Emedamento n.08 Assessore all’ambiente, reti, energia
Marcello Raimondi
53-bis Disposizioni in materia di grandi
derivazioni ad uso idroelettrico
Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), sono
apportate le seguenti modifiche:
Dopo l’articolo 53, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 è inserito il
seguente articolo:
53-bis
(Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico)
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
contesto normativo
Perplessità sulla scelta di trattare un tema
cosi complesso (sia dal punto di vista della
rilevanza sostanziale che tecnico-giuridico)
mediante un emendamento ad un
progetto di legge attinente l’organizzazione
del Servizio Idrico Integrato
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
contesto normativo
Prima di esaminare i contenuti specifici dell’emendamento stesso
è utile ripercorrere l’evoluzione recente della normativa statale in
materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, partendo dalla
regolamentazione dettata
dall’art. 12 del D. Lgs. n.
79/1999.
garantiva una posizione
preferenziale al concessionario uscente rispetto
Nella formulazione originaria,
agli altri soggetti potenzialmente interessati alla concessione in
scadenza è ciò aveva indotto la Commissione Europea a deferire
violazione delle
sulla
tutela
della
l’Italia innanzi alla Corte di Giustizia per
regole
comunitarie
concorrenza.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
contesto normativo
Il procedimento di infrazione era stato, poi, archiviato
poiché il Legislatore statale aveva posto rimedio a tale
situazione di disparità di trattamento con le modifiche
introdotte all’art. 12 cit. dalla L. n. 266/2005 (finanziaria
per il 2006), che sancivano l’obbligo di una gara
ad evidenza pubblica per l’attribuzione della
concessione.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
contesto normativo
I commi 483-492 dell’art. 1 della L. n. 266/2005
disponevano, fra l’altro, anche una proroga
decennale delle concessioni in essere rispetto
alle scadenze previste dall’art. 12 del D. Lgs. n. 79/1999,
condizionata all’esecuzione di “congrui interventi di
ammodernamento degli impianti”, come definiti dalla
Legge stessa, ed a fronte della corresponsione, per
un periodo di quattro anni, di un “canone aggiuntivo
unico” a beneficio dello Stato e dei Comuni.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
contesto normativo
Nel frattempo (2001) era intervenuta la riforma del
Titolo V della Parte II della Costituzione e, sulla base
della ridefinizione delle competenze legislative fra
Stato e Regioni, alcune Regioni hanno promosso la
questione di legittimità costituzionale delle suddette
disposizioni della L. n. 266/2005, ritenendo violate le
loro competenze legislative, con particolare riferimento a
quelle “concorrenti” – vd. art. 117, 3° comma. Cost. – in
materia di “produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia”.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
contesto normativo
Corte Costituzionale, con sentenza
n. 1/2008, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dei commi 483 (nella
La
seconda parte), 485-488 e (parzialmente) 492
dell’art.
1
della
L.
n.
266/2005.
Legge che sanciva l’obbligo di una gara ad
evidenza pubblica per l’attribuzione della
concessione e aveva introdotto una proroga
decennale delle concessioni.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
contesto normativo
La Corte, in riferimento alla prima parte del comma
483 (sostitutiva del comma 1 dell’art. 12 del D. Lgs.
n. 79/1999) ha statuito che “non v’è dubbio che
la
disposizione,
disciplinando
l’espletamento delle gare ad evidenza
pubblica, rientri nella materia della
‘tutela della concorrenza’ di competenza
esclusivo dello Stato …...”
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
contesto normativo
In riferimento alla seconda parte del comma 483 (sostitutiva del comma 2
dell’art. 12 del D. Lgs. n. 79/1999), ha rilevato che “il decreto con il quale il
Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale,
determina con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e
finanziari minimi, i parametri in aumento dell’energia prodotta
e della potenza istallata concernenti la procedura di gara, è un
atto che, (da un lato, è riconducibile alla indicata competenza
statale in materia di tutela a concorrenza, dall’altro,
interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori
della materia di competenza concorrente della produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia art. 117, terzo
comma, della Costituzione).
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53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
art. 15, D.L. n. 78/2010 - Legge n.
