Raccolta delle documentazioni necessarie per l’esportazione di grappe e distillati ANNO 2010 Il Commercio internazionale ha sempre necessità di accurate informazioni, atte a migliorare le dinamiche nell’interscambio tra Paesi. Questa seconda raccolta sulla documentazione necessaria per l’esportazione e per le cessioni comunitarie, è dedicata alle grappe ed i distillati in genere. Nasce, come per la precedente dedicata al vino, con l’obiettivo di facilitare gli operatori del settore che intendono proporre la loro produzione verso i mercati esteri, mirando a fornire una prima informazione di massima sugli obblighi doganali che sono tenuti ad osservare. Grazie alla collaborazione con la Rete degli Uffici ICE all’estero è stata predisposta questa pubblicazione, che fornisce, oltre all’elenco dei documenti necessari, una prima informazione sugli eventuali limiti, sui dazi e le accise dovuti al momento dell’importazione nel Paese estero. Le informazioni descritte in questo documento sono state ricavate dai diversi organismi locali coinvolti nel processo di ingresso e commercializzazione nel Paese dei prodotti in oggetto, pertanto l’ICE non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali errori, omissioni o dati non aggiornati che tali informazioni potrebbero contenere. Proprio per questo motivo la pubblicazione non pretende di essere di carattere esaustivo, sarà a discrezione delle aziende interessate a concentrarsi verso i Paesi per loro più interessanti e di conseguenza approfondire tali problematiche. L’invito è quello di rivolgendosi agli uffici della rete estera, anche tramite i collegamenti di posta elettronica predisposti e di pronta utilità per gli operatori italiani. L’Istituto nazionale per il Commercio Estero, tramite le sue strutture all’Estero ed in Italia è a disposizione per dare maggiori informazioni, anche sul piano promozionale a favore del settore, anche tramite i siti a disposizione degli operatori: www.ice.gov.it www.italtrade.com ICE – Sede regionale per il Veneto Viale del Lavoro, 8 37135 Verona Copyright Istituto nazionale per il Commercio Estero Documenti per l’ export di grappe e distillati 2 SOMMARIO EUROPA ...................................................................................................................... 5 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN ALBANIA........................................................... 7 CESSIONE COMUINITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN BELGIO.............................................. 9 CESSIONE COMUINITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN R.CECA............................................ 10 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN CROAZIA ........................................................ 12 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN GERMANIA ........................................ 14 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN GRECIA............................................. 16 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN LETTONIA ......................................... 17 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN MACEDONIA.................................................... 19 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN R. MOLDOVA ................................................... 20 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN NORVEGIA ...................................................... 22 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN POLONIA........................................... 24 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN PORTOGALLO..................................... 25 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN RUSSIA .......................................................... 27 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN SERBIA........................................................... 33 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN SLOVACCHIA ..................................... 34 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN SPAGNA ............................................ 35 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN UNGHERIA ........................................ 36 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN UCRAINA ........................................................ 37 AMERICHE ................................................................................................................ 38 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN ARGENTINA .................................................... 40 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN BRASILE ......................................................... 43 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN CANADA ......................................................... 46 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN CILE............................................................... 48 ESPORTAZIONE DI VINO E LIQUORI IN EQUADOR .......................................................... 50 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN MESSICO ........................................................ 52 NORMATIVA USA PER L'IMPORTAZIONE DI LIQUORI E DISTILLATI .................................... 56 ESPORTAZIONE DI GRAPPE E DISTILLATI IN PERÚ ......................................................... 60 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN VENEZUELA..................................................... 63 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN URUGUAY ....................................................... 65 ASIA ......................................................................................................................... 68 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN AZERBAIJAN ................................................... 69 ESPORTAZIONE GRAPPE IN CINA ................................................................................. 70 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN COREA DEL SUD .............................................. 73 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN GIAPPONE....................................................... 74 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN INDONESIA .................................................... 78 ESPORTAZIONE ALCOLICI E SUPER-ALCOLICI NELLE FILIPPINE ........................................ 87 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN MALAYSIA. 90Errore. Il segnalibro non è definito. ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN HONG KONG E MACAO SAR .............................. 89 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN INDIA............................................................. 90 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN KAZAKHSTAN ................................................. 91 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN MALAYSIA....................................................... 94 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN SINGAPORE .................................................... 96 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN TAIWAN........................................................ 100 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN THAILANDIA.................................................. 101 AFRICA E ................................................................................................................ 105 MEDIO ORIENTE ..................................................................................................... 105 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN LIBANO ........................................................ 106 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN SIRIA ........................................................... 108 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN TURCHIA ...................................................... 109 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN SOUTH AFRICA .............................................. 110 OCEANIA ................................................................................................................ 114 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN AUSTRALIA ................................................... 115 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN NUOVA ZELANDA ........................................... 119 PAESI DOVE E’ PROIBITA L’IMPORTAZIONE DI SUPERALCOLICI ...................................... 120 Documenti per l’ export di grappe e distillati 3 Documenti per l’ export di grappe e distillati 4 EUROPA Documenti per l’ export di grappe e distillati 5 Documenti per l’ export di grappe e distillati 6 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN ALBANIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO Documenti per l’ export di grappe e distillati Fattura commerciale Deve contenere gli elementi sotto indicati: - destinatario - data di emissione e numero progressivo - data dell’ordine - descrizione della merce e voce doganale - valore della merce - numero dei colli, peso lordo - peso netto o numero di pezzi - porto di destinazione - ammontare spese di trasporto - ammontare spese di assicurazione - condizioni di pagamento Si - trasporto ferroviario: lettera di vettura - trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Loading) - trasporto per via aerea: lettera di vettura aerea ((Air way Bill) - trasporto stradale: Carnet TIR, CMR Si - certificato sanitario per prodotti zootecnici, alimentari, farmaceutici - certificato fitosanitario per prodotti chimici ed agricoli In lingua Albanese. Si IVA 20% 7 IMPORTATORE NEL PAESE Dazio doganale: assenti 22071000 22072000 2208 L’ accisa per i sottocapitoli: 22071000 – 2,90 €/litro 22072000 – assente 2208 (in base alla produzione annuale) pari e/o meno di 20.000 ettolitri/anno è circa 1,59 €/litro, più di 20.000 ettolitri/anno è circa 2,17 €/litro ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE 22082029 (Acquavite) è circa 0,72 €/litro Bollo fiscale: 0,02 €/bollo Per le procedure doganali è necessaria una P. IVA albanese Le bottiglie degli alcoolici devono avere il bollo fiscale prima di entrare nel territorio albanese. Pertanto, è necessario acquistare i bolli fiscali, compilando l'apposito formulario presso la Direzione Generale delle Imposte, e pagare l'accisa, compilando l'apposito formulario presso l'Ufficio Regionale delle Imposte dove l'azienda è/o si registrerà, prima di esportare in Albania. Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 8 CESSIONE COMUINITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN BELGIO DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Alcole etilico (NC 2207, NC 2208) e bevande alcoliche (NC 2204, 2205, 2206 con titolo alcolometrico effettivo superiore al 22% vol.) Si V. documento di trasporto DAA – DAS (documento accompagnamento merce sottoposta ad accise) No No V. normativa UE V. normativa UE Si, ambito regolamento accise No No No No No Oltre l’I.V.A. (del 21%), gli alcolici e le bevande alcoliche sono sottoposti ai dazi d’accisa comunitaria (=dazio comune all’UEBL+ dazio speciale proprio allo Stato belga). Per le grappe e distillati, le accise ammontano a: 1529,1312 Euro/hl d’alcole puro alla temperatura di 20°C. Da rilevare che anche i campioni sono sottoposti ai dazi d'accisa. Attualmente la tassa va pagata nel paese di destinazione, in questo caso in Belgio (all'atto di sdoganamento). ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE no Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 9 CESSIONE COMUINITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN R.CECA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO Come per gli altri Paesi UE cmr Secondo le direttive comunitarie applicabili in questo settore produttivo, tutti gli alimentari immessi in consumo nel quadro dell´UE devono adempiere ai requisiti generali di marchiatura contemplati dalla direttiva 2000/13/CE (Coordinamento delle leggi dei paesi membri in riferimento alla etichettatura di alimentari, la loro promozione e introduzione), nella sua versione in vigore. In Repubblica Ceca, i requisiti di tale direttiva sono stati implementati nella legge n. 110/1997 Racc. e nel decreto n. 113/2005 Racc. (entrambi ai sensi delle prescrizioni successive). Le informazioni riportate sulla confezione devono essere „comprensibili“, facilmente „leggibili“, collocate „in un posto visibile“, „ non occultate“, „non interrotte da altri dati“, „non cancellabili“ ed „in lingua ceca“ (oltre alla denominazione commerciale del prodotto), „non devono essere ingannevoli e tantomeno false“. Ai dati obbligatori appartengono per esempio: la denominazione del prodotto, l´indicazione del produttore, dell´importatore oppure del commerciante, l´inquadramento in un gruppo di alimentari, il peso, la scadenza minima, il modo d´ uso. IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT Documenti per l’ export di grappe e distillati 10 NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE E’ necessario risolvere la registrazione e l´ordinazione delle etichette, con le quali sono contrassegnati i prodotti alcolici indicati sotto il codice della nomenclatura combinata 2208, qualora il contenuto complessivo di etanolo in tali prodotti sia pari o superiore al 15 % del volume dell’imballaggio destinati al consumatore. Maggiori dettagli sono anche contenuti nella legge n. 676/2007 Racc., sulla marchiatura obbligatoria dell´alcol e sulla modifica della legge n. 586/1992 Racc., sulle imposte sul reddito, ai sensi delle prescrizioni successive. Per quanto riguarda i requisiti dell’etichetta, Vi facciamo presente che in generale e’ obbligatorio indicare sulla confezione il nome dell’importatore oppure del commerciante. Prima di cominciare ad acquistare o ad importare bevande alcoliche é necessario mettersi in contatto con il gestore locale delle imposte (l´ufficio doganale) per registrarsi come destinatario autorizzato, oppure aprire un magazzino fiscale. I particolari sono contenuti nella legge n. 353/2003 Racc. sulle imposte di consumo, ai sensi delle prescrizioni successive Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 11 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN CROAZIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE RICHIESTA RICHIESTA RICHIESTI RICHIESTO NON RICHIESTI RICHIESTA RICHIESTA RICHIESTI SOLO PER LE ESENZIONI DAL DAZIO O PER LE IMPORTAZIONI AL DAZIO AGEVOLATO NON ESPLICITAMENTE RICHIESTO RICHIESTA BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO A SECONDA DEL TIPO DI PRODOTTO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NON ESPLICITAMENTE RICHIESTO NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE FATTURA COMMERCIALE La fattura commerciale contiene di norma i seguenti elementi: data di emissione e numero progressivo nominativo ed indirizzo dell’acquirente e del fornitore data dell’ordine descrizione della merce e voce doganale prezzo unitario e valore/prezzo complessivo della merce (specificare se CIF, FOB, ecc.) peso lordo e numero dei colli peso netto (numero di pezzi e peso kg/pezzo) modalità di trasporto porto di destinazione CERTIFICATO DI ORIGINE il certificato di origine viene rilasciato ovvero autenticato dall’ente competente del paese da cui viene realizzata l’importazione; il certificato di origine deve contenere tutti i dati necessari per l’identificazione della merce a cui si riferisce e in particolare devono essere indicati i seguenti elementi; numero di pacchi, Documenti per l’ export di grappe e distillati 12 loro tipologia, diciture e numeri apportati sui pacchi, tipologia della merce, quantità (peso lordo e netto, numero, volume, ecc.), denominazione e sede del fornitore; dal punto di vista doganale (pagamento dei dazi) la merce proveniente dai Paesi dell’UE usufruisce in Croazia di un trattamento preferenziale che deriva dall’Accordo di stabilizzazione ed associazione sottoscritto tra la Croazia e l’UE in vigore dal 1° febbraio 2005 (fino a tale data – a partire dal 1° gennaio 2002 – veniva applicato il cosiddetto Interim agreement – Accordo interinale); in tale ottica e per quanto concerne i documenti attestanti l’origine (ai fini doganali) si precisa che vengono considerate di origine Comunitaria le merci interamente prodotte all’interno della Comunità. Nel caso in cui non fossero interamente prodotte all’interno della Comunità vengono ritenute sufficientemente lavorate/trasformate per poter ottenere lo status di prodotti Comunitari qualora soddisfano le condizioni indicate nell’Accordo; ai fini doganali l’origine della merce viene comprovata tramite EUR1. ITER DA SEGUIRE PER LE IMPORTAZIONI DI GRAPPE E DISTILLATI Possono effettuare le importazioni di bevande alcoliche soltanto le società registrate (anche tra l’altro) per lo svolgimento dell’attività commerciale con l’estero (import-export), munite di apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione doganale (in mancanza di detta autorizzazione la stessa va richiesta prima di procedere all’importazione) e registrate presso il Ministero delle Finanze - Direzione fiscale. L’importatore sottopone alla Direzione fiscale la richiesta per il rilascio di bolli/tagliandi (kontrolne markice) da apporre sui prodotti (bottiglie) prima dello sdoganamento. L’importatore può inviare tali bolli/tagliandi al fornitore straniero (così la merce arriva in Croazia pronta per lo sdoganamento) oppure, all’arrivo in Croazia, la merce va sistemata nel magazzino doganale dove si applicano i bolli/tagliandi e si procede allo sdoganamento. DAZI ED IMPOSTE ALL’IMPORTAZIONE le importazioni di superalcolici in Croazia non sono limitate in termini quantitativi, ma su alcuni prodotti importati grava il dazio la cui entità dipende dal tipo di prodotto e dalla provenienza (origine). le grappe ed i distillati provenienti dai Paesi dell’UE (compresa l’Italia) hanno un trattamento doganale agevolato in quanto quasi tutti i superalcolici provenienti dai Paesi dell’UE vengono importati in Croazia in esenzione doganale indipendentemente dalle quantità importate. Fanno eccezione le acquaviti di prugne (v.d. 22089033); la quota tariffaria complessiva per l’anno 2010 relativa a tutte le acquaviti di prugne di cui alla voce doganale 22089033 provenienti dall’UE è di 17 tonnellate. Sulle quantità che superano tale quota va applicato il dazio del 12,5% (ovvero il 50% del “dazio base”). Sulle importazioni di superalcolici grava un’imposta speciale denominata accisa (trošarina). Per i prodotti di cui alla voce doganale 2208 (acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione) l’accisa è di 3.500 kune/ettolitro di alcole assoluto (ca. 500 €/ettolitro di alcole assoluto) Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 13 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN GERMANIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Fattura (in 4 copie) con: numero di accisa e di partita IVA del mittente, numero di accisa e di partita IVA del destinatario, denominazione del prodotto, numero delle confezioni/bottiglie per cartone, gradazione alcolica in % vol., contenuto del recipiente espresso in litri o cl documento T2 emesso dalla casa di spedizione, solo per il transito per la Svizzera documento DAA: Partita IVA e Codice di accisa del destinatario € 1303.-- diritto di accisa (Verbrauchssteuer nach dem Branntwein-Monopolgesetz) per ogni ettolitro di alcole puro (per una bottiglia di 0,7 litri di una bevanda con una gradazione alcolica di 43% l’accisa è di € 3,92) ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Documenti per l’ export di grappe e distillati 14 Nota esplicativa in merito alla realizzazione di una etichetta Le etichette destinate alla distribuzione di confezioni pronte nella RFT possono essere riportate in diverse lingue devono però riportare in ogni caso i dati in lingua tedesca. Da collocare sulla parte frontale della confezione: DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO Ben visibile, in base alle norme CEE in base alla normativa tedesca sulla designazione dei prodotti alimentari (LebensmittelKennzeichnungsverordnung) CONTENUTO/MISURA DELLE CONFEZIONI Contenuto espresso in millilitri, centilitri o litri Misure in base alle quantità stabilite dal regoalamento tedesco degli imballaggi (Fertigpackungsverordnung) Simbolo e (Marchio di controllo per la taratura dell’impianto di confezionamento) MISURE DELLE SCRITTE/QUANTITÀ DEL 5– 50 g/ml: 2 mm CONTENUTO 50 – 200 g/ml: 3 mm 200 – 1000 g/ml: 4 mm oltre 100 g/ml: 6 mm GRADAZIONE ALCOLICA in % Vol. Anche collocabili su altri lati/sul retro della confezione: INGREDIENTI NOME INDICAZIONE DEL LOTTO DI PRODUZIONE ALTRE INDICAZIONI Indicazione di ingredienti particolari ad esempio additivi, coloranti del produttore, confezionatore o distributore con indirizzo postale codice interno Ad es. istruzioni per il consumo, ricette o menzioni riferite alla qualità non prescritte dal diritto CEE o dal regolamento tedesco dei contrassegni Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 15 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN GRECIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER - ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Richiesta fattura - proforma Richiesta Richiesti richiesto richiesto Regolamento U.E. 110/2008 (la parola grappa non viene tradotta) Dati di imbottigliamento Richiesta Richiesta Non vi sono limiti di quantita’ Non richiesto Richiesta Richiesta Secondo in codice TARIC del prodotto Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 16 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN LETTONIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO Invoice No (all’interno dell’EU) E-AD (Electronic Accompanying Document) Dal 1 aprile 2010 e’ entrato in vigore (tra i paesi dell’UE) il sistema elettronico per il monitoraggio della merce sottoposta ad accisa che permette di sostituire il documento cartaceo AAD con il format elettronico e-AD. Quest’ultimo sarà inviato dallo spedizioniere al destinatario/acquirente via sistema EMCS (The Excise Movement and Control System). Questo sistema e’ volto a semplificare la procedura di sdoganamento della merce sottoposta ad accisa. L’utilizzo di questo sistema e’ facoltativo fino al 1 gennaio 2011 dopodiché diverrà obbligatorio per tutti gli operatori dell’EU. PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE No No No No Invoice E-AD (guardare sopra) L’importatore locale deve rivolgersi all’Ufficio delle Entrate (sotto il Ministero delle finanze) per acquistare le etichette di accisa. www.vid.gov.lv No No Fonte: Ufficio delle entrate Documenti per l’ export di grappe e distillati 17 Tassa d’accisa per bevande alcoliche Secondo la legge sulla tassa d’accisa, le seguenti accise sono applicate: Tassa di accisa per alcolici, LVL/EUR (1 EUR -0.702804) Nome del prodotto Dal 01/01/2010 Vino (per 100 litri) 45 LVL/64,03 EUR Altre bevande fermentate 45 LVL/64,03 EUR Prodotto intermedio (fino al15%) per 100 litri 45 LVL/64,03 EUR Prodotto intermedio (dal 15% al 22% ) per 100 litri 70 LVL/100 EUR Spirito/bevande alcoliche per 100 litri 890 LVL/1266,36 EUR Birra (per ogni percento di volume di alcol assoluto) 2.18 LVL/3.10 EUR *** Birra (per ogni percento di volume di alcol assoluto) 1.09 LVL/1.55 EUR **** *** non meno di 4 LVL (5,6 EUR) per 100 litri di birra **** per piccole birrerie per i primi 10 000 ettolitri prodotti in un anno calendario, ma non meno di 4 LVL (5,6 EUR) per 100 litri di birra Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 18 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN MACEDONIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE SI SI SI SI, EUR1 SI SI, in lingua locale SI NO SI NO NO NO Obbligatorie etichette in lingua macedone, o sull’etichetta originale o in forma di etichetta adesiva. L’etichetta deve contenere i seguenti dati: la denominazione del prodotto, nome della società ed indirizzo completo del produttore, anno di produzione, scadenza, peso netto, paese d’origine, paese di produzione, nome della società ed indirizzo completo dell’importatore. Il dazio doganale per la grappa 0%. Le accise sono 3 den/% alcol. L’IVA è del 18%. Certificato sulla provenienza geografica Certificato sanitario Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 19 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN R. MOLDOVA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE per l’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL’ IMPORTATORE Documenti per l’ export di grappe e distillati Si Si CMR, libretto TIR Si - Certificato di qualità (del paese produttore), certificato di conformità (del paese produttore), conferma di registrazione del produttore nel paese di origine, descrizione tecnologica del prodotto, menzionando gli indici fisico-chimici, organolettici e la composizione degli ingredienti del prodotto (estratto dallo standard della ditta del produttore), la dichiarazione sugli ingredienti utilizzati ed il permesso di utilizzare questi ingredienti ----------------Si Invoice ------------------- L’informazione dall’etichetta del prodotto alcolico importato deve essere tradotta in lingua rumena e deve essere chiara, completa ed autentica. E’ obbligatoria la presenza sull’etichetta di informazioni sull’’uso dei coloranti, dolcificanti, aromatizzanti, conservanti, emulsificanti secondo la codificazione internazionale e la denominazione completa degli additivi. - La produzione alcolica importata deve essere marcata con i francobolli (le etichette di marcatura). accise per l’alcol etilico non-snaturato con concentrazione di alcol fino all’ 80% del 20 volume, grappe, liquori ed altre bevande alcoliche – dal 12 al 50 %, a seconda della concentrazione di alcool del prodotto IVA – 20% Procedure doganale – 0.4% tassa doganale per l’acool etilico nonsnaturato con concentrazione di alcol fino all’ 80% del volume, grappe, liquori ed altre bevande alcoliche – 0,5 euro/l ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI NEL PAESE IMPORTATORE certificato di registrazione dell’importatore, licenza per l’importazione della produzione alcolica, certificato di conformita’ moldavo, certificato igienico moldavo L’alcol etilico e la produzione alcolica importati in modo obbligatorio devono essere verificati dall’Azienda Governativa “Centro Nazionale per la Verifica della Qualita’ della Produzione Alcolica” Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 21 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN NORVEGIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT Fattura commerciale DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE --------Fattura commerciale via speditør CERTIFICATI DI ANALISI L'amministrazione doganale non richiede specifici di controllo della qualità prima di esportare il vino. L'esportatore è considerato obbligato a fornire le informazioni corrette in merito al contenuto (e gradazione) delle merci. Sulla base di queste informazioni l'amministrazione doganale potrebbe eseguire controlli a campione per verificare la veridicità delle informazioni, e per assicurarsi che non sia avariato e quindi nocivo alla salute del consumatore. La Norvegia rispetta la normativa UE relativo all’etichettatura. Le indicazioni indispensabili sulle etichette delle bottiglie di super-alcoolico sono: nome del produttore o dell’azienda imbottigliatrice nome del vino Paese di provenienza gradazione alcolica contenuto netto in ml/cl la denominazione del vino secondo il regolamento CEE ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO Certificato EUR 1 o dichiarazione in fattura per spedizioni di ammontare inferiore a 6.000 euro. È inoltre indispensabile indicare sull’etichetta se al vino sono aggiunti solfati o altri additivi. Altre indicazioni utili al consumatore – pur se non obbligatorie - per un corretto riconoscimento del prodotto sono quelle relative al vitigno ed all’annata. IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Documenti per l’ export di grappe e distillati -----A carico dell’importatore 22 DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE --------A carico dell’importatore no A carico dell’importatore ---------------Le imposte per il vino e le bevande alcoliche sono le seguenti: Sulle bevande a base di liquori o acquavite con un contenuto alcolico > 4,7 gradi l’imposta è pari a 6,18 Corone per gradazione per litro. Esempio: una bottiglia di 0,5l. di grappa con gradazione alcolica di 50 gradi (6,18 x 50 x 0,5 = 154,5 NOK) Oltre alle imposte suddette, viene applicata l’imposta generale sui prodotti alimentari pari allo 0,85% sul valore. Sono previste le seguenti tasse sull’imballaggio: - bottiglia di vetro = 1,51 Corone ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Viene richiesta una apposita licenza per importare vini o altre bevande alcoliche in Norvegia. Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 23 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN POLONIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT Si DICHIARAZIONE DOGANALE Vedi documento di trasporto DOCUMENTI DI TRASPORTO ADT(Documento Amministrativo d’Accompagnamento) e UDT (Documento d’Accompagnamento Semplificato = DAS) PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE No CERTIFICATI DI ANALISI No ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO Si IMBALLAGGI Vedi normative UE DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE Si, nell’ambito delle normative sull’accisa. La documentazione legata alla registrazione dell’accisa è stata presentata nella Delibera del 24.02.2009 del Ministro delle Finanze Gazzetta Ufficiale 32/2009 pos.226. Si No BIOTERRORISM ACT No NOTIFICA PREVENTIVA No REGISTRAZIONE ETICHETTE Si DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE L’accisa per superalcolici è di 4960 PLN per ettolitro di alcool puro 100% incluso nel prodotto. Secondo le leggi vigenti attualmente in Polonia (Regolamento del Ministro delle Finanze del 19/04/2004, pubblicato sulla G.U. nr 80, posizione 742 e Regolamento del Ministro delle Finanze del 20/11/08, G.U. no 208 pos. 1309 del 2008) è necessario apporre le fascette dell’accisa (cosiddette banderuole) sulle bottiglie di superalcoolici importati (o prodotte nel Paese) e destinate alla commercializzazione in Polonia. L’importatore polacco fornisce le fascette dell’accisa al produttore che dovrà incollarle sulle bottiglie. Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 24 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN PORTOGALLO DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO Sì Dichiarazione previa - Documento amministrativo d’accompagnamento dei prodotti soggetti ad imposte speciali di consumo che circolino in regime di sospensione (Reg CEE n.º2719/92); - Documento d’accompagnamento semplificato per la circolazione intra-UE dei prodotti soggetti ad imposte speciali sul consumo, già introdotti nel consumo nello stato membro esportatore (Reg. CEE n.º 3649/92); - Reg. (CE) n.º 436/2009 relativo alle dichiarazioni obbligatorie, alla definizione delle informazioni per l’introduzione nel mercato, ai documenti d’accompagnamento per il trasporto dei prodotti ed alla tenuta dei registri d’ingresso da parte delle persone che detengano prodotti vitivinicoli nell’esercizio della loro professione; PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Documenti per l’ export di grappe e distillati Sì Sì - Reg. (CEE) n.º 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno; - Reg. (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio; - Reg. (CEE) n.º 1014/90 della Commissione, del 24 aprile; - Reg. (CE) n.º 122/94 del 25 gennaio. - Decreto legge n.º 560/99 del 18 dicembre; - Ordinanza n.º 359/94 del 7 giugno. Solo per la prima importazione di grappa effettuata dalla società Fattura e documenti di trasporto sopra indicati No No Sì - Regolamento CE 110/2008 del 15 gennaio; - Decreto legge 560/99 del 18 dicembre. Imposta per l’introduzione al consumo: l’importatore dovrà fare una dichiarazione della ricezione della merce e pagare l’imposta prima dell’invio della merce 25 ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Note: Per effettuare un’attività di acquisto di grappe, l’importatore dovrà inviare una lettera per sollecitare la sua registrazione alla Direzione del GPP - Gabinete de Planeamento e Políticas (Rua Padre António Vieira, 1 – 1099-073 Lisboa PORTUGAL), indicando la ragione sociale della ditta ed i suoi estremi ed allegando una fotocopia del documento fiscale portoghese. L’importatore dovrà informare l’Autorità per la Sicurezza Alimentare ed Economica (ASAE) che inizierà un’attività di acquisto di bevande alcoliche provenienti dall’Italia. Dopo aver ricevuto la conferma dal GPP della registrazione come importatore, l’operatore deve, soltanto per il primo acquisto, presentare alla dogana una fattura pro-forma (uguale a quella del primo acquisto) che verrà spedita insieme alla merce. Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 26 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN RUSSIA LINEE GUIDA GENERALI PER L’IMPORTAZIONE DI ALCOLICI IN RUSSIA Di seguito un elenco di indicazioni utili relative alle limitazioni e procedure richieste dalle Autorità doganali per l’importazione di alcolici in Russia. 1. A causa delle restrizioni e dei puntigliosi controlli presso le dogana di confine, bisogna anzitutto considerare che gli alcolici possono essere spediti in Russia esclusivamente via aerea. 2. L’importazione di bevande alcoliche prive di etichette dell’Accisa da parte delle Autorità Doganali Russe, è ammessa solo per bevande destinate a fiere nel limite massimo di nr. 5 bottiglie per tipologia di prodotto. Fanno eccezione, e non sono quindi importabili liberamente, le bevande classificate all’interno dei gruppi sotto indicati, per le quali è comunque sempre richiesta la licenza di importazione. Short name BTN code with the right of licenses issue Ministries of Russian Federation Ethyl spirit 2207 10 000 0 2208 90 910 0 2208 90 990 0 Ministry of Economics of Russian Federation Vodka 220860 Ministry of Economics of Russian Federation Strong alcohol beverages (strength more than 28%) 220890110 0 - 2208 90 1900 2208 2208 2208 2208 2208 Ministry of Economics of Russian Federation 90330- 2208 90 380 0 904100 - 2208 90 450 0 904800 - 2208 90 520 0 905700 - 2208 90 690 0 90 710 0/740/780 3. Per gli alcolici di cui è ammissibile l’importazione è comunque necessario, oltre ai citati certificati di analisi chimica dei prodotti, indicare nella fattura accompagnatoria l’esatto nome del prodotto, la data di scadenza, le quantità nette spedite, la tipologia di imballo, il valore in dollari USA e il codice doganale relativo al prodotto. Certificazione di prodotti alimentari: La certificazione di prodotti e’ una forma di conferma della qualita’. La procedura di certificazione di prodotti e di dichiarazione comprende la formalizzazione di una serie di documenti, quali il certificato di conformita’, il certificato igienico e la dichiarazione di corrispondenza. Documenti per l’ export di grappe e distillati 27 Il Centro di certificazione “Rospromtest” svolge la certificazione e la dichiarazione di prodotti. Giova notare che la procedura di certificazione viene attuata in piu’ fasi, la prima delle quali e’ l’inoltro di una domanda al centro di certificazione. La fase successiva prevede lo svolgimento di prove di certificazione, a seguito dei risultati delle quali viene definita la possibilita’ di rilascio di una dichiarazione oppure di un certificato. Il Certificato di conformita’ oppure il certificato di qualita’ conferma l’idoneita’ di una merce alle normative di qualita’ stabilite in base agli schemi di certificazione approvati. E’ possibile ottenere il certificato di conformita’ per la produzione in serie e a lotti. I certificati di conformita’ sono rilasciati dai centri di certificazione accreditati e sono validi per tutto il territorio della Federazione Russa, a prescindere dall’ubicazione del beneficiario. Il detto documento puo’ essere rilasciato anche al produttore o all’importatore in base al contratto di fornitura. La dichiarazione di corrispondenza e’ un documento ufficiale attestante la qualita’ della merce, e cioe’ la procedura di dichiarazione della corrispondenza rappresenta un processo di conferma della qualita’, mentre il documento di dichiarazione e’ un documento obbligatorio ufficiale nei confronti di una serie di gruppi di merci. Vogliamo ricordare che la procedura di dichiarazione e’ una forma obbligatoria di conferma della qualita’, analogamente alla certificazione obbligatoria di prodotti. La dichiarazione di corrispondenza puo’ essere rilasciata esclusivamente ad un produttore o fornitore nazionale avente lo status di una una persona giuridica oppure ad un imprenditore individuale registrato nel territorio della Federazione Russa. Il certificato igienico viene rilasciato dopo lo svolgimento di una perizia igienica che ha come oggetto la definizione della sicurezza di un campione, dopo di che viene presa la decisione sul rilascio della conclusione igienica. Il detto documento conferma la sicurezza di un prodotto oppure delle condizioni di produzione per la salute delle persone. Per il grosso dei gruppi di merci il certificato igienico viene formalizzato in primo luogo, e cioe’ vuol dire che e’ possibile ottenere il certificato di conformita’ o la dichiarazione di corrispondenza solo dopo aver ricevuto la conclusione igienica. Non solo, ma e’ approvato l’elenco dei prodotti, servizi e macchinari nei confronti dei quali devono essere formalizzate, in modo obbligatorio, conclusioni sanitarioepidemiologiche (SEZ). Certificazione volontaria nel sistema GOST R La certificazione volontaria di prodotti e servizi nel sistema GOST R rappresenta una procedura di conferma, da parte di un ente indipendente, dell’idoneita’ dei detti prodotti/servizi agli standard e alle regole vigenti (GOST, GOST R, GOST R ISO, ecc.). La certificazione volontaria e’ una forma di certificazione nell’ambito del sistema GOST R che viene applicata nei confronti dei prodotti, servizi e macchinari, la certificazione dei quali non e’ obbligatoria in base alla legislazione della Federazione Russa. Di regola, la certificazione su base volontaria si svolge su richiesta del produttore, del venditore di merci oppure su richiesta del committente. Cosi’, attualmente, alcune grosse catene commerciali in caso di acquisto di certe merci desiderano avere una conferma scritta che attesti la qualita’ anche qualora nei confronti di certi prodotti non sia prevista la certificazione. In tal caso viene svolta, appunto, la certificazione volontaria, e cioe’ il certificato di conformita’ volontario viene formalizzato a seguito degli esiti di test e, quindi, sulla base del verbale di prova e del certificato igienico, nonostante la certificazione venga attuata su base volontaria. Qualora nei confronti di un servizio o di un prodotto non sia prevista la certificazione, vuol dire che non esistono requisiti particolari e la certificazione del prodotto su base volontaria si svolge per l’idoneita’ a quelle norme di siscurezza che sono dichiarate dal produttore o dal fornitore del prodotto. I parametri per l’idoneita’ ai quali viene verificato un campione del prodotto, rappresentano la conformita’ al GOST o al capitolato tecnico (TU), e cioe’ il produttore attraverso lo svolgimento di prove di laboratorio e per via di formalizzazione del certificato Documenti per l’ export di grappe e distillati 28 volontario, oltre a confermare la qualita’ del prodotto presentato all’esame, indica anche la corrispondenza ai requisiti dichiarati nei documenti normativi. Fasi principali della certificazione volontaria: Inoltro della domanda di certificazione. Presentazione dei documenti necessari. Redazione del programma e dei metodi di prova. Svolgimento delle prove e della perizia di produzione. Analisi dei risultati ottenuti. Formalizzazione, registrazione e rilascio del certificato. Certificazione volontaria di prodotti Elenco delle voci per la certificazione volontaria di prodotti industriali, prodotti alimentari, prodotti cosmetici e profumi e le loro caratteristiche in base alle ricette e ai requisiti GOST dichiarati: Prodotti della carne e del latte. Prodotti ittici e frutti di mare. Prodotti molitori e granaglie. Ortaggi, frutta e prodotti della loro lavorazione. Prodotti di pasticceria. Vini, liquori, vodka. Birra e bevande non alcoliche. Concentrati alimentari, spezie, condimenti, succhi, te’, caffe’. Prodotti cosmetici e profumi. Marchio di conformita’ – marchio RST per la certificazione obbligatoria e volontaria Il marchio di conformita’ oppure, come viene solitamente definito, il marchio RST viene applicato sulla confezione, sul cartellino che accompagna la merce oppure sull’etichetta del prodotto. In tal modo, il marchio di conformita’ ha il compito di informare l’acquirente che il prodotto e’ stato certificato, corrisponde agli standard di qualita’ stabiliti, nonche’ sul fatto che sul prodotto e’ stato formalizzato il certificato di idoneita’. Come e’ noto, la certificazione del prodotto puo’ essere di due tipi principali, ossia la certificazione obbligatoria e la certificazione volontaria. Per i due sistemi di certificazione distinti esistono due tipi diversi di marchi di conformita’. Qualora un prodotto non sia soggetto a certificazione obbligatoria, ma il dichiarante o il produttore abbia, tuttavia, formalizzato il certificato di conformita’, sul prodotto viene applicata la marcatura di corrispondenza relativa alla certificazione volontaria. Tale marchio di conformita’ contiene l’informazione sulla “certificazione volontaria”. Nel caso in cui, invece, un prodotto sia soggetto a certificazione obbligatoria e, quindi, per tale prodotto sia stato formalizzato il certificato di conformita’ obbligatorio, sul prodotto viene applicata la marcatura del marchio di conformita’ (RST) relativo alla certificazione obbligatoria. Il detto marchio di conformita’ contiene le informazioni sull’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato di conformita’, mentre le indicazioni alfanumeriche corrispondono al numero dell’organismo di certificazione. Le norme di applicazione del marchio di conformita’ vengono regolamentate dal documento GOST R 50460-92 “Marchio di conformita’ per la certificazione obbligatoria. Forma, misure e requisiti tecnici”. Documenti per l’ export di grappe e distillati 29 Documenti necessari per ottenere il certificato di conformita’ e la conclusione sanitarioepidemiologica Per ottenere il certificato di conformita’ e la conclusione sanitario-epidemiologica per certi tipi di prodotti occorre presentare al centro di certificazione un pacchetto di documenti. Per risparmiare il tempo e’ possibile presentare copie dei documenti in forma elettronica, il che accellera’, notevolmente, il processo dei lavori relativi alla certificazione. Non serve fare un’autenticazione notarile dei documenti, ma e’ sufficiente il timbro della societa’ dichiarante. Documenti necessari per ottenere il certificato di conformita’ e la conclusione sanitario-epidemiologica per i prodotti importati dall’estero che vengono spediti in base al contratto di fornitura: • Certificato di registrazione presso l’organo fiscale (INN – Numero di identificazione del contribuente). • Certificato di iscrizione (OGhRN – Numero principale statale di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche). • Codici statistici. • Statuto dell’azienda (prime tre pagine piu’ l’ultima). • Contratto di fornitura. • Descrizione del prodotto (materiale, campo d’applicazione, articoli o marchi commerciali). • Conclusione sanitario-epidemiologica (in caso di gia’ avvenuta formalizzazione). • Estremi identificativi della societa’ dichiarante. Documenti necessari per ottenere il certificato di conformita’ e la conclusione sanitario-epidemiologica per il produttore straniero: • Descrizione del prodotto (materiale, campo di applicazione, articoli o marchi commerciali). • Descrizione del prodotto (materiale, campo di applicazione, articoli o marchi commerciali). • Informazioni relative al produttore (ragione sociale dell’azienda e sede legale). • Conclusione sanitario-epidemiologica (in caso di gia’ avvenuta formalizzazione). • Estremi identificativi della societa’ dichiarante. * Per alcuni tipi di prodotti potranno servire documenti aggiuntivi. Per i prodotti cosmetici, ad esempio, e per i prodotti chimici per uso quotidiano bisogna presentare i certificati di sicurezza. Il Certificato di conformita’ (che viene definito, altresi’, il certificato di qualita’, il certificato di sicurezza, il certificato obbligatorio, il certificato dell’Ente “Rostest”, il certificato di idoneita’ nel sistema GOST-R) e’ un documento, nell’ambito del quale gli organismi indipendenti dai produttori e dai consumatori attestano l’idoneita’ di un prodotto a certi requisiti di sicurezza stabiliti dai documenti normativi. La certificazione dei prodotti, in Russia, si impernia sulla Legge federale “Sulla tutela dei diritti dei consumatori” e “Sulla certificazione dei prodotti e dei servizi”. Documenti per l’ export di grappe e distillati 30 L’Ente di Stato «Gosstandart” (“Rostekhregulirovaniye” – Adenzia federale per la regolamentazione tecnica e la metrologia) ha approvato la Nomenclatura (Certificazione Dichiarazione) dei prodotti, nei confronti dei quali gli atti legislativi della Federazione Russa prevedono la certificazione obbligatoria. La detta Nomenclatura rappresenta un elenco di prodotti catalogati secondo il classificatore panrusso ОК 005-93, nonche’ un elenco dei relativi documenti normativi GOST, SanPiN (Regole e Norme sanitarie) ecc. La vendita al consumatore di merci che fanno parte di questa nomenclatura, nonche’ lo sdoganamento sono impossibili senza il certificato di conformita’. Il Servizio federale delle dogane della Federazione Russa assieme all’Agenzia federale per la regolamentazione tecnica e la metrologia (Gosstandart) ha approvato l’Elenco delle merci, per le quali serve la conferma di svolgimento della certificazione obbligatoria all’atto di importazione delle merci nel territorio doganale della Russia. Nel detto Elenco i prodotti sono stati classificati in conformita’ alla Nomenclatura delle merci dell’attivita’ economica con l’estero. Il sistema di certificazione rappresenta un insieme di tutti i soggetti partecipanti alla certificazione che agiscono secondo le regole stabilite nell’ambito del sistema. I sistemi di certificazione, in Russia, si suddividono in 16 sistemi di certificazione obbligatoria e in 129 sistemi di certificazione volontaria. Il venditore o il produttore di merce ha il diritto di inoltrare la domanda relativa allo svolgimento di certificazione obbligatoria o di quella volontaria a qualsiasi organismo di certificazione