Seminario:
“Il T.U. sulla Sicurezza
dei Luoghi di Lavoro"
Torino, 11 novembre 2009
Gli attori della Sicurezza
Ruoli e Funzioni
a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione VSSP
RSPP VSSP ing. A. Brasso
1
Testo coordinato del D.Lgs.09/04/’08 n° 81
con le modifiche introdotte da:
- D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106
- Legge del 27 febbraio 2009, n. 14
- Legge 7 Luglio 2009 n° 88.
- Legge del 2 agosto 2008, n. 129
- Legge del 6 agosto 2008, n. 133
• N° 13 Titoli
• N° 51 Allegati
• 362 pagine
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2
Proviamo a sintetizzare la struttura del nuovo
Decreto, varato sull’esperienza del D.Lgs. 626 e sulle
sentenze della Magistratura dal 1996 ad oggi
Il D. Lgs. 81/2008 ha creato un MODELLO DI AZIENDA
SICURA con tre peculiarità:
1.
I soggetti tutelati dal Datore di Lavoro (lavoratori o
terzi – v. Sentenza Corte di Cassazione n° 13296 del
30/03/‘09);
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la struttura del nuovo Decreto
2
2) I soggetti Destinatari degli Obblighi di Sicurezza e
Penalmente Responsabili:
Nelle aziende si avranno così due linee:
–
Linea Operativa ( Dat. Lav., Dirig., ecc.)
Con particolare riguardo all’art.16 del D.Lgs. 81 in merito alle
“Deleghe”;
–
Linea Consultiva (Servizio Prevenzione e Protezione)
Con il Medico Competente a disposizione delle due linee.
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la struttura del nuovo Decreto
3)
3
la Cultura della Sicurezza - ovvero acquisire prima e
diffondere poi la cultura della Sicurezza:
–
la Valutazione dei Rischi ed il DVR – analisi di tutti i rischi
ed indicazione delle misure di prevenzione e protezione
–
l’Informazione e la Formazione (effettivamente recepita)
– obblighi indelegabili del D.L. . Anche i Dirigenti ed i
Preposti debbono fare percorsi di formazione alla
sicurezza;
In tutto questo contesto i Lavoratori devono fare la loro
parte, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81
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D.Lgs. 81/’08 - art. 2 comma 1, lettera b Datore di
Lavoro
• nella definizione del D.Lgs. 81/08 è il soggetto titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore ed ha la
responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali
e di spesa .
• Il D.Lgs. precisa responsabilità e compiti, nonché
quali funzioni possono essere delegate a terzi .
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Datore di Lavoro
2
• Datore di lavoro è, quindi, innanzitutto il soggetto titolare del
rapporto di lavoro, cioè colui che, personalmente o nella
qualità di legale rappresentante dell'Ente, dà il lavoro
(assume, gestisce, disciplina e paga) ovvero la persona
fisica che ha la responsabilità dell'amministrazione nel
suo complesso o di un settore della stessa in quanto
titolare di poteri decisionali e di spesa
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.
7
Datore di Lavoro 3
• Per la determinazione dei limiti di responsabilità sarà
fondamentale la verifica dei mezzi economici e finanziari
effettivamente
disponibili
e
gestibili
dal
Presidente/dirigente/funzionario.
• Quando non vi sono i mezzi finanziari disponibili per gli
interventi
necessari
alla
sicurezza,
il
d.l.
o
Presidente/dirigente ha comunque l'obbligo di attivarsi
nel limite delle sue possibilità e competenze per
segnalare tempestivamente le necessità agli organi superiori
adottando nel frattempo tutte le misure prudenziali
provvisorie, utili o necessarie, non ultima la
sospensione dell'attività lavorativa.
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Chi è il Volontario?
• In base all’art. 2 comma 1 lettera a) il volontario,
come definito dalla legge 1 agosto 1991 n. 266, è
equiparato ai fini ed agli effetti delle disposizioni di
cui al decreto stesso, ad un “lavoratore” a sua volta
definito
con
lo
stesso
articolo
“persona
che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari “.
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Quindi, cosa osserviamo?
• quello che conta in materia di sicurezza è la prestazione di
lavoro e che la stessa si svolga per conto di
un’organizzazione a capo della quale vi sia un datore di
lavoro, il quale, nel caso in esame, è da individuare nel
responsabile legale dell’associazione.
