Legge 24 marzo 2012, n. 27 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge
24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività”
Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria
Servizio Farmaceutico
Regione del Veneto
Venezia 30 marzo 2012
Legge 24 marzo 2012, n. 27 “ Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività ”
•
•
pubblicata in GU n.71 del 24-03-2012 – Suppl. Ordinario n.53
entrata in vigore il 25 marzo 2012
Art. 11
“Potenziamento
del
servizio
di
distribuzione
farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie,
modifica alla disciplina della somministrazione dei
farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”
Individuazione nuove farmacie
• l’art. 11, comma 1 introduce
disposizioni “ORDINARIE”
• l’art. 11, comma
“STRAORDINARIE”
2
detta
nuove
disposizioni
Novità introdotte dal comma 1
a. Numero delle autorizzazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 farmacia ogni 3.300 abitanti – possibilità di apertura di una
nuova farmacia qualora il numero di abitanti sia superiore al 50%
di 3.300
Schema progressione del numero di farmacie in rapporto
all’aumento della popolazione:
fino a 3.300 abitanti: 1 farmacia facoltativa
da 3.300 a 6.599 abitanti: 1 farmacia obbligatoria
da 4.951 a 6.599 abitanti: 1 farmacia obbligatoria + 1 farmacia discrezionale
da 6.600 a 9.899 abitanti: 2 farmacie obbligatorie
da 8.251 a 9.899 abitanti: 2 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale
da 9.900 a 13.199 abitanti: 3 farmacie obbligatorie
da 11.551 a 13.199 abitanti: 3 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale
da 13.200 a 16.499 abitanti: 4 farmacie obbligatorie
da 14.851 a 16.499 abitanti: 4 farmacie obbligatorie + 1 farmacia discrezionale
……………………………………………………………………………………………..
Novità introdotte dal comma 1
b.
Obbligo da parte dei comuni di avere un numero di
farmacie tale da soddisfare il rapporto numerico sopra
evidenziato -1 farmacia/3.300 abitanti-
(fermo restando la discrezionalità in ordine alla previsione dell’ulteriore farmacia rispetto alla popolazione eccedente)
• l’istituzione della prima sede farmaceutica matura obbligatoriamente con il
raggiungimento del quorum di 3.300 abitanti (fermo restando la
discrezionalità in ordine alla previsione dell’ulteriore farmacia rispetto alla
popolazione eccedente)
• l’istituzione della prima sede farmaceutica in presenza di un numero di
abitanti inferiore a 3.300 abitanti è facoltativa
c. “Pianta organica” non più intesa come perimetrazione
del territorio attribuibile a ciascuna farmacia
Novità introdotte dal comma 1
d. Introduzione del concetto di zona intesa
come compartimenti/quartieri/ripartizioni del
territorio equivalenti (capoluogo-frazionilocalità)/ etc.. ove collocare la/e farmacia/e
e. Rivalutazione del ruolo dei comuni; spetta
infatti a quest’ultimi, sentiti Azienda ULSS e
Ordine
provinciale
dei
farmacisti,
identificare le zone e rivedere entro il mese
di dicembre di ogni anno pari, in base alla
rilevazione della popolazione residente, il
numero di farmacie spettanti
Novità introdotte dal comma 2
I COMUNI
entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore – 25 marzo 2012della legge di conversione del decreto-legge ovvero entro il 23 aprile
2012:
a. individuano e localizzano le nuove farmacie
tenuto conto:
– della popolazione residente al 31 dicembre
2010
– del numero complessivo delle farmacie esistenti
(operanti e istituite ancorché non ancora aperte)
indipendentemente dal criterio di legge con il
quale furono istituite ordinario c.d. “demografico”
o derogatorio c.d.“topografico”
Novità introdotte dal comma 2
in base ai seguenti criteri:
– assicurare un’equa distribuzione sul territorio
– garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico
anche ai cittadini residenti in aree scarsamente
abitate
– tenere presente che l’apertura della nuova
farmacia deve rispettare la distanza minima di
200 metri dalle altre farmacie
sentiti :
– Aziende ULSS
– Ordine provinciale dei Farmacisti
Novità introdotte dal comma 2
b. inviano i dati alla Regione
N.B
alla mancata comunicazione dei
predetti dati entro il termine di 30 gg.