accreditato. La dichiarazione di corrispondenza e’ un documento attestante la conformita’ di prodotti alle richieste di sicurezza da parte del produttore. Il carattere obbligatorio di emissione della dichiarazione di corrispondenza e’ sancito dall’Agenzia federale per la regolamentazione tecnica e la metrologia (Gosstandart) nel documento denominato “Nomenclatura delle merci, la conformita’ delle quali puo’ essere confermata dalla dichiarazione di corrispondenza”. La nuova Legge federale “Sulla regolamentazione tecnica” prevede il carattere obbligatorio di esecuzione (prima che siano adottati i relativi regolamenti tecnici) dei documenti normativi precedentemente approvati (GOST, SanPin, SniP – Norme e Regole edili) che corrispondono agli obiettivi della regolamentazione tecnica come essi vengono concepiti dai regolamenti transitori della Legge. Della stessa serie dei documenti fanno parte le Leggi federali e gli atti del Governo in materia di regolamentazione tecnica che restano (pienamente o parzialmente) in vigore in conformita’ con le eccezioni provvisorie o i regolamenti transitori della Legge. I certificati di conformita’ e le dichiarazioni possono essere rilasciati esclusivamente da un Ente che ha ricevuto l’Attestato di accredito di un organismo di certificazione con l’indicazione della data di scadenza e firmato dal capo dell’Agenzia federale per la regolamentazione tecnica e la metrologia. L’Attestato dell’organismo di certificazione viene emesso su foglio di carta intestata e numerata e protetta contro le falsificazioni. L’Attestato contiene i dati della ragione sociale della persona giuridica e della sua sede legale. Produttore straniero: Delega a nome del produttore rilasciata per il diritto di compiere le azioni di certificazione di prodotti. Domanda recante il timbro e la firma del dirigente della societa’ produttrice o dell’ente di fiducia con la firma del dirigente. Documenti di iscrizione e di registrazione presso l’organo fiscale della societa’ al nome della quale viene formalizzata la delega (per ottenere la conclusione sanitario-epidemiologica). Descrizione del prodotto (specifiche tecniche, campo di applicazione, aspetto esterno). Documento attestante la qualita’ del prodotto (certificato del sistema di gestione della qualita’ ISO 9000, certificati di qualita’ di organismi di certificazione stranieri, dichiarazione del produttore di conformita’ agli standard europei e cosi’ via). Campione del prodotto per l’esecuzione di prove. Manuale d’uso/installazione o il passaporto tecnico del prodotto in lingua russa. Documenti per l’ export di grappe e distillati 31 La conclusione sanitario-epidemiologica (denominata, altresi’, il certificato igienico, la conclusione di sicurezza sanitario-igienica, il certificato d’idoneita’ igienico-sanitaria) e’ un documento attestante l’autorizzazione degli organi del Ministero della Sanita’ pubblica e dello Sviluppo sociale della Federazione Russa alla produzione e all’importazione di prodotti corrispondenti alle specifiche stabilite, alle norme igieniche e alle regole sanitarie (GhN e SanPin). La detta conclusione serve anche da conferma ufficiale di sicurezza di un prodotto per la salute umana. In una serie di casi la disponibilita’ della conclusione sanitario-epidemiologica e’ una condizione implicita per lo svolgimento della certificazione obbligatoria e per il ricevimento del certificato di conformita’. Non solo, ma la presenza della conclusione sanitario-epidemiologica e’ necessaria all’atto di importare alcuni tipi di prodotti nel territorio doganale della Federazione Russa. L’elenco dei prodotti, per i quali e’ necessario presentare la conclusione sanitario-epidemiologia per la dogana si trova qui. La necessita’ di svolgimento della perizia sanitario-epidemiologica (Legge federale del 30 marzo 1999 No. 52-F3 “Sul benessere sanitario-epidemiologico della popolazione”), nonche’ l’elenco dei prodotti soggetti alla perizia vengono definiti in conformita’ con l’Ordinanza dell’Ente “Rospotrebnadzor” (Servizio federale per la tutela dei diritti dei consumatori e del benessere delle persone) No. 224 del 19.07.2007 – vedi la voce “News” del 09.08.2007). Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 32 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN SERBIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Si No Si Si, EUR 1 Si Si, bollo di accise rilasciato dal Ministero delle Finanze della Serbia, presente sulla bottiglia al momento dello sdoganamento. Si No Si No No No Obbligatoria etichetta in lingua locale, stampata o sull’etichetta originale o in forma di etichetta adesiva. L’etichetta deve contenere i seguenti dati: la denominazione del prodotto, % di alcool, peso netto, numero di serie di produzione, anno di imbottigliamento e/o produzione, scadenza, denominazione del produttore, paese d’origine, paese di produzione, denominazione e indirizzo completo di importatore. Dazio e’ del 24% se la grappa e’ in contenitori sotto i 2 l o del 21% se la grappa e’ in contenitori sopra i 2 l. L’IVA e’ del 18%. Certificato sanitario (tradotto in serbo) Specifica del produttore (tradotta in serbo) Al confine vengono rifatte le analisi sanitarie e di qualita’ dalle competenti Autorita’ locali. Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 33 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN SLOVACCHIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Vale la documentazione per le cessioni comunitarie CMR Per l´importazione di vino e alcool é necessario presentare una richiesta presso l´Ufficio doganale, il quale rilascia il documento “Licenza d´importazione“. L´indirizzo centrale) è: dell’Ufficio doganale (Sede Colný úrad Bratislava Miletičová 42, SK-82459 Bratislava Tel: +421 2 50263310, 50263311 Fax: +421 2 50263319, 55423130 E-mail: [email protected] Internet: www.colnica.sk DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE L´importazione di superalcolici (distillati e alcool) in Slovacchia é disciplinata dalla legge n. 104/2004 G.U. e legge n. 105/2004 G.U. Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 34 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN SPAGNA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER - ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Richiesta fattura - proforma Richiesta Richiesti richiesto richiesto Regolamento U.E. 110/2008 (la parola grappa non viene tradotta) Dati di imbottigliamento Richiesta Richiesta Non vi sono limiti di quantita’ Non richiesto Richiesta Richiesta Accisa di € 830,25 per Ettolitro di alcool puro Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 35 CESSIONE COMUNITARIA GRAPPE E DISTILLATI IN UNGHERIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO Documento CMR Documento Accompagnamento Prodotto PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPERALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Si Si Si Si (con i dati dell’esportatore ed importatore aventi autorizzazione di accisa) Si Si (etichette in lingua ungherese) Accisa: Ft. 2.761 /hl° secondo la tabella di calcolo cambiamento grado alcolico in ambiente di temperatura diversa del 20 C° (p.es. 10 litri di distillati da 40% sono 4 hl° e l’accisa è Fiorini 11.044) dal 1 aprile in vigore i questionari on-line (v. link: http://www.vam.hu/enyomtatvany/index.html#2) segnati con colore arancio Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 36 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN UCRAINA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Si Si AirWaybill / CMR / TIR / SI – viene rilasciato in paese – esportatore Per importare questi prodotti in Ucraina si deve ottenere il certificato ucraino presso l’Organo statale incaricato - DERZHSTANDART In lingua ucraina secondo la legge dell’Ucraina “Sulla qualita’ e sulla sicurezza dei generi alimentari” del 23.12.97 n. 711/97-VR (articolo 38) e la legge “Sul regolamento statale del commercio di bevande alcoliche” del 19.12.95 n. 481/95-VR (articolo 11) Si - Fattura (invoice); - Contratto: secondo la normativa ucraina (in particolare “la Legge sull’attivita’ economica con l’estero”, capitolo 6), il contratto e’ obbligatorio per l’importazione di merce. Dichiarazione doganale No No No 3,5 E per 1 litro di alcole del 100%+ accisa 2,0 Euro per 1 litro + il 20% IVA (viene applicata per la somma di costo doganale della merce + dazio + accisa) Secondo la Legge ucraina “Sul regolamento della produzione e del commercio di bevande alcoliche” del 17.11.2006 n. 374-V, per importare in Ucraina bevande alcoliche bisogna ottenere una licenza presso l’Organo incaricato dal Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina che costa di UAH 780 / anno (Euro 80 circa) ed una licenza per effettuare la commercializzazione all’ingrosso di questo tipo di merce di UAH 500000 / anno (Euro 50000 circa). Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 37 AMERICHE Documenti per l’ export di grappe e distillati 38 Documenti per l’ export di grappe e distillati 39 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN ARGENTINA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT Deve contenere gli elementi sottoindicati: - nmero della fattura - luogo e data di emisione - nome ed indirizzo dell’esportatore - nome ed indirizzo dell’importatore - descrizione della merce e voce doganale - quantitá di merce, numero di colli e peso lordo - valore della merce (CIF, FOB, C&F,..) - paese d’origine - porto di imbarco - mezzo di trasporto - porto di destinazione - ammontare delle spese di trasporto - ammontare delle spese di assicurazione - la seguente dichiarazione redatta dall’esportatore: “Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta factura son el fiel reflejo de la verdad y que los precios indicados son los realmente pagados (o a pagarse). Declaro de igual forma que no existen convenios que permitan alteraciones de estos precios”. La fattura, esente da visti, e’ richiesta in 4 copie e va redatta in lingua spagnola. E’ tuttavia ammesso l’uso delle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, salvo facolta’ della dogana argentina di esigere la traduzione in lingua spagnola. E’inoltre richiesta la ”nota de empaque”, cioe’ la descrizione analitica dell’imballaggio (quantità di casse, quantità di bottiglie per ogni cassa, peso lordo, peso neto, peso totale). La Fattura consolare non e’ richiesta. DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO Documenti per l’ export di grappe e distillati -Trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading) 40 -Trasporto via aerea: lettera di vettura aerea (Air Way Bill) PACKING LIST SI - E’ richiesta la ”nota de empaque”, cioe’ la descrizione analitica dell’imballaggio. CERTIFICATO DI ORIGINE Per prodotti proveniente del Mercosur o altri Paesi con preferenze tariffarie. -Certificato di analisi emesso da laboratori ufficiali nel Paese d’origine, e con il visto della Camera di Commercio locale. Con questo certificato l’importatore procederá ad ottenere il n. presso il R.N.P.A. (Registro Nazionale di Prodotto Alimentare) CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO All’etichetta originale del prodotto deve essere aggiunta un’etichetta complementare con le seguenti informazioni in spagnolo: -denominazione del prodotto, -origine del prodotto -nome ed indirizzo dell’importatore -numero di iscrizione R.N.E. (Registro Nacional de Establecimiento importador) presso l’INAL (Istituto Nazionale di Alimenti) dell’importatore -nome ed indirizzo dell’esportatore -contenuto netto in cl, ml o cc. -graduazione alcolica in % Volume -numero di iscrizione presso il R.N.P.A. (Registro Nazionale di Prodotto Alimentare) -lotto di produzione -Dicitura: "Beber con moderación" y "Prohibida su venta a menores de 18 años". IMBALLAGGI La Resoluzione SENASA N° 19/02 (Servizio Nazionale di Sanitá Agroalimentaria) dispone che il legno per imballaggio, supporto e sistemazione, utilizzato per trasportare ogni tipo di merce che si importe nel paese, dovrá essere libero di scorze, insetti e danni derivati di essi. Gli ispettori del SENASA hanno la facoltá di ispezionare i suddetti legni, qualsiasi sia la merce che contengono, cosi come i mezzi di trasporto, allo scopo di determinare lo stato fitosanitario. DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA (A CONSUMO) Documenti per l’ export di grappe e distillati La documentazione che l’importatore deve presentare presso l’INAL per poter commercializzare il prodotto é la seguente: -Certificato originale di libera vendita nel Paese produttore, -Certificato originale di analisi emesso da laboratori ufficiali nel Paese d’origine, e con il visto della Camera di Commercio locale, -numero di iscrizione presso il R.N.P.A. 41 (Registro Nazionale di Prodotto Alimentare), -numero di iscrizione presso il R.N.E. (Registro Nacional de Establecimiento importador) presso l’INAL (Istituto Nazionale di Alimenti) dell’importatore, -Fattura commerciale, -Packing List, -Dichiarazione del produttore con il numero di lotto della merce, attestante che la stessa non ha data di scadenza. Il certificato di analisi di origine del prodotto importato dev’essere rilasciato da un laboratorio ufficiale o autorizzato del Paese d’origine. Verificata la conformità di tutte queste informazioni, l’importatore potrà (una volta partita la merce) presentare una copia della polizza di carico (Bill of Lading) per poter iniziare la pratica per ottenere il “certificato di libera circolazione”, documento definitivo per la commercializzazione della merce. Una volta arrivata la merce in dogana, l’importatore dovrà presentare la polizza di carico in originale. Nel momento di ricevere il “certificato di libera circolazione”, l’importatore dovrà firmare una dichiarazione presso l’INAL assumendo la responsabilità per eventuali danni che possa occasionare il consumo del prodotto. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE No No Si, presso l’INAL (Istituto Nazionale di Alimenti) L’importazione é soggetta al pagamento dei seguenti dazi doganali: dazio: 20% sul valore CIF diritto di statistica: 0,5% sul valore CIF IVA: 21% sul valore CIF piú gli altri dazi Imposte interne: 20% / 25% L’importatore di super alcoolici dev’essere iscritto: -presso la dogana -presso l’INAL – ”Instituto Nacional de Alimentos”. Per essere importatore di alcolici, le persone devono ottenere un numero di registro presso il R.N.P.A. “Registro Nacional de Producto Alimenticio”. L’iscrizione si realizza presso l’INAL. La persona deve essere iscritta presso la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 42 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN BRASILE DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI Deve essere redatta in portoghese o in inglese e presentata in nº 5 copie alle autorità doganali al momento dello sdoganamento. SI SI – Bill of Lading o Air Way Bill Certificato di origine della merce, rilasciato dalla autorità competente del paese di origine Il certificato di analisi dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti parametri analitici di cui si può prendere visione direttamente nell “Anexo VIII” della normativa sopra citata scaricabile nel sito del Ministero Brasiliano dell’Agricoltura mediante l’acesso al seguente link: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegisconsulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=21052 ETICHETTATURA DEL SUPERALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Documenti per l’ export di grappe e distillati L’etichetta potrà essere in lingua di origine ma con retro-etichetta aggiuntiva tradotta in portoghese Pallet in legno trattato (con il relativo certificato comprovante) o in plastica L’importatore dovrà richiedere la Licenza d’Importazione (L.I.) relativa al prodotto specifico NO NO NO NO Vedi allegato Normativa SRF nº 504, del 3 febbraio 2005 che determina l’obbligo di apposizione di un sigillo anti-contraffazione per la commercializzazione di tutti i superalcolici nel Paese. Il Brasile giustifica questa norma con la necessità di contrastare adulterazioni, frodi, contrabbando ed evasioni fiscali. In questo caso, la materia è regolata dalla “Receita Federal”, ente fiscale e doganale brasiliano, e non dal Ministero dell’Agricoltura. I sigilli dovranno essere apposti a tutti i superalcolici commercializzati, nazionali e stranieri. Nel caso dei superalcolici importati il sigillo sarà applicato alle singole bottiglie al momento dell’arrivo in dogana dall’importatore. 43 Secondo la Normativa N°54 del 18 novembre 2009 del Ministero dell’Agricoltura brasiliano è necessario fornire, per ogni spedizione, i Certificati di Origine e di Analisi dei prodotti derivati da uva. Questa norma innova la legislazione precedente che richiedeva la registrazione dell’impressa e del prodotto presso gli organi competenti locali. L’etichetta potrà anche essere in lingua di origine ma con retro-etichetta aggiuntiva tradotta in portoghese con la stessa dimensione grafica di quella italiana, proporzionale alla bottiglia e dovrà contenere tutte le informazioni di una etichetta normale secondo il Decreto nº 99.066, de 1990 art.47 e 49 , secondo lo schema riportato di seguito con la relativa traduzione: Nome Do Produto: (Nome Del Prodotto) Representante Importador: (Rappresentante Importatore) End: (Indirizzo) C.N.P.J. (Registro Che Il Rappresentante Vi Deve Fornire) Produtor: (Produttore) End.: (Vostro Indirizzo) Ingredientes : (Ingredienti) Conservantes: (Conservanti) Origem: (Origine) Capacidade: (Capacità della bottiglia : 700ml, 1 litro ecc.) Grad. Alcoólica: (Graduazione alcolica) Lote N.º _____(N °Lotto) Contem o Não contem Gluten (Contiene o non Contiene GLUTINE) Validade.: (Validità:) Evite os riscos do consumo excessivo do alcool (Evitare il rischio del consumo eccessivo di alcol) REGIME DOGANALE BRASILIANO Nella seguente tabella sono riportate le aliquote delle principali imposte, secondo la tariffa doganale brasiliana. Voce Doganale (NCM) 2208 2208.20.00 Prodotto DAZIO IPI ICMS PIS (*) COFINS AFRMM (**) Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione Acquaviti di vino o di vinacce 20 % 60% 25% 1,65% 7,60% 25% (*) l’ICMS ha regole ed aliquote che possono variare da Stato a Stato. Le aliquote succitate sono valide per lo Stato di San Paolo. (**) Viene calcolato sul valore del nolo marittimo Di seguito una breve descrizione di ciascuna delle suddette imposte: Dazio: imposta che incide su tutti i prodotti importati provenienti da paese con i quali il Brasile non ha un accordo di collaborazione che preveda la sua esenzione totale o parziale. Tra detti paesi, possono essere citati quelli appartenenti al Mercosud, Cile, Bolivia, Venezuela, Messico ecc. Detta imposta viene calcolata direttamente sul valore CIF della merce e la relativa aliquota varia da prodotto a prodotto. IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados, ovvero Imposta sui Beni Lavorati). Tale imposta incide pure sui prodotti fabbricati in Brasile, ma secondo una diversa base di calcolo. Nel caso di un prodotto importato, l’IPI viene calcolata sul valore CIF + Dazio. Come succede con il dazio, l’aliquota dell’IPI varia da prodotto a prodotto. ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ovvero Imposta sulla Circolazione delle Merci e dei Servizi). Viene calcolata sul valore CIF + Dazio + IPI + Altre Spese di Sdoganamento/Imposte e sull’ICMS stessa. È un’imposta statale, che incide su tutti i livelli dell’operazione di vendita, dal produttore fino al consumatore finale. L’ICMS, imposta equivalente all’IVA, è dovuta/pagata dal fabbricante e/o commerciante. L’aliquota ICMS è Documenti per l’ export di grappe e distillati 44 territoriale, nel senso che varia da uno Stato all’altro della Federazione brasiliana, con oscillazioni dal 7% al 18% in conformità con la legislazione interna dello Stato dove transita la merce. A San Paolo, per la maggior parte dei prodotti, le aliquote variano dall’8,8% al 18%. AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercantil, ovvero Addizionale sul Frette Marittimo). Viene calcolato sul valore del nolo marittimo, nel caso il trasporto venga realizzato via marittima. È un’imposta che è stata creata alfine di genere un fondo per favorire il rinnovo della Marina Mercantile Brasiliana. PIS (Programma de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade). Il calcolo di tali imposte nell’importazione (la metodologia di calcolo è diversa nel caso di prodotti fabbricati in Brasile) è piuttosto complesso e dipende da un grande numero di variabili che includono, oltre al valore CIF della merce, il dazio, l’IPI, l’ICMS e altre tasse inerenti allo sdoganamento. Si sottolinea che l'ICMS regolato nelle operazioni di importazioni rimane un credito che potrà essere scalato dalla ICMS inerente all’attività aziendale da essere versata mensilmente. Quindi, se in un certo mese determinata ditta deve per esempio versare R$ 100 relativi alle vendite realizzate ed ha un credito di R$ 20,00 di un'importazione fatta precedentemente, alla fine dovrà versare R$ 80,00. PIS e COFINS nell'importazione sono nella quasi totalità dei casi un costo per l'azienda. + Altre imposte/spese inerenti allo sdoganamento includono: Magazzinaggio presso il Magazzino Doganale: 0,65% sul CIF; Tassa di apertura del container (Desconsolidação): US$ 100,00/container; Liberazione della BL: da US$ 35 a US$ 50; Capatazia (uso mano d’opera portuale) per un container da 20”: R$ 190,00; Handling: US$ 30,00; Tassa di Sdoganamento: 0,8% sul valore CIF (ammontare minimo di R$ 450,00 e massimo di R$ 1.500,00); SDA (Tassa obbligatoria +/- equivalente ad un fondo di liquidazione per doganalisti): 2% sul valore CIF (ammontare minimo di R$ 224,00 e massimo di R$ 447,00); Tassa Amministrazione Pratica Sdoganamento: 2% sul valore CIF; Spese Varie (fotocopie, trasporto ecc): circa R$ 150,00. Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 45 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN CANADA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI SI – INDICANDO TUTTE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLA DOGANA CANADESE. (CCI - CANADA CUSTOMS INVOICE http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/formsformulaires/ci1.pdf) LA FATTURA EXPORT DEVE CONTENERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: NOME COMUNE DEL PRODOTTO, GRADO ALCOLICO, PESO LORDO E NETTO, NUMERO DI BOTTIGLIE, NUMERO DI CARTONI E PREZZO FOB PER SINGOLO PRODOTTO PREVISTA DALLA LEGGE ITALIANA PER ESPORTAZIONE EXTRA COMUNITARIA SI (VIA AEREA: AIRWAY BILL; VIA MARE: OCEAN CARGO MANIFEST) NO. RICHIESTO SOLO PER TARIFFE PREFERENZIALI, SE ESISTENTI NO. LE ANALISI SONO EFFETTUATE DAI SINGOLI MONOPOLI. IL MONOPOLIO DELL’ONTARIO ACCETTA CERTIFICATI DI ANALISI EFFETTUATE DA LABORATORI ISO/IEC 17025 (www.lcbotrade.com/programs_qa_certificates.htm) ETICHETTATURA DEL SUPERALCOOLICO DEVE ESSERE CONFORME ALLA NORMATIVA CANADESE E CONTENERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI SULL’ETICHETTA PRINCIPALE: 1. NOME COMUNE DEL PRODOTTO BILINGUE 2. PAESE DI ORIGINE BILINGUE 3. TENORE IN ALCOL % CONTENUTO NETTO IN ML O LITRI 4. QUANTITÀ NETTA (ESPRESSA IN VOLUME) OBBLIGATORIE, MA NON È NECESSARIO CHE SIANO SULL’ETICHETTA PRINCIPALE: A. NOME E INDIRIZZO DEL FORNITORE B. CODICE UNIVERSALE DEL PRODOTTO (UCP – EAN) (NON NECESSARIO PER L’IMPORTAZIONE PRIVATA) C. ELENCO EVENTUALI ALLERGENI (NON OBBLIGATORIA, MA FORTEMENTE SUGGERITA). D. NUMERO DI LOTTO DI PRODUZIONE (NON NECESSARIO PER L’IMPORTAZIONE PRIVATA) PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.lcbotrade.com/pdf/Product Packaging Standards - July 2008.pdf – Documenti per l’ export di grappe e distillati 46 www.lcbotrade.com/pdf/070201 LI COM Simplified Canadian Label Requirements.pdf IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE MODULO B3 – NORMALMENTE COMPILATO E PRESENTATO DAL BROKER IN DOGANA NO NO NO NON NECESSARIA IN QUANTO LA MERCE VIENE SPEDITA SU RICHIESTA DEI SINGOLI MONOPOLI. IL MONOPOLIO È PER LEGGE FEDERALE L’UNICA FIGURA AUTORIZZATA AD IMPORTARE ALCOLICI NON È RICHIESTA LA REGISTRAZIONE DELLE ETICHETTE, MA DEVONO ESSERE APPROVATE DAI MONOPOLI DAZI DOGANALI (PER LITRO – VARIABILE A SECONDO DEL PRODOTTO) TASSA D’ACCISA FEDERALE, TASSA FEDERALE SUL VALORE AGGIUNTO (GST), TASSE PROVINCIALE DI VENDITA (TPS). TUTTE LE TASSE, DAZI, ECC.... SONO NORMALMENTE A CARICO DEL MONOPOLIO UNICO IMPORTATORE AUTORIZZATO DALLA LEGGE FEDERALE - Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 47 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN CILE Capitolo 22.08: alcool etilico non naturalizzato, con grado alcolico volumetrico superiore o uguale a 80% Volume alcool etilico e acquavite naturalizzati di qualsiasi graduazione DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Documenti per l’ export di grappe e distillati Fattura Commerciale, esente da visti, è richiesta in 4 esemplari contenente le seguenti informazioni: Nome e natura del prodotto - Marchio o nome di Fantasia,se esistente -Tipologia della confezione e volume contenuto -Graduazione alcolica -Numero di confezioni che compongono il lotto Dichiarazione di congruitá del valore della merce riportato nella fattura Certificato assicurazioni (se il valore del premio assicurativo non è riportato nella Fattura commerciale). SI Documenti di trasporto internazionale – “Conocimiento de Embarque” secondo il mezzo di trasporto (aereo –marittimoterrestre) SI Si Si Le etichette devono riportare almeno: Nome e indirizzo dell’imbottigliatore nome e natura del prodotto graduazione alcolica e volume. Inoltre i liquori e distillati i importati devono riportare: il paese di origine, nome e indirizzo dell’ importatore e del distributore in lingua spagnola Secondo modalità di commercializzazione del paese di origine Trattamento degli imballaggi in legno (trattati e marcati secondo le norme NIMP n.15) Certificato “Destinacion Aduanera para productos Agropecuarios- CDA” Solcitud de 48 DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE GRADAZIONE ALCOLICA MINIMA RICHIESTA inspeccíón (a carico importatore) Certificato Eur 1 Certificato sanitario Paese di Origine No No NO NO Liquori, grappa, whisky , acqua vite e distillati incluso vini liquorosi o aromatizzati simile al vermouth hanno una un sopratassa del 27% ad Valorem CIF + aliquota IVA del 19% Dazio generale del 6% Paesi UE dazio 0%(1) Le bevande alcoliche importate devono essere iscritte nel Registro del SAG, ed essere catalogate come atte al consumo , previa ispezione e analisi di ogni partita. “Autorización de uso y disposición de alimentos importados” rilasciata dal Servicio Nacional de Salud – Seremi de Salud Gruppo 1: Distillati: 30° Brandy: 36° Cognac, rum, armagnac, Gin , Vodka: 37,5° Whisky: 40° Gruppo 2 Liquori: 16° Gruppo 3 Cocktail : senza requisiti di graduazione minima In ogni caso sarà permessa una tolleranza di fino 0,5 ° inferiore al minimo fissato per ogni tipologia di prodotto o da quello registrato sull’etichetta. Nell’ambito dell’accordo di Associazione UE-Cile il Decreto Nº 233, D.O. del 12.08.2006 del Ministero di Affari Esteri, relativo al Decreto Nº 1/2006, del Consiglio della Associazione UE-Cile si eliminano i dazi doganali relativi alle bevande alcoliche, vermut e bevande aromatizzate di origine europea. Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 49 ESPORTAZIONE DI VINO E LIQUORI IN EQUADOR DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO E LIQUORI Fattura commerciale Bill of lading (via maritime), o air way bill (via aerea) Allegata alla fattura commerciale obbligatorio Per l’ottenimento del Certificato sanitario che potrebbe essere richiesto dal produttore oppure dall’importatore locale. L’entità competente è: Istituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Inquieta Perez”. http://www.inh.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article &id=157&Itemid=259 Le etichette devono indicare chiaramente in LINGUA SPAGNOLA Nella parte frontale dell’etichetta deve dire in lingua: “Importado por (il nome dell’importatore), seguito dalla parola ECUADOR Nome e marchi del prodotto tale quale indicato nel registro sanitario Paese d’origine Numero di lotto Numero di Registro Sanitario Grado Alcolico Data di Elaborazione Capacità della bottiglia/contenitore in centimetri cubici L’ etichetta posteriore deve contenere le seguenti diciture: “Advertencia: El consumo excesivo de alcohol limita su capacidad de conducir y operar máquinas. Puede causar daños en su salud y perjudica a su familia”. “Venta prohibida a menores de 18 años”. IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE Licenza di importazione: Autorizzazione previa http://www.comexi.gov.ec/reso_docs/resolucion183.doc Documenti per l’ export di grappe e distillati 50 BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA Normative “Istituto Ecuatoriano de Normalización – INEN” – Regolamento tecnico ecuadoregno per le bibite alcoholiche http://www.inen.gov.ec/site/images/pdf/normaliza/reglamentacion/p rte_tramite_regular/prte_032.pdf REGISTRAZIONE ETICHETTE Regolamenti per le etichette: NTE INEN 1 933 NTE INEN 1334-1 DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Per tutto il capitolo 2204: Vini e Vini spumanti Ad valorem: 15% e 20% Fondo per l’Infanzia: 0,5% Imposta Consumo Speciale (ICE): 40% IVA: 12% Salvaguardia 10,5% Sottoposta alla normativa restrittiva delle importazione Risoluzione Comexi 466 e 566 http://www.comexi.gov.ec/reso_docs/registro512salvaguardiaarancel es.pdf http://www.comexi.gov.ec/reso_docs/resolucion566.pdf Per tutto il capitolo 2205: Vermouth ed altri liquori Ad valorem: 30% Fondo per l’Infanzia: 0,5% Imposta Consumo Speciale (ICE): 40% IVA: 12% Salvaguardia 10,5% Sottoposta alla normativa restrittiva delle importazione Risoluzione Comexi 466 e 566 http://www.comexi.gov.ec/reso_docs/registro512salvaguardiaarancel es.pdf http://www.comexi.gov.ec/reso_docs/resolucion566.pdf ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 51 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN MESSICO L’importazione di bibite alcoliche in Messico costituisce una procedura complessa. Oltre ad individuare un importatore iscritto nel “Padròn General de Importadores” ovvero l’ordine nazionale di importatori in Messico è necessario rivolgersi ad un agente doganale che faciliti l’importazione in quanto a conoscenza dei dazi doganali e dei certificati necessari all’atto dell’importazione. Documentazione I documenti da inviare all’agente doganale sono i seguenti: Ø Fattura commerciale o fattura pro forma redatta in spagnolo spedita dal produttore in originale o copia, tre copie per il trasporto marittimo e quattro se il trasporto avviene tramite aereo. Deve contenere le seguenti informazioni: Valore della mercanzia uguale a quello del certificato Eur1 Valore delle spese di trasporto e assicurazione del trasporto Firma della persona autorizzata, con indicazione del nome dell’azienda o timbro in tutti gli esemplari della fattura. Le fatture non devono contenere annotazioni o cancellazioni. Ø Packing List Tale documento contiene in dettaglio il contenuto del carico. Ø Certificato di origine Si tratta di un documento che certifica l’origine della mercanzia, può essere sostituto dall’Eur 1 se la mercanzia proviene dall’Unione Europea (per la compilazione vedi allegato) Ø Certificato di analisi chimiche dei vini Rilasciato da un laboratorio certificato e autorizzato dal Ministero della Sanità in Italia. Ø Certificato di libera vendita (emesso dall’USL o da ente certificato autorizzato) con la conferma che i prodotti sono di libera vendita e adatti al consumo umano. Ø Bill of Lading (per nave) o Air Waybill (per aereo) rilasciato dall’impresa di trasporti. La documentazione sopra elencata dovrà essere presentata inviata in originale con tempo prima dell’arrivo della merce, per poter procedere con le pratiche di sdoganamento. I seguenti documenti dovranno essere presentati dall’importatore: - Richiesta di importazione - Manifestazione del valore Documenti per l’ export di grappe e distillati 52 Imposte Per poter introdurre il prodotto in Messico, è necessario pagare una serie di imposte: - Imposta Generale di Importazione ed esportazione: Tale imposta è sta eliminata a partire dal 1 luglio del 2008 grazie al Trattato di Libero Commercio con l’Unione Europea (TLCUE), presentando il certificato Eur1. Per eventuali eccezioni a tale norma vedere Nom-142-SSA1-1995. - IVA attualmente del 16% (sul valore della fattura) - Imposta Speciale su Prodotti e Servizi (IEPS) (sul valore della fattura) La percentuale di tale tassa dipende dalla gradazione alcolica del prodotto: - 25% con gradazione alcolica fino a 14 gradi GL. - 30% con gradazione alcolica da 14 a 20 gradi GL. - 50% con gradazione alcolica da 20 gradi GL - Diritto di Tramite Doganale (DTA) COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO EUR 1 In occasione dell' Accordo di Associazione Economica, Concertazione Politica e Cooperazione tra l'Unione Europea ed il Messico, entrato in vigore il 1 luglio 2000, che prevede nella parte commerciale sgravi immediati o progressivi nei dazi doganali applicabili, è entrata in vigore anche una nuova normativa relativa alla documentazione che accompagna le merci. Il precedente Certificato di Origine è stato sostituito dal certificato denominato " EUR 1", normalmente utilizzato dai paesi europei (quindi anche dall' Italia) nelle esportazioni. Tale certificato viene normalmente compilato dal trasportatore e successivamente timbrato dall' ufficio doganale competente territorialmente, ed ha valore di " dichiarazione certificata di origine ". L' EUR 1 può essere omesso e sostituito dalla fattura, nella quale deve essere dichiarata l' origine della merce, solamente in due casi : 1) nel caso di esportazioni il cui valore non superi i 6000 Euro o 2) esportazioni per qualsiasi valore solo se autorizzate esplicitamente da autorità governative messicane. Il certificato EUR 1 si presenta con 12 campi, dei quali i numeri 3, 6 e 10 sono facoltativi, mentre tutti gli altri devono essere compilati senza eccezione in lingua inglese o spagnola. Nel caso in cui si volessero compilare i campi facoltativi, la compilazione deve essere assolutamente esatta, pena la non accettazione del certificato in fase di controllo doganale in Messico Non ci soffermeremo su tutti i campi, essendo alcuni di facile compilazione. Nel campo 1 va indicato il nome dell' esportatore o il numero di registro in qualità di esportatore abituale (requisito che in Italia non è prioritariamente necessario per esportare). A tal fine nessuna autorità o operatore commerciale può pretendere la citazione di tale numero o addurre la sua mancanza per bloccare, ritardare o impedire l' importazione. Nel campo 2 vanno indicati i paesi tra i quali si realizza lo scambio; nel nostro caso Italia ( EU) - Mexico. Documenti per l’ export di grappe e distillati 53 Nel campo 3 va indicato il nome del Club del Vino: Selección del Club del Vino, S.A. de C.V. Tuxpan 84, Col. Roma Sur México D.F. 06760 Nel campo 4 va apposta la dicitura ITA - EU. Nel campo 5 va indicato MEXICO. Campo 6 : trasporto: aereo, bill of landing. Il campo 8 è quello che ha suscitato le maggiori difformità interpretative. Per spiegare quanto deve contenere, riportiamo la traduzione integrale delle istruzioni di compilazione pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del Messico in data 30 giugno 2000 : "Dovrà essere annotata la descrizione dei prodotti, incluso il numero d' ordine, i marchi, la numerazione, il numero e la natura degli imballi, la denominazione delle merci e la loro classificazione doganale, per lo meno a livello di capitolo (primi quattro numeri) secondo il Sistema Armonizzato. Nel caso in cui si tratti di merce sfusa e non in contenitori, dovrà essere apposta la scritta "sfusa" ."I prodotti dovranno essere definiti secondo gli usi commerciali e con informazioni sufficienti per poterne permettere la identificazione e poter essere messi in relazione con la descrizione contenuta nella fattura." Si richiama l' attenzione su tale ultima frase, in quanto decisiva affinché la merce possa ricevere il nulla osta definitivo da parte delle autorità doganali messicane: la descrizione deve essere quindi particolarmente dettagliata. In questo contesto vale la pena di sottolineare che a fronte di una modalità di descrizione sostanzialmente sintetica come quella europea, viene privilegiata una descrizione più analitica e dettagliata da parte del Messico. Nei casi in cui lo spazio lo consenta, e per evitare difformità interpretative, si consiglia l' esatta trascrizione della fattura. Un' ulteriore raccomandazione, sempre relativa alla compilazione di tale campo 8, si riferisce all' obbligo assoluto di non lasciare spazi vuoti; sempre al riguardo si riporta la traduzione delle istruzioni pubblicate dalla citata Gazzetta Ufficiale messicana: : "In nessun caso dovranno apparire linee o spazi in bianco e non dovranno rimanere linee vuote tra i differenti prodotti indicati nel certificato. Ogni prodotto dovrà essere preceduto da un numero d' ordine. Dopo l' ultimo prodotto segnalato in questo campo, si dovrà tracciare una linea orizzontale ed una croce nello spazio rimasto in bianco." Delegazione della Commissione Europea in Messico Tel. (52.55) 5540.3345 Fax. (52.55) 5540.6564 Ministero delle Finanze Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Dirette Direzione Centrale Servizi Doganali Ispettorato 2 - Divisione III Via Mario Crucci 71 CP 00143 Roma Tel. (39.06) 5024.2086 Fax (39.06) 5095.7003 Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 54 Esempio: Documenti per l’ export di grappe e distillati 55 NORMATIVA USA PER L'IMPORTAZIONE DI LIQUORI E DISTILLATI Le normative statunitensi che regolano la commercializzazione di distillati sono stabilite dal TTB -Alcohol & Tobacco Tax & Trade Bureau - ente Federale preposto ad effettuare sia controlli qualitativi sul prodotto locale e importato, che controlli fiscali sugli importatori. Siccome il medesimo ente Federale regola l'importazione di tutte le bevande alcoliche, inclusi i vini, è relativamente facile per gli importatori di vino ottenere anche le licenze per i liquori. Va notato che si tratta di separate licenze di importazione e che non tutti gli importatori di vino sono muniti del permesso per importare anche distillati alcolici. Per ottenere tale permesso, l’importatore deve rivolgersi al seguente ufficio: TTB - ALCOHOL & TOBACCO TAX & TRADE BUREAU 650 Massachusetts Avenue Washington, DC 20226 www.ttb.gov Non e’ necessario effettuare le analisi chimiche sui distillati, in quanto il TTB accetta gli standards italiani. Tuttavia, il TTB si riserva il diritto di richiedere - spesso prima di approvare le etichette - l’effettuazione di tali analisi nel caso dei distillati aromatizzati (es.: Sambuca). I campioni sottoposti a tali analisi devono essere accompagnati da una dichiarazione, su carta intestata del produttore, indicante il metodo di produzione e gli ingredienti utilizzati. Le analisi vengono effettuate dal seguente laboratorio federale: TTB - ALCOHOL & TOBACCO TAX & TRADE BUREAU NATIONAL LABORATORY CENTER 6000 Amendale Road Amendale, Maryland Att. Dr. Abdul Maboud - Chief Alcohol and Tobacco Section Tel: 240/ 264-3700 L’approvazione della relativa etichetta viene richiesta all'ufficio competente del TTB: TTB - ALCOHOL & TOBACCO TAX & TRADE BUREAU Product Compliance Division 650 Massachusetts Avenue Washington, D.C. 20226 Tel: 202/ 927-5000 L'importatore deve allegare alle etichette gli appositi formulari TTB indicanti anche il numero della licenza d'importazione. Ciò in effetti rende l'importatore l'unico abilitato ad iniziare le pratiche per ottenere l'approvazione delle etichette. Documenti per l’ export di grappe e distillati 56 Nonostante le suddette analisi, campioni di prodotto vengono poi saltuariamente prelevati al porto d'entrata da agenti doganali e poi inoltrati al TTB per verificare se contengono ingredienti non permessi dalla U.S. Food and Drug Administration e quindi ritenuti nocivi al consumatore. Per le grappe, il TTB ha stabilito i seguenti limiti di tolleranza: -ALCOOL METILICO 0.35 percento al volume Per sostanze volatili ed alcoli superiori, il TTB non dispone di precisi standards. Per gli alcoli superiori nelle grappe (higher alcohols - 3/4/5 carbons) indicativi del processo di fermentazione, standards italiani sarebbero pure adeguati. (Il TTB tiene a verificare che il prodotto sia il risultato processo della fermentazione della distillazione - non prodotto chimicamente). -RAME 1300 ppb (parti per miliardo Sia il TTB che la Food & Drug Administration (FDA), ambedue enti preposti al controllo dei generi per il consumo umano, non hanno mai fissato un proprio livello di tolleranza per il contenuto di rame nelle bevande alcoliche. Si basano invece sul limite prescritto dalla Environmental Protection Agency (EPA) il cui compito è la tutela dell'ambiente, che lo definisce a 1300 ppb (parti per miliardo, lo stesso valore fissato per l'acqua potabile. ETICHETTATURA: Le etichette di tutti i distillati alcolici commercializzati negli USA devono riportare le seguenti informazioni: -MARCA -TIPO DI BEVANDE (es. Amaretto) -PAESE DI ORIGINE (Product of Italy) -CONTENUTO NETTO DEL RECIPIENTE (vedi Misure Standard) -CONTENUTO ALCOLICO (indicato in proof oppure “35% Alc. by Volume”) -NOME E INDIRIZZO DELL'IMPORTATORE COME APPARE SULLA LICENZA D'IMPORTAZIONE. Va pure indicata sull'etichetta l'eventuale presenza del colorante FD&C Yellow Nr. 5, noto per creare varie reazioni allergiche. Inoltre, l'indicazione dell'uso di eventuali coloranti artificiali deve essere fatta sull'etichetta frontale del prodotto nel seguente modo: "CERTIFIED COLOR" or "ARTIFICIALLY COLORED". Va inoltre indicata sull'etichetta l'eventuale presenza di solfati in parti eccedenti 10/milione, utilizzando una delle seguenti apposite indicazioni: "CONTAINS A SULFITE", "CONTAINS SULFITES" oppure "CONTAINS SULFIDING AGENTS" Non è necessario indicare il periodo di invecchiamento ("age statement"). Negli USA è inoltre obbligatorio riportare la seguente dizione sull'etichetta (sull'etichetta frontale o sulla contro etichetta) di tutte le bevande alcoliche: birra, vini e distillati. "WARNING: A) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. B) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems". Documenti per l’ export di grappe e distillati 57 Possono essere immessi sul mercato statunitense soltanto recipienti del tipo approvato dal TTB per distillati alcolici e soltanto nelle seguenti misure standard: MISURE STANDARD - in bottiglia: - in lattina: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 375 ml, 750 ml, 1 L, 1,75 L 50 ml, 100 ml, 200, 355 ml La gradazione alcolica americana è fatta in base ai "proof ", cioè la percentuale di alcool etilico in un liquido alla temperatura di 15,5 gradi centigradi-raddoppiata (rapporto di conversione 1 grado = 2 proof). TASSE FEDERALI Le tasse federali sui liquori importati vengono stabilite sulla base della gradazione alcolica, cioè per "proof gallon". Per un liquore o distillato con il massimo di grado alcolico (100 proof) la tassa federale ammonta a 13,50 dollari per gallone. Se invece il distillato contiene 90 proof (=45º) la tassa è pari al 90% di 13,50 dollari, quindi per questo distillato la tassa sarà di 12,15 dollari per gallone. Se il distillato contiene invece 80 proof (=40º) la tassa è pari all'80% di 13,50 dollari, cioè 10,80 dollari per gallone. E così via per le gradazioni più basse. TASSE - NEW YORK STATE/ NEW YORK CITY Per lo Stato di New York le tasse imposte su distillati con gradazione alcolica superiore a 48 proof (cioè 24º) sono di $1,70/litro. Per distillati alcolici con gradazione inferiore a 48 proof la tassa imposta è di $0,67/litro. Per la città di New York, invece, la tassa applicata sui liquori e’ di $0,26/litro. DAZI DOGANALI - BRANDY (non esiste per la grappa una specifica voce doganale, e pertanto viene considerata come brandy) -se prezzo per 4 litri non supera $3,43 - contenitori superiori ai 4 litri -se prezzo supera $3,43 (qualsiasi misura) - VODKAS - se prezzo per 4 litri non supera $2,05 - contenitori superiori ai 4 litri - se prezzo supera $2,05 dazio = 26,4 centesimi/proof liter dazio = 10,6 centesimi/proof liter dazio = 10,6 centesimi/proof liter dazio = 59,5 centesimi/proof liter dazio = 29 centesimi/proof liter dazio = 11,6 centesimi/proof liter - GIN, CORDIALI, LIQUORI, KIRSHWASSER dazio = 11,6 ¢/ proof liter (proof liters = % alcool : 4 x numero di litri) Si ricorda che il limite di tolleranza per metanolo nelle grappe importate è di 0,35 % al volume e che non è necessario indicare il periodo di invecchiamento ("age statement"). Inoltre, sono obbligatori i requisiti delle seguenti leggi: LEGGE CONTRO IL BIOTERRORISMO - REGISTRAZIONE PRESSO LA FDA: A partire dal 12 dicembre 2003 tutte le aziende che producono, trattano, confezionano o detengono alimenti destinati al consumo da parte di persone o animali negli Stati Uniti, debbano registrarsi presso la Food and Drug Administration (FDA) e notificare (Prior Notice), sempre alla FDA, ogni Documenti per l’ export di grappe e distillati 58 spedizione (inclusa campionatura) effettuata negli USA secondo le regole stabilite dal "Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act" del 2002 (la legge contro il bioterrorismo). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della FDA: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html. La FDA rende obbligatoria la figura dell'agente USA, che deve essere nominato dall'azienda che si registra, per tutti gli Stati Uniti. Chiunque sia residente legale negli Stati Uniti puo' fare da agente, purche' la persona privata o la ditta sia nominata da parte dell'azienda che si registra. Il ns. ufficio dispone di nominativi di societa' private che fanno da agenti per la registrazione FDA di aziende italiane. L'agente USA fa da tramite nelle comunicazioni tra la FDA e l'azienda straniera, per comunicazioni abituali e di emergenza. L'agente USA sara' la persona contattata dalla FDA nel caso di un'emergenza, a meno che la registrazione non indichi un altro contatto per le emergenze. La FDA ritiene l'agente quale rappresentante dell'azienda registrata. Di conseguenza, tutte le informazioni trasmesse dalla FDA all'agente sono considerate dalla FDA come trasmesse all'azienda registrata. LEGGE SUGLI ALLERGENI: Il 1 gennaio 2006 e' entrata in vigore anche la Legge della Food and Drug Administration (FDA) riguardante l'etichettatura degli allergeni nei prodotti alimentari e, nel futuro, anche dei vini. Secondo tale legge, l'etichetta di tali prodotti deve specificare, in termini di uso comune e molto espliciti, la presenza dei seguenti ingredienti: latte, uova, grano, soia, frutta secca (peanuts, tree nuts), pesce e crostacei. Inoltre, l'etichetta deve indicare se un altro degli ingredienti contenuti nel prodotto e' stato in contatto con uno o piu' di questi allergeni. Gli allergeni possono essere elencati sull'etichetta assieme agli altri ingredienti oppure separatamente, per esempio: "Contains milk", "Contains egg", ecc. Non e' disponibile una versione italiana della norma. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della FDA: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/alrgact.html Per quanto riguarda il commercio con i prodotti biologici, Vi preghiamo notare che la legislazione americana richiede che i prodotti biologici esportati negli USA siano certificati da una delle agenzie accreditate presso il Dipartimento americano dell'Agricoltura (USDA). Per controllare lo stato aggiornato degli acrediti, consultare il sito ufficiale dell'USDA: http://www.ams.usda.gov/nop/CertifyingAgents/Accredited.html#topForeign Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 59 ESPORTAZIONE DI GRAPPE E DISTILLATI IN PERÚ DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE Bill of lading (via maritime), o air way bill (via aerea) Allegata alla fattura commerciale obbligatorio Sussistono in Perú normative riguardanti la registrazione di prodotti alimentari e bevande (per la libera commercializzazione), della Digesa (Dirección Generale de Salud Ambiental) del Ministero della Salute Peruviano: Registro Sanitario di Alimenti e Bevande, sulle seguenti basi legali: “Legge N° 26842, Art. 91° del 20-07-97” “D.S. N° 007-98-SA, Art. 105° (25-09-98)”, “Legge n° 27821, Legge de promoción de suplementos nutricionales, Art. 3° del 16/10/02” “Legge N° 28405, Art 9°” “Legge 716, Legge de protección al consumidor” CERTIFICATI DI ANALISI I requisiti possono essere visualizzati nel seguente: http://www.digesa.sld.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28 Il formulario per la registrazione sanitaria è possibile ottenerla via internet, ciccando sul seguente sito: http://www.digesa.sld.pe/formularios/29-2.xls I principali documenti richiesti all’esportatore sono: certificati di libera vendita e commercializzazione emesso dall’autorità competente del paese d’origine analisi fisico, chimico e microbiologica, emessa da un laboratorio accreditato etichettato in lingua spagnola (legge 28405) (vedi etichettatura del vino) ETICHETTATURA DELLE BEVANDE ALCOLICHE Dall’1.6.2005 è in vigore la legge N° 28405 (30.11.04) sull’etichettatura dei prodotti industriali http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/NORMREGLAMENTOS/Legge 28405(1).pdf e relativa Regolamentazione, D.S. N° 020-2005-PRODUCE (26-05-05) http://www.aduanet.gob.pe/novedades/Doganales/comunicados/2005/mayo/D S020-2005-PRODUCE.pdf che impone l’obbligo di specificare in lingua spagnola il tipo di prodotto ed il contenuto. La normativa specifica per la commercializzazione, pubblicità e Documenti per l’ export di grappe e distillati 60 sull’etichettature Legge n° 28681 e la sua regolamentazione con D.S. n° 012-2009-SA, che regola gli obblighi e infrazioni dei consumatori e dei commercializzatori, evidenziando che potrebbe danneggiare la salute. A questo riguardo, si dovrà evidenziare nell’etichetta: “PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS” y “SI HAS INGERIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NO MANEJES” IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Tutte le procedure per un’importazione definitiva sono regolate sulla base delle seguenti normative, che si possono visualizzare nel link della Dogana Peruviana di seguito indicato: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/definitivos/importac/ procGenerale/index.html Testo Unico della Legge Generale Doganale, approvato dal D.S. Nº 129-2004EF pubblicato il 12.09.2004 e successive norme di modificazione. Legge Generale Doganale, approvata con D.L. Nº 1053 pubblicata in data 27.06.2008. Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF pubblicato in data 26.01.2005. Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato con D.S. Nº 0102009-EF pubblicato in data 16.01.2009. Elenco delle Sanzioni applicabili a infrazioni previste nella Legge Generale Doganale, approvata con D.S. N° 031-2009-EF pubblicata in data 11.02.2009. Legge delle violazioni di carattere penale doganali, Legge Nº 28008 pubblicata in data 19.06.2003 e la sua normativa di modificazione. Regolamento della Legge delle violazioni Doganali, approvato con D.S Nº 1212003-EF pubblicato in data 27.08.2003 e la sua normativa di modificazione. Testo Unico del Codice Tributario, approvato con Decreto Supremo Nº 135-99EF pubblicato in data 19.08.1999 e la sua normativa di modificazione. Legge delle Procedure Amministrative Generale, Legge Nº 27444 pubblicata il in data 11.04.2001 e la sua normativa di modificazione. Accordo relativo alla applicazione dell’Articolo VII dell’Accordo Generale sui Dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994, approvato con Risoluzione Legislativa Nº 26407 pubblicata in data 18.12.1994. Regolamento dell’Accordo relativo alla applicazione del Articolo VII dell’Accordo Generale sui dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994, approvato por Decreto Supremo Nº 186-99-EF pubblicato in data 29.12.1999, e la sua normativa di modificazione e di ampliamento. Forme ed istruzioni della “Declaración Única de Aduanas (DUA)”, approvato con Risoluzione dell’Intendenza Nazionale Nº 000ADT/2000-000750 pubblicata in data 22.03.2000. Istruzioni per la compilazione della “Declaración Única de Aduanas (DUA)” INTA-IT.00.04, approvato con Risoluzione dell’Intendenza Nazionale Nº 000ADT/2000-002180 pubblicata in data 02.08.2000, e la sua normativa di modificazione. Scheda della Dichiarazione Andina di Valore (DAV), approvato con la Decisione Nº 379 della Comunità Andina delle Nazioni (CAN) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Accordo in data 27.06.1995. Obbligo di presentazione della Dichiarazione Andina di Valore -DAV da parte degli operatori di qualunque Paese, approvata con Risoluzione dell’Intendenza Nazionale Nº 000 ADT/2002-000051 pubblicata il in data 11.01.2002. Normativa che approva le disposizioni regolamentari del D. L Nº 943, Legge di Registro Unico dei Contribuenti, approvata con Risoluzione della Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria Nº 210-2004-SUNAT pubblicata in data 18.09.2004 e la sua normativa di modificazione. Regolamento delle Ricevute di Pagamento, approvato con Risoluzione della Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria N° 007-99/SUNAT Documenti per l’ export di grappe e distillati 61 pubblicata in data 24.01.1999. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIO NE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Per tutto il capitolo 22: vini, spumanti, DAZIO DOGANALE o AD VALOREM : IMPOSTA SELETTIVA AL CONSUMO : IMPOSTA GENERALE ALLE VENDITE : grappa i dazi sono i seguenti: 9% 20% 19% Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 62 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN VENEZUELA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPERALCOLICO Documenti per l’ export di grappe e distillati FATTURA COMMERCIALE EMESSA DALL’ESPORTATORE NON È RICHIESTA ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO (BILL OF LADING O AIR WAY BILL) PAKING LIST CON IL DETTAGLIO DELLA MERCE . NON È RICHIESTO IL CERTIFICATO DI ORIGINE CHE È INVECE OBBLIGATORIO PER LE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI CON I QUALI IL VENEZUELA HA FIRMATO ACCORDI PREFERNZIALI DI INTERSCAMBIO COMMERCIALE. -CERTIFICATO DI ANALISI RILASCIATO DA UN LABORATORIO D'ANALISI RICONOSCIUTO DALLE AUTORITÀ ITALIANE; -IN PRESENZA DI GRAPPA E DISTILLATI ITALIANI INVECCHIATI, VIENE RICHIESTO IL CERTIFICATO CHE ATTESTI IL PERIODO DI INVECCHIAMENTO DELLA GRAPPA E DEL DISTILLATO E L’ORIGINE, RILASCIATO DALLE AUTORITÀ ITALIANE COMPETENTI; -CERTIFICATO RILASCIATO DALLE AUTORITÀ ITALIANE COMPETENTI, NEL QUALE SI ATTESTI CHE LA GRAPPA E IL DISTILLATO ITALIANO IN ESPORTAZIONE VERSO IL VENEZUELA SONO COMMERCIALIZZATI IN ITALIA E SONO IDONEI AL CONSUMO UMANO. LE ETICHETTE DEVONO GIÀ ESSERE STATE REGISTRATE PRESSO IL MINISTERO VENEZUELANO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD . PER L’INSERIMENTO NEL REGISTRO SANITARIO OCCORRE CONSEGNARE: 7 ESEMPLARI IN LINGUA SPAGNOLA DI ETICHETTE CON LE QUALI VERRÀ COMMERCIALIZZATA LA GRAPPA E IL DISTILLATO ITALIANO IMPORTATO IN VENEZUELA; LE ETICHETTE DEVONO RIPORTARE: IL NOME DESCRITTIVO DEL PRODOTTO, MARCA, RAGIONE SOCIALE E 63 IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE INDIRIZZO DEL PRODUTTORE, INDICAZIONE DELL’IMPORTATORE E RAPPRESENTANTE, CONTENUTO E GRADO ALCOLICO, NUMERO DI REGISTRO SANITARIO; -4 CAMPIONI RAPPRESENTATIVI DEL PRODOTTO CHE SI VUOLE REGISTRARE; -LETTERA DI AUTORIZZAZIONE O DELEGA, CON LA QUALE L’ESPORTATORE AUTORIZZA IL RICHIEDENTE VENEZUELANO AD EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE SANITARIA IN VENEZUELA NON RISULTANO DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI IMBALLAGGI UNA VOLTA GIUNTA LA MERCE IN VENEZUELA E DEPOSITATA IN MAGAZZINO, L’AGENTE DOGANALE DISPONE DI CINQUE GIORNI LAVORATIVI PER PREDISPORRE I SEGUENTI DOCUMENTI: -DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR(FORMULARIO 87 DAV); -DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (DUA), RILASCIATO DAL SISTEMA INFORMATICO SIDUNEA. CERTIFICATO CHE ATTESTA L’INSERIMENTO DELLA GRAPPA E IL DISTILLATO ITALIANO IMPORTATO DA PARTE DELLA DITTA IMPORTATRICE NEL REGISTRO SANITARIO TENUTO DAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD. DOPO LA CONSEGNA AL VETTORE DELLA MERCE, L’ESPORTATORE DOVRÁ PROVVEDERE AD INVIARE VIA FAX E SUCCESSIVAMENTE IN ORIGINALE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ALL’IMPORTATORE: -FATTURA COMMERCIALE;-ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO (BILL OF LADING O AIR WAY BILL); -PACKING LIST NON È STATO FISSATO UN CONTINGENTE DOGANALE PER L’IMPORTAZIONE DI GRAPPA E DISTILLATI DALL’ITALIA Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 64 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN URUGUAY DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI Si, fattura commerciale. Si, la dichiarazione doganale viene realizzata nel DOCUMENTO UNICO ADUANERO (DUA). Il DUA viene compilato dal “despachante” (spedizioniere) che e’ la figura nesso tra l’importatore e la Dogana locale. Trasporto via mare: Bill of Lading Trasporto via aerea: Air way Bill Sí, documento che descrive la merce. Viene richiesto il certificato di origine soltanto per i prodotti provenienti dal Mercosur o altri paesi con preferenze tariffarie con l’obiettivo di ridurre o eliminare i dazi doganali che gravano l’ingresso delle merce. Analisi della “División Análisis” della “Dirección Nacional de Aduanas”: Estrazione obbligatoria di campionatura per analisi da parte della “División Análisis” della “Dirección Nacional de Aduanas”. Nel DUA vengono dichiarati e pagati la quantità delle analisi tecniche richieste. Costo per analisi: circa 35 euro. Termine per autorizzazione: 20 giorni. Prodotti alimentari e bevande. Il LATU (Laboratorio Tecnologico del Uruguay) e’ l’ente di controllo locale dei prodotti alimentari e bevande fabbricati e commercializzati nel Paese. Nell’articolo 17 del decreto Nº 338 de 22/09/82 vengono elencati i prodotti che devono sottomettersi ad ispezione obbligatoria da parte del LATU (Laboratorio Tecnologico del Uruguay) al momento di ingresso nel Paese. Nonostante, ad oggi, tale elenco non include i prodotti con codice doganale 2208 (grappe e distillati). ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI No Imballaggi di legno (pallets, bins, ecc.) non processato dovranno compiere con i requisiti fitosanitari determinati dalla “Dirección General de Servicios Agrícolas” del “Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca” dell’Uruguay. Res. 29.06.06 DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE Documenti per l’ export di grappe e distillati 65 DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DUA – DOCUMENTO UNICO ADUANERO de IMPORTACION Documenti che l’esportatore di grappe dovra’ fornire all’importatore: Fattura commerciale Certificato di analisi emesso da un organismo ufficiale dal paese di provenienza del prodotto. Certificato d’origine (solo per prodotti provenienti dal Mercosur o altri paesi con preferenze tariffarie. No Legge Nº 16.753 de 13/06/96. Le bevande alcooliche dovranno disporre nell’etichetta le seguenti informazioni (art 7): Tutti i contenitori delle bevande alcooliche sia di produzione nazionale o importata, dovranno avere stampati nell’etichetta principale: la natura o tipo di prodotto, graduazione e l’identificazione del fabbricante o importatore. In termini piu’ generali, le informazioni obbligatorie per l’etichetta degli alimentari confezionati devono essere: -Denominazione di vendita del prodotto -Lista degli ingredienti -Contenuti netti -Identificazione dell’origine -Nome o ragione sociale ed indirizzo dell’importatore, nel caso di alimentari importati -Identificazione della partita -Data di scadenza -Preparazione ed istruzioni di uso del prodotto alimentare quando corrisponde L’etichettatura degli alimentari sarà realizzata esclusivamente negli stabilimenti abilitati dalle autorità competenti del Paese di origine per l’elaborazione o il selezionamento. Quando l’etichetta non sia redatta in spagnolo, dovrà essere applicata un’ etichetta complementaria con le informazioni obbligatorie. Tale etichetta potrà essere applicata nel Paese di origine o nel Paese di destino del prodotto, in forma previa alla commercializzazione dello stesso. DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Il dazio doganale e le tasse applicate per le importazioni di grappe sono le seguenti: * TGA (dazio doganale per prodotti provenienti dall’estero del Mercosur): 20%, calcolato sul prezzo CIF. * IVA: 22%, calcolato sul prezzo: CIF + TGA. * Anticipo dell’IVA: 10%, calcolato sul prezzo: CIF + TGA. * Anticipo dell’IMESI: 54%, calcolato su un Documenti per l’ export di grappe e distillati 66 valore fittizio per litro di prodotto (Valore fittizio attuale: 58,62 pesos uruguaiani circa 2,7 euro). * TCO (Tasa consular): 2%, calcolato sul prezzo CIF. * Costo analisi di campionatura - “División Análisis” della “Dirección Nacional de Aduanas”: circa 35 euro. ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Normativa e requisiti per l’importazione: Legge Nº 16753 de 13/VI/96. Iscrizione dell’importatore nel registro della “Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (ANCAP)”. Le bevande alcooliche dovranno disporre nell’etichetta le seguenti informazioni (art 7): tutti i contenitori delle bevande alcooliche sia di produzione nazionale o importata, dovranno avere stampati nell’etichetta principale: la natura o tipo di prodotto, graduazione alcoolica e l’identificazione del fabbricante u importatore. Decreto Nº 315 de 5/VII/94. “Reglamento Bromatológico Nacional” (e decreti modificatori). Norme igieniche. I prodotti dovranno compiere con le norme igieniche stabilite specificamente in questo regolamento ed essere abilitati dall’ufficio bromatologico che autorizza l’importazione (num. 1.2.7 del regolamento). Le bevande alcooliche distillate dovranno compiere quanto previsto nelle norme UNIT segnalate nel capitolo 27 del Regolamento. Norme techniche e di qualita’: L’ente di controllo locale dei distillati che vengono commercializzati nel mercato e’ “Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (ANCAP)”. Le bevande alcooliche fabbricate e commercializzate nel Paese sono soggette alle disposizioni stabilite nella Legge: Nº 16.753 del 13/06/96. Nota: si suggerisce di controllare e confrontare queste informazioni, previamente all’esportazione dei prodotti, con l’importatore o partner commerciale locale che potrebbero accedere e disporre di dati, conoscenze ed informazioni propri dello svolgimento abituale della sua attivita’. Le informazioni vertite in questo documento sono state ricavate dai diversi organismi locali coinvolti nel processo di ingresso e commercializzazione nel Paese dei prodotti in oggetto. L'Ufficio di Montevideo non si assume responsabilitá per gli eventuali errori, omissioni o dati non aggiornati che tali informazioni potrebbero contenere. Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 67 ASIA Documenti per l’ export di grappe e distillati 68 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN AZERBAIJAN DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE La somma totale della merce deve essere indicata nella fattura di export Partita IVA, i recapiti del dichiarante, nome e codice del paese, paese di origine, paese di destinazione, codice del paese di destinazione Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura SI SI Nome, modello, tipo, misure, parametri di unificazione del prodotto, possibilmente in lingua AZERA Cartone Documenti DAU Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura NO NO .............. NO IVA (18 %) + % = TOTALE 36 % Certificato sanitario Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 69 ESPORTAZIONE GRAPPE IN CINA Export regulations: --Regulations of import goods According to the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China (AQSIQ), imported beverage shall be inspected and approved by the exit-entry inspection and quarantine authority when products arrived at Chinese local customs. Customs shall only allow products with exit-entry inspection and quarantine authority inspection certificates to be imported. Based on the new regulation (The Food Safety Law of the People’s Republic of China), when the wine products enter into Chinese custom, the following documents should be prepared when the shipper or deputy applies for the inspection: Certificate of Original of production (C.O.O.)—provided by Italian authority B/L or airway B/L (Bill of Lading, B/L) Importation contract Importation invoice Packing list /Weight memo Insurance Quality and quantity certificate Sanitary certificate of origin—provided by Italian authority Chinese labels and Chinese instructions --The requirement of the inspection: The wine should match up the relevant certificates. Contents specified in the labels are or are not in accordance with the products. The customs officers will check the sample of wine, check the quality and ingredients, the ingredients should be the same with the descriptions on the label. Falling to pass the inspection, the wine is unable to be sold or used in the Chinese market. --The regulations and laws of Labeling: Imported wine shall have Chinese labels and Chinese instructions. Labels and instructions shall indicate the food place of origin and the domestic agent’s name, address and contact information. Imported wine without Chinese labels and Chinese instructions or whose labels and instructions fail to meet requirements shall not be imported. According to Chinese regulation of General standard for the labeling of prepackaged food, products should have a legal Chinese label on its package (back label). The relevant regulations are as follows: "General standard for the labeling of prepackaged foods" see attachment “General standard for the labeling of prepackaged alcoholic beverage” see attachment The label shall indicate: The name, specification, net content and date of production; List of ingredients or formulation; Alcoholic strength (%); Producer name, address and contact information; Documenti per l’ export di grappe e distillati 70 Shelf life; Net weight and volume; Storage conditions; Code of national standard, or industrial standard, or enterprise standard for the product; Importer or distributor’s name, address and contact information; and Other information to be indicated in accordance with applicable legislation, regulation and national food safety standards. Note: wine and alcoholic beverages over 10 per cent alcohol volume are not required to list the date of minimum durability (use by date/expiry date) on the label. --The application of the Chinese labeling: After the products arrives the local custom, the importer or deputy should apply the label to the local custom with wine together. The customs officers will inspect the wine and the label, and it needs to prepare the prospectus of Chinese labeling and the translation of the prospectus. --Tariff HS Codes Product description Import duty % VAT% Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverage: spirits obtained by distilling grape wine or grape marc whiskies 10 17 10 17 10 17 10 17 2208.5000 rum and other spirit obtained by distilling fermented sugarcane products gin and Geneva 10 17 2208.6000 vodka 10 17 2208.7000 liqueurs and cordials 10 17 22.08 2208.2000 2208.3000 2208.4000 --Hygienic standard for distilled spirits Item Requirements Methanol / (g/L) ≤ Cereal Distilled Spirits 0.6 Fruit Distilled Spirits 2.0 Other Distilled Spirits 0.6 8.0 8.0 8.0 1.0 1.0 1.0 Cyanidea (by HCN)/ (mg/L) ≤ Lead (by Pb)/mg/L ≤ Documenti per l’ export di grappe e distillati 71 NOTE: The methanol and cyanide index es correspond with the alcoholic concentration of 100% volume Spirits and Alcohol Import Regulations in China According to the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, there are no specific forbidden regulations about brandy import from Italy. At this moment, the related regulations executed are GB/11856-2008 Brandy standard, GB 2757-1981 Hygienic standards for distilled liquor and formulated liquor and GB\T 5009.48-1996 Method for analysis of hygienic standard of distilled wines and mixed wines. Among those, GB/11856-2008 Brandy standard is based on the 110/2008 European Union standards on brandy. Those regulations and standards provide definition of brandy, the regulated quantity of total volatile substances for non alcohol and the four classes of “XO”, “VSOP”, “VO”, and “VS”. The problems emerges when limited quantity of certain ingredients is differently regulated in the Chinese regulation GB/11856-2008 and the European Union standards. In particular, the Methanol, in Chinese regulation the qualified amount should be lower than 1.2g/L (calculated by 60%alcohol) and the European standard noted that should be lower than 10g/L. Shanghai Entry- Exit Inspection and Quarantine Bureau would declare the product is not qualified to enter Chinese market if the products fail the standards. The disqualified products should be either sent back to the export country or destroyed immediately. Info: [email protected] [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 72 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN COREA DEL SUD DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO Nome e tipologia del Prodotto, Ragione Sociale, Indirizzo, e N. Telefonico dell’Importatore, N. di Registrazione / Licenza dell’Importatore Peso Netto del Prodotto Data di imbottigliamento Elenco Ingredienti ed Additivi con Relative Percentuali Percentuale di Alcool Contenuto Restituzione e/o ricambio del prodotto Consigli per la conservazione Avvertimento sulla salute e sul limite d’eta’ per la vendita -Tassa di importazione:15%(CIFx15%) -Tassa di prodotti alcolici:72% ((CIF+importo di tassa di import.) x72% ) -Tassa di educazione :10%(importo di tassa sui prodotti alcolicix10%) -VAT(IVA):10% Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 73 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN GIAPPONE DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT (INVOICE) DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO Documenti per l’ export di grappe e distillati Attesta e comprova la