FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia
STATUTO DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA1
Articolo 1
Denominazione
denominazione
1. La società è denominata:
"(…..) s.r.l.".
Articolo 2
Oggetto
2
2. La società ha per oggetto (…..) .
oggetto
Articolo 3
Sede
sede
3. La società ha sede in (…..)3..
La società ha sede secondaria in (…..).
durata
Articolo 4
Durata
4. La durata della società è stabilita sino al (…..)4.
oppure
4. La società è contratta a tempo indeterminato5.
Articolo 5
Capitale6
capitale
1
Questo studio è stato realizzato da un gruppo costituito da Giovannella Condò, Giovanni De Marchi,
Monica De Paoli, Domenico De Stefano, Riccardo Genghini, Maria Nives Iannaccone, Anna Pellegrino,
Arrigo Roveda e Armando Santus.
Nella redazione dello statuto sono stati seguiti i seguenti criteri.
Le parti del testo in corsivo sono eventuali; le clausole alternative sono individuate con lo stesso numero
e sono separate dalla dizione “oppure”; in carattere più piccolo sono indicate le seconde opzioni, che,
oltre ad essere alternative rispetto alle prime, contengono un approfondimento della disciplina.
All’interno delle clausole alcune alternative sono tra di loro separate dal segno /. Le parti da completare
sono indicate con (…..).
In calce allo statuto sono elencate le clausole da prendere al volo in occasione delle assemblee fino al 31
dicembre 2003.
2
L’entrata in vigore della riforma può essere l’occasione per rivedere la non virtuosa abitudine di inserire
negli oggetti sociali analitiche, quanto inutili, clausole residuali e, soprattutto, previsioni in negativo: lo
spunto per tale innovazione deriva dalla mancata riproduzione della norma contenuta nel precedente
articolo 2384-bis c.c., richiamato dal precedente articolo 2487 c.c.
3
E’ sufficiente ed opportuno indicare nello statuto unicamente il Comune e non anche l’indirizzo
(articolo 2463 n. 2 c.c.).
4
E’ necessario richiamare l’attenzione sulla opportunità di prevedere termini di durata ragionevoli, al fine
di evitare che un termine eccessivamente lungo porti alla riqualificazione della società come contratta a
tempo indeterminato.
5
In tal caso compete, iderogabilmente, al socio il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473, comma 2
c.c.
6
Si ritiene che la sede corretta per regolare eventuali partecipazioni non proporzionali al conferimento sia
l’atto costitutivo o la delibera di aumento del capitale.
Nell’atto costitutivo potrebbe trovare spazio una clausola così formulata: “Le quote di partecipazione
sono concordemente stabilite, in deroga (ex articolo 2468, comma 2 c.c.) alla regola della proporzionalità
al conferimento, nelle seguenti misure:
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5.1 Il capitale sociale è di euro (…..) ed è rappresentato da tante quote quanti
sono i soci7.
5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli
articoli 2481 e seguenti del c.c.
Salvo il caso di cui all’articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono
essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a
terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto
di recesso a norma dell’articolo 2473 c.c.
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un
terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della
documentazione prevista dall’articolo 2482-bis, comma secondo c.c.,in
previsione dell’assemblea ivi indicata.
5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo
oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle
normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta
di risparmio tra il pubblico8..
5.4 E’ attribuita alla competenza dei soci l’emissione dei titoli di debito di cui
all’articolo 2483 c.c.9
oppure
5.4 E’ attribuita alla competenza degli amministratori l’emissione dei titoli di debito di cui
all’articolo 2483 c.c.
Articolo 6
Domiciliazione10
6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se
nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
Articolo 7
Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi
7. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.
oppure
7. Le partecipazioni non sono trasferibili per atto tra vivi11 12.
oppure
7. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.
7.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla
omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra
gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di
partecipazioni.
7.1.2 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale
spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i
diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.
7.1.3 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.
……………….. (indicazione delle quote di partecipazione facenti capo a ciascun socio)”.
7
Nella versione definitiva dell’articolo 2468 c.c. è scomparso il vecchio terzo comma, il quale stabiliva
che la partecipazione di ciascun socio non può, in nessun caso, essere inferiore ad un euro.
8
E’ necessario prestare attenzione al disposto dell’articolo 2467 c.c.
9
E’ necessario specificare gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la
decisione.
10
Per domicilio si intende non solo l’indirizzo, ma anche il numero di fax e l’indirizzo di posta
elettronica.
11
E’ possibile prevedere una limitazione temporanea al trasferimento per atti tra vivi delle partecipazioni.
12
Da una prima analisi si ritiene che, in assenza di diversa previsione statutaria, le clausole limitative alla
circolazione delle partecipazioni possano essere introdotte, modificate o soppresse a maggioranza.
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domiciliazione
trasferimento delle
partecipazioni per
atto tra vivi
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7.1.4 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di
alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo
esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento
del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un
corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la
partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in
mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.
7.1.5 L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa
esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto
dal presente articolo.
7.1.6 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l’osservanza di quanto di seguito prescritto,
l’acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato
all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione
con effetto verso la società.
7.2.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:
a. di altri soci;
b. del coniuge di un socio;
c. di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;
d. di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo
gruppo di società socia;
e. (.....).
In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a
libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
7.2.2.113 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria
partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante
lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la
comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione,
fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle
comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della
partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la
dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste
non oltre (…...) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di
prelazione.
oppure
7.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione
dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo:
l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le
quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro
(…..) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che
dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la
dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste
non oltre (….....) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della
comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro (….....) giorni dalla data in cui l'organo
amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro
(…....) giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con
l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta,
della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.
7.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la
partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della
partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
7.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il
diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci
che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente
rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
13
E’ qui regolata la clausola di prelazione.
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prelazione
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7.2.2.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio,
anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri
soci.
7.2.3 La comunicazione dell’intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le
modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell’articolo 1326 c.c. Pertanto il
contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene
a conoscenza della accettazione dell’altra parte. Da tale momento, il socio cedente è
obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea
all’iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella
denuntiatio.
oppure
7.2.3 La comunicazione dell’intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le
modalità indicate equivale a “invito a proporre”..Pertanto il socio che effettua la
comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi
dell’articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuntiatio, avrà la possibilità di non
prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.
7.2.4.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
7.2.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia
manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il
prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.
Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico
arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito
precisato.
In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato da (…..)
su richiesta della parte più diligente.
oppure
7.2.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia
manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il
prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.
Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi del successivo
articolo 11.1.
7.2.5.114 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della
situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed
immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle
condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra
circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della
determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un
eventuale “premio di maggioranza” per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo
della società;
7.2.5.2 qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal
potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà
comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito
dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il (…....) % al prezzo offerto dal potenziale
acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo
determinato dall'arbitratore;
7.2.5.3 qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il (…....) % al
prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà
facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci
che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di (…....) giorni dal ricevimento della
sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà,
sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di
effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci
aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore;
7.2.5.4 il costo dell'arbitratore sarà a carico:
14
Le clausole da 7.2.5.1 a 7.2.5.4 inclusa sono da inserire unicamente nel caso si sia scelta la prima delle
due opzioni previste al punto 7.2.4.2.
