GRUPPO DI LAVORO CONCORDATO
Axa
Assitalia
Fondiaria – Sai
Vittoria
Con la collaborazione dell’avv. Iannotta
RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
E
NUOVE PROCEDURE ESECUTIVE
14 Dicembre 2006
RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
NORMATIVA
Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 267 (vecchia Legge fallimentare)
Decreto Legge 14 Marzo 2005 n. 35 (competitività) in vigore dal
18 Marzo 2005
Legge 14 Maggio 2005 n. 80 (conversione e delega )
Decreto Legislativo 9 Gennaio 2006 n. 5 (attuazione legge delega)
in vigore dal 16 Luglio 2006
2
PRIMA della RIFORMA:
La legge aveva come fine essenziale la liquidazione dell’impresa ed era
caratterizzata da una tutela accentuata dei diritti dei creditori che si realizzava
attraverso un completo spossessamento del patrimonio del debitore.
DOPO la RIFORMA:
La legge delega persegue la conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa,
assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi,
procurando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più
consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento ed il trasferimento a
terzi delle strutture aziendali.
3
PRINCIPALI NOVITA’
1) ridefinizione dell’ambito soggettivo di applicazione della legge fallimentare;
2) accelerazione delle procedure;
3) ampliamento delle competenze del comitato dei creditori nel concordato preventivo, di cui
potremmo essere chiamati a far parte, che consente una maggiore partecipazione
dell’organo alla gestione della crisi dell’impresa;
4) modifica della disciplina dell’azione revocatoria fallimentare (già introdotta dalla
legge 80/05); è una delle principali novità introdotte dalla legge con riflessi accentuati sulla
nostra operatività; circoscrive le ipotesi di applicabilità della normativa e di esenzione,
dimezza il periodo sospetto;
5) modifica degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti;
6) modifica della disciplina della continuazione temporanea dell’esercizio di impresa, con
l’ampliamento dei poteri del comitato dei creditori;
7) modifica della disciplina del concordato fallimentare (accelerazione dei tempi della
procedura, la possibile suddivisione in classi omogenee dei creditori e relativo trattamento
differenziato);
8) introduzione della disciplina della esdebitazione;
9) abrogazione dell’amministrazione controllata.
4
PROCEDURE CONCORSUALI
DOPO LA RIFORMA
fallimento
concordato preventivo
liquidazione coatta amministrativa
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
N.B.: Amministrazione controllata abrogata
5
OBIETTIVI DELLA RIFORMA
•
Il legislatore della riforma ha dato
•
Il fallimento, invece, nella nuova
rilevanza al nuovo concordato
formulazione
preventivo che nelle sue varie
l’extrema ratio cui fare ricorso in caso
formulazioni dovrebbe risolvere la
di insolvenza ed è comunque teso alla
maggior parte di situazioni di crisi
sopravvivenza, per quanto possibile,
aziendale in considerazione anche
dei beni aziendali e non alla mera
dell’abolizione della amministrazione
liquidazione dell’impresa.
dovrebbe
costituire
controllata.
6
SOGGETTI SOTTOPOSTI A FALLIMENTO
E CONCORDATO PREVENTIVO
Art. 1 L.F.:
“sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale”
Art. 2082 c.c.:
“Imprenditore è colui che esercita professionalmente una attività
economica organizzata al fine della produzione dello scambio di
beni o di servizi”
Art. 2195 c.c.:
stabilisce quali sono gli imprenditori soggetti a registrazione nel
registro delle imprese (quindi quali sono gli imprenditori
“commerciali” e di conseguenza “fallibili”) dividendoli in categorie in
relazione all’attività economica esercitata:
1)
2)
3)
4)
5)
attività industriale per la produzione di beni o di servizi
attività intermediaria nella circolazione di beni
attività di trasporto (via terra, acqua, aria)
attività bancaria o assicurativa
altre attività ausiliarie alle precedenti
7
SOGGETTI ESCLUSI DA FALLIMENTO
E CONCORDATO PREVENTIVO
(art. 1 L.F.)
