Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
- Ambito territoriale di Parma –
Corso docenti neoassunti 2014/15
Elementi di legislazione
scolastica per i docenti
D.S. Giovanni Fasan
ARGOMENTI
1.
2.
3.
L’autonomia delle istituzioni scolastiche.
La funzione docente.
Alcuni doveri e diritti dei docenti.
L’autonomia delle istituzioni scolastiche
L. 99/97
TREND INNOVATIVO DELLA P.A.
L. 142/90 – Ordinamento autonomie
locali
L. 241/90 - Trasparenza amministrativa
Dlgs 29/93 – Revisione del pubblico
impiego
L. 59/97 – Autonomia scolastica
Art. 4 Legge 59/97
Conferimento di funzioni nel rispetto dei seguenti principi:
a) il principio di sussidiarietà
b)il principio di completezza
c)il principio di efficienza e di economicità
d)il principio di cooperazione
e)i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione
f)il principio di omogeneità
g)il principio di adeguatezza
h)il principio di differenziazione
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilità
D.P.R. 275/99 art. 3
PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA: documento fondamentale
costitutivo dell'identità culturale e progettuale - progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa della scuola:
•è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi
di studi determinati a livello nazionale
•riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della
realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta
formativa
•valorizza le professionalità.
•è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le
attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione
definiti dal consiglio di istituto
•è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
•è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto
dell'iscrizione.
Una caratteristica fondamentale del Pof è la pluriennalità.
Azione annuale
Verifica stabilità dell’impianto
dell’offerta formativa
Verifica area progettuale e
attualizzazione
Adeguamento/modifica della
struttura del Pof a seguito di
Azione pluriennale
•innovazioni normative
•attività di ricerca sperimentazione
e sviluppo
P.O.F. e Programma Annuale
due documenti correlati, ma distinti
•
Il Piano dell’offerta
formativa si riferisce
esclusivamente
all’offerta formativa.
•
Il Programma
annuale è
l’interfaccia
finanziaria e lo
strumento per la
realizzazione del POF.
Art. 16 D.P.R. 275/99 – Coordinamento
delle competenze
1.Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono
competenze e composizione.
2.Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6
marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.
3.I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e
dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.
4.Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di
segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.
5.Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di
attuazione
e
sviluppo
dell'autonomia
assumendo
le
rispettive
responsabilità.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI - art. 7 DPR 297/94
•ha potere deliberante in materia di funzionamento dell'istituto. In particolare cura la
programmazione dell'azione educativa. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà
di insegnamento garantita a ciascun docente;
•formula proposte al DS per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione
ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle
altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto;
•delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la
suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
•valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne
l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove
necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
•provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei
limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta
dei sussidi didattici;
•promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
•elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
•elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del
servizio del personale docente;
•programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
•esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione
della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO - art. 10 DPR 297/94
•elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento
•delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei
mezzi finanziari
•fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di
interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto
concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei
limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno (modalità per il funzionamento della biblioteca
e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli
alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla
medesima);
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei
sussidi didattici, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di
sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di
informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO - art. 10 DPR 297/94
•detta i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei
singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche
alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di
interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed
amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi
amministrativi
•esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli
articoli 276 e seguenti
•detta i criteri circa l’uso delle attrezzature e degli edifici scolastici
•delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla
educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze
Funzione
docente:
normativa di riferimento
1. Testo Unico: funzione docente.
2. CCNL 2006-2009: funzione docente,
profilo professionale docente e attività
funzionali insegnamento.
La funzione docente
La funzione docente è
«esplicazione essenziale dell’attività di
trasmissione della cultura, di contributo alla
elaborazione di essa e di impulso alla
partecipazione dei giovani a tale processo e alla
formazione umana e critica della loro personalità»
(DLgs 297/94, art. 395)
La responsabilità docente
«I docenti hanno il compito e la responsabilità
della progettazione e della attuazione del
processo di insegnamento e di apprendimento»
(Dpr 275/99, art. 16, comma 3)
La professionalità docente
Il profilo professionale del docente è
«costituito da competenze disciplinari,
psicopedagogiche, metodologico- didattiche,
organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e
valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si
sviluppano col maturare dell'esperienza didattica,
l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica
didattica».
(CCNL 7-10-2007, art. 27)
Obblighi di servizio
•
•
-
Attività di insegnamento (CCNL, art. 28)
Attività funzionali all’insegnamento (CCNL art.
29)
Attività aggiuntive (CCNL art. 30)
Attività di insegnamento
CCNL, art. 28
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria
= 25 ore
= 22 ore + 2
= 18 ore
Non meno di 5 giorni a settimana
Attività funzionali all’insegnamento
CCNL, art. 29: «1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni
impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti
scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi
collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate
dai predetti organi».
