LE NUOVE IMPOSTE DI
REGISTRO E IPOCARIE E
CATASTALI, PER I
TRASFERIMENTI
IMMOBILIARI
Relatore Dott. Massimo CARIELLO Notaio in
Pisa
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
L'art.26 del D.L. 12 settembre 2013 n.104 (“Misure urgenti
in materia di istruzione, università e ricerca” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre 2013)
ha apportato alcune novità, con effetto dal
1° GENNAIO 2014
nelle misure delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Art. 26
(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)
1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal
seguente: "3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le
formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti
presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi
speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte
ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".
2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura
fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al l ° gennaio 2014 è elevato ad
euro 200.
3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno
effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le
donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le
scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla
medesima data, nonchè per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione
eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
DECRETO LEGGE 12 Settembre 2013 n.104
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Le variazioni introdotte dal predetto articolo 26 sono tutto
sommato, marginali, tuttavia esse vanno ad innestarsi sulle
sostanziali modifiche oggetto
dell'art. Art.10 (Applicazione dei tributi nell'ipotesi di
trasferimento immobiliare) del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
(Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale)
la cui efficacia è stata altresì stabilita dal
1° gennaio 2014
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Art. 10
(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare)
1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n.131 del 1986,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di
beni immobili in genere e atti traslativi o
costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i
provvedimenti di espropriazione per pubblica
utilità e i trasferimenti coattivi.
9%
Se il trasferimento ha per oggetto case di
abitazione, ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1 (abitazione di tipo signorile), A8
(Abitazione in Ville) e A9 (castelli, palazzi di
eminenti pregi artistici o storici), ove ricorrano le
condizioni di cui alla nota II-bis)
2%
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite
dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000
euro.
3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità'
direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il
catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le
agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Art.10 D.Lgs. 14 marzo 2011
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
LE NOVITA' CHE
ENTRERANNO IN VIGORE
DAL
1° GENNAIO 2014
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Nei casi di cui al comma 1 (solo aliquota del 9% o
anche del 2%?), sopra esaminati, corrispondenti
al “futuro” art.1 della Tariffa parte prima, se
l'imposta dovesse risultare di un importo di
inferiore ad euro 1.000,00, dal 1° gennaio 2014
tale imposta sarà comunque dovuta nella misura
di
EURO 1.000,00
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Merita di essere ricordato che l'attuale art.1
della Tariffa parte prima prevede una serie di
fattispecie, ognuna caratterizzata da una
specifica aliquota dell'imposta di registro e da
condizioni.
Più precisamente, le fattispecie oggi previste
sono le seguenti:
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Atti traslativi a titolo oneroso di proprietà di beni
immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di
diritti reali immobiliari di godimento, compresi la
rinuncia pura e semplice agli stessi, i
provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità
e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dalla
successiva diapositiva
8%
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative
pertinenze
7%
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
relative pertinenze a favore dei soggetti diversi
dagli imprenditori agricoli a titolo principale o da
associazioni o società cooperative di cui agli
articoli 12 e 13 della Legge 9 maggio 1975 n.153
15%
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di
interesse storico, artistico e archeologico soggetti
alla Legge 1° giugno 1939 n.1089, semprechè
l'acquirente l'acquirente non venga meno agli
obblighi della loro conservazione e protezione
3%
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Se il trasferimento ha per oggetto case di
abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto
1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del
27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui
alla nota II-bis) a prescindere dalla categoria
catastale
3%
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o
porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'art.10 comma 1, n.8bis), del D.P.R. n.633/1972, ed è effettuato nei
confronti di imprese che hanno per oggetto
esclusivo o principale dell'attività esercitata la
rivendita di beni immobili, a condizione che
nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli
entro tre anni
1%
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato
ovvero a favore di enti pubblici territoriali o
consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi a
favore di comunità montane
Euro 168,00
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati
all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi
Euro 168,00
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Se il trasferimento avviene a favore di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-quater)
Euro 168,00
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Se il trasferimento avviene a favore delle
istituzioni riordinate in aziende di servizi o
organizzazioni non lucrative di utilità sociale ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quinquies)
Euro 168,00
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Se il trasferimento ha per oggetto immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti
all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale
comunque denominati, a condizione che
l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga
completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto
1%
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Gli atti assoggettati all'imposta di registro ai sensi di quanto
precisato (a partire dal 1° gennaio 2014 con le due sole
aliquote dell'imposta di registro del 2% e del 9%) - ossia, gli
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili in
genere o traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di
godimento - e tutti gli atti e le formalità direttamente
conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti
presso il catasto ed i registri immobiliari, dal 1° gennaio 2014
saranno
esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali
catastali e dalle tasse ipotecarie
e soggette alle imposte ipotecaria e catastale nella misura
fissa di euro 50,00 ciascuna.
