Periodico della FLC / Cgil Scuola
pag. 2 - 4
Modalità e procedure per il conferimento degli
incarichi a tempo determinato e delle supplenze
temporanee nelle scuole a carattere statale.
pag. 5 - 7
Il rapporto di lavoro: diritti e doveri dei lavoratori.
Assunzioni a
tempo determinato
del personale
docente
 Questa pubblicazione ha lo scopo di guidare il personale
docente con incarico a tempo determinato affinché possa
orientarsi con maggior facilità all’interno delle norme che
disciplinano il rapporto di lavoro e di quelle che regolano le
modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi a
tempo determinato e delle supplenze temporanee nelle scuole
a carattere statale della provincia di Trento.
agosto 2006 - Reg. Tribunale di Trento 26.05.1976, n.121 - Poste Italiane SpA - Spedizione in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n.46) art.1, com.2,
DCB Trento - Direttore Ruggero Purin - Direttore resp.: Antonio Morandi - Progetto grafico: Do.it, Trento - Stampa: Rotaltype, Mezzocorona - Euro 0,52
graduatorie e rapporto di lavoro
attività s i n d a c a l e
FLC/Scuola
in primo piano
LE GRADUATORIE
Modalità e procedure per il
conferimento degli
incarichi a tempo
determinato e delle
supplenze temporanee
nelle scuole a carattere
statale della provincia di Trento
TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI A TEMPO
DETERMINATO E DELLE SUPPLENZE
TEMPORANEE
1. I posti di insegnamento e le cattedre non assegnati a
qualsiasi titolo a personale assunto a tempo indeterminato sono coperti con:
a) incarichi annuali (A) per i posti d’insegnamento e per
le cattedre vacanti e disponibili entro la data del 31 ottobre, e
che rimangono tali per l’intero anno scolastico. La scadenza del
contratto è il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento;
b) supplenze temporanee, fino al termine delle attività didattiche (T), per i posti d’insegnamento e per le cattedre non
vacanti, ma disponibili, entro la data del 31 ottobre, fino al termine dell’anno scolastico o per spezzoni orario che si rendono
disponibili entro la medesima data del 31 ottobre.
Il contratto scade il giorno indicato dal calendario scolastico quale termine delle attività didattiche.
c) supplenze temporanee brevi per ogni altra necessità di
supplenza diversa dai casi previsti dalle lettere a) e b).
2. Gli incarichi annuali previsti dalla lettera a) possono
essere rinnovati di anno in anno e comunque per un massimo di due annualità (durata massima quindi 3 anni), se per il
medesimo posto di insegnamento o per la medesima cattedra
permangano le condizioni richieste per il primo conferimento.
A tal fine il contratto individuale di lavoro contiene la clausola con la quale è previsto il rinnovo automatico del contratto
medesimo.
3. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche previste
dalle lettere a) e b) è effettuato, prima della data di inizio delle
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lezioni, utilizzando le graduatorie provinciali per titoli del
personale docente delle scuole a carattere statale.
Con riferimento agli spezzoni si precisa che gruppi orario
pari o inferiori alle 6 ore appartenenti ad una stessa classe di
concorso potranno essere sommati e conferiti dall’Amministrazione sulla base delle graduatorie provinciali per titoli ad uno
stesso docente solamente nel caso in cui siano disponibili presso la stessa istituzione scolastica e la somma dia un numero di
ore pari o superiore a 7 (esempio diurno/serale).
È possibile la stipula di contratti di spezzoni orari superiori
alle 6 ore nella stessa istituzione scolastica appartenenti a posti
o classi di concorso diversi.
4. Il conferimento è disposto utilizzando le graduatorie di
istituto per:
a) gli incarichi annuali e le supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche in caso di esaurimento delle
graduatorie provinciali per titoli;
b) le supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, fino a sei ore. A livello nazionale anche questa tipologia di incarico può essere assegnata dalle graduatorie permanenti. È intenzione della FLC CGIL del Trentino chiedere
analoga possibilità anche per le graduatorie provinciali.
c) il conferimento degli incarichi annuali e di quelli fino al
termine delle attività didattiche non coperti prima della data di
inizio delle lezioni;
e) le supplenze temporanee brevi.
