STRUMENTI DI LAVORO Modello 730/2015 – Oneri QUADRO E Oneri detraibili al 19%: RACCOLTA DATI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI TIPOLOGIA RIGO E1 colonna 2 - Spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili e diverse da quelle della colonna 1 del RIGO E1).- verifica lo scontrino parlante e va compreso l’importo con codice onere 1 sezione Oneri detraibili della CU 2015 Es.: spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del ticket relativo a spese sostenute nell’ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l’assistenza infermieristica e riabilitativa. RIGO E1 colonna 1 - Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. Es. malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per queste spese c’è la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza verrà indicata da chi presta l’assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (rigo E2). RIGO E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico: spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. LIMITI ALLA DETRAZIONE Importo eccedente €129,11 Importo massimo non eccedente €6.197,48 La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è Importo massimo non desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di eccedente €6.197,48 quest’ultimo. La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro. Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l’importo delle spese 2 | 27 sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare: Spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap e le spese per sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici. Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore). 100% - va compreso l’importo con codice onere 3 sezione Oneri detraibili della CU 2015 Rigo E4 - Spese sostenute per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se rodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap. o di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2011, nel 2012 o nel 2013 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare: l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2011, 2012 o 2013); il numero della rata che si utilizza per il 2014 (4, 3 o 2) nell’apposita casella. Per 1 volta in 4 anni, per 1 solo veicolo a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità e per max €18.075,99 La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (es. il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. N.B. Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria. va compreso l’importo con codice onere 4 sezione Oneri detraibili della CU 2015 3 | 27 Rigo E5 - Spesa per l’acquisto del cane guida per non vedenti. va compreso l’importo con codice onere 5 sezione Oneri detraibili della CU 2015 La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta. 100%. Per 1 solo cane e 1 volta sola in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell’animale Rigo E8 - Interessi passivi, relativi a oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto1. €4.000,00 totali, da dividere tra tutti i contitolari del mutuo2 Rigo E8 – codice 8 - Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993. €2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo Rigo E8 – codice 9 - Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici. €2.582,28 complessivi Rigo E8 – codice 10 - Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale. €2.582,28 complessivi Rigo E8 – codice 11 - Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. 100% nei limiti del reddito dei terreni dichiarati Rigo E8 – codice 13 - spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 13. Rigo E8 – codice 14 - spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell’art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso. 100% nei limiti di quanto applicato da istituti statali. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.549,37 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” sostengono la spesa. della Certificazione Unica con il codice onere 14. 1 Per i mutui stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta su un importo massimo di €4.000 per ciascun intestatario del mutuo e a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale all’8/12/93. Nel caso di acquisto di immobile locato, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto, pena la perdita dell’agevolazione. 2 In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote. 4 | 27 Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Rigo E8 – codice 15 - spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Es. persone che non sono in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di locazioni. sorveglianza continuativa. Il limite di 2.100 euro è Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. riferito al singolo La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non contribuente a autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso prescindere dal di assistenza ai bambini). numero delle persone cui si riferisce La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico. l’assistenza. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli Ad esempio, se un estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta contribuente ha l’assistenza. sostenuto spese per Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati sé e per un familiare, anche gli estremi anagrafici e il codice l’importo da indicare in fiscale di quest’ultimo. questo rigo non può superare 2.100 euro. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” Se più familiari hanno della Certificazione Unica con il codice onere 15. sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. 5 | 27 Rigo E8 – codice 16 - Spese per attività praticate dai ragazzi. La detrazione riguarda le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli). La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. €210,00 a ragazzo come spesa complessiva Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti: la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; la causale del pagamento; l’attività sportiva esercitata; l’importo pagato; i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 16. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro. Rigo E8 – codice 17- compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di Se l’unità immobiliare intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione è acquistata da più principale. persone, la detrazione, nel limite di 1.000 L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” euro, va ripartita tra i della Certificazione Unica con il codice onere 17. comproprietari in base alla percentuale di proprietà. Rigo E8 – codice 18 - spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 18. 