TUTELA FAUNISTICA
E FORESTAZIONE
CORSO DI PREPARAZIONE ALLA GESTIONE FAUNISTICA DI CUI ALLA
L.R. N. 8/1994, ART. 16, COMMA 3 E SUCCESSIVE MODIFICHE
PRESENTAZIONE
MOTIVAZIONI
LA NORMATIVA
Dott. Marco Bonacoscia
PROGRAMMA DEL CORSO
DATA
DOCENTE
ARGOMENTO
Motivazione del corso. Normativa nazionale e regionale in materia di controllo della fauna
14-gen
Bonacoscia Marco selvatica e di risarcimento monetario dei danni. Strumenti d'intervento utilizzabili per il controllo
indiretto del danno (metodi ecologici di prevenzione, risarcimento monetario del danno)
16-gen
Giacchini Paolo
21-gen
Giacchini
Cenni di Cartografia. Gli impatti della fauna sulle attività antropiche e le tecniche di prevenzione.
23-gen
Giacchini
Biologia ed ecologia dei Corvidi presenti nel territorio provinciale. Metodologie di monitoraggio.
Tecniche di controllo. I protocolli ISPRA
28-gen
Bonacoscia
Biologia ed ecologia della Volpe. Principi di gestione faunistica: tecniche di censimento. I
protocolli ISPRA
30-gen
Bonacoscia
La Volpe: Tecniche di prevenzione dei danni. Modalità di controllo. Analisi dell’efficacia degli
interventi di controllo diretto ed indiretto.
04-feb
Bresca Elena
06-feb
Giacchini
11-feb
Bresca
13-feb
Giacchini
Principi di ecologia applicati alla gestione faunistica.
Biologia ed ecologia della Nutria. Metodologie di monitoraggio. Tecniche di controllo.
Biologia ed ecologia dello Storno. Metodologie di monitoraggio. Tecniche di controllo. I protocolli
ISPRA
Biologia ed ecologia dell’Istrice. Metodologie di monitoraggio. Tecniche di controllo
Biologia ed ecologia del Piccione. Metodologie di monitoraggio. Tecniche di controllo. I protocolli
ISPRA
MOTIVAZIONI DEL CORSO
Approvazione delle nuove direttive relative ai corsi
digestione faunistica di cui alla L.R. 8/94 art. 16 comma 3e
revoca delle direttive precedenti emanate con deliberazioni
n. 878/1995 e n. 1068/1998. (Atto deliberativo di Giunta
numero 1104 del 18/7/2005)
di approvare nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, le nuove direttive alle Province in materia di corsi di
preparazione alla gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/1994, art. 16,
comma 3
PERCHE’ LA GESTIONE FAUNISTICA
COSA SIGNIFICA GESTIONE FAUNISTICA?
Per Gestione Faunistica si intende la disciplina tecnico – scientifica
che, per finalità dell’uomo, persegue l’uso sostenibile dei Vertebrati
terrestri e delle acque interne, mediante interventi nei confronti della
fauna, dell’ambiente e della società.
COME SI ATTUA LA GESTIONE FAUNISTICA?
La gestione faunistica si attua in base alla Pianificazione
Perché Pianificare?
Perché NO
Perché SI
• Non intervenire, quindi non
gestire
• Intervenire improvvisando
• Non avere obiettivi
• Intervenire senza stabilire le
modalità di intervento
• Intervenire in modo disomogeneo
• Non prevenire problemi
• Non individuare i soggetti
responsabili
• Non definire gli operatori
• Non stabilire le risorse
• Non si può fare buona gestione
• Stabilire e perseguire gli obiettivi
• Stabile gli interventi e i progetti
da realizzare
• Stabilire i tempi di ciascun
intervento
• Determinare le tecniche di
intervento
• Intervenire in modo omogeneo
• Prevenire problemi
• Individuare i soggetti responsabili
• Definire gli operatori
• Stabilire le risorse
• Si possono creare le condizioni per
fare buona gestione
Come gestire la fauna?
tutela
Definizione degli obiettivi
incremento
prelievo venatorio
controllo
Direttive Comunitarie
Rispetto della normativa
L. 157/92
L.R. 8/94 e Regolamenti
della biologia
Conoscenza
Dell’ecologia e dinamica di
popolazione
Delle problematiche
Monitoraggio dei risultati
Quali sono le competenze necessarie per operare nel settore
della gestione faunistica?
