Deliberazione n. 180/2014/PREV SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA composta dai Magistrati Antonio De Salvo presidente; Marco Pieroni consigliere; Massimo Romano consigliere; Ugo Marchetti consigliere; Italo Scotti consigliere; Benedetta Cossu primo referendario; Federico Lorenzini referendario (relatore). Assiste con funzione di segretario verbalizzante il funzionario dott.ssa Elena Garattoni. Adunanza del 23 luglio 2014 Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche ed integrazioni; visto l’art.3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20; visto l’art.27 della legge 24 novembre 2000, n.340; visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008; visto l’art.19 comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art.40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150; visti i decreti del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2003, del 30 marzo 2004 e del 12 luglio 2011; visto il decreto prot. n. 12546/2014 del 19 maggio 2014 del Prefetto della Provincia di Ferrara; visto il rilievo istruttorio dell’Ufficio di controllo di legittimità di questa Sezione n.3458 del 17 giugno 2014; vista la nota di risposta prot. n.0016635 del 10 luglio 2014 della Prefettura di Ferrara - Ufficio Territoriale del Governo; vista la relazione prot. n.40402557 del 18 luglio 2014 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della questione alla Sezione; vista la nota prot. n.40403219 del 18 luglio 2014 con la quale il Consigliere delegato ha chiesto il deferimento della questione alla sede collegiale; vista l’ordinanza n. 34 del 18 luglio 2014 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza del 23 luglio 2014; vista la nota prot. n. 3825 del 18 luglio 2014 della segreteria della Sezione con la quale la predetta ordinanza, la nota del Consigliere delegato e la relazione di deferimento sono state trasmesse tramite posta elettronica certificata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ferrara ed alla Ragioneria territoriale dello Stato di Ferrara; viste le controdeduzioni prot. n.16635/2014 w.a. del 22 luglio 2014 della Prefettura di Ferrara - Ufficio Territoriale del Governo; vista la nota del Ministero dell’Interno del 22 luglio 2014 trasmessa dalla Prefettura di Ferrara con comunicazione di pari protocollo e data; intervenuta alla fissata adunanza in rappresentanza dell’Amministrazione il Viceprefetto dott.ssa Maria Teresa Pirrone; udito il Magistrato relatore dott. Federico Lorenzini; ritenuto in FATTO In data 11 giugno 2014 è pervenuta a questa Sezione regionale, ai fini del controllo preventivo di legittimità ex articolo 3, comma 1, lett. b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto prot. n. 12546/2014 del 19 maggio 2014 del Prefetto della Provincia di Ferrara. Con tale provvedimento è stato rinnovato al dirigente di II fascia dott. Massimo Zavagli, a decorrere dal 6 giugno 2014 per la durata di anni 3 (tre) fino al 5 giugno 2017, l’incarico di dirigente del Servizio contabilità e gestione finanziaria della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara, con attribuzione, altresì, ai sensi dell’art.1, comma 6, del d.m. 28 marzo 2007 e in riferimento all’allegato F al decreto stesso della dirigenza del Servizio amministrazione, servizi generali e attività contrattuale nonché del Servizio sistemi informativi automatizzati. Con rilievo del 17 giugno 2014, inoltrato per il tramite della Ragioneria territoriale dello Stato di Ferrara, l’Ufficio di controllo di questa Sezione regionale ha eccepito la mancata applicazione della disciplina di cui all’art.19 comma 1 bis del d.lgs. n.165/2001. Con nota del 10 luglio 2014, anticipata a mezzo posta elettronica per il tramite della competente Ragioneria territoriale dello Stato, il Prefetto della Provincia di Ferrara ha osservato che “I criteri e le modalità per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di II fascia dell’Area I dell’Amministrazione Civile dell’Interno sono attualmente disciplinati dai Decreti del Ministro dell’Interno in data 5 agosto 2003, 30 marzo 2004 e 12 luglio 2011. La suddetta disciplina … stabilisce che l’avvicendamento da uno ad altro posto di funzione di livello dirigenziale avvenga alla scadenza del precedente incarico, quando non ne venga richiesta o non ne sia possibile la proroga”. Peraltro, la facoltà di rinnovo dell’incarico dirigenziale, prevista dall’art.19, comma 2, del d. lgs.165/2001, sarebbe ampiamente discrezionale, non trovando limiti “nemmeno in relazione alla c.d. rotazione degli incarichi” in assenza di differenti discipline rispetto a quelle richiamate. Si aggiunge, poi, che presso la Prefettura di Ferrara “è istituito un solo posto riservato alla Dirigenza