6 | 27 Rigo E8 – codice 20 - erogazioni liberali in denaro, , a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite: Onlus; organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia per un importo non redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che superiore a 2.065,83 prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni euro annui colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; Per la verifica del amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non limite di spesa si deve economici; tenere conto anche associazioni sindacali di categoria. dell’importo indicato con il codice ‘41’ nei Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte righi da E8 a E12. di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 20. Rigo E8 – codice 21 erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 21. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta. L’importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro. Rigo E8 – codice 22 - erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 22. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta. Rigo E8 – codice 23 promozione sociale. erogazioni liberali a favore delle associazioni di L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 23. L’importo da indicare non può essere superiore a 1.291,14 euro. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta. L’importo di tale erogazione non può essere superiore a 2.065,83 euro. 7 | 27 la detrazione spetta su un importo non superiore al 30 per Rigo E8 – codice 24 - erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura ”La cento del reddito Biennale di Venezia”. complessivo (che in tal caso comprende L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri anche il reddito dei detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 24. fabbricati assoggettato a cedolare secca). Rigo E8 – codice 25 - spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di Per i contribuenti che presentazione della dichiarazione dei redditi oppure da apposita dichiarazione hanno iniziato i lavori sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero negli anni precedenti il per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si limite di 48.000 o ha diritto alla detrazione. 96.000 euro deve tenere conto anche di L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della quanto speso nelle Certificazione Unica con il codice onere 25. annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare. 8 | 27 Rigo E8 – codice 26 - erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive Questa detrazione modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in spetta solo per le Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale liberalità che non sono delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a ricomprese nel credito questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientificod’imposta previsto per culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la le erogazioni liberali a documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. sostegno della cultura, “art - bonus”, da Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività indicare nel rigo G9. Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 26. la detrazione spetta su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo Rigo E8 – codice 27 - erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo. (che in tal caso comprende anche il Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e reddito dei fabbricati associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono assoggettato a esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove cedolare secca). strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Questa detrazione spetta solo per le L’importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione liberalità che non sono “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 27. ricomprese nel credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, “art - bonus”, da indicare nel rigo G9. 9 | 27 Rigo E8 – codice 28 - erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate: al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione; come contributo alla gestione dell’ente nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione; la detrazione spetta su come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d’imposta un importo non successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso superiore al 2 per cento del reddito per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla complessivo (che in tal caso comprende pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in anche il reddito dei fondazione. fabbricati assoggettato a cedolare secca). In caso di mancato rispetto dell’impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 28. Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, “art- bonus”, da indicare nel rigo G9. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di Rigo E8 – codice 29 - spese veterinarie sostenute per la cura di animali 129,11 euro. legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. Ad esempio, per spese veterinarie sostenute L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri per un totale di 400 detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 29. euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro. Rigo E8 – codice 30 - spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006). L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 30. 10 | 27 Rigo E8 – codice 31 - erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 31. Rigo E8 – codice 32 - contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest’ultimo. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 32. Rigo E8 – codice 33 - spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati importo La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il complessivamente non documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque superiore a 632 euro possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. annui per ogni figlio. L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 33. Rigo E8 – codice 35 - erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d’Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 35. 