STUDIO LEGALE Avv. Umberto Diaco Avv. Emilia Todarello [email protected] [email protected] Spett.le Comune di Civitavecchia in persona del Commissario Straordinario p.t. Piazzale Pietro Guglielmotti n. 7 00053 Civitavecchia e per conoscenza Spett.le Holding Civitavecchia Servizi S.r.l. in liquidazione in persona del Liquidatore p.t. Via Braccianese Claudia nn. 6/8 00053 Civitavecchia OGGETTO: Istanza in autotutela - T.I.A. Suppletiva 2012. La presente in nome e nell’interesse del sig. Vittorio Petrelli, nato a Bergamo il 22.11.1963, il quale ha conferito mandato agli scriventi Avvocati al fine di contestare l’illegittimità delle pretese avanzate dal Comune di Civitavecchia con riferimento alla T.I.A. Suppletiva dell’anno 2012, pervenutegli a mezzo della fattura n. 5058/2014. Come noto, la Holding Civitavecchia Servizi S.r.l. in Liquidazione, Società concessionaria dell’Amministrazione comunale per la riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale, sta recapitando alla cittadinanza civitavecchiese degli avvisi di pagamento, con i quali si richiede il versamento di un non meglio 1 precisato “Ruolo Suppletivo T.I.A. 2012”, emesso dall’attuale Commissario Straordinario in forza della nota n. 9194 dell’11.02.2014. Ebbene, a prescindere dalla formale denominazione del credito in oggetto, in realtà le somme poste in riscossione si riferiscono ad un’integrazione della suddetta Tariffa afferente all’anno 2008, mai incassata e, per contro, ripetutamente iscritta nei bilanci comunali come ricavo di competenza da introitare successivamente. La evidente contrarietà a diritto del ruolo suppletivo in esame, ampiamente comprovata dalle motivazioni qui di seguito svolte, ha indotto il sig. Petrelli ad impugnare e revocare in dubbio la decisione assunta dall’Amministrazione comunale, con istanza volta a tutelare non solo i propri interessi, ma anche e soprattutto, tenuto conto del ruolo dal medesimo assunto all’interno della comunità cittadina sia sul piano politico che sociale, quelli diffusi e generali di tutti i contribuenti di Civitavecchia, ormai stanchi di ingiuste e sistematiche vessazioni! Orbene, benché le osservazioni sin qui accennate siano da sole sufficienti a dimostrare l’infondatezza, l’ingiustizia e l’illiceità dell’azione posta in essere dal Comune e, per suo conto, dalla H.C.S. S.r.l., più volte stigmatizzata dal sig. Petrelli con richieste di intervento rimaste, tutte ed in maniera inesorabile, completamente neglette, una più completa e particolareggiata ricostruzione della annosa questione insorta varrà a meglio chiarire l’assoluta incontestabilità del nostro assunto. Il Comune di Civitavecchia, conformandosi a quanto previsto dall’art. 49 del Decreto Legislativo n. 22/1997 (il cd. “Decreto Ronchi”), ha stabilito di adottare il sistema di tariffazione per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 09.02.2000, affidandone altresì la riscossione alla Holding Servizi S.r.l., come da Delibera del Consiglio comunale n. 451 del 31.07.2002. Già nell’anno 2007 l’allora Amministrazione del Commissario Straordinario Iurato decise un aumento della tariffa vigente pari al 20,05%, allo scopo di far fronte alle maggiori spese dovute - si sostenne all’epoca alla ricapitalizzazione societaria, all’acquisto di nuovi macchinari ed ai maggiori oneri di trasporto verso la più lontana discarica di Cupinoro. In seguito, nell’anno 2009, per quanto più da vicino ci interessa, venne deliberato dall’Amministrazione Moscherini un nuovo aumento tariffario, pari al 35,44%, giustificato, stavolta, con l’esigenza di coprire i maggiori costi di gestione del servizio emersi nel corso dell’esercizio finanziario dell’anno 2008. A quest’ultimo proposito, si legge nella Delibera del Consiglio comunale n. 89 del 16.03.2009 che, a causa delle risultanze emerse da uno studio dettagliato condotto in relazione all’esercizio antecedente, era stata rappresentata “…una mancata perequazione tra costi e ricavi per il servizio di igiene ambientale pari ad € 2.683.846,68…”, con la conseguenza che appariva necessario procedere ad “…un adeguamento delle tariffe per l’anno 2009 onde assicurare la copertura del divario tra costi/ricavi ai sensi dell’Allegato n. 1 del D.P.R. n. 158/1999, il quale