PERIODO ESTIVO
Il contratto di lavoro provinciale (CCPL) ha stabilito il pagamento dello stipendio anche nel periodo estivo per tutti i
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le graduatorie
docenti che hanno prestato 180 giorni di servizio e sono in
servizio, a qualsiasi titolo, durante il periodo di scrutini ed esami finali.
Rimane il problema della corresponsione della Retribuzione Professionale Docente (RPD), per i mesi di luglio e agosto
(circa 300 euro) che spetta solo ai docenti con incarico annuale
(A) e non a quelli con contratto fino al termine delle attività
didattiche (T).
Anche per i supplenti temporanei nominati dal Dirigente
scolastico dalle graduatorie di istituto il servizio per almeno
180 giorni e durante gli scrutini e gli esami finali dà diritto alla
paga estiva.
LA NOMINA
L’instaurazione del rapporto di lavoro avviene con la sottoscrizione immediata del contratto e l’assunzione di servizio
nella sede assegnata entro la data prescritta dal contratto. È
necessario, pena decadenza, prendere servizio entro il termine
stabilito salvo gravi ragioni documentate, come il periodo di
interdizione obbligatoria per maternità o dottorato di ricerca.
LA DELEGA
Se non è possibile essere presenti al momento della nomina ci si può far rappresentare da qualcuno con delega scritta, accompagnata da fotocopia di un proprio documento di
identità.
RINUNCIA A PROPOSTA DI CONTRATTO
CONFERITO SULLA BASE DELLE GRADUATORIE
PROVINCIALE PER TITOLI
La rinuncia alla proposta di contratto conferito sulla base
delle graduatorie provinciali per titoli o la mancata presenza al
momento della chiamata del proprio nominativo non comporta alcuna penalizzazione.
MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO O
ABBANDONO DEL SERVIZIO
Il mancato adempimento del contratto di lavoro sia nel caso di non assunzione del servizio, sia nel caso di abbandono del
servizio, salvo accertamento di giustificato motivo, che risulti
da documentata richiesta dell’interessato, da parte del dirigente
competente al conferimento, comporta gli effetti qui di seguito
elencati:
Per gli incarichi annuali o le supplenze temporanee fino al termine dell’attività didattica conferiti sulla base delle
graduatorie provinciali per titoli:
a) la mancata assunzione di servizio comporta l’esclusione
dal conferimento di incarichi annuali e supplenze temporanee
sulla base della graduatoria provinciale per titoli per la quale è
stato sottoscritto il contratto, per l’anno scolastico successivo;
b) la mancata accettazione del rinnovo comporta l’esclusione dal conferimento di incarichi annuali e supplenze temporanee sulla base delle graduatorie provinciali per titoli per l’anno
scolastico in corso;
c) l’abbandono del servizio comporta oltre all’effetto previsto dalla lettera a) anche l’esclusione dal conferimento di qualsiasi incarico e supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie provinciali per titoli, sia delle graduatorie di istituto per
l’anno scolastico in corso.
Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il docente interessato
mantiene la possibilità di accedere al conferimento di posti di
insegnamento o cattedre sulla base delle graduatorie di istituto.
COMPLETAMENTO DI ORARIO E CUMULABILITÀ
DI DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO NELLO
STESSO ANNO SCOLASTICO
1. Il docente con una supplenza ad orario ridotto rispetto
all’orario di cattedra, ha diritto, in relazione alle utili posizioni
occupate nelle graduatorie di istituto ove è inserito, a completare il proprio orario di insegnamento fino alla concorrenza
dell’orario di cattedra.
2. Il dirigente scolastico conferisce al docente già in servizio
presso l’istituzione scolastica, previo consenso dell’interessato,
la supplenza che consente il completamento d’orario prescindendo dallo scorrimento della graduatoria di istituto.
3. Il docente può completare l’orario di cattedra sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di abilitazione o
posto di insegnamento, sia con ore appartenenti a diverse classi
di abilitazione o posto di insegnamento presso istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo secondo modalità stabilite
dalla Giunta provinciale.
UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER
SUPPLENZE BREVI
Per il conferimento delle supplenze temporanee brevi il dirigente scolastico provvede per il tempo strettamente necessario alla sostituzione del titolare.
Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di
assenza del titolare ne seguano altri, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea
attività sindacale
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Scritti, richieste, interventi vanno inviati alla redazione:
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le graduatorie
breve è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in
servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza
del precedente contratto.
