La tassazione delle operazioni di finanziamento Aspetti principali relativi all’imposizione indiretta sui finanziamenti e alla tassazione delle garanzie Quirino Walter Imbimbo Dottore Commercialista e Revisore Legale 14 novembre 2015 Indice Premessa......................................................................................................................................6 1. Imposte indirette applicabili ai finanziamenti ed alle relative garanzie: nozioni generali.................................................................................................................................. 7 ► Imposte indirette su finanziamenti e relative garanzie ................................................... 8 ► Imposte sui finanziamenti: iva/registro ........................................................................... 9 ► Alternatività iva/registro ................................................................................................ 10 ► Enunciazione di atti soggetti a registrazione in caso d’uso ..........................................12 ► Finanziamenti soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale ...................... 13 ► Finanziamenti bancari: imposta di registro e scambio di corrispondenza ................... 14 ► Finanziamenti non rientranti nel regime dell’imposta sostitutiva: imposta di registro e scambio di corrispondenza ...........................................................................................15 ► Imposte sui finanziamenti: imposta di bollo ..................................................................16 ► Imposte sulle garanzie: imposta di registro .................................................................. 17 Imposte sulle garanzie: imposta ipotecaria e tasse ipotecarie …................................ 18 Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine ...................................... 19 ► Sintesi del previgente regime dell’imposta sostitutiva………........................................ 20 ► Tabella riassuntiva delle modifiche di cui al d.l. 145/2013 e d.l. 91/2014………........... 21 ► Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine: testo attualmente vigente...........................................................................................................................22 ► 2. Page 2 Indice ► Novità introdotte dall’art. 12, c. 4, del d.l. 145/2013…….……………........................... 23 ► L’esercizio dell’opzione……………………………………………………………………… 24 ► Quando optare per il regime dell’imposta sostitutiva…………………………………….. 25 ► Novità introdotte dall’art. 22, c. 2, del d.l. 91/2014……………………………………….. 26 ► Imposta sostitutiva: tributi sostituiti…………………………………………………........... 27 ► Imposta sostitutiva: nozione di operazione inerente……………………………………...28 ► Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine: aliquote………………… 30 ► Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad uso abitativo: aliquote 0,25% versus 2% …………………………………………………………………. 31 ► Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad uso abitativo ................................... 32 ► Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine: base imponibile ............ 33 ► Imposta sostitutiva: presupposti ................................................................................... 34 ► Imposta sostitutiva: requisito soggettivo ...................................................................... 35 ► Imposta sostitutiva: requisito oggettivo ........................................................................ 42 ► Imposta sostitutiva: requisito territoriale ....................................................................... 55 ► I finanziamenti bancari stipulati all’estero……………………………………................... 57 ► Finanziamenti bancari stipulati all’estero: la posizione della giurisprudenza…………..61 ► Finanziamenti bancari stipulati all’estero: caso d’uso ed enunciazione ....................... 62 Page 3 Indice ► Finanziamenti bancari stipulati all’estero con garanzia ipotecaria su immobili in Italia.63 ► Imposta sostitutiva: soggetto passivo e liquidazione dell’imposta ............................... 64 ► Finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni o titoli similari……………….. 65 ► Finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni o titoli similari: requisito temporale………………………………………………………………………….. 67 ► 3. La rilevanza delle novità introdotte in tema di finanziamenti strutturati…………….......68 Temi specifici: tassazione di alcuni atti, contratti e garanzie relativi ai finanziamenti ……………………………………………………………………………………. 69 4. ► Il credito di firma ........................................................................................................... 70 ► Hedging Agreements ................................................................................................... 71 ► Cessione di crediti in garanzia ..................................................................................... 72 ► Pegno su azioni ........................................................................................................... 73 ► Pegno su quote di S.r.l. ................................................................................................ 75 ► Accollo ..........................................................................................................................77 ► Quietanze di pagamento ............................................................................................. 78 Il regime dell’imposta sostitutiva in alcune operazioni finanziarie .............................. 79 ► La sindacazione dei finanziamenti bancari ...................................................................80 ► La sindacazione dei finanziamenti bancari ante modifiche di cui al d.l. 91/2014……... 82 Page 4 Indice 5. ► La disciplina delle operazioni di sindacazione a seguito delle recenti modifiche……...84 ► Atti ricognitivi e di subentro nelle garanzie nelle sindacazioni di finanziamenti non soggetti ad imposta sostitutiva………………………………………………………….......88 ► Cartolarizzazione ex legge 130/1999 ante modifiche introdotte dal d.l. 91/2014………………………………………………….….………………………………… 89 ► Cartolarizzazione ex legge 130/1999……………………………………………………… 90 ► La surrogazione per volontà del debitore ..................................................................... 92 ► L’espromissione……………………………………………………………………………... 96 ► Il frazionamento del finanziamento ...............................................................................98 ► La ristrutturazione dei debiti bancari ...........................................................................101 ► La ristrutturazione dei debiti bancari: novazione …..…………………………………....102 ► La ristrutturazione dei debiti bancari: riconoscimento del debito ............................... 105 ► La ristrutturazione dei debiti bancari: remissione del debito....................................... 106 ► La ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. e il concordato preventivo................. 107 Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out ......................................................... 108 ► Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out ....................................................... 109 Allegato: la normativa - artt. 15 e ss. d.p.r. 601/1973 ……………..………………………. 114 Disclaimer e ringraziamenti …………………………………………………………………........125 Page 5 Premessa Nell’arco di pochi mesi - ed in particolare tra il dicembre 2013 e il giugno 2014 con il d.l. 145/2013 (cd. «Destinazione Italia») ed il d.l. 91/2014 (cd. «Decreto Competitività») sono state introdotte rilevanti novità al regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine che ne hanno ampliato l’ambito soggettivo e oggettivo, prevedendone, fra l’altro, l’applicazione su base opzionale. La riforma introdotta con i richiamati provvedimenti è stata l’occasione per aggiornare la precedente versione della presente brochure, originariamente nata dal lavoro di rivisitazione ed ampliamento del materiale didattico di una lezione tenuta 3 anni fa presso la Scuola di Notariato della Lombardia. Con il presente documento non si ha la pretesa di trattare in maniera esaustiva le problematiche legate all’imposizione indiretta sui finanziamenti e alla tassazione delle relative garanzie. L’obiettivo è, invece, quello di fornire un pratico e utile strumento per individuare ed affrontare - nei limiti indicati nel disclaimer - le principali questioni legate alla stipula dei contratti di finanziamento e delle relative garanzie. Page 6 Capitolo 1 IMPOSTE INDIRETTE APPLICABILI AI FINANZIAMENTI ED ALLE RELATIVE GARANZIE: NOZIONI GENERALI Page 7 Imposte indirette su finanziamenti e relative garanzie Con riferimento ai finanziamenti ed alle garanzie nelle slide che seguono verranno sinteticamente analizzate le seguenti imposte: Imposte sui finanziamenti ► iva; ► imposta di registro; ► imposta di bollo. Imposte sulle garanzie ► iva; ► imposta di registro; ► imposta di bollo; ► imposta e tasse ipotecarie. nonché il regime dell’imposta sostitutiva Page 8 Imposte sui finanziamenti: iva/registro Ai fini iva, in presenza dei requisiti: ► soggettivo (art. 4 d.p.r. 633/1972, “decreto iva”); ► oggettivo (art. 3, decreto iva); ► territoriale (artt. 7-ter e septies, decreto iva); i finanziamenti rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, in regime di esenzione ex art. 10 del decreto iva. Importanza del principio di alternatività iva/registro ed in particolare del coordinato disposto degli artt. 5 e 40 del d.p.r. 131/1986 (“TUR”) Page 9 Alternatività iva/registro Art. 5 TUR Ai fini dell’imposta di registro le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono soggette ad iva. Art. 40 TUR Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad iva, l’imposta si applica in misura fissa. Ai fini degli artt. 5 e 40 TUR le cessioni di beni e prestazioni di servizi si considerano soggette ad iva anche se prive del requisito di territorialità (da ultimo cfr. circ. Ag. Entrate n. 18 del 29/05/2013). Page 10 Alternatività iva/registro Finanziamenti che, ai fini del TUR, sono considerati “soggetti” ad iva ► se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata: registrazione in termine fisso, con imposta in misura fissa (i.e. € 200); ► se redatti per scrittura privata semplice: registrazione in caso d’uso, con pagamento dell’imposta in misura fissa. Finanziamenti che, ai fini del TUR, non sono “soggetti” ad iva ► imposta di registro al 3% (art. 9, TP I, TUR); ► se redatti per scrittura privata semplice e imposta proporzionale < a € 200: registrazione con imposta fissa in caso d’uso (art. 2, c. 1, TP II, TUR). Nessuna tassazione in ipotesi di scambio di corrispondenza o atto redatto all’estero, salvo l’ipotesi di caso d’uso o enunciazione (artt. 5 e 22 TUR). Page 11 Enunciazione di atti soggetti a registrazione in caso d’uso Riferimenti normativi ► “Caso d’uso”: art. 6 del TUR. ► “Enunciazione”: art. 22 del TUR. Secondo la Suprema Corte (sent. 14/3/2007, n. 5946) sarebbero soggetti ad enunciazione anche gli atti soggetti a tassazione in caso d’uso. Posizione fortemente