DELIBERAZIONE n.133/2012/PRSP
Repubblica Italiana
la
Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per il Molise
nell’adunanza del 9 ottobre 2012
***********
composta dai magistrati:
dott. Giorgio Putti
Presidente
dott. Silvio Di Virgilio
Consigliere, relatore
dott. Luigi Di Marco
Referendario, relatore
***********
VISTO l’art.100, co.2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con
R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di
giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite
della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per
l’adeguamento
dell’ordinamento
della
Repubblica
alla
legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali);
VISTO l’art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005,
n.266 (Legge finanziaria per il 2006);
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione
dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci
pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;
VISTA
la
Deliberazione
n.2/AUT/INPR/2011
della
Sezione
delle
Autonomie che, relativamente ai rendiconti dell’esercizio 2010, ai sensi
dell’art.1, co.167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida
corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli
Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente
comma 166;
CONSIDERATO che l’Organo di revisione economico-finanziaria del
Comune di Bojano ha trasmesso a questa Sezione il questionario
concernente i dati del rendiconto 2010;
VISTA la relazione contenuta nella nota depositata il 25 settembre
2012 con la quale i Magistrati istruttori hanno ritenuto ormai conclusa
l’istruttoria espletata ed hanno deferito la questione all’esame della
Sezione per la decisione collegiale;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo
n.13/PRES/2012 del 25 settembre 2012 di convocazione della Sezione
per la data odierna, al fine di deliberare sull’esito della predetta
istruttoria ed eventualmente adottare la specifica pronuncia prevista
dall’art.1, co. 168, della richiamata L.23/12/2005, n.266;
UDITI i Magistrati relatori;
DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP
Sezione controllo Molise
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Sono presenti in rappresentanza del Comune di Bojano l’assessore al
ramo, sig. Giancarlo Marra con delega, il Revisore, sig. Mario
D’Ippolito, e il Responsabile del servizio finanziario, sig. Tommaso
Ramacciato.
FATTO
In data 22 luglio 2011, con nota n.1179-SC MOL-T79-P, l'ufficio
istruttorio ha provveduto ad inoltrare all'ente locale la deliberazione
numero due del 29 aprile 2011 della Sezione Autonomie, in uno con le
linee guida e il questionario, da esse definite, per essere restituito
debitamente compilato e redatto, informandolo altresì dell'apertura
della fase di compilazione del questionario attraverso il sistema
S.I.Q.U.E.L.
L'Organo di revisione del Comune di Bojano ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n.266, il
questionario relativo alla rendiconto 2010, dal quale risultavano aspetti
ritenuti necessitanti di approfondimenti istruttori.
I magistrati istruttori, con nota n.826 del 09/05/2012, hanno chiesto
all'organo
di
revisione
di
fornire
circostanziati
chiarimenti
ed
osservazioni in ordine alle irregolarità rilevate in sede istruttoria,
instaurando nel contempo, la fase del contraddittorio formale con il
rappresentante dell'ente locale.
Le controdeduzioni prodotte con nota dell'Organo di revisione dell’8
ottobre 2012 acquisite al protocollo della Sezione in pari data al
n.1717–SC_MOL-T79-A, se hanno consentito di ritenere superati alcuni
rilievi,
non
sono
apparsi
sufficienti a giustificare la violazione della
DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP
Sezione controllo Molise
3
disciplina normativa in ordine ai seguenti aspetti gestionali:
-ritardo nell’approvazione del rendiconto;
-trasmissione con notevole ritardo del questionario;
-elevato
scostamento
tra
previsioni
definitive
e
accertamenti
di
competenza e tra previsioni e impegni di competenza;
-applicazione dell’avanzo di amministrazione alla parte corrente del
bilancio in difformità alle diposizioni previste dall’art.187 del TUEL;
-ricorso ad anticipazione di tesoreria;
-alto grado di vetustà sia dei residui attivi sia dei residui passivi;
-bassa capacità di riscossione delle entrate;
-spese del personale in violazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 557
della Legge n. 296/2006;
-incertezze delle poste creditorie riguardo ai rapporti intercorsi con le
società partecipate;
-mancato aggiornamento dell’inventario;
-discordanza tra i dati inseriti nel Sirtel e quelli riportati nel prospetto
dimostrativo del rispetto del patto di stabilità interno.
La questione è stata deferita alla Sezione per la valutazione in ordine
all'adozione di specifica pronuncia, ai sensi dell’art.1, comma 168, della
legge n.266/2005.
