6° modulo
Aspetti di fiscalità
dei fondi pensione
Riferimento bibliografico: 4° capitolo
Art. 53 della costituzione
• Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva.
• Il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
A cura di Luca Santamaria
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Le aliquote fiscali
Le aliquote fiscali sono imposte variabili determinate sulla base dell'imponibile.
E' una imposta non determinata in modo fisso nel suo ammontare. La percentuale
dell'aliquota è determinata dall'individuazione dell'imponibile su una tabella a
scaglioni. Le aliquote fiscali e gli scaglioni sono utilizzate per attuare la progressività
d'imposta o la regressività d'imposta.
Progressività. Nel caso della progressività l'aliquota aumenta all'aumentare della
base imponibile al passaggio da uno scaglione inferiore a uno superiore.
Regressività. Nel caso della regressività l'aliquota fiscale si riduce al passaggio di un
scaglione inferiore all'altro.
A cura di Luca Santamaria
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Le aliquote fiscali
Fino a 15 mila euro viene applicata un'aliquota del 23%. Alla parte del reddito compreso tra 15 e 28 mila euro
viene, invece, applicata un'aliquota fiscale del 27%. Essendo le aliquote fiscali crescenti all'aumentare del
reddito l'imposta Irpef è una imposta progressiva. L'Irpef lorda viene calcolato sottraendo dal reddito
imponibile gli oneri deducibili. Dall'imposta Irpef lorda vanno, infine, sottratte le detrazioni a cui il
contribuente ha diritto. Recentemente all'Irpef calcolata dal contribuente va anche aggiunta l'addizionale
regionale e comunale.
A cura di Luca Santamaria
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Le Forme di Previdenza Complementare
3 fasi di funzionamento:
1)ADESIONE E RACCOLTA DELLE RISORSE FINANZIARIE
2)ACCUMULO
3)EROGAZIONE
A cura di Luca Santamaria
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Gli schemi teorici di tassazione
Profili economici
• E E T (exemption – exemption – taxation)
• E T E (exemption – taxation – exemption)
• T E E (taxation – exemption – exemption)
a cura di Luca Santamaria
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Gli schemi teorici di tassazione
L’evoluzione
• Il d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993: il faticoso avvicinamento ad
un regime approssimativamente di rinvio della tassazione del
reddito.
• Dal testo originario alla legge n. 335 del 1995.
• I difetti: l’incerto regime del Fondo Pensione (ente non
commerciale?), l’abbattimento solo forfetario delle
prestazioni pensionistiche al fine di evitare una doppia
tassazione.
• I pregi: la disciplina civilistica del Fondo Pensione come
soggetto gestore del risparmio accantonato quale garanzia
normativa del regime di “sospensione d’imposta”.
a cura di Luca Santamaria
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Gli schemi teorici di tassazione
L’evoluzione
• Il d.lgs. n. 252 del 2005 come parziale superamento della
regola del rinvio della tassazione del reddito.
• In particolare:
 la conferma del regime di deducibilità dei contributi,
 la conferma del regime di imposizione sostitutiva sui
rendimenti finanziari maturati in capo al Fondo Pensione,
 la tassazione sostitutiva e non più progressiva della parte
imponibile (corrispondente ai contributi dedotti) delle
prestazioni previdenziali.
• Un modello EET distorto ovvero un modello EETs o ETT
a cura di Luca Santamaria
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LA TASSAZIONE NELLA FASE DI CONTRIBUZIONE
Per favorire l’adesione alle forme di previdenza
complementare, la disciplina prevede delle
agevolazioni fiscali.
 I contributi versati alle forme di previdenza
complementare sono deducibili dal reddito
complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,57.
La deducibilità dei contributi dai redditi di lavoro
dipendente è riconosciuta dal datore di lavoro, il quale
deve escludere dal reddito stesso gli oneri deducibili.
