Il giorno 9 settembre 2013, alle ore 15:30, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Velletri Sud Est,
si incontrano la delegazione di parte pubblica, costituita dal dirigente scolastico prof. Angelo
Marinelli, e la delegazione di parte sindacale, costituita da
Attilio Ciuffetti, RSU
Tania Petaccia, RSU
Maria Sebastiani, RSU
Daniela Crespi, RSU
Giuseppe Zelli, RSU
Claudio Gratta, UIL SCUOLA
Amalia Perfetti, FLC CGIL
Domenico Savino, CISL SCUOLA
Per procedere alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di istituto parte normativa.
Le parti, preso atto della certificazione di compatibilità finanziaria rilasciata dai revisori dei conti in
data 19 luglio 2013, a seguito delle modifiche apportate al testo dell’ipotesi sottoscritto il 18/2/13,
SOTTOSCRIVONO
il seguente contratto integrativo di istituto, parte normativa, comprendente il testo dell’ipotesi
sottoscritta il 18/2/13 e le successive modifiche apportate con le intese del 5/6/13 e 5/7/13.
ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI SUD EST – VELLETRI
CONTRATTO DI ISTITUTO PARTE NORMATIVA
TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE - DURATA
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto è stipulato in base a quanto previsto dall’ art. 6 del CCNL 29/11/07.
2. Esso si applica a tutto il personale docente ed ATA – sia con contratto di lavoro a tempo
indeterminato che determinato – in servizio presso l’istituzione scolastica.
ART. 2
Durata – termini di disdetta – modifica clausole contrattuali
1. Il presente contratto, che regola le questioni di natura normativa ed è costituto dagli articoli
dal n° 1 al n° 38, ha validità di un anno, a partire dal giorno della sottoscrizione definitiva. La
validità si intende tacitamente prorogata per l’anno successivo qualora una delle parti
firmatarie non ne dia formale disdetta entro il 30° giorno antecedente alla scadenza e fatte
salve eventuali modifiche normative da recepire con modifiche e integrazioni.
2. Il dirigente scolastico, quindi, convocherà le parti per l’inizio della trattativa soltanto in caso
di disdetta del presente contratto. La convocazione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di
invio della disdetta stessa.
3. Qualora intervenga la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo nazionale che modifichi
in tutto o in parte le materie oggetto del presente contratto, il dirigente scolastico è tenuto a
riconvocare le parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione, per un riesame del testo contrattuale e
per apportare ad esso le eventuali modifiche.
4. In qualsiasi momento ciascuna delle parti può chiedere, formalmente, la revisioni di una o
più clausole contenute nel contratto stesso. Il dirigente, in tal caso, convoca le parti entro 10
giorni dalla ricezione dalle richiesta di revisione.
5. Entro il 15 giugno di ciascun anno il dirigente scolastico convoca le parti, per procedere ad
un esame dello stato di applicazione del contratto e per procedere alle eventuali modifiche
ritenute necessarie dalle parti stesse
ART.3
Interpretazione autentica
1 In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto le
parti firmatarie, s'incontrano entro 7 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso
l' Istituzione scolastica.
2 Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3 Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 15 giorni dalla
trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.
TITOLO II
CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI E DETERMINAZIONE DEI
CONTINGENTI PREVISTI DALLA LEGGE 83/00
ART. 4
Composizione delle delegazioni
1. Della delegazione di parte pubblica può far parte personale docente e ATA in servizio nella
scuola, su designazione del dirigente.
2. Ciascuna delle delegazioni può farsi assistere da esperti esterni.
ART. 5
Procedure della contrattazione – Tempi di trattativa
1. Gli incontri di contrattazione e informativa preventiva e successiva sono sempre
formalmente convocati dal Dirigente.
2. Il Dirigente invia convocazione relativa a ciascuna seduta alla R.S.U. e ai rappresentanti
territoriali delle OO.SS firmatarie del CCNL 29/11/07.
Nella convocazione saranno specificate ora di inizio, durata dell’incontro e l 'ordine del giorno in
trattazione.
3. Di norma, alla fine di ciascun incontro verrà fissata la data e l'ordine del giorno del
successivo incontro.
4. Il dirigente scolastico affigge il contratto di istituto sottoscritto all’albo e ne invia copia ad
ogni plesso.