DIRITTO
il Collegio ritiene opportuno, preliminarmente, precisare gli aspetti e la
natura del controllo esercitato ai sensi della nuova disciplina recata
dall’art.1, commi 166 e ss., della legge n.266/2005, che ha previsto a
cura degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali la
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Sezione controllo Molise
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trasmissione alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte
dei Conti delle relazioni degli stessi organi redatte sul bilancio di
previsione e sul rendiconto dell'ente locale controllato.
La legge finanziaria per il 2006 ha assegnato a ciascuna Sezione
regionale di controllo una nuova ed aggiuntiva forma di controllo in
ordine alla regolarità contabile e finanziaria, audit contabile, volto a
garantire il rispetto, non solo formale, delle norme finanziarie relative
agli enti locali e focalizzato sull'osservanza delle disposizioni di finanza
pubblica concernenti gli equilibri di bilancio, il patto di stabilità e
l'osservanza dei vincoli previsti in materia di indebitamento dall'articolo
119, ultimo comma della Costituzione.
L'obbligo giuridico dell'invio di tali relazioni alle Sezioni Regionali di
controllo risiede, quindi, nella più generale funzione di tutela dell'unità
economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica,
alla
luce
anche
dei
vincoli
derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia
all'Unione Europea.
Il controllo di regolarità contabile e finanziaria rientra nell’ambito di un
più vasto genus dei controlli aventi finalità “collaborativa” o “ausiliare”,
secondo il modello già delineato dall'articolo 3, commi 4 e seguenti,
della legge n.20/1994, dapprima affermato con la nota sentenza
n.29/1995 e recentemente ribadito, con sentenza n.179/2007, dalla
Corte Costituzionale.
Siffatto controllo non comprime l'esercizio dei poteri riservati alle
autonomie locali, come recentemente ribadito dalla stessa Corte
Costituzionale
con
la
pronuncia
DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP
Sezione controllo Molise
n.417/2005
e
può
considerarsi
5
“aggiuntivo” ed “obbligatorio” rispetto a quello previsto dal disposto
dell'articolo 7, comma 7, della legge n.131 del 5 giugno 2003
(cosiddetta legge La Loggia), recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18
ottobre 2001 n.3. Anzi, come già enunciato nelle precedenti delibere, il
controllo della Corte dei Conti ha assunto sempre più una connotazione
dinamica in una visione unitaria con la giurisdizione al fine concreto di
espungere dalla complessa realtà economico finanziaria gli eventuali
illeciti finanziari e/o le eventuali responsabilità degli amministratori.
Il
carattere
collaborativo
del
controllo
proteso
a
stimolare
i
comportamenti virtuosi si evince, infine, dalle disposizioni del comma
168 in base al quale: “Le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei
Conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al
comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il
mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica
pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle
necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e le limitazioni
posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità
interno”.
Dalla verifica effettuata in ordine alla relazione sul rendiconto del 2010
del Comune di Bojano, redatta dall’organo di revisione dell’ente e
dall’esame e successiva valutazione degli elementi informativi e
documentali acquisiti durante la disposta integrazione istruttoria nei
confronti
del
predetto
Organo,
nel
rispetto
del
principio
del
contraddittorio instaurato con il rappresentante legale dell’ente, la
DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP
Sezione controllo Molise
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Sezione rileva che sono state rinvenute alcune irregolarità o criticità che
interessano distinte aree gestionali anche alla luce dei chiarimenti forniti
in adunanza dai rappresentanti dell’ente.
A. In primo luogo si rileva, la ritardata approvazione del rendiconto
dell’esercizio 2010 (avvenuta il 12 marzo 2012). L’irregolarità veniva
già segnalata per i rendiconti 2008 e 2009 (c.fr. delibere n.2/2010 e
n.52/2011);
Pur prendendo atto dello sforzo dell’Ente nell’attivare ogni strategia utile
al fine di ridurre i tempi di formazione, la mancata tempestiva
approvazione
del
rendiconto
da
parte
del
Consiglio
comunale,
soprattutto se reiterata nel tempo, ritiene la Sezione, costituisce in ogni
caso sintomo di criticità o di difficoltà nella corretta applicazione della
normativa e delle procedure giuscontabili del processo finanziario, ed in
ogni caso integra una espressa violazione di legge.
Attraverso la presentazione del predetto documento contabile, infatti,
l’ente locale dimostra il grado di responsabilizzazione e la capacità di
rendere il conto, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Legge,
della propria attività (c.d. accountability), sotto i diversi profili: interno,
esterno e contabile.