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a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in
proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non
sia inferiore di oltre il (….......) % al prezzo offerto dal potenziale acquirente;
b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il
(…..) % al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di
desistere;
c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il
prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora
il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il (…..) % al prezzo offerto dal
potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.
7.2.6.1 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l’intera partecipazione offerta,
poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio
intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di
essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato
nella comunicazione entro (.....) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa
da parte dei soci.
7.2.6.2 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della
partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della
prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera
partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro (…..) giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della
prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di (.....) giorni
trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni
che saranno concordate con lo stesso.
Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà
nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.
7.2.7 Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti
reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo
consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto
disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.
oppure
7.2.7 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà
della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od
usufrutto.
7.2.8 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà
considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.
oppure
7.2.8 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione potrà
essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del
socio che esercita la prelazione e proporzionalmente rispetto ai cedenti.
oppure
7.2.8 Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione potrà essere
esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio
che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare tra quelle
oggetto di trasferimento.
7.3 Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la
partecipazione di controllo in una società socia della presente società.
In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci
l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio sociale
nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo.
L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate nel precedente punto 7.2.2,
precisandosi che agli altri soci compete il diritto di fare ricorso ad un arbitratore, secondo
quanto previsto ai punti 7.2.4 - 7.2.5.
Qualora la società socia non adempia all'obbligo posto a suo carico, la stessa dovrà versare
agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente
società, come determinato dall'arbitratore su istanza di uno qualsiasi degli altri soci: in tal
caso sarà interamente a carico della società socia anche il costo dell'arbitratore.
mero gradimento
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7.4.115 16 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in
caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di
garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci / dell’organo amministrativo / di
(…..)17.
7.4.2 Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa
diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la
proposta di alienazione, contenente l’indicazione della persona del cessionario.
7.4.3 L’organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto
competente a pronunciare il gradimento.
I soci decidono con le maggioranze previste dal successivo articolo 35. Nel calcolo delle
maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. Gli
amministratori decidono con le maggioranze previste dagli articoli 17 e 18.
La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio e, se adottata da altro
soggetto, essere comunicata all’organo amministrativo.
7.4.4 L’organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata
all’indirizzo risultante dal libro dei soci, al socio la decisione sul gradimento.
7.4.5 Qualora entro il termine di (…..) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al
socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed
il socio potrà trasferire la partecipazione.
oppure
7.4.118 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in
caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di
garanzia sulle stesse è richiesto il gradimento dei soci / dell’organo amministrativo / di (…..).
7.4.2 Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa
diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la
proposta di alienazione, contenente l’indicazione della persona del cessionario, il prezzo e le
altre modalità di trasferimento19.
7.4.3.1 Le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a favore dei soggetti20:
a) che svolgano l’attività di (…..);
b) che non si trovino, per l’attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di
concorrenza o di conflitto d’interessi con la società;
c) (…..).
7.4.3.2 Il gradimento potrà essere negato21 qualora l’acquirente non offra garanzie sufficienti
in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per
l’attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento
dell’oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.
7.4.4 L’organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto
competente a pronunciare il gradimento.
I soci decidono con le maggioranze previste dall’articolo 35. Nel calcolo delle maggioranze
non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. Gli amministratori
decidono con le maggioranze previste dagli articoli 17 e 18.
15
Il gradimento può aggiungersi alla prelazione, ponendosi a valle di essa, oppure essere alternativo.
E’ qui regolata l’ipotesi del mero gradimento, che dà luogo al diritto di recesso di cui all’articolo 2469,
comma 2 c.c.
17
Il gradimento potrebbe essere rimesso dall’atto costitutivo sia all’assemblea, sia ai soci ex articolo 2479
c.c., sia ai soci “uti singuli”, ed in tale ultimo caso potrebbero essere tutti, alcuni, od anche uno solo. In
ipotesi sarà necessario prevedere le modalità relative alla decisione sul gradimento.
Non si è prevista la possibilità che il gradimento sia rimesso al collegio sindacale, organo eventuale nelle
s.r.l.; la sua competenza deve comunque ritenersi ammissibile, in quanto la legge parla genericamente di
“organi sociali”.
A differenza di quanto previsto dall’articolo 2355-bis c.c. per le s.p.a., il gradimento nelle s.r.l. può essere
rimesso anche a “terzi”, quali ad esempio potrebbero essere i rappresentanti di determinate categorie od
ordini professionali.
18
E’ qui regolata l’ipotesi del gradimento non mero.
19
Il prezzo e le altre modalità di trasferimento sono necessarie se ed in quanto venga inserita nello statuto
la clausola indicata in corsivo al successivo punto 7.5.7 (cd. correttivo esterno).
20
Possono essere indicati requisiti soggettivi quali l’appartenenza a specifiche categorie lavorative, o
l’inesistenza di situazioni concorrenziali eccetera.
21
L’eventuale discrezionalità nel giudizio non è di per sé indice per la qualificazione del gradimento
come mero o non mero.
16
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gradimento
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La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio, essere motivata e, se
adottata da altro soggetto, essere comunicata all’organo amministrativo.
7.4.5 L’organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata
all’indirizzo risultante dal libro dei soci, al socio la decisione sul gradimento.
7.4.6 Qualora entro il termine di (…..) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al
socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed
il socio potrà trasferire la partecipazione.
7.4.7 Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito.
A tal fine l’organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo
dell’acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni
indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro (…..) giorni dal ricevimento
dell’ultima comunicazione.
In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione a chi ritenga
opportuno.
7.4.8 Qualora il prezzo indicato sia ritenuto eccessivo si applica il precedente punto 7.2.4.2.
7.4.9 Il gradimento non è richiesto nel caso di trasferimento della partecipazione ai soggetti
di cui al precedente punto 7.2.1.
Articolo 8
Morte del socio22
8. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di
morte.
oppure
8. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta
in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.1.
Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata,
l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del
voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le
partecipazioni con effetto verso la società.
E’ comunque fatto salvo il diritto di gradimento di cui all’articolo 7.4.
oppure
8. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte salvo il diritto di
gradimento di cui all’articolo 7.4.
In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera
raccomandata inviata alla società l’avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei
successori nella titolarità della partecipazione entro (…..) giorni dalla morte.
Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o il legatario non sarà iscritto nel
libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi
inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
oppure
8. Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è
disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c.
La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e
precisazioni:
- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il
successivo articolo 11.
Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai
soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 35, non computandosi la
partecipazione appartenente al socio defunto.
oppure
8. Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte.
Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in
conformità a quanto disposto dal successivo articolo 11.
22
Le clausole statutarie che disciplinano l’evento morte del socio possono in realtà essere le più varie, ma
devono comunque essere formulate con attenzione al divieto posto dall’articolo 458 c.c.
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morte del
socio
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Articolo 9
Recesso
9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione
delle decisioni riguardanti:
a. il cambiamento dell’oggetto della società;
b. la trasformazione della società;
c. la fusione e la scissione della società;
d. la revoca dello stato di liquidazione;
e. il trasferimento della sede della società all’estero;
f. l’eliminazione di una o più cause di recesso indicate al punto 9.2;
g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica
dell’oggetto della società;
h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione
dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell’articolo 2468, quarto comma c.c.;
i. l’aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione
a terzi23.
