SOMMARIO LUGLIO - AGOSTO 2005 N. 88 Editoriale di Laura Cannucciari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3 Usufruttuario e nudo proprietario: chi paga gli oneri condominiali? di Antonino Spinoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5 DTT - TV digitale terrestre: Adeguamento degli impianti centralizzati - Normative di Giuliano Nanini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 9 Notizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 16 Il regolamento condominiale: seminario di aggiornamento di Cristiano A. Degni e C. Parodi . . . . . . . . . . . . . . pag. 25 Criteri di redazione del rendiconto condominiale di Carlo Parodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 33 Gli italiani fra patrimonio e reddito (sintesi della ricerca CENSIS) . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 37 La voce della giurisprudenza di Nunzio Izzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 43 L’altra Roma: San Carlo ai Catinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 61 Dossier Condominio n. 88/05 1 Dossier Condominio Rivista bimestrale ANNO XV - n. 88 - LUGLIO - AGOSTO 2005 Spedizione in abbonamento postale 70% - Roma Edita da GRAFICANACI S.a.s. - P. IVA 05028371002 Autorizzaziione del Tribunale di Roma n. 328 del 28/6/96 Direttore Responsabile: Carlo Parodi Redazione e pubblicità Via A. Salandra 1/A 00187 Roma www.anaciroma.it e-mail: [email protected] Tel. 06/4746903 - 4881348 Fax Pagina intera : 470 euro Metà pagina : 310 euro Quarto di pagina : 160 euro Copertina: Paolo Mohoric Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana Stampa: A. SPADA - Ronciglione (VT) Le opinioni formulate negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di espressione lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. 2 Dossier Condominio n. 88/05 Dossier Condominio EDITORIALE Ho accolto con piacere l’invito del nostro Presidente e mi sono chiesta quale argomento di attualità potesse suscitare interesse e soprattutto quale argomento trattato potesse essere di utilità a chi, come me, opera quotidianamente la “professione” di amministratore. Ho notato sempre più quanto sia difficile “essere amministratore” tra condòmini “litiganti” (termine inventato da me per quella categoria di condòmini che, sempre più spesso, sono intolleranti e pensano di vivere da soli e non in una comunità). Sono sempre più frequenti i conflitti sia tra condòmini, che tra condòmino e condomìnio; ed è sempre più spesso che ricorro, nell’esercizio della mia professione, all’istituto della “mediazione sociale”. Ogni giorno di più apprezzo quanto ho imparato dal corso di “mediazione sociale”, che è uno strumento indispensabile all’amministratore per gestire al meglio le controversie che spessissimo si vengono a creare all’interno della comunità condominiale. L’impostazione che caratterizza la mediazione per la trasmissione della cultura A.D.R. (Alternative Dispute Resolution Methods) si fonda sulle tecniche proprie di un gruppo interattivo. Particolare attenzione è quindi naturalmente dedicata alle dinamiche interpersonali che caratterizzano i procedimenti di composizione delle controversie condominiali, specie per quanto concerne le modalità di comunicazione verbale e non, le capacità di gestione del conflitto, le fasi che scandiscono il tentativo di mediazione e le strategie che devono guidare l’operato del mediatore sociale in relazione all’evolvere del procedimento. In un conflitto gestito giuridicamente (avvocati-processo-giudice) le parti si confrontano in base a dei ruoli formali, con lo scopo di conseguire una vittoria ufficialmente riconosciuta: sentenza = ragione/torto + sanzione del diritto. In un conflitto gestito attraverso la mediazione, le parti si incontrano invece come persone, con lo scopo di tentare la conciliazione dei loro interessi. Quali sono i modi possibili per affrontare un conflitto? Riconciliare gli interessi delle parti; stabilire chi ha ragione, anche in termini giuridici; accertare chi è più forte, quanto a potere. Ad ognuno di questi metodi corrispondono costi e vantaggi diversi. La mediazione che si avvale di tecniche metodiche vere e proprie, mette in grado l’amministratore di tentare di riconciliare gli interessi delle parti cercando di far evitare l’eventuale ricorso al “processo” giuridico con evidenti risultati più soddisfacenti in termine di effetti sulle relazioni interpersonali. L’augurio è che presto presso la nostra Associazione romana venga istituito il corso di mediazione sociale per avere uno strumento in più che aiuta notevolmente nel lavoro quotidiano l’amministratore. Laura Cannucciari Dossier Condominio n. 88/05 3 D o s s i e r Usufruttuario e nudo proprietario: chi paga gli oneri condominiali? di Antonino Spinoso c o n d o m i n i o La questione relativa alla ripartizione delle spese condominiali tra usufruttuario e nudo proprietario è da sempre oggetto di soluzioni non univoche da parte della dottrina e della giurisprudenza. Due recenti sentenze, la prima del Giudice di Pace di Civitavecchia (n. 307/04) e la seconda del Tribunale di Roma (n. 29809/04), sono intervenute in tale questione con una posizione che è interessante esaminare, anche perché fornisce in termini chiari all’Amministratore condominiale la traccia da seguire nella ripartizione delle spese. La fattispecie da cui trae origine la prima delle sentenze in parola non appare inusuale: un amministratore condominiale chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali relativi all’ordinaria amministrazione, solo nei confronti del nudo proprietario di un appartamento facente parte del condominio: questi propone opposizione, eccependo di non essere legittimato passivamente, di non essere cioè tenuto al pagamento delle somme richieste, considerato che in capo al nudo proprietario incombono solo gli oneri condominiali relativi ad innovazioni ed a riparazioni straordinarie. Il Giudice di Pace di Civitavecchia accoglie l’opposizione e sottolinea che, quando si verte in materia di oneri relativi all’amministrazione ed alla manutenzione ordinarie, oneri che, ai sensi degli artt.1004 e 1005 c.c., gravano sull’usufruttuario, l’amministratore per il pagamento deve rivolgersi, in via esclusiva, a quest’ultimo e non ha alcun potere nei confronti del nudo proprietario. Analoga la fattispecie della sentenza emessa dal Tribunale di Roma ed analogo il principio applicato: qui è l’usufruttuario che si oppone al decreto ingiuntivo, sostenendo che l’unico punto di riferimento per l’Amministratore di Condominio è il nudo proprietario in quanto gli artt.1004 e 1005 c.c., che stabiliscono la ripartizione dei carichi di godimento e delle spese tra nudo proprietario ed usufruttuario, operano solo nei rapporti interni e non sono opponibili al terzo creditore. Le decisioni propongono un rilevante profilo di interesse, poiché si inseriscono in un panorama giurisprudenziale e soprattutto dottrinale variegato, ma tutto contrario alla possibilità di identificare una distinta responsabilità, a seconda della tipologia degli oneri condominiali deliberati, in capo all’usufruttuario ed al nudo proprietario. Dossier Condominio n. 88/05 5 La dottrina più autorevole, sia pure con posizioni differenti, ha sempre escluso che gli oneri condominiali ordinari, quantunque sostanzialmente gravanti sull’usufruttuario, possano solo a questi essere richiesti dall’Amministratore: si passa dalla posizione del Terzago (“Il Condominio”, Giuffré Editore, 5ª edizione, pagg.619 e ss.) favorevole ad ammettere una solidarietà passiva dei due soggetti, il nudo proprietario e l’ usufruttuario, nel pagamento delle spese nei confronti dell’Amministratore, a quella del De Tilla (“Il Condominio”, Giuffré Editore, 3ª edizione, pagg.1192 e ss.) il quale, in maniera ancora più netta, sostiene che l’Amministratore deve rivolgersi solo al nudo proprietario e ciò sulla considerazione che la norma del capoverso dell’art. 1004 c.c. (secondo cui sono poste a carico dell’usufruttuario le spese di manutenzione ordinaria della cosa) “trova applicazione nei rapporti tra usufruttuario e proprietario, ma non nei rapporti esterni”: dunque “spetta al nudo proprietario il pagamento di tutti gli oneri, salva la rivalsa verso l’usufruttuario quando questi siano posti a suo carico dalla legge”. Nello stesso senso il “Trattato del Condomino” di De Renzis, Ferrari, Nicoletti e Redivo, (Cedam 2001, pagg. 302 e ss.), secondo cui “i contributi, dal punto di vista condominiale sono sempre a carico del condomino proprietario. Non vi è solidarietà perché nei confronti del Condominio risponde solo e sempre il nudo proprietario unico condomino”. Come si vede in dottrina si è sempre sostenuto, sia pure con un ventaglio di tesi, che il Condominio debba avere sempre come interlocutore il nudo proprietario, escludendo che l’usufruttuario possa essere il destinatario unico di una richiesta di pagamento degli oneri a lui spettanti ai sensi della normativa civilistica e quindi di un provvedimento ingiuntivo ed ammettendo alcuni autori il principio della solidarietà passiva. La Suprema Corte, in particolare con la sentenza n° 10611 del 5.11.1990, ha avuto occasione di occuparsi della questione, ma si è sempre fermata ad esprimere valutazioni di ordine generale, prendendo posizione espressa solo sulla necessità di chiamare il nudo proprietario a partecipare alle assemblee indette per deliberare su innovazioni od opere di manutenzione straordinarie, specificando che, se si tratta invece di affari di ordinaria amministrazione, deve essere dato avviso all’usufruttuario, La giurisprudenza in altre parole non ha mai affermato alcuna regola pratica sulla legittimazione formale del nudo proprietario o dell’usufruttuario per il pagamento degli oneri condominiali. È in questo quadro che si inseriscono le citate sentenze del Giudice di Pace di Civitavecchia e del Tribunale di Roma che lasciano un segno netto nella materia ed interpretano gli artt.1004 e 1005 c.c. nel senso che la ripartizione da tali norme effettuate (“le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manu6 Dossier Condominio n. 88/05 D o s s i e r tenzione ordinaria della cosa” a carico dell’usufruttuario, mentre sul nudo proprietario incombono gli oneri, le spese e le riparazioni straordinarie) rileva non solo nei rapporti interni, ma anche all’esterno, cioè per la identificazione del soggetto obbligato al pagamento dei diversi oneri nei confronti del condominio. Dunque al fine di attribuire le spese condominiali al nudo proprietario ovvero all’usufruttuario deve essere