criticata in dottrina di cui, però, occorre necessariamente tener conto nella redazione e registrazione degli atti. Page 12 Finanziamenti soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale Tipici esempi di finanziamenti che, anche se redatti anche per scrittura privata semplice, scontano l’imposta di registro in misura pari al 3%: ► ► finanziamenti infruttiferi: in quanto in assenza di corrispettivo (i.e. interessi) non sono considerati prestazioni di servizi ai fini iva; finanziamenti da finanziatori privi di soggettività iva, ad esempio: ‒ persone fisiche per finanziamenti effettuati fuori dall’esercizio d’impresa o di arti o professioni; ‒ holding che non svolgono attività commerciali, i.e. attività finanziaria o attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate (art. 4, c. 5, decreto iva). Attenzione: enunciazione di finanziamenti soci negli atti notarili (ex multis, Cass., sent. 30/6/2010, n. 15585). Page 13 Finanziamenti bancari: imposta di registro e scambio di corrispondenza Art. 1 lett. a), TP II, TUR Prevede la possibilità di ricorrere allo scambio di corrispondenza, con tassazione in caso d’uso, per una serie di atti (artt. 2, c.1, 3, 6, 9 e 10 della TP I), ad eccezione di quelli per i quali dal Codice Civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta (...). Nota art. 1, TP II, TUR I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”), prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso. Page 14 Finanziamenti non rientranti nel regime dell’imposta sostitutiva: imposta di registro e scambio corrisp. Secondo alcuni autori la richiamata Nota permetterebbe di evitare la registrazione degli atti di garanzia perfezionati per scrittura privata non autenticata. L’interpretazione preferibile, e sicuramente più prudenziale, vede la Nota come deroga all’art. 1 lett. a), TP II, TUR avente la finalità di: includere i contratti per operazioni e servizi bancari nel novero di quelli da registrare in caso d’uso ma a condizione che vengano redatti per scambio di corrispondenza Page 15 Imposte sui finanziamenti: imposta di bollo ► ► ► Se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata: imposta di bollo pari a € 16 per ogni foglio (art. 1, c.1, TP I, d.p.r. 642/1972). Dal 1° giugno 2007 vi è l’obbligo per i notai di registrare gli atti in via telematica: imposta di bollo pari a € 45 (art. 1, c. 1-bis.1, n. 4, TP I, d.p.r. 642/1972). Se redatti per scrittura privata semplice (e relativi ad atti diversi dai contratti bancari e finanziari): imposta di bollo pari a € 16 per ogni foglio (art. 2, n.1, TP I, d.p.r. 642/1972). Se redatti per scrittura privata semplice e relativi a contratti bancari e finanziari: imposta di bollo pari a € 16 per contratto, indipendentemente dal numero di esemplari o copie (art. 2, nota 2-bis TP I, d.p.r. 642/1972). Se l’operazione è regolata su conto corrente bancario, tale importo non è dovuto in quanto assorbito dall’imposta di bollo “periodica” applicata sul c/c bancario (Nota 3-ter, art. 13, TP I, d.p.r. 642/1972). Page 16 Imposte sulle garanzie: imposta di registro ► Atti di garanzia per obbligazione propria: se soggetti a tassazione, scontano imposta di registro in misura fissa pari a € 200. Dubbi espressi in dottrina circa il trattamento ai fini del registro di tali atti. Ris. min. n. 260146/1991: conferma della tassazione in misura fissa. ► Atti di garanzia per obbligazione di terzi se soggetti a tassazione, scontano imposta di registro in misura proporzionale pari allo 0,5% (se le garanzie non sono richieste dalla legge, art. 6, TP I, TUR). ► Atti di garanzia redatti per scrittura privata non autenticata con imposta proporzionale < a € 200: registrazione con imposta fissa, solo in caso d’uso (art. 2, c. 1, TP II, TUR). Page 17 Imposte sulle garanzie: imposta ipotecaria e tasse ipotecarie ► L’ipoteca costituisce un diritto reale di garanzia la cui iscrizione sconta un’imposta ipotecaria pari al 2% (art. 6 Tariffa, d.lgs. 347/1990). ► 2% in ipotesi di annotazione (es. intervenuta cessione del credito relativo al finanziamento per consentire il subentro del cessionario nella titolarità delle ipoteche e nel grado ipotecario, art. 9 Tariffa, d.lgs. 347/1990). ► Base imponibile: credito garantito, comprensivo di interessi ed accessori (art. 3 d.lgs. 347/1990). In genere viene iscritta ipoteca per il doppio del valore del finanziamento. ► Cancellazione ipoteca: 0,5% (salvo applicazione art. 40-bis del TUB, ex 13 d.l. 7/2007, cd. “decreto Bersani-bis”). ► Tasse ipotecarie: dovute per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari (art. 19 d.lgs. 347/1990). Page 18 Capitolo 2 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE Page 19 Sintesi del previgente regime dell’imposta sostitutiva Il regime dell’imposta sostitutiva ante modifiche introdotte ai sensi del d.l. 145/2013 (cd. «Destinazione Italia») e del d.l. 91/2014 (cd. «Competitività»): ► ► ► ► costituiva il regime ordinario (e, quindi, non opzionale) applicabile ai finanziamenti a medio e lungo termine; trovava obbligatoriamente applicazione in presenza dei tre requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale; non comportava necessariamente il conseguimento di un risparmio d’imposta; poteva essere più conveniente, ad esempio, in presenza di garanzie quali: ‒ l’ipoteca; e/o, ‒ il pegno su quote di S.r.l. o su marchi, rilasciati a garanzia di obbligazioni di terzi; non trovava applicazione con riferimento ai prestiti obbligazionari stante quanto previsto dalla Direttiva 2008/7/CE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. Page 20 Tabella riassuntiva delle modifiche introdotte dal d.l. 145/2013 e dal d.l. 91/2014 Descrizione delle modifiche e delle integrazioni al regime dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e ss. del d.p.r. 601/1973 d.l. 145/2013 art. 15 Richiamo al regime opzionale di cui all'art. 17 del d.p.r. 601/1973 art.17 Previsione di un regime opzionale per l'imposta sostitutiva, in luogo della previgente applicazione in via ordinaria Estensione dell'ambito di applicazione del regime, di cui agli artt. da 15 a 20 del d.p.r. 601/1973, anche alle operazione di finanziamento strutturate come art. 20-bis emissioni di obbligazioni o titoli similari di cui all'art. 44, comma 2, lett. c) del d.p.r. 917/1986 («t.u.i.r.») art. 15 d.l. 91/2014 Estensione del regime, di cui agli artt. 15 e ss. del d.p.r. 601/1973, anche alle successive cessioni dei contratti o crediti di finanziamento, nonché ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi Estensione dell'ambito soggettivo di applicazione degli artt. 15 e ss. del d.p.r. 601/1973 anche alle operazioni di finanziamento (di durata contrattuale superiore ai 18 mesi) poste in essere da (i) società di cartolarizzazione di cui art. 17-bis alla legge 130/1999, (ii) imprese di assicurazione regolarmente costituite e autorizzate all'interno dell'UE, e (iii) organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti nell'UE o in Stati aderenti all'accordo SEE, inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del t.u.i.r.* * Art. 168-bis del t.u.i.r. abrogato e sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 147/2015, cd. «Decreto Internazionalizzazione» Page 21 Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine: testo attualmente vigente Art. 15, c.1, d.p.r. 601/1973, come modificato dal d.l. 145/2013 e d.l. 91/2014 Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell’ articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. Page 22 Novità introdotte dall’art. 12, c. 4, del d.l. 145/2013 Il 24/12/2013, con l’entrata in vigore del richiamato decreto legge (poi convertito con legge 9/2014), sono state introdotte (i) modifiche agli artt. 15 e 17 del d.p.r. 601/1973 e (ii) il nuovo art. 20-bis. A seguito di tali modifiche viene recuperata l’originaria funzione agevolativa dell’imposta. In particolare: ► il regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a m/l termine è diventato opzionale; ► il regime dell’imposta sostitutiva è stato esteso alle operazioni di finanziamento strutturate come emissione di obbligazioni o titoli similari (art. 20-bis del d.p.r. 601/1973). Per approfondimenti si rimanda alla slide 65. Page 23 L’esercizio dell’opzione Per i finanziamenti a m/l termine «l’opzione è esercitata per iscritto nell’atto di finanziamento»: ► in assenza di opzione sui finanziamenti, sulle relative garanzie e con riferimento agli atti agli stessi inerenti trovano applicazione le ordinarie imposte indirette; ► non è consentito l’esercizio dell’opzione ex post (es. attraverso la redazione di un addendum al contratto di finanziamento); ► la norma non chiarisce chi debba esercitare l’opzione. L’esercizio di tale opzione spetta sicuramente alla banca finanziatrice; per prassi nel contratto di finanziamento viene prevista, in via cautelativa, una clausola nella quale si dà atto che l’esercizio dell’opzione è effettuato con il consenso del soggetto finanziato; ► deve ritenersi consentita, anche se non prevista dalla norma, la possibilità di esplicitare nel contratto di finanziamento la dichiarazione di non volersi avvalere del regime dell’imposta sostitutiva. Page 24 Quando optare per il regime dell’imposta sostitutiva La convenienza ad optare per il regime dell’imposta sostitutiva può aversi quando il finanziamento risulti assistito da: ► garanzie ipotecarie su beni immobili (2%); ► garanzie su obbligazioni di terzi - che scontino l’imposta di registro in misura pari allo 0,5% - con riferimento alle quali non sia possibile evitare l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale: ► ‒ formalizzando l’atto per scambio di corrispondenza; o ‒ redigendo lo stesso all’estero (es. pegno su quote di S.r.l. e pegno su marchi); atti relativi al finanziamento che comportino l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (es. cessione di crediti in garanzia). Page 25 Novità introdotte dall’art. 22, c. 2, del d.l. 91/2014 Dal 25 giugno 2014, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 91/2014 (poi convertito con legge 116/2014) è: 1. stata introdotta un’importante modifica all’art. 15 del d.p.r. 601/1973; 2. stato previsto il nuovo art. 17-bis del d.p.r. 601/1973; Il Legislatore ha voluto così enfatizzare la natura agevolativa dell’imposta, al fine di incentivare l’erogazione del credito alle imprese. In particolare: ► il regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a m/l termine è stato esteso alle sindacazioni di tali finanziamenti ed al trasferimento delle relative garanzie; ► è stata ampliata la portata del requisito soggettivo originariamente previsto dal regime dell’imposta sostitutiva (art. 17-bis del d.p.r. 601/1973). Per approfondimenti si rimanda alla slide 38. Page 26 Imposta sostitutiva: tributi sostituiti Tributi sostituiti: ► imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative. Tributi non sostituiti: ► gli atti giudiziari relativi a tali operazioni sono soggetti alle imposte indirette secondo il regime ordinario; ► le cambiali emesse in relazione alle operazioni di finanziamento sono soggette all’imposta di bollo dello 0,1 per mille (anziché l’11 per mille); ► tasse ipotecarie. Page 