FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia STATUTO DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA1 Articolo 1 Denominazione denominazione 1. La società è denominata: "(…..) s.r.l.". Articolo 2 Oggetto 2 2. La società ha per oggetto (…..) . oggetto Articolo 3 Sede sede 3. La società ha sede in (…..)3.. La società ha sede secondaria in (…..). durata Articolo 4 Durata 4. La durata della società è stabilita sino al (…..)4. oppure 4. La società è contratta a tempo indeterminato5. Articolo 5 Capitale6 capitale 1 Questo studio è stato realizzato da un gruppo costituito da Giovannella Condò, Giovanni De Marchi, Monica De Paoli, Domenico De Stefano, Riccardo Genghini, Maria Nives Iannaccone, Anna Pellegrino, Arrigo Roveda e Armando Santus. Nella redazione dello statuto sono stati seguiti i seguenti criteri. Le parti del testo in corsivo sono eventuali; le clausole alternative sono individuate con lo stesso numero e sono separate dalla dizione “oppure”; in carattere più piccolo sono indicate le seconde opzioni, che, oltre ad essere alternative rispetto alle prime, contengono un approfondimento della disciplina. All’interno delle clausole alcune alternative sono tra di loro separate dal segno /. Le parti da completare sono indicate con (…..). In calce allo statuto sono elencate le clausole da prendere al volo in occasione delle assemblee fino al 31 dicembre 2003. 2 L’entrata in vigore della riforma può essere l’occasione per rivedere la non virtuosa abitudine di inserire negli oggetti sociali analitiche, quanto inutili, clausole residuali e, soprattutto, previsioni in negativo: lo spunto per tale innovazione deriva dalla mancata riproduzione della norma contenuta nel precedente articolo 2384-bis c.c., richiamato dal precedente articolo 2487 c.c. 3 E’ sufficiente ed opportuno indicare nello statuto unicamente il Comune e non anche l’indirizzo (articolo 2463 n. 2 c.c.). 4 E’ necessario richiamare l’attenzione sulla opportunità di prevedere termini di durata ragionevoli, al fine di evitare che un termine eccessivamente lungo porti alla riqualificazione della società come contratta a tempo indeterminato. 5 In tal caso compete, iderogabilmente, al socio il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473, comma 2 c.c. 6 Si ritiene che la sede corretta per regolare eventuali partecipazioni non proporzionali al conferimento sia l’atto costitutivo o la delibera di aumento del capitale. Nell’atto costitutivo potrebbe trovare spazio una clausola così formulata: “Le quote di partecipazione sono concordemente stabilite, in deroga (ex articolo 2468, comma 2 c.c.) alla regola della proporzionalità al conferimento, nelle seguenti misure: studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 1 FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia 5.1 Il capitale sociale è di euro (…..) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci7. 5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c. Salvo il caso di cui all’articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473 c.c. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’articolo 2482-bis, comma secondo c.c.,in previsione dell’assemblea ivi indicata. 5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico8.. 5.4 E’ attribuita alla competenza dei soci l’emissione dei titoli di debito di cui all’articolo 2483 c.c.9 oppure 5.4 E’ attribuita alla competenza degli amministratori l’emissione dei titoli di debito di cui all’articolo 2483 c.c. Articolo 6 Domiciliazione10 6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Articolo 7 Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi 7. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi. oppure 7. Le partecipazioni non sono trasferibili per atto tra vivi11 12. oppure 7. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina. 7.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni. 7.1.2 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti. 7.1.3 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi. ……………….. (indicazione delle quote di partecipazione facenti capo a ciascun socio)”. 7 Nella versione definitiva dell’articolo 2468 c.c. è scomparso il vecchio terzo comma, il quale stabiliva che la partecipazione di ciascun socio non può, in nessun caso, essere inferiore ad un euro. 8 E’ necessario prestare attenzione al disposto dell’articolo 2467 c.c. 9 E’ necessario specificare gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione. 10 Per domicilio si intende non solo l’indirizzo, ma anche il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica. 11 E’ possibile prevedere una limitazione temporanea al trasferimento per atti tra vivi delle partecipazioni. 12 Da una prima analisi si ritiene che, in assenza di diversa previsione statutaria, le clausole limitative alla circolazione delle partecipazioni possano essere introdotte, modificate o soppresse a maggioranza. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 2 domiciliazione trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia 7.1.4 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo. 7.1.5 L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. 7.1.6 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l’osservanza di quanto di seguito prescritto, l’acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. 7.2.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore: a. di altri soci; b. del coniuge di un socio; c. di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado; d. di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia; e. (.....). In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. 7.2.2.113 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre (…...) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione. oppure 7.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro (…..) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre (….....) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro (….....) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro (…....) giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti. 7.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. 7.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. 13 E’ qui regolata la clausola di prelazione. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 3 prelazione FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia 7.2.2.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. 7.2.3 La comunicazione dell’intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell’articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell’altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all’iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio. oppure 7.2.3 La comunicazione dell’intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a “invito a proporre”..Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell’articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuntiatio, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto. 7.2.4.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. 7.2.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato da (…..) su richiesta della parte più diligente. oppure 7.2.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi del successivo articolo 11.1. 7.2.5.114 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale “premio di maggioranza” per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; 7.2.5.2 qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il (…....) % al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; 7.2.5.3 qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il (…....) % al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di (…....) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; 7.2.5.4 il costo dell'arbitratore sarà a carico: 14 Le clausole da 7.2.5.1 a 7.2.5.4 inclusa sono da inserire unicamente nel caso si sia scelta la prima delle due opzioni previste al punto 7.2.4.2. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 4 FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il (….......) % al prezzo offerto dal potenziale acquirente; b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il (…..) % al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere; c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il (…..) % al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere. 7.2.6.1 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l’intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro (.....) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. 7.2.6.2 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro (…..) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di (.....) giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. 7.2.7 Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione. oppure 7.2.7 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto. 7.2.8 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita. oppure 7.2.8 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione e proporzionalmente rispetto ai cedenti. oppure 7.2.8 Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare tra quelle oggetto di trasferimento. 7.3 Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia della presente società. In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo. L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate nel precedente punto 7.2.2, precisandosi che agli altri soci compete il diritto di fare ricorso ad un arbitratore, secondo quanto previsto ai punti 7.2.4 - 7.2.5. Qualora la società socia non adempia all'obbligo posto a suo carico, la stessa dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente società, come determinato dall'arbitratore su istanza di uno qualsiasi degli altri soci: in tal caso sarà interamente a carico della società socia anche il costo dell'arbitratore. mero gradimento studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 5 FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia 7.4.115 16 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci / dell’organo amministrativo / di (…..)17. 7.4.2 Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l’indicazione della persona del cessionario. 7.4.3 L’organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento. I soci decidono con le maggioranze previste dal successivo articolo 35. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. Gli amministratori decidono con le maggioranze previste dagli articoli 17 e 18. La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio e, se adottata da altro soggetto, essere comunicata all’organo amministrativo. 7.4.4 L’organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all’indirizzo risultante dal libro dei soci, al socio la decisione sul gradimento. 7.4.5 Qualora entro il termine di (…..) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. oppure 7.4.118 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse è richiesto il gradimento dei soci / dell’organo amministrativo / di (…..). 7.4.2 Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l’indicazione della persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento19. 7.4.3.1 Le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a favore dei soggetti20: a) che svolgano l’attività di (…..); b) che non si trovino, per l’attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto d’interessi con la società; c) (…..). 7.4.3.2 Il gradimento potrà essere negato21 qualora l’acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l’attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell’oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci. 7.4.4 L’organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento. I soci decidono con le maggioranze previste dall’articolo 35. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. Gli amministratori decidono con le maggioranze previste dagli articoli 17 e 18. 15 Il gradimento può aggiungersi alla prelazione, ponendosi a valle di essa, oppure essere alternativo. E’ qui regolata l’ipotesi del mero gradimento, che dà luogo al diritto di recesso di cui all’articolo 2469, comma 2 c.c. 17 Il gradimento potrebbe essere rimesso dall’atto costitutivo sia all’assemblea, sia ai soci ex articolo 2479 c.c., sia ai soci “uti singuli”, ed in tale ultimo caso potrebbero essere tutti, alcuni, od anche uno solo. In ipotesi sarà necessario prevedere le modalità relative alla decisione sul gradimento. Non si è prevista la possibilità che il gradimento sia rimesso al collegio sindacale, organo eventuale nelle s.r.l.; la sua competenza deve comunque ritenersi ammissibile, in quanto la legge parla genericamente di “organi sociali”. A differenza di quanto previsto dall’articolo 2355-bis c.c. per le s.p.a., il gradimento nelle s.r.l. può essere rimesso anche a “terzi”, quali ad esempio potrebbero essere i rappresentanti di determinate categorie od ordini professionali. 18 E’ qui regolata l’ipotesi del gradimento non mero. 19 Il prezzo e le altre modalità di trasferimento sono necessarie se ed in quanto venga inserita nello statuto la clausola indicata in corsivo al successivo punto 7.5.7 (cd. correttivo esterno). 20 Possono essere indicati requisiti soggettivi quali l’appartenenza a specifiche categorie lavorative, o l’inesistenza di situazioni concorrenziali eccetera. 21 L’eventuale discrezionalità nel giudizio non è di per sé indice per la qualificazione del gradimento come mero o non mero. 16 studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 6 gradimento FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio, essere motivata e, se adottata da altro soggetto, essere comunicata all’organo amministrativo. 7.4.5 L’organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all’indirizzo risultante dal libro dei soci, al socio la decisione sul gradimento. 7.4.6 Qualora entro il termine di (…..) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. 7.4.7 Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito. A tal fine l’organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell’acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro (…..) giorni dal ricevimento dell’ultima comunicazione. In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione a chi ritenga opportuno. 7.4.8 Qualora il prezzo indicato sia ritenuto eccessivo si applica il precedente punto 7.2.4.2. 7.4.9 Il gradimento non è richiesto nel caso di trasferimento della partecipazione ai soggetti di cui al precedente punto 7.2.1. Articolo 8 Morte del socio22 8. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. oppure 8. La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.1. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società. E’ comunque fatto salvo il diritto di gradimento di cui all’articolo 7.4. oppure 8. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte salvo il diritto di gradimento di cui all’articolo 7.4. In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l’avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro (…..) giorni dalla morte. Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società. oppure 8. Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c. La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni: - la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto; - per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 11. Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 35, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto. oppure 8. Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 11. 22 Le clausole statutarie che disciplinano l’evento morte del socio possono in realtà essere le più varie, ma devono comunque essere formulate con attenzione al divieto posto dall’articolo 458 c.c. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 7 morte del socio FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia Articolo 9 Recesso 9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: a. il cambiamento dell’oggetto della società; b. la trasformazione della società; c. la fusione e la scissione della società; d. la revoca dello stato di liquidazione; e. il trasferimento della sede della società all’estero; f. l’eliminazione di una o più cause di recesso indicate al punto 9.2; g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto della società; h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell’articolo 2468, quarto comma c.c.; i. l’aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi23. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell’articolo 2469, comma secondo c.c. Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. Essendo la società contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno (…..) mesi.24 9.2 Possono altresì recedere dalla società i soci25: (…..); (…..). 9.326 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro (…..) giorni dall’iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci27 della decisione che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. 23 Ipotesi prevista dall’articolo 2481-bis c.c. Clausola collegata alla durata indeterminata.. Il termine di preavviso deve essere compreso tra sei e dodici mesi (articolo 2473, comma 2 c.c.). 25 Possono essere indicate cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dal codice. 26 Il tema dell’esercizio del diritto di recesso fa emergere con risalto uno dei problemi generali di più incerta soluzione: quello della possibilità di applicare in via analogica alle società a responsabilità limitata, oggi regolate in via esaustiva, la disciplina delle società per azioni. In particolare si pone la questione dell’ammissibilità di una previsione statutaria che consenta il recesso parziale (espressamente previsto solo per le società per azioni) e dell’applicabilità, nel silenzio dello statuto, della norma che vieta la cessione delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il recesso. 27 Si è scelto di far decorrere il termine dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci e non dall’iscrizione nel registro delle imprese (come previsto, sempre in tema di recesso, per le società per azioni) per coerenza con quanto disposto dall’articolo 2479-ter c.c. in tema di impugnazione delle decisioni dei soci. Sul punto la relazione spiega la scelta sulla base di un duplice ordine di motivi “da un lato, non essendo più necessaria in ogni caso una riunione e non essendo quindi sempre individuabile il momento di una deliberazione, evidenti ragioni di certezza richiedono che si faccia riferimento al 24 studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 8 recesso FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L’organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all’esercizio del recesso entro (…..) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall’esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società . Articolo 10 Esclusione28 10.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. oppure 10.1 Sarà escluso dalla società il socio che: ( ); ( )29. 10.2 L’esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. L’organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti. oppure 10.2 Non appena avuta notizia dell’evento che determina l’esclusione, l’organo amministrativo comunicherà al socio la sua esclusione dalla società30 e provvederà ai conseguenti adempimenti. 10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 11. 10.4 E’ esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l’esclusione perderà ogni effetto.. oppure 10.4 E’ esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la società si scioglie ai sensi dell’articolo 2484 , comma primo n.5 c.c. momento in cui la decisione viene formalizzata; dall’altro il tipo societario della società a responsabilità limitata, in quanto caratterizzato dalla partecipazione personale dei soci, presuppone una loro presenza attiva nella vita della società; sicché, a differenza di quanto avverrebbe nell’ipotesi di un mero investitore estraneo all’attività sociale, maggior rilievo assume una sorta di pubblicità interna come quella rappresentata dai libri sociali rispetto ad altre forme di pubblicità esterna quale per esempio quella realizzata con l’iscrizione nel registro delle imprese”. 28 La clausola di esclusione non sarà probabilmente inserita negli statuti “standard”, ma solo a richiesta specifica, in considerazione dell’impatto che la liquidazione della partecipazione del socio escluso potrebbe avere sui conti della società. 29 Si ricorda l’elevato numero dei rilievi formulati dai giudici dell’omologa in tema di genericità di cause di esclusione in materia di società cooperative. 30 Le cause di esclusione possono operare in modo automatico senza che sia richiesta alcuna delibera degli organi sociali oppure, anche in presenza di un evento certo e non suscettibile di valutazione (ad esempio la sentenza di fallimento o il compimento di una determinatà età), lasciate alla valutazione di un organo sociale. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 9 esclusione FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia Articolo 11 Liquidazione delle partecipazioni 11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall’organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.3, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l’esclusione. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell’articolo 1349 c.c. 11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall’evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto al precedente punto 10.4 per l’ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l’articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell’articolo 2484, comma primo n.5 c.c. Articolo 12 Unico socio31 12.1 Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione. 31 L’articolo 2250 c.c. negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un unico socio. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 10 liquidazione delle partecipazioni unico socio FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia Articolo 13 Soggezione ad attività di direzione e controllo 13. La società deve indicare l’eventuale propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 2497-bis, comma secondo c.c. Articolo 14 Amministratori 14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: a. da un amministratore unico; b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. 14.2 Per organo amministrativo si intende l’amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l’insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l’amministrazione. 14.3 Gli amministratori possono essere anche non soci. 14.4 Non si applica / si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. Articolo 15 Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci32 15.1 In caso di nomina di un consiglio di amministrazione formato da (…....) membri, così come nel caso di nomina di (…..) amministratori, il socio (…..) ha diritto di nominare (…..) amministratori33. 15.2 Spetta a (…..) il diritto di veto sulle seguenti operazioni: - acquisto o alienazione di immobili o di diritti reali immobiliari; - iscrizione di ipoteche su beni immobili sociali; - cessione di azienda o di rami di azienda anche in affitto; - (…..). 15.3 I diritti amministrativi qui riconosciuti sono attribuiti al socio (…..) personalmente e quindi non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo34. 32 Si ipotizza un’applicazione (o meglio una delle possibili applicazioni) del terzo comma dell’articolo 2468 c.c. 33 In questo caso si potrebbe prevedere il simmetrico diritto degli altri soci di nominare i restanti amministratori. 34 Si è qui adottata la soluzione più prudenziale e più aderente alla lettera dell’articolo 2468 c.c. che parla di “attribuzioni a singoli soci di particolari diritti”, diritti che pertanto sono stati qui considerati “personali”.. La questione è evidentemente collegata al problema relativo alla possibilità di creare diverse “categorie di quote”.. In proposito si riporta un breve stralcio della relazione: “si è ritenuto coerente con le caratteristiche personali del tipo societario della società a responsabilità limitata da un lato non prevedere la possibilità di categorie di quote ,che implicherebbero una loro oggettivizzazione e quindi una perdita del collegamento con la persona del socio richiesta dal primo comma lettera a), articolo 3 della legge di delega, dall’altro consentire con il quarto comma dell’articolo 2468 c.c.che l’atto costitutivo preveda studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 11 soggezione ad attività di direzione e controllo amministratori attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia Articolo 16 Durata della carica, revoca, cessazione35 16.