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Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. n.
81/2008
• Da quanto emerge dal comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. n.
81/2008 il Testo Unico “si applica a tutti i lavoratori e
lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti
ad
essi
equiparati”
discende
che
l’associazione/organizzazione VSPP è tenuta ad
assolvere a tutti quegli adempimenti che fanno capo ad
un qualsiasi datore di lavoro che occupa dei lavoratori alle
proprie dipendenze e quindi all’effettuazione della valutazione
dei rischi, all’informazione e formazione dei lavoratori
equiparati, alla nomina di addetti al primo soccorso ed
antincendio, ecc.
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nell’art. 4 comma 1 del Testo Unico ………
• Per espressa indicazione, poi, di quanto è riportato nell’art. 4
comma 1 del Testo Unico, i volontari, pur essendo
equiparati ai fini della tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro ai lavoratori, possono non essere
computati come tali solo ai fini della determinazione del
numero di lavoratori dal quale il decreto legislativo fa
discendere particolari obblighi
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Con il Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008 integrato dal
Correttivo D.Lgs. n. 106/2009, si modifica…..
• dal 20 agosto 2009, dobbiamo concentrare l’attenzione
soprattutto sulla DEFINIZIONE DI LAVORATORI (ART. 2)
L'articolo 2, comma 1, lettera a), è stato modificato,
depennando i volontari del servizio civile e i volontari come
definiti dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 dalla definizione di
equiparati ai lavoratori, viene così meno la possibilità di
procedere sic et simpliciter all’equiparazione a fini di salute e
sicurezza sul lavoro dei volontari ai “lavoratori”.
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Campo di applicazione: volontariato
Nei confronti delle organizzazioni di volontariato della
Protezione Civile, della C.R.I e del Corpo naz.le del soccorso
alpino e speleologico, oltre ai volontari dei VV.FF. le
disposizioni del decreto saranno oggetto di un’apposita
normativa che terrà conto della particolari modalità di
svolgimento delle rispettive attività.
Nei confronti di tutti gli altri volontari rientranti nella specifica
legge 266/91 si dovranno applicare le disposizioni
previste all'art. 21 per i lavoratori autonomi.
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Lavoratore Autonomo?
Lavoratore autonomo:
è colui che mette a disposizione del committente, dietro un
compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona
compone la ditta individuale e ne è anche titolare e l’unico
prestatore d'opera della ditta.
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Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del
codice civile, devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al
titolo III;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione
in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro)
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività
svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui
all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di
cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
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l'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/’08
1
• Il legislatore ha reputato opportuno applicare ai volontari il
regime dei lavoratori autonomi consentendo, tuttavia, che
le modalità di realizzazione della tutela siano
concordate con le associazioni o gli enti di volontariato
(es.: potrà essere concordato che l’associazione si faccia carico
di acquistare i Dispositivi di Protezione Individuale o dei corsi
di formazione per i volontari)”.
• Questa è però un’eventualità, in mancanza della quale il
volontario resta penalmente responsabile qualora non
rispetti l'articolo 21 citato del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare
le lettere a e b del comma 1.
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Obblighi del Datore di Lavoro
• Al volontario che presta la propria attività nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro (Presidente
dell’Associazione), è peraltro, invece, dovuta da parte di
questi specifica informativa sui rischi specifici
esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare
e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
• Inoltre, si precisa che il Datore di lavoro "è altresì
tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove
ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra le attività del volontario e altre
attività che si svolgano nell’ambito della medesima
organizzazione".
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Rischi da interferenze
• In questo caso i rischi da interferenza sono praticamente tutti
quelli presenti, non essendo il volontario, per definizione, un
soggetto che opera professionalmente, il che implica anche,
ad esempio, la necessità di acquistare i Dispositivi di
Protezione Individuale o dei corsi di formazione per i
volontari.
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Gli “attori” della prevenzione
DATORE
DI LAVORO
DIRIGENTI
PREPOSTI
MANUTENTO
RIINSTALLA
TORI
FORNITORI
…..
