Le regole dell'attività di Patronato di Carlo Komel PREMESSA Questo MANUALE, aggiornato al 30 GIUGNO 2013, è stato realizzato tenendo conto di simili manuali delle Direzioni Regionali del Lavoro della Lombardia e del Veneto; quest'ultimo risulta essere un aggiornamento del vecchio Manuale per le ispezioni realizzato dal Ministero del lavoro quando era in vigore il vecchio Regolamento Decreto Ministeriale 764 del 1994. Con l'approvazione da parte del Parlamento della Legge 152 del 3 marzo 2001 “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale” si fissano regole di realizzazione del servizio più attuali rispetto al passato e si aprono nuovi ambiti d’intervento coerenti con i cambiamenti del tessuto socio-economico del paese e della dinamica di sviluppo dei servizi. La pubblicazione del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193, “Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato”, entrato in vigore il 1° gennaio 2009, dà attuazione all’articolo 13 comma 7 della Legge 152/2001 fornendo precise indicazioni sullo svolgimento dell’attività dei patronati ulteriormente puntualizzate con diverse, successive circolari. La legge di Stabilità 2013 n°228/2012, all’articolo 1, commi dall’8 al 15, ha in parte riformato la Legge 152/2001; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato di conseguenza il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2013 ed alcune circolari di applicazione delle nuove norme. Nel manuale le singole voci sono descritte a partire dai testi ufficiali, leggi, circolari, statuti, convenzioni e guide, elaborate anche alla luce delle esperienze di gestione dall'emanazione del Decreto Ministeriale 193 del 2008. Il manuale vuole fornire alle strutture Inca in Italia e all'Estero e alle strutture Cgil uno strumento di semplice consultazione, in grado di rispondere ai dubbi che quotidianamente si pongono relativamente ai rapporti tra Cgil ed Inca e tra questi ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nelle sue articolazioni territoriali. Le norme specifiche per l'attività dell'Inca all'Estero sono riportate in ROSSO, per il resto valgono le regole generali. Alla fine di ogni voce sono evidenziati i riferimenti normativi, riportati in versione integrale in appendice. Si ringraziano tutti coloro che hanno avuto la pazienza di revisionare il testo, in particolare Patrizia Consiglio, Catia Rossetti e Stella Toti. -> Alla fine di ogni articolo sono riportati i collegamenti ipertestuali ai riferimenti normativi. INDICE IL PATRONATO I SOGGETTI PROMOTORI L’ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO 1 ORGANIZZAZIONE Struttura organizzativa, sedi e loro caratteristiche - Durata del mandato nelle funzioni di direzione dell’Inca Configurazione delle sedi Sedi e loro accatastamento uso ufficio La sede centrale La sede regionale Il Coordinatore regionale dell'INCA Il Comitato regionale d’indirizzo e di controllo La sede provinciale 10 Nuove province Il Direttore provinciale dell'Inca Il Comitato provinciale d’indirizzo e di controllo La sede zonale - Attività esterna alle sedi riconosciute: permanenze e recapiti pg. 4 4 5 7 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 Personale Operatori Esclusività del comando Collaboratori volontari Collaboratori a progetto Personale: divieti e sanzioni 13 13 14 14 15 15 Requisiti organizzativi e riconoscimento della sede -Apertura e chiusura sedi nell'anno di rilevazione -Carenza sede provinciale Punteggio organizzazione Comunicazioni organizzative alle Direzioni Provinciali del Lavoro o, per l’estero, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 15 16 16 16 2 ATTIVITA' 19 19 19 19 20 Attività di consulenza, di assistenza e di tutela Attività di assistenza in sede giudiziaria Attività legale Mandato di patrocinio per l'attività in sede giudiziaria Attività di assistenza medico-legale Articolo 10 legge 152/2001: Attività diverse e Decreto Ministeriale 14.12.2009 di applicazione. Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari all’estero Mandato di assistenza Attività riconosciuta Superamento unicità della pratica Riconoscimento della pratica ai fini dell’attribuzione del punteggio 17 20 21 21 23 24 24 L ’attività utile ai fini del finanziamento Le attività presenti nella Tabella B Interventi tabella C 25 Interventi tabella D 10-11-12 – extracomunitari Pensioni liquidate in forma provvisoria Invalidità civile Indennità di frequenza Attività all’estero Punteggio telematiche Assicurazione per gli errori nell’espletamento dell’attività di tutela 30 Chiusura e certificazione annuale dell'attività 25 25 3 FINANZIAMENTO 33 33 34 Il finanziamento dei patronati Ricevute e loro conservazione 26 26 27 27 27 30 30 4 VIGILANZA ED ISPEZIONI E RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PATRONATO 35 Vigilanza e ispezioni Ispezioni all’Estero Ricorsi Rilevazione dell’attività Documentazione per convalidare la pratica Archiviazione della documentazione. 35 35 35 36 36 37 5 QUALITA' DELL’ATTIVITA' 38 6 SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI Inps, Inpdap, Inail e Ipsema Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Servizi Ispezione Lavoro delle Direzioni Territoriali del Lavoro Istituti di Patronato 39 39 39 39 40 7 DOVERI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO 41 8 ADEMPIMENTI CGIL E INCA 43 43 Adempimenti delle strutture provinciali della CGIL Adempimenti dei Direttori provinciali dell’INCA 44 Adempimenti delle Associazioni all'Estero convenzionate con l'Inca Adempimenti delle strutture regionali della CGIL 46 Adempimenti dei Coordinatori regionali dell’Inca 9 PRESTAZIONI TABELLE A – B – C – D 10 ALLEGATI 45 47 49 53 IL PATRONATO L’attività degli Istituti di patronato è regolata dalla Legge 152 del 3 marzo 2001 “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale” che fissa regole di realizzazione del servizio più attuali rispetto al passato e apre nuovi ambiti d’intervento coerenti con i cambiamenti del tessuto socio-economico del paese e della dinamica di sviluppo dei servizi. Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193, “Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato”, entrato in vigore il 1° gennaio 2009, dà attuazione all’articolo 13 comma 7 della Legge 152/2001 fornendo precise indicazioni sullo svolgimento dell’attività dei patronati ulteriormente puntualizzate con diverse, successive circolari. La legge di Stabilità 2013 n°228/2012, all’articolo 1 coml' attività utilemi dall’8 al 15, ha in parte riformato la Legge 152/2001; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato di conseguenza il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2013 ed alcune circolari di applicazione delle nuove norme. Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità. La legge 152/2001, in attuazione degli articoli 2 e 3, secondo comma, 18 e 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, ripresi anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 3 febbraio 2000 n. 42, detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale attribuendo alla loro attività una funzione di rilievo costituzionale. Così l’articolo 7 della Legge 152/2001 definisce l’attività del Patronato: “Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività d’informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, d’immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi e altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. Rientra, altresì, tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.” I SOGGETTI PROMOTORI I soggetti promotori per la costituzione e gestione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono, su iniziativa singola o associata, le Confederazioni e le Associazioni di lavoratori che: a) siano costituite e operino in modo continuato da almeno otto anni; b) abbiano sedi proprie in almeno due terzo delle regioni e delle province del territorio nazionale; c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale; d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali. Per i patronati di nuova costituzione fino al 31.12.2013 si applicano i vecchi requisiti (comma a) tre anni, (comma b) un terzo, mentre i requisiti di cui al comma b) si applicano: - dall’1.1.2014 al 31.12.2014 con riferimento alla presenza in almeno metà delle regioni e delle provincie del territorio nazionale; - dall’1.1.2015 con riferimento alla presenza in almeno due terzi delle regioni e delle provincie del territorio nazionale. Per i patronati già riconosciuti in via definitiva ed operanti al 1° gennaio 2013 i requisiti di cui al comma b) si applicano: - dall’1.1.2015 con riferimento alla presenza in almeno metà delle regioni e delle provincie del territorio nazionale; - dall’1.1.2016 con riferimento alla presenza in almeno due terzi delle regioni e delle provincie del territorio nazionale. Soggetto promotore dell'Inca è la Cgil, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. L'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza nasce l'11 febbraio 1945. Il Decreto Ministeriale 29 dicembre 1947 ne sancisce il ruolo di pubblica utilità. Per lo svolgimento delle attività all’estero gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli Istituti stessi o dalle Organizzazioni promotrici. L’Inca, per lo svolgimento della propria attività all’estero, promuove nei paesi nei quali è presente associazioni di diritto locale alle quali è giuridicamente legato da una convenzione operativa. Comma 1 art. 2 della legge 152/2001 Comma 4 articolo 6 legge 152/2001 Statuto dell’Inca Art.13 e art.14 Statuto della Cgil Verbale della Segreteria Cgil del 11.2.1945 che costituisce l'Inca Decreto del Ministro del Lavoro del 29.12.1947 che approva la costituzione dell'Inca Commi da 8 a 15 art.1 Legge 228/2012 DM Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 Marzo 2013 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n°10/2013 L’ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO Lo statuto degli Istituti di patronato e di assistenza sociale deve riportare i seguenti dati: a) Organizzazione promotrice; b) denominazione dell’Istituto; c) sede legale; d) articolazione territoriale delle strutture e degli organismi rappresentativi dell’Istituto; e) organi di amministrazione e di controllo; f) finalità e funzioni dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla legge 152/2001; g) gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla legge 152/2001; h) dotazione finanziaria e mezzi economici. Ogni modifica dell’atto costitutivo e dello statuto deve essere notificata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e approvata dallo stesso. L'attuale Statuto dell'Inca è stato adeguato alla L.152/2001 dal Consiglio di Amministrazione dell'Inca del 6 ottobre 2003 e ratificato dal Comitato Direttivo della Cgil del 7 ottobre 2003. Comma 1 art. 4 della Legge 152/2001 Statuto dell’Inca 1 ORGANIZZAZIONE Art.7 DM 193/2008 Struttura organizzativa, sedi e loro caratteristiche Lo Statuto dell'Inca attribuisce i compiti previsti dalla Legge 152/2001 ai seguenti organi dell'Istituto: - Il Presidente - Il Collegio di Presidenza - Il Consiglio di Amministrazione - Il Collegio dei Sindaci. Lo Statuto dell'Inca con gli articoli dall’8 al 14 definisce compiti, poteri e funzionamento degli Organi dell'Istituto. Ai fini dello svolgimento delle attività fondamentali e delle attività diverse e dell’erogazione del contributo al finanziamento la struttura organizzativa dell'Inca in Italia è articolata in: Sede centrale; Sedi regionali; Sedi provinciali; Sedi zonali quali articolazioni delle sedi provinciali. All'estero la struttura organizzativa dell'Inca è articolata in: Sedi operative con le caratteristiche delle sedi provinciali; Sedi operative con le caratteristiche delle sedi zonali. In Italia il funzionamento organizzativo delle strutture territoriali dell'Inca e il relativo personale è assicurato dalla competente struttura territoriale della Cgil attraverso sue strutture logistiche e suo personale dipendente, addetto alle funzioni dell'Inca con atto di comando secondo le prescrizioni della vigente normativa. All’estero il funzionamento organizzativo delle strutture territoriali dell'INCA e il relativo personale può essere assicurato dalla competente associazione di diritto locale attraverso sue strutture logistiche e suo personale dipendente, addetto alle funzioni dell'INCA secondo le prescrizioni della vigente normativa. Durata del mandato nelle funzioni di direzione dell’Inca. Secondo il