REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. 508 PROPOSTA N. 22342 GIUNTA REGIONALE DEL DEL 30/12/2013 24/12/2013 STRUTTURA Direzione Regionale: PROPONENTE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO Area: PROGRAMM. DELL'OFF. D'ISTRUZ. E DIR. STUDIO SCOL. Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2014/15 (CIATTAGLIA CLAUDIA) ___________________________ L' ESTENSORE ASSESSORATO (ANGELA PAOLA RECCHIA) ___________________________ IL RESP. PROCEDIMENTO (A. D'ALESSIO) ___________________________ IL DIRIGENTE RESPONSABILE (P. BOTTARO) ___________________________ IL DIRETTORE REGIONALE ___________________________ FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA (Smeriglio Massimiliano) ___________________________ IL VICE-PRESIDENTE PROPONENTE DI CONCERTO ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni ___________________________ 24/12/2013 - prot. 378 Data di ricezione ______________________ SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: Pagina 1 / 6 ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ____________________________________ IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ____________________________________ IL PRESIDENTE Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Oggetto: Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2014/2015. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università; VISTI gli articoli 33, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione; VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012; VISTO lo Statuto Regionale e in particolare l’art. 7; VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133, - Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - e in particolare l’art. 64 che detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica; VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – e in particolare l’art. 19; VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive modificazioni; VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e in particolare gli artt. 152-156; VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 - Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Pagina 2 / 6 VISTO il D.P.R 29 ottobre 2012, n. 263 - Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali; VISTO il D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52 - Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; VISTA la NOTA prot. n. AOODPIT170 del 22 gennaio 2013 con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’istruzione rinviava l’attivazione dei licei ad indirizzo sportivo all’anno scolastico 2014/15; VISTO il Decreto Interministeriale 24 aprile 2012, n. 7428 - Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità' previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale; VISTO il Decreto Interministeriale 24 aprile 2012, n.7431 - Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità' previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale; VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale - e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regolamento Regionale 26 giugno 2013, n.12- Regolamento dei lavori della Giunta regionale; VISTA la D.G.R. del 7 agosto 2013, n. 257 - Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2014/2015; VISTA la D.G.R. del 20 luglio 2012, n. 381 - Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2013/2014 - nella parte in cui prevede l’istituzione della Conferenza regionale permanente per l’istruzione; VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 12 settembre 2012, n. T00318 – Istituzione della Conferenza regionale permanente per l’istruzione. Attuazione della D.G.R. n. 381 del 20/07/2012 concernente “Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2013/2014”; VISTO il regolamento interno della Conferenza regionale permanente per l’istruzione approvato nella seduta del 5 luglio 2013; VISTA la D.G.R. del 30 novembre 1999, n. 5654 e successive modificazioni e integrazioni - Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge n. 59/97 e del D.P.R. n. 233/98; VISTA la sentenza del T.A.R. Lazio n. 7586 del 30 maggio 2013 che, accogliendo il ricorso formulato dal Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, annulla la D.G.R. 42/2012 limitatamente alla misura dell’“Aggregazione al Liceo classico Dante Alighieri di Anagni del Liceo Socio Psico- pedagogico Regina Margherita già annesso al Convitto Nazionale” e tutti gli atti presupposti e conseguenti; Pagina 3 / 6 CONSIDERATO CHE la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012 ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell’art. 19 della citata legge n. 111/2011 per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione essendo una norma di dettaglio dettata in ambito di competenza concorrente; TENUTO CONTO CHE il D.P.R. n.81/09 agli articoli 10, 11 e 16 definisce i parametri numerici da seguire nella formazione delle classi; PRESO ATTO dei piani provinciali per la riorganizzazione della rete scolastica pervenuti alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, approvati con le seguenti deliberazioni: - n. 183 del 4 novembre 2013 del Commissario Straordinario della Provincia di Frosinone, - n. 32 del 21 novembre 2013 della Giunta Provinciale di Latina, - n. 103 del 3 dicembre 2013 e n. 106 del 18 dicembre 2013 del Commissario Straordinario della Provincia di Rieti, - n.319 del 20 novembre 2013 del Commissario Straordinario della Provincia di Roma, - n. 49 del 19 novembre 2013 del Consiglio Provinciale di Viterbo; PRESO ATTO delle note prot. n. 36685 del 26 novembre 2013, prot. n.38353, 38359, 38363, del 4 dicembre 2013 e prot. n. 39330 del 12 dicembre 2013 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha espresso il parere sui piani provinciali di Frosinone, Latina, Roma, Viterbo e Rieti; PRESO ATTO delle richieste e proposte provenienti dai territori e delle ulteriori misure di razionalizzazione proposte in sede di Conferenza regionale permanente per l’istruzione; TENUTO CONTO CHE il M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio deve ricevere la Deliberazione della Giunta Regionale sul dimensionamento entro tempi compatibili con l’inserimento dei dati nel sistema informativo nazionale e il compimento di tutte le successive operazioni necessarie a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2014/15; TENUTO CONTO CHE dall’analisi delle singole misure è emersa la necessità di adottare soluzioni più adeguate al soddisfacimento delle esigenze del territorio e dell’utenza, in particolare: - Aggregazione Istituti Gioberti e Simoncelli di Sora per le seguenti motivazioni: l’IIS Simoncelli sottodimensionato su dichiarazione del Presidente del Consigli di Istituto non viene accorpato dal piano provinciale con nessun’altra scuola. Il Consiglio d’Istituto propone l’accorpamento con l’Istituto Magistrale Gioberti, creando in tal modo un polo liceale; - Nuova istituzione IIS mediante aggregazione dell'ITCG Baronio all’IIS Einaudi di Sora per le seguenti motivazioni: con l’aggregazione dell’ITGC Baronio, sottodimensionato, all’IIS Einaudi si costituirebbe un polo tecnico. L’offerta formativa di Sora per il II ciclo, sarebbe così costituita da tre poli: polo liceale, polo tecnico e polo scientifico; - Nuova istituzione IIS Nicolucci-Reggio mediante aggregazione dell'IIS Nicolucci e dell'ITIS Reggio di Isola del Liri per le seguenti motivazioni: l’aggregazione risponde ad una valida offerta formativa sul territorio comunale. Inoltre, l'affinità dei due indirizzi di studio, tecnico e professionale, consentirebbe l'uso di strutture comuni in modo da garantire una migliore gestione dell'istituzione scolastica e favorirne la crescita in un territorio con specifica vocazione industriale e manifatturiera; - Attivazione Liceo linguistico presso la sezione associata Liceo scientifico dell’IIS Teodosio Rossi di Priverno per la seguente motivazione: in accordo con quanto proposto dalla provincia, la misura risulta più funzionale in una prospettiva di crescita per la nuova autonomia; Pagina 4 / 6 - Attivazione presso l’Istituto Via Pedemontana di Palestrina dell’ opzione promozione commerciale e pubblicitaria per la seguente motivazione: misura funzionale in una prospettiva di crescita dell’istituto e che risponde all’arricchimento di una valida offerta formativa sul territorio comunale; - Attivazione opzione scienze applicate presso il Liceo scientifico dell’IIS Borsellino-Falcone di Zagarolo per la seguente motivazione: misura funzionale in una prospettiva di crescita dell’istituto e che risponde all’arricchimento di una valida offerta formativa sul territorio comunale; CONSIDERATO CHE il Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (D.P.R. 52/2013) prevede che in prima applicazione le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possano essere istituite in numero superiore a quello delle relative province e che eventuali sezioni aggiuntive possano essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempre che ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale in una o più classi di concorso; CONSIDERATO CHE il Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (D.P.R. 52/2013) ne subordina l’attivazione alla presenza nelle istituzioni scolastiche richiedenti di impianti e attrezzature ginnico-sportive adeguati e che la verifica dell’adeguatezza impiantistica spetta alle amministrazioni provinciali; TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 233/98 le disposizioni in materia di dimensionamento non si applicano agli istituti di educazione o Convitti Nazionali; TENUTO CONTO, altresì, che nella riunione della Conferenza regionale permanente per l’istruzione tenutasi in data 18 dicembre 2013, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio esprimeva il parere secondo cui i Convitti Nazionali non sono oggetto di dimensionamento tranne che per l’attivazione di nuovi indirizzi di studio; RITENUTO, pertanto, di modificare la DGR n. 5654 del 30 novembre 1999 relativamente alle istituzioni scolastiche indicate nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che persegue integralmente l’obiettivo di organizzare un’offerta formativa complessiva equilibrata e sempre più funzionale ad una efficace azione didattico-educativa tenendo conto delle soluzioni più adeguate al soddisfacimento delle esigenze del territorio e dell’utenza; RITENUTO, inoltre, necessario confermare i Centri per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), ai sensi della L. n. 296/2006, articolo 1 comma 632, così come attivati dalla DGR 950/2008 avente ad oggetto “Attuazione D.P.R. n. 233 del 18/06/1998. “Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche”. Annualità 2009/10. Modifica della D.G.R. n. 5654/99”; RITENUTO di rinviare ad apposito atto della Giunta regionale l’attivazione dei poli tecniciprofessionali; ACQUISITO il parere della Conferenza regionale permanente per l’istruzione espresso in data 18 dicembre 2013; DELIBERA - di modificare la DGR n. 5654 del 30 novembre 1999 relativamente alle istituzioni scolastiche indicate nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che persegue integralmente l’obiettivo di organizzare un’offerta formativa complessiva equilibrata e Pagina 5 / 6 sempre più funzionale ad una efficace azione didattico-educativa tenendo conto delle soluzioni più adeguate al soddisfacimento delle esigenze del territorio e dell’utenza; - di confermare i Centri per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), ai sensi della L. n. 296/2006, articolo 1 comma 632, così come attivati dalla DGR 950/2008 avente ad oggetto “Attuazione D.P.R. n. 233 del 18/06/1998. “Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche”. Annualità 2009/10. Modifica della D.G.R. n. 5654/99”; - di rinviare ad apposito atto della Giunta regionale l’attivazione dei poli tecnici-professionali. Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione nel sito regionale www.regione.lazio.it/re_istruzione_giovani . Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. Pagina 6 / 6 ALLEGATO A – Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche – anno scolastico 2014/15 (il presente allegato si compone di n. 14 pagine) 1 Provincia di Frosinone I CICLO COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA ALATRI Aggregazione scuola infanzia e primaria Alatri Monte San Marino (attualmente appartenenti all’IC Alatri I) all’IC Alatri II Sacchetti Sassetti FROSINONE Aggregazione plesso infanzia Madonna della Neve (attualmente appartenente all’IC Frosinone III) all’IC Frosinone I e ricostituzione plesso primaria Madonna della Neve FROSINONE Aggregazione plessi infanzia Ferrarelli e primaria Tiravanti (attualmente appartenenti all’IC Frosinone I) all’IC Frosinone III ARCE Aggregazione plessi infanzia Strangolagalli colle campano, primaria Strangolagalli capoluogo e secondaria I grado sezione staccata Strangolagalli (attualmente appartenenti all'IC di Pofi) all’IC Arce BROCCOSTELLA Aggregazione IC Casalvieri all’IC Broccostella AQUINO Aggregazione IC Castrocielo all’IC Aquino PONTECORVO Aggregazione IC Pico all’IC Pontecorvo II CASTRO DEI VOLSCI Aggregazione plessi di infanzia e primaria Pofi Capoluogo e secondaria I grado Vattani (attualmente appartenenti all’IC Pofi) all’IC Castro dei Volsci AMASENO Aggregazione IC Giuliano di Roma all'IC Amaseno ESPERIA Aggregazione IC Ausonia all’IC Esperia SAN GIORGIO A LIRI Aggregazione IC Sant'Apollinare all’IC San Giorgio a Liri ISOLA DEL LIRI Assegnazione codice plesso primaria Mazzini dell’IC Isola del Liri II CICLO COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA ANAGNI Aggregazione liceo socio psico pedagogico (attualmente appartenente all’IIS Dante Alighieri di Anagni) al Convitto Nazionale Regina Margherita 2 COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA ANAGNI Aggregazione liceo scientifico di Fiuggi (attualmente appartenente all’IIS Buonarroti di Fiuggi) all’IIS Dante Alighieri SORA Aggregazione Istituti Gioberti e Simoncelli SORA Nuova istituzione IIS mediante aggregazione dell' ITCG Baronio e all’IIS Einaudi ISOLA DEL LIRI Nuova istituzione IIS Nicolucci-Reggio mediante aggregazione dell' IIS Nicolucci e dell'ITIS Reggio FROSINONE Nuova istituzione IIS Turriziani mediante aggregazione del Liceo Classico "Norberto Turriziani" e dell'Istituto Magistrale "F.lli Maccari" di Frosinone FIUGGI Nuova istituzione IPSSEOA Michelangelo Buonarroti mediante aggregazione dell'IPSSEOA Buonarroti di Fiuggi (attualmente appartenente all’ IIS Buonarroti di Fiuggi) e della scuola coordinata presso la casa circondariale di Frosinone FROSINONE IIS Brunelleschi - Da Vinci – Nuova istituzione sede staccata: sezione carceraria istituto tecnico per geometri presso la casa circondariale di Frosinone NUOVI INDIRIZZI di STUDIO/ ARTICOLAZIONI/ OPZIONI COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA ALATRI Attivazione presso l’IIS Pertini di: - indirizzo grafica e comunicazione - opzione tecnologie cartarie CECCANO Attivazione opzione prodotti dolciari artigianali e industriali presso l’IIS Ceccano FERENTINO Attivazione presso l’ITIS Morosini di: - opzione costruzioni aeronautiche - indirizzo meccanica meccatronica ed energia FIUGGI Attivazione opzione prodotti dolciari artigianali e industriali presso l’IIS Buonarroti FROSINONE Attivazione presso l’IIS Bragaglia di: - opzione apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili - opzione manutenzione dei mezzi di trasporto - liceo musicale e coreutico sezione musicale 3 COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA FROSINONE Attivazione sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo scientifico Severi FROSINONE Attivazione presso l’IIS Angeloni di: - opzione promozione commerciale e pubblicitaria - articolazione artigianato - opzione produzioni tessili sartoriali CASSINO Attivazione articolazione artigianato in sostituzione dell’articolazione industria presso l’IIS Righi Provincia di Latina I CICLO COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA FORMIA - Soppressione Direzione Didattica I Circolo - Soppressione Direzione Didattica II Circolo Riorganizzazione IC Formia I così costituito: - infanzia via Cassio - infanzia, primaria e secondaria I grado Ventotene - infanzia piazza delle Erbe – V. Rubino (Castellone) e primaria Castellone - infanzia Località Vindicio - primaria via Divisione Julia - secondaria I grado Alighieri Riorganizzazione IC Formia II così costituito: - infanzia La Mimosa via Rotabile e primaria Castagneto via Rotabile - infanzia via San Rocco Piccolo principe - infanzia e primaria Località Maranola - infanzia Mola De Amicis e primaria De Amicis Rione Mola - infanzia e primaria via Giafusco Collodi - infanzia Arcobaleno - primaria G. Bosco - secondaria I grado Pollione Riorganizzazione IC Formia III così costituito: - plessi infanzia via Gianola - primaria Calvino via Gianola - infanzia S. Pietro via Palazzo - primaria Marco Polo via Palazzo - primaria Rodari via Palazzo - secondaria I grado Mattei 4 COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA ITRI Istituzione dell'Istituto Omnicomprensivo tramite aggregazione dell'IPA di Itri (sezione associata IPA Latina) all'IC S. Giovanni Bosco TERRACINA Aggregazione dei plessi infanzia e primaria La Fiora (attualmente appartenenti all’IC Montessori) all'IC Borgo Hermada II CICLO COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA FONDI Aggregazione classi di Liceo scientifico opzione scienze applicate dell'ITIS Pacinotti al Liceo Classico Piero Gobetti FONDI Nuova istituzione IIS mediante unificazione dell' ITC L. De Libero e dell'ITIS Pacinotti (senza le classi di liceo scientifico aggregate al Liceo Classico Gobetti) FORMIA Nuova istituzione IIS mediante unificazione del Liceo Classico Pollione e dell’Istituto Magistrale Cicerone GAETA Nuova istituzione IIS mediante unificazione del Liceo Scientifico Fermi e dell’ITC sezione associata IIS Caboto LATINA Nuova istituzione IIS mediante unificazione del Liceo Classico Dante Alighieri con il Liceo Artistico di Latina PRIVERNO Aggregazione Istituto d’Arte Baboto di Priverno (attualmente aggregato al Liceo artistico di Latina) all’IIS Teodosio Rossi NUOVI INDIRIZZI di STUDIO/ ARTICOLAZIONI/ OPZIONI COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA LATINA LATINA Attivazione sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo scientifico Grassi Attivazione presso l’IPA dell’IIS San Benedetto di: - articolazione servizi sala e vendita - articolazione accoglienza turistica - opzione prodotti dolciari artigianali e industriali - opzione valorizzazione e commercializzazione prodotti agricoli del territorio 5 COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA LATINA Attivazione opzione promozione commerciale e pubblicitaria presso l’IPC Einaudi LATINA Attivazione opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili presso l’IPSIA Mattei GAETA Attivazione Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica presso sezione associata IPC dell’IIS Caboto. Attivazione presso l’ITN dell’IIS Caboto di: - articolazione logistica - opzione costruzioni navali - opzione conduzione del mezzo navale - opzione conduzione di apparati ed impianti marittimi PONZA Attivazione Indirizzo Turismo (biennio e triennio) con contestuale esaurimento dell'indirizzo amministrazione, finanza e marketing presso l’ITC Pisacane FORMIA Attivazione presso la sezione associata IPSIA dell’IIS Fermi di: - apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili - manutenzione dei mezzi di trasporto FORMIA Attivazione opzione prodotti dolciari artigianali e industriali presso l’IPSSAR APRILIA Attivazione presso la sezione associata ITIS dell’IIS Rosselli di: - Indirizzo informatica e telecomunicazioni Articolazioni: Informatica e Telecomunicazioni (con contestuale soppressione dell’ indirizzo informatica e telecomunicazioni presso la sezione associata ITC) - Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (con contestuale soppressione dell’indirizzo costruzioni, ambiente e territorio presso la sezione associata ITC) FONDI Attivazione Liceo scientifico opzione scienze applicate presso il Liceo classico Gobetti e contestuale soppressione del medesimo indirizzo presso l’ITIS Pacinotti FONDI Attivazione Indirizzo amministrazione, finanza e marketing (triennio) presso l’ITC Libero de Libero TERRACINA Attivazione opzione prodotti dolciari artigianali e industriali presso l’IPC Filosi PRIVERNO Attivazione Liceo linguistico presso la sezione associata Liceo scientifico dell’IIS Teodosio Rossi 6 Provincia di Rieti I CICLO COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA POGGIO MIRTETO Aggregazione IC di Montopoli all'IC Poggio Mirteto TORRI IN SABINA Aggregazione dell'IC Forano (escluso il plesso di Cantalupo in Sabina) all’IC Torri in Sabina "Forum Novum" CASPERIA - Aggregazione plesso di Cantalupo in Sabina (attualmente appartenente all’IC Forano) all’IC Casperia Soppressione plesso primaria Roccantica appartenente all’IC Casperia TORRICELLA IN SABINA POGGIO MOIANO Aggregazione IC Roccasinibalda all'IC Torricella in Sabina ORVINIO Soppressione plesso infanzia Brocchi FARA IN SABINA Soppressione plesso infanzia frazione Canneto dell’IC Fara in Sabina POGGIO MOIANO Soppressione plesso primaria Brocchi e primaria Maritano dell’IC Poggio Moiano POGGIO NATIVO Soppressione plesso primaria Castelnuovo di Farfa dell’IC Poggio Nativo LEONESSA Soppressione plesso primaria frazione Terzone dell’IC Leonessa Aggregazione IC di Poggio Nativo all’IC Poggio Moiano II CICLO COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA POGGIO MIRTETO Nuova istituzione IIS mediante aggregazione dell'IIS Bonfante al Liceo Scientifico