LA DISCIPLINA FISCALE DEI FONDI
PENSIONE – LE RECENTI EVOLUZIONI
13 maggio 2015
Eugenio Ruggiero
GLI SCHEMI TEORICI DI TASSAZIONE
Profili economici
¢  E
E T (exemption – exemption – taxation)
¢  E
T E (exemption – taxation – exemption)
¢  T
E E (taxation – exemption – exemption)
Eugenio Ruggiero
2
GLI SCHEMI TEORICI DI TASSAZIONE
Profili giuridici
¢  Esenzione
o esclusione?
¢  La distinzione fra risparmio finanziario e
risparmio previdenziale.
¢  Il risparmio previdenziale obbligatorio o libero:
differenze rilevanti.
¢  La regola del rinvio della tassazione del reddito
accantonato per la previdenza.
Eugenio Ruggiero
3
GLI SCHEMI TEORICI DI TASSAZIONE
Profili giuridici
¢  Il
risparmio previdenziale come reddito non
posseduto: insussistenza del presupposto e non
venir meno del presupposto.
¢  Il risparmio previdenziale come reddito non
disponibile: la distinzione con il risparmio
finanziario.
¢  La giustificazione costituzionale (art. 38) del
diverso trattamento fra risparmio previdenziale e
risparmio finanziario.
Eugenio Ruggiero
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GLI SCHEMI TEORICI DI TASSAZIONE
L’evoluzione
¢ 
¢ 
¢ 
Il rinvio della tassazione come regime storico, tipico della
previdenza pubblica.
Il trattamento asistematico della previdenza privata prima
del d.lgs. n. 124/93: previdenza solo aziendale (dunque, ex
contracto), caratterizzata dalla deducibilità illimitata dei
contributi, dall’incerta tassazione del fondo pensione (ente
o cassa), dall’incerta tassazione delle prestazioni. Possibili
situazioni di doppia tassazione o di salto d’imposta.
La giustificabilità solo costituzionale della non
tassazione (per interruzione del possesso) dei
contributi.
Eugenio Ruggiero
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GLI SCHEMI TEORICI DI TASSAZIONE
L’evoluzione
Il d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 come parziale
superamento della regola del rinvio della tassazione
del reddito.
¢  In particolare:
ü  la conferma del regime di deducibilità dei contributi,
ü  la conferma del regime di imposizione sostitutiva sui
rendimenti finanziari maturati in capo al Fondo
Pensione,
ü  la tassazione sostitutiva e non più progressiva della
parte imponibile (corrispondente ai contributi dedotti)
delle prestazioni previdenziali.
¢  Un modello EET distorto ovvero un modello EETs
¢ 
Eugenio Ruggiero
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TASSAZIONE DEI FONDI PENSIONE
FONTI NORMATIVE
Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:
¢  conferma del principio della tassazione sostitutiva,
per maturazione, dei rendimenti prodotti dalle forme
pensionistiche complementari;
¢  concentrazione della disciplina fiscale della fase
dell’accumulazione nell’art. 17, d.lgs. n. 252 del 2005;
¢  superamento, solo formale, dell’articolazione del
regime fiscale dei fondi pensione in fondi:
—  a contribuzione definita;
—  a prestazioni definite;
—  che detengono immobili;
—  “vecchi fondi pensione”.
=> Perdurante validità di tale classificazione
Eugenio Ruggiero
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RISPARMIO PREVIDENZIALE VS. RISPARMIO
FINANZIARIO
Il problema della tassazione dei fondi pensione è risolto tramite il
ricorso a meccanismi di tassazione sostitutiva per maturazione
(come era previsto per i fondi di investimento mobiliare fino al
2011).
Fondi pensione
Tassazione
sostitutiva sul
risultato netto di
gestione
Eugenio Ruggiero
con aliquota del 20%
(a partire dal 2014)
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RISPARMIO PREVIDENZIALE VS. RISPARMIO
FINANZIARIO
L’assimilazione ai fondi di investimento mobiliare
risulta ribadita nell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 252 del
2005, secondo cui i fondi pensione possono investire
le proprie risorse esclusivamente in «beni di secondo
grado», ovvero in beni di tipo finanziario.
L’investimento in «beni di primo grado», ovvero in
beni immobili, risulta possibile solo in via indiretta
tramite l’investimento in soggetti che a loro volta
investono in simili beni.
Eugenio Ruggiero
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TIPOLOGIE DI FONDI PENSIONE
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
• 
• 
Soggetti giuridici di natura associativa ai sensi dell’art. 36 cod.
civ.;
Soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 cod.
civ.;
Patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito
del patrimonio di una singola società o di un singolo ente
pubblico a seguito di con apposita deliberazione, con gli effetti di
cui all’art. 2117 cod. civ. (ipotesi residuale);
Società di intermediazione mobiliare, società di gestione del
risparmio, banche e imprese di assicurazione mediante la
costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 4, co. 2, d.lgs. n. 252 del 2005. (c.d. «fondi aperti»);
Forme pensionistiche individuali realizzate:
attraverso i fondi aperti;
attraverso contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con
imprese di assicurazioni.