- ALTRI DATORI
DI LAVORO
- APPALTATORI
PREVENZIONE
E SICUREZZA
DEL LAVORO
RAPP. LAV. SICUREZZA
MEDICO
COMPETENTE
LAVORATOR
I
AUTONOMI
SERVIZIO DI
PREVENZION
EE
PROTEZIONE
ORGANI DI VIGILANZA
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PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA
SICUREZZA AI SENSI DEL D. Lgs. 81/’08
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Negli art.icoli 18 e 19 del t.u. sono contenuti gli
obblighi formali degli Organi di staff
• il responsabile del servizio di sicurezza: RSPP ;
• il servizio di sicurezza (interno/esterno), esistente in molti casi
prima del d.lgs. 81/2008;
• i supporti professionali integrativi interni/esterni (istituibili
mediante incarichi);
• parzialmente,
il
medico
competente
(come
supporto
consulenziale), quando non incide direttamente sull'assetto
organizzativo aziendale (mediante provvedimenti "sanitari"
autonomi o direttamente operativi).
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art.2 D.Lgs. 81 - Gli organi di linea "naturali”
sono il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i
lavoratori.
definizione
• d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore
di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di
essa;
• e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa".
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Sicurezza sul Lavoro: definire una colpa
• La Cassazione ha più volte chiarito che per definire la colpa
dei "soggetti" aziendali è necessario stabilire i limiti delle
"competenze" e le "sfere dei doveri" in base al
principio della "responsabilità differenziata", tenendo
conto non solo delle "qualifiche" ma anche delle
"attribuzioni affidate" e delle "attribuzioni volontariamente
assunte".
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Deleghe e incarichi col nuovo t.u.
A questo punto cerchiamo di dare una definizione
semplice e chiara della delega come strumento di
organizzazione aziendale, alla luce del nuovo"testo
unico".
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Deleghe e incarichi col nuovo t.u.
2
La "delega" è un provvedimento aziendale che sottintende
un passaggio di funzioni operative primarie da un
organo aziendale di vertice (sovraordinato: frequentemente
"datore di lavoro") ad altro organo aziendale sottordinato
(dirigente, preposto).
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DELEGA DI FUNZIONI (ART. 16)
• Si prevede che l’obbligo di vigilanza richiesto al Datore di
lavoro (Presidente pro tempore) in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite
è da considerarsi assolto solo in caso di "adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e controllo
di cui all’art. 30 comma 4" e non di mera adozione come
avveniva con la formulazione precedente.
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Comma 3, art. 16 TUS correlato
•con il quale viene espressamente attribuita al datore di
lavoro delegante la facoltà di consentire la subdelega
di "specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro" alle medesime condizioni previste per il datore di
lavoro (commi 1 e 2) da parte del soggetto delegato,
previa appunto intesa tra quest'ultimo e il datore di lavoro
delegante, fermo restando l'obbligo di vigilanza del delegato
sul subdelegato. Invece, viene vietata la possibilità al
subdelegato di delegare a sua volta ad un altro soggetto
le funzioni delegategli.
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Art. 16 del T.U.: la delega di funzioni da parte del D.
L. è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
•
•
•
•
•
che essa risulti da atto scritto recante data certa ;
che il delegato possegga tutti i requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato l'autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate;
che la delega sia accettata dal delegato “per
iscritto".
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29
Attribuzioni, competenze e compiti sono
determinati e determinabili all'interno di
funzioni: affidare un compito equivale ad
“affidare” un segmento di funzione operativa
• a seguito di idonee deleghe, i delegati
potranno
riconoscersi depositari delle sole funzioni operative
trasferite dal "delegante" o congiuntamente depositari di
funzioni
connaturate
alla
"posizione"
esistente
nell'organigramma aziendale e funzioni integrative traslate
(con delega).
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30
I poteri decisionali sono sempre
connaturati alla funzione
• Partendo da necessari presupposti organizzativi ed
amministrativi è così possibile conseguire concretamente e
con la consapevolezza necessaria da parte dei singoli
operatori, un’adeguata ripartizione funzionale e delle
competenze in ambito prevenzionale, all'interno
dell’Associazione.
• Tale
ripartizione
deve
rendere
configurabile
inequivocabilmente
un’equilibrata
e
"diffusa"
ripartizione di "responsabilità" in stretta connessione
con effettive "possibilità operative".
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31
Quali rischi si possono correlare ai luoghi di lavoro?