122/2010 della “manovra finanziaria”
prevede la
COMPARTECIPAZIONE
tra il territorio e le grandi aziende
produttrici d’energia
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53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 1
La Regione, nel perseguire la propria politica di
incentivazione della produzione di energia da fonti
rinnovabili in accordo con i vigenti obiettivi
comunitari, al fine di migliorare la sostenibilità della
gestione del sistema delle acque, bene comune da
preservare e primario elemento di sviluppo
territoriale e socio-economico, e per contribuire al
processo di attuazione del “federalismo demaniale”,
di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
promuove:
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53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 1
a) l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche demaniali;
b) la valorizzazione e la tutela della risorsa
idrica, con particolare riferimento alle
aree interessate dalle opere delle grandi
derivazioni idroelettriche anche mediante
forme di partecipazione degli enti locali
nella gestione delle acque, secondo i principi di
solidarietà, sussidiarietà, adeguatezza e territorialità;
c) la produzione di energia idroelettrica, in quanto fonte
rinnovabile e strumento per la riduzione delle emissioni
climalteranti.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
valutazioni emendamento
- comma 1
Ha natura di mero preambolo, senza alcuna
valenza precettiva e, come tale, non presenta
elementi di criticità.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 2
La Regione, in conformità ai principi di tutela della
concorrenza,
avvia le procedure per la
ricognizione delle opere di cui all’articolo 25
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e
procede ad indire le gare ad evidenza
pubblica di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79 anche per tramite della
società patrimoniali
successivo comma 7.
di
cui
al
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
valutazioni emendamento
- comma 2
Dispone, innanzitutto, che la Regione proceda alla ricognizione delle “opere di cui
Non è ben chiaro se la ricognizione
riguardi solamente le c.d. “opere idrauliche” di cui al comma
1, che passano gratuitamente in proprietà pubblica (prima dello
Stato, ora delle Regioni) al venir meno dell’utenza o anche gli altri beni di
cui si compone il complesso immobiliare idroelettrico, elencati
all’art. 25 del R.D. n. 1775/1933”.
al comma 2, per i quali è invece prevista la sola facoltà di acquisto a valori di
mercato. La
finalità della disposizione è evidentemente quella di
“inventariare” tali beni, onde poterli conferire (per quelli di
cui al comma 2, previo acquisto) alle “società patrimoniali”
indicate nei commi successivi. Tale conferimento presuppone,
correttamente, una diversa qualificazione giuridica (beni patrimoniali) dei suddetti
beni rispetto alle “opere idrauliche” trasferite dall’art. 5, comma 1, lett. b) del D.
Lgs. n. 85/2010, queste ultime aventi finalità di regimazione idraulica e, perciò,
demaniali.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
valutazioni emendamento
- comma 2
La successiva disposizione riguardante l’indizione
delle
gare ad evidenza pubblica è conforme all’art.
12 del D. Lgs. n. 79/1999 mentre la possibilità che vi
procedano le “società patrimoniali” introduce
una differente modalità di espletamento delle
gare ad evidenza pubblica, rispetto a quella prevista
dal Legislatore statale, che si espone al rischio di
contestazioni per invasione delle competenze
esclusive dello Stato nella materia della tutela della
concorrenza.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 3
La Regione, in assenza e nelle more dell’individuazione dei
requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei
parametri di aumento dell’energia prodotta e
della potenza installata concernenti le
procedure di gara, di cui all’art. 12, comma 2, del d.lgs
79/1999, provvede a determinare i suddetti
requisiti e parametri entro 18 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente articolo.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
valutazioni emendamento
- comma 3
Prevede un intervento sostitutivo della Regione, rispetto ai
Ministeri competenti ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n.
79/1999, nella determinazione dei requisiti e dei parametri per
l’ammissione alle gare e la selezione dei concorrenti. articolo.