Regolamento della Cgil tutti i livelli di direzione dell’Inca, Presidenza nazionale, Coordinamenti regionali, Direzioni provinciali, sono sottoposti alla regola della permanenza nella funzione per un massimo di otto anni, corrispondenti a due mandati congressuali. Configurazione delle sedi Tutte le sedi dell’Inca devono possedere le caratteristiche di unità operative strutturalmente e funzionalmente organizzate, autonome dalla Cgil o dalle altre sue articolazioni organizzative, chiaramente riconoscibili ai fini dell’attività di patrocinio e di ogni eventuale controllo. Le sedi, sia in proprietà sia in affitto, messe a disposizione dell’Inca dalla Cgil, devono essere nella piena e totale disponibilità del Patronato. Ciò sarà garantito da una delibera della competente Segreteria della Cgil di assegnazione dei locali all’Inca. Sedi e loro accatastamento uso ufficio Dall’1.1.2011 tutte le sedi riconosciute devono possedere la documentazione attestante l’accatastamento a uso ufficio A/10 o similare: negozio C/1 o uffici pubblici B/4; sono idonei anche i locali a uso ufficio già opportunamente collocati in unità immobiliari classificate D/1 opifici, D/5 istituti di credito, cambio e assicurazione, D/7 fabbricati industriali e D/8 centri commerciali, purché debitamente individuati. All’estero le sedi, sempre con le caratteristiche di unità operative strutturalmente e funzionalmente organizzate, possono essere ubicate presso gli organismi promossi dall’Inca. Anche le sedi operative estere dovranno rispettare la legislazione del paese ospitante sull’idoneità degli immobili a uso ufficio. I contratti di affitto dovranno essere conformi alla legislazione italiana o del paese estero. Articolo 7 del Decreto Ministeriale 193/2008 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.21/2009 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15-2-2009 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.21/2010 La sede centrale è ubicata a Roma ove hanno sede le Istituzioni nazionali e le sedi centrali delle amministrazioni competenti all'erogazione delle prestazioni; deve avere almeno dodici operatori di cui non meno di sei a tempo pieno. La sede centrale dell'Inca ha funzioni di regolazione, d’indirizzo strategico e di controllo delle attività fondamentali previste dalla Legge 152/2001 e dagli articoli 2 e 3 dello Statuto, ed ha quindi il compito di: programmare, coordinare e controllare l'attività dell'intera struttura organizzativa; garantire l'efficienza e la qualità dei servizi previsti dalla legge; mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni pubbliche interessate; sottoscrivere le convenzioni in applicazione dell'art.10 Legge 152/2001; infatti il Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14.12.2009 all'articolo 3 comma 2 recita: “Da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale le convenzioni sono sottoscritte dal legale rappresentante o dai soggetti individuati e autorizzati, attraverso procure speciali, sulla base delle rispettive norme statutarie.” La sede centrale, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 15 dello Statuto dell'Inca, coordina funzionalmente le sedi regionali e provinciali che sono strutturalmente autonome l'una dall'altra e dall'Organizzazione promotrice in tutte le sue articolazioni con una distinta responsabilità di gestione. Le sedi operative all'estero sono funzionalmente coordinate dalla sede centrale e sono ubicate nei locali dell'Associazione di diritto locale convenzionata con l'Inca. Copia della documentazione relativa alla costituzione dell'Associazione locale e alla Convenzione della stessa con l'Inca Nazionale deve essere depositata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e anche conservata presso le sedi di patronato presenti nello stato ospite, a uso degli ispettori incaricati delle verifiche. La sede regionale La sede regionale dell'Inca esercita funzioni di raccordo con il livello nazionale, di coordinamento e di programmazione, di organizzazione e sviluppo di servizi verso le strutture territoriali ed ha quindi il compito di: a) coordinare l’attività interprovinciale e mantenere i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi delle amministrazioni pubbliche di corrispondente livello; b) compiere tutte le azioni necessarie al perseguimento degli scopi statutari in raccordo con la sede centrale; c) concorrere con le Camere del Lavoro Territoriali all’individuazione dei Direttori provinciali; d) ripartire le spettanze economiche a ciascuna Camera del Lavoro Territoriale; e) fornire alle strutture provinciali una serie di servizi e di attività quali formazione, promozione, comunicazione,informatizzazione, servizio medico-legale. Alla sede regionale dell'Inca è addetto almeno un operatore a tempo pieno che ne è responsabile ed ha le funzioni di Coordinatore regionale. Il Coordinatore regionale dell'INCA Il Coordinatore Regionale è nominato dal Comitato Direttivo Regionale della Cgil su proposta della Segreteria confederale regionale d'intesa con l'Inca Nazionale e, oltre ai compiti di cui sopra, può sottoscrivere, in ambito regionale e in conformità a decisioni concertate con la Segreteria Confederale competente e la Presidenza Nazionale dell’ Inca, convenzioni in armonia con la vigente legislazione e con quanto previsto dallo Statuto dell'Inca. Nelle regioni con meno di 4 province la responsabilità della sede regionale può essere affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella stessa regione o al responsabile regionale di una regione limitrofa. Il Coordinatore regionale dell'Inca presiede il Comitato regionale d’indirizzo e di controllo. Il Comitato regionale d’indirizzo e di controllo E’ nominato dal Comitato Direttivo della Cgil regionale in numero non superiore a 30 persone. Su proposta del Coordinatore regionale dell’Inca definisce e approva la programmazione regionale, la politica degli investimenti, la ripartizione delle risorse e ne verifica i risultati. Articolo 3 dello Statuto dell’Inca Articolo 5 dello Statuto dell’Inca Articolo 17 dello Statuto dell'Inca La sede provinciale La sede provinciale dell'Inca assicura la gestione e l'erogazione dei servizi mediante una o più unità operative funzionalmente organizzate per il rapporto con l'utenza: ha il compito di provvedere, attraverso i propri interventi, a soddisfare le esigenze e i bisogni dei lavoratori e di tutti i cittadini secondo quanto previsto dalla legge 152/2001 e dallo Statuto dell'Inca; è ubicata, salvo le deroghe concesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel capoluogo di provincia; di concerto con la Camera del Lavoro Territoriale stipula le convenzioni con i legali e i medici legali; deve avvalersi di almeno un operatore a tempo pieno, responsabile della struttura, e di un altro operatore, anche a tempo parziale per un minimo di 18 ore settimanali; deve avere un orario minimo di apertura al pubblico di 30 ore settimanali. L'orario va indicato chiaramente in cartelli ben visibili al pubblico riportanti la denominazione dell'Istituto di patronato e il logo sia del Patronato sia dell'Organizzazione promotrice. all'interno della sede deve essere esposto un altro cartello ben visibile al pubblico recante i nominativi del personale operativo, dipendente o volontario, della struttura. I suddetti cartelli riporteranno l'indicazione della gratuità del servizio prestato. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10/2010 Nuove province In presenza della costituzione di nuove province l'adeguamento organizzativo dovrà essere effettuato entro il 1° gennaio del secondo anno successivo alla comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai patronati; la comunicazione avverrà solo dopo l'avvenuta istituzione della nuova Direzione Provinciale del Lavoro, ferma restando la possibilità per i Patronati di costituire le nuove sedi provinciali subito dopo la creazione dei nuovi organi amministrativi. In assenza della costituzione della nuova Direzione Territoriale del Lavoro il Servizio Ispezione Lavoro competente continuerà a svolgere secondo le vigenti regole gli accertamenti presso le sedi di Patronato. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.11/2010 Il Direttore provinciale dell'Inca Responsabile della sede provinciale è il Direttore provinciale dell’Inca che: è nominato dal Comitato Direttivo della Cgil territoriale, su proposta della Segreteria confederale, sentito il Coordinatore regionale dell’ Inca; esercita la rappresentanza dell'Istituto, nel proprio ambito territoriale, con gli Enti e le Istituzioni che hanno rapporti o relazioni con l' Inca; esercita le funzioni relative alle attività fondamentali, secondo l'art. 2 dello Statuto dell'Inca; può sottoscrivere, in ambito territoriale e in conformità a decisioni concertate con la Segreteria Confederale competente e la Presidenza Nazionale dell’ Inca, convenzioni in armonia con la vigente legislazione e con quanto previsto dallo Statuto; compie tutte le azioni organizzative per il perseguimento degli scopi dell'Istituto. Il Direttore provinciale dell'Inca presiede il Comitato provinciale d’indirizzo e di controllo. Il comitato provinciale d’indirizzo e di controllo Il comitato provinciale d’indirizzo e di controllo è nominato dal Comitato Direttivo della Camera del Lavoro Territoriale in numero non superiore a 15 componenti. Su proposta del Direttore provinciale dell’Inca definisce e approva gli obiettivi, i programmi, il budget di previsione e ne verifica i risultati. Articolo 19 dello Statuto dell'Inca La sede zonale deve avvalersi di almeno un operatore che presti la sua opera, anche a tempo parziale, per un minimo di 18 ore settimanali; deve avere un orario minimo di apertura al pubblico di 10 ore settimanali. L'orario va indicato chiaramente in cartelli ben visibili al pubblico riportanti la denominazione dell'Istituto di patronato e il logo sia del Patronato sia dell'Organizzazione promotrice. all'interno della sede deve essere esposto un altro cartello ben visibile al pubblico recante i nominativi del personale operativo, dipendente o volontario, della struttura. I suddetti cartelli riporteranno l'indicazione della gratuità del servizio prestato. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10/2010 Attività esterna alle sedi riconosciute: permanenze o recapiti Non ci sono limiti all’attività svolta al di fuori delle sedi riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Patronato può raccogliere le pratiche ovunque, recapiti, luoghi di lavoro, centri commerciali, caravan, rispettando i vincoli delle leggi sulla privacy e sotto la responsabilità propria degli operatori e dei collaboratori volontari. Dice infatti la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10/2010 che ciascun Patronato può recuperare attività tramite recapiti e/o collaboratori volontari nelle provincie nelle quali è dotato di una struttura organizzativa riconosciuta, ufficio provinciale ed eventualmente uffici zonali, in possesso dei requisiti richiesti. Ogni cittadino può rivolgersi a qualsiasi struttura di Patronato, anche al di fuori della propria provincia di residenza. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10/2010 Personale Art.6 legge 152/2001 Operatori Gli operatori dell’Inca sono lavoratori subordinati dipendenti della Cgil comandati presso l’Inca. Per i lavoratori subordinati dipendenti delle Organizzazioni promotrici posti in posizione di comando presso le strutture dell’Istituto di patronato si prevede la semplice notifica della lettera di comando alle Direzioni Territoriali del Lavoro; così anche per i collaboratori volontari e i collaboratori a progetto. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 21/2009 In Italia tutti i funzionari dell'Inca, esclusi quelli della sede Nazionale, sono dipendenti della Cgil comandati all'Inca. All'estero tutti i funzionari dell'Inca sono dipendenti delle Associazioni promosse dall'Inca nei diversi paesi, con le quali l'Inca è convenzionata, nel rispetto della legislazione del lavoro dello Stato estero. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.21/2009 Gli operatori di patronato possono essere assunti anche con contratto di lavoro a tempo parziale senza limitazione di orario se non al fine del riconoscimento della struttura (minimo di 18 ore settimanali). All'Estero valgono le stesse regole tenuto conto della legislazione locale. Il responsabile provinciale, Direttore dell’Inca, e il secondo operatore necessario per il riconoscimento della sede non possono essere anche responsabili di una sede zonale. Articolo 7 comma 8 del Decreto Ministeriale n.193/2008 Il ruolo di responsabile di sede zonale può essere ricoperto da un funzionario assunto a tempo pieno che può operare anche come responsabile di altra sede zonale nel rispetto degli orari minimi di lavoro e apertura al pubblico. Il responsabile di una sola sede zonale può essere assunto anche con contratto part-time minimo di 18 ore. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 21 del 2009 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.26/2010 Articolo 7 comma 8 del Decreto Ministeriale n.193/2008 I funzionari eccedenti il numero del personale necessario per il riconoscimento degli uffici possono prestare la propria opera in qualsiasi sede della medesima provincia con qualsivoglia articolazione dell'orario. Ciò vale anche per l'orario eccedente le 18 ore di un funzionario a tempo pieno responsabile di una sede zonale. Esclusività del comando Il comando ha validità solamente quando il lavoratore comandato sia impegnato dal Patronato per tutto l'orario di lavoro sottoscritto con l'Organizzazione promotrice, all'estero con l'Associazione di diritto locale convenzionata con l'Inca. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.26/2010 Collaboratori volontari Gli Istituti di patronato possono avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d’informazione, d’istruzione delle pratiche nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. Ai collaboratori spetta solo il rimborso delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate. Ai collaboratori non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Ogni residente può assolvere al ruolo di collaboratore volontario. Per l’Inca i modi di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo sottoscritto tra il collaboratore e la Cgil secondo lo schema tipo, allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10/2010, comunicato alla competente Direzione Territoriale del lavoro e da questa vistato. Il contratto di collaborazione volontaria e gratuita sottoscritto per un paese estero va comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Comma 2 articolo 6 Legge 152 /2001 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10/2010 Collaboratori a progetto Esclusivamente per l'attività di patronato e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità e urgenza, la Cgil può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità “a progetto” secondo gli usuali requisiti di legge. Comma 3 Articolo 6 Legge 152 /2001 Divieti e sanzioni È fatto divieto agli Istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all’articolo 6 della Legge 152/2001. La violazione del suddetto divieto comporta la decadenza dal diritto ai contributi finanziari per le attività svolte nella sede in cui si è verificata. Articolo 17 L.152/2001 Requisiti organizzativi e riconoscimento della sede Il regolamento precisa come il mancato soddisfacimento anche di uno solo dei requisiti organizzativi delle sedi di Patronato definiti nell’articolo 7 del Decreto Ministeriale n.193/2008 relativamente a: conformità della struttura degli uffici, riferita alle disposizioni sulla configurazione dei locali destinati all'attività di patronato; rispetto degli orari minimi di apertura al pubblico; assegnazione di personale comandato nei minimi stabiliti dal Decreto Ministeriale 193/2008, impedisce il riconoscimento della sede stessa. 1. I requisiti devono sussistere per almeno 36 settimane nell’arco dell’anno solare e sarà attribuito il relativo punteggio organizzazione se la sede abbia raggiunto almeno 500 punti-attività se provinciale o operativa estero con le caratteristiche della sede provinciale e 250 se zonale o operativa estero con le caratteristiche della sede zonale; il punteggio attribuito per l'attività telematica non concorre al raggiungimento del suddetto punteggio. Il punteggio di attività è riconosciuto anche se non si raggiungono i punti necessari per l’attribuzione del punteggio organizzativo. 2. Limitatamente al periodo dell'anno solare in cui i requisiti organizzativi siano mancati, non sarà attribuito alcun punteggio attività, purché la carenza sia stata regolarmente comunicata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente; 3. Qualora invece tale carenza non sia stata comunicata, ma sia stata oggetto di rilevazione d’ufficio da parte del Servizio Ispezione della Direzione Territoriale del Lavoro, non sarà attribuito alcun punteggio attività per l'intero anno, anche quindi per quella parte di anno solare in cui siano stati soddisfatti i requisiti organizzativi. Apertura e chiusura sedi nell'anno di rilevazione Alle sedi istituite o chiuse, nell’anno di rilevazione, che abbiano effettuato le opportune comunicazioni alle Direzioni Territoriali del Lavoro o, per l'estero, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e che, considerato anche il loro limitato periodo attivo nel corso dell’intero anno solare, abbiano superato le 16 settimane di carenza dei requisiti, è riconosciuta l’attività e non è attribuito il punteggio organizzativo. Le sedi chiuse nell’anno di rilevazione dovranno presentare alla competente Direzione provinciale del lavoro i registri e le statistiche per l’attività aperta e definita per il periodo nel quale la sede è stata aperta. Per il periodo successivo alla chiusura l’attività ancora in corso sarà portata in definizione dalla sede che sarà indicata dal Patronato in ambito provinciale, se la sede chiusa è una zonale, altrimenti nell’ambito regionale. Carenza sede provinciale Nel caso in cui la carenza riguardi una sede provinciale, per il primo anno la decurtazione del punteggio organizzativo e di attività sarà effettuata solo per l’ufficio provinciale e non sarà estesa alle relative zone. Nel caso in cui la carenza dei requisiti di una sede provinciale si ripeta anche nell’anno successivo, le decurtazioni dell'intero punteggio organizzativo, ed in percentuale del punteggio di attività, saranno applicate anche alle sedi zonali nella stessa misura determinata per la sede provinciale. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.21/2009 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2011 Punteggio organizzazione L’organizzazione delle varie sedi comporta l’attribuzione del seguente punteggio organizzativo: per la sede centrale: punti 20; per ogni sede regionale: punti 1; per ogni sede provinciale: punti 2; per ogni sede zonale: punti 1; per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede provinciale: punti 2; per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede zonale: punti 1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'organizzazione, la sede provinciale o operativa estera con le caratteristiche della sede provinciale deve produrre almeno 500 punti-attività e la sede zonale o operativa estera con le caratteristiche della sede zonale almeno 250 punti-attività. Il punteggio attribuito per l'attività telematica non concorre al raggiungimento del suddetto limite. Nell'ipotesi in cui le sedi, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 del Decreto Ministeriale 193/2008, non raggiungano il punteggio di cui sopra, non ottengono alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attività. Articolo 8 del Decreto Ministeriale 193/2008 Comunicazioni organizzative alle Direzioni Provinciali del Lavoro o, per l’estero, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Gli Istituti di patronato devono comunicare al Servizio Ispezione della Direzione Territoriale del lavoro territorialmente competente: l’apertura della sede provinciale e/o zonale, l'elenco degli operatori per tipologia di lavoro, a tempo pieno e a tempo parziale, l'elenco dei collaboratori volontari e dei collaboratori a progetto, l'orario giornaliero e settimanale di apertura al pubblico delle sedi. La comunicazione va fatta trenta giorni prima dell’apertura della nuova sede. Una copia della suddetta documentazione deve inoltre essere inviata alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. Per le strutture e gli operatori all'estero, gli stessi dati devono essere comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed alle autorità diplomatiche e consolari. Ogni variazione va comunicata preventivamente agli stessi destinatari; solo in presenza di situazioni impreviste e imprevedibili la comunicazione dovrà essere inviata entro quindici giorni dal suo verificarsi. Articolo 9 del Decreto Ministeriale 193/2008 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.21/2009 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2011 2 ATTIVITA’ Attività di consulenza, di assistenza e di tutela Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela svolta dagli istituti di patronato, riguardano: a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse; b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale; c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio- assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione; d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'Organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salvo le eccezioni stabilite dalla legge 152/2001. In ogni caso sono prestate a titolo gratuito le attività riportate in dettaglio nelle tabelle ABCD allegate al Decreto Ministeriale 193/2008. Articolo 8 Legge 152/2001 Attività di assistenza in sede giudiziaria.(Attività legale) Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato. Gli Istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, stipulate secondo lo schema tipo allegato alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29.5.2008 e notificate alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente. Dal 1° gennaio 2009 la tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento; a essa è attribuito il punteggio previsto per la definizione positiva della pratica in fase amministrativa. Mandato di patrocinio per l'attività in sede giudiziaria Nel caso di tutela in sede giudiziaria sarà necessario far sottoscrivere all’interessato l’apposito mandato di patrocinio. Articolo 9 Legge n. 152/2001 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29.5.2008 Attività di assistenza medico-legale L'attività di assistenza medico-legale è regolata, oltre che dalle norme di legge e dalle convenzioni con gli Enti, dall'apposito schema di convenzione allegato alla Guida alla rendicontazione contabile dell'Inca. Guida alla rendicontazione contabile dell'Inca Art.10 legge 152/2001: Attività diverse e Decreto Ministeriale del 14.12.2009 di applicazione. Gli Istituti di patronato possono anche svolgere, senza scopo di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all'informazione sulla legislazione fiscale. Gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, attività di sostegno, d’informazione, di servizio e di assistenza tecnica gratuitamente in favore di tutti i cittadini, sulla base di apposite convenzioni in favore delle Pubbliche amministrazioni e di Organismi comunitari secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.10 legge 152/2001 e dall'art.3 del Decreto del Ministro del lavoro del 14.12.2009. I Patronati svolgono anche attività d’informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: gratuitamente nei confronti dei lavoratori; sulla base di apposite tariffe, definite con convenzioni stipulate secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.10 legge 152/2001 e dall'art.3 del Decreto del Ministro del lavoro del 14.12.2009, nei confronti della Pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati. Le convenzioni prevedono, da parte delle Istituzioni pubbliche o private assistite, il rimborso delle spese sostenute dagli Istituti di patronato. Ogni convenzione deve individuare: i soggetti interessati, i loro ruoli, le attività oggetto della convenzione, i tempi, le modalità di esecuzione e di rimborso dei costi anche forfettari mediante rendicontazione, i criteri di computo del rimborso spese, anche attraverso un'analisi preventiva dei costi, e le relative modalità di erogazione, i livelli di responsabilità e di garanzia nello svolgimento di tali attività. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente dell’Inca o, tramite procure speciali del Presidente, dai soggetti individuati e autorizzati sulla base dello Statuto. Con ciò si intende che le convenzioni saranno valide se sottoscritte dal Presidente dell'Inca o da altri soggetti delegati tramite procure speciali. Non possono essere stipulate convenzioni per svolgere attività d’informazione, consulenza, assistenza e tutela sulle prestazioni già regolate dal Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n.193 e relativi allegati. Le convenzioni stipulate devono essere trasmesse, a cura del Patronato, alla competente Direzione Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla data della loro sottoscrizione. Articolo 10 Legge n. 152/2001 Decreto Ministeriale 14.12.2009 Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari all’estero Sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli Affari Esteri gli Enti di patronato possono svolgere attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero, limitatamente allo svolgimento di servizi non esclusivi delle predette autorità. Articolo 11 Legge n. 152/2001 Mandato di assistenza I servizi che i Patronati sono tenuti a fornire ai cittadini, a titolo gratuito, sono prestazioni richieste a seguito di esplicito mandato rilasciato da parte del richiedente e notificato dal Patronato all’amministrazione erogatrice della prestazione. Il mandato deve contenere, pena il mancato riconoscimento della relativa pratica ai fini dell’inserimento in statistica: indicazione della sede che riceve il mandato; espressa indicazione del mandatario; data e oggetto del mandato; indicazione della sede del Patronato delegata a trattare la pratica e quindi abilitata a inserirla in statistica; esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 196/2003; firma leggibile del mandante e dell’operatore autorizzato dall’istituto a riceverlo. I modelli base di mandato e revoca sono riportati nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10 del 2010. Una copia del mandato deve sempre essere rilasciata all’assistito. Una copia del mandato rilasciato a una sede di Patronato operante in uno Stato estero deve essere conservata agli atti in lingua italiana. Per la provincia autonoma di Bolzano deve essere conservata agli atti una copia del mandato in formato bilingue. Per l'estero, qualora la prestazione richiesta preveda l'interessamento di più Enti esteri diversi e l'intervento di più uffici esteri di patronato, saranno raccolti, su un unico modello da far sottoscrivere in “n” copie, in altre parole in “n” modelli distinti, tanti mandati quanti sono le Istituzioni estere interessate nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 3 del Decreto Ministeriale 193/2008. Il mandato può essere raccolto e sottoscritto anche da un collaboratore volontario ma avrà validità solo con la firma dell’operatore di patronato. Al fine di garantire la piena tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati è necessario acquisire il “consenso informato” del cittadino al trattamento dei dati personali. E’ possibile inviare il mandato telematicamente all’Istituto erogatore delle prestazioni. Nel caso in cui la liquidazione di una prestazione coinvolga diverse amministrazioni, l’amministrazione che riceve il mandato ha l'obbligo della trasmissione dello stesso alle altre amministrazioni per le successive fasi. Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalla legge, con il conseguimento della prestazione o con la definizione positiva dell’intervento del patronato e comunque con l’esaurimento del procedimento amministrativo. Le amministrazioni erogatrici delle prestazioni devono comunicare l’esito della pratica al diretto interessato e all’Istituto di patronato, onde consentire il necessario riscontro dell’attività statisticabile. In caso di revoca del mandato il patronato subentrante deve comunicare il subentro, sia all’ente erogatore sia al patronato revocato, per mezzo di raccomandata AR. La revoca non opera rispetto all’intervento già svolto se definito positivamente. In caso d’intervento non ancora definito, può essere sottoscritto un nuovo mandato ad altro patronato per il conseguimento della stessa prestazione. In tal caso il nuovo mandato ha effetto solo per le fasi in corso di definizione e successive. Articolo 4 del Decreto Ministeriale 193/2008 Articolo 3 comma 3 del Decreto Ministeriale 193/2008 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.21/2009 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10 del 2010 Attività riconosciuta Articolo 3 Decreto Ministeriale 193/2008 E’ oggetto di finanziamento, ai sensi dell’art. 13 legge 152/2001, l’attività che: è prestata a seguito di esplicito mandato di assistenza; ha per scopo il conseguimento di prestazioni in materia previdenziale, socio assistenziale di danni da lavoro o alla salute e di interventi a esse collegati e autonomamente configurabili; è svolta nei confronti delle amministrazioni italiane ed estere competenti alla definizione degli interventi; è citata nelle tabelle di attività ABCD allegate al Decreto Ministeriale 193/2008. All'estero, sono equiparabili alle prestazioni socio-assistenziali di cui alle tabelle allegate al presente regolamento, analoghe prestazioni, non derivanti da contribuzione obbligatoria, per le quali la legislazione dei paesi esteri prevede l'erogazione in servizi o in beni in natura. L’attività di patrocinio, in sede amministrativa, è svolta attraverso la fase amministrativa e quella eventuale di contenzioso amministrativo. Articolo 5 Decreto Ministeriale 193/2008 Costituisce intervento efficace ai fini del finanziamento: la presentazione della domanda, la sua integrazione con documentazione utile alla definizione della stessa, la richiesta di riesame, l'opposizione, il ricorso. L'attività di patrocinio può intervenire anche in un momento successivo alla trasmissione della domanda o del ricorso, purché l'amministrazione destinataria non abbia già deciso in ordine alla richiesta, anche se il provvedimento non è stato ancora comunicato. In caso di prestazioni erogate d'ufficio dagli Istituti previdenziali o a seguito di denuncia per obbligo di legge, l'intervento del Patronato potrà essere riconosciuto valido quando la liquidazione della prestazione sia avvenuta decorso il termine assegnato all'Istituto per provvedere. Gli interventi per la sollecitazione del caso non sono riconoscibili e statisticabili. E' possibile acquisire attività e/o procedere a invio telematico della stessa anche nei giorni festivi e durante le ore notturne, nel rispetto degli istituti contrattuali. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10/2010 Superamento dell’unicità della pratica Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento particolare importanza è data al superamento del concetto di unicità della pratica: qualora la prestazione sia erogata dall’Ente a seguito dell’attivazione di più interventi distinti il punteggio relativo alla prestazione erogata è attribuito a ciascun singolo intervento; pertanto al momento dell’assunzione del patrocinio dovranno essere aperte pratiche distinte per ciascun intervento utile all’eventuale finanziamento. Articolo 6 comma 2 Decreto Ministeriale 193/2008 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.21/2010 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.7/2010 Riconoscimento della pratica ai fini dell’attribuzione del punteggio Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la pratica deve contenere documentazione di data certa che dimostri l'assunzione di patrocinio, nonché atti idonei a comprovare l'avvenuta definizione positiva da parte dell'amministrazione competente o, in mancanza di questi ultimi: a) formali comunicazioni dell'Amministrazione competente che riportino gli estremi della prestazione riconosciuta e la data di definizione della stessa; b) risultanze delle banche dati delle Amministrazioni competenti dalle quali risultino tutti gli elementi necessari a identificare l'esito dell'intervento e la data di definizione dello stesso. Quanto sopra vale anche per le attività svolte all’estero salvo che, nell’impossibilità di produrre la documentazione di cui ai precedenti punti a) e b), la decisione dell’Amministrazione competente potrà essere sostituita da qualsiasi altra documentazione che comprovi la definizione positiva dell’intervento; tale documentazione deve riportare una data non anteriore al 1° gennaio dell’anno precedente a quello preso in considerazione per il riconoscimento dell’attività svolta. Alla presenza di modalità operative che prevedano il colloquio telematico con le Amministrazioni competenti, la documentazione prevista dai commi precedenti potrà essere sostituita da quella che deriverà dall'applicazione delle predette modalità. Articolo 6 Decreto Ministeriale n.193/2008 L ’attività utile ai fini del finanziamento è quella indicata nelle tabelle A, B, C e D del Decreto Ministeriale 193/2008 con punteggio superiore allo zero, fermo restando che per alcune delle voci tabellari si prescinde dal contenuto economico della prestazione richiesta. La legge 228/2012, legge di stabilità per il 2013, ha introdotto il riconoscimento, in via sperimentale e a partire dall’1.1.2013, dei 0,25 punti derivanti dalla spedizione telematica per 41 voci presenti nelle tabelle A, C, D a zero punti, più il Rilascio dei CUD INPS, e individuate nell’allegato al DM 20.2.2013. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.21/2010 Commi da 8 a 15 art.1 Legge 228/2012 DM Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20.2.2013 Le attività presenti nella Tabella B sono statisticabili esclusivamente all’estero. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.24/2009 Interventi tabella C Sono 14 le prestazioni a cui è attribuito un punteggio. La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.6/2010 ha disposto in particolare: una provvisoria statisticazione, in attesa della verifica di significativi squilibri a consuntivo, alla voce C3 del riconoscimento del danno biologico anche se inferiore al 6%; qualora la fase ordinaria di un intervento abbia comportato il riconoscimento di un diritto rientrante fra le prestazioni a punteggio, le eventuali fasi successive di riesame ricorso e opposizione (sia amministrativo che medico-legale) non vanno considerate. L'intervento va quindi statisticato a punteggio una sola volta; gli interventi C3 e C5 si devono statisticare al momento della definizione positiva; in caso di opposizione anche se vi è un aumento del punteggio del provvedimento già definito positivo, la seconda fase va chiusa negativa salvo che il Patronato non intervenga solo per l'opposizione; per danno biologico superiore al 15% si possono, qualora aperti precedentemente distintamente, chiudere i due interventi C3 e C5; ciò è possibile anche qualora la rendita/indennizzo non sia materialmente erogata (es: titolare di altre prestazioni per invalidità o per mancata regolarità contributiva}; gli interventi C1 o C2 (alternativamente) sono statisticabili, anche se non vi è prestazione economica: a questi (C1 e C2) possono aggiungersi altri presentati per lo stesso caso (C3, C5, C9) secondo le prestazioni riconosciute; non possono essere statisticati i C9 ex art. 70 se non per opposizione o come C10 definiti positivamente; gli Interventi C6 hanno esito positivo solo con l'aumento del grado indennizzabile, anche se non produce benefici economici; l'intervento C9 si ritiene definito positivamente solo a conclusione con il pagamento del saldo, non sono perciò da tenere in considerazione gli acconti che I'Inail dovrà evidenziare. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.6/2010 Lettera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai Patronati del 4.7.2012 con allegati chiarimenti Inail su voci C2 e C10 Interventi tabella D 10-11-12 – extracomunitari Con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15/2010 il Ministero ha chiarito le regole di statisticazione degli interventi relativi a prestazioni erogate dal Ministero degli Interni a favore dei cittadini extracomunitari ulteriormente precisate con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 26/2010. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15/2010 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 26/2010 Pensioni liquidate in forma provvisoria La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.21/2009 dispone che al fine di evitare una doppia statisticazione della pratica di pensione già liquidata in forma provvisoria, la stessa sarà considerata utile per il finanziamento solo al momento del provvedimento definitivo. Diversamente la successiva circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2010 prevede la possibilità di inserire in statistica per il 2009 le pratiche di pensione già statisticate in data anteriore al 1° gennaio 2009 sulla base di un provvedimento di liquidazione provvisorio, a condizione che il provvedimento di liquidazione definitivo decorra dal 1° gennaio 2009. Ciò è stato confermato anche per l'attività 2010 sulla base di una circolare interna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.3.2012 si rinnova tale possibilità per le pratiche chiuse con provvedimento definitivo dell'anno 2011, estendendola anche all'attività degli anni successivi al 2011 fino a esaurimento delle domande suddette. Diversamente per le pensioni liquidate in via provvisoria in attesa della pubblicazione dei coefficienti definitivi di rivalutazione delle retribuzioni e della mobilità da parte dell'Istat che sono individuate come definitive su Domus e quindi inserite in statistica; la circolare Inps n.0014575 del 31/05/2010 afferma che saranno rivalutate d'ufficio senza alcuna comunicazione agli interessati. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.21/2009 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2010 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.3.2012 Circolare Inps n.0014575 del 31/05/2010 Invalidità civile Sono utili ai fini del finanziamento anche le pratiche d’invalidità civile soggette a revisione sanitaria per le quali è emesso un nuovo verbale. Non sono utili ai fini del finanziamento le pratiche d’invalidità civile quando la prestazione non è erogata o è sospesa o revocata per mancanza dei requisiti reddituali. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.26/2010 Indennità di frequenza Sono utili ai fini del finanziamento tutte le pratiche d’indennità di frequenza che annualmente sono riproposte e per le quali è necessario presentare attestazione di frequenza a corsi scolastici o di altro tipo e per le quali l'Ente erogatore della prestazione abbia espressamente richiesto l'attestato di frequenza. In caso di sospensione o revoca per motivi sanitari valgono le stesse regole delle invalidità civili. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.26/2010 Attività all’estero L’attività e l’organizzazione degli Istituti di patronato all’estero sono valutate con gli stessi criteri adottati per il territorio nazionale. Tale attività è oggetto di verifica curata direttamente dal Ministero del Lavoro che la esegue con proprio personale utilizzando lo 0,10% del Fondo patronati. All’estero sono equiparabili alle prestazioni socio-assistenziali di cui alle tabelle ACD allegate al DM 193/2008, analoghe prestazioni, non derivanti da contribuzione obbligatoria, per le quali la legislazione dei paesi esteri prevede l’erogazione in servizi o in natura. La circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.21/2009 ha precisato che le suddette prestazioni sono riconducibili alle prestazioni italiane di cui alla voce 8 Tabella D Assegno sociale, auspicandone una futura mappatura. In seguito la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5/2010 ha individuato le prestazioni da considerare equivalenti a quelle socio-assistenziali della tabella D, riportando in allegato un apposito prospetto. La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.21/2009 precisa inoltre che le prestazioni autonome a carico degli Istituti assicuratori esteri sono quelle alle quali il lavoratore ha diritto avendo maturato i requisiti previsti nello Stato di riferimento: possono ben inquadrarsi nella fattispecie le domande inoltrate da sedi estere dei Patronati a favore di lavoratori non italiani, ma che sono stati assicurati in Italia sino al raggiungimento dei requisiti di legge per il diritto alla pensione o, nel caso di convenzione internazionale o accordi bilaterali o multilaterali, di diritto a un prorata italiano. Non sono riconosciute le pratiche, svolte dalle sedi all'estero dei Patronati, che configurino interventi puramente sollecitatori. E’ inoltre riconosciuta l’attività svolta in nome e per conto dei cittadini emigrati secondo i seguenti criteri: a) gli interventi per l’ottenimento di prestazioni autonome a carico degli Istituti assicuratori esteri sono riconosciuti all’ufficio dell’Istituto di patronato all’estero incaricato della trattazione da parte di una sede italiana, anche se inoltrate dalla stessa attraverso un Istituto assicuratore italiano; b) gli interventi in convenzione internazionale per i quali sia richiesto l’interessamento di una sede di un paese estero, sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana e alla sede estera per la parte estera; c) gli interventi di sedi estere che coinvolgano altre sedi estere, sono riconosciuti a entrambe le sedi se le stesse hanno contribuito, ciascuna per la parte di propria competenza, alla definizione dell’intervento. La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5/2010 era intervenuta a chiarire le regole di statisticazione delle suddette attività. La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2012 ha riordinato l’intera materia: a) ha sanato gli errori di statisticazione prodotti all’estero negli anni 2009 e 2010; b) ha definito la possibilità di operare scelte di statisticazione diverse per l’attività dell’anno 2011 e di quelli successivi; ciò per l’Inca ha portato all’applicazione del seguente schema di attribuzione delle pratiche: Caso Attività estera art.3 comma 3 DM 193/2008 CHI STATISTICA Sede italiana Sede estera Interventi per prestazioni autonome con Enti esteri lettera acquisite da sedi italiane e trattate direttamente a da sede italiana X Interventi per prestazioni autonome con Enti esteri lettera acquisite da sedi italiane e con interessamento di a una sede estera X lettera Interventi con diritto autonomo in Italia acquisite a da sedi estere e trattate direttamente da sedi estere X Convenzioni internazionali acquisite da sedi lettera italiane: la sede italiana statistica la prestazione b italiana, la sede estera statistica la prestazione estera X X* Convenzioni internazionali acquisite da sedi estere lettera con pro-rata italiano: la sede estera statistica b entrambe le prestazioni XX Convenzioni internazionali acquisite da sedi estere lettera c con coinvolgimento di sedi estere di altri paesi: statisticano le sedi estere presenti nei diversi stati X** *Solo se non attiva la sede estera, la sede italiana statistica entrambe le pratiche ** Solo se non attive sedi del patronato in uno o più degli Stati coinvolti, i pro-rata relativi sono attribuiti alla sede estera che ha acquisito il mandato di assistenza (quella dove risiede l'assistito). Articolo 3 Decreto Ministeriale n.193/2008 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.21/2009 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5/2010 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2012 Lettera del Presidente dell'Inca al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.2.2012: codice di comportamento Punteggio Telematiche In aggiunta al punteggio determinato nelle tabelle A-B-C e D allegate al Decreto Ministeriale 193 del 2008 sono riconosciuti ulteriori 0,25 punti per ogni intervento riconosciuto finanziabile avviato con modalità telematiche e definito positivamente, sulla base di apposito elenco nominativo, rilasciato alle sedi centrali degli Istituti di patronato, dall'amministrazione competente alla definizione del caso. Il punteggio telematico è quindi attribuito a livello centrale, direttamente dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, non va verificato durante le ispezioni sul territorio e non concorre al raggiungimento del punteggio necessario per l’attività ex art.8 comma 2 DM 193/2008. A partire dall’attività dell’anno 2013 i 0,25 punti derivanti dalla spedizione telematica, in via sperimentale, sono riconosciuti anche per 41 delle voci presenti nelle tabelle A,C,D a zero punti più i CUD INPS e individuate nell’allegato al DM 20.2.2013 secondo quanto previsto dalla Legge 228/2012, legge di stabilità per il 2013. Comma 2 art.12 Decreto Ministeriale 193/2008 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.26/2010 Commi da 8 a 15 art.1 Legge 228/2012 DM Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20.2.2013 Assicurazione per gli errori nell’espletamento dell’attività di tutela I funzionari dell’Inca nella loro attività agiscono con il massimo del rigore e della professionalità, ma può accadere di commettere degli errori in danno del cittadino tutelato. A fronte di tale possibilità l’Inca nazionale ha stipulato una polizza sui rischi professionali per salvaguardare i propri funzionari nell’espletamento dell’attività di tutela. Nel caso quindi di tale eventualità il Direttore della struttura Inca nella quale si fosse verificato l'evento invierà alla sede nazionale, direttamente alla Presidenza ([email protected]), la documentazione necessaria a supportare le domande di indennizzo rivolte all’assicurazione Unipol a copertura di errori verso nostri assistiti eccedenti la franchigia e che non abbiano trovato soluzione in sede locale. Chiusura e certificazione annuale dell'attività Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono fornire, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati riassuntivi e statistici dell'attività' assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero. Per poter rispettare questa scadenza tutte le strutture dell'Inca, in Italia e all'Estero, devono chiudere e certificare su Siinca³ l'attività dell'anno precedente entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello interessato. Il rispetto di tali adempimenti compete in Italia ai Direttori provinciali e all'Estero ai responsabili delle Associazioni. Ogni sede in Italia deve quindi provvedere alla stampa di: 1) Tabelle statistiche A - C - D in duplice copia e loro prospetto riassuntivo: una copia sarà consegnata al locale ispettorato e la seconda, firmata per ricevuta, dovrà essere trattenuta in sede. Le tabelle riguardano la sede provinciale, le sedi zonali ed un riepilogo provinciale. 2) Tabelle organizzative in duplice copia: una copia sarà consegnata al locale ispettorato e la seconda, firmata per ricevuta, dovrà essere trattenuta in sede. Le tabelle riguardano la sede provinciale, le sedi zonali ed un riepilogo provinciale. 3) Registri di apertura e chiusura da trattenere in sede a disposizione degli ispettori. Va verificato attentamente che le tabelle organizzative riportino correttamente i dati della sede, degli operatori e degli orari di apertura al pubblico. Firma degli elaborati statistici Le tabelle A,C,D nonché le tabelle organizzative e i registri dovranno essere firmate dal direttore provinciale per la sede provinciale e dai responsabili zonali per le sedi zonali. Consegna alla Direzione Territoriale del Lavoro degli elaborati statistici Gli elaborati statistici come sopra firmati dovranno essere consegnati alla competente Direzione Territoriale del Lavoro entro il 30 aprile. Per l'Estero ogni sede dovrà provvedere alla stampa di: 1) Tabelle statistiche A - B - C - D in triplice copia e loro prospetto riassuntivo : due copie saranno inviate all'Inca centrale e la terza dovrà essere trattenuta in sede. 2) Tabelle organizzative in triplice copia: due copie saranno inviate all'Inca centrale e la terza dovrà essere trattenuta in sede. 3) Registri di apertura e chiusura da trattenere in sede a disposizione degli ispettori. Va verificato attentamente che le tabelle organizzative riportino correttamente i dati della sede, degli operatori e degli orari di apertura al pubblico. Firma degli elaborati statistici Le tabelle A,B,C,D nonché le tabelle organizzative e i registri dovranno essere firmate dal Responsabile dell'ufficio. Consegna all’Inca Nazionale degli elaborati statistici Gli elaborati statistici come sopra firmati dovranno essere consegnati all’Inca Nazionale entro il 31 marzo. Comma c) articolo 14 della Legge 152 del 2001 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.24/2009 3 FINANZIAMENTO Il finanziamento dei Patronati Il finanziamento pubblico dei Patronati si realizza attraverso il prelievo della quota dello 0,226% dei contributi previdenziali obbligatori versati dai lavoratori e dalle lavoratrici alle casse degli istituti previdenziali Inps, Inpdap, Inail, Ipsema ed è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti. Per il fondo patronati così definito la manovra finanziaria 2011-2013 ha previsto una decurtazione di 30 milioni di euro per ognuno dei tre anni confermata anche per gli anni successivi. L’ammontare del fondo patronati è ripartito dal Ministero del lavoro tra i patronati riconosciuti: per l’attività svolta in Italia per l’80%; per l’attività svolta all’estero per il 9,90%; per l’organizzazione rilevata in Italia per l’8%; per l’organizzazione rilevata all’estero per il 2%. Il restante 0,10% è utilizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per il controllo dell’attività delle sedi all’estero dei Patronati. Il fondo è quindi ripartito tra gli Istituti di patronato sulla base della loro attività e della loro struttura organizzativa valutata ogni anno dal Ministero del lavoro. L'attività utile ai fini del finanziamento è tutta quella individuata dal Decreto Ministeriale 193/2008 tramite 95 voci tabellari riportate nelle tabelle A, B, C e D e definite positivamente; tra queste l'attività più rilevante utile ai fini della determinazione delle quote di finanziamento è quella indicata con punteggio superiore allo zero. L’articolo 13 della legge 152/2001 individua le possibili fonti di finanziamento degli Istituti di patronato e le percentuali a essi destinate, così come precisato dal Decreto Ministeriale 193/2008. Lo stesso articolo afferma che gli Istituti di patronato, per il perseguimento delle loro finalità, possono anche ricevere: a) eredità, donazioni, legati e lasciti; b) erogazioni liberali; c) sottoscrizioni volontarie; d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche. art.1 Decreto Ministeriale 193/2008 Articolo 13 Legge n.152/2001 Comma 8 art.13 Legge n°152/2001 Articolo 13 Decreto Ministeriale n.193/2008. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.21/2009 Ricevute e loro conservazione Quando si ricevono erogazioni liberali e sottoscrizioni volontarie va rilasciata al cittadino ricevuta dell'Inca secondo lo schema allegato alla Guida alla rendicontazione contabile dell'Inca; ogni ufficio disporrà di un apposito blocchetto numerato di ricevute, anch'esse numerate, in tre copie, con intestazione Inca. La prima copia andrà al cittadino, la seconda all'ufficio amministrazione Cgil, la terza resterà nel blocchetto. Tutte le somme ricevute vanno regolarmente registrate e inserite in contabilità secondo quanto previsto dalla Guida alla rendicontazione contabile dell'Inca. Guida alla rendicontazione contabile dell'Inca 4 VIGILANZA ED ISPEZIONI E RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA’ E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PATRONATO Vigilanza e ispezioni La vigilanza sugli Istituti di patronato è svolta con verifiche annuali espletate: in Italia, dai competenti Servizi Ispezione delle Direzioni Territoriali del lavoro all’estero dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprio personale particolarmente competente. Nell'effettuazione dei controlli gli ispettori devono attenersi alle direttive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il verbale degli accertamenti ispettivi, rilasciato in copia alla sede del patronato ispezionata, dovrà contenere: -il punteggio di attività riconosciuto; -il giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del punteggio organizzativo previsto dall’articolo 8 del Decreto Ministeriale n.193/2008. Nel verbale d’ispezione, inoltre, dovranno essere riportate le eventuali controdeduzioni riguardanti motivi di disaccordo sui risultati della visita ispettiva, sottoscritte dal responsabile della sede dell’Istituto di patronato ispezionata o dal Direttore provinciale. Ispezioni all’Estero Nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione presso una sede di un istituto di patronato operante in uno Stato estero, siano accertate irregolarità nella rilevazione degli interventi, la riduzione del punteggio che si riferisce all’attività della sede stessa è estesa, in misura proporzionale sullo stesso gruppo di attività per le quali è stata rilevata l'irregolarità, a tutte le sedi del medesimo istituto di patronato operanti in detto Stato. Nelle confederazioni di Stati, tale riduzione si estende alle sedi operanti in tutti gli Stati della confederazione. Articolo 15 legge 152/2001 Articolo 10 Decreto Ministeriale n.193/2008 Ricorsi Le sedi centrali degli Istituti di patronato possono inoltrare, entro trenta giorni dalla data di rilascio di copia del verbale d’ispezione, mediante raccomandata, richieste di rettifica delle rilevazioni effettuate, sulla scorta delle eventuali controdeduzioni riguardanti i motivi di disaccordo sui risultati della visita ispettiva, al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Lo stesso decide entro centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, in caso di mancata decisione, la richiesta si intende accolta. Articolo 10 Decreto Ministeriale n.193/2008 Rilevazione dell’attività L’attività e l’organizzazione degli Istituti di patronato sono rilevate attraverso l’esame della seguente documentazione: a) appositi registri di apertura e chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi, da tenere presso le sedi provinciali e zonali, riportanti tutte le attività svolte dal patronato indicate nelle tabelle A-B-C e D allegate al Regolamento DM 193/2008. I registri di chiusura saranno duplici a seconda che si tratti di pratiche con punteggio superiore a zero o pari a zero. L’ispettore dovrà siglare i registri di apertura nonché convalidare quelli di chiusura nel corso dell’ispezione. Nei tabulati meccanografici i nominativi degli assistiti devono essere in ordine alfabetico. b) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relative alle pratiche trattate in ciascuna provincia, debitamente verificate ed eventualmente corrette e convalidate in sede d’ispezione; tali tabelle saranno inviate, da parte del Servizio Ispezione della Direzione Territoriale del Lavoro, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro il 31 Gennaio successivo alla chiusura delle ispezioni. c) tabella Organizzazione, relativa alla struttura organizzativa delle sedi, che sintetizza i dati organizzativi utili all'attribuzione del relativo punteggio (sede, orario apertura al pubblico, responsabile, operatori). Articolo 11 del Decreto Ministeriale n.193/2008 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.24/2009 Documentazione per convalidare la pratica Al fine di una corretta valutazione dell’attività svolta dagli Istituti di patronato, può essere considerata un valido supporto la documentazione certificata e trasmessa – sia su materiale cartaceo sia su supporto informatico – dall’Inps alle Direzioni Territoriali del Lavoro, entro il 28 febbraio di ciascun anno, e riferito a pratiche comprese nell’ambito della provincia. Sarà comunque verificato e scrupolosamente controllato il mandato di assistenza rilasciato dall’assistito. La convalida della pratica e l'attribuzione del relativo punteggio avverranno quindi sulla base del mandato di patrocinio, nonché degli ulteriori elementi rinvenibili nel fascicolo, anche tramite consultazione del sito Internet dell’Inps. Qualora anche attraverso gli strumenti predetti, non fosse possibile acquisire tutti gli elementi necessari per la convalida della pratica, l’istituto di patronato dovrà richiedere all’ente erogatore idonea certificazione da cui risulti la precisa identificazione della pratica. Articoli 10 e 13 del Decreto Ministeriale n.193/2008 Archiviazione della documentazione Ciascuna sede degli Istituti di patronato è tenuta a conservare, per cinque anni e a presentare per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta nonché gli appositi registri di apertura e chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi e quanto utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata. La documentazione è conservata in modalità cartacea ovvero in modalità digitale secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni. Comma 3 articolo 11 del Decreto Ministeriale n.193/2008 5 QUALITA' DELL'ATTIVITA' Per definire i criteri di verifica della qualità dei servizi erogati dai Patronati l'art.12 DM 193/2008 introduce un meccanismo premiale/sanzionatorio finalizzato a garantire una più puntuale statisticazione dell'attività svolta ; tale meccanismo si applica sul totale dell'attività svolta in Italia e, separatamente, per quella all'estero. Nel caso di discordanza tra i dati dichiarati e quelli certificati, separatamente per l’Italia e per l’estero: in caso di scostamento fino al 2%, lo scostamento percentuale è ridotto del 50%; in caso di scostamento superiore al 2% e inferiore o uguale al 5%, è confermata la percentuale di scostamento; in caso di scostamento superiore al 5%, lo scostamento è aumentato del 50%. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attribuisce a livello centrale, sulla base delle comunicazioni degli Enti erogatori delle prestazioni, 0,25 punti per ogni intervento finanziabile svolto in via telematica e definito positivamente. Tale punteggio non è valido ai fini del riconoscimento organizzativo degli uffici e non va verificato dal Servizio Ispezioni della Direzione Territoriale del Lavoro. La legge 228/2012 Legge di stabilità 2013 all’art.1comma 10 lettera e) recita: all'articolo 13, comma 7, lettera b) (ndr: della legge 152/2001), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;». Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.26/2010 Articolo 12 del Decreto Ministeriale n.193/2008 Comma 10 art.1 Legge 228/2012 Legge di stabilità 2013 6 SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI Inps, Inpdap, Inail, Ipsema -31 gennaio: versamento al Ministero del Tesoro dell'80% della quota Patronati dello 0,226% dei contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno precedente dai lavoratori e dalle lavoratrici alle casse degli Istituti previdenziali; -30 giugno: versamento al Ministero del Tesoro della restante quota. -Annualmente: invio entro il 28 febbraio, ai Servizi ispezione delle Direzioni Territoriali del lavoro ed alle sedi del Patronato competenti per territorio, degli elenchi nominativi e delle tabelle contenenti le risultanze statistiche elaborate. Comma 3 articolo 13 legge 152/2001 Comma 2 articolo 11 Decreto Ministeriale 193/2008 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -31 marzo: termine ultimo per la corresponsione agli Istituti di patronato di anticipazioni sulle competenze dovute nei limiti di cui all’art.13 commi 3, 4 e 5 della Legge n.152/2001; -31 maggio del secondo anno successivo: termine ultimo per l’emanazione del decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Comma 5 articolo 13 legge 152/2001 Servizi Ispezioni Lavoro delle Direzioni Territoriali del Lavoro -31 dicembre: termine ultimo per completare le verifiche di controllo, presso le sedi degli Istituti di patronato, relative all'attività dell'anno precedente. -31 gennaio successivo: termine ultimo per la trasmissione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate nella provincia. Articolo 13 comma 1 lettera c Decreto Ministeriale 193/2008 Istituti di Patronato -28 febbraio: gli uffici amministrativi delle Cgil regionali, per gli uffici regionali dell'Inca, e delle Cgil territoriali, per gli uffici provinciali e zonali dell’Inca, devono far pervenire all’Inca Nazionale, sottoscritta dal Segretario della Cgil e dal Coordinatore o dal Direttore dell’Inca, la rendicontazione dei proventi e delle spese relativi all’attività di patronato svolta dall’Inca l’anno precedente. -31 marzo: l’Inca Nazionale comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il rendiconto dell'esercizio dell’anno precedente. -30 aprile: termine ultimo per la consegna da parte della struttura nazionale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle tabelle statistiche con i dati relativi a struttura organizzativa e attività dell'anno precedente, in Italia e all'Estero, con espressa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto in ordine ad esattezza e veridicità dei dati comunicati. Guida alla rendicontazione contabile dell'Inca Comma b) articolo 14 legge 152/2001 Articolo 11 comma 1 Decreto Ministeriale 193/2008 7 DOVERI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO Gli Istituti di patronato devono: tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile, secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; relazionare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull’attività assistenziale svolta in base alle norme statutarie e sull’utilizzazione del contributo al finanziamento; comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, il conto consuntivo dell’esercizio stesso redatto