La tassazione delle
operazioni di finanziamento
Aspetti principali relativi all’imposizione
indiretta sui finanziamenti e alla
tassazione delle garanzie
Quirino Walter Imbimbo
Dottore Commercialista e Revisore Legale
14 novembre 2015
Indice
Premessa......................................................................................................................................6
1. Imposte indirette applicabili ai finanziamenti ed alle relative garanzie: nozioni
generali.................................................................................................................................. 7
►
Imposte indirette su finanziamenti e relative garanzie ................................................... 8
►
Imposte sui finanziamenti: iva/registro ........................................................................... 9
►
Alternatività iva/registro ................................................................................................ 10
►
Enunciazione di atti soggetti a registrazione in caso d’uso ..........................................12
►
Finanziamenti soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale ...................... 13
►
Finanziamenti bancari: imposta di registro e scambio di corrispondenza ................... 14
►
Finanziamenti non rientranti nel regime dell’imposta sostitutiva: imposta di registro e
scambio di corrispondenza ...........................................................................................15
►
Imposte sui finanziamenti: imposta di bollo ..................................................................16
►
Imposte sulle garanzie: imposta di registro .................................................................. 17
Imposte sulle garanzie: imposta ipotecaria e tasse ipotecarie …................................ 18
Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine ...................................... 19
►
Sintesi del previgente regime dell’imposta sostitutiva………........................................ 20
►
Tabella riassuntiva delle modifiche di cui al d.l. 145/2013 e d.l. 91/2014………........... 21
►
Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine: testo attualmente
vigente...........................................................................................................................22
►
2.
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Indice
►
Novità introdotte dall’art. 12, c. 4, del d.l. 145/2013…….……………........................... 23
►
L’esercizio dell’opzione……………………………………………………………………… 24
►
Quando optare per il regime dell’imposta sostitutiva…………………………………….. 25
►
Novità introdotte dall’art. 22, c. 2, del d.l. 91/2014……………………………………….. 26
►
Imposta sostitutiva: tributi sostituiti…………………………………………………........... 27
►
Imposta sostitutiva: nozione di operazione inerente……………………………………...28
►
Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine: aliquote………………… 30
►
Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad uso abitativo:
aliquote 0,25% versus 2% …………………………………………………………………. 31
►
Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad uso abitativo ................................... 32
►
Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine: base imponibile ............ 33
►
Imposta sostitutiva: presupposti ................................................................................... 34
►
Imposta sostitutiva: requisito soggettivo ...................................................................... 35
►
Imposta sostitutiva: requisito oggettivo ........................................................................ 42
►
Imposta sostitutiva: requisito territoriale ....................................................................... 55
►
I finanziamenti bancari stipulati all’estero……………………………………................... 57
►
Finanziamenti bancari stipulati all’estero: la posizione della giurisprudenza…………..61
►
Finanziamenti bancari stipulati all’estero: caso d’uso ed enunciazione ....................... 62
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Indice
►
Finanziamenti bancari stipulati all’estero con garanzia ipotecaria su immobili in Italia.63
►
Imposta sostitutiva: soggetto passivo e liquidazione dell’imposta ............................... 64
►
Finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni o titoli similari……………….. 65
►
Finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni o titoli similari:
requisito temporale………………………………………………………………………….. 67
►
3.
La rilevanza delle novità introdotte in tema di finanziamenti strutturati…………….......68
Temi specifici: tassazione di alcuni atti, contratti e garanzie relativi ai
finanziamenti ……………………………………………………………………………………. 69
4.
►
Il credito di firma ........................................................................................................... 70
►
Hedging Agreements ................................................................................................... 71
►
Cessione di crediti in garanzia ..................................................................................... 72
►
Pegno su azioni ........................................................................................................... 73
►
Pegno su quote di S.r.l. ................................................................................................ 75
►
Accollo ..........................................................................................................................77
►
Quietanze di pagamento ............................................................................................. 78
Il regime dell’imposta sostitutiva in alcune operazioni finanziarie .............................. 79
►
La sindacazione dei finanziamenti bancari ...................................................................80
►
La sindacazione dei finanziamenti bancari ante modifiche di cui al d.l. 91/2014……... 82
Page 4
Indice
5.
►
La disciplina delle operazioni di sindacazione a seguito delle recenti modifiche……...84
►
Atti ricognitivi e di subentro nelle garanzie nelle sindacazioni di finanziamenti non
soggetti ad imposta sostitutiva………………………………………………………….......88
►
Cartolarizzazione ex legge 130/1999 ante modifiche introdotte dal d.l.
91/2014………………………………………………….….………………………………… 89
►
Cartolarizzazione ex legge 130/1999……………………………………………………… 90
►
La surrogazione per volontà del debitore ..................................................................... 92
►
L’espromissione……………………………………………………………………………... 96
►
Il frazionamento del finanziamento ...............................................................................98
►
La ristrutturazione dei debiti bancari ...........................................................................101
►
La ristrutturazione dei debiti bancari: novazione …..…………………………………....102
►
La ristrutturazione dei debiti bancari: riconoscimento del debito ............................... 105
►
La ristrutturazione dei debiti bancari: remissione del debito....................................... 106
►
La ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. e il concordato preventivo................. 107
Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out ......................................................... 108
►
Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out ....................................................... 109
Allegato: la normativa - artt. 15 e ss. d.p.r. 601/1973 ……………..………………………. 114
Disclaimer e ringraziamenti …………………………………………………………………........125
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Premessa
Nell’arco di pochi mesi - ed in particolare tra il dicembre 2013 e il giugno 2014 con il d.l. 145/2013 (cd. «Destinazione Italia») ed il d.l. 91/2014 (cd. «Decreto
Competitività») sono state introdotte rilevanti novità al regime dell’imposta
sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine che ne hanno ampliato
l’ambito soggettivo e oggettivo, prevedendone, fra l’altro, l’applicazione su base
opzionale.
La riforma introdotta con i richiamati provvedimenti è stata l’occasione per
aggiornare la precedente versione della presente brochure, originariamente nata
dal lavoro di rivisitazione ed ampliamento del materiale didattico di una lezione
tenuta 3 anni fa presso la Scuola di Notariato della Lombardia.
Con il presente documento non si ha la pretesa di trattare in maniera esaustiva le
problematiche legate all’imposizione indiretta sui finanziamenti e alla tassazione
delle relative garanzie.
L’obiettivo è, invece, quello di fornire un pratico e utile strumento per individuare
ed affrontare - nei limiti indicati nel disclaimer - le principali questioni legate alla
stipula dei contratti di finanziamento e delle relative garanzie.
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Capitolo 1
IMPOSTE INDIRETTE APPLICABILI AI
FINANZIAMENTI ED ALLE RELATIVE
GARANZIE: NOZIONI GENERALI
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Imposte indirette su finanziamenti e relative
garanzie
Con riferimento ai finanziamenti ed alle garanzie nelle slide che seguono
verranno sinteticamente analizzate le seguenti imposte:
Imposte sui finanziamenti
► iva;
► imposta di registro;
► imposta di bollo.
Imposte sulle garanzie
► iva;
► imposta di registro;
► imposta di bollo;
► imposta e tasse ipotecarie.
nonché il
regime dell’imposta sostitutiva
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Imposte sui finanziamenti: iva/registro
Ai fini iva, in presenza dei requisiti:
► soggettivo (art. 4 d.p.r. 633/1972, “decreto iva”);
► oggettivo (art. 3, decreto iva);
► territoriale (artt. 7-ter e septies, decreto iva);
i finanziamenti rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, in regime di
esenzione ex art. 10 del decreto iva.
Importanza del principio di alternatività iva/registro
ed in particolare del coordinato disposto
degli artt. 5 e 40 del d.p.r. 131/1986 (“TUR”)
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Alternatività iva/registro
Art. 5 TUR
Ai fini dell’imposta di registro le scritture private non autenticate sono soggette a
registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono
soggette ad iva.
Art. 40 TUR
Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad iva,
l’imposta si applica in misura fissa.
Ai fini degli artt. 5 e 40 TUR le cessioni di beni e prestazioni di servizi si
considerano soggette ad iva anche se prive del requisito di territorialità (da ultimo
cfr. circ. Ag. Entrate n. 18 del 29/05/2013).
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Alternatività iva/registro
Finanziamenti che, ai fini del TUR, sono considerati “soggetti” ad iva
► se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata: registrazione in
termine fisso, con imposta in misura fissa (i.e. € 200);
► se redatti per scrittura privata semplice: registrazione in caso d’uso, con
pagamento dell’imposta in misura fissa.
Finanziamenti che, ai fini del TUR, non sono “soggetti” ad iva
► imposta di registro al 3% (art. 9, TP I, TUR);
► se redatti per scrittura privata semplice e imposta proporzionale < a € 200:
registrazione con imposta fissa in caso d’uso (art. 2, c. 1, TP II, TUR).
Nessuna tassazione in ipotesi di scambio di corrispondenza o atto redatto
all’estero, salvo l’ipotesi di caso d’uso o enunciazione (artt. 5 e 22 TUR).
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Enunciazione di atti soggetti a registrazione in caso
d’uso
Riferimenti normativi
►
“Caso d’uso”: art. 6 del TUR.
►
“Enunciazione”: art. 22 del TUR.
Secondo la Suprema Corte (sent. 14/3/2007, n. 5946) sarebbero soggetti ad
enunciazione anche gli atti soggetti a tassazione in caso d’uso.
Posizione fortemente criticata in dottrina di cui, però, occorre necessariamente
tener conto nella redazione e registrazione degli atti.
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Finanziamenti soggetti ad imposta di registro in
misura proporzionale
Tipici esempi di finanziamenti che, anche se redatti anche per scrittura privata
semplice, scontano l’imposta di registro in misura pari al 3%:
►
►
finanziamenti infruttiferi: in quanto in assenza di corrispettivo (i.e. interessi)
non sono considerati prestazioni di servizi ai fini iva;
finanziamenti da finanziatori privi di soggettività iva, ad esempio:
‒
persone fisiche per finanziamenti effettuati fuori dall’esercizio d’impresa o
di arti o professioni;
‒
holding che non svolgono attività commerciali, i.e. attività finanziaria o
attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle
società partecipate (art. 4, c. 5, decreto iva).
Attenzione: enunciazione di finanziamenti soci negli atti notarili (ex multis,
Cass., sent. 30/6/2010, n. 15585).
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Finanziamenti bancari: imposta di registro e
scambio di corrispondenza
Art. 1 lett. a), TP II, TUR
Prevede la possibilità di ricorrere allo scambio di corrispondenza, con tassazione
in caso d’uso, per una serie di atti (artt. 2, c.1, 3, 6, 9 e 10 della TP I), ad
eccezione di quelli per i quali dal Codice Civile è richiesta a pena di nullità la
forma scritta (...).
Nota art. 1, TP II, TUR
I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari per i quali il titolo VI del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”), prescrive a pena di nullità
la forma scritta, sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso.
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Finanziamenti non rientranti nel regime dell’imposta
sostitutiva: imposta di registro e scambio corrisp.
Secondo alcuni autori la richiamata Nota permetterebbe di evitare la registrazione
degli atti di garanzia perfezionati per scrittura privata non autenticata.