«2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: alla
preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; alla correzione degli elaborati;
ai rapporti individuali con le famiglie».
Attività funzionali all’insegnamento
a)
b)
c)
«3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono
costituite da:
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa
l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e
l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative e nelle
istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di
interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono
programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella
predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio
degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da
prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
Lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione
degli atti relativi alla valutazione».
Le 40 + 40 ore sono “vasi comunicanti” ? Possono rientrare nelle 40 ore
dei CD, attività di formazione ?
Attività funzionaliall’insegnamento
«4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in
relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio
d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce
le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli
studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e
prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie».
«5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti
sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad
assistere all’uscita degli alunni medesimi».
Attività aggiuntive
CCNL, art. 30
Sono prestate con il consenso dell’interessato.
Possono essere di insegnamento o funzionali
all’insegnamento.
Sono compensate a carico del FIS o di finanziamenti
dedicati
Altre attività interne alla scuola:
Collaboratori del dirigente scolastico;
Funzioni strumentali al Pof.
Diritti e doveri
Varietà di fonti:
DPR 3/57
DPR 416/74
DLgs 297/94
CCNL
DLGS 150/09
Diritti
•
•
•
•
•
•
•
•
libertà di insegnamento
retribuzione
assistenza e previdenza; assentarsi per motivi legittimi
mobilità territoriale e professionale
elettorato attivo e passivo negli OOCC
diritto allo studio
diritti sindacali
trattamento di quiescienza
Doveri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rispetto del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;
assunzione del servizio;
rispetto dell'orario di servizio;
rispetto degli ordini superiori;
segreto d'ufficio;
partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;
giustificazione delle assenze;
incompatibilità con altri impieghi e con lezioni private;
rispetto delle programmazioni didattiche;
adozione dei libri di testo;
rapporti con le famiglie degli alunni;
compilazione del registro personale on line;
rifiuto di doni o offerte da parte degli alunni o delle loro famiglie;
assolvimento di tutti gli obblighi legati al profilo professionale;
Diritti-doveri
partecipazione agli organi collegiali;
aggiornamento;
programmazione;
valutazione;
Incompatibilità
DLgs 297/94, art. 58:
•
•
•
•
Divieto di lezioni private ad alunni della scuola; richiedere
autorizzazione al dirigente scolastico per lezioni ad altri. Nessun
alunno può essere valutato da docenti che gli abbiano impartito lezioni
private.
Divieto di cumulo con altro impiego pubblico.
Divieto di attività commerciale, industriale, professionale o di altro
lavoro dipendente (consentiti incarichi in cooperative).
Consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio
di libere professioni.
Corsi aggiornamenti deliberati dal C.D.
l’art. 29/1 del CCNL comparto Scuola afferma che “L’attività funzionale
all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai
diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale,
di
programmazione,
progettazione,
ricerca,
valutazione,
documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi
collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai
predetti organi.”
L’art. 65/1 dispone che “Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o
consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite
anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al POF, individuate sia
direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio, ferma restando la
possibilità dell’autoaggiornamento.”
L’art. 66 aggiunge: “In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle
attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal
Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando
anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di
formazione per il personale ATA.”
Formazione e aggiornamento
L’aggiornamento è «diritto-dovere fondamentale del
personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso
come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle
scienze per singole discipline e nelle connessioni
interdisciplinari;
come
approfondimento
della
preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e
alla innovazione didattico-pedagogica».
(DLgs 297/94, art. 282)
150 ore
L'art. 3 del DPR 23-8-1988, n. 395 e smi, ha introdotto
uno speciale permesso di 150 ore annue per favorire il
conseguimento di un titolo di studio. Il permesso è
concesso dall'amministrazione ai dipendenti che ne fanno
richiesta, sulla base di regole stabilite a livello di
contrattazione decentrata.
N.B. Le 150 ore possono essere utilizzate per sostenere
gli esami e per frequentare lezioni se la frequenza è
obbligatoria. Il 10% del monte ore per studiare (novità
2015 rispetto alla Circolare F.P. 12/11)
Responsabilità
Educativa (propria della professione)
Penale (è sempre personale)
Civile (danni)
Disciplinare (inadempienze)
Trasparenza degli atti
Ai sensi della Legge 241/1990, gli aventi titolo possono
chiedere copia degli atti riguardanti se stessi o i figli
minori. Esempi di atti:
- verbali dei Consigli di classe;
- registri docenti (anche on line);
- verifiche scritte e griglie di valutazione.
La mancata corretta compilazione, può innanzitutto
comportare responsabilità amministrativa e disciplinare.
Trasparenza: la tenuta dei registri.
Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale E.R. ( prot. 1178 del 27/01/2006),
«Il registro di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal
docente nell’esercizio della sua pubblica funzione, come ripetutamente affermato anche
da sentenze della Cassazione.
