Il curatore fallimentare
Il ruolo del curatore nell’ambito
della nuova legge fallimentare
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L’entrata in vigore delle nuove
norme
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il D. lgs. 9.1.06 n. 5, entra in vigore il
16.7.06 con la sola eccezione degli articoli
45, 46, 47, 151 e 152 che sono entrati in
vigore il 16.1.06 (per tutte le procedure
pendenti);
i fallimenti dichiarati prima del 16.7.06 sono
regolati dall’attuale legge fallimentare;
i fallimenti dichiarati dal 16.7.06 per i quali
il relativo ricorso è stato depositato prima
della data del 16.7.06, sono regolati dalla
legge fallimentare attualmente in vigore;
i fallimenti dichiarati dal 16.7.06 per i quali i
relativi ricorsi sono stati depositati dal
16.7.06, sono regolati dalle nuove norme.
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Il presupposto della
dichiarazione di fallimento
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Presupposto della dichiarazione di
fallimento resta lo stato di insolvenza ex
art. 5 L.F.;
Non si è colta l’opportunità di introdurre
quale presupposto della declaratoria
fallimentare la crisi dell’impresa;
Lo stato di insolvenza rappresenta l’effetto
della crisi dell’impresa;
Nonostante la valorizzazione degli istituti
dell’esercizio provvisorio d’impresa,
dell’affitto e della cessione di azienda,
l’obiettivo della riforma di conservare il
valore di impresa, difficilmente potrà
essere ottenuto.
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Requisiti per la nomina a
curatore
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Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti
Studi professionali associati o società tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse
abbiano i requisiti professionali di cui al punto
precedente (in questo caso, all’atto
dell’accettazione dell’incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della
procedura)
Coloro che abbiano svolto funzione di
amministrazione, direzione e controllo in società per
azioni dando prova di adeguate capacità
imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro
confronti dichiarazione di fallimento
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Incompatibilità
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Non possono essere nominati
curatore:
il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado del fallito;
i creditori del fallito
chi ha concorso al dissesto
dell’impresa durante i due anni
anteriori alla dichiarazione di
fallimento
chiunque si trovi in conflitto di
interessi con il fallimento
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Le caratteristiche del nuovo
curatore
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Gestisce l’amministrazione del patrimonio
fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato e
del comitato dei creditori;
Non è più sottoposto alla direzione del giudice
delegato;
Il potere di iniziative è fortemente valorizzato;
Le decisioni nel merito sono sostanzialmente
assunte dal comitato dei creditori;
il curatore è sottoposto ad una sorta di giudizio
confermativo da parte dei creditori (art. 37 – bis);
È dubbio se la richiesta di sostituzione da parte
della maggioranza dei creditori allo stato insinuati,
sia vincolante per il Tribunale;
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Le caratteristiche del nuovo
curatore (segue)
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Assistiamo ad una privatizzazione della procedura
fallimentare nella quale il ruolo attualmente svolto
dal giudice delegato e dal Tribunale per le decisioni
di merito, viene assunto dal comitato dei creditori;
La figura del curatore assume una natura ibrida:
pubblico ufficiale da un lato, mandatario di molteplici
interessi privati (quelli dei creditori e del comitato
dei creditori in particolare) dall’altro;
La valorizzazione dell’iniziativa e dell’attività del
curatore comporterà per lo stesso l’assunzione di
un maggior grado di responsabilità;
In questo nuovo contesto si suggerisce di motivare
ampiamente ciascun atto di gestione assunto;
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Le nuove funzioni
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Il curatore mantiene la funzione di amministrazione del
patrimonio fallimentare, ma con una maggiore autonomia dovuta
al fatto che non opera più sotto la direzione del giudice delegato;
Il curatore appone i sigilli;
Il curatore nomina i legali, i coadiutori, gli stimatori per la
valutazione dei beni;
Il curatore sceglie le banche dove effettuare i depositi;
Il curatore propone – se non è già stato dichiarato con la
sentenza di fallimento – l’esercizio provvisori e l’affitto di azienda;
Una volta approvato il programma di liquidazione è
sostanzialmente autonomo nelle vendite;
Sparisce qualunque forma di controllo nel merito dall’autorità
giudiziaria sia sugli atti di ordinaria che di straordinaria
amministrazione: per questi ultimi è sufficiente l’autorizzazione
del comitato dei creditori e solo per gli atti di valore superiore a €
50.000 e comunque per le transazioni, rimane un obbligo di
preventiva informazione al giudice delegato (che però non ha
alcun potere di intervento nel merito);
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Le relazioni
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La prima relazione ex art. 33 L.F. non subisce sostanziali
modifiche e viene presentata entro 60 giorni dal fallimento al
giudice delegato;
Le relazioni periodiche successive alla prima hanno cadenza
semestrale e devono essere trasmesse al comitato dei creditori.
Le relazioni devono contenere un rapporto riepilogativo delle
attività svolte accompagnato dal conto della gestione e dagli
estratti conto del periodo. I componenti del comitato e il comitato
stesso possono formulare osservazioni scritte. Il tutto è
trasmesso in via telematica al registro delle imprese nei 15 giorni
successivi;
Pertanto il giudice delegato è relazionato inizialmente con la
prima relazione ex art. 33 e al termine con il rendiconto ex art.
116;
Rimangono i reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei
creditori, ma potranno essere validamente esperiti solo con
riferimento a violazioni di legge; in altre parole non è più
consentito per l’autorità giudiziaria entrare nel merito;
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La verifica di stato passivo
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La verifica è una fase eventuale: il curatore, se prevede un
insufficiente realizzo ex art. 102 l.f., deposita un’istanza in
cancelleria almeno 20 giorni prima dell’udienza di stato passivo;
Il curatore assume il ruolo di parte mentre il giudice delegato
diviene “giudice terzo”;
Il curatore può autonomamente impugnare crediti ammessi dal
giudice delegato;
Per tutte le impugnazioni è previsto il rito camerale;
Il giudice delegato non può far parte del collegio giudicante in
caso opposizione;
Rimane la struttura bifasica del procedimento;
Il curatore redige il progetto di stato passivo;
E’ stato ridisegnato il contenuto della domanda di insinuazione al
passivo;
Sono stati introdotti termini vincolanti per la presentazione delle