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi
degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle
ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.
I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto
dell’articolo 2469, comma secondo c.c.
Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della
società o dalla sottoscrizione della partecipazione.
Essendo la società contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di
recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno (…..) mesi.24
9.2 Possono altresì recedere dalla società i soci25:
(…..);
(…..).
9.326 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione
all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con
ricevuta di ritorno.
La raccomandata deve essere inviata entro (…..) giorni dall’iscrizione nel
registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni
dei soci27 della decisione che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del
socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
23
Ipotesi prevista dall’articolo 2481-bis c.c.
Clausola collegata alla durata indeterminata.. Il termine di preavviso deve essere compreso tra sei e
dodici mesi (articolo 2473, comma 2 c.c.).
25
Possono essere indicate cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dal codice.
26
Il tema dell’esercizio del diritto di recesso fa emergere con risalto uno dei problemi generali di più
incerta soluzione: quello della possibilità di applicare in via analogica alle società a responsabilità
limitata, oggi regolate in via esaustiva, la disciplina delle società per azioni. In particolare si pone la
questione dell’ammissibilità di una previsione statutaria che consenta il recesso parziale (espressamente
previsto solo per le società per azioni) e dell’applicabilità, nel silenzio dello statuto, della norma che vieta
la cessione delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il recesso.
27
Si è scelto di far decorrere il termine dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci e non
dall’iscrizione nel registro delle imprese (come previsto, sempre in tema di recesso, per le società per
azioni) per coerenza con quanto disposto dall’articolo 2479-ter c.c. in tema di impugnazione delle
decisioni dei soci. Sul punto la relazione spiega la scelta sulla base di un duplice ordine di motivi “da un
lato, non essendo più necessaria in ogni caso una riunione e non essendo quindi sempre individuabile il
momento di una deliberazione, evidenti ragioni di certezza richiedono che si faccia riferimento al
24
studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata
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recesso
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Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere
esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
L’organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare
luogo all’esercizio del recesso entro (…..) giorni dalla data in cui ne è venuto
esso stesso a conoscenza.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta
alla sede della società. Dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso deve
essere fatta annotazione nel libro dei soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se,
entro novanta giorni dall’esercizio del recesso, la società revoca la delibera
che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società .
Articolo 10
Esclusione28
10.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta
causa.
oppure
10.1 Sarà escluso dalla società il socio che:
( );
( )29.
10.2 L’esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle
maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione
deve essere decisa.
L’organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.
oppure
10.2 Non appena avuta notizia dell’evento che determina l’esclusione, l’organo
amministrativo comunicherà al socio la sua esclusione dalla società30 e provvederà ai
conseguenti adempimenti.
10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le
disposizioni del successivo articolo 11.
10.4 E’ esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale
sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla
liquidazione della partecipazione, l’esclusione perderà ogni effetto..
oppure
10.4 E’ esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e
pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della
partecipazione, la società si scioglie ai sensi dell’articolo 2484 , comma primo n.5 c.c.
momento in cui la decisione viene formalizzata; dall’altro il tipo societario della società a responsabilità
limitata, in quanto caratterizzato dalla partecipazione personale dei soci, presuppone una loro presenza
attiva nella vita della società; sicché, a differenza di quanto avverrebbe nell’ipotesi di un mero investitore
estraneo all’attività sociale, maggior rilievo assume una sorta di pubblicità interna come quella
rappresentata dai libri sociali rispetto ad altre forme di pubblicità esterna quale per esempio quella
realizzata con l’iscrizione nel registro delle imprese”.
28
La clausola di esclusione non sarà probabilmente inserita negli statuti “standard”, ma solo a richiesta
specifica, in considerazione dell’impatto che la liquidazione della partecipazione del socio escluso
potrebbe avere sui conti della società.
29
Si ricorda l’elevato numero dei rilievi formulati dai giudici dell’omologa in tema di genericità di cause
di esclusione in materia di società cooperative.
30
Le cause di esclusione possono operare in modo automatico senza che sia richiesta alcuna delibera
degli organi sociali oppure, anche in presenza di un evento certo e non suscettibile di valutazione (ad
esempio la sentenza di fallimento o il compimento di una determinatà età), lasciate alla valutazione di un
organo sociale.
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esclusione
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Articolo 11
Liquidazione delle partecipazioni
11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10, le partecipazioni saranno
rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.
Il patrimonio della società è determinato dall’organo amministrativo, sentito il
parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di
mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al
momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo
9.3, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l’esclusione.
Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla
consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.
In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri
sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato
dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che
provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il
primo comma dell’articolo 1349 c.c.
11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi
dall’evento dal quale consegue la liquidazione.
Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci
proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo
concordemente individuato dai soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve
disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente,
fermo quanto previsto al precedente punto 10.4 per l’ipotesi di esclusione. In
questo ultimo caso si applica l’articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso
non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la
società si scioglie ai sensi dell’articolo 2484, comma primo n.5 c.c.
Articolo 12
Unico socio31
12.1 Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la
persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti
previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori
devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle
imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità
prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta
giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale
iscrizione.
31
L’articolo 2250 c.c. negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un
unico socio.
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liquidazione delle
partecipazioni
unico socio
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Articolo 13
Soggezione ad attività di direzione e controllo
13. La società deve indicare l’eventuale propria soggezione all’altrui attività di
direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante
iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle
imprese di cui all’articolo 2497-bis, comma secondo c.c.
Articolo 14
Amministratori
14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei
soci in sede della nomina:
a. da un amministratore unico;
b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri,
secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a
maggioranza.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione
relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende
costituito un consiglio di amministrazione.
14.2 Per organo amministrativo si intende l’amministratore unico, oppure il
consiglio di amministrazione, oppure l’insieme di amministratori cui sia
affidata congiuntamente o disgiuntamente l’amministrazione.
14.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.
14.4 Non si applica / si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di
cui all'articolo 2390 c.c.
Articolo 15
Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci32
15.1 In caso di nomina di un consiglio di amministrazione formato da (…....)
membri, così come nel caso di nomina di (…..) amministratori, il socio (…..)
ha diritto di nominare (…..) amministratori33.
15.2 Spetta a (…..) il diritto di veto sulle seguenti operazioni:
- acquisto o alienazione di immobili o di diritti reali immobiliari;
- iscrizione di ipoteche su beni immobili sociali;
- cessione di azienda o di rami di azienda anche in affitto;
- (…..).
15.3 I diritti amministrativi qui riconosciuti sono attribuiti al socio (…..)
personalmente e quindi non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualsiasi
titolo34.
32
Si ipotizza un’applicazione (o meglio una delle possibili applicazioni) del terzo comma dell’articolo
2468 c.c.
33
In questo caso si potrebbe prevedere il simmetrico diritto degli altri soci di nominare i restanti
amministratori.