presa in considerazione la natura delle opere e degli oneri da deliberare: avendo l’usufruttuario il diritto di uso e godimento della cosa, a lui si deve necessariamente lasciare la responsabilità e l’onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione ed il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva, mentre vanno riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa. Dossier Condominio n. 88/05 7 D o s s i e r DTT - TV digitale terrestre: Adeguamento degli impianti centralizzati - Normative di Giuliano Nanini c o n d o m i n i o VALORI DEI SEGNALI DTT RISPETTO A QUELLI ANALOGICI I segnali digitali DTT possono avere un livello di potenza più basso rispetto a quello dei canali tv analogici, se non vi è intermodulazione degli amplificatori. I segnali DTT sono influenzati da rumore di fase e interferenze impulsive che possono distruggere un numero considerevole di informazioni digitali al punto da non essere più recuperabili dal sistema di correzione errori dei decoder DTT. Ciò significa che, in alcuni casi, la ricezione è disturbata nonostante il segnale abbia un ottimo C/N e una potenza sopra soglia. I segnali digitali sono meno influenzati dal R.O.S. - onda riflessa rispetto a quelli analogici e rispetto ai canali digitali satellitari. I segnali analogici vengono interferiti dai segnali digitali che hanno un livello eccessivo producendo un effetto neve sulle immagini analogiche. I ricevitori DTT hanno una sensibilità migliore rispetto a quelli analogici, pertanto accettano segnali in ingresso molto più bassi di quelli che servono ad un televisore o ad un decoder satellitare. Le norme tecniche (CEPT, ITU-rec 4/9, ETR e la Guida CEI 100-7) indicano quali devono essere i requisiti dei segnali che raggiungono l’antenna ricevente. La Guida CEI 100-7 indica come valori minimi (tabella 1) quelli che la norma ETR 101 190 considera i valori teorici e che non includono gli effetti dei possibili fenomeni di degrado. Tabella 1 - Valori di campo minimo indicati dalla Guida CEI 100-7 per un segnale DTT largo 8 Mhz, trasmesso in modo 8k con una modulazione 64QAM e un code rate 2/3. (per canali larghi 7 Mhz i valori si devono ridurre di 0,6 dB) Banda tv Campo minimo (ricezione fissa) Banda III canale da 7 MHz 37,4 dBµV/m Banda IV canale da 8 MHz 44 dBµV/m Banda V canale da 8 MHz 48 dBµV/m SEGNALI ALLE PRESE D’UTENTE In un impianto collettivo che distribuisce segnali di diversa natura, compresi anche quelli DTT, questi segnali devono poter essere prelevabili alle prese tv dei singoli alloggi con valori stabiliti dalle norme EN 50083 e indicati nella tabella 2. Si può notare che ad una Dossier Condominio n. 88/05 9 D o s s i e r stessa presa si potranno quindi avere segnali DTT più bassi di 12 dB rispetto a quelli analogici. Tuttavia la norma consiglia di mantenere i canali DTT almeno 9 dB sotto i canali adiacenti AM-TV. Tabella 2 - Caratteristiche principali dei segnali digitali DTT e analogici AM-TV prelevabili alle prese tv di un impianto collettivo (secondo Guida CEI 100-7) DTT AM-TV (8k - 64 QAM - 2/3) (con più di 20 canali) Livello minimo 45 dBµV 57 dBµV Livello massimo 74 dBµV 77 dBµV 27 dB 44 dB C/N Variazione della risposta in frequenza in un canale (ripple in banda) 8 dB 2,5 dB <2E-4 – Dislivello massimo ammesso tra canali adiacenti dello stesso tipo 3 dB 3 dB Dislivello minimo ammesso tra canale DTT adiacente a AM-TV 9 dB + 9 dB BER c o n d o m i n i o Per quanto riguarda il rapporto C/N dei segnali DTT, le norme CEI prescrivono un valore cautelativo di 27 dB. Tuttavia si possono utilizzare, con le dovute cautele, i dati riportati nella tabella 3 che indicano, ad esempio, per un segnale 8k - 64QAM - 2/3 un C/N di 17,1 dB in condizioni reali come livello minimo (soglia) sotto il quale non è garantita la ricezione esente da errori, ovvero dove il BER potrebbe aumentare oltre il punto di QEF (Quasi Error Free) stabilito dalle norme con il valore 2E-4 dopo viterbi. Dossier Condominio n. 88/05 11 D o s s i e r Tabella 3 - Valori di rapporto C/N richiesto per ottenere un BER pari a 2E-4 per le diverse combinazioni di modulazione e code rate. (Gaussiano = ambiente privo di echi; Rice = vista ottica e echi; Rayleigh = assenza di vista ottica e ricezione portatile con antenna omnidirezionale) Modulazione QPSK 16 QAM 64 QAM Code Rate Gaussiano Rice Rayleigh 1/2 3,1 3,6 5,4 2/3 4,9 5,7 8,4 3/4 5,9 6,8 10,7 5/6 6,9 8,0 13,1 7/8 7,7 8,7 16,3 1/2 8,8 9,6 11,2 2/3 11,1 11,6 14,2 3/4 12,5 13,0 16,7 5/6 13,5 14,4 19,3 7/8 13,9 15,0 22,8 1/2 14,4 14,7 16,0 2/3 16,5 17,1 19,3 3/4 18,0 18,6 21,7 5/6 19,3 20,0 25,3 7/8 20,1 21,0 27,9 c o n d o m i n i o Un dato significativo può essere quello relativo alla variazione della risposta in frequenza in un canale (ripple in banda) che fornisce un indice di quanto lo spettro di un segnale DTT possa essere alterato. Il valore indicato di 8 dB si riferisce a quanto può variare la risposta in frequenza all’interno di un canale DTT senza causare perdita di dati. Tuttavia sono da prendere in considerazione quei casi in cui, se il segnale è prossimo alla soglia ed è quindi ancora perfettamente ricevibile senza degrado percettibile di immagini e suoni, un ripple di 8 dB per una quantità di portanti intollerabile può determinare perdite di dati eccessive che possono rendere la ricezione instabile o assente. Un piccolo stratagemma ci permette di valutare in un impianto esistente se ad una presa il segnale DTT ha sufficiente margine di funzionamento; si tratta di collegare un attenuatore regolabile (da 15/20 dB) tra la presa tv e il decoder: se regolando l’attenuatore a circa metà corsa (-8/10 dB) il decoder smette di funzionare significa che siamo in condizioni critiche e può essere utile mettere in atto misure per ottenere un livello di qualche dB più alto, al fine di garantire un maggior margine di funzionamento del decoder. Dossier Condominio n. 88/05 13 D o s s i e r CONSULENZE A DISPOSIZIONE DEI SOCI IN SEDE MATTINA (11-13) POMERIGGIO (16-18) c o n d o m i n i o LUNEDÌ LEGALE Avv. della Corte Avv. Coricelli FISCALE/CONTABILE Dott. Corsetti Dott. Iorio LEGALE Avv. Di Marcantonio Avv. Spinoso FISCALE/CONTABILE Dott. Pellicanò LAVORO Prof. Scavino MERCOLEDÌ Dott. Parodi LEGALE Avv. della Corte MARTEDÌ Avv. Saraz Avv. Saraz DEONTOLOGIA Dott. Timidei Rag. Pacetti LEGALE Avv. Galdi Avv. Felli ASCENSORE Dott. Silvestri CONTABILE Sig. Tabarrini Dott. Grasselli LEGALE Avv. Patti Avv. Casinovi TECNICA Geom. Ferrantino FISCALE Rag. Imbornone CONTABILE Sig. Teodori CONTABILE GIOVEDÌ VENERDÌ Sig.ra Spena Dott. Zanchetta Nota: il notaio A. Verde è a disposizione il 1° ed il 3° mercoledì di ogni mese con orario 11-13. Dossier Condominio n. 88/05 15 NOTIZIE IMPIANTI A CARBONE VIETATI DAL PRIMO SETTEMBRE Si rammenta che il DPCM 8 marzo 2002 (art.10) ha stabilito il divieto di utilizzare alcuni combustibili solidi per uso riscaldamento (coke metallurgico e da gas, antracite, agglomerati di lignite e carbone da vapore) a decorrere dal 1° settembre 2005. Il Comune di Roma – Assessorato Lavori Pubblici, ha inviato a tutti gli amministratori che gestiscono impianti a carbone una sollecitazione a provvedere in tempo ai necessari interventi di trasformazione. Il Ministero delle Attività produttive ha confermato che non sono previste proroghe di tale scadenza. ELENCO PARTECIPANTI CORSO FORMACI OTTOBRE 2004 – MARZO 2005 CHE HANNO SUPERATO L’ESAME FINALE AVERNA Alessia BALDI Sandro BARTOLI Manuele BARTOLINI Flavio BENEDETTI Stefano BOTTOMEI Loredana BRUNETTI Stefano CAMBIO Pasqualina CASALE Silvia COLACIELLO Antonio CROCIANI Simona DE CESARIS Rosa FAIOLA Maurizio FALATO Giuseppe FANELLI Adalberto GIORGI Patrizia GORI Roberto GRIMALDI Concetta LAVY Sabrina LO GIUDICE Gianni LUSTRI Chiara MARCIANO Benedetto MEGLIO Gerardo MERLO Marco MONTALTI Luigi MOSCARDI Arianna PASSI Monica PELLICANO’ Giuseppe PERSICONI Irene PETRINI Cristiano PEZZOTTI Alessia RESCIGNO Sebastiano ROSSI Patrizia RUSSO Angelo Mario COMUNICAZIONE CESSIONE/LOCAZIONE IMMOBILI Dal 17 marzo 2005 è nuovamente obbligatoria la comunicazione alla Pubblica Sicurezza della disponibilità di una unita immobiliare. Lo ha stabilito il D.L.n.35/2005 (decreto competitività) convertito nella legge n. 80 del 14/5/2005 (in G.U. n.111 del 14/5/2005); l’obbligo sarà operante fino a che Ministero dell’Interno ed Agenzia delle entrate non avranno approvato il modello telematico previsto per la denuncia. 16 Dossier Condominio n. 88/05 NOTIZIE DATI ANALITICI DEGLI IMMOBILI PER UTENZE LUCE ACQUA GAS L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del territorio con provvedimento 16/3/2005 (in G.U. n. 68/2005) hanno disposto la definizione dei dati analitici degli immobili presso cui sono attivate utenze di energia elettrica, di servizio idrico e gas da comunicare all’Anagrafe tributaria a decorrere dal 1° Aprile 2005, nell’ottica del potenziamento del patrimonio informativo a disposizione degli organismi preposti a controlli fiscali. I dati catastali identificativi degli immobili sono dichiarati dagli utenti, enti e società che stipulano i relativi contratti di utenza all’atto della sottoscrizione; per i contratti in essere le medesime informazioni sono dichiarate solo in occasione del rinnovo ovvero delle modificazioni del contratto stesso. Le comunicazioni all’anagrafe debbono essere fatte dai distributori dei servizi ma l’adempimento in ordine alla fornitura dei dati catastali riguarda anche le amministrazioni condominiali al momento della richiesta della fornitura o delle variazioni anzidette. c o n d o m i n i o MISURA INTERESSI LEGALI 5% Fino al 15/12/90 (art. 1284 c.c.) 10% Fino al 31/12/96 (legge 26/12/90, n. 353) 5% Dal 1/1/97 (legge 23/12/96, n. 662) 2,5% Dal 1/1/99 (D.M. 10/12/98) 3,5% Dal 1/1/2001 (D.M. 11/12/00) 3% Dal 1/1/2002 (D.M. 30/11/01 in G.U. 290 del 14/12/2001) 2,5% Dal 1/1/2004 (D.M. 1/12/03 in G.U. 286 del 10/12/2003) COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE TFR 1982 8,39% 1988 5,59% 1994 4,54% 2000 3,54% 1983 11,06% 1989 6,38% 1995 5,85% 2001 3,22% 1984 8,09% 1990 6,28% 1996 3,42% 2002 3,50% 1985 7,93% 1991 6,03% 1997 2,64% 2003 3,20% 1986 4,76% 1992 5,07% 1998 2,63% 2004 2,79% 1987 5,32% 1993 4,49% 1999 3,10% Dossier Condominio n. 88/05 17 NOTIZIE AGGIORNAMENTO ISTAT - VARIAZIONI ANNUALI Maggio 2003 - Maggio 2004 2,1% (75% = 1,575%) G.U. 19/6/2004 n. 142 Giugno 2003 - Giugno 2004 2,2% (75% = 1,65%) G.U. 30/7/2004 n. 177 Luglio 2003 - Luglio 2004 2,1% (75% = 1,575%) G.U. 26/8/2004 n. 200 Agosto 2003 - Agosto 2004 2,1% (75% = 1,575%) G.U. 16/9/2004 n. 218 Settembre 2003 - Settembre 