Diritto Societario IL DIRITTO DELLE SOCIETÀ PRINCIPI FONDAMENTALI E REGOLE DI DETTAGLIO Avv. Emiliano Russo Chief Legal Officer Direttore Affari Legali, Societari e Regolamentari Beni Stabili Gestioni S.p.A - S.G.R. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 1 Diritto Societario Principi della S.r.l. “Prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti 1 contrattuali tra i soci” prevalenza dell’elemento personalistico rispetto alla quota “Prevedere un’ampia autonomia statutaria riguardo alle forme organizzative, ai procedimenti decisionali, agli strumenti di tutela dei soci”3: • • • • • Principi della S.p.A. “Principio della rilevanza centrale dell’azione, della circolazione della partecipazione e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio”2 prevalenza dell’azione rispetto all’elemento personalistico “Prevedere un modello base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno assoggettate a regole caratterizzate da un maggior grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio”4: • collegio sindacale e/o revisore esterno per controllo contabile; denuncia di fatti censurabili ex art. 2408; denuncia al tribunale ex art. 2409; controllo amministratori postconferimento; annullamento delibere C.d.A. per violazione di legge o statuto Libertà di forme organizzative “destrutturazione”, “disorganizzazione”, disarticolazione degli organi • • Abolizione del sistema collegiale per assemblea e organo amministrativo: • Delibera assembleare in forma collegiale vs. decisioni dei soci; delibera consiliare in forma collegiale vs- amministrazione disgiuntiva o congiuntiva prevedere un assetto organizzativo idoneo a promuovere la correttezza della gestione dell’impresa sociale azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza di soci, rappresentativa di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l’insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci Forme organizzative predeterminate e vincolanti Le società per azioni dovranno scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo: 1) Tradizionale-Latino: • • distinguere il controllo sull’amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno (come per le quotate) • • organo amministrativo, formato da uno o più componenti, collegio sindacale per controllo di gestione; Revisore esterno per controllo contabile (facoltativo) 2) Dualistico-germanico: • • • consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza per controllo di gestione, revisore esterno per controllo contabile (necessario) • • • consiglio di amministrazione, comitato di controllo, per controllo di gestione, Revisore esterno per controllo contabile (necessario) 3) Monistico-anglosassone): e) in mancanza di diversa scelta statutaria, si applica la disciplina del Sistema Tradizionale; 1 Art. 3, comma 1, lett a, Legge 3 Ottobre 2001 n° 366. Art. 4, comma 1, Legge 3 Ottobre 2001 n° 366. 3 Art. 3, comma 2, lett 3, Legge 3 Ottobre 2001 n° 366. 4 Art. 4, comma 1, Legge 3 Ottobre 2001 n° 366. 2 Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 2 Diritto Societario S.r.l. Interessi tutelati Tutela dei creditori sociali5 (non è espressamente prevista la tutela dei soci) I soci sono liberi di autotutelarsi, secondo autonome previsioni statutarie S.p.A. Interessi tutelati Tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi6 I soci sono tutelati per legge, come i terzi “Sembra dunque da condividere l’affermazione secondo cui il principale limite all’autonomia contrattuale dei soci della s.r.l. e all’autonomia statutaria della società, sia da rinvenire nella tutela dei diritti dei terzi ..” (in “Il Nuovo Diritto Societario” Galgano-Genghini, Vol II, pag 971)7 Nella s.r.l. l’obiettivo primario non è la tutela degli interessi dei soci, perché i soci della s.r.l. si presumono imprenditori, che non necessitano di tutele normative predeterminate: sono essi stessi competenti per valutare la corretta gestione della realtà aziendale, per selezionare gli altri soci e i propri amministratori e quindi per autotutelarsi 3 Nella S.p.A., l’obiettivo primario è di tutelare i terzi ma anche i soci: infatti, la legge prevede obbligatoriamente ed in maniera organica, organi e sistemi di controllo (“prevedere un assetto organizzativo idoneo a promuovere la correttezza della gestione sociale”) “Nella s.r.l., la tutela dei soci nei confronti degli amministratori non è affidato a rigorose regole procedurali ed alla attività di organi di controllo, bensì ai soci stessi” (in “Il Nuovo Diritto Societario” Galgano-Genghini, Vol II, pag 978) Teoria contrattualistica Teoria istituzionalistica “L’interesse sociale” è l’interesse dei soci contraenti “L’interesse della società” è l’interesse dell’impresa in sé, dell’efficienza produttiva al fine della sana crescita economica Art. 2409: iniziativa p.m. in società aperte8 Art. 2377, II: impugnativa di delibere assembleari da parte di amministratori e sindaci Art. 2488, IV: impugnativa di delibere consiliari da parte dei sindaci o amministratori assenti o dissenzienti 5 Art. 3, comma 2, lett a, Legge 3 Ottobre 2001 n° 366. Art. 4, comma 2, lett a, Legge 3 Ottobre 2001 n° 366. 7 “Oltre a tali espresse (e dunque pacifiche) ipotesi di limitazione dell’autonomia contrattuale e staturia, occorre verificare se esistano ulteriori limiti tipologici o derivanti da principi generali del diritto societario. Orbene, la riforma ha definitivamente sconfessato quegli orientamenti, soprattutto giurisprudenziali, secondo cui l’intera disciplina organizzativa della s.r.l. fosse espressione di principi di ordine pubblico. Probabilmente, l’unico limite tipologico che sembra permanere, consiste nell’impossibilità di pattuire che tutti i soci della s.r.l. siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali… Forse deve ritenersi ancora vigente il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.) anche se lo scopo di lucro nelle società di capitali non sembra avere più quella centralità causale che aveva prima della riforma” (in “Il Nuovo Diritto Societario” Galgano-Genghini, Vol II, pag 971 e 972) 8 “Tracce della concezione “istituzionalistica” erano già presenti nel codice del 1942, a cominciare dai poteri di iniziativa riconosciuti dall’art. 2409 al pubblico ministero di fronte alle “gravi irregolarità” commesse nell’adempimento dei loro doveri, dagli amministratori di ogni società per azioni. La norma è sopravvissuta, nella riforma del 2003, solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; essa mostra come l’interesse al regolare adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, ossia ad una regolare gestione dell’impresa sociale, non sia concepito, nelle società aperte, come interesse esclusivo dei soci, come interesse del quale costoro 6 Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario LE NOVITÀ DELLA RIFORMA a. 1. 2. 3. • AI SENSI DEL D.LGS. N° 6 DEL 17 GENNAIO 2003 RENDERE FLESSIBILI LE REGOLE ORGANIZZATIVE: S.p.A.: modelli alternativi di amministrazione e controllo: sistema tradizionale, dualistico e monistico; S.r.l.: nuova organizzazione nella ripartizione delle funzioni di amministratore tra soci ed amministratori; snellimento delle modalità di convocazione dell’assemblea: per S.p.A. aperte: mediante pubblicazione G.U. oppure pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale indicato nello statuto, con 15 gg di preavviso; per S.p.A. chiuse: anche mediante avviso comunicato ai soci con mezzi “che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento” (raccomandata A/R, fax, email, etc) e preavviso di 8 giorni (art. 2366), come per le S.r.l.; per S.r.l., l’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea; in mancanza, convocazione con lettera raccomandata preavviso di 8 giorni (art. 2479 bis) 4. alleggerimento dei requisiti per l’assemblea totalitaria. • S.p.A. art. 2366 c.c.: totalità soci, maggioranza amministratori e organi di controllo, con diritto di opposizione dei soci non informati e successivo obbligo degli amministratori presenti di informare gli amministratori e sindaci assenti; S.r.l. art. 2479bis: presente intero capitale sociale, presente o preventivamente informato l’organo amministrativo e collegio sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. • 5. snellimento procedure di operazioni straordinarie: • • conferimento nella s.r.l., il perito è nominato dalla società conferente non dal tribunale; nella fusione, il termine di opposizione dei creditori è eliminabile con parere esperto. 6. S.p.A.: estensione competenze organo amministrativo (sottratti all’assemblea): • emissioni obbligazioni, fusioni di controllate al 100%/90%; b. TIPIZZARE NORMATIVAMENTE LE POSIZIONI GIURISPRUDENZIALI GIÀ CONSOLIDATE O RISOLVERE IN VIA DEFINITIVA ALCUNE POSIZIONI INCERTE TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA: 1. S.p.A. annullabilità delle delibere del C.d.A. per contrasto con la legge o con lo statuto, art. 2388 c.c. ult. Comma: ante Riforma, era espressamente prevista solamente l’annullabilità delle delibere assembleari per conflitto di interessi del socio, art. 2377 c.c. (impugnativa generale delle delibere consiliari nella s.r.l. non è stata espressamente prevista, le stesse sono impugnabili per conflitto di interessi ai sensi art. 2475 ter) ; S.p.A. ammissibilità del divieto assoluto di vendita delle azioni e ammissibilità del mero gradimento per la vendita delle azioni (ante Riforma, entrambi erano vietati); S.p.A. “la gestione della società spetta in via esclusiva agli amministratori” e quindi natura “autorizzativa” e non “gestoria” della delibera assembleare che autorizza gli atti di gestione degli amministratori, art. 2364, n° 59; S.p.A.: introduzione del regolamento assembleare, art. 2364 c.c. n° 6; S.p.A.: tipizzazione dei poteri del presidente dell’assemblea, art. 2371 c.c. (anteriforma, non era disciplinata)10; 2. 3. 4. 5. possano liberamente disporre. …C’è dunque – come la stessa relazione ministeriale teneva a precisare – un “generale interesse” a che la società per azioni sia regolarmente amministrata; generale interesse la protezione del quale è affidata, appunto, al pubblico ministero” . (in “Il Nuovo Diritto Societario” Galgano-Genghini, Vol I, pag 53). 9 “Art. 2364 n° 5, “delibera sugli altri atti oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti” Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 4 Diritto Societario 6. 7. 8. 9. S.r.l.: tipizzazione dei poteri del presidente dell’assemblea, art. 2479, IV comma c.c. (ante-riforma, non era disciplinata) S.p.A.: tipizzazione dei poteri del consiglio di amministrazione, art. 2381, I comma c.c.; S.p.A.: previsione espressa della clausola simul stabunt, simul cadent ex art. 2386 c.c.; S.p.A.: espresso chiarimento sul tipo di responsabilità degli amministratori (“qualificata”). c. 1. RAFFORZARE I DIRITTI DELLE MINORANZE: • per S.p.A. 1/5 dei soci possono richiedere l’azione sociale di responsabilità verso gli amministratori; nella S.r.l. ciascun socio; 2. 3. 4. 5. legittimazione attiva dei soci di minoranza per promuovere l’azione sociale di responsabilità verso gli amministratori: legittimazione attiva dei soci esterni e dei creditori per promuovere l’azione sociale di responsabilità verso la società capogruppo e suoi amministratori: legittimazione del Collegio Sindacale (art. 2393, 3° comma) e del Consiglio di Sorveglianza (art. 2409 decies) a promuovere azione sociale di responsabilità verso gli amministratori11; legittimazione del Collegio Sindacale, Comitato di Controllo o Consiglio di Sorveglianza a promuovere denuncia di gravi irregolarità al Tribunale ex art. 2409 c.c. (S.p.A.) riduzione da 1/5 ad 1/10 della percentuale di soci che possono chiedere la convocazione dell’assemblea art. 2367 c.c. primo comma, allineando detto termine con la percentuale di 1/10 dei soci che possono chiedere la denuncia di gravi irregolarità al tribunale art. 2409 c.c. (S.p.A.); d. 1. 2. 3. e. 1. 2. 3. 4. GARANTIRE CERTEZZA ALL’AZIONE DELLA SOCIETÀ: limitare azioni di disturbo di terzi: trasformazione di alcune fattispecie da “illecito di pericolo” a “illecito di danno” (es art. 2409 “gravi irregolarità che possano arrecare danno alla società”) (S.p.A.); annullamento delle delibere assembleari nella S.p.A. art. 2377 c.c.: tutela reale (annullamento delibera) solo per i soci oltre il 5%, ed introduzione di tutela obbligatoria (risarcimento del danno) per i soci sotto il 5% (S.p.A.) (per le S.r.l., c’è solo la tutela reale dell’annullamento della delibera assembleare); sicurezza nella contrattazione nei titoli chiarendo le regole di trasferimento delle azioni art. 2355 c.c. e le regole di trasferimento della quota art. 2469 c.c., soprattutto in caso di conflitto tra più acquirenti della stessa quota; NUOVI ISTITUTI INTRODOTTI DALLA RIFORMA: disciplina del gruppo; disciplina dei patti parasociali; società con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante (terza disciplina speciale e intermedia rispetto alle S.p.a. non quotate e le S.p.a. quotate); introduzione della S.p.A. costituita da un unico socio per atto unilaterale (art. 2328). 10 “La riforma ha riconosciuto poteri estesi al Presidente dell’Assemblea, incluso il potere di effettuare una prima verifica sul quorum deliberativo (ai fini di escludere soci che prima facie siano in conflitti di interesse) salvo comunque il diritto di impugnativa” Pag 219 Galgano, Vol. I 11 Nota che è dubbia la legittimazione attiva del Comitato di Controllo nel Sistema Dualistico a promuovere l’azione sociale di responsabilità Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 5 Diritto Societario ART. 2325 BIS: DEFINIZIONE DI SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO (SOCIETÀ APERTE, CHE INCLUDE SOCIETÀ QUOTATE E SOCIETÀ DIFFUSE MA NON QUOTATE) Art. 2325bis ”Sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio [Società Aperte] le società con azioni quotate in mercati regolamenti o diffuse fra il pubblico in maniera rilevante” società quotate Società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante: ”Emittenti italiani (a) con azionisti - diversi dal socio di controllo - superiori a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5% e (b) non abbiano possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435bis primo comma cc”12. Le società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante sono caratterizzate da un maggior grado di imperatività delle norme regolatrici. Tipologie di società per azioni Società chiuse Società a ristretta base azionaria Società per azioni “chiuse” Codice Civile art. 2325- art. 2461 c.c. Tutela “base” dei terzi e dei soci “Società Aperte” Società che “fanno ricorso al mercato del capitale di rischio” Società per azioni Società per azioni “diffuse” “quotate” Codice Civile art. 2325- art. 2461 c.c., Testo Unico Finanza13 58/1998 ove espressamente previsto, e Testo Unico Finanza 58/98, ove espressamente previsto e Codice Civile, ove applicabile in difetto di previsioni del Tuf tutela “media” dei terzi e dei soci tutela “rafforzata” dei terzi e dei soci 12 Art. 2325 bis c.c. art. 111 bis disp.att art. 116 TUF Reg. Consob 11971/1999. Art. 2-bis (Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante). “1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente: a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%; b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis, primo comma, del codice civile”. 13 Art. 2325 bis, ultimo comma “Le norme di questo titolo si applicano alle società per azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o da leggi speciali”. Per le società quotate, vi è la legge speciale ed è il Testo Unico Finanza 58/1998 Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 6 Diritto Societario Legenda dei colori: Assemblea: funzioni deliberative sovrane organo “interno” Supremi atti di governo della società • nominare gli organi di amministrazione e di • controllo; • approvare il bilancio; • deliberare la distribuzione di utile o trattenerlo in società • (politica di distribuzione o accumulo); • deliberare le modifiche statutarie 14 Organo amministrativo ed esecutivo “esterno” 7 Funzione gestoria e di esecuzione deliberare e porre in essere tutti gli atti • necessari a raggiungere • l’oggetto sociale (definizione giuridica); creare e concludere tutte le operazioni finalizzate a produrre utile (definizione economica). CONTROLLO DI GESTIONE: 1. 2. 3. Funzioni di controllo controllo di gestione14 controllo contabile15 art. 2403 per le S.p.A. Nell’esercizio del controllo di gestione, il Collegio Sindacale “vigila: sull’osservanza della legge e dello statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. CONTROLLO CONTABILE: art. 2409-ter per le S.p.A. Nell’esercizio del controllo contabile, il Revisore: “verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture dei fatti di gestione; verifica se, il bilancio d’esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; esprime con apposita relazione un un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto” 1. 2. 3. 15 Organo di controllo Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario CAPITOLO SOCIETA’ PER AZIONI - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO- SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ANTE-RIFORMA - LA SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANO AMMINISTRATIVO “FUNZIONI GESTIONALI ESTERNE” ASSEMBLEA DEI SOCI – ”FUNZIONI DELIBERATIVE Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Collegio Sindacale: “controllo di gestione e controllo contabile” Società di revisione solo per le quotate 8 Diritto Societario NUOVI SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLE SOCIETÀ PER AZIONI SISTEMA TRADIZIONALE PER LE S.P.A. CHIUSE 9 ORGANO AMMINISTRATIVO FUNZIONI GESTIONALI ESTERNE Collegio Sindacale: controllo di gestione e controllo contabile ASSEMBLEA DEI SOCI – FUNZIONI DELIBERATIVE • • • • • • • Assemblea 2364 c.c. Approva il bilancio Nomina e revoca amministratori e determina loro compenso, nomina i sindaci e Presidente Collegio Sindacale e compenso; nomina il Revisore; delibera azione sociale di responsabilità verso amministratori e sindaci; autorizza atti degli amministratori sottoposti al suo esame (n ° 5); approva regolamento assembleare Consiglio di Amministrazione 2380 bis “La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale” Competenza generale ed esclusiva Collegio Sindacale 2403 e 2409 bis-ter Controllo di gestione e controllo contabile cumulabili nel collegio sindacale: • per società che non fanno ricorso capitale di rischio (chiuse), • non tenute a fare il bilancio consolidato, • ove lo preveda lo statuto 2409bis, III comma Società che non fanno ricorso al mercato capitale di rischio (chiuse) ma tenute al bilancio consolidato: revisore contabile persona fisica (società aperte: revisore persona giuridica) Competenza speciale e tassativa Assemblea nomina i controllati (organo amministrativo) ed i controllori (Collegio Sindacale) Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario SISTEMA TRADIZIONALE PER LE S.P.A. DIFFUSE (i.e. società aperte non quotate) Collegio Sindacale: controllo di gestione 2403 c.c. ORGANO AMMINISTRATIVO FUNZIONI GESTIONALI ESTERNE 10 Società di revisione controllo contabile 2409-bis-2409-ter ASSEMBLEA DEI SOCI – FUNZIONI DELIBERATIVE Assemblea Art. 2364 c.c. • Approva il bilancio • Nomina e revoca amministratori e determina loro compenso, • nomina i sindaci e Presidente Collegio Sindacale e compenso; • nomina il Revisore; • delibera azione sociale di responsabilità verso amministratori e sindaci; • autorizza atti degli amministratori sottoposti al suo esame (n ° 5); • approva regolamento assembleare Competenza speciale e tassativa Consiglio di Amministrazione 2380 bis Collegio Sindacale Art. 2403 c.c. Controllo di gestione “La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale” Vigila: • sull’osservanza della legge e statuto, • rispetto dei principi di corretta amministrazione • sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società. Competenza generale ed esclusiva Controllo di “legalità” sulla legge e statuto Controllo di “legittimità sostanziale” sulla gestione (diligenza, rapporto tra risorse e impieghi etc) Società di Revisione Controllo contabile 2409bis-ter Controllo contabile sottratto al c.Sindacale per analogia con la disciplina delle società quotate D.Lgs. 58/98 Assemblea nomina i controllati (organo amministrativo) ed i controllori (Collegio Sindacale) Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario SISTEMA DUALISTICO PER LE SPA. ART. 2409 OCTIES CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA FUNZIONI MISTE Revisore obbligatorio Controllo contabile 11 ASSEMBLEA DEI SOCI – CONSIGLIO DI FUNZIONI DELIBERATIVE FUNZIONI DI Assemblea 2364 bis • Nomina e revoca il consiglio di sorveglianza e determina il compenso (nomina chi nomina gli amministratori) • Delibera azione di responsabilità del Consiglio di sorveglianza o Consiglio di Gestione (a. 2409-decies) • delibera distribuzione utili (decisione strategica: accumulo o distribuzione) • nomina il revisore; Competenza speciale GESTIONE GESTIONE Consiglio di Sorveglianza 2409 terdecies Funzioni assembleari: nomina e revoca i consiglieri di gestione; delibera l’azione di responsabilità del Consiglio di Gestione; Se previsto dallo Statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti approva il bilancio (decisione tecnica); Funzioni di controllo: Svolge controllo di