5. Data e ora degli incontri sono concordati tra dirigente e RSU
Art. 6 - Calendario incontri di informazione
1. Il dirigente scolastico convocherà annualmente, entro le date sotto specificate, i seguenti
incontri di informazione
 stato di utilizzazione delle risorse del fondo di istituto, del fondo per gli incarichi specifici
per il personale ATA e del fondo per le funzioni strumentali: entro il 30 settembre di
ciascun anno
 ammontare delle risorse del fondo di istituto, del fondo per gli incarichi specifici per il
personale ATA e del fondo per le funzioni strumentali entro il 30 settembre di ciascun
anno, compatibilmente con le comunicazioni ministeriali
 assegnazione delle risorse organiche ai plessi e del personale ai plessi stessi: entro il 30
settembre di ciascun anno
 orario di lavoro personale docente e ATA, entro il 30 settembre
 incarichi specifici conferiti e relativo compenso, funzioni strumentali assegnate e
relativo compenso, entro il 15 novembre, compatibilmente con le comunicazioni
ministeriali
ART. 7
Diritto di informazione e di accesso agli atti
1. Previa richiesta formale, il dirigente scolastico consegna alla RSU e ai rappresentanti
territoriali delle OO.SS. che fanno parte della delegazione trattante copia di tutti gli atti della
scuola che sono affissi all’albo d’istituto
2. Il dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione del materiale sindacale indirizzato
alla RSU nel suo insieme o a ciascuno dei componenti, inviato a scuola per posta, fax o e-mail.
La trasmissione avverrà via fax o brevi manu
3. Le comunicazioni e i documenti di tipo sindacale non esplicitamente indirizzati alle RSU,
saranno inviati ai componenti delle RSU, se spediti da OO.SS. cui fanno riferimento i
componenti della RSU stessa, o sarà consegnato al terminale associativo delle altre OO.SS.
4. Copia dei prospetti analitici relativi alla distribuzione del fondo dell’istituzione scolastica,
indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi sarà consegnata dal
dirigente scolastico alla RSU e alle OO.SS., prima della liquidazione dei relativi compensi.
5. La R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS., fatte salve le norme vigenti in materia di
riservatezza, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno il diritto di
accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto.
6. Gli istituti di Patronato sindacale hanno il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di
lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa.
ART. 8
Albo sindacale
1. In tutti i plessi della scuola, ivi compreso la sede degli uffici, sono predisposti albi sindacali,
ad uso della RSU e dei sindacati rappresentativi.
L’albo sindacale è allestito in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, di
normale transito da parte del personale in servizio nella scuola, scelto d’intesa con la RSU.
2. La RSU. e i rappresentanti delle OO.SS. che ne abbiano diritto, possono affiggere nelle
bacheche, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e di interesse politico/sindacale
e, comunque, quanto ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla
stampa e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo.
Tutto il materiale affisso deve recare la firma della RSU o la sigla dell’organizzazione sindacale.
ART. 9
Uso dei locali e delle attrezzature
1. Alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. è consentito comunicare con il personale per
motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.
La comunicazione può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia
consegnati personalmente sia messi a disposizione dei lavoratori interessati negli spazi
scolastici.
L’ ingresso dei rappresentanti delle OOSS nei locali della scuola va preventivamente
autorizzato dal dirigente scolastico
2. Alla RSU è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice e del computer
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di carattere sindacale,
concordando con gli uffici l’utilizzo di detti strumenti.
3. Alla RSU è consentito l’utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la
raccolta del materiale sindacale.
ART. 10
Assemblee sindacali in orario di lavoro
1. Qualora le assemblee che coinvolgono il personale di più scuole o di più plessi siano
convocate, da parte delle OO.SS. territoriali o dalla RSU , senza precisazione dell’orario di
inizio e di fine, ma solo con l’indicazione “nelle prime due (o nelle ultime due) ore di servizio”,
al personale docente dell’Istituto che dichiara di partecipare saranno comunque computate, ai
fini del calcolo del monte ore pro capite annuale, le prime due o le ultime due ore di lezione, in
base all’orario di inizio e di termine dell’attività didattica di ciascun plesso.
2. La durata di ogni assemblea d’istituto non può esser inferiore a 60 minuti né superiore a
120 minuti.
3. In caso di assenza che intervenga successivamente alla dichiarazione di partecipazione
all’assemblea, non sarà computata alcuna ora.
ART. 11
Riunioni fuori orario di lavoro
1. La RSU e le OO.SS. possono utilizzare i locali della scuola per organizzare riunioni fuori
dell’orario di servizio.
Le riunioni possono coinvolgere anche i dipendenti di altri Istituti.
2. L’utilizzo dei locali va preventivamente concordato con il dirigente scolastico.
3. Il dirigente scolastico assicura la diffusione tra il personale delle comunicazioni relative a
riunioni fuori dall’orario di lavoro che coinvolgano il personale della scuola.
ART. 12
Permessi sindacali
1. Il dirigente scolastico comunica formalmente alla RSU il monte ore annuo di permessi
sindacali cui la stessa ha diritto entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico.
