Legge 24 marzo 2012, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria Servizio Farmaceutico Regione del Veneto Venezia 30 marzo 2012 Legge 24 marzo 2012, n. 27 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ” • • pubblicata in GU n.71 del 24-03-2012 – Suppl. Ordinario n.53 entrata in vigore il 25 marzo 2012 Art. 11 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” Individuazione nuove farmacie • l’art. 11, comma 1 introduce disposizioni “ORDINARIE” • l’art. 11, comma “STRAORDINARIE” 2 detta nuove disposizioni Novità introdotte dal comma 1 a. Numero delle autorizzazioni • • • • • • • • • • • • 1 farmacia ogni 3.300 abitanti – possibilità di apertura di una nuova farmacia qualora il numero di abitanti sia superiore al 50% di 3.300 Schema progressione del numero di farmacie in rapporto all’aumento della popolazione: fino a 3.300 abitanti: 1 farmacia facoltativa da 3.300 a 6.599 abitanti: 1 farmacia obbligatoria da 4.951 a 6.599 abitanti: 1 farmacia obbligatoria + 1 farmacia discrezionale da 6.600 a 9.899 abitanti: 2 farmacie obbligatorie da 8.251 a 9.899 abitanti: 2 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale da 9.900 a 13.199 abitanti: 3 farmacie obbligatorie da 11.551 a 13.199 abitanti: 3 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale da 13.200 a 16.499 abitanti: 4 farmacie obbligatorie da 14.851 a 16.499 abitanti: 4 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale …………………………………………………………………………………………….. Novità introdotte dal comma 1 b. Obbligo da parte dei comuni di avere un numero di farmacie tale da soddisfare il rapporto numerico sopra evidenziato -1 farmacia/3.300 abitanti- (fermo restando la discrezionalità in ordine alla previsione dell’ulteriore farmacia rispetto alla popolazione eccedente) • l’istituzione della prima sede farmaceutica matura obbligatoriamente con il raggiungimento del quorum di 3.300 abitanti (fermo restando la discrezionalità in ordine alla previsione dell’ulteriore farmacia rispetto alla popolazione eccedente) • l’istituzione della prima sede farmaceutica in presenza di un numero di abitanti inferiore a 3.300 abitanti è facoltativa c. “Pianta organica” non più intesa come perimetrazione del territorio attribuibile a ciascuna farmacia Novità introdotte dal comma 1 d. Introduzione del concetto di zona intesa come compartimenti/quartieri/ripartizioni del territorio equivalenti (capoluogo-frazionilocalità)/ etc.. ove collocare la/e farmacia/e e. Rivalutazione del ruolo dei comuni; spetta infatti a quest’ultimi, sentiti Azienda ULSS e Ordine provinciale dei farmacisti, identificare le zone e rivedere entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alla rilevazione della popolazione residente, il numero di farmacie spettanti Novità introdotte dal comma 2 I COMUNI entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore – 25 marzo 2012della legge di conversione del decreto-legge ovvero entro il 23 aprile 2012: a. individuano e localizzano le nuove farmacie tenuto conto: – della popolazione residente al 31 dicembre 2010 – del numero complessivo delle farmacie esistenti (operanti e istituite ancorché non ancora aperte) indipendentemente dal criterio di legge con il quale furono istituite ordinario c.d. “demografico” o derogatorio c.d.“topografico” Novità introdotte dal comma 2 in base ai seguenti criteri: – assicurare un’equa distribuzione sul territorio – garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate – tenere presente che l’apertura della nuova farmacia deve rispettare la distanza minima di 200 metri dalle altre farmacie sentiti : – Aziende ULSS – Ordine provinciale dei Farmacisti Novità introdotte dal comma 2 b. inviano i dati alla Regione N.B alla mancata comunicazione dei predetti dati entro il termine di 30 gg. subentra la Regione in via sostitutiva con proprio atto sentiti Aziende ULSS e Ordini provinciali dei Farmacisti Novità introdotte dal comma 3 LA REGIONE • entro 60 giorni dall’invio dei dati comunali, bandisce un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche • entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge provvede ad assicurare la conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili I COMUNI • non possono esercitare il diritto di prelazione sulle sedi risultanti dalla ricognizione straordinaria Modalità di inoltro dati alla Regione Invio del provvedimento comunale tramite posta certifica – PEC – per l’acquisizione formale al protocollo regionale: [email protected] e in formato word al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] Comuni che devono esprimersi: 109 Distribuiti per ciascun Ordine Provinciale dei Farmacisti: Belluno Vicenza Treviso 4 21 26 Venezia Padova Rovigo Verona 18 18 3 19 Possibile percorso e scadenze COMUNE FORMULA UNA PROPOSTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEI PARERI DELL’ULSS E DELL’ORDINE DEI FARMACISTI In base allo statuto di ogni Comune (le scadenze di seguito riportate sono meramente indicative ma ragionevolmente rispettose dei tempi necessari a ciascun soggetto interessato per esprimersi in merito) INVIARE ENTRO IL 10.04 ULSS DI PERTINENZA ORDINE FARMACISTI PROVINCIALE Deliberazione del Direttore Generale … alternative es nota della direzione Provvedimento del Consiglio direttivo … o alternative ANCI (in copia): Monitoraggio INVIARE ENTRO IL 16.04 COMUNE Provvedimento definitivo INVIARE ENTRO IL 23.04 REGIONE Azienda ULSS per la successiva ANCI (in copia) classificazione in urbana o rurale monitoraggio In questa fase straordinaria: •I comuni entro il 23 aprile 2012 trasmettono in Regione e all’ANCI Veneto il provvedimento definitivo di individuazione e localizzazione delle nuove farmacie da inserire a concorso •Le Aziende ULSS provvederanno a classificare le nuove farmacie in urbane o rurali (tale attività può richiedere la collaborazione dei comuni interessati) i dati relativi alla classificazioni devono pervenire in Regione tramite PEC [email protected] o fax 041 2793468 entro il 7 maggio 2012 Alcuni esempi……… Comune con 43.500 abitanti e 10 farmacie già aperte 3 nuove farmacie Centro 25.000 abitanti - 7 farmacie già aperte Frazione A 8.300 abitanti – 2 farmacie già aperte Frazione B 3.100 abitanti – 1 farmacia già aperta 1 nuova farmacia 4.100 abitanti – nessuna farmacia aperta 1 nuova farmacia Frazione D 3.000 abitanti – nessuna farmacia aperta 1 nuova farmacia Frazione C Alcuni esempi……… Comune con 12.600 abitanti e 2 farmacie già aperte 2 nuove farmacie Frazione A 3.000 abitanti – nessuna farmacia già aperta Centro 6.500 abitanti - 2 farmacie già aperte Frazione B 3.100 abitanti – nessuna farmacia già aperta 1 nuova farmacia 1 nuova farmacia Possibili contenuti del provvedimento definitivo comunale 1-Normativa di riferimento 2-Dati •Popolazione Comune (dato ISTAT al 31.12.2010) •Numero farmacie totali presenti nel comune •Numero nuove farmacie 3-Descrizione dei criteri adottati: – assicurare un’equa distribuzione sul territorio – garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate – tenere presente che l’apertura della nuova farmacia deve rispettare la distanza minima di 200 metri dalle altre farmacie 4-Localizzazione delle nuove farmacie •Eventuali farmacie già presenti •Numero abitanti presenti nella localizzazione 6-Pareri •Sentito ULSS, esplicitare modalidà, es nota… •Sentito Ordine farmacisti, esplicitare modalità, es nota…. •Dare conto dei rispettivi pareri