Circolare N. 65
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
25 settembre 2007
LA CESSIONE DELL’AUTOVETTURA E L’IVA: I CHIARIMENTI MINISTERIALI
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, è
intervenuto per “correggere” una posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate sul regime IVA
degli autoveicoli per i quali viene presentata istanza di rimborso.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, con Provvedimento del 22 febbraio, aveva affermato che i
contribuenti che avessero presentato istanza di rimborso, in caso di successiva cessione
dell’autovettura, avrebbero dovuto assumere come base imponibile l’intero corrispettivo pattuito,
riducendo fortemente, in questo modo, l’appeal dell’istanza di rimborso.
Le precisazioni in sede parlamentare chiariscono invece giustamente che, per gli autoveicoli
oggetto di rimborso ceduti dopo il 13 settembre 2006, la base imponibile sulla quale occorre
calcolare l’IVA è pari solo al 40% del corrispettivo percepito. Dunque le disposizioni del
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate trovano applicazione esclusivamente alle rivendite di
veicoli per i quali viene chiesto il rimborso che sono stati ceduti entro il 13 settembre 2006.
IL CHIARIMENTO MINISTERIALE
Il 19.9.2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta all’interrogazione parlamentare
n. 5-01451 relativa al trattamento IVA da riservare:
1)
2)
alla cessione di veicoli per i quali si intende presentare l’istanza di rimborso IVA;
alla cessione di veicoli acquistati con detrazione IVA al 40%;
ha precisato che, in base all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia (causa C-291/92), nel
sistema dell’IVA deve ritenersi insito il principio secondo cui per la rivendita di beni destinati in
parte ad uso privato e in parte ad uso professionale, per i quali l’IVA sull’acquisto sia stata detratta
solo sulla parte riferibile all’uso professionale, la base imponibile è limitata alla percentuale
dell’imponibile corrispondente a tale utilizzo, dovendo ritenersi che per la restante parte il cedente
opera quale privato consumatore.
Ne consegue che:
•
•
•
•
per i veicoli ricompresi nell’istanza di rimborso e ceduti nel periodo 1.1.2003 –
13.9.2006, occorre, in sede di istanza, rettificare l’IVA relativa alla cessione
applicando l’imposta sull’intero corrispettivo;
per i veicoli ricompresi nell’istanza di rimborso e ceduti successivamente, l’IVA è
dovuta sul 40% del corrispettivo;
per i veicoli acquistati nel periodo 14.9.2006 – 26.6.2007, in sede di cessione, l’IVA
è dovuta sulla parte di corrispettivo proporzionale alla percentuale di IVA
detratta;
per i veicoli acquistati dal 27.6.2007, in sede di cessione, l’IVA è dovuta sul 40%
del corrispettivo.
Esaminiamo le diverse casistiche.
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VEICOLI ACQUISTATI FINO AL 31.12.2000
Per la generalità dei soggetti IVA, sino al 31.12.2000, vigeva l’indetraibilità totale dell’IVA assolta
sull’acquisto/importazione di veicoli.
La successiva cessione configura pertanto un’operazione esente ai sensi dell’art. 10, n. 27quinquies, DPR 633/1972. Si noti che tale norma di esenzione deve essere evidenziata nella
fattura di vendita.
VEICOLI ACQUISTATI DALL’1.1.2001 AL 31.12.2002
Nel periodo 1.1.2001 – 31.12.2002, vigeva un regime di parziale detraibilità IVA in misura del 10%.
)
Come previsto dal DL 258/2006, per tale periodo non è possibile richiedere il rimborso
dell’IVA non detratta.
Ai sensi dell’art. 30, c. 5, L. 388/2000, alla cessione, la base imponibile va assunta in misura
corrispondente al 10%.
ESEMPIO
Autovettura acquistata nel 2001, viene ceduta al corrispettivo di € 10.000, IVA esclusa. La fattura
di vendita evidenzia una quota imponibile pari ad € 1.000 (€ 10.000 x 10%), IVA per € 200 (€ 1.000
x 20%) ed una quota non soggetta ad IVA pari a € 9.000.
