori essi stessi
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
32
Diritto Societario Tutela del segreto aziendale nella S.p.A.
Art. 2391 c.c., ultimo “L’amministratore risposte altresì dei
comma c.c. Interessi danni che siano derivati alla società dalla
degli amministratori
utilizzazione a vantaggio proprio o di
terzi di dati, notizie o opportunità di
affari appresi nell’esercizio del suo
incarico”
Art.
2403bis,
ultimo “L’organo amministrativo può rifiutare
comma.
Poteri
del agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci
Collegio Sindacale
l’accesso a informazioni riservate”
Art. 2407, 1 comma “I sindaci devono adempiere i loro doveri
Responsabilità
(del con la professionalità e la diligenza
Collegio Sindacale)
richiesta dalla natura dell’incarico; sono
responsabili della verità delle loro
attestazioni
e devono conservare il
segreto sui fatti e sui documenti di cui
hanno conoscenza per ragione del loro
ufficio”
Diritti di controllo del socio nella s.r.l.,
responsabilità del socio per atti di gestione 2467, 7° comma
e diritto del singolo socio di promuovere azione sociale di responsabilità
sono considerate “pillole avvelenate” della S.r.l.
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
33
Diritto Societario “Controllo legale dei conti” mediante organi interni nella s.r.l.
Art. 2477 c.c.“L’atto costitutivo può prevedere, determinandone competenze e
poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina di un collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è
inferiore a quello minimo stabilito per le s.p.a. (€ 120.000)
…. Ovvero se per 2 esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal
1° comma dell’art.2435 bis (totale attivo, ricavi vendite e dipendenti occupati).
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma, si applicano le disposizioni in tema di
S.p.A.; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è
esercitato dal collegio sindacale”
Collegio sindacale:
controllo contabile
Se nominato in via facoltativa o in via
obbligatoria, è titolare del diritto di controllo
(Controllo di gestione al socio)
contabile
Collegio Sindacale:
Al Collegio sindacale – insieme al controllo
contabile – può essere assegnato anche il
controllo contabile e
controllo
di
gestione,
se controllo di gestione. Non è conferito in via
espressamente previsto in statuto automatica per la già citata presunzione che il
socio sia anche imprenditore19.
Revisore:
Il controllo contabile può essere affidato anche
ad un revisore, se previsto in Statuto
controllo contabile
(Collegio
gestione)
Sindacale,
controllo
di
Presunzione opposta tra S.r.l. e S.p.A.
S.r.l.: controllo contabile al
Collegio Sindacale
Se espressamente previsto in
alcuni casi (superamento dei
limiti sopra citati), anche il
controllo di gestione
Art. 2477 c.c.
“Controllo legale dei conti”
19
SPA: collegio sindacale ha il controllo di gestione
e, se espressamente previsto in alcuni casi
(società che non fanno ricorso al capitale di
rischio o non tenute a fare il bilancio
consolidato), anche il controllo contabile
(altrimenti affidato al revisore)
Collegio Sindacale: solo controllo contabile o anche controllo di gestione, ai sensi dell’ art. 2477 c.c.. Secondo
certa dottrina, non è chiaro se il Collegio Sindacale debba svolgere solo: funzioni di controllo contabile, ai sensi art.
2409 ter per le SPA: verifica regolare tenuta contabilità; conformità tra scritture contabili e risultanze del bilancio,
etc, coerentemente con formulazione letterale dell’art. 2477 c.c. oppure anche funzioni di controllo di gestione: ex
art. 2403 per le SPA: “vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla società su sul suo concreto
funzionamento”. Dottrina prevalente ritiene che l’organo di controllo abbia entrambe le funzioni, controllo contabile
e di gestione (“Il contenuto del nuovo citato art. 2477 parrebbe in effetti non essere limitato al controllo contabile
in senso stretto ed abbracciare invece, ogni forma di possibile controllo affidato ad un organo sindacale o ad un
revisore contabile” Le Società 5/2003, Renato Rordorf pag 664). altri ritengono che abbia solo funzioni di controllo
contabile (“La riforma non prevede il controllo sulla gestione, sia perché la normale modesta compagine societaria
ne consente ai soci l’esercizio diretto, avvalendosi del riconosciuto potere di accesso, anche per il tramite di
professionisti di fiducia, ai libri sociali ed ai documenti relativi all’amministrazione; sia perché, quando la gestione
dell’impresa è svolta da tutti i soci, non avrebbe alcun senso un controllo sulla loro gestione” Le Società 12/2002,
Vincenzo Salafia). tuttavia, pare opportuno precisarlo nello Statuto.
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
34
Diritto Societario Clausola statutaria sulla funzione di controllo del Collegio Sindacale nella s.r.l.
“Il società può nominare il collegio sindacale o un revisore.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 2477 c.c. (capitale sociale superiore a 120.000,00
oppure superati almeno due dei limiti dell’art. 2435 c.c. bis: totale attivo dello stato patrimoniale,
ricavi vendite e prestazioni, numero dipendenti), la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.
Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile ed è pertanto soggetto alle norme dettate in materia
di revisione per le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (s.p.a sistema tradizionale).
Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo sulla gestione secondo quanto previsto dagli articoli 2403
e 2403 bis.”
Diritti di controllo del socio nella S.p.A.
“La minoranza è inoltre priva di strumenti di diretta informazione e di diretto
controllo sull’operato degli amministratori. La presenza, nella struttura
organizzativa della S.p.A. di un organo al quale è affidato il controllo
dell’amministrazione è, istituzionalmente, destinata a compensare questa
mancanza, nel singolo azionista, di poteri di informazione e di controllo… Per un
tipo di società quale la S.p.A. che può avere un elevato numero di soci e le cui
azioni possono, almeno in linea di principio, liberamente circolare, il codice
civile tutela il segreto aziendale, e lo tutela nel modo più energico, sopprimendo
ogni diritto di informazione e controllo del socio (che potrebbe essere un
concorrente che ha acquistato azioni per carpire informazioni riservate)”. Il Nuovo
diritto societario di Francesco Galgano e Riccardo Genghini Ed. Cedam, Vol. I, pag 305.
Art. 2468,
2° comma “Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali
spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se
l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in
misura proporzionale al conferimento.
3° comma “Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli
soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli
utili”
“L’attribuzione di tali diritti avviene con riguardo alla persona del socio, consentendo così
di adattare il contratto sociale a seconda delle esigenze dei soci senza la necessità di
utilizzare clausole artificiose e patti parasociali di dubbia legalità. L’attribuzione di tali diritti
è effettuata ad personam: ciò è confermato dal quarto comma del presente articolo in base
al quale i diritti suddetti possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. Si
tratta di un’ipotesi mediante cui si ammette la possibilità del ricorso alla regola
dell’unanimità anche nella società a responsabilità limitata” Commento ad art. 2468 pag
1639, Codice Civile Spiegato Tribuna, edizione 2006.
“Si deve dunque ritenere che, mentre per le SRL è possibile prevedere un diritto
soggettivo di amministrare la società, ciò non sia possibile nella SPA" Pag 863, Il nuovo
diritto societario, Francesco Galgano Tomo Secondo.
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
35
Diritto Societario IL PRINCIPIO DI “COLLEGIALITÀ”
NELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
DELLA S.P.A. E DELLA S.R.L.
36
AMMINISTRAZIONE DELLA S.P.A:
DISCIPLINA
“ORGANICA” E “TIPIZZATA”
Nella S.p.A., l’organo amministrativo, quando è composto da più persone, è tenuto ad
agire in modo collegiale, cioè:
1. mediante preventiva convocazione scritta, con ordine del giorno;
2. riunione in un unico luogo e in un unico tempo,
3. discussione e analisi congiunta delle tematiche,
4. formazione con precise maggioranze, di un’unica deliberazione composta dalla
volontà di sintesi di tutti i consiglieri, e
5. redazione di un verbale.
•
SISTEMA TRADIZIONALE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO
•
SISTEMA DUALISTICO: CONSIGLIO DI GESTIONE
•
SISTEMA MONISTICO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nella S.p.a. “Il consiglio di amministrazione agisce collegialmente: esso è validamente
costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, se lo statuto
non richiede un quorum più elevato; e delibera a maggioranza assoluta dei presenti…
Ogni funzione che la legge rimette, genericamente, agli amministratori va intesa, in
linea di principio, come funzione del consiglio di amministrazione, quale organo
collegiale… La necessaria collegialità dell’organo amministrativo si giustifica per le
esigenze di ponderazione di ciascuna operazione attinente alla gestione della
società.” (Galgano, pag 261, Vol. I; nella stessa pagina, vedi anche nota 34 “Sulla necessarie collegialità
dell’organo amministrativo, che richiama Cass 5 sett 1995 n° 9314 in Società 1996”)
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
Diritto Societario AMMINISTRAZIONE DELLA S.R.L: DISCIPLINA “DISORGANICA” E “DESTRUTTURATA”
La Collegialità dell’organo amministrativo non è richiesta obbligatoriamente per s.r.l.
(teoria contrattualistica e non istituzionalistica).
I consiglieri dell’organo amministrativo posso deliberare per conto della società, senza
osservare le formalità e le procedure richieste dal principio di collegialità sopra
descritto.
maggiore fiducia tra i consiglieri
non c’è la valutazione ponderata e comparata degli argomenti
S.R.L.
S.P.A.
“Qualora sia costituito un consiglio di ”Quando l’amministrazione è affidata a più
amministrazione, l’atto costitutivo persone, queste costituiscono il consiglio di
può prevedere che le decisioni (n.d.r. amministrazione” Art. 2380-bis, II comma
per
la
s.p.a.
si
chiamano
deliberazioni) siano adottate (n.d.r.
oltre mediante discussione collegiale)
mediante
consultazione scritta o
sulla base di un consenso espresso
per iscritto” art. 2475, III comma
DELIBERAZIONE COLLEGIALE
FACOLTATIVA
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DELIBERAZIONE COLLEGIALE
OBBLIGATORIA
37
Diritto Societario PRINCIPIO DI “COLLEGIALITÀ”
NELL’ASSEMBLEA
DELLA S.P.A. E DELLA S.R.L.
- IL METODO ASSEMBLEARE S.R.L.
ART. 2479, 4 COMMA. “Le decisioni dei soci
sono adottate mediante deliberazione
dell’assemblea:
• se
richiesto
da
uno
o
più
amministratori,
• se si deve modificare lo statuto o
compiere operazioni che modificano
l’oggetto sociale,
• se si esclude di adottare la
consultazione scritta o il consenso
espresso per iscritto
S.P.A.
Art. 2363. ”L’assemblea è convocata nel
comune dove ha sede la società”
art. 2364 “L’assemblea ordinaria approva…
nomina..delibera”
DELIBERAZIONE COLLEGIALE
FACOLTATIVA
DELIBERAZIONE COLLEGIALE
OBBLIGATORIA
Convocazione in unico luogo
art.
2365
delibera…”
“l’assemblea
PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ20
ASSEMBLEA
S.P.A.
S.R.L.
ORGANO COLLEGIALE
ORGANO ANCHE
NON COLLEGIALE
A.
ORGANO AMMINISTRATIVO
straordinaria
2363 C.C.
ORGANO COLLEGIALE
A 2380-BIS,
20
III
COMMA
A.
2479, III
E IV COMMA
ORGANO ANCHE
NON COLLEGIALE
A 2475,
III
COMMA
Corollario del Principio assembleare è il principio maggioritario. “Regola base dell’interno funzionamento
dell’assemblea (ndr nella SpA) è il principio maggioritario: i soci deliberano, riuniti in assemblea, a maggioranza di
voti (art. 2368-2369) e le deliberazioni prese dalla maggioranza vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o
dissenzienti. E una maggioranza di capitale: formano maggioranza i soci che detengono una maggiore frazione di
capitale…. Nelle assemblee politiche, nelle associazioni e nelle società cooperative vale l’opposto principio della
maggioranza di numero: il principio maggioritario è là un principio democratico. Qui esso è definibile, piuttosto, come
un principio plutocratico”. (in “Il Nuovo Diritto Societario” Galgano-Genghini, Vol I, pag 28)
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38
Diritto Societario L’ASSEMBLEA TOTALITARIA NELLA S.P.A.
E NELLA S.R.L.
ASSEMBLEA TOTALITARIA NELLA SPA ART. 2366 ULT.COMMA
Soci
Tutti interamente rappresentati
Amministratori
Maggioranza presente
Organi di controllo
Maggioranza presente
Diritto di opposizione
Diritto di opposizione dei presenti (sia soci che
rappresentanti organi di amministrazione e di
controllo) alla discussione su argomenti sui quali
non si senta sufficientemente informato
Obbligo di informativa Obbligo dei presenti di informare gli assenti
successivo
ASSEMBLEA TOTALITARIA NELLA SRL ART. 2479BIS ULT.COMMA
Soci
Tutti interamente rappresentati
Amministratori
Tutti presenti o preventivamente informati
Organi di controllo
Tutti presenti o preventivamente informati
Diritto di opposizione
Diritto di opposizione dei presenti alla trattazione
dell’argomento
Obbligo di informativa
preventivo
Assemblea totalitaria in una società con Amministratore unico impossibilitato ad
intervenire:
S.p.A.: non si può tenere
S.r.l.: si può tenere
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39
Diritto Societario LA RESPONSABILITÀ DEL SOCIO NELLA S.R.L. O
S.P.A. PER ATTI DI GESTIONE
COMPIUTI DALL’ORGANO AMMINISTRATIVO
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40
Diritto Societario LA RESPONSABILITA’ DEL SOCIO NELLA S.R.L. O NELLA S.P.A
PER ATTI DI GESTIONE COMPIUTI DALL’ORGANO AMMINISTRATIVO
Principi della
legge delega
Legge 366/2001
Disciplina della
Amministrazione
Delibere dei soci
su atti di
gestione
Interpretazione
dottrinale
Responsabilità
dei soci per atti
degli
amministratori
Conclusioni
S.P.A.
