DELIBERAZIONE n.133/2012/PRSP Repubblica Italiana la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise nell’adunanza del 9 ottobre 2012 *********** composta dai magistrati: dott. Giorgio Putti Presidente dott. Silvio Di Virgilio Consigliere, relatore dott. Luigi Di Marco Referendario, relatore *********** VISTO l’art.100, co.2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti; VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); VISTO l’art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006); VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131; VISTA la Deliberazione n.2/AUT/INPR/2011 della Sezione delle Autonomie che, relativamente ai rendiconti dell’esercizio 2010, ai sensi dell’art.1, co.167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166; CONSIDERATO che l’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bojano ha trasmesso a questa Sezione il questionario concernente i dati del rendiconto 2010; VISTA la relazione contenuta nella nota depositata il 25 settembre 2012 con la quale i Magistrati istruttori hanno ritenuto ormai conclusa l’istruttoria espletata ed hanno deferito la questione all’esame della Sezione per la decisione collegiale; VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.13/PRES/2012 del 25 settembre 2012 di convocazione della Sezione per la data odierna, al fine di deliberare sull’esito della predetta istruttoria ed eventualmente adottare la specifica pronuncia prevista dall’art.1, co. 168, della richiamata L.23/12/2005, n.266; UDITI i Magistrati relatori; DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 2 Sono presenti in rappresentanza del Comune di Bojano l’assessore al ramo, sig. Giancarlo Marra con delega, il Revisore, sig. Mario D’Ippolito, e il Responsabile del servizio finanziario, sig. Tommaso Ramacciato. FATTO In data 22 luglio 2011, con nota n.1179-SC MOL-T79-P, l'ufficio istruttorio ha provveduto ad inoltrare all'ente locale la deliberazione numero due del 29 aprile 2011 della Sezione Autonomie, in uno con le linee guida e il questionario, da esse definite, per essere restituito debitamente compilato e redatto, informandolo altresì dell'apertura della fase di compilazione del questionario attraverso il sistema S.I.Q.U.E.L. L'Organo di revisione del Comune di Bojano ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n.266, il questionario relativo alla rendiconto 2010, dal quale risultavano aspetti ritenuti necessitanti di approfondimenti istruttori. I magistrati istruttori, con nota n.826 del 09/05/2012, hanno chiesto all'organo di revisione di fornire circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine alle irregolarità rilevate in sede istruttoria, instaurando nel contempo, la fase del contraddittorio formale con il rappresentante dell'ente locale. Le controdeduzioni prodotte con nota dell'Organo di revisione dell’8 ottobre 2012 acquisite al protocollo della Sezione in pari data al n.1717–SC_MOL-T79-A, se hanno consentito di ritenere superati alcuni rilievi, non sono apparsi sufficienti a giustificare la violazione della DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 3 disciplina normativa in ordine ai seguenti aspetti gestionali: -ritardo nell’approvazione del rendiconto; -trasmissione con notevole ritardo del questionario; -elevato scostamento tra previsioni definitive e accertamenti di competenza e tra previsioni e impegni di competenza; -applicazione dell’avanzo di amministrazione alla parte corrente del bilancio in difformità alle diposizioni previste dall’art.187 del TUEL; -ricorso ad anticipazione di tesoreria; -alto grado di vetustà sia dei residui attivi sia dei residui passivi; -bassa capacità di riscossione delle entrate; -spese del personale in violazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006; -incertezze delle poste creditorie riguardo ai rapporti intercorsi con le società partecipate; -mancato aggiornamento dell’inventario; -discordanza tra i dati inseriti nel Sirtel e quelli riportati nel prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità interno. La questione è stata deferita alla Sezione per la valutazione in ordine all'adozione di specifica pronuncia, ai sensi dell’art.1, comma 168, della legge n.266/2005. DIRITTO il Collegio ritiene opportuno, preliminarmente, precisare gli aspetti e la natura del controllo esercitato ai sensi della nuova disciplina recata dall’art.1, commi 166 e ss., della legge