27 Imposta sostitutiva: nozione di operazione inerente La prassi amministrativa e la Suprema Corte, tendenzialmente, hanno adottato un’interpretazione restrittiva della norma ed, in particolare, del concetto di “inerenza”: ► non sono coperti dal regime dell’imposta sostitutiva i provvedimenti, atti e contratti del tutto autonomi ed indipendenti rispetto al pregresso rapporto obbligatorio originato dal finanziamento (ris. min. nn. 310273/1988 e 400352/1989 e cons. Avv. Gen. Stato n. 111917/2002); ► sussistenza di un nesso di strumentalità e necessarietà (ris. min. n. 310665/1991); ► sono ricomprese nel regime dell’imposta sostitutiva le garanzie “direttamente connesse” al finanziamento (ris. min. fin. n. 271389/1982); Page 28 Imposta sostitutiva: nozione di operazione inerente ► possono considerarsi inerenti i soli atti aventi la propria causa giustificativa nell’erogazione di un finanziamento agevolato o nella prestazione delle garanzie accessorie ad un finanziamento agevolato. Sono, pertanto, esclusi gli atti che hanno la propria giustificazione causale in rapporti diversi dal finanziamento (sent. Cass. nn. 4970/2002, 24164/2004 e 4602/2009; circ. Ag. Terr. n. 12/2002). Autorevole dottrina propende per un’interpretazione estensiva della norma. In linea con questa posizione si segnala anche lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 104/2000/T dell’8/2/2001. Alla luce delle modifiche introdotte dal decreto «Destinazione Italia» sembra, per il passato, confermata l’originaria interpretazione restrittiva della Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza mentre a seguito del «Decreto Competitività» la portata della norma è stata ampliata. Sul tema, comunque, si rimanda all’approfondimento riportato alla successiva slide 84. Page 29 Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine: aliquote ► ► ► ► 0,25% (aliquota ordinaria ai sensi dell’art. 18, d.p.r. 601/1973); 2% finanziamenti erogati a persone fisiche per acquisto, costruzione, ristrutturazione di abitazioni (i) per le quali non sussistano i requisiti “prima casa” ovvero (ii) non sia dichiarato nel contratto di finanziamento la sussistenza di tali condizioni; 0,125% mutui concessi alle cooperative edilizie; 0,05% finanziamenti all’esportazione di durata superiore ai 18 mesi. Finanziamenti che non scontano né l’imposta sostitutiva né le imposte da questa sostituite (es. art. 19, c. 1 e 2, d.p.r. 601/1973 e finanziamenti BEI). Page 30 Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad uso abitativo: aliquote 0,25% versus 2% Per le persone fisiche che agiscono nell’ambito della propria sfera privata l’aliquota ordinaria trova applicazione se: 1. scopo del finanziamento sia l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di abitazioni e relative pertinenze per le quali sussistano i requisiti “prima casa”; e 2. venga dichiarato nel contratto di finanziamento la sussistenza delle condizioni per beneficiare dei requisiti “prima casa”. Se la persona fisica agisce nell’esercizio d’impresa o della propria professione l’aliquota applicabile è, comunque, quella ordinaria. N.B.: a far data dal 1/1/2014 la definizione di «prima casa non di lusso» divergeva a seconda che l’atto fosse, o meno, soggetto a iva. A partire dal 13/1/2015, con il d.lgs. 175/2014 (cd. «Decreto Semplificazioni»), tale definizione - che fa riferimento alle categorie catastali residenziali diverse dalle categorie A1, A8 e A9 - coincide sia per gli atti soggetti a imposta di registro che per gli atti soggetti a iva. Page 31 Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad uso abitativo Attenzione: ► se il finanziamento è cointestato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti deve essere resa da tutti i mutuatari (i.e. anche dai mutuatari non acquirenti, circ. Ag. Entrate n. 19/E/2005); ► per ristrutturazione edilizia riferimento al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. 380/2001), conseguentemente.... i finanziamenti per manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili dovrebbero essere soggetti all’aliquota ordinaria, anche in assenza dei requisiti “prima casa”. Page 32 Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine: base imponibile Ai sensi dell’art. 18, c.1, d.p.r. 601/1973 la base imponibile dell’imposta sostitutiva è pari: ► all’ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio; ► per le aperture di credito, all’ammontare del fido, indipendentemente dagli utilizzi; ► con riferimento ai finanziamenti strutturati come emissione di obbligazioni o titoli similari, sull’ammontare delle obbligazioni collocate. Page 33 Imposta sostitutiva: presupposti Imposta sostitutiva sui finanziamenti: ► requisito soggettivo; ► requisito oggettivo; ► requisito territoriale. Page 34 Imposta sostitutiva: requisito soggettivo Per essere applicabile, il regime dell’imposta sostitutiva deve avere ad oggetto finanziamenti erogati da: ► banche, come definite dall’art. 10 del TUB; ► società di cartolarizzazione, ex legge 130/1999 (art. 17-bis, d.p.r. 601/1973); ► imprese di assicurazioni costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’UE (art. 17-bis, d.p.r. 601/1973); ► OICR, costituiti negli Stati membri dell’UE e negli Stati aderenti all’accordo sulla Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del t.u.i.r.* (art. 17-bis, d.p.r. 601/1973); ► Cassa Depositi e Prestiti (legge 244/2007, Finanziaria 2008); ► enti, istituti, fondi e casse previdenziali (legge 257/2004). Salvo specifiche eccezioni, in genere, per l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva non sono previsti requisiti soggettivi in capo al soggetto finanziato. * Art. 168-bis del t.u.i.r. abrogato e sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 147/2015, cd. «Decreto Internazionalizzazione» Page 35 Imposta sostitutiva: requisito soggettivo Il regime dell’imposta sostitutiva non è applicabile ai finanziamenti erogati da società finanziarie. UE Banca Lux Mutuatario Banche: ► banche residenti in Italia; ► banche residenti nella UE; ► stabili organizzazioni in Italia di banche estere (UE o extra UE). Italia Banca italiana PE PE extra-UE Page 36 Banca extra UE NO Imposta sostitutiva: requisito soggettivo Finanziamenti in pool sono operazioni in cui intervengono diverse banche finanziatrici ed in cui la banca capofila può agire in base ad un mandato: ► senza rappresentanza (in nome proprio e per conto delle altre banche): (i) rapporto diretto prenditore-banca capofila, (ii) costituzione di garanzie in favore della sola banca capofila, (iii) obblighi dichiarativi e legati a versamento dell’imposta sostitutiva della sola banca capofila; ► con rappresentanza (in nome e per conto delle altre banche): (i) rapporto prenditore-banche finanziatrici, (ii) costituzione di garanzie a favore di tutte le banche, (iii) obblighi dichiarativi e legati a versamento dell’imposta sostitutiva spettanti, pro-quota, ad ogni banca. Attenzione: in quest’ultimo caso verificare che tutti i finanziatori godano del requisito soggettivo per l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva. Page 37 Imposta sostitutiva: requisito soggettivo Con il d.l. 91/2014 è stato introdotto l’art. 17-bis del d.p.r. 601/1973, con il quale è stato modificato il requisito soggettivo dell’imposta sostitutiva, ampliando il novero di soggetti ammessi a godere dell’agevolazione. Il regime dell’imposta, infatti, è stato altresì esteso alle operazioni di finanziamento (di durata contrattuale superiore ai 18 mesi) poste in essere da: ► società di cartolarizzazione di cui alla legge 130/1999; ► imprese di assicurazione costituite e autorizzate in Stati Membri dell’UE; ► organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati Membri dell’UE e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (inclusi nella white-list di cui all’art. 168-bis* del TUIR). * Art. 168-bis del t.u.i.r. abrogato e sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 147/2015, cd. «Decreto Internazionalizzazione» Page 38 Imposta sostitutiva: requisito soggettivo UE Ass. UK Italia Ass. Italia NB: letteralmente la S.O. in Italia di assicurazione extra-UE non beneficerebbe del regime dell’imposta sostitutiva, in quanto priva del requisito della costituzione nella UE. In realtà, da un p.d.v. sistematico, tale conclusione PE introdurrebbe una ingiustificata discrasia fra finanziamenti erogati da S.O. italiane di banche extra-UE rispetto a quelli erogati da S.O. italiane di assicurazioni extra-UE. Dovrebbe, pertanto, extra-UE trovare applicazione al caso di specie la stessa equiparazione già fatta da un p.d.v. fiscale fra banche italiane e S.O. di banche estere (Circ. min. n. 246/E/1996). Page 39 Mutuatario Imprese di assicurazione: ► costituite e autorizzate in Italia; ► costituite e autorizzate nella UE; ► stabili organizzazioni (S.O.) di imprese di assicurazione costituite e autorizzate in Italia o nella UE. PE Ass. extra UE NO Imposta sostitutiva: requisito soggettivo Cassa depositi e prestiti S.p.A.: il regime dell’imposta sostitutiva è applicabile ai finanziamenti effettuati da tale società (art. 5, c. 7, lett. b, d.l. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003). La Cassa Depositi e Prestiti effettua due tipologie di finanziamenti: ► prestiti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali, ecc. (art. 5, c. 7, lett. a, d.l. 269/2003) ai quali, inter alia, si applica un regime di esenzione da ogni forma di imposizione indiretta; ► finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere, di impianti e di reti destinati all’erogazione di servizi pubblici (art. 5, c. 7, lett. b, d.l. 269/2003), al quale è applicabile il regime dell’imposta sostitutiva. Page 40 Imposta sostitutiva: requisito soggettivo Enti, istituti, fondi e casse previdenziali per: 1. contratti di mutuo (art. 1813 c.c.) erogati a propri dipendenti o iscritti; 2. mutuo di scopo finalizzato all’acquisto o costruzione di un’abitazione - non necessariamente “prima casa” - ovvero al rimborso di un precedente mutuo per l’acquisto o costruzione di un’abitazione (ris. Ag. Entrate n. 1/T/2008). Il mutuatario deve rendere in atto una dichiarazione sulla destinazione del mutuo. Page 41 Imposta sostitutiva: requisito oggettivo Il regime dell’imposta sostitutiva ha ad oggetto: ► finanziamenti a medio/lungo termine (art. 15 d.p.r. 601/1973); ► finanziamenti di qualsiasi durata relativi ad operazioni effettuate in specifici settori produttivi (art. 16 d.p.r. 601/1973); ► i finanziamenti speciali (art. 19 d.p.r. 601/1973); ► finanziamenti strutturati come emissione di obbligazioni o titoli similari. Per approfondimenti si rimanda alla slide 65. Page 42 Imposta sostitutiva: requisito oggettivo Giurisprudenza e prassi amministrativa attribuiscono un ampio significato al concetto di finanziamento: “Finanziamento, in senso proprio e più ampio, vuol dire invece provvista di disponibilità finanziarie, cioè possibilità di attingere denaro, in qualunque momento ciò sia necessario, in base ad un impegno in tali sensi assunto dall’istituto di credito, con obbligo di restituzione entro il termine (medio lungo) previsto contrattualmente” (sent. Cass. n. 4611/2002). Page 