“Definire le competenze dell’organo
amministrativo con riferimento
all’esclusiva responsabilità della
gestione sociale”, (art. 8.c)
Art. 2380-bis
“La gestione dell’impresa spetta
esclusivamente agli amministratori, i
quali compiono le operazioni necessarie
per il raggiungimento dell’oggetto
sociale”
Art. 2364, n° 5
“L’assemblea ordinaria delibera .. sulle
autorizzazioni eventualmente richieste
dallo statuto (n.d.r. “o dagli
amministratori”) per il compimento di
atti degli amministratori, ferma in ogni
caso la responsabilità di questi per gli
atti compiuti”
è
una
delibera
assembleare
di
autorizzazione per atti di gestione
compiuti da altri, non di gestione come
per le s.r.l.
L’atto di gestione è autorizzato dal
socio ma rimane un atto proprio
dell’amministratore
Comma non ripetuto per la S.p.A.
Nella S.p.A, il socio non può mai
divenire responsabile in proprio per
atti di gestione degli amministratori
21
S.R.L.
“Rilevanza centrale del socio
e libertà di forme organizzative” (art. 3)
Formulazione non prevista per la s.r.l.
Art. 2479 c.c.
“I soci decidono .. sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che
rappresentano almeno un terzo del
capitale sociale, sottopongono alla loro
approvazione”21
è una delibera assembleare di gestione,
non di autorizzazione come per le S.p.A.
L’atto di gestione diviene un atto
proprio del socio
Art. 2476, 7° comma: “sono altresì
solidalmente
responsabili
con
gli
amministratori, ai sensi dei commi
precedenti,
i
soci
che
hanno
intenzionalmente deciso o autorizzato
il compimento di atti dannosi per la
società, i soci o i terzi” (comma non
previsto per le S.p.A.)
Nella S.r.l., il socio può divenire
responsabile in proprio per atti di
gestione societaria degli amministratori
“Particolarmente significativi sono inoltre gli interventi sul tema del ruolo assegnato ai soci ed alle loro decisioni
nell’attività sociale. In proposito, ancora considerando la struttura fondamentalmente personalistica del tipo
societario, la regola di principio è che spetta al contratto sociale determinare quali materie siano di loro competenza e
che, d’altra parte, qualsiasi materia può essere sottoposta alla loro valutazione quando richiesto dagli amministratori
o da un numero qualificato di soci: così il primo comma dell’art. 2479 c.c. In sostanza, spetta al contratto sociale
distribuire le competenze tra soci ed amministratori. Si sono soltanto individuate con il secondo comma dell’art. 2479
c.c. alcune materie che, data la loro particolare rilevanza, non possono essere statutariamente sottratte alla
competenza dei soci.” Relazione governativa al D.Lgs. 6/2003 §11 Delle Società a responsabilità limitata.
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41
Diritto Societario “….., i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti
dannosi per la società, i soci o i terzi”. “Intenzionalità”:
La norma non è di agevole interpretazione in quanto il termine “intenzionalmente”
precede i participi “deciso” o “autorizzato”.
“Volontarietà dei danni che l’atto deciso o autorizzato avrebbe potuto produrre
nei confronti della società o dei terzi22; criterio funzionale
Consapevolezza di adottare una decisione o una delibera: criterio formale
A mio parere, “consapevolezza della decisione e volontarietà del danno” o
perlomeno, consapevolezza del rischio del danno23
Se l’avverbio “intenzionalmente” fosse riferito alla decisione e non all’atto “sarebbe dunque superfluo,
formando una pleonastica endiadi (intenzionalmente deciso), essendo evidente che ogni decisione deve
essere giocoforza intenzionale …. La prospettiva peraltro muta radicalmente qualora si opti per
un’interpretazione che riferisca l’intenzionalità non alla decisione ma all’atto dannoso, come invece,
parrebbe più opportuno. .. In questo caso, in effetti, il legislatore mirerebbe a colpire non tanto
l’esercizio fisiologico del potere amministrativo da parte dei soci non amministratori quanto gli esiti
patologici. Se si adottasse questa lettura, infatti, per poteri affermare la corresponsabilità del socio,
occorrerebbe quantomeno la consapevolezza della dannosità dell’atto, se non un vero e proprio animus
nocendi.” Le Società, n°4/2005, pag. 457.
L’art. 2476, 7° comma richiama all’amministratore di fatto?
•
“Si tratta di una parziale traduzione normativa, assente nella disciplina della S.p.A., della teoria
dell’amministratore di fatto; la disposizione si muove.. ampliando la fattispecie “amministratore
di fatto” e cioè non limitando l’applicazione solo a coloro che si siano ingeriti con continuità e
sistematicità nella gestione della società .. ma estendendola – ed in ciò sta la grande novità –
anche ai soci che abbiano deciso o autorizzato anche un solo affare dannoso” (Codice
commentato delle nuove società IPSOA (Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia”, commento
ad art. 2476)
•
Amministratore di fatto? “Questa nuova responsabilità è ben più estesa di quella
dell’amministratore di fatto in quanto può trattarsi di una responsabilità derivante anche da un
singolo atto, senza che occorra dimostrare alcuna serialità o sistematicità” (Angelo Busani
“S.r.l. -Il nuovo ordinamento dopo il D.Lgs6/2003”, pag 466, nota 140).
•
“Preliminarmente si può notare che la norma non appare riguardare né i soci
che rivestono la qualifica di amministratori, già tenuti a rispondere in
quanto tali per gli atti dannosi compiuti, né i soggetti non soci che, di fatto,
in assenza di formale qualifica, si ingeriscono sistematicamente
nell’amministrazione, ai quali, invero, stante l’assodato arresto
22
Si potrebbe ulteriormente discettare se sia richiesta la volontarietà del danno o la semplice
consapevolezza del rischio che un danno possa derivarne: pare più accorto richiedere il primo requisito
(volontarietà del danno) perché è evidente che in ogni attività di impresa vi sia un rischio fisiologico
23
“La norma certamente non sarà di facile applicazione concreta essendo sostanzialmente rimessa
all’interprete l’individuazione, con riferimento alle specifiche circostanze del caso concreto, delle
caratteristiche che il comportamento del socio dovrà assumere. In particolare, non è chiaro il significato
che deve assumere l’avverbio intenzionalmente in quanto la decisione o autorizzazione non possono che
essere “intenzionali” e, quindi, volute. E’ dunque possibile che il legislatore abbia voluto riferirsi al cd.
dolo intenzionale e specifico inteso come volontarietà dell’atto e volontarietà del danno.” Commento ad
art. 2476, VII comma, Codice Civile spiegato, Edizione Simone 2005.
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42
Diritto Societario giurisprudenziale, si applicherebbe in toto il regime di responsabilità
dell’amministratore.. In secondo luogo, la scelta legislativa, almeno per i
soci di s.r.l., supera la figura dell’amministratore di fatto, così come
enucleata dalla giurisprudenza, non richiedendo espressamente per
l’accertamento della responsabilità la continuità e sistematicità
dell’ingerenza.” Le Società 4/2005, “Atti gestori dannosi: i “mobili confini
della responsabilità del socio” di Gabriele Piccinini
•
Relazione governativa al D.Lg.s § 11 “Importante è infine la disposizione del
penultimo comma dell’art. 2476… Si tiene in tal modo conto delle caratteristiche
del tipo societario in questione e della circostanza che nella concreta realtà in
esso molto spesso l’effettivo potere di amministrazione non corrisponde
all’assunzione della relativa veste formale e che, pertanto, la mancata
assunzione della prima non può divenire un facile strumento per eludere la
responsabilità che deve incombere su chi gestisce effettivamente la società. Sarà
naturalmente compito dell’interprete individuare, con riferimento alle
specifiche circostanze del caso concreto, le caratteristiche che dovrà
assumere il comportamento del socio per comportare l’assunzione della
responsabilità prevista dalla disposizione”.
Non sottoporre all’approvazione assembleare atti di gestione di competenza
dell’organo amministrativo
Diritti di controllo del socio nella s.r.l. e responsabilità del socio per atti di gestione
2467, 7° comma sono considerate “pillola avvelenata”
Nella SPA, “E’ evidente che l’assemblea non si possa mai sostituire all’organo
amministrativo nella deliberazione o nell’attuazione di atti amministrativi. Per le medesime
ragioni, l’assemblea non può neppure avocare a sé determinati atti che l’organo
amministrativo non compia. Una siffatta clausola statutaria sarebbe nulla per contrasto con
l’articolo 2379” (ndr nullità delle delibere assembleari). Pag 863, Il nuovo diritto societario,
Francesco Galgano Tomo Secondo.
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43
Diritto Societario I CONFERIMENTI DEL SOCIO
NEL CAPITALE SOCIALE
S.P.A. E S.R.L.
S.P.A.
€ 120.000,00
S.R.L.
€ 10.000
Capitale sottoscritto sempre
per l’intero
Capitale sottoscritto sempre
per l’intero
• versamento del 25% minimo, se in
contanti;
• Versamento integrale, se conferimenti
di beni in natura e crediti, o
costituzione per atto unilaterale (anche
in contanti): “le azioni devono essere
integralmente liberate al momento della
sottoscrizione”
•
•
versamento del 25% minimo, se
in contanti;
Versamento
integrale,
se
conferimenti di beni in natura e
crediti, o costituzione per atto
unilaterale (anche in contanti):
“le
azioni
devono
essere
integralmente
liberate
al
momento della sottoscrizione”
Art. 2342
Art. 2464 c.c.
Contanti
Possono essere conferiti solo i beni
espressamente menzionati nell’art.
2342
Contanti
“Possono essere conferiti tutti
gli elementi dell’attivo
suscettibili di valutazione
economica”
Conferimento diverso dal denaro,
solo se espressamente ammesso
dallo Statuto
Beni in natura
(mobili, immobili, aziende, marchi,
brevetti, diritti di concessione,
know-how)
Crediti
“non possono formare oggetto di
conferimento prestazioni d’opera
o servizi”
(a. 2342 ultimo comma)
Soci: portatori di capitali
Conferimento diverso dal
denaro, solo se espressamente
ammesso dallo Statuto
Beni in natura
(mobili, immobili, aziende,
marchi, brevetti, diritti di
concessione, know-how)
Crediti
Prestazioni d’opera o servizi
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Soci: portatori di
professionalità
44
Diritto Societario SINTESI DEI DIRITTI DI CONTROLLO E DI TUTELA
DEL SOCIO NELLA S.P.A. E NELLA S.R.L.
Società per azioni
DIRITTI DI CONTROLLO
DIRITTO DI IMPUGNATIVA
ASSEMBLEARE
DENUNCIA AL COLLEGIO
SINDACALE
DENUNCIA AL TRIBUNALE
DI GRAVI IRREGOLARITÀ
Società a responsabilità
limitata
Diritto di controllo del socio:
è escluso,
Diritto di controllo del socio:
individuale
“I soci che non partecipano
spetta solo
all’amministrazione hanno
agli organi di controllo:
diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo
Collegio sindacale
svolgimento degli affari sociali e
di consultare, anche tramite
controllo di gestione
professionisti di loro fiducia, i
(2403 bis)
libri sociali ed i documenti
relativi all’amministrazione”
Revisore contabile/Società di
(art. 2476 II comma c.c.)
revisione:
Controllo contabile
(art. 2409 bis)
Art. 2377
Soci con il 5% del capitale
sociale (per spa chiuse) e
1 per mille per spa chiuse:
diritto
all’impugnativa
(tutela reale);
gli altri, risarcimento del
danno
Art. 2479-ter
Ogni socio dissenziente ha
diritto all’impugnativa
Art. 2408 c.c.
soci 1/20 spa chiuse
Soci 1/50 per spa aperte
Se la s.r.l. ha un collegio
sindacale e se la denuncia è
prevista nello Statuto
Art. 2409
Soci 1/10 capitale
(o 1/20 S.p.A. aperte)
Art. 2476 c.c.
Denuncia di gravi irregolarità:
ciascun socio solo
incidentalmente, nell’azione
sociale di responsabilità già
avviata
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45
Diritto Societario S.p.A.
AZIONE SOCIALE DI
RESPONSABILITÀ
S.p.A. quotate
società
oppure
soci 5% capitale + soci da 6
mesi
S.r.l.
Società +
Ciascun socio
Spa chiuse
Società
oppure
soci 1/5 capitale
46
spa aperte
società
+ soci 1/20 capitale sociale
AZIONE DI
RESPONSABILITÀ
DEI CREDITORI
Art. 2394
Applicabile
Sostanzialmente immutata
rispetto alla versione anteriforma
Azione autonoma
la società rinuncia all’azione
rispetto all’azione
sociale ma i creditori
sociale:
possono promuoverla
Azione tecnicamente L’azione dei creditori può
dipendente
essere promossa solo se gli
dall’azione sociale amministratori hanno violato
i loro doveri
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Non disciplinata ma si ritiene
applicabile in virtù dell’articolo
2043
(essendo qualificabile come un
tipo di responsabilità
extracontrattuale)
Diritto Societario I PATTI PARASOCIALI
ART. 2341 BIS E ART 2341 TER
TESTO UNICO FINANZA 58/1998 (ART. 122, 123, 124)
REGOLAMENTO CONSOB 11971/1999 (ART. 127 FINO A ART. 131)
Avv. Emiliano Russo
Chief Legal Officer
Direttore Affari Legali, Societari e Regolamentari
Beni Stabili Gestioni S.p.A - S.G.R.
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47
Diritto Societario SINTESI DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI
VIGENTI PRIMA DELLA RIFORMA
CHE NEGAVANO VALIDITÀ AL PATTO PARASOCIALE
SINDACATI DI VOTO
Patti finalizzati al controllo della Società
A.
Asserita nullità per lesione del principio di sovranità assembleare
•
•
delibere prese fuori assemblea, organo statutario esclusivamente deputato ad
assumere delibere, a seguito del libero scambio tra i soci in merito alla equa
ponderazione dell’interesse sociale.
Nei patti parasociali, le delibere sarebbero assunte “fuori assemblea”, a seguito
di una asserita valutazione di “interessi extrasociali”
Contrasto risolto asserendo che i vincoli contrattuali dei patti parasociali devono essere
assimilati ad un mero “motivo soggettivo”, che non impedisce al socio aderente al patto
di determinarsi in assemblea in modo diverso rispetto agli accordi parasociali.