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Una delle novità recate dall'art. 26 del D.L.
n.104/2013 consiste nell'avere portato, dal 1°
gennaio 2014 e per gli atti di cui sopra, le imposte
ipotecaria e catastale a di euro 50,00
ciascuna,
mentre in base al vecchio testo dell'art.10 del D.lgs.
n.23/2011 le stesse, sempre da tale data,
entrambe, avrebbero dovuto azzerarsi.
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Di grandissimo impatto è poi la disposizione che stabilisce
che, sempre dal 1° gennaio 2014, in relazione ai predetti atti
immobiliari, traslativi o costitutivi, di cui all'art.1 della Tariffa
parte prima, sono
soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie,
anche se previste in leggi speciali;
di esenzioni e agevolazioni ne esistono moltissime, alcune
sono in vigore da decenni e sono molto importanti poiché
rispondono a rilevanti esigenze sociali ed economiche.
Solo per fare qualche esempio di esenzioni e agevolazioni
all'imposta di registro, contenute in leggi diverse dal D.P.R.
n.131/1986, citiamo quelle relative:
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
ai trasferimenti immobiliari compresi nei piani di
recupero (art.5 L. n.168/1982);
ai provvedimenti, convenzioni e atti d'obbligo
previsti dalla legge Bucalossi (L. n.10/1977),
inclusi gli atti di redistribuzione immobiliare con i
quali i Comuni assegnano ai proprietari i volumi
edificabili altrui (art.32, comma 2, D.P.R.
n.601/1973);
ai trasferimenti dei terreni ammessi alle
agevolazioni per la piccola proprietà contadina
(art.2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009 e art.1,
comma 41, L. n.220/2010);
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
ai trasferimenti ai comuni di aree o di opere di
urbanizzazione a scomputo dei contributi di urbanizzazione
o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione (art. 51, L.
n.342/200 e art.32, D.P.R. n.601/1973);
ai trasferimenti immobiliari in esecuzione di procedimenti di
separazione o di divorzio (attualmente esenti da imposte e
tasse ai sensi dell'art.189 L. n.74/1987);
a molte altre ipotesi ancora per la cui "catalogazione" risulta
molto utile consultare la circolare dell'Agenzia delle Entrate
n.18/E del 29 maggio 2013, nella quale è altresì indicato il
trattamento stabilito in relazione alle imposte ipotecaria,
catastale e di bollo, oltre a richiami di giurisprudenza e di
prassi.
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Da ultimo, quale ulteriore novità introdotta dall'art.- 26
comma 2, del D.L. n.104/2012, l'importo di ciascuna delle
imposte di registro ipotecaria, catastale che, in base a
disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2014, sia fissato
nella misura di euro 168,00, da tale data sarà elevato ad
euro 200,00: questo aggravio di 32,00 euro per ciascuna
delle tre imposte riguarderà tutti gli atti diversi da quelli
suddetti (su tutti, citiamo gli atti soggetti a I.V.A.), posto
che a tutti quelli di cui all'art 10 D. Lgs 23/2011, come già
detto, le imposte ipotecaria e catastale si applicheranno,
invece nella misura di euro 50,00 ciascuna in aggiunta
all'imposta proporzionale di registro con le nuove aliquote
del 2% o del 9%.