L’interpretazione preferibile, e sicuramente più prudenziale, vede la Nota come
deroga all’art. 1 lett. a), TP II, TUR avente la finalità di:
includere i contratti per operazioni e servizi bancari nel novero
di quelli da registrare in caso d’uso ma a condizione che
vengano redatti per scambio di corrispondenza
Page 15
Imposte sui finanziamenti: imposta di bollo
►
►
►
Se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata: imposta di bollo pari
a € 16 per ogni foglio (art. 1, c.1, TP I, d.p.r. 642/1972). Dal 1° giugno 2007 vi
è l’obbligo per i notai di registrare gli atti in via telematica: imposta di bollo pari
a € 45 (art. 1, c. 1-bis.1, n. 4, TP I, d.p.r. 642/1972).
Se redatti per scrittura privata semplice (e relativi ad atti diversi dai contratti
bancari e finanziari): imposta di bollo pari a € 16 per ogni foglio (art. 2, n.1, TP
I, d.p.r. 642/1972).
Se redatti per scrittura privata semplice e relativi a contratti bancari e
finanziari: imposta di bollo pari a € 16 per contratto, indipendentemente dal
numero di esemplari o copie (art. 2, nota 2-bis TP I, d.p.r. 642/1972). Se
l’operazione è regolata su conto corrente bancario, tale importo non è dovuto
in quanto assorbito dall’imposta di bollo “periodica” applicata sul c/c bancario
(Nota 3-ter, art. 13, TP I, d.p.r. 642/1972).
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Imposte sulle garanzie: imposta di registro
►
Atti di garanzia per obbligazione propria: se soggetti a tassazione, scontano
imposta di registro in misura fissa pari a € 200.
Dubbi espressi in dottrina circa il trattamento ai fini del registro di tali atti.
Ris. min. n. 260146/1991: conferma della tassazione in misura fissa.
►
Atti di garanzia per obbligazione di terzi se soggetti a tassazione, scontano
imposta di registro in misura proporzionale pari allo 0,5% (se le garanzie non
sono richieste dalla legge, art. 6, TP I, TUR).
►
Atti di garanzia redatti per scrittura privata non autenticata con imposta
proporzionale < a € 200: registrazione con imposta fissa, solo in caso d’uso
(art. 2, c. 1, TP II, TUR).
Page 17
Imposte sulle garanzie: imposta ipotecaria e tasse
ipotecarie
►
L’ipoteca costituisce un diritto reale di garanzia la cui iscrizione sconta
un’imposta ipotecaria pari al 2% (art. 6 Tariffa, d.lgs. 347/1990).
►
2% in ipotesi di annotazione (es. intervenuta cessione del credito relativo al
finanziamento per consentire il subentro del cessionario nella titolarità delle
ipoteche e nel grado ipotecario, art. 9 Tariffa, d.lgs. 347/1990).
►
Base imponibile: credito garantito, comprensivo di interessi ed accessori (art.
3 d.lgs. 347/1990). In genere viene iscritta ipoteca per il doppio del valore del
finanziamento.
►
Cancellazione ipoteca: 0,5% (salvo applicazione art. 40-bis del TUB, ex 13 d.l.
7/2007, cd. “decreto Bersani-bis”).
►
Tasse ipotecarie: dovute per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari (art. 19
d.lgs. 347/1990).
Page 18
Capitolo 2
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI
FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO
TERMINE
Page 19
Sintesi del previgente regime dell’imposta
sostitutiva
Il regime dell’imposta sostitutiva ante modifiche introdotte ai sensi del d.l.
145/2013 (cd. «Destinazione Italia») e del d.l. 91/2014 (cd. «Competitività»):
►
►
►
►
costituiva il regime ordinario (e, quindi, non opzionale) applicabile ai
finanziamenti a medio e lungo termine;
trovava obbligatoriamente applicazione in presenza dei tre requisiti soggettivo,
oggettivo e territoriale;
non comportava necessariamente il conseguimento di un risparmio d’imposta;
poteva essere più conveniente, ad esempio, in presenza di garanzie quali:
‒
l’ipoteca; e/o,
‒
il pegno su quote di S.r.l. o su marchi, rilasciati a garanzia di obbligazioni di
terzi;
non trovava applicazione con riferimento ai prestiti obbligazionari stante quanto
previsto dalla Direttiva 2008/7/CE concernente le imposte indirette sulla
raccolta di capitali.
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Tabella riassuntiva delle modifiche introdotte dal
d.l. 145/2013 e dal d.l. 91/2014
Descrizione delle modifiche e delle integrazioni al regime dell'imposta sostitutiva di
cui agli artt. 15 e ss. del d.p.r. 601/1973
d.l.
145/2013
art. 15
Richiamo al regime opzionale di cui all'art. 17 del d.p.r. 601/1973
art.17
Previsione di un regime opzionale per l'imposta sostitutiva, in luogo della
previgente applicazione in via ordinaria
Estensione dell'ambito di applicazione del regime, di cui agli artt. da 15 a 20
del d.p.r. 601/1973, anche alle operazione di finanziamento strutturate come
art. 20-bis
emissioni di obbligazioni o titoli similari di cui all'art. 44, comma 2, lett. c) del
d.p.r. 917/1986 («t.u.i.r.»)
art. 15
d.l.
91/2014
Estensione del regime, di cui agli artt. 15 e ss. del d.p.r. 601/1973, anche alle
successive cessioni dei contratti o crediti di finanziamento, nonché ai
trasferimenti delle garanzie ad essi relativi
Estensione dell'ambito soggettivo di applicazione degli artt. 15 e ss. del d.p.r.
601/1973 anche alle operazioni di finanziamento (di durata contrattuale
superiore ai 18 mesi) poste in essere da (i) società di cartolarizzazione di cui
art. 17-bis alla legge 130/1999, (ii) imprese di assicurazione regolarmente costituite e
autorizzate all'interno dell'UE, e (iii) organismi di investimento collettivo del
risparmio costituiti nell'UE o in Stati aderenti all'accordo SEE, inclusi nella lista
di cui all'art. 168-bis del t.u.i.r.*
* Art. 168-bis del t.u.i.r. abrogato e sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 147/2015, cd. «Decreto Internazionalizzazione»
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Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo
termine: testo attualmente vigente
Art. 15, c.1, d.p.r. 601/1973, come modificato dal d.l. 145/2013 e d.l. 91/2014
Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i
provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla
loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali
surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e
ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di
credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni
legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle
effettuate ai sensi dell’ articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e
catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
Page 22
Novità introdotte dall’art. 12, c. 4, del d.l. 145/2013
Il 24/12/2013, con l’entrata in vigore del richiamato decreto legge (poi convertito
con legge 9/2014), sono state introdotte (i) modifiche agli artt. 15 e 17 del d.p.r.
601/1973 e (ii) il nuovo art. 20-bis.
A seguito di tali modifiche viene recuperata l’originaria funzione agevolativa
dell’imposta. In particolare:
►
il regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a m/l termine è diventato
opzionale;
►
il regime dell’imposta sostitutiva è stato esteso alle operazioni di
finanziamento strutturate come emissione di obbligazioni o titoli similari (art.
20-bis del d.p.r. 601/1973). Per approfondimenti si rimanda alla slide 65.
Page 23
L’esercizio dell’opzione
Per i finanziamenti a m/l termine «l’opzione è esercitata per iscritto nell’atto di
finanziamento»:
►
in assenza di opzione sui finanziamenti, sulle relative garanzie e con
riferimento agli atti agli stessi inerenti trovano applicazione le ordinarie
imposte indirette;
►
non è consentito l’esercizio dell’opzione ex post (es. attraverso la redazione di
un addendum al contratto di finanziamento);
►
la norma non chiarisce chi debba esercitare l’opzione. L’esercizio di tale
opzione spetta sicuramente alla banca finanziatrice; per prassi nel contratto di
finanziamento viene prevista, in via cautelativa, una clausola nella quale si dà
atto che l’esercizio dell’opzione è effettuato con il consenso del soggetto
finanziato;
►
deve ritenersi consentita, anche se non prevista dalla norma, la possibilità di
esplicitare nel contratto di finanziamento la dichiarazione di non volersi
avvalere del regime dell’imposta sostitutiva.
Page 24
Quando optare per il regime dell’imposta sostitutiva
La convenienza ad optare per il regime dell’imposta sostitutiva può aversi
quando il finanziamento risulti assistito da:
►
garanzie ipotecarie su beni immobili (2%);
►
garanzie su obbligazioni di terzi - che scontino l’imposta di registro in
misura pari allo 0,5% - con riferimento alle quali non sia possibile evitare
l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale:
►
‒
formalizzando l’atto per scambio di corrispondenza; o
‒
redigendo lo stesso all’estero (es. pegno su quote di S.r.l. e pegno su
marchi);
atti relativi al finanziamento che comportino l’applicazione dell’imposta di
registro in misura proporzionale (es. cessione di crediti in garanzia).
Page 25
Novità introdotte dall’art. 22, c. 2, del d.l. 91/2014
Dal 25 giugno 2014, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 91/2014 (poi
convertito con legge 116/2014) è:
1. stata introdotta un’importante modifica all’art. 15 del d.p.r. 601/1973;
2. stato previsto il nuovo art. 17-bis del d.p.r. 601/1973;
Il Legislatore ha voluto così enfatizzare la natura agevolativa dell’imposta, al fine
di incentivare l’erogazione del credito alle imprese. In particolare:
►
il regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a m/l termine è stato esteso
alle sindacazioni di tali finanziamenti ed al trasferimento delle relative
garanzie;
►
è stata ampliata la portata del requisito soggettivo originariamente previsto
dal regime dell’imposta sostitutiva (art. 17-bis del d.p.r. 601/1973). Per
approfondimenti si rimanda alla slide 38.
Page 26
Imposta sostitutiva: tributi sostituiti
Tributi sostituiti:
► imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni
governative.
Tributi non sostituiti:
► gli atti giudiziari relativi a tali operazioni sono soggetti alle imposte indirette
secondo il regime ordinario;
► le cambiali emesse in relazione alle operazioni di finanziamento sono
soggette all’imposta di bollo dello 0,1 per mille (anziché l’11 per mille);
► tasse ipotecarie.
Page 27
Imposta sostitutiva: nozione di operazione inerente
La prassi amministrativa e la Suprema Corte, tendenzialmente, hanno adottato
un’interpretazione restrittiva della norma ed, in particolare, del concetto di
“inerenza”:
► non sono coperti dal regime dell’imposta sostitutiva i provvedimenti, atti e
contratti del tutto autonomi ed indipendenti rispetto al pregresso rapporto
obbligatorio originato dal finanziamento (ris. min. nn. 310273/1988 e
400352/1989 e cons. Avv. Gen. Stato n. 111917/2002);
► sussistenza di un nesso di strumentalità e necessarietà (ris. min. n.
310665/1991);
► sono ricomprese nel regime dell’imposta sostitutiva le garanzie
“direttamente connesse” al finanziamento (ris. min. fin. n. 271389/1982);
Page 28
Imposta sostitutiva: nozione di operazione inerente
►
possono considerarsi inerenti i soli atti aventi la propria causa
giustificativa nell’erogazione di un finanziamento agevolato o nella
prestazione delle garanzie accessorie ad un finanziamento agevolato.
Sono, pertanto, esclusi gli atti che hanno la propria giustificazione causale
in rapporti diversi dal finanziamento (sent. Cass. nn. 4970/2002,
24164/2004 e 4602/2009; circ. Ag. Terr. n. 12/2002).
Autorevole dottrina propende per un’interpretazione estensiva della norma.
In linea con questa posizione si segnala anche lo Studio del Consiglio
Nazionale del Notariato n. 104/2000/T dell’8/2/2001.