“I patti parasociali (e in particolare i cosiddetti sindacati di voto) sono, nella loro
composita tipologia (che non consente pertanto la riconduzione ad uno schema tipico
unitario) accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i
soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi, su vari oggetti (nella specie, circa
la nomina di amministratori societari), il loro diritto di voto in assemblea. Il vincolo
che discende da tali patti opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello
dell’organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere parasociale, e
conseguentemente, l’esclusione della relativa invalidità “ipso facto”) sicchè non è
legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante
sia impedito di determinarsi autonomamente all’esercizio del voto in assemblea, né
quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento
dell’organo assembleare (operando il vincolo obbligatorio così assunto non
dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a
determinarsi al voto asssembleare in un certo modo), poiché al socio non è in alcun
modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta
l’interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover
rispondere dell'inadempimento del patto" (Cassazione Civile Sez I, 23 Novembre 2001,
n° 14865, Pres. Carnevale, Luzi c. Di Gregorio, Sentenza SeiMilano TV)
“… Come ben chiarito dalla sentenza n° 9975/1995….<<il fatto che il socio si sia, in
altra sede, impegnato a votare in un determinato modo, ha rilievo solo per l’eventuale
responsabilità contrattuale nella quale egli incorrerebbe – ma unicamente verso gli altri
firmatari del patto parasociale - violando quell’accordo>>. Sicchè il vincolo
obbligatorio, così assunto, opera non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo
soggettivo che possa spingere un socio ad esprimere il suo voto in assemblea in un
determinato modo. Non sussiste il paventato effetto di svuotamento dei poteri
assembleari riconducibili al patto parasociale e ciò conduce ad escludere.. che possa
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48
Diritto Societario per quel motivo sostenersi la tesi dell’invalidità, per principio, dei patti parasociali”
Cassazione Civile Sez I, 23 Novembre 2001, n° 14865, Pres. Carnevale, Luzi c. Di
Gregorio (Sentenza SeiMilano TV)
B.
asserita nullità per lesione del principio maggioritario
I patti parasociali ad efficacia reale (che quindi vincolano nell’organo del patto tutti i
soci del patto anche quelli non consenzienti), portano alla conseguenza che un numero
di soci veramente esiguo (la maggioranza degli aderenti al patto), approvi le delibere
societarie della società, quando, al contrario, la medesima delibera nell’assemblea non
sarebbe stata approvata ove i soci dissenzienti (aderenti e non aderenti al patto) si
fossero riuniti, perché avrebbero invece rappresentato la maggioranza in assemblea24.
24
Tale teoria è nota come “Teorema Ascarelli” incentrato sul timore che la società potesse essere dominata da una
minoranza con lo stravolgimento del principio maggioritario. Vedi Le Società 10/2004 pag 1268.
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49
Diritto Societario Società con 9 soci – Ipotesi senza Patto Parasociale
5 soci di maggioranza, di cui
3 soci sono favorevoli alla
delibera;
2 soci sono contrari:
4 soci di minoranza:
contrari alla delibera
50
Maggioranza assembleare
4 + 2 contrari
delibera respinta
Ipotesi con Patto Parasociale e lesione del principio maggioritario
Società con 9 soci
5 soci del patto
3 soci sono favorevoli alla
delibera
2 soci sono contrari
4 soci di
minoranza sono
contrari alla
delibera
Maggioranza assembleare con il
patto: 5 favorevoli 4 contrari:
la delibera è approvata
(ma, sostanzialmente la
maggioranza era contraria)
Contrasto risolto asserendo – anche per i patti a maggioranza - che i vincoli contrattuali
dei patti parasociali devono essere assimilati ad un mero “motivo soggettivo”, che non
impedisce al socio aderente al patto di determinarsi accordandosi con altri (a
maggioranza).
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Diritto Societario C
NULLITÀ DEI PATTI A TEMPO INDETERMINATO (SUPERATA):
VALIDITÀ DI PATTI PARASOCIALI (SINDACATI DI VOTO) A TEMPO
INDETERMINATO, SALVO IL DIRITTO DI RECESSO
“Al riguardo, questo collegio non ignora che già la richiamata sentenza n° 9975/1995 …
ha affermato che l’indeterminatezza della durata, o la durata non ragionevolmente
contenuta, del patto parasociale ne determina la caduta “nell’area di disfavore che
circonda le obbligazioni destinate a durare indefinitamente nel tempo ed impedisce di
considerarlo meritevole di tutela e, perciò, giuridicamente valido, a norma dell’art.
1322. 2° comma, cod. civ…. Ma ritiene di doversi discostare da tale soluzione di
principio…… la sanzione della nulllità, applicata alla pattuizione nella sua interezza,
appare eccessiva. Esistono, ben vero, altri rimedi dettati dall’ordinamento per
assicurare la temporaneità dei rapporti obbligatori e, in particolare, quello, cui anche
nella fattispecie può farsi ricorso, dell’applicazione dell’istituto del recesso
unilaterale ad nutum con obbligo di preavviso o per giusta causa” Cassazione Civile
Sez I, 23 Novembre 2001, n° 14865, Pres. Carnevale, Luzi c. Di Gregorio (Sentenza
SeiMilano TV)
D
Nulli i patti parasociali (sindacati di voto) ad efficacia reale.
Se gli incontri preventivi tra i soci non hanno un mero contenuto di consultazione preventiva, ma al
contrario, efficacia reale, perché il socio in sede assembleare non ha alcuna possibilità di votare con
libertà, cioè ha vincolato il proprio voto (es perché ha intestato fiduciariamente le proprie azioni a
terzi), gli accordi sono nulli (accordi con efficacia reale).
I mezzi per coordinare il voto di più soci sono i seguenti:
(i)
intestazione fiduciaria ad un terzo che lo eserciti conformemente alle delibere della
maggioranza o anche unanimità dei soci conferenti:
(ii)
mandato irrevocabile ad un unico rappresentante, in virtù di procura irrevocabile;
(iii)
conferimento delle azioni ad una società holding i cui amministratori voteranno
conformemente alle istruzioni della maggioranza dei soci del patto;
(iv)
costituzione in comproprietà delle azioni sindacate, con nomina del rappresentante comune per
votare.
Detti metodi sono nulli quando hanno efficacia “reale”, cioè impediscono di fatto al socio sindacato
di votare difformemente dalle deliberazioni collegiali del sindacato, (perdita della libertà di votare
come egli, uti singulus, vuole)
Sono validi i patti parasociali “puri” ad efficacia obbligatoria (sindacati di voto), in
quanto il vincolo obbligatorio è equivalente ad un motivo soggettivo
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51
Diritto Societario Se gli accordi diretti tra i soci sono mere “consultazioni preventive”, seppur
giuridicamente vincolanti tra i soci stessi, ma rimane ferma e salda la successiva libertà
effettiva del socio in sede assembleare di discostarsi da detta consultazione preventiva,
i patti parasociali sono validi (accordi con efficacia obbligatoria)
E
NULLITÀ DEI PATTI IN VIOLAZIONE DI SPECIFICHE NORME
INDEROGABILI O CONFLIGGENTI CON L’INTERESSE SOCIALE
Nulli i patti parasociali (sindacati di voto) che subordinano il voto ad interessi
extrasociali diversi dall’interesse sociale.
nulla una convenzione con cui un socio si impegna in assemblea ad approvare
l’acqisto di azioni proprie, in violazione del disposto dell’articolo 2357
nulla una convenzione con cui un socio si impegna in assemblea ad approvare
l’acqisto di azioni di azioni della controllante, in violazione del disposto
dell’articolo 2359-bis
nulla una convenzione con cui un socio si impegna a non adottare i provvedimenti
necessari di ci all’art. 2446 in caso di diminuzione del capitale sociale di oltre
1/3
nulla una convenzione con cui un socio si impegna a non adottare i provvedimenti
necessari di ci all’art. 2447 in caso di diminuzione del capitale sociale al di
sotto del limite legale, per perdite di oltre 1/3;
nulla una convenzione con cui un socio riceve un corrispettivo per esercitare il
proprio voto;
nulla una convenzione con cui i soci si impegnano a non deliberare la revoca degli
amministratore, sussistendone una giusta causa, in violazione dell’art. 2383, III
comma
nulla una convenzione con cui i soci rinunciano preventivamente (rispetto
all’accadimento dei relativi fatti di gestione) ad esercitare l’azione sociale di
responsabilità, in violazione dell’articolo 2393 c.c..
etc…
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52
Diritto Societario Situazione normativa dei patti parasociale ad oggi
L’esistenza dei patti parasociali era già stata menzionata in precedenti leggi
speciali, con esclusivo riferimento alle società di quei settori. Tra le altre:
1. art. 20 del Testo Unico Bancario per le banche 385/1993;
2. Art. 37 del D.Lgs. 127/1997 sul bilancio consolidato in materia di
consolidamento proporzionale;
3. legge antitrust, art. 122 del D.Lgs 58/98 Testo Unico Finanza per le società
quotate.
Finalità: Ognuna di queste leggi menzionava – ma non disciplinava - il patto
parasociale e all’esclusivo fine di attrarre sotto il controllo dei competenti organi
di controllo (Banca d’Italia, Autorità Garante Concorrenza e del Mercato) oppure
di assoggettare alla revisione e/o consolidamento le società controllate anche in
virtù di patti parasociali;
Applicabilità. art. 2341 bis e 2341 ter hanno espressamente menzionato e
disciplinato i patti parasociali per le spa e quindi per tutte le società
commerciali in genere, a prescindere da qualsiasi normativa speciale o di settore
ed a prescindere da specifiche finalità (es. le norme speciali che menzionavano
patti parasociali avevano la finalità assoggettare a controllo amministrativo tutti i
soggetti coinvolti nel capitale).
generale ammissibilità del tipo contrattuale “patto parasociale” Il patto
parasociale è ormai ritenuto “tipo contrattuale diretto a realizzare interessi
meritevoli di tutela“, ai sensi dell’articolo 1322, II comma (“Le parti possono
anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina
particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l’ordinamento giuridico”)
Patti escono dal divieto dell’art. 28 legge notarile sensi “Il notaio non può
ricevere atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente
contrari al buon costume o all’ordine pubblico”.
verifica di validità del contenuto dei singoli patti patti, caso per caso, ai sensi
dell’articolo 1322, I comma (“Le parti possono liberamente determinare il
contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge”); nulli i patti in contrasto
con “interesse sociale” in generale oppure con singole disposizioni inderogabili
(es. impegno a non deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di riduzione
del capitale sociale al di sotto del capitale sociale ex 2447 c.c.; impegno a
delibare l’acquisto di azioni proprie in misura superiore a quanto ammesso
dall’articolo 2357)
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53
Diritto Societario NULLITÀ DEI PATTI IN VIOLAZIONE DI SPECIFICHE NORME
25
INDEROGABILI O CONFLIGGENTI CON L’INTERESSE SOCIALE
NULLITÀ DEI PATTI AVENTI EFFICACIA REALE
Forma dei patti:
libera
I patti parasociali possono esser stipulati sia per iscritto che verbalmente (seppur tale
ultima modalità sia assolutamente inusuale ed inopportuna nella prassi).
Eccezione: il “pactum de ineunda societate”, l’impegno a costituire una società. Per il
principio di parallelismo di forme, statuito (per il preliminare ma si ritiene principio
applicabile a tutti gli atti) nell’art. 1351 c.c. (“il contratto preliminare è nullo se non è
fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”), il patto
parasociale dovrebbe avere forma notarile, quale requisito di validità, perché, ai sensi
dell’art. 2328 (“l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico”), l’atto
costitutivo deve avere forma di atto pubblico.
E’ il caso di due parti che si impegnano a costituire una joint venture societarie e quindi
a costituire una Società
in tal caso, l’impegno a costituire la società sarà nullo. A tale
riguardo, si dovrà peraltro valutare l’applicazione dell’art. 1419 per valutare se
l’impegno a costituire la newco era impegno essenziale dell’accordo oppure era un
impegno accessorio del più ampio accordo di collaborazione che può realizzarsi anche
mediante altre forme (es. acquisto di una quota che ha sì forma di atto pubblico ma non
quale requisito di validità dell’atto) .
EFFICACIA DEI PATTI:
OBBLIGATORIA E INTER PARTES
efficacia obbligatoria (in caso di inadempimento, solo risarcimento del danno ex
art. 1218; pura responsabilità contrattuale), impossibilità di avvalersi di rimedi di
esecuzione specifici ad efficacia reale (art. 2930 fino a 2933 c.c.) per i sindacati
di voto
Per i sindacati di blocco, l’azione cautelare secondo alcuni è adottabile (es
sequestro delle azioni oggetto di vendita in violazione di prelazione statutaria)
Indifferenza dei patti rispetto alla Società: in caso di sindacato di voto, la società
non è parte contrattuale del patto, né in ogni caso può risentire in alcuno modo
delle vicende dello stesso: in caso di adozione di una delibera assembleare con il
voto favorevole di un socio che sia stato inadempimento al patto, la delibera
assembleare è valida. Inadempimento del patto
delibera valida
Relazione al Codice Civile del 1942 punto n° 972 “La molteplicità delle situazioni di cui si sarebbe
dovuto tener conto ha sconsigliato invece un intervento legislativo in materia di sindacati azionari…. Ma
di fronte a questi sindacati si è dovuto considerare che l’apprezzamento dipende molto dall’esame delle
situazioni concrete e spetta quindi più al giudice che al legislatore”
25
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54
Diritto Societario indifferenza dei patti rispetto ai terzi acquirenti della partecipazione vincolata
al patto: in caso di sindacati di voto, (“Il carattere personale delle obbligazioni e
dei diritti derivanti dal patto di sindacato comporta che, in caso di cessione ad
un terzo della partecipazione sociale di uno dei partecipanti al patto,
l’acquirente non subentri automaticamente nella posizione del proprio dante
causa nel sindacato” (I sindacati di voto, di Renato Rordorf, in Le Società n°
1/2003 pag 19)“: Inadempimento del patto
vendita a terzi valida
Bisogna prevede nel patto:
(i)
l’impegno dei soci a procurare, ai sesnsi dell’art. 1381 c.c., che il terzo
acquirente della loro quota sottoscriva il Patto Parasociale, oppure in
alternativa:
(ii)
lo scioglimento automatico del patto parasociale in caso di uscita di un socio
per vendita dell’azione (anche perché uscendo un socio si alterano le
maggioranze e quindi i presupposti di equilibrio azionario).