ART. 13
Referendum
1. La RSU e le OO.SS. che fanno parte della delegazione trattante possono richiedere, anche
disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative l’attività
sindacale d’istituto.
La richiesta di effettuazione del referendum va rivolta al dirigente scolastico almeno 10 giorni
prima della data prevista.
2. Qualora la richiesta sia effettuata in modo disgiunto, il dirigente la porta a conoscenza delle
altre OO.SS.
3. Il dirigente scolastico assicura l’informazione a tutto il personale sulle modalità di
svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del
personale interessato.
Ogni altra incombenza organizzativa è a carico degli organizzatori del referendum stesso.
4. Lo svolgimento
l’Amministrazione.
del
referendum
non
può
comportare
aggravio
di
spesa
per
ART. 14
Servizi minimi personale ATA in caso di assemblea
1. Nel caso di adesione totale da parte dei collaboratori scolastici ad una assemblea sindacale
verrà comandata in servizio una sola unità di questo personale per ogni plesso, compreso
quello che ospita gli uffici di direzione, per garantire il servizio minimo.
2. La scelta del nominativo da parte del D.S. avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:
 rinuncia volontaria da parte di un lavoratore a partecipare all’assemblea
 rotazione, in ordine alfabetico, a partire da una lettera estratta.
3. Qualora l’unico collaboratore in servizio in un plesso voglia partecipare all’assemblea il
dirigente chiederà la disponibilità al collaboratore dell’altro turno a prolungare il proprio orario
di servizio a copertura del tempo richiesto.
4. . Nel caso di adesione totale da parte degli assistenti amministrativi ad una assemblea
sindacale verrà comandata in servizio una sola unità di questo personale per garantire il
servizio minimo. Si applica quanto previsto dal comma 2.
ART. 15
Rilevazione della partecipazione allo sciopero
Il Dirigente fornisce, su richiesta, alla RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. i dati relativi alla
partecipazione allo sciopero
ART. 16
Servizi minimi in caso di sciopero – contingente A.T.A.
1 In caso di sciopero totale del personale A.T.A, vengono assicurati i servizi indispensabili nelle
seguenti circostanze:
 qualsiasi tipo di esame e scrutinio finale;
 pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei.
2 Per lo svolgimento degli esami e degli scrutini, il contingente è costituito da un assistente
amministrativo e da un collaboratore scolastico per plesso sede di scrutinio
3. Per il pagamento degli stipendi il contingente è costituito dal Direttore dei servizi generali e
amministrativi, da un assistente amministrativo e da un Collaboratore scolastico
4. I nominativi del personale che entra a far parte del contingente vengono concordati con la
R.S.U., verificando prioritariamente le disponibilità e sulla base di un'eventuale turnazione nel
caso di più azioni di sciopero nel corso di uno stesso anno scolastico. I lavoratori individuati
sono avvertiti per iscritto almeno 5 gg. prima dello sciopero ed entro il giorno successivo
possono chiedere la sostituzione, sempre che questa sia possibile.
TITOLO III
PERSONALE DOCENTE
Art. 17
Utilizzazione dei docenti in rapporto al POF e al piano delle attività
1 Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia delle quota nazionale del
curricolo che di quella della scuola, in base a quanto previsto dal POF di Istituto.
2. Il Dirigente Scolastico assegna i posti di insegnamento e le attività tenendo conto di quanto
previsto dagli articoli seguenti, delle diverse professionalità e delle preferenze eventualmente
espresse dal personale.
Art. 18
Assegnazione dei docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai plessi
1 L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio
delle lezioni, e dura tutto l’anno, tranne circostanze eccezionali di cui al comma 6.
2 I docenti sono confermati per continuità nel plesso nel quale hanno prestato servizio
nell’anno scolastico precedente. Qualora, per decremento delle risorse organiche assegnate al
plesso, questo non fosse possibile, si attua quanto previsto nel comma 3.
3. Il dirigente scolastico determina il perdente posto a livello di plesso utilizzando la
graduatoria di istituto compilato ai sensi del contratto decentrato sulla mobilità, assegnando al
altro plesso il docente o i docenti che perdono posto. Nell’assegnazione ad altro plesso si terrà
conto delle preferenze espresse dagli interessati. In caso di occorrenza di più domande, si terrà
conto della graduatoria di cui sopra.
4. I docenti possono chiedere di essere assegnati ad un plesso diverso rispetto a quello cui
sono stati assegnati l’anno scolastico precedente, inoltrando domanda al dirigente scolastico
entro il 30 giugno di ciascun anno. In caso di occorrenza di più domande, si terrà conto della
graduatoria di cui sopra.