n.266/2005, che ha previsto a cura degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali la DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 4 trasmissione alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti delle relazioni degli stessi organi redatte sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'ente locale controllato. La legge finanziaria per il 2006 ha assegnato a ciascuna Sezione regionale di controllo una nuova ed aggiuntiva forma di controllo in ordine alla regolarità contabile e finanziaria, audit contabile, volto a garantire il rispetto, non solo formale, delle norme finanziarie relative agli enti locali e focalizzato sull'osservanza delle disposizioni di finanza pubblica concernenti gli equilibri di bilancio, il patto di stabilità e l'osservanza dei vincoli previsti in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma della Costituzione. L'obbligo giuridico dell'invio di tali relazioni alle Sezioni Regionali di controllo risiede, quindi, nella più generale funzione di tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, alla luce anche dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Il controllo di regolarità contabile e finanziaria rientra nell’ambito di un più vasto genus dei controlli aventi finalità “collaborativa” o “ausiliare”, secondo il modello già delineato dall'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge n.20/1994, dapprima affermato con la nota sentenza n.29/1995 e recentemente ribadito, con sentenza n.179/2007, dalla Corte Costituzionale. Siffatto controllo non comprime l'esercizio dei poteri riservati alle autonomie locali, come recentemente ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la pronuncia DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise n.417/2005 e può considerarsi 5 “aggiuntivo” ed “obbligatorio” rispetto a quello previsto dal disposto dell'articolo 7, comma 7, della legge n.131 del 5 giugno 2003 (cosiddetta legge La Loggia), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n.3. Anzi, come già enunciato nelle precedenti delibere, il controllo della Corte dei Conti ha assunto sempre più una connotazione dinamica in una visione unitaria con la giurisdizione al fine concreto di espungere dalla complessa realtà economico finanziaria gli eventuali illeciti finanziari e/o le eventuali responsabilità degli amministratori. Il carattere collaborativo del controllo proteso a stimolare i comportamenti virtuosi si evince, infine, dalle disposizioni del comma 168 in base al quale: “Le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e le limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno”. Dalla verifica effettuata in ordine alla relazione sul rendiconto del 2010 del Comune di Bojano, redatta dall’organo di revisione dell’ente e dall’esame e successiva valutazione degli elementi informativi e documentali acquisiti durante la disposta integrazione istruttoria nei confronti del predetto Organo, nel rispetto del principio del contraddittorio instaurato con il rappresentante legale dell’ente, la DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 6 Sezione rileva che sono state rinvenute alcune irregolarità o criticità che interessano distinte aree gestionali anche alla luce dei chiarimenti forniti in adunanza dai rappresentanti dell’ente. A. In primo luogo si rileva, la ritardata approvazione del rendiconto dell’esercizio 2010 (avvenuta il 12 marzo 2012). L’irregolarità veniva già segnalata per i rendiconti 2008 e 2009 (c.fr. delibere n.2/2010 e n.52/2011); Pur prendendo atto dello sforzo dell’Ente nell’attivare ogni strategia utile al fine di ridurre i tempi di formazione, la mancata tempestiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio comunale, soprattutto se reiterata nel tempo, ritiene la Sezione, costituisce in ogni caso sintomo di criticità o di difficoltà nella corretta applicazione della normativa e delle procedure giuscontabili del processo finanziario, ed in ogni caso integra una espressa violazione di legge. Attraverso la presentazione del predetto documento contabile, infatti, l’ente locale dimostra il grado di responsabilizzazione e la capacità di rendere il conto, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Legge, della propria attività (c.d. accountability), sotto i diversi profili: interno, esterno e contabile. Circa le conseguenze della ritardata approvazione del conto consuntivo si fa espresso