prevede che la Tariffa venga determinata, anno per anno, in relazione ai costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell’anno precedente…”. Tanto premesso, con la Deliberazione predetta il Comune di Civitavecchia, in ossequio, del resto, a quanto prescritto dall’art. 14 del Regolamento comunale per l’applicazione e la disciplina della tariffa sui rifiuti, 2 approvato con Determinazione commissariale n. 128 del 14.04.2006, adottava una nuova parametrazione tariffaria per l’anno 2009, tale da consentire un gettito complessivo pari ad € 2.683.846,68, così da garantire la copertura della maggiore incidenza dei costi già rilevata nel passato esercizio. Coerentemente a tali presupposti, con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 213 del 30.06.2009 veniva varato il Piano finanziario - T.I.A. per l’anno 2009, come stabilito dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, all’interno del quale, nella parte relativa alla “Determinazione della copertura del fabbisogno finanziario del 2009”, veniva indicato l’importo di € 2.683.846,68, iscritto alla voce “Aumenti tariffari”, quale strumento contabile indispensabile per coprire lo sbilanciamento finanziario che altrimenti si sarebbe verificato anche nel corso del predetto esercizio, proprio come accaduto l’anno prima. Facendo un breve riepilogo di quanto acclarato sino a questo punto, nel 2009 l’Amministrazione comunale prende atto che il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è superiore ai ricavi derivanti dal pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale e, di riflesso, ne dispone un aumento del 35,44% al fine di recuperare, con riferimento allo stesso esercizio, appunto quello dell’anno 2009, lo sbilanciamento finanziario quantificato nella somma di € 2.683.846,68, esattamente corrispondente alla sperequazione tra costi e ricavi verificatasi nell’annualità precedente. Così operando, accertata la differenza in passivo tra costi e ricavi maturatasi già nell’esercizio del 2008, la Giunta comunale ha coperto le maggiori spese di erogazione del servizio per il seguente anno, il 2009, memore di quanto accaduto nel recente passato, ma nulla ha disposto per il recupero del disavanzo di gestione dell’anno prima, il 2008: si è limitata a coprire i maggiori costi afferenti all’esercizio 2009, considerando le risultanze di uno studio relativo al 2008, ma non a quelli, cui avrebbe dovuto comunque provvedere con un intervento ulteriore, dell’annualità antecedente. Riprova ne sia la circostanza che, come riconosciuto dallo stesso Commissario Straordinario, l’ammanco di € 2.683.846,68 è stato riportato nei bilanci comunali degli esercizi a venire ed è stato puntualmente rinnovato in maniera periodica e sistematica, iscritto quale ricavo di competenza di un credito da riscuotere mediante fatture emittende. Il meccanismo appena descritto si è poi arrestato soltanto quando, con la nota protocollata con n. 9194 dell’11.02.2014, lo stesso Commissario ha invitato la H.C.S. S.r.l. in Liquidazione “…a provvedere con sollecitudine e senza ulteriore indugio, considerati i ristretti tempi di prescrizione della pretese…” alla “…riscossione della tariffa rideterminata per l’anno 2008 attraverso l’emissione di una bollettazione a conguaglio…”. Chiarite le circostanze di fatto che hanno dato origine alla vexata quaestio che ci occupa, si rivela opportuno procedere ad una disamina delle ragioni di diritto che giustificano la presente autotutela e la connessa richiesta di annullamento del ruolo contestato. Il primo elemento da prendere in considerazione è la Deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 16.03.2009. L’Amministrazione della città di Civitavecchia, invero, ritiene che l’atto suindicato costituisca la fonte del credito messo in riscossione con la denominazione di “T.I.A. Suppletiva 2012”, espressamente qualificandolo, quindi, come credito originatosi nell’anno 2009. 