5. I docenti che entrino a far parte dell’organico di istituto al 1 settembre, vengono assegnati
ai plessi in cui risultino posti disponibili, in base alle preferenze espresse. In caso di più
richieste si terrà del conto del punteggio dei docenti interessati.
6. Qualora il dirigente scolastico debba, per gravi e documentati motivi, disporre una
assegnazione al plesso in deroga ai criteri di cui sopra, informa il docente interessato con
provvedimento motivato.
7. In casi assolutamente eccezionali e per gravi e documentati motivi, può essere disposto lo
spostamento da un plesso ad un altro anche in corso di anno scolastico. Lo spostamento può
avvenire anche a seguito di domanda inoltrata dal docente interessato. In ogni caso il dirigente
dispone lo spostamento con provvedimento motivato.
8.Per le operazione previste nei punti 3 e 4 la graduatoria di istituto compilata ai sensi del
contratto decentrato sulla mobilità viene ricompilata senza tener conto delle esclusioni dalla
graduatoria stessa previste per alcune categorie di personale dal contratto medesimo.
Art. 18 bis
Insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria
1. Esaurite le operazioni di cui all’articolo precedente, qualora in uno dei plessi non risulti
possibile assicurare l’insegnamento della lingua inglese, in quanto nessuno dei docenti
assegnato al plesso possiede il titolo per il suddetto insegnamento, o i docenti in possesso di
titolo non sono sufficienti ad assicurare l’insegnamento suddetto in tutte le classi del plesso, il
dirigente scolastico procederà come segue
a) viene individuato, tra i docenti in possesso di titolo per l’insegnamento della lingua
inglese inseriti nella graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto, posto
comune, il docente che occupa il posto inferiore
b) nei confronti del suddetto docente viene disposto un provvedimento di assegnazione,
per le ore strettamente necessarie, presso il plesso in cui occorre assicurare
l’insegnamento dell’inglese
c) qualora, a seguito della assegnazione di cui al punto b), nel plesso in questione si
determini una situazione di “soprannumerarietà”, il dirigente individua il perdente posto
del plesso, per tutto o per parte dell’orario di cattedra, utilizzando la graduatoria di
istituto per l’individuazione dei perdenti posto, con l’esclusione del docente utilizzato ai
sensi del punto b)
d) il docente individuato ai sensi del punto c) viene utilizzato in altro plesso in cui siano
presenti posti liberi, in base alle preferenze espresse, purché la scelta non determini
frazionamenti orari del posto.
2. Qualora la situazione di impossibilità dell’insegnamento della lingua inglese sia presente in
più plessi, si procede ai sensi dei precedenti punti a), b), c) e d) del comma 1 in modo
contestuale, utilizzando tutto il personale coinvolto in base alle preferenze espresse.
3. I provvedimenti di utilizzazione adottati ai sensi dei commi precedenti sono di durata
annuale e vengono disposti cercando di salvaguardare il più possibile la continuità didattica.
4. I docenti coinvolti nelle operazioni di cui ai punti precedenti mantengono comunque la
“titolarità” nel plesso di provenienza.
Art. 19
Assegnazione dei docenti con contratto di lavoro a tempo determinato ai plessi
1. Il docente viene assegnato allo stesso plesso nel quale sia eventualmente stato in servizio
nel corso dell’anno scolastico precedente, tranne che chieda all’atto dell’assunzione, di essere
assegnato a plesso diverso.
2. In caso di occorrenza di più domande per lo stesso plesso, si terrà conto del punteggio con
cui il docente è collocato nella graduatoria in base alla quale è stato nominato
3. Si applicano i commi 6 e 7 del precedente articolo 18.
Art. 20
Assegnazione dei docenti alle classi
1. Per favorire la continuità didattica ed educativa nei confronti degli alunni il docente viene
assegnato di norma alle stesse classi o sezioni dell’anno precedente,
2. Anche a richiesta dell’interessato, possono essere disposte assegnazioni in classi diverse
rispetto a quelle di continuità.
3. L’assegnazione alle classi è disposta con atto formale del dirigente scolastico.
Art. 21
Orario di lavoro – rientri pomeridiani
1 L’orario delle lezioni viene definito tenendo conto delle esigenze didattiche degli alunni.
2 I rientri pomeridiani sono equamente distribuiti tra i docenti in servizio nel plesso, anche
mediante una rotazione su base pluriennale.
3. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza a tutte le attività di non insegnamento
previste dal piano annuale deliberate dal collegio docenti (come eventualmente modificate in
corso d’anno dal dirigente per esigenze sopravvenute), a tutte le riunioni dei Gruppi di Lavoro
Handicap Operativi e a tutte le riunioni straordinarie del collegio docenti e dei consigli di
interclasse/intersezione convocate, in caso di necessità, dal dirigente scolastico.
4. Qualora la partecipazioni alle riunioni di cui al comma 3 ecceda il monte ore previsto dall’art.
29, comma 3 lettere a) e b) del CCNL 29/11/07, le ore in eccedenza saranno retribuite a carico
del FIS.
5 Il personale supplente è tenuto ad essere presente a tutte le riunioni previste nei giorni di
durata del contratto.
6. Il personale docente in regime orario di part time è tenuto a partecipare a tutte le riunioni di
cui al precedente comma 3.
7. Il personale docente in servizio presso la Scuola con contratto che preveda un orario di
insegnamento inferiore a quello previsto dal comma 5 art. 28 CCNL 29/11/07, è tenuto a
prestare le ore previste del comma 3 lettera a) e b) dell’art. 29 del CCNL 29/11/07 in misura
proporzionale all’orario di insegnamento prestato nella Scuola.
Art. 22
Ferie durante il periodo di attività didattica
1 In occasione di fruizione di giorni di ferie durante il periodo di attività didattica, i docenti
possono essere sostituiti da un docente non in servizio (anche di altro plesso), dal docente di
sostegno o da altro docente contemporaneamente presente nella classe in base all’orario.
Art. 23
Utilizzazione dei docenti in caso di chiusura del plesso di servizio
1. In caso di chiusura di un plesso (per destinazione a seggio elettorale, per eventi non
prevedibili, ecc), i docenti in servizio per quel giorno nel plesso stesso saranno utilizzati per
svolgere supplenze negli altri plessi dell’Istituto, sia in sostituzione di personale assente per
l’intera giornata sia per lo svolgimento di ore di supplenza su docente richiedente permesso
breve.
2. In ogni caso il docente utilizzato in altro plesso non potrà lavorare più ore di quelle previste
nel suo orario di servizio per quel giorno
3. I docenti saranno utilizzati in base al seguente ordine
- supplenti temporanei
- supplenti annuali
- docenti con contratto a tempo indeterminato
in base al punteggio di ciascuno, per il numero di ore corrispondenti all’orario giornaliero.
In caso l’evento si ripeta più volte nello stesso anno scolastico i docenti saranno utilizzati a
scorrimento.
4. I docenti che, entro le ore 8:00, non siano stati avvisati della utilizzazione ai sensi dei
commi precedenti non sono tenuti ad essere presenti a scuola ma devono comunque essere
reperibili in base al proprio orario di servizio per eventuali necessità.
5. Se nel plesso chiuso erano previste attività di non insegnamento, le stesse si svolgeranno in
altro plesso.
Art. 24
Recuperi permessi fruiti in ore di non insegnamento
1. I permessi brevi possono essere chiesti anche per ore di non insegnamento.
2. Le ore di cui al comma 1 saranno recuperate dal docente con ore di insegnamento, nel
rapporto di 2 a 1 (per ogni 2 ore di permesso fruito si è tenuti al recupero con 1 ora di
insegnamento). Non si da luogo al recupero di ore singole. (Nota 1)
3. Le ore di permesso di non insegnamento vengono comunque computate ai fini del tetto
massimo annuale previsto dall’art. 16 del CCNL 29/11/07, comma 2
Art. 25
Cambio di turno/orario
1.I docenti possono chiedere di cambiare turno/orario di servizio alle seguenti condizioni
- il cambio deve essere effettuato con docente della stessa classe/sezione
- le ore non lavorate dal docente che chiede di cambiare turno/orario devono essere effettuate,
nello stesso numero, in sostituzione del collega che accetta il cambio
- il cambio non può comportare, su base settimanale, variazioni né all’orario complessivo di
lavoro dei docenti né all’orario complessivo di lezione degli alunni
2. La richiesta di cambio turno/orario deve essere sottoscritta dal richiedente e dal collega che
accetta il cambio stesso.
3. Il cambio di turno/orario deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente scolastico.
Art. 26
Orario di servizio del personale docente
durante i periodi in cui non si svolgono lezioni e attività didattiche
1. Durante il periodo in cui non sono previste lezioni o attività didattiche il personale docente è
tenuto a prestare servizio soltanto per lo svolgimento delle attività programmate e deliberate
dal Collegio dei docenti ai sensi dell’ art. 28 CCNL 29/11/07 .