2004 1,8% (75% = 1,35%) Ottobre 2003 - Ottobre 2004 G.U. 21/10/2004 n. 248 1,7% (75% = 1,275%) G.U. 26/11/2004 n. 278 Novembre 2003 - Novembre 2004 1,7% (75% = 1,275%) G.U. 21/12/2004 n. 298 Dicembre 2003 - Dicembre 2004 1,7 % (75% = 1,275%) G.U. 3/2/2005 n. 27 Gennaio 2004 - Gennaio 2005 1,6% (75% = 1,20%) G.U. 25/2/2005 n. 46 Febbraio 2004 - Febbraio 2005 1,6% (75% = 1,20%) G.U. 19/3/2005 n. 65 Marzo 2004 - Marzo 2005 1,6% (75% = 1,20%) G.U. 26/4/2005 n. 95 Aprile 2004 - Aprile 2005 1,7% (75% = 1,275%) G.U. 26/5/2005 n. 121 Maggio 2004 - Maggio 2005 1,7% (75% = 1,275%) G.U. 28/6/2005 n. 148 SERVIZIO PAGHE E CONTRIBUTI I soci che intendono usufruire di tale servizio (attivo dal 1994) dovranno far pervenire sollecitamente in Associazione tutte le informazioni relative al dipendente (generalità, data di assunzione, TFR già maturato, orario di lavoro, diritto a detrazioni fiscali, familiari a carico e dichiarazione reddito complessivo) ed al Condominio (caratteristiche costitutive quali vani complessivi unità adibite ad uso non abitativo, numero scale e piani, servizi disponibili come ascensori, citofoni, zone a verde etc.). E’ comunque opportuno allegare in copia l’ultima busta paga disponibile o fotocopia parziale del libro paga. Le informazioni fornite entro il giorno 10 di ogni mese consentiranno di iniziare il servizio dallo stesso periodo di paga in corso. Dal giorno 20 di ogni mese saranno disponibili in Associazione le buste paga, il DM 10 e il Mod. F24 regolarmente compilati in originale e quindi pronti per essere utilizzati. Verranno predisposti i modelli relativi alle dichiarazioni annuali INAIL e sarà possibile su richiesta conoscere il TFR maturato in qualsiasi periodo dell’anno. Entro il giorno 10 di ogni mese potranno essere segnalate variazioni di ogni genere utili al fine di un preciso calcolo delle competenze dovute per lo stesso mese. E’ tuttora operante la convenzione con lo studio CORSETTI per euro 25/mese a dipendente, comprensivi di invio telematico mensile del modello E-MENS e modello DM/10. La consulenza garantisce la responsabilità per eventuali errori imputabili allo studio anzidetto. 18 Dossier Condominio n. 88/05 NOTIZIE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE Il nuovo contratto va presentato ad uno degli Uffici Entrate entro trenta giorni dalla decorrenza del contratto in tre copie (ciascuna con marca da bollo da euro 10,33) unitamente alla copia del Modello F23 che attesta l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro 2% (minimo di euro 51,65) da calcolare sul totale del canone annuo con arrotondamento all’unità di euro. Due copie del contratto vengono restituite subito. c o n d o m i n i o In occasione di successivi rinnovi o proroghe è sufficiente effettuare il solo versamento dell’imposta sul totale annuo del canone aggiornato con Mod. F23 (non esiste minimale). E’ possibile beneficiare di uno sconto sull’imposta (alla registrazione del contratto iniziale) anticipando il pagamento per tutto il periodo di vigenza del contratto (quattro o sei anni). I codici tributo sono i seguenti (causale RP): • NUOVO CONTRATTO 115T PROROGA 114T • RINNOVO ANNUALE 112T SANZIONI ritardato pagamento 671T • NUOVO CONT. (intero periodo) 107T INTERESSI ritardato pagamento 731T ROMA 1 VIA IPPOLITO NIEVO, 36 RCB ROMA 2 LARGO LORENZO MASSA, 8 RCC ROMA 3 VIA Dl SETTEBAGNI, 384 RCD ROMA 4 VIA MARCELLO BOGLIONE, 384 RCE ROMA 5 VIA DI TORRE SPACCATA, 110 RCG ROMA 6 VIA CANTON 20 RCH ROMA 7 VIA G. BATTISTA CONTI, 15 - Aprilia RCI ROMA 8 VIA ALCIDE DE GASPERI, 4 Pomezia RCK L’eventuale deposito cauzionale indicato nel contratto non è soggetto ad imposta di registro se la garanzia è prestata direttamente dall’inquilino. Se invece la garanzia è prestata da terzi (es. polizza fidejussoria) l’importo del deposito deve essere assoggettato all’imposta di registro nella misura dello 0,50% (risoluzione ministeriale 22/5/02 n. 151). In caso di ritardato pagamento dell’imposta è possibile utilizzare il ravvedimento operoso aggiungendo al versamento con i relativi codici tributo gli interessi legali (2,5% annuo) rapportati ai giorni di ritardo e la sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta se la regolarizzazione avviene entro sessanta giorni dalla scadenza e del 6% se entro un anno. Dossier Condominio n. 88/05 19 NOTIZIE AGGIORNAMENTO REDDITI DI RIFERIMENTO PER ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE L’INPS CON CIRCOLARE N. 70 DEL 30/5/2005 HA FISSATO I NUOVI LIVELLI DI REDDITO FAMILIARE CUI ADEGUARE, A DECORRERE DAL 1/7/2005, GLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI MENSILI DIVERSIFICATI ANCHE IN RELAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (Lavoratore beneficiario compreso). Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili) Reddito familiare Annuo (euro) Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare dall’1/7/2005 1 20 2 3 4 5 6 7 358,94 492,18 619,75 Fino a 12.229,35 – – 130,66 250,48 12.229,36 - 15.132,73 – – 114,65 220,53 339,83 481,34 600,64 15.132,74 - 18.035,55 – – 92,45 190,57 312,97 473,07 584,11 18.035,56 – 20.937,23 – – 65,59 158,04 283,02 453,97 565,00 20.937,24 – 23.841,18 – – 43,90 111,55 241,70 407,48 507,68 23.841,19 – 26.743,98 – – 25,82 81,60 217,43 390,96 488,57 26.743,99 – 29.647,93 – – 15,49 57,33 176,63 364,10 466,88 29.647,94 – 32.549,63 – – 15,49 38,73 135,83 339,31 439,50 32.549,64 – 35.452,45 – – 12,91 25,82 102,77 317,62 426,08 35.452,46 – 38.354,69 – – 12,91 25,82 91,93 225,18 398,70 38.354,69 – 41.259,21 – – 12,91 23,24 91,93 154,42 292,83 41.259,21 – 44.162,01 – – – 23,24 78,50 154,42 218,98 44.162,02 – 47.065,41 – – – 23,24 78,50 132,21 218,98 47.065,42 – 49.968,21 – – – – 78,50 132,21 189,02 49.968,22 – 52.872,17 – – – – – 132,21 189,02 52.872,18 – 55.776,13 – – – – – – 189,02 Dossier Condominio n. 88/05 NOTIZIE Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili) Reddito familiare Annuo (euro) Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare dall’1/7/2005 1 2 3 4 5 6 7 Fino a 14.164,55 – 99,68 184,89 412,13 554,16 724,59 891,92 14.164,56 – 17.067,95 – 79,53 164,75 372,37 531,43 715,81 869,20 17.067,96 – 19.969,62 – 54,23 136,34 332,60 491,67 701,86 843,89 19.969,63 – 22.873,01 – 23,24 102,26 289,73 454,48 676,04 821,17 22.873,02 – 25.776,97 – 20,66 73,85 230,34 403,35 616,65 744,21 25.776,98 – 28.679,78 – 20,66 48,55 190,57 369,27 593,93 721,49 28.679,79 – 31.582,58 – – 34,09 159,07 315,56 559,84 693,09 31.582,59 – 34.485,41 – – 34,09 136,34 261,33 528,34 659,00 34.485,42 – 37.387,65 – – 28,41 119,30 221,56 499,93 639,37 37.387,66 – 40.292,17 – – 28,41 119,30 204,52 378,05 605,29 40.292,18 – 43.195,55 – – 28,41 102,26 204,52 284,05 465,84 43.195,56 – 46.097,23 – – – 102,26 176,11 284,05 369,27 46.097,24 – 49.001,19 – – – 102,26 176,11 244,28 369,27 49.001,20 – 51.904,56 – – – – 176,11 244,28 318,14 51.904,57 – 54.808,51 – – – – – 244,28 318,14 54.808,52 – 57.711,32 – – – – – – 318,14 c o n d o m i n i o Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili) Reddito familiare Annuo (euro) Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiare dall’1/7/2005 5 6 7 Fino a 11.616,08 1 – 46,48 2 82,63 118,79 154,94 101,09 227,24 11.616,09 – 14.519,47 – 36,15 72,30 103,29 144,61 185,92 216,91 14.519,48 – 17.422,85 – 25,82 56,81 87,80 129,11 180,76 206,58 17.422,86 – 20.325,10 – 10,33 41,32 72,30 113,62 170,43 196,25 20.325,11 – 23.227,91 – – 25,82 56,81 103,29 165,27 185,92 23.227,92 – 26.131,86 – – 10,33 41,32 87,80 154,94 175,60 26.131,87 – 29.034,67 – – – 25,82 61,97 139,44 160,10 29.034,68 – 31.936,92 – – – 10,33 36,15 123,95 144,61 31.936,93 – 34.839,16 – – – – 10,33 108,46 134,28 34.839,17 – 37.742,55 – – – – – 51,65 118,79 37.742,56 – 40.645,94 – – – – – – 51,65 Dossier Condominio n. 88/05 3 4 21 NOTIZIE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 4 aprile 2005 (in G.U. n. 129 del 6/6/2005) Assegno per il nucleo familiare IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI c o n d o m i n i o di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Visto l’art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al beneficiario dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare (Finanziaria 2005); – Visto l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, che ha istituito l’assegno per il nucleo familiare; – Visto l’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha esteso la tutela della maternità e gli assegni per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata presso l’I.N.P.S. di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; – Visto l’art. 211, della legge 19 maggio 1975, n. 151 che attribuisce al coniuge cui sono affidati i figli il diritto a percepire gli assegni familiari anche nel caso in cui di essi sia titolare il coniuge; – Ritenuto di dare attuazione al predetto art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Decreta: Art. 1. 1. II coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare che intende esercitare il diritto di cui all’art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, formula apposita domanda nel modulo presentato dall’altro coniuge al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all’erogazione dell’assegno, che provvedono alla corresponsione al coniuge dell’assegno per il nucleo familiare secondo le modalità indicate dal coniuge medesimo. 2. La domanda del coniuge può essere, altresì, inoltrata in via autonoma al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare successivamente alla presentazione del modulo di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, il datore di lavoro o gli enti previdenziali competenti provvedono a recuperare tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni dai medesimi corrisposti. 