3 Purtroppo così non è, e per un duplice ordine di motivazioni! In primis, il provvedimento in questione, come confermato dal suo contenuto dispositivo, limita la sua portata ed efficacia soltanto all’annualità 2009, conformemente alla normativa vigente in materia. La Giunta comunale, infatti, dopo aver riscontrato i costi più elevati per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, registratisi nel 2008, ed in applicazione dell’Allegato n. 1 del D.P.R. n. 158/1999, deliberava di riparametrare la Tariffa di Igiene Ambientale nel corso del 2009 adeguandola in maniera tale da rendere sostenibili le più elevate spese emerse l’anno precedente. In merito, giova ribadire come la normativa richiamata, nel definire il metodo normalizzato diretto alla fissazione della tariffa di riferimento, annoveri tra i parametri di valutazione sia i costi di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani sia i costi comunali imputabili a tutte le attività correlate sostenuti nell’anno antecedente. In altri termini, le Amministrazioni comunali hanno riconosciuta la possibilità di implementare l’importo della T.I.A., qualora, con riferimento all’esercizio precedente rispetto a quello cui l’incremento troverà attuazione, siano emersi degli aumenti di costo che impongano un’elevazione della tariffa stessa al fine di assicurare interamente, sotto il profilo economico - patrimoniale, l’erogazione del servizio. Dunque, con la Delibera n. 89 del 16.03.2009 il Comune di Civitavecchia, dando applicazione al regime appena delineato, ha disposto un aumento della T.I.A. al solo scopo di far fronte alle più alte spese manifestatesi nel servizio/rifiuti dell’anno 2008, così garantendone la copertura finanziaria solamente per l’esercizio in corso, ovverosia quello dell’anno 2009. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dai Liquidatori della H.C.S. S.r.l., detta Delibera ha ad oggetto non la Tariffa di Igiene Ambientale dell’anno 2008, ma quella dell’anno 2009, limitandosi essa a quantificare e riconoscere uno sbilanciamento finanziario per l’esercizio 2008 pari ad € 2.683.846,68 e correggendo il sistema tariffario dell’anno 2009 così che non si verificasse, nel corso dello stesso, la medesima perdita netta. Del resto, sarebbe difficilmente giustificabile ricondurre l’insorgere dell’obbligo di versare l’importo integrativo della T.I.A. del 2008 ad un provvedimento comunale successivo, la Delibera n. 89/2009, il quale non potrebbe certo costituire la fonte di un debito di natura tributaria, o comunque ad esso assimilabile, di pertinenza dell’annualità antecedente, così posticipandone la nascita all’esercizio successivo rispetto a quello di pertinenza! L’Ente comunale e la Holding Civitavecchia Servizi S.r.l., dunque, avrebbero potuto procedere alla riscossione del surplus tariffario utile a coprire il “buco” finanziario dell’anno 2008 nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento, anziché reiterare l’iscrizione del credito nei bilanci comunali successivi, oltretutto senza mai dare avvio alle procedure di riscossione, anche eventualmente coattiva. Nessuna operazione di tal genere è stata mai posta in essere, almeno sino al momento in cui il Commissario Straordinario, con la già citata nota di cui al protocollo n. 9194 dell’11.02.2014, non ha dato mandato alla Concessionaria di provvedere all’emissione della bollettazione a conguaglio. Alla luce delle considerazioni spiegate, pertanto, la fonte dell’obbligo di versare la T.I.A. per l’anno 2008 in favore del Comune di Civitavecchia, compresa la connessa integrazione, è da rinvenirsi solo ed 4 esclusivamente nella normativa di settore, ovvero nel Decreto Legislativo n. 22/1997 e nel D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che la Delibera n. 89/2009 non può né mai potrebbe ritenersi il presupposto di legittimazione delle pretese in contestazione. Peraltro, il regime normativo già menzionato, insieme ai principi della Carta costituzionale, danno ai Comuni la potestà di modificare l’ammontare della tariffa, secondo il sistema più sopra prospettato, ma non certamente quello di decidere arbitrariamente e secondo le proprie esigenze contingenti il dies a quo del prodursi di un obbligo tariffario previsto e regolato dalla Legge. Sta in ciò il vizio che caratterizza la posizione assunta dall’Amministrazione comunale e dalla Società affidataria. La prima, in particolare, resa edotta del passivo registratosi nel 2008 con riguardo ai costi di gestione del servizio - rifiuti, avrebbe potuto immediatamente agire per recuperare il