Assistenza notarile per redigere i patti: data certa e assistenza qualificata
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55
Diritto Societario SOCI DEL PATTO
Irrilevanza dei
patti parasociali
nei confronti del
Terzo
socio non
TARGET
aderente, del
socio cessionario
“il patto parasociale è fonte di vincoli meramente obbligatori fra i soci che li hanno
sottoscritti, inopponibili tanto alla società a cui si riferiscono quanto agli aventi causa
di coloro che vi hanno aderito. Questi vincoli non ineriscono alle azioni, non sono fra i i
“diritti e gli obblighi particolari ad esse inserenti” di cui all’art. 2354, n° 5.” Pag. 546
Galgano “Il Nuovo diritto societario” Cedam, Volume I)
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56
Diritto Societario SINDACATI DI BLOCCO
Art. 1379 c.c. e 2355-bis
Art. 1379 c.c.: Articolo del codice che disciplina le regole generali del divieto di
alienazione per ogni tipo di bene: beni mobili, beni immobili, salvo diverse previsioni di
norme speciali.
Art. 1379 C.C. “Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le
parti e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non
risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti”
altrimenti è nullo.
(i)
apprezzabile interesse di una delle parti: si deve avere cura di motivare
adeguatamente l’interesse delle parti a sottoscrivere un sindacato di blocco, così
si rafforza direttamente la validità del patto stesso alla stregua dell’articolo 1379
c.c., perché l’apprezzabile interesse delle parti è pur sempre una condizione di
validità del divieto di alienazione;
Interesse è requisito di validità causa giuridica
(ii)
convenienti limiti di tempo: da valutare caso per caso. Es patti parasociali aventi
durata indeterminata (i) erano nulli oppure, secondo altra giurisprudenza, erano
validi ma ciascuna delle parti era titolare di un diritto di recesso
art. 2341 bis
ha disciplinato in quest’ultimo senso.
Art. 2341 bis: per le spa è ora disciplinato in 5 anni; per le s.r.l. “disciplina generale
dell’autonomia privata e dei contratti”
Il noto principio giurisprudenziale secondo cui le obbligazioni di durata indeterminata
sono valide ma alla parte oblata spetta un diritto di recesso legale è divenuto quindi una
regola codicistica espressamente statuita in tema di patti parasociali (art. 2341 bis) e
soprattutto in tema di durata societaria (art. 2328, n° 13). Norma analoga è prevista in
tema di vincoli statutari di mero gradimento art. 2355 bis, II comma: ogni restrizione
alla vendita può essere concessa a vantaggio dei soci della società, a condizione che il
socio che intende uscire ne abbia comunque possibilità vendendo le proprie azioni agli
altri soci o alla società mediante recesso (obbligo di acquisto o diritto di recesso del
socio).
Art. 2355-bis Limiti alla circolazione delle azioni: “Lo statuto può sottoporre a
particolari condizioni il loro trasferimento e per un periodo non superiore a cinque anni
dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto,
vietarne il trasferimento”
Clausola tipo di Lock-up:
“Le Parti, al fine di stabilizzare la compagine societaria della Società e di permettere
che la Società possa avviare con continuità di indirizzi strategici le attività e gli
obiettivi previsti dall’Accordo di Joint Venture, si impegnano con il presente atto a non
trasferire a terzi per il periodo di (3) anni (il “Periodo di Lock-up”) dalla data di
sottoscrizione del presente Patto, in tutto o in parte, i propri Titoli a terzi. Il presente
divieto di vendita non si applica ai trasferimenti effettuati da una Parte ad una propria
società interamente controllata.
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57
Diritto Societario Il presente divieto di vendita dei propri Titoli è assunto da ciascuna Parte a titolo
gratuito, in considerazione dell’interesse di ciascuna a raggiungere gli obiettivi esposti
nel primo comma del presente articolo”.
Patto parasociale
Durata secondo volontà
delle parti oppure
3 anni se quotata o
5 anni se azioni diffuse
Opponibilità
delle Opponibili automaticamenti Non
opponibili
pattuizioni agli acquirenti agli acquirenti delle azioni- automaticamente
agli
delle azioni
quote
acquirente
delle
azioni/quote.
• La
violazione
delle
• La
violazione
delle
Opponibilità
delle
pattuizioni
(es
quorum)
pattuizioni
(es
quorum)
pattuizioni alla società
Durata
Statuto
Durata della società
•
Notorietà-riservatezza
modificabilità
dà luogo ad annullabilità
della delibera
La
violazione
della
prelazione o gradimento
dà luogo a retratto con
efficacia reale
Notorietà delle pattuizioni
perché statuto depositato
al Registro delle Imprese
Modifica
statutaria,
assemblea
straordinaria,
notaio e registro imprese
(costi e tempi)
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•
non
dà
luogo
ad
annullabilità
della
delibera
La
violazione
della
pattuizione dà luogo solo
a risarcimento del danno
Patti parasociali di società
chiuse sono riservati
Altrimenti, notorietà
Modifica
del
patto
parasociale
58
Diritto Societario PUBBLICITÀ E DURATA DEI PATTI PARASOCIALI
FORMA
FINALITÀ
OGGETTO
Durata massima
Durata
indeterminata
Pubblicità
PATTI PARASOCIALI NELLE SPA QUOTATE
ART. 122 E 123 TUF 58/98
Libera “in qualsiasi forma stipulati” (nella generalità dei casi,
forma scritta, ma non notarile)
“aventi per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di
un’influenza dominante su tali società” art 122, comma 5 (d)26
L’esercizio del diritto di voto nella S.p.A. quotata o controllante
(sindacati di voto)
Porre limiti al trasferimento delle azioni (sindacati di blocco)
Massimo 3 anni
Durata indeterminata ammessa con diritto di recesso con preavviso
di sei mesi
Patti comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipula
Pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro 10 gg dalla
stipula
Depositati presso il Registro delle Imprese entro 15 gg dalla
stipula
Sanzione civilistica In difetto degli obblighi di pubblicità, patti nulli e paralisi del
diritto di voto
In caso di esercizio del diritto di voto, annullabilità della delibera,
anche su richiesta della Consob (art. 122 e rinvio all’art. 15 comma
6 TUF)
Sanzione
Omessa comunicazione: sanzione pecuniaria da Euro 25.000 fino ad
amministrativa art. Euro 2.500.000 (Art. 193 TUF, come modificato dalla legge 262 del
193 TUF
28.12.2005)
26
Comunicazione n. DEM/3077483 del 28-11-2003 inviata alla S.S. Lazio spa in merito
all'applicabilità della disciplina dei patti parasociali di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 58/98 e
della disciplina dell'acquisto di concerto di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 58/98 agli accordi
stipulati tra la S.S. Lazio S.p.A. ed alcuni giocatori
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59
Diritto Societario FORMA
FINALITÀ
OGGETTO
Durata massima
Durata
indeterminata
PATTI PARASOCIALI NELLE SPA NON QUOTATE
ART. 2341 BIS E ART 2341 TER
PATTI PARASOCIALI NELLE SPA CHIUSE
ART. 2341 BIS: FORMA E DURATA
Libera (nella generalità dei casi, forma scritta, non notarile)
Stabilizzare gli assetti proprietari (Sindacati di blocco) o il governo
della società (sindacati di voto)
L’esercizio del diritto di voto nella S.p.A. o controllante (sindacati
di voto) Porre limiti al trasferimento delle azioni (sindacati di
blocco)
Massimo 5 anni
Durata indeterminata ammessa con diritto di recesso con preavviso
di sei mesi27
27
“Con questra previsione [art. 2341-bis, 2 comma c.c.], il legislatore, analogamente a quanto previsto per le società
quotate dall’art. 123 TUF, ha recepito il dettato della sentenza della Cassazione 23.11.2001 n° 14865 Soc 2002, 4
(Sentenza Sei Milano TV) , 431, che mutando orientamento rispetto alla precedente sentenza n° 9975 del 1995, ha
sancito la validità dei patti a tempo indeterminato. In sostanza, la Corte nel 2001, in linea con l’orientamento
prevalente della dottrina di quel tempo, ha ritenuto eccessiva la sanzione della nullità applicata a patti parasociali a
tempo indeterminato, ritenendo piàù appropriato lo strumento del recesso tipico dei contratti a durata indeterminata”
Codice Commentato delle Nuove Società, IPSOA, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, commento III
alll’art. 2341-bis, pag 73.
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Diritto Societario PATTI PARASOCIALI NELLE SPA APERTE
art. 2341 ter
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ
Patti comunicati alla Società (obbligo del socio)
Patti dichiarati all’inizio di ogni assemblea (obbligo del socio)
Dichiarazione trascritta nel verbale assembleare (obbligo della
Società)
Deposito del verbale al Registro delle Imprese (obbligo della
Società)
(No Consob, no stampa quotidiana)
Finalità
Comunicazione alla Società e dichiarazione in Assemblea:
comunicazione
informativa e trasparenza ai soci
Trascrizione nel verbale assembleare e deposito al registro
imprese: informativa e trasparenza ai terzi (es fornitori)
Comunicazione alla società: tale comunicazione deve essere
allegata/menzionata nel libro soci;
Modalità
“La comunicazione deve essere esaustiva, anche se sintetica e
deve descrivere il contenuto del patto e gli aderenti”29
Sanzione civilistica In difetto di dichiarazione in assemblea (non alla società), paralisi
del diritto di voto. [Relazione al D.Lgs §2 “L’omessa dichiarazione
in assemblea (ma non anche l’omessa dichiarazione alla società)
comporta la conseguenza che i possessori delle azioni cui si
riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di
voto..”]. In caso di esercizio del diritto di voto, annullabilità della
delibera ex 2377 c.c.
Casi di esclusione
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti
strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o
scambio di beni o servizi e [ma si deve intendere “oppure”] relativi
a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo]
Pubblicità
(per
società che fanno
ricorso al capitale
di rischio)28
28
“La disciplina sulla pubblicità è dunque applicabile ad un’area di soggetti ben più delimitata rispetto alla disciplina
sulla durata dei patti parasociali prevista dal precedente art. 2341-bis che riguarda i patti su tutte le società per azioni
e su tutte le società controllanti società per azioni salvo l’eccezione prevista per le joint venture e salvi i casi (ad
esempio società quotate e loro controllanti) per i quali le leggi speciali dettano regole ancora più stringenti” Codice
Commentato delle Nuove Società, IPSOA, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, commento I, 2
alll’art. 2341-ter, pag 76. Pertanto, mentre le norme dell’art. 2341-bis sulla durata sono applicabili a tutte le società per
azioni e su tutte le società controllanti società per azioni”, le norme di pubblicità dell’art. 2341 ter si applicano alle sole
Società Aperte.
29
I Patti Parasociali”, di Davide Proverbio” pag 17 Ipsoa
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61
Diritto Societario “Il sistema di pubblicità previsto dall’art. 2341 ter è piuttosto farraginoso perché
comporta per i soci sindacati l’onere della dichiarazione in ogni assemblea, anche in
quelle ordinarie, per conservare il diritto di voto, e per la società l’obbligo di
depositare nell’ufficio del registro delle imprese il verbale della deliberazione, anche
se questa non fosse soggetta, in via generale, al deposito o all’iscrizione nel registro
delle imprese. ….Il legislatore della riforma evidentemente per non gravare
eccessivamente sull’economia dei soci contraenti, ha preferito questo sistema a quello
più semplice, ma più costoso, codificato nel TUF consistente nella comunicazione alla
Consob, nel deposito nell’ufficio del registro delle imprese e nella pubblicità per
estratto sulla stampa quotidiana entro 10 giorni dalla stipulazione. Sarebbe stato,
comunque, certamente meno costoso e più semplice, nelle società non quotate ma che
ricorrono al mercato del capitale di rischio, prescrivere ai soci sindacati l’obbligo di
depositare copia dei patti nel Registro delle Imprese”30
“Gli effetti dei patti parasociali sulla vita della società, in particolare quelli relativi ai
patti influenti sulla formazione della volontà assemblare, furono considerati in passato
con sospetto dal nostro legislatore… L’evoluzione dell’opinione del legislatore verso
l’attuale riconoscimento della loro validità, tuttavia, è avvenuta con la contemporanea
adozione di cautele idonee a consentirne la conoscenza agli altri soci ed ai terzi
interessati, che così potranno meglio regolarsi circa i comportamenti da tenere”
(Vincenzo Salafia, “I Patti Parasociali nelle società non quotate”, Le società 8/2005, pag
946).
Rischio di contenzioso per trasferimento di azioni sindacate
“Per quanto riguarda il patto relativo alle limitazioni sul trasferimento delle azioni, la
sua conoscenza da parte degli altri soci e dei terzi serve, soprattutto, per valutare di
volta in volta l’opportunità di acquistare azioni sindacate col rischio di essere coinvolti,
come concorrenti, nella violazione del patto da parte del socio cedente e quindi
nell’azione di risarcimento del danno, che eventualmente gli altri soci sindacati
proponessero” (Vincenzo Salafia, “I Patti Parasociali nelle società non quotate”, Le
società 8/2005, pag 946).
•
•
30
Art. 2932 c.c. non è applicabile in caso di violazione del sindacato di voto;
Sequestro è ammesso in caso di violazione del sindacato di blocco.
Vincenzo Salafia, “I Patti Parasociali nelle società non quotate”, Le società 8/2005, pag 946
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62
Diritto Societario SPA Quotata
SPA aperta
In difetto degli obblighi di pubblicità, patti In difetto di dichiarazione in assemblea
nulli e paralisi del diritto di voto
(non alla società), paralisi del diritto di
voto.
Inefficacia erga omnes: la nullità del patto
determinerebbe
l’inefficacia delle pattuizioni che
non
confluiscano
in
delibere
assembleari (es divieti di vendita,
prelazioni, etc)
la paralisi anche del diritto di voto
nella delibera assembleare
Il patto è valido,
solo
la
delibera
societaria
potrebbe essere invalida
Legittimazione attiva a chiunque vi abbia Legititimazione attiva a dichiarare
interesse per dichiarare nullità del patto e l’inefficacia della delibera societaria
annullabilità della delibera
solo ai soci della società assenti o
dissenzienti.