Alla luce delle modifiche introdotte dal decreto «Destinazione Italia» sembra,
per il passato, confermata l’originaria interpretazione restrittiva della
Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza mentre a seguito del
«Decreto Competitività» la portata della norma è stata ampliata. Sul tema,
comunque, si rimanda all’approfondimento riportato alla successiva slide 84.
Page 29
Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo
termine: aliquote
►
►
►
►
0,25% (aliquota ordinaria ai sensi dell’art. 18, d.p.r. 601/1973);
2% finanziamenti erogati a persone fisiche per acquisto, costruzione,
ristrutturazione di abitazioni (i) per le quali non sussistano i requisiti “prima
casa” ovvero (ii) non sia dichiarato nel contratto di finanziamento la
sussistenza di tali condizioni;
0,125% mutui concessi alle cooperative edilizie;
0,05% finanziamenti all’esportazione di durata superiore ai 18 mesi.
Finanziamenti che non scontano né l’imposta sostitutiva né le imposte da questa
sostituite (es. art. 19, c. 1 e 2, d.p.r. 601/1973 e finanziamenti BEI).
Page 30
Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad uso
abitativo: aliquote 0,25% versus 2%
Per le persone fisiche che agiscono nell’ambito della propria sfera privata
l’aliquota ordinaria trova applicazione se:
1. scopo del finanziamento sia l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di
abitazioni e relative pertinenze per le quali sussistano i requisiti “prima casa”; e
2. venga dichiarato nel contratto di finanziamento la sussistenza delle condizioni
per beneficiare dei requisiti “prima casa”.
Se la persona fisica agisce nell’esercizio d’impresa o della propria professione
l’aliquota applicabile è, comunque, quella ordinaria.
N.B.: a far data dal 1/1/2014 la definizione di «prima casa non di lusso»
divergeva a seconda che l’atto fosse, o meno, soggetto a iva. A partire dal
13/1/2015, con il d.lgs. 175/2014 (cd. «Decreto Semplificazioni»), tale definizione
- che fa riferimento alle categorie catastali residenziali diverse dalle categorie A1,
A8 e A9 - coincide sia per gli atti soggetti a imposta di registro che per gli atti
soggetti a iva.
Page 31
Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad uso
abitativo
Attenzione:
►
se il finanziamento è cointestato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti
deve essere resa da tutti i mutuatari (i.e. anche dai mutuatari non acquirenti,
circ. Ag. Entrate n. 19/E/2005);
►
per ristrutturazione edilizia riferimento al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. 380/2001),
conseguentemente.... i finanziamenti per manutenzione, restauro e
risanamento conservativo di immobili dovrebbero essere soggetti
all’aliquota ordinaria, anche in assenza dei requisiti “prima casa”.
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Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo
termine: base imponibile
Ai sensi dell’art. 18, c.1, d.p.r. 601/1973 la base imponibile dell’imposta
sostitutiva è pari:
►
all’ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio;
►
per le aperture di credito, all’ammontare del fido, indipendentemente dagli
utilizzi;
►
con riferimento ai finanziamenti strutturati come emissione di obbligazioni o
titoli similari, sull’ammontare delle obbligazioni collocate.
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Imposta sostitutiva: presupposti
Imposta sostitutiva sui finanziamenti:
►
requisito soggettivo;
►
requisito oggettivo;
►
requisito territoriale.
Page 34
Imposta sostitutiva: requisito soggettivo
Per essere applicabile, il regime dell’imposta sostitutiva deve avere ad oggetto
finanziamenti erogati da:
►
banche, come definite dall’art. 10 del TUB;
►
società di cartolarizzazione, ex legge 130/1999 (art. 17-bis, d.p.r.
601/1973);
►
imprese di assicurazioni costituite e autorizzate ai sensi di normative
emanate da Stati membri dell’UE (art. 17-bis, d.p.r. 601/1973);
►
OICR, costituiti negli Stati membri dell’UE e negli Stati aderenti all’accordo
sulla Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis
del t.u.i.r.* (art. 17-bis, d.p.r. 601/1973);
►
Cassa Depositi e Prestiti (legge 244/2007, Finanziaria 2008);
►
enti, istituti, fondi e casse previdenziali (legge 257/2004).
Salvo specifiche eccezioni, in genere, per l’applicazione del regime dell’imposta
sostitutiva non sono previsti requisiti soggettivi in capo al soggetto finanziato.
* Art. 168-bis del t.u.i.r. abrogato e sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 147/2015, cd. «Decreto Internazionalizzazione»
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Imposta sostitutiva: requisito soggettivo
Il regime dell’imposta sostitutiva non è
applicabile ai finanziamenti erogati da
società finanziarie.
UE
Banca Lux
Mutuatario
Banche:
► banche residenti in Italia;
► banche residenti nella UE;
► stabili organizzazioni in Italia di
banche estere (UE o extra UE).
Italia
Banca
italiana
PE
PE
extra-UE
Page 36
Banca
extra UE
NO
Imposta sostitutiva: requisito soggettivo
Finanziamenti in pool sono operazioni in cui intervengono diverse banche
finanziatrici ed in cui la banca capofila può agire in base ad un mandato:
► senza rappresentanza (in nome proprio e per conto delle altre banche): (i)
rapporto diretto prenditore-banca capofila, (ii) costituzione di garanzie in
favore della sola banca capofila, (iii) obblighi dichiarativi e legati a versamento
dell’imposta sostitutiva della sola banca capofila;
► con rappresentanza (in nome e per conto delle altre banche): (i) rapporto
prenditore-banche finanziatrici, (ii) costituzione di garanzie a favore di tutte le
banche, (iii) obblighi dichiarativi e legati a versamento dell’imposta sostitutiva
spettanti, pro-quota, ad ogni banca.
Attenzione:
in quest’ultimo caso verificare che tutti i finanziatori godano del requisito
soggettivo per l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva.
Page 37
Imposta sostitutiva: requisito soggettivo
Con il d.l. 91/2014 è stato introdotto l’art. 17-bis del d.p.r. 601/1973, con il quale
è stato modificato il requisito soggettivo dell’imposta sostitutiva, ampliando il
novero di soggetti ammessi a godere dell’agevolazione.
Il regime dell’imposta, infatti, è stato altresì esteso alle operazioni di
finanziamento (di durata contrattuale superiore ai 18 mesi) poste in essere da:
►
società di cartolarizzazione di cui alla legge 130/1999;
►
imprese di assicurazione costituite e autorizzate in Stati Membri dell’UE;
►
organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati
Membri dell’UE e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo (inclusi nella white-list di cui all’art. 168-bis* del TUIR).
* Art. 168-bis del t.u.i.r. abrogato e sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 147/2015, cd. «Decreto Internazionalizzazione»
Page 38
Imposta sostitutiva: requisito soggettivo
UE
Ass. UK
Italia
Ass. Italia
NB: letteralmente la S.O. in Italia di
assicurazione extra-UE non beneficerebbe
del regime dell’imposta sostitutiva, in quanto
priva del requisito della costituzione nella UE. In
realtà, da un p.d.v. sistematico, tale conclusione
PE
introdurrebbe una ingiustificata discrasia fra
finanziamenti erogati da S.O. italiane di banche
extra-UE rispetto a quelli erogati da S.O. italiane
di assicurazioni extra-UE. Dovrebbe, pertanto,
extra-UE
trovare applicazione al caso di specie la stessa
equiparazione già fatta da un p.d.v. fiscale fra
banche italiane e S.O. di banche estere (Circ.
min. n. 246/E/1996).
Page 39
Mutuatario
Imprese di assicurazione:
► costituite e autorizzate in Italia;
► costituite e autorizzate nella UE;
► stabili organizzazioni (S.O.) di imprese
di assicurazione costituite e autorizzate
in Italia o nella UE.
PE
Ass.
extra UE
NO
Imposta sostitutiva: requisito soggettivo
Cassa depositi e prestiti S.p.A.: il regime dell’imposta sostitutiva è applicabile
ai finanziamenti effettuati da tale società (art. 5, c. 7, lett. b, d.l. 269/2003,
convertito dalla legge 326/2003).
La Cassa Depositi e Prestiti effettua due tipologie di finanziamenti:
►
prestiti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali, ecc. (art. 5, c. 7, lett. a, d.l.
269/2003) ai quali, inter alia, si applica un regime di esenzione da ogni forma
di imposizione indiretta;
►
finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere, di impianti e di reti
destinati all’erogazione di servizi pubblici (art. 5, c. 7, lett. b, d.l. 269/2003), al
quale è applicabile il regime dell’imposta sostitutiva.
Page 40
Imposta sostitutiva: requisito soggettivo
Enti, istituti, fondi e casse previdenziali per:
1. contratti di mutuo (art. 1813 c.c.) erogati a propri dipendenti o iscritti;
2. mutuo di scopo finalizzato all’acquisto o costruzione di un’abitazione - non
necessariamente “prima casa” - ovvero al rimborso di un precedente mutuo
per l’acquisto o costruzione di un’abitazione (ris. Ag. Entrate n. 1/T/2008).
Il mutuatario deve rendere in atto una dichiarazione sulla destinazione del mutuo.
Page 41
Imposta sostitutiva: requisito oggettivo
Il regime dell’imposta sostitutiva ha ad oggetto:
►
finanziamenti a medio/lungo termine (art. 15 d.p.r. 601/1973);
►
finanziamenti di qualsiasi durata relativi ad operazioni effettuate in specifici
settori produttivi (art. 16 d.p.r. 601/1973);
►
i finanziamenti speciali (art. 19 d.p.r. 601/1973);
►
finanziamenti strutturati come emissione di obbligazioni o titoli similari. Per
approfondimenti si rimanda alla slide 65.
Page 42
Imposta sostitutiva: requisito oggettivo
Giurisprudenza e prassi amministrativa attribuiscono un ampio significato al
concetto di finanziamento:
“Finanziamento, in senso proprio e più ampio, vuol dire invece provvista di
disponibilità finanziarie, cioè possibilità di attingere denaro, in qualunque
momento ciò sia necessario, in base ad un impegno in tali sensi assunto
dall’istituto di credito, con obbligo di restituzione entro il termine (medio
lungo) previsto contrattualmente” (sent. Cass. n. 4611/2002).
Page 43
Imposta sostitutiva: requisito oggettivo
Non sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva:
►
i crediti di firma (sent. Cass. n. 4552/1993);
►
le operazioni di locazione finanziaria;
►
le operazioni di factoring (salvo l’ipotesi in cui la causa del negozio sia un
finanziamento e si sia in presenza di tutti i requisiti per l’applicazione del
regime dell’imposta sostitutiva);
►
i prestiti obbligazionari (art. 5, n.2 lett. b, Direttiva 2008/7/CE 12/2/2008).
N.B. Con le modifiche introdotte dal d.l. 145/2013 il regime dell’imposta
sostitutiva trova applicazione anche con riferimento alle garanzie prestate in
relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di
obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni (art. 20-bis d.p.r. 601/1973).
Page 44
Imposta sostitutiva: requisito oggettivo
Irrilevanza della destinazione del finanziamento.
Con riferimento ai finanziamenti non destinati a finalità di “investimento
produttivo” si era espressa per la non applicabilità del regime dell’imposta
sostitutiva:
►
Cassazione (sent. 16/4/2008, nn. 9929, 9930, 9933 e 5/3/2009, n. 5270);
►
Comm. trib. reg. Lombardia (sent. 5/11/2009, n. 119);
►
Agenzia delle Entrate (risposta a interrogazione parlamentare del 6/4/2011, n.
