Periodico della FLC / Cgil Scuola pag. 2 - 4 Modalità e procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale. pag. 5 - 7 Il rapporto di lavoro: diritti e doveri dei lavoratori. Assunzioni a tempo determinato del personale docente Questa pubblicazione ha lo scopo di guidare il personale docente con incarico a tempo determinato affinché possa orientarsi con maggior facilità all’interno delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro e di quelle che regolano le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento. agosto 2006 - Reg. Tribunale di Trento 26.05.1976, n.121 - Poste Italiane SpA - Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n.46) art.1, com.2, DCB Trento - Direttore Ruggero Purin - Direttore resp.: Antonio Morandi - Progetto grafico: Do.it, Trento - Stampa: Rotaltype, Mezzocorona - Euro 0,52 graduatorie e rapporto di lavoro attività s i n d a c a l e FLC/Scuola in primo piano LE GRADUATORIE Modalità e procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze temporanee nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E DELLE SUPPLENZE TEMPORANEE 1. I posti di insegnamento e le cattedre non assegnati a qualsiasi titolo a personale assunto a tempo indeterminato sono coperti con: a) incarichi annuali (A) per i posti d’insegnamento e per le cattedre vacanti e disponibili entro la data del 31 ottobre, e che rimangono tali per l’intero anno scolastico. La scadenza del contratto è il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento; b) supplenze temporanee, fino al termine delle attività didattiche (T), per i posti d’insegnamento e per le cattedre non vacanti, ma disponibili, entro la data del 31 ottobre, fino al termine dell’anno scolastico o per spezzoni orario che si rendono disponibili entro la medesima data del 31 ottobre. Il contratto scade il giorno indicato dal calendario scolastico quale termine delle attività didattiche. c) supplenze temporanee brevi per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi previsti dalle lettere a) e b). 2. Gli incarichi annuali previsti dalla lettera a) possono essere rinnovati di anno in anno e comunque per un massimo di due annualità (durata massima quindi 3 anni), se per il medesimo posto di insegnamento o per la medesima cattedra permangano le condizioni richieste per il primo conferimento. A tal fine il contratto individuale di lavoro contiene la clausola con la quale è previsto il rinnovo automatico del contratto medesimo. 3. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche previste dalle lettere a) e b) è effettuato, prima della data di inizio delle >> flc / cgil scuola lezioni, utilizzando le graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale. Con riferimento agli spezzoni si precisa che gruppi orario pari o inferiori alle 6 ore appartenenti ad una stessa classe di concorso potranno essere sommati e conferiti dall’Amministrazione sulla base delle graduatorie provinciali per titoli ad uno stesso docente solamente nel caso in cui siano disponibili presso la stessa istituzione scolastica e la somma dia un numero di ore pari o superiore a 7 (esempio diurno/serale). È possibile la stipula di contratti di spezzoni orari superiori alle 6 ore nella stessa istituzione scolastica appartenenti a posti o classi di concorso diversi. 4. Il conferimento è disposto utilizzando le graduatorie di istituto per: a) gli incarichi annuali e le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali per titoli; b) le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, fino a sei ore. A livello nazionale anche questa tipologia di incarico può essere assegnata dalle graduatorie permanenti. È intenzione della FLC CGIL del Trentino chiedere analoga possibilità anche per le graduatorie provinciali. c) il conferimento degli incarichi annuali e di quelli fino al termine delle attività didattiche non coperti prima della data di inizio delle lezioni; e) le supplenze temporanee brevi. PERIODO ESTIVO Il contratto di lavoro provinciale (CCPL) ha stabilito il pagamento dello stipendio anche nel periodo estivo per tutti i 2 FLC/Scuola le graduatorie docenti che hanno prestato 180 giorni di servizio e sono in servizio, a qualsiasi titolo, durante il periodo di scrutini ed esami finali. Rimane il problema della corresponsione della Retribuzione Professionale Docente (RPD), per i mesi di luglio e agosto (circa 300 euro) che spetta solo ai docenti con incarico annuale (A) e non a quelli con contratto fino al termine delle attività didattiche (T). Anche per i supplenti temporanei nominati dal Dirigente scolastico dalle graduatorie di istituto il servizio per almeno 180 giorni e durante gli scrutini e gli esami finali dà diritto alla paga estiva. LA NOMINA L’instaurazione del rapporto di lavoro avviene con la sottoscrizione immediata del contratto e l’assunzione di servizio nella sede assegnata entro la data prescritta dal contratto. È necessario, pena decadenza, prendere servizio entro il termine stabilito salvo gravi ragioni documentate, come il periodo di interdizione obbligatoria per maternità o dottorato di ricerca. LA DELEGA Se non è possibile essere presenti al momento della nomina ci si può far rappresentare da qualcuno con delega scritta, accompagnata da fotocopia di un proprio documento di identità. RINUNCIA A PROPOSTA DI CONTRATTO CONFERITO SULLA BASE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALE PER TITOLI La rinuncia alla proposta di contratto conferito sulla base delle graduatorie provinciali per titoli o la mancata presenza al momento della chiamata del proprio nominativo non comporta alcuna penalizzazione. MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO O ABBANDONO DEL SERVIZIO Il mancato adempimento del contratto di lavoro sia nel caso di non assunzione del servizio, sia nel caso di abbandono del servizio, salvo accertamento di giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato, da parte del dirigente competente al conferimento, comporta gli effetti qui di seguito elencati: Per gli incarichi annuali o le supplenze temporanee fino al termine dell’attività didattica conferiti sulla base delle graduatorie provinciali per titoli: a) la mancata assunzione di servizio comporta l’esclusione dal conferimento di incarichi annuali e supplenze temporanee sulla base della graduatoria provinciale per titoli per la quale è stato sottoscritto il contratto, per l’anno scolastico successivo; b) la mancata accettazione del rinnovo comporta l’esclusione dal conferimento di incarichi annuali e supplenze temporanee sulla base delle graduatorie provinciali per titoli per l’anno scolastico in corso; c) l’abbandono del servizio comporta oltre all’effetto previsto dalla lettera a) anche l’esclusione dal conferimento di qualsiasi incarico e supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli, sia delle graduatorie di istituto per l’anno scolastico in corso. Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il docente interessato mantiene la possibilità di accedere al conferimento di posti di insegnamento o cattedre sulla base delle graduatorie di istituto. COMPLETAMENTO DI ORARIO E CUMULABILITÀ DI DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO NELLO STESSO ANNO SCOLASTICO 1. Il docente con una supplenza ad orario ridotto rispetto all’orario di cattedra, ha diritto, in relazione alle utili posizioni occupate nelle graduatorie di istituto ove è inserito, a completare il proprio orario di insegnamento fino alla concorrenza dell’orario di cattedra. 2. Il dirigente scolastico conferisce al docente già in servizio presso l’istituzione scolastica, previo consenso dell’interessato, la supplenza che consente il completamento d’orario prescindendo dallo scorrimento della graduatoria di istituto. 3. Il docente può completare l’orario di cattedra sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di abilitazione o posto di insegnamento, sia con ore appartenenti a diverse classi di abilitazione o posto di insegnamento presso istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale. UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER SUPPLENZE BREVI Per il conferimento delle supplenze temporanee brevi il dirigente scolastico provvede per il tempo strettamente necessario alla sostituzione del titolare. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne seguano altri, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea attività sindacale FLC - CGIL Scuola >> flc / cgil scuola Scritti, richieste, interventi vanno inviati alla redazione: in via Muredei, 8 - 38100 Trento tel. 0461 303911 -fax 0461 935176 e-mail trento@flcgil.it 3 FLC/Scuola le graduatorie breve è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Se al primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, il dirigente scolastico dispone la conferma del supplente già in servizio. In tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, il dirigente di ciascun istituto può provvedere autonomamente al conferimento della supplenza temporanea breve per le ore di rispettiva competenza. Per la sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, possono essere conferite supplenze temporanee brevi scorrendo le rispettive graduatorie d’istituto con un criterio di precedenza nei riguardi degli aspiranti residenti o domiciliati nei comuni ove sono collocate le sedi dell’istituzione scolastica interessata. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare il dirigente provvede alla proroga del contratto o alla conferma dello stesso. Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di vicinanza e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici. CRITERI E MODALITÀ DI INTERPELLO DEGLI ASPIRANTI SULLE GRADUATORIE DI ISTITUTO Gli istituti interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione, mediante fonogramma o telegramma, secondo quanto previsto dai seguenti punti 1, 2, 3 e 4. 1. Il fonogramma è la registrazione agli atti dell’istituto della chiamata telefonica, da effettuarsi con l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta, della risposta o l’annotazione della mancata risposta. 2. La proposta di assunzione deve contenere la classe di concorso o la tipologia di posto da coprire nella scuola primaria, la durata e le ore di insegnamento settimanali. 3. Per le supplenze che si preannunciano di durata inferiore ai 60 giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata con fonogramma. L’accettazione della proposta deve essere immediata ovvero entro il termine indicato dal Dirigente scolastico. La mancata risposta comporta lo scorrimento della graduatoria. 4. Per le supplenze che si preannunciano di durata superiore ai 60 giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata con fonogramma; solo in caso di mancata risposta al fonogramma la proposta deve essere reiterata tramite telegramma. L’accettazione della proposta deve essere immediata ovvero entro il termine indicato dal Dirigente scolastico. La mancata risposta >> flc / cgil scuola comporta lo scorrimento della graduatoria. 5. L’aspirante che risulta destinatario di una supplenza inferiore a 60 giorni, e che l’abbia accettata, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore dall’accettazione della proposta. In caso contrario trova applicazione quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente della provincia n. 12-42/Leg del 2005, il quale stabilisce che per gli incarichi annuali e le supplenze conferiti sulla base delle graduatorie di istituto la mancata assunzione in servizio o l’abbandono del servizio comporta l’esclusione dal conferimento di qualsiasi tipologia di incarico e supplenza conferiti sulla base delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso. 6. L’aspirante che risulta destinatario di una supplenza superiore a 60 giorni, e che l’abbia accettata, deve tassativamente assumere servizio entro 48 ore dall’accettazione della proposta. In caso contrario, per la mancata assunzione in servizio o l’abbandono del servizio si viene esclusi dal conferimento di qualsiasi tipologia di incarico e supplenza conferiti sulla base delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso, in applicazione dell’articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-42/Leg del 2005. 7. L’aspirante che rinuncia alla proposta di supplenza incorre in sanzioni differenziate, stabilite sulla base della durata prevista per la supplenza medesima: a) la rinuncia ad una proposta di supplenza, con cattedra o posto orario pieno, di durata inferiore ai 60 giorni, comporta la mancata chiamata dell’interessato per le successive proposte, limitatamente alla specifica graduatoria o elenco, da parte dell’istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata: fino al termine del 31 gennaio se la proposta cade in detto periodo, fino al termine dell’attività didattica se la proposta cade dopo il 31 gennaio; b) la rinuncia ad una proposta di supplenza, con cattedra o posto a orario pieno, di durata superiore ai 60 giorni comporta la mancata chiamata