Titolo II “Luoghi di lavoro”
Capo I disposizioni generali Art 62 – 67
Capo II Sanzioni art 68
Allegato IV
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32
Rischi di natura strutturale (altezza, cubatura,
pavimenti, porte, finestre, scale, ecc.);
Rischi
conseguenti
a
non
adeguata
conservazione
dei
luoghi
(manutenzione
ordinaria e straordinaria, pulizia, ecc.);
Rischi connessi alle caratteristiche degli
impianti fissi (energia elettrica, illuminazione,
acqua, gas, ecc.);
Rischi inerenti i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi,
docce, ecc.);
Rischi inerenti le condizioni di “vivibilità” degli ambienti
(microclima, rumore, vibrazioni, fumi, gas, ecc.);
Rischi correlabili alle caratteristiche degli impianti di
emergenza (dispositivi antincendio, allarmi, protezioni contro le
scariche atmosferiche, ecc.)
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33
Volontario/Lavoratore: segnala le anomalie
riscontrate in via gerarchica
Preposto e Dirigente : ricevono le
segnalazioni
e
ne
avanzano
eventualmente di proprie attivando i
servizi preposti alla loro soluzione
Datore di lavoro e Datore di lavoro
delegato: hanno in capo la responsabilità
relativa alle condizioni di sicurezza dei
luoghi di lavoro
DVR e Segnalazioni
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34
Vie di circolazione e uscite di sicurezza
Mantenere sgombre le uscite di emergenza e le vie di
circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite
o ad uscite di emergenza allo scopo di consentirne
l’utilizzazione in ogni evenienza (art. 64 c.1 l.b D.Lgs
81/2008)
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35
Manutenzione e Pulizia
Porre
attenzione
alla
necessità
di
regolare
manutenzione
tecnica
per
eliminare,
il
più
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori e
verificare
la
regolare
pulizia
onde
assicurare
condizioni igieniche adeguate
(art. 64 D.Lgs 81/2008)
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Pavimenti
(All. IV punto 1.4.9-1.4.10)
I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi
destinati al passaggio non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali
da rendere sicuro il movimento ed il transito delle
persone e dei mezzi di trasporto. I pavimenti ed i
passaggi non devono essere ingombrati da materiali che
ostacolano la normale circolazione.
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37
Locali Magazzino/archivio
 Mantenere vie di passaggio sgombre;
 Evitare accumulo di sporcizia e materiali inutili che
aumentano il carico d’incendio;
 Mantenere in ordine il materiale depositato o
archiviato (ad es. in armadi o scaffalature);
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38
Locali sotterranei
Art. 65 D.Lgs 81/2008
E' vietato adibire al lavoro in locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
In deroga possono essere destinati al lavoro locali sotterranei
o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze
tecniche.
In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla
aereazione, all’illuminazione ed alla protezione contro
l'umidità.
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39
Le responsabilità nell’utilizzo delle attrezzature di
lavoro
Titolo III
“Uso delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale”
Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Art. 69 – 73
Allegati dal V al VII
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40
Definizione Attrezzatura di lavoro: qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile o impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro
Caratteristiche e Controlli
Le attrezzature devono essere idonee ai fini della
salute e sicurezza e soggette a manutenzione e
controlli periodici secondo frequenze stabilite con
riferimento a quanto fissato dal costruttore e dalle
norme di buona tecnica.
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41
Prima dell’immissione sul mercato o
la messa in servizio il costruttore
dovrà attestarne la conformità ai
requisiti di sicurezza
Espletate
le
procedure
certificazione sarà apposta
macchina la marcatura CE
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di
sulla
42
Datore di lavoro e Datore di lavoro
delegato:
controllo
iniziale
(dopo
l’installazione e prima della messa in esercizio)
e periodico, che deve essere effettuato da
persona competente
Dirigente: organizza l’attività lavorativa
e vigila su di essa
Preposto: sovraintende all’attività lavorativa
e controlla la sua corretta esecuzione
Volontario/Lav.Auton.:
Utilizza
correttamente
le
attrezzature in base all’Informazione, Formazione, Istruzioni
ed Addestramento ricevuti.
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43
Dispositivi di Protezione Individuale
Titolo III
“Uso delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale”
Capo II - Capo II Uso dei dispositivi di protezione
individuale art 74 – 79
Allegato VIII
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44
Definizione di Dispositivo di Protezione Individuale :
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o
la salute durante il lavoro
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45
Il D.L., il D.L.D. e il Dirigente Verificano/forniscono al
lavoratore D.P.I. idonei ed adeguati ai tipi di rischi
correlati alle lavorazioni da eseguire e mantenerli in
efficienza curandone la manutenzione e la sostituzione
Il Preposto sovrintende e vigila sull’uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I
Il Volontario/Lavoratore utilizza in modo appropriato i
DPI (messi o meno) a sua disposizione.