34
Si è qui adottata la soluzione più prudenziale e più aderente alla lettera dell’articolo 2468 c.c. che parla
di “attribuzioni a singoli soci di particolari diritti”, diritti che pertanto sono stati qui considerati
“personali”.. La questione è evidentemente collegata al problema relativo alla possibilità di creare diverse
“categorie di quote”.. In proposito si riporta un breve stralcio della relazione: “si è ritenuto coerente con le
caratteristiche personali del tipo societario della società a responsabilità limitata da un lato non prevedere
la possibilità di categorie di quote ,che implicherebbero una loro oggettivizzazione e quindi una perdita
del collegamento con la persona del socio richiesta dal primo comma lettera a), articolo 3 della legge di
delega, dall’altro consentire con il quarto comma dell’articolo 2468 c.c.che l’atto costitutivo preveda
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soggezione ad attività
di direzione e
controllo
amministratori
attribuzione di
particolari diritti
amministrativi a
singoli soci
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Articolo 16
Durata della carica, revoca, cessazione35
16.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il
periodo determinato dai soci al momento della nomina.36
16.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
16.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
16.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell’esercizio
vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli;
gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima
assemblea37.
16.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi
causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la
maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l’articolo 2386
c.c.
durata della
carica,
revoca,
cessazione
oppure
16.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene
meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso
di numero dispari, decade l’intero consiglio di amministrazione38. Gli altri consiglieri
devono, entro (..…) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo
amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria
amministrazione.
16.3.4 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o
disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore
/ vengono a cessare almeno (..…) amministratori, decadono tutti gli
amministratori. Gli altri amministratori devono, entro (..…) giorni, sottoporre
alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel
frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.
Articolo 17
Consiglio di amministrazione
17.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il
consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
l’attribuzione a singoli soci, quindi in considerazione della loro posizione personale, particolari diritti
concernenti sia i poteri nella società sia la partecipazione agli utili”.Qualora si aderisse ad un tesi più
liberale e si considerassero cedibili untamente alla partecipazione i diritti attribuiti ex articolo 2468 c.c.,
sarebbe consigliabile chiarire se tali diritti sono personali o se possono essere ceduti con la partecipazione
sociale posseduta, e , in quest’ultimo caso, prevedere le modalità di trasferimento del diritto, se cioè essi
seguono l’intera quota di partecipazione sociale o una sua parte. Potrebbe anche prevedersi a carico del
socio a cui sono attribuiti particolari diritti un obbligo a non costituire sulla partecipazione da lui
posseduta diritti di usufrutto o di pegno, cosi come sarà ooportuno regolare anche i casi di cessazione
della partecipazione del socio al quale sono attribuiti particolari diritti.
35
Anche in questa materia relativa alla cessazione e sostituzione degli amministratori sono stati soppressi
tutti i richiami alle norme relative agli amministratori di società per azioni.
36
Ricordiamo che potrebbe prevedersi un equo indennizzo in caso di revoca senza giusta causa.
37
Si ricorda che nella disciplina precedente la dottrina dubitava dell’applicabilità alle s.r.l. della disciplina
della cooptazione.E’ necessario coordinare questa norma con il precedente articolo 15.
38
Si può prevedere che l’intero consiglio di amministrazione decada quando viene meno anche uno solo
dei consiglieri.
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consiglio di
amministrazione
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17.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al
successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta,
ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.39
17.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso
espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a
ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a
tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico
documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di
decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
Il procedimento deve concludersi entro (…..) giorni dal suo inizio o nel diverso
termine indicato nel testo della decisione.
oppure
17.3 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in
una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al
revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto
ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali .
Dalla proposta deve risultare l’esatto testo della delibera da adottare / dovranno risultare con
chiarezza l’argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata
informazione sulla decisione da trattare, nonché l’esatto testo della delibera da adottare40.
I consiglieri hanno (…..) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve
essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso
termine purché non inferiore a giorni (..…) e non superiore a giorni (..…). La risposta deve
contenere un’approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto
viene considerata come voto contrario.
Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i
risultati a tutti gli amministratori, sindaci al revisore, se nominati, indicando:
- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della
consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun
amministratore con espresso e chiaro riferimento all’argomento oggetto della decisione, del
quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi
possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad
assicurare la prova dell'avvenuto consenso.
La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra
indicate ed entro (..…) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della
maggioranza degli amministratori.
Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i
risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:
- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
39
Al riguardo riteniamo esserci la più grande libertà; del resto l’intero argomento è assolutamente nuovo
e tutto da scoprire e “inventare”. L’articolo quindi può essere letto come una proposta di
regolamentazione di una materia quasi del tutto priva di regole; restano inderogabili poche norme: il
diritto di informazione e di partecipazione dell’amministratore alla formazione della volontà del
consiglio, e che della formazione di tale volontà resti documentazione da conservarsi dalla società.. In
attesa che la dottrina, la giurisprudenza e una maggiore familiarità con il nuovo sistema aiutino a meglio
definire la differenza tra la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto, si sono qui proposte
due soluzioni, in analogia a quanto fatto in materia di decisioni dei soci: la prima contiene un’unica
regolamentazione per entrambi i casi tenendo presente il risultato finale. La seconda soluzione è partita
più tradizionalmente dalla iniziativa della proposta di deliberazione cercando di fissare il minor numero
possibile di regole “rigide” ma nello stesso tempo di creare uno schema completo. In entrambe le
proposte si è cercato di coniugare le esigenze probatorie della raggiunta volontà degli amministratori con
quelle di semplificazione dell’intera procedura.
40
Potrebbe risultare pericoloso, in considerazione di possibili successive impugnazioni, rendere
obbligatorio inserire nella proposta indicazioni eccessivamente dettagliate.
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-
la data in cui si è formata la decisione;
eventuali osservazioni o dichiarazioni relative
consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
all’argomento
oggetto
della
17.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto
favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi
le astensioni.
17.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio
nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è
conservata dalla società.
Articolo 18
Adunanze del consiglio di amministrazione
18.1 In caso di richiesta di (…..) amministratori e comunque in caso di
decisioni che riguardano (….....), il consiglio di amministrazione deve
deliberare in adunanza collegiale.
18.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne
fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli
amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
18.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli
amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo
idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni
prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso
vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del
giorno.
18.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in
Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
18.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza
convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i
sindaci effettivi se nominati.
18.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche
per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà
atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della
riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione
del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare
i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
18.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,
assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della
maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la
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adunanze del
consiglio di
amministrazione
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maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta
si intende respinta41.
oppure
18.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della
maggioranza dei suoi membri in carica.
18.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal
presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro
delle decisioni degli amministratori42.
Articolo 19
Poteri dell’organo amministrativo43
19.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli
amministratori44.
oppure
19.1 L’organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva
autorizzazione risultante da decisione dei soci assunta con qualsiasi forma45:
- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione
di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a
garanzia di obbligazioni di terzi;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee
d'impresa;
- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali;
41
Questa procedura, in analogia a quanto previsto per le decisioni dei soci negli articoli 2479 ultimo
comma e 2479-bis, comma 3 c..c., consente al consiglio di deliberare con una maggioranza inferiore a
quella richiesta nel caso di decisione assunta con consultazione scritta o con consenso espresso per
iscritto.