minore gettito (addirittura nel corso dello stesso esercizio finanziario, come espressamente prevede l’art. 14, ultimo comma, del Regolamento comunale per l’applicazione e la disciplina della Tariffa rifiuti di cui alla Deliberazione n. 128 del 14.04.2006), così evitando, come si dirà appresso, che si maturassero medio tempore i termini di decadenza e prescrizione del tributo. Al contrario, le Giunte che si sono succedute nel tempo hanno trascurato, non si comprende per quale ragione, di riscuotere tale credito, reiterandone semplicemente l’iscrizione a bilancio, sino al punto di attivarsi per la sua esazione, nel Febbraio del 2014, quando ormai si era estinto il relativo diritto! Sarebbe fuor di luogo, per usare un eufemismo, far ricadere sui cittadini gli errori, le inefficienze e le negligenze del passato, vessandoli con la richiesta di un “balzello” ormai divenuto illegittimo ed inesigibile! In secundis, ammesso e non concesso che la T.I.A. Suppletiva del 2012, che poi altro non sarebbe se non il conguaglio dei maggiori costi derivati dal servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dell’anno 2008, ritrovi la sua giuridica giustificazione nella ormai celeberrima Deliberazione n. 89/2009, ciò non legittimerebbe comunque le pretese di cui in fattura, e ciò in ragione della evidente, ed in qualche modo già acclarata giudizialmente, invalidità del provvedimento comunale. Il D.P.R. n. 158/1999, come già in precedenza osservato, indirettamente consente ai Comuni di disporre aumenti della T.I.A. in funzione dei maggiori costi, sia di gestione che comunali, registratisi nell’esercizio finanziario precedente, come da Allegato n. 1, ma il Regolamento comunale di cui alla Delibera n. 128/2006, anch’esso già evocato, pone una rigorosa e perentoria condizione all’esplicazione di siffatta potestà, consistente nella sopravvenienza di eventi straordinari. Insomma, la cornice normativa di riferimento, quella del Decreto legislativo n. 22/1997 e del D.P.R. n. 158/1999, impone ai Comuni di approvare un piano economico - finanziario annuale in relazione al servizio di gestione dei rifiuti, salvo modifiche tariffarie da determinarsi in funzione degli aggiustamenti resisi necessari in base agli eventuali squilibri di costo verificatisi nell’anno antecedente. L’art. 14, ultimo comma, del suddetto Regolamento comunale, poi, se da un lato stabilisce la possibilità di integrazioni in corso di esercizio, dall’altro limita ogni tipo di integrazione al verificarsi di eventi straordinari. 5 Nella fattispecie in esame, in verità, tale presupposto non sembra affatto sussistere, dal momento che lo sbilanciamento finanziario di € 2.683.846,68 è dipeso non certo da circostanze imprevedibili ed improvvise (come calamità naturali o altri avvenimenti consimili), ma, piuttosto, da una non meglio precisata mancata perequazione tra costi e ricavi, dovuta, nella migliore delle ipotesi, ad errori di programmazione economica ed industriale, ad una sottovalutazione dei costi del servizio ed ad una incerta organizzazione del ciclo dei rifiuti. Di tal che, rebus sic stantibus, non può trascurarsi la conseguente invalidità del provvedimento da ultimo richiamato, siccome lesivo, appunto, delle disposizioni contenute nell’art. 14, ultimo comma, del Regolamento comunale di cui alla Delibera n. 128/2006, in quanto adottato con difetto assoluto di potere amministrativo, a sua volta scaturito da un’indiscutibile carenza dei presupposti di legittimazione. Assunto, quello prospettato, non certo peregrino, dal momento che analogo, se non identico, atto amministrativo comunale, quello riferito alla T.I.A. Suppletiva del 2011, è stato annullato dal T.A.R. del Lazio con sentenza della Sezione II bis pronunciata in data 04.03.2014! Oggetto del contendere, in quel caso, era la Delibera n. 136/2012 del Comune di Civitavecchia, con la quale era stata disposta l’emissione di una fatturazione straordinaria per la T.I.A. dell’anno 2011, anch’essa giustificata con l’emersione di un importante disequilibrio tra i costi ed i ricavi del servizio, nonché con l’obsolescenza dei crediti non riscossi da parte di “Equitalia Sud” S.p.A., già “Equitalia Gerit” S.p.A. Ebbene, il Giudice amministrativo nell’accogliere il ricorso e