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46
Dove reperire le info necessarie
sui DPI
Nota
informativa
fabbricante
del
• Categoria di appartenenza
• Prestazioni
• Limiti d’impiego
• Istruzioni per l’uso
• Conservazione e
manutenzione
Organizzazione
Aziendale VSSP
• Adeguatezza ai rischi
• Condizioni d’uso
• Esigenze del lavoratore
• Ergonomia
• Compatibilità con altri
DPI
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47
Nota informativa
Preparata
e
rilasciata
obbligatoriamente
dal
fabbricante. Contenuto:
a) le istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione,
revisione e disinfezione;
b) le prestazioni ottenute per verificare i livelli o le classi di
protezione dei DPI;
c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei
pezzi di ricambio appropriati;
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48
d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i
corrispondenti limiti di utilizzazione;
e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro
componenti;
f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
g) il significato della marcatura;
h) riferimenti delle direttive applicate;
i) identificazione organismi notificati che intervengono nella
certificazione dei DPI.
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49
Rischio elettrico
Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale”
Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche art 80
– 87
Allegato IX
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50
La presenza di un impianto
elettrico rappresenta:
• rischio di elettrocuzione per le
persone
• rischio di incendio per i beni
Tutti i materiali, i macchinari, e le apparecchiature
elettriche, nonché le installazioni e gli impianti elettrici
devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola
d’arte
.
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51
Anomalie più frequenti dovute a:
 prese e spine
 adattatori
 cordoni di prolunga
 Copertura griglie di
aerazione apparecchiature
elettriche
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52
Rischio elettrico
Raccomandazioni dell’I.E.C.
(International Electrotechnical Commission)
• evitare l’uso di prolunghe e di adattatori multipli
• non tirare mai la spina dal cordone
• richiedere la sostituzione di prese, spine o
danneggiati (evitare bricolage)
• non impedire la ventilazione dell’apparecchio
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cavi
53
Rischio elettrico
e ancora
• richiedere il controllo degli apparecchi nei quali siano
entrati liquidi o che abbiano subito urti meccanici
• non depositare su apparecchi elettrici borse o recipienti
contenenti liquidi
• non alimentare apparecchi installati in locali ad alto rischio
tramite prolunghe da prese installate nei locali adiacenti
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54
Riferimenti sanzionatori titolo II-III
• Titolo II – Luoghi di lavoro
• Titolo III – Capo I – Attrezzature
• Titolo III – Capo II – DPI
• Titolo III – Capo III – Rischio elettrico
Non sono
Preposti.
riportate
sanzioni
per
Dirigenti
e
Comportamenti difformi dalla norma
sono sanzionati con riferimento al Titolo I – Principi
comuni.
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55
Segnaletica di salute e sicurezza
Titolo V “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”
Capo I - Disposizioni generali. Art 161 – 164
Capo II - Sanzioni. Art 165 – 166
Allegati XXIV e XXXII
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56
Segnaletiche di Sicurezza
Quando,
anche
a
seguito
della
valutazione, risultino rischi che non
possono
essere
evitati
o
sufficientemente limitati si ricorre alla
segnaletica di sicurezza.
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57
Valutazione
Obbligo del Datore di
Lavoro
Sanzioni
Rischio Residuo
Datore di Lavoro
D.L. Delegato
Dirigente
Preposto
Segnaletica di salute e sicurezza
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58
IL CARTELLO
FORMA
+
Divieto
Avvertimento
Divieto di
accesso alle
persone non
autorizzate
Pericolo di
inciampo
COLORE
Salvataggio
Doccia di
sicurezza
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+
SIMBOLO
Prescrizione
Calzatura di
sicurezza
obbligatoria
Antincendio
Estintore
59
Movimentazione Manuale
Titolo VI “Movimentazione manuale dei
carichi”
Capo I – Disposizioni generali. Art 167 – 169
Capo II – Sanzioni. Art 170 – 171
Allegato XXXIII
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60
Valutazione dei Rischi
Diagramma di Flusso
L’attività lavorativa prevede uno
spostamento dei carichi?