L’arrogarsi un potere di surroga nei confronti
dello Stato nell’individuazione delle modalità
di espletamento delle gare ad evidenza
pubblica e, quindi, in materia di tutela della
concorrenza di competenza esclusiva statale
appare una scelta legislativa quantomeno
azzardata.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 4
La Giunta Regionale al fine di garantire la continuità della
produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per
effettuare la ricognizione delle opere di cui al precedente comma
può consentire,
per le sole concessioni in scadenza entro il 31
dicembre 2015, la prosecuzione temporanea,
da parte del concessionario uscente, dell’esercizio
2 e per espletare le procedure di gara,
degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il
tempo strettamente necessario al completamento delle procedure
di
assegnazione
e
comunque
per
periodo
non
superiore a cinque anni come previsto dall’articolo 12,
comma 1 del d.lgs 79/1999.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
valutazioni emendamento
- comma 4
Con formulazione non particolarmente felice, la disposizione
sembrerebbe limitare l’ambito applicativo della proroga quinquennale
disposta dall’art. 12, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 79/1999 alle
concessioni scadute nel 2010 (e, quindi prorogate al
2015) e a quelle in scadenza dal 2011 fino al 2015
(che andrebbero a scadere rispettivamente nel 2016,
2017 …2020); non anche a quelle in scadenza successivamente al
2015. Desta, tuttavia, perplessità la previsione che rimette l’operatività e la
durata effettiva della proroga alla potestà della
Giunta Regionale
(“può consentire”), senza indicare i criteri generali in base ai quali
assumere tali determinazioni, con il rischio di introdurre situazioni di
disparità di trattamento o di arbitrio 12, comma 1 del d.lgs 79/1999.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 5
La prosecuzione temporanea di cui al comma
4 è subordinata al rispetto delle condizioni
tecniche ed economiche definite dalla Giunta
Regionale con propria deliberazione, sentite
le Province interessate. Nel periodo di prosecuzione
temporanea, il concessionario uscente è tenuto a versare alla
Regione, secondo le modalità e gli importi stabiliti con la predetta
deliberazione di Giunta Regionale, un
canone aggiuntivo
rispetto ai canoni e sovracanoni e alla
cessione gratuita di energia già stabiliti.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 5
La Regione, sulla base delle intese concluse con le
singole Province sul cui territorio insistono le
infrastrutture afferenti le grandi derivazioni
idroelettriche, provvede a trasferire parte dei
proventi del canone aggiuntivo di cui al presente
comma alle Province e comuni rivieraschi
interessati, in misura non inferiore al 50% delle
somme introitate; gli importi fissati sono aggiornati
annualmente in base al tasso di inflazione programmato e sono
destinati a concorrere al finanziamento di misure e interventi di
miglioramento ambientale dei territori interessati.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 5
E’ fatto obbligo al concessionario uscente, durante il
periodo di prosecuzione temporanea dell’esercizio di cui al
comma 4, di realizzare con oneri a proprio carico i necessari
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
per assicurare la piena efficienza dei beni e delle
opere, ivi compresi gli interventi necessari per la
sicurezza prescritti dagli organi competenti. Il
concessionario uscente è tenuto, altresì, a comunicare alla Giunta
Regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, il
programma degli interventi da effettuare, che restano a carico del
concessionario uscente, fatta salva l’applicazione dell’articolo 26
del r.d. 1775/1933.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
valutazioni emendamento
- comma 5
Il comma prevede di subordinare le proroghe di cui comma precedente al rispetto di
determinate condizioni tecniche ed economiche che verrebbero definite dalla Giunta
regionale, sentite le Provincie interessate, fra cui l’obbligo di corrispondere un canone
aggiuntivo che andrebbe a beneficiare (in misura non inferiore al 50%) le Provincie
interessate dall’impianto di derivazione idroelettrica ed i Comuni al loro interno.
Anche ipotizzando che alla Regione Lombardia spetti attualmente una potestà piena nel
determinare i canoni relativi al proprio demanio idrico (questione su cui si potrebbe
dibattere), si trascura di considerare che tale previsione, così come l’incertezza sulla
effettiva operatività e durata della proroga, indotta dalle disposizioni del comma
precedente, determinano una modifica di quel “rapporto di corrispettività”
fra la proroga quinquennale delle concessioni prevista dal comma 1 bis dell’art. 12 del
D. Lgs. n. 79/1999 (ivi qualificata come “equo indennizzo”) e gli investimenti effettuati dai
titolari delle concessioni ai sensi del comma 485 dell’art. 1 della L. n. 266/2005 nonché il
previsto trattenimento definitivo (vd. art. 15, comma 6 quinquies, della L. n. 122/2010)
delle somme incassate dai Comuni e dallo Stato a titolo di canone aggiuntivo in base
alla stessa L. n. 266/2005, nel periodo antecedente la sentenza della Corte
Costituzionale n. 1/2008
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 6
Per le concessioni di grandi derivazioni di acque
