Settori e mercato TAX I CRITERI CHE POTREBBERO ISPIRARE LE NUOVE REGOLE FISCO UNA RIFORMA efficiente familiare e, nel contempo, aumentando gradualmente l’aliquota IRES fino al 33%) e in relazione alle diverse tipologie di reddito imponibile nonchè aree impositive (secondo il criterio: “dalle persone alle cose”). La Legge delega 42/2009 attuativa di quella parte del DPEF del 2008 che guarda al federalismo non contiene, però, le previsioni necessarie per quella revisione dell’ordinamento tributario di cui l’Italia avrebbe bisogno. Manca, in particolare, la precisazione dei principi e criteri direttivi su cui fondare il nuovo sistema fiscale tra i quali si possono annoverare, non unici, quello dell’equità nella ripartizione del carico tributario sia tra categorie di contribuenti che tra le differenti aree del Paese (che deve essere comunque rispettosa dei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività) unito a quello della concessione del favor fiscale per il sostenimento/incentivo degli investimenti produttivi e di contemporaneo svantaggio per le rendite. E non bisogna dimenticare la persuasione alla correttezza fiscale con funzione evidentemente antievasiva. Insomma: quasi un libro dei sogni. Essendo, però, tutti “figli” de “Il Principe” di Machiavelli e pervasi IN CERCA D’AUTORE La Legge delega 42/2009 non contiene le previsioni necessarie per quella revisione dell’ordinamento tributario di cui l’Italia avrebbe bisogno “R iforma fiscale” è un mantra che viene ossessivamente recitato. Si tratta - con riferimento alla fiscalità delle persone e delle famiglie - di quanto ancora sostanzialmente inattuato della riforma Tremonti del 2003/2004. Uno dei punti programmatici dell’attività di Governo inserito nel DPEF fin dal 2008, nonchè una necessità oramai ineludibile di introduzione di disposizioni di stimolo dell’economia. Ma si tratta, anche, di coordinare l’attuazione del federalismo con un profondo ridisegno del sistema fiscale, senza dimenticare che il federalismo costituisce solo uno dei pilastri su cui si baserà il futuro ordinamento tributario e che realizzerà una rivoluzione copernicana nell’ambito dei rapporti tra lo Stato e le sue articolazioni territoriali, attuando così uno dei criteri direttivi della legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale (articolo 2, secondo comma, lettera t della Legge 42 del 2009) che sancisce il principio dell’invarianza di gettito a parità di funzio- 64 TOPLEGAL Aprile 2011 ni complessivamente esercitate dal settore pubblico, anche se frazionate nelle sue diverse articolazioni territoriali. Prima di addentrarci nell’individuazione dei possibili principi e criteri di una auspicabile riforma fiscale, è necessario sgomberare il campo da un incombente equivoco di fondo: l’invarianza di gettito. Al concetto di invarianza di gettito è attribuito il significato secondo il quale la riforma non comporterà un aumento delle imposte, ma – si badi bene – il concetto d’invarianza sottende anche il fatto che esse neanche caleranno. Data la attuale situazione economico-finanziaria dell’Italia e tenuto conto degli impegni del nostro Paese con l’Unione Europea, una possibile riforma fiscale non potrà avere quale obiettivo quello della riduzione del carico impositivo, ma piuttosto quello di una rimodulazione del carico impositivo tra le differenti categorie di contribuenti (come indicato nel DPEF del 2008 laddove si prevede di porre al centro la famiglia attraverso l’introduzione del co- © Arenacreative | Dreamstime.com DI PAOLO VIGNANDO* Settori e mercato di un sano pragmatismo, sappiamo per cultura ed esperienza che in un gioco a somma zero, come quello di una riforma fiscale ad invarianza di gettito, c’è sempre qualcuno che perde e qualcuno che guadagna. Consci di ciò, possiamo provare ad individuare principi e criteri direttivi ulteriori, rispetto a quelli sopra elencati, per cercare se non di realizzare tutti i sogni, almeno di contemperarne alcuni provando a migliorare la condizione del sistema fiscale nella logica di uno scambio paretiano. Andando oltre alle complessità applicative conseguenti dalla modulazione di un rinnovato sistema fiscale su più livelli territoriali – con ovvie conseguenze di concorrenza fiscale interna (potenzialmente devastanti se non regolate e controllate mediante un delicato gioco di contrappesi istituzionali) tra le diverse autonomie locali – i principi direttivi potrebbero essere: quello della semplicità del sistema, da incardinare su pochi tributi, nonchè su regimi fiscali minimamente articolati (con conseguente “disboscamento” di deduzioni e detrazioni d’imposta che oggi rendono farraginosa l’applicazione del tributo nonchè di abolizione o di profonda riforma dell’odiosa IRAP che, però, creerebbe una importante mancanza di gettito che, ad oggi, non ha ancora trovato soluzioni); quello della certezza degli istituti impositivi fondamentali, ora assai carente (un caso per tutti: la disciplina dell’esenzione da imposizione delle plusvalenze ha subito almeno 5 modifiche nei quattro anni dal 2004 al 2008 creando incertezza, senza riuscire ad evitare che essa sia applicabile anche alle plusvalenze speculative) e quello della stabilità degli effetti delle norme fiscali messi in serio pericolo dall’eccesso del ricorso da parte dell’amministrazione finanziaria al principio dell’abuso del diritto – recentemente stigmatizzato anche dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 1372 del 2011) -; la perequazione del carico impositivo tra differenti categorie di contribuenti e di reddito; la celerità applicativa e accertativa, che richiede importanti sforzi organizzativi anche dell’amministrazione finanziaria. In tale am- bito, le recenti disposizioni di potenziamento dell’efficacia degli atti di accertamento e le modifiche al processo di riscossione delle imposte vanno esattamente nella direzione opposta, finendo per rendere ancora più insopportabile il peso della variabile fiscale anche perché non accompagnate da adeguate misure di semplicazione procedurale e velocizzazione dell’esecuzione dei rimborsi dovuti. Non si tratta di qualcosa di facile, nonostante ciò, c’è la necessità di fare presto e bene. Anche perchè – come diceva Keynes – nel lungo periodo saremo tutti morti. TL *L’autore è partner dello studio Macchi Di Cellere Gangemi TOPLEGAL Aprile 2011 65