730, Unico 2015 e Studi di settore
Pillole di aggiornamento
N. 17
15.04.2015
Il quadro G: “Crediti d’imposta”
I “crediti d’imposta sui fabbricati” e il nuovo “Credito
d’imposta per erogazioni cultura”
Categoria: Dichiarazione
Sottocategoria: 730
Nel quadro G “Crediti d’imposta” vanno indicati: i crediti d’imposta sui fabbricati; il credito d’imposta per
il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione; il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero; il
credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo; il credito d’imposta per l’incremento
dell’occupazione; e il credito d’imposta per le mediazioni.
Da quest’anno è stata prevista poi una nuova sezione relativa al “Credito d’imposta per erogazioni
cultura. Trattasi in particolare dell’ “Art-bonus” che spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate
nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013.
Il bonus è costituito da un credito d’imposta pari: al 65% (2014 e 2015) e al 50% (2016) delle somme che i
contribuenti erogano per tali finalità.
Premessa
Nel quadro G “Crediti d’imposta” vanno indicati:

i crediti d’imposta sui fabbricati;

il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi
pensione;

il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero;

il credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;

il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione;

il credito d’imposta per le mediazioni.
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Il quadro G del Mod. 730/2014 è articolato nelle seguenti sezioni:
SEZIONE
RIGO
Rigo G1
Sezione I
Rigo G2
Sezione II
Rigo G3
Sezione III
Rigo G4
Sezione IV
Righi G5 e
G6
Sezione V
Rigo G7
Sezione VI
Rigo G8
CONTENUTO
Credito di imposta per il riacquisto della prima
casa
Credito di imposta per canoni di locazione non
percepiti
Credito di imposta reintegro anticipazioni fondi
pensione
Credito di imposta per redditi prodotti all’estero
Credito di imposta per gli immobili colpiti dal
sisma in Abruzzo
Credito
di
imposta
per
l’incremento
dell’occupazione
Credito di imposta per mediazioni
Quest’anno è stata prevista la nuova sezione VII denominata “Credito
d’imposta per erogazioni cultura”.
Credito
d’imposta sui
fabbricati
Questo rigo deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un
credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Trattasi in
particolare di coloro che entro un anno dalla vendita di un immobile destinato
a propria abitazione hanno acquistato beneficiando dell’aliquota agevolata,
acquista un’altra abitazione non di lusso.
L’agevolazione fiscale consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta, di
importo massimo pari all’ammontare dell’imposta di registro oppure dell’IVA
corrisposta dal contribuente in relazione al precedente acquisto agevolato.
CREDITO D’IMPOSTA RICONOSCIUTO
IMPORTO MASSIMO
Imposta di
registro
oppure
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IVA corrisposta in relazione
al precedente acquisto
agevolato
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Il rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il
credito di imposta:
 per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto
agevolato che lo determina;
 per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le
imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle
denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
Con Risoluzione 3 maggio 2004, n. 66 l’Agenzia delle Entrate precisa che la
condizione richiesta per accedere all’agevolazione fiscale non si ritiene
soddisfatta qualora il contribuente abbia stipulato solo un contratto
preliminare di acquisto dell’immobile da adibire a propria abitazione
principale. Tale contratto infatti non produce l’effetto reale del trasferimento
del bene, ma solo quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo.
Con il D.Lgs. n. 23/2011 (c.d. “Decreto IMU”) ed il D.L. n. 104/2013 (c.d.
Decreto “Istruzione”) il Legislatore ha apportato delle modifiche alla
disciplina delle imposte di registro ed ipocatastali, con decorrenza 1°
gennaio 2014.
In particolare, per effetto del combinato disposto dei predetti decreti, a
partire dal 2014:

la misura fissa dell’ imposta di registro e delle imposte ipocatastali
passa da € 168 a € 200;