di II fascia attualmente ricoperto dal dr. Zavagli Massimo, stante l’attribuzione fattane dal Ministero dell’Interno nell’anno 2011 a seguito di apposito bando di mobilità nazionale”. Il corredo normativo e fattuale summenzionato escluderebbe l’applicabilità, nella fattispecie concreta, della disciplina di cui all’art.19, comma 1 - bis del D.Lgs.165/2001 in quanto “si ritiene che non si determinino condizioni tali da poter considerare di fatto “disponibile” il posto di funzione di cui trattasi …”. Da ultimo, la conclusione risulterebbe avvalorata anche da un’applicazione analogica della previsione di cui all’art.7, comma 4, del decreto del Ministro della Giustizia del 15/05/2013 recante “Criteri e procedure per l’affidamento degli incarichi dirigenziali non generali”. Dall’esame del provvedimento e delle osservazioni fornite dall’Amministrazione è emerso un rilievo di non conformità a legge del decreto che il Magistrato istruttore ha così indicato nella relazione istruttoria: - L’applicazione, nella fattispecie, della disciplina di cui all’art.19 comma 1 bis del d.lgs.165/2001 non è esclusa, bensì confermata dall’interpretazione letterale dei richiamati decreti del Ministro dell’Interno relativamente al procedimento di conferimento-affidamento di incarico dirigenziale, decreti, altresì, da interpretarsi sistematicamente anche alla luce del principio di gerarchia delle fonti e della successione delle discipline normative nel tempo; - Si osserva, inoltre, che il rinnovo della titolarità di incarico dirigenziale si identifica con un nuovo provvedimento di conferimento, tanto che entrambe le ipotesi sono disciplinate nel medesimo comma 2 dell’art.19 summenzionato, che, appunto, riguarda il conferimento; - Da ultimo si osserva che, rispetto alle summenzionate esaustive previsioni normative e, pertanto, in assenza di lacune dell’ordinamento, si reputa non sia invocabile il ricorso all’applicazione analogica del decreto del Ministro della Giustizia del 15/05/2013. Il Consigliere delegato, concordando con la proposta del Magistrato istruttore, ha chiesto, con nota del 17 luglio 2014, il deferimento della questione alla Sezione per una valutazione della stessa in sede collegiale. Con ordinanza n. 34 del 18 luglio 2014, il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza del 23 luglio 2014. Con controdeduzioni del 22 luglio 2014 la Prefettura di Ferrara ha richiamato il carattere di prassi consolidata della modalità assunta nel rinnovo dell’incarico, affermando, altresì, che il rinnovo non debba essere considerato un nuovo provvedimento di conferimento, attenendo alla sola durata dell’incarico e, quindi, da adottarsi senza particolari formalità. Ha sottolineato, infine, che il richiamato decreto del Ministro della Giustizia confermerebbe la fondatezza della piena legittimità del rinnovo dell’incarico senza l’attivazione delle procedure previste per il conferimento. Con nota in pari data il Ministero dell’Interno, nel condividere le osservazioni formulate dalla Prefettura di Ferrara ha affermato che la normativa afferente il rinnovo consente “ … di non ripetere la procedura concorsuale di mobilità, già attivata per il conferimento …” trattandosi di facoltà esercitabile con ampia discrezionalità, preclusa solo in presenza delle condizioni di cui all’art.21 del d. lgs.165/01. Diversamente “ … sarebbe vanificata la previsione della facoltà di rinnovo … né si comprenderebbe la diversità tra i due istituti e sarebbe stato disciplinato e normato il solo conferimento”. All’adunanza del 23 luglio 2014, è intervenuta, in rappresentanza dell’Amministrazione, il Viceprefetto dott.ssa Maria Teresa Pirrone che si è sostanzialmente rimessa al contenuto delle note già prodotte, richiamando, altresì, le difficoltà operative dell’attivazione, in caso di rinnovo, della procedura ex art.19 comma - 1 bis del d.lgs.165/01. Considerato in DIRITTO La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla conformità a legge del decreto di rinnovo al dott. Massimo Zavagli a decorrere dal 6 giugno 2014, per la durata di anni 3 (tre), fino al 5 giugno 2017, della titolarità dell’incarico di dirigente del Servizio contabilità e gestione finanziaria della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara, con attribuzione, altresì, ai sensi dell’art.1, comma 6, del D.M. 28 marzo 2007 e in riferimento all’allegato F al decreto stesso, della dirigenza del Servizio amministrazione, servizi generali e attività contrattuale nonché del Servizio sistemi informativi automatizzati. Nel merito si rileva che il summenzionato decreto non risulta adottato in conformità alla disciplina di cui all’art.19, comma 1 - bis del d. lgs.165/2001 (comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art.40 