rinvio, ex multiis, alle citate Deliberazioni nn.2/2010/PRSP-52/2011/PRSP. B. L’Ente ha trasmesso con notevole ritardo del questionario, denotando scarsa collaborazione tra organo interno di revisione e organi istituzionali del Comune. DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 7 L’esame della Sezione, in una prima fase, si è svolto sui dati Sirtel e sulla relazione dell’organo di revisione interno e solo successivamente ha acquisito i dati del questionario (14 settembre 2012) nonostante i continui solleciti (c.fr. nota prot.2452 del 18/11/2011). Si ricorda che il controllo di regolarità contabile e finanziaria rientra nell’ambito del più vasto genus dei controlli aventi finalità “collaborativa” o “ausiliare” e il ritardo nella trasmissione di dati oltretutto in parte inesatti rischia di impedire la tempestiva ed effettiva verifica delle disposizioni di finanza pubblica concernenti gli equilibri di bilancio, a tutto svantaggio dell’Ente destinatario del controllo. Il comportamento tenuto dall’Ente risulta pertanto in violazione della cennata natura collaborativa del controllo e del principio giuridico fondamentale, di rango costituzionale, di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti interistituzionali tra PP. AA. o tra Organi dello Stato (art.97 Cost.); principio che si rivolge anche agli Enti Locali (artt.114 e ss. Cost.) nel loro stesso interesse in quanto, nella materia di che trattasi, consente il pieno ed effettivo svolgimento del procedimento del controllo finalizzato, come detto, all’adozione dei ripetuti provvedimenti autocorrettivi. Per questi motivi le valutazioni che seguono sono effettuate allo stato degli atti, sulla base cioè del questionario tardivamente trasmesso, del parere reso dall’Organo interno di revisione e dai dati risultati dal SIRTEL. C. Dal prospetto relativo ai risultati finali della gestione di competenza DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 8 risulta un elevato scostamento tra previsioni definitive e accertamenti di competenza (pari a €3.444.822,01) e tra previsioni e impegni di competenza (pari a €3.851.676.73). Ciò denota scarsa capacità di programmazione dell’Ente sotto il profilo della attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle previsioni di spesa. D. Il prospetto relativo agli equilibri di bilancio mostra l’applicazione dell’avanzo di amministrazione alla parte corrente del bilancio (€.313.645,99). Al riguardo, l’art.187 del Tuel prevede che le spese correnti possano essere finanziate con l’avanzo solo in “sede di assestamento”. Veniva, pertanto, richiesta copia della delibera di consiglio che attestasse la regolare procedura di applicazione della posta contabile in argomento. L’Ente, in sede di adunanza pubblica, ha dichiarato che l’avanzo è stato utilizzato a copertura di un debito fuori bilancio di euro 313.645,99 giacente dall’esercizio precedente per sentenza esecutiva senza tuttavia fornire copia del provvedimento dall’esame del quale si sarebbe potuto valutare il rispetto del richiamato parametro normativo. La circostanza è inoltre in contrasto con la risposta negativa fornita nel questionario sull’esistenza o meno di debiti fuori bilancio al 31/12/2010. E. Dall’esame della documentazione trasmessa, si evince che l’Ente ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria per un numero considerevole di giorni (253 giorni nel 2010, mentre nel 2011, fino alla data di compilazione del questionario, per 235 giorni). Si tratta di un dato che dimostra la sussistenza di latenti squilibri di DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 9 bilancio in parte ascrivibili alla gestione dei residui dei quali, con riferimento alla parte Entrata, si rende necessaria un’attenta verifica in ordine alla permanenza dei relativi presupposti. Dal contraddittorio in adunanza pubblica con i rappresentanti dell’Ente inoltre è stato accertato che le anticipazioni di cassa non vengono correttamente contabilizzate in quanto l’Amministrazione si limita ad emettere un'unica reversale ed un unico mandato di restituzione a conclusione dell’esercizio per la differenza eventualmente negativa. Ne risulta l’assenza di un adeguato sistema contabile di evidenziazione delle operazioni di volta in volta poste in essere che invece dovrebbe poter consentire di verificare, periodicamente, attraverso l’esame delle reversali di incasso (corrispondenti ad altrettante