MM MODALITA’ OPERATIVE DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE UNICA Potenza 13 febbraio 2009 CCIAA La genesi normativa MM La legge 40: tra semplificazione e liberalizzazione Con la liberalizzazione si compie un passo ulteriore rispetto alla semplificazione: Si deregolamentano alcune attività (art. 10) Si agevola l'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio tramite disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici (art. 9) MM La legge 40: semplificazione e liberalizzazione A ben vedere l’art. 9 è finalizzato a prevedere uno strumento unico destinato a sostituire la fallimentare esperienza dei cd. sportelli polifunzionali, introdotti su basi erronee nei primi anni 90. L’errore è consistito soprattutto nel non aver riprogettato il flusso documentale e quindi l’intero processo, ma essersi limitati ad introdurre per legge lo sportello. MM Abrogazione degli sportelli polifunzionali A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente MM La legge 40: semplificazione e liberalizzazione A ben vedere dunque l’art. 9 è più vicino alla semplificazione delle procedure amministrative che ad una vera e propria liberalizzazione. Si può dire che “agevoli l'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio tramite una semplificazione amministrativa, prevedendo disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici”. MM I precedenti normativi I precedenti normativi L’art. 5 della legge di semplificazione per il 2005 (n. 246) prevede(va) tra l’altro semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici; MM I precedenti normativi Il progetto della norma di semplificazione prevedeva poi la cd. agenzia per le imprese. Era previsto che avessero funzioni di consulenza, assistenza ed intermediazione, diffusione di informazioni e certificazione del possesso, dei soggetti, dei requisiti di legge per l'ottenimento delle autorizzazioni. MM La legge 2 aprile 2007, n. 40 La norma si inserisce dunque in un ambito più importante: I S.U.A.P. nel progetto di riforma Capezzone La (ex) Bolkenstein (direttiva 2006/123/CE, da recepirsi entro dicembre 2009) MM La direttiva 123/2006/CE ex BOLKENSTEIN La ex Bolkenstein (47° considerando) Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico). Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere di commercio e dell'artigianato ovvero da organismi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti. MM La ex Bolkenstein (52° considerando) La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica costituirà la condicio sine qua non della semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, altri strumenti per espletare tali procedure e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere espletate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da tale obbligo le procedure o le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a distanza. Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione degli Stati membri sull'uso delle lingue. MM La ex Bolkenstein (art. 8) Procedure per via elettronica 1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti. MM La direttiva 2006/123/CE: Quali servizi? Il 9° considerando: La presente direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e l'uso delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie … Ma il 33° toglie ogni dubbio: Tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, …. Sono oggetto della presente direttiva anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l'edilizia … MM Conclusioni Nella Bolkenstein si trovano tutti gli elementi di com.unica: Interlocutore unico Non interferenza nella divisione di compiti tra Autorità Collocazione presso la CCIAA Flussi documentali elettronici azionati telematicamente MM IL DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 2007 Il decreto ministeriale attuativo Art. 1 Modello unico 1. E' approvato il modello di comunicazione unica previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 7 del 2007, riportato nell'allegato A al presente decreto. 2. Conformemente a quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 9, comma 7, secondo periodo del decreto-legge n. 7 del 2007: a) le specifiche tecniche del formato elettronico per domande al Registro delle imprese e al REA sono quelle previste nel D.M. sulla modulistica Registro imprese e REA di cui al D.P.R. 581 del 1995 e pubblicato nel sito www.sviluppoeconomico.gov.it; b) le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione della comunicazione unica per la nascita d’impresa relativamente alle informazioni previste per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA sono quelle approvate con il relativo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in vigore al momento della presentazione della comunicazione unica. Il provvedimento è pubblicato nel sito www.agenziaentrate.gov.it ; c) le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell’iscrizione di un’impresa con dipendenti all’INPS sono individuate dall’Istituto con apposito provvedimento e pubblicate nel sito www.inps.it; d) le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell’iscrizione di un’impresa all’INAIL sono individuate dall’Istituto con apposito provvedimento e pubblicate nel sito www.inail.it. 3. Le specifiche tecniche ed i formati di cui al comma 2 sono adottati sentito il CNIPA. Art. 2.Modifiche del modello unico 1. Eventuali modifiche al modello di comunicazione unica di cui all'art. 