SPSAL
RIUNIONE MEDICI
COMPETENTI ANNO 2004
ZONE TERRITORIALI
N. 12 / N. 13
AREA VASTA
DICEMBRE 2004
1
DECRETO 27.04.2004
(G.U. n. 134 del 10.06.2004)
MALATTIE CORRELATE AL
LAVORO PER LE QUALI E’
OBBLIGATORIA LA DENUNCIA
ART. 139 T.U.
2
ELENCO MALATTIE
• LISTA I: MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ DI
ELEVATA PROBABILITA’;
• LISTA II : MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’ DI
LIMITATA PROBABILITA’;
• LISTA III: MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E’
SOLO POSSIBILE;
N.B.: Non ci sono quindi malattie che sono riconosciute
“automaticamente” dall’INAIL come “lavorative”, le cosiddette
tabellate.
3
La distinzione tra “elevata probabilità”, “limitata
probabilità” e “possibile” , introduce la novità
della obbligatorietà della segnalazione all’INAIL
e al SPSAL anche per quelle patologie di cui
ancora non si ha certezza della loro derivazione
dall’attività lavorativa.
Tra i nuovi agenti patogeni compresi, sono anche
indicati il laser, i virus dell’ epatite e il cloruro
di vinile.
Le malattie sono catalogate per patologia
(malattie da agenti fisici, della pelle,
respiratorie, tumori professionali) e infine
anche per ogni agente patogeno o lavorazione
associata.
4
NOVITA’ : FUMO PASSIVO E MOBBING .
MOBBING INDIVIDUATO DA:
• Marginalizzazione e svuotamento delle mansioni, inattività forzata,
ripetuti trasferimenti ingiustificati;
• Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti;
• Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti;
• Impedimento sistematico all’accesso a notizie;
• Inadeguatezza delle informazioni inerenti l’attività di lavoro;
• Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative e di
aggiornamento professionale;
• Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.
5
Esempi
Malattie Professionali
Idrocarburi Policiclici Aromatici
(Catrame, bitume, pece, olii da
taglio, olii minerali)
D.I.C. (Olii minerali)
D.A.C. (Olii Minerali)
Dermatite follicolare
Tumori cute e polmoni
Microtraumi e posture incongrue
arti superiori - ritmi continui e
ripetitivi per almeno metà del tempo
del turno lavorativo.
Sindrome da sovraccarico biomec.
della spalla/gomito/polso
(tendinite cuffia rotatori, borsite,
epicondilite, tendiniti, dito a scatto,
tunnel carpale)
Fabbricazione e riparazione
calzature
Tumori delle cavità nasali, tumori dei
seni paranasali, leucemie
Polveri di legno duro
Tumori delle cavità nasali, tumori dei
seni paranasali
6
LAVORO NOTTURNO D.Lgs 532
del 26.11.1999
• Lavoro notturno:
l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le
cinque del mattino;
• Lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in
via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo
di ottanta giorni lavorativi all’anno.
7
Art. 5 - tutela della salute : i lavoratori
notturni devono essere sottoposti ,a cura e
spese del datore di lavoro, per mezzo del
Medico Competente , ad:
• Accertamenti preventivi volti a constatare l’assenza
•
•
•
di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono
adibiti
Accertamenti periodici almeno ogni due anni per
controllare il loro stato di salute
Accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute
incompatibili con il lavoro notturno
In caso di inidoneità al lavoro notturno, accertata dal
Medico Competente, è garantita al lavoratore
l’assegnazione ad altre mansioni
(Sanzione al ddl da 1500 a 3000 €)
8
Categorie di lavoro notturno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Panificatori
Addetti alla stampa di quotidiani
Addetti ai mercati ittici ed ortofrutticoli
Addetti alla distribuzione giornali
Guardia notturna
Assistenza notturna -infermieri
Locali di ritrovo aperti al pubblico ( Dj….)
Call center
Attività alberghiera
9
Giudizi di idoneita’ – condizioni
morbose che possono comportare
INIDONEITA’al lavoro notturno
• Disturbi cronici del sonno;
• Gravi malattie gastrointestinali;
• Malattie cardiovascolari;
• Malattie cerebrali e/o epilessia;
• Diabete insulino-dipendente;
• Nefropatie croniche;
• Importanti alterazioni tiroidee.
