Circolare N. 65 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 25 settembre 2007 LA CESSIONE DELL’AUTOVETTURA E L’IVA: I CHIARIMENTI MINISTERIALI Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, è intervenuto per “correggere” una posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate sul regime IVA degli autoveicoli per i quali viene presentata istanza di rimborso. L’Agenzia delle Entrate, infatti, con Provvedimento del 22 febbraio, aveva affermato che i contribuenti che avessero presentato istanza di rimborso, in caso di successiva cessione dell’autovettura, avrebbero dovuto assumere come base imponibile l’intero corrispettivo pattuito, riducendo fortemente, in questo modo, l’appeal dell’istanza di rimborso. Le precisazioni in sede parlamentare chiariscono invece giustamente che, per gli autoveicoli oggetto di rimborso ceduti dopo il 13 settembre 2006, la base imponibile sulla quale occorre calcolare l’IVA è pari solo al 40% del corrispettivo percepito. Dunque le disposizioni del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate trovano applicazione esclusivamente alle rivendite di veicoli per i quali viene chiesto il rimborso che sono stati ceduti entro il 13 settembre 2006. IL CHIARIMENTO MINISTERIALE Il 19.9.2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01451 relativa al trattamento IVA da riservare: 1) 2) alla cessione di veicoli per i quali si intende presentare l’istanza di rimborso IVA; alla cessione di veicoli acquistati con detrazione IVA al 40%; ha precisato che, in base all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia (causa C-291/92), nel sistema dell’IVA deve ritenersi insito il principio secondo cui per la rivendita di beni destinati in parte ad uso privato e in parte ad uso professionale, per i quali l’IVA sull’acquisto sia stata detratta solo sulla parte riferibile all’uso professionale, la base imponibile è limitata alla percentuale dell’imponibile corrispondente a tale utilizzo, dovendo ritenersi che per la restante parte il cedente opera quale privato consumatore. Ne consegue che: • • • • per i veicoli ricompresi nell’istanza di rimborso e ceduti nel periodo 1.1.2003 – 13.9.2006, occorre, in sede di istanza, rettificare l’IVA relativa alla cessione applicando l’imposta sull’intero corrispettivo; per i veicoli ricompresi nell’istanza di rimborso e ceduti successivamente, l’IVA è dovuta sul 40% del corrispettivo; per i veicoli acquistati nel periodo 14.9.2006 – 26.6.2007, in sede di cessione, l’IVA è dovuta sulla parte di corrispettivo proporzionale alla percentuale di IVA detratta; per i veicoli acquistati dal 27.6.2007, in sede di cessione, l’IVA è dovuta sul 40% del corrispettivo. Esaminiamo le diverse casistiche. 070925 CF RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 1 VEICOLI ACQUISTATI FINO AL 31.12.2000 Per la generalità dei soggetti IVA, sino al 31.12.2000, vigeva l’indetraibilità totale dell’IVA assolta sull’acquisto/importazione di veicoli. La successiva cessione configura pertanto un’operazione esente ai sensi dell’art. 10, n. 27quinquies, DPR 633/1972. Si noti che tale norma di esenzione deve essere evidenziata nella fattura di vendita. VEICOLI ACQUISTATI DALL’1.1.2001 AL 31.12.2002 Nel periodo 1.1.2001 – 31.12.2002, vigeva un regime di parziale detraibilità IVA in misura del 10%. ) Come previsto dal DL 258/2006, per tale periodo non è possibile richiedere il rimborso dell’IVA non detratta. Ai sensi dell’art. 30, c. 5, L. 388/2000, alla cessione, la base imponibile va assunta in misura corrispondente al 10%. ESEMPIO Autovettura acquistata nel 2001, viene ceduta al corrispettivo di € 