Circa le conseguenze della ritardata approvazione del conto consuntivo
si
fa
espresso
rinvio,
ex
multiis,
alle
citate
Deliberazioni
nn.2/2010/PRSP-52/2011/PRSP.
B. L’Ente ha trasmesso con notevole ritardo del questionario,
denotando scarsa collaborazione tra organo interno di revisione e organi
istituzionali del Comune.
DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP
Sezione controllo Molise
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L’esame della Sezione, in una prima fase, si è svolto sui dati Sirtel e
sulla relazione dell’organo di revisione interno e solo successivamente
ha acquisito i dati del questionario (14 settembre 2012) nonostante i
continui solleciti (c.fr. nota prot.2452 del 18/11/2011).
Si ricorda che il controllo di regolarità contabile e finanziaria rientra
nell’ambito
del
più
vasto
genus
dei
controlli
aventi
finalità
“collaborativa” o “ausiliare” e il ritardo nella trasmissione di dati
oltretutto in parte inesatti rischia di impedire la tempestiva ed effettiva
verifica delle disposizioni di finanza pubblica concernenti gli equilibri di
bilancio, a tutto svantaggio dell’Ente destinatario del controllo.
Il comportamento tenuto dall’Ente risulta pertanto in violazione della
cennata natura collaborativa del controllo e del principio giuridico
fondamentale, di rango costituzionale, di leale collaborazione che deve
caratterizzare i rapporti interistituzionali tra PP. AA. o tra Organi dello
Stato (art.97 Cost.); principio che si rivolge anche agli Enti Locali
(artt.114 e ss. Cost.) nel loro stesso interesse in quanto, nella materia
di
che
trattasi,
consente
il
pieno
ed
effettivo
svolgimento
del
procedimento del controllo finalizzato, come detto, all’adozione dei
ripetuti provvedimenti autocorrettivi.
Per questi motivi le valutazioni che seguono sono effettuate allo stato
degli atti, sulla base cioè del questionario tardivamente trasmesso, del
parere reso dall’Organo interno di revisione e dai dati risultati dal
SIRTEL.
C. Dal prospetto relativo ai risultati finali della gestione di competenza
DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP
Sezione controllo Molise
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risulta
un
elevato
scostamento
tra
previsioni
definitive
e
accertamenti di competenza (pari a €3.444.822,01) e tra previsioni
e impegni di competenza (pari a €3.851.676.73).
Ciò denota scarsa capacità di programmazione dell’Ente sotto il profilo
della attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle
previsioni di spesa.
D. Il prospetto relativo agli equilibri di bilancio mostra l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione alla parte corrente del bilancio
(€.313.645,99).
Al riguardo, l’art.187 del Tuel prevede che le spese correnti possano
essere finanziate con l’avanzo solo in “sede di assestamento”. Veniva,
pertanto, richiesta copia della delibera di consiglio che attestasse la
regolare procedura di applicazione della posta contabile in argomento.
L’Ente, in sede di adunanza pubblica, ha dichiarato che l’avanzo è stato
utilizzato a copertura di un debito fuori bilancio di euro 313.645,99
giacente dall’esercizio precedente per sentenza esecutiva senza tuttavia
fornire copia del provvedimento dall’esame del quale si sarebbe potuto
valutare il rispetto del richiamato parametro normativo.
La circostanza è inoltre in contrasto con la risposta negativa fornita nel
questionario sull’esistenza o meno di debiti fuori bilancio al 31/12/2010.
E. Dall’esame della documentazione trasmessa, si evince che l’Ente ha
fatto
ricorso
ad
anticipazione
di
tesoreria
per
un
numero
considerevole di giorni (253 giorni nel 2010, mentre nel 2011, fino alla
data di compilazione del questionario, per 235 giorni).
Si
tratta
di un dato che dimostra la sussistenza di latenti squilibri di
DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP
Sezione controllo Molise
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bilancio in parte ascrivibili alla gestione dei residui dei quali, con
riferimento alla parte Entrata, si rende necessaria un’attenta verifica in
ordine alla permanenza dei relativi presupposti.
Dal contraddittorio in adunanza pubblica con i rappresentanti dell’Ente
inoltre è stato accertato che le anticipazioni di cassa non vengono
correttamente contabilizzate in quanto l’Amministrazione si limita ad
emettere un'unica reversale ed un unico mandato di restituzione a
conclusione dell’esercizio per la differenza eventualmente negativa.