10
Condizioni a cui prestare
particolare attenzione e cautela
•
•
•
•
•
•
•
Patologie respiratorie croniche;
Alcolismo e psicofarmaci;
Grave deficit visivo;
Donne con bambini piccoli;
Persone di età superiore a 50 anni;
Persone con lunghi tempi di pendolarismo;
Persone con spiccate caratteristiche di
nevrocitismo.
11
Limitazione al lavoro notturno
art. 53 D.Lgs 151/2001
• E’ vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore
24.00 alle ore 6.00, dall’accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino.
• Non sono obbligati al lavoro notturno:
1) Lavoratrice madre figlio età < 3 anni
2) Lavoratrice unico genitore affidatario
di figlio convivente di età < 12 anni
3) Lavoratrice con soggetto disabile.
12
NUOVA DIRETTIVA
APPRENDISTI
 DGRM 822 DEL 21.07.2004
 PUBBLICATA SUL BUR N. 82
DEL 09.08.2004
13
Tabella riepilogativa del controllo sanitario
di lavoratori minori e maggiorenni
TIPOLOGIA DI
LAVORATORE
VISITA
PREVENTIVA
VISITA
PERIODICA
Minore esposto a rischio con
obbligo di sorveglianza
sanitaria
Medico Competente
Medico Competente
Minore non esposto a rischi
con obbligo di sorveglianza
sanitaria
Medico del SSR
ASUR
Medico del SSR
ASUR
Apprendista maggiorenne
esposto a rischi con obbligo di
sorveglianza sanitaria
Medico Competente
Medico Competente
Apprendista maggiorenne non
esposto a rischi con obbligo di
sorveglianza sanitaria
Non più necessaria!!
Non più necessaria!!
14
QUALI SONO I REQUISITI DEI MINORI PER
ESSERE AMMESSI AL LAVORO?
 Il compimento del 15° anno di età
 Assolvimento dell’obbligo scolastico
(diploma di licenza media inferiore o frequenza per almeno 8
anni della scuola dell’obbligo)
15
QUALI LAVORI POSSONO
SVOLGERE GLI ADOLESCENTI?
 E’ VIETATO ADIBIRE GLI
ADOLESCENTI( minori di età
compresa tra i 15 anni di età e i 18
anni e che non sono più soggetti
all’obbligo scolastico) AI PROCESSI E
AI LAVORI INDICATI NELL’ALLEGATO
I DELLA L. 977/67
16
ADOLESCENTI
 Lavori non a rischio
 Lavori a rischio NON vietati
 “Lavori vietati” – All. I deroga D.P.L.
17
Lavori non a rischio
 Sono attività lavorative NON soggette alle norme
sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al
titolo I capo IV del Dlgs 626/94.
Sono quindi lavori per cui NON E’ OBBLIGATORIA
LA SORVEGLIANZA SANITARIA da parte del
Medico Competente ( settore turistico-alberghiero,
servizi, commercio…)
18
Lavori a rischio NON vietati
 Sono attività lavorative, non comprese
nell’allegato I della L. 977/67, soggette alle
norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori
di cui al Titolo I capo IV del Dlgs 626/94.
 Sono quindi lavori per cui è OBBLIGATORIA
LA SORVEGLIANZA SANITARIA da parte del
Medico Competente
19
LAVORI VIETATI – ALL. I
 Le lavorazioni , i processi e i lavori indicati
nell’allegato I possono essere svolti dagli
adolescenti per:
1) Indispensabili motivi didattici e di
formazione professionale, svolta in
laboratorio e in ambienti di lavoro di diretta
pertinenza del datore di lavoro
dell’apprendista, purchè siano svolti sotto la
sorveglianza di formatori competenti
20
Lavori vietati – All. I -DEROGA
 Le lavorazioni , i processi e i lavori
indicati nell’allegato I, possono essere
svolti dagli adolescenti solo dopo
autorizzazione della Direzione Provinciale
del Lavoro, previo parere della Zona
Territoriale competente per territorio.