anticipazioni di tesoreria) e dei mandati di pagamento (corrispondenti alle restituzioni delle anticipazioni attraverso la riscossione di entrate libere), l’esatto ammontare dell’anticipazione. Priva di pregio appare l’eccezione, pure sollevata in adunanza dai rappresentanti dell’Ente, secondo cui il controllo sarebbe comunque possibile consultando il sistema informatico che consente di accedere alla contabilità del tesoriere. Ciò in quanto l’ente deve poter fare affidamento sulle proprie scritture contabili per effettuare le necessarie verifiche. Ciò anche al fine di consentire un controllo generalizzato ed in autonomia da parte degli Organi a ciò preposti attraverso la semplice visura delle scritture dell’Ente. Il sistema adottato dall’Ente invece consente in buona sostanza di porre DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 10 in essere verifiche solo al momento del saldo che può coincidere con il termine dell’esercizio, o come precisato dai rappresentanti della P.A., al momento delle verifiche trimestrali di cassa; ma non consente un monitoraggio continuo, di contro obbligatorio, dell’entità dell’anticipazione. La persistente impropria registrazione dei fenomeni contabili e l’irregolare applicazione della normativa vigente in materia, inducono questa Sezione a richiamare l’Ente, l’organo di Revisione interno e il Tesoriere, ciascuno per quanto di propria competenza, all’osservanza dell’obbligo del rispetto delle procedure contabili. L’anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l’ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. La ragione della previsione di questa possibilità di ricorso a risorse finanziarie messe a disposizione da parte del tesoriere è quella di sopperire a momentanee carenze di liquidità e, pertanto, si tratta di una forma di finanziamento che non è riconducibile all’indebitamento (art. 3, co. 17 della legge n. 350 del 2003). L’anticipazione di tesoreria può essere utilizzata per far fronte a divergenze temporanee nei flussi di entrata e di spesa che abbiano carattere temporaneo e che devono essere ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell’esercizio non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo. Peraltro, il ricorso a questa particolare forma di finanziamento, soprattutto se reiterato nel DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 11 tempo, produce un aggravio finanziario per l’ente e può indicare la presenza di latenti squilibri nella gestione di competenza o dei residui e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento. Venendo al tema della corretta contabilizzazione dell’anticipazione occorre innanzitutto anticipazioni di rilevare come tesoreria nel bilancio siano preventivo, così le allocate: a) Entrata - Titolo V – Entrate derivanti da accensione di prestiti categoria 1 – anticipazioni di cassa; b) Spesa - Titolo III - Spese per rimborso di prestiti - intervento 1 rimborso per anticipazioni di cassa. Gli interessi passivi corrisposti per l’anticipazione di tesoreria sono allocati nel Titolo I – Spese correnti, Intervento 6 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi. Il corretto funzionamento del sistema di contabilizzazione delle operazioni di concessione e restituzione dell’anticipazione poi, dovrebbe essere puntualmente disciplinato dal Regolamento di tesoreria che in ogni caso non potrebbe prescindere dai seguenti passaggi. 1. Una volta autorizzata dalla prescritta autorizzazione giuntale, in caso di assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e su eventuali contabilità speciali e salvo l’utilizzo di somme a specifiche destinazione, l’anticipazione viene utilizzata di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 12 2. Il Tesoriere dal canto suo è tenuto di propria iniziativa al rientro immediato delle anticipazioni non appena si verifichino delle entrate libere da vincoli. 