Art. 27
Fruizione frazionata dei permessi per la formazione
1 A domanda, i docenti possono fruire in modo frazionato dei permessi per la partecipazione ad
iniziative di formazione di cui al comma 5 dell’art. 64 del CCNL 29/11/07
2. La fruizione frazionata dei permessi avviene secondo la seguente tabella
Scuola
infanzia
Scuola
primaria
Scuola
media
5
giorni
5
giorni
5
giorni
25
ore
24
ore
18
ore
1
giorno
+
20ore
1 giorno + 19
ore
1 giorno + 14
ore
2 giorni+ 15
ore
2 giorni + 14
ore
2 giorni + 11
ore
3 giorni + 10
ore
3 giorni + 10
ore
3 giorni + 7
ore
4 giorni + 5 ore
4 giorni
+ 5
ore
4 giorni + 4 ore
TITOLO IV PERSONALE ATA
Art. 28
Modalità di utilizzazione del personale ATA rispetto al piano delle attività
1. Il piano delle attività del personale ATA adottato ai sensi dell’art. 54 del CCNL 29/11/07
contiene la ripartizione dei compiti e delle mansioni fra il personale ATA in organico,
l’organizzazione dei turni e degli orari, gli incarichi specifici da assegnare
2. Nel piano sono indicati i titolari delle posizioni economiche di cui all’art. 2 della sequenza
contrattuale 25/7/08.
3. La ripartizione delle mansioni e dei compiti verrà effettuata in modo equo fra il personale
risultante in organico.
Ogni eventuale modifica, anche temporanea, delle mansioni assegnate, dovrà risultare da un
ordine di servizio che ne fissi la durata.
5. La prestazione di lavoro straordinario, anche a richiesta del dipendente, deve sempre essere
preventivamente autorizzata.
6. Lo straordinario effettuato sarà utilizzato, con priorità
- a copertura del minor orario settimanale effettuato (30 anziché 36) nelle settimane in cui non
si svolge attività didattica, in base all’art. 32 del presente contratto
- a copertura dei giorni prefestivi di chiusura
Successivamente, qualora non fosse possibile retribuire le ore di straordinario prestate, le
stesse, su richiesta del dipendente, saranno tramutate in ore e giorni di recupero da fruirsi
durante la sospensione delle attività didattiche.
7. Il piano delle attività prevede il ricorso a tutte le tipologie di orario previste dall’art. 53 del
CCNL 29/11/07
Art. 29
Assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi
1 L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, prima dell’inizio
delle lezioni, e dura tutto l’anno, tranne circostanze eccezionali di cui al comma 3.
2 I collaboratori sono assegnati ai plessi dal dirigente scolastico, tenuto conto delle esigenze
del servizio, con particolare riferimento agli alunni diversamente abili, agli alunni bisognosi di
aiuto materiale e di particolare sorveglianza, anche sulla base degli incarichi specifici da
assegnare e delle posizioni economiche di cui all’ art. 2 della sequenza contrattuale 15/7/08.
3. In casi assolutamente eccezionali e per gravi e documentati motivi può essere disposto lo
spostamento da un plesso ad un altro anche in corso di anno scolastico. Lo spostamento può
avvenire anche a seguito di domanda inoltrata dal collaboratore scolastico interessato. In ogni
caso il dirigente dispone lo spostamento con provvedimento motivato.
Art. 30
Utilizzazione temporanea dei collaboratori scolastici in plessi diversi da quello assegnato
1. Qualora nel corso dell’anno scolastico si ravvisi la necessità, per circostanze eccezionali o
per la necessità di sostituire personale assente, di utilizzare temporaneamente in plesso
diverso da quello di assegnazione di un collaboratore scolastico, il dirigente scolastico disporrà
la suddetta utilizzazione temporanea in base ai seguenti criteri:
- disponibilità volontaria di un collaboratore scolastico a spostarsi in altro plesso,
compatibilmente con il turno di servizio ordinario
- utilizzazione d’ufficio a rotazione, a partire dall’ultimo in graduatoria, sempre
compatibilmente con l’orario ordinario
Art. 31
Utilizzazione collaboratori in caso di chiusura plesso
1. In caso di chiusura di un plesso per destinazione a seggio elettorale i collaboratori in servizio
per quel giorno nel plesso stesso saranno utilizzati negli altri plessi del circolo, con priorità in
quelli nei quali occorre sostituire personale assente.
Art. 32
Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro
e all’articolazione dell’orario di lavoro del personale ATA
1. Nei plessi in cui il lavoro dei collaboratori scolastici è organizzato in base ad un regime
orario articolato su più turni, i collaboratori scolastici assegnati a quel plesso usufruiscono della
riduzione d’orario a 35 ore in quanto ricorrono nell’Istituto le condizioni previste dall’art. 55 del
CCNL 29/11/07.