G. da Catino RIETI Aggregazione ITCG Ciancarelli (attualmente appartenente all’IIS Ciancarelli) all’IIS Varrone RIETI Aggregazione IPSAA Strampelli di Rieti, Istituto Tecnico Agrario di Rieti e IPSAA Strampelli di Cittaducale (attualmente appartenenti all’IIS Ciancarelli) all’IIS Luigi di Savoia 7 NUOVI INDIRIZZI di STUDIO/ ARTICOLAZIONI/ OPZIONI COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA POGGIO MIRTETO Attivazione istituto tecnico settore economico indirizzo turismo (in sostituzione dell'istituto professionale indirizzo servizi commerciali) presso l’IIS G. Da Catino POGGIO MIRTETO Attivazione opzione produzioni tessili sartoriali presso l’IIS G. Da Catino RIETI Attivazione presso l’IIS Varrone di: - liceo musicale e coreutico sezione coreutica - indirizzo audiovisivo e multimediale (per il liceo artistico) RIETI Attivazione sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo scientifico Carlo Jucci RIETI Attivazione opzione prodotti dolciari artigianali e industriali presso IPSSEOA Costaggini RIETI Attivazione presso l’IIS Rosatelli di: - articolazione Automazione (in sostituzione dell'articolazione elettronica) - opzione apparati impianti e servizi industriali e civili Attivazione presso l’IIS Rosatelli – CTP sezione presso la Casa circondariale di Rieti di: - scuola media per adulti - istituto tecnico settore tecnologico indirizzo informatica e telecomunicazioni Provincia di Roma I CICLO COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA LADISPOLI Trasferimento corso completo di scuola primaria dall’IC Ladispoli I all’IC Corrado Melone POLI Aggregazione plessi infanzia, primaria e secondaria I grado (attualmente appartenenti all’IC Poli) all’IC Gallicano nel Lazio POMEZIA Riorganizzazione plessi attualmente appartenenti agli IC Orazio, via della Tecnica e via Matteotti: 1) IC Santa Procula così costituito: - plessi infanzia, primaria e second. I grado loc. Santa Palomba - plessi infanzia e primaria loc. Santa Procula 8 - plessi infanzia e primaria loc. Castagnetta 2) IC via della Tecnica così costituito: - plesso second. I grado via della Tecnica - plesso primaria via Guerrazzi - plesso infanzia via Dante Alighieri 3) IC Orazio (via F.lli bandiera) così costituito: - plesso second. I grado Orazio - plesso primaria P.le Aldo Moro - plesso primaria e infanzia via Cincinnato - plesso infanzia via Singhen 4) Circolo Didattico via Matteotti così costituito: - plesso primaria via Matteotti - plesso Infanzia via Turati - plesso infanzia P.le delle Regioni TIVOLI Aggregazione plessi primaria di Casape e primaria secondaria di I grado di San Gregorio da Sassola (attualmente appartenenti all’IC Poli) all'IC Villa Adriana TOLFA Aggregazione IC Allumiere all’IC Tolfa ROMA MUNICIPIO I e VII Aggregazione plesso scuola primaria Giardinieri (attualmente appartenente all’IC Alessandro Manzoni - IC Via Lusitania - Municipio VII) all'IC Elsa Morante (Municipio I) II CICLO COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA ROMA MUNICIPIO II ROMA MUNICIPIO VIII ROMA MUNICIPIO XII ROMA MUNICIPIO XIV ROMA MUNICIPIO XIV ROMA MUNICIPIO XV ROMA MUNICIPIO XII BRACCIANO Accorpamento IIS Via Luisa di Savoia, 14 con IIS Via Salvini, 20 Accorpamento ITN Colonna con IT Areonautico De Pinedo Accorpamento IIS Volta Ceccherelli con LS Malpighi Accorpamento IIS Einstein con ITC Bachelet Accorpamento IPSCT Stendhal (succursale) con IPSCT Einaudi Accorpamento IPSCT Stendhal (centrale) con ITC Calamandrei Aggregazione Convitto per sordi di Roma all’ISISS Magarotto Accorpamento sede staccata Liceo Artistico di Anguillara Sabazia (attualmente appartenente all'IIS Mattei di Cerveteri) con l'IIS Luca Paciolo di Bracciano 9 COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA PALESTRINA Accorpamento corso ITC/IGEA dell'IIS via Pedemontana di Palestrina sede di Cave che si trasferisce da Cave a Palestrina con ITCG Luttazzi di Palestrina VELLETRI Accorpamento IIS Cederna con IIS Battisti SEGNI Trasferimento della sede legale IIS Via Scroccarocco, 20 da Segni a Valmontone COLLEFERRO Trasferimento liceo classico da Segni a Colleferro (IIS via delle Scienze) GUIDONIA MONTECELIO Aggregazione sezione staccata Istituto Isabella d'Este di Guidonia al Liceo scientifico e linguistico Majorana NUOVI INDIRIZZI di STUDIO/ ARTICOLAZIONI/ OPZIONI COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA CIVITAVECCHIA Attivazione sezione ad indirizzo sportivo presso l’istituto Marconi CERVETERI Attivazione articolazione sistemi informativi aziendali amministrazione, finanza e marketing presso l’istituto Mattei CIVITAVECCHIA Attivazione presso l’istituto Calamatta di: - articolazione logistica - opzione conduzione del mezzo navale - opzione conduzione di apparati e impianti marittimi PALESTRINA Attivazione presso l’istituto Via Pedemontana di: - opzione prodotti dolciari artigianali e industriali (sede di Cave) - opzione promozione commerciale e pubblicitaria FRASCATI Attivazione presso l’istituto Pantaleoni di: - indirizzo servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera - opzione promozione commerciale e pubblicitaria VELLETRI Attivazione opzione prodotti dolciari artigianali e industriali presso l’istituto Tognazzi ROMA MUNICIPIO IV ROMA MUNICIPIO XII ROMA MUNICIPIO XIV Attivazione sezione ad indirizzo sportivo presso l’istituto Benedetto Croce dell’indirizzo Attivazione indirizzo turismo presso l’istituto Federico Caffè Attivazione opzione prodotti dolciari artigianali e industriali presso l’istituto Via Domizia Lucilla 10 COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA MONTEROTONDO Attivazione opzione promozione commerciale e pubblicitaria presso l’istituto Frammartino TIVOLI Attivazione indirizzo grafica e comunicazione presso l’istituto Fermi ROMA MUNICIPIO V Attivazione articolazione relazioni internazionali per il marketing presso l’istituto Giovanni XXIII ROMA MUNICIPIO V ROMA MUNICIPIO VIII Attivazione articolazione telecomunicazioni presso l’istituto Di Vittorio - Lattanzio ROMA MUNICIPIO VIII Attivazione presso l’istituto Armellini di: - articolazione energia - articolazione telecomunicazioni ROMA MUNICIPIO VII Attivazione opzione promozione commerciale e pubblicitaria presso l’istituto Via Beata Maria De Mattias (ex Confalonieri - De Chirico) ROMA MUNICIPIO VIII Attivazione presso l’istituto De Pinedo di: - opzione conduzione del mezzo aereo - articolazione logistica - articolazione costruzione del mezzo ROMA MUNICIPIO IX ROMA MUNICIPIO VIII ROMA MUNICIPIO VII ROMA MUNICIPIO VII Attivazione articolazione telecomunicazioni presso l’istituto Ruiz ROMA MUNICIPIO IX Attivazione indirizzo sistema moda – articolazione tessile abbigliamento e moda presso l’istituto Alberti ROMA MUNICIPIO VII Attivazione articolazione automazione in sostituzione dell’articolazione elettronica presso l’istituto Enzo Ferrari ROMA MUNICIPIO VII Attivazione articolazione relazioni internazionali per il marketing presso l’istituto Leopoldo Pirelli ANZIO Attivazione liceo scienze umane presso l’istituto Chris Cappell College NETTUNO Attivazione articolazione telecomunicazioni presso l’istituto Trafelli ROMA MUNICIPIO III Attivazione sezione ad indirizzo sportivo presso l’istituto Via Montaione (ex Pacinotti – Archimede) 11 Attivazione opzione prodotti dolciari artigianali e industriali presso l’istituto Tor Carbone Attivazione sezione ad indirizzo sportivo presso l’istituto Primo Levi Attivazione articolazione automazione presso l’istituto Hertz Attivazione articolazione relazioni internazionali per il marketing presso l’istituto Lombardo Radice COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA ROMA MUNICIPIO III ROMA MUNICIPIO III ROMA MUNICIPIO III ROMA MUNICIPIO I Attivazione liceo musicale presso l’istituto Giordano Bruno VELLETRI Attivazione opzione promozione commerciale e pubblicitaria presso l’istituto Battisti GENZANO Attivazione presso l’istituto Pertini di: - articolazione relazioni internazionali per il marketing - opzione manutenzione mezzi di trasporto (per IPSIA) - opzione telecomunicazioni (per ITT) ZAGAROLO Attivazione opzione scienze applicate presso il Liceo scientifico dell’IIS BorsellinoFalcone ROMA MUNICIPIO X Attivazione opzione promozione commerciale e pubblicitaria presso l’istituto Urbani ROMA MUNICIPIO VIII Attivazione presso l’istituto Rossellini di: - opzione produzioni audiovisive - opzione produzioni artigianali del territorio ROMA MUNICIPIO VIII Attivazione presso l’istituto Marcantonio Colonna di: - opzione costruzioni navali - opzione conduzione del mezzo navale - opzione conduzione apparati e impianti marittimi ROMA MUNICIPIO I Attivazione opzione prodotti dolciari artigianali e industriali presso l’istituto Gioberti ROMA MUNICIPIO I Attivazione presso l’istituto Cattaneo di: - opzione apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili - opzione manutenzione dei mezzi di trasporto Attivazione indirizzo audiovisivo e multimediale presso l’istituto Via Sarandì Attivazione Liceo internazionale inglese presso l’IIS via Salvini Attivazione sezione ad indirizzo sportivo presso il Convitto nazionale Vittorio Emanuele II 12 Provincia di Viterbo I CICLO COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA VETRALLA Soppressione plesso primaria di Barbarano Romano e Tre Croci attualmente appartenente all’IC Vetralla VALENTANO Soppressione plesso primaria di Farnese attualmente appartenente all’IC Ruffini CIVITA CASTELLANA Soppressione plesso primaria di Calcata attualmente appartenente all’IC XXV Aprile II CICLO COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA ACQUAPENDENTE Istituzione Istituto Omnicomprensivo così costituito: - IIS Acquapendente - IC Acquapendente NUOVI INDIRIZZI di STUDIO/ ARTICOLAZIONI/ OPZIONI COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA TARQUINIA Attivazione indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria (biennio comune) presso l’IIS Cardarelli ORTE Attivazione presso l’ISIS Besta di: - indirizzo Trasporti e logistica (biennio comune) presso ITCG Besta di Orte - indirizzo Turismo (biennio e triennio) presso ITCG Besta sede Civita Castellana - opzione scienze umane presso Liceo scientifico di Orte VITERBO Attivazione sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo scientifico Ruffini 13 COMUNE INTERVENTO di RIORGANIZZAZIONE della RETE SCOLASTICA ACQUAPENDENTE Attivazione indirizzo elettronica ed elettrotecnica (biennio comune) presso l’IIS Leonardo da Vinci VETRALLA Attivazione indirizzo informatica e telecomunicazioni (biennio comune) presso l’ITIS di Bassano Romano sezione associata dell’IIS Canonica CAPRAROLA Attivazione opzione prodotti dolciari artigianali e industriali presso l’IPSSAR Farnese 14 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. 505 PROPOSTA N. 21590 GIUNTA REGIONALE DEL DEL 30/12/2013 18/12/2013 STRUTTURA Direzione Regionale: PROPONENTE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO Area: ORGANIZZ. E ATTUAZ. INTERV. CAPITALE UMANO Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Legge regionale 14 giugno 1996 n. 21 e s.m.i. - artt. 14,15,16,17,20. Istituzione corsi di formazione professionale per l'insegnamento dello sci alpino, nordico e snowboard. Istituzione corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci alpino, nordico e snowboard. Stagione invernale 2013/2014. (MARAZZA CLAUDIO) ___________________________ L' ESTENSORE ASSESSORATO (MARAZZA CALUDIO) ___________________________ IL RESP. PROCEDIMENTO (G.D. BERTOLUCCI) ___________________________ IL DIRIGENTE RESPONSABILE (P. BOTTARO) ___________________________ IL DIRETTORE REGIONALE ___________________________ FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA (Smeriglio Massimiliano) ___________________________ IL VICE-PRESIDENTE PROPONENTE DI CONCERTO ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA ___________________________ Data di ricezione: 24/12/2013 prot. 376 ISTRUTTORIA: Pagina 1 / 4 ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ____________________________________ IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ____________________________________ IL PRESIDENTE Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI OGGETTO: Legge regionale 14 giugno 1996 n. 21 e s.m.i. - artt. 14,15,16,17,20. Istituzione corsi di formazione professionale per l’insegnamento dello sci alpino, nordico e snowboard. Istituzione corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci alpino, nordico e snowboard. Stagione invernale 2013/2014. LA GIUNTA REGIONALE Su proposta dell’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università Visto lo Statuto della Regione Lazio; Vista la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; Visto il Regolamento Regionale. n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; Vista la L. R. n. 21 del 14 giugno 1996 e successive modificazioni ed integrazioni avente per oggetto “Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci”; Vista la nota prot. 52885 pervenuta in data 25/10/2013, con la quale il Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio chiede che, per la stagione invernale 2014/2015, vengano istituiti dalla Regione Lazio i corsi annuali di formazione all’insegnamento dello sci alpino, nordico e di snowboard e corsi di aggiornamento per maestri di sci alpino, nordico e di snowboard previsti dall’art. 14 comma 1 e 2 della L.R. 21/96 seppure con oneri a totale carico dei partecipanti dei suddetti corsi; Pagina 2 / 4 Considerato che, con la stessa nota il Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio ha presentato il programma generale così articolato: programma organizzativo per l’effettuazione della prova dimostrativa pratica per le discipline alpine, nordiche e snowboard (art 15 della L.R. 21/96 s.m.i.); programma dei corsi di formazione e delle relative prove d’esame delle suddette discipline ( artt. 16, 17 della L.R. 21/96 s.m.i.) ); programma dei corsi di aggiornamento per maestri di sci alpino, nordico e snowboard (art. 20 della L.R. 21/96 s.m.i.);); Ritenuto opportuno - in relazione alle esigenze di formazione professionale e alle connesse opportunità lavorative rappresentate dai corsi di formazione nonché a quanto rappresentato dal Collegio dei Maestri di Sci - di istituire, ai sensi dell’art 14, commi 2 della L.R. 14 giugno 1996 n° 21 e s.m.i., tre corsi di formazione tecnico-didattico-culturale per maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche e snowboard, previo superamento delle prove dimostrative attitudinali pratiche previste dall’art. 15 della medesima legge, nonché istituire tre corsi di aggiornamento per maestri nelle discipline alpine, nordiche e snowboard, di cui all’art. 20 della L.R. 14 giugno 1996 n° 21 i cui oneri saranno a totale carico degli aspiranti, da svolgersi nella annualità 2014/2015; Ritenuto necessario procedere all’approvazione del programma per l’effettuazione della prova dimostrativa attitudinale pratica di cui all’art. 15 nonché del programma dei corsi di formazione ed aggiornamento e delle relative prove d’esame nelle discipline alpine, nordiche e snowboard per l’annualità 20142015 Valutata l’opportunità, ai sensi degli art. 16 comma 3 e art. 20 comma 2 della L.R. 21/96 s.m.i., di affidare al Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio la gestione dei citati corsi, con l’impegno che le prove di selezione relative e tutte le attività di formazione e di aggiornamento tecnico – didattico – culturale, si svolgano presso impianti situati nel Lazio laddove le condizioni atmosferiche e nivologiche lo permettano, o, in alternativa, presso quelli situati in regioni limitrofe o nel Trentino Alto Adige; Atteso Pagina 3 / 4 che con successivo atto dirigenziale si provvederà all’approvazione di: schema di convenzione tra Regione Lazio e Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio per l’affidamento della gestione dei corsi in parola al medesimo Collegio; testo dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle prove selettive attitudinali per l’ammissione ai corsi di formazione tecnico- didattico-culturale per maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche e snowboard e ai corsi di aggiornamento per maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche e snowboard ; Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali; all’unanimità DELIBERA Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano; 1. di istituire, ai sensi dell’art 14, commi 2 e 3, della L.R. 14 giugno 1996 n. 21 s.m.i., i seguenti corsi di formazione e di aggiornamento professionale tecnico-didatticoculturale per maestri di sci da svolgersi nell’annualità 2013/2014 i cui oneri saranno a totale carico degli stessi partecipanti; corso di formazione per maestri di sci nelle discipline alpine; corso di formazione per maestri di sci nelle discipline nordiche; corso di formazione per maestri di snowboard; corso di aggiornamento per maestri di sci nelle discipline alpine; corso di aggiornamento per maestri di sci nelle discipline nordiche; corso di aggiornamento per maestri di sci snowboard; 2. di approvare il programma generale dei corsi, parte integrante del presente atto, così articolato: programma per l’effettuazione della prova dimostrativa attitudinale pratica di cui all’art. 15 della L.R. n° 21 del 14 giugno 1996; programma per lo svolgimento dei corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche e snowboard e di aggiornamento per maestri nelle medesime discipline e delle relative prove d’esame per l’annualità 2014-2015; 3. di autorizzare il Direttore della Direzione Regionale Formazione Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio ad approvare con successivo provvedimento amministrativo lo schema di convenzione tra Regione Lazio e Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio per l’affidamento della gestione dei corsi in parola al medesimo Collegio; il testo dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle prove selettive attitudinali per l’ammissione ai corsi di formazione tecnico- didattico-culturale per maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche e snowboard e ai corsi di aggiornamento per maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche e snowboard ; 4. di avvalersi, ai sensi dell’art. 16 e 20 della L.R. 21/96 s.m.i., del Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio per la gestione dei corsi di formazione e aggiornamento in questione; Il presente atto non contiene annotazioni contabili La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito www. Regione.Lazio.it Pagina 4 / 4 PROGRAMMA GENERALE DEI CORSI Coloro che avranno inoltrato regolarmente la domanda di partecipazione alla prova selettiva attitudinale pratica per l'ammissione al corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio della professione di Maestro di Sci nelle discipline alpine, nordiche o snowboard saranno convocati direttamente dal Collegio Regionale dei Maestri di sci Regione Lazio. Per ulteriori informazioni rivolgersi al: Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Lazio: fax 06. 