PER UN PROFESSIONISTA
• Ecologia
• Zoologia
• Conservazione della natura
• Gestione faunistica
• Normativa
• Informatica
• Statistica
• Conoscenza della Pubblica Amministrazione
• Comunicazione
Quali possono essere i limiti ed i problemi
nell’applicazione della gestione faunistica?
 NON AVERE DISPONIBILITA’ DI DATI?
 NON AVERE DISPONIBILITA’ ECONOMICHE?
 NON RIUSCIRE AD PPLICARE SOLUZIONI ADEGUATE ALLE
ESIGENZE?
 NON AVERE LA COLLABORAZIONE DEI SOGGETTI
INTERESSATI?
Quale è il compito dell’0peratore faunistico?
 REALIZZARE INTERVENTI DI CONTROLLO DELLA FAUNA
 GESTIRE LA FAUNA E L’AMBIENTE NATURALE
 PROMUOVERE UNA CULTURA CHE POSSA DETERMINARE FORME
DI COLLABORAZIONE PER OPERARE LA GESTIONE FAUNISTICA
Cosa è necessario per essere un buon 0peratore faunistico?
Conoscere:
i principi di ecologia
la zoologia delle specie oggetto di gestione
i principi di gestione faunistica
la normativa di riferimento
Comunicare a tutti i potenziali collaboratori le proprie
conoscenze
Essere convinti che per raggiungere buoni risultati per la
conservazione della fauna, per il prelievo venatorio, per la
tutela delle attività umane è necessario operare buone
forme di gestione faunistica
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA
E PER IL PRELIEVO VENATORIO.
LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8
DISPOSIZIONIPER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA E PER L'ESERCIZIODELL'ATTIVITÀVENATORIA
L. 157/92
Art. 19
Controllo della fauna selvatica
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo,
per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storicoartistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al
controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale
controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di
metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora
l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani
di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti
dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei
proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di
licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie
comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
L.R. 8/94
Art. 16
Controllo delle specie di fauna selvatica
1. La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie
di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve
naturali.
2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in
conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza
dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e
38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.
3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto
la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati dai soggetti indicati dal
comma 2 dell'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente
autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla
gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia.
Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi
ecologici.
4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può attivare
piani di controllo. A tal fine individua le specie oggetto dei controlli e determina il
numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed
effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della
legge statale.
L.R. 8/94
Art. 16
Controllo delle specie di fauna selvatica
5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazione di controllo è consentito,
nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le
munizioni indicate nell'autorizzazione.
6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i
territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al
comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie
selvatiche.
6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di
cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge statale.
6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province predispongono piani di
controllo finalizzati alla sua radicazione, avvalendosi di operatori autorizzati.
6 quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i
danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al
patrimonio zootecnico.
7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del
comma 3 dell'art. 9.
L.R. 8/94
Art. 16
Controllo delle specie di fauna selvatica
5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazione di controllo è consentito,
nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le
munizioni indicate nell'autorizzazione.
6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i
territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al
comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie
selvatiche.
6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di
cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge statale.
6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province predispongono piani di
controllo finalizzati alla sua radicazione, avvalendosi di operatori autorizzati.
6 quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i
danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al
patrimonio zootecnico.
7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del
comma 3 dell'art. 9.
L.R. 8/94
Art. 16 bis
Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta
1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito
del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell'art. 19 della
legge statale spetta alla Provincia.
L. 157/92
Art. 26
Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione
agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna
selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è
costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai
risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui
all'articolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il
funzionamento del fondo di cui al comma 1, ………
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare
tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro
trenta giorni dalle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e
nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il
procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
L.R. 8/94
Art. 18
Fondo per i danni
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma
1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è determinata con legge
regionale di approvazione del bilancio di previsione.
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per
la prevenzione dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene
assegnata e ripartita fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie
agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle
attività agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai
contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art.
17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla base dei danni accertati,
entro i limiti di disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 17 e secondo i criteri
stabiliti dalla Giunta regionale.
Quindi cosa è il controllo della fauna?
NON E’ UN’ATTIVITA’ DI CACCIA
L’OPERATORE NON E’ UN CACCIATORE
L’OPERATORE E’ UN PROFESSIONISTA …….
VOLONTARIO
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