Inefficacia di tutte le disposizioni del patto, Inefficacia della sola disposizione del
anche quelle che non strettamente patto avente ad oggetto il diritto di voto
attintenti al voto
Imprescrittibilità dell’azione
Azione prescrittibile se non si impugna
entro 90 giorni
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63
Diritto Societario PATTI PARASOCIALI NELLE S.R.L.
NON DISCIPLINATI NEL D.LG.S 6/2003
coerenza con i principi della legge delega: autonomia negli strumenti di tutela dei soci
“Relazione § 2. DEI PATTI PARASOCIALI.
La disciplina, inserita nel capo relativo alle società per azioni, ha inteso regolare la
fattispecie con riferimento a quel tipo sociale, perché in esso è più sentita l’esigenza di
garantire regole certe e definite in considerazione della maggiore rilevanza per il
pubblico e per il mercato finanziario; essa, ovviamente, non intende escludere la
possibilità che analoghi patti riguardino altre forme di società, per le quali ovviamente
resterà applicabile la disciplina generale dell’autonomia privata e dei contratti31,
così per esempio per le società a responsabilità limitata, come anche per le società di
persone.”
FORMA
FINALITÀ
OGGETTO
Durata massima
Durata
indeterminata
Pubblicità
Applicabile analogicamente disciplina SPA
Applicabile analogicamente disciplina SPA
Applicabile analogicamente disciplina SPA
Massimo 5 anni o superiore? Il richiamo nella Relazione alla
disciplina dei contratti parrebbe indicare che una durata superiore
a 5 anni sia ammissibile; per motivi di coerenza sistematica e di
cautela, pare opportuno limitarli a 5 anni
Il richiamo nella Relazione alla disciplina dei contratti parrebbe
indicare che una durata indeterminata sia ammissibile, in ossequio
al principio giurisprudenziale (durata intedeterminata ammessa
con il diritto di recesso) ora tipizzato con riferimento alle Spa
Nessun obbligo di comunicazione o pubblicità32
La Riforma ha disciplinato la pubblicità e la durata dei patti parasociali,
impregiudicata ogni questione sulla validità degli stessi in generale,
o di singole clausole dei patti parasociali
31
Nell’area dei contratti, la durata può essere anche di 30 anni, il chè in ambito societario pare eccessivo.
Sempre che la s.r.l. sia la società ultima oggetto del patto; se la s.r.l. è una società che controlla una S.p.A. e la S.p.A.
è la società ultima indirettamente oggetto del patto, allora la pubblicità di applica anche al patto della s.r.l. controllante
32
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64
Diritto Societario patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di
beni e servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo
Struttura degli organi societari e corrispondente
disciplina
da prevedere nel patto parasociale
65
Vincoli al trasferimento delle
azioni/quote, Lock.up,
Prelazione,gradimento,
Put Option, call Option
Tag-Along, Drag-Along
Assemblea
Consiglio di
Amministrazione
Amministratore
Delegato
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
Quorum costitutivi e
deliberativi assemblea
Designazione organi
sociali
Quorum costitutivi e
deliberativi del C.d.a.
Materie riservate al
C.d.A
Poteri delegati
all’Amministratore
delegato
Diritto Societario Patti parasociali AS ROMA S.P.A.
Famiglia
Sensi
51%
Banca di
Roma
49%
66
Compagnia
Italpetroli
S.p.A.
Roma 2000
s.r.l.
A.S. Roma
Banca di Roma era entrata nel capitale sociale di Compagnia Italpetroli S.p.A. mediante aumento di
capitale riservatoa Banca di Roma sottoscritto da BdR mediante conversione in azioni di crediti
vantati dalla Banca verso la società.
Call option di Bdr: diritto di Bdr di acquistare dalla Famiglia Sensi il 2% di Compagnia
Italpetroli in caso di alcuni inadempiementi
Call Option di Sensi: diritto della Famiglia Sensi di riacquistare il 49% al realizzarsi di
alcuni eventi;
Preventiva consultazion in assemblea e maggioranza qualificata in assemblea del 70%.
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
Diritto Societario Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob
ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
AS ROMA S.P.A.
In data 21 giugno 2004 Francesco Sensi, Maria Nanni, Rosella Sensi, Maria Cristina Sensi e Silvia
Sensi (la "Famiglia Sensi"), da una parte, e Banca di Roma S.p.A. ("BdR" e, congiuntamente ai
componenti della Famiglia Sensi, le "Parti"), dall'altra parte, hanno sottoscritto un accordo (di
seguito: l' "Accordo") contenente, tra l'altro, pattuizioni di natura parasociale aventi ad oggetto
azioni di Compagnia Italpetroli S.p.A. ("Italpetroli").
1. Società e strumenti finanziari oggetto del Patto: Compagnia Italpetroli S.p.A., con sede in
Roma, Via Emilia 47, Codice Fiscale e P.Iva 00497720581, capitale sociale interamente sottoscritto
e versato pari a Euro 31.673.531,82, suddiviso in n. 11.862.746 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 2,67 ciascuna. Italpetroli è società indirettamente controllante di AS Roma
S.p.A., società quotata presso il Mercato Telematico Azionario.
2. Numero degli strumenti finanziari oggetto del Patto: n. 11.861.664 azioni ordinarie di
Italpetroli, rappresentanti il 99,99% del capitale sociale di Italpetroli, interamente costituito da
azioni ordinarie e l'intero capitale sociale al netto delle azioni proprie detenute da Italpetroli.
Nessuna delle Parti, a seguito della sottoscrizione del Patto, detiene il controllo di Italpetroli.
La tabella che segue indica le percentuali delle azioni Italpetroli da ciascuna delle Parti conferite
rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni ordinarie di
Italpetroli.
Francesco Sensi
Maria Nanni
Rosella Sensi
Maria Cristina Sensi
Silvia Sensi
Banca di Roma
Totale
(*) Le residue n. 1.082 azioni
(rappresentanti lo 0,009%) sono
azioni
proprie
detenute
da
Italpetroli
Numero
azioni %
sul
totale % sul totale azioni
conferite
azioni conferite
ord. emesse
20.654
0,174%
0,174%
14
0,0001%
0,0001%
2.009.450
16,941%
16,939%
2.009.450
16,941%
16,939%
2.009.350
16,940%
16,938%
5.812.746
49,004%
49,000%
11.861.664
100,000%
99,991%(*)
3. Contenuto dell'Accordo
3.1. Sottoscrizione di aumento di capitale
3.1.a) L'Accordo ha disciplinato la sottoscrizione da parte di BdR di un aumento di capitale sociale
di Italpetroli. Tale aumento di capitale è stato sottoscritto in data 21 giugno 2004 e liberato
mediante conversione di crediti di BdR verso Italpetroli per euro 35 milioni. Per effetto della
sottoscrizione l'azionariato di Italpetroli ha assunto l'assetto di cui al punto 2 del presente estratto.
3.1.b) In caso di operazioni societarie che comportino una diluizione della partecipazione di BdR in
Italpetroli al di sotto del 49%, l'assemblea di Italpetroli dovrà contestualmente deliberare un
aumento di capitale al nominale facendo sì che BdR possa sottoscriverlo in misura tale da
consentire alla BdR medesima di ripristinare la partecipazione ad un livello tale che, sommata alle
azioni oggetto dell'opzione di acquisto di cui al successivo punto 3.3., questa rappresenti il 51%
del capitale sociale di Italpetroli post aumento di capitale.
3.2. Corporate Governance
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Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
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Diritto Societario BdR ha facoltà di:
a) designare il Presidente del Collegio Sindacale di Italpetroli e di ciascuna società da questa
controllata;
b) ottenere trimestralmente informazioni contabili.
Il diritto di cui alla precedente lett. a) spetterà, mutatis mutandis, alla Famiglia Sensi in caso di
esercizio da parte di BdR dell'opzione di acquisto di cui al successivo punto 3.3. e fino a quando la
Famiglia conservi una partecipazione non inferiore al 20% del capitale di Italpetroli.
E' previsto che il controllo dei conti di Italpetroli così come l'attività di revisione volontaria sia
affidata a primaria società di revisione componente di un network internazionale. Sono altresì
disciplinati (i) il conferimento e/o cessione, da parte della Famiglia Sensi e a favore di Italpetroli,
di alcuni beni e proventi della cessione di beni e (ii) la concentrazione in capo a componenti della
Famiglia Sensi di deleghe operative in Italpetroli e alcune società controllate.
3.3. Opzione di acquisto a favore di BdR
BdR ha il diritto di acquistare da Maria Cristina Sensi ulteriori azioni Italpetroli corrispondenti al
2% del capitale sociale al verificarsi di alcune condizioni consistenti:
- nell'inadempimento dell'obbligo descritto nel precedente punto 3.1.b);
- nell'inadempimento rispetto alle regole di corporate governance descritte nel precedente punto
3.2;
- nel mancato raggiungimento, da verificarsi a scadenze predeterminate, di convenuti parametri
relativi alla riduzione e alla sostenibilità dell'indebitamento del gruppo facente capo a Italpetroli;
- nel significativo deterioramento della situazione patrimoniale di Italpetroli.
In caso di esercizio della predetta opzione, BdR garantirà alla Famiglia Sensi un diritto di
covendita.
Il prezzo unitario di esercizio dell'opzione è pari al minore tra: i) il prezzo di sottoscrizione unitario
pagato da BdR in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al punto 3.1.a) e ii) la
frazione corrispondente di patrimonio netto di Italpetroli alla data di esercizio dell'opzione.
Le azioni oggetto dell'opzione saranno intestate ad una società fiduciaria entro il 15 luglio 2004; in
caso di mancata intestazione entro tale data BdR avrà facoltà di esercitare la descritta opzione di
acquisto.
3.4. Opzione di acquisto a favore della Famiglia Sensi
Fino all'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto spettante a BdR, la Famiglia Sensi ha diritto di
riacquistare il 49% o l'intera minor quota del capitale di Italpetroli detenuta da BdR al
raggiungimento, da verificarsi a scadenze predeterminate, di convenuti parametri relativi alla
riduzione e alla sostenibilità dell'indebitamento del gruppo facente capo a Italpetroli o comunque
in presenza di un andamento economico e finanziario di Italpetroli e delle società da questo
controllate tale che l'esposizione residua sia adeguatamente coperta dal valore delle partecipazioni
e dei beni residui e/o dai flussi di cassa attesi.
Il prezzo unitario di esercizio dell'opzione è pari al valore nominale maggiorato del sovrapprezzo
unitario versato da BdR in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al punto 3.1.a) (se
non già distribuito e attribuito a BdR), aumentato del 10% per anno.
4. Durata dell'Accordo. L'Accordo ha durata fino al decorso del termine di tre anni dalla
sottoscrizione ovvero, se precedente, fino alla data di esecuzione del trasferimento alla Famiglia
Sensi delle azioni oggetto dell'opzione di acquisto di cui al precedente punto 3.4. Tale opzione di
acquisto potrà invece essere esercitata fino alla scadenza del quinto anno successivo alla
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Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
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Diritto Societario sottoscrizione dell'Accordo, salva la applicazione di norme inderogabili di legge.
5. Deposito: Il testo del Patto sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma
nei termini previsti dall'art. 122 del TUF.
1° Luglio 2004
[AP.2.04.1]
AS ROMA S.P.A.
69
Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modificazioni, si rende noto
che il patto contenente pattuizioni di natura parasociale sottoscritto in data 29 marzo 2004 tra la
Dott.ssa Rosella Sensi, la Dott.ssa Maria Cristina Sensi e la Dott.ssa Silvia Sensi (le "Parti"),
pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 7 aprile 2004, depositato presso il Registro delle
Imprese di Roma, successivamente modificato (come da comunicazione alla Consob in data 30
giugno 2004) ed avente ad oggetto azioni di Compagnia Italpetroli S.p.A. (la "ltalpetroli"),
società indirettamente controllante la AS Roma S.p.A. (la "A.S. Roma"), quest'ultima società
quotata presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è
stato rinnovato per ulteriori tre anni solari, a partire dal 29 marzo 2007 e fino al 29 mano 2010,
mediante apposita scrittura privata sottoscritta dalle Parti in data 29 marzo 2007 (il "Patto").
Si precisa, pertanto, che mediante la sottoscrizione del Patto, le Parti hanno inteso modificare
esclusivamente la durata del precedente patto, confermandone, per il resto, integralmente il suo
contenuto.
Di seguito si riporta l'estratto del Patto.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto: oggetto del Patto sono le azioni
ordinarie rappresentative della maggioranza del capitale sociale di Italpetroli, società avente sede
legale in Roma, Via Emilia, n. 47 e capitale sociale di euro 31.673.531,82, posseduto, per la
maggioranza dalle Sorelle Sensi; in particolare Rosella e Maria Cristina Sensi detengono n.
2.009.450 azioni del valore nominale di Euro 2,67 cadauna, Silvia Sensi detiene N. 2.009.350
azioni del valore nominale di Euro 2,67 cadauna. Italpetroli detiene, direttamente e
indirettamente, quote rappresentative del 100% della Roma 2000 S.r.l., che controlla, ai sensi
dell'art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. la A.S. Roma, le cui azioni sono quotate in Borsa, in
virtù della titolarità diretta del diritto di voto relativo alla maggioranza assoluta del capitale sociale
di A.S. Roma.
2. Soggetti aderenti al Patto: la tabella indica tutte le Parti del Patto e la rispettiva quota di
partecipazione al capitale di Italpetroli:
Soggetto
Numero
(valore
2,67)
Rosella Sensi
2.009.450
16,939% circa
Maria Cristina Sensi
2.009.450
16,939% circa
Silvia Sensi
2.009.350
16,938% circa
nominale:
azioni
Euro
Percentuale
di
capitale
di Italpetroli detenuta
3. Eventuale soggetto che possa, in virtù del Patto, esercitare il controllo su A.S. Roma:
il Patto non contiene alcuna disposizione intesa a, ovvero avente comunque l'effetto di
determinare un mutamento nella partecipazione di Italpetroli e/o Roma 2000 s.r.l. e,
conseguentemente, un mutamento nel controllo di A.S. Roma quale indicato nel precedente punto
1.
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Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
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Diritto Societario 4. Ragioni del rinnovo del Patto: le Parti ritengono permanere le ragioni di opportunità che le
avevano già indotte alla sottoscrizione del patto e dunque, prima della scadenza dello stesso,
intendono rinnovarlo per ulteriori tre anni.