dichiarare l’illegittimità della Deliberazione citata evidenziava l’inosservanza delle disposizioni di cui al già rammentato art. 14 del Regolamento comunale, il quale, a suo dire, “…non può essere interpretato nel senso di ricomprendere errori di gestione e/o mancato adeguato esercizio della tutela dei propri diritti addebitabili alla Società incaricata, dovendo piuttosto essere inteso come una previsione normativa diretta alla copertura dei costi occasionati da eventi terzi - inaspettati ed imprevedibili - indipendenti dalla condotta della Società stessa..”, secondo una lettura definita come necessariamente restrittiva, giacché, in ipotesi contraria, “…si esporrebbe il cittadino ad incertezze ed aumenti indiscriminati…”. Sebbene ogni commento si riveli superfluo, val la pena di rammentare a questa Amministrazione come pure la Deliberazione n. 89/2009 sia affetta da identici vizi di invalidità ed inefficacia, poiché anch’essa, come quella successiva n. 136/2012, è stata emanata in spregio della ineludibile condizione consistente nella sopravvenienza di eventi straordinari, non potendo certamente annoverarsi tra di essi le motivazioni all’epoca addotte, a fondamento della propria decisione, dalla Giunta comunale di Civitavecchia, assolutamente generiche e non esaustive, se non addirittura incerte, ed in ogni caso non sussumibili nell’alveo della menzionata figura iuris, la quale non può dirsi affatto integrata evocando la equivoca formula di stile dei “maggiori costi di gestione”. E’ quantomeno ovvio, quindi, che pur volendo ammettere, in via puramente ipotetica, che la T.I.A. Suppletiva per il 2012 abbia origine dalla Delibera n. 89/2009, le relative pretese sarebbero in ogni caso inammissibili ed inesigibili, stante la conclamata illegittimità ed inefficacia del provvedimento comunale da cui le stesse dovrebbero derivare! 6 Corollario immediatamente consequenziale alle conclusioni prospettate, non meno importante e decisivo rispetto ad esse, consta nell’intervenuta decadenza dall’esercizio, oltre che nella sua prescrizione, del diritto credito azionato. In altri termini, la negligenza e la scarsa efficienza delle Amministrazioni che hanno guidato negli ultimi anni il Comune di Civitavecchia hanno determinato l’assoluta inesigibilità, allo stato attuale, del ruolo T.I.A. suppletivo riconducibile all’esercizio dell’anno 2008, proprio quello messo in riscossione attraverso la fattura contestata, con buona pace del diverso ed infondato convincimento tanto del Commissario Straordinario che dei Liquidatori della H.C.S. S.r.l. Senza voler tediare ulteriormente circa il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto intorno al problema della natura giuridica della T.I.A., da alcuni ricondotta nell’ambito pubblicistico e da altri in quello privatistico, è appena il caso di rammentare come sia opinione largamente condivisa, suffragata da recente e cristallizzata giurisprudenza, quella a mente della quale alla Tariffa di Igiene Ambientale debba attribuirsi una matrice tributaria, avendone gli essenziali requisiti qualificanti desumibili dal suo carattere autoritativo, dall’assenza di un vincolo contrattuale ed dall’identità di presupposti rispetto alla preesistente TARSU. Anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi, sebbene in via incidentale, sul punto dibattuto, chiarendo oltre ogni dubbio il carattere tributario della T.I.A. (sentenza n. 238/2009), orientamento successivamente seguito, con decisioni a Sezioni Unite, anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8310/2010 e sentenza n. 14903/2010), con la conseguenza che deve ritenersi ormai definitivamente cristallizzato il principio della natura impositiva di tale entrata. Immediata conseguenza di simile circostanza è l’applicabilità alla T.I.A. delle disposizioni dettate dalla Legge 296/2006 (la Legge Finanziaria per il 2007), la quale, nella parte relativa alle imposte locali, ha introdotto una rigorosa disciplina in materia di decadenza dal potere di riscossione da parte degli Enti locali. In particolare, l’art. 1, comma 161, della Legge indicata prevede che nell’ipotesi di parziale e/o omesso versamento (ipotesi astratta nella quale certamente ricade la concreta fattispecie esaminata) il Comune