6° modulo Aspetti di fiscalità dei fondi pensione Riferimento bibliografico: 4° capitolo Art. 53 della costituzione • Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. • Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. A cura di Luca Santamaria 2 Le aliquote fiscali Le aliquote fiscali sono imposte variabili determinate sulla base dell'imponibile. E' una imposta non determinata in modo fisso nel suo ammontare. La percentuale dell'aliquota è determinata dall'individuazione dell'imponibile su una tabella a scaglioni. Le aliquote fiscali e gli scaglioni sono utilizzate per attuare la progressività d'imposta o la regressività d'imposta. Progressività. Nel caso della progressività l'aliquota aumenta all'aumentare della base imponibile al passaggio da uno scaglione inferiore a uno superiore. Regressività. Nel caso della regressività l'aliquota fiscale si riduce al passaggio di un scaglione inferiore all'altro. A cura di Luca Santamaria 3 Le aliquote fiscali Fino a 15 mila euro viene applicata un'aliquota del 23%. Alla parte del reddito compreso tra 15 e 28 mila euro viene, invece, applicata un'aliquota fiscale del 27%. Essendo le aliquote fiscali crescenti all'aumentare del reddito l'imposta Irpef è una imposta progressiva. L'Irpef lorda viene calcolato sottraendo dal reddito imponibile gli oneri deducibili. Dall'imposta Irpef lorda vanno, infine, sottratte le detrazioni a cui il contribuente ha diritto. Recentemente all'Irpef calcolata dal contribuente va anche aggiunta l'addizionale regionale e comunale. A cura di Luca Santamaria 4 Le Forme di Previdenza Complementare 3 fasi di funzionamento: 1)ADESIONE E RACCOLTA DELLE RISORSE FINANZIARIE 2)ACCUMULO 3)EROGAZIONE A cura di Luca Santamaria 5 Gli schemi teorici di tassazione Profili economici • E E T (exemption – exemption – taxation) • E T E (exemption – taxation – exemption) • T E E (taxation – exemption – exemption) a cura di Luca Santamaria 6 Gli schemi teorici di tassazione L’evoluzione • Il d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993: il faticoso avvicinamento ad un regime approssimativamente di rinvio della tassazione del reddito. • Dal testo originario alla legge n. 335 del 1995. • I difetti: l’incerto regime del Fondo Pensione (ente non commerciale?), l’abbattimento solo forfetario delle prestazioni pensionistiche al fine di evitare una doppia tassazione. • I pregi: la disciplina civilistica del Fondo Pensione come soggetto gestore del risparmio accantonato quale garanzia normativa del regime di “sospensione d’imposta”. a cura di Luca Santamaria 7 Gli schemi teorici di tassazione L’evoluzione • Il d.lgs. n. 252 del 2005 come parziale superamento della regola del rinvio della tassazione del reddito. • In particolare: la conferma del regime di deducibilità dei contributi, la conferma del regime di imposizione sostitutiva sui rendimenti finanziari maturati in capo al Fondo Pensione, la tassazione sostitutiva e non più progressiva della parte imponibile (corrispondente ai contributi dedotti) delle prestazioni previdenziali. • Un modello EET distorto ovvero un modello EETs o ETT a cura di Luca Santamaria 8 LA TASSAZIONE NELLA FASE DI CONTRIBUZIONE Per favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, la disciplina prevede delle agevolazioni fiscali. I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,57. La deducibilità dei contributi dai redditi di lavoro dipendente è riconosciuta dal datore di lavoro, il quale deve escludere dal reddito stesso gli oneri deducibili. Trattamento tributario contributi/premi per le persone fisiche • Contributi deducibili fino ad € 5.164,57 • Comunicazione contributi non dedotti entro 31 dicembre: termine ordinatorio e non perentorio • Persone a carico: deduzione per l’ammontare non dedotta da queste a cura di Luca Santamaria 10 Regole per i lavoratori di prima occupazione • Nozione di lavoratore di prima occupazione dopo il 1° gennaio 2007 • Versamenti inferiori al massimale di 5.164,57 € • Utilizzo della differenza nei venti anni successivi ai primi 5 di iscrizione • Limite massimo del beneficio 25.822,57 € • Limite annuale 2.582,29 € a cura di Luca Santamaria 11 Il vantaggio fiscale • Il vantaggio per il lavoratore è pari alla sua aliquota marginale IRPEF: più elevata è più è conveniente aderire • Per l’azienda esiste un vantaggio di abbattimento di contribuzione ‘INPS’ a cura di Luca Santamaria 12 Le aliquote IRPEF: progressive per scaglioni di reddito • da 0 a 15.000 euro: 23% • da 15.001 euro a 28.000 euro: 27% (ovvero, 3.450 euro + 27% sul reddito eccedente la prima soglia) • da 28.001 euro a 55.000 euro: 38% (ovvero, 6.960 euro + 38% sul reddito eccedente la seconda soglia) • da 55.001 euro a 75.000 euro: 41% (ovvero, 17.220 euro + 41% sul reddito eccedente la terza soglia) • da 75.000 euro in poi: 43% (ovvero, 25.420 euro + 43% sul reddito eccedente la quarta soglia) a cura di Luca Santamaria 13 Il vantaggio per il lavoratore Un esempio 1 5 10 20 30 40 contributo irpef tassa netto 1000 1000 