NO
SI
E’ possibile meccanizzare
o automatizzare?
Rischio residuo
SI
NO
E’ possibile ricorrere a
dei mezzi di ausilio?
NO
NO
SI
SI
Rischio residuo
Procedere al calcolo dell’indice di
rischio
RSPP VSSP ing. A. Brasso
SI
NO
FINE
61
NIOSH - Sollevamento
Peso Max X Fattori:
–
–
–
–
–
–
Altezza;
Dislocazione;
Orizzontale;
Asimmetria;
Frequenza;
Presa.
=
Peso Raccomandato
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62
Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato:
Valutazione del rischio, adozione delle Misure, fornitura delle
Attrezzature, Informazione, Formazione e Addestramento
Sanzioni
Dirigente
Misure
Attrezzature
Informazione
Formazione
Preposto
Lavoratore: Attua le misure, Usa attrezzature,
Partecipa a formazione, informazione e addestramento, si
sottopone ai controlli sanitari previsti
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63
Videoterminali
Titolo VII “Attrezzature munite di videoterminali”
Capo I – Disposizioni generali. Art 167 – 171
Capo II – Obblighi del datore di lavoro, del
dirigente e dei preposti. Art 174 – 177
Capo III – Sanzioni.
Allegato XXXIV
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64
Valutazione del Rischio
• Analizzare i posti di lavoro
• Adottare le misure appropriate
• Organizzare i posti di lavoro
Lavoratore: persona che utilizza una attrezzatura
munita di videoterminale in modo sistematico ed
abituale per almeno venti ore settimanali (pause di
15’ ogni 120’ di applicazione continuativa al
videoterminale)
RSPP VSSP ing. A. Brasso
65
Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato:
Valutazione, Misure, Organizzazione posti di lavoro,
Sorveglianza sanitaria, Informazione e Formazione
.
Sanzioni
Preposto
Misure
Organizzazione posti di lavoro
Pause
Sorveglianza sanitaria
Informazione
Formazione
Dirigente
RSPP VSSP ing. A. Brasso
66
Di chi è la responsabilità?
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67
SORVEGLIANZA SANITARIA: M C
 preventiva
 periodica (di norma una volta l’anno
o con periodicità diversa decisa dal
medico competente)
 alla cessazione del rapporto di
lavoro
Es. VISITA PER RISCHIO VDT:

Intervista anamnestica mirata

Esame clinico-funzionale del
rachide e degli arti superiori
ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI:

visita oculistica

altre consulenze specialistiche

mirate al rischio
nei casi ritenuti necessari
dal medico competente
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68
Agenti Fisici
Titolo VIII “Agenti fisici”
Capo I – Disposizioni generali. Art 180 – 186
Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione al rumore durante il lavoro. Art 187 – 198
Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a vibrazioni. Art 199 – 205
Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a campi elettromagnetici. Art 199 – 205
Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione radiazioni ottiche artificiali. Art 199 – 205
Allegati XXXV - XXXVII
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69
Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato:
Valutazione, Misure, Informazione, Formazione e
Sorveglianza sanitaria
Sanzioni
Misure
Informazione
Formazione
Sorveglianza
sanitaria
Dirigente
Preposto
Comportamenti difformi dalla
norma sono sanzionati con
riferimento al Titolo I –
Principi comuni
RSPP VSSP ing. A. Brasso
70
Rumore e Vibrazioni
sono rischi di entità trascurabile per quanto
riguarda le nostre sedi di lavoro
RSPP VSSP ing. A. Brasso
71
Campi Elettromagnetici
Entra in vigore il 30 aprile 2012
Il Datore di Lavoro valuta di
tutti i rischi
Art. 17 c. 1 let. a
Norme di Buona Tecnica (CEI)
La protezione dei lavoratori dalle Radiazioni
Ionizzanti è disciplinata dal D.Lgs. n. 230 del 1995
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72
Valutazione Campi
Elettromagnetici
Relazione tecnica delegata a persona
qualificata esterna
Valutazione Radiazioni Ionizzanti
Relazione tecnica a cura dell’Esperto
Qualificato
RSPP VSSP ing. A. Brasso
73
Radiazioni ottiche artificiali
Entra in vigore il 26 aprile 2010
Il Datore di Lavoro valuta di tutti i
rischi
Art. 17 c. 1 let. a
Norme di Buona Tecnica (CEI)
RSPP VSSP ing. A. Brasso
74
Sostanze Pericolose
R45 R49
R46
Titolo IX “Sostanze pericolose”
Capo I – Protezione da agenti chimici. Art 221 – 232
Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e
mutageni. Art 233 – 245
Capo
III
–
Protezione
dai
rischi
connessi
all’esposizione all’amianto. Art 246 – 261
Capo IV – Sanzioni. Art 262 – 265
Allegati XXXVIII - XLII
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75
Agenti chimici
Capo I - Art 221 – 232
Definizione (art 222)
“Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei
loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o
smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti mediante
qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul
mercato”
RSPP VSSP ing. A. Brasso
76
Agenti Chimici Pericolosi
 Sostanze pericolose
(D.Lgs. 52/97);
 Preparati pericolosi
(D.Lgs. 285/98);
 Agenti chimici che
possono comportare
un rischio per la
sicurezza e la salute
dei lavoratori;
RSPP VSSP ing. A. Brasso
77
Valore limite di esposizione professionale: se non
diversamente specificato, il limite della concentrazione media
ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno
della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un
determinato periodo di riferimento.