43 Imposta sostitutiva: requisito oggettivo Non sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva: ► i crediti di firma (sent. Cass. n. 4552/1993); ► le operazioni di locazione finanziaria; ► le operazioni di factoring (salvo l’ipotesi in cui la causa del negozio sia un finanziamento e si sia in presenza di tutti i requisiti per l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva); ► i prestiti obbligazionari (art. 5, n.2 lett. b, Direttiva 2008/7/CE 12/2/2008). N.B. Con le modifiche introdotte dal d.l. 145/2013 il regime dell’imposta sostitutiva trova applicazione anche con riferimento alle garanzie prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni (art. 20-bis d.p.r. 601/1973). Page 44 Imposta sostitutiva: requisito oggettivo Irrilevanza della destinazione del finanziamento. Con riferimento ai finanziamenti non destinati a finalità di “investimento produttivo” si era espressa per la non applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva: ► Cassazione (sent. 16/4/2008, nn. 9929, 9930, 9933 e 5/3/2009, n. 5270); ► Comm. trib. reg. Lombardia (sent. 5/11/2009, n. 119); ► Agenzia delle Entrate (risposta a interrogazione parlamentare del 6/4/2011, n. 5-04536). Il tema sembrava essere stato risolto dalla ris. Ag. Entrate del 13/12/2011, n.121/E che ha sancito l’irrilevanza della destinazione del finanziamento. Purtroppo la questione è stata riaperta a seguito della recente sentenza della Cassazione del 16/1/2015, n. 695. Page 45 Imposta sostitutiva: requisito oggettivo Sentenza della Cassazione del 16/1/2015, n. 695. Con tale pronunciamento la Suprema Corte ha riaperto una problematica che sembrava essere stata definitivamente risolta dall’Amministrazione finanziaria con la ris. Ag. Entrate n. 121/2011. In passato, la Cassazione aveva sostenuto la necessità, per beneficiare del regime sostitutivo, che il finanziamento fosse destinato a finalità di «investimento produttivo», (requisito, questo, non richiesto dalla norma). La richiamata risoluzione aveva, invece, finalmente sancito l’irrilevanza della destinazione del finanziamento che, quindi, poteva beneficiare del regime dell’imposta sostitutiva anche se, ad esempio, concesso per il rimborso di esistenti finanziamenti. La recente sentenza della Cassazione, senza tener alcun conto della richiamata ris. dell’Ag. Entrate, ha riproposto la propria originaria tesi riaprendo il dubbio circa l’effettiva applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva ai finanziamenti a m/l termine concessi per il rimborso di preesistenti finanziamenti. Page 46 Imposta sostitutiva: requisito oggettivo Sentenza della Cassazione del 16/1/2015, n. 695. Nonostante la posizione della Suprema Corte sia fortemente criticabile, di fatto, reintroduce un’alea, tra le altre, nelle operazioni di LBO strutturate con una fase bridge ed una fase senior. Tale posizione giurisprudenziale, peraltro, si muove in senso diametralmente opposto all’orientamento del Legislatore il quale, recentemente, con un’ampia serie di interventi normativi, non solo di carattere fiscale, ha inteso agevolare l’accesso al credito bancario e non. Alla luce di quanto precede sarebbe, pertanto, opportuno che l’Amministrazione finanziaria confermasse, con un nuovo pronunciamento, la posizione già espressa nella ris. Ag. Entrate n. 121/2011. In assenza di una tale conferma, con riferimento alle operazioni di LBO, sarebbe opportuno, quando possibile da un p.d.v. legale, strutturare dette operazioni evitando la fase bridge, erogando fin da subito alla società veicolo («Newco») finanziamenti senior. Tali finanziamenti senior potranno essere successivamente garantiti da ipoteca sugli immobili della società target (o assistiti da garanzie su altri beni della stessa), post fusione fra quest’ultima società e Newco. Page 47 Imposta sostitutiva: requisito oggettivo Durata del finanziamento: ai sensi dell’art. 15, c. 3, d.p.r. 601/1973 il finanziamento deve avere una durata contrattuale superiore ai 18 mesi. Attenzione: il finanziamento deve avere contrattualmente una durata superiore ai 18 mesi più 1 giorno, conseguentemente può essere prevista la possibilità di recesso in favore della banca solo a partire dal giorno successivo al 18° mese più 1 giorno (sent. Cass. n. 1585/1994). Rilevanza della durata minima prevista contrattualmente e non degli eventi successivi alla stipula del contratto. Secondo la circ. Assonime n. 17/2014, il requisito della durata superiore ai 18 mesi e un giorno non sarebbe richiesto con riferimento alle operazioni di finanziamento strutturate come emissione di obbligazioni. Esistono, a mio avviso, argomentazioni per sostenere la tesi opposta. Page 48 Imposta sostitutiva: requisito oggettivo Determinazione della durata del finanziamento In caso di non coincidenza fra 1. data di stipula del finanziamento, e 2. data di erogazione. Ma in che momento si verifica il presupposto impositivo a partire dal quale determinare la durata del contratto? Il presupposto impositivo si realizza: ► con il primo atto, provvedimento, contratto, formalità o garanzia inerente al finanziamento (ris. min. nn. 281169/1983 e 310559/1988, sent. Cass. n. 4470/1983); ► con riferimento ai mutui fondiari (e quindi ai contratti aventi natura reale) secondo il Consiglio Nazionale del Notariato (fonogramma 17/5/1988) il presupposto impositivo si realizza con l’erogazione. Posizione non condivisa dall’Amministrazione finanziaria. Page 49 Imposta sostitutiva: requisito oggettivo Recesso del prenditore Sull’inammissibilità delle clausole che consentano il recesso ad nutum in favore del prenditore: ► sent. Cass. n. 11165/2005 e circ. Ag. Territorio n. 6/2006 (parere Avvocatura Generale dello Stato). Contra ► studio del Notariato n. 86/2005/T; circ. ABI, n. 3/2007 e prevalente dottrina. Questione definitivamente risolta con circ. Ag. Territorio 14/6/2007, n. 7/T: la facoltà di recesso da parte del soggetto finanziato non è incompatibile con il regime dell’imposta sostitutiva. Page 50 Imposta sostitutiva: requisito oggettivo Recesso del finanziatore Incompatibilità delle clausole di recesso ad nutum in favore del finanziatore. Possibilità per il finanziatore di recedere dal contratto per insolvenza o per diminuzione delle garanzie per fatto del debitore (artt. 1186 e 1819 c.c.). Le clausole di recesso in favore del finanziatore per essere compatibili con il vincolo della durata minima devono essere “riconducibili, in via generale, ad esigenze di tutela del credito” e devono presentare...... ..... i seguenti requisiti: 1. “carattere obiettivo delle cause, preventivamente individuate ed accettate dalle parti contraenti, come idonee a determinare un’anticipata modificazione del termine previsto”; 2. “facoltà di recesso non rimessa alla libera ed esclusiva determinazione dell’Istituto bancario”. (Ris. min. n. 68/1998/T, circ. min. n. 240/T/1999, circ. Ag. Ter. n. 8/T/2002 e ris. Ag. Ter. n. 1/T/2003). Page 51 Imposta sostitutiva: requisito oggettivo Recesso del finanziatore Parere Avvocatura dello Stato 20/1/2003: “...fatti che anticipatamente previsti siano tali da incidere (con efficacia ex tunc - risoluzione o ex nunc - recesso) sulla stessa causa che ha costituito la ragione fondamentale dello specifico negozio giuridico”. Clausole di recesso anticipato compatibili: ► ipotesi di inadempimento e insolvenza; ► ipotesi di procedura concorsuale; ► mancato rispetto dei covenants; ► cessione di rami d’azienda o di determinati beni del soggetto finanziato; ► cessioni di beni dati in garanzia; ► change of control. Un recente pronunciamento della Suprema Corte (sent. Cass. n. 2188/2015) ha creato incertezza in tema di clausole di recesso in favore del finanziatore. Page 52 Imposta sostitutiva: requisito oggettivo Sentenza della Cassazione del 6/2/2015, n. 2188 Sovvertendo i precedenti gradi di giudizio (sent. CTP di Milano n. 39/22/2008 e sent. CTR di Milano n. 60/18/2010) i giudici della Suprema Corte, con riferimento ad un contratto di finanziamento bancario a m/l termine, hanno sancito che una clausola che preveda, in favore del finanziatore, il diritto di recesso in presenza di un «giustificato motivo» fa venir meno il requisito della durata minima del finanziamento, necessaria per l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva. Tale sentenza, a una prima lettura, sembra porsi in antitesi rispetto all’orientamento della prassi amministrativa - ris. nri 68/1998/T e 1/2003/T e circ. n.ri 240/1999/T e 8/2002 - secondo il quale il requisito temporale minimo risulterebbe, comunque, integrato anche laddove il contratto di finanziamento preveda clausole di recesso in favore del finanziatore per giustificati motivi (ad es. per l’insolvenza o per la diminuzione delle garanzie per fatto del debitore, ex artt. 1186 e 1819 c.c.), mentre non lo sarebbe in presenza di clausole di recesso ad nutum in favore dello stesso. Page 53 Imposta sostitutiva: requisito oggettivo Sentenza della Cassazione del 6/2/2015, n. 2188 Ad una più attenta analisi la sentenza della Cassazione sembrerebbe trarre giustificazione dal fatto che, nel caso di specie, vi era un richiamo alla presenza di generici «giustificati motivi». Se così fosse, la sentenza non risulterebbe in contrasto con la legittimità delle clausole di recesso in favore del finanziatore laddove tali clausole prevedano dei motivi di recesso puntualmente individuati e riconducibili a esigenze di garanzia del credito. Page 54 Imposta sostitutiva: requisito territoriale ► Tale requisito non è previsto espressamente dalla norma. ► In base al rinvio operato dall’art. 20, c. 5, d.p.r. 601/1973 il regime ormai opzionale dell’imposta sostitutiva può trovare applicazione per i finanziamenti stipulati nel territorio italiano. ► In genere i contratti di finanziamento stipulati all’estero non possono beneficiare del regime dell’imposta sostitutiva (caso particolare: ipotesi in cui comportino contestuale trasferimento e/o costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia su immobili siti in Italia). ► Eventuali atti di garanzia redatti in Italia relativi a finanziamenti stipulati all’estero saranno soggetti alle ordinarie imposte indirette (ris. min. n. 45/E/2000, circ. ABI nn. 40/1996 e 18/2000 e parere ABI n. 781/2002). Page 55 Imposta sostitutiva: requisito territoriale Il luogo di stipulazione del contratto In generale, il contratto si considera formato nel luogo di stipula. In ipotesi di atto pubblico o scrittura privata, fa fede il luogo in cui gli stessi sono stati sottoscritti. Casi particolari: ► contratto stipulato da più parti che lo sottoscrivono in luoghi diversi: rileva il luogo di ultima sottoscrizione (a meno che esso non possa sussistere indipendentemente da tale sottoscrizione); ► contratto concluso per scambio di corrispondenza: il perfezionamento dell’atto si ha quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione formale dell’altra parte (artt. 1326, c.1 e 1335 c.c.). Peraltro, si tratta di una circostanza difficilmente dimostrabile nell’ipotesi in cui il contratto sia intervenuto fra prenditore e finanziatore residenti (cfr. circ. informativa Centro Studi SanPaolo-IMI, n.17/2000). Con riferimento