Gli assistenti amministrativi il cui lavoro sia organizzato in base ad un regime orario articolato
su più turni, usufruiscono della riduzione d’orario a 35 ore in quanto ricorrono nell’Istituto le
condizioni previste dall’art. 55 del CCNL 29/11/07.
2. In caso di utilizzazione temporanea di un collaboratore scolastico in un plesso diverso da
quello di assegnazione, al collaboratore compete l’ incentivo fissato dal contratto di istituto.
Tale compenso copre ogni onere, compreso quello derivante dall’inclusione momentanea in un
regime orario diverso. L’orario di lavoro del collaboratore in utilizzazione temporanea in altro
plesso sarà dunque quello del plesso in cui è utilizzato.
3. Considerato che le condizioni di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei periodi in cui si
svolgono attività didattiche, nei restanti periodi l’orario di servizio è di 36 ore settimanali.
4. Il piano delle attività di cui all’art. 28 individua esattamente le settimane con orario di lavoro
a 36 ore, con particolare riferimento alle settimane in cui coesistono sia giorni di lezione sia
giorni di sospensione delle lezioni.
5. Nel periodo estivo e nei periodi di sospensione delle lezioni, identificati come sopra, l’orario
si svolge su 5 giorni settimanali, per 6 ore al giorno. Le ore lavorate in meno rispetto alle 36
sono recuperate con l’effettuazione di ore di lavoro straordinario. Dal 1 settembre al giorno di
inizio delle lezioni l’orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali, su cinque giorni.
(nota 2)
6 I giorni di chiusura prefestiva della scuola, deliberati dal Consiglio di Istituto, sono recuperati
con l’effettuazione di lavoro straordinario e, in mancanza, con l’utilizzo di giorni di ferie.
7. Ai fini del calcolo delle ore dovute da ciascun dipendente ai sensi dei commi 4 e 5, si
procede come segue
a) per ogni giorno effettivamente lavorato nelle settimane di cui al comma 5 si genera un
debito di 1,12 ore al giorno
b) il debito orario di cui alla lettera a) viene sommato al debito dovuto per il recupero dei
giorni prefestivi di chiusura di cui al comma 6
c) al momento della presentazione della domanda di ferie estive, viene effettuato il confronto
tra le ore a credito (lavorate in più) e le ore a debito (da recuperare, per effetto di quanto
previsto ai commi 5 e 6 ), comprendendo nel conto anche i giorni che verranno lavorati nei
mesi estivi, da conteggiare ai sensi della lettera a)
d) la differenza risultante dal confronto viene trasformata in giorni di ferie da aggiungere o
sottrarre alle ferie spettanti
e) le ferie aggiunte o tolte ai sensi della lettera d) non comportano il rifacimento del calcolo di
cui al punto c); eventuali modifiche al piano ferie, chieste dal dipendente, analogamente non
comportano il rifacimento del calcolo di cui alla lettera c)
f) le ore residue inferiori alle 6 costituiscono un debito/credito orario per il dipendente
g) i giorni di cui al comma 6 non devono essere coperti da ferie, in quanto entrano già nel
calcolo delle ore da recuperare di cui al presente comma
h) ai fini del calcolo, 1 giorno di lavoro si considera corrispondente a 7,12 ore
i) il calcolo di cui al presente comma 7 è individuale, ed effettuato per ciascun dipendente
8. Durante la pausa prevista dall’art. 51 CCNL 29/11/07 il lavoratore può permanere sul
proprio posto di lavoro
9. In caso di permessi brevi, ritardi, recuperi, ecc di durata inferiore a 30 minuti, ai fini del
conteggio saranno comunque considerati 30 minuti.
10. Le uscite dal plesso per motivi di servizio devono preventivamente essere autorizzate dal
dirigente scolastico
Art. 33
Cambio di turno
1. Il personale può chiedere di cambiare il turno di servizio previsto nell’orario individuale, alle
seguenti condizioni
- il cambio può avvenire anche con personale assegnato ad altro plesso
- le ore non lavorate di chi chiede di cambiare turno devono essere effettuate, nello stesso
numero, in sostituzione del collega che accetta il cambio
- il cambio non può comportare, su base settimanale, variazioni all’ orario complessivo di
lavoro del personale coinvolto
2. La richiesta di cambio di turno deve essere sottoscritta dal richiedente e dal collega che
accetta il cambio stesso
3. Il cambio di turno/orario deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente scolastico
Art. 34
Ferie
1. Per motivate esigenze di carattere personale si può rinviare il godimento di non più di otto
giorni di ferie spettanti nell’anno scolastico di riferimento.