11 | 27 Rigo E8 – codice 36 - premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione riguarda: per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante). L’importo non deve complessivamente superare 530,00 euro Vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 36. Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21. Rigo E8 – codice 37 - premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. L’importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle per le assicurazioni assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono aventi per oggetto il rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. rischio di morte o di invalidità permanente Deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri (codice 36) detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 37. Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21. Rigo E8 – codice 99 - altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento. L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 99. 12 | 27 Oneri detraibili al 26%: Tipologia Limiti alla detrazione RIGO E8 – codice 41 - erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta. per un importo non superiore a 2.065 euro annui Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell’importo Per le liberalità alle ONLUS (codice 41) e alle associazioni di promozione sociale (codice indicato con il codice ‘23’) erogate nel 2014 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre ‘20’ nei righi da E8 a le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa E12. agli oneri deducibili). Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 41 RIGO E8 – codice 42 - erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del DL 28 dicembre 2013, n.149. L’agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro e dell’ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 42. 13 | 27 SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI In questa sezione vanno indicate: le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo; le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati. ONERI DEDUCIBILI TIPOLOGIA LIMITI ALLA DETRAZIONE Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali Indicare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Rientrano tra queste spese anche: i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti). i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”. 100% Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge - assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al 100% mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato. Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari - L’importo massimo indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi deducibile è di 1.549,37 domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e euro. assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. 14 | 27 Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: erogazioni liberali in denaro a favore di varie istituzioni religiose. Ciascuna di queste erogazioni può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l’estratto conto della società che gestisce la carta. deducibili fino ad un importo di 1.032,91 euro Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a: assistenza infermieristica e riabilitativa; personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; personale con la qualifica di educatore professionale; personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012). Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto. Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, compresi quelli adottivi suoceri e suocere; discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne. Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I. 15 | 27 Rigo E26 - Altri oneri deducibili: I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono: ‘1’ per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica di tale limite concorre anche l’importo indicato nel punto 163 della Certificazione Unica 2015, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo. - La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da queste ultime. Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l’estratto conto della società che gestisce la carta. - ‘2’ per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Chi presta l’assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 3. È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per consultare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it; - ‘3’ per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: ONLUS (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460); APS iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383); fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181). Chi presta l’assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro. Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d’imposta del 26 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righi da E8 a E12, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale (righi da E8 a E12, codice 23); pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni. 16 | 27 - ‘4’ per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali. - 5’ per le somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2014 sono state restituite all’ente che le ha erogate. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Questo codice va utilizzato anche per riportare gli importi indicati al punto 162 della Certificazione Unica. Con questo codice va indicato anche l’ammontare non dedotto nel periodo d’imposta precedente, riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2014 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN43, colonna 9, del modello Unico Persone fisiche 2014; - ‘6’ per gli altri oneri deducibili. Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano: gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell’art. 433 del codice civile); i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’Irpef da parte dell’Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013); le indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione; le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2014 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988); le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato; il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Adozione di minori stranieri”); sono deducibili dal Righi da E27 a E31 - Contributi e premi per forme pensionistiche reddito complessivo per complementari e individuali: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle un importo non forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi superiore a 5.164,57 individuali. euro 17 | 27 NOVITA’ Rigo E32 – Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione Da quest’anno è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione. L’agevolazione riguarda: - - l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie; l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Per fruire dell’agevolazione l’immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall’anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. deduzione = 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, Dati necessari: anche nel caso di acquisto o costruzione data di stipula del contratto di locazione dell’immobile acquistato o di più immobili, è pari a costruito 300.000 euro spesa sostenuta per l’acquisto o la costruzione dell’immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro l’importo degli interessi passivi dipendenti dai mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari oggetto dell’agevolazione. La deduzione, che spetta nella misura del 20 per cento, viene ripartita in 8 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale. SEZIONE III - ONERI DETRAIBILI AL 65% o 55% La detrazione d’imposta è pari al: 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013; 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Per le spese sostenute dal 2011 al 2014 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l’assistenza fiscale. Per le spese sostenute nel 2010 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali. Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate. Le tipologie di interventi previste sono: la riqualificazione energetica di edifici esistenti; gli interventi sull’involucro di edifici esistenti; l’installazione di pannelli solari; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. 18 | 27 N.B. La detrazione è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell’Ici o dell’Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile. Tipologia Riqualificazione energetica su edifici esistenti Interventi sull’involucro degli edifici Importo Tipologia Installazione di pannelli solari € € Impianti di climatizzazione Importo € € Allegare comunicazione inviata all’ENEA o certificazione del condominio che imputa la quota spettante al condomino. SEZIONE III - ONERI DETRAIBILI AL 36%/41%/50% La detrazione d’imposta è pari al: 50 % per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2014; 41 % per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006; 36 % per le spese sostenute: a) nel 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012. La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale. I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 rate, possono proseguire secondo tale rateazione. La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di: 48.000 euro per le spese sostenute dal 2005 al 25 giugno 2012; 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014. Tipologia Immobile Importo € € € € Inserire i dati catastali dell’immobile oggetto di ristrutturazione per i lavori svolti: F.1: Sez. ____, Intero o porzione di immobile (I/P) _______, Foglio n. _________, Part._______, Sub._____ F.2: Sez. ____, Intero o porzione di immobile (I/P) _______, Foglio n. _________, Part._______, Sub._____ F.3: Sez. ____, Intero o porzione di immobile (I/P)________, Foglio n. _________, Part.______, Sub._____ Non è più prevista tuttavia la rateazione in 5 o 3 rate annuali per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni. In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario. 19 | 27 In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano. SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO O L’ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI FACENTI PARTE DI EDIFICI RISTRUTTURATI – 50% La detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile e spetta a condizione che la vendita o l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L’importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro. Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati: la detrazione spetta nella misura: – del 36 per cento se il rogito è avvenuto nel 2005, dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008; – del 41 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006. l’importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta dal 2005 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro. Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell’anno in cui viene stipulato il rogito, l’ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tipologia Immobile Importo € € € € 20 | 27 Inserire i dati catastali dell’immobile oggetto di ristrutturazione per i lavori svolti: F.1: Sez. ____, Intero o porzione di immobile (I/P) _______, Foglio n. _________, Part._______, Sub._____ F.2: Sez. ____, Intero o porzione di immobile (I/P) _______, Foglio n. _________, Part._______, Sub._____ F.3: Sez. ____, Intero o porzione di immobile (I/P)________, Foglio n. _________, Part.______, Sub._____ INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ – 65% Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d’imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice ‘4’ nella colonna 2 dei righi da E41 a E44. Tipologia Immobile Importo € € € € Inserire i dati catastali dell’immobile oggetto di ristrutturazione per i lavori svolti: F.1: Sez. ____, Intero o porzione di immobile (I/P) _______, Foglio n. _________, Part._______, Sub._____ F.2: Sez. ____, Intero o porzione di immobile (I/P) _______, Foglio n. _________, Part._______, Sub._____ F.3: Sez. ____, Intero o porzione di immobile (I/P)________, Foglio n. _________, Part.______, Sub._____ SEZIONE III - SPESE PER L’ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI - 50% N.B. Per le spese relative all’arredo di immobili oggetto diristrutturazione sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014 . Limite di spesa massimo è pari a 10.000 euro. Vanno detratte solo se agganciate a interventi strutturali (manutenzione straordinaria) sull’IMMOBILE. 21 | 27 Tipologia Immobile Importo € € € € Inserire i dati catastali dell’immobile oggetto di ristrutturazione per i lavori svolti: F.1: Sez. ____, Intero o porzione di immobile (I/P) ______, Foglio n. _________, Part.