alle operazioni di finanziamento strutturate come emissione di obbligazioni si rimanda alle slide 65-68. Page 56 I finanziamenti bancari stipulati all’estero Profili di elusività del contratto stipulato all’estero La Dir. Reg. Ag. delle Entrate della Lombardia con nota del 24/4/2008 n. 2008/25064/DA3 si era espressa in merito all’elusività della stipula all’estero dei finanziamenti a m/l termine aventi le seguenti caratteristiche: ► parti entrambi residenti in Italia; ► atto redatto in lingua italiana; ► atto regolato dal diritto italiano; ► finanziamento che esplica i suoi effetti esclusivamente in Italia. L’interpretazione proposta dall’Amministrazione finanziaria aveva determinato l’avvio di una serie di accertamenti con i quali si contestava, facendo ricorso al principio dell’abuso del diritto, l’operato delle banche nell’attività di erogazione dei finanziamenti. Con riferimento alla giurisprudenza sul tema si rimanda alla slide 61. Page 57 I finanziamenti bancari stipulati all’estero Successivamente, con ris. del 28/3/2013 n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il proprio orientamento statuendo, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati all’estero, l’impossibilità di applicazione del principio di abuso del diritto. In particolare, nella richiamata risoluzione viene, inter alia, sostenuto quanto segue: a. la stipula del contratto all’estero non configura abuso di diritto; b. l’imposta sostitutiva trova applicazione anche in relazione ai finanziamenti stipulati all’estero se «il consenso negoziale in ordine agli elementi del contratto di finanziamento risulti già da scrittura semplice» firmata in Italia (es. term-sheet). A seguito della richiamata risoluzione, i nuovi avvisi di accertamento relativi ai finanziamenti stipulati all’estero non sono più motivati sulla base del principio dell’abuso del diritto. Quanto indicato in quest’ultima risoluzione (cfr. supra lett. a), peraltro, può essere utilizzato come valida argomentazione difensiva nell’ambito dei contenziosi in essere, fondati sul principio dell’abuso del diritto. Page 58 I finanziamenti bancari stipulati all’estero La posizione dell’Amministrazione finanziaria espressa nella slide precedente è stata oggetto di forti critiche da parte della dottrina (circ. Assonime n. 13/2013): correttamente viene censurata la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai term-sheet, posto che tali documenti costituiscono atti meramente preparatori e, quindi, non vincolanti. Ragionando per assurdo: se si fosse seguita la linea interpretativa dell’Amministrazione finanziaria (fintanto che l’imposta sostitutiva costituiva il regime ordinario applicabile ai finanziamenti), i finanziamenti contrattualmente definiti a breve termine, avrebbero corso il rischio di essere considerati a medio/lungo termine (ad es. un finanziamento della durata di 17 mesi avrebbe potuto essere considerato a medio/lungo termine in presenza di un term-sheet predisposto più di un mese prima rispetto al contratto di finanziamento). Anche alla luce di quanto precede, non pare condivisibile la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate. Page 59 I finanziamenti bancari stipulati all’estero Autorevole dottrina, seguendo un diverso percorso argomentativo, ha affermato che i finanziamenti a medio e lungo termine (nei fatti conclusi in Italia e rinnovati all’estero per atto pubblico o scrittura privata autenticata) avrebbero dovuto essere soggetti a imposta sostitutiva, in quanto: ► nulli per mancanza della forma scritta ad substantiam; e in quanto tali, ► soggetti a tassazione ai sensi dell’art. 38 del TUR (il quale dispone che la nullità dell’atto non dispensa dall’obbligo di richiederne la registrazione e di pagare la relativa imposta…). Ad ogni modo, con l’introduzione del regime opzionale viene definitivamente meno la questione legata alla stipula all’estero dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine. Page 60 Finanziamenti bancari stipulati all’estero: la posizione della giurisprudenza La presente slide riporta alcuni pronunciamenti giurisprudenziali riguardanti gli accertamenti fondati sul principio dell’abuso del diritto (come da nota del 24/4/2008 n. 2008/25064/DA3, Dir. Reg. Ag. delle Entrate della Lombardia) e sul luogo di formazione del contratto (come da ris. Ag. Entrate del 28/3/2013, n. 20/E). Abuso del diritto: pro contribuente ► sent. n. 27/10/12 CTP Brescia del 14/3/2012; sent. n. 29/1/14 CTP Siena del 2/12/2014. Abuso del diritto: contra contribuente ► sent. n. 55/14 CTP Torino dell’8/5/2013. Luogo di formazione del contratto: pro contribuente ► ► sent. n. 209/03/14 CTP Lucca del 18/12/2013; ► sent. n. 8432/63/14 della CTP Roma del 25/2/14; ► sent. n. 385/15/14 CTP Brescia del 28/3/2014; ► sent. n. 261/4/14 CTP Verona del 26 maggio 2014; sent. n. 104/2/2014 CTP Sondrio del 26 maggio 2014. Luogo di formazione del contratto: contra contribuente ► ► sent. n. 98/14 CTP Bergamo del 13/1/2014; ► sent. n. 31-3/14 CTP Sondrio del 4/4/2014. Page 61 Finanziamenti bancari stipulati all’estero: caso d’uso ed enunciazione Per la rettifica dell’imponibile, per l’accertamento, per le sanzioni, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva rinvio alle norme sull’imposta di registro (art. 20, c. 5, d.p.r. 601/1973). Finanziamento stipulato all’estero non soggetto ad imposta sostitutiva (art. 2, c. 1, TUR). A mio avviso non erano applicabili le disposizioni relative al caso d’uso e all’enunciazione. Page 62 Finanziamenti bancari stipulati all’estero con garanzia ipotecaria su immobili in Italia Finanziamenti redatti all’estero garantiti da ipoteca su immobili siti in Italia: è possibile esercitare l’opzione a favore dell’imposta sostitutiva o sono necessariamente applicabili le imposte ipotecaria e di registro? Casi: ► finanziamento distinto dall’atto costitutivo della garanzia ipotecaria: imposte indirette in misura ordinaria; ► finanziamento e garanzia ipotecaria risultanti da medesimo atto: ‒ possibilità di optare per il imposta sostitutiva (circ. ABI n. 18/2000, parere ABI n. 781/2002 e parte della dottrina); ‒ secondo altra dottrina il regime dell’imposta sostitutiva non sarebbe comunque applicabile. Page 63 Imposta sostitutiva: soggetto passivo e liquidazione dell’imposta ► Il soggetto passivo dell’imposta è l’ente che effettua il finanziamento il quale ne risponde nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (in alcuni casi l’Ammin. fin. ha notificato avvisi di accertamento anche al borrower; cfr. sent. n. 34/01/12 della Comm. Trib. Gorizia, pronunciata in data 11/04/2012). ► Parziale eccezione per finanziamenti erogati a persone fisiche nel caso l’acquisto dell’abitazione non goda dei benefici “prima casa”. ► Traslazione dell’imposta sul soggetto finanziato. ► Dichiarazione: entro 3 mesi dalla chiusura di ciascun semestre. ► Obbligo di versamento di acconto pari al 90% in sede di versamento dell’imposta relativa al 1° semestre. Attenzione: nel caso di operazioni di finanziamento strutturate come le emissioni obbligazionarie o di titoli similari, l’imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari incaricati, ai sensi del TUF, delle attività di promozione e collocamento, ovvero, laddove tali intermediari non intervengano, dalla società emittenti. «Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell’imposta». Per approfondimenti si vedano le slide 65-68. Page 64 Finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni o titoli similari Il regime opzionale dell’imposta sostitutiva è stato esteso, dal d.l. 145/2013, anche alle operazioni di finanziamento strutturate come emissione di obbligazioni o titoli similari. Secondo la dottrina il regime dovrebbe essere applicabile anche alle cambiali finanziarie e alle obbligazioni partecipative e subordinate (circ. Assonime n. 17/2014). In particolare, gli artt. da 15 a 20 del d.p.r. 601/1973: ► si applicano alle «garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate…»; ► …in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissione di obbligazioni o titoli similari [art. 44, comma 2, lett. c) del TUIR]; ► da chiunque sottoscritte (viene meno il requisito soggettivo previsto per i finanziamenti a m/l termine); Page 65 Finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni o titoli similari ► l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva è esercitata nella delibera di emissione («o in analogo provvedimento autorizzativo»); ► l’imposta è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e collocamento ovvero, in loro assenza, dalla società emittente; ► il soggetto finanziato risponde in solido con gli intermediari per il pagamento dell’imposta; ► non è stato previsto l’obbligo di versamento dell’acconto previsto per i finanziamenti a m/l termine. Page 66 Finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni o titoli similari: requisito temporale Qualche incertezza sussiste con riferimento al fatto che tali titoli debbano o meno presentare una durata superiore a 18 mesi. Al riguardo, la dottrina (circ. Assonime n. 17/2014) propende, seppur in maniera dubitativa, per la mancanza del requisito temporale nel caso di specie, argomentando sulla base della «circostanza che l’art. 20-bis richiama gli articoli da 15 a 20 del d.p.r. 601, e cioè sia l’art. 15 che riguarda i finanziamenti bancari a medio e lungo termine, sia l’art. 16 che assoggetta al regime sostitutivo determinati finanziamenti speciali indipendentemente dalla durata». Si ritiene, invece, che il richiamo fatto dall’art. 20-bis sia riferito alla disciplina dell’imposta sostitutiva nel suo complesso, per cui sarebbe parimenti sostenibile la tesi contraria secondo la quale anche le obbligazioni ed i titoli similari dovrebbero soddisfare il requisito temporale per poter beneficiare del regime dell’imposta sostitutiva, sempreché non siano riconducibili alle specificità dell’art. 16. Page 67 La rilevanza delle novità introdotte in tema di finanziamenti strutturati ► il regime si applica anche alle «eventuali surroghe, sostituzioni postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni». Per approfondimenti si rimanda a quanto riportato nella slide 84. Page 68 Capitolo 3 TEMI SPECIFICI: TASSAZIONE DI ALCUNI ATTI, CONTRATTI E GARANZIE RELATIVI AI FINANZIAMENTI Page 69 Il credito di firma Si intende il contratto con il quale la banca si impegna a prestare in futuro una garanzia. In sé il credito di firma non rientra nel regime dell’imposta sostitutiva in quanto non qualificabile come finanziamento. Sull’applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva all’apertura di credito ”promiscuo” che preveda, alternativamente, l’utilizzo di una linea di credito per “cassa” ovvero “per firma”: ‒ Contro: sent. Cass. n. 4552/1992 e parere ABI n. 929/2006; ‒ Pro: studio notariato n. 172-2006/T e parere ABI n. 993/2007. Attenzione Sussiste un rischio in relazione alla fattispecie di concessione di garanzie (es. ipoteca) fornite in relazione alle linee “per firma”. Page 70 Hedging Agreements Contratti derivati generalmente stipulati in relazione ad operazioni di finanziamento con tasso di interesse variabile al fine della