Ne risulta l’assenza di un adeguato sistema contabile di evidenziazione
delle operazioni di volta in volta poste in essere che invece dovrebbe
poter consentire di verificare, periodicamente, attraverso l’esame delle
reversali di incasso (corrispondenti ad altrettante anticipazioni di
tesoreria) e dei mandati di pagamento (corrispondenti alle restituzioni
delle anticipazioni attraverso la riscossione di entrate libere), l’esatto
ammontare dell’anticipazione.
Priva di pregio appare l’eccezione, pure sollevata in adunanza dai
rappresentanti dell’Ente, secondo cui il controllo sarebbe comunque
possibile consultando il sistema informatico che consente di accedere
alla contabilità del tesoriere.
Ciò in quanto l’ente deve poter fare affidamento sulle proprie scritture
contabili per effettuare le necessarie verifiche. Ciò anche al fine di
consentire un controllo generalizzato ed in autonomia da parte degli
Organi a ciò preposti attraverso la semplice visura delle scritture
dell’Ente.
Il sistema adottato dall’Ente invece consente in buona sostanza di porre
DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP
Sezione controllo Molise
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in essere verifiche solo al momento del saldo che può coincidere con il
termine dell’esercizio, o come precisato dai rappresentanti della P.A., al
momento delle verifiche trimestrali di cassa; ma non consente un
monitoraggio
continuo,
di
contro
obbligatorio,
dell’entità
dell’anticipazione.
La
persistente
impropria
registrazione
dei
fenomeni
contabili
e
l’irregolare applicazione della normativa vigente in materia, inducono
questa Sezione a richiamare l’Ente, l’organo di Revisione interno e il
Tesoriere, ciascuno per quanto di propria competenza, all’osservanza
dell’obbligo del rispetto delle procedure contabili.
L’anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve
termine, di carattere eccezionale, cui l’ente può ricorrere solo per far
fronte a momentanei problemi di liquidità.
La ragione della previsione di questa possibilità di ricorso a risorse
finanziarie messe a disposizione da parte del tesoriere è quella di
sopperire a momentanee carenze di liquidità e, pertanto, si tratta di una
forma di finanziamento che non è riconducibile all’indebitamento (art.
3, co. 17 della legge n. 350 del 2003).
L’anticipazione di tesoreria può essere utilizzata per far fronte a
divergenze temporanee nei flussi di entrata e di spesa che abbiano
carattere temporaneo e che devono essere ricondotti ad un corretto
equilibrio finanziario nel
corso dell’esercizio non
potendo
essere
utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che
comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo. Peraltro, il ricorso a
questa particolare forma di finanziamento, soprattutto se reiterato nel
DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP
Sezione controllo Molise
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tempo, produce un aggravio finanziario per l’ente e può indicare la
presenza di latenti squilibri nella gestione di competenza o dei residui e,
nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119
Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di
investimento.
Venendo al tema della corretta contabilizzazione dell’anticipazione
occorre
innanzitutto
anticipazioni
di
rilevare
come
tesoreria
nel
bilancio
siano
preventivo,
così
le
allocate:
a) Entrata - Titolo V – Entrate derivanti da accensione di prestiti categoria
1
–
anticipazioni
di
cassa;
b) Spesa - Titolo III - Spese per rimborso di prestiti - intervento 1 rimborso
per
anticipazioni
di
cassa.
Gli interessi passivi corrisposti per l’anticipazione di tesoreria sono
allocati nel Titolo I – Spese correnti, Intervento 6 – Interessi passivi e
oneri finanziari diversi.
Il
corretto
funzionamento
del
sistema
di
contabilizzazione
delle
operazioni di concessione e restituzione dell’anticipazione poi, dovrebbe
essere puntualmente disciplinato dal Regolamento di tesoreria che in
ogni caso non potrebbe prescindere dai seguenti passaggi.
1. Una volta autorizzata dalla prescritta autorizzazione giuntale, in caso
di assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e su eventuali
contabilità speciali e salvo l’utilizzo di somme a specifiche destinazione,
l’anticipazione viene utilizzata di volta in volta limitatamente alle
somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze
di cassa.
DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP
Sezione controllo Molise
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2. Il Tesoriere dal canto suo è tenuto di propria iniziativa al rientro
immediato delle anticipazioni non appena si verifichino delle entrate
libere da vincoli.
3. L’ente, su indicazione del tesoriere provvede all’emissione dei relativi
ordinativi d’incasso e mandati di pagamento cioè alla periodica
“regolarizzazione” dei movimenti verificatisi in un determinato lasso
temporale.