4. Resta ferma la disciplina di cui all’art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151. Dossier Condominio n. 88/05 23 D o s s i e r Il regolamento condominiale: seminario di aggiornamento di Cristiano A. Degni e C. Parodi c o n d o m i n i o La sede regionale del Lazio con la collaborazione della sede Intercomunale di Ladispoli – Civitavecchia ha organizzato un seminario di aggiornamento professionale per Amministratori Immobiliari sabato 21 maggio scorso nell’intera giornata presso l’Hotel Santa Severa nell’omonima località in provincia di Roma. Hanno partecipato all’incontro, oltre ad una sessantina di soci dell’ANACI ed i corsisti della sede Intercomunale anche Antonio Pazonzi, presidente regionale Anaci, Carlo Parodi direttore del Centro Studi Anaci e Terenzio Alessandrini presidente della sede Anaci di Ladispoli e Civitavecchia. Argomento del meeting è stato “Il regolamento di condominio e le tabelle millesimali”. Da parte dei relatori, dott. Alberto Celeste magistrato di corte d’appello e Avv. Luigi Salciarini segretario del Centro Studi Nazionali Anaci, si è sottolineato come il regolamento sia uno strumento fondamentale per la gestione dello stabile condominiale conformando le regole interne del fabbricato a quelle che sono le esigenze degli abitanti dello stabile. Nella prassi gli esperti Dossier Condominio n. 88/05 25 D o s s i e r c o n d o m i n i o hanno ricordato come troppo spesso il regolamento sia copia pedissequa di un formulario trovato su qualche manuale e quindi per sua natura eccessivamente standardizzato, generico, mentre le possibilità di manipolazione delle clausole siano quasi infinite. Gestire un condominio con un regolamento ad hoc consente di migliorare l’utilità dei servizi a favore dei loro fruitori ed evitare contenzioso e contestazioni. L’Anaci nell’ambito delle sue finalità associative ha la formazione e l’aggiornamento dei suoi soci, tutti professionisti nel campo immobiliare, come obiettivo primario e per questo organizza, in collaborazione con esperti di alto livello, seminari di aggiornamento su temi di carattere giuridico e tecnico. L’ingentissima produzione giurisprudenziale consente di collocare l’esposizione su un piano assolutamente pratico tenendo conto delle esigenze del professionista associato. Punti di forza di questi seminari di aggiornamento sono la metodologia didattica, che si avvale di procedure informatiche, ed il dibattito tra partecipanti e relatori per confrontare le reciproche esperienze e trovare le migliori soluzioni alle problematiche che si incontrano molto spesso nell’esperienza professionale. Gradito ospite dell’incontro è stato il Sindaco di Santa Marinella on. avv. Pietro Tidei che nel salutare i partecipanti li ha invitati ad utilizzare più spesso il comune tirrenico quale luogo di incontro. L’amministrazione comunale, ha detto, promuove ed incentiva manifestazioni e scambi culturali ed ha in progetto opere per adibire parte del suggestivo castello di Santa Severa a centro di eccellenza in colDossier Condominio n. 88/05 27 D o s s i e r laborazione con le tre università romane. Auspicio di tutti e del quale si è fatto portavoce il direttore del CSN Carlo Parodi è stato nel prenotare idealmente questi nuovi spazi per le iniziative di formazione ed approfondimento professionale portate avanti dall’associazione. * * * c o n d o m i n i o Si sostiene che la causa del contenzioso condominiale, sempre più vivace, è dovuta alla carenza legislativa, alla poca chiarezza del diritto, alla variabilità della giurisprudenza; ma spesso viene sottovalutata l’importanza dello strumento di autoregolazione rappresentato dal regolamento condominiale che dovrebbe essere “personalizzato” alle esigenze particolari di ogni stabile. Al riguardo è da ritenersi paradossale la “contrattualità” riconosciuta ai regolamenti di origine esterna predisposti dai costruttori che non hanno nessun interesse (e spesso neanche la capacità) a stabilire norme chiare e giuste per rapporti di buon vicinato, norme che diventano “condivise” con manifestazioni di volontà “obbligatorie” da parte degli acquirenti che non partecipano in sostanza alla formazione del regolamento, ma lo subiscono. M. De Tilla in Dossier Condominio n. 60/2000 evidenziava che “la natura contrattuale del regolamento è contrassegnata dal rilievo che l’autonomia privata Dossier Condominio n. 88/05 29 consente alle parti di stipulare convenzioni limitative del diritto dominicale di tutti o di alcuni dei condomini sulle cose comuni o di loro proprietà esclusiva nell’interesse di tutto il condominio o di una sua parte”. Ma in occasione del seminario di aggiornamento organizzato sul tema dalla Sezione ANACI di Ladispoli-Civitavecchia il 21 maggio scorso (relatori A. Celeste e L. Salciarini) è stata esclusa la possibilità per l’acquirente di una unità immobiliare di non accettare il regolamento già esistente. Per contro, al regolamento cosiddetto assembleare o di origine interna, obbligatorio negli stabili con più di dieci condomini, non è consentito limitare i poteri dei partecipanti ed i loro diritti sui beni comuni ed anche individuali (nonostante che l’eventuale disciplina proposta sia oggetto di approfondite valutazioni in sede assembleare) se non si registra la manifestazione di volontà unanime di tutti i partecipanti al condominio. Seguendo allora l’evoluzione giurisprudenziale che consente la modifica delle tabelle millesimali “per fatti concludenti” anche senza l’unanimità, si era ipotizzata l’approvazione di un regolamento assembleare con clausole vincolanti che potesse acquisire un’adesione tacita successiva da parte dei condomini che non hanno partecipato all’assemblea. Ma la sentenza della Cassazione (S.U. 30/12/1999 n. 943) ha precisato che per la formazione del regolamento condominiale è richiesta la forma scritta ad substantiam penalizzando il riconoscimento di un comportamento tacito concludente; tale requisito formale è stato confermato con sentenza 16/9/2004, n. 18665 costituendo elemento essenziale per la validità dell’atto. 30 Dossier Condominio n. 88/05 D o s s i e r L’ANACI ritiene quindi che un contributo all’autoregolamentazione può essere rappresentato, almeno per i nuovi immobili in condominio, da un valido schema di regolamento standard da concordare con gli altri operatori del settore, Costruttori ed Ordine del notariato compresi. Per quanto concerne i regolamenti di origine interna la loro elaborazione si presenta difficile ed in pratica risultano svuotati di contenuto nonostante la “voglia di divieti” che si determina nell’ambito condominiale per tentare una convivenza più serena; disciplinare l’uso e le modalità di godimento delle parti comuni, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi condominiali significa soltanto fissare il turno per stendere i panni sul terrazzo comune (che nessuno chiede più), individuare gli eventuali parcheggi turnari negli spazi comuni, regolamentare il gioco dei bambini in cortile, istituire il consiglio dei condomini, stabilire che il rendiconto annuale deve essere approvato entro il mese di aprile, escludendo quindi indennità di mora per i ritardatari nel pagamento delle quote, consentendo che molti animali rappresentino una categoria di ospiti indesiderati, senza difese per le attività rumorose. c o n d o m i n i o Nonostante l’obbligatorietà per gli edifici con più di dieci condomini, l’art. 1138 resta quindi inapplicato in quanto il regolamento può essere sostituito con singole delibere assembleari che fissano all’occorrenza comportamenti particolari in linea con le prescrizioni del secondo comma dello stesso articolo. Dossier Condominio n. 88/05 31 D o s s i e r Criteri di redazione del rendiconto condominiale di Carlo Parodi c o n d o m i n i o Nessuno osa scommettere sulla nuova normativa condominiale all’esame del Senato; la fine della legislatura è vicina e la fumata bianca, almeno da parte di un ramo del Parlamento, viene continuamente rinviata. Registriamo comunque un fatto importante: per la prima volta sono stati presi in considerazione i “criteri di redazione” del rendiconto condominiale anche se in modo più semplice della regolamentazione già prevista dal codice civile per le società; l’elaborazione obbligatoria della situazione patrimoniale, ad esempio, risponde ad una esigenza di correttezza nei confronti dei condomini rilevata dalla Corte d’Appello di Milano Sezione prima 26 maggio 1992 Presidente Blandini. Nei vari disegni di legge di riforma della normativa codicistica condominiale, poi unificati nel noto testo approvato in sede referente dalla Commissione Giustizia del Senato nel lontano 20 maggio 2004, venivano proposti alternativamente i criteri di competenza e di cassa per la redazione del rendiconto; per non far torto a nessuno venne approvata l’originale soluzione di applicazione “congiunta” dei due criteri, contabilmente impossibile, ma l’iter legislativo è lungo ed è auspicabile un ravvedimento operoso. L’ANACI ha avuto modo di documentare in più occasioni l’opportunità della scelta del criterio di competenza sia per i numerosi riferimenti scientifici, sia per i vantaggi pratici per la gestione condominiale che di seguito così si riassumono. I “principi contabili” dei Dottori commercialisti e Ragionieri evidenziano che “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano incassi e pagamenti” e l’art. 2423 bis c.c. (Principi di redazione del bilancio societario) stabilisce che “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalle date dell’incasso e del pagamento”. E’ vero che la giurisprudenza esclude l’analogia applicativa della normativa societaria in materia di bilancio, ma la Corte d’appello di Milano (7 giugno 1988, n. 134 Sezione prima) ha suggerito per i condomìni di grandi dimensioni addirittura l’applicazione del sistema di partita doppia; aggiungasi che l’analogia della normativa societa- Dossier Condominio n. 88/05 33 D o s s i e r ria è stata utilizzata dalla Cassazione per la soluzione della problematica condominiale in tema di nullità ed annullabilità delle delibere (sentenza n. 31/2000 e S.U. 7/3/2005 n.4806) nonché per l’ipotesi di conflitto di interessi nel condominio, non regolato dal codice al libro terzo (sentenza n. 1201/2002). Inoltre nel regolamento concernente la contabilità degli enti pubblici (DPR n. 97/2003) è chiarito che “la competenza economica imputa gli effetti delle operazioni e degli altri eventi all’esercizio nel quale è rinvenibile l’utilità economica, ceduta o acquisita, anche se diverso da quello in cui si concretizzano i relativi momenti finanziari”. c o n d o m i n i o L’unica sentenza della Cassazione in merito, comunque, precisa che “la disciplina del condominio all’art, 1135, n.3 fa riferimento al rendiconto annuale, che necessariamente deve essere impostato sul criterio della competenza”. Il criterio di competenza rispetta il principio dell’autonomia dei bilanci con conseguente omogeneità e confrontabilità nel tempo analogamente a quanto previsto dall’ordinamento fiscale per la determinazione del reddito di impresa; in particolare nell’ambito condominiale è importante tener conto dei servizi effettivamente resi (forniture di gas, acqua ed elettricità, manutenzioni in abbonamento e riparazioni effettuate, prestazioni per vigilanza e pulizie, ecc.) ed addebitarle ai relativi fruitori indipendentemente dalla data del pagamento che si riferisce ad