42
La nuova normativa non dispone nulla relativamente al dovere di informazione dell’amministratore che
si trovi in conflitto di interessi. Per risolvere il problema si può ipotizzare un espresso richiamo
all’articolo 2391, comma 1 c.c., precisando se legittimati all’impugnazione siano solo gli amministratori
che non hanno consentito alla decisione o anche quelli che vi hanno consentito, essendo all’oscuro della
situazione di conflitto
43
Si ricorda la disposizione dell’articolo 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, che prevede che
gli atti costitutivi delle s.r.l. possono contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i
contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella
gestione della società.
44
Ricordiamo come, vigente l’attuale sistema, la giurisprudenza si sia più volte espressa per la
illegittimità delle disposizioni che limitassero eccessivamente l’esercizio del potere dell’organo
amministrativo svuotandolo di fatto della funzione che gli è riservata dalla legge; di conseguenza
venivano considerate illegittime le disposizioni che devolvevano all’assemblea ordinaria la
determinazione del contenuto dei poteri gestori, in quanto la modifica degli stessi, successiva all’atto
costitutivo, veniva considerata di competenza dell’assemblea straordinaria.
Ora tutte queste argomentazioni sembrano avere perso di pregnanza perchè il legislatore ha voluto
rendere meno netta la ripartizione delle competenze tra soci e amministratori stante la struttura
fondamentalmente personalistica del tipo societario. Potrebbe restare aperta la questione se spetta alla
competenza dell’assemblea dei soci, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, la decisione
di stabilire dei limiti ai poteri degli amministratori.
45
Ricordiamo in proposito il disposto del settimo comma dell’articolo 2476 c.c., dove si prevede “che
sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o
autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.. Pertanto, nel caso di introduzione
di clausole come quella in commento, sarà necessario richiamare l’attenzione delle parti sulla rilevanza
delle conseguenze di una preventiva “autorizzazione” dei soci.
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poteri
dell’organo
amministrativo
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- (…..).
19.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare
tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei
suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche
disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei
commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate
le attribuzioni indicate nell’articolo 2475, comma quinto c.c.
19.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora
gli amministratori non siano d’accordo circa la eventuale revoca di uno degli
amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica
e devono entro (..…) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un
nuovo organo amministrativo.
19.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i
poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente,
disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione
possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza
di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio
dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli
amministratori congiuntamente / disgiuntamente tra loro.
Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono
compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con
urgenza per evitare un danno alla società.46
19.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il
compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
19.6 Qualora l’amministrazione sia affidata disgiuntamente a più
amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all’operazione che
un altro intende compiere, competenti a decidere sull’opposizione sono i soci /
gli altri amministratori non opponenti a maggioranza / tutti gli
amministratori47.
Articolo 20
Rappresentanza
20.1 L’ amministratore unico ha la rappresentanza della società.
20.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza
della società spetta a ciascun consigliere / al presidente del consiglio di
amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
20.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società
spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui
sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
20.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai
procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
Articolo 21
46
Quest’ultimo inciso è l’applicazione del terzo comma dell’articolo 2258 c.c. richiamato dal terzo
comma dell’articolo 2475 c.c.; tuttavia si richiama l’attenzione sulla difficoltà che comporta dover
accertare l’effettiva esistenza di uno stato di urgenza tale da escludere la necessità della amministrazione
congiunta voluta dai soci.
47
E’ opportuno chiarire quale sia l’organo competente a decidere sull’opposizione prevista dall’articolo
2257 c.c., come richiamato dall’articolo 2475 c.c.
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rappresentanza
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Compensi degli amministratori
21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del
loro ufficio.
21.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale
in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio,
nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare
l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con
decisione dei soci.
21.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro
compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della
nomina.
Articolo 22
Organo di controllo
22.1 La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.
22.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la
nomina del collegio sindacale è obbligatoria.
Articolo 23
Composizione e durata
23.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della
nomina dello stesso collegio.
23.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere
revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
23.3 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i
sindaci devono essere scelti fra (…..).
oppure
23.3 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il
secondo comma dell’articolo 2397 c.c.48.
23.4 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e
scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio della carica.
Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477
c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro
carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in
cui il collegio è stato ricostituito.
23.5 I sindaci sono rieleggibili.
23.6 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all’atto della nomina, per
l’intero periodo della durata del loro ufficio.
48
Si è inteso qui aderire ad una interpretazione liberale della nuova normativa che espressamente indica,
all’ultimo comma dell’articolo 2477 c.c. applicabili al solo collegio sindacale “obbligatorio” le
disposizioni dettate in materia di s.p.a. E’ possibile ritenere che nel caso di scelta spontanea di assunzione
del collegio sindacale, il legislatore abbia inteso disapplicare tutte le norme che lo regolano. Non tutti i
primi commentatori sono d’accordo. In realtà, non ritenendo di poter superare così semplicemente
un’espressa previsione di legge, si è ritenuto possibile derogare a parte delle norme dettate in materia di
sindaci per le s.p.a., nel mantenimento però di una regolamentazione che comunque garantisca la serietà
del collegio. Resta comunque possibile un richiamo generale a tutte le norme previste per il collegio
sindacale delle s.p.a. dagli articoli 2397 e seguenti del c.c.
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compensi degli
amministratori
organo di
controllo
composizione
e durata
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Articolo 24
Cause di ineleggibilità e di decadenza
24.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla
carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano
nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.
24.2 Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell’articolo
2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono
dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382
c.c.
24.3 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il
Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell’articolo 2399 c.c.
Articolo 25
Cessazione dalla carica
25.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei
soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale,
sentito l'interessato.
25.2 In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i
supplenti in ordine di età.. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione
dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo
amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme
con quelli in carica.
In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione
di integrazione, dal sindaco più anziano di età.
Articolo 26
Competenze e doveri del collegio sindacale
26.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.
26.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo
comma c.c.
26.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere
trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli
intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a
maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso.
26.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle
adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
26.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La
riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso
si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18 sesto
comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.
Articolo 27
Revisore
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cause di
ineleggibilità
e di
decadenza
cessazione
della carica
competenze e
doveri del
collegio
sindacale
revisione
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27.1 Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di
obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un
revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di
Giustizia.
27.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di
società per azioni.
oppure
27.2 Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni
previste dal primo comma dell'articolo 2409-quinquies c.c.
Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di
durata del suo ufficio.
Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la
durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.
Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 2409 - ter e 2409 - sexies c.c.
Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall’articolo 2429, comma secondo c.c.49
Articolo 28
Decisioni dei soci
28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,
dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o
tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione.
28.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci50:
a. l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b. la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
d. le modificazioni dello statuto;
e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell’oggetto sociale51 o una rilevante modificazione dei
diritti dei soci;
f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.52..
28.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l’acquisto da parte
della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale
sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori,
nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese53.
49
Si è ritenuto consigliabile aggiungerlo in considerazione del fatto che detta relazione è il modo con cui
il revisore può comunicare all’assemblea i risultati della sua attività di controllo.
50
Il legislatore ha voluto che nella società a responsabilità limitata i soci fossero liberi di decidere come
distribuire le competenze tra soci e amministratori; questa piena libertà si fonda sulla nuova
considerazione della figura del socio - amministratore. Qui sono state individuate di competenza dei soci
le materie indicate nell’articolo 2479 c.c., che sicuramente non possono essere altrimenti destinate, ma
l’elenco può essere molto più ampio e spetterà al notaio indagare la volontà delle parti in sede di
costituzione, per attribuire ai soci tutte quelle materie che si vogliono sottrarre all’organo amministrativo,
in modo da aumentare il coinvolgimento e la partecipazione dei soci nelle scelte sociali.