domande, degli eventuali documenti non allegati alle domande,
al deposito del progetto di stato passivo redatto dal curatore;
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Le insinuazioni tardive
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Le domande di ammissione al passivo di un credito,
di restituzione o rivendicazione di beni mobili o
immobili, depositate in cancelleria entro il termine di
trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica
del passivo, si considerano tempestive;
Le domande depositate oltre tale termine si
considerano tardive;
È stato posto un termine oltre il quale non è più
possibile presentare domande di insinuazione
tardive ad eccezione dei casi in cui l’istante dimostri
che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile;
Il termine è stabilito in dodici mesi dal deposito del
decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo ed in
casi di particolare complessità può essere prorogato
dal Tribunale con la sentenza dichiarativa del
fallimento, fino a diciotto mesi;
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La liquidazione dell’attivo
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Il curatore deve predisporre il programma di liquidazione entro 60
giorni dalla redazione dell’inventario;
Il programma deve essere sottoposto, acquisito il parere
favorevole del comitato dei creditori, all’approvazione del giudice
delegato;
Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al
programma di liquidazione;
Il piano deve essere articolato e specifico;
Il contenuto del programma è stabilito dall’articolo 104 ter;
Preferenza per la vendita in blocco dell’azienda, di rami
aziendali, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco;
L’approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle
singole autorizzazioni previste dalla legge fallimentare per
l’adozione degli atti e l’effettuazione delle operazioni incluse nel
programma;
Il curatore assume la gestione dell’impresa nel caso in cui sia
disposto l’esercizio provvisorio;
Il piano può essere modificato per sopravvenute esigenze e
seguendo lo stesso percorso di approvazione del programma
originale;
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La liquidazione dell’attivo
(segue)
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Approvato il piano il curatore non ha particolari vincoli se non
quello di seguire non meglio precisate procedure competitive
avvalendosi di soggetti specializzati sulla base di stime effettuate
da parte di operatori esperti assicurando, con adeguate forme di
pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli
interessati;
Al curatore è attribuito il potere, attualmente esercitato dal
giudice delegato, di sospendere la vendita nel caso in cui
pervenga offerta migliorativa irrevocabile per un importo non
inferiore al 10% del prezzo offerto; il potere è discrezionale da
esercitare con prudenza anche con riferimento a possibili
manovre disturbatrici ora agevolate dalla mancanza di un obbligo
di cauzionare l’offerta;
Il potere di intervento del giudice delegato ex art. 108 è
fortemente vincolato;
Ovviamente a questi poteri si accompagnano un carico di
responsabilità prima sconosciute;
Motore della fase di liquidazione, il curatore, al termie di ciascuna
vendita, deve notiziare il giudice delegato ed il comitato dei
creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione;
Cosa accade se la vendita non è realizzabile al valore di stima ?
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La liquidazione di beni
particolari
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La vendita dell’azienda o di rami della
stessa art. 105: deroghe alla normativa di
cui agli art. 2112 e 2560 c.c.;
Innovativa la possibilità di conferire
l’azienda ovvero rami della stessa ovvero
ancora beni e rapporti giuridici in una o più
società – anche di nuova costituzione;
Cessione di crediti e delle azioni
revocatorie;
Vendita di quote societarie: applicazione
dell’articolo 2471 c.c.;
Vendita di navi, similari e beni immateriali;
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La ripartizione dell’attivo: il
procedimento
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Il curatore ogni 4 mesi o nel diverso termine stabilito
dal giudice, presenta un prospetto delle somme
disponibili ed un progetto di ripartizione delle stesse
Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il
deposito del piano di riparto in cancelleria e dispone
che tutti i creditori ne siano avvisati con
raccomandata A/R o altro mezzo telematico che
garantisca l’avvenuta ricezione
I creditori entro e non oltre 15 giorni possono
proporre reclamo contro il progetto di riparto
Se vi sono dei reclami il progetto è dichiarato
esecutivo con accantonamento delle somme
corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione
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La ripartizione dell’attivo:
disciplina dei crediti prededucibili
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
I crediti prededucibili devono essere accertati al pari degli
altri crediti, con esclusione di quelli non contestati per
collocazione e ammontare e di quelli sorti a seguito di
provvedimenti di liquidazione di compensi di soggetti
nominati ai sensi dell’articolo 25;
Sono soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il
ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare ed
immobiliare, secondo un criterio proporzionale, escluso il
ricavato dei beni oggetto di pegno o ipoteca per la parte
destinata ai creditori garantiti;
Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, liquidi,
esigibili e non contestati, possono essere soddisfatti al di
fuori del procedimento di riparto. Il pagamento viene
autorizzato dal comitato dei creditori, o dal giudice delegato
per importi superiori ai 25.000 euro.
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La ripartizione dell’attivo: masse
attive e crediti assistiti da
prelazioni
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Il nuovo articolo 111 ter descrive le modalità di determinazione
delle masse liquide mobiliari e immobiliari (per le quali il curatore
deve gestire conti autonomi per ciascun immobile oggetto di
privilegio speciale e di ipoteca e per ciascun bene mobile o
gruppo di beni mobili oggetto di pegno e privilegio speciale) con
attribuzione dei relativi frutti e interessi attivi;
Gli articoli 111 bis e 111 quater descrivono la partecipazione al
riparto dei crediti prededucibili e dei crediti assistiti da prelazione,
senza introdurre novità di rilievo (in altre parole gli articoli in
questione introducono nella normativa i criteri già definiti dalla
giurisprudenza);
La novità in realtà è stata introdotta dal 2° periodo del 3° comma
dell’articolo 54 L.F. che stabilisce che per i crediti assistiti da
privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del
deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto
anche se parzialmente (difformemente dai crediti assistiti da
privilegio speciale per i quali il decorso degli interessi cessa alla
data della vendita);
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CRONOLOGIA DEGLI
ADEMPIMENTI DEL CURATORE
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

Entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua
nomina, il curatore deve far pervenire al giudice delegato la
propria accettazione;
Vidimazione da parte di almeno un componente del comitato dei
creditori, del registro cronologico nel quale il curatore deve
annotare – giorno per giorno – le operazioni relative alla sua
amministrazione;
Dichiarato il fallimento, il curatore procede all’apposizione dei
sigilli sui beni del fallito;
Nel più breve tempo possibile il curatore, rimossi i sigilli, redige
l’inventario e prende in consegna i beni a mano a mano che ne
fa l’inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del
fallito (nel caso di beni immobili o di beni mobili registrati, il
curatore notifica estratto della sentenza di fallimento affinchè sia
annotata);
Il curatore – in base alle scritture contabili del fallito e delle altre
notizie che può raccogliere – deve compilare l’elenco dei creditori
ex art. 89 l.f. Gli elenchi sono depositati in cancelleria; obbligo di
redazione del bilancio dell’ultimo esercizio se non è stato
presentato dal fallito nel termine stabilito (obblighi
sostanzialmente inattuati);
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CRONOLOGIA DEGLI
ADEMPIMENTI DEL CURATORE
(segue)
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Avviso ai creditori e agli altri interessati per la presentazione delle
domande di insinuazione al passivo (a mezzo posta, telefax o posta
elettronica);
Il curatore, esaminate le domande di insinuazione al passivo, redige il
progetto di stato passivo e lo deposita presso la cancelleria almeno 15
giorni prima del dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo
dandone comunicazione ai creditori, ai titolari di diritti sui beni e al fallito ed
informandoli che possono presentare osservazioni scritte fino a 5 giorni
prima dell’udienza;
Il curatore, se prevede un insufficiente realizzo ex art. 102 l.f., deposita
un’istanza in cancelleria almeno 20 giorni prima dell’udienza di stato
passivo;
Il curatore, immediatamente dopo che il giudice delegato ha reso
esecutivo lo3 stato passivo, comunica a ciascun creditore (mediante
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite telefax o posta
elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di
comunicazione), l’esito della domanda di insinuazione e il deposito in
cancelleria dello stato passivo (le opposizioni si propongono con ricorso
depositato in cancelleria entro 30 giorni dalla comunicazione);
Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve presentare
al giudice delegato la relazione ex art. 33 l.f.;
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CRONOLOGIA DEGLI
ADEMPIMENTI DEL CURATORE
(segue)
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
Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario il curatore
predispone un programma di liquidazione da sottoporre,
acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori,
all’approvazione del giudice delegato;
Prima dell’approvazione del programma, il curatore può
procedere alla liquidazione dei beni, previa autorizzazione del
giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se nominato,
solo quando dal ritardo può derivare un pregiudizio per i creditori;
Anche prima della presentazione del programma di liquidazione,
il curatore propone l’eventuale affitto dell’azienda o di rami di
azienda del fallito;
Ogni sei mesi presenta le relazioni periodiche ex art. 33 l.f. 5°
comma;
Ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto che ha reso
esecutivo lo stato passivo (ovvero nel diverso termine stabilito
dal giudice delegato), il curatore presenta un prospetto delle
somme disponibili ed un progetto di riparto;
Rendiconto finale, riparto finale.
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CRONOLOGIA DEGLI
ADEMPIMENTI DEL CURATORE
(altre scadenze)