imprenditori che esercitano attività non commerciale
imprenditori che esercitano attività agricola o artigianale (salvo diversa
interpretazione in relazione all’art. 2083 c.c.)
enti pubblici economici
imprenditori che hanno debiti inferiori a € 25.000,00
piccoli imprenditori commerciali:
a) con investimenti fino a € 300.000.00
b) con ricavi annui fino a € 200.000,00
8
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Norme sostanzialmente invariate salvo l’introduzione delle cooperative
che non svolgono attività commerciale tra i soggetti sottoponibili alla
procedura (art. 2545 terdecies c.c.)
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI
IMPRESE IN CRISI
Le grandi imprese, invece, continueranno a beneficiare del Decreto legge
“Marzano” n. 347 del 23 Dicembre 2003 –
“Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di
insolvenza” convertito nella Legge n. 298 del 18 Febbraio 2004 (es.
Parmalat).
9
FALLIMENTO
(nuove norme in vigore dal 16/7/2006)
PRESUPPOSTI (soggettivi ed oggettivi)
ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE
SENTENZA
ITER PROCEDURALE DOPO LA SENTENZA
EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA
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FALLIMENTO
PRESUPPOSTI oggettivi :
“STATO DI INSOLVENZA” (ART. 5 L.F.):
è insolvente, quindi dichiarato fallito, il debitore che non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
RICORSO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (ART. 6 L.F.)
il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o
su richiesta del pubblico ministero.
Il giudice civile non ha più l’obbligo di segnalare l’insolvenza al giudice
del fallimento,
E’ stata eliminata l’iniziativa d’ufficio.
11
FALLIMENTO
ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE:
L’istruttoria prefallimentare è stata notevolmente ampliata dando spazio alle
parti di nominare, oltre i difensori di fiducia, anche consulenti tecnici di parte
(art. 15 L.F.).
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FALLIMENTO
SENTENZA:
La sentenza di fallimento ha effetto dalla data di pubblicazione nel
Registro delle Imprese (data certa) mentre prima veniva affissa sulla porta del
Tribulnale (Art. 16 L.F.)
Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro
un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese (data certa) e non
più dalla cessazione dell’attività.
Le società irregolari (non iscritte al Registro delle Imprese) non beneficiano
della norma ma possono comunque essere dichiarate fallite (Art. 10 L.F.).
13
FALLIMENTO
ITER PROCEDURALE DOPO LA SENTENZA:
Adunanza dei creditori per esame stato passivo: entro 120 gg. dal
deposito della sentenza (termine perentorio).
Presentazione di domanda di insinuazione al passivo: almeno 30 gg. prima
dell’adunanza dei creditori (termine perentorio) – quindi entro 90 gg. dalla
pubblicazione della sentenza.
Deposito documenti giustificativi del credito: a pena di decadenza almeno
15 gg. prima dell’udienza di verifica dello stato passivo (termine perentorio)
Domanda tardiva di ammissione al passivo: entro 12 mesi dal deposito del
decreto di esecutività dello stato passivo salvo proroga di 6 mesi per procedure
particolarmente complesse
Crediti condizionali: per i crediti ammessi con riserva (Art. 96 L.F.), tra i quali
sono compresi quelli che non possono farsi valere contro il fallito se non previa
escussione di un obbligato principale (Art. 55 – u.c. – L.F.), è possibile produrre
i documenti entro i 15 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione
di credito. Il giudice decide in merito alla validità della documentazione per
l’attestazione del credito e scioglie la riserva.
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CRITICITA’
Termini ridotti e perentori
Necessità per la Compagnia di monitorare clienti e coobbligati per evitare
la decadenza dei termini
Possibilità di eccepire l’estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c. nei
casi di tardiva denuncia del sinistro da parte del beneficiario (oltre 12 o 18
mesi dall’approvazione dello stato passivo)
Crediti condizionali: quando il fideiussore ha notizia di un fallimento di
un contraente o di un coobbligato dovrebbe cautelativamente presentare
subito DOMANDA TEMPESTIVA CONDIZIONALE SU TUTTO IL
PORTAFOGLIO CAUZIONI (premi insoluti, eventuali escussioni già
pervenute e massimali delle garanzie).