in conformità all’apposito schema predisposto dal Ministero, corredato dalla relazione illustrativa dell’attività svolta e dell’organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l’elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati; mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni; conservare per cinque anni e presentare per eventuali controlli tutta la documentazione riguardante l’attività svolta e quanto altro sia utile ai fini della valutazione dei servizi resi; in caso di chiusura di una sede zonale trasferire tutta la documentazione ad altra sede e darne comunicazione all’assistito, al Servizio Ispezioni Lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro competente e alle sedi territoriali delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni; comunicare al Servizio Ispezioni Lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro competente, l'elenco degli operatori con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale e dei collaboratori, indicati nell'articolo 6 della legge, nonché l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle sedi. Copia conforme della predetta documentazione deve essere altresì comunicata alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. I dati di cui sopra, relativi alle strutture e agli operatori all'estero, devono essere comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle autorità diplomatiche e consolari. Ogni qualvolta si dovessero determinare delle variazioni nei dati di cui sopra, esse dovranno essere comunicate agli stessi destinatari. Articoli 9, 11 e 16 del Decreto Ministeriale 193/2008 Articolo 14 legge 152/2001 8 ADEMPIMENTI Cgil e Inca Adempimenti delle strutture provinciali della Cgil Sono definiti sulla base della legge 152/2001, del Decreto Ministeriale 198/2008, dello Statuto dell’Inca e della convenzione sottoscritta il 10 giugno 2005 dal Segretario Generale della Cgil e dal Presidente dell’Inca: 1. Assunzione dei funzionari/operatori. 2. Sottoscrizione dell’accordo scritto con i collaboratori volontari. 3. Sottoscrizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 4. Comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro del comando dei dipendenti Cgil al patronato Inca. 5. Comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro degli accordi sottoscritti con i collaboratori volontari. 6. Comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro del comando dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa al patronato Inca. 7. Tenuta e messa a disposizione degli ispettori del Ministero del libro unico del lavoro, contratti e accordi attestanti i rapporti di lavoro. 8. Stipula delle convenzioni con medici e avvocati insieme al Direttore dell’Inca. 9. Fornitura al Direttore Inca di copia dell’atto costitutivo e dello statuto della Cgil che ha concesso i locali accompagnati da un atto formale di concessione (delibera del Direttivo o della Segreteria); tale documentazione va prodotta per l’ufficio provinciale e per ogni ufficio zonale. 10. Fornitura al Direttore Inca dei certificati catastali degli immobili, ufficio provinciale e uffici zonali, di proprietà o in locazione alla Cgil, concessi in comodato al Patronato, dai quali risulti la destinazione ad ufficio, categoria catastale A/10, o negozio/bottega, categoria catastale C/1, o le altre categorie previste: B/4 uffici pubblici, D/1 opifici, D/5 Istituti di credito, D/7 Fabbricati industriali, D/8 Centri commerciali. 11. Approvazione del Rendiconto dell’Inca provinciale. 12. Entro il 28 febbraio invio all’Inca Nazionale del rendiconto dell’Inca provinciale, relativo all’attività di patronato svolta l’anno precedente, sottoscritto dal Segretario della Cgil e dal Direttore dell’Inca. 13. Attuazione degli obblighi nel campo della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro derivanti dal Decreto Legislativo n.81/2008: redazione del D.V.R. (documento di valutazione dei rischi) e individuazione del Medico Competente. Possibilità di designazione del Direttore provinciale dell'Inca quale preposto. Adempimenti dei Direttori provinciali dell’Inca Il Direttore provinciale dell'Inca presiede e convoca il Comitato provinciale d’indirizzo e controllo. 1. Verifica dell’avvenuta assunzione dei funzionari. 2. Verifica dell’avvenuta sottoscrizione dell’accordo scritto con i collaboratori volontari. 3. Verifica dell’avvenuta sottoscrizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 4. Verifica dell’avvenuta comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro del comando dei dipendenti Cgil al patronato Inca. 5. Verifica dell’avvenuta comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro degli accordi sottoscritti con i collaboratori volontari. 6. Verifica dell’avvenuta comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 7. Conoscenza dell’ubicazione di libro unico del lavoro, contratti e accordi attestanti i rapporti di lavoro per la messa a disposizione degli ispettori del Servizio Ispezione della Direzione Territoriale del Lavoro. 8. Verifica dell’avvenuta stipulazione delle convenzioni con medici e avvocati. 9. Conservazione di copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione promotrice che ha concesso i locali accompagnati da un atto formale di concessione (delibera del Direttivo o della Segreteria). Tale documentazione va prodotta per l’ufficio provinciale e per ogni ufficio zonale. 10. Conservazione dei certificati catastali degli immobili (ufficio provinciale e uffici zonali) di proprietà o in locazione, concessi in comodato al Patronato, dai quali risulti la destinazione “ad ufficio”, categoria catastale A/10, o “negozio/bottega”, categoria catastale C/1, o le altre categorie previste: B/4 uffici pubblici, D/1 opifici, D/5 Istituti di credito, D/7 Fabbricati industriali, D/8 Centri commerciali. 11. Gestione rapporti con enti (Inps, Inail, Inpdap e altri) con firma accordi e protocolli. 12. Gestione dei rapporti con Camere del Lavoro Territoriali e Categorie del livello provinciale. 13. Gestione dei rapporti con i patronati del CePa e degli altri raggruppamenti. 14. Programmazione e controllo attività ufficio provinciale e uffici zona (Controllo e comunicazione alla DTL e agli Enti delle variazioni per aperture o chiusure sedi, rispetto orari, variazioni operatori; verifica cartelli, affollamento, inserimento e statisticazione pratiche). 15. Gestione aggiornamento Stat 193. 16. Programmazione e attuazione di formazione, informazione e aggiornamento dei funzionari Inca. 17. Gestione rapporti con medici e avvocati. 18. Gestione chiusura statistica sede provinciale e sedi zonali. 19. Gestione rapporti con il Servizio Ispezioni Lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro per le ispezioni. 20. Entro il 28 febbraio verifica dell’invio all’Inca Nazionale della rendicontazione dei proventi e delle spese, sottoscritta dal Segretario della Cgil e dal Direttore dell’Inca, relativi all’attività di patronato svolta nella provincia l’anno precedente. 21. Entro il 30 aprile consegna degli elaborati statistici relativi all’attività e all’organizzazione dell’anno precedente alla Direzione Territoriale del Lavoro. 22. Se designato preposto dal Segretario generale della CdLT, in base al Decreto Legislativo n. 81/2008, assicura il rispetto delle regole di prevenzione e la corretta adozione delle disposizioni in materia d’igiene e sicurezza. Adempimenti delle Associazioni all'Estero convenzionate con l'Inca Sono definiti sulla base della legge 152/2001, del Decreto Ministeriale 198/2008, dello Statuto dell’Inca, della convenzione sottoscritta il 10 giugno 2005 dal Segretario Generale della Cgil e dal Presidente dell’Inca e delle convenzioni sottoscritte dal Presidente dell'Inca e dai Presidenti delle Associazioni all'estero : 1. Assunzione dei funzionari/operatori. 2. Sottoscrizione dell’accordo scritto con i collaboratori volontari. 3. Sottoscrizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 4. Comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei nominativi dei dipendenti dell'Associazione addetti all'attività del patronato Inca. 5. Comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali degli accordi sottoscritti con i collaboratori volontari. 6. Comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di eventuali dipendenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa addetti al patronato Inca. 7. Tenuta e messa a disposizione degli ispettori del Ministero della documentazione relativa ai dipendenti, di contratti e accordi attestanti i rapporti di lavoro. 8. Stipula delle convenzioni con medici e avvocati. 9. Fornitura ai responsabili degli uffici Inca di copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione che ha concesso i locali. 10. Fornitura ai responsabili degli uffici Inca della documentazione degli immobili, di proprietà dell'Inca e concessi in comodato gratuito all'Associazione o in locazione all'Associazione, adibiti all'attività di patronato, dai quali risulti la destinazione ad ufficio . 11. Gestione rapporti con gli enti del proprio Paese con eventuale firma di accordi e protocolli. 12. Gestione dei rapporti con i patronati del CePa e degli altri raggruppamenti. 13. Programmazione e controllo delle attività degli uffici: controllo e comunicazione all'Inca centrale, al fine della comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli Enti, delle variazioni per aperture o chiusure sedi, rispetto orari, variazioni operatori, verifica cartelli, inserimento e statisticazione pratiche. 14. Gestione aggiornamento Stat 193. 15. Programmazione e attuazione di formazione, informazione e aggiornamento dei funzionari addetti al lavoro dell'Inca. 16. Gestione rapporti con medici e avvocati. 17. Gestione chiusura statistica uffici. 18. Gestione rapporti con gli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in occasione delle visite ispettive. 19. Approvazione del Rendiconto dell’Associazione relativo all'attività di patronato. 20. Entro il 28 febbraio invio all’Inca Nazionale del rendiconto dell’Associazione, sottoscritto dal Presidente, relativo all’attività di patronato svolta l’anno precedente. 21. Entro il 31 marzo invio all’Inca Nazionale dei dati riassuntivi e statistici relativi all’attività di patronato svolta l’anno precedente e di quelli relativi alla propria struttura organizzativa. 22. Conservazione dei registri e dei documenti contabili a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inca. Adempimenti delle strutture regionali della Cgil Sono definiti sulla base della legge 152/2001, del Decreto Ministeriale 198/2001, dello Statuto dell’Inca e della convenzione sottoscritta il 10 giugno 2005 dal Segretario Generale della Cgil e dal Presidente dell’Inca: 1. Assunzione dei funzionari 2. Sottoscrizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 3. Comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro del comando dei dipendenti Cgil al patronato Inca regionale. 4. Comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro del comando dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa al patronato Inca regionale. 5. Tenuta e messa a disposizione degli ispettori del Ministero del libro unico del lavoro, contratti e accordi attestanti i rapporti di lavoro. 6. Fornitura al Coordinatore regionale Inca di copia dell’atto costitutivo e dello statuto della Cgil che ha concesso i locali accompagnati da un atto formale di concessione , delibera del Direttivo o della Segreteria. Tale documentazione va prodotta per la sede regionale dell’Inca. 7. Fornitura al Coordinatore regionale Inca dei certificati catastali degli immobili di proprietà o in locazione, concessi in comodato al Patronato, dai quali risulti la destinazione “ad ufficio”, categoria catastale A/10, o “negozio/bottega”, categoria catastale C/1, o le altre categorie previste: B/4 uffici pubblici, D/1 opifici, D/5 Istituti di credito, D/7 Fabbricati industriali, D/8 Centri commerciali. 8. Approvazione del rendiconto dell’Inca regionale. 9. Entro il 28 febbraio invio all’Inca Nazionale del rendiconto dell’Inca regionale, sottoscritto dal Segretario della Cgil e dal Coordinatore Regionale dell’Inca, relativo all’attività di patronato svolta l’anno precedente. 10.Attuazione degli obblighi nel campo della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro derivanti dal Decreto Legislativo n.81/2008: redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e individuazione del Medico Competente. Possibilità di designazione del Coordinatore Regionale Inca quale preposto. Adempimenti dei Coordinatori regionali dell’Inca Il Coordinatore regionale dell'Inca presiede e convoca il Comitato regionale di indirizzo e controllo. 