5-04536).
Il tema sembrava essere stato risolto dalla ris. Ag. Entrate del 13/12/2011,
n.121/E che ha sancito l’irrilevanza della destinazione del finanziamento.
Purtroppo la questione è stata riaperta a seguito della recente sentenza della
Cassazione del 16/1/2015, n. 695.
Page 45
Imposta sostitutiva: requisito oggettivo
Sentenza della Cassazione del 16/1/2015, n. 695.
Con tale pronunciamento la Suprema Corte ha riaperto una problematica che
sembrava essere stata definitivamente risolta dall’Amministrazione finanziaria
con la ris. Ag. Entrate n. 121/2011.
In passato, la Cassazione aveva sostenuto la necessità, per beneficiare del
regime sostitutivo, che il finanziamento fosse destinato a finalità di «investimento
produttivo», (requisito, questo, non richiesto dalla norma).
La richiamata risoluzione aveva, invece, finalmente sancito l’irrilevanza della
destinazione del finanziamento che, quindi, poteva beneficiare del regime
dell’imposta sostitutiva anche se, ad esempio, concesso per il rimborso di
esistenti finanziamenti.
La recente sentenza della Cassazione, senza tener alcun conto della richiamata
ris. dell’Ag. Entrate, ha riproposto la propria originaria tesi riaprendo il dubbio
circa l’effettiva applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva ai finanziamenti a
m/l termine concessi per il rimborso di preesistenti finanziamenti.
Page 46
Imposta sostitutiva: requisito oggettivo
Sentenza della Cassazione del 16/1/2015, n. 695.
Nonostante la posizione della Suprema Corte sia fortemente criticabile, di fatto,
reintroduce un’alea, tra le altre, nelle operazioni di LBO strutturate con una fase
bridge ed una fase senior.
Tale posizione giurisprudenziale, peraltro, si muove in senso diametralmente
opposto all’orientamento del Legislatore il quale, recentemente, con un’ampia
serie di interventi normativi, non solo di carattere fiscale, ha inteso agevolare
l’accesso al credito bancario e non.
Alla luce di quanto precede sarebbe, pertanto, opportuno che l’Amministrazione
finanziaria confermasse, con un nuovo pronunciamento, la posizione già
espressa nella ris. Ag. Entrate n. 121/2011.
In assenza di una tale conferma, con riferimento alle operazioni di LBO, sarebbe
opportuno, quando possibile da un p.d.v. legale, strutturare dette operazioni
evitando la fase bridge, erogando fin da subito alla società veicolo («Newco»)
finanziamenti senior. Tali finanziamenti senior potranno essere successivamente
garantiti da ipoteca sugli immobili della società target (o assistiti da garanzie su
altri beni della stessa), post fusione fra quest’ultima società e Newco.
Page 47
Imposta sostitutiva: requisito oggettivo
Durata del finanziamento: ai sensi dell’art. 15, c. 3, d.p.r. 601/1973 il
finanziamento deve avere una durata contrattuale superiore ai 18 mesi.
Attenzione:
il finanziamento deve avere contrattualmente una durata superiore ai 18 mesi più
1 giorno, conseguentemente può essere prevista la possibilità di recesso in
favore della banca solo a partire dal giorno successivo al 18° mese più 1 giorno
(sent. Cass. n. 1585/1994).
Rilevanza della durata minima prevista contrattualmente e non degli eventi
successivi alla stipula del contratto.
Secondo la circ. Assonime n. 17/2014, il requisito della durata superiore ai 18
mesi e un giorno non sarebbe richiesto con riferimento alle operazioni di
finanziamento strutturate come emissione di obbligazioni. Esistono, a mio avviso,
argomentazioni per sostenere la tesi opposta.
Page 48
Imposta sostitutiva: requisito oggettivo
Determinazione della durata del finanziamento
In caso di non coincidenza fra
1. data di stipula del finanziamento, e
2. data di erogazione.
Ma in che momento si verifica il presupposto impositivo a partire dal quale
determinare la durata del contratto?
Il presupposto impositivo si realizza:
►
con il primo atto, provvedimento, contratto, formalità o garanzia inerente al
finanziamento (ris. min. nn. 281169/1983 e 310559/1988, sent. Cass. n.
4470/1983);
►
con riferimento ai mutui fondiari (e quindi ai contratti aventi natura reale)
secondo il Consiglio Nazionale del Notariato (fonogramma 17/5/1988) il
presupposto impositivo si realizza con l’erogazione. Posizione non condivisa
dall’Amministrazione finanziaria.
Page 49
Imposta sostitutiva: requisito oggettivo
Recesso del prenditore
Sull’inammissibilità delle clausole che consentano il recesso ad nutum in favore
del prenditore:
►
sent. Cass. n. 11165/2005 e circ. Ag. Territorio n. 6/2006 (parere Avvocatura
Generale dello Stato).
Contra
►
studio del Notariato n. 86/2005/T; circ. ABI, n. 3/2007 e prevalente dottrina.
Questione definitivamente risolta con circ. Ag. Territorio 14/6/2007, n. 7/T:
la facoltà di recesso da parte del soggetto finanziato non è incompatibile
con il regime dell’imposta sostitutiva.
Page 50
Imposta sostitutiva: requisito oggettivo
Recesso del finanziatore
Incompatibilità delle clausole di recesso ad nutum in favore del finanziatore.
Possibilità per il finanziatore di recedere dal contratto per insolvenza o per
diminuzione delle garanzie per fatto del debitore (artt. 1186 e 1819 c.c.).
Le clausole di recesso in favore del finanziatore per essere compatibili con il
vincolo della durata minima devono essere “riconducibili, in via generale, ad
esigenze di tutela del credito” e devono presentare......
..... i seguenti requisiti:
1. “carattere obiettivo delle cause, preventivamente individuate ed accettate
dalle parti contraenti, come idonee a determinare un’anticipata modificazione
del termine previsto”;
2. “facoltà di recesso non rimessa alla libera ed esclusiva determinazione
dell’Istituto bancario”.
(Ris. min. n. 68/1998/T, circ. min. n. 240/T/1999, circ. Ag. Ter. n. 8/T/2002 e ris.
Ag. Ter. n. 1/T/2003).
Page 51
Imposta sostitutiva: requisito oggettivo
Recesso del finanziatore
Parere Avvocatura dello Stato 20/1/2003: “...fatti che anticipatamente previsti
siano tali da incidere (con efficacia ex tunc - risoluzione o ex nunc - recesso)
sulla stessa causa che ha costituito la ragione fondamentale dello specifico
negozio giuridico”.
Clausole di recesso anticipato compatibili:
► ipotesi di inadempimento e insolvenza;
► ipotesi di procedura concorsuale;
► mancato rispetto dei covenants;
► cessione di rami d’azienda o di determinati beni del soggetto finanziato;
► cessioni di beni dati in garanzia;
► change of control.
Un recente pronunciamento della Suprema Corte (sent. Cass. n. 2188/2015) ha
creato incertezza in tema di clausole di recesso in favore del finanziatore.
Page 52
Imposta sostitutiva: requisito oggettivo
Sentenza della Cassazione del 6/2/2015, n. 2188
Sovvertendo i precedenti gradi di giudizio (sent. CTP di Milano n. 39/22/2008 e
sent. CTR di Milano n. 60/18/2010) i giudici della Suprema Corte, con riferimento
ad un contratto di finanziamento bancario a m/l termine, hanno sancito che una
clausola che preveda, in favore del finanziatore, il diritto di recesso in presenza di
un «giustificato motivo» fa venir meno il requisito della durata minima del
finanziamento, necessaria per l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva.
Tale sentenza, a una prima lettura, sembra porsi in antitesi rispetto
all’orientamento della prassi amministrativa - ris. nri 68/1998/T e 1/2003/T e circ.
n.ri 240/1999/T e 8/2002 - secondo il quale il requisito temporale minimo
risulterebbe, comunque, integrato anche laddove il contratto di finanziamento
preveda clausole di recesso in favore del finanziatore per giustificati motivi (ad
es. per l’insolvenza o per la diminuzione delle garanzie per fatto del debitore, ex
artt. 1186 e 1819 c.c.), mentre non lo sarebbe in presenza di clausole di recesso
ad nutum in favore dello stesso.
Page 53
Imposta sostitutiva: requisito oggettivo
Sentenza della Cassazione del 6/2/2015, n. 2188
Ad una più attenta analisi la sentenza della Cassazione sembrerebbe trarre
giustificazione dal fatto che, nel caso di specie, vi era un richiamo alla presenza
di generici «giustificati motivi».
Se così fosse, la sentenza non risulterebbe in contrasto con la legittimità delle
clausole di recesso in favore del finanziatore laddove tali clausole prevedano dei
motivi di recesso puntualmente individuati e riconducibili a esigenze di garanzia
del credito.
Page 54
Imposta sostitutiva: requisito territoriale
►
Tale requisito non è previsto espressamente dalla norma.
►
In base al rinvio operato dall’art. 20, c. 5, d.p.r. 601/1973 il regime ormai
opzionale dell’imposta sostitutiva può trovare applicazione per i finanziamenti
stipulati nel territorio italiano.
►
In genere i contratti di finanziamento stipulati all’estero non possono
beneficiare del regime dell’imposta sostitutiva (caso particolare: ipotesi in cui
comportino contestuale trasferimento e/o costituzione di diritti reali di
godimento o di garanzia su immobili siti in Italia).
►
Eventuali atti di garanzia redatti in Italia relativi a finanziamenti stipulati
all’estero saranno soggetti alle ordinarie imposte indirette (ris. min. n.
45/E/2000, circ. ABI nn. 40/1996 e 18/2000 e parere ABI n. 781/2002).
Page 55
Imposta sostitutiva: requisito territoriale
Il luogo di stipulazione del contratto
In generale, il contratto si considera formato nel luogo di stipula. In ipotesi di atto
pubblico o scrittura privata, fa fede il luogo in cui gli stessi sono stati sottoscritti.
Casi particolari:
► contratto stipulato da più parti che lo sottoscrivono in luoghi diversi: rileva il
luogo di ultima sottoscrizione (a meno che esso non possa sussistere
indipendentemente da tale sottoscrizione);
► contratto concluso per scambio di corrispondenza: il perfezionamento dell’atto
si ha quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione formale
dell’altra parte (artt. 1326, c.1 e 1335 c.c.). Peraltro, si tratta di una
circostanza difficilmente dimostrabile nell’ipotesi in cui il contratto sia
intervenuto fra prenditore e finanziatore residenti (cfr. circ. informativa Centro
Studi SanPaolo-IMI, n.17/2000).
Con riferimento alle operazioni di finanziamento strutturate come emissione di
obbligazioni si rimanda alle slide 65-68.
Page 56
I finanziamenti bancari stipulati all’estero
Profili di elusività del contratto stipulato all’estero
La Dir. Reg. Ag. delle Entrate della Lombardia con nota del 24/4/2008 n.
2008/25064/DA3 si era espressa in merito all’elusività della stipula all’estero
dei finanziamenti a m/l termine aventi le seguenti caratteristiche:
►
parti entrambi residenti in Italia;
►
atto redatto in lingua italiana;
►
atto regolato dal diritto italiano;
►
finanziamento che esplica i suoi effetti esclusivamente in Italia.