21
La Valutazione dei rischi va effettuata
con particolare riguardo a:
 Sviluppo non ancora completo , mancanza di esperienza e di
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi in relazione
all’età
 Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro
 Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici,
biologici e fisici
 Movimentazione manuale dei carichi
 Sistemazione, scelta e utilizzazione delle attrezzature
 Pianificazione dei processi di lavoro
 Situazione della formazione e dell’informazione dei minori
22
VISITA MEDICA
 Il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità
parziale o temporanea o totale del minore al
lavoro, deve essere comunicato per iscritto
al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari
della potestà genitoriale. Questi ultimi
hanno facoltà di richiedere copia della
documentazione sanitaria ( art. 8 comma 6
L. 977/67)
23
PRONTO SOCCORSO
Decreto 388/2003

Il 3 Febbraio 2005 ( a seguito di proroga
approvata il 27 Luglio 2004) , entra in
vigore il Regolamento 388 , recante
disposizioni sul Pronto Soccorso
aziendale, in attuazione dell’articolo 15 ,
comma 3, del Dlgs 626/94, che individua
le caratteristiche minime delle attrezzature
di Pronto Soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione.
24
Classificazione delle aziende

Gruppo A: ( cassetta di ps)
I) Centrali termoelettriche, aziende
estrattive, lavori in sotterraneo, aziende
per la fabbricazione di esplosivi, industrie
a rischio di incidente rilevante
II) Aziende con oltre 5 lavoratori con
indice infortunistico maggiore di 4 (INAIL)
III) Aziende agricole con oltre 5 lavoratori
a tempo indeterminato
25
Classificazione delle aziende

Gruppo B: aziende o unità produttive con
3 o più lavoratori che non rientrano nel
gruppo A ( cassetta di pronto soccorso)

Gruppo C: aziende o unità produttive con
meno di tre lavoratori che non rientrano
nel gruppo A ( pacchetto di medicazione)
26
Comunicazione alla ASL

Il datore di lavoro , sentito il Medico
Competente , ove previsto, identifica la
categoria di appartenenza della propria
azienda e , solo nel caso appartenga al
Gruppo A , la comunica alla Zona
territoriale competente, Dipartimento
Emergenza, per la predisposizione degli
interventi di emergenza del caso
27
Indici di frequenza d’infortunio per gruppo di
tariffa INAIL ( g.u. n. 192 del 17/8/2004) > 4









Lavorazioni meccanico-agricole: 10,84
Macellazione-pesca: 6,41
Costruzioni edili : 8,60
Prima lavorazione legname : 7,95
Falegnameria e restauro: 7,18
Metalmeccanica e metallurgia: 5,47
Lavorazione del vetro
Facchinaggio : 15,99
Pulizie e nettezza urbana: 5,57
28
Organizzazione del Pronto Soccorso

Nelle aziende o unità produttive di Gruppo A e
di Gruppo B, il datore di lavoro deve garantire
le seguenti attrezzature:
* cassetta di pronto soccorso, custodita in un
luogo facilmente accessibile , contenente la
dotazione minima dell’allegato I, da integrare
sulla base dei rischi presenti nei luoghi di
lavoro e su indicazione del Medico Competente
29
Organizzazione del Pronto
Soccorso

Nelle aziende o unità produttive di Gruppo C,
il datore di lavoro deve garantire le seguenti
attrezzature:
* pacchetto di medicazione, contenente la
dotazione minima indicata nell’allegato 2, da
integrare sulla base dei rischi presenti sul
luogo di lavoro, della quale sia costantemente
assicurata, in collaborazione col Medico
Competente, la completezza ed il corretto
stato d’uso dei presìdi ivi contenuti;
30
Organizzazione del Pronto Soccorso

Nelle aziende o unità produttive di
gruppo A, anche consorziate, il datore
di lavoro, sentito il Medico Competente,
ove previsto, è tenuto a garantire il
raccordo tra il sistema di Pronto
Soccorso interno ed il Sistema di
emergenza sanitaria
31
Formazione degli addetti al P.S.






Gli addetti al pronto soccorso designati, sono
formati con istruzione teorica e pratica per
l’attuazione delle misure di primo intervento…
La formazione dei lavoratori designati è svolta
da personale medico + s.s.n.
Aziende di gruppo A : corsi di 16 ore
Aziende di gruppo B e C : corsi di 12 ore
N.B. sono validi i corsi di formazione ultimati
entro la data di entrata in vigore del decreto
La formazione andrà ripetuta ogni 3 anni !!!
32
Attrezzature minime per gli interventi di
Pronto Soccorso

Il datore di lavoro, in collaborazione con
il Medico Competente, ove previsto, sulla
base dei rischi specifici presenti
nell’azienda, individua e rende disponibili
le attrezzature minime di
equipaggiamento e i dispositivi di
protezione individuale per gli addetti al
primo intervento interno ed al pronto
soccorso.