dell’interessato per le successive proposte, per l’anno scolastico in corso, da tutte le graduatorie nelle quali è inserito nell’istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata. 8. La rinuncia non è causa di alcuna sanzione qualora l’aspirante abbia già in corso un contratto di lavoro con l’amministrazione scolastica in qualità di insegnante di scuola primaria o secondaria. Per gli incarichi annuali e le supplenze conferiti sulla base delle graduatorie di istituto, la mancata assunzione di servizio o l’abbandono del servizio comporta l’esclusione dal conferimento di qualsiasi tipologia di incarico e supplenza conferiti sulla base delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso. Il docente in servizio per supplenze che scadono prima del termine delle lezioni, ha facoltà, entro il 30 aprile, di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni, dell’attività didattica o dell’anno scolastico. 4 FLC/Scuola in primo piano IL RAPPORTO DI LAVORO È importante sapere che la principale fonte normativa del rapporto di lavoro pubblico è il TU 165/2001 che ha stabilito la “privatizzazione” dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione. Con il termine “privatizzazione” si intende che la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla contrattazione tra le parti e non alla legge. Conoscere i contratti collettivi del proprio settore significa conoscere meglio l’ambito generale della propria attività lavorativa. Il perno di un contratto di lavoro è il sistema dei diritti e dei doveri, di cui diamo conto nelle pagine seguenti: ci siamo sforzati di darne un quadro sia pure sintetico che, però, renda l’importanza del ruolo del lavoratore nella scuola dell’autonomia ed evidenzi le nuove opportunità che si sono aperte con l’ultimo rinnovo contrattuale. Dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1994/97 l’assunzione del personale della scuola avviene con la sottoscrizione di un contratto di lavoro tra l’amministrazione e colui che è stato individuato come avente diritto al posto. I dipendenti pubblici possono essere assunti con contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato. Gli incaricati a tempo indeterminato sono coloro che vengono assunti per soddisfare esigenze che l’Amministrazione prevede senza limiti di tempo, mentre quelli a tempo determinato servono per coprire necessità limitate nel tempo, come ad esempio la sostituzione di un dipendente assente per maternità, oppure la copertura di un posto di fatto libero per un solo anno scolastico. Quest’ultima definizione, negli ultimi anni, è stata contraddetta da un incremento del personale a tempo determinato anche su posti effettivamente vacanti. Con la sottoscrizione del contratto scattano per il lavoratore una serie di diritti e di doveri. I diritti, i doveri e le opportunità che attengono al rapporto di lavoro sono stabiliti dal CCPL . I doveri non si differenziano da quelli del personale a tempo indeterminato, mentre per quanto riguarda i diritti l’assunzione a tempo indeterminato comporta alcune condizioni di miglior favore per gli assunti a tempo indeterminato. Come FLC CGIL da anni chiediamo che ci sia l’estensione degli stessi diritti e opportunità al personale a tempo determinato. Questa richiesta farà parte della piattaforma per il prossimo contratto provinciale. Nel contratto individuale di lavoro sono indicati alcuni elementi essenziali costitutivi del rapporto stesso. Questi elementi sono: la decorrenza, la qualifica di inquadramento professionale, la retribuzione, il giorno entro il quale è obbligatorio prendere servizio. Inoltre, al momento della sottoscrizione del contratto è necessario dichiarare che non si abbiano altre situazioni lavorative che potrebbero comportare incompatibilità. Diritti 1. FERIE Per ogni anno scolastico si ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie, o periodo proporzionato al servizio prestato, da godersi nel periodo di sospensione delle attività didatti- >> flc / cgil scuola che. Di questi, 6 giorni possono essere fruiti durante il resto dell’anno dell’anno scolastico, purché senza oneri a carico dell’amministrazione. 