Decreto 15 luglio 2003 n. 388
Regolamento recante
disposizioni sul pronto
soccorso aziendale, in
attuazione dell’articolo 15,
comma 3, del D.l.gs
19/09/1994, n. 626, e
successive modificazioni
5 maggio 2004
1
Art. 451 Codice Penale
Omissione colposa di cautele o difese
contro disastri o infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa, omette di
collocare, ovvero rimuove o rende
inservibili apparecchi o altri mezzi
destinati all’estinzione di un incendio, o
al salvataggio o al soccorso contro
disastri o infortuni sul lavoro, è punito
con la reclusione fino a un anno o con la
multa…
2
Art.593 Codice Penale
Omissione di soccorso
Chiunque…trovando un corpo umano che
sia o sembri inanimato, ovvero una
persona ferita ovvero in pericolo,
omette di prestare l’assistenza
occorrente o di darne immediato avviso
all’autorità…, è punito con la reclusione
fino a tre mesi o con la multa…
3
PRIMA del Decreto 388/2003
D.P.R. 303/56 CAPO III Servizi sanitari
art. 27 pronto soccorso
art.28 pacchetto di medicazione
art.29 cassetta di pronto soccorso
art.30 camera di medicazione
art.31 decentramento del pronto
soccorso
4
PRIMA del Decreto 388/2003
D.M. 28 LUGLIO 1958
presidi chirurgici e
farmaceutici aziendali
pacchetto di medicazione
cassetta pronto soccorso
camera di medicazione
obbligo conservazione in
efficienza dei presidi
medico chirurgici
istruzioni per l’uso dei
presidi
5
LEGGI CORRELATE
D.P.R. 320/56
Norme per la prevenzione degli
infortuni e l’igiene del lavoro
in sotterraneo
Decreto 12 marzo 1959
indica i presidi medico
chirurgici nei cantieri per lavori
in sotterraneo
6
LEGGI CORRELATE
D.P.R. 27 marzo 1992
Decreto del Presidente della
Repubblica sull’emergenza sanitaria
D.L.vo 626/94 art. 4 comma 5 lett. a
art. 12 comma 1 lett. a
art. 15
art. 17 comma 1 lett. l
art. 22 comma 5
titolo IV uso dei
dispositivi di
protezione individuali
7
GRUPPO A
DECRETO 388/2003 CLASSIFICAZIONE
AZIENDE (art. 1)
I) - aziende con attività industriali soggette
all’obbligo di dichiarazione o di notifica
(attività industriali che comportano rischi
rilevanti,D.L.vo 334/99);
- centrali termoelettriche;
- impianti e laboratori nucleari (Attività
industriali con rischi di incidenti con
coinvolgimento di radiazioni ionizzanti,
D. L.vo 230/95);
- aziende estrattive e altre attività minerarie
(D.L.vo 624/96);
- lavori in sotterraneo (D.L.vo 320/56);
- aziende per la fabbricazione di esplosivi, 8
polveri e munizioni;
GRUPPO A
DECRETO 388/2003 CLASSIFICAZIONE
AZIENDE (art. 1)
II) - aziende con oltre 5 lavoratori che
presentino un indice infortunistico
di inabilità permanente (cioè degli
infortuni indennizati in permanente
con postumi superiori al 10%)
superiore a 4 (desumibili dalle
statistiche nazionali INAIL relative
al triennio precedente);
9
GRUPPO A
DECRETO 388/2003 CLASSIFICAZIONE
AZIENDE (art. 1)
III) - aziende del comparto agricoltura
con oltre 5 lavoratori assunti a
tempo indeterminato.