Trattamento tributario contributi/premi per le persone fisiche
• Contributi deducibili fino ad € 5.164,57
• Comunicazione contributi non dedotti entro
31 dicembre: termine ordinatorio e non
perentorio
• Persone a carico: deduzione per l’ammontare
non dedotta da queste
a cura di Luca Santamaria
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Regole per i lavoratori di prima occupazione
• Nozione di lavoratore di prima occupazione dopo il 1°
gennaio 2007
• Versamenti inferiori al massimale di 5.164,57 €
• Utilizzo della differenza nei venti anni successivi ai
primi 5 di iscrizione
• Limite massimo del beneficio 25.822,57 €
• Limite annuale 2.582,29 €
a cura di Luca Santamaria
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Il vantaggio fiscale
• Il vantaggio per il lavoratore è pari alla sua
aliquota marginale IRPEF: più elevata è più è
conveniente aderire
• Per l’azienda esiste un vantaggio di
abbattimento di contribuzione ‘INPS’
a cura di Luca Santamaria
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Le aliquote IRPEF: progressive per scaglioni di reddito
• da 0 a 15.000 euro:
23%
• da 15.001 euro a 28.000 euro: 27%
(ovvero, 3.450 euro + 27% sul reddito eccedente la prima soglia)
• da 28.001 euro a 55.000 euro: 38%
(ovvero, 6.960 euro + 38% sul reddito eccedente la seconda soglia)
• da 55.001 euro a 75.000 euro: 41%
(ovvero, 17.220 euro + 41% sul reddito eccedente la terza soglia)
• da 75.000 euro in poi:
43%
(ovvero, 25.420 euro + 43% sul reddito eccedente la quarta soglia)
a cura di Luca Santamaria
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Il vantaggio per il lavoratore
Un esempio
1
5
10
20
30
40
contributo
irpef
tassa
netto
1000
1000
1000
1000
1000
1000
38%
38%
38%
38%
38%
38%
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
380,00
620,00
620,00
620,00
620,00
620,00
620,00
netto
0,003
0,006
0,027
0,024
tasso
tasso fondo pensione
tasso risparmio
3%
11%
20%
fondo p
p risparmio differenza
1.000
620
5.385
3.361
11.559
7.287
26.636
17.114
46.259
30.321
71.797
48.069
65.336 delta
a cura di Luca Santamaria
380
2.024
4.272
9.522
15.938
23.728
17.266
quota azienda
1.000
5.385
11.559
26.636
46.259
71.797
65.336
diff tot
1.380
7.409
15.830
36.158
62.197
95.525
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MISURE COMPENSATIVE PER LE IMPRESE
• Deduzione del TFR destinato a f.p. dal reddito
d’impresa:
• Impresa con 50 o più dipendenti: 4% del versato
• Impresa fino a 49 dipendenti: 6% del versato
• Agevolazioni in materia contributiva (esonero
pagamento contributi sociali, es. assegni familiari,
maternità e disoccupazione per gli anni 2008-2009)
a cura di Luca Santamaria
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Quali leve di vantaggio di contrattazione tra le parti
• Ad un aumento salariale dei dipendenti di 100
corrisponde un incremento del costo del lavoro di
circa il 37% ed un beneficio reale per i dipendenti di
circa il 60%
• La destinazione dei contributi verso il fondo pensione
comporta – viceversa – un incremento del costo del
lavoro di 10 punti percentuali per il datore di lavoro
(contributo di solidarietà) ed una detassazione fiscale
del contributo destinato al fondo
Risparmio previdenziale vs. Risparmio finanziario
Il problema della tassazione dei fondi pensione è risolto
tramite il ricorso a meccanismi di tassazione sostitutiva del
tipo di quelli previsti per i fondi di investimento mobiliare.
Fondi pensione
Tassazione
sostitutiva sul
risultato netto di
gestione
con aliquota
dell’11%
Fondi di
investimento
mobiliare
Tassazione
sostitutiva sul
risultato netto di
gestione
con aliquota
dell’12,50% -20%
a cura di Luca Santamaria
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Nuovi fondi pensione a contribuzione definita
Aliquota d’imposta: 11%
Base imponibile: Risultato della gestione calcolato
quale differenza tra:
a) il valore del patrimonio netto del fondo alla fine
del periodo d’imposta;
b) il valore del patrimonio stesso all’inizio
dell’anno.
a cura di Luca Santamaria
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Il trattamento tributario dei fondi pensione
• Imposta sostitutiva dell’11%
• Sul risultato maturato anno per anno
• Il fondo è di regola lordista
a cura di Luca Santamaria
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Il trattamento tributario dei fondi pensione
Il risultato netto maturato = alla Differenza fra:
 valore del patrimonio alla fine dell’anno (aumentato
delle erogazioni effettuate per anticipazioni e
prestazioni; diminuito dei contributi ricevuti e dei
redditi assoggettati a ritenuta alla fonte)
 valore del patrimonio all’inizio dell’anno
a cura di Luca Santamaria
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Regime tributario delle f.p.c.