L’interpretazione proposta dall’Amministrazione finanziaria aveva determinato
l’avvio di una serie di accertamenti con i quali si contestava, facendo ricorso al
principio dell’abuso del diritto, l’operato delle banche nell’attività di erogazione dei
finanziamenti.
Con riferimento alla giurisprudenza sul tema si rimanda alla slide 61.
Page 57
I finanziamenti bancari stipulati all’estero
Successivamente, con ris. del 28/3/2013 n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate ha
modificato il proprio orientamento statuendo, con riferimento ai contratti di
finanziamento stipulati all’estero, l’impossibilità di applicazione del principio di
abuso del diritto. In particolare, nella richiamata risoluzione viene, inter alia,
sostenuto quanto segue:
a. la stipula del contratto all’estero non configura abuso di diritto;
b. l’imposta sostitutiva trova applicazione anche in relazione ai finanziamenti
stipulati all’estero se «il consenso negoziale in ordine agli elementi del
contratto di finanziamento risulti già da scrittura semplice» firmata in
Italia (es. term-sheet).
A seguito della richiamata risoluzione, i nuovi avvisi di accertamento relativi ai
finanziamenti stipulati all’estero non sono più motivati sulla base del principio
dell’abuso del diritto.
Quanto indicato in quest’ultima risoluzione (cfr. supra lett. a), peraltro, può essere
utilizzato come valida argomentazione difensiva nell’ambito dei contenziosi in
essere, fondati sul principio dell’abuso del diritto.
Page 58
I finanziamenti bancari stipulati all’estero
La posizione dell’Amministrazione finanziaria espressa nella slide precedente è
stata oggetto di forti critiche da parte della dottrina (circ. Assonime n. 13/2013):
correttamente viene censurata la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate
con riferimento ai term-sheet, posto che tali documenti costituiscono atti
meramente preparatori e, quindi, non vincolanti.
Ragionando per assurdo: se si fosse seguita la linea interpretativa
dell’Amministrazione finanziaria (fintanto che l’imposta sostitutiva costituiva il
regime ordinario applicabile ai finanziamenti), i finanziamenti contrattualmente
definiti a breve termine, avrebbero corso il rischio di essere considerati a
medio/lungo termine (ad es. un finanziamento della durata di 17 mesi avrebbe
potuto essere considerato a medio/lungo termine in presenza di un term-sheet
predisposto più di un mese prima rispetto al contratto di finanziamento).
Anche alla luce di quanto precede, non pare condivisibile la posizione assunta
dall’Agenzia delle Entrate.
Page 59
I finanziamenti bancari stipulati all’estero
Autorevole dottrina, seguendo un diverso percorso argomentativo, ha affermato
che i finanziamenti a medio e lungo termine (nei fatti conclusi in Italia e rinnovati
all’estero per atto pubblico o scrittura privata autenticata) avrebbero dovuto
essere soggetti a imposta sostitutiva, in quanto:
► nulli per mancanza della forma scritta ad substantiam; e in quanto tali,
► soggetti a tassazione ai sensi dell’art. 38 del TUR (il quale dispone che la
nullità dell’atto non dispensa dall’obbligo di richiederne la registrazione e di
pagare la relativa imposta…).
Ad ogni modo, con l’introduzione del regime opzionale viene
definitivamente meno la questione legata alla stipula all’estero dei
finanziamenti bancari a medio e lungo termine.
Page 60
Finanziamenti bancari stipulati all’estero: la
posizione della giurisprudenza
La presente slide riporta alcuni pronunciamenti giurisprudenziali riguardanti gli
accertamenti fondati sul principio dell’abuso del diritto (come da nota del
24/4/2008 n. 2008/25064/DA3, Dir. Reg. Ag. delle Entrate della Lombardia) e sul
luogo di formazione del contratto (come da ris. Ag. Entrate del 28/3/2013, n.
20/E).
Abuso del diritto: pro contribuente
►
sent. n. 27/10/12 CTP Brescia del 14/3/2012;
sent. n. 29/1/14 CTP Siena del 2/12/2014.
Abuso del diritto: contra contribuente
►
sent. n. 55/14 CTP Torino dell’8/5/2013.
Luogo di formazione del contratto: pro contribuente
►
►
sent. n. 209/03/14 CTP Lucca del 18/12/2013;
►
sent. n. 8432/63/14 della CTP Roma del 25/2/14;
►
sent. n. 385/15/14 CTP Brescia del 28/3/2014;
►
sent. n. 261/4/14 CTP Verona del 26 maggio 2014;
sent. n. 104/2/2014 CTP Sondrio del 26 maggio 2014.
Luogo di formazione del contratto: contra contribuente
►
►
sent. n. 98/14 CTP Bergamo del 13/1/2014;
►
sent. n. 31-3/14 CTP Sondrio del 4/4/2014.
Page 61
Finanziamenti bancari stipulati all’estero: caso
d’uso ed enunciazione
Per la rettifica dell’imponibile, per l’accertamento, per le sanzioni, per la
riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l’applicazione
dell’imposta sostitutiva rinvio alle norme sull’imposta di registro (art. 20, c. 5,
d.p.r. 601/1973).
Finanziamento stipulato all’estero non soggetto ad imposta sostitutiva (art.
2, c. 1, TUR).
A mio avviso non erano applicabili le disposizioni relative al caso d’uso e
all’enunciazione.
Page 62
Finanziamenti bancari stipulati all’estero con
garanzia ipotecaria su immobili in Italia
Finanziamenti redatti all’estero garantiti da ipoteca su immobili siti in Italia:
è possibile esercitare l’opzione a favore dell’imposta sostitutiva o sono
necessariamente applicabili le imposte ipotecaria e di registro?
Casi:
►
finanziamento distinto dall’atto costitutivo della garanzia ipotecaria: imposte
indirette in misura ordinaria;
►
finanziamento e garanzia ipotecaria risultanti da medesimo atto:
‒
possibilità di optare per il imposta sostitutiva (circ. ABI n. 18/2000, parere
ABI n. 781/2002 e parte della dottrina);
‒
secondo altra dottrina il regime dell’imposta sostitutiva non sarebbe
comunque applicabile.
Page 63
Imposta sostitutiva: soggetto passivo e liquidazione
dell’imposta
►
Il soggetto passivo dell’imposta è l’ente che effettua il finanziamento il quale
ne risponde nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (in alcuni casi
l’Ammin. fin. ha notificato avvisi di accertamento anche al borrower; cfr. sent.
n. 34/01/12 della Comm. Trib. Gorizia, pronunciata in data 11/04/2012).
►
Parziale eccezione per finanziamenti erogati a persone fisiche nel caso
l’acquisto dell’abitazione non goda dei benefici “prima casa”.
►
Traslazione dell’imposta sul soggetto finanziato.
►
Dichiarazione: entro 3 mesi dalla chiusura di ciascun semestre.
►
Obbligo di versamento di acconto pari al 90% in sede di versamento
dell’imposta relativa al 1° semestre.
Attenzione:
nel caso di operazioni di finanziamento strutturate come le emissioni
obbligazionarie o di titoli similari, l’imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari
incaricati, ai sensi del TUF, delle attività di promozione e collocamento, ovvero,
laddove tali intermediari non intervengano, dalla società emittenti. «Il soggetto
finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento
dell’imposta». Per approfondimenti si vedano le slide 65-68.
Page 64
Finanziamenti strutturati come emissioni di
obbligazioni o titoli similari
Il regime opzionale dell’imposta sostitutiva è stato esteso, dal d.l. 145/2013,
anche alle operazioni di finanziamento strutturate come emissione di
obbligazioni o titoli similari.
Secondo la dottrina il regime dovrebbe essere applicabile anche alle cambiali
finanziarie e alle obbligazioni partecipative e subordinate (circ. Assonime n.
17/2014).
In particolare, gli artt. da 15 a 20 del d.p.r. 601/1973:
►
si applicano alle «garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi
momento prestate…»;
►
…in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissione di
obbligazioni o titoli similari [art. 44, comma 2, lett. c) del TUIR];
►
da chiunque sottoscritte (viene meno il requisito soggettivo previsto per i
finanziamenti a m/l termine);
Page 65
Finanziamenti strutturati come emissioni di
obbligazioni o titoli similari
►
l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva è esercitata nella delibera di
emissione («o in analogo provvedimento autorizzativo»);
►
l’imposta è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati delle attività di
promozione e collocamento ovvero, in loro assenza, dalla società emittente;
►
il soggetto finanziato risponde in solido con gli intermediari per il pagamento
dell’imposta;
►
non è stato previsto l’obbligo di versamento dell’acconto previsto per i
finanziamenti a m/l termine.
Page 66
Finanziamenti strutturati come emissioni di
obbligazioni o titoli similari: requisito temporale
Qualche incertezza sussiste con riferimento al fatto che tali titoli debbano o
meno presentare una durata superiore a 18 mesi.
Al riguardo, la dottrina (circ. Assonime n. 17/2014) propende, seppur in maniera
dubitativa, per la mancanza del requisito temporale nel caso di specie,
argomentando sulla base della «circostanza che l’art. 20-bis richiama gli articoli
da 15 a 20 del d.p.r. 601, e cioè sia l’art. 15 che riguarda i finanziamenti bancari
a medio e lungo termine, sia l’art. 16 che assoggetta al regime sostitutivo
determinati finanziamenti speciali indipendentemente dalla durata».
Si ritiene, invece, che il richiamo fatto dall’art. 20-bis sia riferito alla disciplina
dell’imposta sostitutiva nel suo complesso, per cui sarebbe parimenti sostenibile
la tesi contraria secondo la quale anche le obbligazioni ed i titoli similari
dovrebbero soddisfare il requisito temporale per poter beneficiare del regime
dell’imposta sostitutiva, sempreché non siano riconducibili alle specificità dell’art.
16.
Page 67
La rilevanza delle novità introdotte in tema di
finanziamenti strutturati
►
il regime si applica anche alle «eventuali surroghe, sostituzioni postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di
credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie
anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla
modificazione o estinzione di tali operazioni».
Per approfondimenti si rimanda a quanto riportato nella slide 84.
Page 68
Capitolo 3
TEMI SPECIFICI: TASSAZIONE DI
ALCUNI ATTI, CONTRATTI E
GARANZIE RELATIVI AI
FINANZIAMENTI
Page 69
Il credito di firma
Si intende il contratto con il quale la banca si impegna a prestare in futuro una
garanzia.
In sé il credito di firma non rientra nel regime dell’imposta sostitutiva in quanto
non qualificabile come finanziamento.
Sull’applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva all’apertura di credito
”promiscuo” che preveda, alternativamente, l’utilizzo di una linea di credito per
“cassa” ovvero “per firma”:
‒
Contro: sent. Cass. n. 4552/1992 e parere ABI n. 929/2006;
‒
Pro: studio notariato n. 172-2006/T e parere ABI n. 993/2007.
Attenzione
Sussiste un rischio in relazione alla fattispecie di concessione di garanzie (es.
ipoteca) fornite in relazione alle linee “per firma”.
Page 70
Hedging Agreements
Contratti derivati generalmente stipulati in relazione ad operazioni di
finanziamento con tasso di interesse variabile al fine della copertura del rischio
sui tassi d’interesse.
Imposta di registro:
►
nella prassi si tende (a mio avviso erroneamente) a considerare tali contratti
non coperti dal regime dell’imposta sostitutiva;
►
tali contratti andranno, pertanto, redatti per scambio di corrispondenza al fine
di evitare l’imposta di registro in misura pari al 3%.