10
GRUPPO B
DECRETO 388/2003 CLASSIFICAZIONE
AZIENDE (art. 1)
aziende con 3 o più lavoratori che non
rientrano nel gruppo A
11
GRUPPO C
DECRETO 388/2003 CLASSIFICAZIONE
AZIENDE (art. 1)
aziende con meno di 3 lavoratori che non
rientrano nel gruppo A
12
DECRETO 388/2003 art. 1 comma 2
Il datore di lavoro, sentito il Medico
Competente ove previsto, è colui che
identifica la categoria di appartenenza
dell’ azienda (se l’azienda svolge
attività lavorative diverse, si dovrà
riferire all’attività con indice più
elevato) e se appartiene al gruppo A lo
comunica all’Az.USL territorialmente
competente per la predisposizione degli
interventi di emergenza del caso.
13
GRUPPO A
ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO (art.2)
Il Datore di Lavoro garantisce
• Cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun
luogo di lavoro, adeguatamente custodita in luogo
facilmente
accessibile
ed
individuabile
con
segnaletica appropriata, contenente la dotazione
minima indicata nell’allegato 1, da integrare sulla
base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su
indicazione del MC, ove previsto, e del sistema di
emergenza sanitaria del SSN, e della quale sia
costantemente assicurata la completezza e il
corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
• Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare idoneo
ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
SSN.
• Raccordo tra il sistema pronto soccorso interno ed il
sistema di emergenza sanitaria di cui al DPR 27
14
marzo 1992 e successive modifiche
GRUPPO B
ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO
(art. 2)
Il Datore di Lavoro garantisce
• Cassetta di pronto soccorso, tenuta presso
ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita
in luogo facilmente accessibile ed individuabile con
segnaletica appropriata, contenente la dotazione
Valutazione
dei rischi già effettuata
minima indicata
nell’allegato
1, da integrare sulla
base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su
indicazione del MC, ove previsto, e del sistema di
emergenza sanitaria del SSN, e della quale sia
costantemente assicurata la completezza e il
corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
• Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare
idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
15
emergenza del SSN
GRUPPO C
ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO
(art. 2)
Il Datore di Lavoro garantisce
• Pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun
luogo di lavoro, adeguatamente custodito e
facilmente individuabile, contenente la dotazione
minima indicata nell’allegato 2, da integrare sulla
base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della
quale
sia
costantemente
assicurata,
in
collaborazione con il MC, ove previsto, la
completezza e il corretto stato d’uso dei presidi
ivi contenuti;
• Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare
idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del SSN
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GRUPPI A, B, C
ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO
(art. 2)
Il Datore di Lavoro garantisce
Nelle Aziende o unità produttive che hanno
lavoratori che prestano la loro attività in luoghi
isolati, diversi dalla sede Aziendale o unità
produttiva,
• la fornitura del pacchetto di medicazione, il cui
contenuto è esplicitato nell’allegato 2 del presente
decreto
e
• di un mezzo di comunicazione idoneo per
raccordarsi con l’Azienda
al fine di attivare
rapidamente il sistema di emergenza del S.S.N..
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GRUPPO A
REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL
PRONTO SOCCORSO (art. 3)
• Gli addetti al pronto soccorso designati, dal Datore di
Lavoro, ai sensi dell’art. 12, comma 1 lettera b), del
D.Lgs 626/94, sono formati con istruzione teorica e
pratica per l’attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l’attivazione degli interventi
di pronto soccorso.
• La formazione dei lavoratori designati è svolta da
personale medico, in collaborazione , ove possibile,
con il sistema di emergenza del SSN. Nello
svolgimento della parte pratica della formazione il
medico può avvalersi della collaborazione di personale
infermieristico o di altro personale specializzato.
•
%
18
REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL
PRONTO SOCCORSO (art. 3)
GRUPPO A
…
• I contenuti e i tempi minimi del corso di formazione
sono definiti dall’allegato 3 del presente decreto.
• I corsi di formazione devono prevedere anche la
trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta.
• Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al
pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in
vigore del presente decreto.
• La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta
con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla
capacità di intervento pratico.