Determinazione risultato gestione:
•
•
•
Competenza
Valori correnti
Differenza tra:
–
–
–
–
1. Valore p.n. fine anno +
2. Riscatti, prestazioni e trasferimenti a f.p.c. –
3. Somme ricevute da altre f.p.c. –
4. Redditi esenti, non soggetti, soggetti rit. def.
Credito d’imposta 15 per cento su proventi da fondi comuni
di investimento
a cura di Luca Santamaria
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Determinazione dell’imposta
• L’imposta è calcolata mediante applicazione dell’aliquota dell’11%.
•
Ai fondi pensione non compete il credito d’imposta di cui all’art. 165 t.u.i.r.
relativo alle imposte pagate all’estero in via definitiva.
• L’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto entro il 16 dicembre di
ciascun anno e a saldo entro il 16 febbraio di ciascun anno con l’utilizzo del
modello F24.
• Il calcolo deve essere effettuato puntualmente facendo riferimento al valore
del patrimonio netto del fondo pensione al 31 dicembre, l’amministrazione
del fondo deve comunque prevedere un meccanismo di valorizzazione
dell’imposta (e dunque del patrimonio) di carattere continuativo per
consentire di determinare il valore della posizione individuale ogni qual
volta ciò occorra.
a cura di Luca Santamaria
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Fondi multicomparto
I fondi pensione possano prevedere anche più linee di investimento secondo le diverse
caratteristiche degli iscritti cui si rivolgono => c.d. fondi multicomparto L’articolazione del
fondo in linee di investimento ha efficacia solo «verso l’interno», non già anche «verso
l’esterno».
Pertanto, l’imposta pagata dal fondo deve restare unitaria, sicché la base imponibile del
fondo pensione ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva è rappresentata dalla somma
algebrica dei singoli risultati di gestione di ciascun comparto.
Dell’esistenza di più linee di investimento, si deve, però, tenere conto ai fini della
corretta valorizzazione delle singole linee di investimento, adempimento necessario per la
successiva valorizzazione delle posizioni individuali degli iscritti al fondo pensione.
Pertanto, pur restando unitaria l’imposta da versare, comunque, internamente il fondo deve
calcolare l’imposta sostitutiva che sarebbe dovuta da ciascun comparto o linea di
investimento e, conseguentemente, nella contabilità analitica del fondo pensione, imputare a
ciascun comparto, per la quota di rispettiva pertinenza, l’ammontare dell’imposta.
a cura di Luca Santamaria
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Riporto delle perdite
Il risultato negativo maturato nel periodo di imposta
può essere riportato a nuovo in diminuzione dei risultati
positivi dei periodi di imposta successivi, senza limiti
temporali, e potrà anche essere utilizzato, in tutto o in
parte, in diminuzione del risultato di gestione di altre
linee di investimento riconoscendo il relativo importo a
favore della linea di investimento che ha maturato il
risultato negativo.
a cura di Luca Santamaria
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fondi pensione a prestazione definita
Aliquota d’imposta: 11%.
Base imponibile: non gestiscono in proprio i
contributi versati dai partecipanti, in quanto, per
effetto dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 252 del 2005,
devono stipulare apposite convenzioni con imprese di
assicurazione che garantiscono l’erogazione delle
prestazioni pensionistiche.
a cura di Luca Santamaria
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fondi pensione a prestazione definita
Base imponibile: dal momento che per tali fondi pensione
l’impegno assunto è quello dell’erogazione di una rendita
vitalizia, l’art. 17, d.lgs. n. 252 del 2005,
conseguentemente, dispone che il risultato netto maturato
sia determinato come differenza tra:
• il valore attuale della rendita in via di costituzione,
calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei premi versati nell’anno e;
• il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno.
a cura di Luca Santamaria
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Tassazione delle prestazioni
• Prestazioni sia capitale che rendita
costituiscono redditi assimilati ai redditi di
lavoro dipendente (art. 50, lett. h-bis,tuir
917/86)
a cura di Luca Santamaria
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LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI TRASFERIMENTI
 Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito
imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di
accumulo (sono tassati dunque i contribuiti dedotti e il TFR).