gestione art. 2403, I comma c.c. Presenta la denuncia di gravi irregolarità al tribunale ex art. 2409 Riferisce per iscritto almento 1 volta l’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati Composto da almeno 3 membri, di cui almeno 1 revisore; Minimo 3 esercizi Consiglio di gestione Art. 2409 novies compimento di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell’oggetto sociale Si applicano le stesse norme del C.d.A. (art.2409 undecies 2380bis) Composto da almeno 2 componenti Max 3 esercizi Competenza generale Revisore esterno obbligatorio Controllo contabile 2409quinquies decies Revisore persona fisica per spa chiuse (o società di revisione per società che fanno ricorso al mercato capitale di rischio cioè aperte) 2409quinquiesdec ies art. 2409 bis, I° e II comma Relazione D.Lgs: “Il sistema dualistico..largamente ispirato agli ordinamento tedesco e francese.. è il modello che più realizza la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali)” Potenziale utilizzo: cambio generazionale nella gestione dell’azienda di famiglia, società miste in cui il socio pubblico vuole riservarsi i principali diritti sovrani, oppure società con larghissimo azionariato (Banca Intesa-San Paolo; Mediobanca) I controllori (Consiglio di Sorveglianza) nominano i controllati (Consiglio di Gestione) Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario SISTEMA MONISTICO – ART. 2409 SEXIESDECIES CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Revisore obbligatorio Controllo contabile Comitato di controllo 12 ASSEMBLEA DEI SOCI – FUNZIONI DELIBERATIVE ASSEMBLEA 2364 c.c. Funzioni deliberative interne Nomina e revoca amministratori e compenso, Approva il bilancio Delibera azione sociale di responsabilità Autorizza atti degli amministratori sottoposti al suo esame (n ° 5) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2409SEXIESDECIES “La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al C.d.A.” Non può esserci un amministratore unico Competenza generale Competenza speciale COMITATO DI CONTROLLO 2409OCTIESDECIES Controllo di gestione e rapporti con organi del controllo contabile (2409, occtiesdecies V comma Membri nominati dal CDA tra gli stessi consiglieri non esecutivi del CDA Applicabili le stesse norme del Collegio sindacale, mutatis mutandis, art. 2409octiesdecies 2404 REVISORE ESTERNO OBBLIGATORIO CONTROLLO CONTABILE 2409NOVIES DECIES Revisore (o società di revisione per società che fanno ricorso al mercato capitale di rischio) 2409noviesdecies art. 2409 bis, I° e II comma In pratica, il Comitato per il Controllo sulla gestione ha funzioni equivalenti al tradizionale Collegio Sindacale, con la differenza che è nominato dal Consiglio di Amministrazione (e non dall’assemblea) e i suoi componenti sono anche amministratori della società (cosa vietata per i membri del Collegio Sindacale) Relazione D.Lgs: “La circostanza che la vigilanza sull’amministrazione sia svolta, invece che dal Collegio Sindacale, da un comitato formato all’interno del consiglio di amministrazione, non determina un minor rigore dell’attività di controllo, poiché la professionalità, indipendenza i doveri ed i poteri di tale comitato coincidono con quelli del Collegio Sindacale, e possono anzi essere integrati da codici di comportamento. Esso tende a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l’organo amministrativo e l’organo deputato al controllo, conseguendo una elevata trasparenza tra gli organi di amministrazione e controllo” I controllori (Comitato di Controllo) sono nominati dai controllati (Consiglio di Amministrazione) Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario Comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico Pag. 737-738, “Il Nuovo Diritto delle Società” Abbadessa-Portale UTET, Vol 2. “Il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato per la prima volta nel 1999, per i consigli di amministrazione delle società quotate, prescrive la nomina di un certo numero di amministratori indipendenti, nonché la costituzione, in seno al consiglio, di un comitato per il controllo interno. Il modello prescritto dal codice di autodisciplina infatti è disegnato sulla falsariga della previsione dell’Audit Committee delle società americane; quest’ultimo regolato inizialmente nei listing requirements per le società quotate al NYSE, AMEX e Nasdaq e ora recepito a livello di normativa federale dal Sarbanes-Oxley Act del 2002 “La disciplina del modello monistico del Codice Civile è destinata ad applicarsi, in via di principio, a tutte le società per azioni, senza terne conto, in alcun modo, delle peculiarità delle società “aperte” al mercato. Nell’ambito della disciplina del codice civile, un’unica previsione è dedicata alle società che “fanno ricorso al mercato del capitale di rischio” per le quali è previsto un numero minimo – non inferiore a tre – di amministratori nominati nel Comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409 octies-decies, comma 1, c.c.)” Pag 742 “Il Nuovo Diritto delle Società” Abbadessa-Portale UTET, Vol 2 “A fronte della richiesta che il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolga la “vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile [art. 2409 octies-decies, comma 5° lett b) c,.c.]” la disciplina del modello monistico è del tutto silente per quanto riguarda la previsione dei poteri necessari per svolgere questa attività. Mancano, nei fatti, a disposizione del Comitato, strumenti di indagine analoghi ai poteri di ispezione e di controllo dei quali invece sono dotati i sindaci nel modello tradizionale (art 2403 c.c.)….. E’ al D.Lgs. 6-2-2004 n° 37 che si deve un sensibile arricchimento della disciplina, volto ad allineare – se non addirittura a rendere equivalenti – le norme relative al Comitato per il controllo a quanto previsto per il Collegio Sindacale degli emittenti azioni quotate. Ferma restando infatti l’applicabilità a tutte le società per azioni della disciplina “di base” del Codice Civile, i tratti salienti dell’intervento ad integrazione del TUF testè ricordato devono essere ricondotti alla composizione del Comitato per il Controllo sulla gestione (art. 148, comma 4 ter) ai suoi doveri (art. 149 comma 4 ter) e alla previsione di poteri specifici (art. 151 ter).” Pag. 742 “Il Nuovo Diritto delle Società” Abbadessa-Portale UTET, Vol 2 Board delle società americane: funzione di monitoraggio sui consiglieri esecutive e sui managers; gestione delle società bottom-up piuttosto che top-down: prevalenza del ruolo dei managers nelle decisioni gestionali piuttosto che del Board nella sua collegialità (scandali Enron, Cirio, Parmalat causati principalmente da managers fuori dal Board che agivano al di fuori di ogni regola) mancanza di controllo effettivo e indipendente delle società di revisione, dopp privatizzazione e internalizzazione dei controlli “In questo contesto, la creazione di comitati all’interno del consiglio di amministrazione (per esempio, comitato nomine e comitato remunerazioni) risponde all’istanza di rivitalizzare il consiglio come sede decisionale, mentre la costituzione nel board degli audit committee ne rafforza la funzione di monitoraggio. L’Audit Committee in particolare è costituito con la precisa finalità di dedicarsi all’attività di controllo riguardante gli aspetti di reporting finanziario, nonché ai rapporti con il soggetto incaricato della revisione contabile” Pag. 747“Il Nuovo Diritto delle Società” Abbadessa-Portale UTET, Vol 2 “Le regole di governance del nostro paese non sono rimastre estranee alla tendenza a prescrivere, in relazione alle società con azioni quotate, l’articolazione del Consiglio di Amministrazione in comitati, diversi e ulteriori rispetto al Comitato Esecutivo… In caso di adozione del modello monistico, tali differenze riguardano le funzioni del comitato per il controllo sulla gestione, il quale non può essere assimilato del tutto né all’audit committee delle società americane né al Comitato per il controllo interno previsto dal codice di autodisciplina. Prendendo le mosse da quest’ultimo, il Comitato per il Controllo Interno costituito nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, ha “funzioni consultive e propositive” incaricato di assistere il consiglio nello svolgimento dei compiti riguardanti il sistema di controllo interno. L’assistenza prestata dal comitato riguarda in particolare la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, la verifica periodica dell’adeguatezza, dell’effettivo funzionamento e della capacità di tale sistema di assicurare l’identificazione e la gestione dei principali rischi aziendali, nonché la valutazione del piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno. Inoltre il Comitato deve occuparsi dei rapporti con il revisore, in relazione soprattutto all’affidamento dell’incarico, alla valutazione del piano di revisione e dei risultati esposti Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 13 Diritto Societario nella relazione al bilancio, nonché all’esame dei principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio d’esercizio e, se del caso, del bilancio consolidato” Pag 749 “Il Nuovo Diritto delle Società” AbbadessaPortale UTET, Vol 2 Comitato di controllo interno: funzione di consulenza al Consiglio “E’ evidente di conseguenza il diverso ruolo che deve essere riconosciuto al Comitato per il controllo sulla gestione. La mancanza, nel sistema monistico di un organo specificamente dedicato all’attività di controllo è all’origine dell’attribuzione al comitato di alcuni dei compiti che nel sistema tradizionale sono richiesti ai sindaci. Essi riguardano non solo la “vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione [art. 2409 octies decise, comma 5° lett b) c.c.] ma anche compiti con rilevanza esterna rispetto ai lavori consiliari, consistenti, tra gli altri, nella capacità di ricevere la denuncia di fatti censurabili da parte dei soci (art. 2408 richiamato dall’art. 2409 octiesdecies, comma 6° c.c.) e di denunciare alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza (art. 149, comma ultimo, TUF). …… La funzione di vigilanza attribuita al comitato del modello monistico coinvolge, invece tutto il sistema del controllo interno, il quale, nella sua complessità, non comprende solo i flussi informativi destinati al reporting finanziario, bensì i dati necessari alla valutazione del conseguimento degli obiettivi anche strategici della società e alla definizione dei piani di lungo periodo. Tale maggior ampiezza delle attribuzione rispecchia le caratteristiche dei consigli di amministrazione delle società per azioni: mentre l’audit committee si occupa di un segmento limitato – consistente nel reporting finanziario nei rapporti con la società di revisione – nell’ambito della più estesa funzione di monitoraggio svolta dal board nel suo complesso, il comitato è costituito in seno a un consiglio di amministrazione che, anche negli emittenti quotati presenta una commistione di funzioni di gestione e di controllo”. Pag 751-752 “Il Nuovo Diritto delle Società” AbbadessaPortale UTET, Vol 2 Nota 58 a pag Pag 752 “Il Nuovo Diritto delle Società” Abbadessa-Portale UTET, Vol 2 “il tema dei rapporti con le società di revisione, lo si ricorderà, è stato centrale nell’analisi delle ragioni sottostanti gli scandali finanziari americani (tra cui in particolare quello della società Enron) e, in questo contesto, va collocato il rafforzamento dei ruoli dell’Audit Committee nei confronti della società di revisione. Il comitato, in particolare, è garante dei rapporti con il revisore che devono essere mirati a evitare eccessiva collusione e vicinanza tra amministratori e soggetti incaricati dei controlli contabili; l’audit committe inoltre deve verificare, all’atto del conferimento dell’incarico di revisione e nel corso del suo svolgimento, l’indipendenza della società di revisione dal soggetto sottoposto ai suoi controlli, evitando soprattutto che il revisore presti, unitamente alla revisione legale, anche servizi diversi dalla revisione (i cd. Non audit services di cui alla Section 201 del Sarbanes-Oxley Act del 2002) così da scongiurare il rischio di self-review, ossia che i controlli del revisore abbiano ad oggetto operazioni che lo stesso ha contribuito a progettare e a consigliare alla società." Estratto Normativa TUF in merito agli organi di controllo per le società quotate (ed in particolare norme per il Consiglio di Sorveglianza e Comitato di Controllo). Sezione V Organi di controllo 444 Art. 148 (Composizione) 1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale: a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi; b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti; c) …omissis… 445; d) …omissis… 446. 2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti 447. 2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza 448. 3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo 449; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza 450. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 14 Diritto Societario 4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 451, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica 452. 4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 453. 4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3 454. 4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza 455. Art. 149 (Doveri) 1. Il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c- bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi 457 ; d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2. 2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio 458. 3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione. 4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea. 4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione 459. 4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-bis) e d), 3 e 4 460. Art. 151-ter 467 (Poteri del comitato per il controllo sulla gestione) 1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate 468. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. 2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva. 3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato 469. 4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Art. 152 (Denunzia al tribunale) 1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 15 Diritto Societario denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori 470. 2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società 471. 3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea. 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario. Art. 153 (Obbligo di riferire all'assemblea) 1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile 472 . 2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 16 Diritto Societario Controllo di gestione e controllo contabile Al fine di distinguere i vari sistemi di amministrazione e controllo della S.p.A., bisogna considerare che, fondamentalmente, la variabile vera e propria è il “controllo di gestione”. S.r.l. S.p.A. Sistema Tradizionale S.p.A. Sistema Tradizionale S.p.A Sistema Tradizionale S.p.A. Sistema Dualistico S.p.A. Sistema dualistico S.p.A. Sistema Monistico S.p.A. Sistema Monistico Chiusa, Chiusa, tenuta al consolidato Diffusa Chiusa Diffusa Chiusa Diffusa Collegio Sindacale Collegio Sindacale Consiglio di Sorveglianza Consiglio di Sorveglianza Comitato di Controllo Comitato di Controllo Revisore contabile (persona fisica) Società di Revisione Revisore contabile (persona fisica) Società di revisione Revisore contabile (persona fisica) Società di revisione non tenuta al consolidato Controllo gestione Controllo contabile Socio oppure Collegio Sindacale Socio, Collegio Sindacale o revisore se previsti in Statuto Collegio Sindacale La differenza tra Sistema Tradizionale e gli altri due sistemi è che il Sistema Tradizionale: (i) è l’unico che ha mantenuto il Collegio Sindacale; (ii) è l’unico nel quale la funzione di controllo di gestione e di controllo contabile possono essere attribuite congiuntamente al Collegio Sindacale, se la società è chiusa e non è tenuta a redigere il bilancio consolidato. Nei sistemi dualistico e monistico, l’unica differenza tra S.p.A. chiusa e S.p.A. diffusa è che nella S.p.A. Chiusa, il revisore è persona fisica, nella S.p.A. Diffusa deve essere persona giuridica. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 17 Diritto Societario Controllo di gestione e contabile nella S.p.A. Sistema tradizionale o latino Collegio Sindacale: controllo di gestione Revisore contabile: controllo contabile (i) Controllo contabile cumulabile nel collegio sindacale (con il controllo di gestione), per società che non fanno ricorso capitale di rischio e non tenute a fare il bilancio consolidato, ove lo preveda lo statuto 2409bis, III comma) (ii) controllo contabile affidato ad un revisore persona fisica (oppure anche ad una società di revisione) per società che non fanno ricorso capitale di rischio ma tenute a fare il bilancio consolidato, ove lo preveda lo statuto 2409bis, III comma) (iii) controllo contabile affidato necessariamente a società di revisione per società che fanno ricorso capitale di rischio Sistema Dualistico Sistema monistico Consiglio di sorveglianza: controllo di gestione Revisore: controllo contabile Comitato di controllo: controllo di gestione. Revisore: controllo contabile Controllo contabile nella S.p.A. - sistema tradizionale S.P.A. TRADIZIONALE CONTROLLO CONTABILE Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio Società di revisione Società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ma tenute alla redazione del bilancio consolidato16 Revisore persona fisica Società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non tenute alla redazione del bilancio consolidato Collegio sindacale La composizione qualitativa del Collegio Sindacale è stata modificata dalla riforma. Si prevede ora che solo un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra i soggetti iscritti nei registri dei revisori contabili e non più, a differenza del passato, tutti i membri dello stesso. Gli altri sindaci potranno essere scelti dai soci, sia in fase costitutiva che nelle successive nomine assembleari, a norma dell’art. 2397 comma 2 c.c. “fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche” Il Ministero di Giustizia, con decreto 21 luglio 2004 ha individuato le seguenti 4 categorie di professionisti: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro. 16 per oltre 2 esercizi: totale attivo stato patrimoniale superiore ad euro 3.125.000; ricavi vendite superiori a € 6.250.000; dipendenti occupati in media superiori a 50 unità Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 18 Diritto Societario ASSEMBLEA NELLA SPA: DIVERSE COMPETENZA A SECONDA DEL “SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE” • • Sistema tradizionale: competenze sostanzialmente simili a quelle ante riforma, ai sensi dell’art. 2364 c.c. 1. approva il bilancio; 2. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 3. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto; 4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto [o dagli amministratori] per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari. Sistema dualistico, ex 2364 bis: l’assemblea ordinaria è rimasta titolare del potere di: 1. nominare e revocare il consiglio di sorveglianza e di determinarne il compenso, 2. promuovere l’azione sociale di responsabilità sui membri del Consiglio di Sorveglianza (e, ai sensi dell’art. 2409 decies, anche del Consiglio di Gestione), 3. nominare l’organo di controllo contabile, 4. deliberare la distribuzione di utili. alcune competenze dell’assemblea sono state parzialmente trasferite al Consiglio di Sorveglianza il quale – nel sistema dualistico - ha quindi natura mista: deliberativa: A. • • • • B. nomina membri del consiglio di gestione, loro revoca e compenso, approva il bilancio (mentre la delibera di distribuzione utili è di competenza dell’assemblea), presenta la denuncia al tribunale di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c.; se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche ed ai piani, industriali e finanziari della società predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti. e di controllo: • • esercita il controllo di gestione; riferisce almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulla base delle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 19 Diritto Societario • Sistema monistico: competenze sostanzialmente simili a quelle ante riforma, ai sensi dell’art. 2364 c.c. 1. approva il bilancio; 2. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 3. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto; 4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto [o dagli amministratori] per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 20 Diritto Societario CAPITOLO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (ART. 2462 C.C.- 2483C.C.) Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 21 Diritto Societario SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ANTE-RIFORMA - LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANO AMMINISTRATIVO FUNZIONI GESTIONALI ESTERNE ASSEMBLEA DEI SOCI – Controllo individuale del socio: diritto ad avere notizia affari sociali, consultare i libri sociali Collegio Sindacale era obbligatorio solo al superare di certi limiti FUNZIONI DELIBERATIVE Relazione governativa al D.Lgs. 6/2003, § 11 “Della società a responsabilità limitata” “La riforma in materia di società a responsabilità limitata….., parallelamente ad un processo rilevabile sul piano internazionale, sia in Europa sia al di fuori di essa, intende offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell’ambito del settore delle piccole e medie imprese. In questo senso, come già avvenuto in altri ordinamenti, la società a responsabilità limitata cessa di presentarsi come una piccola società per azioni ed abbandona la tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico alla anonima per quote. Essa si caratterizza invece come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata … può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni” Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 22 Diritto Societario Società a responsabilità limitata “Da piccola società di capitali a grande società di persone” La nuova s.r.l. è assimilabile alla S.p.A. nei rapporti con i terzi alle società di persone nei rapporti interni tra soci e tra soci e amministratori Elementi comuni con le società di persone Elementi comuni con le società di capitali Diritti di controllo diretti del socio: Autonomia patrimoniale perfetta formulazione dell’art. 2476, II comma per “per le obbligazioni sociali risponde s.r.l. e art. 2261 sostanzialmente soltanto la società con il suo patrimonio” identiche (art. 2462) Sottoscrizione di quote di s.r.l. “Possono Atto costitutivo redatto per atto pubblico essere conferiti tutti gli elementi + iscrizione al registro delle imprese con dell’attivo suscettibili di valutazione efficacia costitutiva economica” art. 2464 danaro, crediti, beni, prestazioni d’opera o servizi, licenze (come per le società di persone che ammettono prestazione d’opera o servizi; a differenza della S.p.A. che ammette solo conferimenti di danaro, beni o crediti) rappresentanza della società attribuita a tutti gli amministratori (art. 2266, 2° comma per società semplice e art. 2475bis per s.r.l.) vedi anche art. 2260 per diritti e obblighi degli amministratori e omissione della diligenza In caso di lacuna di norme nella s.r.l., spesso il rinvio non è alle norme della s.p.a. ma alle norme delle società personali Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 23 Diritto Societario NUOVI SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA “destrutturazione”/”disorganizzazione” degli organi societari (assemblea, amministrazione e controllo) Funzione di amministrazione art. 2475 c.c. Amministratore Unico Consiglio di Amministrazione Amministratori plurimi congiunti All’unanimità 24 Amministratori plurimi congiunti A maggioranza Amministratori plurimi disgiunti • Controllo individuale del socio art. 2476: diritto di avere notizia affari sociali e consultare libri e documenti; Funzioni deliberative interne Art. 2479 c.c. Decisioni dei soci, uti singuli Consultazione scritta, o Consenso espresso per iscritto Metodo assembleare, se previsto dallo Statuto o se richiesto dalla legge per alcune materie Decisioni dei soci o dell’Assemblea Art. 2479 c.c. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo nonché sulle materie che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano 1/3 del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci: • Approvazione bilancio e distribuzione utili; • Nomina degli amministratori;, • nomina dei sindaci e Presidente Collegio Sindacale; • modifica atto costitutivo • decisioni di compiere operazioni che comportano sostanziale modifica oggetto sociale o rilevante modifica diritti dei soci Competenza speciale non tassativa Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Funzione di controllo a. 2476 II comma - a. 2477 Statuto: diventa la costituzione della società Rinvio alla S.p.A. chiusa: • Collegio sindacale per controllo di gestione e controllo contabile (in base allo Statuto o alla capitalizzazione); oppure Rinvio alla S.p.A. aperta: • Collegio sindacale per controllo di gestione; • Revisore per controllo contabile Consiglio di Amministrazione 2475 Controllo legale dei conti Art. 2477 c.c. Non c’è riferimento alla “gestione esclusiva agli amministratori” “L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i potieri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore”. Competenza generale ma non esclusiva Socio, Collegio Sindacale, Revisore Diritto Societario NUOVI SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE NELLA S.R.L. ART. 2475 – 2475 BIS – 2474 TER – 2476 Funzione di amministrazione art. 2475 c.c. Amministratore Unico Consiglio di Amministrazione 25 Amministratori plurimi congiunti All’unanimità Amministratori plurimi congiunti A maggioranza Amministratori plurimi disgiunti Funzioni deliberative interne Art. 2479 c.c. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Funzione di controllo a. 2476 II comma - a. 2477 Statuto Diritto Societario • Varie forme di organo amministrativo: Amministratore unico Consiglio di amministrazione: metodo collegiale: più amministratori che deliberano secondo le regole e procedure di un organo societario (convocazione, ordine del giorno, maggioranza dei voti, etc), secondo il principio maggioritario. Anche quando c’è un Consiglio di Amministrazione, lo statuto può prevedere che le decisioni avvengano con consultazione scritta o con consenso espresso per iscritto (art.2475, iv comma c.c.) (“Collegialità attenuata17”) amministrazione congiuntiva (a maggioranza o unanimità): diritto di tutti i sociamministratori di agire d’intesa tra di loro ai sensi dell’art. 2258 c.c. “I singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgente necessità di evitare un danno alla società” (art. 2258, III comma) amministrazione disgiuntiva: l’amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente: diritto di ciascun socio-amministratore di compiere atti gestionali, salvo il diritto degli altri soci-amministratori di opporsi ex art. 2257 c.c.; in caso di opposizione, la maggioranza dei soci decide sull’opposizione 17 “L’atto costitutivo potrà tuttavia adottare una formula attenuata di collegialità, fino a consentire che le decisioni siano adottate o “mediante consultazione scritta” o mediante “consenso espresso per iscritto”. Procedimenti che non sono ammessi (lo si desume dall’art. 2388 c.c.) nella società per azioni. Mentre nella società a responsabilità limitata, possono essere adottati dall’atto costitutivo anche per le decisioni dei soci, in sostituzione del metodo assembleare” Il nuovo diritto delle società, UTET, diretto da P. Abbadesssa e G.B. Portale, Vol 3, pag 526. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 26 Diritto Societario IL C.D.A. NELLA S.R.L. può essere eliminato il principio di collegialità dell’organo amministrativo Massima autonomia organizzativa: Art. 2463 c.c. “L’atto costitutivo deve indicare.. 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza” Per il C.d.A. nella s.r.l., non vi è alcuna disciplina codicistica in merito a: tempi e modi di convocazione, deliberazioni, deleghe interne, divieto di concorrenza invalidità delle delibere per contrasto con la legge o atto costitutivo (unico caso di invalidità è il conflitto di interessi art 2475 ter) il tutto è rimesso all’autonomia statutaria, in ossequio al principio della legge delega di “riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela dei soci” art. 3.e); “… ritengo che anche nella nostra società a responsabilità limitata possano sussistere il comitato esecutivo e gli amministratori delegati. La lacuna normativa può essere colmata, anche qui, con l’applicazione analogica delle disposizioni relative alla società per azioni in ordine sia al presupposto della delega (“se lo statuto o l’assemblea lo consentono”: nel nostro caso intenderemo l’atto costitutivo o una decisione dei soci) sia ai rapporti tra organo delegante e organi delegati e ai compiti rispettivi (art. 2381, commi 2, 3,5 e 6). Mentre, per le attribuzioni non delegabili, soccorre la statuizione dell’art. 2475, comma 5, coincidente in gran parte con quanto dispone l’art. 2381, comma 4, per l’organo amministrativo delle società per azioni” Il nuovo diritto delle società, UTET, diretto da P. Abbadesssa e G.B. Portale, Vol 3, pag 527. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 27 Diritto Societario ANALISI COMPARATIVA TRA S.P.A. E S.R.L. DELLE NORME IN MATERIA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Istituto Impugnazione delibera C.d.A. per violazione legge o statuto S.p.A. Art. 2388,iv comma S.r.l. Manca “Per consapevole scelta legislativa” Applicabilità alla S.r.l. “Più delicato il discorso … circa la mancata previsione di casi ulteriori di invalidità delle decisioni consiliari, oltre al conflitto di interessi come sopra qualificato. A prima vista, la situazione non parrebbe diversa da quella già nota in assetto previgente, in cui l’analogo vuoto, all’epoca rilevabile sia rispetto alle s.p.a che alle s.r.l., era stato progressivamente colmato in via interpretativa attraverso l’integrazione analogica con la disciplina dell’invalidità delle deliberazioni assembleari. Un esame appena più attento avverte però subito che il quadro è radicalmente mutato. La materia, quanto alle delibere consiliari della S.p.A.. è ora infatti espressamente e analiticamente regolata, sé da far assumere al perdurante silenzio in tema di s.r.l. il sapore di una consapevole scelta legislativa contraria, in quest’ultimo contesto societario, all’allargamento dei casi di invalidità. Se poi si valorizzano, come sembra si debba, gli ulteriori indici normativi prima passati in rassegna, in ordine a quella che è sembrato di poter identificare come una precisa opzione del legislatore, diretta a contenere gli spazi dell’invalidazione delle decisioni consiliari pur nell’unico caso, espressamente regolato, del conflitto di interessi, con un marcato distacco rispetto alla disciplina azionaria anche tipo logicamente razionalizzabile, pare debba allora coerentemente concludersi che il vuoto in discorso, anziché frutto di una dimenticanza della riforma, sia da intendere quale espressione di una scelta legislativa di limitazione dei casi di invalidità delle decisioni consiliari di s.r.l., che non pare lecito all’interprete disattendere” Il nuovo diritto delle società, diretto da P. Abbadessa e G.P. Portale, UTET, Vol. III, Pag. 577 Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 28 Diritto Societario ANALISI COMPARATIVA TRA S.P.A. E S.R.L. DELLE NORME IN MATERIA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Istituto Divieto di concorrenza Istituto Art. 2390 c.c. Istituto Manca “Per consapevole scelta legislativa, ma può essere previsto per statuto” Applicabilità alla s.r.l. “Nella stessa ottica legislativa... di contenimento legislativo degli spazi e modi di rilevanza giuridica del conflitto di interessi degli amministratori, sembra inoltre da condividersi l’idea, già da altri avanzata, che l’omessa previsione di un divieto di concorrenza (tema, questo, che al conflitto di interessi evidentemente si lega) a carico degli amministratori di s.r.l., come quello mantenuto invece, ed anzi arricchito per le spa dall’art. 2390 c.c., debba leggersi in chiave di consapevole ed intenzionale ribaltamento regolativo quanto alle s.r.l.; nel senso che un divieto siffatto, lungi dal potersi giudicare analogicamente importabile dalla disciplina azionaria, possa unicamente trovare spazio in virtù di apposite scelte di autonomia privata, trasfuse in corrispondenti clausole statutarie.” Il nuovo diritto delle società, diretto da P. Abbadessa e G.P. Portale, UTET, Vol. III, Pag. 577 ANALISI COMPARATIVA TRA S.P.A. E S.R.L. DELLE NORME IN MATERIA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Istituto Impugnazione delibera C.d.A. per conflitto di interessi Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Istituto Art. 2391 c.c. Istituto Art. 2475 ter 29 Diritto Societario NUOVO SISTEMA DI CONTROLLI NELLA S.R.L. 30 Funzione di amministrazione art. 2475 c.c. Funzione di controllo a. 2476 II comma - a. 2477 • Controllo individuale del socio art. 2476: diritto di avere notizia affari sociali e consultare libri e documenti; Funzioni deliberative interne Art. 2479 c.c. Statuto diventa la Costituzione della società • Collegio sindacale per controllo di gestione e controllo contabile (in base allo Statuto o alla capitalizzazione); Rinvio alla S.p.A. chiusa: • Collegio sindacale per controllo di gestione e Revisore per controllo contabile Rinvio alla S.p.A. aperta: • Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario Diritti di controllo individuale del socio nella s.r.l. Art. 2476 II comma c.c.“I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione” Diritto Diritto all’informazione: notizie sullo svolgimento degli affari sociali all’informazione Notizie fornite obbligatoriamente dagli amministratori ai soci, su richiesta dei soci “…sia nella fase iniziale della conclusione dell’affare, e prima ancora in quella delle trattative finalizzate all’affare, sia nel corso dell’affare stesso attraverso un vero e proprio monitoraggio delle operazioni” F. Manetti “Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella s.r.l.” in Le Società n° 7/2003, pag 938 Diritto di consultazione Diritto di controllo inderogabile Diritto di consultazione, anche tramite professionisti di fiducia, dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione Tra i libri sociali (art. 2478), si intendono libro soci, libro decisioni dei soci, libro decisioni degli amministratori, libro decisioni del collegio sindacale o revisori Si devono intendere inclusi anche i libri contabili (art. 2214): libro giornale, libro inventari, libro fatture, libro iva, estratti conti bancari, etc Contratti in fase di negoziazione, contratti già scritti, corrispondenza, pareri di professionisti. Possibilità di estrarne copie a proprie spese. Tempi e modalità di accesso in società devono essere convenuti con la società in osservanza del principio di buona fede nell’esecuzione di un contratto Non possono essere esclusi o limitati da clausole statutarie L’art. 2489, II comma c.c. ante riforma18, prevedeva, con riferimento ai diritti di controllo diretti del socio, che “è nullo ogni patto contrario”. Tale diritto di controllo, ora disciplinato dall’art. 2476 secondo comma, deve ritenersi ancora un diritto inderogabile e quindi, pattuizioni statutarie contrarie, sono nulle. “Tali diritti, ora sanciti dall’art. 2476 secondo comma c.c., debbono ritenersi intangibili” (in “Il Nuovo Diritto Societario” GalganoGenghini, Vol II, pag 979) Diritti indipendenti Anche qualora il controllo (contabile o di gestione o di entrambi), sia affidato al collegio sindacale ex art. 2477, il socio mantiene 18 Art. 2489, ante riforma. Controllo individuale del socio “Nelle società in cui non esiste il Collegio Sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione. E’ nullo ogni patto contrario” Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 31 Diritto Societario dalla presenza diritti di controllo diretti. del Collegio “Si ritiene in particolare che, neppure nel caso in cui lo statuto sindacale della s.r.l. contenga la previsione del controllo sulla gestione affidato al collegio sindacale, si possano comprimere i diritti di informazione e controllo del socio di s.r.l., sanciti dall’art. 2476 II comma… La nuova disciplina della s.r.l. responsabilizza il socio assume che egli non si disinteressi della gestione della società e, dunque, gli affida direttamente l’onere di verificare che la gestione degli affari sociali avvenga correttamente” (in “Il Nuovo Diritto Societario” Galgano-Genghini, Vol II, pag 980) Diritti indipendente dall’ammontare della quota del socio Segreto aziendale Diritto di fare copie Uso dei documenti Spettano a ciascun socio, a prescindere dall’ammontare della propria quota non vi è tutela del segreto aziendale Esecuzione in buona fede ai sensi dell’art. 1375 L’uso di tali documenti è comunque limitato all’esclusivo scopo di esercitare un controllo sulla società da parte del socio: tali documenti non possono essere divulgati a terzi, pubblicati, etc. Al socio è riconosciuto il diritto di ottenere copia dei documenti sociali: cosa diversa è l’uso che il socio faccia di questi documenti, che, ove improprio, può essere sanzionato La società non può opporre riservatezza al socio, il socio però è gravato da un maggior dovere di riservatezza verso i terzi nell’uso delle informazioni ottenute Coerenza con i rilevanza centrale del socio ( mentre per la s.p.a. “prevedere un assetto organizzativo idoneo a promuovere la correttezza principi della legge della gestione sociale”) delega per s.r.l. prevedere un’ampia autonomia statutaria riguardo …. agli strumenti di tutela dei soci (mentre per la spa ”Prevedere un modello base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno assoggettate a regole caratterizzate da un maggior grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio”) prevedere la libertà di forme organizzative (mentre per la spa: prevedere che le società per azioni possano scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo..”) Socio: controllo di gestione e controllo contabile Assenza del requisito della diligenza è correlato ai maggiori diritti di controllo, ad una maggiore impermeabilità dei ruoli tra socio e amministratori e alla funzione della s.r.l. di società con soci imprenditori essi stessi Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 32 Diritto Societario Tutela del segreto aziendale nella S.p.A. Art. 2391 c.c., ultimo “L’amministratore risposte altresì dei comma c.c. Interessi danni che siano derivati alla società dalla degli amministratori utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico” Art. 2403bis, ultimo “L’organo amministrativo può rifiutare comma. Poteri del agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci Collegio Sindacale l’accesso a informazioni riservate” Art. 2407, 1 comma “I sindaci devono adempiere i loro doveri Responsabilità (del con la professionalità e la diligenza Collegio Sindacale) richiesta dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio” Diritti di controllo del socio nella s.r.l., responsabilità del socio per atti di gestione 2467, 7° comma e diritto del singolo socio di promuovere azione sociale di responsabilità sono considerate “pillole avvelenate” della S.r.l. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 33 Diritto Societario “Controllo legale dei conti” mediante organi interni nella s.r.l. Art. 2477 c.c.“L’atto costitutivo può prevedere, determinandone competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina di un collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le s.p.a. (€ 120.000) …. Ovvero se per 2 esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal 1° comma dell’art.2435 bis (totale attivo, ricavi vendite e dipendenti occupati). Nei casi previsti dal secondo e terzo comma, si applicano le disposizioni in tema di S.p.A.; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale” Collegio sindacale: controllo contabile Se nominato in via facoltativa o in via obbligatoria, è titolare del diritto di controllo (Controllo di gestione al socio) contabile Collegio Sindacale: Al Collegio sindacale – insieme al controllo contabile – può essere assegnato anche il controllo contabile e controllo di gestione, se controllo di gestione. Non è conferito in via espressamente previsto in statuto automatica per la già citata presunzione che il socio sia anche imprenditore19. Revisore: Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore, se previsto in Statuto controllo contabile (Collegio gestione) Sindacale, controllo di Presunzione opposta tra S.r.l. e S.p.A. S.r.l.: controllo contabile al Collegio Sindacale Se espressamente previsto in alcuni casi (superamento dei limiti sopra citati), anche il controllo di gestione Art. 2477 c.c. “Controllo legale dei conti” 19 SPA: collegio sindacale ha il controllo di gestione e, se espressamente previsto in alcuni casi (società che non fanno ricorso al capitale di rischio o non tenute a fare il bilancio consolidato), anche il controllo contabile (altrimenti affidato al revisore) Collegio Sindacale: solo controllo contabile o anche controllo di gestione, ai sensi dell’ art. 2477 c.c.. Secondo certa dottrina, non è chiaro se il Collegio Sindacale debba svolgere solo: funzioni di controllo contabile, ai sensi art. 2409 ter per le SPA: verifica regolare tenuta contabilità; conformità tra scritture contabili e risultanze del bilancio, etc, coerentemente con formulazione letterale dell’art. 2477 c.c. oppure anche funzioni di controllo di gestione: ex art. 2403 per le SPA: “vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla società su sul suo concreto funzionamento”. Dottrina prevalente ritiene che l’organo di controllo abbia entrambe le funzioni, controllo contabile e di gestione (“Il contenuto del nuovo citato art. 2477 parrebbe in effetti non essere limitato al controllo contabile in senso stretto ed abbracciare invece, ogni forma di possibile controllo affidato ad un organo sindacale o ad un revisore contabile” Le Società 5/2003, Renato Rordorf pag 664). altri ritengono che abbia solo funzioni di controllo contabile (“La riforma non prevede il controllo sulla gestione, sia perché la normale modesta compagine societaria ne consente ai soci l’esercizio diretto, avvalendosi del riconosciuto potere di accesso, anche per il tramite di professionisti di fiducia, ai libri sociali ed ai documenti relativi all’amministrazione; sia perché, quando la gestione dell’impresa è svolta da tutti i soci, non avrebbe alcun senso un controllo sulla loro gestione” Le Società 12/2002, Vincenzo Salafia). tuttavia, pare opportuno precisarlo nello Statuto. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 34 Diritto Societario Clausola statutaria sulla funzione di controllo del Collegio Sindacale nella s.r.l. “Il società può nominare il collegio sindacale o un revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 2477 c.c. (capitale sociale superiore a 120.000,00 oppure superati almeno due dei limiti dell’art. 2435 c.c. bis: totale attivo dello stato patrimoniale, ricavi vendite e prestazioni, numero dipendenti), la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile ed è pertanto soggetto alle norme dettate in materia di revisione per le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (s.p.a sistema tradizionale). Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo sulla gestione secondo quanto previsto dagli articoli 2403 e 2403 bis.” Diritti di controllo del socio nella S.p.A. “La minoranza è inoltre priva di strumenti di diretta informazione e di diretto controllo sull’operato degli amministratori. La presenza, nella struttura organizzativa della S.p.A. di un organo al quale è affidato il controllo dell’amministrazione è, istituzionalmente, destinata a compensare questa mancanza, nel singolo azionista, di poteri di informazione e di controllo… Per un tipo di società quale la S.p.A. che può avere un elevato numero di soci e le cui azioni possono, almeno in linea di principio, liberamente circolare, il codice civile tutela il segreto aziendale, e lo tutela nel modo più energico, sopprimendo ogni diritto di informazione e controllo del socio (che potrebbe essere un concorrente che ha acquistato azioni per carpire informazioni riservate)”. Il Nuovo diritto societario di Francesco Galgano e Riccardo Genghini Ed. Cedam, Vol. I, pag 305. Art. 2468, 2° comma “Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. 3° comma “Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili” “L’attribuzione di tali diritti avviene con riguardo alla persona del socio, consentendo così di adattare il contratto sociale a seconda delle esigenze dei soci senza la necessità di utilizzare clausole artificiose e patti parasociali di dubbia legalità. L’attribuzione di tali diritti è effettuata ad personam: ciò è confermato dal quarto comma del presente articolo in base al quale i diritti suddetti possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. Si tratta di un’ipotesi mediante cui si ammette la possibilità del ricorso alla regola dell’unanimità anche nella società a responsabilità limitata” Commento ad art. 2468 pag 1639, Codice Civile Spiegato Tribuna, edizione 2006. “Si deve dunque ritenere che, mentre per le SRL è possibile prevedere un diritto soggettivo di amministrare la società, ciò non sia possibile nella SPA" Pag 863, Il nuovo diritto societario, Francesco Galgano Tomo Secondo. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 35 Diritto Societario IL PRINCIPIO DI “COLLEGIALITÀ” NELL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA S.P.A. E DELLA S.R.L. 36 AMMINISTRAZIONE DELLA S.P.A: DISCIPLINA “ORGANICA” E “TIPIZZATA” Nella S.p.A., l’organo amministrativo, quando è composto da più persone, è tenuto ad agire in modo collegiale, cioè: 1. mediante preventiva convocazione scritta, con ordine del giorno; 2. riunione in un unico luogo e in un unico tempo, 3. discussione e analisi congiunta delle tematiche, 4. formazione con precise maggioranze, di un’unica deliberazione composta dalla volontà di sintesi di tutti i consiglieri, e 5. redazione di un verbale. • SISTEMA TRADIZIONALE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO • SISTEMA DUALISTICO: CONSIGLIO DI GESTIONE • SISTEMA MONISTICO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nella S.p.a. “Il consiglio di amministrazione agisce collegialmente: esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, se lo statuto non richiede un quorum più elevato; e delibera a maggioranza assoluta dei presenti… Ogni funzione che la legge rimette, genericamente, agli amministratori va intesa, in linea di principio, come funzione del consiglio di amministrazione, quale organo collegiale… La necessaria collegialità dell’organo amministrativo si giustifica per le esigenze di ponderazione di ciascuna operazione attinente alla gestione della società.” (Galgano, pag 261, Vol. I; nella stessa pagina, vedi anche nota 34 “Sulla necessarie collegialità dell’organo amministrativo, che richiama Cass 5 sett 1995 n° 9314 in Società 1996”) Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario AMMINISTRAZIONE DELLA S.R.L: DISCIPLINA “DISORGANICA” E “DESTRUTTURATA” La Collegialità dell’organo amministrativo non è richiesta obbligatoriamente per s.r.l. (teoria contrattualistica e non istituzionalistica). I consiglieri dell’organo amministrativo posso deliberare per conto della società, senza osservare le formalità e le procedure richieste dal principio di collegialità sopra descritto. maggiore fiducia tra i consiglieri non c’è la valutazione ponderata e comparata degli argomenti S.R.L. S.P.A. “Qualora sia costituito un consiglio di ”Quando l’amministrazione è affidata a più amministrazione, l’atto costitutivo persone, queste costituiscono il consiglio di può prevedere che le decisioni (n.d.r. amministrazione” Art. 2380-bis, II comma per la s.p.a. si chiamano deliberazioni) siano adottate (n.d.r. oltre mediante discussione collegiale) mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto” art. 2475, III comma DELIBERAZIONE COLLEGIALE FACOLTATIVA Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. DELIBERAZIONE COLLEGIALE OBBLIGATORIA 37 Diritto Societario PRINCIPIO DI “COLLEGIALITÀ” NELL’ASSEMBLEA DELLA S.P.A. E DELLA S.R.L. - IL METODO ASSEMBLEARE S.R.L. ART. 2479, 4 COMMA. “Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione dell’assemblea: • se richiesto da uno o più amministratori, • se si deve modificare lo statuto o compiere operazioni che modificano l’oggetto sociale, • se si esclude di adottare la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto S.P.A. Art. 2363. ”L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società” art. 2364 “L’assemblea ordinaria approva… nomina..delibera” DELIBERAZIONE COLLEGIALE FACOLTATIVA DELIBERAZIONE COLLEGIALE OBBLIGATORIA Convocazione in unico luogo art. 2365 delibera…” “l’assemblea PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ20 ASSEMBLEA S.P.A. S.R.L. ORGANO COLLEGIALE ORGANO ANCHE NON COLLEGIALE A. ORGANO AMMINISTRATIVO straordinaria 2363 C.C. ORGANO COLLEGIALE A 2380-BIS, 20 III COMMA A. 2479, III E IV COMMA ORGANO ANCHE NON COLLEGIALE A 2475, III COMMA Corollario del Principio assembleare è il principio maggioritario. “Regola base dell’interno funzionamento dell’assemblea (ndr nella SpA) è il principio maggioritario: i soci deliberano, riuniti in assemblea, a maggioranza di voti (art. 2368-2369) e le deliberazioni prese dalla maggioranza vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. E una maggioranza di capitale: formano maggioranza i soci che detengono una maggiore frazione di capitale…. Nelle assemblee politiche, nelle associazioni e nelle società cooperative vale l’opposto principio della maggioranza di numero: il principio maggioritario è là un principio democratico. Qui esso è definibile, piuttosto, come un principio plutocratico”. (in “Il Nuovo Diritto Societario” Galgano-Genghini, Vol I, pag 28) Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 38 Diritto Societario L’ASSEMBLEA TOTALITARIA NELLA S.P.A. E NELLA S.R.L. ASSEMBLEA TOTALITARIA NELLA SPA ART. 2366 ULT.COMMA Soci Tutti interamente rappresentati Amministratori Maggioranza presente Organi di controllo Maggioranza presente Diritto di opposizione Diritto di opposizione dei presenti (sia soci che rappresentanti organi di amministrazione e di controllo) alla discussione su argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato Obbligo di informativa Obbligo dei presenti di informare gli assenti successivo ASSEMBLEA TOTALITARIA NELLA SRL ART. 2479BIS ULT.COMMA Soci Tutti interamente rappresentati Amministratori Tutti presenti o preventivamente informati Organi di controllo Tutti presenti o preventivamente informati Diritto di opposizione Diritto di opposizione dei presenti alla trattazione dell’argomento Obbligo di informativa preventivo Assemblea totalitaria in una società con Amministratore unico impossibilitato ad intervenire: S.p.A.: non si può tenere S.r.l.: si può tenere Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 39 Diritto Societario LA RESPONSABILITÀ DEL SOCIO NELLA S.R.L. O S.P.A. PER ATTI DI GESTIONE COMPIUTI DALL’ORGANO AMMINISTRATIVO Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 40 Diritto Societario LA RESPONSABILITA’ DEL SOCIO NELLA S.R.L. O NELLA S.P.A PER ATTI DI GESTIONE COMPIUTI DALL’ORGANO AMMINISTRATIVO Principi della legge delega Legge 366/2001 Disciplina della Amministrazione Delibere dei soci su atti di gestione Interpretazione dottrinale Responsabilità dei soci per atti degli amministratori Conclusioni S.P.A. “Definire le competenze dell’organo amministrativo con riferimento all’esclusiva responsabilità della gestione sociale”, (art. 8.c) Art. 2380-bis “La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per il raggiungimento dell’oggetto sociale” Art. 2364, n° 5 “L’assemblea ordinaria delibera .. sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto (n.d.r. “o dagli amministratori”) per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti” è una delibera assembleare di autorizzazione per atti di gestione compiuti da altri, non di gestione come per le s.r.l. L’atto di gestione è autorizzato dal socio ma rimane un atto proprio dell’amministratore Comma non ripetuto per la S.p.A. Nella S.p.A, il socio non può mai divenire responsabile in proprio per atti di gestione degli amministratori 21 S.R.L. “Rilevanza centrale del socio e libertà di forme organizzative” (art. 3) Formulazione non prevista per la s.r.l. Art. 2479 c.c. “I soci decidono .. sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione”21 è una delibera assembleare di gestione, non di autorizzazione come per le S.p.A. L’atto di gestione diviene un atto proprio del socio Art. 2476, 7° comma: “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei commi precedenti, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi” (comma non previsto per le S.p.A.) Nella S.r.l., il socio può divenire responsabile in proprio per atti di gestione societaria degli amministratori “Particolarmente significativi sono inoltre gli interventi sul tema del ruolo assegnato ai soci ed alle loro decisioni nell’attività sociale. In proposito, ancora considerando la struttura fondamentalmente personalistica del tipo societario, la regola di principio è che spetta al contratto sociale determinare quali materie siano di loro competenza e che, d’altra parte, qualsiasi materia può essere sottoposta alla loro valutazione quando richiesto dagli amministratori o da un numero qualificato di soci: così il primo comma dell’art. 2479 c.c. In sostanza, spetta al contratto sociale distribuire le competenze tra soci ed amministratori. Si sono soltanto individuate con il secondo comma dell’art. 2479 c.c. alcune materie che, data la loro particolare rilevanza, non possono essere statutariamente sottratte alla competenza dei soci.” Relazione governativa al D.Lgs. 6/2003 §11 Delle Società a responsabilità limitata. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 41 Diritto Societario “….., i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”. “Intenzionalità”: La norma non è di agevole interpretazione in quanto il termine “intenzionalmente” precede i participi “deciso” o “autorizzato”. “Volontarietà dei danni che l’atto deciso o autorizzato avrebbe potuto produrre nei confronti della società o dei terzi22; criterio funzionale Consapevolezza di adottare una decisione o una delibera: criterio formale A mio parere, “consapevolezza della decisione e volontarietà del danno” o perlomeno, consapevolezza del rischio del danno23 Se l’avverbio “intenzionalmente” fosse riferito alla decisione e non all’atto “sarebbe dunque superfluo, formando una pleonastica endiadi (intenzionalmente deciso), essendo evidente che ogni decisione deve essere giocoforza intenzionale …. La prospettiva peraltro muta radicalmente qualora si opti per un’interpretazione che riferisca l’intenzionalità non alla decisione ma all’atto dannoso, come invece, parrebbe più opportuno. .. In questo caso, in effetti, il legislatore mirerebbe a colpire non tanto l’esercizio fisiologico del potere amministrativo da parte dei soci non amministratori quanto gli esiti patologici. Se si adottasse questa lettura, infatti, per poteri affermare la corresponsabilità del socio, occorrerebbe quantomeno la consapevolezza della dannosità dell’atto, se non un vero e proprio animus nocendi.” Le Società, n°4/2005, pag. 457. L’art. 2476, 7° comma richiama all’amministratore di fatto? • “Si tratta di una parziale traduzione normativa, assente nella disciplina della S.p.A., della teoria dell’amministratore di fatto; la disposizione si muove.. ampliando la fattispecie “amministratore di fatto” e cioè non limitando l’applicazione solo a coloro che si siano ingeriti con continuità e sistematicità nella gestione della società .. ma estendendola – ed in ciò sta la grande novità – anche ai soci che abbiano deciso o autorizzato anche un solo affare dannoso” (Codice commentato delle nuove società IPSOA (Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia”, commento ad art. 2476) • Amministratore di fatto? “Questa nuova responsabilità è ben più estesa di quella dell’amministratore di fatto in quanto può trattarsi di una responsabilità derivante anche da un singolo atto, senza che occorra dimostrare alcuna serialità o sistematicità” (Angelo Busani “S.r.l. -Il nuovo ordinamento dopo il D.Lgs6/2003”, pag 466, nota 140). • “Preliminarmente si può notare che la norma non appare riguardare né i soci che rivestono la qualifica di amministratori, già tenuti a rispondere in quanto tali per gli atti dannosi compiuti, né i soggetti non soci che, di fatto, in assenza di formale qualifica, si ingeriscono sistematicamente nell’amministrazione, ai quali, invero, stante l’assodato arresto 22 Si potrebbe ulteriormente discettare se sia richiesta la volontarietà del danno o la semplice consapevolezza del rischio che un danno possa derivarne: pare più accorto richiedere il primo requisito (volontarietà del danno) perché è evidente che in ogni attività di impresa vi sia un rischio fisiologico 23 “La norma certamente non sarà di facile applicazione concreta essendo sostanzialmente rimessa all’interprete l’individuazione, con riferimento alle specifiche circostanze del caso concreto, delle caratteristiche che il comportamento del socio dovrà assumere. In particolare, non è chiaro il significato che deve assumere l’avverbio intenzionalmente in quanto la decisione o autorizzazione non possono che essere “intenzionali” e, quindi, volute. E’ dunque possibile che il legislatore abbia voluto riferirsi al cd. dolo intenzionale e specifico inteso come volontarietà dell’atto e volontarietà del danno.” Commento ad art. 2476, VII comma, Codice Civile spiegato, Edizione Simone 2005. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 42 Diritto Societario giurisprudenziale, si applicherebbe in toto il regime di responsabilità dell’amministratore.. In secondo luogo, la scelta legislativa, almeno per i soci di s.r.l., supera la figura dell’amministratore di fatto, così come enucleata dalla giurisprudenza, non richiedendo espressamente per l’accertamento della responsabilità la continuità e sistematicità dell’ingerenza.” Le Società 4/2005, “Atti gestori dannosi: i “mobili confini della responsabilità del socio” di Gabriele Piccinini • Relazione governativa al D.Lg.s § 11 “Importante è infine la disposizione del penultimo comma dell’art. 2476… Si tiene in tal modo conto delle caratteristiche del tipo societario in questione e della circostanza che nella concreta realtà in esso molto spesso l’effettivo potere di amministrazione non corrisponde all’assunzione della relativa veste formale e che, pertanto, la mancata assunzione della prima non può divenire un facile strumento per eludere la responsabilità che deve incombere su chi gestisce effettivamente la società. Sarà naturalmente compito dell’interprete individuare, con riferimento alle specifiche circostanze del caso concreto, le caratteristiche che dovrà assumere il comportamento del socio per comportare l’assunzione della responsabilità prevista dalla disposizione”. Non sottoporre all’approvazione assembleare atti di gestione di competenza dell’organo amministrativo Diritti di controllo del socio nella s.r.l. e responsabilità del socio per atti di gestione 2467, 7° comma sono considerate “pillola avvelenata” Nella SPA, “E’ evidente che l’assemblea non si possa mai sostituire all’organo amministrativo nella deliberazione o nell’attuazione di atti amministrativi. Per le medesime ragioni, l’assemblea non può neppure avocare a sé determinati atti che l’organo amministrativo non compia. Una siffatta clausola statutaria sarebbe nulla per contrasto con l’articolo 2379” (ndr nullità delle delibere assembleari). Pag 863, Il nuovo diritto societario, Francesco Galgano Tomo Secondo. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 43 Diritto Societario I CONFERIMENTI DEL SOCIO NEL CAPITALE SOCIALE S.P.A. E S.R.L. S.P.A. € 120.000,00 S.R.L. € 10.000 Capitale sottoscritto sempre per l’intero Capitale sottoscritto sempre per l’intero • versamento del 25% minimo, se in contanti; • Versamento integrale, se conferimenti di beni in natura e crediti, o costituzione per atto unilaterale (anche in contanti): “le azioni devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione” • • versamento del 25% minimo, se in contanti; Versamento integrale, se conferimenti di beni in natura e crediti, o costituzione per atto unilaterale (anche in contanti): “le azioni devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione” Art. 2342 Art. 2464 c.c. Contanti Possono essere conferiti solo i beni espressamente menzionati nell’art. 2342 Contanti “Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” Conferimento diverso dal denaro, solo se espressamente ammesso dallo Statuto Beni in natura (mobili, immobili, aziende, marchi, brevetti, diritti di concessione, know-how) Crediti “non possono formare oggetto di conferimento prestazioni d’opera o servizi” (a. 2342 ultimo comma) Soci: portatori di capitali Conferimento diverso dal denaro, solo se espressamente ammesso dallo Statuto Beni in natura (mobili, immobili, aziende, marchi, brevetti, diritti di concessione, know-how) Crediti Prestazioni d’opera o servizi Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Soci: portatori di professionalità 44 Diritto Societario SINTESI DEI DIRITTI DI CONTROLLO E DI TUTELA DEL SOCIO NELLA S.P.A. E NELLA S.R.L. Società per azioni DIRITTI DI CONTROLLO DIRITTO DI IMPUGNATIVA ASSEMBLEARE DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE DENUNCIA AL TRIBUNALE DI GRAVI IRREGOLARITÀ Società a responsabilità limitata Diritto di controllo del socio: è escluso, Diritto di controllo del socio: individuale “I soci che non partecipano spetta solo all’amministrazione hanno agli organi di controllo: diritto di avere dagli amministratori notizie sullo Collegio sindacale svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite controllo di gestione professionisti di loro fiducia, i (2403 bis) libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione” Revisore contabile/Società di (art. 2476 II comma c.c.) revisione: Controllo contabile (art. 2409 bis) Art. 2377 Soci con il 5% del capitale sociale (per spa chiuse) e 1 per mille per spa chiuse: diritto all’impugnativa (tutela reale); gli altri, risarcimento del danno Art. 2479-ter Ogni socio dissenziente ha diritto all’impugnativa Art. 2408 c.c. soci 1/20 spa chiuse Soci 1/50 per spa aperte Se la s.r.l. ha un collegio sindacale e se la denuncia è prevista nello Statuto Art. 2409 Soci 1/10 capitale (o 1/20 S.p.A. aperte) Art. 2476 c.c. Denuncia di gravi irregolarità: ciascun socio solo incidentalmente, nell’azione sociale di responsabilità già avviata Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 45 Diritto Societario S.p.A. AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ S.p.A. quotate società oppure soci 5% capitale + soci da 6 mesi S.r.l. Società + Ciascun socio Spa chiuse Società oppure soci 1/5 capitale 46 spa aperte società + soci 1/20 capitale sociale AZIONE DI RESPONSABILITÀ DEI CREDITORI Art. 2394 Applicabile Sostanzialmente immutata rispetto alla versione anteriforma Azione autonoma la società rinuncia all’azione rispetto all’azione sociale ma i creditori sociale: possono promuoverla Azione tecnicamente L’azione dei creditori può dipendente essere promossa solo se gli dall’azione sociale amministratori hanno violato i loro doveri Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Non disciplinata ma si ritiene applicabile in virtù dell’articolo 2043 (essendo qualificabile come un tipo di responsabilità extracontrattuale) Diritto Societario I PATTI PARASOCIALI ART. 2341 BIS E ART 2341 TER TESTO UNICO FINANZA 58/1998 (ART. 122, 123, 124) REGOLAMENTO CONSOB 11971/1999 (ART. 127 FINO A ART. 131) Avv. Emiliano Russo Chief Legal Officer Direttore Affari Legali, Societari e Regolamentari Beni Stabili Gestioni S.p.A - S.G.R. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 47 Diritto Societario SINTESI DEI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI VIGENTI PRIMA DELLA RIFORMA CHE NEGAVANO VALIDITÀ AL PATTO PARASOCIALE SINDACATI DI VOTO Patti finalizzati al controllo della Società A. Asserita nullità per lesione del principio di sovranità assembleare • • delibere prese fuori assemblea, organo statutario esclusivamente deputato ad assumere delibere, a seguito del libero scambio tra i soci in merito alla equa ponderazione dell’interesse sociale. Nei patti parasociali, le delibere sarebbero assunte “fuori assemblea”, a seguito di una asserita valutazione di “interessi extrasociali” Contrasto risolto asserendo che i vincoli contrattuali dei patti parasociali devono essere assimilati ad un mero “motivo soggettivo”, che non impedisce al socio aderente al patto di determinarsi in assemblea in modo diverso rispetto agli accordi parasociali. “I patti parasociali (e in particolare i cosiddetti sindacati di voto) sono, nella loro composita tipologia (che non consente pertanto la riconduzione ad uno schema tipico unitario) accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi, su vari oggetti (nella specie, circa la nomina di amministratori societari), il loro diritto di voto in assemblea. Il vincolo che discende da tali patti opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell’organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere parasociale, e conseguentemente, l’esclusione della relativa invalidità “ipso facto”) sicchè non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all’esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell’organo assembleare (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto asssembleare in un certo modo), poiché al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l’interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto" (Cassazione Civile Sez I, 23 Novembre 2001, n° 14865, Pres. Carnevale, Luzi c. Di Gregorio, Sentenza SeiMilano TV) “… Come ben chiarito dalla sentenza n° 9975/1995….<<il fatto che il socio si sia, in altra sede, impegnato a votare in un determinato modo, ha rilievo solo per l’eventuale responsabilità contrattuale nella quale egli incorrerebbe – ma unicamente verso gli altri firmatari del patto parasociale - violando quell’accordo>>. Sicchè il vincolo obbligatorio, così assunto, opera non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che possa spingere un socio ad esprimere il suo voto in assemblea in un determinato modo. Non sussiste il paventato effetto di svuotamento dei poteri assembleari riconducibili al patto parasociale e ciò conduce ad escludere.. che possa Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 48 Diritto Societario per quel motivo sostenersi la tesi dell’invalidità, per principio, dei patti parasociali” Cassazione Civile Sez I, 23 Novembre 2001, n° 14865, Pres. Carnevale, Luzi c. Di Gregorio (Sentenza SeiMilano TV) B. asserita nullità per lesione del principio maggioritario I patti parasociali ad efficacia reale (che quindi vincolano nell’organo del patto tutti i soci del patto anche quelli non consenzienti), portano alla conseguenza che un numero di soci veramente esiguo (la maggioranza degli aderenti al patto), approvi le delibere societarie della società, quando, al contrario, la medesima delibera nell’assemblea non sarebbe stata approvata ove i soci dissenzienti (aderenti e non aderenti al patto) si fossero riuniti, perché avrebbero invece rappresentato la maggioranza in assemblea24. 24 Tale teoria è nota come “Teorema Ascarelli” incentrato sul timore che la società potesse essere dominata da una minoranza con lo stravolgimento del principio maggioritario. Vedi Le Società 10/2004 pag 1268. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 49 Diritto Societario Società con 9 soci – Ipotesi senza Patto Parasociale 5 soci di maggioranza, di cui 3 soci sono favorevoli alla delibera; 2 soci sono contrari: 4 soci di minoranza: contrari alla delibera 50 Maggioranza assembleare 4 + 2 contrari delibera respinta Ipotesi con Patto Parasociale e lesione del principio maggioritario Società con 9 soci 5 soci del patto 3 soci sono favorevoli alla delibera 2 soci sono contrari 4 soci di minoranza sono contrari alla delibera Maggioranza assembleare con il patto: 5 favorevoli 4 contrari: la delibera è approvata (ma, sostanzialmente la maggioranza era contraria) Contrasto risolto asserendo – anche per i patti a maggioranza - che i vincoli contrattuali dei patti parasociali devono essere assimilati ad un mero “motivo soggettivo”, che non impedisce al socio aderente al patto di determinarsi accordandosi con altri (a maggioranza). Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario C NULLITÀ DEI PATTI A TEMPO INDETERMINATO (SUPERATA): VALIDITÀ DI PATTI PARASOCIALI (SINDACATI DI VOTO) A TEMPO INDETERMINATO, SALVO IL DIRITTO DI RECESSO “Al riguardo, questo collegio non ignora che già la richiamata sentenza n° 9975/1995 … ha affermato che l’indeterminatezza della durata, o la durata non ragionevolmente contenuta, del patto parasociale ne determina la caduta “nell’area di disfavore che circonda le obbligazioni destinate a durare indefinitamente nel tempo ed impedisce di considerarlo meritevole di tutela e, perciò, giuridicamente valido, a norma dell’art. 1322. 2° comma, cod. civ…. Ma ritiene di doversi discostare da tale soluzione di principio…… la sanzione della nulllità, applicata alla pattuizione nella sua interezza, appare eccessiva. Esistono, ben vero, altri rimedi dettati dall’ordinamento per assicurare la temporaneità dei rapporti obbligatori e, in particolare, quello, cui anche nella fattispecie può farsi ricorso, dell’applicazione dell’istituto del recesso unilaterale ad nutum con obbligo di preavviso o per giusta causa” Cassazione Civile Sez I, 23 Novembre 2001, n° 14865, Pres. Carnevale, Luzi c. Di Gregorio (Sentenza SeiMilano TV) D Nulli i patti parasociali (sindacati di voto) ad efficacia reale. Se gli incontri preventivi tra i soci non hanno un mero contenuto di consultazione preventiva, ma al contrario, efficacia reale, perché il socio in sede assembleare non ha alcuna possibilità di votare con libertà, cioè ha vincolato il proprio voto (es perché ha intestato fiduciariamente le proprie azioni a terzi), gli accordi sono nulli (accordi con efficacia reale). I mezzi per coordinare il voto di più soci sono i seguenti: (i) intestazione fiduciaria ad un terzo che lo eserciti conformemente alle delibere della maggioranza o anche unanimità dei soci conferenti: (ii) mandato irrevocabile ad un unico rappresentante, in virtù di procura irrevocabile; (iii) conferimento delle azioni ad una società holding i cui amministratori voteranno conformemente alle istruzioni della maggioranza dei soci del patto; (iv) costituzione in comproprietà delle azioni sindacate, con nomina del rappresentante comune per votare. Detti metodi sono nulli quando hanno efficacia “reale”, cioè impediscono di fatto al socio sindacato di votare difformemente dalle deliberazioni collegiali del sindacato, (perdita della libertà di votare come egli, uti singulus, vuole) Sono validi i patti parasociali “puri” ad efficacia obbligatoria (sindacati di voto), in quanto il vincolo obbligatorio è equivalente ad un motivo soggettivo Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 51 Diritto Societario Se gli accordi diretti tra i soci sono mere “consultazioni preventive”, seppur giuridicamente vincolanti tra i soci stessi, ma rimane ferma e salda la successiva libertà effettiva del socio in sede assembleare di discostarsi da detta consultazione preventiva, i patti parasociali sono validi (accordi con efficacia obbligatoria) E NULLITÀ DEI PATTI IN VIOLAZIONE DI SPECIFICHE NORME INDEROGABILI O CONFLIGGENTI CON L’INTERESSE SOCIALE Nulli i patti parasociali (sindacati di voto) che subordinano il voto ad interessi extrasociali diversi dall’interesse sociale. nulla una convenzione con cui un socio si impegna in assemblea ad approvare l’acqisto di azioni proprie, in violazione del disposto dell’articolo 2357 nulla una convenzione con cui un socio si impegna in assemblea ad approvare l’acqisto di azioni di azioni della controllante, in violazione del disposto dell’articolo 2359-bis nulla una convenzione con cui un socio si impegna a non adottare i provvedimenti necessari di ci all’art. 2446 in caso di diminuzione del capitale sociale di oltre 1/3 nulla una convenzione con cui un socio si impegna a non adottare i provvedimenti necessari di ci all’art. 2447 in caso di diminuzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, per perdite di oltre 1/3; nulla una convenzione con cui un socio riceve un corrispettivo per esercitare il proprio voto; nulla una convenzione con cui i soci si impegnano a non deliberare la revoca degli amministratore, sussistendone una giusta causa, in violazione dell’art. 2383, III comma nulla una convenzione con cui i soci rinunciano preventivamente (rispetto all’accadimento dei relativi fatti di gestione) ad esercitare l’azione sociale di responsabilità, in violazione dell’articolo 2393 c.c.. etc… Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 52 Diritto Societario Situazione normativa dei patti parasociale ad oggi L’esistenza dei patti parasociali era già stata menzionata in precedenti leggi speciali, con esclusivo riferimento alle società di quei settori. Tra le altre: 1. art. 20 del Testo Unico Bancario per le banche 385/1993; 2. Art. 37 del D.Lgs. 127/1997 sul bilancio consolidato in materia di consolidamento proporzionale; 3. legge antitrust, art. 122 del D.Lgs 58/98 Testo Unico Finanza per le società quotate. Finalità: Ognuna di queste leggi menzionava – ma non disciplinava - il patto parasociale e all’esclusivo fine di attrarre sotto il controllo dei competenti organi di controllo (Banca d’Italia, Autorità Garante Concorrenza e del Mercato) oppure di assoggettare alla revisione e/o consolidamento le società controllate anche in virtù di patti parasociali; Applicabilità. art. 2341 bis e 2341 ter hanno espressamente menzionato e disciplinato i patti parasociali per le spa e quindi per tutte le società commerciali in genere, a prescindere da qualsiasi normativa speciale o di settore ed a prescindere da specifiche finalità (es. le norme speciali che menzionavano patti parasociali avevano la finalità assoggettare a controllo amministrativo tutti i soggetti coinvolti nel capitale). generale ammissibilità del tipo contrattuale “patto parasociale” Il patto parasociale è ormai ritenuto “tipo contrattuale diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela“, ai sensi dell’articolo 1322, II comma (“Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”) Patti escono dal divieto dell’art. 28 legge notarile sensi “Il notaio non può ricevere atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico”. verifica di validità del contenuto dei singoli patti patti, caso per caso, ai sensi dell’articolo 1322, I comma (“Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge”); nulli i patti in contrasto con “interesse sociale” in generale oppure con singole disposizioni inderogabili (es. impegno a non deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del capitale sociale ex 2447 c.c.; impegno a delibare l’acquisto di azioni proprie in misura superiore a quanto ammesso dall’articolo 2357) Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 53 Diritto Societario NULLITÀ DEI PATTI IN VIOLAZIONE DI SPECIFICHE NORME 25 INDEROGABILI O CONFLIGGENTI CON L’INTERESSE SOCIALE NULLITÀ DEI PATTI AVENTI EFFICACIA REALE Forma dei patti: libera I patti parasociali possono esser stipulati sia per iscritto che verbalmente (seppur tale ultima modalità sia assolutamente inusuale ed inopportuna nella prassi). Eccezione: il “pactum de ineunda societate”, l’impegno a costituire una società. Per il principio di parallelismo di forme, statuito (per il preliminare ma si ritiene principio applicabile a tutti gli atti) nell’art. 1351 c.c. (“il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”), il patto parasociale dovrebbe avere forma notarile, quale requisito di validità, perché, ai sensi dell’art. 2328 (“l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico”), l’atto costitutivo deve avere forma di atto pubblico. E’ il caso di due parti che si impegnano a costituire una joint venture societarie e quindi a costituire una Società in tal caso, l’impegno a costituire la società sarà nullo. A tale riguardo, si dovrà peraltro valutare l’applicazione dell’art. 1419 per valutare se l’impegno a costituire la newco era impegno essenziale dell’accordo oppure era un impegno accessorio del più ampio accordo di collaborazione che può realizzarsi anche mediante altre forme (es. acquisto di una quota che ha sì forma di atto pubblico ma non quale requisito di validità dell’atto) . EFFICACIA DEI PATTI: OBBLIGATORIA E INTER PARTES efficacia obbligatoria (in caso di inadempimento, solo risarcimento del danno ex art. 1218; pura responsabilità contrattuale), impossibilità di avvalersi di rimedi di esecuzione specifici ad efficacia reale (art. 2930 fino a 2933 c.c.) per i sindacati di voto Per i sindacati di blocco, l’azione cautelare secondo alcuni è adottabile (es sequestro delle azioni oggetto di vendita in violazione di prelazione statutaria) Indifferenza dei patti rispetto alla Società: in caso di sindacato di voto, la società non è parte contrattuale del patto, né in ogni caso può risentire in alcuno modo delle vicende dello stesso: in caso di adozione di una delibera assembleare con il voto favorevole di un socio che sia stato inadempimento al patto, la delibera assembleare è valida. Inadempimento del patto delibera valida Relazione al Codice Civile del 1942 punto n° 972 “La molteplicità delle situazioni di cui si sarebbe dovuto tener conto ha sconsigliato invece un intervento legislativo in materia di sindacati azionari…. Ma di fronte a questi sindacati si è dovuto considerare che l’apprezzamento dipende molto dall’esame delle situazioni concrete e spetta quindi più al giudice che al legislatore” 25 Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 54 Diritto Societario indifferenza dei patti rispetto ai terzi acquirenti della partecipazione vincolata al patto: in caso di sindacati di voto, (“Il carattere personale delle obbligazioni e dei diritti derivanti dal patto di sindacato comporta che, in caso di cessione ad un terzo della partecipazione sociale di uno dei partecipanti al patto, l’acquirente non subentri automaticamente nella posizione del proprio dante causa nel sindacato” (I sindacati di voto, di Renato Rordorf, in Le Società n° 1/2003 pag 19)“: Inadempimento del patto vendita a terzi valida Bisogna prevede nel patto: (i) l’impegno dei soci a procurare, ai sesnsi dell’art. 1381 c.c., che il terzo acquirente della loro quota sottoscriva il Patto Parasociale, oppure in alternativa: (ii) lo scioglimento automatico del patto parasociale in caso di uscita di un socio per vendita dell’azione (anche perché uscendo un socio si alterano le maggioranze e quindi i presupposti di equilibrio azionario). Assistenza notarile per redigere i patti: data certa e assistenza qualificata Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 55 Diritto Societario SOCI DEL PATTO Irrilevanza dei patti parasociali nei confronti del Terzo socio non TARGET aderente, del socio cessionario “il patto parasociale è fonte di vincoli meramente obbligatori fra i soci che li hanno sottoscritti, inopponibili tanto alla società a cui si riferiscono quanto agli aventi causa di coloro che vi hanno aderito. Questi vincoli non ineriscono alle azioni, non sono fra i i “diritti e gli obblighi particolari ad esse inserenti” di cui all’art. 2354, n° 5.” Pag. 546 Galgano “Il Nuovo diritto societario” Cedam, Volume I) Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 56 Diritto Societario SINDACATI DI BLOCCO Art. 1379 c.c. e 2355-bis Art. 1379 c.c.: Articolo del codice che disciplina le regole generali del divieto di alienazione per ogni tipo di bene: beni mobili, beni immobili, salvo diverse previsioni di norme speciali. Art. 1379 C.C. “Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti” altrimenti è nullo. (i) apprezzabile interesse di una delle parti: si deve avere cura di motivare adeguatamente l’interesse delle parti a sottoscrivere un sindacato di blocco, così si rafforza direttamente la validità del patto stesso alla stregua dell’articolo 1379 c.c., perché l’apprezzabile interesse delle parti è pur sempre una condizione di validità del divieto di alienazione; Interesse è requisito di validità causa giuridica (ii) convenienti limiti di tempo: da valutare caso per caso. Es patti parasociali aventi durata indeterminata (i) erano nulli oppure, secondo altra giurisprudenza, erano validi ma ciascuna delle parti era titolare di un diritto di recesso art. 2341 bis ha disciplinato in quest’ultimo senso. Art. 2341 bis: per le spa è ora disciplinato in 5 anni; per le s.r.l. “disciplina generale dell’autonomia privata e dei contratti” Il noto principio giurisprudenziale secondo cui le obbligazioni di durata indeterminata sono valide ma alla parte oblata spetta un diritto di recesso legale è divenuto quindi una regola codicistica espressamente statuita in tema di patti parasociali (art. 2341 bis) e soprattutto in tema di durata societaria (art. 2328, n° 13). Norma analoga è prevista in tema di vincoli statutari di mero gradimento art. 2355 bis, II comma: ogni restrizione alla vendita può essere concessa a vantaggio dei soci della società, a condizione che il socio che intende uscire ne abbia comunque possibilità vendendo le proprie azioni agli altri soci o alla società mediante recesso (obbligo di acquisto o diritto di recesso del socio). Art. 2355-bis Limiti alla circolazione delle azioni: “Lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento” Clausola tipo di Lock-up: “Le Parti, al fine di stabilizzare la compagine societaria della Società e di permettere che la Società possa avviare con continuità di indirizzi strategici le attività e gli obiettivi previsti dall’Accordo di Joint Venture, si impegnano con il presente atto a non trasferire a terzi per il periodo di (3) anni (il “Periodo di Lock-up”) dalla data di sottoscrizione del presente Patto, in tutto o in parte, i propri Titoli a terzi. Il presente divieto di vendita non si applica ai trasferimenti effettuati da una Parte ad una propria società interamente controllata. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 57 Diritto Societario Il presente divieto di vendita dei propri Titoli è assunto da ciascuna Parte a titolo gratuito, in considerazione dell’interesse di ciascuna a raggiungere gli obiettivi esposti nel primo comma del presente articolo”. Patto parasociale Durata secondo volontà delle parti oppure 3 anni se quotata o 5 anni se azioni diffuse Opponibilità delle Opponibili automaticamenti Non opponibili pattuizioni agli acquirenti agli acquirenti delle azioni- automaticamente agli delle azioni quote acquirente delle azioni/quote. • La violazione delle • La violazione delle Opponibilità delle pattuizioni (es quorum) pattuizioni (es quorum) pattuizioni alla società Durata Statuto Durata della società • Notorietà-riservatezza modificabilità dà luogo ad annullabilità della delibera La violazione della prelazione o gradimento dà luogo a retratto con efficacia reale Notorietà delle pattuizioni perché statuto depositato al Registro delle Imprese Modifica statutaria, assemblea straordinaria, notaio e registro imprese (costi e tempi) Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. • non dà luogo ad annullabilità della delibera La violazione della pattuizione dà luogo solo a risarcimento del danno Patti parasociali di società chiuse sono riservati Altrimenti, notorietà Modifica del patto parasociale 58 Diritto Societario PUBBLICITÀ E DURATA DEI PATTI PARASOCIALI FORMA FINALITÀ OGGETTO Durata massima Durata indeterminata Pubblicità PATTI PARASOCIALI NELLE SPA QUOTATE ART. 122 E 123 TUF 58/98 Libera “in qualsiasi forma stipulati” (nella generalità dei casi, forma scritta, ma non notarile) “aventi per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società” art 122, comma 5 (d)26 L’esercizio del diritto di voto nella S.p.A. quotata o controllante (sindacati di voto) Porre limiti al trasferimento delle azioni (sindacati di blocco) Massimo 3 anni Durata indeterminata ammessa con diritto di recesso con preavviso di sei mesi Patti comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipula Pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro 10 gg dalla stipula Depositati presso il Registro delle Imprese entro 15 gg dalla stipula Sanzione civilistica In difetto degli obblighi di pubblicità, patti nulli e paralisi del diritto di voto In caso di esercizio del diritto di voto, annullabilità della delibera, anche su richiesta della Consob (art. 122 e rinvio all’art. 15 comma 6 TUF) Sanzione Omessa comunicazione: sanzione pecuniaria da Euro 25.000 fino ad amministrativa art. Euro 2.500.000 (Art. 193 TUF, come modificato dalla legge 262 del 193 TUF 28.12.2005) 26 Comunicazione n. DEM/3077483 del 28-11-2003 inviata alla S.S. Lazio spa in merito all'applicabilità della disciplina dei patti parasociali di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 58/98 e della disciplina dell'acquisto di concerto di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 58/98 agli accordi stipulati tra la S.S. Lazio S.p.A. ed alcuni giocatori Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 59 Diritto Societario FORMA FINALITÀ OGGETTO Durata massima Durata indeterminata PATTI PARASOCIALI NELLE SPA NON QUOTATE ART. 2341 BIS E ART 2341 TER PATTI PARASOCIALI NELLE SPA CHIUSE ART. 2341 BIS: FORMA E DURATA Libera (nella generalità dei casi, forma scritta, non notarile) Stabilizzare gli assetti proprietari (Sindacati di blocco) o il governo della società (sindacati di voto) L’esercizio del diritto di voto nella S.p.A. o controllante (sindacati di voto) Porre limiti al trasferimento delle azioni (sindacati di blocco) Massimo 5 anni Durata indeterminata ammessa con diritto di recesso con preavviso di sei mesi27 27 “Con questra previsione [art. 2341-bis, 2 comma c.c.], il legislatore, analogamente a quanto previsto per le società quotate dall’art. 123 TUF, ha recepito il dettato della sentenza della Cassazione 23.11.2001 n° 14865 Soc 2002, 4 (Sentenza Sei Milano TV) , 431, che mutando orientamento rispetto alla precedente sentenza n° 9975 del 1995, ha sancito la validità dei patti a tempo indeterminato. In sostanza, la Corte nel 2001, in linea con l’orientamento prevalente della dottrina di quel tempo, ha ritenuto eccessiva la sanzione della nullità applicata a patti parasociali a tempo indeterminato, ritenendo piàù appropriato lo strumento del recesso tipico dei contratti a durata indeterminata” Codice Commentato delle Nuove Società, IPSOA, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, commento III alll’art. 2341-bis, pag 73. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 60 Diritto Societario PATTI PARASOCIALI NELLE SPA APERTE art. 2341 ter OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ Patti comunicati alla Società (obbligo del socio) Patti dichiarati all’inizio di ogni assemblea (obbligo del socio) Dichiarazione trascritta nel verbale assembleare (obbligo della Società) Deposito del verbale al Registro delle Imprese (obbligo della Società) (No Consob, no stampa quotidiana) Finalità Comunicazione alla Società e dichiarazione in Assemblea: comunicazione informativa e trasparenza ai soci Trascrizione nel verbale assembleare e deposito al registro imprese: informativa e trasparenza ai terzi (es fornitori) Comunicazione alla società: tale comunicazione deve essere allegata/menzionata nel libro soci; Modalità “La comunicazione deve essere esaustiva, anche se sintetica e deve descrivere il contenuto del patto e gli aderenti”29 Sanzione civilistica In difetto di dichiarazione in assemblea (non alla società), paralisi del diritto di voto. [Relazione al D.Lgs §2 “L’omessa dichiarazione in assemblea (ma non anche l’omessa dichiarazione alla società) comporta la conseguenza che i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto..”]. In caso di esercizio del diritto di voto, annullabilità della delibera ex 2377 c.c. Casi di esclusione Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o scambio di beni o servizi e [ma si deve intendere “oppure”] relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo] Pubblicità (per società che fanno ricorso al capitale di rischio)28 28 “La disciplina sulla pubblicità è dunque applicabile ad un’area di soggetti ben più delimitata rispetto alla disciplina sulla durata dei patti parasociali prevista dal precedente art. 2341-bis che riguarda i patti su tutte le società per azioni e su tutte le società controllanti società per azioni salvo l’eccezione prevista per le joint venture e salvi i casi (ad esempio società quotate e loro controllanti) per i quali le leggi speciali dettano regole ancora più stringenti” Codice Commentato delle Nuove Società, IPSOA, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, commento I, 2 alll’art. 2341-ter, pag 76. Pertanto, mentre le norme dell’art. 2341-bis sulla durata sono applicabili a tutte le società per azioni e su tutte le società controllanti società per azioni”, le norme di pubblicità dell’art. 2341 ter si applicano alle sole Società Aperte. 29 I Patti Parasociali”, di Davide Proverbio” pag 17 Ipsoa Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 61 Diritto Societario “Il sistema di pubblicità previsto dall’art. 2341 ter è piuttosto farraginoso perché comporta per i soci sindacati l’onere della dichiarazione in ogni assemblea, anche in quelle ordinarie, per conservare il diritto di voto, e per la società l’obbligo di depositare nell’ufficio del registro delle imprese il verbale della deliberazione, anche se questa non fosse soggetta, in via generale, al deposito o all’iscrizione nel registro delle imprese. ….Il legislatore della riforma evidentemente per non gravare eccessivamente sull’economia dei soci contraenti, ha preferito questo sistema a quello più semplice, ma più costoso, codificato nel TUF consistente nella comunicazione alla Consob, nel deposito nell’ufficio del registro delle imprese e nella pubblicità per estratto sulla stampa quotidiana entro 10 giorni dalla stipulazione. Sarebbe stato, comunque, certamente meno costoso e più semplice, nelle società non quotate ma che ricorrono al mercato del capitale di rischio, prescrivere ai soci sindacati l’obbligo di depositare copia dei patti nel Registro delle Imprese”30 “Gli effetti dei patti parasociali sulla vita della società, in particolare quelli relativi ai patti influenti sulla formazione della volontà assemblare, furono considerati in passato con sospetto dal nostro legislatore… L’evoluzione dell’opinione del legislatore verso l’attuale riconoscimento della loro validità, tuttavia, è avvenuta con la contemporanea adozione di cautele idonee a consentirne la conoscenza agli altri soci ed ai terzi interessati, che così potranno meglio regolarsi circa i comportamenti da tenere” (Vincenzo Salafia, “I Patti Parasociali nelle società non quotate”, Le società 8/2005, pag 946). Rischio di contenzioso per trasferimento di azioni sindacate “Per quanto riguarda il patto relativo alle limitazioni sul trasferimento delle azioni, la sua conoscenza da parte degli altri soci e dei terzi serve, soprattutto, per valutare di volta in volta l’opportunità di acquistare azioni sindacate col rischio di essere coinvolti, come concorrenti, nella violazione del patto da parte del socio cedente e quindi nell’azione di risarcimento del danno, che eventualmente gli altri soci sindacati proponessero” (Vincenzo Salafia, “I Patti Parasociali nelle società non quotate”, Le società 8/2005, pag 946). • • 30 Art. 2932 c.c. non è applicabile in caso di violazione del sindacato di voto; Sequestro è ammesso in caso di violazione del sindacato di blocco. Vincenzo Salafia, “I Patti Parasociali nelle società non quotate”, Le società 8/2005, pag 946 Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 62 Diritto Societario SPA Quotata SPA aperta In difetto degli obblighi di pubblicità, patti In difetto di dichiarazione in assemblea nulli e paralisi del diritto di voto (non alla società), paralisi del diritto di voto. Inefficacia erga omnes: la nullità del patto determinerebbe l’inefficacia delle pattuizioni che non confluiscano in delibere assembleari (es divieti di vendita, prelazioni, etc) la paralisi anche del diritto di voto nella delibera assembleare Il patto è valido, solo la delibera societaria potrebbe essere invalida Legittimazione attiva a chiunque vi abbia Legititimazione attiva a dichiarare interesse per dichiarare nullità del patto e l’inefficacia della delibera societaria annullabilità della delibera solo ai soci della società assenti o dissenzienti. Inefficacia di tutte le disposizioni del patto, Inefficacia della sola disposizione del anche quelle che non strettamente patto avente ad oggetto il diritto di voto attintenti al voto Imprescrittibilità dell’azione Azione prescrittibile se non si impugna entro 90 giorni Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 63 Diritto Societario PATTI PARASOCIALI NELLE S.R.L. NON DISCIPLINATI NEL D.LG.S 6/2003 coerenza con i principi della legge delega: autonomia negli strumenti di tutela dei soci “Relazione § 2. DEI PATTI PARASOCIALI. La disciplina, inserita nel capo relativo alle società per azioni, ha inteso regolare la fattispecie con riferimento a quel tipo sociale, perché in esso è più sentita l’esigenza di garantire regole certe e definite in considerazione della maggiore rilevanza per il pubblico e per il mercato finanziario; essa, ovviamente, non intende escludere la possibilità che analoghi patti riguardino altre forme di società, per le quali ovviamente resterà applicabile la disciplina generale dell’autonomia privata e dei contratti31, così per esempio per le società a responsabilità limitata, come anche per le società di persone.” FORMA FINALITÀ OGGETTO Durata massima Durata indeterminata Pubblicità Applicabile analogicamente disciplina SPA Applicabile analogicamente disciplina SPA Applicabile analogicamente disciplina SPA Massimo 5 anni o superiore? Il richiamo nella Relazione alla disciplina dei contratti parrebbe indicare che una durata superiore a 5 anni sia ammissibile; per motivi di coerenza sistematica e di cautela, pare opportuno limitarli a 5 anni Il richiamo nella Relazione alla disciplina dei contratti parrebbe indicare che una durata indeterminata sia ammissibile, in ossequio al principio giurisprudenziale (durata intedeterminata ammessa con il diritto di recesso) ora tipizzato con riferimento alle Spa Nessun obbligo di comunicazione o pubblicità32 La Riforma ha disciplinato la pubblicità e la durata dei patti parasociali, impregiudicata ogni questione sulla validità degli stessi in generale, o di singole clausole dei patti parasociali 31 Nell’area dei contratti, la durata può essere anche di 30 anni, il chè in ambito societario pare eccessivo. Sempre che la s.r.l. sia la società ultima oggetto del patto; se la s.r.l. è una società che controlla una S.p.A. e la S.p.A. è la società ultima indirettamente oggetto del patto, allora la pubblicità di applica anche al patto della s.r.l. controllante 32 Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 64 Diritto Societario patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni e servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo Struttura degli organi societari e corrispondente disciplina da prevedere nel patto parasociale 65 Vincoli al trasferimento delle azioni/quote, Lock.up, Prelazione,gradimento, Put Option, call Option Tag-Along, Drag-Along Assemblea Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Quorum costitutivi e deliberativi assemblea Designazione organi sociali Quorum costitutivi e deliberativi del C.d.a. Materie riservate al C.d.A Poteri delegati all’Amministratore delegato Diritto Societario Patti parasociali AS ROMA S.P.A. Famiglia Sensi 51% Banca di Roma 49% 66 Compagnia Italpetroli S.p.A. Roma 2000 s.r.l. A.S. Roma Banca di Roma era entrata nel capitale sociale di Compagnia Italpetroli S.p.A. mediante aumento di capitale riservatoa Banca di Roma sottoscritto da BdR mediante conversione in azioni di crediti vantati dalla Banca verso la società. Call option di Bdr: diritto di Bdr di acquistare dalla Famiglia Sensi il 2% di Compagnia Italpetroli in caso di alcuni inadempiementi Call Option di Sensi: diritto della Famiglia Sensi di riacquistare il 49% al realizzarsi di alcuni eventi; Preventiva consultazion in assemblea e maggioranza qualificata in assemblea del 70%. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 AS ROMA S.P.A. In data 21 giugno 2004 Francesco Sensi, Maria Nanni, Rosella Sensi, Maria Cristina Sensi e Silvia Sensi (la "Famiglia Sensi"), da una parte, e Banca di Roma S.p.A. ("BdR" e, congiuntamente ai componenti della Famiglia Sensi, le "Parti"), dall'altra parte, hanno sottoscritto un accordo (di seguito: l' "Accordo") contenente, tra l'altro, pattuizioni di natura parasociale aventi ad oggetto azioni di Compagnia Italpetroli S.p.A. ("Italpetroli"). 1. Società e strumenti finanziari oggetto del Patto: Compagnia Italpetroli S.p.A., con sede in Roma, Via Emilia 47, Codice Fiscale e P.Iva 00497720581, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 31.673.531,82, suddiviso in n. 11.862.746 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,67 ciascuna. Italpetroli è società indirettamente controllante di AS Roma S.p.A., società quotata presso il Mercato Telematico Azionario. 2. Numero degli strumenti finanziari oggetto del Patto: n. 11.861.664 azioni ordinarie di Italpetroli, rappresentanti il 99,99% del capitale sociale di Italpetroli, interamente costituito da azioni ordinarie e l'intero capitale sociale al netto delle azioni proprie detenute da Italpetroli. Nessuna delle Parti, a seguito della sottoscrizione del Patto, detiene il controllo di Italpetroli. La tabella che segue indica le percentuali delle azioni Italpetroli da ciascuna delle Parti conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni ordinarie di Italpetroli. Francesco Sensi Maria Nanni Rosella Sensi Maria Cristina Sensi Silvia Sensi Banca di Roma Totale (*) Le residue n. 1.082 azioni (rappresentanti lo 0,009%) sono azioni proprie detenute da Italpetroli Numero azioni % sul totale % sul totale azioni conferite azioni conferite ord. emesse 20.654 0,174% 0,174% 14 0,0001% 0,0001% 2.009.450 16,941% 16,939% 2.009.450 16,941% 16,939% 2.009.350 16,940% 16,938% 5.812.746 49,004% 49,000% 11.861.664 100,000% 99,991%(*) 3. Contenuto dell'Accordo 3.1. Sottoscrizione di aumento di capitale 3.1.a) L'Accordo ha disciplinato la sottoscrizione da parte di BdR di un aumento di capitale sociale di Italpetroli. Tale aumento di capitale è stato sottoscritto in data 21 giugno 2004 e liberato mediante conversione di crediti di BdR verso Italpetroli per euro 35 milioni. Per effetto della sottoscrizione l'azionariato di Italpetroli ha assunto l'assetto di cui al punto 2 del presente estratto. 3.1.b) In caso di operazioni societarie che comportino una diluizione della partecipazione di BdR in Italpetroli al di sotto del 49%, l'assemblea di Italpetroli dovrà contestualmente deliberare un aumento di capitale al nominale facendo sì che BdR possa sottoscriverlo in misura tale da consentire alla BdR medesima di ripristinare la partecipazione ad un livello tale che, sommata alle azioni oggetto dell'opzione di acquisto di cui al successivo punto 3.3., questa rappresenti il 51% del capitale sociale di Italpetroli post aumento di capitale. 3.2. Corporate Governance BdR h f ltà di Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 67 Diritto Societario BdR ha facoltà di: a) designare il Presidente del Collegio Sindacale di Italpetroli e di ciascuna società da questa controllata; b) ottenere trimestralmente informazioni contabili. Il diritto di cui alla precedente lett. a) spetterà, mutatis mutandis, alla Famiglia Sensi in caso di esercizio da parte di BdR dell'opzione di acquisto di cui al successivo punto 3.3. e fino a quando la Famiglia conservi una partecipazione non inferiore al 20% del capitale di Italpetroli. E' previsto che il controllo dei conti di Italpetroli così come l'attività di revisione volontaria sia affidata a primaria società di revisione componente di un network internazionale. Sono altresì disciplinati (i) il conferimento e/o cessione, da parte della Famiglia Sensi e a favore di Italpetroli, di alcuni beni e proventi della cessione di beni e (ii) la concentrazione in capo a componenti della Famiglia Sensi di deleghe operative in Italpetroli e alcune società controllate. 3.3. Opzione di acquisto a favore di BdR BdR ha il diritto di acquistare da Maria Cristina Sensi ulteriori azioni Italpetroli corrispondenti al 2% del capitale sociale al verificarsi di alcune condizioni consistenti: - nell'inadempimento dell'obbligo descritto nel precedente punto 3.1.b); - nell'inadempimento rispetto alle regole di corporate governance descritte nel precedente punto 3.2; - nel mancato raggiungimento, da verificarsi a scadenze predeterminate, di convenuti parametri relativi alla riduzione e alla sostenibilità dell'indebitamento del gruppo facente capo a Italpetroli; - nel significativo deterioramento della situazione patrimoniale di Italpetroli. In caso di esercizio della predetta opzione, BdR garantirà alla Famiglia Sensi un diritto di covendita. Il prezzo unitario di esercizio dell'opzione è pari al minore tra: i) il prezzo di sottoscrizione unitario pagato da BdR in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al punto 3.1.a) e ii) la frazione corrispondente di patrimonio netto di Italpetroli alla data di esercizio dell'opzione. Le azioni oggetto dell'opzione saranno intestate ad una società fiduciaria entro il 15 luglio 2004; in caso di mancata intestazione entro tale data BdR avrà facoltà di esercitare la descritta opzione di acquisto. 3.4. Opzione di acquisto a favore della Famiglia Sensi Fino all'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto spettante a BdR, la Famiglia Sensi ha diritto di riacquistare il 49% o l'intera minor quota del capitale di Italpetroli detenuta da BdR al raggiungimento, da verificarsi a scadenze predeterminate, di convenuti parametri relativi alla riduzione e alla sostenibilità dell'indebitamento del gruppo facente capo a Italpetroli o comunque in presenza di un andamento economico e finanziario di Italpetroli e delle società da questo controllate tale che l'esposizione residua sia adeguatamente coperta dal valore delle partecipazioni e dei beni residui e/o dai flussi di cassa attesi. Il prezzo unitario di esercizio dell'opzione è pari al valore nominale maggiorato del sovrapprezzo unitario versato da BdR in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al punto 3.1.a) (se non già distribuito e attribuito a BdR), aumentato del 10% per anno. 4. Durata dell'Accordo. L'Accordo ha durata fino al decorso del termine di tre anni dalla sottoscrizione ovvero, se precedente, fino alla data di esecuzione del trasferimento alla Famiglia Sensi delle azioni oggetto dell'opzione di acquisto di cui al precedente punto 3.4. Tale opzione di acquisto potrà invece essere esercitata fino alla scadenza del quinto anno successivo alla tt i i d ll'A d l l li i di i d bili di l Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 68 Diritto Societario sottoscrizione dell'Accordo, salva la applicazione di norme inderogabili di legge. 5. Deposito: Il testo del Patto sarà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma nei termini previsti dall'art. 122 del TUF. 1° Luglio 2004 [AP.2.04.1] AS ROMA S.P.A. 69 Ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modificazioni, si rende noto che il patto contenente pattuizioni di natura parasociale sottoscritto in data 29 marzo 2004 tra la Dott.ssa Rosella Sensi, la Dott.ssa Maria Cristina Sensi e la Dott.ssa Silvia Sensi (le "Parti"), pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 7 aprile 2004, depositato presso il Registro delle Imprese di Roma, successivamente modificato (come da comunicazione alla Consob in data 30 giugno 2004) ed avente ad oggetto azioni di Compagnia Italpetroli S.p.A. (la "ltalpetroli"), società indirettamente controllante la AS Roma S.p.A. (la "A.S. Roma"), quest'ultima società quotata presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è stato rinnovato per ulteriori tre anni solari, a partire dal 29 marzo 2007 e fino al 29 mano 2010, mediante apposita scrittura privata sottoscritta dalle Parti in data 29 marzo 2007 (il "Patto"). Si precisa, pertanto, che mediante la sottoscrizione del Patto, le Parti hanno inteso modificare esclusivamente la durata del precedente patto, confermandone, per il resto, integralmente il suo contenuto. Di seguito si riporta l'estratto del Patto. 1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto: oggetto del Patto sono le azioni ordinarie rappresentative della maggioranza del capitale sociale di Italpetroli, società avente sede legale in Roma, Via Emilia, n. 47 e capitale sociale di euro 31.673.531,82, posseduto, per la maggioranza dalle Sorelle Sensi; in particolare Rosella e Maria Cristina Sensi detengono n. 2.009.450 azioni del valore nominale di Euro 2,67 cadauna, Silvia Sensi detiene N. 2.009.350 azioni del valore nominale di Euro 2,67 cadauna. Italpetroli detiene, direttamente e indirettamente, quote rappresentative del 100% della Roma 2000 S.r.l., che controlla, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. la A.S. Roma, le cui azioni sono quotate in Borsa, in virtù della titolarità diretta del diritto di voto relativo alla maggioranza assoluta del capitale sociale di A.S. Roma. 2. Soggetti aderenti al Patto: la tabella indica tutte le Parti del Patto e la rispettiva quota di partecipazione al capitale di Italpetroli: Soggetto Numero (valore 2,67) Rosella Sensi 2.009.450 16,939% circa Maria Cristina Sensi 2.009.450 16,939% circa Silvia Sensi 2.009.350 16,938% circa nominale: azioni Euro Percentuale di capitale di Italpetroli detenuta 3. Eventuale soggetto che possa, in virtù del Patto, esercitare il controllo su A.S. Roma: il Patto non contiene alcuna disposizione intesa a, ovvero avente comunque l'effetto di determinare un mutamento nella partecipazione di Italpetroli e/o Roma 2000 s.r.l. e, conseguentemente, un mutamento nel controllo di A.S. Roma quale indicato nel precedente punto 1. 