l’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” passa dal 3%
al 2%, mentre quella relativa agli altri trasferimenti immobiliari è
fissata al 9% (in luogo delle previgenti aliquote variabili dall’1% al
15% ovvero dell’imposta fissa di € 168).
Per i trasferimenti soggetti alle nuove aliquote le imposte
ipocatastali sono dovute nella misura ridotta di € 50.
Nella tabella seguente si riportano le tipologie di soggetti cedenti e la misura
dell’IVA o dell’imposta di registro dovuta per l’acquisto della prima casa a
seguito delle predette modifiche.
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COMPRAVENDITA PRIMA CASA
CEDENTE
REGIME
IVA
Impresa di
costruzione o
ristrutturazion
4%
e che cede
entro i 4 anni
Impresa di
costruzione o
ristrutturazion Esente
e che cede
dopo 4 anni
Altri soggetti
IVA (liberi
Esente
professionisti e
imprese)
Privato
Esente
IPOIPOREGISTRO REGISTRO
CATASTALI (*) CATASTALI
FINO AL
DAL
FINO AL
(*) DAL
31/12/2013 01/01/2014
31/12/2013 01/01/2014
€ 168,00
€ 200,00
€ 168,00 + € € 200,00 + €
168,00
200,00
3%
2%
€ 168,00 + € € 50,00 + €
168,00
50,00
3%
2%
€ 168,00 + € € 50,00 + €
168,00
50,00
€ 168,00 + € € 50,00 + €
168,00
50,00
(*) Le imposte ipotecarie e catastali dovute per l’acquisto della prima casa
3%
2%
sono riportate per completezza di informazione. Esse non risultano rilevanti
infatti ai fini della determinazione dell’importo del credito di imposta in
esame.
L’utilizzo del credito di imposta può avvenire, nelle diverse ipotesi, secondo le
seguenti metodologie.
IMPOSTA
IMPOSTA
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO DI
AGEVOLATA
VERSATA SUL
IMPOSTA
VERSATA SUL
SECONDO
PRIMO ACQUISTO ACQUISTO
IMPOSTA DI In diminuzione dell’imposta di registro
I VA
REGISTRO (modo n. 1), salvo che il contribuente
IMPOSTA DI
IMPOSTA DI
REGISTRO
REGISTRO
I VA
I VA
manifesti nell’atto di acquisto contraria
volontà.
In diminuzione:
- delle imposte di registro, ipocatastali e
delle
imposte
sulle
successioni
e
donazioni dovute su atti e denunce
IMPOSTA DI
REGISTRO
I VA
presentati dopo l’acquisizione del diritto
(modo n. 2);
- dell’IRPEF, in dichiarazione (modo n. 3);
- di somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 2
41/1997, con Mod. F24 (modo n. 4).
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Per fruire del credito d’imposta in detrazione dall’eventuale imposta di
registro dovuta per il secondo acquisto, il contribuente deve manifestare
tale volontà nell’atto di acquisto.
La C.M. n. 19/2001, punto 1.3, dispone infatti che nell’atto di (ri)acquisto
devono essere riportate:
1.
le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis, art. 1, Tariffa parte prima
allegata al D.P.R. n. 131/86, per fruire delle agevolazioni prima casa;
2.
gli estremi dell’atto di acquisto del primo immobile sul quale era
stata corrisposta l’imposta di registro o l’IVA in misura agevolata;
3.
l’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA assolta sul primo
acquisto;
4.
gli estremi dell’atto di alienazione del primo immobile.
Con Risoluzione 11 maggio 2004, n. 70, l’Agenzia delle Entrate ha precisato
che, diversamente da quanto stabilito per l’imposta di registro, per fruire
della detrazione dall’IRPEF del credito d’imposta in commento non occorre
alcuna dichiarazione in atto.
Il rigo G1 si compone di tre colonne:
 Colonna 1 – “Residuo precedente dichiarazione”: riportare il credito
d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza
nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, e che è indicato
nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2014,
o quello indicato nel rigo RN43, col. 2, del quadro RN del Mod. UNICO PF
2014.
 Colonna 2 “Credito anno 2014”: indicare il credito d’imposta maturato nel
2014. L’importo del credito è pari all’imposta di registro o all’IVA pagata
per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può
essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al
secondo acquisto.
 Colonna 3 “di cui compensato nel mod. F24”: riportare il credito d’imposta
utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione
del 730/2015.
Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il
credito di imposta:
- per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che
lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte
sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati
dopo la data di acquisizione del credito.
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 COME UTILIZZARE IL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d'imposta può essere utilizzato:
 in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;
 in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su
atti e denunce presentati successivamente alla data di acquisizione del
credito;
 in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da
presentare successivamente al nuovo acquisto (solo ed esclusivamente con
la prima dichiarazione successiva alla data di acquisto);
 in compensazione con altri tributi in sede di versamenti unitari con il
Modello F24.
Poiché il credito di imposta è collegato ai benefici "prima casa", la decadenza
da quest'ultimi comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte
ordinarie, anche il recupero del credito utilizzato.
Il credito d’imposta riconosciuto al contribuente è sempre:
 pari all’imposta di registro o iva pagata all’ atto del primo acquisto;
 mai superiore all’imposta o iva pagata nel secondo atto di acquisto.
Il contribuente recupera il credito d’imposta in sede di dichiarazione dei
redditi presentando il modello 730/2015.
Il Sig. Possega Enrico ha ceduto la propria abitazione il 22 dicembre 2013, per la
quale aveva pagato € 11.000,00 di IVA. L’abitazione era stata acquistata con
aliquota ridotta al 4%. In data 1° agosto 2014, ha riacquistato direttamente
dall’impresa costruttrice un immobile da adibire ad abitazione principale.
La nuova dimora ha una rendita catastale pari a € 1.450,00. Per la nuova
abitazione ha corrisposto IVA nella misura di € 17.000,00 (aliquota al 4%).