transazione commerciale fra le parti, descrivendo le merci in oggetto e fornendo tutti i dettagli utili sia all’identificazione delle merci sia alla spedizione. E’ emessa dal venditore per necessità amministrative del compratore e per disposizioni doganali del paese importatore. Elementi da indicare in fattura: dati della ditta del venditore fra cui: numero d’iscrizione alla CCIAA e codice meccanografico (preceduto dalla lettera M, assegnato dalla CCIAA, necessario per svolgere abitualmente un´attività commerciale con l´estero); data emissione e numero progressivo; nome ed indirizzo completo dell’ordinante; nome ed indirizzo completo dell’eventuale destinatario della merce (se diverso dall’ordinante); data dell'ordine, o riferimento alla fattura proforma o alla conferma d’ordine; caratteristiche della merce (onde si possa classificarla doganalmente) e voce doganale (se si conosce); dichiarazione sull’origine della merce; valore della merce secondo quanto previsto dal contratto (Incoterms 2000: Ex Works, FOB, FAS, CIF, C&F o altro); tipo d’imballaggio; marcature; numero dei colli, peso lordo; peso netto o numero di pezzi; clausole di consegna, o Incoterms (FOB, CIF ecc. quando si usano, per evitare problemi d’interpretazione è bene riportare la dicitura “Incoterms 2000 della Camera di Commercio Internazionale” e conoscerne il contenuto, che stabilisce la ripartizione d’oneri e responsabilità tra venditore e compratore); luogo di spedizione e luogo d’arrivo della merce; ammontare delle spese di trasporto; ammontare delle spese d’assicurazione; valuta, modo di pagamento con il riferimento e data di pagamento; eventuali sconti; dicitura “non imponibile IVA ai sensi del DPR 633/72”, se l’ordinante è un soggetto residente in paesi extra UE; è consigliabile apporre il timbro e la firma. Vedi “DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE” Polizza di carico marittima (Bill of Lading-Connaissement) Perfeziona il contratto di trasporto marittimo per la spedizione di cose determinate, ed è rilasciata dal vettore al caricatore, solo ad imbarco avvenuto della merce sulla nave. La polizza di carico marittima (B/L) è anche titolo rappresentativo della merce, perciò si trasferisce la proprietà 74 della merce mediante la sua girata. E’ di solito emessa in tre originali più un certo numero di copie non negoziabili, e l’insieme degli esemplari si chiama gioco completo. La polizza di carico marittima può quindi essere nominativa, all’ordine o al portatore. Quella al portatore, dà diritto, al possessore legittimo e in buona fede del titolo, alla consegna della merce da parte del capitano della nave. Quelle all’ordine e nominative, devono invece essere girate per trasferire la disponibilità della merce. La P/C all’ordine si trasferisce mediante girata che può essere piena o in bianco. E’ piena se è indicato il nome del giratario e in bianco se c’è solo la firma del girante. La P/C nominativa si trasferisce mediante girata piena, datata e autenticata, ed è obbligatoria in questo caso l’indicazione del destinatario. Le polizze di carico marittime possono essere dei seguenti tipi, con le seguenti clausole limitative: “ricevuto per l’imbarco” se riguarda merci giunte alla compagnia di navigazione, ma non ancora a bordo della nave; “diretta” o “cumulativa”, riguarda il trasporto di merci eseguito cumulativamente da diversi vettori; “pulita o sporca” a seconda che su di essa siano o no riportate annotazioni o riserve circa la stato della merce o di condizionatura di essa; “vecchie” o “stantie” (Stale of date) sono quelle che sono presentate oltre 21 giorni dalla loro emissione, in utilizzo di crediti documentari; “valutate o aperte” se indicano o no il valore della merce caricata. Lettera di trasporto aereo (Air Way Bill) Il contratto di trasporto aereo si perfeziona mediante l’emissione della lettera di trasporto aereo (AWB), compilata completamente dalla compagnia aerea (o dallo spedizioniere) dietro una lettera d’istruzioni del mittente. L’emissione effettiva della lettera di trasporto aereo si ha quando lo spedizioniere o il vettore ha preso in consegna la merce e prima di essere effettivamente caricata sull’aeromobile. La lettera di trasporto aereo è emessa in 12 esemplari di cui tre originali. La Lta non è titolo rappresentativo della merce. Il destinatario avvertito dal vettore può quindi presentarsi a ritirare la merce senza esibire il terzo originale della Lta. PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI Non e’ richiesto per importare le merci in Giappone. Talvolta puo’ essere richiesto dal cliente soprattutto nel credito documentario. E’ rilasciato dalla Camera di Commercio (CCIAA), e va presentato in originale, in lingua inglese. Va rilasciato da laboratori riconosciuti dal Ministero della Sanita’ giapponese. (Per i nominativi di tali laboratori, vedi allegato A) La legge sulla sanità alimentare impone dei limiti per le sostanze disciolte nei distillati e liquori, la cui osservanza deve essere attestata dal certificato. Documenti per l’ export di grappe e distillati acido sorbico non consentito acido salicilico non consentito anidride solforosa inferiore a 30 ppm alcol metilico inferiore a 1 mg/cm3 di alcol idrato 75 alcol metilico alcol metilico per uso dolciario ETICHETTATURA DEL SUPERALCOOLICO inferiore a 1 mg/cm3 di alcol idrato inferiore a 5 mg/cm3. Deve essere indicato: “prodotto per uso dolciario” da dichiarare coloranti Etichettatura obbligatoria I distillati e liquori destinati alla vendita devono rispettare le norme sugli standard d’etichettatura secondo la Legge dell’Associazione per il Commercio d’Alcolici, la Legge sulla Sanità Alimentare e la Legge sulle Misurazioni. Per i vini d’importazione, gli importatori e i rivenditori sono obbligati ad apporre sui contenitori dei vini (es. bottiglie) l’etichetta di cui sotto. Tal etichettatura deve essere effettuata prima che la merce abbia lasciato gli stabilimenti di produzione o la zona franca doganale. Le diciture da riportare in lingua giapponese sull’etichetta obbligatoria sono: Nome del prodotto/tipo di distillati/liquori.* Additivi alimentari (antiossidanti e conservanti, es. anidride solforosa). Contenuto alcolico. Quantità contenuta/volume del contenitore. Paese d’origine. Nome e indirizzo dell’importatore e del rivenditore. Indirizzo del distributore (solo se non coincide con f). Etichettatura per evitare il consumo da parte dei minorenni. Nota: Secondo quanto stabilito dalla Liquor Tax Act, le bevande alcoliche sono classificate nelle seguenti tipologie le cui relative denominazioni vanno riportate sull’etichetta: Seishu (Sake), Gosei Seishu (Sake sintetico), Shochu (alcolici tradizionali giapponesi distillati da riso, orzo, patata ecc.), Mirin (fermentati di riso tradizionali giapponesi ), Birra, Kajitsushu (vini e altri alcolici fermentati di frutti), Wiskey/Brandy, Spirits (alcolici che superano 37 gradi), Liquori (alcolici che superano 12 gradi), Altri alcolici che non rientrano nelle categorie summenzionate. In Giappone, la grappa e’ classificata come Wiskey/Brandy. IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Etichettatura industriale volontaria. L’indicazione sull’etichetta che riguardi solo l’origine del prodotto, pone ancora delle difficoltà per il consumatore nel cercare di capire le caratteristiche della bevanda. Anche se non è obbligatorio, i produttori utilizzano ulteriori etichette in giapponese che ne facilitino la comprensione. Queste riportano informazioni quali la descrizione del gusto, l’uvaggio e l’origine delle uve. Generalmente 6, 12, 24 bottiglie a collo. “Notification form for importation of foods, etc.” (Vedi allegato B). A tale modulo, deve essere allegata la descrizione del processo produttivo e un certificato d’analisi (in originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese. Tale certificato può essere ritenuto sufficiente, e in tal caso non sarà effettuata alcun’analisi nella zona franca doganale, Documenti per l’ export di grappe e distillati 76 DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE procedendo allo sdoganamento. E’ consigliabile che lo spedizioniere presenti tali documenti in originale alla dogana, con un certo anticipo rispetto all’arrivo della merce. Salvo non conformità o irregolarità, ripetendo più importazioni dello stesso articolo, le autorità dovrebbero non effettuare analisi e ritenere sufficienti copie del certificato iniziale per un certo periodo (circa un anno), ma è opportuno che lo spedizioniere verifichi tale eventualità. Vedi “DOCUMENTI DI TRASPORTO” Non limitato Non esiste Generalmente non richiesta Facoltativa Non ci sono dazi doganali per i distillati di vino o vinacce, ma si applica la tassa sugli alcolici di 367.188yen/kl fino a 37 gradi di contenuto alcolico, che diventa di 367.188 piu’ 9.924 yen/kl per ogni grado eccedente i 37. (Vedi scheda a disposizione sul sito del competente Ministero giapponese: http://www.customs.go.jp/english/tariff/2010_4/data/i2010 04e_22.htm) Prodotti dell’agricoltura biologica In Giappone esiste il marchio JAS semplice e JAS biologico per contrassegnare i prodotti ottenuti secondo gli standard agricoli giapponesi. La legge di riferimento è stata emanata dal Ministero dell’Agricoltura, Foreste e Pesca, e stabilisce le categorie merceologiche oggetto di regolamentazione, oltre che i Paesi (fra i quali l’Italia) cui è riconosciuta l’equipollenza della certificazione biologica. Gli alcolici però non sono oggetto d’applicazione del sistema JAS bio, e sono, invece, di competenza del Ministero delle Finanze. In base ad una circolare di tale ministero, per gli alcolici è ammessa l’indicazione sull’etichetta soltanto dell’uso di materie prime biologiche, ma solo per quelli ricavati da materie prime certificate JAS bio. Le indicazioni in lingua straniera sull’etichetta non sono disciplinate, ed è quindi possibile commercializzare il vino italiano con la scritta “vino biologico”, “vino prodotto con uve biologiche” ecc., in italiano o altra lingua straniera, ma non si puo’ usare la dicitura in lingua inglese “organic” poiche’ puo’ causare confusione fra i consumatori giapponese (In Giappone la dicitura “biologico/biologic” non e’molto in usanza, rispetto a “organico/organic”). Non e’ ammessa in ogni caso la stessa dicitura in lingua giapponese. Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 77 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN INDONESIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATIRA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE YES NEEDED YES NEEDED YES NEEDED YES NEEDED YES NEEDED YES NEEDED YES NEEDED NO SPECIAL REGULATION YES NEEDED YES NEEDED YES NEEDED Importation of wines and spirits are set by Quotas fixed by the Department of Trade of Indonesia. Only registered importers of alcoholic drinks are allowed to import (IT – MB). The regulation has change recently, now a private company who have been dealing in the wine/spirit business and have established cooperation with several numbers of foreign principals may registered to become importer. Therefore, in the near future not only PT. Sarina (Persero) - the state own company will be the sole importer, but also other privately owned company can be importer. At the moment, several distributor are applying to be registered importer. BIOTERRORISM ACT NOTIFICATION PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE Until this moment no information Yes Needed Yes Needed CUSTOM TARIFF AND EXCISE Documenti per l’ export di grappe e distillati 78 NEL PAESE Import tariff will be added the fees to be given for the service charge done by the appointed importers: IMPORT TARIFF AND TAXES : Import Duty range :40% - 150% Excise :Rp.20.000 - Rp.50.000,-/per littler Luxury tax : None Income Tax :2.5% VAT : 10% from total import price STAMP DUTY / LABELLINGS: (PITA CUKAI- Stamp Duty stickers for the bottle) stamp duty charged for alcoholic drinks. Local production as well as for imported alcoholic drinks. Stamp Duty ranging from Rp. 20.000 up to Rp. 50.000 / per litter Applying the following categories (when a beverage belongs to two categories not on the same line, the highest excise is applied) A B C CATEGORY (Beer) (Wine) (Spirit) Alcohol content Import Duty 0%-5% 40% >5%-15% 150% >20% 150% Excise Tax Rp.11.000 Rp.40.000,- Rp.130.000,per litter VAT from The total 10% 10% 10% cost structure Income 2,5% 2,5% 2,5% Tax Article 22 Note: Finance Minister Decree; 43/M-Dag/Per/9/2009 efferctive 1 April 2010. ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE See attached REGULATION ON IMPORT OF WINES AND SPIRITS TO INDONESIA September 15, 2009, the Minister of Trade issued a new regulation (no. 43/MDag/Per/9/2009) regarding the supply, distribution, sale, monitoring and control of alcoholic beverages. The new regulation will become effective April 2010. The regulation states that the companies that import duty paid alcoholic beverages must apply for an imported-alcoholic beverages permit (IT-MB) through the Directorate General of Foreign Trade. The main requirement for the IT- MB application is having the assignment letter authorized by country of origin Public Notary from 20 Principle of foreign brand/manufacturer and able to purchase minimum 3,000 carton/brand/year. The IT-MB is valid for three years and can be extended. A recommendation letter issued by the Indonesian Embassy located in the foreign supplier country stating that the principal is authorize to appoint distributor in the foreign country and have a distribution network. State owned company is still appointed by the Minister to import duty free alcoholic beverages. Documenti per l’ export di grappe e distillati 79 Alcohol beverages containing more than 55% alcohol and concentrates for the production of alcoholic beverages are not allowed to be imported into Indonesia. Only Indonesian company, Indonesian citizenship may have an Import License for alcoholic drinks. Importation of wines and spirit can only enter through airports and sea port : Tanjung Priok (Jakarta), Belawan (Medan), Soekarno Hatta sea port (Makassar) and Tanjung Merak (Surabaya). STATE OWNED COMPANY APPOINTED AS IMPORTER STILL : PT. SARINAH (PERSERO) State own company for the importation of wines and spirits for Duty Free Shops (downtown and airports) and Duty paid (since September 2007) Jl. M.H. Thamrin No.11, Jakarta Pusat Tel.021-31923008 ext. 359 Fax.021-31927692 Email : [email protected] / Website; www.sarinah.co.id Distributors; 16 Distributor and sub distributors Contact : Mrs. Rini Wulandari (Director Operation) Mrs. Magry N. Warganegara / Trade Assistant Director Email: [email protected] ; [email protected] ; Starting 1 April, 2010, private companies who meet the abovementioned requirments may have license to import wine & spirits. IMPORT QUOTAS: Importation of numbers of wines and spirit to Indonesia, set by quotas by the Department of Trade of Indonesia issued annually. Evaluation of the quotas are done every semester / 6 months each year (first semester; January-June and second semester done on JuneDecember) QUOTA ON IMPORTS OF ALCOHOLIC DRINKS, 2007 – 2009 (Cartoon Boxes) AND CUSTOM TARIFF CATEGORY Beer (A) Shandy, light alcohol beverages, beer, lager, Ale, Black Beer/Stout, Low alcohol wine, Carbonated alcohol beverages, and Bali traditional alcoholic beverage (Anggur Brem) Wine (B) Reduced alcohol wine, Wine, Sparkling wine/champagne, Carbonated wine, Wine cocktail wine, Quinine tonic wine, Meat wine/beef wine, Malt wine, Fruit wine, Cider, perry, Sake/rice wine, Vegetable wine, Honey wine/mead, Wine Cocktail, Toddy, Bali Documenti per l’ export di grappe e distillati Alcohol content 0 - 5% 5% 20% 2007 (Cartoo n Boxes) 110,00 0 2008 (Cartoo n Boxes) 130,00 0 2009 (Carto on Boxes) 170,00 0 70,000 80,000 100,00 0 80 Traditional alcoholic beverage, Aromatic alcoholic beverages, Beras Kencus, and Anggur ginseng. Spirits (C) Wine cocktail, Brandy, Fruit Brandy, Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Liqueurs, Cordials, Medicated Samsu, Arrack, Cognac, Tequila and Aperitif. Total 21 – 55% 10,000 10,000 20,000 190,00 0 220,00 0 290,00 0 Note: 1 cartoon box = 9 liters DISTRIBUTION : Distribution and sales of alcoholic Beverages Category B and C is under the government control. Direct sales are only allowed for duty paid alcoholic beverages, including categories A,B and C, for on site consumption at hotels, restaurants, bars, pubs, and night clubs. Duty free shops are allowed to sell duty free alcoholic beverages, including categories A,B and C in certain locations. The direct selling and/or retail of alcoholic beverages and alcoholic beverages products to people under the age of 21 years is prohibited in Indonesia. PERMIT / DISTRIBUTOR: Importation of Wines and Spirit are not allowed for foreign investment company, they have to cooperate with the local company (Distributors or sub distributor) who already have the license. LICENSE AND DOCUMENT REQUIRED TO IMPORT OF WINES AND SPIRITS To be approve as IT-MB (Registered Importer for Alcoholic Drinks) company must have the followings : IMPORT LICENSE ISSUED BY THE DEPARTMENT OF TRADE OF INDONESIA ; Name : Importir Terdaftar Minuman Beralkohol or IT-MB or “SIUP M.B.” (Import license for Minuman Ber-alkohol or Alcoholic Drinks) LICENSE ISSUED BY THE CUSTOM EXCISE DEPARTMENT OF INDONESIA Name : “NPPBKC” (Nomer Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) Statement/recommendation letter from Indonesian Embassy (in this case) in Rome indicating that the Italian supplier/principal/owner of brand is authorized to appoint a foreign distributor and that they have a distribution network. Address : Ambasciata della Repubblica di Indonesia, Via Campania 53-55, 00187 Roma, Italia T: +39064200911, F: +39064880280 / +390648904910, Commercial Attaché [email protected] Other necesary license needed to have importare regular ; Angka Pengenal Import (API)/Import license, Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/registered importers, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Tax number, Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Custom number. Documenti per l’ export di grappe e distillati 81 PROCEDURES OF TO HAVE NUMBERS OF IMPORTS QUOTAS: Department of Trade of R.I. will set the quotas for each semester based on the previous sales performance of all of the registered importers and realization of import for the last 3 years demands Duty paid; realization of import for the last 3 years demands of Duty Free; proposals of Registered importers (IT-MB); forecast given by the Association of the Hotel & Restaurant consumption. Distributor/Sub distributor apply to Registered Importers and Registered Importers apply to Department of Trade of R.I. for quotas. DOCUMENTATION NEEDED FOR IMPORT PROCEDURE : Documentation to be prepared by local Distributor/principals : INVOICE PACKING LIST (in side the boxes) BILL OF LEADING (B.L). Other REGULAR import documents PT. SARINAH PERSERO / OR OTHER NEW PRIVATE IMPORTERS SALES CONTRACT FOR DISTRIBUTOR INVOICING, WHICH WILL INCLUDES: Calculation of Tax Excise of the wines/spirit to be imported (propose to import by distributors) accordingly to the Custom Tariff Taxes, VAT, Luxury Tax, Local Tax, Stamp Duty, Label Taxes DISTRIBUTOR /SUBDISTRIBUTORS REQUEST (TO FOREIGN SUPPLIER) TO PROVIDE BILL OF LEADING SUBMIT DOCUMENTATION TO PT. SARINAH (PERSERO) OR NEW PRIVATE COMPANY APPOINTED TO DO ALL THE PROCEDURES TAX – DUTY PAID RELEASE BY THE CUSTOM OFFICE TO PT. SARINAH OR NEW IMPORTERS STORE IN THEIR WARE HOUSE DISTRIBUTOR/SUB DISTRIBUTOR MAY RECEIVED THE GOODS FROM PT. SARINAH/NEW PRIVATE COMPANY *New regulation will effectively be applied starting on 1 April 2010, therefore there will be a period of adjustment in the implementation. CUSTOM TARIFF AND EXCISE Import tariff will be added the fees to be given for the service charge done by the appointed importers: IMPORT TARIFF AND TAXES : Import Duty range : 40% - 150% Excise : Rp.20.000,- -Rp.50.000,-/per littler Documenti per l’ export di grappe e distillati 82 Luxury tax Income Tax VAT : 40% - 75% : 2.5% : 10% STAMP DUTY / LABELLINGS: (PITA CUKAI- Stamp Duty stickers for the bottle) stamp duty - charged for alcoholic drinks. Local production as well as for imported alcoholic drinks. Stamp Duty ranging from Rp. 20.000 up to Rp. 50.000 / per litter Applying the following categories (when a beverage belongs to two categories not on the same line, the highest excise is applied) A B C CATEGORY (Beer) (Wine) (Spirit) Alcohol content Import Duty Excise Tax per litter VAT Luxury Tax Local Tax Article 22 0%-5% 40% Rp. 11.000,10% None 2,5% >15%-20% 150% Rp.40.000,- >20% 150% Rp.130.000,- 10% None 2,5% 10% None 2,5% Note: Finance Minister Decree; 43/M-Dag/Per/9/2009 effective 1 April 2010. TYPES OF ALCOHOLIC BEVERAGES PRODUCTS ALLOWED TO BE IMPORTED AND DISTRIBUTED IN INDONESIA AND IMPORT DUTY AND TAXES HS CODES PRODUCT DESCRIPTION 22.03 2203.00.10.00 2203.00.90.00 Beer made from malt Stout and Porter Other, including Ale 22.04 Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must order than that of heading 20.09 Sparkling wines Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol In containers holding 2 or less Wine Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol. Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol 22.04.10.00.00 2204.21 2204.21.11.00 2204.21.12.00 Documenti per l’ export di grappe e distillati IMPORT DUTY (%) VAT 40% 40% 10% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% (%) 83 2204.21.21.00 2204.21.22.00 2204.29 2204.29.11.00 2204.29.12.00 2204.29.21.00 2204.29.22.00 2204.30 2204.30.10.00 2204.30.20.00 22.05 2205.10 2205.10.10.00 2205.10.20.00 2205.90 2205.90.10.00 2205.90.20.00 22.06 Of an alcohol strength by volume not exceeding 15% vol. Of an alcohol strength by volume exceeding 15% vol. Other Wine Of an alcohol strength by volume not exceeding 15% vol. Of an alcohol strength by volume exceeding 15% vol. Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol. Other grape must Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol. Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances In containers holding 2 or less Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol. Other Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol. 2206.00.10.00 2206.00.20.00 2206.00.30.00 2206.00.40.00 2206.00.90.00 Other fermented beverages (for example cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and nonalcoholic beverages, not elsewhere specified or included Cider and perry Sake (rice wine) Toddy Shandy Other, including mead 22.08 Under natured ethyl alcohol of Documenti per l’ export di grappe e distillati 90% 10% 90% 10% 150% 10% 150% 10% 90% 10% 90% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 150% 150% 90% 150% 10% 10% 10% 10% 10% 84 2208.20 2208.20.10.00 2208.20.20.00 2208.20.30.00 2208.20.40.00 2208.30 2208.30.10.00 2208.30.20.00 2208.40 2208.40.10.00 2208.40.20.00 2208.05 2208.50.10.00 2208.50.20.00 2208.60 2208.60.10.00 2208.60.20.00 2208.70 2208.70.10 2208.90 2208.90.10.00 2208.90.20.00 2208.90.30.00 an alcoholic strength by volume of less than 80% volume; spirit, liqueur and other spirituous beverages Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc Brandy of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol. Brandy of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol. Other of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol. Other of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol. Whiskies Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol. Of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol. Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugarcane products Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol. Of an alcoholic strength by Volume exceeding 46% vol. Gin and Gebene Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol. Of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol. Vodka Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol. Of an alcoholic strength by Volume exceeding by volume 46% vol. Liqueurs and Cordials Of an alcoholic strength by volume not exceeding 56% vol. Other Medicated samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol. Medicated samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol. Other samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol. Documenti per l’ export di grappe e distillati 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 150% 10% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 85 2208.90.40.00 2208.90.50.00 2208.90.60.00 2208.90.70.00 2208.90.90.00 Other samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol. Arrack or pineapple spirit of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol. Arrack of pineapple spirit of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol. Bitter and similar beverages of an alcoholic strength by volume not exceeding 57% vol. Other 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% 150% 10% *) The government will revoke the luxury tax on alcoholic beverages from 1 April 2010. Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 86 ESPORTAZIONE ALCOLICI E SUPER-ALCOLICI NELLE FILIPPINE DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT Documenti per l’ export di grappe e distillati Yes Yes Yes. Should also include a provision of CLEAN ON BOARD receipt Yes Yes The following shall be marked legibly and indelibly on the label of the containers; English (if not available in English, a translation to such should be provided): Name of product Country of origin Ehtyl alcohol content (% alcohol by volume or proof) Name and address of manufacturer List of ingredients (for special or medicinal wines) These shall be in materials of suitable quality, as agreed upon by the purchaser and buyer, in so long as quality of food items will not be affected. The bottles or other containers shall be properly sealed The documents normally required for shipping are: (i) Bill of lading; (ii) Commercial invoice; (iii) Export license); and (iv) Certificate of Origin. For CIF transactions, the insurance policy is also required. It is also understood that the proforma invoice has already been received by the importer, as this document will be signed for conforme as per pricing, etc Yes The Bill of Lading should list, among others, the Port of Loading, the Port of Discharge, and the name of the carrying vessel. The commercial invoice includes the following information: date, name and address of the buyer and seller, order or contract number, quantity and description of goods, unit price and terms of delivery (pricing terms) No 87 NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Yes Yes Wines of fresh grapes, including fortified wines, sparkling wines; vermouth and other wine of fresh grapes with plants or aromatic substances – 5% No* *The proforma invoice should contain the following: (i) name of the supplier/consignor and consignee; (ii) terms of payment; (iii) complete description of all items to be imported; (iv) CIF/C&F and FOB unit price of all items; (v) quantities and units of measure of all items; (vi) signature of the supplier and confirmation signature of manufacturer/exporter above printed name and designation OTHER GENERAL REQUIREMENTS: Wines Wines Wines Wines shall shall shall shall be free from added coloring matter be free from any ingredient injurious to health be manufactured in premises built and maintained under hygienic conditions comply with the requirements given as indicated in the table below Wine characteristics Alcohol content as ethyl alcohol, % by volume Dry or semi-dry, or sweet wine Fortified wines 7-16 18-22 Total acidity as tartaric expressed in terms of Gms/100 ml 0.4-1.5 Volatile acids as acetic, expressed in terms of Gms/100 ml 0.08-0.12 Reducing sugar, % by weight Requirements 0.1 - 9.6 Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 88 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN HONG KONG E MACAO SAR DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE √ √ √ Non obbligatorio ma raccomandato Non obbligatorio ma raccomandato √ √ √ √ NO NO NO NO I liquori con una gradazione alcolica di oltre il 30% in volume misurato ad una temperature di 20ºC, sono soggetti ad un dazio del 100%. NOTA: Per facilitare le operazioni di sdoganamento e’ importante che sulla fattura commerciale siano descritti e dettagliati tutti gli elementi necessari per determinare la tassazione come: Nome del brand Gradazione alcolica Paese d’origine Capacita’ in ml della bottiglia Dimensione dell’imballaggio e nr. bottiglie per cartone Tipo di imballaggio √: Obbligatorio Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 89 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN INDIA DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE FATTURA EXPORT DOCUMENTI DI TRASPORTO CERTIFICATI DI ANALISI CERTIFICATO DI ORIGINE ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI CONTINGENTE DOGANALE REGISTRAZIONE ETICHETTE ETICHETTATURA DI IMPORTAZIONE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE 3 Invoices in original AWB [Airway Bill]/ Bill of Lading [by sea] Certificate of analysis required Mandatory [with complete details of country, region & DOC/ DOCG ... dateils] Mandatory one label indicating type of grappa and the other label with producers details etc Packaging details must be clearly and explicitly indicated [No. of bottles per case, quantity per bottle etc]. If the packing material is wood fumigation certificate must be provided. DO [Delivery order from Airline of Shipping liner Registration of labels and/ or brands in India states [Maharashtra, Goa, Karnataka.....] where the grappa is to be retailed Importers Name & Address must be mentioned on each bottle with MRP [Maximum Retail Price] depending on the Indian state [Maharashtra, Goa, Karnataka....] of sale The custom duty on imported grappa is 160 % All the states of India impose an excise duty on imported spirits, these excise duties are different in all states of India. There is also an octroi [entry tax] imposed in some zones (eg. Mumbai] - Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 90 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN KAZAKHSTAN DA PARTE ITALIANA: (DOCUMENTI ESPORTAZIONE) FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA IMBALLAGGI SI’ SI’ SI’ (bolla di spedizione merci: CMR – con camion Airwaybill – via aereo SMGS – con container) SI’ SI’ SI’ (CERTIFICATO SANITARIO e CERTIFICATO DI QUALITA’ dove tra i soliti dati sul prodotto, obbligatoriamente devono essere indicati: - la data di imbottigliamento, - contenuto di zucchero, - contenuto di alcol) L’etichetta deve contenere le informazioni in lingua kazaka (lingua dello stato) e in lingua russa su: denominazione del prodotto e paese di origine produttore e suo indirizzo capacita` della bottiglia gradazione alcolica (in % dalla frazione volumetrica dell’alcol etilico) contenuto di zucchero data di imbottigliamento e denominazione della società che lo ha effettuato informazioni sulle condizioni di conservazione data di scadenza valore alimentare numero della licenza del produttore, ecc. (L’etichetta puo’ essere anche in italiano – in questo caso si stampa in loco la contro etichettatura in russo e in kazako.) E` vietata l’importazione di alcolici, se il prodotto e`: non corrisponde alle norme e standard di qualità internazionali e locali: scaduto; senza etichettatura o contenente non tutte le informazioni necessarie sul produttore e sulla produzione stessa, ecc.; imbottigliato in contenitori di latta (eccetto mosto d’uva, birra e liquori con la gradazione alcolica inferiore a 12%), in bottiglie senza etichette e in contenitori di plastica; Documenti per l’ export di grappe e distillati 91 in contenitori polimerici combinati, ivi incluse scatole di cartone (con la copertura di polietilene nonche’ in pacchetto di polietilene coperto di stagnola e contenuto dentro la scatola di cartone; in bottiglie sporche, deformate, con manifesti segni di rotture, con tappo danneggiato; se ci sono sostanze estranee, intorbidamento generale, deposito (sedimento) (eccetto i vini da collezione). DA PARTE KAZAKA (DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE) DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL’IMPORTATORE NEL PAESE SI’ SI’ (VEDI SOPRA) La questione rimane a discrezione dello stato. Per il 2010 non ci sono limitazioni per l’importazione di grappe e altri tipi di superalcolici – il volume che si intende importare durante l’anno viene indicato nella licenza e non puo` essere superato. Secondo la legge, il Governo del Kazakhstan puo’ disporre divieti temporanei per l’importazione degli alcolici. no no LE MARCHE DI CONTROLLO E REGISTRAZIONE - vengono stampate in loco dagli organi incaricati (la Fabbrica di banconote e poi vengono trattate dalla Direzione Fiscale) mentre le merci stanno in deposito doganale secondo la quantita` di bottiglie arrivati (per ogni denominazione viene rilasciato un tipo di marca). N.b. Dal 1 aprile del 2010 sono in vigore le marche di nuovo tipo, mentre le vecchie marche (entrate in vigore il 15 del 2007) erano valide fino al 31 maggio del 2010. dazi doganali: 2 di Euro per 1 litro (tutto il gruppo 2208 che include grappe, liquori, brandy, cognak, armagnak, whisky, ecc. ad eccezione di alcol etilico non denaturato con la concentrazione di alcol meno di 80% nei recepienti con la capacita` meno o piu` di 2 lt. (4 Euro per 1 litro) (2208909100 e 2208909900); IVA del 12% (valida per il 2010); Accisa: 2208: produzione alcolica (ad eccezione di cognac, brandy, vini, birra) di 500 tenghe per 1 litro (100% alcol) (equivalente a 2,7 Euro circa secondo il tasso di cambio attuale (13.07.2010) della Banca Nazionale del Kazakhstan: 185,49 tenghe per 1 Euro); 2208: cognac e brandy (ad eccezione degli stessi prodotti dell’acol di cognac della produzione locale) di 325 tenghe per 1 litro (100% alcol) (equivalente a 1,8 Euro circa) del codice 2208: alcol etilico non denaturato con la concentrazione di alcol meno di 80%; liquori all’alcol e altre bevande alcoliche (ad eccezione di alcol destinato per la produzione di prodotti alcolici, preparati terapeutici e farmaceutici, ecc.) di 750 tenghe per 1 litro (100% alcol) Documenti per l’ export di grappe e distillati 92 (equivalente a 4,01 Euro circa); del codice 2208: alcol etilico non denaturato con la concentrazione di alcol meno di 80%; liquori all’alcol e altre bevande alcoliche destinati per la produzione di prodotti alcolici di 75 tenghe per 1 litro (100% alcol) (equivalente a 0,5 Euro circa); Oltre a questo ci sono anche gli altri pagamenti, tipo: 50 Euro per la dichiarazione doganale. Per ogni pagina aggiuntiva in piu’ sono richiesti 20 Euro; marchi di controllo e registrazione: la marca da applicare su ogni bottiglia. Il costo della marca ammonta a 6.93 tenghe pari a 0.04 centesimi di Euro circa, ecc. tassa di licenza (x l’importazione): 14130 tenghe` (equivalente a 76,2 Euro circa) per ogni codice doganale di 10 numeri tassa di licenza (x la conservazione e vendita): 141300 tenghe` (equivalente a 761,8 Euro circa) N.b.: i dazi sono cambiati in seguito all’adozione di dazi comuni con Russia e Bielorussia. ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE LICENZA per l'importazione degli alcolici (ad eccezione di 2208 90 910 0 e 2208 90 990 0); LICENZA per la conservazione e per la vendita all’ingrosso e/o al dettaglio degli alcolici; CERTIFICATO DI CONFORMITA’ alle norme e standard di qualità locali (che viene rilasciato in base dell’esito dell’esame dei campioni); CONTRATTO di compra-vendita tra l’importatore e fornitore; PASSAPORTO della transazione (controllo valutario) N.B.: Per approfondire le conoscenze sulla procedura e modalita` di sdoganamento, sugli altri dettagli dell’importazione dei prodotti si suggerisce all'esportatore di contattare l’importatore per accordarsi sull’ingresso della merce nel paese. Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 93 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN MALAYSIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT OBBLIGATORIO La fattura pro-forma deve contenere i seguenti elementi: Dati identificativi della parte venditrice e di quella acquirente Descrizione dei beni Quantità, specificando pesi e misure Il prezzo dei beni La fattura e tutta la documentazione dovranno essere compilate in lingua malese o inglese. Per le spedizioni di campioni (al massimo 2 bottiglia per ogni etichetta), sulla fattura proforma ci deve essere la dizione “SAMPLE ONLY”. DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Documenti per l’ export di grappe e distillati OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO AIR WAY BILL per via area BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo OBBLLIGATORIO SU RICHIESTA SU RICHIESTA Food Act 1983 (Act 281) Informazioni e dettagli riguardano (1) produttori, (2) importatori, (3) peso netto devono essere redatti in inglese o malese. Sulla parte della bottiglia dove si trova la etichetta principale, ci deve essere la dicitura “ARAK MENGANDUNGI __% ALKOHOL” (Bevanda alcolica contenente __% di alcol), in maiuscola grassetta, di caratteri sans serif e di dimensione non meno di 12 punti. - le bevande alcoliche devono essere contenute in bottiglia di vetro, lattina d’alluminio, bottiglia plastica oppure bottiglia di porcellana OBBLIGATORIO a carico dell’importatore 94 DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE OBBLIGATORIO AIR WAY BILL per via area BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo NON APPLICABILE NON APPLICABILE NON APPLICABILE OBBLIGATORIO a partire del 1 luglio 2008, gli importatori devono fornire annualmente l’elenco di etichette per il rinnovo di patente per l’importazione di bevande alcoliche. non si può aggiungere nuove etichette prima della scadenza della patente DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Dazio all’importazione (Import Duty): RM 58 al litro Imposta di consumo (Excise Duty) : 15% e RM 30 al litro Sales Tax: 5% ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Patente di importazione per bevande alcoliche - da rinnovare ogni anno A partire del 1 aprile 2005, gli importatori devono mettere sul contenitore di tutti i liquori un’etichetta di sicurezza: ROSSO significa i dazi e le imposte sono stati pagati VERDE per i beni esenti da imposta VIOLA per i beni prodotti in loco. Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 95 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN SINGAPORE DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO Documenti per l’ export di grappe e distillati YES REQUIRED. All declarations for movement of Grappa are submitted and processed electronically through an EDI system known as 'TradeNet®' AIRWAY BILL (AWB) and the Bill of Lading (B/L) required. YES REQUIRED. NOT REQUIRED however the local importer must be a registered AVA importer to import the grappa. For more information, please visit the AVA website (www.ava.gov.sg) With regards to labeling of wine, the following basic information is required to be declared on food labels. Name or description of the food A common name or a description, which is sufficient to indicate the true nature of the food product should be included. Net quantity The minimum quantity of the food in the package expressed in terms of volumetric measure (eg. ml, litres) or net weight (eg, g,kg) or any other measure should be printed on the label to indicate the quantity of the contents. In the case of weight measure, suitable words like "Net" shall be used to describe the manner of measure. Name and address of the manufacturer or importer The name and address of the manufacturer, packer or local vendor should be printed on the label of a food of local origin. In the case of an imported food, the label should indicate the name and address of the local importer, distributor or agent. Telegraphic, facsimile and post office address are not acceptable. Country of origin of food The name of the country of origin of the food should be indicated on the label for imported food. The name of a city, town or province 96 alone is not sufficient to indicate the origin of the product. For more information on food labeling requirements, you can visit the website www.ava.gov.sg or you can contact them at the following address: Food Control Division Agri-Food & Veterinary Authority 5 Maxwell Road, #18-00, Tower Block, MND Complex, Singapore 069110 Tel: 6325 2579 Fax: 6324 4563 IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE There is no special regulation Same as above. All declarations for movement of Grappa are submitted and processed electronically through an EDI system known as 'TradeNet®' For more information, you can visit the Singapore customs website (www.customs.gov.sg) or contact them at the following: DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE Singapore Customs 55 Newton Road, #10-01 Revenue House Singapore 307987 Fax: (65) 6250 8663 Tel: (65) 6355 2000 Email: [email protected] Documents needed are those of the above.(Commercial export invoice, airway bill, bill of lading, certificate of origin) CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT The Chemical Weapons (Prohibition) Regulations 2007 was gazetted and came into effect on 14 Dec 2007 to put in place a set of procedural guidelines for the administration of the Chemical Weapons (Prohibition) Act. Specifically, the Regulations spell out the conditions for licence approval, exemption for mixtures containing low concentrations of certain chemicals, and the requirement to submit reports to the Director-General of Customs pertaining to activities involving scheduled chemicals. In line with the changes, a Strategic Goods permit will not be required prior to export for mixtures containing low concentrations. However, if the mixture contains other chemicals controlled under the Documenti per l’ export di grappe e distillati 97 Strategic Goods (Control) Act, a permit is still required under the Act For the full Regulations, please click on the (PDF 227KB) NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Checked by customs All goods imported into or manufactured in Singapore are subjected to duties and/or Goods and Services Tax (GST). There are four broad categories of dutiable goods in Singapore - intoxicating liquors, tobacco products, motor vehicles and petroleum products. Since grappa falls under intoxicating liquors, it is dutiable and therefore ad valorem or specific duty rates may be applied. An ad valorem rate is a percentage of the Customs value of the imported goods such as 20% ad valorem. A specific rate is a specified amount per unit of weight or other quantity such as $352.00 per kg. GST is applied on an ad valorem basis on all dutiable and non-dutiable goods. The GST taxable is calculated based on the CIF (Costs, Insurance and Freight) value plus all duties and other chargeable costs, whether or not shown on the invoice. Cost, Insurance and Freight" means that the seller delivers when the goods pass the ship's rail in the port of shipment. The seller must pay the costs and freight necessary to bring the goods to the named port of destination but the risk of loss or damages to the goods, as well as any additional costs due to events occurring after the time of delivery, are transferred from the seller to the buyer. However, in CIF, the seller also has to procure marine insurance against the buyer's risk of loss of or damage to the goods during the carriage. Consequently, the seller contracts for insurance and pays the insurance premium. The buyer should note that under the CIF term, the seller is required to obtain insurance only on minimum coverage. Should the buyer wish to have the protection of greater coverage, he would either need to agree as much expressly with the seller or to make his own extra insurance arrangements. Documenti per l’ export di grappe e distillati 98 Traders are allowed to use the standard rate provided by Customs for freight and insurance to compute the CIF value of imported cargo when the actual charges are not available. All payment of duties & GST will be made to Singapore Customs through the Inter-Bank GIRO (IBG) facility ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE A preferential tariff rate is extended to partner countries who have signed Free Trade Agreements (FTA) with each other. This means that customs duties for selected imported goods that originate from the FTA partner countries are lower or totally eliminated. Preferential Tariff for Imports into Singapore Under Singapore's FTAs, imports of beer, stout, samsu and medicated samsu originating from the FTA partner countries into Singapore will be subjected to lower or zero customs duties. Preferential Tariff for Singapore Originating Products to FTA Partner Countries There will be lower or zero tariffs for exports from Singapore to FTA partner countries that satisfy the necessary rules of origin and are given preferential tariff treatment by the importing country. For a full list of Singapore's FTA partner countries, Rules of Origin text, list of goods that can enjoy tariff preferences and the preferential rates, please refer to Singapore's FTA website maintained by the Ministry of Trade & Industry (MTI). Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 99 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN TAIWAN DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPERALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE sì sì sì sì sì sì sì , con etichetta in cinese tradizionale. con legno trattato ed altre indicazioni fornite dall’importatore sì sì Non esiste alcun contingente per l’import, solo per invio dei campioni N/A sì sì Il dazio sulla grappa e sui distillati e’ del 0%. La tassa all’importazione e’ NTD 2,50 per litro per ogni grado di alcool. Maggiori informazioni sul ns. website “Italian Wines and food in Taiwan” http://www.enjoygourmet.com/italianwines/eindex.html E il sito di “National Treasury Angency” http://www.nta.gov.tw/en/03information/inf_d01_list.asp?c ate_id=42 Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 100 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN THAILANDIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI Documenti per l’ export di grappe e distillati Yes Yes – Export Declaration Bill of Lading Yes Yes Please see ‘Remark’ below Please see ‘Remark’ below (1) Import Declaration (2) Import Permit (2) Bill of Lading (B/L) or Air Waybill (3) Invoice (4) Packing List (5) Document from brand’s owner for certifying sole distributor in Thailand (6) Certificates of Origin (7) Other relevant documents such as catalogue, product ingredients, etc. (1) Bill of Lading (B/L) or Air Waybill (2) Invoice (3) Packing List (4) Document from brand’s owner for certifying sole distributor in Thailand (5) Certificates of Origin (6) Certificate of analysis (7) Other relevant documents such as catalogue, product ingredients, etc. No No Importer contacts the Excise Department under Ministry of Finance of Thailand when apply for import license. Importer needs to submit Document from brand’s owwner for certifying sold distributor in Thailand Please see ‘Remark’ below Please see ‘Remark’ below 101 NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Customs Regulations for Wine importation: Wine falls under special food and beverage category and is under the control of the Liquor Division, Excise Department, Ministry of Finance. According to import regulation, an importer has to apply for license to sell liquor to be able to trade in liquor at the Excise Department. The importer needs to apply for Vendor License Type 1. This license is valid for 1 year. The annual fee for Vendor License is Baht 7,500+ Baht 500 if the warehouse is separated from the office ( at the moment, 1 Euro = 49 Baht ). In addition, it is required by the Excise Department for the importer to pay Baht 100,000 as the guaranteed deposit. An importer also has to apply for an Import Permit which costs Baht 200 for every importation. To derive the Import Permit, the importer has to submit to the Liquor Division, Excise Department, Ministry of Finance, the followings : 1. The Vendor License Type 1 to sell liquor (Vendor License Type 1 : sell all types of liquor more than 10 litres) ; and 2. Copies of invoice or proforma invoice [2 copies] 3. Document from brand’s owner for certifying sole distributor in Thailand 4. 