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EFFETTI DEL FALLIMENTO
SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
Art. 72 – 1° comma – L.F.:
“Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito
da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è
dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte
salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane
sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del
comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in
luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero
di sciogliersi dal medesimo.”
La decisione è stata sottratta al potere del giudice delegato.
Quindi:
- se il curatore decide di sciogliersi dal contratto la controparte può inserire il proprio credito al
passivo del fallimento;
- se il curatore decide di subentrare nel contratto i rapporti tra le parti proseguono in modo
inalterato.
16
EFFETTI DEL FALLIMENTO
SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
Art. 72 – 6° comma – L.F.:
(novità)
“Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere
la risoluzione del contratto dal fallimento.”
Questa norma esprime chiaramente che il fallimento non è causa di
risoluzione del contratto, né determina alcun diritto di risarcimento del
danno in capo al creditore del fallito (es.: il beneficiario non può escutere la
garanzia definitiva in caso di intervenuto fallimento dell’appaltatore).
Il fallimento genera lo scioglimento del contratto ed è causa di cessazione del
rapporto ma non ha conseguenze sanzionatorie.
Solo l’inadempimento del contraente “in bonis” genera il diritto al risarcimento del
danno (quindi legittima l’escussione della fideiussione da parte dell’ente
appaltante). Tuttavia il creditore deve far valere il proprio diritto prima del
fallimento promuovendo l’azione di risoluzione del contratto in danno del
debitore.
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EFFETTI DEL FALLIMENTO
SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
Art. 72 bis L.F.:
Questo articolo è stato introdotto per disciplinare l’ipotesi di
fallimento
del
venditore/costruttore
già
contemplata
nella
Legge 210/2004.
18
ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA
Art. 104 – 1° comma - L.F.:
“ Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il
Tribunale
può
disporre
l’esercizio
provvisorio
dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami
dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un
danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai
creditori.”
Scopi della riforma:
• snellire le procedure
• tutelare l’interesse privatistico e pubblicistico di una utile
conservazione dell’impresa ceduta nella sua integrità o in parte.
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ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA
Art. 104 – 8° e 9° comma - L.F.:
“ Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti
proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne
l’esecuzione o scioglierli.
I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio
sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’art. 111
– comma 1 – n. 1.”
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CONCORDATO FALLIMENTARE
Nuova formulazione per porre fine più rapidamente alla
procedura tramite accordo tra fallito (o un terzo) ed i creditori
secondo lo schema del nuovo concordato preventivo.
Modifica radicale del sistema del 1942 che prevedeva il
pagamento integrale dei creditori privilegiati e l’offerta di una
% uguale per tutti i creditori chirografari.
21
FALLIMENTO DELLE SOCIETA’
Art. 147 L.F.:
Il fallimento delle S.n.c., S.a.s. e S.A.p.A. determina il
fallimento dei soci illimitatamente responsabili ancorché non
siano persone fisiche.
Quindi se i soci illimitatamente responsabili sono altre società, queste
ultime falliscono (siano esse società di capitali o di persone).
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PRIME APPLICAZIONI PRATICHE
E DUBBI INTERPRETATIVI
Disciplina transitoria:
Non applicabilità della nuova disciplina alle procedure “pendenti”
alla data del 16 Luglio 2006.
Interpretazione sul concetto di giudizio “pendente”:
• Attuale orientamento prevalente della giurisprudenza:
nuova normativa applicabile solo se ricorso presentato dopo
16 Luglio 2006.
• Altro orientamento:
distingue la procedura in due fasi
1. alla fase prefallimentare (dal ricorso alla sentenza dichiarativa) si
applica la vecchia normativa
2. alla fase fallimentare (dal deposito della sentenza se successivo al
16 Luglio 2006) si applica la nuova normativa
23
REVOCATORIA
(art. 67 L.F.)
in vigore dal 18 Marzo 2005
AMBITO DI APPLICAZIONE
RIDUZIONE DEI TERMINI
ESENZIONI
24
AMBITO DI APPLICAZIONE
(art. 67 – comma 1° e 2° comma - L.F.)