33
RISCHIO CHIMICO
Dlgs 25/02-7 bis
• Agenti chimici: tutti gli elementi o
composti chimici, sia da soli sia nei loro
miscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo
smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attività lavorativa, siano essi
prodotti intenzionalmente o no e siano
immessi o no sul mercato
34
Art. 72 quater – Valutazione dei rischi
– Il datore di lavoro determina, preliminarmente, l’eventuale
presenza degli agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e
valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
derivanti dalla presenza di tali agenti prendendo in
considerazione in particolare:
a) le proprietà pericolose
b) le schede di sicurezza
c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli
agenti chimici, compresa la quantità degli stessi.
e) i valori limite di esposizione professionale
f) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria già intraprese
35
Valutazione del rischio
• La valutazione del rischio può includere la
giustificazione che la natura e l’entità dei
rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi
rendono non necessaria un’ulteriore
valutazione maggiormente dettagliata dei
rischi.
• Il datore di lavoro aggiorna la valutazione
periodicamente, e quando i risultati della
sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
36
Valutazione del rischio
• Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano
che, in relazione al tipo, quantità, modalità e
frequenza di esposizione, vi è solo Rischio Moderato
(trascurabile, irrilevante per la salute e basso per la
sicurezza) per la sicurezza e la salute dei lavoratori e
che le misure generali (riduzione quantità, riduzione
durata ed intensità esposizione, riduzione numero
lavoratori, attrezzature idonee), sono sufficienti a
ridurre il rischio, NON si applicano le seguenti
disposizioni:
1) Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori;
2) Dispositivi di protezione individuale;
3) Misure organizzative di protezione collettiva;
4) Valutazione del superamento dei valori limite di
esposizione professionale;
5) Disposizione in caso di incidenti o di emergenza
37
Valutazione del rischio
• Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano
che, in relazione al tipo, quantità, modalità e
frequenza di esposizione, vi è un Rischio Non
Moderato (quindi più alto) per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, si applicano le seguenti disposizioni:
1) Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori;
2) Dispositivi di protezione individuale;
3) Misure organizzative di protezione collettiva;
4) Valutazione del superamento dei valori limite di
esposizione professionale;
5) Disposizione in caso di incidenti o di emergenza
38
E’ evidente che la Sorveglianza Sanitaria non è necessaria e quindi
non va effettuata, quando e in quanto si sia in presenza di un rischio
irrilevante per la salute. Il monitoraggio biologico nei casi in cui si
configuri come una delle possibili misure dell’esposizione, può
essere inteso come valido strumento contributivo alla valutazione
del rischio, anche quando la S.S. in senso stretto risulti non
necessaria, quindi del tutto indipendentemente da essa.
Risulta, pertanto, fondamentale l’opera del binomio tecnico
costituito dal RSPP e dal MC. Voi sapete che all’elaborazione della
Valutazione del Rischio concorrono, se disponibili, le conclusioni
tratte da eventuali azioni di sorveglianza già intraprese.
L’AIDII e SIMLI criticano decisamente il declassamento della S.S.
da misura generale (Art. 3 D.Lgs 626/94) a misura specifica
(Art. 72/6 D.Lgs 25/02), soprattutto per il non fedele recepimento
della Direttiva Comunitaria:(Art. 10 – 98/24/CE “Nel caso in cui sia
stato fissato un valore limite biologico … la s.s. è una prescrizione
obbligatoria per il lavoro con l’agente chimico in questione.”)
39
La valutazione del rischio raramente si conclude con il rischio = 0;
in genere invece si conclude con rischio residuo ritenuto
accettabile.
In questo caso la sorveglianza sanitaria,
pur
programmata con periodicità anche allungata, diventa un elemento
essenziale della stessa valutazione del rischio, confermandone i
risultati
o evidenziando la necessità di una sua revisione.
Ma quale figura, se non il MC, è in grado di definire, al termine del
processo di valutazione, se la situazione riscontrata rientra nella
prima o nella seconda ipotesi di lavoro? Di qui emerge l’utilità della
presenza del MC nel processo di valutazione dei rischi a
prescindere dalla obbligatorietà o meno della successiva esecuzione
di visite mediche. Il MC, secondo l’AIDII, non può essere infatti
escluso da tale processo, anzi è la figura tecnica che può avere
competenza nella valutazione comparata delle differenti vie di
assorbimento e delle cautele da porre in atto e nell’indirizzare
verso la decisione della NON necessità di esecuzione della S.S.