32120145 - Cell. 347- 3365210 – mail: [email protected], - www.maestriscilazio.it – Via dei Gracchi, 123 - 00192 ROMA. Programma delle prove dimostrative attitudinali di Sci Alpino Le prove dimostrative attitudinali pratiche saranno articolate secondo il programma di seguito riportato, e si svolgeranno davanti alla Sottocommissione esaminatrice, di cui al punto f) del secondo comma dell’art. 18 della L.R. 21/96 e succ. mod. e integr. nella stagione invernale 2014 in località che sarà determinata dalle competenti autorità regionali, su indicazione del Collegio Regionale. Nell’ipotesi in cui uno o più Commissari abbiano prestato attività professionale per la preparazione di candidati alla prova di selezione in oggetto, il commissario dovrà - in fase di riunione preliminare – segnalare i nominativi in cui dovesse riscontrare detta fattispecie. In tal caso il commissario si asterrà dall'assegnare una valutazione e il calcolo del voto finale, verrà ottenuto dalla media dei voti assegnati dagli altri Commissari. I candidati che si presentano alle prove di selezione dovranno indossare un casco di protezione regolarmente omologato a norma di Legge pena l’esclusione dalle prove . Prova Attitudinale Pratica di Ammissione al corso. La prova attitudinale pratica consente, se superata, l’ammissione al corso per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino. La prova viene svolta in Tre Fasi, denominate “Prima Fase”, “Seconda Fase” e “Terza Fase”. “Prima Fase”: consiste nello svolgimento di una prova di Slalom Gigante con rilevazione cronometrica che, se superata, dà diritto di ammissione alla “Seconda Fase”. La prova è superata con esito positivo se il candidato effettua regolarmente l'intero percorso (senza salto di porte) con un tempo che non superi il 18% per gli uomini ovvero il 24% per le donne dal Tempo di Riferimento. Il Tempo di Riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo parametrato (tempo dell'apripista moltiplicato per il suo coefficiente correttore, attribuito annualmente dalla FEMPS), fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova; Partecipano alla seconda manche solo i candidati che non hanno superato la prova nella prima manche. Tale prova NON ha valore Eurotest REQUISITI TECNICI DELLA PISTA/TRACCIATO 1. Omologazione della pista FIS o in subordine FISI, adeguatamente preparata per soddisfare le esigenze e gli obiettivi della prova; 2. Tempo minimo di 45,00 secondi, da intendersi come tempo reale (non compensato) segnato dall'apripista più veloce; 3. Dislivello compreso tra i 250 mt e i 300 mt. 4. Tracciatura compresa tra l'11 e il 15 % del dislivello della pista; 5. Presenza di un display luminoso recante il tempo conseguito dal candidato; 6. Sarà data comunicazione del tempo massimo di ammissione (maschile e femminile) prima della discesa del primo candidato. ESENZIONE DALLO SLALOM GIGANTE Sono dispensati dalla prova di slalom gigante i candidati che detengono un punteggio F.I.S. uguale o inferiore a 50 punti per gli uomini, e uguale o inferiore a 70 punti per le donne in almeno una delle specialità tecniche (slalom o gigante). Il punteggio F.I.S. sarà certificato dal candidato e rilevato dagli elenchi aggiornati della Federazione Internazionale dello Sci - F.I.S. o dalla Federazione di sci nazionale del paese di origine del candidato. “Seconda Fase”: gli allievi, che hanno superato la “Prima Fase”, sono chiamati inderogabilmente a sostenere una giornata di sci in campo libero e valutati attraverso una visione soggettiva dalla Commissione d’esame. La valutazione conseguita, solamente se risultata sufficiente con punteggio maggiore o uguale a 23,50, costituirà un credito a valore unico per la “Terza Fase”; “Terza Fase”: gli allievi che accedono alla “Terza Fase” sono chiamati a sostenere tre esercizi previsti nella progressione Tecnica dello Sci Italiano 2010 e riferiti al Livello Oro e scelti dalla Commissione fra i seguenti quattro: Serie di curve ad arco CORTO; Serie di curve ad arco MEDIO; Serie di curve ad arco AMPIO; Prova Libera. Il punteggio valutativo delle prove è espresso dai membri della Sottocommissione in quarantesimi. Il punteggio minimo sufficiente per superare la prova deve essere maggiore o uguale a 24,00. Ai candidati che hanno ottenuto un punteggio compreso tra il 23,50 ed il 23,99 viene applicato il credito ottenuto nella “Seconda Fase”. L’applicazione del credito trasforma i soli valori compresi tra 23,50 e 23,99 in 24,00. Il punteggio complessivo, della Prova Attitudinale Pratica per ogni candidato, deriva dalla media dei punteggi riportata nelle singole prove sostenute nella “Terza Fase”. Ai candidati che abbiano partecipato ad attività agonistiche organizzate dai Comitati Regionali F.I.S.I. nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sono riconosciuti crediti formativi fino ad un massimo del 5 per cento della votazione minima in funzione dei risultati agonistici raggiunti nelle gare. La valutazione e l’attribuzione dei crediti formativi è effettuata dalle sottocommissioni competenti per disciplina. REQUISITI TECNICI DELLA PISTA/MODALITA OPERATIVE Le piste prescelte per l'effettuazione degli esercizi dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche/morfologiche: ESERCIZIO LUNGHEZZA LARGHEZZA DISLIVELLO (min/max) ARCO CORTO 300 mt > 30 mt MIN 140 mt – MAX 170 mt ARCO MEDIO 300 mt > 40 mt MIN 130 mt – MAX 170 mt ARCO AMPIO 300 mt > 50 mt MIN 110 mt – MAX 170 mt PROVA LIBERA 300 mt MIN 110 mt – MAX 170 mt La prova libera può, a discrezione della commissione, essere intesa come prova situazionale quindi eseguita anche su terreni non battuti, fatto salvo il rispetto dei requisiti di sicurezza e le leggi o regolamenti in vigore sul territorio; il candidato dovrà dimostrare alla Commissione esaminatrice una buona capacità di conduzione della curva sugli spigoli, la centralità della posizione, il tempismo, l’armoniosità dei movimenti, la coordinazione tra arti inferiori ed arti superiori, la capacità di mantenere costante la velocità, la dinamicità, la giusta interpretazione della dimensione degli archi ed un buon adattamento delle curve al pendio. Il punteggio complessivo, della Prova Attitudinale Pratica per ogni candidato, deriva dalla media dei punteggi riportata nelle singole prove sostenute nella “Terza Fase”. Superano la prova e quindi saranno AMMESSI al Corso di formazione gli allievi che avranno conseguito una votazione media pari o superiore a 24 punti su 40. Sulla base del suesposto criterio, la Commissione esaminatrice emetterà due giudizi: “ammesso” o “non ammesso” al corso di formazione, con indicazione del punteggio ottenuto. L’esito negativo delle prove non ammette nè appello, nè possibilità di recupero. Per il corretto svolgimento dei test è facoltà del Collegio in accordo con la Sottocommissione esaminatrice determinare specifiche modalità di attuazione. ESENZIONE DALLA PRESELEZIONE DI SCI ALPINO Non sono tenuti a sostenere la prova dimostrativa attitudinale pratica, gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali di sci alpino, Slalom o Gigante, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente Bando; i Candidati dovranno presentare all’atto di iscrizione, idonea attestazione rilasciata dalla Fisi. Programma delle prove dimostrative attitudinali Sci Nordico Le prove dimostrative attitudinali pratiche saranno articolate secondo il programma di seguito riportato, e si svolgeranno davanti alla Sottocommissione esaminatrice competente, di cui al punto g) del secondo comma dell’art. 18 della L.R. 21/96 e succ. mod. e integr. nella stagione invernale 2014 in località che sarà determinata dalle competenti autorità regionali su indicazione del Collegio Regionale. SCI NORDICO: - passo alternato; - passo spinta; - prova libera a tecnica classica; - pattinaggio doppia spinta; - prova libera a tecnica di pattinaggio Livello Oro; - pattinaggio lungo con spinta, con cambio; - prova libera in tecnica di discesa Liv. Oro; Per il corretto svolgimento dei test è facoltà del Collegio e della Sottocommissione esaminatrice determinare specifiche modalità di attuazione. La valutazione delle prove si effettua in quarantesimi con 24 (ventiquattro) quale voto di sufficienza, con media dei voti degli esaminatori. CREDITI FORMATIVI: Ai candidati che abbiano partecipato ad attività agonistiche organizzate dai Comitati Regionali F.I.S.I. nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sono riconosciuti crediti formativi fino ad un massimo del 5 per cento della votazione minima in funzione dei risultati agonistici raggiunti nelle gare. La valutazione e l’attribuzione dei crediti formativi è effettuata dalle sottocommissioni competenti per disciplina. Al termine delle prove dimostrative attitudinali-pratiche, la Commissione emetterà il giudizio: “ammesso” o “non ammesso” al corso di formazione, con indicazione del punteggio ottenuto. L’esito negativo delle prove non ammette né appello né possibilità di recupero. ESENZIONE DALLA PRESELEZIONE DI SCI NORDICO Non sono tenuti a sostenere la prova dimostrativa attitudinale pratica, gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali di sci nordico della F.I.S.I., nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando. Programma delle prove dimostrative attitudinali Snowboard Le prove dimostrative attitudinali pratiche saranno articolate secondo il programma di seguito riportato, e si svolgeranno davanti alla Sottocommissione esaminatrice competente, di cui al punto gbis) del secondo comma dell’art. 18 della L.R. 21/96 e succ. mod. e integr. nella stagione invernale 2014 in località che sarà determinata dalle competenti autorità regionali su indicazione del Collegio Regionale. La Sottocommissione sarà composta, oltre al Presidente e al Segretario di cui all’art. 18 L.R. 21/96, Nell’ipotesi in cui uno o più commissari abbiano prestato attività professionale per la preparazione di candidati alla prova di selezione in oggetto, il commissario dovrà - in fase di riunione preliminare – segnalare i nominativi in cui dovesse riscontrare detta fattispecie. In tal caso il commissario si asterrà dall'assegnare una valutazione e il calcolo del voto finale, verrà ottenuto dalla media dei voti assegnati dagli altri Commissari. I candidati che si presentano alle prove di selezione dovranno indossare un casco di protezione regolarmente omologato a norma di Legge pena l’esclusione dalle prove . La prova attitudinale pratica consente, se superata, l’ammissione al corso per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci Snowboard. La prova viene svolta in Tre Fasi, denominate “Prima Fase”, “Seconda Fase” e “Terza Fase”. “Prima Fase”: attrezzatura hard: curve concatenate condotte ad arco variabile; attrezzatura soft: prova libera, curve in andatura fackie ad arco variabile; n° 2 salti con manovra freestyle. “Seconda Fase” ( solo per coloro che hanno superato la “Prima Fase” : attrezzatura hard: serpentina, curve concatenate condotte attrezzatura soft: prova gibbing, salto con manovra freestyle, curve concatenate condotte al 50% fackie. Lo svolgimento della seconda giornata non ha valutazione ufficiale, ma ha lo scopo di migliorare l’interpretazione delle prove sfruttando i consigli tempestivi della Commissione e dei dimostratori. “Terza Fase”: attrezzatura hard: serpentina, curve concatenate condotte; attrezzatura soft: prova gibbing, salto con manovra freestyle, curve concatenate condotte al 50% fackie. Per il corretto svolgimento dei test è facoltà del Collegio e della Sottocommissione esaminatrice determinare specifiche modalità di attuazione. La valutazione delle prove si effettua in quarantesimi con 24 (ventiquattro) quale voto di sufficienza, con media dei voti degli esaminatori. CREDITI FORMATIVI Ai candidati che abbiano partecipato ad attività agonistiche organizzate dai Comitati Regionali F.I.S.I. nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sono riconosciuti crediti formativi fino ad un massimo del 5 per cento della votazione minima in funzione dei risultati agonistici raggiunti nelle gare. La valutazione e l’attribuzione dei crediti formativi è effettuata dalle sottocommissioni competenti per disciplina. Al termine delle prove dimostrative attitudinali-pratiche, la Commissione emetterà il giudizio: “ammesso” o “non ammesso” al corso di formazione, con indicazione del punteggio ottenuto. L’esito negativo delle prove non ammette né appello né possibilità di recupero. ESENZIONE DALLA PRESELEZIONE DI SCI SNOWBOARD: Non sono tenuti a sostenere la prova dimostrativa attitudinale pratica, gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali Snowboard della F.I.S.I., nelle rispettive discipline, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando. CORSO DI FORMAZIONE L'aspirante che abbia superato la prova dimostrativa attitudinale pratica nelle rispettive discipline, deve produrre specifica domanda di partecipazione al relativo Corso di Formazione, direttamente al: Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Lazio – Via dei Gracchi, 123 – 00192 ROMA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE La quota di partecipazione al corso di Formazione per Maestri di Sci Alpino e Snowboard è stabilita in Euro 6.000 (seimila/00) che dovrà essere versata, anche con modalità dilazionate, al Collegio regionale dei Maestri di Sci del Lazio. La quota di partecipazione al Corso di Formazione per Maestri di sci Nordico verrà stabilita dal Collegio regionale in base al numero dei partecipanti. Il suddetto versamento dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico sul c/c della Banca Fideuram: IBAN: IT91K.03296.01601.0000.6629.1009 intestato al Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Lazio Via dei Gracchi, 123 -00192-Roma, indicando la causale “CORSO DI FORMAZIONE BANDO 2014” Il corso di formazione sarà organizzato secondo il programma e con le modalità indicate nel prosieguo del presente PROGRAMMA GENERALE a condizione che il numero dei candidati ammessi non sia inferiore a 10 per le discipline alpine e snowboard e a 4 per il nordico. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI Coloro che avranno inoltrato domanda di partecipazione al corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci nelle discipline alpine, nel fondo e nello snowboard verranno convocati direttamente dal Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Lazio per la partecipazione alle diverse fasi del corso di formazione utilizzando anche per il tramite del sito web del Collegio: www.maestriscilazio.it PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI ALL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI: ALPINO, NORDICO E SNOWBOARD Il corso di formazione si distingue in tre fasi: 1° fase tecnico-pratica Durata: 37 giorni; - perfezionamento della tecnica sciistica; - Eurosecuritè; - Freeride (per lo sci alpino e snowboard); - Nordic Walking (per lo sci nordico). 2° fase di metodica e didattica Durata: 38 giorni; - metodica: perfezionamento della capacità dimostrativa e/o correttiva in riferimento ai diversi esercizi previsti dal testo vigente di Sci Italiano, edito dalla FISI; - didattica: insegnamento dello sci e psicologia dell’apprendimento con applicazioni anche pratiche ad allievi di vario tipo e sostegno ai soggetti diversamente abili; Nell’ambito di questo insegnamento, l’allievo dovrà effettuare un tirocinio didattico presso una scuola di sci, regolarmente autorizzata, della durata di 5 giorni. I Direttori delle scuole prescelte dovranno rilasciare al candidato un documento di frequenza con parere di merito; - Eurosecuritè. 3° fase: culturale Durata: 15 giorni; - Eurosecuritè’: Meteorologia e pericoli della montagna - Soccorso alpino e sicurezza sulle piste; Orientamento topografico - Geografia e ambiente montano - Conoscenze del territorio regionale; - Nozioni di medicina e di pronto soccorso + BLSD; - Diritti e doveri del maestro, responsabilità civili e penali; - Leggi e regolamenti professionali; - Organizzazione turistica e marketing; - Storia dello sci; - Strutture innevamento artificiale e Impiantistica a fune; - Preparazione atletica - efficienza fisica; - Materiali e loro preparazione. PROVA “EUROSECURITE’” ed “EUROTEST” Durante il Corso di sci Alpino è prevista l’effettuazione delle prove “EUROTEST” ed “EUROSECURITE’” Lo slalom gigante Eurotest è svolto in due manche, su pista omologata FIS – FISI, di minimo 45 secondi impiegato dagli apripista, con rilevazione cronometrica a cura della F.I.C.; il tempo ottenuto dal candidato non dovrà superare, del 18% per i maschi e del 24% per le femmine, il tempo base, ottenuto dalla media dei tempi di apertura e chiusura della prova del migliore degli apripista designati dal Collegio in possesso di specifica qualifica. Partecipano alla seconda manche solo i candidati che non hanno superato la prova nella prima manche. La prova EUROTEST è organizzata sulla scorta delle regole stabilite dalla Federazione Internazionale dello sci, opportunamente adattate per la realizzazione degli obiettivi insiti in questo esame, così come previsto nell'accordo MOU. Solamente coloro che otterranno l'abilitazione all'insegnamento dello Sci Alpino avranno diritto al certificato EUROTEST e EUROSICURITE'. Durante il Corso di Sci Nordico o Snowboard è prevista l’effettuazione della prova “EUROSECURITE’” Solamente coloro che otterranno l'abilitazione all'insegnamento dello Sci Nordico o dello Snowboard avranno diritto al certificato “EUROSICURITE'. Modalità e informazioni per la partecipazione dei candidati al Corso di Formazione I candidati provvedono durante il corso, al pagamento di tutte le spese personali (vitto, alloggio, skipass, ecc.) ed al pagamento della quota di partecipazione secondo le modalità stabilite dal Collegio Regionale usufruendo delle strutture convenzionate con lo stesso. L’ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno l’ 80 % delle ore di durata previste per il corso e le assenze non potranno superare il 50% di ogni fase (tecnica, didattica, e culturale). I candidati dovranno presentarsi ad ogni fase del corso nel giorno, nell’ora stabilita e nella località prevista e saranno convocati a cura del Direttore del Corso designato dal Collegio Regionale. I candidati dovranno attestare giornalmente la loro presenza al corso firmando un apposito registro, tenuto dal Direttore del Corso o, in sua assenza, da un istruttore del corso dallo stesso delegato. La corretta tenuta del registro delle presenze potrà essere oggetto di periodici controlli da parte di Funzionari regionali competenti. I candidati dovranno rigorosamente rispettare gli orari del programma ed ogni altra disposizione di carattere organizzativo logistico e comportamentale pena l'esclusione dal corso. PROVE D’ESAME RELATIVE AL CORSO, PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI NELLE DISCIPLINE ALPINE Ai sensi della Legge n° 81/91 e L.R- n° 21/96 Le prove di esame sono le seguenti: tecnico-pratica, metodico-didattica e teorico-culturale. Prova tecnico-pratica Consiste nell’esecuzione di un numero (compresi tra 8 e 10) di esercizi scelti nei vari livelli tecnici previsti nel testo ufficiale per l’insegnamento dello sci alpino “Sci Italiano” della F.I.S.I. ed oggetto delle esercitazioni pratiche del corso di formazione. La prova d’esame si sosterrà davanti alla Sottocommissione di cui al punto f) del 2° comma dell’art. 18 della L.R. 21/96 e succ. mod. e integr. in data e luogo da stabilire. Il candidato dovrà raggiungere la sufficienza risultante dalla media delle prove. Prova metodico-didattica Verte su tutti i livelli d’insegnamento previsti dal testo tecnico della F.I.S.I. e consiste nello svolgimento di una prova metodico-didattica nella quale è valutato anche il documento di frequenza con parere di merito rilasciato dal direttore della scuola di sci presso la quale si è svolto il tirocinio didattico. Gli esami di didattica si sosterranno davanti alla Sottocommissione di cui al punto f) del 2° comma dell’art.18 della L.R. 21/96 e succ. mod. e integr. in data e luogo da stabilire. Il candidato dovrà raggiungere la sufficienza risultante dalla media delle prove. Prova teorico-culturale Si tratta di un colloquio sulle materie oggetto del corso, già indicate nello specifico paragrafo. La prova culturale sarà valutata dalla Commissione di cui, all’art.18 della citata L.R.21/96 lettere a), b), c), d) ed e) e succ. mod. e integr., in data e luogo da stabilire. Per il superamento dell’esame teorico-culturale il candidato dovrà raggiungere la sufficienza risultante dalla media delle materie previste per l’esame. Superano l'esame i candidati che raggiungono la sufficienza in tutte le sezioni e conseguiranno la qualifica di Maestro di sci Alpino. Fatto salvo il superamento dell'esame finale, il conseguimento della qualifica professionale è subordinata al superamento delle prove EUROTEST e EUROSICURITE', senza le quali non potrà essere rilasciato l’Attestato, necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale. PROVE D’ESAME RELATIVE AL CORSO, PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI NELLE DISCIPLINE NORDICHE. Ai sensi della Legge n° 81/91 e L.R- n° 21/96 Le prove di esame sono le seguenti: tecnico-pratica, metodico-didattica e culturale. Prova tecnico-pratica Consiste nell’esecuzione di un numero (compresi tra 8 e 10) di esercizi scelti nei vari livelli tecnici previsti nel testo ufficiale per l’insegnamento dello sci nordico “Sci Italiano” della F.I.S.I. ed oggetto delle esercitazioni pratiche del corso di formazione. La prova d’esame si sosterrà davanti alla Sottocommissione di cui al punto g) del 2° comma dell’art. 18 della L.R. 21/96 e succ. mod. e integr. in data e luogo da stabilire. Per il superamento dell’esame il candidato dovrà raggiungere la sufficienza risultante dalla media dei voti ottenuti nelle prove. Prova metodico-didattica Verte su tutti i livelli d’insegnamento previsti dal testo tecnico della F.I.S.I. e consiste nello svolgimento di una prova metodico-didattica nella quale è valutato anche il documento di frequenza con parere di merito rilasciato dal direttore della scuola di sci presso la quale si è svolto il tirocinio didattico. Gli esami di didattica si sosterranno davanti alla Sottocommissione di cui al punto g) del 2° comma dell’art.18 della L.R. 21/96 e succ. mod. e integr.in data e luogo da stabilire. Per il superamento dell’esame il candidato dovrà raggiungere la sufficienza risultante dalla media dei voti ottenuti. Prova culturale Si tratta di un colloquio sulle materie oggetto del corso, già indicate nello specifico paragrafo. La prova culturale sarà valutata dalla Commissione di cui, all’art.18 lettere a), b), c), d) ed e) della citata L.R.21/96 e succ. mod. e integr. in data e luogo da stabilire. Per il superamento dell’esame il candidato dovrà raggiungere la sufficienza risultante dalla media dei voti ottenuti nelle materie previste. Fatto salvo il superamento dell'esame finale, il conseguimento della qualifica professionale è subordinata al superamento della prova EUROSECURITE', senza la quale non potrà essere rilasciato l’Attestato, necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale. PROVE D’ESAME RELATIVE AL CORSO, PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI SNOWBOARD. Ai sensi della Legge n° 81/91 e L.R- n° 21/96 Le prove di esame sono le seguenti: tecnico-pratica, metodico-didattica e teorico-culturale. Esame Tecnico-Pratico Consiste nell’esecuzione dei seguenti esercizi scelti nei vari livelli tecnici previsti nel testo ufficiale per l’insegnamento dello snowboard della F.I.S.I. ed oggetto delle esercitazioni pratiche del corso di formazione: Attrezzatura Hard: Curve concatenate condotte, Serpentina, Curva scolastica, Curva elementare. Attrezzatura Soft: Curva scolastica controllata, prova 8 – 180, Prova Libera, arco variabile in fackie, Salto. La prova d’esame si sosterrà davanti alla Sottocommissione di cui al punto gbis) del 2° comma dell’art. 18 della L.R. 21/96 e succ. mod. e integr. in data e luogo da stabilire. Il candidato dovrà raggiungere la sufficienza risultante dalla media delle prove. Esame Metodico-Didattico Verte su tutti i livelli d’insegnamento previsti dal testo tecnico della F.I.S.I. e consiste nello svolgimento di una prova metodico-didattica nella quale è valutato anche il documento di frequenza con parere di merito