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.36 16.2 Gli amministratori sono rieleggibili. 16.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. 16.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea37. 16.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l’articolo 2386 c.c. durata della carica, revoca, cessazione oppure 16.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l’intero consiglio di amministrazione38. Gli altri consiglieri devono, entro (..…) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. 16.3.4 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore / vengono a cessare almeno (..…) amministratori, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro (..…) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. Articolo 17 Consiglio di amministrazione 17.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. l’attribuzione a singoli soci, quindi in considerazione della loro posizione personale, particolari diritti concernenti sia i poteri nella società sia la partecipazione agli utili”.Qualora si aderisse ad un tesi più liberale e si considerassero cedibili untamente alla partecipazione i diritti attribuiti ex articolo 2468 c.c., sarebbe consigliabile chiarire se tali diritti sono personali o se possono essere ceduti con la partecipazione sociale posseduta, e , in quest’ultimo caso, prevedere le modalità di trasferimento del diritto, se cioè essi seguono l’intera quota di partecipazione sociale o una sua parte. Potrebbe anche prevedersi a carico del socio a cui sono attribuiti particolari diritti un obbligo a non costituire sulla partecipazione da lui posseduta diritti di usufrutto o di pegno, cosi come sarà ooportuno regolare anche i casi di cessazione della partecipazione del socio al quale sono attribuiti particolari diritti. 35 Anche in questa materia relativa alla cessazione e sostituzione degli amministratori sono stati soppressi tutti i richiami alle norme relative agli amministratori di società per azioni. 36 Ricordiamo che potrebbe prevedersi un equo indennizzo in caso di revoca senza giusta causa. 37 Si ricorda che nella disciplina precedente la dottrina dubitava dell’applicabilità alle s.r.l. della disciplina della cooptazione.E’ necessario coordinare questa norma con il precedente articolo 15. 38 Si può prevedere che l’intero consiglio di amministrazione decada quando viene meno anche uno solo dei consiglieri. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 12 consiglio di amministrazione FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia 17.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.39 17.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro (…..) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. oppure 17.3 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali . Dalla proposta deve risultare l’esatto testo della delibera da adottare / dovranno risultare con chiarezza l’argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l’esatto testo della delibera da adottare40. I consiglieri hanno (…..) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni (..…) e non superiore a giorni (..…). La risposta deve contenere un’approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci al revisore, se nominati, indicando: - i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; - la data in cui si è formata la decisione; - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all’argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro (..…) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori. Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando: - i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; 39 Al riguardo riteniamo esserci la più grande libertà; del resto l’intero argomento è assolutamente nuovo e tutto da scoprire e “inventare”. L’articolo quindi può essere letto come una proposta di regolamentazione di una materia quasi del tutto priva di regole; restano inderogabili poche norme: il diritto di informazione e di partecipazione dell’amministratore alla formazione della volontà del consiglio, e che della formazione di tale volontà resti documentazione da conservarsi dalla società.. In attesa che la dottrina, la giurisprudenza e una maggiore familiarità con il nuovo sistema aiutino a meglio definire la differenza tra la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto, si sono qui proposte due soluzioni, in analogia a quanto fatto in materia di decisioni dei soci: la prima contiene un’unica regolamentazione per entrambi i casi tenendo presente il risultato finale. La seconda soluzione è partita più tradizionalmente dalla iniziativa della proposta di deliberazione cercando di fissare il minor numero possibile di regole “rigide” ma nello stesso tempo di creare uno schema completo. In entrambe le proposte si è cercato di coniugare le esigenze probatorie della raggiunta volontà degli amministratori con quelle di semplificazione dell’intera procedura. 40 Potrebbe risultare pericoloso, in considerazione di possibili successive impugnazioni, rendere obbligatorio inserire nella proposta indicazioni eccessivamente dettagliate. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 13 FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia - la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. all’argomento oggetto della 17.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. 17.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società. Articolo 18 Adunanze del consiglio di amministrazione 18.1 In caso di richiesta di (…..) amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano (….....), il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. 18.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. 18.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. 18.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. 18.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. 18.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 18.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 14 adunanze del consiglio di amministrazione FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta41. oppure 18.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. 18.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori42. Articolo 19 Poteri dell’organo amministrativo43 19.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori44. oppure 19.1 L’organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci assunta con qualsiasi forma45: - acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari; - cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa; - costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi; - assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito; - emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive; - costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa; - acquisto e cessioni di partecipazioni sociali; 41 Questa procedura, in analogia a quanto previsto per le decisioni dei soci negli articoli 2479 ultimo comma e 2479-bis, comma 3 c..c., consente al consiglio di deliberare con una maggioranza inferiore a quella richiesta nel caso di decisione assunta con consultazione scritta o con consenso espresso per iscritto. 42 La nuova normativa non dispone nulla relativamente al dovere di informazione dell’amministratore che si trovi in conflitto di interessi. Per risolvere il problema si può ipotizzare un espresso richiamo all’articolo 2391, comma 1 c.c., precisando se legittimati all’impugnazione siano solo gli amministratori che non hanno consentito alla decisione o anche quelli che vi hanno consentito, essendo all’oscuro della situazione di conflitto 43 Si ricorda la disposizione dell’articolo 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, che prevede che gli atti costitutivi delle s.r.l. possono contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società. 