___ ____, Sub._____ _ F.2: Sez. ____, Intero o porzione di immobile (I/P) ______, Foglio n. _________, Part._____ ___, Sub.______ F.3: Sez. ____, Intero o porzione di immobile (I/P) ______, Foglio n. _________, Part.________, Sub.______ DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE – RIGO E71 ed E72 Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. TIPO DI DETRAZIONE SPETTANTE NUMER % O DI GG. RIGO E71 colonna 1 – codice 1 - Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431) RIGO E71 colonna 1 - codice 2 - Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti in regime convenzionale contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998) RIGO E71 colonna 1 - codice 3 Detrazioni canone di locazione spettante ai giovani tra i 20 e 30 anni per abitazione principale - contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. è necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2013 la detrazione può essere fruita anche per il 2014 e il 2015. 22 | 27 RIGO E71 colonna 1 - codice 4 - Detrazioni per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale NOVITA’ Questo codice va indicato dai contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9, adibiti ad abitazione principale. RIGO E72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro - - lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2013, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015. La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. ALTRE DETRAZIONI – RIGHI E81 – E82 – E83 TIPO DI DETRAZIONE SPETTANTE RIGO E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. SI ____ NO ___ RIGO E82 - Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani: indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Importo: ___________ Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta. 23 | 27 RIGO E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare: con il codice 1 deve essere indicato l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. - Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001; con il codice 2 deve essere indicato l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell’imposta lorda. Importo: ___________ NOVITA’ Quest’anno è stata prevista la nuova sezione VII denominata “Credito d’imposta per erogazioni cultura” (c.d. ART BONUS). L’ “ART BONUS” In particolare, l’“Art-bonus” spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013; pertanto, in caso di esercizi coincidenti con l'anno solare, è fruibile per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il bonus si sostanzia in un credito d’imposta pari: al 65% (2014 e 2015) e al 50% (nel 2016) delle somme che i contribuenti erogano per le finalità sopra ricordate. Con la C.M. 24/E del 31 luglio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo del credito d’imposta in argomento. L’importo del credito d’imposta spettante va indicato nel rigo 55 del Mod. 730/3 ed è così calcolato: Minore importo tra: Rigo G9 x 65% e Rigo 14 Mod. 730-3 x 15% 3 La parte della quota annuale eventualmente non utilizzata è indicata nel rigo 130 Mod. 730/3 ed è fruibile nelle successive dichiarazioni dei redditi. INTERVENTI AGEVOLABILI Per beneficiare del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro e devono riguardare: gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; la C.M. 24/E/2014 evidenzia che, come espressamente precisato negli atti parlamentari, si tratta di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'art. 101, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"); la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni liricosinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Ai sensi del nuovo co. 2 dell'art. 1, D.L. 83/2014, nel quale, in sede di conversione in legge del D.L. 83/2014, è stato inserito un secondo periodo, l'"Art bonus" è riconosciuto anche nel caso in cui le erogazioni liberali in denaro effettuate per il lavori di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. SOGGETTI BENEFICIARI 24 | 27 Ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.L. 83/2014, l'"Art-bonus" è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. Nella C.M. 24/E/2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'agevolazione è riconosciuta a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica. Infatti la nuova disposizione ha la finalità di introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando l'attuale dicotomia prevista dalle norme del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il quale riconosce una detrazione Irpef del 19% alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile Ires alle persone giuridiche. Pertanto nel periodo di applicazione dell' "Art bonus" per le erogazioni liberali è temporaneamente disapplicato quanto previsto, a fini Irpef (detrazione del 19%), dall'art. 15, co. 1, lett. h) e i), D.P.R. 917/1986 e, a fini Ires(deducibilità dal reddito d'impresa), dall'art. 100, co. 2, lett. f) e g), D.P.R. 917/1986. La disciplina del D.P.R. 917/1986 resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall'art. 1, D.L. 83/2014, come ad esempio l'erogazione per l'acquisto di beni culturali. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del credito d'imposta (nei limiti prima indicati), la C.M. 24/E/2014 ha chiarito, inoltre, quanto segue: persone fisiche: vi rientrano i soggetti individuati dall'art. 2, D.P.R. 917/1986, vale a dire le persone fisiche residenti e non residenti in Italia, purché non svolgano attività d'impresa, tra cui lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.; enti non commerciali e società semplici: il bonus è riconosciuto agli enti che non svolgono attività d'impresa, vale a dire enti non commerciali, sia residenti sia non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale, e società semplici. Analogamente a quanto previsto dall'art. 15, co. 3, D.P.R. 917/1986, per le erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito d'imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell'art. 5, D.P.R. 917/1986 ai fini dell'imputazione del reddito; imprenditori individuali, società ed enti commerciali: per individuare i titolari di reddito d'impresa si deve fare riferimento alla definizione contenuta nel co. 1 dell'art. 55, D.P.R. 917/1986, secondo il quale "sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali" sia in forma individuale sia collettiva. Pertanto rientrano in questa categoria sia la persona fisica che svolge attività commerciale (imprenditore individuale), sia