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Questo aumento dell'imposta fissa opera in via
generalizzata per tutti gli atti diversi da quelli di cui
all'art 10 D. Lgs 23/2011, anche se non aventi
contenuti immobiliare, ma soltanto se per essi
l'attuale misura dell'imposta fissa di registro è
prevista in euro 168,00.
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
ALCUNE
ESEMPLIFICAZIONI
DEGLI EFFETTI DELLA
NUOVA IMPOSIZIONE
DAL 1° GENNAIO 2014
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Di seguito sviluppiamo una campionatura di esempi di come
cambierà l'imposizione indiretta immobiliare dal 1° gennaio
2014 con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, in qualche caso proponendo un confronto con
l'analoga situazione nella quale, invece lo stesso atto sia
posto in essere in regime di IVA.
Nelle esemplificazioni ci focalizzeremo sulle predette
imposte, mentre trascureremo gli effetti - favorevoli ai
contribuenti, ma di entità trascurabile - che dal 1° gennaio
2014 deriveranno dall'esenzione degli atti dall'imposta di
bollo (in genere, circa 230,00 euro in meno per atto), dai
tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Acquisto di abitazione con agevolazioni "prima
casa" in regime di registro
Situazione attuale:
3% (registro) + 168,00 euro (ipotecaria) + 168,00
euro (catastale)
Dal 1° gennaio 2014:
2% + 50,00 euro + 50,00 euro
Differenza per un atto del valore di euro 100.000,00:
dal 2014 minore imposizione per euro 1.236,00
(3.336,00 contro 2.100,00).
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Acquisto in regime di IVA
Situazione attuale:
(IVA) + 168,00 (registro) + 168,00 (ipotecaria) + 168,00
(catastale)
Dal 1° gennaio 2014:
(IVA) + 200,00 + 200,00 + 200,00
Differenza per un atto di euro 100.000,00: maggiore
imposizione per euro 96,00 (504,00 contro 600,00)
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Acquisto di abitazione senza agevolazioni "prima
casa" o di altro tipo di fabbricato (ufficio, negozio,
magazzino, capannone, ecc.) in regime di registro
Situazione attuale:
7% (registro) + 2% (ipotecaria) + 1% (catastale)
Dal 1° gennaio 2014:
9% + 50,00 + 50,00
Differenza per un atto di euro 100.000,00: minore
imposizione euro 900,00 (10.000,00 contro 9.100,00)
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Acquisto di terreno edificabile in regime di
registro a favore di Iap o cooperativa agricola o
altro soggetto indicato nell'art.1, 2° capoverso
della Tariffa parte prima del D.P.R. n.131/1986
Situazione attuale:
8% (registro) + 2% (ipotecaria) + 1% (catastale)
Dal 1° gennaio 2014:
9% (registro) + 50,00 (ipotecaria) + 50,00 (catastale)
Differenza per un atto di euro 100.000,00: minore
imposizione euro 1.900,00 (11.000,00 contro 9.100,00)
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Acquisto dinon
terreno
agricolo e relative
pertinenze
se
acquirente
è
Imprenditore
Agricolo
Professionale
onell'art.1,
cooperativa
agricola odella
altroTariffa
soggetto
indicato
2°
capoverso
parte
prima
del D.P.R. n.131/1986
Situazione attuale:
15% (registro) + 2% (ipotecaria) + 1% (catastale)
Dal 1° gennaio 2014:
9% (registro) + 50,00 (ipotecaria) + 50,00 (catastale)
Differenza per un atto di euro 100.000,00: minore
imposizione euro (18.000,00 contro 9.100,00)
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Acquisto diperfabbricato
abitativo
o strumentale
vincolato
l'interesse
storico,
artistico,
archeologico in regime di registro
Situazione attuale:
3% (registro) + 2% (ipotecaria) + 1% (catastale)
Dal 1° gennaio 2014:
9% (registro) + 50,00 (ipotecaria) + 50,00 (catastale)
Differenza per un atto di euro 100.000,00: maggiore
imposizione euro 3.100,00 (6.000,00 contro 9.100,00)
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Acquisto di fabbricato abitativo o strumentale vincolato per
l'interesse storico, artistico, archeologico in regime di
registro
Questo è uno dei casi nei quali le ragioni di un rincaro così
significativo
sono
maggiormente
incomprensibili,
considerata la circostanza che la giurisprudenza, ormai da
anni, ha sottolineato come la previsione di un trattamento
fiscale di favore a vantaggio dei proprietari degli immobili
soggetti a vincolo non rappresenti una vera e propria
agevolazione,
quanto
piuttosto
un
trattamento
compensativo dei maggiori oneri che tali beni comportano
alla proprietà nell'interesse dell'intera collettività a
preservare il bene e la ricchezza storica, artistica o di altro
tipo che esso rappresenta.