Deposito delle somme riscosse a qualunque titolo
entro 10 giorni dalla corresponsione;
Entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento, il
giudice delegato nomina il comitato dei creditori,
sentito anche il curatore;
Entro 10 giorni dalla nomina, il comitato provvede,
su convocazione del curatore, a nominare a
maggioranza il proprio presidente;
Nel caso di esercizio provvisorio, il curatore
convoca ogni tre mesi il comitato dei creditori; ogni
semestre o comunque alla conclusione del periodo
di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare
un rendiconto dell’attività svolta
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Il curatore fallimentare nella
nuova legge fallimentare

L’analisi articolo per articolo
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La gestione della procedura

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

Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio
fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura
sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei
creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.
Il giudice delegato perde così la direzione della procedura
assumendo, con il comitato dei creditori, la mera vigilanza
della stessa.
Il curatore potrà stare in giudizio senza l’autorizzazione
del giudice delegato anche nei procedimenti promossi per
impugnare atti dello stesso giudice delegato o del
tribunale (e ovviamente in tutti i caso in cui non occorra
ministero di difensore)
Tranne nei casi di esonero indicati nel II° comma
dell’articolo 31 LF, il curatore per stare in giudizio dovrà
ottenere la preventiva autorizzazione del giudice
delegato; ottenuta l’autorizzazione potrà provvedere
direttamente alla nomina dei legali.
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Esercizio delle attribuzioni del
curatore


Il curatore esercita personalmente le
funzioni del proprio ufficio e può delegare
ad altri specifiche operazioni, previa
autorizzazione del giudice delegato (il
compenso del delegato – liquidato dal
giudice – è detratto dal compenso del
curatore)
Il comitato dei creditori si sostituisce al
giudice delegato nell’autorizzare il curatore
a farsi coadiuvare da tecnici o da altre
persone retribuite, compreso il fallito (del
compenso riconosciuto a tali soggetti si
tiene conto ai fini della liquidazione del
compenso finale del curatore)
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Relazione al giudice



In merito alla relazione ex art. 33, sono stati
modificati i termini di redazione (entro 60 giorni dalla
dichiarazione di fallimento) ed è stato eliminato il
riferimento al tenore della vita privata del fallito e
della famiglia.
Le relazioni periodiche relative alle attività svolte
accompagnate dal conto della gestione, dovranno
essere presentate con cadenza semestrale. Copia
delle relazioni deve essere inviata al comitato dei
creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi
bancari o postali relativi allo stesso periodo. Il
comitato o ciascuno dei suoi componenti, può
formulare osservazioni scritte.
Nei quindici giorni successivi alla scadenza del
termine per il deposito delle osservazioni, copia
della relazione e delle eventuali osservazioni, deve
essere trasmessa telematicamente all’ufficio del
registro delle imprese
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Deposito delle somme




Le somme riscosse dal curatore devono essere
depositate entro il termine di 10 giorni sul conto corrente
intestato alla procedura fallimentare aperto presso un
ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.
Pertanto:
il termine entro il quale effettuare il deposito delle somme,
è aumentato da 5 a 10 giorni;
le somme di pertinenza della procedura dovranno essere
necessariamente depositate su un conto corrente
la scelta dell’ufficio postale e/o dell’istituto di credito, è
attribuita al curatore (attualmente l’istituto di credito e/o
l’ufficio postale sono indicati dal giudice delegato).
Nel caso in cui le somme disponibili non possano essere
destinate immediatamente ai creditori, su richiesta del
curatore e previa autorizzazione del comitato dei creditori,
il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide
siano impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato.
Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del
mandato di pagamento del giudice delegato
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Integrazione dei poteri del
curatore


Il curatore effettua le riduzioni di crediti, le transazioni, i
compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di
terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni,
lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e
donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione,
previa autorizzazione del comitato dei creditori
(attualmente è il Tribunale (giudice delegato per importi
sino a € 103,29) che autorizza tali operazioni
raccogliendo il parere non vincolante del comitato dei
creditori)
Il Giudice delegato viene previamente informato nel caso
di atti di valore superiore a 50.000 euro e in ogni caso per
le transazioni, salvo che gli stessi siano già stati approvati
nel programma di liquidazione (che il curatore deve
predisporre entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario
e sottoporre – acquisito il parere favorevole del comitato
dei creditori – all’approvazione del giudice delegato).
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Reclamo contro gli atti del curatore e
del comitato dei creditori (art. 36)




Contro gli atti di amministrazione del curatore,
contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei
creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito
e ogni altro interessato possono proporre reclamo al
giudice delegato entro 8 giorni dalla conoscenza
dell’atto o in caso di omissione dalla scadenza del
termine indicato nella diffida a provvedere
Il secondo comma ammette il ricorso al tribunale
contro il decreto del giudice delegato entro otto
giorni dalla data di comunicazione dello stesso
Il tribunale decide con decreto motivato entro 30
giorni sentiti il curatore ed il reclamante.
I termini processuali previsti dal presente articolo, al
pari di quelli previsti dall’articolo 26, non sono
soggetti alla sospensione feriale
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Revoca del curatore



Il primo comma dell’articolo 37 L.F. è
rimasto immutato
Il Tribunale provvede con decreto
motivato, sentiti il curatore ed il
comitato dei creditori (prima della
riforma il pubblico ministero)
Il terzo comma ammette il reclamo
alla corte di appello contro il decreto
di revoca o di rigetto dell’istanza di
revoca
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Sostituzione del curatore e dei
componenti del comitato dei
creditori (nuovo articolo 37 – bis)