5. Contenuto del Patto:
(a) Sindacato di voto: le Parti s'impegnano a riunirsi prima di qualsiasi assemblea di Italpetroli per
discutere e raggiungere identiche determinazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno
dell'assemblea e di votare conseguentemente così come deciso con il voto favorevole di una
maggioranza del 70% delle azioni apportate al Patto. Ciascuna delle Parti avrà diritto a tanti voti
quante sono le azioni da essa apportate al Patto esistenti in quel momento.
(b) Durata del Patto: il Patto ha efficacia per tre anni a partire dalla data dei 29 marzo 2007.
(c) Comunicazioni e pubblicità: le comunicazioni a ciascuna delle Parti dovranno essere indirizzate
per Racc. A/R in Roma, Via Emilia, 47 presso la sede di Italpetroli, anche anticipate a mezzo
telefax al numero 06.4825901, ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti del Patto
comunicherà alle altre con le modalità di cui sopra. Il contenuto e la tempistica di ogni comunicato
stampa ed annuncio connessi al Patto e alla sua esecuzione saranno concordati preventivamente
tra le Parti. Qualora il comunicato o l'annuncio fosse richiesto - anche ad una sola delle Parti - da
un'Autorità di Vigilanza, le Parti si impegnano a consultarsi immediatamente.
(d) Clausola arbitrale: le Parti faranno tutto quanto in loro potere per risolvere bonariamente ogni
controversia o disputa di ogni genere, connessa o relativa in qualsiasi modo al Patto. Qualora ciò
non avvenisse in un tempo ragionevole, e a tale proposito ciascuna parte potrà fissare alle altre un
termine, la questione verrà sottoposta, a cura della parte che ne ha interesse, tramite arbitrato
rituale di diritto amministrato dalla camera Arbitrale di Roma, secondo il regolamento pro tempore
vigente adottata dalla stessa.
(e) Pubblicazione del Patto: il Patto sarà depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di
Roma nei termini previsti dall'art. 122, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24.2.1998, n. 58.
5 aprile 2007
[AP.1.07.1]
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
70
Diritto Societario Patti parasociali AS LAZIO S.P.A.
Accordo tra Lazio S.p.A.
da un lato e Zaccheroni
+ 20 giocatori dall’altro
Azionariato
diffuso
Lazio
S.p.A.
Accordo Quadro del 6 ottobre 2003: impegno con la Società di Zaccheroni CT e dei 20
giocatori a sottoscrivere azioni rinvenienti da un aumento di capitale, liberato mediante
conversione in azioni dei loro crediti verso la società.
Tale impegno a sottoscrivere era unito ad un impegno di lock-up dei giocatori, cioè impegno
a non vendere tali azioni per un certo periodo.
Non c’è finalità di governo della società, quindi non è un patto parasociale da comunicare,
perché ha la sola finalità di fidelizzare i giocatori.
Perché sussista patto parasociale da comunicare a Consob, devono sussistere pattuizioni
rivolte al governo della società
Vincoli al trasferimento di azioni senza pattuizioni relative al governo della società non
sono patti parasociali rilevanti ai fini della Pubblicità dei patti parasociali.
Nel caso di specie, l’accordo quadro Lazio, trattandosi di pattuizionni tra soci del 2%
(percentuale che non dà luogo al governo della società) non sono patti parasociali ai
fini degli obblighi informativi di Consob e di durata.
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
71
Diritto Societario Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi
dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SPA
La S.S. Lazio S.p.A. ("Società") e Alberto Zaccheroni ("Tecnico") comunicano che in data 6/10/03 hanno perfezionato un
accordo che ha ad oggetto - al pari degli accordi quadro già perfezionati tra la Società e 20 calciatori della prima squadra
in data 7/05/03 e 16/05/03, i cui termini e condizioni sono stati già divulgati al pubblico con estratti pubblicati sul
quotidiano Finanza & Mercati il 14/05/03, 24/05/03 e 5/6/03 ("Accordi Quadro") - una parziale dilazione delle
competenze maturate nella stagione 2002/03 e l'impegno a sottoscrivere nell'ambito del deliberando aumento di capitale72
riservato ai dipendenti un importo di circa € 0,9 milioni(1).
In assenza di obblighi volti alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e/o all'indirizzo nella gestione
societaria nell'accordo, i firmatari hanno dichiarato di non ravvisare l'esistenza di un patto parasociale, ma di voler in ogni
caso procedere, in via meramente prudenziale, agli adempimenti pubblicitari previsti all'art. 122 D.Lgs 58/1998, in
presenza di un impegno alla sottoscrizione di azioni di un futuro aumento di capitale e di un impegno a non vendere a
certo tempo data le azioni di nuova emissione della Società.
Il Tecnico non è titolare, ne direttamente né indirettamente, di alcun diritto reale (anche minore) sulle azioni della Società
e/o comunque di diritti di voto nella assemblea della Società. La Società non è proprietaria di azioni proprie.
1. Contenuto dell'accordo
1. 1 L'accordo, ha ad oggetto (i) la dilazione dei termini di pagamento delle retribuzioni indicate nel contratto individuale
in essere tra le parti, (ii) l'impegno da parte del Tecnico -ove dovesse risultare ancora dipendente alla data di
sottoscrizione del futuro aumento di capitale riservato ai dipendenti da sottoporre all'Assemblea degli azionisti convocata
per il 19 novembre 2003 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 20 novembre 2003 e 1 dicembre 2003,
rispettivamente in seconda e terza convocazione ("Aumento di Capitale Riservato") - alla sottoscrizione dell'importo di €
860.761,50 nonché (iii) l'impegno a non trasferire per 8 mesi dalla data di sottoscrizione le azioni acquistate nell'ambito
dello stesso aumento di capitale (" Lock-up").
1.
2
L'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato e il Lock-up sono condizionati a che:
- la Consob non rinvenga negli impegni di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato e di Lock-up da parte del
Tecnico, unitamente agli impegni di sottoscrizione già assunti dagli altri firmatari degli Accordi Quadro, un obbligo di OPA
a carico anche di uno dei firmatari dell'accordo e/o dei firmatari degli Accordi Quadro e/o degli azionisti della Società quali
risultanti alla data di firma dell'accordo stesso, in relazione alla quale condizione il Tecnico si impegna a tenere un
comportamento sempre in linea con la ratio della condizione; qualora la Consob dovesse affermare l'obbligo di OPA solo
quale conseguenza del Lock-up, affermando la inesistenza di tale obbligo di OPA in relazione al solo obbligo di
sottoscrizione delle azioni della Società da parte del Tecnico, tale solo obbligo sarà efficace ex tunc, mentre il Lock-up non
sarà produttivo di alcun effetto;
- l'Aumento di Capitale Riservato sia deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Società entro il termine
del 20/12/03
2. Soggetti aderenti agli Accordi e azioni oggetto del medesimo
2.
1
I soggetti aderenti all'accordo sono la Società e Alberto Zaccheroni (c.f. ZCCLRT53D01F097T)
2. 2. Il Consiglio di Amministrazione della Società del 3 ottobre 2003 ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli
azionisti della Società, convocata per deliberare in merito all'Aumento di Capitale Riservato, un prezzo di emissione delle
nuove azioni pari a € 0,055. Assumendo che il prezzo di emissione rimanga invariato, il Tecnico sottoscriverà circa 15,7
milioni di azioni, pari allo 0,6% del capitale della Società post-aumento (calcolato assumendo la piena sottoscrizione da
parte dei dipendenti della Società di tutte le azioni offerte).
2. 3. In assenza di alcun obbligo volto alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e/o all'indirizzo nella
gestione societaria né tra la Società e il Tecnico né tra questi ultimi e ciascuno dei tesserati firmatari degli Accordi Quadro
né tra questi ultimi, nessun soggetto sarà in grado di esercitare, in virtù degli Accordi Quadro e/o dell'accordo con il
Tecnico, il controllo sulla Società.
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Diritto Societario 3. Entrata in vigore e durata dell'accordo
L'accordo perfezionato ha la durata necessaria per l'adempimento di ciascuno degli obblighi ivi previsti.
4. Deposito dell'accordo
Gli Accordi sono stati depositati in data 10 ottobre 2003 presso il Registro Imprese di Roma.
S.S. Lazio S.P.A. (anche per Alberto Zaccheroni)
16 ottobre 2003
[SN.4.03.1]
73
_______________________
nota:
1. La Consob con comunicazione n. 307748333 del 28 novembre 2003 ha ritenuto che gli impegni di sottoscrizione e di
lock-up oggetto degli accordi non configurano dei patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n.
58.
***
ACCORDO VENUTO MENO A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA IL SIG.
ZACCHERONI E LA SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SPA
SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SPA
La S.S. Lazio S.p.A., con sede in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000, iscritta al Registro Imprese di Roma, codice
fiscale 80109710584 (in seguito anche " Società") e i Signori Dino Baggio, Roberto Baronio, Lucas Castroman, Rodriguez
Cesar Aparecido, Giuseppe Favalli, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Guerino Gottardi, Simone Inzaghi, Fabio
Liverani, Luca Marchegiani, Sinisa Mihajlovic, Paolo Negro, Massimo Oddo, Giuseppe Pancaro, Angelo Peruzzi, Diego Pablo
Simeone, Dejan Stankovic
COMUNICANO QUANTO SEGUE(1)
(a) Nell'ambito di una ristrutturazione societaria correlata sia alle mutate condizioni di mercato che hanno investito
l'intero settore di riferimento sia al conseguimento degli scopi sociali ed agonistici della Società e diretta al risanamento di
quest'ultima, anche attraverso il riequilibrio delle condizioni economiche e dei rapporti in essere tra le parti, in data 7
maggio 2003, si è perfezionato -a seguito di accettazione datata 5 maggio 2003 e ricevuta da ciascuno dei calciatori
firmatari il 7 maggio 2003- tra la S.S. Lazio S.p.A. e ciascuno dei calciatori sopra elencati un accordo quadro (in seguito
"Accordo Quadro");
(b) In assenza di alcun obbligo nell'Accordo Quadro volto alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e/o
all'indirizzo nella gestione societaria, i firmatari hanno espressamente dichiarato nell'Accordo Quadro di non ravvisare
l'esistenza di un patto parasociale nell'Accordo Quadro medesimo, ma di voler in ogni caso procedere, in via meramente
prudenziale, agli adempimenti pubblicitari previsti all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in
presenza di un impegno alla sottoscrizione di azioni di un futuro aumento di capitale e di un impegno a non vendere a
certo tempo data le azioni della Società.
(c) I calciatori firmatari non sono titolari, ne direttamente né indirettamente, di alcun diritto reale (anche minore) sulle
azioni della Società e/o comunque di diritti di voto nella assemblea della Società, ad eccezione del Sig. Giuseppe Pancaro
che è titolare di n. 10.200 azioni ordinarie della S.S. Lazio S.p.A.. La Società non è proprietaria di azioni proprie.
1. Contenuto dell'Accordo Quadro
1. 1 L' Accordo Quadro ha ad oggetto (i) la dilazione dei termini di pagamento delle retribuzioni indicate nei contratti
individuali di prestazione sportiva dovute ai calciatori dipendenti della S.S. Lazio S.p.A. per le attività relative alla
stagione sportiva in corso e per quelle che dovessero essere prestate per le stagioni sportive 2003-2004 e 2004-2005, (ii)
l'impegno da parte dei calciatori firmatari che dovessero risultare ancora dipendenti alla data di sottoscrizione di un futuro
aumento di capitale -riservato in tutto o in parte ai calciatori stessi e, eventualmente, a discrezione della Società, ad altri
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Diritto Societario dipendenti e/o amministratori- che potrà deliberarsi entro il 20 dicembre 2003, per un importo corrispondente al valore
netto delle ultime cinque mensilità delle retribuzioni previste per la stagione 2002-2003 (in seguito "Aumento di Capitale
Riservato") nonché (iii) l'impegno a non trasferire per otto mesi dalla data di sottoscrizione le azioni acquistate
nell'ambito dello stesso aumento di capitale (in seguito " lock-up").
1. 2 L'efficacia dell'Accordo Quadro, una volta ratificata dal Consiglio di Amministrazione della Società, è sospensivamente
condizionata al verificarsi dei seguenti eventi:
- esito positivo dell'operazione di aumento di capitale deliberata dall'assemblea straordinaria del 24 marzo 2003,
intendendosi come tale un versamento a titolo di valore nominale ed eventuale sovrapprezzo non inferiore ad Euro 80
milioni ovvero anche la sola sottoscrizione, entro il 30 giugno 2003, di un efficace contratto finalizzato a garantire la
sottoscrizione di detto aumento di capitale per un importo non inferiore ad Euro 80 milioni;
- deposito entro il 30 maggio 2003 presso la L.N.P. dell'Accordo Quadro e degli accordi individuali integrativi per
74
l'eventuale approvazione, ove di competenza della L.N.P.;
- sottoscrizione dell'accordo quadro da parte di almeno numero ventidue calciatori della Società (condizione posta
nell'interesse di S.S. Lazio e pertanto dalla stessa rinunciabile).
Inoltre, gli impegni di ciascuno dei calciatori firmatari relativi alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato nonché
all'obbligo di lock-up sono, in aggiunta alle condizioni sopraindicate, altresì sospensivamente condizionati a che:
- la Consob non rinvenga un obbligo di OPA a carico di alcuno dei soggetti firmatari dell'accordo quadro e/o degli azionisti
di S.S. Lazio S.p.A quali risultanti alla data di firma dell'accordo stesso, in relazione alla quale condizione i calciatori
firmatari si impegnano -ciascuno per quanto di competenza- a tenere un comportamento sempre in linea con la ratio
della condizione; qualora la Consob dovesse affermare l'obbligo di OPA solo quale conseguenza dell'impegno di Lock-up,
affermando la inesistenza di tale obbligo di OPA in relazione al solo obbligo di sottoscrizione delle azioni S.S. Lazio S.p.A.
da parte dei calciatori firmatari, tale solo obbligo sarà efficace ex tunc, mentre il Lock-up non sarà produttivo di alcun
effetto;
- l'aumento di capitale riservato sia deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti di S.S. Lazio S.p.A. entro il
termine del 20 dicembre 2003.