rilasciato dal direttore della scuola di sci presso la quale si è svolto il tirocinio didattico. Gli esami di didattica si sosterranno davanti alla Sottocommissione di cui al punto gbis) del 2° comma dell’art.18 della L.R. 21/96 e succ. mod. e integr.in data e luogo da stabilire. Il candidato dovrà raggiungere la sufficienza risultante dalla media dei voti ottenuti. Esame Teorico-Culturale Si tratta di un colloquio sulle materie oggetto del corso, già indicate nello specifico paragrafo. La prova culturale sarà valutata dalla Commissione di cui, all’art.18 lettere a), b), c), d) ed e) della citata L.R.21/96 e succ. mod. e integr. in data e luogo da stabilire. Per il superamento dell’esame teorico-culturale il candidato dovrà raggiungere la sufficienza risultante dalla media dei voti ottenuti nelle materie previste. Fatto salvo il superamento dell'esame finale, il conseguimento della qualifica professionale è subordinata al superamento della prova EUROSICURITE', senza la quale non potrà essere rilasciato l’Attestato, necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale. Criteri di valutazione delle prove d’esame di sci alpino, nordico e snowboard La valutazione si effettua in quarantesimi con 24 quale voto di sufficienza, con media dei voti degli esaminatori. L’esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna prova. Qualsiasi variazione della data o della località sede delle prove verrà prontamente comunicata ai candidati interessati a cura del Collegio Regionale ed indicate sul sito web: www.maestriscilazio.it Il candidato che non dovesse superare una o più prove di esame potrà ripeterle nella prima sessione di esami successivo; è facoltà dei candidati di frequentare in tutto o in parte i moduli di formazione di tale corso. I Maestri che hanno ottenuto l’abilitazione all’insegnamento dello sci in seguito al presente Bando, nelle rispettive specializzazioni, verranno iscritti all’Albo Regionale dei Maestri di sci del Lazio territorialmente competente. CALENDARIO GENERALE DEI CORSI DI FORMAZIONE SCI ALPINO, FONDO E SNOWBOARD - le ore di attività previste per la validità del giorno sono almeno 5; - le ore di pratica e di didattica previste, sono circa 480; - le ore di teoria previste, sono circa 90; - le ore di tirocinio previste sono 35; I giorni di corso sono almeno 90, e le ore totali di attività offerte ai candidati sono almeno 600, secondo il seguente calendario generale ESAME Tecnico - Didattico - località e date da stabilire ESAME Culturale località e date da stabilire La programmazione sopraindicata potrà subire variazioni nei tempi di realizzazione, nel numero dei vari moduli e/o all’interno degli stessi in conseguenza delle condizioni ambientali, tecniche o logistiche. CORSI DI AGGIORNAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI ALPINO, NORDICO E SNOWBOARD Il programma del corso verrà realizzato sulla base delle novità emerse nell’ambito del “Corso aggiornamento istruttori della F.I.S.I.” sia per la parte tecnica che per quella didattica e consisterà in tre giornate di lezioni tecniche, didattiche e culturali, nonché aggiornamenti sulla sicurezza sulle piste. Per esigenze organizzative, tecniche e climatiche il Collegio potrà organizzare due sessioni di aggiornamento, affinché tutti i maestri possano regolarizzare la propria posizione nell’Albo regionale. Modalità per la partecipazione dei candidati ai corsi di aggiornamento I maestri di sci intenzionati a partecipare ai corsi dovranno far pervenire la loro richiesta, corredata della documentazione completa, al: COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DEL LAZIO Via dei Gracchi, 123 – 00192 ROMA IL CORSO DI AGGIORNAMENTO VERRA’ EFFETTUATO NEI GIORNI: 3, 4 e 5 APRILE 2014 in località della Regione Lazio Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per il giorno: 2 marzo 2014 I maestri di sci partecipanti al corso dovranno produrre il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciato dalla Medicina dello Sport o da una A.S.L del Comune di residenza o struttura accreditata ai sensi della L.R. n° 24 del 9 luglio 1997. REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. PROPOSTA N. 22101 GIUNTA REGIONALE DEL DEL 20/12/2013 STRUTTURA Direzione Regionale: PROPONENTE LAVORO Area: AFFARI GENERALI Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale. (CAPRARI CARLO) ___________________________ L' ESTENSORE ASSESSORATO (CARLO CAPRARI) ___________________________ IL RESP. PROCEDIMENTO (O. GUGLIELMINO) ___________________________ IL DIRIGENTE RESPONSABILE (M. NOCCIOLI) ___________________________ IL DIRETTORE REGIONALE LAVORO (Valente Lucia) ___________________________ L'ASSESSORE PROPONENTE DI CONCERTO ___________________________ PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE POLITICHE SOCIALI E SPORT ___________________________ IL DIRETTORE (Zingaretti Nicola) ___________________________ IL PRESIDENTE ___________________________ IL DIRETTORE (Visini Rita) ___________________________ L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni ___________________________ 24/12/2013 - prot. 377 Data di ricezione ______________________ SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: Pagina 1 / 6 ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ____________________________________ IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ____________________________________ IL PRESIDENTE Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI OGGETTO: Attuazione dell‟Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all‟inclusione sociale. LA G I U N T A R E G I O N A L E SU PROPOSTA dell‟Assessore al Lavoro di concerto con il Presidente della Regione Lazio e con l‟Assessore alle Politiche sociali e Sport, VISTI: - l‟art. 117 della Costituzione; - lo Statuto della Regione Lazio; - direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; - la decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, allegati 1, articolo 27; - la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e s.m.i.; - il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”; - la legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”; - il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 1180; - il decreto legislativo 25 luglio 1998, 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell‟immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni; - la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni; - legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; Pagina 2 / 6 - il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l‟incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell‟art. 45, co. 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche e integrazioni; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - legge 11 agosto 2003, n. 228 “Misure contro la tratta di persone”; - il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche e integrazioni; - il decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”; - il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”; - decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”; - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell‟art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni; - la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.; - la sentenza della Corte costituzionale 19 dicembre 2012, n. 287 con la quale è ribadita la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento; - la legge 9 agosto 2013, n. 99 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti: - legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 “Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale.” e s.m.i; - la legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale” e successive modifiche e integrazioni; - la legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 “Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio” e s.m.i.; - la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche e integrazioni; - la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e successive modifiche e integrazioni; - la legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 “Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio” e s.m.i.; Pagina 3 / 6 - la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; - la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; - la legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001)” e successive modifiche ed integrazioni; - la legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all‟emersione del lavoro non regolare”; - decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 “Disciplina delle agevolazioni tributarie” e s.m.i.; - il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all‟art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento”; - il decreto interministeriale 10 ottobre 2005 “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, co. 1, lettera i)”; - il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “ Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”; - il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “Adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati”; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 “linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”; - Regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1 “Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49”; - il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; - il regolamento regionale 14 maggio febbraio 2008, n. 7 “Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16”; - le Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92 adottate il 24 gennaio 2013 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Pagina 4 / 6 - la deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2007, n. 968 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio – Direttiva” e successive modifiche ed integrazioni; - la deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 268 “Disciplina per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Lazio”; - la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452, “Istituzione del „Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi‟ - Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128”; - la deliberazione della Giunta 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell‟Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell‟art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini”; CONSIDERATO che: - in data 24 gennaio 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato l‟Accordo recante Linee-guida per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento; - il richiamato Accordo definisce la disciplina dei tirocini e gli standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesima struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate; - in attuazione dell‟Accordo la Regione Lazio ha approvato la richiamata deliberazione della Giunta regionale 199/2013 con l‟obiettivo di creare e potenziare le occasioni di inserimento o reinserimento dei tirocinanti nel mercato del lavoro mediante un‟attività di formazione in situazione realizzata all‟interno dei contesti lavorativi; - al fine di garantire l‟inclusione sociale dei soggetti indicati al paragrafo 1, lett. c) del richiamato Accordo, quest‟ultimo consente alle Regioni di definire misure di agevolazione, nonché prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di durata, ripetibilità, corresponsione e ammontare dell‟indennità; - che la richiamata deliberazione della Giunta regionale 199/2013 non regolamenta i tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all‟inclusione sociale; - che la Regione Lazio tutela i diritti delle persone più deboli, affinché siano completi la loro qualificazione e realizzazione individuale e il loro riconoscimento e la loro integrazione sociale, anche sostenendo percorsi progettati dai servizi pubblici in favore di persone a rischio di esclusione; - che i programmi di intervento definiti dai servizi pubblici prevedono, tra le altre misure, azioni di riabilitazione e di integrazione e reinserimento sociale anche attraverso percorsi di tirocinio; Pagina 5 / 6 RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto,: - attuare l‟Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013; - approvare a tale fine l‟allegato A “Attuazione dell‟Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all‟inclusione sociale”, come parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione; ESPERITA la consultazione con le parti sociali in data 10 dicembre 2013, DELIBERA di: - attuare l‟Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013; approvare l‟allegato A “Attuazione dell‟Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all‟inclusione sociale”, come parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione. Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all‟unanimità. Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it. Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web www.portalavoro.regione.lazio.it. Pagina 6 / 6 Allegato A Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale. Premessa La deliberazione della giunta regionale del 18 luglio 2013, n. 199 ha regolamentato il tirocinio formativo e di orientamento, di inserimento e reinserimento al lavoro, attuando l’Accordo StatoRegioni del 24 gennaio 2013 (di seguito denominato “Accordo”) in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92. Detto accordo definisce la disciplina dei tirocini e gli standard minimi per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi la medesima struttura dei tirocini, anche se diversamente denominati. Al fine di garantire l’inclusione sociale dei soggetti indicati al paragrafo 1, lett. c) dell’Accordo, quest’ultimo consente alle Regioni di definire misure di agevolazione, nonché prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di durata, ripetibilità, corresponsione e ammontare dell’indennità. Il presente atto intende regolamentare i tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale non disciplinati dalla DGR n. 199/2013. 1. Disposizioni generali 1. I tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale non configurano un rapporto di lavoro. 2. I soggetti destinatari di tali tipologie di tirocinio sono: a) i soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i .; b) i soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381; c) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 228 a favore delle vittime di tratta; d) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali; e) i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’articolo 5, co. 6, decreto legislativo n. 286/1998; f) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all’art. 2, lett. e) e g), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; g) i richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303. 3. I soggetti di cui al co. 2, al momento di attivazione del tirocinio, devono: a) essere già in carico al servizio pubblico, il quale valutate le condizioni del soggetto, attesti che il raggiungimento della riabilitazione e dell’inclusione sociale può avvenire anche attraverso l’inserimento in contesti lavorativi; b) non svolgere un tirocinio previsto dalla DGR n. 199/2013 e non avere un rapporto di lavoro; 4. Il servizio pubblico di cui al co. 3, è regolato dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, dell’art. 22 legge 8 novembre 2000, n. 328 e/o delle disposizione regionali in vigore. 2. Soggetti promotori 1. I tirocini finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati: a) centri per l’impiego; b) centri di orientamento al lavoro di cui all’art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e successive modifiche e integrazioni; c) centri pubblici o a partecipazione pubblica, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi dell’art. 7 dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome; d) cooperative sociali iscritte nell’albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome; e) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro dell’associazionismo ai sensi della legge regionale 22/99; f) organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale dell’organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29/93; g) Enti locali; h) Aziende Sanitarie Locali. 3. Soggetti ospitanti 1. Sono soggetti ospitanti le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali presso cui viene realizzato il tirocinio. 2. Il soggetto ospitante non può impiegare i tirocinanti in attività che non siano coerenti con il piano formativo/inserimento del tirocinio stesso. 3. Il soggetto ospitante deve adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i e dalla normativa per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999. 4. La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 1 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall’art. 4 dell’allegato A della DGR n. 199/2013 per le imprese multi localizzate. Le disposizioni dell’art. 4 dell’allegato A della DGR n. 199/2013 si applicano in quanto compatibili. 4. Durata e proroga dei tirocini 1. I tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale hanno una durata: a) non superiore ai dodici mesi per i soggetti di cui all’art. 1, co. 2, lett. b), c), d) e), f), g), prorogabili per ulteriori 12 mesi. b) non superiore ai ventiquattro mesi per i soggetti di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), prorogabili per ulteriori 36 mesi. 2. La durata dei tirocini di inserimento o reinserimento dei soggetti di cui all’art. 1, co. 2, lett. b) finalizzati alla riabilitazione e già presi in carico dal Dipartimento di salute mentale ai sensi dalla legge regionale n. 49/1983 e s.m.i. è stabilita dal piano di recupero terapeutico. 3. Al fine di combattere l’abuso del tirocinio di inserimento e reinserimento finalizzato alla riabilitazione e all’inclusione sociale la proroga dell’esperienza di tirocinio è ammessa solo qualora il servizio pubblico valuti che essa sia necessaria al fine dell’inclusione sociale e della riabilitazione. 4. I tirocinanti non devono essere iscritti come disoccupati al centro per l’impiego nell’ipotesi di eventuale proroga dell’esperienza di tirocinio. 5. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Al termine del periodo di sospensione il soggetto promotore, il servizio pubblico, il soggetto ospitante e il tirocinante, di comune accordo possono valutare l’eventuale interruzione del tirocinio, considerata la capacità del soggetto ospitante e del tirocinante di portare a compimento quanto indicato nel progetto formativo/inserimento di cui all’art. 5, co. 3. 5. Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo/inserimento 1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni conformi al modello dell’allegato sub 1, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti di cui rispettivamente agli artt. 2 e 3. 2. Le convenzioni di cui al co. 1 possono riguardare più tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale ed hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prorogabile di ulteriori trentasei. 3. Ogni tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo/inserimento, da unirsi alla convenzione di cui al co. 1, definito secondo lo schema allegato sub 2 e da consegnare al tirocinante all’inizio del tirocinio stesso. Il progetto formativo/inserimento contiene: a) i dati identificativi: 1. del soggetto promotore; 2. del soggetto ospitante; 3. del servizio pubblico di cui all’art. 1, co. 4; 4. del tirocinante; 5. del tutor individuato dal soggetto promotore; 6. del tutor individuato dal soggetto ospitante; 7. del tutor individuato dal soggetto di cui al n. 3; b) gli elementi descrittivi del tirocinio: 1. tipologia di tirocinio di inserimento o reinserimento per soggetti di cui all’art. 1, co. 2, finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale; 2. settore di attività economica del soggetto ospitante (precisando codici di classificazione ATECO qualora si tratti di azienda); 3. area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT); 4. sede presso la quale è svolto il tirocinio; 5. estremi identificativi delle assicurazioni; 6. durata e periodo di svolgimento del tirocinio; 7. entità dell'eventuale indennità corrisposta al tirocinante; c) specifiche del progetto formativo/inserimento: 1. indicazione, ove possibile e coerentemente con gli obiettivi indicati al punto successivo, della figura professionale di riferimento e delle competenze da acquisire, in relazione alle figure professionali individuate nel Repertorio nazionale di cui all’art. 4, co. 67, legge n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e dell’eventuale livello EQF; 2. indicazione del percorso di inserimento o reinserimento per soggetti di cui all’art. 1, co. 2, e dei relativi documenti; 3. attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; 4. modalità di svolgimento del tirocinio; d) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio, quali il tirocinante, il tutor del soggetto ospitante, il tutor del soggetto promotore e il tutor dei soggetti di cui al comma 3, lett. a), n. 3; 4. Relativamente alle informazioni previste al co. 3, lett. c), punto 1, ove possibile, nelle more della definizione del Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, co. 67, si fa riferimento al Repertorio regionale delle qualifiche professionali di cui alla deliberazione della giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452. 5. Eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti dei modelli di convenzione e di progetto formativo/inserimento di cui agli allegati sub 1 e sub 2 sono definite con provvedimento della Direzione competente in materia di lavoro. 