Trib. Reggio Calabria, Sezione I civile, 3 gennaio 2012
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, composto dai sigg.ri magistrati:
dr. Giuseppe Campagna
- Presidente
dr. Tiziana Drago
- Giudice rel. est.
dr. Giulia Messina
- Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile in I grado iscritta al n. 2148 del Ruolo generale degli affari civili
contenziosi dell’anno 2011, promossa
DA
EQUITALIA E.TR. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliato in Reggio Calabria, via F. Fiorentino n. 5/e, presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Mazzotta, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine del
ricorso introduttivo;
- opponente CONTRO
FALLIMENTO di “M. M.”, quale socio accomandatario della società T.M. s.a.s. di M. M. &
c. in liquidazione, in persona del curatore dott.ssa Alessandra Medici, elettivamente
domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. S.G., dal quale è rappresentato e
difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
- opposto –
OGGETTO: opposizione allo stato passivo
FATTO E DIRITTO
Con istanza ex art. 101 L.F. depositata in data 26.10.2010 l’Equitalia chiedeva di essere
ammessa al passivo del fallimento di M.M. quale socio accomandatario della T.M. s.a.s.
per il credito di €10.341,14, di cui €5.995,15 in via privilegiata ed €4.345,99 in via
chirografaria. Il predetto credito veniva ammesso al passivo, giusta provvedimento del
G.D. del 12.04.2011, per il minore importo di €1.404,76 in privilegio e di €248,95 in
chirografo sul presupposto, eccepito dal Curatore nel progetto di stato passivo, che la
somma insinuata era stata iscritta “a ruolo di titolo provvisorio, ai sensi dell’art. 15 DPR
02/1973, in costanza di notifica di avviso di accertamento e deve essere operato lo sgravio
in presenza di sentenza di accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Calabria (n. 272/01/08)”.
Deduceva l’Equitalia che l’ente impositore Agenzia delle Entrate aveva proposto appello
avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale aveva disposto
l’annullamento dell’atto di accertamento dal quale era scaturita la successiva iscrizione a
ruolo e che, pertanto, andava disposta l’ammissione con riserva ai sensi dell’art. 88 del
D.P.R. 602/73 sino all’esito del giudizio spinto innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale.
Il Fallimento si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto nel merito dell’opposizione
proposta. Al riguardo rilevava che l’ammissione con riserva poteva aver luogo solo in
presenza di sentenza di accertamento del credito, stante la previsione di cui all’art. 96
comma 2 n. 3, e che semmai doveva essere disposta la sospensione del giudizio di
opposizione sino alla definizione di quello tributario.Alla prima udienza le parti
insistevano nelle rispettive difese e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Per quanto concerne la domanda di ammissione con riserva, l’opposizione è fondata.
L’art. 96 comma 2 richiamato dalla Curatela dispone che: “sono ammessi al passivo con
riserva: (…) 3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata
in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento”.
Nel caso in esame è pacifico tra le parti che la sentenza del giudice speciale non passata in
giudicato è quella della Commissione Tributaria Provinciale la quale non contiene un
accertamento positivo del credito dell’Agenzia delle Entrate, bensì reca un accertamento
negativo, avendo annullato l’atto di accertamento sulla scorta del quale è stata iscritta a
ruolo la somma insinuata al passivo.
Interpretando letteralmente il dato normativo, in tale ipotesi non dovrebbe farsi luogo
all’ammissione del credito con riserva, essendo questa limitata alle sentenza non passate in
giudicato contenenti un accertamento positivo del credito.
Al riguardo va però richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sotto
la vigenza dell’art. 95 comma 3 L.F. – contenente, quanto ai crediti oggetto di accertamento
giudiziale, la stessa regola di cui all’attuale art. 96 comma 2 n. 3 – secondo cui tale
disposizione va interpretata estensivamente (rectius correttamente) e va, perciò, applicata,
oltre che nel caso di pronuncia affermativa del credito, anche nel caso di sentenza, non
ancora passata in giudicato, che abbia rigettato la domanda del creditore, con la
conseguenza che, intervenuto il fallimento successivamente a tale decisione, il creditore,
per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della medesima, deve
proporre impugnazione ovvero proseguire nel giudizio di impugnazione già instaurato in
via ordinaria nei confronti del curatore del fallimento (cfr. ex plurimis Cass. 6 maggio 2009
n. 5454; Cass. 27 agosto 2007 n. 18088; Cass. 1 giugno 2005 n. 11692).
La cennata interpretazione trova pregnante legittimazione nella ratio della disposizione
che è quella di evitare che per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento si formi
automaticamente il giudicato sull’accertamento di inesistenza della pretesa creditoria, al
fine di impedire che il creditore si veda sottratta la possibilità di accertamento del proprio
diritto nella competente sede giudiziaria nei due gradi di merito. Sarebbe, poi,
irragionevole che una causa già decisa nella sua sede naturale possa esservi sottratta per
essere di nuovo discussa in un giudizio di primo grado, con conseguente inutilizzabilità di
tutta l’attività processuale spiegata nel primo giudizio. Sotto questo profilo si è
evidenziato in dottrina come la deroga al principio della esclusività del procedimento
fallimentare scaturisca dall’esigenza di evitare una pluralità di processi sullo stesso
oggetto per cui se è stata pronunziata una sentenza è bene che l’accertamento del credito
prosegua davanti all’organo competente per l’impugnazione onde evitare un possibile
contrasto nella definizione dei giudizi e, nello stesso tempo, agevolare la speditezza del
procedimento.