1000 1000 1000 1000 38% 38% 38% 38% 38% 38% 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 netto 0,003 0,006 0,027 0,024 tasso tasso fondo pensione tasso risparmio 3% 11% 20% fondo p p risparmio differenza 1.000 620 5.385 3.361 11.559 7.287 26.636 17.114 46.259 30.321 71.797 48.069 65.336 delta a cura di Luca Santamaria 380 2.024 4.272 9.522 15.938 23.728 17.266 quota azienda 1.000 5.385 11.559 26.636 46.259 71.797 65.336 diff tot 1.380 7.409 15.830 36.158 62.197 95.525 14 MISURE COMPENSATIVE PER LE IMPRESE • Deduzione del TFR destinato a f.p. dal reddito d’impresa: • Impresa con 50 o più dipendenti: 4% del versato • Impresa fino a 49 dipendenti: 6% del versato • Agevolazioni in materia contributiva (esonero pagamento contributi sociali, es. assegni familiari, maternità e disoccupazione per gli anni 2008-2009) a cura di Luca Santamaria 15 Quali leve di vantaggio di contrattazione tra le parti • Ad un aumento salariale dei dipendenti di 100 corrisponde un incremento del costo del lavoro di circa il 37% ed un beneficio reale per i dipendenti di circa il 60% • La destinazione dei contributi verso il fondo pensione comporta – viceversa – un incremento del costo del lavoro di 10 punti percentuali per il datore di lavoro (contributo di solidarietà) ed una detassazione fiscale del contributo destinato al fondo Risparmio previdenziale vs. Risparmio finanziario Il problema della tassazione dei fondi pensione è risolto tramite il ricorso a meccanismi di tassazione sostitutiva del tipo di quelli previsti per i fondi di investimento mobiliare. Fondi pensione Tassazione sostitutiva sul risultato netto di gestione con aliquota dell’11% Fondi di investimento mobiliare Tassazione sostitutiva sul risultato netto di gestione con aliquota dell’12,50% -20% a cura di Luca Santamaria 17 Nuovi fondi pensione a contribuzione definita Aliquota d’imposta: 11% Base imponibile: Risultato della gestione calcolato quale differenza tra: a) il valore del patrimonio netto del fondo alla fine del periodo d’imposta; b) il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. a cura di Luca Santamaria 18 Il trattamento tributario dei fondi pensione • Imposta sostitutiva dell’11% • Sul risultato maturato anno per anno • Il fondo è di regola lordista a cura di Luca Santamaria 19 Il trattamento tributario dei fondi pensione Il risultato netto maturato = alla Differenza fra: valore del patrimonio alla fine dell’anno (aumentato delle erogazioni effettuate per anticipazioni e prestazioni; diminuito dei contributi ricevuti e dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte) valore del patrimonio all’inizio dell’anno a cura di Luca Santamaria 20 Regime tributario delle f.p.c. Determinazione risultato gestione: • • • Competenza Valori correnti Differenza tra: – – – – 1. Valore p.n. fine anno + 2. Riscatti, prestazioni e trasferimenti a f.p.c. – 3. Somme ricevute da altre f.p.c. – 4. Redditi esenti, non soggetti, soggetti rit. def. Credito d’imposta 15 per cento su proventi da fondi comuni di investimento a cura di Luca Santamaria 21 Determinazione dell’imposta • L’imposta è calcolata mediante applicazione dell’aliquota dell’11%. • Ai fondi pensione non compete il credito d’imposta di cui all’art. 165 t.u.i.r. relativo alle imposte pagate all’estero in via definitiva. • L’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto entro il 16 dicembre di ciascun anno e a saldo entro il 16 febbraio di ciascun anno con l’utilizzo del modello F24. • Il calcolo deve essere effettuato puntualmente facendo riferimento al valore del patrimonio netto del fondo pensione al 31 dicembre, l’amministrazione del fondo deve comunque prevedere un meccanismo di valorizzazione dell’imposta (e dunque del patrimonio) di carattere continuativo per consentire di determinare il valore della posizione individuale ogni qual volta ciò occorra. a cura di Luca Santamaria 22 Fondi multicomparto I fondi pensione possano prevedere anche più linee di investimento secondo le diverse caratteristiche degli iscritti cui si rivolgono => c.d. fondi multicomparto L’articolazione del fondo in linee di investimento ha efficacia solo «verso l’interno», non già anche «verso l’esterno». Pertanto, l’imposta pagata dal fondo deve restare unitaria, sicché la base imponibile del fondo pensione ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva è rappresentata dalla somma algebrica dei singoli risultati di gestione di ciascun comparto. Dell’esistenza di più linee di investimento, si deve, però, tenere conto ai fini della corretta valorizzazione delle singole linee di investimento, adempimento necessario per la successiva valorizzazione delle posizioni individuali degli iscritti al fondo pensione. Pertanto, pur restando unitaria l’imposta da versare, comunque, internamente il fondo deve calcolare l’imposta sostitutiva che sarebbe dovuta da ciascun comparto o linea di investimento e, conseguentemente, nella contabilità analitica del fondo pensione, imputare a ciascun comparto, per la quota