19
GRUPPO B, GRUPPO C
REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL
PRONTO SOCCORSO (art. 3)
• Gli addetti al pronto soccorso designati, dal Datore di
Lavoro, ai sensi dell’art. 12, comma 1 lettera b), del
D.Lgs 626/94, sono formati con istruzione teorica e
pratica per l’attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l’attivazione degli interventi
di pronto soccorso.
• La formazione dei lavoratori designati è svolta da
personale medico, in collaborazione , ove possibile,
con il sistema di emergenza del SSN. Nello
svolgimento della parte pratica della formazione il
medico può avvalersi della collaborazione di personale
infermieristico o di altro personale specializzato.
20
•
%
GRUPPO B, GRUPPO C
REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL
PRONTO SOCCORSO (art. 3)
…
• I contenuti e i tempi minimi del corso di formazione
sono definiti dall’allegato 4 del presente decreto.
• Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al
pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in
vigore del presente decreto.
• La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta
con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla
capacità di intervento pratico.
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GRUPPI A, GRUPPO B, GRUPPO C
ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO (art.4)
Il Datore di Lavoro garantisce
In collaborazione col MC, ove previsto, sulla base dei
rischi specifici presenti nell’Azienda o unità
produttiva
• la disponibilità delle attrezzature minime di
equipaggiamento ed i dispositivi di protezione
individuale per gli addetti al primo intervento interno
ed al pronto soccorso.
• l’adeguatezza delle attrezzature e dei dispositivi
citati ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa
dell’Azienda.
• il mantenimento in condizioni di efficienza e di
pronto impiego.
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• la custodia in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Allegato I
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA
DI PRONTO SOCCORSO
- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio da 1 litro (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro
0.9%) da 500 ml. (3)
- Compresse di garza sterile 10x10 in buste
singole (10)
- Compresse di garza sterile 18x40 in buste
singole (2)
23
- Teli sterili monouso (2)
%
….
-
Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
Confezione di rete elastica di misura media (1)
Confezione di cotone idrofilo (1)
Confezioni di cerotti di varie misure pronti
all’uso (2)
- Rotoli di cerotto alto cm. 2.5 (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (2)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della
pressione arteriosa
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Allegato II
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI
MEDICAZIONE
- Guanti sterili monouso (2 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml. (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio
cloruro 0.9%) da 250 ml. (1)
- Compresse di garza sterile 10x10 in buste
singole (3)
- Compresse di garza sterile 18x40 in buste
singole (1)
25 %
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
….
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti
all’uso (1)
- Rotoli di cerotto alto cm. 2.5 (1)
- Rotolo di benda orlata alta 10 cm. (1)
- Un paio di forbici
- Laccio emostatico
- Ghiaccio pronto uso (1)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari (1)
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti
e di prestare i primi soccorsi in attesa del
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servizio di emergenza
I Servizi Prevenzione Sicurezza
Ambienti di Lavoro consigliano di
integrare il contenuto della cassetta di
pronto soccorso e del pacchetto di
medicazione previsto negli Allegati con i
seguenti presidi sanitari:
27
- confezione di sapone liquido
- guanti monouso in vinile o in lattice
- confezione di acqua ossigenata F.U. 10
volumi
- confezione di clorossidante
elettrolitico al 5%
- rotolo di benda orlata alta cm. 10
- paio di forbici con punta arrotondata
(per prevenire eventuali lesioni
all’infortunato durante il taglio degli
abiti)
- coperta isotermica monouso
28
Tale integrazione, sentito il parere del
Medico Competente aziendale anche sulla
base dei rischi specifici presenti in
azienda, nasce dall’esperienza finora
maturata nella gestione dell’emergenza
sanitaria anche in virtù delle indicazioni
fornite dalle linee guida “SICUREZZA E
SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
linee guida per l’applicazione del D.Lgs
626/94 a cura del Coordinamento delle
Regioni e delle Province autonome con la
collaborazione dell’ISPESL e dell’Istituto
29
Superiore di Sanità”
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2004 PRONTO SOCCORSO Decreto 388/2003