Qualora il regolamento per la gestione del Servizio di Tesoreria e/o il
Regolamento di contabilità non fissino il limite massimo per provvedere
all’emissione dei relativi ordinativi l’Ente dovrà provvedervi nel più
breve tempo possibile.
In ogni caso alla prima emissione utile delle reversali d’incasso che
determinino
il
progressivo
rientro
dall’anticipazione,
l’Ente
dovrà
provvedere ad emettere, ove non abbia già provveduto, la reversale di
incasso per anticipazione e il mandato (o i mandati) di pagamento di
restituzione della stessa.
Quanto alla capienza degli stanziamenti è appena il caso di rammentare
che la questione non ha alcun rilievo in relazione al procedimento sopra
descritto. Se necessario, qualora gli importi di reversali e mandati
dovessero eccedere le somme previste, l’Ente è infatti tenuto a
deliberare la necessaria la variazione di bilancio.
È bene inoltre chiarire come il limite massimo imposto dall’art. 222
TUEL (i tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio) vada
calcolato di volta in volta in relazione alla effettiva scopertura di cassa
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Sezione controllo Molise
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al netto delle entrate libere da vincoli riscosse da parte dell’Ente dopo la
concessione di ogni anticipazione. Esse infatti ricostituiscono i margini
per il ricorso ad ulteriori anticipi.
Va da ultimo messo in rilievo che il sistema disegnato dall’Ordinamento
contabile lungi dal rappresentare un inutile appesantimento delle
procedure contabili si appalesa uno strumento essenziale di controllo se
non altro nei confronti del tesoriere al cui giudizio diversamente
dovrebbe rimettersi l’ente per valutare se e in che misura risulti
rispettato, nei termini sopra descritti, il limite dei 3/12 previsto dalla
legge.
Ciò risulta tanto più vero ove si consideri che l’istituto di credito può
porsi, anche solo astrattamente, in conflitto di interessi con l’Ente nella
misura in cui dovesse percepire tassi di interessi passivi su importi
superiori a quelli autorizzati dalla Legge.
F. Permane l’alto grado di vetustà sia dei residui attivi che dei
residui passivi: risultano residui attivi del titolo I-III-VI degli esercizi
antecedenti al 2006 ancora da
riscuotere pari rispettivamente ad
€.484.392,00, ad €.413.940,00, ed a €.51.751,00. Parimenti, si
rilevano residui passivi del Titolo I pari a €.1.147.547,00. Questi ultimi
trattandosi d’impegni di spesa corrente, dovrebbero generare i relativi
pagamenti ed essere smaltiti rapidamente nell’arco di uno o due esercizi
finanziari successivi, proprio perché attinenti ad operazioni di ordinaria
amministrazione il cui ciclo gestionale si esaurisce nel breve periodo.
Si rende pertanto necessaria un’attenta operazione di monitoraggio dei
residui in quanto le predette criticità evidenziano una situazione di
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Sezione controllo Molise
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deficitarietà
nella
gestione
dell’Ente.
Infatti,
dalla
verifica
delle
condizioni strutturalmente deficitarie, nel triennio 2008-2010, risultano
superati tre dei di cui al D.M. Interno del 24/09/2009 e precisamente:
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
parametro n. 2)
49,08%
43,38%
41,14%
parametro n.3)
66,23%
96,34%
84,74%
Parametro n.4)
73,43%
68,62%
75,92%
Il parametro n. 2 (volume dei residui attivi di nuova formazione
provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III con
l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiore al 42 per cento dei valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori
dell'addizionale Irpef) denota la presenza di consistenti residui attivi
della gestione di competenza.
Il parametro n. 3 (ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al
titolo III - superiore al 65 per cento - provenienti dalla gestione dei
residui attivi rapportata agli accertamenti della gestione di competenza
delle entrate dei medesimi titoli I e III) denota il consolidarsi di
posizioni creditorie della gestione residui. Il parametro è strettamente
connesso all’indicatore che misura l’incidenza dei medesimi residui sugli
accertamenti pari al 31,07% e al tasso di smaltimento per eliminazione
pari al 5,21%.
Il parametro n. 4 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal
titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa
corrente), mostra un’elevata formazione dei residui passivi dell’esercizio
DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP
Sezione controllo Molise
15
e precedenti rispetto agli impegni di competenza.
G. Si rileva, in generale, una bassa capacità di riscossione delle
entrate, sintomatico di difficoltà nella gestione e potenziale causa di
squilibrio di bilancio, determinando una costante e ripetuto ricorso ad
anticipazione di tesoreria.