Eugenio Ruggiero
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TIPOLOGIE DI FONDI PENSIONE
CONSEGUENZE FISCALI
Tipologia di fondo pensione
Enti associativi ex art. 36 cod. civ.
Enti associativi dotati di
personalità giuridica ex art. 12
cod. civ.
Imputazione dell’obbligazione
tributaria in capo
all’ente previdenziale stesso
all’ente previdenziale stesso
Patrimonio di destinazione ex art.
2117 cod. civ.
«Fondi aperti»
Forme pensionistiche individuali
realizzate attraverso i fondi aperti
Forme pensionistiche individuali
attraverso contratti di
assicurazione sulla vita, stipulati
con imprese di assicurazioni
alla società che lo forma
alla sgr, sim, banca o impresa
assicurativa
alla sgr, sim, banca o impresa
assicurativa
all’impresa di assicurazione
Eugenio Ruggiero
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CLASSIFICAZIONE DEI FONDI PENSIONE
1.  «Nuovi fondi» ovvero fondi NON
istituti alla data di entrata in vigore
della l. 23 ottobre 1992, n. 421;
2.  «Vecchi Fondi», ovvero fondi istituti
alla data di entrata in vigore della l. 23
ottobre 1992, n. 421.
Eugenio Ruggiero
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CLASSIFICAZIONE DEI FONDI PENSIONE
• 
• 
• 
• 
• 
All’interno delle predetta distinzione tra Nuovi
fondi e Vecchi fondi, sono possibili ulteriori
ripartizioni:
Fondi pensione in regime di contribuzione
definita;
Fondi pensione in regime di prestazioni
definite;
Contratti di assicurazione sulla vita;
Fondi pensione che detengono immobili;
Fondi interni.
Eugenio Ruggiero
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NUOVI FONDI PENSIONE A CONTRIBUZIONE
DEFINITA
Aliquota d’imposta: 20%
11% fino al 2013
20%, con aggiustamenti per il 2014)
Eugenio Ruggiero
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NUOVI FONDI PENSIONE A CONTRIBUZIONE
DEFINITA
Redditi di capitale: concorrono a formare il risultato di gestione tutti i
proventi per i quali è stata esclusa espressamente l’applicabilità della
ritenuta o dell’imposta sostitutiva a cui sarebbero stati altrimenti
soggetti.
⇒  Fondi pensione sono soggetti «lordisti», ad eccezione di specifiche
ipotesi: se una norma non prevede espressamente l’imponibilità di un
singolo provento percepito da un fondo pensione (attraverso una
ritenuta o un’imposta sostitutiva), tutti gli incrementi di ricchezza del
fondo sono tassati esclusivamente attraverso la specifica imposta
sostitutiva del fondo (Ris. n. 15/E del 15 febbraio 2000, confermata poi
dalla Ris. n. 185/E del 24 settembre 2003)
⇒  L’eventuale applicazione di ritenute o imposte sostitutive comporta
l’esclusione dei redditi così tassati dalla formazione del risultato di
gestione.
Redditi diversi di natura finanziaria (“capital gain”): non applicazione
dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 5, d.lgs. n. 461 del 1997
Eugenio Ruggiero
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REDDITI PERCEPITI DAL FONDO – SEGUE
POST RIFORMA DEL 2011/2014
Tipologia di reddito
Trattamento per il
fondo pensione
I n t e re s s i e a l t r i
Concorrono a
proventi dei conti
formare il risultato di
correnti bancari e
gestione del fondo
postali
I n t e re s s i e a l t r i
proventi dei depositi,
Ritenuta a titolo di
compresi quelli
imposta
r a p p re s e n t a t i d a
certificati
I n t e re s s i e a l t r i
proventi dei conti
correnti e depositi
costituiti all’estero
Ritenuta a titolo di
imposta
Proventi delle
operazioni di prestito
Concorrono a
titoli e di pronti contro
formare il risultato di
termine di cui all’art.