Se al primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, il
dirigente scolastico dispone la conferma del supplente già in
servizio. In tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno
di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, il dirigente di ciascun
istituto può provvedere autonomamente al conferimento della
supplenza temporanea breve per le ore di rispettiva competenza.
Per la sostituzione di personale docente assente per periodi
non superiori a 15 giorni, possono essere conferite supplenze
temporanee brevi scorrendo le rispettive graduatorie d’istituto con un criterio di precedenza nei riguardi degli aspiranti
residenti o domiciliati nei comuni ove sono collocate le sedi
dell’istituzione scolastica interessata. Nel caso di prosecuzione
dell’assenza del titolare il dirigente provvede alla proroga del
contratto o alla conferma dello stesso.
Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo
un criterio di vicinanza e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
CRITERI E MODALITÀ DI INTERPELLO DEGLI
ASPIRANTI SULLE GRADUATORIE DI ISTITUTO
Gli istituti interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione, mediante fonogramma o telegramma, secondo quanto
previsto dai seguenti punti 1, 2, 3 e 4.
1. Il fonogramma è la registrazione agli atti dell’istituto
della chiamata telefonica, da effettuarsi con l’indicazione del
giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi
l’effettua e della persona che abbia dato risposta, della risposta
o l’annotazione della mancata risposta.
2. La proposta di assunzione deve contenere la classe di concorso o la tipologia di posto da coprire nella scuola primaria, la
durata e le ore di insegnamento settimanali.
3. Per le supplenze che si preannunciano di durata inferiore
ai 60 giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata con
fonogramma. L’accettazione della proposta deve essere immediata ovvero entro il termine indicato dal Dirigente scolastico.
La mancata risposta comporta lo scorrimento della graduatoria.
4. Per le supplenze che si preannunciano di durata superiore
ai 60 giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata con
fonogramma; solo in caso di mancata risposta al fonogramma
la proposta deve essere reiterata tramite telegramma. L’accettazione della proposta deve essere immediata ovvero entro il
termine indicato dal Dirigente scolastico. La mancata risposta
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comporta lo scorrimento della graduatoria.
5. L’aspirante che risulta destinatario di una supplenza inferiore a 60 giorni, e che l’abbia accettata, deve tassativamente
assumere servizio entro 24 ore dall’accettazione della proposta.
In caso contrario trova applicazione quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente della provincia
n. 12-42/Leg del 2005, il quale stabilisce che per gli incarichi
annuali e le supplenze conferiti sulla base delle graduatorie di
istituto la mancata assunzione in servizio o l’abbandono del
servizio comporta l’esclusione dal conferimento di qualsiasi
tipologia di incarico e supplenza conferiti sulla base delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso.
6. L’aspirante che risulta destinatario di una supplenza superiore a 60 giorni, e che l’abbia accettata, deve tassativamente
assumere servizio entro 48 ore dall’accettazione della proposta. In caso contrario, per la mancata assunzione in servizio o
l’abbandono del servizio si viene esclusi dal conferimento di
qualsiasi tipologia di incarico e supplenza conferiti sulla base
delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in corso, in
applicazione dell’articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 12-42/Leg del 2005.
7. L’aspirante che rinuncia alla proposta di supplenza incorre in sanzioni differenziate, stabilite sulla base della durata
prevista per la supplenza medesima:
a) la rinuncia ad una proposta di supplenza, con cattedra o
posto orario pieno, di durata inferiore ai 60 giorni, comporta
la mancata chiamata dell’interessato per le successive proposte, limitatamente alla specifica graduatoria o elenco, da parte
dell’istituzione scolastica che ha effettuato la chiamata: fino al
termine del 31 gennaio se la proposta cade in detto periodo,
fino al termine dell’attività didattica se la proposta cade dopo
il 31 gennaio;
b) la rinuncia ad una proposta di supplenza, con cattedra o
posto a orario pieno, di durata superiore ai 60 giorni comporta
la mancata chiamata dell’interessato per le successive proposte, per l’anno scolastico in corso, da tutte le graduatorie nelle
quali è inserito nell’istituzione scolastica che ha effettuato la
chiamata.
8. La rinuncia non è causa di alcuna sanzione qualora l’aspirante abbia già in corso un contratto di lavoro con l’amministrazione scolastica in qualità di insegnante di scuola primaria
o secondaria.