debba emettere e notificare un apposito avviso di accertamento e/o di rettifica, da consegnare entro e non oltre il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito. Applicando siffatto regime alla controversia de qua deve necessariamente concludersi nel senso che il Comune di Civitavecchia è oramai decaduto dalla potestà di pretendere il versamento dell’integrazione T.I.A. per l’annualità 2008! Da un lato, infatti, nessun avviso di accertamento e/o di rettifica è stato notificato tanto al nostro assistito quanto al resto della cittadinanza civitavecchiese interessata dall’imposta, e ciò in palese violazione della normativa appena riferita. Dall’altro, poi, le fatture che, come quella contestata, hanno cominciato ad essere recapitate ai proprietari di immobili in Civitavecchia sono successive alla nota del Commissario prefettizio, risalente al 2014, e, dunque, sono in contrasto con i termini sanciti dall’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006. L’Ente comunale, e chi lo ha amministrato nel corso degli ultimi anni, avrebbe dovuto riscuotere il maggior credito tributario originatosi nell’esercizio 2008 entro il 31 Dicembre del 2013, emettendo fatturazione a conguaglio o inviando ai contribuenti i previsti avvisi; purtroppo, ha agito in maniera completamente 7 diversa, limitandosi ad una formale reiterazione dell’iscrizione a bilancio della corrispondente somma e riservandosi l’opportunità di introitarla in futuro. Un futuro poi finalmente materializzatosi, anche se al di là dei limiti decadenziali fissati dall’ordinamento! Come se non bastasse, nel caso di specie le negligenze descritte hanno determinato anche la prescrizione del credito impositivo, inerente alla T.I.A. “in conguaglio” per l’annualità 2008. La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, infatti, con la celebre sentenza n. 4283/2010, ha sancito il principio a mente del quale “…i tributi locali di cui è causa (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) siano elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una "causa debendi" di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso. Invero, in tutti i casi considerati, l'utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato; nè è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verificazione di un mutamento obbiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio, nè il corrispettivo potrebbe dall'utente essere corrisposto in unica soluzione, in quanto ab initio non determinato e non determinabile, nè nell'entità, nè nella durata…”, desumendone l’applicabilità, in tema di prescrizione breve quinquennale, dell’art. 2948, comma 4, c.c., la quale “…per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre…”. In ciò, peraltro, ribadendo un precedente assunto fatto proprio dalla Consulta con la sentenza n. 280/2005, secondo la quale è stata affermata l’illegittimità dell’applicazione del termine prescrizionale ordinario, quello decennale, nella materia tributaria, in quanto il contribuente non può restare indefinitamente esposto ai controlli dell’Ente impositore, a pena della violazione del diritto alla difesa sancito nell’articolo 24 della Costituzione. Trascorso più di un quinquennio tra il periodo impositivo di riferimento per la pretesa di cui trattasi, l’anno 2008 appunto, e la prima, ed unica, richiesta di adempimento della medesima, riconducibile alle fatture emesse dopo l’11.02.2014, e dovendosi applicare alla fattispecie la norma di cui all’art. 2948, comma 4, c.c., come stabilito dalla più recente giurisprudenza, nessun dubbio può sussistere circa la sopravvenuta prescrizione del credito azionato dal Comune di Civitavecchia! ****** 8 Alla luce di tutto quanto sin qui spiegato e delle argomentazioni ivi dedotte, tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto, gli scriventi, in nome e nell’interesse del proprio assistito, CHIEDONO al Comune di Civitavecchia, in persona del Commissario Straordinario p.t., l’annullamento del ruolo Suppletivo T.I.A. 2012 di cui alla nota n. 9194 dell’11.02.2014. In allegato: 1) Copia documento di identità del sig. Vittorio Petrelli. Avv. Umberto DIACO Avv. Emilia TODARELLO 00162 Roma - Largo Rodolfo Lanciani n. 2 4 Tel. 06/8610978 - Fax 06/86381779 9