In particolare:
- per le entrate derivanti dal contributo per permesso di costruire, a
fronte di accertamenti per €.290.000,00 sono stati riscossi €.43.012,00;
- per le entrate da violazione codice della strada, per la gestione residui,
a fronte di accertamenti pari a €294.029,15, il riscosso è stato pari ad €
25.516,10; per la gestione di competenza a fronte di accertamenti pari
ad €61.071,55, le riscossioni sono state pari ad €545,46. Inoltre i dati
ricavati dal Sirtel risultano inoltre incongruenti con quelli riportati nel
questionario;
- per le entrate per recupero evasione tributaria (ICI) a fronte di una
previsione
pari
ad
€120.000,00,
risultano
entrate
accertate
per
€20.000,00 e nessuna riscossione.
H. Le spese del personale pari ad €1.809.806,00 superano quelle
sostenute dall’Ente nel corso del predecedente esercizio finanziario in
palese violazione del principio di riduzione della spesa quale rilevante
strumento per gli Enti locali di concorso al perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica così come codificato dall’art. 1, comma 557 della
Legge n. 296/2006. Si riporta il seguente prospetto risultante dal
questionario:
DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP
Sezione controllo Molise
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Rendiconto
Rendiconto
2009
2010
Spese intervento 01
2.033.339,80
2.201.166,00
Spese intervento 03
62.801,40
62.679,00
Spese intervento 07
131.412,92
170.783,00
Totale Spese personale (A)
2.227.554,12
2.434.628,00
(-) Componenti escluse (B)
588.883,38
624.822,00
1.638.670,74
1.809.806,00
(=) Componenti assoggettate al
limite di spesa (A-B)
I. Non sono state chiare le poste creditorie riguardo ai rapporti
intercorsi con le società partecipate atteso che i dati sulle condizioni
patrimoniali delle stesse sono incompleti. In particolare non risulta
indicato il risultato economico d’esercizio al fine della valutazione
dell’opportunità o meno della dismissione. L’Ente dichiara che i dati non
sono stati forniti dal Consorzio Industriale Campobasso - Bojano.
Al riguardo si rinvia alla corretta applicazione di quanto previsto dalla
vigente normativa in tema di dismissione di organismi partecipati
dall’art. 3 commi 27 e ss. della L. n. 244/2007 e dall’art. 14 comma 32
del D.L. n. 78/2010.
Inoltre è appena il caso di rammentare che l’Ente è tenuto a conoscere
ed a verificare la situazione economica dei propri organismi partecipati
in quanto i risultati gestionali di essi può pericolosamente ripercuotersi
sugli equilibri dell’ente di riferimento.
Ciò tanto più alla luce dell’introduzione dei nuovi controlli previsti dal
D.L. n. 174/2012, ancora in corso di conversione.
Si richiama inoltre l’attenzione sulla circostanza che in capo all’Ente
permane il potere di acquisire tutti i documenti necessari alla corretta e
puntuale
conoscenza
della
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situazione
economico-finanziaria
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dell’organismo partecipato esercitando gli ordinari poteri che il diritto
commerciale riconosce al socio privato.
L. Non è stato ancora predisposto l’aggiornamento dell’inventario, per
cui si rileva la non correttezza e la non attendibilità dei valori
esposti nel conto del patrimonio in quanto l’ente non ha applicato
correttamente i criteri indicati negli artt. 229 e 230 del TUEL e nel
principio contabile n. 3.
Al riguardo si ribadisce la necessità di tenere nel debito conto un
documento di tale rilevante importanza, concepito come essenziale
componente del rendiconto della gestione ai sensi dell’art. 227 TUEL in
quanto finalizzato a rilevare i risultati della gestione patrimoniale ed a
riassumere la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla
consistenza iniziale.
M. Patto di stabilità
In sede di contestazioni la Sezione aveva invitato l’Ente a fornire copia
della certificazione trasmessa al Ministero concernente il rispetto del
Patto di stabilità per l’esercizio finanziario 2010 in quanto era stata
rilevata una significativa discordanza tra i dati risultanti dal Sirtel e
quelli riportati nel prospetto dimostrativo del rispetto del patto di
stabilità interno per l’anno 2010 risultanti dal questionario redatto dal
Revisore dei conti ex art. 1 comma 166 della L. n. 266/2005.