51
Richiamiamo l’attenzione sulla necessità di controllare l’esistenza di una preventiva delibera
dell’assemblea dei soci in tutti i casi in cui il contratto che si sta per concludere comporti “una sostanziale
modifica” dell’oggetto sociale, come potrebbe accadere ad esempio nel caso di cessione, acquisto o
conferimento di azienda.
52
Si ricordano anche i casi di proposta di ammissione a procedure concorsuali e la decisione di emettere
titoli di debito.
53
Si ricorda il disposto dell’articolo 2465 c.c., comma 2, e dell’articolo 2476, comma 7 c.c.
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decisione dei
soci
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Articolo 29
Diritto di voto
29.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
29.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
29.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia
bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell’articolo
2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.
Articolo 30
Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto54
30.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 31, le
decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta
ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
30.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso
espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a
ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli
aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico
documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di
decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale
sociale come previsto al successivo articolo 35.2 del presente statuto.
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso
termine indicato nel testo della decisione.
oppure
30.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di almeno
(….) soci / di tanti soci che rappresentino almeno il (…...) % del capitale sociale e consiste
in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con
qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al
domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l’esatto
testo della decisione da adottare / devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della
consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli
argomenti da trattare, nonché l’esatto testo della decisione da adottare.55
I soci hanno (…..) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere
messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine
purché non inferiore a giorni (…..) e non superiore a giorni (…..).
La risposta deve contenere un’approvazione o un diniego.
54
Al riguardo riteniamo esserci la più grande libertà; del resto l’intero argomento è assolutamente nuovo
e tutto da scoprire e “inventare”. L’articolo quindi può essere letto come una proposta di
regolamentazione di una materia quasi del tutto priva di regole; restano inderogabili poche norme: che il
socio debba poter esprimere la sua volontà con un voto (diritto di partecipazione); che il voto valga in
misura proporzionale alla partecipazione del socio che lo esprime (articolo 2468, comma 2 c.c.); che della
formazione della volontà sociale resti documentazione da conservarsi dalla società (ex articolo 2478, n.2
c.c.) e naturalmente il diritto di informazione (vedi in proposito il terzo comma dell’articolo 2479-ter
c.c.). In attesa che la dottrina, la giurisprudenza e una maggiore familiarità con il nuovo sistema aiutino a
meglio definire la differenza tra la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto, si sono qui
proposte due soluzioni: la prima contiene un’unica regolamentazione per entrambi i casi tenendo
presente il risultato finale. La seconda soluzione è partita più tradizionalmente dalla iniziativa della
proposta di deliberazione cercando di fissare il minor numero possibile di regole “rigide” ma nello stesso
tempo di creare uno schema completo. In entrambe le proposte si è cercato di coniugare le esigenze
probatorie della raggiunta volontà dei soci con quelle di semplificazione dell’intera procedura.
55
Potrebbe risultare pericoloso, in considerazione di possibili successive impugnazioni, rendere
obbligatorio inserire nella proposta indicazioni eccessivamente dettagliate.
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diritto di voto
consultazione
scritta e
consenso
espresso per
iscritto
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La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto
contrario.
Spetta all’organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i
risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando:
- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione56;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione,
se richiesto dagli stessi soci.
Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con
espresso e chiaro riferimento all’argomento oggetto della decisione, del quale il socio
consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere
trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
dell'avvenuto consenso.
La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle
forme sopra indicate ed entro (…....) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i
consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo
35.2.
Spetta all’organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i
risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:
- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione,
se richiesto dagli stessi soci.
Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei
soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.
30.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere
trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 31
Assemblea
31.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente
articolo 28.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente
previsti dalla legge 57 o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o
più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo
capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante
deliberazione assembleare.
31.2 L'assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo58 anche
fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato
membro dell'Unione Europea..
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività,
l’assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche
da un socio.
31.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito
successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per
56
Ricordiamo che la relazione, con riferimento al termine di decorrenza per impugnare la decisione dei
soci ai sensi dell’articolo 2479-ter c.c., termine che decorre dalla trascrizione della decisione sul relativo
libro, motiva tale scelta con la necessità di certezza “non essendo sempre individuabile il momento di una
deliberazione”. Il dato quindi non è da ritenersi obbligatorio.
57
Si ricordano i casi previsti dall’articolo 2484 c.c. n.6 e dall’articolo 2487-ter c.c.
58
L’articolo 2479-bis c.c. non indica nessun soggetto alla cui iniziativa sia rimessa la convocazione
dell’assemblea. Pertanto lo statuto potrebbe prevedere una convocazione fatta da alcuni soci
determinandone il numero minimo o facendo riferimento al capitale sociale dagli stessi rappresentato.
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assemblea
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l'adunanza,59 con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo
idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli
aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda
convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione
l’assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda
convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima
convocazione.
31.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa
regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti
gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno
si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se
nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale
dichiarano di essere informati della riunione / su tutti gli argomenti posti
all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi60.
Articolo 32
Svolgimento dell'assemblea
32.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del
consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di
amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina
di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di
impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli
intervenuti.
oppure
32.1 L’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
32.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione
della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e
regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati
delle votazioni.
32.3 L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video
collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei
relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della
riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del
verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
59
L’articolo 2479 c.c. lascia la più ampia scelta sui modi di convocazione dell’assemblea. Anche questa
volta si evidenzia lo sforzo del legislatore di liberare da qualsiasi appesantimento formale la regolarità
dell’assemblea, con l’unico limite di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
60
Quest’ultimo inciso vuole garantire quanto richiesto dall’ultimo comma dell’articolo 2479-bis c.c.
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svolgimento
dell’assemblea
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- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea
tenuta ai sensi del precedente articolo 31 quarto comma) i luoghi audio e o
video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,
dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente /
saranno presenti il presidente ed il segretario.
In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere
predisposto il foglio delle presenze.
Articolo 33
Deleghe
33.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi
rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere
conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del
rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.61
33.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per
la seconda convocazione62.
33.3 E’ ammessa anche una delega a valere per più assemblee,
indipendentemente dal loro ordine del giorno.
33.4 La rappresentanza può / non può essere conferita ad amministratori, ai
sindaci o al revisore, se nominati63.
Articolo 34
Verbale dell'assemblea
34.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla
legge.
34.2 Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato,
l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì
indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per
allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma
del precedente articolo 32.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta
dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
34.3 Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere
trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
61
Si è scelto di inserire questo ultimo inciso al fine di dare certezza al conferimento dei poteri, anche se
non richiesto espressamente dalla legge.
62
Comma da inserire solo se prevista la seconda convocazione.
63
Non sono più previsti per le società a responsabilità limitata i limiti di delega ancora stabiliti
dall’articolo 2372, comma 5 c.c. per le società per azioni. Il che fa ritenere possibile il rilascio di deleghe
anche alle persone indicate nella citata normativa. Qui è stato proposto comunque un limite facoltativo e
non necessario per mantenere separati i ruoli degli organi sociali durante l’assemblea.