un fenomeno soltanto finanziario che verrà opportunamente registrato nella situazione patrimoniale. Il criterio di cassa invece, con l’inserimento in rendiconto soltanto di fatture al momento dell’effettivo pagamento e quindi anche in un esercizio successivo a quello di riferimento potrà determinare l’imputazione di talune spese a soggetti diversi da quelli che hanno effettivamente goduto del relativo servizio (una fornitura di combustibile, una utenza per consumi idrici, ecc.) nell’ipotesi di vendita dell’unità immobiliare o di mobilità dell’inquilino con relative difficoltà per l’incasso delle quote da parte dell’amministratore che tenterà invano di far comprendere ai debitori il concetto della solidarietà passiva. Un ulteriore approfondimento dell’art. 1135, n. 3 richiamato dalla S.C. nella citata sentenza n. 10815/2000 fa comprendere che l’intenzione del legislatore è quella di inserire nel rendiconto di esercizio anche le entrate per competenza (quindi quote versate e non versate) altrimenti l’eventuale “residuo attivo della gestione”, che l’assemblea deve impiegare, risulterebbe condizionato dalle morosità per quote non versate. Dossier Condominio n. 88/05 35 D o s s i e r Gli italiani fra patrimonio e reddito (Sintesi della ricerca CENSIS “Un mese di sociale” giugno 2005) c o n d o m i n i o La retorica del declino che si è ingenerata negli ultimi anni non lascia scampo, tutte le analisi, anche nelle ultime settimane, sembrano convergere verso un unico e ormai persino prevedibile risultato: l’economia non dà segni di vita, il Paese non cresce, gli altri Paesi, comparabili con le condizioni italiane, vanno meglio, nessuno in Italia, al di là di ripetitivi esercizi diagnostici, sa da dove ripartire per un rilancio dello sviluppo, magari duraturo o strutturale. In questo scenario abbastanza problematico, pur ribadendo di essere stati i primi qualche anno fa a parlare di un paese a “pile scariche”, l’esigenza più forte come osservatori della realtà italiana è di continuare a ragionare e interpretare. COME FANNO (o non fanno) I SOLDI GLI ITALIANI Il reddito disponibile delle famiglie italiane, ossia il reddito totale al netto di imposte e contributi, ha segnato negli ultimi quattro anni (2000-2004) un incremento in termini reali del 6,1%, con una crescita, negli ultimi due anni, rispettivamente dell’ 1,4% (2003) e dell’1,8% (2004). Calcolato per ogni singola famiglia l’aumento, nel quadriennio (2000-2004) è stato del 2,4%. Si tratta di un dato che stride con il clima di generale pessimismo che attanaglia il Paese, anche per le basse attese di crescita, ma che tuttavia può essere ricondotto ad alcuni significativi processi che hanno ridefinito nell’arco di pochissimi anni la geografia dei canali di formazione del reddito disponibile degli italiani. Innanzitutto la crescita del numero dei percettori di reddito (circa un milione in più tra 2000 e 2004), trainata da un incremento occupazionale del 4,2%; poi l’aumento, senza precedenti, dei redditi da lavoro autonomo che nell’arco di soli quattro anni sono cresciuti per singola unità di lavoro del 10,1 %, contro un incremento medio dei redditi da lavoro dipendente dell’ 1,6%; ed infine la crescita dei redditi da fabbricato, indotta dalla rivalutazione degli immobili e dall’aumento degli investimenti immobiliari (+16% tra 2000 e 2004), che ha controbilanciato la netta contrazione delle rendite finanziarie, il cui volume si è ridotto del 25,9%. La crescita - parziale e differenziata - della disponibilità reddituale delle famiglie italiane non può non essere messa in relazione con il consolidamento dei circuiti dell’economia informale, i cui effetti si sono riverberati positivamente sulla “contabilità” delle famiglie e negativamente sui conti nazionali. Dalla fine degli anni novanta, infatti, il valore aggiunto prodotto dall’area del sommerso, ha continuato ad aumentare a ritmi costanti, segnando tra 1998 e 2002 un incremento del 12,8%, che ha comportato un aumento del peso del sommerso sul Pil. Dossier Condominio n. 88/05 37 Vi è poi chiaramente una tendenza allo sviluppo di fenomeni microevasivi, come confermato dai risultati dell’attività ispettiva svolti dalla Guardia di Finanza tra 2001 e 2003 che segnalano una netta crescita del giro d’affari sommerso (+28,2%) prodotto dagli evasori paratotali (vale a dire da quanti pur presentando livelli d’evasione superiori al 50% dichiarano i propri redditi al fisco), a fronte di una marcata contrazione (-27,2%) di quelli legati all’evasione totale. Nonché la crescita di un’evasione che si alimenta di cash, di transazioni realizzate all’ombra dell’informalità più totale e tendenzialmente sottratte a qualsiasi forma di accertamento: a titolo di cronaca, basti solo pensare che nell’ultimo anno gli italiani scoperti all’uscita da un esercizio commerciale senza scontrino o ricevuta fiscale sono passati rispettivamente dal 19,3% al 21,3% e dal 16,6% al 18,4%. La crescita della disponibilità reddituale delle famiglie italiane non può non essere messa in relazione con il consolidamento dei circuiti dell’economia informale, i cui effetti si sono riverberati positivamente sulla “contabilità” delle famiglie e negativamente sui conti nazionali. Dalla fine degli anni novanta, infatti, il valore aggiunto prodotto dall’area del sommerso, ha continuato ad aumentare a ritmi costanti, segnando tra 1998 e 2002 un incremento del 12,8%, che avrebbe portato, secondo le stime Istat, il peso del sommerso sul Pil ad oscillare tra il 15,1% e il 16,2%. Un valore che potrebbe essere ulteriormente cresciuto nel biennio successivo, se si considera che gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da una evidente accelerazione di quei processi di trasformazione di sistema che hanno alimentato sottotraccia la crescita e l’evoluzione del sommerso italiano, come: – la spinta alla terziarizzazione, resa ancora più evidente dalla crisi di ampie aree del manifatturiero, che ha rappresentato il fattore più evidente di alimentazione di tutti quei meccanismi di irregolarità che trovano terreno fertile di crescita nell’immaterialità delle prestazioni, nell’ “invisibilità” dei luoghi di lavoro, nella propensione al lavoro individuale: insomma, in tutti quegli elementi che hanno progressivamente spostato il baricentro del sommerso dalla fabbrica al mercato, dal lavoro al consumo. Basti da questo punto di vista considerare che tra 1998 e 2002, a fronte di un decremento del 2,4% del valore aggiunto sommerso realizzato nell’ambito delle attività industriali, quello prodotto dai servizi ha registrato una crescita del 16,5%, portando il peso complessivo di quest’ultimo sul valore complessivo dell’economia sommersa dal 75,7% al 78,3%; – la crescita di peso di comparti ad altissima densità di sommerso come l’edilizia e tutta l’area dei servizi a domicilio, sia di carattere domestico che di assistenza alla persona: settori che hanno trainato la crescita occupazionale degli ultimi anni (tra 2000 e 2003, a fronte di una crescita occupazionale media del 5%, il settore delle costruzioni ha registrato un +11,4% e il terziario domestico un +19,1%) e dietro cui, è il caso dell’edilizia in particolare, è presumibile ipotizzare si sia prodotto un aumento non di poco conto del volume di economia sommersa, considerati gli ampi confini del settore (che vanno dal lavoro edile in senso stretto, alla produzione di materiale, ai trasporti fino alle attività di intermediazione immobiliare) e soprattutto alla crescita esponenziale del giro d’affari a questo legata; – l’accresciuta disponibilità di liquidità che si è prodotta nel sistema 38 Dossier Condominio n. 88/05 D o s s i e r economico italiano negli ultimi due anni e che potrebbe avere ulteriormente accentuato la tendenza a transazioni irregolari. Tra 2002 e 2004, il contante in circolazione è cresciuto di 47 punti percentuali (passando da poco più di 61mld di euro del 2002 ad oltre 87mld del 2004): un dato impressionante se solo si pensa che dal 1997 alla vigilia dell’introduzione dell’euro, in cinque anni, il tasso di crescita della liquidità era stato del 31,7%, ma soprattutto se si considera che il nostro è un Paese già sufficientemente imbevuto di cash. E’ infatti il Paese che assieme a Spagna e Grecia presenta un livello decisamente anomalo di circolante sul Pil (5,3% contro una media europea del 3,5%) ed in cui la moneta continua a rappresentare la modalità di pagamento più diffusa: nel 2003 l’Italia si classificava in coda alla graduatoria europea - preceduta solo dalla Grecia - per numero medio di operazioni procapite con strumenti diversi dal contante, con 54 contro una media Eu di 130; – il dilagare diffuso di tutta una serie di meccanismi di difesa dei redditi reali, indotta dal tam tam quotidiano sul caro vita, sulla paura di impoverimento, sulla crisi del Paese, che dal doppio lavoro in nero, alla microevasione diffusa, hanno dato non solo nuova linfa, ma soprattutto nuova legittimazione sociale al sommerso. c o n d o m i n i o LA CRESCITA DELL’EVASIONE FISCALE E’ presumibile che quest’insieme di fattori abbia pesato non poco nell’alimentare quel pericoloso scollamento tra economia famigliare e nazionale indotta dalla crescita di tutto un alone di scambio informale alimentatosi all’ombra di un’evasione fiscale sempre più diffusa. La sensazione che quello che sta crescendo in Italia sia infatti un sommerso ancora più fluido del passato, proprio perché fatto di sempre più terziario, di cash, di microtransazioni informali, trova del resto conferma da quanto emerso dalle recenti stime dell’Istat che segnalano, a fronte di una crescita costante del valore aggiunto complessivamente prodotto dal sommerso, una contrazione del lavoro irregolare, e in particolare di quello dipendente. IL CONSOLIDAMENTO DEI PATRIMONI FAMILIARI Dalla metà degli anni ‘90 ad oggi la ricchezza netta delle famiglie - costituita da attività reali e finanziarie al netto dei debiti - si stima sia cresciuta mediamente del 5% annuo, attestandosi nel 2003, secondo le complesse rilevazioni e stime di Banca d’Italia, a 7.700 miliardi di euro. A tale costante incremento della ricchezza hanno contribuito, soprattutto negli ultimi anni, sia il progressivo aumento del valore dei cespiti patrimoniali (si pensi solo al contributo apportato dalla crescita dei prezzi di scambio e dalla rivalutazione degli immobili), che l’apprezzabile crescita del flusso di risparmio, incentivato dal raffreddamento della propensione ai consumi, specie dopo l’entrata in circolazione dell’euro. Non devono pertanto apparire come contrastanti, quasi