VEICOLI ACQUISTATI DALL’1.1.2003 AL 31.12.2005
Nel periodo 1.1.2003 – 31.12.2005, la detrazione IVA era consentita nella misura del 10%.
)
Per i veicoli acquistati/importati in tale periodo è possibile richiedere il rimborso della
maggiore IVA detraibile nella misura del 30% (40% - 10% di IVA già detratta).
Alla cessione occorre differenziare il relativo trattamento IVA così come segue.
VEICOLI PER I QUALI VIENE RICHIESTO IL RIMBORSO FORFETARIO
In tal caso se i veicoli oggetto dell’istanza:
•
•
sono stati ceduti entro il 13.9.2006, occorre indicare direttamente nell’istanza la riduzione
dell’IVA spettante a rimborso mediante una variazione del 90% (quota non assoggettata
ad IVA al momento della cessione);
sono ceduti successivamente, si dovrà applicare l’IVA sul 40% del corrispettivo di vendita.
VEICOLI PER I QUALI NON VIENE RICHIESTO IL RIMBORSO FORFETARIO
In tal caso se i veicoli:
•
•
sono già stati ceduti con applicazione dell’IVA al 10% (in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 30, c. 5, L. 388/2000), non occorre modificare il trattamento applicato;
sono ceduti successivamente, si dovrà applicare l’IVA sul 10% del corrispettivo di vendita.
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VEICOLI ACQUISTATI DALL’1.1.2006 AL 13.9.2006
Nel periodo 1.1.2006 – 13.9.2006, la detrazione IVA era consentita nella misura del 15%.
)
Anche per i veicoli acquistati/importati in tale periodo è possibile richiedere il rimborso della
maggiore IVA detraibile nella misura del 25% (40% - 15% di IVA già detratta).
Alla cessione occorre differenziare il relativo trattamento IVA così come segue.
VEICOLI PER I QUALI VIENE RICHIESTO IL RIMBORSO FORFETARIO
In tal caso se i veicoli oggetto dell’istanza:
•
•
sono stati ceduti entro il 13.9.2006, occorre indicare direttamente nell’istanza la riduzione
dell’IVA spettante a rimborso mediante una variazione dell’85% (quota non assoggettata
ad IVA al momento della cessione);
sono ceduti successivamente, si dovrà applicare l’IVA sul 40% del corrispettivo di vendita.
VEICOLI PER I QUALI NON VIENE RICHIESTO IL RIMBORSO FORFETARIO
In tal caso se i veicoli:
•
•
sono già stati ceduti con applicazione dell’IVA al 15% (in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 30, c. 5, L. 388/2000), non occorre modificare il trattamento applicato;
sono ceduti successivamente, si dovrà applicare l’IVA sul 15% del corrispettivo di vendita.
VEICOLI ACQUISTATI DAL 14.9.2006 AL 26.6.2007
In tale periodo al fine di individuare la percentuale di IVA detraibile occorreva far riferimento al
principio di inerenza (art. 19, DPR 633/1972). All’atto della cessione occorre applicare l’IVA sulla
parte del corrispettivo proporzionale alla percentuale detratta.
ESEMPIO
Autovettura acquistata il 30 settembre 2006. Poiché il veicolo viene utilizzato all’80% per fini
strumentali, la relativa IVA viene detratta nella misura dell’80%. Nel 2007 l’autovettura viene
ceduta al corrispettivo di € 10.000, IVA esclusa. La fattura di vendita evidenzia una quota
imponibile pari ad € 8.000 (€ 10.000 x 80%), IVA per € 1.600 (€ 8.000 x 20%) ed una quota non
soggetta ad IVA pari a € 2.000.
VEICOLI ACQUISTATI DAL 27.6.2007
A seguito dell’autorizzazione UE, la percentuale di IVA detraibile viene stabilita nella misura del
40%.
Alla cessione, la base imponibile va quindi assunta in misura corrispondente al 40%.
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la cessione dell`autovettura e l`iva: i chiarimenti