2. La domanda di ferie estive deve essere presentata entro il 15 maggio di ciascun anno
3. Nel periodo 1 luglio – 31 agosto e nei periodi di sospensione dell’attività didattica il servizio
dovrà essere assicurato da almeno due collaboratori scolastici e da almeno un assistente
amministrativo
4. Nel caso vengano presentate domande di ferie per lo stesso periodo e, di conseguenza, non
siano presenti le unità di personale di cui al comma precedente, il dirigente procede
a) in prima istanza a ricercare l’ accordo tra il personale interessato
b) successivamente alla modifica d’ufficio delle domande di ferie presentate, in base alla
graduatoria interna, iniziando dal personale con minore anzianità di servizio
Art. 35
Formazione
1. Nel caso vengano presentate più domande per l’accesso ai corsi di formazione e non fosse
possibile autorizzare tutti i richiedenti, il dirigente autorizza la partecipazione in base alla
graduatoria interna, avendo riguardo alla maggior anzianità di servizio, applicando comunque il
criterio della rotazione per garantire a tutto il personale l’accesso alla formazione e dando la
precedenza a chi deve terminare un corso.
TITOLO V
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ
RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO
Art. 36
Principi generali
1. Il Dirigente scolastico informa tutti i lavoratori interessati di quali siano le attività per lo
svolgimento delle quali è necessario conferire incarichi da retribuire con il F.I.S.
2. Il Dirigente scolastico affida al personale, in base ai criteri dell’articolo seguente, l’incarico di
svolgere le attività da retribuire con il fondo di istituto con lettera formale di incarico, nella
quale è precisata la retribuzione, sotto forma di ore o di cifra forfetaria
3 Nel mese di febbraio il dirigente scolastico convoca il tavolo contrattuale per verificare lo
stato dell’utilizzo del fondo di istituto anche al fine di rimodulare l’impiego delle risorse
4 In nessun caso è possibile retribuire attività aggiuntive prestate senza formale lettera di
incarico o per ore eccedenti quelle previste dalla lettera di incarico stessa
Art. 37
Criteri
1. Nell’individuazione del personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività retribuite con
il fondo dell’istituzione scolastica, saranno utilizzati i seguenti criteri
 disponibilità dell’interessato;
 possesso di titoli di studio o di specializzazione specifici o attinenti alle attività da
svolgere;
 partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento specifici o attinenti alle
attività da svolgere;
 esperienze di lavoro e competenze acquisite all’interno ed all’esterno della scuola
attinenti alle attività da svolgere;
 conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (se
richiesto dall’incarico da svolgere).
TITOLO VI
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 38
Personale incaricato dell’attuazione delle misure di emergenza
1. Il personale è tenuto ad accettare l’incarico di addetto all’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, addetto all’evacuazione, addetto al primo soccorso,
addetto al salvataggio, addetto alla gestione dell’emergenza.
2. Il personale nominato ai sensi del comma precedente è tenuto a frequentare i corsi di
formazione previsti.
3. Qualora le iniziative di formazione comportino l’effettuazione di ore di lavoro aggiuntivo, le
stesse verranno retribuite a carico del F.I.S. o recuperate, se si tratta di personale A.T.A.
Letto, firmato e sottoscritto in Velletri il 9 settembre 2013
Parte pubblica
Il dirigente scolastico, prof. Angelo Marinelli ______________________________________
Parte sindacale
Attilio Ciuffetti – RSU _______________________________________
Tania Petaccia - RSU _______________________________________
Maria Sebastiani – RSU _____________________________________
Daniela Crespi - RSU _______________________________________
Giuseppe Zelli – RSU _______________________________________
FLC CGIL - Amalia Perfetti___________________________________
UIL SCUOLA – Claudio Gratta_________________________________
CISL SCUOLA – Domenico Savino ______________________________
Nota 1
Come modificato da intesa del 25 giugno 2015. Il testo precedente è il seguente
2. All’atto della presentazione della domanda di fruizione del permesso di cui al comma 1 il
lavoratore sottoscrive una dichiarazione con la quale dà la propria disponibilità a far confluire le
ore in un progetto di non insegnamento, deliberato dal Collegio dei docenti da attuarsi entro
l’anno scolastico.
Nota 2
Come modificato da intesa del 25 giugno 2015. Il testo precedente è il seguente
5. Nel periodo estivo e nei periodi di sospensione delle lezioni, identificati come sopra, l’orario
si svolge su 5 giorni settimanali, per 6 ore al giorno. Le ore lavorate in meno rispetto
alle 36 sono recuperate con l’effettuazione di ore di lavoro straordinario.
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parte normativa - come modificato da intesa 25 giugno 2015