6. Limiti numerici 1. I tirocini ai sensi dell’art. 1, co. 1, non sono soggetti a limiti numerici e non concorrono al computo dei limiti quantitativi di cui all’art. 7 dell’allegato A della DGR n. 199/2013. 7. Garanzie assicurative 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione di cui all’art. 5, co. 1, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. 2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni sono definite le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a proprio carico l’onere delle coperture assicurative. 3. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all’assicurazione civile per danni contro terzi. 4. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo/inserimento. 8. Il sistema informatico 1. La Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio per il tramite del sistema regionale informatico sui tirocini, anche al fine di evitare l’abuso del tirocinio: a. ai servizi pubblici di all’art. 1, co. 4; b. alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti; c. alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 2. Nelle more l’attivazione del sistema informativo le convezioni e i piani formativi/inserimento devono essere inviate alla direzione politiche sociali della Regione Lazio entro il termine trenta giorni dall’attivazione del tirocinio. 9. Modalità di attuazione 1. Al soggetto promotore spetta, in collaborazione con i soggetti di cui all’art. 1, co. 4, il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio. In particolare il soggetto promotore: a) favorisce l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo/inserimento insieme ai soggetti di cui all’art. 5, co. 3, lett. a), n. 3; b) designa un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate alle funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo/inserimento; c) promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio con il soggetto ospitante, assicurando la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo/inserimento; d) rilascia l’attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite; e) contribuisce al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini attraverso gli adempimenti previsti dal sistema regionale informatico sui tirocini. 2. Il soggetto ospitante garantisce la regolare attuazione dell’esperienza di tirocinio. In particolare il soggetto ospitante: a) stipula la convenzione con il soggetto promotore; b) definisce il progetto formativo/inserimento insieme ai soggetti di cui all’art. 5, co. 3, lett. a), n. 3; c) designa un tutor quale responsabile dell'attuazione del progetto formativo/inserimento con funzioni di affiancamento al tirocinante, in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il corretto svolgimento del tirocinio; d) assicura la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo/inserimento; e) trasmette al soggetto promotore le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni; f) trasmette la relazione sull’esperienza svolta dal tirocinante al soggetto promotore e al soggetto di cui all’art. 5, co. 3, lett. a), n. 3 ai fini del rilascio, da parte di quest’ultimo, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite; g) mette a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti e quanto altro idoneo e necessario allo svolgimento delle attività di tirocinio, ivi compresi quelli relativi alla protezione individuale nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008. 3. Il soggetto di cui all’art. 5, co. 3, lett. a), n. 3: a) definisce insieme al soggetto promotore e al soggetto ospitante la predisposizione del progetto formativo/inserimento; b) designa un tutor quale responsabile della corretta attuazione del progetto formativo/inserimento. 10. Tutoraggio 1. Il tutor designato dal soggetto promotore, ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. b) svolge le seguenti funzioni: a) collabora insieme al tutor di cui all’art. 5, co. 3, lett. a) n. 7 alla stesura del progetto formativo/inserimento del tirocinio; b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio; c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo/inserimento; d) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa; e) concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell’attestazione delle competenze eventualmente acquisite. 2. Il tutor designato dal soggetto ospitante, ai sensi dell’art. 9, co. 2, lett. c), svolge le seguenti funzioni: a) affianca il tirocinante per tutta la durata del tirocinio e insieme al tutor di cui all’art. 5, co. 3, lett. a) n. 7 supervisiona il percorso di tirocinio;. b) promuove l'acquisizione delle competenze eventualmente acquisite secondo le previsioni del progetto formativo/inserimento; c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata del tirocinio; 3. Il tutor designato dal soggetto di cui all’art. 9, co. 3, lett. b) svolge le seguenti funzioni: a) collabora insieme al tutor del formativo/inserimento del tirocinio; soggetto promotore alla stesura del progetto b) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo/inserimento; c) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e gli esiti della stessa; d) supporta il tirocinante per tutta la durata del tirocinio. 4. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Tale limite numerico è comprensivo dei tirocinanti di cui all’allegato A della DGR n. 199/2013. 5. I tutor di cui ai precedenti commi collaborano per: a) definire le condizioni organizzative nel rispetto degli obiettivi prevista dal progetto formativo/inserimento; b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero percorso. 11. Attestazione delle competenze 1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, ove possibile e coerentemente con il percorso di inserimento o reinserimento, rilascia al tirocinante un’attestazione dei risultati dell’attività svolta, specificando le competenze eventualmente acquisite, con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo/inserimento di cui all’art. 5, co. 3. 2. Le disposizioni dell’art. 12 dell’allegato A della DGR n. 199/2013 si applicano ai tirocini di inserimento o reinserimento alla riabilitazione e all’inclusione sociale in quanto compatibili. 12. Indennità di partecipazione 1. Al tirocinante può essere corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio che deve essere indicata nel progetto di inserimento/formativo. 2. Nel caso di tirocinanti di cui all’art. 1, co. 2, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, un’indennità cui al co. 1, eventualmente integrabile, da parte di altri soggetti. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, co. 3. 3. L’eventuale indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti in materia. 4. L’eventuale indennità corrisposta al tirocinante è esente ai fini fiscali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 art. 34 co. 3, quando proviene dalle provvidenze economiche concesse ai sensi del regolamento n.1/2000 della Regione Lazio. 5. L’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, salvo quanto previsto dall’art. 4, co. 4. 6. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 13. Vigilanza, controllo e sanzioni 1. Ferme restando le competenze dello Stato e dei competenti organi ispettivi in materia di vigilanza e controllo, la Regione può sottoscrivere un protocollo di intesa con gli organi di vigilanza preposti, per concordare le modalità attuative di tali controlli, utilizzando gli strumenti di cui alla legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare” ed al regolamento regionale di attuazione e integrazione del 14 maggio 2008, n. 7”. 2. La Regione promuove misure finalizzate ad evitare l’abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali. 3. L’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”, in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9, co. 2, comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti. 4. La sospensione, di cui al co. 3, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall’accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro. 5. La sospensione, di cui co. 3 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo n. 124/2004 emerga il mancato rispetto alle disposizione di cui all’art. 9, co. 1. ALL. 1 Modello - Convenzione Premesso che le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale ……….. “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale”. TRA Il soggetto promotore, rientrante nella seguente fattispecie: a) centri per l’Impiego □ b) centri di orientamento al lavoro di cui all’art. 30, co. 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e successive modifiche e integrazioni □ c) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 968 del 2007 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome □ d) cooperative sociali iscritte nell’albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome □ e) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro dell’associazionismo ai sensi della legge regionale 22/99 □ f) organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale dell’organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29/93; □ g) Enti locali □ h) Aziende Sanitarie Locali □ denominato (indicare la ragione sociale) ________________________________con sede legale nel Comune di ________________________________________ in _________________________________________________ n. _____ (Provincia di ________) CF/P.IVA _______________________________, di seguito denominato soggetto promotore rappresentato da ______________________________________ nato/a a ______________________ il __/__/_____ in qualità di (specificare la qualifica del rappresentante legale del soggetto) ____________________________________________ ivi domiciliato per la carica E Il soggetto ospitante, rientrante nella seguente fattispecie: a) impresa □ b) ente pubblico □ c) fondazione □ d) associazione □ e) studio professionale □ denominato (indicare la ragione sociale) ________________________ con sede legale nel Comune di ________________________________________ in _____________________________________ n. _____ (Provincia di ________) CF/P.IVA _______________________________, di seguito denominato soggetto ospitante rappresentato da ______________________________________ nato/a a ______________________ il __/__/_____ in qualità di (specificare la qualifica del rappresentante legale) ___________________________________________ivi domiciliato per la carica. SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Articolo 1 - Oggetto Il soggetto ospitante si impegna a realizzare tirocinio/i di inserimento o reinserimento finalizzato/i alla riabilitazione e all’inclusione sociale di cui al/ai progetto/i formativo/i-inserimento allegato/i al presente atto. Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio come previsto dall’art. 9, co. 1, All. A della deliberazione della Giunta regionale …….. Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, come previsto dall’art. 9, co. 2, All. A della deliberazione della Giunta regionale …….. 2 Articolo 4 – Garanzie assicurative Ai sensi dell’art. 7 co.1, 2 e 3, All. A della deliberazione della Giunta regionale …….. gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico di______________ (denominazione)_____________________ in qualità di (indicare se soggetto promotore o soggetto ospitante o altro soggetto)__________________________________________________. Articolo 5 – Indennità di partecipazione Al tirocinante può essere corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Per la disciplina dell’indennità si applica quanto previsto all’art.12 dell’All. A della deliberazione della Giunta regionale………… e indicata nel progetto formativo/inserimento riferito alla presente convenzione. Articolo 6 – Attestazione delle competenze 1. Il soggetto ospitante trasmette la relazione sull’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, ove possibile e coerentemente con il percorso di inserimento o reinserimento, dell’attestazione dei risultati dell’attività svolta, specificando le competenze eventualmente acquisite, con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo/inserimento di cui all’art. 5, co. 3, All. A della deliberazione della Giunta regionale ……… 2. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia un’attestazione dei risultati dell’attività svolta, specificando le competenze eventualmente acquisite secondo quanto previsto dall’art. 11, co. 2, All. A della deliberazione della Giunta regionale …….... Articolo 7 – Durata La presente convenzione ha durata di ___________________________ a partire dalla data di sottoscrizione. Articolo 8 – Sanzioni 1. L’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”, in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9, co. 2 dell’All. A della deliberazione della Giunta regionale …….. comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti. 2. La sospensione, di cui al co. 1, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall’accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro. 3. La sospensione, di cui al co. 1, viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 emerga il mancato rispetto alle disposizione di cui all’art. 9, co.1, All. A della deliberazione della Giunta regionale …………… 4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 9 – Trattamento dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell’allegato progetto formativo/inserimento, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Articolo 10 – Rinvio Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si rinvia all’All. A della deliberazione della Giunta regionale …………nonché alle disposizioni vigenti in materia. Luogo _______________ data._________________ Il rappresentante legale del soggetto promotore _________________________________________ o suo delegato ___________________________________________ai sensi della delega in allegato alla presente convenzione. Il rappresentante legale del soggetto ospitante __________________________________________ o suo delegato ___________________________________________ai sensi della delega in allegato alla presente convenzione. 4 All. 2 (Rif. Convenzione n.______________stipulata in data __/__/____) Modello - Progetto formativo/inserimento Soggetto promotore _________________________________________________________, con sede legale in___________________________________ (Provincia di ____________) in _______________ n. ______ CF/P.IVA ________________________________________________________ rappresentato da ______________________________________ nato/a a _____________________ il __/__/_____ in qualità di ____________________________________ ivi domiciliato per la carica CF __________________________________________; Soggetto ospitante _____________________________________________________________, con sede legale in___________________________________ (Provincia di ____________) in _______________ n. ______ CF/P.IVA ________________________________________________________ rappresentato da ____________________________________ nato/a a ______________________ il __/__/_____ in qualità di ____________________________________ ivi domiciliato per la carica CF__________________________________________; Servizio pubblico _____________________________________________________________, con sede legale in___________________________________ (Provincia di ____________) in _______________ n. ______ CF/P.IVA ________________________________________________________ rappresentato da ____________________________________ nato/a a ______________________ il __/__/_____ in qualità di ____________________________________ ivi domiciliato per la carica CF__________________________________________; Tirocinante: Cognome e nome ____________________________________________________________ nato/a a___________________________ il __/__/____ residente in ___________________________ (prov.____) via__________________________n. _____ cap. _______ tel. ____________________ domiciliato in (indicare se differente da residenza) ____________________________ via________________________________________________________ n. ____ cap. __________ titolo di studio ______________________________________ CF: __________________________ Condizione attuale a) soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i; b) i soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381; □ □ 1 c) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 228 a favore delle vittime di tratta; □ d) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali; □ e) i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’art. 5, co. 6, decreto legislativo n. 286/1998; □ f) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all’art. 2, lett. e) e g), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; □ g) i richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303. □ Tutor individuato dal soggetto promotore Cognome e nome ___________________________________________________________ nato/a ______________________________________________________(prov.___) il___/___/____ CF___________________ qualifica/ruolo _____________________________________________ (allegare curriculum vitae) Tutor individuato dal soggetto ospitante Cognome e nome ____________________________________________________ nato/a ______________________________________________________(prov.___) il__/__/____ CF___________________ qualifica/ruolo _____________________________________________ (allegare curriculum). Tutor individuato dal servizio pubblico Cognome e nome ____________________________________________________ nato/a ______________________________________________________(prov.___) il__/__/____ CF___________________ qualifica/ruolo _____________________________________________ Tipologia di tirocinio tirocinio di inserimento o reinserimento per soggetti di cui all’art. 1, comma 2, finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale. Orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante __________________________________________ Settore di attività economica del soggetto ospitante (se non si tratta di pubblica amministrazione, indicare il codice di classificazione ATECO) __________________________________________ Area professionale di riferimento: (indicare il codice di classificazione CP ISTAT) __________________________________________ 2 Sede del tirocinio: Denominazione (stabilimento/reparto/ufficio) _______________________________________ situata nella Regione _______, presso il comune di___________________________________________ (prov.___) cap.____________________in via_______________________________________________ □ □ sede operativa sede legale (Nel caso in cui il progetto preveda attività formative da realizzarsi in più sedi, ivi comprese quelle in altre regioni, ripetere per ogni sede tutte le informazioni precedentemente indicate). Estremi identificativi delle assicurazioni: 1. Infortuni sul lavoro INAIL: posizione n.___________________ /_____________________ 2. Responsabilità civile: polizza n.__________________ compagnia _____________________ 3. Altro ___________________________ n.________________________________________ Le coperture assicurative sono garantite per tutta la durata del tirocinio. Orari di accesso ai locali del soggetto ospitante: dalle ore ___________ alle ore _______________ Giorni di accesso ai locali del soggetto ospitante: dal.__________________ al.__________________ Periodo del tirocinio: mesi n.___ dal _____________________ al __________________ Sospensione del tirocinio ai sensi dell’art. 4, co. 4 dell’All. A della delibera della Giunta regionale ………….. dal _____________________ al __________________ Sospensione per chiusura aziendale dal______________al__________________ Indennità di partecipazione (se prevista): € ________________ Specifiche del tirocinio • Eventuali competenze da acquisire 3 • Indicazione del percorso di inserimento o reinserimento alla riabilitazione e all’inclusione sociale • Indicazione degli estremi dei documenti del servizio pubblico di cui all’art. 5, co.3, lett. c), n. 2 • Attività da affidare al tirocinante • Modalità di svolgimento del tirocinio Figura professionale di riferimento del Repertorio regionale delle qualifiche professionale di cui alla Delibera della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 (nelle more della definizione del Repertorio Nazionale di cui all’art. 4, co. 67, legge n. 92/2012) ed eventuale livello EQF_________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Eventuali competenze da acquisire in relazione alla figura professionale di riferimento _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Diritti e doveri del tirocinante: Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: • • • • • • svolgere le attività previste dal progetto formativo/inserimento; seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei posti di lavoro; rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, ove questo si svolga presso i soggetti privati; rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio, ove il tirocinio si svolga presso soggetti pubblici; partecipare agli incontri concordati con i tutori responsabili delle attività didatticoorganizzative e di inserimento o reinserimento per monitorare l’attuazione del progetto formativo/inserimento. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto delle cause di sospensione indicate nell’art. 4, co. 4, All. A della deliberazione della Giunta regionale ……….. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta ai tutor di riferimento. Obblighi del tutor individuato dal soggetto promotore Il tutor individuato dal soggetto promotore quale responsabile organizzativo del tirocinio svolge i compiti indicati dall’art. 10, co.1, All. A della delibera della Giunta regionale ………………….. Obblighi del tutor individuato dal soggetto ospitante Il tutor del soggetto ospitante svolge i compiti indicati dall’art. 10, co. 2, All. A della delibera della Giunta regionale …………………. 