44 Ricordiamo come, vigente l’attuale sistema, la giurisprudenza si sia più volte espressa per la illegittimità delle disposizioni che limitassero eccessivamente l’esercizio del potere dell’organo amministrativo svuotandolo di fatto della funzione che gli è riservata dalla legge; di conseguenza venivano considerate illegittime le disposizioni che devolvevano all’assemblea ordinaria la determinazione del contenuto dei poteri gestori, in quanto la modifica degli stessi, successiva all’atto costitutivo, veniva considerata di competenza dell’assemblea straordinaria. Ora tutte queste argomentazioni sembrano avere perso di pregnanza perchè il legislatore ha voluto rendere meno netta la ripartizione delle competenze tra soci e amministratori stante la struttura fondamentalmente personalistica del tipo societario. Potrebbe restare aperta la questione se spetta alla competenza dell’assemblea dei soci, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, la decisione di stabilire dei limiti ai poteri degli amministratori. 45 Ricordiamo in proposito il disposto del settimo comma dell’articolo 2476 c.c., dove si prevede “che sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.. Pertanto, nel caso di introduzione di clausole come quella in commento, sarà necessario richiamare l’attenzione delle parti sulla rilevanza delle conseguenze di una preventiva “autorizzazione” dei soci. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 15 poteri dell’organo amministrativo FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia - (…..). 19.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2475, comma quinto c.c. 19.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d’accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro (..…) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo. 19.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente / disgiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.46 19.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. 19.6 Qualora l’amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all’operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull’opposizione sono i soci / gli altri amministratori non opponenti a maggioranza / tutti gli amministratori47. Articolo 20 Rappresentanza 20.1 L’ amministratore unico ha la rappresentanza della società. 20.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta a ciascun consigliere / al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. 20.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. 20.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Articolo 21 46 Quest’ultimo inciso è l’applicazione del terzo comma dell’articolo 2258 c.c. richiamato dal terzo comma dell’articolo 2475 c.c.; tuttavia si richiama l’attenzione sulla difficoltà che comporta dover accertare l’effettiva esistenza di uno stato di urgenza tale da escludere la necessità della amministrazione congiunta voluta dai soci. 47 E’ opportuno chiarire quale sia l’organo competente a decidere sull’opposizione prevista dall’articolo 2257 c.c., come richiamato dall’articolo 2475 c.c. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 16 rappresentanza FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia Compensi degli amministratori 21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. 21.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. 21.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. Articolo 22 Organo di controllo 22.1 La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. 22.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Articolo 23 Composizione e durata 23.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. 23.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. 23.3 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra (…..). oppure 23.3 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell’articolo 2397 c.c.48. 23.4 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. 23.5 I sindaci sono rieleggibili. 23.6 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata del loro ufficio. 48 Si è inteso qui aderire ad una interpretazione liberale della nuova normativa che espressamente indica, all’ultimo comma dell’articolo 2477 c.c. applicabili al solo collegio sindacale “obbligatorio” le disposizioni dettate in materia di s.p.a. E’ possibile ritenere che nel caso di scelta spontanea di assunzione del collegio sindacale, il legislatore abbia inteso disapplicare tutte le norme che lo regolano. Non tutti i primi commentatori sono d’accordo. In realtà, non ritenendo di poter superare così semplicemente un’espressa previsione di legge, si è ritenuto possibile derogare a parte delle norme dettate in materia di sindaci per le s.p.a., nel mantenimento però di una regolamentazione che comunque garantisca la serietà del collegio. Resta comunque possibile un richiamo generale a tutte le norme previste per il collegio sindacale delle s.p.a. dagli articoli 2397 e seguenti del c.c. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 17 compensi degli amministratori organo di controllo composizione e durata FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia Articolo 24 Cause di ineleggibilità e di decadenza 24.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. 24.2 Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell’articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c. 24.3 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell’articolo 2399 c.c. Articolo 25 Cessazione dalla carica 25.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. 25.2 In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età. Articolo 26 Competenze e doveri del collegio sindacale 26.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. 26.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c. 26.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 26.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. 26.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione. Articolo 27 Revisore studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 cause di ineleggibilità e di decadenza cessazione della carica competenze e doveri del collegio sindacale revisione 18 FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia 27.1 Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. 27.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. oppure 27.2 Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409-quinquies c.c. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 - ter e 2409 - sexies c.c. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall’articolo 2429, comma secondo c.c.49 Articolo 28 Decisioni dei soci 28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. 28.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci50: a. l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b. la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo; c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; d. le modificazioni dello statuto; e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale51 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.52.. 28.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese53. 49 Si è ritenuto consigliabile aggiungerlo in considerazione del fatto che detta relazione è il modo con cui il revisore può comunicare all’assemblea i risultati della sua attività di controllo. 50 Il legislatore ha voluto che nella società a responsabilità limitata i soci fossero liberi di decidere come distribuire le competenze tra soci e amministratori; questa piena libertà si fonda sulla nuova considerazione della figura del socio - amministratore. Qui sono state individuate di competenza dei soci le materie indicate nell’articolo 2479 c.c., che sicuramente non possono essere altrimenti destinate, ma l’elenco può essere molto più ampio e spetterà al notaio indagare la volontà delle parti in sede di costituzione, per attribuire ai soci tutte quelle materie che si vogliono sottrarre all’organo amministrativo, in modo da aumentare il coinvolgimento e la partecipazione dei soci nelle scelte sociali. 