1. 3 Il prezzo d'emissione delle azioni di tale futuro Aumento di Capitale Riservato sarà calcolato sulla base dei medesimi
parametri - mutatis mutandis - già determinati dall'assemblea straordinaria della S.S. Lazio S.p.A. in data 24 marzo 2003
per la determinazione del prezzo relativo all'aumento di capitale per Euro 110 milioni dalla stessa deliberato in pari data,
con uno sconto del 10%. In nessun caso il prezzo di emissione potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni al
momento dell'emissione. Il verbale dell'assemblea straordinaria del 24 marzo 2003 giusto atto Notaio Giovanni Giuliani
Rep. 36091 Racc. 10397, il cui contenuto è stato reso noto con comunicato stampa emesso in pari data, è stato
depositato presso il registro delle imprese di Roma in data 11 aprile 2003.
1. 4 L'obbligo di Lock-up verrà meno per quei calciatori rispetto ai quali il rapporto di lavoro con la Società dovesse essere
cessato nel corso del periodo di Lock-up.
Qualora uno dei calciatori firmatari dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro con la Società antecedentemente alla
sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato, tale obbligo, così come l'obbligo conseguente di Lock-up, verranno
meno.
1. 5 I calciatori firmatari hanno autorizzato e delegato la S.S. Lazio S.p.A. a compiere tutti gli adempimenti pubblicitari di
cui all'articolo 122 T.U.F. (con esclusione di adempimenti afferenti eventuali successivi mutamenti delle rispettive
posizioni cui ciascuna parte è tenuta, manlevando l'altra parte).
2. Informazioni di carattere generale
2. 1 In considerazione della pendenza della operazione di aumento di capitale deliberata in data 24 marzo 2003, non è
allo stato determinabile (i) né come sarà composta la futura compagine sociale della Società, (ii) né il prezzo di emissione
delle azioni di cui all'Aumento di Capitale Riservato, (iii) né, conseguentemente, il numero delle azioni che saranno
sottoscritte dai calciatori firmatari (né complessivamente né con riferimento a ciascuno di essi calciatori, anche per
quanto di seguito esposto al punto 2. 3) (iv) né quindi le rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale della
S.S. Lazio S.p.A..
2. 2 L'impegno di sottoscrizione previsto in capo a ciascuno dei calciatori firmatari dell'Accordo Quadro obbliga questi
ultimi a sottoscrivere azioni ordinarie dell S.S. Lazio S.p.A. per un controvalore complessivamente pari a circa Euro 13,2
milioni, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo.
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Diritto Societario 2. 3 L'Accordo Quadro, che costituisce una pluralità di accordi della S.S. Lazio S.p.A. con ciascuno dei calciatori firmatari
e, quindi, una pluralità di rapporti autonomi, prevede anche la stipulazione di accordi individuali di recepimento e/o di
deroga alle previsioni dell'Accordo Quadro, da perfezionarsi entro il 30 maggio 2003. Con alcuni dei calciatori firmatari,
allo stato, sono in corso di perfezionamento accordi integrativi individuali, anche derogatori, che tengono anche conto
delle rispettive posizioni individuali. Conseguentemente, l'importo delle mensilità da sottoscriversi da parte dei calciatori
firmatari potrebbe subire, a seguito del perfezionamento di tali accordi, delle variazioni. La S.S. Lazio S.p.A. comunicherà
le rispettive date di perfezionamento dei predetti accordi integrativi individuali unitamente alle possibili variazioni in
ordine all'entità dell'obbligo di sottoscrizione sia con riferimento all'importo complessivo da sottoscriversi e sia con
riferimento all'obbligo di ciascun singolo calciatore firmatario. Si precisa inoltre che anche i menzionati accordi integrativi
individuali sono sospensivamente condizionati, nei casi in cui non siano state espressamente derogate, all'avveramento
delle medesime condizioni di cui all'Accordo Quadro ovvero ad altre specifiche condizioni così come saranno previste in
tali accordi individuali integrativi.
3. Soggetti aderenti all'accordo e azioni oggetto del medesimo
3.
1
Allo stato i soggetti aderenti all'Accordo Quadro sono la Società e ciascuno dei calciatori indicati in epigrafe.
75
3. 2 L'Accordo Quadro prevede l'impegno alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione da parte di ciascun calciatore
firmatario -emesse a seguito dell'Aumento di Capitale Riservato- rispettivamente per i seguenti importi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Baggio Dino
Baronio Roberto
Castroman Lucas
Cesar Aparecido Rodriguez
Favalli Giuseppe
Fiore Stefano
Giannichedda Giuliano
Gottardi Guerino
Inzaghi Simone
Liverani Fabio
Marchegiani Luca
Mihajlovic Sinisa
Negro Paolo
Oddo Massimo
Pancaro Giuseppe
Peruzzi Angelo
Simeone Diego Pablo
Stankovic Dejan
BGGDNI71L24B563I
BRNRRT77T11E884E
CSTLSM80R02Z600P
PRCCSR74R24Z602L
FVLGPP72A08G149C
FRISFN75D17D086L
GNNGLN74P21G838O
GTTGRN70T18Z133F
NZGSMN76D05G535F
LVRFBA76D29H501H
MRCLCU66B22A271M
MHJSNS69B20Z118S
NGRPLA72D16A459A
DDOMSM76H14G482F
PNCGPP71M26D056V
PRZNGL70B16A857A
SMNDPB70D28Z600H
STNDJN78P11Z118G
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
860.761,50
753.166,31
485.254,29
661.710,40
817.723,43
1.075.951,88
645.571,12
430.380,75
1.011.394,76
387.342,68
602.533,05
1.075.951,88
860.761,50
407.262,85
882.280,54
977.466,34
1.248.426,96
749.938,45
In relazione al numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizioni di
azioni da ciascuno conferiti si veda il punto 2. 1che precede.
3. 3 In assenza di alcun obbligo volto alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e/o all'indirizzo nella
gestione societaria né tra la Società e ciascuno dei calciatori firmatari né tra questi ultimi, nessun soggetto sarà in grado
di esercitare, in virtù dell' Accordo Quadro medesimo, il controllo sulla S.S. Lazio S.p.A.
4. Entrata in vigore e durata dell'Accordo Quadro
L'Accordo Quadro ha la durata necessaria per l'adempimento di ciascuno degli obblighi ivi previsti.
5. Deposito dell'Accordo Quadro
L'accordo sarà depositato presso il Registro Imprese di Roma nei termini di legge.
S.S. Lazio S.P.A. (anche per i calciatori firmatari)
Roma, 14 maggio 2003
[SN.1.03.1]
ACCORDI
VENUTI
MENO
A
SEGUITO
DELLA
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
MANCATA
DELIBERA
ENTRO
IL
20
DICEMBRE
2003
Diritto Societario ACCORDI VENUTI MENO A SEGUITO DELLA MANCATA
DELL'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AI CALCIATORI
DELIBERA
ENTRO
IL
20
DICEMBRE
2003
ENGLISH TRANSLATION OF THE TABLES
Azionariato = Ownership
Dichiarante = Declarer
Azionista Diretto = Direct Shareholder
Denominazione
=
Titolo di possesso = Type of Possession
Proprietà
=
Riportato
=
Riportatore
=
Fiducia
=
Holder
on
behalf
Fondi
=
Investment
fund
Pegno
=
Usufrutto
=
Deposito
=
Diritto
di
voto
=
Exerciser
of
voting
Totale = Total
Quota sul capitale votante = Percentage on voting capital
Di cui senza voto = of which without voting rights
Voting
Il
voto
spetta
a
=
Soggetto = Holder of voting rights
Quota sul capitale ordinario = Percentage on ordinary capital
Di cui senza voto =of which without voting rights
Il
voto
spetta
a
=
Voting
Soggetto = Holder of voting rights
Intestazione a terzi = Holding on behalf of the declarer
Intestario = Holder
Pie-chart Capitale ordinario = Pie-chart on the Ordinary Capital
Azionisti
rilevanti
=
Quote sul capitale ordinario = Percentage on the Ordinary Capital
76
Name
of
third
management
rights
under
Owner
Lender
Borrower
parties
company
Pledgee
Usufructuary
Depositary
a
contract
rights
attributed
to
rights
attributed
to
Major
Shareholders
Pie-chart Capitale votante = Pie-chart on the Voting Capital (ordinary capital + preferred capital)
Azionisti
rilevanti
=
Major
Shareholders
Quote sul capitale votante = Percentage on the Voting Capital
Capitale Sociale = Share Capital
Azioni
totali
=
Total
number
of
Shares
Azioni
totali
con
diritto
di
voto
=
Total
number
of
Voting
Shares
Azioni
Ordinarie
=
Number
of
Ordinary
Shares
Azioni
Privilegiate
=
Number
of
Preferred
Shares
(voting
only
in
the
extaordinary
meetings)
Azioni
di
Risparmio
=
Number
of
Saving
Shares
(non
voting)
Azioni
di
Risparmio
Convertibili
=
Number
of
Convertible
Saving
Shares
(non
voting)
Valore
nominale
=
Nominal
value
of
each
share
Valuta = Currency
Organi sociali = Company Boards
Consiglio di amministrazione = Board of Directors
Chairman
of
the
Board
of
Directors
Presidente
del
Consiglio
di
amministrazione
=
Amministratore
Delegato
=
Executive
Director
Amministratore = Director
Collegio Sindacale = Board of internal auditors
Chairman
of
the
Board
of
internal
auditors
Presidente
del
collegio
sindacale
=
Sindaco
effettivo
=
member
of
the
Board
of
internal
auditors
Sindaco supplente = substitute member of the Board of internal auditors
Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti = Declaration of Major Shareholdings
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
Diritto Societario Publiced
Rese
note
il
=
Data
operazione
=
Date
of
Società
dichiarante
=
Società
partecipata
=
Investee
Percentuale
e
titolo
di
possesso
=
Percentage
and
Type
Società controllata dal dichiarante o società fiduciaria titolare diretta partecipazione =
Situazione precedente = Previous Holding
of
Direct
Partecipazione potenziale = Potential Major Shareholdings
Publiced
Rese
note
il
=
Data
operazione
=
Date
of
Dichiarante
=
Società
Oggetto
=
Investee
Azionista
Diretto
=
Direct
Partecipazione
Effettiva
=
Actual
Azioni che, di propria iniziativa può = Shares Which On A Party's Own Initiative May Be
Acquistare
=
Vendere = Sold
Partecipazione Potenziale = Potential holding
Under
1.
Per
accordi
contrattuali
=
2.
Per
conversione
strumenti
concertibili
=
For
Conversion
Of
Convertible
3. Per esercizio di warrant = For Warrants Exercise
on
transaction
Declarer
Company
Possession
shareholder
on
transaction
Declarer
Company
shareholder
Holding
77
Acquired
Agreements
Securities
*******
Comunicazione n. DEM/3077483 del 28-11-2003
inviata alla S.S. Lazio spa e allo studio legale Ripa di Meana
Oggetto: Quesito in merito all'applicabilità della disciplina dei patti
parasociali di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 58/98 e della disciplina
dell'acquisto di concerto di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 58/98 agli
accordi stipulati tra la S.S. Lazio S.p.A. ed alcuni giocatori
Comunicazione n. DEM/3077483 del 28-11-2003
inviata alla S.S. Lazio spa e allo studio legale Ripa di Meana
Oggetto: Quesito in merito all'applicabilità della disciplina dei patti parasociali
di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 58/98 e della disciplina dell'acquisto di
concerto di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 58/98 agli accordi stipulati tra la S.S.
Lazio S.p.A. ed alcuni giocatori
1. Premessa
Si fa riferimento al quesito trasmesso in data 7 ottobre u.s. dallo Studio Ripa di Meana
per conto della S.S. Lazio S.p.A. (di seguito "Lazio" o "Società") relativo
all'applicabilità della disciplina dei patti parasociali di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 58/98
("TUF") e della disciplina dell'opa obbligatoria di cui all'art. 109, comma 1, lett. a),
TUF, agli accordi stipulati nel maggio 2003 tra la Lazio ed alcuni giocatori
professionisti e all'accordo stipulato nell'ottobre 2003 tra la Lazio e il tecnico
Zaccheroni.
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
Diritto Societario In particolare, il quesito concerne l'applicabilità delle citate discipline agli impegni di
sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ai dipendenti della Lazio e agli
impegni di non alienazione delle azioni sottoscritte, assunti da alcuni giocatori e dal
tecnico Zaccheroni con i seguenti accordi: gli accordi quadro stipulati tra la Società e
20 giocatori di cui 18 perfezionati in data 7 maggio 2003 e due in data 16 maggio
2003; i 20 accordi individuali recettizi - con alcune previsioni derogatorie - delle
previsioni di cui ai predetti accordi quadro; un contratto individuale stipulato in data 6
ottobre 2003 tra la Lazio e il tecnico Zaccheroni.
Alla data del quesito i predetti impegni concernono 19 calciatori in quanto, con uno dei
20 accordi individuali parzialmente derogatori degli accordi quadro, uno dei calciatori è
stato liberato dall'impegno di sottoscrizione e conseguentemente dall'impegno di non
alienazione.
Successivamente al quesito, in data 21.10.2003, la Società ha sottoscritto con il
tecnico Zaccheroni un accordo per la risoluzione del rapporto di prestazione sportiva,
con efficacia dal 19 ottobre 2003, che ha comportato il venir meno degli impegni di
sottoscrizione e di non alienazione previsti dal contratto del 6 ottobre u.s..
Attualmente, come reso noto dalla Società con avviso pubblicato in data 13 novembre
2003 - a seguito della cessione dei diritti di prestazione sportiva e degli accordi
raggiunti con quattro calciatori - sono venuti meno gli impegni di quest'ultimi a
sottoscrivere il futuro aumento di capitale riservato ai dipendenti. Pertanto,
considerato anche il venir meno dell'impegno del tecnico Zaccheroni, rimangono
vincolati alla sottoscrizione del citato aumento di capitale 15 giocatori per un
ammontare complessivo di euro 11.038.169,42.
Infine, nel predetto avviso è precisato che " assumendo che il prezzo di emissione non
subisca variazioni rispetto a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione del 3
ottobre 2003 (€ 0,055 per ogni azione di nuova emissione) ed assumendo la totale
sottoscrizione delle azioni da parte dei dipendenti firmatari degli Accordi Quadro, si
stima che saranno emesse massime circa n 455 milioni di azioni rappresentanti circa il
16% del capitale post aumento.".