Importante
Per ragioni di prudenza è necessario evitare di estendere, negli atti di garanzia
soggetti a registrazione, le garanzie (es. ipoteche/pegni per obbligazione di terzi)
anche ai crediti derivanti dagli hedging agreement. Ciò vale anche per l’ipotesi di
hedging agreement - e relative garanzie - stipulati in relazione a finanziamenti a
medio/lungo termine soggetti al regime dell’imposta sostitutiva.
Page 71
Cessione di crediti in garanzia
La cessione di crediti in garanzia è un contratto stipulato a garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali del soggetto finanziato.
Imposta di registro:
►
se posta in essere quale garanzia di un finanziamento non rientrante nel
regime dell’imposta sostitutiva: 0,5% imposta di registro indipendentemente
dal fatto che sia effettuata a garanzia di obbligazione propria o a garanzia di
obbligazione di terzi (posizione non condivisibile ma confermata da ris. Ag.
Entrate nn. 278/2008 e 95/E/2012);
►
se inerente ad un finanziamento in regime di sostitutiva non è soggetta ad
imposta di registro.
Page 72
Pegno su azioni
Imposta di registro
►
€ 200, in termine fisso, se il pegno è a garanzia di obbligazione propria
indipendentemente dalla forma dell’atto (i.e. atto pubblico, scrittura privata
autenticata e scrittura privata semplice);
►
0,5% in termine fisso, se il pegno è a garanzia (non richiesta dalla legge) di
obbligazione di terzi, indipendentemente dalla forma dell’atto;
►
€ 200, in caso d’uso o enunciazione, se redatto per scrittura privata semplice
con tassazione proporzionale < € 200;
►
nessuna tassazione se finalizzato per scambio di corrispondenza o per atto
redatto all’estero, salvo ipotesi di caso d’uso o enunciazione (€ 200 garanzia
per obbligazione propria, 0,5% garanzia per obbligazione di terzi).
Page 73
Pegno su azioni
Imposta di registro
►
Base imponibile (art. 43, c.1 lett. f, TUR): valore dei titoli se inferiore alla
somma garantita.
►
Significato da attribuire alla locuzione “valore dei titoli”
‒
...valore nominale?...valore contabile?...valore venale?...
‒
... valore in atto dichiarato dalle parti.
Page 74
Pegno su quote di S.r.l.
Imposta di registro sul pegno su quote di S.r.l.:
Il pegno quote deve necessariamente essere stipulato per atto notarile, con
relativo obbligo di registrazione:
►
€ 200, in termine fisso, se a garanzia di obbligazione propria;
►
0,5%, in termine fisso, se a garanzia di obbligazione di terzi;
►
se redatto all’estero, per farne uso in Italia necessità di deposito presso
archivio notarile distrettuale o presso notaio esercente (art. 106, n. 4 legge
89/1913). Tale formalità secondo l’Amministrazione finanziaria comporterebbe
l’applicazione dell’imposta di registro sul pegno quote (ris. min. 12/12/1981, n.
250751). Al riguardo autorevole dottrina propende per una diversa
conclusione.
Page 75
Pegno su quote di S.r.l.
►
►
►
►
►
Base imponibile: non uniformità di comportamento degli uffici dell’Agenzia
delle Entrate.
La generalità degli Uffici applica l’imposta di registro proporzionale sulla
somma garantita in quanto le “quote” non rientrano fra i “titoli”.
Alcuni Uffici, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della norma
applicano estensivamente alle “quote” le disposizioni sui “titoli”.
Necessità di informare il cliente sul teorico rischio, entro 3 anni, di un’imposta
suppletiva determinata sul valore della somma garantita.
Ulteriore fattore di criticità è il significato da attribuire alla locuzione “valore
dei titoli”: vi sono rischi a dichiarare il valore nominale delle quote?
NO, in base all’attuale dettato normativo: art. 52 TUR.
Page 76
Accollo
Imposta di registro:
►
non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e
contestuali ad altre disposizioni (art. 21, c. 3, TUR).
Se non contestuali ad altre disposizioni:
►
3%, in termine fisso, se redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata
o scrittura privata semplice;
►
3%, in caso d’uso o enunciazione, se redatti per scambio di corrispondenza o
per atto redatto all’estero.
Page 77
Quietanze di pagamento
Imposta di registro:
1. non sono soggette ad imposta se rilasciate nello stesso atto che contiene le
disposizioni cui si riferiscono (art. 21, c. 3, TUR);
2. 0,5%, in termine fisso, se rilasciata separatamente per atto pubblico o
scrittura privata autenticata (art. 6, TP I, TUR);
3. 0,5%, in caso d’uso, se rilasciata per scrittura privata semplice.
Nei casi b) e c) € 200 se applicabile il principio di alternatività iva/registro (ris.
min. n. 301388/1976).
Nei finanziamenti stipulati all’estero: richiesta, ad ogni erogazione, di quietanze
per atto pubblico o scrittura privata autenticata per disporre di un titolo esecutivo
(art. 474 c.p.c.).
Page 78
Capitolo 4
IL REGIME DELL’IMPOSTA
SOSTITUTIVA IN ALCUNE
OPERAZIONI FINANZIARIE
Page 79
La sindacazione dei finanziamenti bancari
Attraverso la sindacazione la banca finanziatrice cede una parte del credito
(cessione parziale del contratto) verso il soggetto finanziato in genere al fine di
ridurre la propria esposizione in relazione ad una determinata operazione.
Debito
Tassazione:
►
della cessione del credito;
►
dell’annotazione ipotecaria;
►
altri atti confermativi ed estensivi
delle garanzie da redigere in forma
notarile;
►
enunciazione della cessione del
credito.
Page 80
Banca A
Finanziato
Finanziamento
Cessione
credito/contratto
Banca B
La sindacazione dei finanziamenti bancari
Tempistica della sindacazione:
►
ante sottoscrizione (soluzione ponte
“bridge loan”);
►
post sottoscrizione - ante erogazione;
►
post erogazione.
Cessione credito versus cessione
contratto:
- cessione del credito atto bilaterale
- cessione del contratto atto trilaterale
(intervento del del debitore ceduto).
Page 81
Debito
Banca A
Finanziato
Finanziamento
Cessione
credito/contratto
Banca B
La sindacazione dei finanziamenti bancari ante
modifiche di cui al d.l. 91/2014
La prassi amministrativa e la Suprema Corte tendevano a non estendere alle
sindacazioni il regime dell’imposta sostitutiva. In tema si segnalano:
►
ris. min. nn. 310273/1988, 310932/1989, 400352/1989, 310665/1991, e circ.
Ag. Territorio n.12/2002;
►
consultiva n. 111917 del 2002 dell’Avvocatura Generale dello Stato;
►
sent. Cass. nn. 4970/2002, 24164/2004, 1205/2005, 1954/2005 e
4602/2009 (contra, sent. Cass. n. 2734/2009).
La sindacazione rientrava nel regime dell’imposta sostitutiva solo se
prevista come obbligatoria nel contratto di finanziamento (ris. min. n.
310665/1991).
Al di fuori del caso appena indicato, il regime dell’imposta sostitutiva non si
estendeva alle sindacazioni dei finanziamenti a m/l termine.
Page 82
La sindacazione dei finanziamenti bancari ante
modifiche di cui al d.l. 91/2014
Seguendo l’interpretazione restrittiva della norma:
►
cessione crediti: imposta di registro 0,5%, non applicabile nel caso in cui:
(i) atto redatto per scambio di corrispondenza, (ii) atto formato all’estero
ovvero (iii) cessione rientrante nell’ambito di applicazione del regime iva
(i.e. effettuando la cessione con uno sconto);
►
annotazione dell’ipoteca: imposta ipotecaria pari al 2%;
►
atti ricognitivi e di subentro nelle garanzie da redigere in forma
notarile: rischio 0,5% imposta di registro se a garanzia di obbligazione di
terzi? (per approfondimento vedi anche slide 88)
Page 83
La disciplina delle operazioni di sindacazione a
seguito delle recenti modifiche
Le modifiche di cui al d.l. 145/2013 sembravano avvalorare la tesi circa la non
applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva alle operazioni di sindacazione.
Infatti, la formulazione dell’articolo 20-bis del d.p.r. 601/73 richiamava in parte il
dettato letterale dell’art. 15, aggiungendo però una disposizione che - prima delle
modifiche di cui al d.l. 91/2014 - consentiva di fruire dell’esenzione dalle imposte
indirette solo ai trasferimenti di garanzie relativi alle operazioni di finanziamento
strutturate come emissione di obbligazioni. Una tale distinzione sembrava
avvalorare la tesi circa….
… la non applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva in ipotesi di
sindacazione dei finanziamenti a m/l termine.
Page 84
La disciplina delle operazioni di sindacazione a
seguito delle recenti modifiche
Con il d.l. 91/2014, invece, il Legislatore ha espressamente esteso il regime
dell’imposta sostitutiva, e la conseguente esenzione da imposte indirette ex art.
15, anche
«alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti
delle garanzie ad essi relativi».
Tale disposizione non avrebbe carattere interpretativo bensì innovativo, per cui
confermerebbe, per il passato, la posizione dell’Amministrazione finanziaria e
della giurisprudenza con riferimento alle operazioni di sindacazione poste in
essere prima dell’entrata in vigore della norma.
Il nuovo regime trova, a nostro avviso, applicazione anche con riferimento alle
nuove operazioni di sindacazione ancorché aventi ad oggetto finanziamenti
soggetti all’imposta sostitutiva prima dell’entrata in vigore delle nuove
disposizioni.
Page 85
La disciplina delle operazioni di sindacazione a
seguito delle recenti modifiche
La norma non si esprime circa la necessità che il requisito soggettivo per
l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva sussista anche in capo ai
cessionari del finanziamento.
Sulla base del tenore letterale della norma il regime agevolativo dovrebbe trovare
applicazione alle sindacazioni in genere, a prescindere dal fatto che il cessionario
abbia, o meno, i requisiti soggettivi per accedere al regime dell’imposta
sostitutiva.
Potrebbe, però, esservi il rischio che, al fine di evitare operazioni elusive,
l’Amministrazione finanziaria - alla luce della posizione restrittiva già assunta in
tema di sindacazioni (cfr. ris. min. 18/4/1998 n. 310273) - richieda, comunque,
che il requisito soggettivo per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sia presente,
in ipotesi di sindacazione, anche in capo al cessionario ancorché ciò non sia
previsto dalla norma. In assenza di chiarimenti sul punto, prudenzialmente,
sarebbe opportuno evitare di porre in essere sindacazioni di finanziamenti a
favore di soggetti che non presentino il requisito soggettivo per accedere al
regime dell’imposta sostitutiva.
Page 86
La disciplina delle operazioni di sindacazione a
seguito delle recenti modifiche
Art. 15, d.p.r. 601/1973
Art. 20-bis, d.p.r. 601/1973
«Le operazioni relative ai finanziamenti a medio
e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti,
contratti e formalità inerenti alle operazioni
medesime, alla loro esecuzione, modificazione
ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da
chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni
anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito
stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché
alle successive cessioni dei relativi contratti o
crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi
relativi effettuate da aziende e istituti di credito e
da loro sezioni o gestioni […] per le quali è stata
esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle
tasse sulle concessioni governative.»
«Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle
garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in
qualsiasi momento prestate in relazione alle
operazioni di finanziamento strutturate come
emissioni di obbligazioni o titoli similari alle
obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera c), del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da
chiunque sottoscritte, alle loro eventuali
surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi
comprese le cessioni di credito stipulate in
relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di
garanzie anche conseguenti alla cessione
delle predette obbligazioni, nonché alla
modificazione o estinzione di tali operazioni.»