Resta confermata la differenza tra:
atti anormali (1° comma)
– lesivi della par condicio creditorum
revocati salvo che il terzo non provi l’ignorantia decotionis del debitore
atti normali (2° comma) –
revocati se il curatore prova la scientia decotionis del debitore da
del terzo
parte
25
REVOCATORIA
(art. 67 L.F.)
in vigore dal 18 Marzo 2005
Novità:
Dimezzamento dei c.d. “periodi sospetti”
1° comma
REVOCABILITA’ DEGLI ATTI “ANORMALI” COMPIUTI NEL PERIODO SOSPETTO (1 anno
o 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento), SALVO CHE IL TERZO PROVI
CHE NON ERA A CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE
(“ignorantia decotionis” con onere della prova a carico del terzo).
2° comma
REVOCABILITA’ DEGLI ATTI “NORMALI” COMPIUTI NEL PERIODO SOSPETTO (6 mesi),
SE IL CURATORE PROVA CHE IL TERZO CONOSCEVA LO STATO DI INSOLVENZA DEL
DEBITORE (“scientia decotionis” con onere della prova a carico del curatore).
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CONSEGUENZE
Il periodo di consolidamento dei vincoli
costituiti come controgaranzia (per esempio su
polizza di capitalizzazione) si riduce da 24 a 12
mesi, o da 12 a 6 mesi, in assenza di fallimento
del contraente.
27
ESENZIONI
(art. 67 – 3° comma – L.F.)
“ Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) I pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini
d’uso;
b) Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano ridotto in
maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c)
Le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione
principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in
esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione
debitoria dell’inpresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la
cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice
civile;
e)
Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo,
nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;
f)
I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate a dipendenti ed altri
collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione
di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni
di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. “
28
N O V I T A’
(art. 67 – 3° comma – L.F.)
Le lettere d) – e) – g) prevedono tre ipotesi di esenzione
relative ai piani di risanamento ed a procedure alternative
al fallimento e sono ispirate dalla medesima ratio, quella di
favorire procedure di soluzione della crisi d’impresa
alternative rispetto al fallimento.
29
N O V I T A’
(art. 67 – 3° comma – L.F.)
Lettera c) – Collegamento con Legge 210/2004 –
Non revocabilità delle vendite a giusto prezzo degli immobili ad uso
abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di
suoi parenti ed affini entro il terzo grado.
Conseguenza:
revocabilità delle vendite di immobili per uso diverso
da quello di abitazione principale.
30
N O V I T A’
(art. 67 – 3° comma – L.F.)
Lettera a)
Non sono in alcun caso soggetti a revocatoria i pagamenti di beni e
servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso,
cioè quelli necessari alla continuazione del normale esercizio di impresa.
Lettera f)
Sono esclusi dalla revocatoria fallimentare i pagamenti dei corrispettivi
per prestazioni di lavoro effettuate a dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito.
31
CONCORDATO PREVENTIVO
(da art. 160 ad art. 186 L.F.)
in vigore dal 18/3/2005
Il concordato assume un carattere di centralità
divenendo la procedura concorsuale tipica in un
sistema in cui il fallimento diviene una extrema
ratio.
32
CONCORDATO PREVENTIVO
(da art. 160 ad art. 186 L.F.)
Prima della riforma una tale funzione era svolta dalla
amministrazione controllata, ora abrogata.
I due anni di moratoria, durante i quali non si pagavano
i debiti pregressi, non facevano altro che aggravare la
situazione imprenditoriale che sfociava nel fallimento o
nel concordato preventivo.
33
CONCORDATO PREVENTIVO
(da art. 160 ad art. 186 L.F.)
Presupposto:stato di crisi dell’impresa
(non insolvenza)
Eliminati i presupposti di convenienza e meritevolezza.