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Cessione da impresa di fabbricato abitativo in
esenzione da Iva ad altra impresa avente ad oggetto
principale o esclusivo attività di rivendita immobiliare
a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che
intende ritrasferire il bene entro tre anni
Situazione attuale:
1% (registro) + 168,00 (ipotecaria)+ 168,00 (catastale)
Dal 1° gennaio 2014:
9% (registro) + 50,00 (ipotecaria) + 50,00 (catastale)
Differenza per un atto di euro 100.000,00: maggiore
imposizione euro 7.764,00 (1.336,00 contro 9.100,00)
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Acquisto
di
immobile
compreso
in
piano
particolareggiato diretto all'attuazione di programmi
di edilizia residenziale comunque denominati a
condizione che l'intervento cui è finalizzato l'acquisto
sia completato entro 11 anni dall'atto
Situazione attuale:
168,00 (registro) + esente (ipotecaria)+ esente (catastale)
Dal 1° gennaio 2014:
9% (registro) + 50,00 (ipotecaria) + 50,00 (catastale)
Differenza per un atto di euro 100.000,00: maggiore
imposizione euro 8.932,00 (168,00 contro 9.100,00)
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Acquisto di immobile compreso in piano particolareggiato
diretto all'attuazione di programmi di edilizia residenziale
comunque denominati a condizione che l'intervento cui è
finalizzato l'acquisto sia completato entro 11 anni dall'atto
Circa la presente norma segnaliamo che l'art.2, comma 23
del D.Lgs. 225/2010 (convertito dalla L.10/2011) aveva
prorogato di tre anni il termine quinquennale previsto per il
completamento dell'intervento, a pena di decadenza
dall'agevolazione, e che, in considerazione del protrarsi
della grave crisi del settore immobiliare, è stata concessa
un'ulteriore proroga, sempre di tre anni, per un totale di 11
anni ad opera dell'art.6, comma 6 del D.L. 31 agosto 2013
n.102.