LEGENDA
§ Testo: modifiche di cui al d.l. 145/2013
§ Testo: modifiche di cui al d.l. 145/2013 che non trovavano riscontro nel wording dell’art. 15, c.1, d.p.r. 601/1973
§ Testo: modifiche di cui al d.l. 91/2014
Page 87
Atti ricognitivi e di subentro nelle garanzie nelle
sindacazioni di finanziamenti non soggetti ad
imposta sostitutiva
Con riferimento agli atti ricognitivi e di subentro nelle garanzie per obbligazioni
di terzi:
►
la dottrina ha segnalato il rischio che gli stessi possano essere soggetti ad
imposta di registro in misura proporzionale pari allo 0,5%;
►
a mio avviso tali atti non dovrebbero scontare l’imposta di registro in misura
proporzionale poiché la cessione del credito relativo al finanziamento
comporta, ex lege (art. 1263 c.c.), il trasferimento delle esistenti garanzie in
capo al cessionario; tali atti, pertanto, non hanno efficacia costitutiva del
trasferimento delle garanzie, né possono essere ricondotti ad altre tipologie
di atto che esprimono un’autonoma capacità contributiva da assoggettare a
tassazione in misura proporzionale;
►
tale conclusione è valida nella misura in cui gli atti ricognitivi richiamino, sic
et simpliciter, il subentro del cessionario nelle originarie garanzie. Qualora,
invece, gli atti ricognitivi fossero, in realtà, autonomamente produttivi di
effetti costitutivi di nuove o più estese garanzie, gli stessi - sempreché non
relativi a finanziamenti soggetti al regime dell’imposta sostitutiva risulterebbero soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale.
Page 88
Cartolarizzazione ex legge 130/1999 ante modifiche
introdotte dal d.l. 91/2014
Art. 6, c. 2 legge 130/1999: “Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle
operazioni indicate negli articoli 15, 16 e 19 del D.P.R. continuano ad applicarsi le
agevolazioni previste nel citato articolo 15. Nello specifico:
►
in base a tale norma, nonostante il mutamento del soggetto titolare dei crediti,
gli atti (es. cancellazione di ipoteca) continuano ad essere coperti
dall’originario regime dell’imposta sostitutiva;
►
dubbi se tale disposizione si applicasse anche alle cessioni di tali crediti alla
SPV ex legge 130/1999 e alle cd. retrocessioni di crediti cartolarizzati;
►
prudenzialmente, al fine di evitare il rischio di applicazione dell’imposta di
registro in misura pari allo 0,5%, era opportuno che la cessione avvenisse
con uno sconto in maniera che la stessa rientri nel campo di applicazione iva
(ancorché in regime di esenzione) e sia, pertanto, soggetta, in caso di
registrazione, ad imposta di registro pari a € 200.
Da ultimo le garanzie di qualsiasi tipo (ivi incluse quelle ipotecarie) esistenti in
favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore della SPV,
senza bisogno di alcuna formalità (art. 58, c. 3 TUB, richiamato dall’art. 4, c. 1,
legge 130/1999; cfr. ris. Ag. Territorio n. 3/T/2006).
Page 89
Cartolarizzazione ex legge 130/1999
Come precedentemente riportato, con il d.l. 91/2014 è stato esteso il regime
dell’imposta sostitutiva anche ai finanziamenti erogati da società di
cartolarizzazione.
Infatti, l’art. 17-bis del d.p.r. 601/1973 dispone che gli articoli da 15 a 17 si
applichino «altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata
contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere da società di
cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 […]».
Page 90
Cartolarizzazione ex legge 130/1999
Con l’entrata in vigore del d.l. 91/2014 sono venuti meno i dubbi circa
l’applicabilità dell’esenzione da imposizione indiretta:
►
alle cessioni dei crediti relativi a finanziamenti a m/l termine a favore di SPV
costituite ai sensi della legge 130/1999.
►
alle cd. retrocessioni di crediti cartolarizzati. Si tratta, nello specifico, delle
rettifiche al perimetro dei crediti cartolarizzati, che comportano la restituzione
all’originator di alcuni dei crediti inizialmente trasferiti in blocco alla SPV ex
legge 130/1999 (Circ. ABI del 30/10/2014, n. 9).
Page 91
La surrogazione per volontà del debitore
Con la surrogazione, ex art. 1202 c.c., il debitore prende a mutuo una somma
finalizzata al rimborso di un precedente debito, surrogando il mutuante nei diritti
del creditore: non si applica art. 33, c. 2, TUR.
Per la prevalente dottrina e giurisprudenza:
►
surroga come vicenda traslativa del credito in cui il surrogato subentra nella
posizione giuridica del creditore soddisfatto;
►
nonostante il pagamento del debitore non vi sarebbe l’estinzione del rapporto
obbligatorio originario;
►
il mutuante surrogato acquista il medesimo diritto di credito cui era titolare il
precedente creditore nonché i diritti accessori (i.e. garanzie).
Page 92
La surrogazione per volontà del debitore
Portabilità del mutuo: art. 8 d.l. 7/2007 (decreto Bersani-bis) poi trasposto nel
TUB (art. 120-quater).
La norma trova applicazione con riferimento:
►
ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari
con persone fisiche o micro-imprese;
►
ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti
(chiaramente in relazione all’acquisto di un’abitazione).
Page 93
La surrogazione per volontà del debitore
Ai sensi dell’art. 120-quater TUB:
►
il mutuante surrogato (banca o ente di previdenza obbligatoria) subentra nelle
garanzie, personali e reali, accessorie al credito surrogato;
►
la surrogazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali;
►
con la surrogazione non trovano applicazione l’imposta sostitutiva e le
imposte ordinarie da questa sostituite. In particolare:
‒
l’erogazione del nuovo finanziamento non è soggetto ad imposta
sostitutiva;
‒
l’annotazione della surroga a margine dell’iscrizione originaria di ipoteca
non comporta applicazione dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria,
dell’imposta di bollo mentre è soggetta alla tassa ipotecaria (circ. Ag.
Territorio n. 9/T/2007).
Page 94
La surrogazione per volontà del debitore
Surrogazioni non rientranti nel regime dell’art. 120-quater TUB:
Secondo l’Amministrazione finanziaria e la Suprema Corte (ex multis, sent. Cass.
4970/2002) l’annotazione della surroga non sconta imposta ipotecaria solo
nell’ipotesi in cui:
►
la surroga abbia la propria causa giustificativa in un finanziamento da parte di
una banca che eserciti il credito a medio lungo termine; e,
►
la banca corrisponda, in luogo dell’imposta ordinariamente prevista, l’imposta
sostitutiva.
Page 95
L’espromissione
Con l’espromissione un terzo soggetto assume il debito nei confronti dell’ente
finanziatore il quale può decidere, o meno, di liberare il debitore originario (art.
1272 c.c.).
Debito
Banca A
Finanziato
L’espromissione è qualificabile
come
Finanziamento
atto inerente al finanziamento?
Terzo
Page 96
L’espromissione
Sul tema specifico non risultano interpretazioni ministeriali, né giurisprudenziali.
Sulla base dei richiamati pronunciamenti ministeriali e della Suprema Corte in
tema di surroga sembrerebbe doversi concludere in senso negativo.
Conseguentemente:
►
atto di espromissione: 3% imposta di registro, in termine fisso,
indipendentemente dalla forma dell’atto (atto pubblico, scrittura privata
autenticata, scrittura privata semplice);
►
imposte indirette applicabili in misura ordinaria sulle eventuali ulteriori
garanzie concesse dal terzo.
Page 97
Il frazionamento del finanziamento
Nel finanziare progetti di sviluppo
immobiliare le società edili ricorrono a
finanziamenti bancari garantiti da
ipoteca sul terreno edificabile o sulla
proprietà in corso di costruzione.
Società
edile
Banca
Tre step:
►
finanziamento;
►
frazionamento;
►
accollo.
Page 98
Terreno Immobile in
costruzione
Il frazionamento del finanziamento
Art. 39 (c. 6 e 6-bis TUB)
alla suddivisione del finanziamento
in quote; e,
2.
al frazionamento dell’ipoteca.
Page 99
Acq. imm. 2
Banca
Acq. imm. 3
Accollo
finanziamenti 1,2 e 3
Porz. imm. 3
1.
Acq. imm. 1
Porz. imm. 2
...il debitore, il terzo acquirente, il
promissario acquirente o l’assegnatario
del bene ipotecato hanno diritto per la
relativa porzione di immobile:
Società
edile
Porz. imm. 1
Se è possibile ottenere l’accatastamento
delle singole porzioni che costituiscono
l’edificio o complesso condominiale
allora....
Il frazionamento del finanziamento
Con il frazionamento:
►
l’annotazione del frazionamento a margine dell’ipoteca ha efficacia retroattiva;
►
l’ipoteca non si estingue ma perde il suo carattere di indivisibilità. I nuovi
vincoli ipotecari frazionati hanno stessa data, grado ed effetto dell’ipoteca
originaria.
Conseguenze fiscali dell’operazione:
►
non si applica l’imposta sostituiva al rapporto banca-acquirente;
►
non trova applicazione l’imposta ipotecaria del 2%;
►
accollo contestuale all’acquisto dell’immobile non è soggetto ad imposta di
registro (art. 21, c. 3, TUR).
Page 100
La ristrutturazione di debiti bancari
Nell’ambito della ristrutturazione dei debiti l’imposizione indiretta applicabile
all’operazione va analizzata con attenzione caso per caso. In particolare occorre
considerare se:
►
la ristrutturazione del debito riguarda un finanziamento a breve o a m/l
termine;
►
è prevista solo una dilazione dei termini di pagamento e/o dei tassi
d’interesse;
►
vi è erogazione di nuova finanza;
►
intervengono modifiche contrattuali che comportano novazione;
►
sono concesse ulteriori garanzie;
►
intervengono remissioni di debito.
Page 101
La ristrutturazione di debiti bancari: novazione
Novazione (artt. 1230 e ss. c.c.): con la novazione si ha l’estinzione (senza
adempimento) di un’obbligazione con la sostituzione, senza soluzione di
continuità, di una nuova obbligazione avente oggetto e titolo diverso.
Nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione dei finanziamenti bancari:
►
la modifica dei tassi d’interesse e la dilazione dei termini non comporta
novazione (parere ABI del 15/12/1999, n. 522), pertanto, se il finanziamento
era soggetto al regime dell’imposta sostitutiva, anche le eventuali ulteriori
garanzie soggiacciono a tale regime e non scontano le ordinarie imposte
indirette;
►
una dilazione dei termini, di durata superiore a 18 mesi più 1 giorno, non
consente l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva al finanziamento se
lo stesso originariamente era a breve termine (circ. Ag. del Territorio n.
240/T/1999 e ris. Ag. Entrate. n 121/E/2011 e sent. Cass. nn. 4530/2002 e
4611/2002);
Page 102
La ristrutturazione di debiti bancari: novazione
►
se la ristrutturazione di un’esposizione bancaria è effettuata attraverso il
ricorso ad un nuovo finanziamento finalizzato al rimborso dell’originario
debito, in presenza dei necessari requisiti, tale finanziamento e le relative
garanzie soggiacciono al regime dell’imposta sostitutiva (ris. Ag. Entrate nn.
68/E/2008 e 121/E/2011).