3. L’ente, su indicazione del tesoriere provvede all’emissione dei relativi ordinativi d’incasso e mandati di pagamento cioè alla periodica “regolarizzazione” dei movimenti verificatisi in un determinato lasso temporale. Qualora il regolamento per la gestione del Servizio di Tesoreria e/o il Regolamento di contabilità non fissino il limite massimo per provvedere all’emissione dei relativi ordinativi l’Ente dovrà provvedervi nel più breve tempo possibile. In ogni caso alla prima emissione utile delle reversali d’incasso che determinino il progressivo rientro dall’anticipazione, l’Ente dovrà provvedere ad emettere, ove non abbia già provveduto, la reversale di incasso per anticipazione e il mandato (o i mandati) di pagamento di restituzione della stessa. Quanto alla capienza degli stanziamenti è appena il caso di rammentare che la questione non ha alcun rilievo in relazione al procedimento sopra descritto. Se necessario, qualora gli importi di reversali e mandati dovessero eccedere le somme previste, l’Ente è infatti tenuto a deliberare la necessaria la variazione di bilancio. È bene inoltre chiarire come il limite massimo imposto dall’art. 222 TUEL (i tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio) vada calcolato di volta in volta in relazione alla effettiva scopertura di cassa DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 13 al netto delle entrate libere da vincoli riscosse da parte dell’Ente dopo la concessione di ogni anticipazione. Esse infatti ricostituiscono i margini per il ricorso ad ulteriori anticipi. Va da ultimo messo in rilievo che il sistema disegnato dall’Ordinamento contabile lungi dal rappresentare un inutile appesantimento delle procedure contabili si appalesa uno strumento essenziale di controllo se non altro nei confronti del tesoriere al cui giudizio diversamente dovrebbe rimettersi l’ente per valutare se e in che misura risulti rispettato, nei termini sopra descritti, il limite dei 3/12 previsto dalla legge. Ciò risulta tanto più vero ove si consideri che l’istituto di credito può porsi, anche solo astrattamente, in conflitto di interessi con l’Ente nella misura in cui dovesse percepire tassi di interessi passivi su importi superiori a quelli autorizzati dalla Legge. F. Permane l’alto grado di vetustà sia dei residui attivi che dei residui passivi: risultano residui attivi del titolo I-III-VI degli esercizi antecedenti al 2006 ancora da riscuotere pari rispettivamente ad €.484.392,00, ad €.413.940,00, ed a €.51.751,00. Parimenti, si rilevano residui passivi del Titolo I pari a €.1.147.547,00. Questi ultimi trattandosi d’impegni di spesa corrente, dovrebbero generare i relativi pagamenti ed essere smaltiti rapidamente nell’arco di uno o due esercizi finanziari successivi, proprio perché attinenti ad operazioni di ordinaria amministrazione il cui ciclo gestionale si esaurisce nel breve periodo. Si rende pertanto necessaria un’attenta operazione di monitoraggio dei residui in quanto le predette criticità evidenziano una situazione di DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 14 deficitarietà nella gestione dell’Ente. Infatti, dalla verifica delle condizioni strutturalmente deficitarie, nel triennio 2008-2010, risultano superati tre dei di cui al D.M. Interno del 24/09/2009 e precisamente: Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 parametro n. 2) 49,08% 43,38% 41,14% parametro n.3) 66,23% 96,34% 84,74% Parametro n.4) 73,43% 68,62% 75,92% Il parametro n. 2 (volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiore al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef) denota la presenza di consistenti residui attivi della gestione di competenza. Il parametro n. 3 (ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III - superiore al 65 per cento - provenienti dalla gestione dei residui attivi rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III) denota il consolidarsi di posizioni creditorie della gestione residui. Il parametro è strettamente connesso all’indicatore che misura l’incidenza dei medesimi residui sugli accertamenti pari al 31,07% e al tasso di smaltimento per eliminazione pari al 5,21%. Il parametro n. 4 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente), mostra un’elevata formazione dei residui passivi dell’esercizio DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 15 e precedenti rispetto agli impegni di competenza. G. Si rileva, in generale, una bassa capacità di riscossione delle entrate, sintomatico di difficoltà nella gestione e potenziale causa di squilibrio di bilancio, determinando una costante e ripetuto ricorso ad anticipazione di tesoreria. In particolare: - per le entrate derivanti dal contributo per permesso di costruire, a fronte di accertamenti per €.290.000,00 sono stati riscossi €.43.012,00; - per le entrate da violazione codice della strada, per la gestione residui, a fronte di accertamenti pari a €294.029,15, il riscosso è stato pari ad € 25.516,10; per