1. Coordina l’attività interprovinciale ed esercita la rappresentanza dell’Istituto mantenendo i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi delle amministrazioni pubbliche di corrispondente livello. 2. Esercita le funzioni relative alle attività fondamentali. 3. Compie le necessarie azioni organizzative per il perseguimento degli scopi statutari e la programmazione in raccordo con il Nazionale. 4. Partecipa all’individuazione, di concerto con le Camere del Lavoro, dei Direttori provinciali. 5. Ripartisce le spettanze economiche a ciascuna Camera del Lavoro secondo le indicazioni del Comitato regionale di indirizzo e controllo. 6. Fornisce alle strutture provinciali una serie di servizi e di attività quali formazione, promozione, comunicazione, informatizzazione, servizio medicolegale se non fornito dalle strutture provinciali. 7. Gestisce i rapporti con la Cgil Regionale, le Categorie ed i servizi del livello regionale. 8. Gestisce i rapporti con i patronati del CePa regionale e degli altri raggruppamenti. 9. Entro il 28 febbraio verifica dell’invio all’Inca Nazionale della rendicontazione dei proventi e delle spese, sottoscritta dal Segretario della Cgil e dal Coordinatore regionale dell’Inca, relativi all’attività di patronato svolta l’anno precedente. 10. Se designato preposto dal Segretario Generale regionale, in base al Decreto Legislativo n. 81/2008, assicura il rispetto delle regole di prevenzione e la corretta adozione delle disposizioni in materia d’igiene e sicurezza. 9 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI STATISTICABILI TABELLE A – B - C – D Tabella A INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE (Ministero dell'Interno, Inps, Inail, Istituti assicuratori all’estero e altri Enti, compresi i gestori di Fondi di previdenza complementare) 1 Pensione di inabilità 2 Assegno di invalidità 3 Rinnovo assegno di invalidità 4 Pensione di vecchiaia 5 Pensione di anzianità o anticipata 6 Pensione ai superstiti 7 Pensioni supplementari 8 Ricostituzioni pensioni per supplemento 9 Ricostituzioni pensioni per contributi pregressi Con punteggio 0 10 Pensioni complementari 11 Pensione di mutualità e facoltativa 12 Costituzione posizione assicurativa (ex Indennità una tantum) 13 Assegno ai lavoratori anziani licenziati 14 Integrazione pensioni facoltative 15 Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali 16 Ricostituzioni pensioni per altri motivi 17 Assegni al nucleo familiare ai pensionati per carichi familiari sopravvenuti 18 Assegni al nucleo familiare ai lavoratori 19 Assegni Familiari ai pensionati 20 Assegni Familiari ai lavoratori autonomi 21 Indennità di disoccupazione ai lavoratori non agricoli 22 Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli 23 Indennità di mobilità 24 Sussidio straordinario di disoccupazione 25 Prestazioni economiche per tbc 26 Indennità per maternità 27 Controversie per maternità e malattia 28 Astensione anticipata per maternità 29 Ricongiunzione posizione assicurativa 30 Denuncia, recupero e regolarizzazione contributive 31 Operazioni relative a costituzione di posizioni assicurative obbligatorie 32 Opposizione a rimborso prestazioni "indebite" 33 Cure balneo-termali 34 Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali 35 Doppia annualità di pensione SO 36 Richiesta, verifica e rettifica sulle posizioni assicurative 37 Autorizzazione versamenti volontari 38 Integrazione volontaria 39 Riscatto periodi assicurativi Punti 6 6 6 5 5 5 5 4 2 40 Accredito contributi figurativi 41 Trasferimento pensioni 42 Variazione dati pensione 43 Delega a riscuotere 44 Indennità di accompagnamento (Inps) 45 Dichiarazioni reddituali Tabella B ATTIVITA’ VALUTABILE AI FINI DEL FINANZIAMENTO EX ART.13 L.15272011 PER ATTIVITA’ ALL’ESTERO 1. Pensioni complementari punti 4 2. Dichiarazioni reddituali ai fini della determinazione del diritto o della conservazione del diritto a pensione trasmesse da sedi estere, nella misura certificata dall’Inps punti 0,5 Le pratiche relative ai suddetti 2 interventi sono statisticabili solo dalle sedi estere. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.24/2009 Tabella C INTERVENTI IN MATERIA DI DANNI DA LAVORO E ALLA SALUTE 1 Riconoscimento malattia professionale 2 Riconoscimento infortunio non denunciato 3 Riconoscimento danno biologico 4 Riconoscimento pensione privilegiata (P.I.) 5 Riconoscimento del diritto a rendita 6 Revisione infortuni e malattie professionali o danno biologico 7 Riconoscimento rendita a superstiti di titolare di rendita 8 Riconoscimento rendita a superstiti di non titolare di rendita 9 Riconoscimento primo pagamento indennità temporanea 10 Riconoscimento prolungamento indennità temporanea 11 Riconoscimento causa di servizio 12 Riconoscimento equo indennizzo 13 Riconoscimento affezioni da emoderivati 14 Revisione quinquennale dell’equo indennizzo Con punteggio 0 15 Quota integrativa rendita con decorrenza successiva 16 Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea 17 Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero 18 Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.) 19 Reintegrazione rendita a superstiti (art. 85, 2° comma T.U.) 20 Richiesta integrazione rendita 21 Riconoscimento postumi grado non indennizzabile 22 Richiesta accertamenti diagnostici specifici Punti 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 23 Richiesta di cure termali 24 Richiesta di protesi 25 Richiesta assegno funerario 26 Richiesta tripla annualità a superstiti (art. 85, p 1 T.U.) 27 Richiesta assegno assistenza personale continuativa 28 Richiesta assegno di incollocabilità grandi invalidi 29 Richiesta rimborso medicinali 30 Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità sostitutiva salario 31 Richiesta liquidazione in capitale della rendita 32 Riconoscimento stato di handicap o di inidoneità al servizio 33 Pensione di guerra, indennizzi e tabellari dirette Tabella D INTERVENTI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE (Ministero dell'Interno, Inps, Inail, Istituti assicuratori all'estero ed altri Enti, compresi i gestori di Fondi di previdenza complementare) 1. Assegno o pensione di invalidità civili 2. Pensione ciechi 3. Pensione sordomuti 4. Pensione di guerra diretta o indiretta 5. Indennità di comunicazione 6. Indennità di frequenza 7. Pensione sociale 8. Assegno sociale 9. Indennità di accompagnamento 10. Richiesta permesso di soggiorno 11. Rinnovo permesso di soggiorno 12. Richiesta ricongiungimento familiare Con punteggio 0 13.Assegno di maternità 14. Assegno per i nuclei familiari con più di tre figli 15. Speciale assegno continuativo (orfani, vedova L.248/1976) Punti 6 6 6 6 4 4 4 4 1 0,35 0,35 0,35 TABELLA A ALLEGATA AL DM 20.2.2013 in applicazione della legge 228/2012, Legge di Stabilità 2013, che individua le prastazioni delle voci a zero punti nelle tabelle A-C-D per le quali dall’1.1.2013 sono accreditati i 0,25 punti dell’invio telematico. Tabella A Voce Denominazione A11 Pensione di mutualità e facoltativa A12 Costituzione posizione assicurativa (ex Indennità una tantum) A15 Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali A16 Ricostituzioni pensioni per altri motivi A17 Assegni al nucleo familiare ai pensionati A18 Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti ( esclusivamente a pagamento diretto INPS) A19 Assegni Familiari ai pensionati A20 Assegni Familiari ai lavoratori autonomi A21 Indennità di disoccupazione, Aspi e Miniaspi ai lavoratori non agricoli A22 Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli A23 Indennità di mobilità A25 Prestazioni economiche per TBC A26 Indennità per maternità A28 Astensione anticipata per maternità A29 Ricongiunzione posizione assicurativa A33 Cure balneo-termali A34 Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali A35 Doppia annualità pensione SO A36 Verifica e rettifica sulle posizioni assicurative A37 Autorizzazione versamenti volontari A39 Riscatto periodi assicurativi A44 Indennità di accompagnamento (INPS) C15 Quota integrativa rendita con decorrenza successiva C16 Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea C17 Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero C18 Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.) C19 Reintegrazione rendita a superstiti (art. 85, 2° comma T.U.) C20 Richiesta integrazione rendita C21 Riconoscimento postumi grado non indennizzabile C22 Richiesta accertamenti diagnostici specifici C23 Richiesta di cure termali C24 Richiesta di protesi C25 Richiesta assegno funerario C26 Richiesta tripla annualità a superstiti (art. 85, p.1 T.U.) C27 Richiesta assegno assistenza personale continuativa C28 Richiesta assegno incollocabilità grandi invalidi C29 Richiesta rimborso medicinali C30 Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità sostitutiva salario C31 Richiesta liquidazione in capitale della rendita C32 Riconoscimento stato di handicap grave o di inidoneità al servizio D15 Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L. 248/1976) A99 Rilascio CUD INPS (articolo 1, comma 114, legge 23 dicembre 2012, n. 228) 10 ALLEGATI Verbale della Segreteria Cgil del 11.2.1945 Costituzione dell'Inca Decreto del Ministro del Lavoro del 29.12.1947 Approvazione della costituzione dell'Inca Legge 30 marzo 2001, n°152 Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. Statuto della Cgil Statuto dell’Inca Convenzione Inca/Cgil Guida alla rendicontazione contabile dell'Inca D.M. 193/2008 Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato, ai sensi dell'art.13, comma 7 della legge 152/2001. D.M.14.12.2009 Applicazione dell'art.10 L.152/2001. Circolare Ministeriale 08-04-2008 D.lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle assicurazioni anche prive di personalità giuridica”. Applicabilità agli Istituti di patronato. Circolare Ministeriale 19-05-2008 Schema tipo di convenzione per l'assistenza in sede giudiziaria. Circolare Ministeriale n.21 dell’11-06-2009 1^ Generale sul D.M.193/2008 Circolare Ministeriale n.24 del 14-07-2009 Registri e tabelle Circolare Ministeriale del 10-12-2009 Decorrenze Circolare Ministeriale del 15-12-2009 Uso ufficio 1^ Circolare Ministeriale n.1 del 03-01-2010 Modalità di definizione delle domande di pensione Estero : tabella prestazioni equiparabili e modalità statisticazione attività Statisticazione Inail tab. C Circolare Ministeriale n.5 del 18-03-2010 Circolare Ministeriale n.6 del 18-03-2010 Circolare Ministeriale n.7 del 19-03-2010 Invio applicative Inail (allegate 2 Circolari INAIL) Circolare Ministeriale n.10 del 30-03-2010 Modelli di Mandato di patrocinio e di Accordo di collaborazione volontaria e gratuita Circolare Ministeriale n.11 del 31-03-2010 Pesaro/Rimini e Nuove provincie Circolare Ministeriale n.15 del 23-04-2010 Immigrazione Circolare INPS n.0014575 del 31/05/2010 Finanziamento dei patronati e pensioni liquidate in via provvisoria in attesa di pubblicazione dei coefficienti definitivi di rivalutazione delle retribuzioni e della mobilità da parte dell'Istat. Circolare Ministeriale n.21 del 28-06-2010 Uso ufficio 2^ Circolare Ministeriale n.26 del 23-07-2010 Personale, sedi, statisticazione attività, punti telematiche, mandato assistenza. Circolare Ministeriale n.30 del 20-08-2010 Invalidità civile e Indennità di frequenza. Circolare Ministeriale n.1 del 13-01-2011 Circolare Ministeriale n.1 del 25-01-2012 Organizzazione: chiarimenti ed integrazioni su carenze organizzative. Chiarimenti sulle regole di statisticazione degli interventi di patrocinio nei confronti dei cittadini emigrati. Lettera del Presidente dell'Inca al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.2.2012 Codice di comportamento Circolare Ministeriale del 14.3.2012 Statisticazione pensioni Inps provvisorie Lettera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai Patronati del 4.7.2012 Chiarimenti Inail su voci C2 e C10 Legge 228/2012 Legge di stabilità 2013 Art.1 commi da 8 a 15 Circolare Ministeriale n.10 del 06-03-2013 Chiarimenti decorrenze artt.2 e 3 legge 152/2001 modificati da legge 228/2012 DM 20.2.2013 Applicazione legge 228/2012 Chiarimenti decorrenze Circolare Ministeriale n.23 del 17-06-2013 Primi chiarimenti operativi in ordine alla distribuzione territoriale delle sedi e alla fase sperimentale. Rilascio CUD INPS.