Per gli incarichi annuali e le supplenze conferiti sulla base
delle graduatorie di istituto, la mancata assunzione di servizio
o l’abbandono del servizio comporta l’esclusione dal conferimento di qualsiasi tipologia di incarico e supplenza conferiti
sulla base delle graduatorie di istituto, per l’anno scolastico in
corso.
Il docente in servizio per supplenze che scadono prima del
termine delle lezioni, ha facoltà, entro il 30 aprile, di risolvere
anticipatamente il rapporto di lavoro per accettarne un altro
di durata sino al termine delle lezioni, dell’attività didattica o
dell’anno scolastico.
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in primo piano
IL RAPPORTO DI
LAVORO
È importante sapere che la principale fonte normativa del rapporto di lavoro pubblico
è il TU 165/2001 che ha stabilito la “privatizzazione” dei rapporti di lavoro nella pubblica
amministrazione. Con il termine “privatizzazione” si intende che la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla contrattazione tra
le parti e non alla legge. Conoscere i contratti
collettivi del proprio settore significa conoscere meglio l’ambito generale della propria
attività lavorativa.
Il perno di un contratto di lavoro è il sistema dei diritti e dei doveri, di cui diamo conto
nelle pagine seguenti: ci siamo sforzati di darne un quadro sia
pure sintetico che, però, renda l’importanza del ruolo del lavoratore nella scuola dell’autonomia ed evidenzi le nuove opportunità che si sono aperte con l’ultimo rinnovo contrattuale.
Dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
1994/97 l’assunzione del personale della scuola avviene con la
sottoscrizione di un contratto di lavoro tra l’amministrazione e
colui che è stato individuato come avente diritto al posto.
I dipendenti pubblici possono essere assunti con contratto a
tempo indeterminato e contratto a tempo determinato.
Gli incaricati a tempo indeterminato sono coloro che vengono
assunti per soddisfare esigenze che l’Amministrazione prevede senza limiti di tempo, mentre quelli a tempo determinato servono per
coprire necessità limitate nel tempo, come ad esempio la sostituzione di un dipendente assente per maternità, oppure la copertura
di un posto di fatto libero per un solo anno scolastico.
Quest’ultima definizione, negli ultimi anni, è stata contraddetta da un incremento del personale a tempo determinato anche su posti effettivamente vacanti.
Con la sottoscrizione del contratto scattano per il lavoratore una serie di diritti e di doveri. I diritti, i doveri e le
opportunità che attengono al rapporto di lavoro sono stabiliti
dal CCPL .
I doveri non si differenziano da quelli del personale a tempo indeterminato, mentre per quanto riguarda i diritti l’assunzione a tempo indeterminato comporta alcune condizioni
di miglior favore per gli assunti a tempo indeterminato. Come FLC CGIL da anni chiediamo che ci sia l’estensione degli
stessi diritti e opportunità al personale a tempo determinato.
Questa richiesta farà parte della piattaforma per il prossimo
contratto provinciale.
Nel contratto individuale di lavoro sono indicati alcuni elementi essenziali costitutivi del rapporto stesso. Questi
elementi sono: la decorrenza, la qualifica di inquadramento
professionale, la retribuzione, il giorno entro il quale è obbligatorio prendere servizio.
Inoltre, al momento della sottoscrizione del contratto è
necessario dichiarare che non si abbiano altre situazioni lavorative che potrebbero comportare incompatibilità.
Diritti
1. FERIE
Per ogni anno scolastico si ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie, o periodo proporzionato al servizio prestato,
da godersi nel periodo di sospensione delle attività didatti-
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che. Di questi, 6 giorni possono essere fruiti durante il resto
dell’anno dell’anno scolastico, purché senza oneri a carico
dell’amministrazione.
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il rapporto di lavoro
2. PERMESSI
Sono retribuiti per intero ad anno scolastico:
• 6 giorni, in rapporto alla durata del rapporto di lavoro, per
motivi personali e familiari da documentare debitamente anche al rientro;
• 8 giorni, in rapporto alla durata del rapporto di lavoro, per la
partecipazione a concorsi ed esami;
• 3 giorni per lutto in caso di perdita di parenti fino al 2° grado e
affini di 1° e 1 giorno per parenti di 3° e affini di 2°;
• 150 ore annuali (anno solare) per seguire corsi di studio per
il personale docente con contratto annuale o fino al termine
delle lezioni, entro il limite del 3% della dotazione organica
complessiva;
• 15 giorni per matrimonio.