La predetta interpretazione della norma in esame si impone a fortiori per i crediti di
natura tributaria per i quali sussiste la riserva di giurisdizione in favore del giudice
speciale di cui all’art. 88 D.P.R. 602/73.
Stabilisce tale norma che “Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è
ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia
presentata in via tardiva a norma dell’art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267”.
Ragioni di carattere logico e giuridico impongono di ritenere che l’ammissione con riserva
debba avere luogo tanto nell’ipotesi in cui sia pendente il giudizio di primo grado quanto
in quella in cui sia pendente il giudizio di impugnazione o il termine per la sua
proposizione.
D’altra parte, con riguardo ai crediti tributari, laddove non si ritenesse possibile
l’ammissione con riserva nell’ipotesi di sentenza favorevole al contribuente non ancora
passata in giudicato, il giudice delegato non potrebbe comunque compiere un’autonoma
delibazione sul merito della pretesa.
Sulla scorta delle predette considerazioni il credito insinuato dall’Equitalia deve essere
ammesso con riserva allo stato passivo del Fallimento di M. M., dovendosi tuttavia
escludere gli importi pretesi a titolo di “spese di insinuazione”. Al riguardo va osservato
che l’art. 17 del d.lgs. 117/99 disciplina la remunerazione del servizio di riscossione e in
particolare al comma 6 prescrive che al concessionario spetta il rimborso delle spese
relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del
Ministero delle Finanze, con il quale sono stabilite le modalità di erogazione del rimborso
stesso. La misura di detto rimborso è stata fissata, in attuazione della citata norma, con il
decreto del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000.
Ritiene il collegio che tali disposizioni non possano estendersi al fallimento sul solo
presupposto che la relativa procedura può essere considerata una esecuzione generale sui
beni del fallito. Infatti, in materia fallimentare, il principio fondamentale è che le spese
sostenute dal creditore per l’attività svolta per insinuarsi al passivo del fallimento sono
limitate alle sole spese vive borsuali. Pertanto, riconoscere il rimborso delle spese
forfettariamente determinate (sulla base delle tabelle) in favore del concessionario, non
solo violerebbe il principio della par condicio creditorum, ma violerebbe anche il principio
della cristallizzazione dei crediti al momento dell’apertura del concorso, che è uno dei
cardini del sistema fallimentare, posto che le attività per le quali il concessionario chiede il
riconoscimento di una retribuzione sono successive alla dichiarazione di fallimento.
In ragione di ciò non può essere condivisa la recente sentenza della Cassazione n.
4861/2010 richiamata dall’Equitalia. Non può poi essere riconosciuto il privilegio ex art.
2749 c.c. sui compensi in quanto il privilegio in parola assiste spese, diritti e compensi
relativi a procedure esecutive e non risulta che il concessionario abbia posto in essere
prima del fallimento simili procedure. In conclusione il credito insinuato dall’Equitalia va
ammesso al passivo del fallimento, con riserva ex artt. 96 L.F. e 88 D.P.R. 602/73, in via
privilegiata ex artt. 2754 e 2778 n. 8 c.c. per l’ulteriore (rispetto a quello già ammesso dal
G.D.) importo di euro 3.793,08 pari al 50% degli importi iscritti a ruolo (codici 8278, 8280,
8284, nonché interessi di mora semestrali e mora enti previdenziali), oltre interessi al tasso
legale ex art. 2749 comma 2 c.c., nonché in via chirografaria per l’importo di euro 3.793,08
pari al restante 50% degli importi iscritti a ruolo, e per l’ulteriore importo di euro 636,44 a
titolo di compensi. La novità e particolarità della questione trattata impongono la integrale
compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull’impugnazione dello
stato passivo introdotta con ricorso di EQUITALIA E.TR. S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, nei confronti del fallimento di “M. M.”, quale socio
accomandatario della società TM s.a.s. di M.M & c. in liquidazione, in persona del curatore
dott.ssa Alessandra Medici, così provvede:
a) ammette con riserva al passivo del fallimento il credito insinuato dall’Equitalia in via
privilegiata ex artt. 2754 e 2778 n. 8 c.c. per l’ulteriore importo di euro 3.793,08 oltre
interessi al tasso legale ex art. 2749 comma 2 c.c., nonché in via chirografaria per l’ulteriore
importo di euro 4.429,52 e per l’effetto, dispone la modificazione dello stato passivo del
fallimento nel senso appena indicato;
b) rigetta, per il resto, l’opposizione;
c ) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3 gennaio 2012
Il Giudice est.
dr.ssa Tiziana Drago
Il Presidente
dr. Giuseppe Campagna
Scarica

Trib. Reggio Calabria, Sezione I civile, 3 gennaio 2012 TRIBUNALE