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Trasferimento di immobili oggetto di piani di
recupero di iniziativa pubblica o privata
convenzionata a favore di soggetti che attuano il
recupero
Situazione attuale:
168 (registro) + 168,00 (ipotecaria)+ 168,00 (catastale)
Dal 1° gennaio 2014:
9% (registro) + 50,00 (ipotecaria) + 50,00 (catastale)
Differenza per un atto di euro 100.000,00: maggiore
imposizione euro 8.596,00 (504,00 contro 9.100,00)
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Trasferimento ai comuni di opere di urbanizzazione
o di aree a scomputo di contributi di urbanizzazione
Situazione attuale:
168,00 (registro) + esente (ipotecaria)+ esente (catastale)
Dal 1° gennaio 2014:
9% (registro) + 50,00 (ipotecaria) + 50,00 (catastale)
Differenza per un atto di euro 100.000,00: maggiore
imposizione euro 8.932,00 (168,00 contro 9.100,00)
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Acquisto di terreni agricoli da coltivatori diretti o
IAP con le agevolazione per la piccola proprietà
contadina
Situazione attuale:
168,00 (registro) + 168,00 (ipotecaria)+ 1% (catastale)
Dal 1° gennaio 2014:
9% (registro) + 50,00 (ipotecaria) + 50,00 (catastale)
Differenza per un atto di euro 100.000,00: maggiore
imposizione euro 7.764,00 (1.336,00 contro 9.100,00)
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Atti di assegnazione di aree edificabili ai proprietari
da parte dei Comuni in esecuzione dei Piani Regolatori
Generali e atti di ridistribuzione immobiliare posti in
essere dai soggetti che hanno assunto gli obblighi
connessi con l'attuazione della convenzione di
lottizzazione, anche se non consorziati
Situazione attuale:
168,00 (registro) + esente (ipotecaria)+ esente (catastale)
Dal 1° gennaio 2014:
9% (registro) + 50,00 (ipotecaria) + 50,00 (catastale)
Differenza per un atto di euro 100.000,00: maggiore
imposizione euro 8.832,00 (168,00 contro 9.100,00)
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Trasferimenti immobiliari a favore di Onlus in
regime di registro a condizione che essa dichiari che
intende utilizzare i beni per lo svolgimento della
propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo
diretto entro due anni dall'acquisto
Situazione attuale:
168,00 (registro) + 2% (ipotecaria)+ 1% (catastale)
Dal 1° gennaio 2014:
9% (registro) + 50,00 (ipotecaria) + 50,00 (catastale)
Differenza per un atto di euro 100.000,00: maggiore
imposizione euro 5.932,00 (3.168,00 contro 9.100,00)
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Una precisazione in merito alle agevolazioni per la piccola
proprietà contadina risulta quantomeno d'obbligo.
Il DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' per il 2014 contempla
interventi significativi all'art.18 che, rubricato “disposizioni in
materia di entrata”, prevede il mantenimento delle
agevolazioni della piccola proprietà contadina che sarebbero
state soppresse a partire dal 1° gennaio 2014; modifica la
misura per i trasferimenti di terreni agricoli nei confronti di
soggetti diversi degli imprenditori agricoli professionali e
coltivatori diretti.
In particolare, i commi 23 e 24 dell'art.18 riguardano il
trattamento fiscale degli atti di trasferimento dei terreni
agricoli.
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
“23. All'articolo 10, comma 4, del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011, n.23 sono aggiunte
infine, le seguenti parole: “, ad eccezione delle
disposizioni di cui all'art.2, comma 4-bis, del
Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n.194,
convertito, con modificazioni, della legge 26
febbraio 2010, n.25”.
Il comma 23 della norma, quindi, mantiene le agevolazioni
per la piccola proprietà contadina introducendo una deroga
all'art.10 del D.Lgs. 23 del 2011 che prevede, come
abbiamo visto, la soppressione delle stesse a partire dal
1° gennaio 2014.
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
“24. All'art.1, comma 1, della tariffa parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986 n.131, è aggiunto il seguente
periodo: “Se il trasferimento ha per oggetto
terreni agricoli e relative pertinenze a favore di
soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
relativa gestione previdenziale assistenziale:
12 per cento”.
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Per compensare la reintroduzione dell'agevolazione, il comma
24 della stessa norma, accanto alle aliquote del 2% e del 9%,
di cui all'art.1, parte prima, della tariffa allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131,
introduce l'aliquota del 12% per gli atti di trasferimento dei
terreni agricoli in favore di acquirenti non imprenditori agricoli.
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Pertanto, nell'ipotesi in cui venisse approvato il
Disegno di Legge di Stabilità nel testo attuale, l'art.1
della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/86,
risulterebbe del seguente letterale tenore:
Le nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i
trasferimenti immobiliari
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni
immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti
reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di
espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti
coattivi.
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazione
di tipo signorile), A8 (Abitazione in Ville) e A9 (castelli,
palazzi di eminenti pregi artistici o storici), ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale assistenziale
9%
2%
12%
Notaio Massimo Cariello
Lungarno Mediceo n.16
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Nuove imposte di registro, ipotecarie e catastali-