In sede di adunanza per l’esame dello stato passivo
i creditori presenti (personalmente o per delega),
rappresentanti la maggioranza dei crediti allo stato
ammessi, possono effettuare nuove designazioni
relative al comitato dei creditori e chiedere la
sostituzione del curatore, indicando le ragioni della
richiesta e proponendo un nuovo nominativo
Il tribunale nomina i soggetti designati dai creditori
se sono rispettati i criteri degli artt. 28 e 40.
Nella stessa adunanza i creditori che rappresentano
la maggioranza di quelli allo stato ammessi,
indipendentemente dall’entità dei crediti vantati,
possono stabilire che ai componenti del comitato
dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle
spese di cui all’art. 41, un compenso per la loro
attività non superiore al 10% di quello liquidato al
curatore.
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Responsabilità del curatore




Il curatore adempie con diligenza ai doveri del
proprio ufficio imposti dalla legge e derivanti dal
piano di liquidazione approvato, con la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico
Deve tenere un registro preventivamente vidimato
da almeno un componente del comitato dei creditori
ed annotare giornalmente le operazioni relative alla
sua amministrazione
L’azione di responsabilità contro il curatore revocato
è proposta dal nuovo curatore, previa
autorizzazione del giudice delegato ovvero del
comitato dei creditori (prima era solo il giudice
delegato)
Il terzo comma rimane immutato e prevede l’obbligo
in capo al curatore che cessa dal suo ufficio, di
rendere il conto della gestione.
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Compenso del curatore



Il primo ed il secondo comma sono rimasti
inalterati.
Se nell’incarico si sono succeduti più
curatori, il compenso è stabilito in modo
proporzionale e liquidato al termine della
procedura, salvi eventuali acconti
Il terzo comma è rimasto pressoché
immutato
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I sigilli




Il curatore (prima era il giudice delegato)
procede, secondo le norme stabilite dal
codice di procedura civile, all’apposizione
dei sigilli sui beni che si trovano nella sede
principale dell’impresa e sugli altri beni del
debitore
Può richiedere l’assistenza della forza
pubblica
Se i beni e le cose si trovano in più luoghi,
l’apposizione dei sigilli può essere delegata
a uno o più coadiutori designati dal giudice
delegato
Se ci sono beni sui quali non possibile
apporre i sigilli si procede a norma dell’art.
758 del codice di procedura civile.
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Consegna del denaro, titoli,
scritture contabili e di altra
documentazione
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



Al curatore devono essere consegnati il denaro
contante, le cambiali e gli altri titoli anche
scaduti, le scritture contabili e ogni altra
documentazione richiesta, se non sono ancora
state depositate in cancelleria
Il giudice delegato può autorizzare il deposito
in un luogo idoneo, anche presso terzi
Il curatore deve esibire le scritture contabili a
richiesta del fallito o di chi ne ha diritto.
Se il curatore ritiene di non esibire la
documentazione richiesta, l’interessato può
proporre ricorso al giudice delegato che
provvede con decreto motivato
Può essere richiesto il rilascio di copia, a spese
del richiedente, previa autorizzazione del
giudice delegato
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Inventario




Il curatore, rimossi i sigilli redige l’inventario
(senza chiedere l’autorizzazione al giudice
delegato) secondo le norme del codice di
procedura civile, presenti o avvisati il fallito
e il comitato dei creditori, se nominato, con
l’assistenza del cancelliere, formando
processo verbale delle attività compiute
Possono intervenire i creditori
Se occorre può nominare uno stimatore
(prima tale nomina spettava al giudice
delegato)
Gli ultimi due comma dell’articolo 87 sono
rimasti invariati
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Inventario su altri beni


I beni mobili sui quali i terzi vantano
diritti reali o personali riconoscibili
possono essere restituiti su istanza
dell’interessato con decreto del
giudice delegato e col consenso del
curatore e del comitato dei creditori
I beni di proprietà del fallito per i
quali i terzi hanno un titolo negoziale
opponibile a quello del curatore, non
sono soggetti alla presa in consegna
ai sensi dell’art. 88
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Elenchi dei creditori e dei titolari di
diritti reali mobiliari e bilancio


Il curatore sulla base delle scritture
contabili del fallito e di altre notizie
che raccoglie compila l’elenco dei
creditori indicando i rispettivi crediti e
i diritti di prelazione; l’elenco di
coloro che vantano diritti reali e
personali, mobiliari ed immobiliari su
cose in possesso o disponibilità del
fallito indicando i relativi titoli
Gli elenchi sono depositati in
cancelleria
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Avviso ai creditori ed agli altri
interessati


Il curatore comunica ai creditori e agli altri
soggetti interessati - a mezzo posta,
telefax o posta elettronica (prima le
comunicazioni avvenivano solo tramite
raccomandata): la possibilità di partecipare
al concorso depositando in cancelleria del
tribunale la domanda di insinuazione al
passivo, il relativo termine, la data fissata
per l’esame dello stato passivo, altre
informazioni utili
Se un creditore risiede all’estero, la
comunicazione può essere effettuata al suo
rappresentante in Italia
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Domanda di ammissione al
passivo


Si propone con ricorso da presentare
in cancelleria almeno 30 giorni prima
dell’udienza fissata per l’esame dello
stato passivo
Può essere sottoscritto anche
personalmente e spedito anche in
forma telematica o con altri mezzi di
trasmissione che forniscano la prova
dell’avvenuta ricezione
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I requisiti del ricorso