40
Sorveglianza Sanitaria.
Sono abrogati:
• L’intero capo II D.Lgs 277/91 (Piombo);
ne consegue che l’intera problematica
dell’esposizione al Pb è ormai normata dal
titolo VII bis del 626/94 con i nuovi allegati
VIII ter sostituito dal Decreto 26.02.04
Min.Lav. (valori limite di esposizione) e VIII
quater;
• L’intero Decreto Legislativo
25 Gennaio 1992 n. 77;
• Le voci da 1 a 44 della tabella al DPR 303/56.
41
La Sorveglianza Sanitaria viene
effettuata:
• Prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta l’esposizione;
• Periodicamente, di norma una volta l’anno, o
con periodicità diversa decisa dal MC con
adeguata motivazione riportata nel documento
di valutazione dei rischi e resa nota al RLS, in
funzione della valutazione del rischio e del
risultato della S.S.
• Alla cessazione del rapporto di lavoro. In tale
occasione il MC deve fornire al lavoratore le
eventuali indicazioni relative alle prescrizioni
mediche da osservare.
42
L’Organo di Vigilanza può disporre , con provvedimento
motivato, periodicità diverse da quelle stabilite dal Medico
Competente.
Per i lavoratori esposti ad agenti( Pb)per i quali è fissato un
valore limite biologico, è obbligatorio il monitoraggio biologico
(pena la sanzione di cui all’art. 92 Dl 626/94), e dei risultati
deve essere informato il lavoratore, mentre i risultati in forma
anonima devono essere allegati al Documento di valutazione dei
rischi.
Qualora la sorveglianza sanitaria evidenzi in un lavoratore, o in
un gruppo di lavoratori, l’esistenza di effetti pregiudizievoli
per la salute o il superamento del v.l.b., il MC informa
individualmente i lavoratori interessati e il Datore di lavoro
(sanzione di cui all’art. 92)
43
Il Datore di Lavoro , da parte sua :
a) rivede la valutazione dei rischi
b)rivede le misure adottate anche tenendo conto del
parere del Medico Competente
c)fa effettuare una visita medica straordinaria ai
lavoratori che hanno avuto analoga esposizione
d) su conforme parere del MC, adotta misure preventive
e protettive per singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici effettuati
N.B. Nella cartella sanitaria e di rischio, il M.C. dovrà
indicare i livelli di esposizione professionale individuali
forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione
aziendale!!
Alla cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di
rischio devono essere trasmesse all’ISPESL !!
44
Valori limite indicativi di esposizione
professionale agli agenti chimiciDecreto 26/2/2004 (G.U. 58 del 10/3/2004)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Benzene
Cloruro di vinile monomero
Polveri di legno
Acetone
Tricloroetano 1,1,1
Xilene
Glicole etilenico
Cicloesanone
Fenolo
Piombo inorganico
Acido cloridrico
Diclorobenzene
45
Decreto Legge 66/2000Protezione da Agenti Cancerogeni
• Il campo di applicazione della norma si estende a tutti
i luoghi di lavoro dove siano presenti agenti
cancerogeni e/o mutageni, senza limitazione alcuna. Le
sostanze, i preparati, le miscele, le lavorazioni e i
processi che possono essere compresi nella
definizione di cancerogeni sono molti.
• Gli agenti cancerogeni si possono presentare in tre
condizioni diverse:
1)materie prime
2) sostanze emesse durante la lavorazione
3) sostanze ,preparati e processi dell’Allegato VIII
46
Categorie di sostanze cancerogene e
frasi di rischio (D.Lgs 52/97)
• Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni
sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un
nesso causale tra l’esposizione ad una sostanza e lo
sviluppo di tumori.
• Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi
cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti
per ritenere verosimile che l’esposizione possa
provocare lo sviluppo di tumori.
• Simbolo T – R45: può provocare il cancro
• Simbolo T – R49: può provocare il cancro per
inalazione
• Simbolo T – R46: può provocare alterazioni genetiche
ereditarie.
47
Allegato VIII – Elenco di
sostanze, preparati e processi
• Lavori che espongono agli idrocarburi
policiclici aromatici presenti nella
fuliggine, nel catrame o nella pece di
carbone.
• Lavoro comportante
polveri di legno duro.
l’esposizione
a
48
IL MEDICO COMPETENTE
Deve esercitare un ruolo attivo nella fase della
valutazione
del
rischio/valutazione
dell’esposizione, e collaborare al processo di
individuazione e ottimizzazione delle misure di
prevenzione messe a punto dal DL e dal RSPP.