inconciliabili, i fenomeni di accelerazione dei processi di patrimonializzazione delle famiglie con l’attuale fase di perdurante bassa congiuntura registrata nel Paese, che spinge ad una crescita lenta dei consumi, al ritorno a strumenti finanziari a basso rischio e all’allargamento della fascia di famiglie con limitate possibilità di spesa. In realtà, sembra si Dossier Condominio n. 88/05 39 possa dire che il recente raffreddamento dei consumi privati, le remore a ritornare in Borsa e i rendimenti decrescenti dei titoli del debito pubblico, hanno ormai da tempo generato una bolla di liquidità che, a fasi alterne, si disperde in mille rivoli, in tanti e diversificati nuovi comportamenti di risparmio e di investimento. L’attuale fenomeno di rafforzamento dei patrimoni familiari può essere compreso, tuttavia, se si tiene conto di una premessa essenziale: la crescita più eclatante dei patrimoni privati, cioè delle attività reali e di quelle finanziarie, riguarda solo una quota molto contenuta delle famiglie italiane; siamo lontani da processi di crescita diffusa della ricchezza e da paralleli percorsi di equidistribuzione delle nuove fonti di reddito derivante da patrimonio; i principali indicatori oggi disponibili, a cominciare da quelli elaborati da Banca d’Italia, mostrano come a fronte dell’irrobustimento dei patrimoni familiari sia aumentato il grado di concentrazione di tale nuova ricchezza. Se dunque il fenomeno della patrimonializzazione viene osservato in filigrana ci si rende conto che, più che mai, occorre evitare generalizzazioni cercando di capire chi verosimilmente patrimonializza per fini di tipo speculativo e chi invece patrimonializza solo apparentemente; chi patrimonializza ottenendo una posizione di rendita e chi utilizza le liquidità disponibili per acquistare beni necessari. E’ rinvenibile oggi una varietà complessa di comportamenti di spesa, di investimento e di risparmio che segnano confini sottili, ma tuttavia rilevanti, nei fenomeni di patrimonializzazione: vi è chi, contenendo i consumi detiene liquidità crescente sotto forma di moneta e di depositi prontamente smobilizzabili, chi, anche indebitandosi, riversa i propri risparmi in beni immobili, chi, in ultimo, può ancora investire in “beni rifugio” di elevato valore, prerogativa quest’ultima di un numero estremamente esiguo di risparmiatori. Il Paese rivela come sempre molte facce e modi differenti di affrontare la quotidianità, accentuando questo tratto nell’attuale complessa fase del ciclo economico. L’ANTINOMIA RINSALDATA TRA CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE Nell’attuale congiuntura, le attese collettive sono rimbalzate sulle politiche pubbliche, che negli ultimi anni hanno mostrato segni di ambiguità rispetto ai processi in corso, di fatto rivelandosi inadeguate a bilanciare gli effetti delle due derive concomitanti dell’assottigliamento dei redditi e della patrimonializzazione. Gli interessi individuali hanno trovato nel mattone e nella finanza i due grandi scolmatori di liquidità, procedendo sul doppio binario della rendita e della speculazione. Senza che l’offerta politica sia riuscita a proporre percorsi convincenti per catalizzare energie e risorse in un modello di sviluppo alternativo, capace di riequilibrare lo spostamento dell’asse di gravitazione degli interessi dalla produzione del reddito al consolidamento del patrimonio. Al contrario, si può notare come le politiche pubbliche: – non hanno prodotto effetti sistemici, ma anzi si sono rivelate deboli rispetto ai “mali” strutturali del sistema, non agendo energicamente sui fattori primari della competitività (dalla ricerca all’innovazione), lasciando incompiute le grandi riforme (dalle liberalizzazioni alla tutela del risparmio), o non mettendo mano a set40 Dossier Condominio n. 88/05 D o s s i e r tori della finanza pubblica che avrebbero implicato decisioni impopolari (dalle prestazioni sociali al debito pubblico, dalla spesa corrente agli oneri per interessi); – non sono state propulsive, poiché hanno dimostrato scarsa incisività rispetto all’obiettivo di accrescere la capacità del sistema di produrre reddito, agendo a vuoto sul duplice versante della domanda (attraverso il fiacco tentativo di rilanciare gli investimenti con incentivi e sgravi per le imprese, o di stimolare i consumi per mezzo della modesta riduzione del prelievo Irpef); – sono state inadempienti rispetto al mandato di far affiorare tutto il sommerso e l’evasione fiscale, con ciò mancando di intervenire efficacemente sui due fattori che seguitano a rimanere occultati nell’opaco conto economico nazionale, e che in tal modo non possono nemmeno essere recuperati come base imponibile per ispessire le “entrate” a puntello dello scricchiolante bilancio dello Stato; – di più, hanno mescolato una propria effettiva “conformità “ con i fenomeni dominanti in atto, in quanto hanno ottenuto l’effetto, per quanto indiretto, di rafforzare il circuito “liquidità-patrimonializzazione” a causa di una serie di provvedimenti specifici ed estemporanei (dal condono per il rientro dei capitali dall’estero alla immissione sul mercato degli immobili pubblici). Ma, soprattutto, sembra di poter cogliere una certa contiguità e consonanza tra strategie individuali e politiche pubbliche, di fatto caratterizzate entrambe dall’aver ceduto allo scambio “meno reddito, più patrimonio”, piombando il Paese nel paradosso della “ricchezza senza sviluppo”. Questa osservazione può sembrare, a prima vista, contraddittoria, data la reiterata determinazione, anno dopo anno, a dismettere porzioni significative del patrimonio immobiliare da parte degli enti pubblici, attraverso la vendita diretta, con le operazioni di cartolarizzazione o per mezzo della costituzione di fondi immobiliari. L’incoerenza delle politiche pubbliche si ravvisa, dunque, nell’aver rinsaldato l’antinomia tra stato patrimoniale e conto economico, finendo per assecondare le distorsioni e le tendenze involutive del sistema; nel non essere riuscite a spezzare il rinserramento individualista nei “forzieri” patrimoniali; nel non aver potuto inaugurare un ciclo di neo-capitalismo, creando le condizioni favorevoli affinché si mobilitassero energie e risorse in una nuova traiettoria di crescita; nel non aver espresso una coerente visione progettuale circa il destino industriale del Paese, ovvero un disegno in grado di offrire ai singoli operatori un punto di riferimento certo e concreto per impostare progetti e investimenti. In questi anni ci siamo concentrati, non senza affanni, sull’obiettivo della “virtuosità” della finanza pubblica, alla ricerca dei meccanismi contabili migliori per perseguirla. Tale obiettivo ha finito per fagocitare attenzioni, analisi, intelligenze e programmi, lasciando però scoperto il fronte dei processi dell’economia reale. Dal momento che una larga parte dei poteri nella sfera economica è stata trasferita alle tecnocrazie di Bruxelles e che le transazioni commerciali sono affidate alla fluttuazione deregolamentata delle libere forze del mercato globalizzato, si percepisce lo scarso aiuto che attualmente può provenire dalle istituzioni ed élite politiche dei Dossier Condominio n. 88/05 c o n d o m i n i o 41 governi nazionali nella lotta contro l’insicurezza individuale, che affonda le sue radici nell’incertezza economica. Se attualmente la sovranità politica dello Stato non rappresenta più un baluardo sicuro per gli individui rispetto alle minacce portate alle loro prospettive di benessere futuro, si sfalda la fiducia nelle istituzioni europee e si chiede “più Stato”. Che prospettive si aprono allora per la nuova stagione politica? La ricerca di “condensazione” delle tante, sfrangiate soluzioni individuali, nella dimensione spesso disarticolata e scomposta dei processi autonomi di accumulazione di ricchezza, è arrivata al capolinea, o siamo di fronte a un tratto congiunturale e la nuova domanda di “Stato forte” avrà vita breve? Se è dubbia la risposta da dare a questo interrogativo, va segnalato di sicuro il rischio di un possibile fraintendimento che la domanda rilevata per un soggetto pubblico rafforzato pone: ovvero che essa venga interpretata dalle leadership politiche nei termini di un riflusso neo-centralista. 42 Dossier Condominio n. 88/05 D o s s i e r La voce della giurisprudenza di Nunzio Izzo c o n d o m i n i o Impianto ascensore: separata la giurisdizione per l’illegittimità della concessione amministrativa in sanatoria da quella relativa al rapporto di utenza. Cassazione sezioni unite 6 maggio 2005 n.9389 Presidente Carbone – Relatore Varrone In un giudizio promosso innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio per la declaratoria di illegittimità di concessione edilizia a sanatoria di modificazione di destinazione d’uso, relativamente alla installazione di un impianto di ascensore oleodinamico, con le conseguenziali richieste di restituzione nel pristino stato della situazione edilizia secondo gli atti concessori originari e di risarcimento del danno, anche per le dedotte illegittimità relative ai controlli pubblici, La Corte, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha statuito che sulle domande proposte contro il Comune che trae origine dalla affermazione dell’illegittimità della concessione edilizia, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo perché si tratta di controversia avente ad oggetto provvedimenti di una pubblica amministrazione in materia edilizia. Per converso, le domande di risarcimento del danno proposte nei confronti dell’ISPELS - Ministero Sanità, Azienda USL e del Comune, in relazione, invece, all’omologazione ed alle verifiche periodiche dell’impianto ascensore installato a servizio dell’immobile condominiale - in quanto costituenti un servizio pubblico reso dalla pubblica amministrazione nell’ambito del servizio sanitario nazionale e nei confronti di un soggetto determinato, per il quale è configurabile un rapporto d’utenza, con una discrezionalità solo tecnica, sicché, in relazione ad essa, sorgono nel privato posizioni di diritto soggettivo – appartengono al giudice ordinario, così come le domande proposte contro i soggetti privati relativamente alla progettazione del fabbricato in rapporto all’impianto ascensore ed alle successive trasformazioni che attengono tutte a rapporti tra privati Il regolamento è condivisibile anche se non possono escludersi interconnessioni tra le due controversie che possono comportare ritardi nella definizione dei due giudizi così separati. Dossier Condominio n. 88/05 43 D o s s i e r La caldaia