1, sono apportate con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e dell'Amministrazione concertante interessata e, relativamente agli aspetti informatici e telematici, sentito il CNIPA. MM Il decreto ministeriale attuativo In sostanza col decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico si approva unicamente un frontespizio unico Ogni Ente destinatario della com.unica mantiene la propria autonomia nella predisposizione della modulistica, ricondotta dopo l’approvazione del DPCM al preventivo assenso del CNIPA (“sentito il CNIPA”) Il decreto ministeriale non deve dire nulla di più perché la disciplina, le modalità di trasmissione, di ricevuta… sono indicate dalla legge, le regole tecniche dal DPCM MM Il decreto ministeriale attuativo La somma della legge, del decreto ministeriale (in attesa del DPCM), delle singole modulistiche, dà come risultato quanto previsto dalla Bolkenstein Interlocutore unico Non interferenza nella divisione di compiti tra Autorità Collocazione presso la CCIAA Flussi documentali elettronici azionati telematicamente MM Il decreto ministeriale attuativo Nell’attuale quadro, l’art. 2 non avrebbe più alcun senso. Originariamente prevedendosi che le modulistiche settoriali (registro delle imprese – INPS – INAIL – AA7/AA9…) costituissero un unicum con il modello unico, per evitare che ad ogni modifica di una specifica tecnica corrispondessero quattro atti di concerto di quattro Ministri si era previsto il decreto interdirettoriale. Oggi è un obiter dictum? MM Il decreto ministeriale attuativo In sostanza il decreto ministeriale si limita ad approvare il modello unico di comunicazione, anziché disciplinare la comunicazione unica per l’avvio di un’impresa. MM IL DPCM DPCM Il DPCM si limita a dettare le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli MM Rapporto DM - DPCM Tecnicamente e formalmente il sistema oggi è autosufficiente. La legge subordina l’implementazione della norma al solo decreto ministeriale Ma è evidente che la comunicazione unica, fornita del modello unico e della modulistica settoriale, ma privo delle regole tecniche è una macchina senza motore. La nota del S.G. di UC a Ag.entrate, INPS e INAIL, conferma la disponibilità del sistema camerale a partire subito “come si può”. MM Rapporto DM – art. 44 Tra i visti del decreto ministeriale è richiamato l’art. 44 del d.l. 269/03 In sede di conversione della Bersani fu proposta l’eliminazione dell’art. 44 in quanto coincidente con le ragioni dell’art. 9 Gli emendamenti in tal senso furono respinti. Non esiste sovrapposizione tra art. 9 e art. 44, né riguardo ai soggetti, né riguardo alla materia, né alle finalità. MM MM Finalità ultima del M.U.C. Struttura della pratica Ogni comunicazione unica d'impresa è una collezione di file, strutturata in: Modello Comunicazione Un file con i dati del modello-unico-dicomunicazione, con la funzione di descrivere il soggetto, I'oggetto della comunicazione, il riepilogo degli altri file allegati (relativi a modulistiche e atti) con I'impronta digitale di ciascuno Un file distinta della comunicazione con la rappresentazione di stampa (PDF) del modellounico-di-comunicazione, da sottoscrivere digitalmente Le relative specifiche sono riportate nel presente documento (registro delle imprese …) MM Gli sviluppi Da Com.Unica a Impresa in un giorno MM Gli sviluppi D.L. 112/08 convertito in legge 133 Art. 38 Impresa in un giorno 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 2. …. 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico … a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; …………. MM … segue gli sviluppi … d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. MM CONCLUSIONI MM CONCLUSIONI La comunicazione unica è sostanzialmente, sotto il profilo dell’impatto amministrativo sulle CCIAA un MODELLO UNICO DI COMUNICAZIONE. La responsabilità delle CCIAA non si accresce. La CCIAA fa da sportello unico Ma telematico, quindi (salvo la fase transitoria), non si deve compiere alcuna verifica. MM CONCLUSIONI Come ha opportunamente precisato il S.G. di UC, il registro delle imprese (quale sportello unico) si limiterà ad accertare che “le comunicazioni siano presentate e firmate da coloro che in forza delle specifiche discipline di settore possono rappresentare l’impresa presso l’Ag.entrate, l’INPS, l’INAIL” oltre ovviamente al registro delle imprese . MM CONCLUSIONI Le principali novità Il rilascio delle ricevuta come "titolo" per l'immediato avvio dell'attività economica (comma 3) L'iscrizione (o meglio il rilascio della ricevuta) è pubblicità costitutiva ? Prevale in questa primissima fase di primo approccio interpretativo prudente e orientato per la tesi negativa da parte delle dottrina commercialistica e dei primi interpreti (Maceroni - Pirazzini : seminari Tagliacarne 2008). Il ns sistema civilistico dell'impresa resta legata al principio di "effettività" anche per l'impostazione di base fondata sulla tutela del credito (l'impresa senza ricevuta non fallirebbe ? conclusione non accettabile) MM E NEI RAPPORTI COL SUAP? L’art. 38, prima esenta com.unica da impresa in un giorno, poi la ricollega. Ma SUAP guarda ad altri aspetti diversi dall’iscrizione: guarda all’avvio dell’attività d’impresa, in senso reale e non giuridico. Verificare invece i rapporti con le iscrizioni abilitanti. MM Registro delle Imprese Registro delle Imprese Agenzia ENTRATE INPS INAIL Diagramma di flusso di Com.Unica MM