Egli deve fondamentalmente individuare tutte le
misure di carattere igienico che possano limitare
al massimo l’entità dell’esposizione, qualora la
sostanza cancerogena non possa essere eliminata
o utilizzata a ciclo chiuso, contribuendo inoltre
alla scelta dei DPI e alla formazione dei lavoratori
sul loro corretto utilizzo.
49
Il MC deve essere inoltre in grado di fornire
elementi importanti per la valutazione del livello
di esposizione dei lavoratori impegnati in
particolari
lavorazioni,
utilizzando
il
monitoraggio biologico della dose interna,
quando siano disponibili idonei indicatori e sia
accuratamente programmata e curata la
raccolta dei campioni biologici; inoltre può
attivare una nuova valutazione del rischio a
seguito di comunicazione al DDL dell’evidenza di
anomalie imputabili all’esposizione riscontrate
nei lavoratori esposti, con gli accertamenti
sanitari.
50
IL REGISTRO DEGLI ESPOSTI
• Il registro degli esposti è un archivio cartaceo o
informatico, corredato di precisi meccanismi di
inclusione dei dati;
• Il registro previsto dall’art. 70 del D.Lgs 626/94, è
istituito dal DDL, il quale si avvale per questa funzione
del MC per il tramite del quale il registro viene
compilato e tenuto aggiornato;
• La trascrizione nel registro di annotazioni individuali e
l’inclusione nelle cartelle cliniche dei dati sanitari
individuali, rappresentano due attività distinte e
indipendenti l’una dall’altra, ma entrambe di stretta
competenza del MC. Gli eventuali parametri biologici e
gli accertamenti sanitari, devono essere annotati
esclusivamente nella cartella sanitaria e di rischio.
51
• E’ proprio durante la
valutazione dei rischi che il
MC può procedere alla
definizione delle categorie di
esposizione per
lavoratore/mansione e
individuare i lavoratori
addetti, costituendo, così, la
base informativa per un
registro degli esposti utile e
funzionale.
• Il MC deve infatti
collaborare con il DDL sia
nella individuazione delle
mansioni a rischio, sia nella
registrazione dei lavoratori
esposti, verificando l’entità e
la qualità dell’esposizione
• In seguito lo stesso MC
aggiornerà il registro con
tutti i cambiamenti che si
dovessero verificare, sia
nella tipologia/ entità/
variabilità dell’esposizione,
sia nella mobilità/flessibilità
degli addetti.
Dovranno anche essere
annotate le esposizioni
occasionali, rispettive e
quelle accidentali o
inconsuete causate da
incidenti.
• L’RSPP e l’RLS hanno accesso
al registro; il lavoratore, in
caso di cessazione
dell’attività ha diritto a
ricevere copia sia della
cartella sanitaria, sia delle
annotazioni individuali
contenute nel registro.
52
Valori limite di esposizione individuale
• In generale per i cancerogeni/mutageni , non è
possibile evidenziare una “ soglia” di esposizione
sicura, anche se bassa o molto bassa; ciò porta a dire
che è verosimile che per tali sostanze la soglia non
debba esistere, e ciò risulta particolarmente vero per
i fini pratici della prevenzione.
• Tuttavia il Dl 66/2000 ha introdotto i valori limite
per CVM, benzene e polveri di legno ( 5 mg/m3).
• Sia i valori limite ambientali che quelli biologici ( Pb),
non debbono mai essere superati
53
Divieti per lavorazioni con esposizione a
cancerogeni
Lavoratori temporanei
interinali
Lavoratrici in gravidanza
e puerperio
Minori ( per i minori è
ammessa la deroga da
parte della DPL, previo
parere dello SPSAL)
D.M. 31 Maggio 99 :
individuazione delle lavorazioni
comportanti una sorveglianza
medica e di quelle pericolose
vietate nella fornitura di lavoro
temporaneo
D.L.vo 151/2001 “ testo unico
delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno
della maternità”
D,Lvo 262/2000 in materia
di protezione dei giovani sul
lavoro, Dlvo 345/99.