pubbliche a scopo idroelettrico in essere alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, le
variazioni anche sostanziali di cui all’articolo 49,
comma 1, del r.d. 1775/1933 non danno
comunque luogo a modifiche della scadenza
originaria.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
valutazioni emendamento
- comma 6
La disposizione non dà luogo a particolari rilievi.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 7
La Regione, ai sensi del d.lgs 85/2010, allo scadere
delle concessioni acquisisce le opere e gli
impianti di cui all’articolo 25 del r.d. 1775/1933 afferenti
l’utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi
derivazioni idroelettriche e li conferisce, entro
6 mesi dall’acquisizione, in proprietà a
società patrimoniali di scopo, con
partecipazione totalitaria di capitale pubblico
incedibile, a cui partecipano senza oneri gli
enti locali e/o loro forme di aggregazione
sovra comunale interessati per territorio.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 7
La Regione, ai sensi del d.lgs 85/2010, allo scadere
delle concessioni acquisisce le opere e gli
impianti di cui all’articolo 25 del r.d. 1775/1933 afferenti
l’utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi
derivazioni idroelettriche e li conferisce, entro
6 mesi dall’acquisizione, in proprietà a
società patrimoniali di scopo, con
partecipazione totalitaria di capitale pubblico
incedibile, a cui partecipano senza oneri gli
enti locali e/o loro forme di aggregazione
sovra comunale interessati per territorio.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 7
La misura della partecipazione degli enti locali
interessati sarà determinata previa intesa fra
gli stessi e la Regione e comunque non dovrà
essere inferiore al 30%; la restante quota di
partecipazione è detenuta dalla Regione. Le società patrimoniali
metteranno a disposizione del soggetto affidatario, individuato sia
con la procedura di cui ai commi 2 e 8 sia con quella di cui al
comma 9 le infrastrutture e gli impianti afferenti la derivazione.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 7
Il soggetto affidatario esercirà le infrastrutture e gli impianti
afferenti la derivazione nel rispetto di condizioni e a fronte di
un
corrispettivo, da versarsi alle società patrimoniali,
stabiliti dalla Giunta Regionale. Il corrispettivo
sarà in parte fisso, e determinato sulla
base della potenza nominale media
annua e soggetto all’adeguamento legato al
tasso annuo d’inflazione programmato………..
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 7
…..in parte variabile e commisurato
all’effettiva produzione realizzata e
valorizzata in base alla collocazione
dell’energia sul mercato elettrico e
nel rispetto del normale rendimento
di mercato dei cespiti affidati; il
corrispettivo dovrà essere in parte destinato ad interventi di tutela
ambientale nei territori interessati. derivazione.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 7
Su
richiesta
delle
province
interessate dovrà essere costituita
una società patrimoniale di scopo
per ciascuna provincia, a condizione che sul
territorio della stessa, a far data dall’entrata in vigore della
presente norma, siano ricompresi impianti di grande derivazione
almeno
100 MW di potenza attiva nominale
installata.
idroelettrica che complessivamente raggiungano
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
valutazioni emendamento
- comma 7
Richiamando quanto già riferito per il comma 2 circa la
necessità di acquistare le componenti immobiliari ed
impiantistiche che non passano gratuitamente in proprietà
il
previsto conferimento della proprietà dei
complessi per la produzione idroelettrica a
società patrimoniali a capitale interamente
pubblico, partecipate degli Enti locali, appare
un’inutile complicazione organizzativa, di cui
è dubbia l’utilità economico-finanziario che
pur si vorrebbe perseguire.
pubblica (cfr. art. 25, 2°comma, del R.D. n. 1775/1933),
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
- comma 7
valutazioni emendamento
Le previsioni del comma in esame
introducono un nuovo elemento di costo che
andrà
a
gravare
sul
concessionario
(corrispettivo per la fruizione del complesso
idroelettrico di proprietà della “società
patrimoniale”), aggiungendosi a canoni ed ai “sovracanoni”
nonché agli altri oneri previsti dall’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n.
79/1999 (miglioramento e risanamento ambientale del bacino
idrografico di pertinenza, interventi diretti all’aumento dell’energia
prodotta o della potenza istallata, idonee misure di compensazione
territoriale), sui quali ultimi si svolgerà la competizione fra i
soggetti concorrenti nella gara.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
valutazioni emendamento
- comma 7
E’ evidente che il singolo concorrente strutturerà la propria
offerta in modo da garantirsi un margine di remuneratività,
quantificando previamente l’entità dei costi che gli consentono
il raggiungimento della redditività auspicata. Ed è altrettanto
evidente che l’introduzione di un nuovo elemento di costo (il
corrispettivo da versare alle “società patrimoniali”) lo
costringerà a ridurre in modo speculare gli altri fattori di costo
sui quali si svolge la procedura concorsuale, con l’effetto che il
beneficio finale per gli Enti locali sarà sempre uguale.