del d. lgs.27 ottobre 2009, n.150), laddove è statuito che “L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”. Antesignana circa la cogenza delle regole di pubblicità e di valutazione delle disponibilità acquisite nell’ attribuzione degli incarichi dirigenziali, poste a limiti della discrezionalità dell’amministrazione e a garanzia e bilanciamento delle aspettative degli interessati, è la deliberazione n.21/2010 della Corte dei conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, per cui la nuova normativa di riferimento (art.19, comma 1 - bis cit.) “ … ha posto un rigoroso ed ineludibile limite a tutela delle aspettative degli interessati ed a garanzia dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art.97 Cost.)”. A conferma, una recente pronuncia puntualizza che “ … il conferimento degli incarichi dirigenziali deve avvenire con una procedura di natura concorsuale previa pubblicità dei posti vacanti e predeterminazione dei criteri di valutazione. Si tratta di un sistema che assicura la contemporanea soddisfazione delle esigenze di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione, all’interno del quale i diritti e le aspirazioni convivono con le esigenze dell’amministrazione” (deliberazione n. SCCLEG/3/2013/PREV). Anche i decreti del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2003, del 30 marzo 2004 e del 12 luglio 2011, poi, nel dettagliare le fasi del procedimento di conferimento ai dirigenti contrattualizzati dell’Amministrazione Civile dell’Interno, nelle diverse sedi presenti sul territorio nazionale, di incarichi dirigenziali, ne prevedono la pubblicità preventiva, eventualmente infrannuale, da effettuarsi mediante l’emanazione di apposito bando. Né, la benché minima indicazione in senso contrario, in caso di rinnovo, si ricava dalla disciplina dell’avvicendamento, di cui al d.m. 5 agosto 2003, laddove si indica che avviene “ a) alla scadenza del precedente incarico, quando non ne venga richiesta o non ne sia possibile la proroga; b) a domanda”, senza introdurre alcuna eccezione a regole che hanno fondamento nei surrichiamati principi di matrice costituzionale di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Allo stesso modo è priva di pregio l’eccezione volta a differenziare la disciplina del primo conferimento da quella del rinnovo, che atterrebbe “ … alla sola durata dell’incarico …” e quindi da adottarsi “ … senza particolari formalità …”. Al proposito si rileva che il comma 2 dell’art.19 prescrive che la durata dell’incarico di funzione dirigenziale conferito “ … non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni …” specificando, pertanto, che l’elemento temporale pertiene, ineludibilmente, ad ogni conferimento di incarico e non ne prescinde. Pertanto, scaduto il termine di durata tra 3 e 5 anni - nel caso specifico di 3 anni si addiviene ad un nuovo atto di conferimento, in conformità alle procedure individuate ex lege all’art.19 comma 1 - bis, sia che si tratti del primo conferimento, sia che si tratti di uno eventuale successivo. In caso di adesione alla diversa interpretazione dell’Amministrazione, già smentita sul piano normativo letterale, verrebbe totalmente vanificata la previsione che prescrive limiti temporali al conferimento che, per ipotesi, in ragione di successivi rinnovi senza pubblicità e valutazione di eventuali disponibilità acquisite, verrebbe protratto fino all’intervenuto pensionamento dell’originario assegnatario del posto di funzione. Questo, come segnalato dalla Prefettura di Ferrara, in assenza della prescrizione di una “rotazione degli incarichi”, non più prevista dall’art.1, comma 1 del decreto 165/2001 (nel testo sostituito dall’art.40, comma 1, lettera “a” del decreto legislativo 27/10/2009, n.150), ma prescritta, come verrà detto più oltre, dalla recente legge 6/11/2012, n.190. Non vi è, poi, alcuna incompatibilità sul piano logico tra la previsione della rinnovabilità dell’ incarico di cui al comma 2 dell’art.19 e l’applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina di cui all’art.19 comma 1 - bis, proprio perché l’una non esclude l’altra. Infatti nulla vieta che, all’esito della pubblicità e della valutazione delle disponibilità acquisite, l’amministrazione possa eventualmente individuare come la più idonea alla funzione la persona già precedentemente intestataria dell’incarico dirigenziale. Anzi, allineandosi a questo modus operandi si implementerà la trasparenza e il buon andamento dell’azione amministrativa, ad esito di una scelta davvero ponderata che comporterà l’effettiva individuazione della persona più idonea per il miglior svolgimento della funzione. Alla luce delle considerazioni logico-giuridiche suesposte non