54
Modifiche apportate dal D.Lgs. 66/2000 “Polveri di
legno duro”
Elenco tipologie legni duri/esotici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LEGNI DURI
Acero
Betulla
Castagno
Ciliegio
Faggio
Frassino
Noce
Pioppo
Platano
Quercia
Tiglio
Salice
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LEGNI DURI ESOTICI
Afromosia
Ebano
Iroko
Legno del Brasile
Legno di balza
Mogano d’Africa
Noce mansonia
Palissandro
Pino rosso
Teak
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Parametri per il riconoscimento della
valutazione del rischio
• Le aziende in cui si impieghi legno duro, dovranno provvedere ad
una integrazione ad hoc.
• Identificare i singoli legni lavorati e le quantità
• Identificare le lavorazioni a rischio (produzione di polveri fini
inalabili)
• Durata e modalità delle lavorazioni
• Effettuare misure di concentrazione della polverosità
• Polveri fini e finissime inalabili si producono soprattutto nelle
fasi di taglio a misura e della sagomatura dei pezzi, e ancor più in
fase di carteggiatura/levigatura/finissaggio
• Quantità importanti di polveri fini e finissime di legno inalabili,
si producono non solo nella produzione e restauro di mobili, ma
anche nella produzione, posa in opera, e restauro di parquet.
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Registrazione dei lavoratori professionalmente
esposti a polveri di legno duro
Appare corretto proporre che ai fini della
registrazione, i DDL includano nella categoria dei
“professionalmente esposti a polveri di legno duro”
tutti i lavoratori che siano o siano stati addetti a
mansioni comportanti interventi meccanici polverigeni
sui legni duri (sia tramite macchina, sia anche manuali,
ad es. per la carteggiatura) e che in tal modo abbiano
accumulato un totale di 120 ore di esposizione. Ad
esempio si ritiene ragionevole che vada classificato
come professionalmente esposto, un lavoratore che
abbia lavorato in media per un’ora al giorno, per 5
giorni la settimana per 4 settimane al mese, durante
l’arco di un periodo di lavoro pari o superiore a 6 mesi.
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Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
esposti
• Si ritiene ragionevole l’adozione del seguente protocollo di
sorveglianza sanitaria in ordine al controllo complessivo di tutte
le patologie da esposizione professionale a polveri di legno.
• Asma,patologie irritative delle vie aeree superiori, displasie delle
mucose del naso, adenocarcinomi del naso e dei seni paranasali
• Controlli da effettuarsi con periodicità indicativamente “
annuale”:
a)indagine anamnestica mirata alla evidenziazione di patologie
respiratorie e allergiche;
b)visita medica generale;
c)spirometria con valutazione dei flussi a livello delle piccole vie
aeree
• Controlli da effettuarsi prima possibile qualora siano segnalati
disturbi respiratori, dispnea, rinorrea, epistassi, ostruzione
respiratoria nasale:
a) visita medica specialistica, pneumologica e/o ORL e/o
allergologica, a giudizio del Medico Competente Aziendale.
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Questionario per lo studio dei disturbi nasali
(da inserire all’interno della cartella clinica dove è riportata l’anamnesi
lavorativa, per mettere in evidenza i disturbi nasali che necessitano di
(21 DITTE)
approfondimenti specialistici (246 LAVORATORI)
1
Ha mai subito interventi
SI
28
NO
211
2
Ha mai subito traumi
nasali con intervento
medico? Se si, in quale
anno?
SI
11
NO
239
3
Utilizza farmaci per via
nasale? Se si, da quanto
tempo?
SI
9
NO
219
chirurgici al naso? Se si ,
in quale anno ?
59
Invio allo specialista ORL in caso di almeno 1 risposta
positiva alle domande sottoriportate ( relative al solo
periodo lavorativo!!!)
1
Ha mai avuto perdite di sangue dal naso? Se si ,
da quanto tempo? SOLO PERIODO LAVORATIVO!!!
Si
45
No
201
2
Le sembra di non respirare bene con il naso?
(Escludendo il semplice raffreddore!)
Si
40
No
218
3
Le capita di sentire meno gli odori? Se si, da
quanto tempo? Mono o bilaterale?
Si
16
No
230
4
Le capita di sentire formicolii e sensazioni strane Si
al volto? Se si, da quanto tempo?
9
No
237
5
Ha mai notato tumefazione della gengiva
superiore? Se si , da quanto tempo?
Si
1
No
245
6
Soffre mal di testa, soprattutto frontale, per la
quale non è stato possibile stabilire la causa?