Page 103
La ristrutturazione di debiti bancari: novazione
In caso di novazione, secondo certa dottrina, se il nuovo finanziamento presenta
i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale lo stesso è soggetto al regime
dell’imposta sostitutiva (parere ABI del 19/11/1997, n. 309).
Attenzione:
di avviso contrario è l’Amministrazione finanziaria (ris. min. n. 1/T/2005) secondo
cui:
►
in ipotesi di novazione il nuovo finanziamento non rientra nel regime
dell’imposta sostitutiva in quanto «il soggetto originariamente finanziato non
verrebbe effettivamente a disporre,(…), di nuova liquidità»,
conseguentemente …
►
le ulteriori garanzie sarebbero, pertanto, soggette alle ordinarie imposte
indirette.
Page 104
La ristrutturazione di debiti bancari: riconoscimento
del debito
In relazione alla tassazione applicabile al riconoscimento del debito contenuta
in tali atti si registrano posizioni contrastanti:
►
atti di natura dichiarativa soggetti ad imposta di registro dell’1%;
►
atti a contenuto patrimoniale soggetti ad imposta di registro 3%;
ovvero
►
atti soggetti ad imposta di registro pari a € 200 in quanto atti a contenuto non
patrimoniale.
In ogni caso, con riferimento ai finanziamenti fruttiferi in genere, trova
applicazione l’imposta di registro in misura fissa in base al principio di
alternatività iva/registro (ris. min. n. 152/E/2008).
Page 105
La ristrutturazione di debiti bancari: remissione del
debito
Imposta di registro:
►
Remissione di debito: 0,5% in termine fisso (art. 6, TP I, TUR).
Tassazione in caso d’uso o enunciazione se redatto per scambio di
corrispondenza (attenzione agli atti unilaterali) o per atto stipulato all’estero.
►
Remissione di debito da parte del socio: assimilata ad un conferimento in
denaro (ris. min. nn. 250638/1978 e 250934/1978).
In virtù di tale assimilazione secondo alcuni l’atto sarebbe soggetto ad
imposta di registro di € 200, in termine fisso, anche se redatto per scambio di
corrispondenza, mentre secondo altri non sarebbe soggetto a registrazione.
Page 106
La ristrutturazione di debiti ex art. 182-bis l.f. e il
concordato preventivo
►
Il decreto di omologazione del concordato preventivo e dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. è soggetto ad imposta di registro
in misura fissa (art. 8 lett. g, TP I, TUR; ris. Ag. Entrate n. 26/E/2012 e circ.
Ag. Entrate n. 27/E/2012).
►
La tassazione in misura fissa non trova applicazione in caso di concordato
con trasferimento dei beni a terzo assuntore salvo non abbiano ad oggetto
operazioni rientranti nell’ambito applicativo dell’iva.
Page 107
Capitolo 5
CASO PRATICO: LE OPERAZIONI DI
LEVERAGED BUY OUT
Page 108
Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out
Private Equity
Equity injection
finanziamento soci
Finanziamento bancario
Finanziamento mezzanino
Vendors’ loan
Soci
Venditori
NewCo
Prezzo
Assumptions:
►
Acquisition debt: (i) fin. bancari, (ii) fin. mezzanino
e (iii) Vendors’ loan.
►
Rifinanziamento debito esistente in target tramite
fin. bancari.
Page 109
100%
Target
100%
Sub-target
Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out
Private Equity
NewCo
Bridge loan bancario
Finan. mezzanino
Bridge loan bancario
100%
Target
100%
Sub-target
Page 110
Security package del bridge loan, del
mezzanino e del vendors’ loan:
►
Pegno su azioni/quote Newco
►
Pegno azioni/quote Target
►
Cessione crediti in garanzia
►
Pegno su c/c bancari
►
Pegno marchi
►
Privilegio speciale
Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out
Security package del senior loan:
Private Equity
Senior loan bancario
Finan. mezzanino
Fusione
Senior loan bancario
NewCo
100%
Pegno su azioni/quote Newco
►
Ipoteca su immobili ex Target post
fusione
►
Cessione crediti in garanzia
►
Pegno su c/c bancari
►
Pegno marchi
►
Privilegio speciale
Target
100%
Sub-target
Page 111
►
Attenzione alle garanzie del:
►
finanziamento mezzanino;
►
Vendors’ loan.
Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out
Check-list controlli fase bridge:
ügaranzie
per obbligazioni di terzi;
üenunciazione
ü
ü
verifica dei requisiti per il regime
dell’imposta sostitutiva (es.
verifica delle clausole di recesso
o rimborso anticipato in favore
delle banche);
ü
atti e garanzie per obbligazione di
terzi, non inerenti (es. garanzie su
hedging agreement, sul finanz.
soci, sul finanz. mezzanino e sul
Vendors’ loan);
ü
enunciazione di atti;
ü
clausole a contenuto patrimoniale,
non inerenti;
ü
clausole e form contrattuali per la
sindacazione del finanziamento.
di atti;
riconoscimento di debito e/o
quietanze (per scrittura privata o atto
pubblico) relative ad operazioni non
rientranti nel campo di applicazione
dell’iva;
ü
accolli e/o compensazioni;
ü
finanziamenti soci infruttiferi;
ü
presenza di altri atti a contenuto
patrimoniale.
Page 112
Check-list controlli fase senior:
Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out
Private Equity
Senior loan bancario
Finan. mezzanino
Fusione
Senior loan bancario
NewCo
100%
Considerata l’incertezza reintrodotta
dalla sentenza della Cassazione n.
695/2015 circa l’effettiva applicabilità
del regime dell’imposta sostitutiva alle
operazioni di rifinanziamento sarebbe
opportuno, quando possibile dal un
p.d.v. legale, strutturare l’operazione di
LBO:
►
evitando la fase bridge, ricorrendo
direttamente a finanziamenti
senior;
►
rilasciando le ipoteche sugli
immobili, così come le altre
garanzie sui beni della Target, post
fusione di quest’ultima con Newco.
Target
100%
Sub-target
Sul tema si rimanda alla slide n. 46.
Page 113
Allegato
LA NORMATIVA - ARTT. 15 E SS.
D.P.R. 601/1973
Page 114
Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973
Art. 15. Operazioni di credito a medio e lungo termine
Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti,
contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed
estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e
alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché
alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi
relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in
conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo
termine, e quelle effettuate ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle
concessioni governative.
In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono
soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione
alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione
di milione.
Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di
finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi.
Page 115
Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973
Art. 16. Altre operazioni di credito
Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai
finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie
o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:
1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;
[2) (Soppresso)];
3) credito all'artigianato, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio
1952, n. 949;
[4) (Abrogato)];
5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n.
819;
[6) (Soppresso)];
7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio
1952, n. 949;
9) credito peschereccio di esercizio.
Page 116
Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973
Art. 17. Imposta sostitutiva
Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16 , a seguito di specifica
opzione, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e
catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. L'opzione è
esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.
Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15
dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli artt. 14 e 18 del decreto-legge 29
luglio 1927, n. 1509, dei decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398 e 2 giugno 1946, n. 491,
del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 13 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31
luglio 1957, n. 742, nonché per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base
al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 23
agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950,
n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle leggi 18
dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le
imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni
governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro
funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative o
agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli atti
giudiziari e le cambiali.
Page 117
Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973
Art. 17-bis. Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì alle operazioni di finanziamento la
cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere dalle società di
cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché da imprese di assicurazione
costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o
organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
Page 118
Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973
Art. 18. Aliquota e base imponibile dell’imposta sostitutiva
L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo
dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e16 erogati in ciascun esercizio. Per i
finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra
forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido.
L'aliquota è ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4) 8) e
9) dell'art. 16.
Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e
delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare
complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio. La stessa
aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le
condizioni di cui alla nota II-bis all’ articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse
non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell’atto di finanziamento o allegata al
medesimo.
Page 119
Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973
Art. 19. Finanziamenti speciali
Ferme restando le agevolazioni di cui agli artt. 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi
somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non
concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.
Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva:
a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da
catastrofi o da calamità naturali;
b) i finanziamenti fatti ad Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a
regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di
funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.
L'imposta sostitutiva è ridotta alla metà per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario
ad Istituti Autonomi per le Case Popolari e a cooperative edilizie in conformità alle
disposizioni degli artt. 147 e148 del Testo unico sull'edilizia popolare ed economica
approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.
Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio
1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura
di cui al secondo comma dell'art. 18.
Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 è esteso
anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge
citata nel precedente comma.
Page 120
Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973
Art. 20. Dichiarazione e pagamento dell’imposta sostitutiva
Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli artt. 15 e 16 devono dichiarare, entro tre
mesi dalla chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta,
indicando separatamente l'ammontare complessivo dei finanziamenti soggetti all'aliquota
normale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota ridotta di cui all'art. 18 e quello dei
finanziamenti previsti dall'art. 19.
La dichiarazione deve essere presentata in due esemplari, sottoscritti dalle persone che sono
tenute a firmare la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è la sede legale dell'ente.
L'Ufficio annota su un esemplare della dichiarazione l'ammontare dell'imposta che risulta
dovuta e lo restituisce all'ente, che deve effettuare il pagamento in unica soluzione entro
trenta giorni.
L’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull’atto di
compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefìci di cui all’ articolo 1, quinto
periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefìci stessi per dichiarazione
mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i
benefìci prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede,
nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell’evento che comporta la revoca [segue]
Page 121
Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973
Art. 20. Dichiarazione e pagamento dell’imposta sostitutiva
[segue] dei benefìci medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra
l’imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell’articolo 18 e quella di cui al primo comma dello
stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento
della differenza medesima.
Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni
relative alla omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e
per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta
di registro.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle
disposizioni dei commi precedenti.
Page 122
Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973
Art. 20-bis. Operazioni di finanziamento strutturate
Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in
qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come
emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera
c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le
cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche
conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione
di tali operazioni.
L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, è esercitata nella deliberazione di emissione o
in analogo provvedimento autorizzativo.
L'imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività di promozione e collocamento delle
operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle
società che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali è stata esercitata
l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento
dell'imposta. [segue]
Page 123
Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973
Art. 20-bis. Operazioni di finanziamento strutturate
[segue] Gli intermediari finanziari e le società emittenti tenute al pagamento dell'imposta
sostitutiva dichiarano, secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente decreto e
dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate.
Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.
Page 124
Disclaimer e ringraziamenti
Disclaimer: nonostante l’attenzione posta nel predisporre le presenti slide anche in considerazione delle diverse posizioni interpretative delle norme trattate
in questo elaborato - si invita a non trarre definitive conclusioni in merito al regime
di tassazione da riservare ad atti e contratti oggetto di stipula, unicamente sulla
base del presente lavoro e si suggerisce di effettuare, caso per caso, gli opportuni
e necessari approfondimenti. A tale riguardo si declina ogni responsabilità
eventualmente derivante da un uso improprio di questo documento.
Ringraziamenti: si desidera rivolgere un sentito ringraziamento nei confronti dei
notai Giovannella Condò e Monica de Paoli e dell’avv. Davide Mencacci per gli
interessanti spunti e le occasioni fornite nell’affrontare molte delle tematiche
oggetto della presente trattazione; da ultimo, un particolare grazie viene rivolto al
dott. Simone Stefano Schiavini per l’apprezzato contributo fornito nella
predisposizione delle presenti slide.
Page 125
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
EY
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La tassazione delle operazioni di finanziamento