51 Richiamiamo l’attenzione sulla necessità di controllare l’esistenza di una preventiva delibera dell’assemblea dei soci in tutti i casi in cui il contratto che si sta per concludere comporti “una sostanziale modifica” dell’oggetto sociale, come potrebbe accadere ad esempio nel caso di cessione, acquisto o conferimento di azienda. 52 Si ricordano anche i casi di proposta di ammissione a procedure concorsuali e la decisione di emettere titoli di debito. 53 Si ricorda il disposto dell’articolo 2465 c.c., comma 2, e dell’articolo 2476, comma 7 c.c. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 19 decisione dei soci FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia Articolo 29 Diritto di voto 29.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. 29.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. 29.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell’articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci. Articolo 30 Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto54 30.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 31, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. 30.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 35.2 del presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. oppure 30.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di almeno (….) soci / di tanti soci che rappresentino almeno il (…...) % del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l’esatto testo della decisione da adottare / devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l’esatto testo della decisione da adottare.55 I soci hanno (…..) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni (…..) e non superiore a giorni (…..). La risposta deve contenere un’approvazione o un diniego. 54 Al riguardo riteniamo esserci la più grande libertà; del resto l’intero argomento è assolutamente nuovo e tutto da scoprire e “inventare”. L’articolo quindi può essere letto come una proposta di regolamentazione di una materia quasi del tutto priva di regole; restano inderogabili poche norme: che il socio debba poter esprimere la sua volontà con un voto (diritto di partecipazione); che il voto valga in misura proporzionale alla partecipazione del socio che lo esprime (articolo 2468, comma 2 c.c.); che della formazione della volontà sociale resti documentazione da conservarsi dalla società (ex articolo 2478, n.2 c.c.) e naturalmente il diritto di informazione (vedi in proposito il terzo comma dell’articolo 2479-ter c.c.). In attesa che la dottrina, la giurisprudenza e una maggiore familiarità con il nuovo sistema aiutino a meglio definire la differenza tra la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto, si sono qui proposte due soluzioni: la prima contiene un’unica regolamentazione per entrambi i casi tenendo presente il risultato finale. La seconda soluzione è partita più tradizionalmente dalla iniziativa della proposta di deliberazione cercando di fissare il minor numero possibile di regole “rigide” ma nello stesso tempo di creare uno schema completo. In entrambe le proposte si è cercato di coniugare le esigenze probatorie della raggiunta volontà dei soci con quelle di semplificazione dell’intera procedura. 55 Potrebbe risultare pericoloso, in considerazione di possibili successive impugnazioni, rendere obbligatorio inserire nella proposta indicazioni eccessivamente dettagliate. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 20 diritto di voto consultazione scritta e consenso espresso per iscritto FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta all’organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando: - i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato; - la data in cui si è formata la decisione56; - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all’argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro (…....) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 35.2. Spetta all’organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando: - i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato; - la data in cui si è formata la decisione; - eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci. 30.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Articolo 31 Assemblea 31.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 28.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge 57 o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. 31.2 L'assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo58 anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. 31.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per 56 Ricordiamo che la relazione, con riferimento al termine di decorrenza per impugnare la decisione dei soci ai sensi dell’articolo 2479-ter c.c., termine che decorre dalla trascrizione della decisione sul relativo libro, motiva tale scelta con la necessità di certezza “non essendo sempre individuabile il momento di una deliberazione”. Il dato quindi non è da ritenersi obbligatorio. 57 Si ricordano i casi previsti dall’articolo 2484 c.c. n.6 e dall’articolo 2487-ter c.c. 58 L’articolo 2479-bis c.c. non indica nessun soggetto alla cui iniziativa sia rimessa la convocazione dell’assemblea. Pertanto lo statuto potrebbe prevedere una convocazione fatta da alcuni soci determinandone il numero minimo o facendo riferimento al capitale sociale dagli stessi rappresentato. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 21 assemblea FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia l'adunanza,59 con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. 31.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione / su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi60. Articolo 32 Svolgimento dell'assemblea 32.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. oppure 32.1 L’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. 32.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. 32.3 L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 59 L’articolo 2479 c.c. lascia la più ampia scelta sui modi di convocazione dell’assemblea. Anche questa volta si evidenzia lo sforzo del legislatore di liberare da qualsiasi appesantimento formale la regolarità dell’assemblea, con l’unico limite di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. 60 Quest’ultimo inciso vuole garantire quanto richiesto dall’ultimo comma dell’articolo 2479-bis c.c. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 22 svolgimento dell’assemblea FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 31 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente / saranno presenti il presidente ed il segretario. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Articolo 33 Deleghe 33.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.61 33.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione62. 33.3 E’ ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. 33.4 La rappresentanza può / non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati63. Articolo 34 Verbale dell'assemblea 34.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge. 34.2 Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 32.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. 34.3 Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. 61 Si è scelto di inserire questo ultimo inciso al fine di dare certezza al conferimento dei poteri, anche se non richiesto espressamente dalla legge. 62 Comma da inserire solo se prevista la seconda convocazione. 63 Non sono più previsti per le società a responsabilità limitata i limiti di delega ancora stabiliti dall’articolo 2372, comma 5 c.c. per le società per azioni. Il che fa ritenere possibile il rilascio di deleghe anche alle persone indicate nella citata normativa. Qui è stato proposto comunque un limite facoltativo e non necessario per mantenere separati i ruoli degli organi sociali durante l’assemblea. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 23 deleghe verbale dell’assemblea FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia Articolo 35 Quorum costitutivi e deliberativi 35.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 28.2 lettere d) , e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. quorum costitutivi e deliberativi oppure 35.1 L’assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza / il (…..) % del capitale sociale. 35.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.64 35.3.1 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell’articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è necessario il consenso di tutti i soci. 35.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell’articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è necessario il consenso di tutti i soci. oppure 35.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell’articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è necessario il voto favorevole della maggioranza, salvo in ogni caso il diritto di recesso in capo al socio (…...), da esercitare secondo le modalità di cui all’articolo 9 del presente statuto. Il socio (…...) ha il diritto di votare contro l'abrogazione o la modifica dei diritti a lui spettanti senza che possa eccepirsi la sussistenza di conflitto di interessi. oppure 35.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell’articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è necessario il voto favorevole della maggioranza, purché consti il voto favorevole del socio (…..). oppure 35.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell’articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è necessario il voto favorevole della maggioranza, purché consti il consenso scritto del socio (…..), che però non ha il diritto di partecipare alla decisione dei soci in merito. 35.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge65 o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Articolo 36 Bilancio e utili 36.1 Gli esercizi sociali si chiudono il (..…) di ogni anno. bilancio e utili 64 In un primo momento il legislatore aveva previsto che le decisioni fossero prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentassero almeno la metà del capitale sociale. La modifica fatta in sede di stesura definitiva e il secondo comma dell’articolo 2468 c.c. inducono a ritenere che il quorum possa ora essere calcolato unicamente sul capitale sociale rappresentato, eliminando così notevoli difficoltà in particolare relative alla prova del numero dei votanti non riuniti in assemblea. 65 Si veda in proposito: il sesto comma dell’articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5 dove, per le modifiche dell’atto costitutivo, che introducono o sopprimono clausole compromissorie, si richiede il quorum deliberativo di soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale; l’articolo 2476, comma 5 c.c. che prevede la possibilità che l’azione di responsabilità contro gli amministratori sia oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società con il consenso della maggioranza dei soci rappresentante almeno i 2/3 del capitale sociale e non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale ( quorum per altro derogabili). studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 24 FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia 36.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci. oppure 36.2.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci e salvo quanto previsto al comma successivo. 36.2.2 Spetta al socio (…..) il diritto66: - agli utili distribuiti in misura del (…...)% - agli utili in misura fissa del (…..) - agli utili in misura minima del (..…) - agli utili determinati nella misura fissa di (..…) e in misura proporzionale del (..…)% sul residuo - (…..). 36.2.3 I diritti di cui sopra sono attribuiti al socio (…....) personalmente e, quindi, non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo67. Articolo 37 Scioglimento e liquidazione 68 37.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto: a. per il decorso del termine; b. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata entro (..…)69 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie; c. per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea; d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall’articolo 2482-ter c.c.; e. nell’ipotesi prevista dall’articolo 2473 c.c.; f. per deliberazione dell’assemblea; g. per le altre cause previste dalla legge. 37.2 Si scioglie altresì nelle seguenti ipotesi:70 h. (…..); i. (…..). 37.3 Nelle ipotesi di cui al precedente comma, numeri h. e i., la competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta a (…..).71 66 Seguono alcuni esempi, evidentemente alternativi tra loro, di "attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti la distribuzione degli utili" ai sensi dell'articolo 2468, comma 3 c.c. 67 Si richiama l’attenzione sulla necessità di specificare nello statuto anche la sorte dei particolari diritti agli utili riconosciuti al socio in caso di costituzione di usufrutto o pegno sulla quota di partecipazione, se di spettanza del socio nudo proprietario/debitore o dell’usufruttuario/creditore pignoratizio. In alternativa è anche possibile prevedere nella sede appropriata un divieto di costituzione di usufrutto o pegno. 68 Non serve, nello statuto, trattare della revoca della liquidazione, che è comunque disciplinata dall'articolo 2487-ter c.c., comunque inderogabile. 69 Esempio: trenta. 70 Possono essere indicate cause di scioglimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge: in tal caso il comma successivo è essenziale (articolo 2484, comma 4 c.c.). 71 Completare coordinando con la natura della causa di scioglimento eventualmente prevista, e indicando l’organo competente al compimento di detti adempimenti e il procedimento da seguire. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 25 scioglimento e liquidazione FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia 37.4 In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di (…..)72 giorni dal loro verificarsi. 37.5 L'assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo. Articolo 38 Clausola compromissoria73 74 38.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di (…....) arbitri, tutti nominati da (…..)75, il quale dovrà provvedere alla nomina entro (…..) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. oppure 38.1 Qualsiasi76 controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da (…..)77, il quale dovrà provvedere alla nomina entro (…...) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell’arbitro. 72 Completare a piacere, con un termine congruo con l’articolo 2630 c.c.: ad esempio trenta giorni. L’articolo 34, comma 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 esclude che gli atti costitutivi delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’articolo 2325-bis c.c. possano prevedere clausole compromissorie. L’articolo 37 dello stesso decreto legislativo prevede che gli atti costitutivi delle s.r.l. possono anche contenere clausole con le quali si deferisono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società. 74 Si può prevedere la devoluzione ad arbitri solo di alcune controversie, che dovranno essere elencate nella clausola stessa. 75 Tutti gli arbitri devono essere nominati, a pena di nullità della clausola compromissoria, da un soggetto estraneo alla società (articolo 34, comma 2 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5). La relaione prevede che le clausole compromissorie “devono necessariamente prevedere, a pena di nullità, la designazione del collegio da parte di terzi imparziali; e ciò al fine, attesa la pluralità di interessi direttamente o indirettamente coinvolti, di rendere possibile, senza pregiudizio delle concrete possibilità di difesa, l’intervento volontario di terzi nel procedimento arbitrale”. 76 Si veda la nota 78. 77 L’arbitro deve essere nominato, a pena di nullità della clausola compromissoria, da un soggetto estraneo alla società (articolo 34, comma 2 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5). 73 studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 26 clausola compromissoria FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia 38.2 Il collegio arbitrale / l’arbitro dovrà decidere entro (…...) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale / l’arbitro decideranno in via rituale / irrituale secondo diritto / equità. 38.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale / arbitro vincoleranno le parti. 38.4 Il collegio arbitrale / l’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti. oppure 38.4 Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale / arbitro. 38.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale78.. 38.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. 38.7 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 9. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l’assemblea straordinaria79. 78 La clausola è vincolante per costoro a seguito dell’accettazione dell’incarico (articolo 34, comma 4 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5). 79 L’introduzione e la soppressione nello statuto di una clausola compromissoria devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i novanta giorni successivi, esercitare il diritto di recesso (articolo 34, comma 6 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5). Si ritiene che la norma si applichi alle sole modifiche che comportino l’introduzione e la soppressione delle clausole stesse e non alle modifiche di contenuto delle medesime. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 27 FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia Clausole da prendere al volo in occasione di qualsiasi assemblea da oggi al 31 dicembre 2003 1. La società è costituita a tempo indeterminato. Spetta ai soci il diritto di recesso da esercitarsi (…...)80 . [art. 2473, comma 2 c.c.] 2. La società ha sede in (…..)81. [art. 2463, comma 2 n.2 c.c.] 3. Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto (…..).82 [art. 2479, comma 3 c.c.] 4. Salvi i casi per i quali il presente statuto stabilisce maggioranze diverse, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale83. [art. 2479, ultimo comma c.c.] 5. In ogni caso le deliberazioni si intendono adottate quando ad esse partecipano l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento84. [art. 2479-bis, ultimo comma c.c.]. 6. Clausola compromissoria85 80 Si veda l’apposita clausola. Si veda l’apposita clausola. 82 Si veda l’apposita clausola. 83 Si veda l’apposita clausola. L’opportunità di adottare al più presto questa clausola si evidenzia nel caso in cui lo statuto in vigore si limiti al mero rinvio alle maggioranze di legge. 84 Si veda l’apposita clausola. L’opportunità di adottare questa clausola ricorre quando lo statuto vigente riproduce o rinvia alla disciplina vigente ante riforma dell’assemblea totalitaria di s.p.a. 85 Si veda l’apposita clausola. 81 studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 28 Clausole che possono essere inserite negli statuti sino al 31.12.2003 FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia ADOZIONE DI DOPPIO STATUTO - INSERIMENTO DI NUOVE CLAUSOLE Atto costitutivo Le parti, in considerazione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 contenente la riforma del diritto societario, convengono che il funzionamento della società sarà regolato compiutamente dalla nuova normativa a far tempo dalla data di sua entrata in vigore (1 gennaio 2004) e, per quanto essa è derogabile, dalle norme contenute nel documento denominato “Statuto della (…..) società a responsabilità limitata” che qui di seguito si trascrive / che si allega al presente atto sotto la lettera “. . . “. Le clausole contenute in tale statuto avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione. Le parti danno mandato86 all'organo amministrativo di provvedere tempestivamente a detto deposito87. oppure Le parti, in considerazione dell'entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 contenente la riforma del diritto societario, convengono che il funzionamento della società sarà regolato compiutamente dalla nuova normativa a far tempo dalla data di sua entrata in vigore (1 gennaio 2004) e che le clausole contenute negli articoli (…..) dello statuto qui adottato saranno sostituite dalle clausole contenute negli articoli . . . il cui testo qui di seguito si trascrive / si allega al presente atto sotto la lettera “. . . “. Le clausole sostitutive avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione. Le parti danno mandato all'organo amministrativo di provvedere tempestivamente a detto deposito. Assemblea Il presidente espone le ragioni per le quali ritiene di proporre alla assemblea di deliberare l’adozione di un testo di statuto che, tenendo conto della riforma del diritto societario contenuta nel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, consenta alla società di cogliere l’opportunità di adeguare le regole del proprio funzionamento alla nuova normativa. In particolare il presidente illustra le modifiche che potrebbero essere adottate in relazione a (…..). Infine fa presente che tale nuovo statuto entrerebbe in vigore a decorrere dal momento, successivo al 1° gennaio 2004, in cui le relative clausole saranno 86 Si segnala la inopportunità di dare tale mandato al notaio rogante in considerazione del fatto che, medio tempore, potrebbero essere deliberate ulteriori modificazioni, di fatto inconoscibili, tali per cui al deposito dello “statuto” supposto nuovo, potrebbe conseguire un danno. Resta fermo, ovviamente, il diritto dovere del notaio di chiedere l'iscrizione. 87 Si può prevedere che le parti diano mandato all’organo amministrativo di convocare l’assemblea per nominare i componenti degli organi sociali secondo le nuove norme statutarie. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 29 FederNotizie - Corso di diritto commerciale della Scuola del Notariato della Lombardia iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione (…..). L’assemblea, con il voto favorevole di (…...) quello contrario di (…..) e con l’astensione di (…..), delibera - che il funzionamento della società sia regolato compiutamente dalla nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6 a far tempo dalla data di sua entrata in vigore (1 gennaio 2004) e, per quanto essa è derogabile, dalle norme contenute nel documento denominato “Statuto della (…..) società a responsabilità limitata” che qui di seguito si trascrive / che si allega al presente atto sotto la lettera “. . . “. ; - di dare atto che le clausole contenute in tale statuto avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione; - di dare mandato all'organo amministrativo di provvedere tempestivamente a detto deposito. oppure Il presidente espone le ragioni per le quali ritiene di proporre alla assemblea di deliberare la modifica degli articoli (…...) del vigente statuto, al fine di adeguarne il contenuto alla riforma del diritto societario introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In particolare il presidente illustra le modifiche che potrebbero essere adottate in relazione a (…..).. Infine fa presente che le modifiche proposte entrerebbero in vigore a decorrere dal momento, successivo al 1° gennaio 2004, in cui le relative clausole saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione (…..). L’assemblea, con il voto favorevole di (…...) quello contrario di (…..) e con l’astensione di (…..), delibera - di adottare le seguenti clausole statutarie conformi al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 in sostituzione di quelle contrassegnate con il medesimo articolo nel vigente statuto; - di dare atto che le clausole sostitutive avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione; - di dare mandato all'organo amministrativo di provvedere tempestivamente a detto deposito. studio per le clausole di uno statuto di società a responsabilità limitata marzo 2003 30