Indicazione della procedura cui si intende
partecipare e generalità del creditore
(obbligatorio)
Indicazione della somma che si intende insinuare
al passivo, o descrizione del bene di cui si chiede
la restituzione o la rivendicazione (obbligatorio)
Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto per
i quali si fa la domanda (obbligatorio)
Eventuale indicazione di un titolo di prelazione
(se omesso il credito è considerato chirografario)
Indicazione di un numero di telefax, un indirizzo
di posta elettronica o l’elezione di un domicilio in
un comune nel circondario ove ha sede il
tribunale per le successive comunicazioni; è il
creditore che può decidere se ricevere le notifiche
e le comunicazioni via telefax o posta elettronica
(senza queste indicazioni le comunicazioni si
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effettuano
presso la cancelleria)
Documenti da allegare al
ricorso



I documenti dimostrativi del diritto del
creditore o del diritto del terzo che chiede
la restituzione o rivendica un bene
I documenti non presentati con la domanda
devono essere presentati almeno 15 giorni
prima dell’udienza fissata per l’esame dello
stato passivo
Con la domanda di restituzione o di
rivendicazione si può richiedere la
sospensione della liquidazione dei beni
oggetto del ricorso
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Progetto di stato passivo e
udienza di discussione





Il curatore, dopo aver esaminato le domande,
predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari
di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in
possesso del fallito (il curatore non è più assistente
del giudice delegato, ma forma autonomamente il
progetto di stato passivo)
Deposita il progetto di stato passivo almeno 15
giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello
stato passivo e ne da comunicazione ai creditori e
agli altri interessati
Questi possono presentare osservazioni scritte sino
a 5 giorni prima dell’udienza
All’udienza il giudice delegato decide su ciascuna
domanda tenuto conto delle conclusioni del curatore
e delle osservazioni degli atri interessati
Il fallito può chiedere di essere sentito
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Formazione dello stato
passivo




Il giudice delegato accoglie, respinge
o dichiara inammissibile la domanda
Il decreto è motivato se c’è
contestazione da parte del curatore
La domanda dichiarata inammissibile
può essere riproposta
Il giudice delegato indica il grado
dell’eventuale diritto di prelazione
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Rinvio ed esecutività dello
stato passivo


Il giudice può rinviare l’udienza
a non più di 8 giorni
Terminato l’esame delle
domande il giudice delegato
forma lo stato passivo e lo rende
esecutivo con decreto
depositato in cancelleria, che
produce effetti solo ai fini del
concorso
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Comunicazione dell’esito di
accertamento del passivo



Il curatore comunica ai creditori
l’esito della domanda e l’avvenuto
deposito in cancelleria dello stato
passivo
Informa il creditore la cui domanda
non è stata accolta, del diritto di
proporre opposizione
Questa comunicazione è fatta con
raccomandata o tramite telefax o
posta elettronica quando il creditore
abbia indicato tale modalità di
comunicazione
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Domande tardive di crediti


Sono le domande depositate in cancelleria
oltre il termine previsto di 30 giorni prima
dell’udienza fissata per la verifica dello
stato passivo e non oltre 12 mesi dal
deposito del decreto di esecutività dello
stato passivo; il tribunale può prorogare il
termine a 18 mesi in casi particolarmente
complessi (prima questi termini non
esistevano)
Decorso il termine e fino a quando non
sono esaurite le ripartizioni, le tardive sono
ammissibili se viene provato che il ritardo
dipende da cause non imputabili al
creditore
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Previsione di insufficiente
realizzo


Se risulta che non può essere acquisito
attivo da distribuire ad alcun creditore
(salva la soddisfazione dei crediti
prededucibili e delle spese di procedura), il
tribunale con decreto motivato su istanza
del curatore depositata almeno 20 giorni
prima dell’udienza per l’esame dello stato
passivo corredata da una relazione sulle
prospettive della liquidazione e sentiti i
creditori e il fallito, dispone non farsi luogo
al procedimento di accertamento del
passivo
Il curatore comunica il decreto ai creditori
che hanno presentato domanda, i quali
possono, entro 15 giorni, presentare
reclamo
avanti la corte di appello
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Esercizio provvisorio
dell’impresa del fallito




Con la sentenza dichiarativa di fallimento il giudice
può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o di
specifici rami di essa, se dalla sua interruzione
deriva un danno grave e a condizione che non
pregiudichi i creditori
Su proposta del curatore, il giudice delegato,
autorizza la continuazione temporanea
dell’esercizio d’impresa e ne fissa la durata
Durante l’esercizio provvisorio dell’impresa, il
curatore convoca il comitato dei creditori almeno
ogni 3 mesi per informarlo sulla gestione e discutere
sulla continuazione dell’esercizio
In caso di parere sfavorevole da parte del comitato,
il giudice ordina la cessazione dell’esercizio
provvisorio
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



Il curatore deve semestralmente o alla
conclusione dell’esercizio provvisorio fare
un rendiconto sull’attività e depositarlo in
cancelleria
Il curatore ha l’obbligo di informare il
giudice delegato e il comitato dei creditori
relativamente a circostanze che possono
influire sull’esercizio
Durante l’esercizio provvisorio i contratti
pendenti proseguono, salvo che il curatore
non intenda sospendere l’esecuzione o
scioglierli
I crediti sorti nell’esercizio provvisorio sono
soddisfatti in prededuzione
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Affitto dell’azienda o di rami
d’azienda