per riscaldamento non può essere posta sul balcone se lo vieta il regolamento condominiale Cassazione 20 aprile 2005 n.8216 Presidente Calfapietra – Relatore Bucciante c o n d o m i n i o La Corte ha confermato la decisione di «entrambi» i giudici di merito che avevano annullato la deliberazione assembleare che autorizzava un condomino ad installare sul balcone del proprio appartamento la caldaia per il riscaldamento autonomo, per la considerazione che il regolamento condominiale prevedeva «espressamente» il divieto di collocare elettrodomestici sui balconi, con una disposizione alla quale deve riconoscersi natura contrattuale estensibile alla ipotesi particolare della caldaia per il riscaldamento autonomo del singolo condomino. Premessa l’inammissibilità, in sede di legittimità, della domanda di sospensione della delibera perché di competenza del giudice a quo e respinto il motivo fondato sulla decadenza dall’impugnativa della delibera per il decorso del termine (art.1137 c.c.), in quanto non rilevabile d’ufficio (Cass. n.15131/2001) ed, inoltre, perchè eccepita tardivamente (nel giudizio di merito), il Supremo Collegio ha ritenuto prive di pregio giuridico le censure di prestata acquiescenza degli interessati ad analoghe violazioni della stessa disposizione del regolamento di condominio e di contrasto della decisione impugnata con il principio generale del risparmio energetico e con quello costituzionale di tutela della salute, perché non sollevate nel giudizio di appello. La tesi che il divieto di posizionamento di elettrodomestici sulle pareti del fabbricato costituisse una norma regolamentare dell’uso delle cose comuni, e non una norma contrattuale, è stata ritenuta dalla Cassazione carente di specificità e giustificazione argomentativa, perché il giudice di appello aveva «esattamente affermato» che il regolamento condominiale può contenere, oltre a norme regolamentari modificabili a maggioranza, anche norme di natura contrattuale modificabili solo all’unanimità. Tra queste ultime il giudice del merito ha fatto rientrare quella del divieto in questione perché «nel limitare ordinari poteri di utilizzazione …dei balconi di proprietà esclusiva in particolare e comprimendo facoltà indubbiamente esercitabili in mancanza degli indicati divieti, incidono su diritti soggettivi dei singoli condomini ed hanno pertanto natura contrattuale». Tale criterio risulta di grande rilevanza pratica perché permette di individuare esattamente la natura, regolamentare o contrattuale, di alcune previsioni contenute nel regolamento condominiale e che apparentemente sembrano disciplinare l’uso delle cose comuni, ma sostanzialmente impediscono o limitano il diritto soggettivo di alcuni partecipanti, con la loro immodificabilità se non all’unanimità. Dossier Condominio n. 88/05 45 D o s s i e r Supercondominio costituito di vari supercondomini formati a loro volta da distinti fabbricati in condominio Cassazione 18 aprile 2005 n. 8066 Presidente Corona – Relatore Bucciante c o n d o m i n i o Per un complesso residenziale costituito convenzionalmente da vari blocchi autonomi e ciascun blocco, a sua volta, di vari e numerosi edifici, la Cassazione, con una interessante sentenza, ha cassato la decisione di merito che aveva negato la legittimazione passiva del rappresentante legale del predetto complesso, qualificato come condominio, sull’erroneo presupposto che sono condomini in senso proprio «solamente gli edifici che si estendono in senso verticale» ed ha sottolineato, in contrario, che la varietà delle tipologie costruttive odierne è tale da non consentire l’assunto aprioristico della Corte territoriale, «perché anche corpi adiacenti orizzontalmente (es. case a schiera) possono essere dotati di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, come quelli che sono elencati nell’art. 1117 c.c.» e la condominialità non può essere esclusa nemmeno se manchi tale nesso strutturale per un insieme di edifici indipendenti, dovendosi tener presente la volontà manifestata dalle parti all’atto della costituzione del condominio. Dossier Condominio n. 88/05 47 D o s s i e r E’ stata condivisa la risolutiva deduzione dei ricorrenti secondo la quale gli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. prevedono la possibilità di scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, restando in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’art.1117 c.c. che contraddice l’esclusione affermata nella sentenza impugnata. c o n d o m i n i o Non è stata, quindi, condivisa la decisione impugnata che aveva ritenuto costituita fra i vari supercondomini una comunione ordinaria di natura convenzionale per la gestione delle parti comuni relative ad un complesso residenziale, formato da un insieme di edifici, distinti in vari blocchi, ciascuno dei quali era a sua volta formato da vari fabbricati costituiti in condominio. Il Supremo Collegio osserva che è possibile la costituzione, fin dall’inizio, di un condominio fra fabbricati a se stanti, essendo rimessa all’autonomia privata la scelta se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti condomini per ogni fabbricato, cui si affianca. in tal caso, la figura del supercondominio. La sentenza attribuisce così particolare rilevanza alle diverse clausole del regolamento relative alla costituzione del condominio fra tutti i proprietari degli immobili costituenti il complesso residenziale ed, in particolare, a quelle di ripartizione delle spese. Non è vincolante l’obbligo di rispettare un regolamento da predisporsi in futuro dal venditore Cassazione 16 febbraio 2005 n.3104 Presidente Pontorieri – Relatore Triola Viene ribadito il principio di diritto – più volte affermato dalla Cassazione (cfr. Cass. n.856/2000, n. 8486/1999, n.9591/1991, n.3351/1989) - dell’assoluta incoercibilità dell’obbligo assunto dall’acquirente di una unità immobiliare di un edificio ad osservare un regolamento del condominio non ancora esistente al momento dell’assunzione dell’obbligo e che sarà predisposto successivamente dal venditore (unico proprietario o addirittura semplice gestore dell’intero edificio) per la considerazione che la dichiarazione di volontà di impegnarsi dell’acquirente non può valere come approvazione di una normativa non ancora esistente, «poichè è solo il concreto richiamo nel singolo atto d’acquisto ad un determinato regolamento che consente di considerare quest’ultimo come facente parte, “per relationem”, di tale atto». La questione decisa dalla Corte risulta tuttora di grande attualità ed interesse perché in numerosi contratti di compravendita continuano – ancora oggi - ad essere inserite clausole del genere, come, Dossier Condominio n. 88/05 49 D o s s i e r ad esempio, quella secondo la quale «la parte acquirente dà mandato al venditore, in quanto ancora “gestore” della prevalente parte dell’edificio di predisporre e depositare il regolamento medesimo», molto spesso senza nemmeno un obbligo ad approvarlo successivamente ed osservarlo. Il regolamento di condominio predisposto dall’originario unico proprietario è vincolante per tutti i condomini - sia per le disposizioni aventi natura regolamentare in quanto disciplinano, cioè, l’uso delle parti comuni dell’edificio condominiale, sia per le “eventuali” clausole aventi natura contrattuale che pongano cioè nell’interesse comune limitazioni ai diritti dei condomini, relativamente alle parti comuni o riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprietà - soltanto se lo stesso sia già esistente al momento del perfezionamento del primo atto di vendita, con il quale viene a frazionarsi l’intero edificio e, conseguentemente, a costituirsi, automaticamente, il condominio, con il recepimento negoziale espresso di detta normativa che sarà, poi, vincolante anche per i successivi acquirenti delle altre unità immobiliari. In proposito, può osservarsi che, con la costituzione ex lege del condominio per effetto del «primo» atto di vendita di una porzione del preesistente intero edificio - senza che sia necessario alcun atto formale costitutivo del condominio - l’unico proprietario dell’intero edificio perde – per così dire - la facoltà di «imporre unilateralmente», ovvero - se si preferisce - di convenire, con il primo acquirente di parte del fabbricato, la disciplina dell’uso delle cose comuni ed, a maggior ragione, i limiti ai diritti dei singoli partecipanti, sulle parti comuni o sulla parte di esclusiva proprietà, per la semplice ragione che a partire da tale momento qualsiasi disposizione relativa al costituito condominio deve essere approvata necessariamente dai partecipanti al condominio secondo le specifiche norme dettate dal codice. • DERATTIZZAZIONI • DISINFESTAZIONI • TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI E ANTICRITTOGAMICI • TRATTAMENTI CONTRO INSETTI ALATI E ZANZARA TIGRE • TRATTAMENTI CONTRO LA PROCESSIONARIA ECOFIVE S.r.l. Via VERGEMOLI, 16 - 00189 - ROMA Tel. 0633248741 - Fax 0633246827 Dossier Condominio n. 88/05 e-mail: [email protected] 51 D o s s i e r Pertanto il criterio dirimente non è tanto l’antecedenza temporale del regolamento rispetto al singolo atto di acquisto (come sembrerebbe dedursi da Cass. n.3351/89), quanto, piuttosto, rispetto al momento costitutivo del condominio che comporta l’individuazione delle parti comuni e la relazione di accessorietà con le proprietà esclusive, con l’applicazione delle norme codicistiche in assenza di un regolamento condominiale che è obbligatorio quando il numero dei condomini è superiore a dieci, ma che può esistere o mancare indipendentemente da tale previsione codicistica. Condizioni per l’utilizzazione individuale del locale portineria e dell’alloggio del portiere Cassazione 25 marzo 2005 n. 6474 Presidente Spadone – Relatore Migliucci Le parti dell’edificio condominiale indicate al n.2 dell’art.1117 c.c., a differenza di quelle di cui ai nn. 1 e 3, sono suscettibili di utilizzazione individuale, perché non sono assolutamente necessarie per il servizio di tutti i condomini, ma, a tal fine, è indispensabile accertare se l’atto che le sottragga alla presunzione di proprietà comune (titolo contrario) mantenga o meno il vincolo di destinazione corrispondente alla loro natura. Qualora venga conservata tale destinazione, è configurabile un onere propter rem che si trasferisce a favore dei successivi acquirenti anche in mancanza di trascrizione. Cass. n. 11996/98 ha, in proposito, precisato che per escludere la proprietà comune deve accertarsi che, al momento della costituzione del condominio, l’originario unico proprietario dell’intero