In altre parole, se il concorrente dovrà versare 100 alle società
patrimoniali, ridurrà di 100 l’offerta di interventi di
miglioramento e risanamento ambientale ovvero delle misure di
compensazione territoriale. Da ciò la dubbia utilità sostanziale
della previsione.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 8
La Regione, allo
scadere delle concessioni in essere,
affida, anche
per il tramite delle società di cui al
comma 7, l’esercizio industriale delle infrastrutture e degli
garantendo la neutralità rispetto al mercato,
impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche mediante
procedure competitive ad evidenza
pubblica ovvero direttamente a società a
partecipazione mista pubblica e privata a
condizione che siano soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti
direttive comunitarie e norme nazionali.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 9
In deroga a quanto disposto dai commi 2 e 8, in attuazione dell’ articolo 44
al fine di garantire misure
di compensazione territoriale, le concessioni di
comma 2 della Costituzione,
grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ricadenti in tutto o in parte
nei territori delle province montane individuate mediante i criteri di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o delle
province che indipendentemente dal possesso dei criteri previsti dalla suddetta
legge, abbiano il 50% del territorio ad una quota superiore a 500 metri sul
sono affidate direttamente a
società a partecipazione mista pubblica
e privata partecipate dalle provincie
interessate, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
livello del mare
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 9
a)che la selezione del socio privato venga effettuata
mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica;
b)che la gara per la selezione del socio privato, svolta
dalla provincia competente, abbia per oggetto la
qualità del socio e l’attribuzione di specifici compiti
operativi connessi alla gestione industriale;
c)che la partecipazione del socio privato alla società
mista, debba essere compresa tra il 40% e il
60% del capitale sociale.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 9
Il ricorso all’affidamento di cui al presente comma
avviene
su
richiesta
della
provincia
competente che dovrà pervenire alla Regione
entro
180
giorni
dall’adozione
della
deliberazione di Giunta Regionale di avvio
delle procedure di affidamento di cui ai commi
2 e 8.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
-commi 8 e 9
valutazioni emendamento
Prevedono la possibilità dell’affidamento diretto delle
concessioni per l’esercizio degli impianti di grande
a società a partecipazione
mista pubblica e privata, in palese violazione
dei
principi
comunitari
in
tema
di
concorrenza, oltre ad incidere su materia di
competenza di legge esclusiva dello Stato.
derivazione idroelettrica
Eventuali forme praticabili di compartecipazione degli Enti
locali imporrebbero un ben maggiore studio ed
approfondimento, mentre le ipotesi considerate dai commi in
esame sono talmente insostenibili giuridicamente da far
dubitare della buona fede del proponente.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 10
La Regione provvede al
rilascio della concessione per
l’uso delle acque pubbliche in favore dei
soggetti affidatari come individuati con le
procedure di cui al presente articolo.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
valutazioni emendamento
- comma 10
Previsione superflua
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 11
Le
disposizioni
del
presente
costituiscono l’attivazione della
articolo
clausola
di cedevolezza prevista all’articolo 15,
comma 6-quater del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 come convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
valutazioni emendamento
- comma 11
clausola di cedevolezza
La (brutta) locuzione
” è
riferibile ai casi in cui lo Stato disciplini compitamente una materia di
competenza legislativa concorrente ed alla possibilità che le Regioni
introducano una disciplina differenziata per quanto riguarda le
disposizioni che non hanno valenza di principi fondamentali.
Nel caso di specie, per ovviare ad eventuali contestazioni per violazione
delle competenze legislative regionali, l’art. 15, comma 6 quater, della L. n.
122/2010 fa salva l’adozione di diverse disposizioni legislative da parte
delle Regioni, con l’ovvia precisazione che devono riguardare ambiti
legislativi di competenza delle Regioni stesse. E’ poi evidente che
l’autoqualificazione delle disposizioni contenute nell’emendamento come
esplicazioni della “clausola di cedevolezza” non comporta che siano
effettivamente tali.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
comma 12
Sono fatte salve:
a)le disposizioni
per le basi di calcolo dei
sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 delle legge 22
dicembre 1980, n. 925 per le concessioni di grande derivazione
d’acqua ad uso idroelettrico fissate dall’articolo 15, comma 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b)le disposizioni di legge per le
compensazioni
territoriali disciplinate dall’articolo 15, comma 6-ter, lettera
a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Emedamento n.08
53-bis Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico
valutazioni emendamento
-comma 12
Non da luogo a rilievi particolari.
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Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico