LA DISCIPLINA FISCALE DEI FONDI PENSIONE – LE RECENTI EVOLUZIONI 13 maggio 2015 Eugenio Ruggiero GLI SCHEMI TEORICI DI TASSAZIONE Profili economici ¢ E E T (exemption – exemption – taxation) ¢ E T E (exemption – taxation – exemption) ¢ T E E (taxation – exemption – exemption) Eugenio Ruggiero 2 GLI SCHEMI TEORICI DI TASSAZIONE Profili giuridici ¢ Esenzione o esclusione? ¢ La distinzione fra risparmio finanziario e risparmio previdenziale. ¢ Il risparmio previdenziale obbligatorio o libero: differenze rilevanti. ¢ La regola del rinvio della tassazione del reddito accantonato per la previdenza. Eugenio Ruggiero 3 GLI SCHEMI TEORICI DI TASSAZIONE Profili giuridici ¢ Il risparmio previdenziale come reddito non posseduto: insussistenza del presupposto e non venir meno del presupposto. ¢ Il risparmio previdenziale come reddito non disponibile: la distinzione con il risparmio finanziario. ¢ La giustificazione costituzionale (art. 38) del diverso trattamento fra risparmio previdenziale e risparmio finanziario. Eugenio Ruggiero 4 GLI SCHEMI TEORICI DI TASSAZIONE L’evoluzione ¢ ¢ ¢ Il rinvio della tassazione come regime storico, tipico della previdenza pubblica. Il trattamento asistematico della previdenza privata prima del d.lgs. n. 124/93: previdenza solo aziendale (dunque, ex contracto), caratterizzata dalla deducibilità illimitata dei contributi, dall’incerta tassazione del fondo pensione (ente o cassa), dall’incerta tassazione delle prestazioni. Possibili situazioni di doppia tassazione o di salto d’imposta. La giustificabilità solo costituzionale della non tassazione (per interruzione del possesso) dei contributi. Eugenio Ruggiero 5 GLI SCHEMI TEORICI DI TASSAZIONE L’evoluzione Il d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 come parziale superamento della regola del rinvio della tassazione del reddito. ¢ In particolare: ü la conferma del regime di deducibilità dei contributi, ü la conferma del regime di imposizione sostitutiva sui rendimenti finanziari maturati in capo al Fondo Pensione, ü la tassazione sostitutiva e non più progressiva della parte imponibile (corrispondente ai contributi dedotti) delle prestazioni previdenziali. ¢ Un modello EET distorto ovvero un modello EETs ¢ Eugenio Ruggiero 6 TASSAZIONE DEI FONDI PENSIONE FONTI NORMATIVE Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252: ¢ conferma del principio della tassazione sostitutiva, per maturazione, dei rendimenti prodotti dalle forme pensionistiche complementari; ¢ concentrazione della disciplina fiscale della fase dell’accumulazione nell’art. 17, d.lgs. n. 252 del 2005; ¢ superamento, solo formale, dell’articolazione del regime fiscale dei fondi pensione in fondi: a contribuzione definita; a prestazioni definite; che detengono immobili; “vecchi fondi pensione”. => Perdurante validità di tale classificazione Eugenio Ruggiero 7 RISPARMIO PREVIDENZIALE VS. RISPARMIO FINANZIARIO Il problema della tassazione dei fondi pensione è risolto tramite il ricorso a meccanismi di tassazione sostitutiva per maturazione (come era previsto per i fondi di investimento mobiliare fino al 2011). Fondi pensione Tassazione sostitutiva sul risultato netto di gestione Eugenio Ruggiero con aliquota del 20% (a partire dal 2014) 8 RISPARMIO PREVIDENZIALE VS. RISPARMIO FINANZIARIO L’assimilazione ai fondi di investimento mobiliare risulta ribadita nell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 252 del 2005, secondo cui i fondi pensione possono investire le proprie risorse esclusivamente in «beni di secondo grado», ovvero in beni di tipo finanziario. L’investimento in «beni di primo grado», ovvero in beni immobili, risulta possibile solo in via indiretta tramite l’investimento in soggetti che a loro volta investono in simili beni. Eugenio Ruggiero 9 TIPOLOGIE DI FONDI PENSIONE 1. 2. 3. 4. 5. • • Soggetti giuridici di natura associativa ai sensi dell’art. 36 cod. civ.; Soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 cod. civ.; Patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico a seguito di con apposita deliberazione, con gli effetti di cui all’art. 2117 cod. civ. (ipotesi residuale); Società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, banche e imprese di assicurazione mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, co. 2, d.lgs. n. 252 del 2005. (c.d. «fondi aperti»); Forme pensionistiche individuali realizzate: attraverso i fondi aperti; attraverso contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni. Eugenio Ruggiero 10 TIPOLOGIE DI FONDI PENSIONE CONSEGUENZE FISCALI Tipologia di fondo pensione Enti associativi ex art. 36 cod. civ. Enti associativi dotati di personalità giuridica ex art. 12 cod. civ. Imputazione dell’obbligazione tributaria in capo all’ente previdenziale stesso all’ente previdenziale stesso Patrimonio di destinazione ex art. 2117 cod. civ. «Fondi aperti» Forme pensionistiche individuali realizzate attraverso i fondi aperti Forme pensionistiche individuali attraverso contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni alla società che lo forma alla sgr, sim, banca o impresa assicurativa alla sgr, sim, banca o impresa assicurativa all’impresa di assicurazione Eugenio Ruggiero 11 CLASSIFICAZIONE DEI FONDI PENSIONE 1. «Nuovi fondi» ovvero fondi NON istituti alla data di entrata in vigore della l. 23 ottobre 1992, n. 421; 2. «Vecchi Fondi», ovvero fondi istituti alla data di entrata in vigore della l. 23 ottobre 1992, n. 421. Eugenio Ruggiero 12 CLASSIFICAZIONE DEI FONDI PENSIONE • • • • • All’interno delle predetta distinzione tra Nuovi fondi e Vecchi fondi, sono possibili ulteriori ripartizioni: Fondi pensione in regime di contribuzione definita; Fondi pensione in regime di prestazioni definite; Contratti di assicurazione sulla vita; Fondi pensione che detengono immobili; Fondi interni. Eugenio Ruggiero 13 NUOVI FONDI PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA Aliquota d’imposta: 20% 11% fino al 2013 20%, con aggiustamenti per il 2014) Eugenio Ruggiero 14 NUOVI FONDI PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA Redditi di capitale: concorrono a formare il risultato di gestione tutti i proventi per i quali è stata esclusa espressamente l’applicabilità della ritenuta o dell’imposta sostitutiva a cui sarebbero stati altrimenti soggetti. ⇒ Fondi pensione sono soggetti «lordisti», ad eccezione di specifiche ipotesi: se una norma non prevede espressamente l’imponibilità di un singolo provento percepito da un fondo pensione (attraverso una ritenuta o un’imposta sostitutiva), tutti gli incrementi di ricchezza del fondo sono tassati esclusivamente attraverso la specifica imposta sostitutiva del fondo (Ris. n. 15/E del 15 febbraio 2000, confermata poi dalla Ris. n. 185/E del 24 settembre 2003) ⇒ L’eventuale applicazione di ritenute o imposte sostitutive comporta l’esclusione dei redditi così tassati dalla formazione del risultato di gestione. Redditi diversi di natura finanziaria (“capital gain”): non applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 5, d.lgs. n. 461 del 1997 Eugenio Ruggiero 15 REDDITI PERCEPITI DAL FONDO – SEGUE POST RIFORMA DEL 2011/2014 Tipologia di reddito Trattamento per il fondo pensione I n t e re s s i e a l t r i Concorrono a proventi dei conti formare il risultato di correnti bancari e gestione del fondo postali I n t e re s s i e a l t r i proventi dei depositi, Ritenuta a titolo di compresi quelli imposta r a p p re s e n t a t i d a certificati I n t e re s s i e a l t r i proventi dei conti correnti e depositi costituiti all’estero Ritenuta a titolo di imposta Proventi delle operazioni di prestito Concorrono a titoli e di pronti contro formare il risultato di termine di cui all’art. gestione del fondo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), Tuir Misura della ritenuta fino al 31 dicembre 2011 Misura della ritenuta a partire dal 1° gennaio 2012 Misura della ritenuta a partire