Il giudice delegato autorizza, su proposta
del curatore, con parere favorevole del
comitato dei creditori, l’affitto dell’azienda
a terzi se risulta vantaggioso per la futura
vendita
La scelta dell’affittuario è effettuata dal
curatore, con adeguate forme di
pubblicità, tenendo conto del canone
offerto, delle garanzie prestate, della
attendibilità del piano di prosecuzione
dell’attività, della conservazione degli
occupati
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Programma di liquidazione



Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario, il
curatore predispone un programma di
liquidazione che, con il parere favorevole del
comitato dei creditori, sottopone al giudice
delegato
Il programma deve indicare modalità e tempi
per la realizzazione dell’attivo e specificare se
è opportuno l’esercizio provvisorio dell’azienda
o dei singoli rami, ovvero l’affitto; se ci sono
proposte di concordato; le eventuali azioni
risarcitorie, recuperatorie o revocatorie; la
possibilità di cessione unitaria dell’azienda; le
condizioni di vendita dei singoli cespiti
Il curatore può, con l’autorizzazione del giudice
delegato, affidare ad altri professionisti alcune
incombenze della procedura di liquidazione
dell’attivo
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



Il comitato dei creditori può proporre
modifiche al programma presentato dal
curatore
Il curatore può, per sopravvenute esigenze,
presentare un’integrazione al programma
di liquidazione
Il curatore può procedere alla liquidazione
dei beni con l’autorizzazione del giudice
delegato, sentito il comitato dei creditori,
solo se dal ritardo possono derivare
pregiudizi all’interesse dei creditori
Il curatore, con l’autorizzazione del
comitato dei creditori, può non acquisire o
rinunciare a liquidare alcuni beni se
l’attività di liquidazione appare non
conveniente; il curatore dà comunicazione
della decisione ai creditori
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Vendita dell’azienda, di rami,
di beni e rapporti in blocco




La liquidazione dei singoli beni è effettuata
a condizione che la vendita dell’intero
complesso aziendale o dei suoi rami o di
beni e rapporti in blocco, non consenta – in
previsione – una maggiore soddisfazione
per i creditori
Salvo diversi accordi, è esclusa la
responsabilità dell’acquirente per i debiti
relativi all’esercizio delle aziende cedute,
sorti prima del trasferimento
La cessione dei crediti ha effetto nei
confronti dei terzi dal momento
dell’iscrizione del trasferimento nel registro
delle imprese
I privilegi e le garanzie sono validi e
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conservano
il loro grado a favore del
cessionario



Nel caso di cessione di azienda, rami di
azienda ovvero di beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco, è comunque esclusa
la responsabilità dell’alienante ex art. 2560
c.c.
Il curatore può effettuare la liquidazione
mediante il conferimento in una o più
società, anche di nuova costituzione,
dell’azienda o di rami di essa, di beni e
crediti con i relativi rapporti contrattuali in
corso
Il pagamento del prezzo può essere
effettuato mediante accollo di debiti da
parte dell’acquirente se non viene alterata
la graduazione dei crediti
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Vendita dei crediti, dei diritti, delle
quote, delle azioni, mandato a
riscuotere



Il curatore può cedere i crediti,
compresi quelli fiscali o futuri; può
cedere le azioni revocatorie
concorsuali, se i relativi giudizi sono
già pendenti
Alla vendita di quota di srl si applica
l’articolo 2471 del codice civile in
tema di prelazione
Il curatore può stipulare contratti di
mandato per la riscossione dei
crediti
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Modalità delle vendite






Il curatore effettua le vendite avvalendosi di esperti per la stima
dei beni, salvo quelli di modesto valore, con adeguate forme di
pubblicità per garantire la massima informazione e
partecipazione degli interessati ( non necessita delle singole
autorizzazioni del giudice delegato)
Relativamente ai beni immobili, prima di completare le operazioni
di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del
curatore ai creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio
Il curatore può sospendere la vendita se perviene un’offerta
d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del
prezzo offerto
Il curatore deposita in cancelleria la documentazione relativa alle
procedure di vendita informando il giudice delegato e il comitato
dei creditori
Se alla data di dichiarazione del fallimento sono pendenti
procedure esecutive, il curatore può subentrarvi ovvero proporre
istanza al giudice dell’esecuzione
Con regolamento del Ministro della giustizia saranno stabiliti i
mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita
nonché i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti
specializzati e degli operatori esperti di cui il curatore potrà
avvalersi.
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Poteri del giudice delegato


Il giudice delegato può sospendere, con
decreto motivato, la vendita su istanza del
fallito, del comitato dei creditori, di altri
interessati, previo parere del comitato dei
creditori, può sospendere la vendita per
gravi motivi o su istanza presentata dagli
stessi soggetti entro 10 giorni dal deposito
in cancelleria della documentazione
quando il prezzo offerto è molto inferiore al
prezzo di mercato
Per i veicoli iscritti al pra il giudice
delegato, una volta avvenuta la vendita,
ordina la cancellazione di tutte le iscrizioni
e trascrizioni relative ai veicoli in oggetto
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Beni speciali