3. PERMESSI BREVI
Possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di
servizio, permessi retribuiti fino a 2 ore giornaliere, da recuperare
entro i 2 mesi successivi, che non possono eccedere, per ciascun
anno scolastico, il rispettivo orario settimanale di insegnamento, comprendendo a tal fine anche le assenze per visite mediche
specialistiche.
4. ASSENZE PER VISITE MEDICHE
SPECIALISTICHE
È possibile usufruire di permessi retribuiti per effettuare visite mediche specialistiche, per un numero massimo di ore pari
al proprio orario settimanale di insegnamento, comprendendo a
tal fine anche le assenze per permesso breve.
5. ASSENZE PER MALATTIE
Contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche:
• 1° mese pagato al 100%; 2° e 3° mese al 50% per ogni anno
scolastico.
• conservazione del posto per 9 mesi nel triennio
Contratto di supplenza temporanea:
• 30 giorni pagati al 100%
l’Azienda sanitaria) alla lavoratrice spetta:
• retribuzione piena nel periodo coperto da contratto, anche se la
lavoratrice non ha potuto prendere effettivamente servizio in
quanto già in astensione obbligatoria.
• Retribuzione all’80% nei periodi che vanno oltre il contratto
(tale retribuzione spetta anche alle lavoratrici la cui astensione
obbligatoria sia iniziata 60 giorni dal termine del precedente
rapporto di lavoro)
La gravidanza a rischio è equivalente al periodo di astensione
obbligatoria.
Fino al compimento del 1˚ anno di vita del bambino è prevista la riduzione dell’orario giornaliero alla madre o, in alternativa, al padre, di 1 ora, quando l’orario di servizio è inferiore a 6
ore, di 2 ore, quando l’orario di servizio è di almeno 6 ore.
7. ASTENSIONE FACOLTATIVA (CONGEDO
PARENTALE)
Durante i primi 8 anni di vita del bambino, la madre e il
padre possono usufruire complessivamente di 10 mesi, anche
frazionati, di astensione facoltativa.
Ciascuno dei genitori può usufruirne al massimo di 6 mesi.
Nei primi 3 anni di vita, l’astensione facoltativa è retribuita
come segue:
• 1° mese pagato al 100%
• ulteriori 5 mesi al 30%
È indispensabile fare domanda con congruo anticipo alla segreteria della propria scuola.
8. MALATTIA BAMBINO
Nel 2° e 3° anno di vita del bambino, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto a 30 giorni di permesso retribuito per
malattia del bambino, documentata con certificato medico.
Nel 1° anno di vita del bambino i 30 giorni retribuiti sono
alternativi al 1° mese pagato al 100% dell’astensione facoltativa.
Dal 4° all’8° anno spettano 10 giorni annui non retribuiti,
con coperture degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione.
9. TRATTAMENTO ECONOMICO
In caso di malattia si deve:
• comunicare tempestivamente l’assenza alla scuola, entro l’inizio dell’orario di lavoro
• recapitare o spedire per raccomandata il certificato entro 5
giorni dall’inizio della malattia
• osservare la reperibilità domiciliare dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 17 alle ore 19.
Il trattamento economico del personale scolastico è stabilito
dal contratto che viene rinnovato ogni 2 anni (mentre per la
parte normativa ogni 4anni).
Per il personale a tempo determinato lo stipendio corrisponde alla posizione iniziale, senza alcuna percorrenza di carriera.
6. ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ
L’iscrizione al sindacato, il diritto di sciopero e la partecipazione alle riunioni sindacali per 12 ore ad anno scolastico.
I lavoratori che ricoprono particolari incarichi sindacali hanno diritto a permessi orari e/o giornalieri che vengono richiesti
dal sindacato a cui appartengono.
Nel periodo di astensione obbligatoria (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto, oppure 1 mese prima e 4 mesi dopo
il parto, se in possesso di certificato medico del ginecologo del-
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10. DIRITTI SINDACALI
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il rapporto di lavoro
Doveri
MANSIONI E ORARIO
Lo svolgimento delle mansioni previste dal contratto è il principale dovere del personale docente.