subentra la Regione in via sostitutiva con
proprio atto sentiti Aziende ULSS e Ordini
provinciali dei Farmacisti
Novità introdotte dal comma 3
LA REGIONE
• entro 60 giorni dall’invio dei dati comunali, bandisce un
concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle
sedi farmaceutiche
• entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge provvede ad assicurare la
conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione
delle sedi farmaceutiche disponibili
I COMUNI
• non possono esercitare il diritto di prelazione sulle sedi
risultanti dalla ricognizione straordinaria
Modalità di inoltro dati alla
Regione
Invio del provvedimento comunale tramite
posta certifica – PEC – per l’acquisizione
formale al protocollo regionale:
[email protected]
e
in formato word al seguente indirizzo di posta
elettronica:
[email protected]
Comuni che devono esprimersi: 109
Distribuiti per ciascun Ordine Provinciale dei Farmacisti:
Belluno
Vicenza
Treviso
4
21
26
Venezia
Padova
Rovigo
Verona
18
18
3
19
Possibile percorso e scadenze
COMUNE FORMULA UNA PROPOSTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE
DEI PARERI DELL’ULSS E DELL’ORDINE DEI FARMACISTI
In base allo statuto di ogni Comune
(le scadenze di seguito riportate sono meramente indicative ma ragionevolmente rispettose
dei tempi necessari a ciascun soggetto interessato per esprimersi in merito)
INVIARE ENTRO IL 10.04
ULSS DI PERTINENZA
ORDINE FARMACISTI PROVINCIALE
Deliberazione del Direttore
Generale … alternative es
nota della direzione
Provvedimento del Consiglio
direttivo … o alternative
ANCI (in
copia):
Monitoraggio
INVIARE ENTRO IL 16.04
COMUNE
Provvedimento definitivo
INVIARE ENTRO IL 23.04
REGIONE
Azienda ULSS per la successiva
ANCI (in copia)
classificazione in urbana o rurale
monitoraggio
In questa fase straordinaria:
•I comuni entro il 23 aprile 2012 trasmettono in Regione e
all’ANCI Veneto il provvedimento definitivo di individuazione
e localizzazione delle nuove farmacie da inserire a concorso
•Le Aziende ULSS provvederanno a classificare le nuove
farmacie in urbane o rurali (tale attività può richiedere la
collaborazione dei comuni interessati)
i dati relativi alla classificazioni devono pervenire in Regione
tramite PEC [email protected] o
fax 041 2793468 entro il 7 maggio 2012
Alcuni esempi………
Comune con 43.500 abitanti e 10 farmacie già aperte
3 nuove farmacie
Centro
25.000 abitanti - 7 farmacie già aperte
Frazione A
8.300 abitanti – 2 farmacie già aperte
Frazione B
3.100 abitanti – 1 farmacia già aperta
1 nuova
farmacia
4.100 abitanti – nessuna farmacia aperta
1 nuova
farmacia
Frazione D 3.000 abitanti – nessuna farmacia aperta
1 nuova
farmacia
Frazione C
Alcuni esempi………
Comune con 12.600 abitanti e 2 farmacie già aperte
2 nuove farmacie
Frazione A
3.000 abitanti – nessuna farmacia già
aperta
Centro
6.500 abitanti - 2 farmacie già aperte
Frazione B
3.100 abitanti – nessuna farmacia già
aperta
1 nuova
farmacia
1 nuova
farmacia
Possibili contenuti del provvedimento definitivo comunale
1-Normativa di riferimento
2-Dati
•Popolazione Comune (dato ISTAT al 31.12.2010)
•Numero farmacie totali presenti nel comune
•Numero nuove farmacie
3-Descrizione dei criteri adottati:
– assicurare un’equa distribuzione sul territorio
– garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico
anche ai cittadini residenti in
aree scarsamente abitate
– tenere presente che l’apertura della nuova farmacia deve rispettare la distanza
minima di 200 metri dalle altre farmacie
4-Localizzazione delle nuove farmacie
•Eventuali farmacie già presenti
•Numero abitanti presenti nella localizzazione
6-Pareri
•Sentito ULSS, esplicitare modalidà, es nota…
•Sentito Ordine farmacisti, esplicitare modalità, es nota….
•Dare conto dei rispettivi pareri
Scarica

Legge 24 marzo 2012, n. 27 - presentazione PowerPoint