Per le vendite di navi, galleggianti,
ed aeromobili iscritti nei registri
indicati nel codice della navigazione
e per il trasferimento dei diritti di
utilizzazione economica delle opere
dell’ingegno, dei dritti nascenti delle
invenzioni industriali, dei marchi e
per la cessione delle banche dati, si
applicano le norme contenute nei
rispettivi codici e leggi speciali
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Procedimento di ripartizione




Il curatore ogni 4 mesi o nel diverso
termine stabilito dal giudice, presenta un
prospetto delle somme disponibili ed un
progetto di ripartizione delle stesse
Il giudice, sentito il comitato dei creditori,
ordina il deposito del piano di riparto in
cancelleria e dispone che tutti i creditori ne
siano avvisati con raccomandata A/R o
altro mezzo telematico che garantisca
l’avvenuta ricezione
I creditori entro e non oltre 15 giorni
possono proporre reclamo contro il
progetto di riparto
Se vi sono dei reclami il progetto è
dichiarato esecutivo con accantonamento
delle somme
corrispondenti ai crediti
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oggetto di contestazione
Disciplina dei crediti
prededucibili




I crediti prededucibili devono essere accertati al pari
degli altri crediti, con esclusione di quelli non
contestati per collocazione e ammontare e di quelli
sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di
compensi di soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25;
Sono soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi
con il ricavato della liquidazione del patrimonio
mobiliare ed immobiliare, secondo un criterio
proporzionale, escluso il ricavato dei beni oggetto di
pegno o ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti;
Il corso degli interessi cessa al momento del
pagamento
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento,
liquidi, esigibili e non contestati, possono essere
soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto. Il
pagamento viene autorizzato dal comitato dei creditori,
o dal giudice delegato per importi superiori ai 25.000
euro.
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Masse attive e partecipazione dei
crediti assistiti da prelazione


Il nuovo articolo 111 ter descrive le modalità di
determinazione delle masse liquide mobiliari e
immobiliari (per le quali il curatore deve gestire conti
autonomi per ciascun immobile oggetto di privilegio
speciale e di ipoteca e per ciascun bene mobili o
gruppo di beni mobili oggetto di pegno e privilegio
speciale) con attribuzione dei relativi frutti e
interessi attivi che sono comunque già attualmente
applicate.
Allo stesso modo gli articoli 111 bis e 111 quater
descrivono la partecipazione al riparto dei crediti
prededucibili e dei crediti assistiti da prelazione,
senza introdurre novità di rilievo (in altre parole gli
articoli in questione introducono nella normativa i
criteri già definiti dalla giurisprudenza);
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I creditori ammessi
tardivamente

Normalmente concorrono solo
alle ripartizioni posteriori alla
loro ammissione, salvo il diritto
di prelevare le quote che
sarebbero loro spettate, se
assistiti da cause di prelazione
ovvero se il ritardo è dipeso da
cause ad essi non imputabili
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Ripartizioni parziali

Nelle ripartizioni parziali (non più
dell’80% del totale da ripartire) si
devono trattenere e depositare nei
modi stabiliti dal giudice delegato le
quote assegnate a creditori ammessi
con riserva, ai creditori opponenti, le
somme per spese future e ogni altro
debito prededucibile, le somme
ricevute dalla procedura per effetto
di provvedimenti provvisoriamente
esecutivi e non ancora passati in
giudicato
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Scioglimento delle ammissioni
con riserva

Quando si verifica l’evento che
ha determinato l’accoglimento
con riserva, il giudice delegato
modifica lo stato passivo
accogliendo la domanda in
modo definitivo
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Restituzione di somme
riscosse

I creditori che hanno percepito
pagamenti non dovuti, devono
restituire le somme riscosse,
oltre agli interessi legali
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Pagamento ai creditori


Il curatore provvede al pagamento delle
somme nei modi stabiliti dal giudice
delegato, purché tali da assicurare la prova
del pagamento stesso
Se prima della ripartizione i crediti sono
stati ceduti, le quote di riparto vengono
attribuite al cessionario (qualora la
cessione si stata comunicata
tempestivamente unitamente alla
documentazione che attesti – con atto
recante le sottoscrizioni autenticate del
cedente e del cessionario – l’intervenuta
cessione) ed il curatore provvede alla
rettifica formale dello stato passivo
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Rendiconto del curatore





Il curatore compiuta la liquidazione dell’attivo o, in ogni
caso quando cessa il suo incarico, presenta al giudice un
resoconto evidenziando le operazioni contabili e l’attività
di gestione della procedura
Il giudice ne ordina il deposito in cancelleria e fissa
l’udienza alla quale può intervenire ogni interessato
(l’udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi
quindici giorni dal deposito)
Il deposito e la fissazione dell’udienza devono essere
comunicati, a cura del curatore, a tutti i creditori (compresi
coloro che hanno fatto opposizione e ai creditori
prededucibili non ancora soddisfatti)
I creditori possono presentare osservazioni e
contestazioni fino all’udienza
Il conto è approvato con decreto dal giudice delegato; in
caso di contestazioni è fissata l’udienza innanzi al collegio
che provvede in camera di consiglio
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Ripartizione finale



Approvato il conto e liquidato il
curatore il giudice delegato ordina il
riparto finale
Le somme accantonate che non
possono ancora essere versate, non
impediscono la chiusura della
procedura
Il giudice delegato può disporre che
ai creditori che vi acconsentono,
siano assegnati crediti di imposta del
fallito non ancora rimborsati
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Relazione16