copertura del rischio sui tassi d’interesse. Imposta di registro: ► nella prassi si tende (a mio avviso erroneamente) a considerare tali contratti non coperti dal regime dell’imposta sostitutiva; ► tali contratti andranno, pertanto, redatti per scambio di corrispondenza al fine di evitare l’imposta di registro in misura pari al 3%. Importante Per ragioni di prudenza è necessario evitare di estendere, negli atti di garanzia soggetti a registrazione, le garanzie (es. ipoteche/pegni per obbligazione di terzi) anche ai crediti derivanti dagli hedging agreement. Ciò vale anche per l’ipotesi di hedging agreement - e relative garanzie - stipulati in relazione a finanziamenti a medio/lungo termine soggetti al regime dell’imposta sostitutiva. Page 71 Cessione di crediti in garanzia La cessione di crediti in garanzia è un contratto stipulato a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali del soggetto finanziato. Imposta di registro: ► se posta in essere quale garanzia di un finanziamento non rientrante nel regime dell’imposta sostitutiva: 0,5% imposta di registro indipendentemente dal fatto che sia effettuata a garanzia di obbligazione propria o a garanzia di obbligazione di terzi (posizione non condivisibile ma confermata da ris. Ag. Entrate nn. 278/2008 e 95/E/2012); ► se inerente ad un finanziamento in regime di sostitutiva non è soggetta ad imposta di registro. Page 72 Pegno su azioni Imposta di registro ► € 200, in termine fisso, se il pegno è a garanzia di obbligazione propria indipendentemente dalla forma dell’atto (i.e. atto pubblico, scrittura privata autenticata e scrittura privata semplice); ► 0,5% in termine fisso, se il pegno è a garanzia (non richiesta dalla legge) di obbligazione di terzi, indipendentemente dalla forma dell’atto; ► € 200, in caso d’uso o enunciazione, se redatto per scrittura privata semplice con tassazione proporzionale < € 200; ► nessuna tassazione se finalizzato per scambio di corrispondenza o per atto redatto all’estero, salvo ipotesi di caso d’uso o enunciazione (€ 200 garanzia per obbligazione propria, 0,5% garanzia per obbligazione di terzi). Page 73 Pegno su azioni Imposta di registro ► Base imponibile (art. 43, c.1 lett. f, TUR): valore dei titoli se inferiore alla somma garantita. ► Significato da attribuire alla locuzione “valore dei titoli” ‒ ...valore nominale?...valore contabile?...valore venale?... ‒ ... valore in atto dichiarato dalle parti. Page 74 Pegno su quote di S.r.l. Imposta di registro sul pegno su quote di S.r.l.: Il pegno quote deve necessariamente essere stipulato per atto notarile, con relativo obbligo di registrazione: ► € 200, in termine fisso, se a garanzia di obbligazione propria; ► 0,5%, in termine fisso, se a garanzia di obbligazione di terzi; ► se redatto all’estero, per farne uso in Italia necessità di deposito presso archivio notarile distrettuale o presso notaio esercente (art. 106, n. 4 legge 89/1913). Tale formalità secondo l’Amministrazione finanziaria comporterebbe l’applicazione dell’imposta di registro sul pegno quote (ris. min. 12/12/1981, n. 250751). Al riguardo autorevole dottrina propende per una diversa conclusione. Page 75 Pegno su quote di S.r.l. ► ► ► ► ► Base imponibile: non uniformità di comportamento degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. La generalità degli Uffici applica l’imposta di registro proporzionale sulla somma garantita in quanto le “quote” non rientrano fra i “titoli”. Alcuni Uffici, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della norma applicano estensivamente alle “quote” le disposizioni sui “titoli”. Necessità di informare il cliente sul teorico rischio, entro 3 anni, di un’imposta suppletiva determinata sul valore della somma garantita. Ulteriore fattore di criticità è il significato da attribuire alla locuzione “valore dei titoli”: vi sono rischi a dichiarare il valore nominale delle quote? NO, in base all’attuale dettato normativo: art. 52 TUR. Page 76 Accollo Imposta di registro: ► non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni (art. 21, c. 3, TUR). Se non contestuali ad altre disposizioni: ► 3%, in termine fisso, se redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata semplice; ► 3%, in caso d’uso o enunciazione, se redatti per scambio di corrispondenza o per atto redatto all’estero. Page 77 Quietanze di pagamento Imposta di registro: 1. non sono soggette ad imposta se rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono (art. 21, c. 3, TUR); 2. 0,5%, in termine fisso, se rilasciata separatamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 6, TP I, TUR); 3. 0,5%, in caso d’uso, se rilasciata per scrittura privata semplice. Nei casi b) e c) € 200 se applicabile il principio di alternatività iva/registro (ris. min. n. 301388/1976). Nei finanziamenti stipulati all’estero: richiesta, ad ogni erogazione, di quietanze per atto pubblico o scrittura privata autenticata per disporre di un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.). Page 78 Capitolo 4 IL REGIME DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA IN ALCUNE OPERAZIONI FINANZIARIE Page 79 La sindacazione dei finanziamenti bancari Attraverso la sindacazione la banca finanziatrice cede una parte del credito (cessione parziale del contratto) verso il soggetto finanziato in genere al fine di ridurre la propria esposizione in relazione ad una determinata operazione. Debito Tassazione: ► della cessione del credito; ► dell’annotazione ipotecaria; ► altri atti confermativi ed estensivi delle garanzie da redigere in forma notarile; ► enunciazione della cessione del credito. Page 80 Banca A Finanziato Finanziamento Cessione credito/contratto Banca B La sindacazione dei finanziamenti bancari Tempistica della sindacazione: ► ante sottoscrizione (soluzione ponte “bridge loan”); ► post sottoscrizione - ante erogazione; ► post erogazione. Cessione credito versus cessione contratto: - cessione del credito atto bilaterale - cessione del contratto atto trilaterale (intervento del del debitore ceduto). Page 81 Debito Banca A Finanziato Finanziamento Cessione credito/contratto Banca B La sindacazione dei finanziamenti bancari ante modifiche di cui al d.l. 91/2014 La prassi amministrativa e la Suprema Corte tendevano a non estendere alle sindacazioni il regime dell’imposta sostitutiva. In tema si segnalano: ► ris. min. nn. 310273/1988, 310932/1989, 400352/1989, 310665/1991, e circ. Ag. Territorio n.12/2002; ► consultiva n. 111917 del 2002 dell’Avvocatura Generale dello Stato; ► sent. Cass. nn. 4970/2002, 24164/2004, 1205/2005, 1954/2005 e 4602/2009 (contra, sent. Cass. n. 2734/2009). La sindacazione rientrava nel regime dell’imposta sostitutiva solo se prevista come obbligatoria nel contratto di finanziamento (ris. min. n. 310665/1991). Al di fuori del caso appena indicato, il regime dell’imposta sostitutiva non si estendeva alle sindacazioni dei finanziamenti a m/l termine. Page 82 La sindacazione dei finanziamenti bancari ante modifiche di cui al d.l. 91/2014 Seguendo l’interpretazione restrittiva della norma: ► cessione crediti: imposta di registro 0,5%, non applicabile nel caso in cui: (i) atto redatto per scambio di corrispondenza, (ii) atto formato all’estero ovvero (iii) cessione rientrante nell’ambito di applicazione del regime iva (i.e. effettuando la cessione con uno sconto); ► annotazione dell’ipoteca: imposta ipotecaria pari al 2%; ► atti ricognitivi e di subentro nelle garanzie da redigere in forma notarile: rischio 0,5% imposta di registro se a garanzia di obbligazione di terzi? (per approfondimento vedi anche slide 88) Page 83 La disciplina delle operazioni di sindacazione a seguito delle recenti modifiche Le modifiche di cui al d.l. 145/2013 sembravano avvalorare la tesi circa la non applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva alle operazioni di sindacazione. Infatti, la formulazione dell’articolo 20-bis del d.p.r. 601/73 richiamava in parte il dettato letterale dell’art. 15, aggiungendo però una disposizione che - prima delle modifiche di cui al d.l. 91/2014 - consentiva di fruire dell’esenzione dalle imposte indirette solo ai trasferimenti di garanzie relativi alle operazioni di finanziamento strutturate come emissione di obbligazioni. Una tale distinzione sembrava avvalorare la tesi circa…. … la non applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva in ipotesi di sindacazione dei finanziamenti a m/l termine. Page 84 La disciplina delle operazioni di sindacazione a seguito delle recenti modifiche Con il d.l. 91/2014, invece, il Legislatore ha espressamente esteso il regime dell’imposta sostitutiva, e la conseguente esenzione da imposte indirette ex art. 15, anche «alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi». Tale disposizione non avrebbe carattere interpretativo bensì innovativo, per cui confermerebbe, per il passato, la posizione dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza con riferimento alle operazioni di sindacazione poste in essere prima dell’entrata in vigore della norma. Il nuovo regime trova, a nostro avviso, applicazione anche con riferimento alle nuove operazioni di sindacazione ancorché aventi ad oggetto finanziamenti soggetti all’imposta sostitutiva prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Page 85 La disciplina delle operazioni di sindacazione a seguito delle recenti modifiche La norma non si esprime circa la necessità che il requisito soggettivo per l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva sussista anche in capo ai cessionari del finanziamento. Sulla base del tenore letterale della norma il regime agevolativo dovrebbe trovare applicazione alle sindacazioni in genere, a prescindere dal fatto che il cessionario abbia, o meno, i requisiti soggettivi per accedere al regime dell’imposta sostitutiva. Potrebbe, però, esservi il rischio che, al fine di evitare operazioni elusive, l’Amministrazione finanziaria - alla luce della posizione restrittiva già assunta in tema di sindacazioni (cfr. ris. min. 18/4/1998 n. 310273) - richieda, comunque, che il requisito soggettivo per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sia presente, in ipotesi di sindacazione, anche in capo al cessionario ancorché ciò non sia previsto dalla norma. In assenza di chiarimenti sul punto, prudenzialmente, sarebbe opportuno evitare di porre in essere sindacazioni di finanziamenti a favore di soggetti che non presentino il requisito soggettivo per accedere al regime dell’imposta sostitutiva. Page 86 La disciplina delle operazioni di sindacazione a seguito delle recenti modifiche Art. 15, d.p.r. 601/1973 Art. 20-bis, d.p.r. 601/1973 «Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni […] per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.» «Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.» LEGENDA § Testo: modifiche di cui al d.l. 145/2013 § Testo: modifiche di cui al d.l. 145/2013 che non trovavano riscontro nel wording dell’art. 15, c.1, d.p.r. 601/1973 § Testo: modifiche di cui al d.l. 91/2014 Page 87 Atti ricognitivi e di subentro nelle garanzie nelle sindacazioni di finanziamenti non soggetti ad imposta sostitutiva Con riferimento agli