le società e gli enti che svolgono attività commerciale (società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale); imprese non residenti: il credito di imposta spetta (nel limite del 5 per mille dei ricavi), anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di imprese non residenti. Gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano, oltre all'attività istituzionale, anche attività commerciale usufruiscono del credito d'imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa quindi (nel limite del 5 per mille dei ricavi) se effettuano le erogazioni liberali nell'ambito dell'attività commerciale. Invece, analogamente a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 15 e 147, D.P.R. 917/1986 tali soggetti devono applicare l'"Art bonus" con le modalità ed i limiti previsti per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale (15% del reddito imponibile) qualora effettuino le erogazioni liberali nell'ambito della propria attività personale o istituzionale. La C.M. 24/E/2014 ha precisato che per quantificare il limite del 5 per mille dei ricavi annui si deve fare riferimento ai ricavi di cui all'art. 85 e all'art. 57, D.P.R. 917/1986. MODALITA' di EFFETTUAZIONE delle EROGAZIONI LIBERALI Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro, la C.M. 24/E/2014, richiamando le indicazioni fornite con la R.M. 14.6.2007, n. 133/E, ha precisato che le erogazioni devono essere effettuate utilizzando esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca; ufficio postale; sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. MODALITA' di UTILIZZO del CREDITO d'IMPOSTA Ai sensi dell'art. 1, co. 2 e 3, D.L. 83/2014, il credito d'imposta deve essere ripartito in 3 quote annuali di uguale importo. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, il dettato normativo della "ripartizione in tre quote annuali di pari importo", si deve intendere riferito in concreto ai tre periodi di imposta di utilizzo del credito. 25 | 27 Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono diverse a seconda dei soggetti: persone fisiche ed enti non commerciali: le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali possono fruire del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi. La C.M. 24/E/2014 ha precisato che tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d'imposta (nella misura di 1/3 dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'erogazione liberale è stata effettuata, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza limiti di tempo; titolari di reddito d'impresa: i titolari di reddito d'impresa possono utilizzare il credito di imposta in compensazione nel Mod. F24, nei limiti di 1/3 della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. La quota corrispondente ad 1/3 del bonus maturato costituisce, per ognuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. In caso di mancato utilizzo (in tutto o in parte) di tale importo nei suddetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. LIMITI di UTILIZZO del CREDITO d'IMPOSTA In base all'art. 4, D.L. 83/2014, all'"Art-bonus" non si applicano i limiti previsti dall'art. 1, co. 53, L. 24.12.2007, n. 244, che prevede il limite annuale di euro 250.000 per i crediti d'imposta da indicare nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi. Pertanto, il credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura che, come tutti i crediti di imposta agevolativi concessi alle imprese, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, quindi, per importi anche superiori al limite di euro 250.000 applicabile ai crediti di imposta agevolativi. Il citato art. 4 prevede, inoltre, che l'"Art-bonus" non sia nemmeno soggetto al limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'art. 34, L. 23.12.2000, n. 388, in base al quale, per effetto dell'art. 9, co. 2, D.L. 8.4.2013, n.35, conv con modif. dalla L. 6.6.2013, n. 64 il limite massimo della compensazione orizzontale è pari,dall'1.1.2014, a euro 700.000 (in precedenza era e 516.546,90). Come evidenziato dalla C.M. 24/E/2014, per le caratteristiche di tale bonus non si applica nemmeno la limitazione di cui all'art. 31, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122, il quale prevede un divieto di compensazione nel Mod. F24 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare oltre euro 1.500. RILEVANZA del CREDITO d'IMPOSTA L'"Art-bonus" non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Di conseguenza il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap. La C.M. 24/E/2014 ha precisato, inoltre, che il bonus non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 61, D.P.R. 917/1986 e non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109, co. 5, D.P.R. 917/1986. COMUNICAZIONE al MINISTERO dei BENI e delle ATTIVITA' CULTURALI e del TURISMO e nel SITO WEB ISTITUZIONALE: Ai sensi dell'art. 1, co. 5, D.L. 83/2014, come modificato dalla L. 106/2014, i beneficiari delle erogazioni, compresi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, dovranno comunicare mensilmente al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento. Inoltre essi dovranno provvedere a dare comunicazione pubblica di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal suddetto Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di privacy di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. 26 | 27 Ai sensi del co. 6 dell'art. 1, D.L. 83/2014, come modificato dalla L. 106/2014, con uno specifico regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di cui all'art. 14, co. 3, D.L. 83/2014, saranno individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del D.L. 6.7.2012, n. 95, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il suddetto portale. QUADRO I Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l’eventuale credito che risulta dal modello 730/2015 per pagare, mediante compensazione nel modello F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il modello F24. In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte. Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, a decorrere dal 1° ottobre 2014, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 non più alla banca o all’ufficio postale, ma, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero. I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. L’utilizzo del modello F24 cartaceo è previsto solo in alcuni casi particolari (cfr. Circolare n. 27 del 17 settembre 2014). 27 | 27