4 Obblighi del tutor designato dal servizio pubblico di cui art. 5, co. 3, lett. a), n. 3, All. A della deliberazione di Giunta regionale …………… Il tutor del soggetto di cui art. 5, co. 3, lett. a), n. 3 svolge i compiti indicati dall’art. dall’art. 10, co.3, All. A della delibera della Giunta regionale …………………. I tutor designati dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal soggetto pubblico di cui art. 5 co. 3, lett. a), n. 3, svolgono altresì i compiti indicati dall’art. 10, co. 5, All. A della delibera della Giunta regionale ………………………….. Luogo_______________________data______________________ Firma del tirocinante o del tutore legale del tirocinante ___________________________________ Firma del rappresentante legale del soggetto promotore ___________________________________ o suo delegato ___________________________________________ (ai sensi della delega in allegato alla convenzione a cui fa riferimento il presente progetto formativo/inserimento). Firma del rappresentante legale del soggetto ospitante ____________________________________ o suo delegato ___________________________________________ (ai sensi della delega in allegato alla convenzione a cui fa riferimento il presente progetto formativo/inserimento). Firma del rappresentante legale del servizio pubblico di cui all’art. 5, co. 3, lett. a) n. 3 ________________________________________________________________________________ o suo delegato __________________________________________________________________ 5 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEC39 PROPOSTA N. 21778 GIUNTA REGIONALE DEL DEL 30/12/2013 19/12/2013 STRUTTURA Direzione Regionale: PROPONENTE LAVORO Area: AFFARI GENERALI Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Modifica dell'allegato A, sezione "Stato di disoccupazione" della DGR 31 Ottobre 2006, n. 778 "Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 e 297/2002". (CAPRARI CARLO) ___________________________ L' ESTENSORE ASSESSORATO (CARLO CAPRARI) ___________________________ IL RESP. PROCEDIMENTO (O. GUGLIELMINO) ___________________________ IL DIRIGENTE RESPONSABILE (M. NOCCIOLI) ___________________________ IL DIRETTORE REGIONALE ___________________________ LAVORO (Valente Lucia) ___________________________ L'ASSESSORE PROPONENTE DI CONCERTO ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE X VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA ___________________________ Data di ricezione: 23/12/2013 prot. 374 ISTRUTTORIA: Pagina 1 / 7 ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ____________________________________ IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ____________________________________ IL PRESIDENTE Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI OGGETTO: Modifica dell’allegato A, sezione “Stato di disoccupazione” della DGR 31 Ottobre 2006, n. 778 ”Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 e 297/2002”. LAGIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro VISTI: - Gli articoli 3 e 117 della Costituzione; - lo Statuto della Regione Lazio; - la legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”; - il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 1180; - la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e successive modifiche e integrazioni; - decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196”; - il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e smi ; - il decreto legislativo 25 luglio 1998, 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni; - la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni; - il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181” Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modificazioni ed integrazioni; - il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; - il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”; - il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 “Disposizioni modificative e correttive del Pagina 2 / 7 decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, co. 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche e integrazioni; - la legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” e smi; - il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche e integrazioni; - il decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30; - la legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012); - la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”e smi ; - il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” come convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99; - la legge 9 agosto 2013, n. 99 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”; - la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche e integrazioni; - la legge regionale 7 Agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e successive modifiche e integrazioni; - la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; - la legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001)” e successive modifiche ed integrazioni; - la legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare” ; - la legge regionale 6 Novembre 2009, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 21 Luglio 2003, n.19 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di Pagina 3 / 7 politiche attive per il lavoro". Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001”; - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; - il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; - il regolamento regionale 14 maggio febbraio 2008, n. 7 “Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16; - l’Accordo 5 dicembre 2013, n. 137/CU, 2013 la Conferenza Unificata per i rapporti tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Province ha approvato il documento recante: “Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni”; - il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “ Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti”; - il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 ottobre 2007 “Adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati; - la deliberazione della Giunta regionale 31 Ottobre 2006, n. 778 “Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 e 297/2002” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto; - la deliberazione della Giunta regionale 18 Novembre 2008, n. 837 “Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 20072013”; - la deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 268 “Disciplina per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Lazio”; - la determinazione dirigenziale 27 febbraio 2009, n. D0430 “Standard regionali per l’adozione dei Patti di Servizio relativi ai portatori di offerta di lavoro, in attuazione del Masterplan regionali SPI di cui alla DGR 837 del 2008”; - la determinazione dirigenziale, 24 febbraio 2010, D0781 “Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in attuazione del "Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007/2013" DGR n. 837 del 2008”; CONSIDERATA la necessità delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Province di pervenire ad una regolamentazione unitaria dei principi in materia di stato di disoccupazione al fine di garantire sul territorio nazionale l’uguaglianza e la parità di trattamento tra i cittadini; Pagina 4 / 7 CONSIDERATO che la condivisione di criteri di regolazione comune in materia di gestione dello stato di disoccupazione orienta efficacemente le attività amministrative di competenza delle Regioni, delle Province autonome e delle Province nell’attuazione della normativa nazionale sul tema dei servizi per l’impiego e del funzionamento del mercato del lavoro; CONSIDERATO che in data 5 dicembre 2013 la Conferenza Unificata per i rapporti tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Province ha approvato il documento recante: “Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni”; CONSIDERATO che le citate linee guida individuano criteri di regolazione comune tra Stato, Regioni, Province autonome e Province in materia di gestione dello stato di disoccupazione, in particolar modo per ciò che concerne: la definizione dello stato di disoccupazione; l’attestazione e riconoscimento dello stato di disoccupazione; la verifica nella permanenza nello stato di disoccupazione; la durata dello stato di disoccupazione; la perdita dello stato di disoccupazione; la conservazione dello stato di disoccupazione; CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome si impegnano ad attuare le linee guida sopra citate entro il 1 gennaio 2014 definendo i propri provvedimenti entro il 31 dicembre 2013; CONSIDERATO che sulla base delle citate linee guida nazionali occorre adeguare l’allegato A, limitatamente alla Sezione “Stato di disoccupazione” della richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 778/2006; CONSIDERATO che la richiamata dgr 778/2006 considera come “Servizi competenti”, quelli individuati dall’art. 1, lett. g) del d.lgs. n. 297/2002, ossia i Centri per l’Impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità degli artt. 4, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 276/03 e delle norme regionali in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro; RITENUTO necessario, per le motivazioni appena richiamate: - attuare l’Accordo adottato dalla Conferenza unificata per i rapporti tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Province recante: “Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni; - modificare la sezione “Stato di disoccupazione”, dell’allegato A della DGR 778/2006 con il testo dell’allegato 1 alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale; Pagina 5 / 7 - rinviare a un successivo provvedimento della Giunta regionale il riordino completo degli indirizzi operativi riferiti ai servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro; - prevedere che in presenza di una “Dichiarazione di immediata disponibilità” (DID) attiva alla quale non corrisponda ancora la sottoscrizione di un patto di servizio sia possibile confermare lo stato di disoccupazione, con contestuale sottoscrizione del suddetto patto entro la data del 30 giugno 2013; - prevedere che in presenza di una DID attiva e di un patto di servizio in corso di validità ma con scadenza entro il 31 maggio 2014, sia possibile confermare lo stato di disoccupazione, con contestuale sottoscrizione di un nuovo patto di servizio, entro la data del 30 giugno 2013; - prevedere per i soggetti disoccupati che risultano sospesi alla data del 31 dicembre 2013, il mantenimento della sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro qualora tale cessazione avvenga nel 2014; - individuare in raccordo con le Province che hanno competenza sui rispettivi centri per l’impiego, le opportune modalità per garantire adeguata informazione sulle modifiche introdotte dal presente atto; ESPERITA la consultazione con le parti sociali in data 12 dicembre 2013, ACQUISITO il parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, ai sensi dell’art. 17, della legge regionale 14/1999, espresso in data ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare permanente nella seduta del D E LI B E RA di: - attuare l’Accordo adottato dalla Conferenza unificata per i rapporti tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Province recante: “Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni; - modificare la sezione “Stato di disoccupazione”, dell’allegato A della DGR 778/2006 con il testo dell’allegato 1 alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale; - rinviare a un successivo provvedimento della Giunta regionale il riordino completo degli indirizzi operativi riferiti ai servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro; - prevedere che in presenza di una “Dichiarazione di immediata disponibilità” (DID) attiva alla quale non corrisponda ancora la sottoscrizione di un patto di servizio sia possibile confermare lo stato di disoccupazione, con contestuale sottoscrizione del suddetto patto entro la data del 30 giugno 2013; - prevedere che in presenza di una DID attiva e di un patto di servizio in corso di validità ma con scadenza entro il 31 maggio 2014, sia possibile confermare lo stato di disoccupazione, con contestuale sottoscrizione di un nuovo patto di servizio, entro la data del 30 giugno 2013; Pagina 6 / 7 - prevedere per i soggetti disoccupati che risultano sospesi alla data del 31 dicembre 2013, il mantenimento della sospensione dello stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro qualora tale cessazione avvenga nel 2014; - individuare in raccordo con le Province che hanno competenza sui rispettivi centri per l’impiego, le opportune modalità per garantire adeguata informazione sulle modifiche introdotte dal presente atto. Il presente provvedimento entrerà in vigore il 1 gennaio 2014. Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità. Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.portalavoro.regione.lazio.it. Pagina 7 / 7 Allegato 1 Modifica dell’Allegato A della DGR 778/2006 STATO DI DISOCCUPAZIONE La sezione concernente la definizione dello stato di disoccupazione, di cui alla DGR 778/2006, in particolare i paragrafi riferiti a “Definizione dello stato di disoccupazione”, “Attestazione e riconoscimento dello stato di disoccupazione”, “Verifica e accertamento dello stato di disoccupazione” “Conservazione dello stato di disoccupazione in costanza di attività lavorativa”; “Perdita dello stato di disoccupazione”, “Sospensione dello stato di disoccupazione”, “Certificazione dello stato di disoccupazione”, “Durata dello stato di disoccupazione”, è sostituita come segue: “- Definizione dello stato di disoccupazione Lo stato di disoccupazione è sussistente in capo al soggetto quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia privo di lavoro o svolga qualsiasi tipologia di lavoro di natura subordinata o autonoma o parasubordinata tale da assicurare un reddito imponibile fiscale annuo non superiore al reddito minimo come definito al successivo paragrafo “Sospensione dello stato di disoccupazione”, punto 2 del presente documento; b) sia immediatamente disponibile alla ricerca attiva del lavoro, secondo modalità definite con i servizi competenti, presentandosi presso il servizio competente per: 1) effettuare una dichiarazione che attesti la sua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; 2) sottoscrivere un Patto di Servizio in cui accetta le misure di prevenzione previste dall’art. 3, d.lgs. 181/2000 e s.m.i., da concordare con i servizi competenti, tra cui: - corso di formazione o di riqualificazione, anche in forma di voucher individuale, o di inserimento lavorativo tramite tirocinio o qualsiasi altra tipologia di work experience; - offerta di una congrua attività lavorativa di cui al paragrafo “perdita dello stato di disoccupazione”’punti 1 e 2; - proposta professionalmente congrua, secondo la valutazione del centro per l’impiego competente o altro servizio competente, in relazione a quanto concordato e sottoscritto dal soggetto all’atto dell’intervista e/o del colloquio di orientamento; - offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto, per il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione. - Attestazione e riconoscimento dello stato di disoccupazione Ai sensi del comma 1, art. 2, d.lgs. 181/2000 e s.m.i., lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite la presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., che attesti l’attività lavorativa eventualmente svolta in precedenza nonché 1 l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Tale dichiarazione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità: a) di persona, presentandosi direttamente presso il servizio competente; b) in via telematica tramite i servizi informatici, eventualmente resi disponibili dalla Regione Lazio; c) mediante i servizi di cooperazione applicativa dell’INPS, nel caso di presentazione di una domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI, che provvede a trasmetterla al servizio competente attraverso il proprio sistema informativo ai sensi del comma 38 art. 4, l. 92/2012. - Verifica e accertamento dello stato di disoccupazione 1. L’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione previsti dal comma 3, art. 2, d.lgs. 181/2000 e smi e la verifica della effettiva permanenza dello stato di disoccupazione prevista dal comma 4, art. 2, d.lgs. 18 1/2000, come sostituito dal comma 4, art. 3, d.lgs. 297/2002, saranno effettuati dai servizi compenti tramite indagini, anche a campione, come previste dal d.p.r. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo anche l’intervento del servizio ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro. I servizi competenti sono tenuti a verificare l’effettiva permanenza della condizione di disoccupazione attraverso: a) il controllo delle comunicazioni provenienti dai datori di lavoro privati, enti pubblici economici, pubbliche amministrazioni, imprese cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo; b) la richiesta di altre informazioni fornite dai competenti organi di vigilanza; c) l’accertamento del rispetto delle modalità e misure concordate con il disoccupato. 2. Al fine di effettuare una costante attività di manutenzione e revisione della banca dati dei disoccupati si provvede a una verifica periodica sul mantenimento dello stato di disoccupazione attraverso l’utilizzo del sistema informativo regionale del lavoro che controllerà i nominativi dei soggetti che, pur avendo rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità, non hanno in corso con i servizi competenti alcuna iniziativa di attivazione. 3. Le attività di cui al predente punto 2 sono realizzate dopo i 6 mesi successivi al primo colloquio di orientamento così come viene indicato nel patto di servizio di cui al paragrafo “definizione dello stato di disoccupazione” punto 1 lettera b) numero 2). Nel caso in cui è accertata dai servizi competenti la mancanza di attivazione di cui al punto 2 questa comporterà la chiusura del patto di servizio e la decadenza della dichiarazione di immediata disponibilità, con l’onere da parte dell’interessato di un suo rinnovo ai servizi competenti. - Conservazione dello stato di disoccupazione in costanza di attività lavorativa 1. Ai sensi della lett. a), comma 1), art.4, d.lgs. n. 181/2000 e smi lo stato di disoccupazione si conserva a seguito di svolgimento di attività lavorativa che assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale. Per determinare tale reddito si fa riferimento all’imponibile escluso da imposizione, fissato in euro 8.000,00 annui per rapporti di lavoro dipendente e assimilati in euro 4.800 annui per rapporti di lavoro autonomo, fatti salvi i successivi adeguamenti ISTAT. Tale soglia non si applica ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, art. 8, d.lgs. 468/1997, come disposto dall’art. 5, d. lgs. 297/2002. 2 Il reddito da assegni per lavoratori socialmente utili non è cumulabile con quello ottenuto da altri lavori, nel calcolo del reddito complessivo. Per reddito annuale si intende quello comunque autocertificabile dall’interessato ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i, riferito all’anno solare in corso. 2. Ai sensi della conservazione dello stato di disoccupazione di cui al punto 1, conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013, si intende per attività lavorativa qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro sia di tipo subordinato autonomo e parasubordinato. 3. Per le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’art. 70, d.lgs. 276/2003 e s.m.i., la permanenza in stato di disoccupazione è prevista ope legis, indipendentemente dai limiti di reddito. 4. Ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione di cui al punto 1, il lavoratore interessato è tenuto a presentare istanza al servizio competente nei seguenti casi: a) anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durato superiore a sei mesi; in tal caso l'istanza deve essere presenta entro 15 giorni di calendario decorrenti dall'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro; b) qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi. In questo caso l'istanza deve essere presenta entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti. 5. Il lavoratore che effettua la dichiarazione nei termini individuati al punto 4 conserva, senza soluzione di continuità, lo stato di disoccupazione con decorrenza dall’ultima DID attiva. 6. Per il lavoratore che possiede una DID attiva, ma presenta istanza di conservazione oltre i termini di cui al punto 4, lo stato di disoccupazione ricomincia a decorrere da quest’ultima data. In tal caso il periodo che intercorre tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di presentazione dell’istanza può essere considerato di sospensione dello stato di disoccupazione, qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo “sospensione dello stato di disoccupazione”. 7. Il lavoratore che ha in corso una attività lavorativa che consente la conservazione dello stato di disoccupazione, ma non ha in corso una DID attiva, può in qualsiasi momento presentare dichiarazione di immediata disponibilità, con riconoscimento dello stato di disoccupazione a decorrere da tale data. - Perdita dello stato di disoccupazione 1. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta dai servizi competenti con atto motivato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento di cui all’art. 3, d.lgs. 181/2000 e smi fissato dai servizi competenti; 3 b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, ai successivi colloqui eventualmente disposti dai servizi competenti; c) rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro. Il giustificato motivo sussiste in caso di malattia, infortunio, servizio civile, stato di gravidanza limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria previsti dalla legge nonché negli altri casi di impedimenti ostativi riconosciuti sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia. 2. In conformità alla l. 92/2012, per i soggetti che non sono destinatari di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, si considera congrua l’offerta, di cui al precedente punto 1 lettera c), che presenta i seguenti requisiti: a) corrispondenza ad uno o più profili professionali per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità nel Patto di servizio. Tale requisito si applica entro i 6 mesi successivi alla sottoscrizione del primo Patto di servizio. Oltre tale termine è considerata congrua anche un’offerta da parte dei servizi competenti che prescinda da tale criterio; b) rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato oppure determinato ovvero di somministrazione di durata superiore a 6 mesi; c) sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici o sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 km; 3. Ai sensi della lettera b), comma 41, art. 4, l. 92/2012, per i percettori di strumenti di sostegno del reddito, si considera congrua l’offerta, di cui al precedente lettera c), punto 1 che prevede un inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto. In caso di mancata accettazione, il percettore decade dal diritto di sostegno al reddito. 4. Il servizio compente valuta la sussistenza dei giustificati motivi che consentono di non adottare il provvedimento della perdita dello stato di disoccupazione. 5. Il rapporto di lavoro che si risolve durante il periodo di prova non comporta la perdita dello stato di disoccupazione e consente la conservazione dell’anzianità precedentemente maturata. Il recesso anticipato dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato permette il recupero dello status di disoccupato nel caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo e solo a condizione che il reddito annuo percepito sia inferiore al reddito non soggetto ad imposizione fiscale. Pertanto il recupero dello stato di disoccupazione non si applica ai lavoratori dimissionari, salvo le dimissioni per giusta causa. Il recupero dell’anzianità precedentemente maturata deve essere richiesto dall’interessato ai servizi competenti entro 15 giorni di calendario dalla cessazione del rapporto di lavoro. 6. Ai lavoratori disabili previsti dal comma 1, art. 8, l. 68/1999 si applicano le disposizioni di cui al comma 6, art. 10, della legge medesima. 4 - Sospensione dello stato di disoccupazione 1. Previa verifica dei presupposti della conservazione dello stato di disoccupazione di cui al paragrafo “conservazione dello stato di disoccupazione in costanza di attività lavorativa” l’accettazione di una offerta di lavoro comporta la sospensione dello stato di disoccupazione nei casi previsti dalla lett. d), comma 1, art. 4, d.lgs. 181/2000 e smi. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro comprese eventuali proroghe. 2. La sospensione è disposta dai servizi competenti anche per effetto delle comunicazioni di cui all’art. 4 bis, d.lgs. 181/2000 e smi sempre previa verifica dei presupposti per la conservazione dello stato di disoccupazione. 3. I servizi competenti non procederanno alla sospensione qualora l’offerta di lavoro si configuri come attività non costituente rapporto lavorativo. 4. Gli effetti della sospensione riguardano: a) la non sussistenza dello stato di disoccupazione per l’intera durata del rapporto di lavoro, per cui il soggetto per il medesimo periodo si considera a tutti gli effetti occupato; b) l’interruzione del conteggio della anzianità di iscrizione maturata come soggetto disoccupato. - Certificazione dello stato di disoccupazione 1. Ai sensi del comma 5, art 2, d.lgs. 181/2000 e smi nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato. 2. Lo status di disoccupazione può essere attestato anche mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito dall’art. 15, l. 183/2011 dove si prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive. - Durata dello stato di disoccupazione Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno di attivazione della DID fino al giorno della sua chiusura, ad esempio per instaurazione di un rapporto di lavoro, detratti eventuali periodi di sospensione dello status di disoccupato. Ai sensi del comma 6, art. 2, d.lgs. 181/2000 e smi la durata dello stato di disoccupazione si computa in mesi commerciali. I periodi fino a 15 giorni, all’interno di unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per i soggetti percettori di ASpI, di cui al comma 16, art. 2, l. 92/2012, si applica la regola del calcolo secondo i giorni di calendario. I lavoratori in mobilità, nel caso in cui accettino un'offerta di lavoro, ad esempio un contratto a termine o a tempo parziale, ai sensi del comma 6, art. 8, l. 223/1991, ovvero vengano utilizzati in 5 opere o servizi di pubblica utilità, mantengono l'iscrizione alla lista di mobilità. In questo caso la durata della sospensione coincide con la durata del contratto di lavoro. 6 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. 522 PROPOSTA N. 22380 GIUNTA REGIONALE DEL DEL 30/12/2013 30/12/2013 STRUTTURA Direzione Regionale: PROPONENTE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI Area: ARTI FIGUR., CINEMA, AUDIOV. E MULTIMEDIALITA' Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Deliberazione 10 dicembre 2013, n. 448 "Legge Regionale 13 aprile 2012 n. 2 articolo 26. Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo" - Proroga del termine di scadenza. (TORO ANGELA) ___________________________ L' ESTENSORE ASSESSORATO (TORO ANGELA) ___________________________ IL RESP. PROCEDIMENTO (C. CRISARI) ___________________________ IL DIRIGENTE RESPONSABILE (M. CIPRIANI) ___________________________ IL DIRETTORE REGIONALE ___________________________ CULTURA, POLITICHE GIOVANILI (Ravera Lidia) ___________________________ L'ASSESSORE PROPONENTE DI CONCERTO ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA ___________________________ Data di ricezione: 31/12/2013 prot. 900185 ISTRUTTORIA: Pagina 1 / 3 ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ____________________________________ IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ____________________________________ IL PRESIDENTE Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Oggetto: Deliberazione 10 dicembre 2013, n. 448 “Legge Regionale 13 aprile 2012 n. 2 articolo 26. Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo” – Proroga del termine di scadenza. LA GIUNTA REGIONALE su proposta dell’Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili; VISTI - lo Statuto della Regione Lazio ed, in particolare, gli articoli 7 e 9; - la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni; - il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni; - la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modificazioni; - la legge regionale 29 aprile 2013 n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2013 – art.11 L.R. n. 25, 20 novembre 2001); - la legge regionale 29 aprile 2013 n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015); - la legge regionale 13 aprile 2012 n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo); VISTO IN PARTICOLARE l’articolo 25 della legge regionale n. 2/2012, che dispone che gli aiuti previsti sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato; VISTA la Deliberazione 10 dicembre 2013, n. 448 avente ad oggetto: “Legge Regionale 13 aprile 2012 n. 2 articolo 26. Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo” laddove prevede che le istanze per la concessione degli aiuti debbano pervenire entro e non oltre la data del 31 dicembre 2013; CONSIDERATO che la citata DGR 448/2013, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, N. 103 del 17 dicembre 2013; RAVVISATA la necessità di prorogare i termini di presentazione delle domande di concessione delle sovvenzioni in considerazione del numero dei possibili destinatari del provvedimento e del breve lasso di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione della deliberazione sopra richiamata e la scadenza posta al 31 dicembre 2013; RAVVISATO di non dover sottoporre la presente deliberazione al parere della Commissione Consiliare competente, trattandosi di mera proroga dei termini di scadenza Pagina 2 / 3 della presentazione delle istanze, rimanendo invariate tutte le restanti modalità e criteri della concessione delle sovvenzioni, già approvate con la DGR 448/2013 suddetta DELIBERA per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - di stabilire al 7 febbraio 2014 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di concessione di sovvenzioni per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive italiane, europee e straniere. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet: www.regione.lazio.it e www.culturalazio.it Il Presidente pone ai voti, a norma di legge il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità. Pagina 3 / 3 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. 509 PROPOSTA N. 21794 GIUNTA REGIONALE DEL DEL 30/12/2013 19/12/2013 STRUTTURA Direzione Regionale: PROPONENTE LAVORO Area: AFFARI GENERALI Prot. n. ___________________ del ___________________ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Approvazione della "Disciplina per l'accreditamento e definizione dei servizi specialistici della Regione Lazio anche in previsione del Piano regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani". (CAPRARI CARLO) ___________________________ L' ESTENSORE ASSESSORATO (CARLO CAPRARI) ___________________________ IL RESP. PROCEDIMENTO (O. GUGLIELMINO) ___________________________ IL DIRIGENTE RESPONSABILE (M. NOCCIOLI) ___________________________ IL DIRETTORE REGIONALE ___________________________ LAVORO (Valente Lucia) ___________________________ L'ASSESSORE PROPONENTE DI CONCERTO ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ___________________________ IL DIRETTORE ___________________________ L' ASSESSORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Data dell' esame: con osservazioni senza osservazioni ___________________________ 23/12/2013 - prot. 372 Data di ricezione ______________________ SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: Pagina 1 / 5 ____________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ____________________________________ IL DIRIGENTE COMPETENTE ____________________________________ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ____________________________________ IL PRESIDENTE Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI OGGETTO: Approvazione della ”Disciplina per l’accreditamento e definizione dei servizi specialistici della Regione Lazio anche in previsione del Piano regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani”. LAGIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell’Assessore Regionale al Lavoro; VISTI: Pagina 2 / 5 - l’art. 117 della Costituzione; - la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia; - la Comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro; - la Comunicazione della Commissione del 12 marzo 2013 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; - la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani; - la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e successive modifiche e integrazioni; - il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; - il decreto legislativo 25 luglio 1998, 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni; - la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni; - il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro”, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche e integrazioni; - il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, co. 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche e integrazioni; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni; - la legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”; Pagina 3 / 5 - il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni; - il decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”; - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni; - il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, ai sensi dell’articolo 1, comma 30 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”; - la legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e successive modifiche e integrazioni.; - il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 concernente “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”; - legge 9 agosto 2013, n. 99 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”; - lo Statuto della Regione Lazio; - la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; - la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”; in particolare il comma 128, articolo 1 con il quale è stata disposta l’abrogazione della l.r. 9/2006 e del Regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7; - la legge regionale 29 Aprile 2013, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 200l, n. 25)"; - la legge regionale 29 Aprile 2013, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”; - la deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 727 “Repertorio regionale dei profili formativi per l’apprendistato professionalizzante”; - la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2008, n. 837 “Approvazione Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007 - 2013” e la successiva Determina dirigenziale 24 febbraio 2010, n. D0781 “Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in attuazione del “Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007/2013” DGR n. 837 del 2008”; - la deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2012, n.41 “Disposizioni in materia di formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”; - la deliberazione della Giunta regionale 01 giugno 2012, n. 268 “Disciplina per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Lazio” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto; - la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009”; CONSIDERATO che - nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2011, al fine di promuovere l'occupazione giovanile per realizzare gli obiettivi di Europa 2020, gli Stati membri sono stati invitati ad agire rapidamente offrendo nuove opportunità di istruzione, (ri)qualificazione o misure di attivazione ai giovani che non sono né occupati né iscritti a corsi di istruzione o formazione, inclusi coloro che abbandonano prematuramente la scuola; - il giorno 8 febbraio 2013 il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di EURO per il periodo 2014- 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani; - per l’attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani è necessario disciplinare servizi specialistici che devono offrire i Servizi per l’Impiego di cui al d.lgs. 181/2000 e s.m.i.; - attraverso la disciplina dell’accreditamento, la Regione riconosce agli operatori l'idoneità ad erogare sul proprio territorio servizi anche specialistici con l’obiettivo di favorire e di sostenere l’inserimento nel mercato del lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche; - l’accreditamento per l’erogazione di servizi specialistici si configura in qualità di strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati in seno al Consiglio europeo sul tema della garanzia giovani, e dal Governo italiano con il richiamato d.l. 76/2013 convertito con modificazione dalla l. 99/2013; RITENUTO necessario, per le motivazione sopra espresse approvare, la “disciplina per l’accreditamento e definizione dei servizi specialistici della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della garanzia giovani” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; ESPERITA la consultazione con le parti sociali il giorno 16 dicembre 2013 DELIBERA di approvare, la “disciplina per l’accreditamento e definizione dei servizi specialistici della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della garanzia giovani” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pagina 4 / 5 Il Presidente poni ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità. il Direttore Regionale competente in materia di Lavoro provvederà ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione della presente deliberazione. Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.portalavoro.regione.lazio.it. Pagina 5 / 5 Allegato A REGIONE LAZIO ASSESSORATO AL LAVORO DISCIPLINA PER L’ACCREDITAMENTO E DEFINIZIONE DEI SERVIZI SPECIALISTICI DELLA REGIONE LAZIO ANCHE IN PREVISIONE DEL PIANO REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DELLA GARANZIA GIOVANI La Regione Lazio, promuove la realizzazione un sistema di servizi specialistici per il lavoro realizzato mediante accreditamento di operatori pubblici e privati ai . Attraverso la disciplina dell’accreditamento, la Regione riconosce agli operatori l'idoneità ad erogare sul proprio territorio prestazioni specialistiche con l’obiettivo di favorire e di sostenere l’inserimento nel mercato del lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche. I servizi specialistici sono indirizzati a particolari soggetti per i quali la Regione Lazio identifica caratteristiche e bisogni di assistenza puntuali. Tali necessità sono individuate sulla base delle politiche regionali per il lavoro implementate, a loro volta, sulla scia degli attuali cambiamenti del mercato del lavoro e delle indicazioni provenienti dalle istituzioni nazionali e comunitarie. L’accreditamento specialistico promosso in questa sede, si configura già come lo strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati in seno al Consiglio europeo sul tema della garanzia giovani, e tradotti in pratica dal Governo italiano attraverso gli indirizzi dettati dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” convertito con modificazione dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. L’avvio di un piano regionale di attuazione della garanzia per i giovani assicura ai soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, estendibile, in un secondo tempo, così come indicato nella proposta di Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani sino all’età di 29 anni, un’offerta qualitativamente valida di lavoro, la possibilità di proseguire gli studi, un’offerta di apprendistato o di tirocinio, o altra misura di formazione. Tale offerta dovrà essere garantita entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. Gli obiettivi sono perseguiti attraverso la realizzazione del sistema dei servizi per il lavoro nel quale si relazionano in modo efficiente ed efficace le attività dei centri per l’impiego provinciali e le organizzazioni pubbliche e private iscritte nell’ Elenco regionale dei “Soggetti accreditati per i servizi specialistici al mercato del lavoro”. All’interno di tale sistema la Regione introduce, in via sperimentale, il “Contratto di collocazione” stipulato dalla persona interessata con il Centro per l’Impiego e con uno dei soggetti accreditati. La sperimentazione del contratto avrà durata triennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e prevede l’erogazione ai giovani dai 15 ai 25 anni di un nuovo profilo di servizi specialistici tra i quali l’inserimento o il reinserimento in un percorso di istruzione o di formazione, l’avvio di iniziativa imprenditoriale, l’accompagnamento finalizzato ad un’esperienza di lavoro all’estero, la proposta di inserimento occupazionale attraverso il contratto di apprendistato. 1 CAPO I ACCREDITAMENTO PER I SERVIZI SPECIALISTICI Articolo 1 Accreditamento e affidamento dei servizi specialistici 1. L’accreditamento ai servizi specialistici per il lavoro costituisce titolo per operare come soggetto erogatore di tali servizi all’interno del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro. Per servizi specialistici si intendono: a) i servizi di assistenza intensiva alla persona che accede per la prima volta al mercato del lavoro. I suddetti servizi consistono nell’affiancamento della persona da parte di almeno un operatore dotato delle competenze professionali necessarie, per seguirla, informarla, assisterla, consigliarla, continuativamente, impegnandola in una attività a tempo pieno o parziale di ricerca nel mercato del lavoro; b) i servizi di riqualificazione professionale, o di perfezionamento delle qualifiche possedute da giovani inoccupati o disoccupati, specificamente mirati agli skill shortages ossia i posti di lavoro permanentemente scoperti per mancanza di manodopera dotata delle competenze richieste rilevati sul territorio, svolti in cooperazione con l’azienda che cerca il personale qualificato, con l’obiettivo dell’assunzione della persona interessata; c) i servizi mirati di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e disabili; d) i servizi di assistenza intensiva per l’avvio di un’iniziativa imprenditoriale; e) avviamento a una esperienza di lavoro temporaneo all’estero; f) servizi per l’ inserimento occupazionale attraverso il contratto di apprendistato. 