4 R i i d l i d l P tt l P ti it Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. l i i di t ità h l Diritto Societario 4. Ragioni del rinnovo del Patto: le Parti ritengono permanere le ragioni di opportunità che le avevano già indotte alla sottoscrizione del patto e dunque, prima della scadenza dello stesso, intendono rinnovarlo per ulteriori tre anni. 5. Contenuto del Patto: (a) Sindacato di voto: le Parti s'impegnano a riunirsi prima di qualsiasi assemblea di Italpetroli per discutere e raggiungere identiche determinazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea e di votare conseguentemente così come deciso con il voto favorevole di una maggioranza del 70% delle azioni apportate al Patto. Ciascuna delle Parti avrà diritto a tanti voti quante sono le azioni da essa apportate al Patto esistenti in quel momento. (b) Durata del Patto: il Patto ha efficacia per tre anni a partire dalla data dei 29 marzo 2007. (c) Comunicazioni e pubblicità: le comunicazioni a ciascuna delle Parti dovranno essere indirizzate per Racc. A/R in Roma, Via Emilia, 47 presso la sede di Italpetroli, anche anticipate a mezzo telefax al numero 06.4825901, ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti del Patto comunicherà alle altre con le modalità di cui sopra. Il contenuto e la tempistica di ogni comunicato stampa ed annuncio connessi al Patto e alla sua esecuzione saranno concordati preventivamente tra le Parti. Qualora il comunicato o l'annuncio fosse richiesto - anche ad una sola delle Parti - da un'Autorità di Vigilanza, le Parti si impegnano a consultarsi immediatamente. (d) Clausola arbitrale: le Parti faranno tutto quanto in loro potere per risolvere bonariamente ogni controversia o disputa di ogni genere, connessa o relativa in qualsiasi modo al Patto. Qualora ciò non avvenisse in un tempo ragionevole, e a tale proposito ciascuna parte potrà fissare alle altre un termine, la questione verrà sottoposta, a cura della parte che ne ha interesse, tramite arbitrato rituale di diritto amministrato dalla camera Arbitrale di Roma, secondo il regolamento pro tempore vigente adottata dalla stessa. (e) Pubblicazione del Patto: il Patto sarà depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Roma nei termini previsti dall'art. 122, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24.2.1998, n. 58. 5 aprile 2007 [AP.1.07.1] Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 70 Diritto Societario Patti parasociali AS LAZIO S.P.A. Accordo tra Lazio S.p.A. da un lato e Zaccheroni + 20 giocatori dall’altro Azionariato diffuso Lazio S.p.A. Accordo Quadro del 6 ottobre 2003: impegno con la Società di Zaccheroni CT e dei 20 giocatori a sottoscrivere azioni rinvenienti da un aumento di capitale, liberato mediante conversione in azioni dei loro crediti verso la società. Tale impegno a sottoscrivere era unito ad un impegno di lock-up dei giocatori, cioè impegno a non vendere tali azioni per un certo periodo. Non c’è finalità di governo della società, quindi non è un patto parasociale da comunicare, perché ha la sola finalità di fidelizzare i giocatori. Perché sussista patto parasociale da comunicare a Consob, devono sussistere pattuizioni rivolte al governo della società Vincoli al trasferimento di azioni senza pattuizioni relative al governo della società non sono patti parasociali rilevanti ai fini della Pubblicità dei patti parasociali. Nel caso di specie, l’accordo quadro Lazio, trattandosi di pattuizionni tra soci del 2% (percentuale che non dà luogo al governo della società) non sono patti parasociali ai fini degli obblighi informativi di Consob e di durata. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 71 Diritto Societario Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SPA La S.S. Lazio S.p.A. ("Società") e Alberto Zaccheroni ("Tecnico") comunicano che in data 6/10/03 hanno perfezionato un accordo che ha ad oggetto - al pari degli accordi quadro già perfezionati tra la Società e 20 calciatori della prima squadra in data 7/05/03 e 16/05/03, i cui termini e condizioni sono stati già divulgati al pubblico con estratti pubblicati sul quotidiano Finanza & Mercati il 14/05/03, 24/05/03 e 5/6/03 ("Accordi Quadro") - una parziale dilazione delle competenze maturate nella stagione 2002/03 e l'impegno a sottoscrivere nell'ambito del deliberando aumento di capitale72 riservato ai dipendenti un importo di circa € 0,9 milioni(1). In assenza di obblighi volti alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e/o all'indirizzo nella gestione societaria nell'accordo, i firmatari hanno dichiarato di non ravvisare l'esistenza di un patto parasociale, ma di voler in ogni caso procedere, in via meramente prudenziale, agli adempimenti pubblicitari previsti all'art. 122 D.Lgs 58/1998, in presenza di un impegno alla sottoscrizione di azioni di un futuro aumento di capitale e di un impegno a non vendere a certo tempo data le azioni di nuova emissione della Società. Il Tecnico non è titolare, ne direttamente né indirettamente, di alcun diritto reale (anche minore) sulle azioni della Società e/o comunque di diritti di voto nella assemblea della Società. La Società non è proprietaria di azioni proprie. 1. Contenuto dell'accordo 1. 1 L'accordo, ha ad oggetto (i) la dilazione dei termini di pagamento delle retribuzioni indicate nel contratto individuale in essere tra le parti, (ii) l'impegno da parte del Tecnico -ove dovesse risultare ancora dipendente alla data di sottoscrizione del futuro aumento di capitale riservato ai dipendenti da sottoporre all'Assemblea degli azionisti convocata per il 19 novembre 2003 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 20 novembre 2003 e 1 dicembre 2003, rispettivamente in seconda e terza convocazione ("Aumento di Capitale Riservato") - alla sottoscrizione dell'importo di € 860.761,50 nonché (iii) l'impegno a non trasferire per 8 mesi dalla data di sottoscrizione le azioni acquistate nell'ambito dello stesso aumento di capitale (" Lock-up"). 1. 2 L'impegno di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato e il Lock-up sono condizionati a che: - la Consob non rinvenga negli impegni di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato e di Lock-up da parte del Tecnico, unitamente agli impegni di sottoscrizione già assunti dagli altri firmatari degli Accordi Quadro, un obbligo di OPA a carico anche di uno dei firmatari dell'accordo e/o dei firmatari degli Accordi Quadro e/o degli azionisti della Società quali risultanti alla data di firma dell'accordo stesso, in relazione alla quale condizione il Tecnico si impegna a tenere un comportamento sempre in linea con la ratio della condizione; qualora la Consob dovesse affermare l'obbligo di OPA solo quale conseguenza del Lock-up, affermando la inesistenza di tale obbligo di OPA in relazione al solo obbligo di sottoscrizione delle azioni della Società da parte del Tecnico, tale solo obbligo sarà efficace ex tunc, mentre il Lock-up non sarà produttivo di alcun effetto; - l'Aumento di Capitale Riservato sia deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Società entro il termine del 20/12/03 2. Soggetti aderenti agli Accordi e azioni oggetto del medesimo 2. 1 I soggetti aderenti all'accordo sono la Società e Alberto Zaccheroni (c.f. ZCCLRT53D01F097T) 2. 2. Il Consiglio di Amministrazione della Società del 3 ottobre 2003 ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli azionisti della Società, convocata per deliberare in merito all'Aumento di Capitale Riservato, un prezzo di emissione delle nuove azioni pari a € 0,055. Assumendo che il prezzo di emissione rimanga invariato, il Tecnico sottoscriverà circa 15,7 milioni di azioni, pari allo 0,6% del capitale della Società post-aumento (calcolato assumendo la piena sottoscrizione da parte dei dipendenti della Società di tutte le azioni offerte). 2. 3. In assenza di alcun obbligo volto alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e/o all'indirizzo nella gestione societaria né tra la Società e il Tecnico né tra questi ultimi e ciascuno dei tesserati firmatari degli Accordi Quadro né tra questi ultimi, nessun soggetto sarà in grado di esercitare, in virtù degli Accordi Quadro e/o dell'accordo con il Tecnico, il controllo sulla Società. 3 E t t i i d t d ll' d Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario 3. Entrata in vigore e durata dell'accordo L'accordo perfezionato ha la durata necessaria per l'adempimento di ciascuno degli obblighi ivi previsti. 4. Deposito dell'accordo Gli Accordi sono stati depositati in data 10 ottobre 2003 presso il Registro Imprese di Roma. S.S. Lazio S.P.A. (anche per Alberto Zaccheroni) 16 ottobre 2003 [SN.4.03.1] 73 _______________________ nota: 1. La Consob con comunicazione n. 307748333 del 28 novembre 2003 ha ritenuto che gli impegni di sottoscrizione e di lock-up oggetto degli accordi non configurano dei patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58. *** ACCORDO VENUTO MENO A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA IL SIG. ZACCHERONI E LA SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SPA SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SPA La S.S. Lazio S.p.A., con sede in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000, iscritta al Registro Imprese di Roma, codice fiscale 80109710584 (in seguito anche " Società") e i Signori Dino Baggio, Roberto Baronio, Lucas Castroman, Rodriguez Cesar Aparecido, Giuseppe Favalli, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Guerino Gottardi, Simone Inzaghi, Fabio Liverani, Luca Marchegiani, Sinisa Mihajlovic, Paolo Negro, Massimo Oddo, Giuseppe Pancaro, Angelo Peruzzi, Diego Pablo Simeone, Dejan Stankovic COMUNICANO QUANTO SEGUE(1) (a) Nell'ambito di una ristrutturazione societaria correlata sia alle mutate condizioni di mercato che hanno investito l'intero settore di riferimento sia al conseguimento degli scopi sociali ed agonistici della Società e diretta al risanamento di quest'ultima, anche attraverso il riequilibrio delle condizioni economiche e dei rapporti in essere tra le parti, in data 7 maggio 2003, si è perfezionato -a seguito di accettazione datata 5 maggio 2003 e ricevuta da ciascuno dei calciatori firmatari il 7 maggio 2003- tra la S.S. Lazio S.p.A. e ciascuno dei calciatori sopra elencati un accordo quadro (in seguito "Accordo Quadro"); (b) In assenza di alcun obbligo nell'Accordo Quadro volto alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e/o all'indirizzo nella gestione societaria, i firmatari hanno espressamente dichiarato nell'Accordo Quadro di non ravvisare l'esistenza di un patto parasociale nell'Accordo Quadro medesimo, ma di voler in ogni caso procedere, in via meramente prudenziale, agli adempimenti pubblicitari previsti all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in presenza di un impegno alla sottoscrizione di azioni di un futuro aumento di capitale e di un impegno a non vendere a certo tempo data le azioni della Società. (c) I calciatori firmatari non sono titolari, ne direttamente né indirettamente, di alcun diritto reale (anche minore) sulle azioni della Società e/o comunque di diritti di voto nella assemblea della Società, ad eccezione del Sig. Giuseppe Pancaro che è titolare di n. 10.200 azioni ordinarie della S.S. Lazio S.p.A.. La Società non è proprietaria di azioni proprie. 1. Contenuto dell'Accordo Quadro 1. 1 L' Accordo Quadro ha ad oggetto (i) la dilazione dei termini di pagamento delle retribuzioni indicate nei contratti individuali di prestazione sportiva dovute ai calciatori dipendenti della S.S. Lazio S.p.A. per le attività relative alla stagione sportiva in corso e per quelle che dovessero essere prestate per le stagioni sportive 2003-2004 e 2004-2005, (ii) l'impegno da parte dei calciatori firmatari che dovessero risultare ancora dipendenti alla data di sottoscrizione di un futuro aumento di capitale -riservato in tutto o in parte ai calciatori stessi e, eventualmente, a discrezione della Società, ad altri di d ti / i i t t i h t à d lib i t il 20 di b 2003 i t i d t l l Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario dipendenti e/o amministratori- che potrà deliberarsi entro il 20 dicembre 2003, per un importo corrispondente al valore netto delle ultime cinque mensilità delle retribuzioni previste per la stagione 2002-2003 (in seguito "Aumento di Capitale Riservato") nonché (iii) l'impegno a non trasferire per otto mesi dalla data di sottoscrizione le azioni acquistate nell'ambito dello stesso aumento di capitale (in seguito " lock-up"). 1. 2 L'efficacia dell'Accordo Quadro, una volta ratificata dal Consiglio di Amministrazione della Società, è sospensivamente condizionata al verificarsi dei seguenti eventi: - esito positivo dell'operazione di aumento di capitale deliberata dall'assemblea straordinaria del 24 marzo 2003, intendendosi come tale un versamento a titolo di valore nominale ed eventuale sovrapprezzo non inferiore ad Euro 80 milioni ovvero anche la sola sottoscrizione, entro il 30 giugno 2003, di un efficace contratto finalizzato a garantire la sottoscrizione di detto aumento di capitale per un importo non inferiore ad Euro 80 milioni; - deposito entro il 30 maggio 2003 presso la L.N.P. dell'Accordo Quadro e degli accordi individuali integrativi per 74 l'eventuale approvazione, ove di competenza della L.N.P.; - sottoscrizione dell'accordo quadro da parte di almeno numero ventidue calciatori della Società (condizione posta nell'interesse di S.S. Lazio e pertanto dalla stessa rinunciabile). Inoltre, gli impegni di ciascuno dei calciatori firmatari relativi alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato nonché all'obbligo di lock-up sono, in aggiunta alle condizioni sopraindicate, altresì sospensivamente condizionati a che: - la Consob non rinvenga un obbligo di OPA a carico di alcuno dei soggetti firmatari dell'accordo quadro e/o degli azionisti di S.S. Lazio S.p.A quali risultanti alla data di firma dell'accordo stesso, in relazione alla quale condizione i calciatori firmatari si impegnano -ciascuno per quanto di competenza- a tenere un comportamento sempre in linea con la ratio della condizione; qualora la Consob dovesse affermare l'obbligo di OPA solo quale conseguenza dell'impegno di Lock-up, affermando la inesistenza di tale obbligo di OPA in relazione al solo obbligo di sottoscrizione delle azioni S.S. Lazio S.p.A. da parte dei calciatori firmatari, tale solo obbligo sarà efficace ex tunc, mentre il Lock-up non sarà produttivo di alcun effetto; - l'aumento di capitale riservato sia deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti di S.S. Lazio S.p.A. entro il termine del 20 dicembre 2003. 1. 3 Il prezzo d'emissione delle azioni di tale futuro Aumento di Capitale Riservato sarà calcolato sulla base dei medesimi parametri - mutatis mutandis - già determinati dall'assemblea straordinaria della S.S. Lazio S.p.A. in data 24 marzo 2003 per la determinazione del prezzo relativo all'aumento di capitale per Euro 110 milioni dalla stessa deliberato in pari data, con uno sconto del 10%. In nessun caso il prezzo di emissione potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni al momento dell'emissione. Il verbale dell'assemblea straordinaria del 24 marzo 2003 giusto atto Notaio Giovanni Giuliani Rep. 36091 Racc. 10397, il cui contenuto è stato reso noto con comunicato stampa emesso in pari data, è stato depositato presso il registro delle imprese di Roma in data 11 aprile 2003. 1. 4 L'obbligo di Lock-up verrà meno per quei calciatori rispetto ai quali il rapporto di lavoro con la Società dovesse essere cessato nel corso del periodo di Lock-up. Qualora uno dei calciatori firmatari dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro con la Società antecedentemente alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato, tale obbligo, così come l'obbligo conseguente di Lock-up, verranno meno. 1. 5 I calciatori firmatari hanno autorizzato e delegato la S.S. Lazio S.p.A. a compiere tutti gli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 122 T.U.F. (con esclusione di adempimenti afferenti eventuali successivi mutamenti delle rispettive posizioni cui ciascuna parte è tenuta, manlevando l'altra parte). 2. Informazioni di carattere generale 2. 1 In considerazione della pendenza della operazione di aumento di capitale deliberata in data 24 marzo 2003, non è allo stato determinabile (i) né come sarà composta la futura compagine sociale della Società, (ii) né il prezzo di emissione delle azioni di cui all'Aumento di Capitale Riservato, (iii) né, conseguentemente, il numero delle azioni che saranno sottoscritte dai calciatori firmatari (né complessivamente né con riferimento a ciascuno di essi calciatori, anche per quanto di seguito esposto al punto 2. 3) (iv) né quindi le rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale della S.S. Lazio S.p.A.. 2. 2 L'impegno di sottoscrizione previsto in capo a ciascuno dei calciatori firmatari dell'Accordo Quadro obbliga questi ultimi a sottoscrivere azioni ordinarie dell S.S. Lazio S.p.A. per un controvalore complessivamente pari a circa Euro 13,2 milioni, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo. 2 L'A d Q d h tit i l Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. lità di di d ll SS L i S A i d i l i t i fi t i Diritto Societario 2. 3 L'Accordo Quadro, che costituisce una pluralità di accordi della S.S. Lazio S.p.A. con ciascuno dei calciatori firmatari e, quindi, una pluralità di rapporti autonomi, prevede anche la stipulazione di accordi individuali di recepimento e/o di deroga alle previsioni dell'Accordo Quadro, da perfezionarsi entro il 30 maggio 2003. Con alcuni dei calciatori firmatari, allo stato, sono in corso di perfezionamento accordi integrativi individuali, anche derogatori, che tengono anche conto delle rispettive posizioni individuali. Conseguentemente, l'importo delle mensilità da sottoscriversi da parte dei calciatori firmatari potrebbe subire, a seguito del perfezionamento di tali accordi, delle variazioni. La S.S. Lazio S.p.A. comunicherà le rispettive date di perfezionamento dei predetti accordi integrativi individuali unitamente alle possibili variazioni in ordine all'entità dell'obbligo di sottoscrizione sia con riferimento all'importo complessivo da sottoscriversi e sia con riferimento all'obbligo di ciascun singolo calciatore firmatario. Si precisa inoltre che anche i menzionati accordi integrativi individuali sono sospensivamente condizionati, nei casi in cui non siano state espressamente derogate, all'avveramento delle medesime condizioni di cui all'Accordo Quadro ovvero ad altre specifiche condizioni così come saranno previste in tali accordi individuali integrativi. 3. Soggetti aderenti all'accordo e azioni oggetto del medesimo 3. 1 Allo stato i soggetti aderenti all'Accordo Quadro sono la Società e ciascuno dei calciatori indicati in epigrafe. 75 3. 2 L'Accordo Quadro prevede l'impegno alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione da parte di ciascun calciatore firmatario -emesse a seguito dell'Aumento di Capitale Riservato- rispettivamente per i seguenti importi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Baggio Dino Baronio Roberto Castroman Lucas Cesar Aparecido Rodriguez Favalli Giuseppe Fiore Stefano Giannichedda Giuliano Gottardi Guerino Inzaghi Simone Liverani Fabio Marchegiani Luca Mihajlovic Sinisa Negro Paolo Oddo Massimo Pancaro Giuseppe Peruzzi Angelo Simeone Diego Pablo Stankovic Dejan BGGDNI71L24B563I BRNRRT77T11E884E CSTLSM80R02Z600P PRCCSR74R24Z602L FVLGPP72A08G149C FRISFN75D17D086L GNNGLN74P21G838O GTTGRN70T18Z133F NZGSMN76D05G535F LVRFBA76D29H501H MRCLCU66B22A271M MHJSNS69B20Z118S NGRPLA72D16A459A DDOMSM76H14G482F PNCGPP71M26D056V PRZNGL70B16A857A SMNDPB70D28Z600H STNDJN78P11Z118G € € € € € € € € € € € € € € € € € € 860.761,50 753.166,31 485.254,29 661.710,40 817.723,43 1.075.951,88 645.571,12 430.380,75 1.011.394,76 387.342,68 602.533,05 1.075.951,88 860.761,50 407.262,85 882.280,54 977.466,34 1.248.426,96 749.938,45 In relazione al numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizioni di azioni da ciascuno conferiti si veda il punto 2. 1che precede. 3. 3 In assenza di alcun obbligo volto alla disciplina dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e/o all'indirizzo nella gestione societaria né tra la Società e ciascuno dei calciatori firmatari né tra questi ultimi, nessun soggetto sarà in grado di esercitare, in virtù dell' Accordo Quadro medesimo, il controllo sulla S.S. Lazio S.p.A. 4. Entrata in vigore e durata dell'Accordo Quadro L'Accordo Quadro ha la durata necessaria per l'adempimento di ciascuno degli obblighi ivi previsti. 