10.000, IVA esclusa. La fattura di vendita evidenzia una quota imponibile pari ad € 1.000 (€ 10.000 x 10%), IVA per € 200 (€ 1.000 x 20%) ed una quota non soggetta ad IVA pari a € 9.000. VEICOLI ACQUISTATI DALL’1.1.2003 AL 31.12.2005 Nel periodo 1.1.2003 – 31.12.2005, la detrazione IVA era consentita nella misura del 10%. ) Per i veicoli acquistati/importati in tale periodo è possibile richiedere il rimborso della maggiore IVA detraibile nella misura del 30% (40% - 10% di IVA già detratta). Alla cessione occorre differenziare il relativo trattamento IVA così come segue. VEICOLI PER I QUALI VIENE RICHIESTO IL RIMBORSO FORFETARIO In tal caso se i veicoli oggetto dell’istanza: • • sono stati ceduti entro il 13.9.2006, occorre indicare direttamente nell’istanza la riduzione dell’IVA spettante a rimborso mediante una variazione del 90% (quota non assoggettata ad IVA al momento della cessione); sono ceduti successivamente, si dovrà applicare l’IVA sul 40% del corrispettivo di vendita. VEICOLI PER I QUALI NON VIENE RICHIESTO IL RIMBORSO FORFETARIO In tal caso se i veicoli: • • sono già stati ceduti con applicazione dell’IVA al 10% (in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30, c. 5, L. 388/2000), non occorre modificare il trattamento applicato; sono ceduti successivamente, si dovrà applicare l’IVA sul 10% del corrispettivo di vendita. 070925 CF RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 2 VEICOLI ACQUISTATI DALL’1.1.2006 AL 13.9.2006 Nel periodo 1.1.2006 – 13.9.2006, la detrazione IVA era consentita nella misura del 15%. ) Anche per i veicoli acquistati/importati in tale periodo è possibile richiedere il rimborso della maggiore IVA detraibile nella misura del 25% (40% - 15% di IVA già detratta). Alla cessione occorre differenziare il relativo trattamento IVA così come segue. VEICOLI PER I QUALI VIENE RICHIESTO IL RIMBORSO FORFETARIO In tal caso se i veicoli oggetto dell’istanza: • • sono stati ceduti entro il 13.9.2006, occorre indicare direttamente nell’istanza la riduzione dell’IVA spettante a rimborso mediante una variazione dell’85% (quota non assoggettata ad IVA al momento della cessione); sono ceduti successivamente, si dovrà applicare l’IVA sul 40% del corrispettivo di vendita. VEICOLI PER I QUALI NON VIENE RICHIESTO IL RIMBORSO FORFETARIO In tal caso se i veicoli: • • sono già stati ceduti con applicazione dell’IVA al 15% (in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30, c. 5, L. 388/2000), non occorre modificare il trattamento applicato; sono ceduti successivamente, si dovrà applicare l’IVA sul 15% del corrispettivo di vendita. VEICOLI ACQUISTATI DAL 14.9.2006 AL 26.6.2007 In tale periodo al fine di individuare la percentuale di IVA detraibile occorreva far riferimento al principio di inerenza (art. 19, DPR 633/1972). All’atto della cessione occorre applicare l’IVA sulla parte del corrispettivo proporzionale alla percentuale detratta. ESEMPIO Autovettura acquistata il 30 settembre 2006. Poiché il veicolo viene utilizzato all’80% per fini strumentali, la relativa IVA viene detratta nella misura dell’80%. Nel 2007 l’autovettura viene ceduta al corrispettivo di € 10.000, IVA esclusa. La fattura di vendita evidenzia una quota imponibile pari ad € 8.000 (€ 10.000 x 80%), IVA per € 1.600 (€ 8.000 x 20%) ed una quota non soggetta ad IVA pari a € 2.000. VEICOLI ACQUISTATI DAL 27.6.2007 A seguito dell’autorizzazione UE, la percentuale di IVA detraibile viene stabilita nella misura del 40%. Alla cessione, la base imponibile va quindi assunta in misura corrispondente al 40%. 070925 CF RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 3