34
CONCORDATO PREVENTIVO
(da art. 160 ad art. 186 L.F.)
Modalità di attuazione:
• cessio bonorum ed assunzione di terzo
(vecchie modalità ancora vigenti)
• accordo di ristrutturazione dei debiti
(nuovo istituto – art. 182 bis L.F.)
35
CONCORDATO PREVENTIVO
(da art. 160 ad art. 186 L.F.)
Principali innovazioni:
•
classi diverse di creditori (in relazione alle posizioni
giuridiche ed agli interessi economici)
•
trattamenti differenziati tra creditori di classi diverse
•
eliminazione della soglia di soddisfazione dei creditori
chirografari.
36
ADESIONE DEI CREDITORI
(art. 177 L.F.)
Approvazione del concordato:
•
voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza
dei crediti ammessi al voto
•
voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza
dei crediti ammessi al voto nella classe medesima ove siano
previste diverse classi di creditori
Novità: scomparsa del riferimento originario alla doppia maggioranza
per creditori e per somma (prima 2/3 votanti e 2/3 crediti).
37
ADESIONE DEI CREDITORI
(art. 177 L.F.)
In caso di dissenso di una o più classi di creditori, il
Tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui
all’art. 177 – 1° comma – L.F. e il voto favorevole della
maggioranza delle classi, e ritenuto che i creditori
dissenzienti possano risultare soddisfatti in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili,
può approvare il concordato.
38
EFFETTI DEL CONCORDATO PER I CREDITORI
(art. 184 L.F.)
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori
anteriori
al
decreto
di
apertura
della
procedura
di
concordato.
Salvo patto contrario il concordato della società ha efficacia
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
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ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
(art. 182 bis L.F.)
Nuovo istituto inteso come una sorta di concordato preventivo
semplificato che dovrebbe fornire un adeguato supporto normativo e
certezza giuridica ai frequenti concordati stragiudiziali “liberi”, diffusi nella
prassi.
L’accordo è stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% della
massa creditoria.
Deve essere depositato unitamente alla documentazione del concordato
preventivo corredato dalla relazione di un esperto.
L’accordo:
– è soggetto a pubblicazione nel Registro delle imprese
– è soggetto ad opposizione sulla quale decide il Tribunale prima di
omologare l’accordo con decreto
– è reclamabile in Corte d’Appello
– acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione
40
NUOVE PROCEDURE ESECUTIVE
n vigore dal 1/3/2006
1.
GIUDIZIO DI COGNIZIONE
2.
GIUDIZIO DI ESECUZIONE
41
1. GIUDIZIO DI COGNIZIONE
Art. 145 c.p.c. –
Notificazione alle persone giuridiche
Art. 149 c.p.c. –
Notificazione a mezzo del servizio
postale
Art. 167 c.p.c. –
Comparsa di risposta
42
NOTIFICAZIONE
ALLE PERSONE GIURIDICHE
Articolo 145 c.p.c.
Al procedimento tradizionale, secondo cui la notifica doveva essere
eseguita presso la sede delle persone giuridiche, è stata affiancata la
possibilità di effettuare la notifica “al portiere dello stabile in cui è la sede ed
alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare (e
quindi non soltanto nella relata di notifica) ne sia indicata la qualità e
risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
CONSEGUENZE
Semplificazione delle notifiche di decreti ingiuntivi, precetti, atti di citazione,
e quindi delle nostre rivalse, anche alle Società che dovessero trasferire la
propria sede all’estero ma i cui rappresentanti risultano residenti in Italia.
43
NOTIFICAZIONE
A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
Articolo 149 c.p.c.
“…. (omissis)… La notifica (a mezzo del servizio postale) si perfeziona, per il
soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale
giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale
conoscenza dell’atto”.
CONSEGUENZE
Viene scongiurata la possibilità che il ritardo nell’esecuzione della notifica,
dovuto a cause non riconducibili alla negligenza della parte notificante,
faccia incorrere la parte richiedente in una decadenza.