dal 1° luglio 2014 N/A N/A N/A 27% 20% 26% 27% 20% 26% N/A N/A N/A Eugenio Ruggiero 16 REDDITI PERCEPITI DAL FONDO – SEGUE POST RIFORMA DEL 2011/2014 Tipologia di reddito Trattamento per il fondo pensione Misura della ritenuta fino al 31 dicembre 2011 Misura della ritenuta a partire dal 1° gennaio 2012 Misura della ritenuta a partire dal 1° luglio 2014 Interessi ed altri p ro v e n t i d e i t i t o l i obbligazionari e titoli similari emessi da società non quotate residenti con scadenza non inferiore a 18 mesi Ritenuta a titolo di imposta 27% o 12,50% 20% 26% Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 1, d.lgs. n. 239 del 1996 Concorrono a formare il risultato di gestione del fondo N/A N/A N/A Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’art. 31, d.p.r. n. 601 del 1973 ed equiparati emessi in Italia Concorrono a formare il risultato di gestione del fondo N/A N/A N/A Eugenio Ruggiero 17 REDDITI PERCEPITI DAL FONDO – SEGUE POST RIFORMA DEL 2011/2014 Tipologia di reddito Trattamento per il fondo pensione Misura della ritenuta fino al 31 dicembre 2011 Misura della ritenuta a partire dal 1° gennaio 2012 Misura della ritenuta a partire dal 1° luglio 2014 Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza non inferiore a 18 mesi Concorrono a formare il risultato di gestione del fondo N/A N/A N/A Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi Ritenuta a titolo di imposta 27% 20% 26% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Utili distribuiti da società ed enti soggetti all’IRES Utili distribuiti da società ed enti non residenti Proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio esteri armonizzati e collocati in Italia Concorrono a formare il risultato di gestione del fondo Concorrono a formare il risultato di gestione del fondo Concorrono a formare il risultato di gestione del fondo Eugenio Ruggiero 18 REDDITI PERCEPITI DAL FONDO – SEGUE POST RIFORMA DEL 2011/2014 Tipologia di reddito Trattamento per il fondo pensione Misura della ritenuta fino al 31 dicembre 2011 Misura della ritenuta a partire dal 1° gennaio 2012 Misura della ritenuta a partire dal 1° luglio 2014 Proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio esteri armonizzati e non collocati in Italia Concorrono a formare il risultato di gestione del fondo N/A N/A N/A Proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio esteri non a r m o n i z z a t i p e rc e p i t i tramite soggetti residenti incaricati del loro pagamento Ritenuta a titolo di imposta 12,50% 20% 26% Redditi diversi Concorrono a formare il risultato di gestione del fondo N/A N/A N/A Proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva Concorrono a formare il risultato di gestione del fondo N/A Beneficiano di un credito di imposta del 15% N/A Non beneficiano di un credito di imposta del 15% N/A Non beneficiano di un credito di imposta del 15% Eugenio Ruggiero 19 NUOVI FONDI PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA Base imponibile: risultato della gestione calcolato quale differenza tra: a) il valore del patrimonio netto del fondo alla fine del periodo d’imposta, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi di capitale: 1) soggetti a ritenuta; 2) esenti o 3) non soggetti ad imposta; b) il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. Eugenio Ruggiero 20 NUOVI FONDI PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA Base imponibile - Abbattimento Nel calcolo del valore di patrimonio netto di fine anno, i proventi derivanti da titoli pubblici (emessi da Italia, Paesi White List e relativi enti territoriali) concorrono secondo il rapporto tra 12,50% e 20% (pari al 62,50%) Abbattimento della base imponibile consente di mantenere la tassazione dei proventi da titoli pubblici (interessi e plusvalenze) al 12,50% Eugenio Ruggiero 21 NUOVI FONDI PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA Aggiustamenti da apportare al risultato netto di gestione: a) Abbattimento