di rispettiva pertinenza, l’ammontare dell’imposta. a cura di Luca Santamaria 23 Riporto delle perdite Il risultato negativo maturato nel periodo di imposta può essere riportato a nuovo in diminuzione dei risultati positivi dei periodi di imposta successivi, senza limiti temporali, e potrà anche essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. a cura di Luca Santamaria 24 fondi pensione a prestazione definita Aliquota d’imposta: 11%. Base imponibile: non gestiscono in proprio i contributi versati dai partecipanti, in quanto, per effetto dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 252 del 2005, devono stipulare apposite convenzioni con imprese di assicurazione che garantiscono l’erogazione delle prestazioni pensionistiche. a cura di Luca Santamaria 25 fondi pensione a prestazione definita Base imponibile: dal momento che per tali fondi pensione l’impegno assunto è quello dell’erogazione di una rendita vitalizia, l’art. 17, d.lgs. n. 252 del 2005, conseguentemente, dispone che il risultato netto maturato sia determinato come differenza tra: • il valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno e; • il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. a cura di Luca Santamaria 26 Tassazione delle prestazioni • Prestazioni sia capitale che rendita costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente (art. 50, lett. h-bis,tuir 917/86) a cura di Luca Santamaria 27 LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI TRASFERIMENTI Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono tassati dunque i contribuiti dedotti e il TFR). Sulla parte imponibile delle prestazioni comunque erogate alla quiescenza, sia sotto forma di rendita che di capitale, è operata una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il “periodo di partecipazione” dev’essere determinato considerando tutti i periodi d’iscrizione a una forma pensionistica complementare, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale. Sono altresì imponibili – con imposta sostitutiva e aliquota del 12,5% – i rendimenti finanziari della rendita conseguiti dopo la maturazione del diritto alla percezione della prestazione, se determinabili. La ritenuta è operata, al momento dell’erogazione della prestazione, dal Fondo pensione o dal soggetto erogante, a seconda che si tratti – rispettivamente – di prestazione erogata sotto forma di capitale o di rendita. Prestazioni in capitale e rendita Le prestazioni sono formate da tre distinti elementi: 1. Somme che hanno beneficiato della deduzione fiscale 2. Rendimenti gestione del fondo pensione 3. Somme non dedotte a cura di Luca Santamaria 29 Trattamento fiscale delle prestazioni • Imposta sostitutiva del 15% • Riduzione fino al 9% mediante abbattimento dello 0,30% per ogni anno successivo al 15° fino al 35° di iscrizione • Applicazione sul montante maturato esclusi i contributi non dedotti ed i redditi finanziari già assoggettati ad imposta • Applicazione alle prestazioni sia in rendita che in capitale • Sulle prestazioni in rendita applicazione del 12,50% sui redditi maturati successivamente all’erogazione • Sostituto d’imposta è il soggetto erogatore a cura di Luca Santamaria 30 Trattamento fiscale delle prestazioni • Abrogazione della riliquidazione sulla base dell’aliquota media del quinquennio precedente • Abrogazione della condizione fiscale di 1/3 in capitale e 2/3 in rendita a cura di Luca Santamaria 31 Trattamento fiscale delle prestazioni • Applicazione dell’imposta sostitutiva del 15/9% sulle anticipazione per spese mediche • Applicazione dell’imposta del 23% sulle altre anticipazioni • Base imponibile come per le prestazioni • Credito d’imposta per il reintegro delle antipazioni a cura di Luca Santamaria 32 Trattamento fiscale delle prestazioni • Imposta sostitutiva del 15/9% sui riscatti per inoccupazione, invalidità e premorienza • Imposta sostitutiva del 23% in tutti gli altri casi • Base imponibile come per le prestazioni a cura di Luca Santamaria 33 Riscatti ove vengano meno requisiti di partecipazione a) Trasferimento altra forma pensionistica b) Riscatto parziale 50% posiz. Indiv. In caso di inoccupazione non inferiore 12 mesi e non superiore a 48 mesi o mobilità c) Riscatto totale posizione in caso di invalidità permanente con riduzione capacità di lavoro a meno di 1/3 e per inoccupazione per periodo superiore a 48 mesi (esercitabile nel quinquennio precedente maturazione requisiti accesso prestazioni) d) In caso di morte aderente: riscatto degli eredi o diversi beneficiari designati Sulle somme di cui alle lett. b), c) e d): ritenuta titolo di imposta 15% Su altre somme ritenuta titolo di imposta 23% a cura di Luca Santamaria 34 RIEPILOGO TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI CAPITALE: Ritenuta definitiva 15% su contributi e premi dedotti e tfr maturando RENDITA: Idem come sopra Rendimenti ritenuta definitiva 12,50% RIDUZIONE ALIQUOTA: 0,30% per ogni anno eccedente 15°max 6% ( quindi aliquota 9%) a cura di Luca Santamaria 35