2. Ciascun soggetto interessato a offrire i suddetti servizi può chiedere l’accreditamento per lo svolgimento di servizi riconducibili a una sola tipologia individuata nel comma 1, oppure a più di una di esse. 3. É istituito l’elenco regionale “Soggetti accreditati per i servizi specialistici al mercato del lavoro”, nel quale vengono iscritti i soggetti accreditati a norma di questo capo. 4. L’accreditamento disciplinato nel presente atto ha la durata di tre anni, durante i quali la Giunta Regionale, con apposita deliberazione su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di Lavoro, sentite le parti sociali, definisce le eventuali integrazioni e modificazioni alla presente disciplina. 2 Articolo 2 Soggetti dell’accreditamento 1. Ai fini dell’accreditamento per i servizi al lavoro, a norma dell'articolo 7, decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni possono richiedere l’accreditamento per i servizi specialistici i seguenti soggetti: a) soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi delle predette persone giuridiche; b) Le Agenzie private del lavoro, autorizzate a livello nazionale all’attività di somministrazione e intermediazione ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 settembre 2007, n. 276; c) le Università e i consorzi universitari; d) le Camere di Commercio e le loro società speciali; e) le Scuole secondarie superiori; f) le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, che possono svolgere l’attività anche per il tramite delle associazioni territoriali, delle società di servizi controllate, nonché dei propri patronati; g) le Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, nonché i patronati che a queste fanno riferimento; h) gli Enti Bilaterali; i) la Fondazione Lavoro, istituita dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del decreto legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 articolo 6 comma 2 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso i Consulenti del Lavoro delegati all’esercizio dell’intermediazione. Articolo 3 Requisiti giuridici e finanziari per l’accreditamento per i servizi specialistici 1. Ai fini dell’accreditamento per i servizi di cui alle lettere a) b) c) d) e) e f) del comma 1 dell’articolo 1, è necessario il possesso da parte dei soggetti di cui all’articolo 2 dei requisiti giuridici e finanziari che seguono: a) per quanto riguarda i soggetti di cui all’articolo 2 comma 1, lett. a) e b), acquisizione di un capitale versato non inferiore ai 25.000 euro e, per le cooperative, un patrimonio netto pari ad almeno 25.000 euro; 3 b) lo Statuto, ad eccezione degli enti pubblici, delle Università, delle scuole secondarie superiori, deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l’accreditamento; c) l’operatore, eccezion fatta per gli enti pubblici, deve essere in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all’inserimento nell’Elenco dei soggetti accreditati; d) assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni; e) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo la legislazione nazionale; f) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; g) rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro delle persone disabili; h) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; i) applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e/o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull’attuazione del principio di parità di genere; j) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza: 1. assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; 2. assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646. Articolo 4 Requisiti di competenza e attrezzatura per l’accreditamento per i servizi di assistenza intensiva e di riqualificazione mirata 1. Ai fini dell’accreditamento per i servizi di cui alle lettere a), b), c), e), ed f) del comma 1 dell’articolo 1, è necessario il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti strutturali che seguono: a) almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio; b) documentata esperienza pluriennale nello svolgimento dei servizi di cui alle lettere a), e b) del comma 1, art. 1; c) esercizio dell’attività per cui viene richiesto l’accreditamento in locali: 1. distinti da quelli di altri soggetti; 4 2. almeno 1 aula multimediale 3. conformi alla normativa in materia di tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 4. conformi alla normativa in materia di accessibilità per le persone con disabilità; in caso di mancata conformità il soggetto che richiede l’accreditamento è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio: - nel territorio comunale in cui è ubicato il locale non conforme; in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo; 5. attrezzati con adeguati arredi per l’attesa dell’utenza; 6. atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali; d) l’apertura al pubblico in orario d’ufficio dei locali adibiti, alla accoglienza delle persone, non può essere inferiore a venti ore settimanali; e) disponibilità, in ciascuna unità operativa, di: 1. attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l’accreditamento; 2. collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro e al Sistema informativo lavoro regionale; f) indicazione visibile all’esterno e all’interno dei locali delle unità organizzative: 1. degli estremi del provvedimento d’iscrizione nell’Elenco regionale, 2. della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti; 3. del responsabile della unità organizzativa; 4. identificativo con logo, attribuito dalla Regione Lazio. 2. I requisiti richiesti al personale adibito all’espletamento dei servizi specialistici, saranno individuati con successivo atto, sentite le parti sociali. Articolo 5 Requisiti di competenza e attrezzatura per l’accreditamento per i servizi di assistenza intensiva per iniziative imprenditoriali 1. Ai fini dell’accreditamento per i servizi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1, è necessario il possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti che seguono: a) almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio; b) documentata esperienza pluriennale (almeno tre anni) nello svolgimento di servizi di cui alla lettera d) del comma 1, art. 1 in particolare per la: 5 1. ricerca, aggiornamento e formazione di nuovi imprenditori ed assistenza alla definizione del piano di impresa; 2. assistenza e consulenza di gestione, amministrazione, tecnologia, marketing, finanza; 3. promozione imprenditoriale ed assistenza alle imprese di nuova costituzione e per la realizzazione di un’attività autonoma; 4. realizzazione e gestione di incubatori; 5. informazione, orientamento ed assistenza tecnica nella partecipazione ai programmi ed ai progetti dell'Unione Europea in materia di sviluppo locale e di promozione imprenditoriale; c) esercizio dell’attività per cui viene richiesto l’accreditamento in locali: 1. distinti da quelli di altri soggetti; 2. almeno 1 aula multimediale 3. conformi alla normativa in materia di tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 4. conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili; in caso di mancata conformità il soggetto che richiede l’accreditamento è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio: - nel territorio comunale in cui è ubicato il locale non conforme; - in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo; 5. attrezzati con adeguati arredi per l’attesa dell’utenza; 6. atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali; d) l’apertura al pubblico in orario d’ufficio dei locali adibiti alla accoglienza delle persone, per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l’accreditamento, deve essere garantita per un numero di ore settimanali non inferiore a venti; e) disponibilità, in ciascuna unità operativa, di: 1. attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l’accreditamento; 2. collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro e al Sistema informativo lavoro regionale; f) indicazione visibile all’esterno e all’interno dei locali delle unità organizzative: 1. degli estremi del provvedimento d’iscrizione nell’Elenco regionale, 2. della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico; 3. dell’organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unità organizzativa; 4. identificativo con logo, attribuito dalla Regione Lazio. 6 2. I requisiti richiesti al personale adibito all’espletamento dei servizi specialistici, saranno individuati con successivo atto, sentite le parti sociali. Articolo 6 Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi specialistici 1. Presso la Direzione regionale competente in materia di lavoro è istituito l’Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi specialistici per la garanzia giovani di seguito denominato Elenco regionale. 2. L’iscrizione nell’Elenco regionale, ordinata secondo una progressione alfabetica, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 3. La Direzione competente, in materia di lavoro, provvede all’acquisizione delle domande di iscrizione nell’Elenco regionale, di cui cura la tenuta, e provvede alle opportune forme di pubblicità dello stesso, in particolare attraverso la pubblicazione sui siti internet della Regione Lazio e delle Province. Articolo 7 Richiesta e rilascio dell’accreditamento 1. I soggetti interessati a ottenere l’accreditamento presentano la domanda, comprensiva della richiesta d’iscrizione nell’Elenco regionale, alla Direzione competente in materia di lavoro. 2. La domanda di cui al precedente comma deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, pubblicato e reso disponibile sul sito internet della Regione Lazio, recante, tra l’altro, l’indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5. La stessa deve essere corredata dalla documentazione prevista dal medesimo provvedimento, anche mediante l’utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le domande di richiesta di accreditamento saranno valutate dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro. 4. La Direzione regionale competente in materia di lavoro, entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco. 5. In caso di documentazione mancante o incompleta, la Direzione regionale richiede, fissando al riguardo un termine per la trasmissione, le necessarie integrazioni. 6. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza. La richiesta di integrazione documentale sospende il decorso del termine fino al 7 ricevimento della documentazione. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni comporta l’archiviazione della domanda, comunicata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. In caso di accoglimento dell’istanza, la Direzione regionale competente in materia di lavoro dispone, con apposito provvedimento, l’accreditamento e l’iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi specialistici dandone comunicazione al soggetto interessato. Articolo 8 Durata e revoca dell’accreditamento 1. L’accreditamento decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 7 ed ha durata triennale ai sensi dell’articolo 1 comma 4. 2. È fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare alla Direzione regionale competente in materia di lavoro, entro quindici giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell’accreditamento. 3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine di tre anni a pena di decadenza dall'accreditamento, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell’iscrizione, allegando la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more del procedimento di rinnovo l’accreditamento è provvisoriamente prorogato. 4. La Direzione competente in materia di lavoro verifica, in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco. 5. Il riscontro di eventuali difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato la concessione dell’accreditamento per i servizi specialistici è comunicato sollecitamente al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti. 6. La Direzione regionale competente in materia di lavoro, in base alle verifiche effettuate dispone i provvedimenti conseguenti anche in merito alla eventuale revoca dell’accreditamento. 7. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell’accreditamento non può presentare una nuova domanda nei tre anni successivi. Art. 9 Risorse finanziarie e voucher regionale 1. Nell’ambito del programma Garanzia per i Giovani, come meglio specificato dal successivo articolo 10, i costi per l’espletamento dei servizi specialistici di cui al precedente articolo 1, svolti dai soggetti accreditati a norma degli articoli 3, 4 e 5, saranno coperti con la parte a ciò destinata, dei fondi europei 8 di cui la Regione Lazio sarà beneficiaria in quanto soggetto attuatore del medesimo programma Garanzia per i Giovani. 2. I soggetti beneficiari che accedono al programma Garanzia per i Giovani a norma dell’articolo 10, sono riconosciuti titolari di un voucher, i cui importi e la ripartizione per fasce di valore, sono definiti con successivo atto, sentite le parti sociali. 3. La Regione Lazio, eroga gli importi corrispondenti al valore del voucher secondo quanto previsto dal successivo articolo 15. CAPO II ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI E LE INIZIATIVE DELLA REGIONE LAZIO IN FAVORE DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE Articolo 10 Definizione dei destinatari e delle opportunità 1. La Regione Lazio nell’ambito del programma Garanzia per i Giovani si impegna a offrire a tutti i soggetti di età compresa fra i 15 e i 24 anni estendibile, in un secondo tempo, così come indicato nella proposta di Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, sino all’età di 29 anni, non impegnati in attività di studio scolastico o universitario, né in corsi di formazione professionale, né in attività di lavoro autonomo o subordinato, che ne facciano richiesta, entro quattro mesi da questa, una delle seguenti opportunità: a) avviamento a un servizio di assistenza intensiva di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, mediante stipulazione di un contratto di prima collocazione di cui all’articolo 14 o di ricollocazione; b) l’inserimento o il reinserimento in un percorso di istruzione per favorire il completamento degli studi; c) avviamento a un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze, in particolare nell’ambito delle specifiche competenze richieste da imprese operanti sul territorio, mediante stipulazione di un contratto di collocazione di cui all’articolo 14; d) accompagnamento in un percorso di avvio di iniziativa imprenditoriale; ; e) avviamento a una esperienza di lavoro temporaneo all’estero anche con il supporto della rete Eures; f) accompagnamento finalizzato ad un’esperienza di lavoro all’estero; g) proposta di iscrizione al servizio civile; h) avviamento a un’esperienza di tirocinio in azienda, ai sensi della DGR 23 luglio 2013, n.199; 9 i) proposta di inserimento occupazionale attraverso il contratto di apprendistato. 2. La partecipazione al programma Garanzia per i Giovani deve essere esplicitamente offerta a tutti i giovani di cui al comma 1 3. I giovani di cui ai commi 1 e 2, devono registrarsi al programma Garanzia Giovani presso i Centri per l’Impiego o presso il portale Cliclavoro ovvero presso i portali regionali che dialogano con il portale Cliclavoro. L’eventuale rifiuto di partecipazione al programma Garanzia per i Giovani deve essere oggetto di esplicita verbalizzazione da parte dei centri per l’impiego. 4. Il termine di quattro mesi di cui al comma 1 decorre dalla registrazione di cui al comma 3. Articolo 11 Accesso al sistema dei servizi specialistici 1. I soggetti partecipanti al programma Garanzia per i Giovani devono essere accolti in un centro per l’impiego e assegnati a un operatore il quale è responsabile di tutte le azioni di cui al successivo articolo 12. 2. Nel caso in cui il soggetto richiedente difetti dei requisiti previsti all’articolo 10, il Centro per l’Impiego ne fornisce comunicazione in forma scritta, anche mediante posta elettronica. Articolo 12 Centri per l’impiego e selezione e offerta delle opportunità 1. I Centri per l’Impiego in seno al sistema dell’offerta di servizi specialistici per il lavoro ai giovani svolgono le seguenti funzioni: a) registrazione dei beneficiari; b) servizi di base informativa; c) assistenza alla compilazione dei curriculum vitae; d) e-learning pre-orientamento scolastico e formativo; e) accoglienza e profiling ivi compresi la determinazione del grado di collocabilità del giovane interessato; f) illustrazione dei servizi offerti dai soggetti accreditati a norma dell’articolo 1; g) d) affidamento del giovane al soggetto accreditato, individuato dallo stesso centro per l’Impiego; h) monitoraggio e controllo dei servizi specialistici svolti dal soggetto accreditato in favore del giovane preso in carico; 10 i) segnalazione alla Direzione Regionale del Lavoro di circostanze fondate che possano motivare la revoca dell’accreditamento ad uno dei soggetti di cui all’art. 2; 2. Il Centro per l’Impiego esegue la rilevazione delle caratteristiche e aspirazioni personali e sulla base di esse, nonché delle opportunità disponibili, propone a ciascun partecipante una delle opportunità di cui all’articolo 10. Articolo 13 Accettazione o rifiuto da parte dell’interessato 1. L’accettazione o il rifiuto da parte del partecipante dei servizi e delle opportunità offertagli dal Centro per l’Impiego a norma dell’articolo 12 sono oggetto di verbalizzazione. Nel caso di rifiuto, il partecipante è invitato a indicarne sinteticamente il motivo. Nel caso di rifiuto giustificato, il Centro per l’Impiego offre al partecipante una ulteriore opportunità tra quelle indicate all’articolo 10. 2. In caso di rifiuto ingiustificato, trova applicazione l’articolo 16. CAPO III SPERIMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLOCAZIONE Articolo 14 Contratto di collocazione 1. La Regione promuove la sperimentazione, di durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio 2014, di un nuovo profilo di servizi dedicati ai giovani di cui all’articolo 10, fondato sulla cooperazione e complementarietà di funzioni tra le strutture pubbliche e le strutture private accreditate, con lo scopo di ridurre al minimo il fenomeno della disoccupazione giovanile e di uscita anticipata dal sistema della formazione e dell’istruzione. 2. Oggetto della sperimentazione è il contratto di collocazione che viene offerto al giovane, di cui all’articolo 10, che aderisce ai servizi specialistici di cui all’articolo 1 e da questi liberamente sottoscritto, quando ne accetta per intero i contenuti. 3. Il contratto di collocazione è stipulato dalla persona interessata con il Centro per l’Impiego e con uno dei soggetti accreditati a norma dell’articolo 2. La persona interessata è libera di scegliere i soggetti tra quelli accreditati. I soggetti accreditati sono invece obbligati a stipulare il contratto con qualsiasi persona beneficiaria del voucher regionale di cui al precedente articolo 9, che ne faccia richiesta per il tramite dello stesso Centro per l’Impiego. 4. Il contratto di collocazione prevede: a) l’attivazione di un servizio di assistenza intensiva svolto dal soggetto accreditato per il reperimento della prima occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro; 11 b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca di occupazione e all’eventuale riqualificazione professionale nell’ambito del servizio di cui al precedente lettera a) necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira; c) la disponibilità della persona interessata a considerare l’offerta di un’attività lavorativa, nell’ambito del servizio di cui al precedente lettera a), meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nell’area territoriale in cui la ricerca si svolge; d) l’affidamento della persona interessata a un tutor designato dal soggetto, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell’adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b) e c). I requisiti del tutor saranno definite con apposito atto sentite le parti sociali; e) l’obbligo per il tutor – qualora la persona assistita sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità – di comunicare ai responsabili del centro per l’impiego l’eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere b) e c), ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata; f) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera e), entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione. 5. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante il voucher regionale di cui al precedente articolo 9, di entità commisurata alla difficoltà di collocazione del giovane interessato e alla tipologia dei servizi resi. Pertanto il corrispettivo del voucher è articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, a norma dell’articolo 15. Articolo 15 Voucher e condizioni per il suo pagamento 1. L’entità del voucher è determinata in base al grado di occupabilità della persona interessata e alla tipologia dei servizi resi secondo criteri stabiliti da apposito atto. 2. Il soggetto accreditato invia al Centro per l’Impiego una comunicazione, sottoscritta anche dal beneficiario di cui all’articolo 10, con la quale si documenta la tipologia dei servizi resi e il loro effettivo espletamento. Ricevuta tale comunicazione e verificato quanto in essa relazionato, il Centro per l’Impiego provvede a comunicare entro 15 giorni alla Direzione regionale del lavoro, il diritto del soggetto accreditato a ricevere il pagamento del corrispettivo dovuto in relazione ai servizi resi. Articolo 16 Conseguenze dell’inadempimento del contratto da parte della persona interessata 1. In caso di inadempimento del contratto di collocazione di cui all’articolo 14 con particolare riguardo al comma 4, lettere b) e c), il soggetto beneficiario perde il diritto alla fruizione del voucher. 12