atti ricognitivi e di subentro nelle garanzie per obbligazioni di terzi: ► la dottrina ha segnalato il rischio che gli stessi possano essere soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale pari allo 0,5%; ► a mio avviso tali atti non dovrebbero scontare l’imposta di registro in misura proporzionale poiché la cessione del credito relativo al finanziamento comporta, ex lege (art. 1263 c.c.), il trasferimento delle esistenti garanzie in capo al cessionario; tali atti, pertanto, non hanno efficacia costitutiva del trasferimento delle garanzie, né possono essere ricondotti ad altre tipologie di atto che esprimono un’autonoma capacità contributiva da assoggettare a tassazione in misura proporzionale; ► tale conclusione è valida nella misura in cui gli atti ricognitivi richiamino, sic et simpliciter, il subentro del cessionario nelle originarie garanzie. Qualora, invece, gli atti ricognitivi fossero, in realtà, autonomamente produttivi di effetti costitutivi di nuove o più estese garanzie, gli stessi - sempreché non relativi a finanziamenti soggetti al regime dell’imposta sostitutiva risulterebbero soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale. Page 88 Cartolarizzazione ex legge 130/1999 ante modifiche introdotte dal d.l. 91/2014 Art. 6, c. 2 legge 130/1999: “Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 15, 16 e 19 del D.P.R. continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato articolo 15. Nello specifico: ► in base a tale norma, nonostante il mutamento del soggetto titolare dei crediti, gli atti (es. cancellazione di ipoteca) continuano ad essere coperti dall’originario regime dell’imposta sostitutiva; ► dubbi se tale disposizione si applicasse anche alle cessioni di tali crediti alla SPV ex legge 130/1999 e alle cd. retrocessioni di crediti cartolarizzati; ► prudenzialmente, al fine di evitare il rischio di applicazione dell’imposta di registro in misura pari allo 0,5%, era opportuno che la cessione avvenisse con uno sconto in maniera che la stessa rientri nel campo di applicazione iva (ancorché in regime di esenzione) e sia, pertanto, soggetta, in caso di registrazione, ad imposta di registro pari a € 200. Da ultimo le garanzie di qualsiasi tipo (ivi incluse quelle ipotecarie) esistenti in favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore della SPV, senza bisogno di alcuna formalità (art. 58, c. 3 TUB, richiamato dall’art. 4, c. 1, legge 130/1999; cfr. ris. Ag. Territorio n. 3/T/2006). Page 89 Cartolarizzazione ex legge 130/1999 Come precedentemente riportato, con il d.l. 91/2014 è stato esteso il regime dell’imposta sostitutiva anche ai finanziamenti erogati da società di cartolarizzazione. Infatti, l’art. 17-bis del d.p.r. 601/1973 dispone che gli articoli da 15 a 17 si applichino «altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere da società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 […]». Page 90 Cartolarizzazione ex legge 130/1999 Con l’entrata in vigore del d.l. 91/2014 sono venuti meno i dubbi circa l’applicabilità dell’esenzione da imposizione indiretta: ► alle cessioni dei crediti relativi a finanziamenti a m/l termine a favore di SPV costituite ai sensi della legge 130/1999. ► alle cd. retrocessioni di crediti cartolarizzati. Si tratta, nello specifico, delle rettifiche al perimetro dei crediti cartolarizzati, che comportano la restituzione all’originator di alcuni dei crediti inizialmente trasferiti in blocco alla SPV ex legge 130/1999 (Circ. ABI del 30/10/2014, n. 9). Page 91 La surrogazione per volontà del debitore Con la surrogazione, ex art. 1202 c.c., il debitore prende a mutuo una somma finalizzata al rimborso di un precedente debito, surrogando il mutuante nei diritti del creditore: non si applica art. 33, c. 2, TUR. Per la prevalente dottrina e giurisprudenza: ► surroga come vicenda traslativa del credito in cui il surrogato subentra nella posizione giuridica del creditore soddisfatto; ► nonostante il pagamento del debitore non vi sarebbe l’estinzione del rapporto obbligatorio originario; ► il mutuante surrogato acquista il medesimo diritto di credito cui era titolare il precedente creditore nonché i diritti accessori (i.e. garanzie). Page 92 La surrogazione per volontà del debitore Portabilità del mutuo: art. 8 d.l. 7/2007 (decreto Bersani-bis) poi trasposto nel TUB (art. 120-quater). La norma trova applicazione con riferimento: ► ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese; ► ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti (chiaramente in relazione all’acquisto di un’abitazione). Page 93 La surrogazione per volontà del debitore Ai sensi dell’art. 120-quater TUB: ► il mutuante surrogato (banca o ente di previdenza obbligatoria) subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito surrogato; ► la surrogazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali; ► con la surrogazione non trovano applicazione l’imposta sostitutiva e le imposte ordinarie da questa sostituite. In particolare: ‒ l’erogazione del nuovo finanziamento non è soggetto ad imposta sostitutiva; ‒ l’annotazione della surroga a margine dell’iscrizione originaria di ipoteca non comporta applicazione dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta di bollo mentre è soggetta alla tassa ipotecaria (circ. Ag. Territorio n. 9/T/2007). Page 94 La surrogazione per volontà del debitore Surrogazioni non rientranti nel regime dell’art. 120-quater TUB: Secondo l’Amministrazione finanziaria e la Suprema Corte (ex multis, sent. Cass. 4970/2002) l’annotazione della surroga non sconta imposta ipotecaria solo nell’ipotesi in cui: ► la surroga abbia la propria causa giustificativa in un finanziamento da parte di una banca che eserciti il credito a medio lungo termine; e, ► la banca corrisponda, in luogo dell’imposta ordinariamente prevista, l’imposta sostitutiva. Page 95 L’espromissione Con l’espromissione un terzo soggetto assume il debito nei confronti dell’ente finanziatore il quale può decidere, o meno, di liberare il debitore originario (art. 1272 c.c.). Debito Banca A Finanziato L’espromissione è qualificabile come Finanziamento atto inerente al finanziamento? Terzo Page 96 L’espromissione Sul tema specifico non risultano interpretazioni ministeriali, né giurisprudenziali. Sulla base dei richiamati pronunciamenti ministeriali e della Suprema Corte in tema di surroga sembrerebbe doversi concludere in senso negativo. Conseguentemente: ► atto di espromissione: 3% imposta di registro, in termine fisso, indipendentemente dalla forma dell’atto (atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata semplice); ► imposte indirette applicabili in misura ordinaria sulle eventuali ulteriori garanzie concesse dal terzo. Page 97 Il frazionamento del finanziamento Nel finanziare progetti di sviluppo immobiliare le società edili ricorrono a finanziamenti bancari garantiti da ipoteca sul terreno edificabile o sulla proprietà in corso di costruzione. Società edile Banca Tre step: ► finanziamento; ► frazionamento; ► accollo. Page 98 Terreno Immobile in costruzione Il frazionamento del finanziamento Art. 39 (c. 6 e 6-bis TUB) alla suddivisione del finanziamento in quote; e, 2. al frazionamento dell’ipoteca. Page 99 Acq. imm. 2 Banca Acq. imm. 3 Accollo finanziamenti 1,2 e 3 Porz. imm. 3 1. Acq. imm. 1 Porz. imm. 2 ...il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l’assegnatario del bene ipotecato hanno diritto per la relativa porzione di immobile: Società edile Porz. imm. 1 Se è possibile ottenere l’accatastamento delle singole porzioni che costituiscono l’edificio o complesso condominiale allora.... Il frazionamento del finanziamento Con il frazionamento: ► l’annotazione del frazionamento a margine dell’ipoteca ha efficacia retroattiva; ► l’ipoteca non si estingue ma perde il suo carattere di indivisibilità. I nuovi vincoli ipotecari frazionati hanno stessa data, grado ed effetto dell’ipoteca originaria. Conseguenze fiscali dell’operazione: ► non si applica l’imposta sostituiva al rapporto banca-acquirente; ► non trova applicazione l’imposta ipotecaria del 2%; ► accollo contestuale all’acquisto dell’immobile non è soggetto ad imposta di registro (art. 21, c. 3, TUR). Page 100 La ristrutturazione di debiti bancari Nell’ambito della ristrutturazione dei debiti l’imposizione indiretta applicabile all’operazione va analizzata con attenzione caso per caso. In particolare occorre considerare se: ► la ristrutturazione del debito riguarda un finanziamento a breve o a m/l termine; ► è prevista solo una dilazione dei termini di pagamento e/o dei tassi d’interesse; ► vi è erogazione di nuova finanza; ► intervengono modifiche contrattuali che comportano novazione; ► sono concesse ulteriori garanzie; ► intervengono remissioni di debito. Page 101 La ristrutturazione di debiti bancari: novazione Novazione (artt. 1230 e ss. c.c.): con la novazione si ha l’estinzione (senza adempimento) di un’obbligazione con la sostituzione, senza soluzione di continuità, di una nuova obbligazione avente oggetto e titolo diverso. Nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione dei finanziamenti bancari: ► la modifica dei tassi d’interesse e la dilazione dei termini non comporta novazione (parere ABI del 15/12/1999, n. 522), pertanto, se il finanziamento era soggetto al regime dell’imposta sostitutiva, anche le eventuali ulteriori garanzie soggiacciono a tale regime e non scontano le ordinarie imposte indirette; ► una dilazione dei termini, di durata superiore a 18 mesi più 1 giorno, non consente l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva al finanziamento se lo stesso originariamente era a breve termine (circ. Ag. del Territorio n. 240/T/1999 e ris. Ag. Entrate. n 121/E/2011 e sent. Cass. nn. 4530/2002 e 4611/2002); Page 102 La ristrutturazione di debiti bancari: novazione ► se la ristrutturazione di un’esposizione bancaria è effettuata attraverso il ricorso ad un nuovo finanziamento finalizzato al rimborso dell’originario debito, in presenza dei necessari requisiti, tale finanziamento e le relative garanzie soggiacciono al regime dell’imposta sostitutiva (ris. Ag. Entrate nn. 68/E/2008 e 121/E/2011). Page 103 La ristrutturazione di debiti bancari: novazione In caso di novazione, secondo certa dottrina, se il nuovo finanziamento presenta i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale lo stesso è soggetto al regime dell’imposta sostitutiva (parere ABI del 19/11/1997, n. 309). Attenzione: di avviso contrario è l’Amministrazione finanziaria (ris. min. n. 1/T/2005) secondo cui: ► in ipotesi di novazione il nuovo finanziamento non rientra nel regime dell’imposta sostitutiva in quanto «il soggetto originariamente finanziato non verrebbe effettivamente a disporre,(…), di nuova liquidità», conseguentemente … ► le ulteriori garanzie sarebbero, pertanto, soggette alle ordinarie imposte indirette. Page 104 La ristrutturazione di debiti bancari: riconoscimento del debito In relazione alla tassazione applicabile al riconoscimento del debito contenuta in tali atti si registrano posizioni contrastanti: ► atti di natura dichiarativa soggetti ad imposta di registro dell’1%; ► atti a contenuto