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deleghe
verbale
dell’assemblea
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Articolo 35
Quorum costitutivi e deliberativi
35.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza
assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 28.2 lettere d) , e), ed f) è
comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la
metà del capitale sociale.
quorum
costitutivi e
deliberativi
oppure
35.1 L’assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la
maggioranza / il (…..) % del capitale sociale.
35.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto
favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.64
35.3.1 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma
dell’articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è necessario il
consenso di tutti i soci.
35.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del
terzo comma dell’articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è
necessario il consenso di tutti i soci.
oppure
35.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma
dell’articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è necessario il voto favorevole
della maggioranza, salvo in ogni caso il diritto di recesso in capo al socio (…...), da
esercitare secondo le modalità di cui all’articolo 9 del presente statuto. Il socio (…...) ha il
diritto di votare contro l'abrogazione o la modifica dei diritti a lui spettanti senza che possa
eccepirsi la sussistenza di conflitto di interessi.
oppure
35.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma
dell’articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è necessario il voto favorevole
della maggioranza, purché consti il voto favorevole del socio (…..).
oppure
35.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma
dell’articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è necessario il voto favorevole
della maggioranza, purché consti il consenso scritto del socio (…..), che però non ha il
diritto di partecipare alla decisione dei soci in merito.
35.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge65 o del presente
statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche
maggioranze.
Articolo 36
Bilancio e utili
36.1 Gli esercizi sociali si chiudono il (..…) di ogni anno.
bilancio e
utili
64
In un primo momento il legislatore aveva previsto che le decisioni fossero prese con il voto favorevole
della maggioranza dei votanti che rappresentassero almeno la metà del capitale sociale. La modifica fatta
in sede di stesura definitiva e il secondo comma dell’articolo 2468 c.c. inducono a ritenere che il quorum
possa ora essere calcolato unicamente sul capitale sociale rappresentato, eliminando così notevoli
difficoltà in particolare relative alla prova del numero dei votanti non riuniti in assemblea.
65
Si veda in proposito: il sesto comma dell’articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5 dove,
per le modifiche dell’atto costitutivo, che introducono o sopprimono clausole compromissorie, si richiede
il quorum deliberativo di soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale; l’articolo 2476, comma
5 c.c. che prevede la possibilità che l’azione di responsabilità contro gli amministratori sia oggetto di
rinuncia o di transazione da parte della società con il consenso della maggioranza dei soci rappresentante
almeno i 2/3 del capitale sociale e non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del
capitale sociale ( quorum per altro derogabili).
studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata
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36.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per
cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il
quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla
partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.
oppure
36.2.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da
destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale,
verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno
posseduta, salvo diversa decisione dei soci e salvo quanto previsto al comma successivo.
36.2.2 Spetta al socio (…..) il diritto66:
- agli utili distribuiti in misura del (…...)%
- agli utili in misura fissa del (…..)
- agli utili in misura minima del (..…)
- agli utili determinati nella misura fissa di (..…) e in misura proporzionale del (..…)%
sul residuo
- (…..).
36.2.3 I diritti di cui sopra sono attribuiti al socio (…....) personalmente e, quindi, non sono
trasmissibili ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo67.
Articolo 37
Scioglimento e liquidazione 68
37.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
a. per il decorso del termine;
b. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta
impossibilità a conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata
entro (..…)69 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c. per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività
dell’assemblea;
d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è
disposto dall’articolo 2482-ter c.c.;
e. nell’ipotesi prevista dall’articolo 2473 c.c.;
f. per deliberazione dell’assemblea;
g. per le altre cause previste dalla legge.
37.2 Si scioglie altresì nelle seguenti ipotesi:70
h. (…..);
i. (…..).
37.3 Nelle ipotesi di cui al precedente comma, numeri h. e i., la competenza a
prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli
adempimenti pubblicitari conseguenti spetta a (…..).71
66
Seguono alcuni esempi, evidentemente alternativi tra loro, di "attribuzione a singoli soci di particolari
diritti riguardanti la distribuzione degli utili" ai sensi dell'articolo 2468, comma 3 c.c.
67
Si richiama l’attenzione sulla necessità di specificare nello statuto anche la sorte dei particolari diritti
agli utili riconosciuti al socio in caso di costituzione di usufrutto o pegno sulla quota di partecipazione, se
di spettanza del socio nudo proprietario/debitore o dell’usufruttuario/creditore pignoratizio.
In alternativa è anche possibile prevedere nella sede appropriata un divieto di costituzione di usufrutto o
pegno.
68
Non serve, nello statuto, trattare della revoca della liquidazione, che è comunque disciplinata
dall'articolo 2487-ter c.c., comunque inderogabile.
69
Esempio: trenta.
70
Possono essere indicate cause di scioglimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge: in tal caso
il comma successivo è essenziale (articolo 2484, comma 4 c.c.).
71
Completare coordinando con la natura della causa di scioglimento eventualmente prevista, e indicando
l’organo competente al compimento di detti adempimenti e il procedimento da seguire.
studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata
marzo 2003
25
scioglimento
e liquidazione
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37.4 In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare
gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di (…..)72 giorni
dal loro verificarsi.
37.5 L'assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo, nominerà
uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio,
anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione,
in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo.
Articolo 38
Clausola compromissoria73
74
38.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la
società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad
eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del
pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di
(…....) arbitri, tutti nominati da (…..)75, il quale dovrà provvedere alla nomina
entro (…..) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui
il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà
richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui
ha sede la società.
Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del
collegio arbitrale.
oppure
38.1 Qualsiasi76 controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che
abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle
quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta
da un arbitro nominato da (…..)77, il quale dovrà provvedere alla nomina entro (…...) giorni
dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi
provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al
Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell’arbitro.
72
Completare a piacere, con un termine congruo con l’articolo 2630 c.c.: ad esempio trenta giorni.
L’articolo 34, comma 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 esclude che gli atti costitutivi delle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’articolo 2325-bis c.c. possano
prevedere clausole compromissorie. L’articolo 37 dello stesso decreto legislativo prevede che gli atti
costitutivi delle s.r.l. possono anche contenere clausole con le quali si deferisono ad uno o più terzi i
contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella
gestione della società.
74
Si può prevedere la devoluzione ad arbitri solo di alcune controversie, che dovranno essere elencate
nella clausola stessa.
75
Tutti gli arbitri devono essere nominati, a pena di nullità della clausola compromissoria, da un soggetto
estraneo alla società (articolo 34, comma 2 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5). La relaione prevede
che le clausole compromissorie “devono necessariamente prevedere, a pena di nullità, la designazione del
collegio da parte di terzi imparziali; e ciò al fine, attesa la pluralità di interessi direttamente o
indirettamente coinvolti, di rendere possibile, senza pregiudizio delle concrete possibilità di difesa,
l’intervento volontario di terzi nel procedimento arbitrale”.
76
Si veda la nota 78.
77
L’arbitro deve essere nominato, a pena di nullità della clausola compromissoria, da un soggetto
estraneo alla società (articolo 34, comma 2 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5).