gestione del fondo
44, comma 1, lettere
g-bis) e g-ter), Tuir
Misura della ritenuta
fino al 31 dicembre
2011
Misura della ritenuta
a partire dal 1°
gennaio 2012
Misura della ritenuta
a partire dal
1° luglio 2014
N/A
N/A
N/A
27%
20%
26%
27%
20%
26%
N/A
N/A
N/A
Eugenio Ruggiero
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REDDITI PERCEPITI DAL FONDO – SEGUE
POST RIFORMA DEL 2011/2014
Tipologia di reddito
Trattamento per il
fondo pensione
Misura della ritenuta
fino al 31 dicembre
2011
Misura della ritenuta
a partire dal 1° gennaio
2012
Misura della ritenuta
a partire dal 1° luglio
2014
Interessi ed altri
p ro v e n t i d e i t i t o l i
obbligazionari e titoli
similari emessi da
società non quotate
residenti con scadenza
non inferiore a 18 mesi
Ritenuta a titolo di
imposta
27% o 12,50%
20%
26%
Interessi ed altri
proventi delle
obbligazioni e titoli
similari di cui all’art. 1,
d.lgs. n. 239 del 1996
Concorrono a formare
il risultato di gestione
del fondo
N/A
N/A
N/A
Interessi ed altri
proventi delle
obbligazioni e degli altri
titoli di cui all’art. 31,
d.p.r. n. 601 del 1973 ed
equiparati emessi in
Italia
Concorrono a formare
il risultato di gestione
del fondo
N/A
N/A
N/A
Eugenio Ruggiero
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REDDITI PERCEPITI DAL FONDO – SEGUE
POST RIFORMA DEL 2011/2014
Tipologia di reddito
Trattamento per il fondo
pensione
Misura della ritenuta fino al
31 dicembre 2011
Misura della ritenuta a
partire dal 1° gennaio 2012
Misura della ritenuta a
partire dal 1° luglio 2014
Interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e titoli
similari emessi da soggetti
non residenti con scadenza
non inferiore a 18 mesi
Concorrono a formare il
risultato di gestione del
fondo
N/A
N/A
N/A
Interessi ed altri proventi
delle obbligazioni e titoli
similari emessi da soggetti
non residenti con scadenza
inferiore a 18 mesi
Ritenuta a titolo di imposta
27%
20%
26%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Utili distribuiti da società ed
enti soggetti all’IRES
Utili distribuiti da società ed
enti non residenti
Proventi derivanti da quote o
azioni di organismi di
investimento collettivo del
risparmio esteri armonizzati
e collocati in Italia
Concorrono a formare il
risultato di gestione del
fondo
Concorrono a formare il
risultato di gestione del
fondo
Concorrono a formare il
risultato di gestione del
fondo
Eugenio Ruggiero
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REDDITI PERCEPITI DAL FONDO – SEGUE
POST RIFORMA DEL 2011/2014
Tipologia di reddito
Trattamento per il fondo
pensione
Misura della ritenuta fino
al 31 dicembre 2011
Misura della ritenuta a
partire dal 1° gennaio
2012
Misura della ritenuta a
partire dal 1° luglio 2014
Proventi derivanti da quote
o azioni di organismi di
investimento collettivo del
risparmio esteri
armonizzati e non collocati
in Italia
Concorrono a formare il
risultato di gestione del
fondo
N/A
N/A
N/A
Proventi derivanti da quote
o azioni di organismi di
investimento collettivo del
risparmio esteri non
a r m o n i z z a t i p e rc e p i t i
tramite soggetti residenti
incaricati del loro
pagamento
Ritenuta a titolo di
imposta
12,50%
20%
26%
Redditi diversi
Concorrono a formare il
risultato di gestione del
fondo
N/A
N/A
N/A
Proventi derivanti da quote
o azioni di organismi di
investimento collettivo del
risparmio soggetti ad
imposta sostitutiva
Concorrono a formare il
risultato di gestione del
fondo
N/A
Beneficiano di un credito
di imposta del 15%
N/A
Non beneficiano di un
credito di imposta del 15%
N/A
Non beneficiano di un
credito di imposta del 15%
Eugenio Ruggiero
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NUOVI FONDI PENSIONE A CONTRIBUZIONE
DEFINITA
Base imponibile: risultato della gestione calcolato quale
differenza tra:
a)  il valore del patrimonio netto del fondo alla fine del
periodo d’imposta, al lordo dell’imposta sostitutiva,
aumentato delle erogazioni effettuate per il
pagamento dei riscatti, delle prestazioni e delle
somme trasferite ad altre
forme pensionistiche e
diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute
da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi di
capitale: 1) soggetti a ritenuta; 2) esenti o 3) non
soggetti ad imposta;
b) il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno.