5. Examples of label for each type of liquor to be brought to Thailand [11 examples of labels]. All labels must contain the following information in Thai or English : Name and brand of the product Details of sole importer/distributor including name, company address and telephone number Details of manufacturer including company name & address and source of product Net weight/volume of product (size of liquor container) Percentage of alcoholic content (degree of alcohol) It will be necessary for the importer to add stickers with indication in both English and/or Thai language stating the followings: • Name and address of permitted importer • Children under 18 years should not drink. Drinking alcoholic beverage will decrease driving capabilities. Prohibit the sale of alcohol to children below 18year. Documenti per l’ export di grappe e distillati 102 Harmonized Code [HS] for Grappa In Thailand, there is no exact harmonized code for Grappa as specified in EU taric homepage [http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm]. However, the Excise Department under Ministry of Finance classified ‘Grappa’ under HS 2208.20 as ‘Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc’. The sub-heading will be applied to different alcohol content of Grappa, detailed information is as follow: HS 2208: Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages HS 2208.20: HS HS HS HS Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc : 2208.2010: 2208.2020: 2208.2030: 2208.2040: - - Brandy of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol Brandy of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol Other, of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol Other, of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol Taxes for Imported Grappa There are 6 types of taxes for imported Grappa: No 1 2 Description Customs Tariff Excise tax 3 4 Ministry of Interior tax Tax for Thai Health Promotion Foundation Tax for Thailand Public Broadcasting Service Value Added Tax (VAT) 5 6 Tax Rate 60% of C.I.F. value 48% on C.I.F. value + Customs Tariff OR 400Baht per litre of pure alcohol [The higher rate between the ad valorem and specific rates will be applied for Excise tax] 10% on Excise tax 2% on excise tax 1.5% on excise tax 7% on C.I.F. value plus the above-mentioned tax [no.1-no.5] Tax calculation for Imported Grappa Example: If the C.I.F. value of Grappa is 100Baht and net weight of product is 0.7 1) Customs Tariff: 100 X 60% = 60 Baht Please be informed that the excise tax for Grappa will be subjected to the higher tax output by using tax rate for ad valorem and specific rate: 2) Excise Tax: Ad Valorem rate: 48% on C.I.F. value + Customs Tariff Excise tax = (CIF price + Customs Tariff)*Excise tax rate 1-(1.1*Excise tax rate) = 162.71Baht = (100+60) X 48% 1-(1.1 X48%) Specific rate: 400Baht per litre of pure alcohol Excise tax = degree of alcohol volume X size of container X 400 Documenti per l’ export di grappe e distillati 103 100 = 112Baht = 40 X 0.7 X 400 100 Therefore, the excise tax using ‘Ad Valorem rate’ which is 162.71Baht will be used in this case 3) Ministry of Interior tax: 162.71 X 10% = 16.27Baht 4) Tax for Thai Health Promotion Foundation: 162.71 X 2% = 3.25Baht 5) Tax for Thailand Public Broadcasting Service: 162.71 X 1.5% = 2.44Baht 6) Value Added Tax (VAT): 344.68 X 7% = 24.13Baht (Note: VAT will be collected by Customs Department at the time goods are imported) Total taxes for Baht 100 CIF value of Grappa is Baht Total cost of Baht 100 CIF value Grappa including all taxes is Baht = 268.81 = 368.81 Remark : Please note that the customs tariffs change according to the Customs Department’s minimum price list It will be necessary for you to check any crucial part of this information with your importer/counterpart/potential customer, due to the technical nature and the possibility of different interpretation. Remark: The information supplied is of general nature and the Italian Trade Commission (ICE) in Bangkok makes no warranty as to its accuracy and will not be responsible for any claims or damages resulting from any party relying on this information or otherwise whatever Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 104 AFRICA e MEDIO ORIENTE Documenti per l’ export di grappe e distillati 105 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN LIBANO DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPERALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Fattura commerciale, in tanti esemplari quanti richiesti dal cliente, redatta in lingua francese o inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall'esportatore: "We hereby certify that this invoice is authentic, that it is the only invoice issued by us for the goods described herein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively italian”. IM4 Polizza di carico “ Clean on Board” (per trasporto via mare) Lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via aereo) Packing List Si Si Si Deve essere menzionato (in francese od in inglese): liqueur , se la denominazione sembra poco chiara in italiano Casse devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. Se casse sono su europallet di legno, questi ultimi devono essere fumigati IM4 per importazione definitiva Fattura commerciale Certificato di origine Certificato di analisi Polizza di carico “clean on board” (per trasporto via mare) lettera di vettura “airwaybill” (pertrasporto via aerea) Packing List No No Se richiesta Non obbligatoria Dazio doganale del 15% ad valorem CIF, con un minimo di percezione di 200 L.L./litro 1 US$= 1507 L.L. Oltre al dazio grava al consumo interno l’IVA pari al 10% del valore CIF + dazio. Le spese accessorie (diritti di banchina, facchinaggio, ispezione, ecc.) sono variabili, ma rientrano nell’ordine di $400-600 per bolletta doganale, a prescindere dal valore della merce. ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Certificato Euro1 per tariffa preferenziale Una licenza di importazione di prodotti alcolici, rinnovabile ogni anno, viene rilasciata dal Ministero delle Finanze per le bevande alcoliche dietro pagamento di 900.000 lire libanesi (circa 450 euro/marchio/etichetta - (Per gli importatori locali) - all’arrivo della merce: una bottiglia di ciascun tipo di liquore va presentata come campionatura per analisi a cura del Ministero competente Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 107 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN SIRIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT Fattura commerciale, che deve essere emessa a nome dell’importatore in due originali e sei copie firmate e timbrate dall’esportatore. Gli originali devono essere certificati dalla Camera di Commercio operante nella circoscrizione in cui ha sede l’esportatore e legalizzati dall’Ambasciata di Siria in Italia. Le fatture devono recare alcune dichiarazioni standard. DICHIARAZIONE DOGANALE No DOCUMENTI DI TRASPORTO Bill of lading PACKING LIST Si CERTIFICATO DI ORIGINE Certificato di origine, rilasciato in cinque copie, certificate dalla Camera di Commercio e legalizzate dall’Ambasciata di Siria in Italia. CERTIFICATI DI ANALISI Certificato fitosanitario rilasciato dall'ente competente ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO Si, inclusi i composti in arabo con la data di produzione IMBALLAGGI Preferibilmente in cartoni DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI Si IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE No ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE No BIOTERRORISM ACT No NOTIFICA PREVENTIVA No REGISTRAZIONE ETICHETTE No DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO Dazio doganale: 50% IMPORTATORE NEL PAESE Imposta sul reddito: 4% Tasse di consumo: 35% Spese varie: circa 15% Percentuale alla General Foreign Trade Org (GFTO): 5%. ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI Licenza d'importazione con autorizzazione NECESSARI SECONDO IL PAESE rilasciata dalla GFTO nonché certificato IMPORTATORE fitosanitario rilasciato dal laboratorio centrale Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 108 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN TURCHIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE SI SI SI SI SI SI L’IMPORTATORE RICHIEDE AL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA IL PERMESSO PRESENTANDO I SEGUENTI DOCUMENTI: FATTURA PROFORMA, CERTIFICATI ANALISI, ORGINE E SANITARIO, DOCUMENTI RELATIVI LA FASE DI PRODUZIONE DEL PRODOTTO, VOLUME/UNITA’ DI CHE SI VUOLE IMPORTARE E PERIODO DI TEMPO MINISTERO AGRICOLTURA SI DAL 1 GENNAIO 2010 IL GOVERNO HA TOLTO L’ IMPOSTA SPECIALE SUL CONSUMO PRIVATO APPLICATA PER PER GLI SPUMANTI E LA GRAPPA (275%). VENGONO APPLICATE LE SEGUENTI IMPOSTE: 12,4 % AL LITRO PER GLI SPUMANTI E LA GRAPPA DAZIO DOGANALE PER ; SPUMANTI PROVENIENTI DALL’UE: 50 % GRAPPA PROVENIENTI DALL’UE: ESENTE IVA 18% SI APPLICA SIA AGLI SPUMANTI CHE ALLA GRAPPA PERMESSI D’IMPORTAZIONE RILASCIATI DA TAPDK (AUTORITA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E DEL TABACCO) Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 109 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN SOUTH AFRICA FATTURA EXPORT Fattura commerciale, redatta in lingua inglese, in 4 copie, di cui una in originale, indicando: - nome e domicilio del venditore e del compratore - numero d’ordine e data di emissione della fattura e data di stipula del contratto - elementi di identificazione dei colli (numero, tipo di imballaggio, peso lordo e volume, marchio) - denominazione commerciale delle merci con indicazione del codice doganale a tariffa integrata - quantità delle merci - prezzi delle merci - termini di consegna e pagamento - modalità di resa (FOB, CIF, ecc) - polizza di carico - documenti di assicurazione DICHIARAZIONE Certificato EUR1 rilasciato dalla Dogana Italiana DOGANALE DOCUMENTI DI Documenti di spedizione rilasciati dallo spedizioniere in Italia TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI Certificato di origine modulo SAD 500 rilasciato dalla Dogana ORIGINE Sudafricana (v. allegato) CERTIFICATI DI Certificato di analisi rilasciato dall’Ente nazionale dell’agricoltura ANALISI sudafricano, dietro invio della scheda Application for credit facility (v.allegato) dall’importatore sudafricano, il cui costo e’ a suo carico ETICHETTATURA Prescrizioni devono essere in conformita’ con i requisiti riportati nella DEL VINO normativa sudafricana. E’ inoltre, obbligatorio, indicare il B code (identificazione dell’importatore sudafricano). Il B code e’ rilasciato dall’Ente nazionale dell’agricoltura sudafricano, dietro rilascio della licenza di importazione. IMBALLAGGI Bottiglie di 750 ml oppure 1 litro DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE Certificato di sdoganamento Removal Certificate, rilasciato dall’Ente DOGANALE DI nazionale dell’agricoltura sudafricano IMPORTAZIONE NOTIFICA Richiesta licenza di importazione PREVENTIVA REGISTRAZIONE Effettuata dietro rilascio del certificato di analisi ETICHETTE Documenti per l’ export di grappe e distillati 110 DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE - Dazio doganale d’importazione: 9.5% (provenienza da paesi dell’UE) Dazio doganale d’importazione: 25% (provenienza da altri paesi) - Accise: Rand 1.98 centesimi x litro - IVA locale aliquota del 14 % Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 111 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN TUNISIA. DOCUMENTI DI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPERALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE OBBLIGATORIA OBBLIGATORIA OBBLIGATORI SI SI SI SI SI, OBBLIGATORIA , in quanto le importazioni tunisine di prodotti alcoolici, non essendo libere, sono sottoposte al rilascio della relativa autorizzazione che è di difficile ottenimento OBBLIGATORI ----I dazi applicati all’importazione * di grappe (Capitolo Doganale : 220820) in Tunisia sono attorno al 36 %, mentre la Tassa s/Valore Aggiunto . (Taxe sur la Valeur Ajoutée) (IVA) è del 18 %, oltre al D.C. : Dazio al Consumo (Droit de Consommation) che è del 648 % ed il 3 % di Tassa sulle Prestazioni Doganali * di distillati (cap. Dog. 220840) : i dazi doganali sono del 36 %, la Tassa s/Valore Aggiunto . (Taxe sur la Valeur Ajoutée) (IVA) è del 18 %, oltre al D.C. : Dazio al Consumo (Droit de Consommation) che è del 683 % ed il 3 % di Tassa sulle Prestazioni Doganali. Nell’ambito delle importazioni effettuate sotto “il regime della Compensazione”, le importazioni sono compensate da operazioni di esportazione e sottoposte ad apposito accordo del Ministero del Commercio tunisino con la relativa autorizzazione. Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 112 Documenti per l’ export di grappe e distillati 113 OCEANIA Documenti per l’ export di grappe e distillati 114 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN AUSTRALIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT The Commercial Invoice is supplied by the exporter to provide the price, description and other particulars of the transaction. The terms of sale, known as the incoterm, is to appear on the invoice, i.e. FOB, CIF, for Customs valuation purpose. The commercial invoice is a legal document that is to be signed by the responsible exporting party attesting to the veracity of the information being declared. The packing list serves to itemize the details of a shipment. It is provided by the exporter and is a standard document that accompanies the commerical invoice. The packing list facilitates the customs clearance process for the customs broker, since often times a customs entry must provide itemized costs and weights of goods packaged within each box. DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO Customs entry done on line by custom agent. The airway bill (AWB) is a non-negotiable transport document issued by the air carrier or by the forwarder which serves to indicate acceptance of goods for carriage and the terms and conditions of the carriage. Since the AWB is non-negotiable, it does not evidence title to the goods. AWB's are issued in 3 originals, one for the carrier, one for the consignee, and one for the shipper. Therefore, a letter of credit for an airshipment should not require presentation of more than one original, nor should it specify a full set of original airway bills. The AWB is issued by the air carrier in the country of embarkation. Generally, a copy of the AWB is presented to customs upon entry. The Bill of Lading (B/L) is a transport document issued by the ocean carrier or forwarder covering Documenti per l’ export di grappe e distillati 115 a shipment of goods via ocean. It can either be a negotiable or non-negotiable document supplied by the carrier or forwarder to confirm on board carriage of cargo. Multi-modal bills or through B/Ls are as a rule non-negotiable. The negotiable ocean bill of lading may be endorsed and transferred to a third party while the goods are in transit. The bill of lading is presented to customs upon entry and serves to verify that the description on the bill of lading matches the description and quantities specified on the commercial invoice and carrier manifest. The ocean freight used for customs valuation purposes also may appear on the bill of lading. PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE Rules of origin are the rules applied to determine from which country a good originates for international trade purposes. Rules of origin are necessary for both preferential reasons i.e. determining eligibility for benefits such as reduced rates of duty, and non- preferential reasons such as the imposition of antidumping and countervailing duties, country of origin marking, etc. CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO www.foodstandards.gov.au www.foodstandards.gov.au (go to Food Standards Code / Chapter 1 General Food Standars / Part 1.2 Labelling and other Information Requirements AND Chapter 2 Food Product Standards / Part 2.7 Alcoholic Beverages) IMBALLAGGI The Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) Non-Commodity Information Requirement Policy implemented 1 August 2009 and enforced as of 1 September 2009, requires that all full container load (FCL) and less than container load (LCL) consignments be accompanied by a packing declaration certifying that the packing materials used are in accordance with ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures). The Packing Declaration may also be stated on the packing list or the commercial invoice accompanying the import consignment. In order to minimize problems with interpretation, the statement must be worded as specified in the sample below. Shipments without such a declaration will be routed for physical inspection and cargo release will be delayed. Documenti per l’ export di grappe e distillati 116 The Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) Non-Commodity Information Requirement Policy implemented 1 August 2009 and enforced as of 1 September 2009, requires that all full container load (FCL) consignments transported via ocean carriage accompanied by a Container be Cleanliness Statement. A separate Container Cleanliness Statement is not mandatory. The statement may also be stated on the packing list, packing declaration, or the commercial invoice accompanying the import consignment. In order to minimize problems with interpretation, the statement must be worded as specified in the sample below. FCL shipments without such a declaration will be routed for physical inspection and cargo release will be delayed. DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE In accordance with the Australian Customs Act of 1901, all importations into Australia are to be declared. Import declarations in Australia are lodged customs either by broker the via importer the or appointed electronic Integrated Cargo System (ICS). Imported goods with a customs value of AUD 1000 or less may be declared as a Self Assessed Clearance Declaration (SAC) which also is lodged electronically. Upon customs clearance, Customs transmits via the ICS an Authority to Deal which confirms that the import may enter the commerce of Australia. Fees: Australian customs will asses GST and AQIS fee. Process Time: Electronic entries lodged via ICS are processed upon receipt. Customs aims to transmit an Authority to Deal notification within 30 minutes of receiving payment of applicable duties, taxes and charges. Clearance time also depends on the customs' selectivity setting and whether the commodity is subject to intervening authority regulations. Length of Validity: Import declarations are to be maintained within the importer's file for 5 years in accordance with Customs Act 1901. Registration with Customs is needed in order to use the Integrated Cargo System (ICS) for the lodging of import declarations. Registration can be Documenti per l’ export di grappe e distillati 117 carried out by submitting the information contained on the form B319 electronically or may be submitted manually at a customs counter at the port of entry. Australian Customs Service Customs House 5 Constitution Avenue AU-Canberra ACT 2601 Tel: 61 2 62756666 www.customs.gov.au Fees: No customs fee but customs broker may charge a fee to send registration electronically. Process Time: Within same business day Length of Validity: Indefinite DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE As above As above No relevant to alcohol products Trade mark checked by customs www.customs.gov.au Revocation of Gift Concessions for Alcoholic Beverages and Tobacco Products, effective 1 October 2008 In accordance with Australian Customs Notice 2008/43, the gift concessions for gifts valued under $200 per consignment of alcoholic beverages and tobacco has been revoked effective 1 October 2008. Under the gift concession by-law 9740019 of 17 September 1997, gifts valued under $200 of such items were exempt from duty and tax when imported into Australia. Effective 1 October 2008, gift consignments of such products will be subject to duties and taxes. The uniform duty and tax free threshold for all imported goods of $1000 AU does not include alcoholic beverages and tobacco products. Australian Customs Service, Manager, Schedule 4 Concessions, Tel: 02 6275 6542 Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 118 ESPORTAZIONE GRAPPE E DISTILLATI IN NUOVA ZELANDA DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOOLICO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Commercial invoice for the value of the goods………(ex works/cif/fob)……………… Customs entry done on line by customs agent.. Bill of lading/Airway bill Useful but not always requested Not required http//www.foodstandards.gov.au Ref food standards sections 1.2 and 2.7 To comply with ISPM15 regs As above As above As above Not relevant to alcohol products Trade mark checked by customs http://www.customs.govt.nz Ref Customs tariff Ch 22.04.21.13.21G ALAC levy see http://www.customs.govt.nz/importers/Commercial+importers/Duties Info: [email protected] Documenti per l’ export di grappe e distillati 119 PAESI DOVE E’ PROIBITA L’IMPORTAZIONE DI SUPERALCOLICI ARABIA SAUDITA PAKISTAN IRAN LIBIA KUWAIT Documenti per l’ export di grappe e distillati VIETATA L’IMPORTAZIONE Fatto salvo il caso delle missioni diplomatiche che dispongono di limitate quote annuali. VIETATA L’IMPORTAZIONE VIETATA L’IMPORTAZIONE Fatto salvo il caso delle missioni diplomatiche e delle ambasciate per il consumo del personale. 120 Documenti per l’ export di grappe e distillati 121 ICE – AREA AGRO-ALIMENTARE Linea Vini e bevande Via Liszt, 21 00144 ROMA [email protected] La presente pubblicazione è stata curata da: ICE - Sede Regionale per il Veneto Viale del Lavoro, 8 37134 VERONA [email protected] con la collaborazione degli uffici della Rete Estera. I NOSTRI SITI: www.ice.it www.italtrade.com Documenti per l’ export di grappe e distillati 122