Il dipendente è tenuto al rispetto dell’orario settimanale di servizio che è di:
– 18 ore per i docenti delle scuole secondarie
– 24 ore per i docenti della scuola primaria (di cui 2 destinate alla programmazione)
In aggiunta all’orario settimanale d’insegnamento sono previste
alcune attività funzionali obbligatorie specificamente regolamentate dall’art. 26 del CCPL 2002-2005, come indicato di seguito.
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni
impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione,
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi
compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio
e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli
scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali per un totale di
quaranta ore annue;
b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe e
di interclasse. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;
nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di
servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore
a sei in modo da prevedere di massima un impegno non
superiore alle quaranta ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la
compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Le riunioni di cui al presente comma sono di norma convocate con un preavviso di almeno 5 giorni.
Negli istituti dove sono presenti corsi di diverso ordine e
grado, per le attività inerenti agli scrutini e agli esami sono
utilizzati i docenti dei rispettivi ordini e grado.
4. Le attività di potenziamento formativo comportano
un impegno complessivo di 40 ore obbligatorie e sono così
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prioritariamente suddivise:
a) 20 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, utilizzate
secondo il piano annuale di attività predisposto dal dirigente
scolastico e deliberato dal collegio docenti;
b) 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto
riguardo alla presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per l’eventuale supplenza
della prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate;
c) 10 ore per attività di formazione e di aggiornamento su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e
qualificare il progetto d’istituto.
Per il personale part-time, le ore per le attività di cui al punto c) sono completate anche utilizzando l’orario previsto per le
attività di cui alla lettera a).
L’impegno orario derivante dal presente comma per i docenti a tempo determinato con contratto diverso da annuale
o fino al termine delle attività didattiche è di un’ora ogni cinque giorni di supplenza nelle attività previste alle lettere a) e
b) secondo un programma che viene comunicato all’atto della
stipula del contratto di lavoro.
A tutto il personale il cui orario sia inferiore all’orario pieno
di cattedra, le prestazioni dovute ai sensi del presente comma
sono proporzionate all’orario di servizio e alla durata del contratto.
5. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli
studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del
servizio, il consiglio d’istituto, sulla base delle proposte del
collegio dei docenti, definisce le modalità e i criteri per lo
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e
prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto
e famiglie.
6. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni,
gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni
medesimi.
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PERCHÉ
ISCRIVERSI
ALLA FLC CGIL

Iscriversi alla FLC CGIL significa partecipare attivamente
alla vita della scuola e impegnarsi in modo concreto per
affermare il valore della scuola pubblica come servizio alla
crescita formativa e sociale dei cittadini.
La FLC CGIL, nelle trattative sindacali con l’Amministrazione scolastica e nei rapporti con
la categoria professionale dei docenti, opera in base al principio della solidarietà, contro
le tendenze egoistiche e di casta che si affermano nella nostra società.
La strategia dei diritti è l’obiettivo per il quale, secondo la CGIL, nella nostra società tutti
i cittadini dovrebbero poter godere di alcuni fondamentali diritti, come il diritto al lavoro,
all’istruzione, alla cultura, alla salute, alla maternità e alla paternità, a una pensione che
consenta di vivere con dignità, a un lavoro non alienante e spersonalizzante.
L’affermazione di questi principi dentro e fuori i luoghi di lavoro è l’obiettivo di fondo
della CGIL.

L’iscrizione alla FLC CGIL del Trentino permette di ricevere
informazioni locali e nazionali attraverso il giornalino degli
iscritti che viene recapitato a domicilio e le newsletter che
vengono inviate per posta elettronica.
Inoltre garantisce due polizze assicurative per:
• responsabilità civile
• ricovero ospedaliero per infortunio

La FLC CGIL offre anche un servizio di consulenza:
a Trento, in via Muredei, 8
dal lunedì al venerdì ore 9-12 e 15-18 (tel 0461 303958/9)
a Rovereto in via Maioliche, il venerdì ore 9-12 e 15-18 (tel 0464 401979)
e per posta elettronica all’indirizzo: trento@flcgil.it
Altri recapiti vengono attivati durante l’anno presso gli uffici della CGIL di Riva d/G, Cavalese,
Tione. Anche i delegati della FLC CGIL, presenti in numerosi istituti scolastici, possono
essere un utile e prezioso riferimento.
Per ulteriori informazioni
sui servizi offerti consultare i siti web:
www.flcgil.it - www.cgil.tn.it
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Vademecum assunzioni docenti 2006/07