patrimoniale soggetti ad imposta di registro 3%; ovvero ► atti soggetti ad imposta di registro pari a € 200 in quanto atti a contenuto non patrimoniale. In ogni caso, con riferimento ai finanziamenti fruttiferi in genere, trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa in base al principio di alternatività iva/registro (ris. min. n. 152/E/2008). Page 105 La ristrutturazione di debiti bancari: remissione del debito Imposta di registro: ► Remissione di debito: 0,5% in termine fisso (art. 6, TP I, TUR). Tassazione in caso d’uso o enunciazione se redatto per scambio di corrispondenza (attenzione agli atti unilaterali) o per atto stipulato all’estero. ► Remissione di debito da parte del socio: assimilata ad un conferimento in denaro (ris. min. nn. 250638/1978 e 250934/1978). In virtù di tale assimilazione secondo alcuni l’atto sarebbe soggetto ad imposta di registro di € 200, in termine fisso, anche se redatto per scambio di corrispondenza, mentre secondo altri non sarebbe soggetto a registrazione. Page 106 La ristrutturazione di debiti ex art. 182-bis l.f. e il concordato preventivo ► Il decreto di omologazione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. è soggetto ad imposta di registro in misura fissa (art. 8 lett. g, TP I, TUR; ris. Ag. Entrate n. 26/E/2012 e circ. Ag. Entrate n. 27/E/2012). ► La tassazione in misura fissa non trova applicazione in caso di concordato con trasferimento dei beni a terzo assuntore salvo non abbiano ad oggetto operazioni rientranti nell’ambito applicativo dell’iva. Page 107 Capitolo 5 CASO PRATICO: LE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUY OUT Page 108 Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out Private Equity Equity injection finanziamento soci Finanziamento bancario Finanziamento mezzanino Vendors’ loan Soci Venditori NewCo Prezzo Assumptions: ► Acquisition debt: (i) fin. bancari, (ii) fin. mezzanino e (iii) Vendors’ loan. ► Rifinanziamento debito esistente in target tramite fin. bancari. Page 109 100% Target 100% Sub-target Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out Private Equity NewCo Bridge loan bancario Finan. mezzanino Bridge loan bancario 100% Target 100% Sub-target Page 110 Security package del bridge loan, del mezzanino e del vendors’ loan: ► Pegno su azioni/quote Newco ► Pegno azioni/quote Target ► Cessione crediti in garanzia ► Pegno su c/c bancari ► Pegno marchi ► Privilegio speciale Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out Security package del senior loan: Private Equity Senior loan bancario Finan. mezzanino Fusione Senior loan bancario NewCo 100% Pegno su azioni/quote Newco ► Ipoteca su immobili ex Target post fusione ► Cessione crediti in garanzia ► Pegno su c/c bancari ► Pegno marchi ► Privilegio speciale Target 100% Sub-target Page 111 ► Attenzione alle garanzie del: ► finanziamento mezzanino; ► Vendors’ loan. Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out Check-list controlli fase bridge: ügaranzie per obbligazioni di terzi; üenunciazione ü ü verifica dei requisiti per il regime dell’imposta sostitutiva (es. verifica delle clausole di recesso o rimborso anticipato in favore delle banche); ü atti e garanzie per obbligazione di terzi, non inerenti (es. garanzie su hedging agreement, sul finanz. soci, sul finanz. mezzanino e sul Vendors’ loan); ü enunciazione di atti; ü clausole a contenuto patrimoniale, non inerenti; ü clausole e form contrattuali per la sindacazione del finanziamento. di atti; riconoscimento di debito e/o quietanze (per scrittura privata o atto pubblico) relative ad operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’iva; ü accolli e/o compensazioni; ü finanziamenti soci infruttiferi; ü presenza di altri atti a contenuto patrimoniale. Page 112 Check-list controlli fase senior: Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out Private Equity Senior loan bancario Finan. mezzanino Fusione Senior loan bancario NewCo 100% Considerata l’incertezza reintrodotta dalla sentenza della Cassazione n. 695/2015 circa l’effettiva applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva alle operazioni di rifinanziamento sarebbe opportuno, quando possibile dal un p.d.v. legale, strutturare l’operazione di LBO: ► evitando la fase bridge, ricorrendo direttamente a finanziamenti senior; ► rilasciando le ipoteche sugli immobili, così come le altre garanzie sui beni della Target, post fusione di quest’ultima con Newco. Target 100% Sub-target Sul tema si rimanda alla slide n. 46. Page 113 Allegato LA NORMATIVA - ARTT. 15 E SS. D.P.R. 601/1973 Page 114 Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973 Art. 15. Operazioni di credito a medio e lungo termine Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione. Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi. Page 115 Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973 Art. 16. Altre operazioni di credito Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori: 1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148; [2) (Soppresso)]; 3) credito all'artigianato, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949; [4) (Abrogato)]; 5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819; [6) (Soppresso)]; 7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; 8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949; 9) credito peschereccio di esercizio. Page 116 Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973 Art. 17. Imposta sostitutiva Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16 , a seguito di specifica opzione, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. L'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento. Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli artt. 14 e 18 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dei decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398 e 2 giugno 1946, n. 491, del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 13 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonché per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali. Page 117 Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973 Art. 17-bis. Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Page 118 Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973 Art. 18. Aliquota e base imponibile dell’imposta sostitutiva L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido. L'aliquota è ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4) 8) e 9) dell'art. 16. Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio. La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all’ articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo. Page 119 Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973 Art. 19. Finanziamenti speciali Ferme restando le agevolazioni di cui agli artt. 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva. Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva: a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi o da calamità naturali; b) i finanziamenti fatti ad Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio. L'imposta sostitutiva è ridotta alla metà per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad Istituti Autonomi per le Case Popolari e a cooperative edilizie in conformità alle disposizioni degli artt. 147 e148 del Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165. Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma dell'art. 18. Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 è esteso anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge citata nel precedente comma. Page 120 Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973 Art. 20. Dichiarazione e pagamento dell’imposta sostitutiva Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli artt. 15 e 16 devono dichiarare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta, indicando separatamente l'ammontare complessivo dei finanziamenti soggetti all'aliquota normale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota ridotta di cui all'art. 18 e quello dei finanziamenti previsti dall'art. 19. La dichiarazione deve essere presentata in due esemplari, sottoscritti dalle persone che sono tenute a firmare la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è la sede legale dell'ente. L'Ufficio annota su un esemplare della dichiarazione l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente, che deve effettuare il pagamento in unica soluzione entro trenta giorni. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull’atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefìci di cui all’ articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefìci stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefìci prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell’evento che comporta la revoca [segue] Page 121 Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973 Art. 20. Dichiarazione e pagamento dell’imposta sostitutiva [segue] dei benefìci medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l’imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell’articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima. Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro. Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti. Page 122 Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973 Art. 20-bis. Operazioni di finanziamento strutturate Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, è esercitata nella deliberazione di emissione o in analogo provvedimento autorizzativo. L'imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle società che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali è stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta. [segue] Page 123 Art. 15 e ss. d.p.r. 601/1973 Art. 20-bis. Operazioni di finanziamento strutturate [segue] Gli intermediari finanziari e le società emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Page 124 Disclaimer e ringraziamenti Disclaimer: nonostante l’attenzione posta nel predisporre le presenti slide anche in considerazione delle diverse posizioni interpretative delle norme trattate in questo elaborato - si invita a non trarre definitive conclusioni in merito al regime di tassazione da riservare ad atti e contratti oggetto di stipula, unicamente sulla base del presente lavoro e si suggerisce di effettuare, caso per caso, gli opportuni e necessari approfondimenti. A tale riguardo si declina ogni responsabilità eventualmente derivante da un uso improprio di questo documento. Ringraziamenti: si desidera rivolgere un sentito ringraziamento nei confronti dei notai Giovannella Condò e Monica de Paoli e dell’avv. Davide Mencacci per gli interessanti spunti e le occasioni fornite nell’affrontare molte delle tematiche oggetto della presente trattazione; da ultimo, un particolare grazie viene rivolto al dott. Simone Stefano Schiavini per l’apprezzato contributo fornito nella predisposizione delle presenti slide. Page 125 EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory EY EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguono per la loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. 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