Ad ogni altro fine, invece, la notifica produrrà effetti dal giorno in cui il
procedimento notificatorio può considerarsi concluso.
44
COMPARSA DI RISPOSTA
Articolo 167 c.p.c.
Il convenuto gode di un termine a comparire più ampio (in quanto è stato
elevato da 60 a 90 giorni), ma, dall’altro lato, è costretto a costituirsi
sempre e comunque nel termine di 20 giorni prima dell’udienza, con una
comparsa di costituzione completa, non solo dell’eventuale indicazione di
voler chiamare terzi in causa o di eventuali domande riconvenzionali, ma
anche delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Il tutto,
a pena di decadenza.
CONSEGUENZE
Necessità di fornire tempestivamente ai nostri fiduciari tutti gli elementi utili
per una comparsa completa nei casi in cui veniamo chiamati in giudizio dai
Beneficiari (cause passive).
45
2. GIUDIZIO DI ESECUZIONE
Art. 474 c.p.c.
–
Titolo esecutivo
Art. 499 c.p.c.
–
Intervento
Art. 624 bis c.p.c. –
Art. 642 c.p.c.
–
Sospensione su istanza delle
parti
Esecuzione provvisoria
46
TITOLO ESECUTIVO
Art. 474 c.p.c.:
“L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo
per un diritto certo, liquido ed esigibile…”
Tra i titoli esecutivi previsti dalla norma:
“le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di
denaro in esse contenute…”
ASPETTI POSITIVI
Agevolazione delle nostre azioni di regresso nei confronti dei contraenti e dei
coobbligati se in possesso di polizze recanti le firme dei predetti soggetti autenticate
da Notaio, polizze che così diventano titoli esecutivi.
ASPETTI NEGATIVI
Agevolazione delle richieste d’incameramento dei Beneficiari se in possesso di
polizze con sottoscrizione del fideiussore autenticata da Notaio.
47
INTERVENTO
Art. 499 c.p.c.:
“Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore
hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al
momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni
pignorati…
La novità introdotta ha una diretta rilevanza sulle iniziative da assumere dopo la
richiesta di escussione della garanzia e riguarda l’azione di rilievo del fideiussore ex
art. 1953 c.c. che consente a quest’ultimo di agire nei confronti del debitore e dei
coobbligati, anche prima di aver pagato, affinché gli procurino la liberazione o
prestino le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle ragioni di
regresso (sequestro conservativo)
CONSEGUENZE
Possibilità per il fideiussore di intervenire nell’esecuzione coattiva sui beni del
contraente e dei coobbligati, anche se privo di titolo esecutivo, ma con sequestro
conservativo concesso.
Il ricorso alla misura cautelare del sequestro, preventivo all’esperimento della stessa
azione di surroga e regresso, diviene ancora più importante per precostituire un’utile
48
condizione di esigibilità coattiva del credito.
SOSPENSIONE
SU ISTANZA DELLE PARTI
Art. 624 bis c.p.c.:
“Il Giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo
esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a
ventiquattro mesi…..La sospensione è disposta per una sola volta.
L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un
solo creditore e sentito comunque il debitore”.
CONSEGUENZE
La norma intende favorire possibili accordi transattivi con il debitore, senza
però arrecare alcun pregiudizio al ceto creditorio che può in qualsiasi
momento chiedere la revoca della sospensione; ne dovrebbe derivare una
maggiore quantità di recuperi effettuati transattivamente.
49
ESECUZIONE PROVVISORIA
Art. 642 c.p.c.:
“…. L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è
pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente
produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il
diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una
cauzione….”
ASPETTI POSITIVI
Agevolazione delle nostre azioni di regresso nei confronti del contraente e dei
coobbligati.
ASPETTI NEGATIVI
Agevolazione delle richieste d’incameramento dei Beneficiari, ai quali potrà essere
concessa la provvisoria esecutività con frequenza molto maggiore che in passato.
50
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GRUPPO DI LAVORO CONCORDATO Axa Assitalia Fondiaria – Sai