5. Deposito dell'Accordo Quadro L'accordo sarà depositato presso il Registro Imprese di Roma nei termini di legge. S.S. Lazio S.P.A. (anche per i calciatori firmatari) Roma, 14 maggio 2003 [SN.1.03.1] ACCORDI VENUTI MENO A SEGUITO DELLA Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. MANCATA DELIBERA ENTRO IL 20 DICEMBRE 2003 Diritto Societario ACCORDI VENUTI MENO A SEGUITO DELLA MANCATA DELL'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AI CALCIATORI DELIBERA ENTRO IL 20 DICEMBRE 2003 ENGLISH TRANSLATION OF THE TABLES Azionariato = Ownership Dichiarante = Declarer Azionista Diretto = Direct Shareholder Denominazione = Titolo di possesso = Type of Possession Proprietà = Riportato = Riportatore = Fiducia = Holder on behalf Fondi = Investment fund Pegno = Usufrutto = Deposito = Diritto di voto = Exerciser of voting Totale = Total Quota sul capitale votante = Percentage on voting capital Di cui senza voto = of which without voting rights Voting Il voto spetta a = Soggetto = Holder of voting rights Quota sul capitale ordinario = Percentage on ordinary capital Di cui senza voto =of which without voting rights Il voto spetta a = Voting Soggetto = Holder of voting rights Intestazione a terzi = Holding on behalf of the declarer Intestario = Holder Pie-chart Capitale ordinario = Pie-chart on the Ordinary Capital Azionisti rilevanti = Quote sul capitale ordinario = Percentage on the Ordinary Capital 76 Name of third management rights under Owner Lender Borrower parties company Pledgee Usufructuary Depositary a contract rights attributed to rights attributed to Major Shareholders Pie-chart Capitale votante = Pie-chart on the Voting Capital (ordinary capital + preferred capital) Azionisti rilevanti = Major Shareholders Quote sul capitale votante = Percentage on the Voting Capital Capitale Sociale = Share Capital Azioni totali = Total number of Shares Azioni totali con diritto di voto = Total number of Voting Shares Azioni Ordinarie = Number of Ordinary Shares Azioni Privilegiate = Number of Preferred Shares (voting only in the extaordinary meetings) Azioni di Risparmio = Number of Saving Shares (non voting) Azioni di Risparmio Convertibili = Number of Convertible Saving Shares (non voting) Valore nominale = Nominal value of each share Valuta = Currency Organi sociali = Company Boards Consiglio di amministrazione = Board of Directors Chairman of the Board of Directors Presidente del Consiglio di amministrazione = Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director Collegio Sindacale = Board of internal auditors Chairman of the Board of internal auditors Presidente del collegio sindacale = Sindaco effettivo = member of the Board of internal auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of internal auditors Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti = Declaration of Major Shareholdings Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario Publiced Rese note il = Data operazione = Date of Società dichiarante = Società partecipata = Investee Percentuale e titolo di possesso = Percentage and Type Società controllata dal dichiarante o società fiduciaria titolare diretta partecipazione = Situazione precedente = Previous Holding of Direct Partecipazione potenziale = Potential Major Shareholdings Publiced Rese note il = Data operazione = Date of Dichiarante = Società Oggetto = Investee Azionista Diretto = Direct Partecipazione Effettiva = Actual Azioni che, di propria iniziativa può = Shares Which On A Party's Own Initiative May Be Acquistare = Vendere = Sold Partecipazione Potenziale = Potential holding Under 1. Per accordi contrattuali = 2. Per conversione strumenti concertibili = For Conversion Of Convertible 3. Per esercizio di warrant = For Warrants Exercise on transaction Declarer Company Possession shareholder on transaction Declarer Company shareholder Holding 77 Acquired Agreements Securities ******* Comunicazione n. DEM/3077483 del 28-11-2003 inviata alla S.S. Lazio spa e allo studio legale Ripa di Meana Oggetto: Quesito in merito all'applicabilità della disciplina dei patti parasociali di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 58/98 e della disciplina dell'acquisto di concerto di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 58/98 agli accordi stipulati tra la S.S. Lazio S.p.A. ed alcuni giocatori Comunicazione n. DEM/3077483 del 28-11-2003 inviata alla S.S. Lazio spa e allo studio legale Ripa di Meana Oggetto: Quesito in merito all'applicabilità della disciplina dei patti parasociali di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 58/98 e della disciplina dell'acquisto di concerto di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 58/98 agli accordi stipulati tra la S.S. Lazio S.p.A. ed alcuni giocatori 1. Premessa Si fa riferimento al quesito trasmesso in data 7 ottobre u.s. dallo Studio Ripa di Meana per conto della S.S. Lazio S.p.A. (di seguito "Lazio" o "Società") relativo all'applicabilità della disciplina dei patti parasociali di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 58/98 ("TUF") e della disciplina dell'opa obbligatoria di cui all'art. 109, comma 1, lett. a), TUF, agli accordi stipulati nel maggio 2003 tra la Lazio ed alcuni giocatori professionisti e all'accordo stipulato nell'ottobre 2003 tra la Lazio e il tecnico Zaccheroni. Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario In particolare, il quesito concerne l'applicabilità delle citate discipline agli impegni di sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ai dipendenti della Lazio e agli impegni di non alienazione delle azioni sottoscritte, assunti da alcuni giocatori e dal tecnico Zaccheroni con i seguenti accordi: gli accordi quadro stipulati tra la Società e 20 giocatori di cui 18 perfezionati in data 7 maggio 2003 e due in data 16 maggio 2003; i 20 accordi individuali recettizi - con alcune previsioni derogatorie - delle previsioni di cui ai predetti accordi quadro; un contratto individuale stipulato in data 6 ottobre 2003 tra la Lazio e il tecnico Zaccheroni. Alla data del quesito i predetti impegni concernono 19 calciatori in quanto, con uno dei 20 accordi individuali parzialmente derogatori degli accordi quadro, uno dei calciatori è stato liberato dall'impegno di sottoscrizione e conseguentemente dall'impegno di non alienazione. Successivamente al quesito, in data 21.10.2003, la Società ha sottoscritto con il tecnico Zaccheroni un accordo per la risoluzione del rapporto di prestazione sportiva, con efficacia dal 19 ottobre 2003, che ha comportato il venir meno degli impegni di sottoscrizione e di non alienazione previsti dal contratto del 6 ottobre u.s.. Attualmente, come reso noto dalla Società con avviso pubblicato in data 13 novembre 2003 - a seguito della cessione dei diritti di prestazione sportiva e degli accordi raggiunti con quattro calciatori - sono venuti meno gli impegni di quest'ultimi a sottoscrivere il futuro aumento di capitale riservato ai dipendenti. Pertanto, considerato anche il venir meno dell'impegno del tecnico Zaccheroni, rimangono vincolati alla sottoscrizione del citato aumento di capitale 15 giocatori per un ammontare complessivo di euro 11.038.169,42. Infine, nel predetto avviso è precisato che " assumendo che il prezzo di emissione non subisca variazioni rispetto a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione del 3 ottobre 2003 (€ 0,055 per ogni azione di nuova emissione) ed assumendo la totale sottoscrizione delle azioni da parte dei dipendenti firmatari degli Accordi Quadro, si stima che saranno emesse massime circa n 455 milioni di azioni rappresentanti circa il 16% del capitale post aumento.". 2. Sintesi del quesito 2.1. Con riferimento agli accordi con i calciatori nel quesito si espone, in sintesi, quanto segue. In via preliminare, si precisa che i calciatori professionisti - al pari del tecnico - fino al momento della risoluzione del contratto di prestazione sportiva, " sono dipendenti, con contratto a tempo determinato (in nessun caso superiore a cinque anni per espressa previsione della normativa della Federazione Italiana Gioco Calcio), della Lazio.". Inoltre, sempre in via preliminare, si precisa che gli accordi quadro con i calciatori, anche se risultano perfezionati nella forma di un unico documento di proposta (in un caso trasmesso da parte di diciotto calciatori e nell'altro caso da parte di due calciatori), per espressa previsione contrattuale, rappresentano una pluralità di autonomi rapporti contrattuali della Lazio con ciascuno dei venti calciatori firmatari e, quindi, non comportano alcuna assunzione di obbligazioni tra i venti calciatori complessivamente firmatari degli accordi quadro. L'autonomia e l'assenza di alcun impegno tra i dipendenti è altresì ribadita nell'accordo con il tecnico Zaccheroni. Tale Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 78 Diritto Societario autonomia dei contratti è inoltre avvalorata dalla circostanza che gli accordi individuali recettizi hanno comportato anche delle deroghe alle previsioni contenute negli accordi quadro, deroghe che sono state negoziate individualmente da ogni giocatore anche con riguardo alle specifiche condizioni e caratteristiche del proprio contratto di lavoro di prestazione sportiva. Ciò premesso, nel quesito si rappresenta che gli accordi quadro con i calciatori prevedono, in sintesi, quanto segue: a) una parziale dilazione dei termini di pagamento delle retribuzioni dovute rispettivamente a ciascuno dei calciatori per le attività che dovessero essere prestate entro il 30 giugno 2005, senza pagamento di interessi o rivalutazioni; b) un impegno da parte dei calciatori - che dovessero risultare ancora dipendenti a tale data - alla sottoscrizione di un futuro aumento di capitale riservato in tutto o in parte ai calciatori e, eventualmente, a discrezione della società, ad altri dipendenti e/o amministratori. Tale aumento di capitale riservato dovrà essere deliberato entro il 20 dicembre 2003 sino alla misura massima del credito da ciascuno vantato nei confronti della società per la stagione 2002-2003 ("impegno di sottoscrizione"); c) un impegno da parte di ciascuno dei calciatori a non trasferire per otto mesi dalla data di sottoscrizione le azioni di nuova emissione acquistate per effetto dell'aumento di capitale ad essi riservato ("impegno di lock-up"); d) il prezzo delle azioni di nuova emissione sarà calcolato sulla base dei medesimi parametri che sono stati indicati dall'assemblea straordinaria della Società in data 24 marzo 2003 per individuare il prezzo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in tale sede (aumento poi concluso in data 7 agosto 2003), con uno sconto pari al 10%; e) negli accordi è espressamente previsto che i calciatori, sottoscrivendo tali contratti, "non intendono assumere, non assumono e, peraltro, non assumeranno tra essi Calciatori e/o con la Società alcun impegno che comporti l'indirizzo e/o il coordinamento della gestione societaria. L'impegno a sottoscrivere e l'interesse della Società alla sottoscrizione sono volti - oltre agli obiettivi di cui in premessa(1)- anche ad una fidelizzazione del rapporto con i calciatori così come lo è l'impegno di lock-up il quale è altresì finalizzato ad una stabilizzazione dell'andamento del titolo". Conseguentemente, sia l'impegno di sottoscrizione che l'obbligo di lock-up verranno meno se il rapporto di lavoro dovesse cessare prima di tale sottoscrizione e il lock-up anche nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessasse in pendenza del periodo di lockup. Ciò posto, le parti hanno espressamente dichiarato di non ravvisare l'esistenza di alcun patto parasociale negli accordi ma hanno proceduto " in via meramente prudenziale" agli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 122 TUF."; f) sia l'impegno di sottoscrizione che l'impegno di lock-up non sono ancora produttivi di effetti in quanto la loro efficacia è sospensivamente condizionata al verificarsi di entrambi i seguenti eventi: i) la Consob non rinvenga, quale conseguenza di entrambi gli indicati impegni, un obbligo di opa a carico di alcuno dei soggetti firmatari degli accordi e/o degli azionisti della Lazio quali risultanti alla data di firma degli accordi e/o alla data del quesito. Qualora la Consob dovesse affermare l'obbligo di opa solo quale conseguenza Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 79 Diritto Societario dell'impegno di lock-up, sostenendo l'inesistenza dell'obbligo di opa in relazione al solo impegno di sottoscrizione, solo quest'ultimo obbligo sarà efficace ex tunc(e la presente condizione si avrà per avverata) mentre l'impegno di lock-up non sarà produttivo di alcun effetto. Qualora invece la Consob ravvisasse un obbligo di opa in relazione al solo impegno di sottoscrizione la condizione si avrà per non avverata. La condizione sospensiva prevede un termine di avveramento fissato dalle parti al 30 novembre 2003; ii) l'aumento di capitale riservato sia deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Lazio entro il termine del 20 dicembre 2003. 2.2. Ciò rappresentato, la Lazio chiede alla Consob " di confermare come la assunzione (e quindi la relativa esecuzione) degli impegni di sottoscrizione e di lockup non determini": - alcun obbligo di opa a carico dei firmatari degli accordi e/o di un qualunque azionista della Lazio, risultante sia alla data di sottoscrizione degli accordi e sia successivamente sino alla data del quesito. 3. Considerazioni di carattere preliminare omissis 4. Considerazioni di carattere generale sui patti rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF 4.1. La Consob, come noto, con Comunicazione n. 29486 del 18.4.2000 in risposta ad alcuni quesiti in merito all'applicabilità della disciplina dei patti parasociali di cui agli articoli 122 e 123 TUF ai c.d. accordi di lock-up, ai contratti di compravendita (a pronti o a termine), ai contratti futures, ai contratti di opzione put e call nonché agli accordi c.d. di overallotment options, ha effettuato un'approfondita e complessiva valutazione delle tipologie di patti parasociali indicati nell'art. 122 TUF, al fine di individuare in via generale i limiti di applicabilità di tale disciplina. In particolare, l'art. 122 TUF non detta una definizione generale di patto parasociale individuando in modo specifico gli elementi strutturali che devono necessariamente essere presenti per potersi avere un patto di sindacato, ma elenca un'ampia tipologia di accordi cui si applica la disciplina in oggetto. Tuttavia, mentre alcune formulazioni individuano chiaramente alcun patti "tipici" quali i patti di voto (art. 122, comma 1) ovvero i patti di consultazione (art. 122, comma 5, lett. a), più complesso è apparso individuare l'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b), c), d), considerata l'ampia formulazione utilizzata. Ciò considerato, al fine di evitare che, in forza del tenore letterale della norma, la disciplina dei patti potesse essere estesa anche a contratti che nulla avevano a che fare con le pattuizioni di natura parasociale, con la predetta Comunicazione si è, in sintesi, precisato quanto segue: " L'art. 122 per individuare i patti parasociali rilevanti ai fini di tale normativa indica espressamente gli effetti di tali contratti (ad es. "patti...che pongono limiti al trasferimento delle azioni o di strumenti finanziari"): pertanto affinché dei contratti Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 80 Diritto Societario possano essere qualificati come parasociali, ai sensi dell'art. 122, necessariamente che producano gli effetti indicati nella medesima norma. occorrerà Tuttavia quest'ultimo costituisce un elemento necessario ma non sufficiente per individuare degli accordi parasociali. L'ulteriore elemento necessario è che il contratto persegua la funzione propria dei patti parasociali: funzione che può essere sinteticamente individuata nello scopo di dare un indirizzo unitario all'organizzazione e alla gestione sociale (ad es. attraverso accordi sul voto ovvero obblighi di preventiva consultazione) e nello scopo di "cristallizzare" determinati assetti proprietari (ad es. attraverso accordi blocco, di prelazione o di covendita). 81 Tale interpretazione, secondo la quale la disciplina in esame è applicabile solo ai patti che hanno per oggetto o per effetto quanto indicato nell'art. 122 e che si caratterizzano per l'incidenza sugli assetti proprietari delle società quotate, è confortata dalla ratio sottesa alla medesima disciplina. L'art. 91 del Testo Unico individua nell'efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali gli obiettivi a cui deve tendere l'intera disciplina degli emittenti quotati. Le regole legislative e quelle stabilite dalla Consob in materia di patti parasociali appaiono sicuramente coerenti con le predette finalità. L'art. 122, infatti, garantisce l'assoluta trasparenza sugli assetti proprietari delle società quotate costituendo, da un lato, uno strumento primario di tutela delle minoranze azionarie e del pubblico dei risparmiatori in genere e consentendo, dall'altro, a coloro che hanno delle mire su una società quotata di conoscere l'effettiva contendibilità della stessa. L'art. 123, invece, relativo alla durata dei patti e alla facoltà di recesso in caso di opa, è chiaramente diretto a incrementare la contendibilità del controllo delle società quotate perseguendo in tal modo "l'efficienza del mercato del controllo societario". Si ritiene, pertanto, che soltanto quegli accordi che, oltre a produrre i predetti effetti, hanno lo scopo di incidere sugli assetti proprietari e sulla contendibilità del controllo degli emittenti quotati, assumano rilevanza ai fini della disciplina in esame." 4.2. Al riguardo, è utile rammentare che le conclusioni raggiunte dalla Consob in merito agli elementi qualificanti i patti parasociali sono state recepite nella nuova definizione di patto parasociale introdotta nel codice civile dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e che entrerà in vigore dall'1 gennaio 2004. Si fa riferimento alla definizione contenuta nel nuovo art. 2341 bis c.c. (" Patti parasociali") secondo il quale " I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di quelle delle loro controllanti; Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. Diritto Societario c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle clausole accessorie di accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.". Ai fini che qui interessano risulta rilevante anche quanto scritto con riguardo a tale norma nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 6/2003. In particolare, nel par. 2 intitolato " Patti parasociali" si legge: " Si è mirato a cogliere la comune funzione delle diverse fattispecie di patti parasociali, individuandola nel fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, e ciò anche per scongiurare il rischio, già manifestatosi in relazione alle società quotate, di un'impropria estensione delle norme sui patti parasociali a fattispecie che nulla hanno a che vedere con questi. A tali effetti è stato anche chiarito che le norme sui patti parasociali non si applicano a clausole accessorie di accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o di servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo". Ciò posto, benché la disciplina civilistica dei patti parasociali potrebbe non essere ritenuta applicabile alle società quotate e alle loro controllanti per le quali è prevista la disciplina speciale di cui agli articoli 122 e 123 TUF (3), la stessa risulta comunque importante per avvalorare la conclusioni raggiunte dalla Consob nella citata Comunicazione rispetto all'ambito di applicazione della disciplina dei patti parasociali prevista dal Testo Unico della Finanza. 5. Impegni di lock-up, impegni di sottoscrizione e art. 122 TUF omissis 7. Conclusioni Tutto quanto sopra rappresentato, a prescindere dalla circostanza che, a seguito della sottoscrizione del predetto aumento di capitale riservato, non verrà superata la soglia rilevante per la disciplina dell'opa obbligatoria di cui all'art. 106 TUF (30%), si ritiene che i predetti impegni di sottoscrizione e di lock-up non configurino dei patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF. Pertanto, si ritiene di confermare quanto esposto nel quesito della Lazio ovvero che, a seguito della stipula tra la Società e alcuni calciatori dei contratti che prevedono per quest'ultimi i descritti impegni di sottoscrizione e di lock-up, né i calciatori né alcun azionista della Lazio risulterà obbligato a promuovere un'opa solidale ai sensi dell'art. 109, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/98. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia ___________________________ Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 82 Diritto Societario 1. Nelle premesse degli accordi quadro, si legge, tra l'altro, quanto segue: " ...3) E' insorta l'indefettibile esigenza - pienamente condivisa dai firmatari del presente accordo e correlata sia alle mutate condizioni di mercato che hanno investito l'intero settore di riferimento e sia al conseguimento degli scopi sociali ed agonistici della Società cui i calciatori (attualmente non titolari, né direttamente né indirettamente, di alcun diritto reale su alcuna azione della Società e/o di diritti di voto nella assemblea della Società) hanno manifestato la volontà e l'interesse di voler attivamente contribuire - di dar luogo : 3.1) ad una dilazione dei termini di pagamento, e 3.2) ad un consolidamento del senso di appartenenza alla squadra per quei calciatori che risulteranno essere dipendenti della S.S. Lazio per la stagione 2003/2004, avendo peraltro i medesimi Calciatori proposto di sottoscrivere un aumento di capitale della società; e quanto sopra, essendo convinzione delle parti che il comune impegno diretto al risanamento ed al rilancio della Società debba essere realizzato anche attraverso l'equo riequilibrio delle rispettive condizioni contrattuali, mediante un modello effettivamente partecipativo e attraverso l'adozione di strumenti innovativi di coinvolgimento.". 5. Così si legge nelle premesse degli accordi quadro Ceida-DocSocietario-Para2-AmministrazioneControllo. 83