In effetti l'art. 227 TUEL prevede che i comuni con popolazione
superiore agli 8.000 abitanti, le province e le comunità montane
abbiano l'obbligo di presentazione del rendiconto alla Sezione enti locali
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della Corte dei conti (ora Sezione delle Autonomie) attraverso strumenti
informatici.
Le disposizioni introdotte dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002,
n.289 (legge finanziaria per il 2003) e successive modificazioni,
stabiliscono che a tale invio si deve provvedere per via telematica. In
attuazione delle norme citate, il decreto 24 giugno 2004, emanato dal
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze
ha, infine, dato impulso alla realizzazione di un sistema diffuso di invio
telematico dei dati contabili degli enti locali alla Corte dei conti. Il
sistema di rendicontazione telematica (SIRTEL), pertanto, nato dalla
concertazione fra le Amministrazioni centrali coinvolte e le associazioni
degli enti locali (ANCI, UPI, UNCEM), garantisce l’omogeneità, la
completezza e l’affidabilità dei dati contabili consentendo di fatto di
eliminare la trasmissione cartacea dei documenti con conseguente
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei controlli.
Ebbene, dalle verifiche effettuate è risultata una notevole incoerenza tra
i dati relativi alle voci rilevanti ai fini del calcolo del saldo finanziario di
competenza mista valido al fine del rispetto del patto di stabilità così
come risultanti dal rendiconto approvato (e quindi dal SIRTEL che su
esso si basa), rispetto ai dati relativi alle stesse voci di entrata e di
spesa riportati nel questionario.
La contestazione è stata inoltre ribadita in adunanza pubblica dai
Magistrati relatori con espressa richiesta di fornire adeguate spiegazioni
circa il disallineamento riscontrato e con l’avvertimento che i dati
ritenuti
attendibili
mostrerebbero,
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in
luogo
di
quanto
certificato
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dall’Ente, il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l’esercizio
2010.
Al riguardo tuttavia i rappresentanti dell’Ente si sono limitati a chiarire
che sono stati sempre presi in considerazione i dati da preconsuntivo.
Occorre inoltre precisare che il Comune di Bojano, allo stato degli atti,
non
risulta
aver
prodotto
la
prescritta
certificazione
al
bilancio
consuntivo 2010 da trasmettere al Ministero dell’Intero per il tramite del
competente Ufficio Territoriale del Governo. Ciò in quanto interrogando
il sistema informativo “Finanza locale” non risultano presenti i dati
relativi.
Ciò ha impedito di procedere ad un’ulteriore verifica, che in ogni caso
può ritenersi non necessaria in relazione alle più attendibili informazioni
contabili derivanti dal sistema SIRTEL.
Si è quindi proceduto al ricalcolo del saldo finanziario di competenza
mista ottenuto dal Comune di Bojano utilizzando i dati definitivi
risultanti dal rendiconto regolarmente approvato.
Di seguito si riportano i prospetti dimostrativi nella versione presentata
dall’Ente (prospetto 1) ed in quella risultante dai dati da rendiconto
(prospetto 2).
Prospetto 1
Accertamenti titoli I,II e III
8.593
Impegni Titolo I
7.589
Riscossioni titolo IV
Pagamenti titolo II
113
44
Saldo finanziario 2010 di competenza mista
1.073
Obiettivo programmatico 2010
1.051
Diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziario
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20
Prospetto 2
Accertamenti titoli I,II e III
5.957.708,70
Impegni Titolo I
5.548.038,27
Riscossioni titolo IV
Pagamenti titolo II
Saldo finanziario 2010 di competenza mista
113.027,37
44.552,40
478.145,40
Obiettivo programmatico 2010
1.050.174,00
Diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziario
- 572.028,60
I prospetti sopra riportati mostrano come in base ai dati definitivi da
rendiconto, il Patto di stabilità per l’esercizio 2010 non risulti rispettato
per €. 572.028,60.
I dati forniti dal Revisore e dall’Ente sono quindi risultati assolutamente
inattendibili e fuorvianti. Nella predisposizione del questionario si è
evidentemente fatto riferimento ai dati della certificazione a loro volta
formati sulla base del preconsuntivo e non a quelli dei risultati definitivi
di bilancio come invece sarebbe stato necessario.
Si richiama al riguardo l’attenzione sul disposto della Circolare MEF n.15
del 30.03.2010 in base alla quale, essendo state apportate, con
l’approvazione del conto consuntivo di bilancio, modifiche ai dati già
trasmessi con l’originaria certificazione, l’Ente avrebbe dovuto stampare
e reinviare la nuova certificazione cartacea (ottenuta dopo aver
rettificato i dati del monitoraggio II semestre attraverso il sistema web)
con le stesse modalità (Raccomandata A/R).