vi è ragione per cui il rinnovo della titolarità di incarico dirigenziale non si identifichi con un nuovo provvedimento di conferimento, tanto che entrambe le ipotesi sono disciplinate nel medesimo comma 2 dell’art.19 summenzionato, che, appunto, riguarda la fattispecie del conferimento (c.f.r. in terminis sotto il profilo del principio affermato, anche se in relazione ad altra fattispecie, la deliberazione n.138/2014/PREV di questa Sezione). Risulta, pertanto, assertiva ed apodittica l’interpretazione prospettata dall’amministrazione per cui il comma 1 - bis del d. lgs.165/2001 non si applicherebbe all’ipotesi di rinnovo dell’incarico dirigenziale, interpretazione non suffragata, si ribadisce, da alcun elemento normativo testuale né logico sistematico. In conclusione, la tesi dell’amministrazione, secondo cui il rinnovo dell’incarico sarebbe sottratto alla procedura comparativa, già non condivisibile sul piano generale per il suo contrasto con i princìpi costituzionali di imparzialità e buon andamento (essendo ovvio, ad esempio, il rischio di un eccessivo coinvolgimento, nel tempo, nelle realtà locali), è tanto più non giustificata nel caso di specie, in cui per ripetuta evidenziazione della stessa amministrazione - si è in presenza di un solo posto di funzione: è intuitivo, infatti, che ove si accedesse alla tesi secondo cui i successivi rinnovi non richiederebbero la comunicazione “erga omnes” della intenzione di ricoprire quel posto, un funzionario assegnato per la prima volta potrebbe rimanere nella funzione fino al pensionamento, senza concorrenti, frustrando in tal modo (oltre al buon andamento ed all’imparzialità): - la possibilità di rotazione, da intendersi non circoscritta alla struttura di servizio; - la crescita professionale dei funzionari, ai quali verrebbe limitata l’acquisizione di altre esperienze (cosa che si riverbera sull’interesse del servizio); - l’interesse dei funzionari (da non ritenere un interesse semplice, in presenza dell’innovazione recata dal comma 1 bis dell’art. 1 del decreto 165/2001) a ricoprire posti di fascia più elevata, od anche della medesima fascia, ma in funzioni più confacenti alle proprie esperienze ed aspirazioni. Inoltre, non può sottacersi che la legge 6 novembre 2012, n.190, ha introdotto il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione di dirigenti e funzionari operanti nelle aree a più elevato rischio di corruzione (art.1 comma 4 lett.e, art.1 comma 5 lett.b). Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014/2016 del Ministero dell’Interno Pianificazione delle indica principali la rotazione misure di del personale prevenzione nell’ambito obbligatorie. della Circa le tempistiche di attuazione “ prevede, nell’anno 2015, l’avvio della pianificazione ed attuazione, compatibilmente con la possibilità di realizzazione, delle altre misure obbligatorie previste dalla legge, come indicate e specificate nel Piano Nazionale Anticorruzione … con l’obiettivo di portarle a regime entro il 2016”. Il summenzionato Piano puntualizza, inoltre, che “Particolare attenzione verrà prestata per i settori preposti alle attività contrattuali …” che rientrano nell’oggetto dell’ incarico dirigenziale attribuito al dott. Zavagli. Pertanto, nel segnalare l’esigenza di una sollecita regolamentazione della materia, si rileva che il rinnovo di incarico dirigenziale nelle modalità espletate da codesta Prefettura di Ferrara, risulterebbe, anche sotto questo profilo, in diretto contrasto con la richiamata normativa e i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità a questa sottesi. Da ultimo, si reputa non sia invocabile, nella fattispecie all’esame, l’applicazione analogica del decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2013, mancando, in presenza di una disciplina esaustiva, i presupposti per il ricorso all’analogia, atteso che “ … il ricorso all’analogia è consentito dall’art.12 delle preleggi solo quando manchi nell’ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile …” (cfr. Cass. civ. del 15 luglio 2010, n.16580; Cass. civ. del 6 luglio 2002, n.9852). In conclusione, anche per il caso di rinnovo di incarico di funzione dirigenziale a personale “contrattualizzato” della carriera prefettizia trova piena applicazione la disciplina di cui all’art. 19 comma 1° bis del d.lgs.165/2001. P.Q.M. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ricusa il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in epigrafe. Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 23 luglio 2014. Il Presidente f.to (Antonio De Salvo) Il Relatore f.to (Federico Lorenzini) Depositata in Segreteria in data 30/07/2014 Il funzionario preposto al Servizio di supporto f.to (Dott.ssa Rossella Broccoli)