73
studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata
marzo 2003
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clausola
compromissoria
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38.2 Il collegio arbitrale / l’arbitro dovrà decidere entro (…...) giorni dalla
nomina. Il collegio arbitrale / l’arbitro decideranno in via rituale / irrituale
secondo diritto / equità.
38.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e
determinazioni del collegio arbitrale / arbitro vincoleranno le parti.
38.4 Il collegio arbitrale / l’arbitro determinerà come ripartire le spese
dell’arbitrato tra le parti.
oppure
38.4 Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa
decisione del collegio arbitrale / arbitro.
38.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie
promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei
loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto
sociale78..
38.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n.5.
38.7 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere
approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del
capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta
giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 9.
Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono
essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per
l’assemblea straordinaria79.
78
La clausola è vincolante per costoro a seguito dell’accettazione dell’incarico (articolo 34, comma 4
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5).
79
L’introduzione e la soppressione nello statuto di una clausola compromissoria devono essere approvate
da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti
possono, entro i novanta giorni successivi, esercitare il diritto di recesso (articolo 34, comma 6 decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n.5). Si ritiene che la norma si applichi alle sole modifiche che comportino
l’introduzione e la soppressione delle clausole stesse e non alle modifiche di contenuto delle medesime.
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Clausole da prendere al volo
in occasione di qualsiasi assemblea da oggi al 31 dicembre 2003
1. La società è costituita a tempo indeterminato. Spetta ai soci il diritto di
recesso da esercitarsi (…...)80 .
[art. 2473, comma 2 c.c.]
2. La società ha sede in (…..)81.
[art. 2463, comma 2 n.2 c.c.]
3. Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei casi consentiti dalla
legge, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso
espresso per iscritto (…..).82
[art. 2479, comma 3 c.c.]
4. Salvi i casi per i quali il presente statuto stabilisce maggioranze diverse, le
decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più della metà del capitale sociale83.
[art. 2479, ultimo comma c.c.]
5. In ogni caso le deliberazioni si intendono adottate quando ad esse
partecipano l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono
presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione
dell’argomento84.
[art. 2479-bis, ultimo comma c.c.].
6. Clausola compromissoria85
80
Si veda l’apposita clausola.
Si veda l’apposita clausola.
82
Si veda l’apposita clausola.
83
Si veda l’apposita clausola. L’opportunità di adottare al più presto questa clausola si evidenzia nel caso
in cui lo statuto in vigore si limiti al mero rinvio alle maggioranze di legge.
84
Si veda l’apposita clausola. L’opportunità di adottare questa clausola ricorre quando lo statuto vigente
riproduce o rinvia alla disciplina vigente ante riforma dell’assemblea totalitaria di s.p.a.
85
Si veda l’apposita clausola.
81
studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata
marzo 2003
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Clausole
che possono
essere inserite
negli statuti
sino al
31.12.2003
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ADOZIONE DI DOPPIO STATUTO - INSERIMENTO DI NUOVE CLAUSOLE
Atto costitutivo
Le parti, in considerazione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6 contenente la riforma del diritto societario, convengono che
il funzionamento della società sarà regolato compiutamente dalla nuova
normativa a far tempo dalla data di sua entrata in vigore (1 gennaio 2004) e,
per quanto essa è derogabile, dalle norme contenute nel documento denominato
“Statuto della (…..) società a responsabilità limitata” che qui di seguito si
trascrive / che si allega al presente atto sotto la lettera “. . . “.
Le clausole contenute in tale statuto avranno efficacia a decorrere dal
momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel
registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova
versione.
Le parti danno mandato86 all'organo amministrativo di provvedere
tempestivamente a detto deposito87.
oppure
Le parti, in considerazione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6 contenente la riforma del diritto societario, convengono che
il funzionamento della società sarà regolato compiutamente dalla nuova
normativa a far tempo dalla data di sua entrata in vigore (1 gennaio 2004) e che
le clausole contenute negli articoli (…..) dello statuto qui adottato saranno
sostituite dalle clausole contenute negli articoli . . . il cui testo qui di seguito si
trascrive / si allega al presente atto sotto la lettera “. . . “.
Le clausole sostitutive avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo
alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese
con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione.
Le parti danno mandato all'organo amministrativo di provvedere
tempestivamente a detto deposito.
Assemblea
Il presidente espone le ragioni per le quali ritiene di proporre alla assemblea di
deliberare l’adozione di un testo di statuto che, tenendo conto della riforma del
diritto societario contenuta nel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6,
consenta alla società di cogliere l’opportunità di adeguare le regole del proprio
funzionamento alla nuova normativa.
In particolare il presidente illustra le modifiche che potrebbero essere adottate
in relazione a (…..).
Infine fa presente che tale nuovo statuto entrerebbe in vigore a decorrere dal
momento, successivo al 1° gennaio 2004, in cui le relative clausole saranno
86
Si segnala la inopportunità di dare tale mandato al notaio rogante in considerazione del fatto che, medio
tempore, potrebbero essere deliberate ulteriori modificazioni, di fatto inconoscibili, tali per cui al deposito
dello “statuto” supposto nuovo, potrebbe conseguire un danno. Resta fermo, ovviamente, il diritto dovere
del notaio di chiedere l'iscrizione.
87
Si può prevedere che le parti diano mandato all’organo amministrativo di convocare l’assemblea per
nominare i componenti degli organi sociali secondo le nuove norme statutarie.
studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata
marzo 2003
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iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella
sua nuova versione (…..).
L’assemblea, con il voto favorevole di (…...) quello contrario di (…..) e con
l’astensione di (…..),
delibera
- che il funzionamento della società sia regolato compiutamente dalla nuova
normativa introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6 a far tempo
dalla data di sua entrata in vigore (1 gennaio 2004) e, per quanto essa è
derogabile, dalle norme contenute nel documento denominato “Statuto della
(…..) società a responsabilità limitata” che qui di seguito si trascrive / che si
allega al presente atto sotto la lettera “. . . “. ;
- di dare atto che le clausole contenute in tale statuto avranno efficacia a
decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui
saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto
nella sua nuova versione;
- di dare mandato all'organo amministrativo di provvedere tempestivamente a
detto deposito.
oppure
Il presidente espone le ragioni per le quali ritiene di proporre alla assemblea di
deliberare la modifica degli articoli (…...) del vigente statuto, al fine di
adeguarne il contenuto alla riforma del diritto societario introdotta dal decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
In particolare il presidente illustra le modifiche che potrebbero essere adottate
in relazione a (…..)..
Infine fa presente che le modifiche proposte entrerebbero in vigore a decorrere
dal momento, successivo al 1° gennaio 2004, in cui le relative clausole saranno
iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella
sua nuova versione (…..).
L’assemblea, con il voto favorevole di (…...) quello contrario di (…..) e con
l’astensione di (…..),
delibera
- di adottare le seguenti clausole statutarie conformi al decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6 in sostituzione di quelle contrassegnate con il medesimo
articolo nel vigente statuto;
- di dare atto che le clausole sostitutive avranno efficacia a decorrere dal
momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel
registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova
versione;
- di dare mandato all'organo amministrativo di provvedere tempestivamente a
detto deposito.
studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata
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STATUTO DI SOCIETA` A RESPONSABILITA