In ogni caso, in caso di accertamento della violazione del patto di
stabilità in un esercizio successivo a quello in cui è previsto l’obbligo di
certificazione trova applicazione l’art. 31 comma 28 della L. n.183/2012
e successive modifiche ed integrazioni a norma del quale le sanzioni
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trovano applicazione a far data dall’esercizio successivo a quello
dell’avvenuto accertamento.
Inoltre è previsto dal comma 29 dello stesso articolo che l’ente
provveda alla prescritta comunicazione al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nel
termine di trenta giorni dall’avvenuto accertamento dell’inadempienza.
Il risultato conseguito nel 2010 in relazione al Patto di stabilità, dovrà
essere
pertanto
ricalcolato
e
correttamente
certificato
presso
i
competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte
del Comune di Isernia sulla base ai dati definitivi risultanti dal bilancio
consuntivo 2010 fatto oggetto di approvazione da parte del Consiglio
comunale.
L’accertamento del mancato rispetto del Patto nel 2010 comporta
l’applicazione
delle
sanzioni
attualmente
previste
dal
combinato
disposto dell’art. 7 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, e dell’art. 31,
co. 28 della legge di stabilità per il 2012 (l. 12 novembre 2011, n.183).
In effetti, a norma del comma 4 del citato art. 7 le predette disposizioni
sanzionatorie si applicano in caso di mancato rispetto del patto di
stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi.
In ordine alla decorrenza ed alla applicazione delle sanzioni si fa
presente che questa Sezione ha già espresso il proprio avviso con il
parere n. 115/2012 cui si fa espresso rinvio.
La Sezione, in ossequio al disposto dell’ultimo periodo del comma 168
della L. n. 266/2005, vigilerà sull’adozione da parte dell’Ente delle
indicate
misure
correttive,
nonché,
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in
occasione
dell’esame
dei
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documenti contabili degli esercizi finanziari successivi al 2010, sul
rispetto dei vincoli e limitazioni posti per effetto del riscontrato mancato
rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
In
considerazione
del
sopra
esposto
comportamento
tenuto
dall’Amministrazione che, giova ribadirlo, ha certificato il rispetto del
Patto sulla base di dati derivanti dal preconsuntivo senza avere cura di
rettificarli quando, per effetto della definitiva approvazione del conto
consuntivo 2010, gli stessi apparivano evidentemente incompatibili con
quelli
effettivamente
utilizzati
ai
fini
del
monitoraggio
e
della
certificazione 2010, appare fondato ritenere la sussistenza di un
comportamento pienamente consapevole da parte degli Uffici preposti e
come tale elusivo in quanto teso all’artificioso rispetto del patto di
stabilità interno.
È appena il caso di rammentare, al riguardo, che a norma dell’art. 1 del
comma 111-ter della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, introdotto
dall’art. 20 comma 12 del D.L. n. 98/2011, ed a far data dall’esercizio
finanziario 2011, “Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte
dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato
artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione
delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme
elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in
essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna
ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità
di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al
responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria
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fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali
e previdenziali”.
La Sezione
P.Q.M.
in esito all’istruttoria eseguita in base al questionario ed alla relazione
relativi al conto consuntivo 2010 del Comune di Bojano, nei termini e
con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, ai sensi dell’art.1,
co. 168, L.23 dicembre 2005, n.266, segnala al Consiglio Comunale le
gravi irregolarità rilevate ed i comportamenti difformi dalla sana
gestione finanziaria, per le valutazioni di competenza e le idonee misure
correttive da adottare negli esercizi finanziari successivi, le quali
saranno comunicate a questa Sezione per l’esercizio del potere-dovere
di vigilanza, ai sensi del successivo comma 172, con l’avvertenza che,
nel caso di inottemperanza, le fattispecie correlate alle precitate gravi
irregolarità verranno devolute alla Procura regionale del Molise per gli
accertamenti di competenza.
Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della
Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al
Sindaco del Comune di Bojano, all’Organo di revisione dell’ente,
affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale.
DISPONE
- che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della
Segreteria della Sezione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché al Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
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- che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della
Segreteria della Sezione, alla locale Procura erariale.
Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre
2012.
I Magistrati, relatori
F.to (Cons. Silvio Di Virgilio)
Il Presidente
F.to (dott. Giorgio Putti)
F.to (Ref. Luigi Di Marco)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 novembre 2012.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (dott. Davide Sabato)
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