la gestione di competenza a fronte di accertamenti pari ad €61.071,55, le riscossioni sono state pari ad €545,46. Inoltre i dati ricavati dal Sirtel risultano inoltre incongruenti con quelli riportati nel questionario; - per le entrate per recupero evasione tributaria (ICI) a fronte di una previsione pari ad €120.000,00, risultano entrate accertate per €20.000,00 e nessuna riscossione. H. Le spese del personale pari ad €1.809.806,00 superano quelle sostenute dall’Ente nel corso del predecedente esercizio finanziario in palese violazione del principio di riduzione della spesa quale rilevante strumento per gli Enti locali di concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica così come codificato dall’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006. Si riporta il seguente prospetto risultante dal questionario: DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 16 Rendiconto Rendiconto 2009 2010 Spese intervento 01 2.033.339,80 2.201.166,00 Spese intervento 03 62.801,40 62.679,00 Spese intervento 07 131.412,92 170.783,00 Totale Spese personale (A) 2.227.554,12 2.434.628,00 (-) Componenti escluse (B) 588.883,38 624.822,00 1.638.670,74 1.809.806,00 (=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B) I. Non sono state chiare le poste creditorie riguardo ai rapporti intercorsi con le società partecipate atteso che i dati sulle condizioni patrimoniali delle stesse sono incompleti. In particolare non risulta indicato il risultato economico d’esercizio al fine della valutazione dell’opportunità o meno della dismissione. L’Ente dichiara che i dati non sono stati forniti dal Consorzio Industriale Campobasso - Bojano. Al riguardo si rinvia alla corretta applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di dismissione di organismi partecipati dall’art. 3 commi 27 e ss. della L. n. 244/2007 e dall’art. 14 comma 32 del D.L. n. 78/2010. Inoltre è appena il caso di rammentare che l’Ente è tenuto a conoscere ed a verificare la situazione economica dei propri organismi partecipati in quanto i risultati gestionali di essi può pericolosamente ripercuotersi sugli equilibri dell’ente di riferimento. Ciò tanto più alla luce dell’introduzione dei nuovi controlli previsti dal D.L. n. 174/2012, ancora in corso di conversione. Si richiama inoltre l’attenzione sulla circostanza che in capo all’Ente permane il potere di acquisire tutti i documenti necessari alla corretta e puntuale conoscenza della DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise situazione economico-finanziaria 17 dell’organismo partecipato esercitando gli ordinari poteri che il diritto commerciale riconosce al socio privato. L. Non è stato ancora predisposto l’aggiornamento dell’inventario, per cui si rileva la non correttezza e la non attendibilità dei valori esposti nel conto del patrimonio in quanto l’ente non ha applicato correttamente i criteri indicati negli artt. 229 e 230 del TUEL e nel principio contabile n. 3. Al riguardo si ribadisce la necessità di tenere nel debito conto un documento di tale rilevante importanza, concepito come essenziale componente del rendiconto della gestione ai sensi dell’art. 227 TUEL in quanto finalizzato a rilevare i risultati della gestione patrimoniale ed a riassumere la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. M. Patto di stabilità In sede di contestazioni la Sezione aveva invitato l’Ente a fornire copia della certificazione trasmessa al Ministero concernente il rispetto del Patto di stabilità per l’esercizio finanziario 2010 in quanto era stata rilevata una significativa discordanza tra i dati risultanti dal Sirtel e quelli riportati nel prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2010 risultanti dal questionario redatto dal Revisore dei conti ex art. 1 comma 166 della L. n. 266/2005. In effetti l'art. 227 TUEL prevede che i comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti, le province e le comunità montane abbiano l'obbligo di presentazione del rendiconto alla Sezione enti locali DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 18 della Corte dei conti (ora Sezione delle Autonomie) attraverso strumenti informatici. Le disposizioni introdotte dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria per il 2003) e successive modificazioni, stabiliscono che a tale invio si deve provvedere per via telematica. In attuazione delle norme citate, il decreto 24 giugno 