edificio non abbia previsto «espressamente» tale destinazione, perché se tali locali sono stati previsti tra le parti comuni deve ritenersi la comproprietà (Cass. n.3667/98). La costituzione o l’estinzione della destinazione delle parti comuni quale alloggio del portiere o al servizio portierato integrano atti eccedenti l’ordinaria manutenzione. D o s s i e r DALLA COLLABORAZIONE TRA I MUNICIPI DI ROMA E L’ANACI E’ NATO SPORTELLO DEL CONDOMINIO II Martedì Via Dire Daua 11 14,30-17,30 00199 Tabarrini - Di Marcantonio III Martedì Via Goito 15 16,00-18,00 00185 Donati - Boldrini V Mercoledì Via Tiburtina 1163 13,15-15,15 00131 Gerosa - Della Corte XI Mercoledì Via B. Croce 50 15,30-19,00 00145 De Angelis - Calzetta Polese - Bonanno - Galdi XIII Lunedì P.za Capelvenere 22 15,00-18,00 00126 XIX Mercoledì Via M. Battistini, 474 10,00-12,30 00167 Gori XX Giovedì Via Sabotino 4 10,00-13,00 00195 Grasselli - Felli Grottaferrata Lunedì (comune) 10,00-12,00 Dossier Condominio n. 88/05 c o n d o m i n i o Villani - Benvenuti Casinovi Sebastiani - Patti 55 Corso di approfondimento riservato ai soci ANACI nell’anno 2005. Incontri con cadenza mensile, da tenersi indicativamente il primo giovedì di ogni mese nell’orario compreso tra le 9.30 e le 12.30. Giovedì 7 Luglio “Rapporti spesso conflittuali tra condomino con proprietà in corpo distaccato e condominio; doveri e responsabilità”. (Relatore Carlo Di Marcantonio) Giovedì 8 Settembre ”Il posto auto. Il condominio di soli boxes auto ai limiti della inesistenza. Problematiche e casistica. Ripartizione delle spese.” (Relatore Massimo Galdi) Giovedì 6 Ottobre “Antenne centralizzate. Maggioranze e ripartizione delle spese. Obblighi per i condomini che non vogliono fruire del servizio”. (Relatrice Benedetta Coricelli) Giovedì 3 Novembre ”Determinazione del momento di assunzione dell’incarico di amministratore. Nomina e passaggio delle consegne. Momento di assunzione delle responsabilità dell’amministrazione. Il problema delle anticipazioni dell’amministratore. Le difficoltà del recupero: cosa occorre per non avere amare sorprese davanti al Giudice”. (Relatore Antonino Spinoso - Fabio Gerosa) Giovedì 1 Dicembre “Situazione patrimoniale. Corretto inserimento delle poste contabili.” (Relatore Francesco Caporilli) 56 Dossier Condominio n. 88/05 D o s s i e r CONVENZIONE ANACI CON STUDI CONTABILI E FISCALI E’ stata stipulata la nuova convenzione tra ANACI e i seguenti Studi contabili e fiscali: • Studio CORSETTI D’ARIENZO - Via Crescenzio, 83 - Tel. 06/68192326 • GARAGNANI ROMEY & ASSOCIATI - Via Pietro Della Valle, 1 Tel. 06/6869401 06/6869406 • Studio PELLICANO’ - Via P. Querini, 1 - Tel. 06/5783637 - 06/5754091 per l’assistenza agli Amministratori di Condominio. Le tariffe speciali riservate agli associati ANACI sono le seguenti: c o n d o m i n i o Modello UNICO dei singoli soci o associati (quadri base + reddito da partecipazione nell’Associazione, S.s. o S.n.c.) Forfait per tenuta contabilità Modello UNICO dei familiari (la tariffa si intende per i quadri base) + bollettini ICI dei familiari Amministratore di Condominio con P.IVA singola in contabilità semplificata G 80/mese compreso Mod. UNICO PF + 770 Semplificato. Studi di settore, Quadri AC G 200 una-tantum annuale. G 70 per familiare. Associazione ex L. 1815/39 o Società Semplice tra amministratori di condominio in contabilità semplificata. G 100/mese compreso Mod. UNICO SP + 770 Semplificato. Studi di settore, Quadri AC G 200 una-tantum annuale. G 70 per familiare. G 70 per familiare. S.n.c. tra amministratori di condominio in contabilità semplificata G 125/mese compreso Mod. UNICO SP + 770 Semplificato. Studi di settore, Quadri AC G 200 una-tantum annuale. G 70 per familiare. G 70 per familiare. Modello 770 del singolo Condominio: • Senza dipendenti: G 100 a modello. • Con dipendenti: G 130 a modello. Per il 770 dei condomini e per i Quadri AC, in caso di mancata fornitura, da parte dell’Amministratore, del Codice Fiscale dei percipienti e/o fornitori relativi (o di fornitura della sola Partita IVA di tali soggetti), ovvero di indicazione della sola “sigla” o “ditta” per le Ditte Individuali, verranno addebitati G 2,00 per ogni visura negli Archivi dell’Agenzia delle Entrate resasi necessaria per ottenere i suddetti dati in forma corretta. Le tariffe si intendono come voce “Onorario”, alla quale vanno aggiunti il 2% di Cassa Professionale e l’IVA, e va detratta la Ritenuta d’Acconto del 20%, e sono calcolate tenendo presente un volume medio di fatture emesse e di fatture di acquisto. In caso di grossa quantità di movimenti, la tariffa andrà contrattata caso per caso. Dossier Condominio n. 88/05 59 Premio Giornalistico ANACI-ELTI 2005 Regolamento Art. 1) L’ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, indice in occasione del decennale della sua fondazione allo scopo di diffondere sempre più la conoscenza del condominio sotto i vari aspetti sociali, culturali e giuridici, un premio giornalistico riservato agli autori che abbiano pubblicato su un periodico a diffusione nazionale o locale, entro il 31 luglio 2005, un articolo sulle problematiche condominili. Art. 2) Le candidature al concorso dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre la data del 31/8/2005 presso la sede nazionale dell’ANACI sita in Via Cola di Rienzo 111 – 00192 ROMA, con la seguente dicitura: «PREMIO GIORNALISTICO ANACI». Il plico contenente la proposta potrà essere inviato anche per raccomandata, in tal caso farà fede la data del timbro postale in partenza. Ogni autore potrà concorrere con più articoli. Art. 3) Le candidature potranno essere proposte dagli interessati, dai direttori responsabili e dai capiredattori e capiservizio delle rispettive testate. Oltre a contenere l’originale e almeno quattro copie degli articoli in concorso, dovranno recare i recapiti del concorrente. Art. 4) Gli articoli pervenuti in tempo utile saranno esaminati da una Commissione di valutazione, composta da giornalisti e tecnici della materia, la cui composizione sarà resa nota il giorno della premiazione, assieme alle motivazioni. La Commissione redigerà un processo verbale dei lavori. Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile. È fatto divieto ai membri della Commissione di partecipare al concorso. Art. 5) Il montepremi è di 6.000,00 (seimila/00) Euro diviso come segue: al primo classificato 3.000 Euro, al secondo 2.000 Euro, al terzo 1.000 Euro. Un ulteriore premio sarà riservato agli iscritti all’Anaci. Art. 6) La Commissione potrà inoltre individuare a suo giudizio insindacabile non più di tre articoli che riceveranno delle segnalazioni. Art. 7) La direzione dell’ANACI organizzatrice del premio curerà la diffusione dei risultati del concorso con un proprio comunicato stampa ed avviserà tempestivamente i vincitori. Art. 8) La mancata partecipazione dei vincitori alla cerimonia di premiazione, se non giustificata da validi motivi, costituisce motivo di decadenza dalla graduatoria stabilita dalla Commissione. Art. 9) La partecipazione al Concorso, totalmente gratuita, implica per gli autori l’accettazione integrale del presente regolamento. 60 Dossier Condominio n. 88/05 D o s s i e r L’ALTRA ROMA San Carlo ai Catinari c o n d o m i n i o La Chiesa di S. Carlo ai Catinari sorge nel centro storico di Roma e, fin dalle sue origini, è officiata dai Chierici Regolari di S. Paolo, detti Barnabiti dal nome della loro prima chiesa di Milano, dedicata a San Barnaba. Il nome di S. Carlo ai Catinari deriva dal luogo dove c’erano i fabbricanti di catini di legno. Ancora oggi molte vie della zona ricordano le arti e i mestieri delle corporazioni medievali: Giubbonari, Pettinari, Chiavari, Barbieri, Falegnami, Librari, Balestrari, Calderari, ecc. Il grandioso tempio fu costruito in onore di San Carlo Borromeo che, da Arcivescovo di Milano, era stato un insigne benefattore e quasi secondo fondatore della Congregazione dei Barnabiti. In un’epoca di fasto come il secolo XVII, si volle far sorgere un edificio “non indegno della maestà dell’Urbe” e che, per imponenza e bellezza artistica gareggiasse con le chiese rinascimentali e barocche degli altri Ordini religiosi, come la Chiesa del Gesù e di S. Andrea della Valle. Anche la cupola è fra le più belle della città per l’armonia delle linee architettoniche e per la sua grandezza, inferiore soltanto a quella di S. Pietro; è molto slanciata e si deve al genio del maceratese Rosato Rosati, che l’innalzò al cielo tra il 1612 e il 1620. E’ considerata “la più gaia cupola di Roma, dopo la Vaticana, che non ammette confronti” (Cacciari). La grandiosa facciata della Chiesa. Dossier Condominio n. 88/05 61 L’uso della pietra rosata e la decorazione hanno il pregio di valorizzare il peso massiccio della cupola e di darle un notevole slancio aereo. Nel 1630 era terminata la decorazione pittorica tra cui le mirabili allegorie delle quattro virtù cardinali, affrescate nei peducci della cupola dal Domenichino. Negli anni 1636-38 venne costruita la grandiosa facciata tutta in travertino, ad opera dell’architetto Giovanni Battista Soria, considerata “molto nobile sì per il disegno, sì per la materia”. Nell’ovale di Un bellissimo scorcio dell’interno. centro dominava l’affresco di S. Carlo in preghiera, attribuito a Guidi Reni, più tardi trasportato nel retro sagrestia per evitare che le intemperie lo danneggiassero. In questi stessi anni , per lo zelo del p. Cristoforo Giarda, venne edificata l’abside ed il vasto presbiterio, completato nel 1648. L’anno prima. Giovanni Lanfranco aveva riempito il catino dell’abside con l’affresco della “gloria di S. Carlo”. Per il giubileo del 1650 lo splendido tempio poteva considerarsi finito: era costato oltre 90 mila scudi d’oro. La Cupola. 62 Dossier Condominio n. 88/05 D o s s i e r SINTESI INSERZIONISTI DI QUESTO NUMERO ORGANISMI MANUTENZIONE NOTIFICATI ELTI IV di copertina IGIENE AMBIENTALE ELEVATOR QUALITY pag. 28 MA.RI.RO. pag. 22 DEL BO pag. 46 KEMIO pag. 54 ACTIMA pag. 22 EDILIZIA ECOFIVE pag. 51 VACCA E. pag. 10 EDIL CEPI pag. 36 ALTAVILLA pag. ASSICURAZIONI 4 AURORA pag. 53 CIDS pag. 58 EFFE pag. 12 NATOLI pag. 48 ERI pag. 28 CIM pag. 12 ISIL pag. 32 SAI Ag. Ostia PULIZIE II di copertina E AMBIENTE c o n d o m i n i o ASCENSORI GREASE GROUP pag. 8 AMICONE pag. 14 RISCALDAMENTO MAS pag. 44 ROSSETTI TEKNOSANITARIA pag. 32 pag. 52 SICUREZZA SOFTWARE CONDOMINIALE Studio ISA MM Data pag. 24 SIRIO pag. 26 MEDTRONIC pag. 64 III di copertina RIPARAFILES pag. 26 IMPIANTI TV SOFTAMM pag. NANINI Dossier Condominio n. 88/05 7 ED ELETTRICI pag. 47 63