per mantenere tassazione dei proventi da titoli pubblici al 12,50% b) Depurazione dei movimenti patrimoniali c) Depurazione degli elementi reddituali che hanno scontato ritenute, imposte sostitutive o particolari regimi di esenzione d) Non compete il credito d’imposta di cui all’art. 165 Tuir relativo alle imposte pagate all’estero in via definitiva Eugenio Ruggiero 22 DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA Versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo Utilizzo del modello F24 La valorizzazione periodica delle quote del fondo pensione e delle relative posizioni individuali impongono un meccanismo di valorizzazione dell’imposta (e, dunque, del patrimonio) di carattere continuativo Eugenio Ruggiero 23 FONDI PENSIONE MULTICOMPARTO I fondi pensione possano prevedere anche più linee di investimento secondo le diverse caratteristiche degli iscritti cui si rivolgono => c.d. fondi multicomparto L’articolazione “multicomparto” ha efficacia solo «verso l’interno», non anche «verso l’esterno» (salvo che per il trasferimento delle perdite all’interno del fondo) L’imposta pagata dal fondo resta unitaria Dell’esistenza di più linee di investimento occorre tenere conto ai fini della corretta valorizzazione delle singole linee di investimento e delle posizioni individuali degli iscritti. A tal fine, il fondo pensione deve calcolare l’imposta sostitutiva che sarebbe dovuta da ciascun comparto e, conseguentemente, nella contabilità analitica, imputare a ciascun comparto, per la quota di rispettiva pertinenza, l’ammontare dell’imposta. La base imponibile del fondo pensione multicomparto è rappresentata dalla somma algebrica dei singoli risultati di gestione di ciascun comparto. Eugenio Ruggiero 24 RIPORTO DELLE PERDITE Il risultato negativo maturato nel periodo di imposta può essere riportato a nuovo in diminuzione dei risultati positivi dei periodi di imposta successivi, senza limiti temporali e potrà anche essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Eugenio Ruggiero 25 IL CREDITO D’IMPOSTA Art. 1, comma 92, legge 23 dicembre 2014, n. 190 Attribuzione (dal 2015) di un credito d’imposta pari al 9% del risultato netto maturato (assoggettato all’imposta sostitutiva del 20%) a. a condizione che la quota “agevolata” del risultato netto sia investita in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto MEF. b. utilizzo esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello dell’investimento “agevolato” (dal 2016) c. nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 (80 mln). Eugenio Ruggiero 26 IL CREDITO D’IMPOSTA Simulazione 1 Tutto il risultato netto è investito in “attività agevolate” Risultato netto maturato 100 Imposta 20 Credito d'imposta 9 Carico fiscale effettivo 11 Eugenio Ruggiero 27 IL CREDITO D’IMPOSTA Simulazione 2 Il 50% del risultato netto è investito in “attività agevolate” Risultato netto maturato 100 Risultato investito in attività agevolate 50 Imposta (aliquota 20%) 20 Credito d'imposta (9% su 50) 4,5 Carico fiscale effettivo 15,5 Eugenio Ruggiero 28 IL CREDITO D’IMPOSTA Attività finanziarie “agevolate” (bozza decreto MEF) a. Investimento diretto (azioni, quote, obbligazioni e titoli di debito emessi in relazione a progetti infrastrutturali) b. Investimento indiretto (azioni o quote di Oicr, con durata di almeno 5 anni, che investono in strumenti di cui alla a) o in titoli non quotati di PMI o in crediti a m/l a PMI c. Detenzione per almeno 5 anni (con obbligo di reinvestimento entro 30 giorni in caso di cessione o scadenza) Eugenio Ruggiero 29 IL CREDITO D’IMPOSTA Riconoscimento del credito d’imposta (bozza decreto MEF) a. Istanza all’Agenzia delle Entrate b. Determinazione da parte dell’Agenzia della percentuale di credito: confronto tra ammontari richiesti e limite di spesa (attualmente, 90 mln) c. Comunicazione del credito ai Fondi Pensione d. Utilizzabilità del credito dal giorno successivo alla comunicazione Eugenio Ruggiero 30