2004, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ha, infine, dato impulso alla realizzazione di un sistema diffuso di invio telematico dei dati contabili degli enti locali alla Corte dei conti. Il sistema di rendicontazione telematica (SIRTEL), pertanto, nato dalla concertazione fra le Amministrazioni centrali coinvolte e le associazioni degli enti locali (ANCI, UPI, UNCEM), garantisce l’omogeneità, la completezza e l’affidabilità dei dati contabili consentendo di fatto di eliminare la trasmissione cartacea dei documenti con conseguente miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei controlli. Ebbene, dalle verifiche effettuate è risultata una notevole incoerenza tra i dati relativi alle voci rilevanti ai fini del calcolo del saldo finanziario di competenza mista valido al fine del rispetto del patto di stabilità così come risultanti dal rendiconto approvato (e quindi dal SIRTEL che su esso si basa), rispetto ai dati relativi alle stesse voci di entrata e di spesa riportati nel questionario. La contestazione è stata inoltre ribadita in adunanza pubblica dai Magistrati relatori con espressa richiesta di fornire adeguate spiegazioni circa il disallineamento riscontrato e con l’avvertimento che i dati ritenuti attendibili mostrerebbero, DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise in luogo di quanto certificato 19 dall’Ente, il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l’esercizio 2010. Al riguardo tuttavia i rappresentanti dell’Ente si sono limitati a chiarire che sono stati sempre presi in considerazione i dati da preconsuntivo. Occorre inoltre precisare che il Comune di Bojano, allo stato degli atti, non risulta aver prodotto la prescritta certificazione al bilancio consuntivo 2010 da trasmettere al Ministero dell’Intero per il tramite del competente Ufficio Territoriale del Governo. Ciò in quanto interrogando il sistema informativo “Finanza locale” non risultano presenti i dati relativi. Ciò ha impedito di procedere ad un’ulteriore verifica, che in ogni caso può ritenersi non necessaria in relazione alle più attendibili informazioni contabili derivanti dal sistema SIRTEL. Si è quindi proceduto al ricalcolo del saldo finanziario di competenza mista ottenuto dal Comune di Bojano utilizzando i dati definitivi risultanti dal rendiconto regolarmente approvato. Di seguito si riportano i prospetti dimostrativi nella versione presentata dall’Ente (prospetto 1) ed in quella risultante dai dati da rendiconto (prospetto 2). Prospetto 1 Accertamenti titoli I,II e III 8.593 Impegni Titolo I 7.589 Riscossioni titolo IV Pagamenti titolo II 113 44 Saldo finanziario 2010 di competenza mista 1.073 Obiettivo programmatico 2010 1.051 Diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziario DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 22 20 Prospetto 2 Accertamenti titoli I,II e III 5.957.708,70 Impegni Titolo I 5.548.038,27 Riscossioni titolo IV Pagamenti titolo II Saldo finanziario 2010 di competenza mista 113.027,37 44.552,40 478.145,40 Obiettivo programmatico 2010 1.050.174,00 Diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziario - 572.028,60 I prospetti sopra riportati mostrano come in base ai dati definitivi da rendiconto, il Patto di stabilità per l’esercizio 2010 non risulti rispettato per €. 572.028,60. I dati forniti dal Revisore e dall’Ente sono quindi risultati assolutamente inattendibili e fuorvianti. Nella predisposizione del questionario si è evidentemente fatto riferimento ai dati della certificazione a loro volta formati sulla base del preconsuntivo e non a quelli dei risultati definitivi di bilancio come invece sarebbe stato necessario. Si richiama al riguardo l’attenzione sul disposto della Circolare MEF n.15 del 30.03.2010 in base alla quale, essendo state apportate, con l’approvazione del conto consuntivo di bilancio, modifiche ai dati già trasmessi con l’originaria certificazione, l’Ente avrebbe dovuto stampare e reinviare la nuova certificazione cartacea (ottenuta dopo aver rettificato i dati del monitoraggio II semestre attraverso il sistema web) con le stesse modalità (Raccomandata A/R). In ogni caso, in caso di accertamento della violazione del patto di stabilità in un esercizio successivo a quello in cui è previsto l’obbligo di certificazione trova applicazione l’art. 31 comma 28 della L. n.183/2012 e successive modifiche ed integrazioni a norma del quale le sanzioni DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 21 trovano applicazione a far data dall’esercizio successivo a quello dell’avvenuto accertamento. Inoltre è previsto dal comma 29 dello stesso articolo che l’ente provveda alla prescritta comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nel termine di trenta giorni dall’avvenuto accertamento dell’inadempienza. Il risultato conseguito nel 2010 in relazione al Patto di stabilità, dovrà essere pertanto ricalcolato e correttamente certificato presso i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte del Comune di Isernia sulla base ai dati definitivi risultanti dal bilancio consuntivo 2010 fatto oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale. L’accertamento del mancato rispetto del Patto nel 2010 comporta l’applicazione delle sanzioni attualmente previste dal combinato disposto dell’art. 7 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, e dell’art. 31, co. 28 della legge di stabilità per il 2012 (l. 12 novembre 2011, n.183). In effetti, a norma del comma 4 del citato art. 7 le predette disposizioni sanzionatorie si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi. In ordine alla decorrenza ed alla applicazione delle sanzioni si fa presente che questa Sezione ha già espresso il proprio avviso con il parere n. 115/2012 cui si fa espresso rinvio. La Sezione, in ossequio al disposto dell’ultimo periodo del comma 168 della L. n. 266/2005, vigilerà sull’adozione da parte dell’Ente delle indicate misure correttive, nonché, DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise in occasione dell’esame dei 22 documenti contabili degli esercizi finanziari successivi al 2010, sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti per effetto del riscontrato mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno. In considerazione del sopra esposto comportamento tenuto dall’Amministrazione che, giova ribadirlo, ha certificato il rispetto del Patto sulla base di dati derivanti dal preconsuntivo senza avere cura di rettificarli quando, per effetto della definitiva approvazione del conto consuntivo 2010, gli stessi apparivano evidentemente incompatibili con quelli effettivamente utilizzati ai fini del monitoraggio e della certificazione 2010, appare fondato ritenere la sussistenza di un comportamento pienamente consapevole da parte degli Uffici preposti e come tale elusivo in quanto teso all’artificioso rispetto del patto di stabilità interno. È appena il caso di rammentare, al riguardo, che a norma dell’art. 1 del comma 111-ter della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, introdotto dall’art. 20 comma 12 del D.L. n. 98/2011, ed a far data dall’esercizio finanziario 2011, “Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 23 fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali”. La Sezione P.Q.M. in esito all’istruttoria eseguita in base al questionario ed alla relazione relativi al conto consuntivo 2010 del Comune di Bojano, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, ai sensi dell’art.1, co. 168, L.23 dicembre 2005, n.266, segnala al Consiglio Comunale le gravi irregolarità rilevate ed i comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, per le valutazioni di competenza e le idonee misure correttive da adottare negli esercizi finanziari successivi, le quali saranno comunicate a questa Sezione per l’esercizio del potere-dovere di vigilanza, ai sensi del successivo comma 172, con l’avvertenza che, nel caso di inottemperanza, le fattispecie correlate alle precitate gravi irregolarità verranno devolute alla Procura regionale del Molise per gli accertamenti di competenza. Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco del Comune di Bojano, all’Organo di revisione dell’ente, affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale. DISPONE - che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali; DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 24 - che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, alla locale Procura erariale. Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2012. I Magistrati, relatori F.to (Cons. Silvio Di Virgilio) Il Presidente F.to (dott. Giorgio Putti) F.to (Ref. Luigi Di Marco) DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 novembre 2012. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to (dott. Davide Sabato) DELIBERAZIONE N.133/2012/PRSP Sezione controllo Molise 25