 Sulla parte imponibile delle prestazioni comunque erogate alla quiescenza, sia sotto forma di
rendita che di capitale, è operata una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva con l’aliquota del
15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6
punti percentuali.
Il “periodo di partecipazione” dev’essere determinato considerando tutti i periodi d’iscrizione a
una forma pensionistica complementare, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale.
 Sono altresì imponibili – con imposta sostitutiva e aliquota del 12,5% – i rendimenti finanziari
della rendita conseguiti dopo la maturazione del diritto alla percezione della prestazione, se
determinabili.
 La ritenuta è operata, al momento dell’erogazione della prestazione, dal Fondo pensione o dal
soggetto erogante, a seconda che si tratti – rispettivamente – di prestazione erogata sotto
forma di capitale o di rendita.
Prestazioni in capitale e rendita
Le prestazioni sono formate da tre distinti elementi:
1. Somme che hanno beneficiato della deduzione
fiscale
2. Rendimenti gestione del fondo pensione
3. Somme non dedotte
a cura di Luca Santamaria
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Trattamento fiscale delle prestazioni
• Imposta sostitutiva del 15%
• Riduzione fino al 9% mediante abbattimento dello 0,30% per ogni anno
successivo al 15° fino al 35° di iscrizione
• Applicazione sul montante maturato esclusi i contributi non dedotti ed i
redditi finanziari già assoggettati ad imposta
• Applicazione alle prestazioni sia in rendita che in capitale
• Sulle prestazioni in rendita applicazione del 12,50% sui redditi maturati
successivamente all’erogazione
• Sostituto d’imposta è il soggetto erogatore
a cura di Luca Santamaria
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Trattamento fiscale delle prestazioni
• Abrogazione della riliquidazione sulla base
dell’aliquota media del quinquennio
precedente
• Abrogazione della condizione fiscale di 1/3 in
capitale e 2/3 in rendita
a cura di Luca Santamaria
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Trattamento fiscale delle prestazioni
• Applicazione dell’imposta sostitutiva del
15/9% sulle anticipazione per spese mediche
• Applicazione dell’imposta del 23% sulle altre
anticipazioni
• Base imponibile come per le prestazioni
• Credito d’imposta per il reintegro delle
antipazioni
a cura di Luca Santamaria
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Trattamento fiscale delle prestazioni
• Imposta sostitutiva del 15/9% sui riscatti per
inoccupazione, invalidità e premorienza
• Imposta sostitutiva del 23% in tutti gli altri casi
• Base imponibile come per le prestazioni
a cura di Luca Santamaria
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Riscatti ove vengano meno requisiti di partecipazione
a) Trasferimento altra forma pensionistica
b) Riscatto parziale 50% posiz. Indiv. In caso di inoccupazione
non inferiore 12 mesi e non superiore a 48 mesi o mobilità
c) Riscatto totale posizione in caso di invalidità permanente con
riduzione capacità di lavoro a meno di 1/3 e per
inoccupazione per periodo superiore a 48 mesi (esercitabile
nel quinquennio precedente maturazione requisiti accesso
prestazioni)
d) In caso di morte aderente: riscatto degli eredi o diversi
beneficiari designati
Sulle somme di cui alle lett. b), c) e d): ritenuta titolo di imposta
15%
Su altre somme ritenuta titolo di imposta 23%
a cura di Luca Santamaria
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RIEPILOGO TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI
CAPITALE:
Ritenuta definitiva 15% su contributi e
premi dedotti e tfr maturando
RENDITA:
Idem come sopra
Rendimenti ritenuta definitiva 12,50%
RIDUZIONE ALIQUOTA:
0,30% per ogni anno
eccedente 15°max 6%
( quindi aliquota 9%)
a cura di Luca Santamaria
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