2. Sintesi del quesito
2.1. Con riferimento agli accordi con i calciatori nel quesito si espone, in sintesi,
quanto segue.
In via preliminare, si precisa che i calciatori professionisti - al pari del tecnico - fino al
momento della risoluzione del contratto di prestazione sportiva, " sono dipendenti, con
contratto a tempo determinato (in nessun caso superiore a cinque anni per espressa
previsione della normativa della Federazione Italiana Gioco Calcio), della Lazio.".
Inoltre, sempre in via preliminare, si precisa che gli accordi quadro con i calciatori,
anche se risultano perfezionati nella forma di un unico documento di proposta (in un
caso trasmesso da parte di diciotto calciatori e nell'altro caso da parte di due
calciatori), per espressa previsione contrattuale, rappresentano una pluralità di
autonomi rapporti contrattuali della Lazio con ciascuno dei venti calciatori firmatari e,
quindi, non comportano alcuna assunzione di obbligazioni tra i venti calciatori
complessivamente firmatari degli accordi quadro. L'autonomia e l'assenza di alcun
impegno tra i dipendenti è altresì ribadita nell'accordo con il tecnico Zaccheroni. Tale
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
78
Diritto Societario autonomia dei contratti è inoltre avvalorata dalla circostanza che gli accordi individuali
recettizi hanno comportato anche delle deroghe alle previsioni contenute negli accordi
quadro, deroghe che sono state negoziate individualmente da ogni giocatore anche
con riguardo alle specifiche condizioni e caratteristiche del proprio contratto di lavoro
di prestazione sportiva.
Ciò premesso, nel quesito si rappresenta che gli accordi quadro con i calciatori
prevedono, in sintesi, quanto segue:
a) una parziale dilazione dei termini di pagamento delle retribuzioni dovute
rispettivamente a ciascuno dei calciatori per le attività che dovessero essere prestate
entro il 30 giugno 2005, senza pagamento di interessi o rivalutazioni;
b) un impegno da parte dei calciatori - che dovessero risultare ancora dipendenti a
tale data - alla sottoscrizione di un futuro aumento di capitale riservato in tutto o in
parte ai calciatori e, eventualmente, a discrezione della società, ad altri dipendenti e/o
amministratori. Tale aumento di capitale riservato dovrà essere deliberato entro il 20
dicembre 2003 sino alla misura massima del credito da ciascuno vantato nei confronti
della società per la stagione 2002-2003 ("impegno di sottoscrizione");
c) un impegno da parte di ciascuno dei calciatori a non trasferire per otto mesi dalla
data di sottoscrizione le azioni di nuova emissione acquistate per effetto dell'aumento
di capitale ad essi riservato ("impegno di lock-up");
d) il prezzo delle azioni di nuova emissione sarà calcolato sulla base dei medesimi
parametri che sono stati indicati dall'assemblea straordinaria della Società in data 24
marzo 2003 per individuare il prezzo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale
deliberato in tale sede (aumento poi concluso in data 7 agosto 2003), con uno sconto
pari al 10%;
e) negli accordi è espressamente previsto che i calciatori, sottoscrivendo tali contratti,
"non intendono assumere, non assumono e, peraltro, non assumeranno tra essi
Calciatori e/o con la Società alcun impegno che comporti l'indirizzo e/o il
coordinamento della gestione societaria. L'impegno a sottoscrivere e l'interesse della
Società alla sottoscrizione sono volti - oltre agli obiettivi di cui in premessa(1)- anche
ad una fidelizzazione del rapporto con i calciatori così come lo è l'impegno di lock-up il
quale è altresì finalizzato ad una stabilizzazione dell'andamento del titolo".
Conseguentemente, sia l'impegno di sottoscrizione che l'obbligo di lock-up verranno
meno se il rapporto di lavoro dovesse cessare prima di tale sottoscrizione e il lock-up
anche nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessasse in pendenza del periodo di lockup. Ciò posto, le parti hanno espressamente dichiarato di non ravvisare l'esistenza di
alcun patto parasociale negli accordi ma hanno proceduto " in via meramente
prudenziale" agli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 122 TUF.";
f) sia l'impegno di sottoscrizione che l'impegno di lock-up non sono ancora produttivi
di effetti in quanto la loro efficacia è sospensivamente condizionata al verificarsi di
entrambi i seguenti eventi:
i) la Consob non rinvenga, quale conseguenza di entrambi gli indicati impegni, un
obbligo di opa a carico di alcuno dei soggetti firmatari degli accordi e/o degli azionisti
della Lazio quali risultanti alla data di firma degli accordi e/o alla data del quesito.
Qualora la Consob dovesse affermare l'obbligo di opa solo quale conseguenza
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
79
Diritto Societario dell'impegno di lock-up, sostenendo l'inesistenza dell'obbligo di opa in relazione al solo
impegno di sottoscrizione, solo quest'ultimo obbligo sarà efficace ex tunc(e la
presente condizione si avrà per avverata) mentre l'impegno di lock-up non sarà
produttivo di alcun effetto. Qualora invece la Consob ravvisasse un obbligo di opa in
relazione al solo impegno di sottoscrizione la condizione si avrà per non avverata. La
condizione sospensiva prevede un termine di avveramento fissato dalle parti al 30
novembre 2003;
ii) l'aumento di capitale riservato sia deliberato dall'assemblea straordinaria degli
azionisti della Lazio entro il termine del 20 dicembre 2003.
2.2. Ciò rappresentato, la Lazio chiede alla Consob " di confermare come la
assunzione (e quindi la relativa esecuzione) degli impegni di sottoscrizione e di lockup non determini":
- alcun obbligo di opa a carico dei firmatari degli accordi e/o di un qualunque azionista
della Lazio, risultante sia alla data di sottoscrizione degli accordi e sia
successivamente sino alla data del quesito.
3. Considerazioni di carattere preliminare
omissis
4. Considerazioni di carattere generale sui patti rilevanti ai sensi dell'art. 122
TUF
4.1. La Consob, come noto, con Comunicazione n. 29486 del 18.4.2000 in risposta ad
alcuni quesiti in merito all'applicabilità della disciplina dei patti parasociali di cui agli
articoli 122 e 123 TUF ai c.d. accordi di lock-up, ai contratti di compravendita (a pronti
o a termine), ai contratti futures, ai contratti di opzione put e call nonché agli accordi
c.d. di overallotment options, ha effettuato un'approfondita e complessiva valutazione
delle tipologie di patti parasociali indicati nell'art. 122 TUF, al fine di individuare in via
generale i limiti di applicabilità di tale disciplina.
In particolare, l'art. 122 TUF non detta una definizione generale di patto parasociale
individuando in modo specifico gli elementi strutturali che devono necessariamente
essere presenti per potersi avere un patto di sindacato, ma elenca un'ampia tipologia
di accordi cui si applica la disciplina in oggetto.
Tuttavia, mentre alcune formulazioni individuano chiaramente alcun patti "tipici" quali
i patti di voto (art. 122, comma 1) ovvero i patti di consultazione (art. 122, comma 5,
lett. a), più complesso è apparso individuare l'ambito di applicabilità delle disposizioni
di cui al comma 5, lettere b), c), d), considerata l'ampia formulazione utilizzata.
Ciò considerato, al fine di evitare che, in forza del tenore letterale della norma, la
disciplina dei patti potesse essere estesa anche a contratti che nulla avevano a che
fare con le pattuizioni di natura parasociale, con la predetta Comunicazione si è, in
sintesi, precisato quanto segue:
" L'art. 122 per individuare i patti parasociali rilevanti ai fini di tale normativa indica
espressamente gli effetti di tali contratti (ad es. "patti...che pongono limiti al
trasferimento delle azioni o di strumenti finanziari"): pertanto affinché dei contratti
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
80
Diritto Societario possano essere qualificati come parasociali, ai sensi dell'art. 122,
necessariamente che producano gli effetti indicati nella medesima norma.
occorrerà
Tuttavia quest'ultimo costituisce un elemento necessario ma non sufficiente
per individuare degli accordi parasociali. L'ulteriore elemento necessario è
che il contratto persegua la funzione propria dei patti parasociali: funzione
che può essere sinteticamente individuata nello scopo di dare un indirizzo
unitario all'organizzazione e alla gestione sociale (ad es. attraverso accordi
sul voto ovvero obblighi di preventiva consultazione) e nello scopo di
"cristallizzare" determinati assetti proprietari (ad es. attraverso accordi
blocco, di prelazione o di covendita).
81
Tale interpretazione, secondo la quale la disciplina in esame è applicabile solo ai patti
che hanno per oggetto o per effetto quanto indicato nell'art. 122 e che si
caratterizzano per l'incidenza sugli assetti proprietari delle società quotate, è
confortata dalla ratio sottesa alla medesima disciplina.
L'art. 91 del Testo Unico individua nell'efficienza e trasparenza del mercato
del controllo societario e del mercato dei capitali gli obiettivi a cui deve
tendere l'intera disciplina degli emittenti quotati. Le regole legislative e quelle
stabilite dalla Consob in materia di patti parasociali appaiono sicuramente coerenti con
le predette finalità.
L'art. 122, infatti, garantisce l'assoluta trasparenza sugli assetti proprietari
delle società quotate costituendo, da un lato, uno strumento primario di
tutela delle minoranze azionarie e del pubblico dei risparmiatori in genere e
consentendo, dall'altro, a coloro che hanno delle mire su una società quotata
di conoscere l'effettiva contendibilità della stessa. L'art. 123, invece, relativo
alla durata dei patti e alla facoltà di recesso in caso di opa, è chiaramente diretto a
incrementare la contendibilità del controllo delle società quotate perseguendo in tal
modo "l'efficienza del mercato del controllo societario".
Si ritiene, pertanto, che soltanto quegli accordi che, oltre a produrre i
predetti effetti, hanno lo scopo di incidere sugli assetti proprietari e sulla
contendibilità del controllo degli emittenti quotati, assumano rilevanza ai fini
della disciplina in esame."
4.2. Al riguardo, è utile rammentare che le conclusioni raggiunte dalla Consob in
merito agli elementi qualificanti i patti parasociali sono state recepite nella nuova
definizione di patto parasociale introdotta nel codice civile dal d.lgs. 17 gennaio 2003
n. 6 e che entrerà in vigore dall'1 gennaio 2004.
Si fa riferimento alla definizione contenuta nel nuovo art. 2341 bis c.c. (" Patti
parasociali") secondo il quale " I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine
di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle
società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di quelle delle loro
controllanti;
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
Diritto Societario c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza
dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si
intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine
maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di
recedere con un preavviso di sei mesi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle clausole accessorie di accordi di
collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società
interamente possedute dai partecipanti all'accordo.".
Ai fini che qui interessano risulta rilevante anche quanto scritto con riguardo a tale
norma nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 6/2003. In particolare, nel par. 2
intitolato " Patti parasociali" si legge: " Si è mirato a cogliere la comune funzione
delle diverse fattispecie di patti parasociali, individuandola nel fine di
stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, e ciò anche per
scongiurare il rischio, già manifestatosi in relazione alle società quotate, di
un'impropria estensione delle norme sui patti parasociali a fattispecie che
nulla hanno a che vedere con questi. A tali effetti è stato anche chiarito che le
norme sui patti parasociali non si applicano a clausole accessorie di accordi di
collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o di servizi e relativi a società
interamente possedute dai partecipanti all'accordo".
Ciò posto, benché la disciplina civilistica dei patti parasociali potrebbe non essere
ritenuta applicabile alle società quotate e alle loro controllanti per le quali è prevista la
disciplina speciale di cui agli articoli 122 e 123 TUF (3), la stessa risulta comunque
importante per avvalorare la conclusioni raggiunte dalla Consob nella citata
Comunicazione rispetto all'ambito di applicazione della disciplina dei patti parasociali
prevista dal Testo Unico della Finanza.
5. Impegni di lock-up, impegni di sottoscrizione e art. 122 TUF omissis
7. Conclusioni
Tutto quanto sopra rappresentato, a prescindere dalla circostanza che, a seguito della
sottoscrizione del predetto aumento di capitale riservato, non verrà superata la soglia
rilevante per la disciplina dell'opa obbligatoria di cui all'art. 106 TUF (30%), si ritiene
che i predetti impegni di sottoscrizione e di lock-up non configurino dei patti
parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.
Pertanto, si ritiene di confermare quanto esposto nel quesito della Lazio ovvero che, a
seguito della stipula tra la Società e alcuni calciatori dei contratti che prevedono per
quest'ultimi i descritti impegni di sottoscrizione e di lock-up, né i calciatori né alcun
azionista della Lazio risulterà obbligato a promuovere un'opa solidale ai sensi dell'art.
109, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/98.
IL PRESIDENTE Lamberto Cardia
___________________________
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
82
Diritto Societario 1. Nelle premesse degli accordi quadro, si legge, tra l'altro, quanto segue: " ...3) E'
insorta l'indefettibile esigenza - pienamente condivisa dai firmatari del presente
accordo e correlata sia alle mutate condizioni di mercato che hanno investito l'intero
settore di riferimento e sia al conseguimento degli scopi sociali ed agonistici della
Società cui i calciatori (attualmente non titolari, né direttamente né indirettamente, di
alcun diritto reale su alcuna azione della Società e/o di diritti di voto nella assemblea
della Società) hanno manifestato la volontà e l'interesse di voler attivamente
contribuire - di dar luogo : 3.1) ad una dilazione dei termini di pagamento, e 3.2) ad
un consolidamento del senso di appartenenza alla squadra per quei calciatori che
risulteranno essere dipendenti della S.S. Lazio per la stagione 2003/2004, avendo
peraltro i medesimi Calciatori proposto di sottoscrivere un aumento di capitale della
società; e quanto sopra, essendo convinzione delle parti che il comune impegno
diretto al risanamento ed al rilancio della Società debba essere realizzato anche
attraverso l'equo riequilibrio delle rispettive condizioni contrattuali, mediante un
modello effettivamente partecipativo e attraverso l'adozione di strumenti innovativi di
coinvolgimento.".
5. Così si legge nelle premesse degli accordi quadro
Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo.
83
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