Si rimarca inoltre la necessità della corretta compilazione anche del registro personale
del docente che completa la documentazione dell’attività svolta dalla classe con la
documentazione dell ’ attività del docente stesso e facilita lo svolgimento del lavoro del
consiglio di classe; anche questa attività fa quindi parte dei doveri dell’insegnante e il non
ottemperarvi può costituire fattispecie di responsabilità disciplinare.
Occorre pertanto prestare la massima cura ad entrambi i registri (che dovranno essere
compilati a penna), fra l’altro: <…>:
•riportando sempre fedelmente gli argomenti spiegati;
•firmando in corrispondenza delle ore di lezione ed indicando anche la materia svolta;
•registrando con grafia chiara i cognomi degli studenti assenti;
•registrando con precisione l’assenza degli studenti nelle giornate ed ore delle lezioni relative
a ciascun insegnante;
•registrando con precisione l’ora di entrata dello studente già segnalato assente;
•registrando con precisione l’ora di uscita anticipata dello studente già segnalato presente;
•riportando il numero delle ore effettuate, gli argomenti trattati, i voti assegnati, distinguendo
quelli orali da quelli scritti e da altri assegnati a prove comunque corrette e classificate.»
Il registro elettronico
Con il Dlgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) il legislatore ha di fatto
attribuito valore legale ai documenti che la Pubblica Amministrazione produce in
formato digitale
La fonte normativa di tale equivalenza è reperibile nell'art. 20, comma 2° del CAD, nel
quale “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma
digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che
garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si
presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di
nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile”.
Questa norma consente di stabilire perciò, che il documento informatico è sostanzialmente
equiparato a quello cartaceo, purché sussistano certe condizioni di sicurezza.
Indipendentemente dal software, il registro elettronico consiste nella trasposizione digitale
del tradizionale registro cartaceo, cui aggiunge l'operatività in remoto o multi-accesso (che
consente ai docenti di operare da più postazioni a scuola o, al limite, anche da casa) e
l'automatizzazione di una serie di operazioni, come l'elaborazione delle statistiche.
I dati contenuti nel registro elettronico avranno pertanto il medesimo valore legale delle
annotazioni autografe iscritte sul tradizionale registro cartaceo, a condizione che la “firma”
del documento digitale sia, anch'essa, equiparata ad una firma apposta a mano.
Trasparenza: accesso ai compiti
Compiti in classe, verifiche, ecc. sono “atti amministrativi” della scuola, atti
in base ai quali i docenti documentano e formulano le loro valutazioni
sull’apprendimento degli alunni.
È considerato, infatti, documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, cartacea o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni, o comunque utilizzati ai
fini dell’attività amministrativa e didattico-valutativa ovvero, nella
questione in discussione,:
In base alla normativa sulla sicurezza dei dati (privacy), D. Lgs.
196/2003, titolare di tutti gli atti e i documenti della scuola è il Dirigente
Scolastico: nessun atto può essere dato in originale o in copia senza la sua
autorizzazione.
La normativa riguardante la trasparenza e il conseguente diritto di accesso
agli atti da parte di cittadini verso la Pubblica Amministrazione, L.
241/1990, sancisce sicuramente la legittimità della richiesta dei genitori di
poter visionare compiti e verifiche e di richiederne copia.
Privacy: i due regolamenti del
2006
Il DPR 184/2006 specifica le modalità di
esercizio
del
diritto
di
accesso
ai
documenti amministrativi.
Il DM 305/2006 identifica i dati sensibili e
giudiziari e le operazioni di trattamento
del MIUR e delle istituzioni scolastiche.
Privacy e Scuola (D. Lgs.196/2003)
(la progettazione didattica come documento attestante la funzione
istituzionale)
•
Fotografie
e
video-riprese
di
recite
e manifestazioni
scolastiche
(effettuate dai genitori/dalla scuola): è uso
personale (dec. Garante 4.1.2001)
•
Uso delle fotografie da parte dei docenti
(flusso interno – deve essere motivato e limitato)
•
Pubblicazione di immagini sul giornalino della scuola (art. 136
D. Lgs. 196/2003)
•
Pubblicazione di immagini o filmati sul sito web della scuola (art.
136 D. Lgs. 196/2003)
Bibliografia minima di
riferimento.
Bibliografia
- A.A.V.V. , Legislazione scolastica e ordinamento del M.I.U.R.
- S. Auriemma (a cura), Repertorio 2013.. Dizionario normativo
della scuola, Napoli 2013
- R. Sangiuliano, Compendio di legislazione scolastica, ultima
edizione
Sitografia ufficiale
http://www.istruzione.it
http://www.istruzioneer.it http://istruzioneparma.it
http://indire.it
Buon Lavoro e grazie per l’attenzione
Giovanni
Fasan
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