Eugenio Ruggiero
20
NUOVI FONDI PENSIONE A CONTRIBUZIONE
DEFINITA
Base imponibile - Abbattimento
Nel calcolo del valore di patrimonio netto di fine anno, i
proventi derivanti da titoli pubblici (emessi da Italia,
Paesi White List e relativi enti territoriali) concorrono
secondo il rapporto tra 12,50% e 20% (pari al 62,50%)
Abbattimento della base imponibile consente di
mantenere la tassazione dei proventi da titoli pubblici
(interessi e plusvalenze) al 12,50%
Eugenio Ruggiero
21
NUOVI FONDI PENSIONE A CONTRIBUZIONE
DEFINITA
Aggiustamenti da apportare al risultato netto di
gestione:
a)  Abbattimento per mantenere tassazione dei proventi
da titoli pubblici al 12,50%
b)  Depurazione dei movimenti patrimoniali
c)  Depurazione degli elementi reddituali che hanno
scontato ritenute, imposte sostitutive o particolari
regimi di esenzione
d)  Non compete il credito d’imposta di cui all’art. 165
Tuir relativo alle imposte pagate all’estero in via
definitiva
Eugenio Ruggiero
22
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il
16 febbraio dell’anno successivo
Utilizzo del modello F24
La valorizzazione periodica delle quote del fondo pensione e delle
relative posizioni individuali impongono un meccanismo di
valorizzazione dell’imposta (e, dunque, del patrimonio) di
carattere continuativo
Eugenio Ruggiero
23
FONDI PENSIONE MULTICOMPARTO
I fondi pensione possano prevedere anche più linee di investimento secondo le
diverse caratteristiche degli iscritti cui si rivolgono => c.d. fondi
multicomparto
L’articolazione “multicomparto” ha efficacia solo «verso l’interno», non anche
«verso l’esterno» (salvo che per il trasferimento delle perdite all’interno del
fondo)
L’imposta pagata dal fondo resta unitaria
Dell’esistenza di più linee di investimento occorre tenere conto ai fini della
corretta valorizzazione delle singole linee di investimento e delle posizioni
individuali degli iscritti. A tal fine, il fondo pensione deve calcolare l’imposta
sostitutiva che sarebbe dovuta da ciascun comparto e, conseguentemente, nella
contabilità analitica, imputare a ciascun comparto, per la quota di rispettiva
pertinenza, l’ammontare dell’imposta.
La base imponibile del fondo pensione multicomparto è rappresentata dalla
somma algebrica dei singoli risultati di gestione di ciascun comparto.
Eugenio Ruggiero
24
RIPORTO DELLE PERDITE
Il risultato negativo maturato nel periodo di imposta
può essere riportato a nuovo in diminuzione dei risultati
positivi dei periodi di imposta successivi, senza limiti
temporali e potrà anche essere utilizzato, in tutto o in
parte, in diminuzione del risultato di gestione di altre
linee di investimento riconoscendo il relativo importo a
favore della linea di investimento che ha maturato il
risultato negativo.
Eugenio Ruggiero
25
IL CREDITO D’IMPOSTA
Art. 1, comma 92, legge 23 dicembre 2014, n. 190
Attribuzione (dal 2015) di un credito d’imposta pari al 9% del
risultato netto maturato (assoggettato all’imposta sostitutiva
del 20%)
a.  a condizione che la quota “agevolata” del risultato netto
sia investita in attività di carattere finanziario a medio o
lungo termine individuate con decreto MEF.
b.  utilizzo esclusivamente in compensazione a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello dell’investimento
“agevolato” (dal 2016)
c.  nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 (80
mln).
Eugenio Ruggiero
26
IL CREDITO D’IMPOSTA
Simulazione 1
Tutto il risultato netto è investito in “attività
agevolate”
Risultato netto maturato
100
Imposta
20
Credito d'imposta
9
Carico fiscale effettivo
11
Eugenio Ruggiero
27
IL CREDITO D’IMPOSTA
Simulazione 2
Il 50% del risultato netto è investito in “attività
agevolate”
Risultato netto maturato
100
Risultato investito in attività agevolate
50
Imposta (aliquota 20%)
20
Credito d'imposta
(9% su 50)
4,5
Carico fiscale effettivo
15,5
Eugenio Ruggiero
28
IL CREDITO D’IMPOSTA
Attività finanziarie “agevolate” (bozza decreto MEF)
a.  Investimento diretto (azioni, quote, obbligazioni e titoli di
debito emessi in relazione a progetti infrastrutturali)
b.  Investimento indiretto (azioni o quote di Oicr, con durata
di almeno 5 anni, che investono in strumenti di cui alla a)
o in titoli non quotati di PMI o in crediti a m/l a PMI
c.  Detenzione per almeno 5 anni (con obbligo di
reinvestimento entro 30 giorni in caso di cessione o
scadenza)
Eugenio Ruggiero
29
IL CREDITO D’IMPOSTA
Riconoscimento del credito d’imposta (bozza decreto MEF)
a.  Istanza all’Agenzia delle Entrate
b.  Determinazione da parte dell’Agenzia della percentuale
di credito: confronto tra ammontari richiesti e limite di
spesa (attualmente, 90 mln)
c.  Comunicazione del credito ai Fondi Pensione
d.  Utilizzabilità del credito dal giorno successivo alla
comunicazione
Eugenio Ruggiero
30
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il credito d`imposta - Giornata Nazionale della Previdenza