Al Sig. Possega spetta un credito pari a € 11.000,00: il credito può essere, infatti,
al massimo pari all’IVA o all’imposta di registro pagata al momento del primo
acquisto agevolato.
Poiché il contribuente non ha alcun importo a debito da compensare, decide di
portare il credito d’imposta (€ 11.000,00) direttamente in diminuzione delle
imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi. Egli dovrà pertanto indicare
in dichiarazione dei redditi (nel Mod. 730/2015- redditi 2014) l’importo del
credito al campo 2 del rigo G1.
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 RIGO G2 - CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON
PERCEPITI
Al rigo G2 si deve indicare il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui
canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come
risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per
morosità.
L’art. 26 del TUIR dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a
scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è
riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le
imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la
dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base
all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate
maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della
rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti
operati dagli uffici.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto
pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.
L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si
è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà
l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo
opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile
rideterminato. Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella
prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del
procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non
oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito
d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di
presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione
sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui
fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente
credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si
può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate
negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2003,
sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del
conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto
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conclusosi
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(CZ) nel 2013.
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In pratica, il locatore di immobili
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canone d’affitto può:
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ad uso abitativo
che non ha
percepito il
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Credito
d’imposta per
erogazioni
cultura
La nuova sezione VII denominata “Credito d’imposta per erogazioni cultura”,
è composta unicamente dal rigo G9 e permette ai contribuenti di
beneficiare, attraverso la presentazione del Mod. 730/2015, del credito
d’imposta per erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura.
Il rigo G9 è composto da un’unica colonna dove deve essere evidenziata la
spesa totale.
Con il D.L. 31.5.2014, n. 83, in vigore dall'1.6.2014, relativo a disposizioni per la
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo, sono state approvate diverse agevolazioni di tipo fiscale. Tra queste,
in particolare, il c.d. “Art-bonus”, il credito d'imposta per le erogazioni liberali a
sostegno della cultura, delle agevolazioni per il settore della produzione
cinematografica e audiovisiva, del credito d'imposta per la digitalizzazione
degli esercizi ricettivi, nonché del credito d'imposta per la riqualificazione e
l'accessibilità delle strutture ricettive con lavori di ristrutturazione edilizia o
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
In particolare, l’“Art-bonus” spetta per le erogazioni liberali in denaro
effettuate nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013;
pertanto, in caso di esercizi coincidenti con l'anno solare, è fruibile per gli anni
2014, 2015 e 2016.
Il bonus è costituito da un credito d’imposta pari:

al 65% (2014 e 2015);

al 50% (2016),
delle somme che i contribuenti erogano per le finalità sopra ricordate.
Con la C.M. 24/E del 31 luglio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti in merito all’utilizzo del credito d’imposta in argomento. Mentre i
contribuenti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito
d’imposta in dichiarazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi
(riportando in avanti, nei periodi d’imposta successivi, l’eventuale quota
annuale non utilizzata), i titolari di reddito di impresa lo utilizzano a scomputo
dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24,
nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno del
periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni
liberali.
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Erogazioni liberali in denaro finalizzate
Ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni
culturali pubblici
Al sostegno degli istituti e dei luoghi analoghi della cultura di
appartenenza pubblica
Alla realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle
esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti/istituzioni pubbliche
che, senza fini di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo
L’importo del credito d’imposta spettante va indicato nel rigo 55 del Mod.
730/3 ed è così calcolato:
Minore importo tra: Rigo G9 x 65% e Rigo 14 Mod. 730-3 x 15%
3
La parte della quota annuale eventualmente non utilizzata è indicata nel rigo
130 Mod. 730/3 ed è fruibile nelle successive dichiarazioni dei redditi.
- Riproduzione riservata -
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