5 FLC/Scuola il rapporto di lavoro 2. PERMESSI Sono retribuiti per intero ad anno scolastico: • 6 giorni, in rapporto alla durata del rapporto di lavoro, per motivi personali e familiari da documentare debitamente anche al rientro; • 8 giorni, in rapporto alla durata del rapporto di lavoro, per la partecipazione a concorsi ed esami; • 3 giorni per lutto in caso di perdita di parenti fino al 2° grado e affini di 1° e 1 giorno per parenti di 3° e affini di 2°; • 150 ore annuali (anno solare) per seguire corsi di studio per il personale docente con contratto annuale o fino al termine delle lezioni, entro il limite del 3% della dotazione organica complessiva; • 15 giorni per matrimonio. 3. PERMESSI BREVI Possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino a 2 ore giornaliere, da recuperare entro i 2 mesi successivi, che non possono eccedere, per ciascun anno scolastico, il rispettivo orario settimanale di insegnamento, comprendendo a tal fine anche le assenze per visite mediche specialistiche. 4. ASSENZE PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE È possibile usufruire di permessi retribuiti per effettuare visite mediche specialistiche, per un numero massimo di ore pari al proprio orario settimanale di insegnamento, comprendendo a tal fine anche le assenze per permesso breve. 5. ASSENZE PER MALATTIE Contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche: • 1° mese pagato al 100%; 2° e 3° mese al 50% per ogni anno scolastico. • conservazione del posto per 9 mesi nel triennio Contratto di supplenza temporanea: • 30 giorni pagati al 100% l’Azienda sanitaria) alla lavoratrice spetta: • retribuzione piena nel periodo coperto da contratto, anche se la lavoratrice non ha potuto prendere effettivamente servizio in quanto già in astensione obbligatoria. • Retribuzione all’80% nei periodi che vanno oltre il contratto (tale retribuzione spetta anche alle lavoratrici la cui astensione obbligatoria sia iniziata 60 giorni dal termine del precedente rapporto di lavoro) La gravidanza a rischio è equivalente al periodo di astensione obbligatoria. Fino al compimento del 1˚ anno di vita del bambino è prevista la riduzione dell’orario giornaliero alla madre o, in alternativa, al padre, di 1 ora, quando l’orario di servizio è inferiore a 6 ore, di 2 ore, quando l’orario di servizio è di almeno 6 ore. 7. ASTENSIONE FACOLTATIVA (CONGEDO PARENTALE) Durante i primi 8 anni di vita del bambino, la madre e il padre possono usufruire complessivamente di 10 mesi, anche frazionati, di astensione facoltativa. Ciascuno dei genitori può usufruirne al massimo di 6 mesi. Nei primi 3 anni di vita, l’astensione facoltativa è retribuita come segue: • 1° mese pagato al 100% • ulteriori 5 mesi al 30% È indispensabile fare domanda con congruo anticipo alla segreteria della propria scuola. 8. MALATTIA BAMBINO Nel 2° e 3° anno di vita del bambino, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto a 30 giorni di permesso retribuito per malattia del bambino, documentata con certificato medico. Nel 1° anno di vita del bambino i 30 giorni retribuiti sono alternativi al 1° mese pagato al 100% dell’astensione facoltativa. Dal 4° all’8° anno spettano 10 giorni annui non retribuiti, con coperture degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione. 9. TRATTAMENTO ECONOMICO In caso di malattia si deve: • comunicare tempestivamente l’assenza alla scuola, entro l’inizio dell’orario di lavoro • recapitare o spedire per raccomandata il certificato entro 5 giorni dall’inizio della malattia • osservare la reperibilità domiciliare dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Il trattamento economico del personale scolastico è stabilito dal contratto che viene rinnovato ogni 2 anni (mentre per la parte normativa ogni 4anni). Per il personale a tempo determinato lo stipendio corrisponde alla posizione iniziale, senza alcuna percorrenza di carriera. 6. ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ L’iscrizione al sindacato, il diritto di sciopero e la partecipazione alle riunioni sindacali per 12 ore ad anno scolastico. I lavoratori che ricoprono particolari incarichi sindacali hanno diritto a permessi orari e/o giornalieri che vengono richiesti dal sindacato a cui appartengono. Nel periodo di astensione obbligatoria (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto, oppure 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto, se in possesso di certificato medico del ginecologo del- >> flc / cgil scuola 10. DIRITTI SINDACALI 6 FLC/Scuola il rapporto di lavoro Doveri MANSIONI E ORARIO Lo svolgimento delle mansioni previste dal contratto è il principale dovere del personale docente. Il dipendente è tenuto al rispetto dell’orario settimanale di servizio che è di: – 18 ore per i docenti delle scuole secondarie – 24 ore per i docenti della scuola primaria (di cui 2 destinate alla programmazione) In aggiunta all’orario settimanale d’insegnamento sono previste alcune attività funzionali obbligatorie specificamente regolamentate dall’art. 26 del CCPL 2002-2005, come indicato di seguito. 