Si
27
No
219
60
Astensione maternità – flessibilità
congedo ( Legge 53/2000)
• L’art. 12 della Legge 53/2000 ha introdotto la facoltà, per le
lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di
utilizzare in forma flessibile il periodo di interdizione
obbligatoria dal lavoro, posticipando l’astensione obbligatoria
all’ottavo mese.
• Pertanto la lavoratrice, se lavora in una azienda ove è prevista la
presenza del Medico Competente e quindi l’obbligo della
Sorveglianza sanitaria, dovrà chiedere al MC una certificazione
attestante l’assenza dei rischi per lo stato di gestazione così
impostato: “ Si certifica che…...nata……dipendente della Ditta ….
con la qualifica di …. NON subisce pregiudizio alla salute della
stessa e a quella del nascituro per le mansioni svolte, per
l’ambiente di lavoro e/o per l’articolazione dell’orario di lavoro
previsto. Non esistono inoltre controindicazioni allo stato di
gestazione riguardo alla modalità per il raggiungimento del posto
di lavoro.”
61
Le novità del Testo Unico
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62
Gli Acc. San. non possono essere effettuati per accertare
tossicodipendenze o sieropositività da HIV.
Obbligo di sorveglianza sanitaria per autonomi e componenti
impresa familiare , nei casi previsti!!
Lavoratore è…anche colui che opera semplicemente sotto le
direttive altrui, anche formalmente non dipendente, allorchè
vengano a trovarsi più o meno stabilmente inseriti in un
contesto organizzativo gestito da altri.
…in caso di inidoneità…il lavoratore sarà adibito, ove
possibile , ad altra mansione.
Il MC collabora con il ddl, e RSPP, previa consultazione
dell’RLS, alla valutazione dei rischi.
Le novità….. e le criticità
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Rischio chimico: in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi non è “ LIEVE” (??),
si devono effettuare gli ASP.
E’ stato inserito il termine “ lieve” rispetto alla gravità del rischio, in relazione
alla “quantità” di agente chimico presente, nel qual caso NON si applicano le
misure specifiche di protezione e prevenzione ( sorveglianza sanitaria, DPI,
eliminazione degli agenti chimici, misurazione degli agenti…)
Disposizioni e non sanzioni ( ricorribili!!) per le norme Tecniche ( salvo che il
fatto non costituisca reato = infortunio?)
(L’RLS non può acquisire il Documento di Valutazione dei Rischi) e portarlo
fuori dell’azienda, può solamente consultarlo!!
Custodia della cartella sanitaria o di rischio presso lo studio del Medico e non
più in azienda per le piccole imprese Allegato II (fino a 50dipendenti, agricole
fino a 10, altre fino a 200)
Rilascio copia cartella al lavoratore e invio all’ISPESL delle cartelle sanitarie e
di rischio, alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le criticità… e le novità
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Nel corso della riunione periodica, il datore di lavoro sottopone all’esame dei
partecipanti , anche “l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali” ,
che sarà il MC a fornirgli!!
Nelle aziende fino a 15 dipendenti, l’RLS non può più chiedere la
convocazione di una apposita riunione!!
Gli Organismi Bilaterali, a richiesta del ddl, svolgono sopralluoghi nell’azienda
al fine di verificarne il rispetto delle normative e rilasciano la relativa
certificazione; lo SPSAL tiene conto di tali certificazioni nella programmazione
degli interventi ispettivi di vigilanza ( e in caso di infortunio o MP ? )
Non sarà più prescritto dall’ordinamento l’obbligo di perseguire una sicurezza
assoluta, ma solo relativa, dettata dalle applicazioni tecnologiche
generalmente praticate e dagli accorgimenti organizzativi e procedurali
generalmente acquisiti nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, secondo il
principio della “ concreta attuabilità”.
L’art. 7 del T.U. NON richiama l’obbligo del DDL in precedenza previsto
dall’art. 4 /626, di richiedere “ l’osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal TU”; viene così cancellato
l’obbligo, penalmente sanzionato, del ddl di vigilare affinchè il MC svolga
i compiti che la Legge gli attribuisce!!
Sito web:
IL SERVIZIO PSAL HA ATTIVATO UN SITO
WEB CUI RIVOLGERSI PER QUALSIASI
QUESITO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DEL
SERVIZIO (COMUNICAZIONI, F.A.Q.,
MODELLI ECC…..)
WWW. ASL 12. MARCHE.IT
Dipartimento di Prevenzione
SPSAL
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
…….AUGURI PER IL PROSSIMO
NATALE…..
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Convegno_MC_04