1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie. 3. Le attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali per un totale di quaranta ore annue; b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue; c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Le riunioni di cui al presente comma sono di norma convocate con un preavviso di almeno 5 giorni. Negli istituti dove sono presenti corsi di diverso ordine e grado, per le attività inerenti agli scrutini e agli esami sono utilizzati i docenti dei rispettivi ordini e grado. 4. Le attività di potenziamento formativo comportano un impegno complessivo di 40 ore obbligatorie e sono così >> flc / cgil scuola prioritariamente suddivise: a) 20 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, utilizzate secondo il piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti; b) 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate; c) 10 ore per attività di formazione e di aggiornamento su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d’istituto. Per il personale part-time, le ore per le attività di cui al punto c) sono completate anche utilizzando l’orario previsto per le attività di cui alla lettera a). L’impegno orario derivante dal presente comma per i docenti a tempo determinato con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività didattiche è di un’ora ogni cinque giorni di supplenza nelle attività previste alle lettere a) e b) secondo un programma che viene comunicato all’atto della stipula del contratto di lavoro. A tutto il personale il cui orario sia inferiore all’orario pieno di cattedra, le prestazioni dovute ai sensi del presente comma sono proporzionate all’orario di servizio e alla durata del contratto. 5. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 6. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 7 PERCHÉ ISCRIVERSI ALLA FLC CGIL Iscriversi alla FLC CGIL significa partecipare attivamente alla vita della scuola e impegnarsi in modo concreto per affermare il valore della scuola pubblica come servizio alla crescita formativa e sociale dei cittadini. La FLC CGIL, nelle trattative sindacali con l’Amministrazione scolastica e nei rapporti con la categoria professionale dei docenti, opera in base al principio della solidarietà, contro le tendenze egoistiche e di casta che si affermano nella nostra società. La strategia dei diritti è l’obiettivo per il quale, secondo la CGIL, nella nostra società tutti i cittadini dovrebbero poter godere di alcuni fondamentali diritti, come il diritto al lavoro, all’istruzione, alla cultura, alla salute, alla maternità e alla paternità, a una pensione che consenta di vivere con dignità, a un lavoro non alienante e spersonalizzante. L’affermazione di questi principi dentro e fuori i luoghi di lavoro è l’obiettivo di fondo della CGIL. L’iscrizione alla FLC CGIL del Trentino permette di ricevere informazioni locali e nazionali attraverso il giornalino degli iscritti che viene recapitato a domicilio e le newsletter che vengono inviate per posta elettronica. Inoltre garantisce due polizze assicurative per: • responsabilità civile • ricovero ospedaliero per infortunio La FLC CGIL offre anche un servizio di consulenza: a Trento, in via Muredei, 8 dal lunedì al venerdì ore 9-12 e 15-18 (tel 0461 303958/9) a Rovereto in via Maioliche, il venerdì ore 9-12 e 15-18 (tel 0464 401979) e per posta elettronica all’indirizzo: trento@flcgil.it Altri recapiti vengono attivati durante l’anno presso gli uffici della CGIL di Riva d/G, Cavalese, Tione. Anche i delegati della FLC CGIL, presenti in numerosi istituti scolastici, possono essere un utile e prezioso riferimento. Per ulteriori informazioni sui servizi offerti consultare i siti web: www.flcgil.it - www.cgil.tn.it