Valore limite biologico: il limite della concentrazione del
relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di
effetto, nell'appropriato mezzo biologico.
RSPP VSSP ing. A. Brasso
78
Informazioni
Etichettatura
•
•
•
•
•
Nome della sostanza o del preparato
Provenienza
Frasi di Rischio
Simboli e indicazioni di pericolo
Frasi di prudenza
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79
Scheda dei dati di sicurezza – 16 punti
1)Identificazione sostanza/preparato e produttore
2)Composizione/informazione sugli ingredienti
3)Indicazione dei pericoli
4)Misure di pronto soccorso
5)Misure antincendio
6)Misure in caso di fuoriuscita accidentale
7)Manipolazione e stoccaggio
RSPP VSSP ing. A. Brasso
80
Scheda dei dati di sicurezza – 16 punti
8)Controllo dell’esposizione/protezione individuale
9)Proprietà fisiche e chimiche
10)Stabilità e reattività
11)Informazioni tossicologiche
12)Informazioni ecologiche
13)Considerazioni sullo smaltimento
14)Informazioni sul trasporto
15)Informazioni sulla regolamentazione
16)Altre informazioni
RSPP VSSP ing. A. Brasso
81
Agenti Cancerogeni e Mutageni
Le sostanze ed i preparati che, per
inalazione, ingestione o assorbimento
cutaneo, possono …
cancerogeni: provocare il cancro o
aumentarne la frequenza;
mutageni: produrre difetti genetici
ereditari o aumentarne la frequenza;
RSPP VSSP ing. A. Brasso
Cat.
1e2
R45
R49
R46
Cat.
3
R40
R68
82
Agenti Cancerogeni e Mutageni
Sono esclusi dal presente titolo:
Radiazioni ionizzanti : D.Lgs 230/95 e smi
Amianto : D.Lgs 81/2008 Tit IX Capo III
Non risulta un utilizzo sistematico
di tali prodotti
RSPP VSSP ing. A. Brasso
83
Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato:
Valutazione, Misure, Esposizione non prevedibile,
Informazione, Formazione e Sorveglianza sanitaria.
Sanzioni
Dirigente
Preposto
• Formazione
• Misure
• Sostituzione e riduzione
• Esposizione non prevedibile
• Informazione
• Sorveglianza sanitaria
RSPP VSSP ing. A. Brasso
84
Amianto
Attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il
rischio di esposizione ad amianto.
Vengono citate: manutenzione, rimozione, smaltimento e
bonifica.
Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti
di amianto o di prodotti contenenti amianto.
RSPP VSSP ing. A. Brasso
85
Rischio Biologico
Titolo X “Esposizione ad agenti biologici”
Capo I – Disposizioni generali. Art 266 – 270
Capo II – Obblighi del datore di lavoro. Art 271 – 278
Capo III – Sorveglianza sanitaria. Art. 279 – 281
Capo IV – Sanzioni. Art 282 – 286
Allegati XLIV – XLVIII
Sono diversi i fattori che possono favorire lo sviluppo e la diffusione di agenti
biologici: il particolare tipo di attività, il processo o la fase lavorativa, le
materie
utilizzate,
il
contatto
con
fluidi
biologici umani o animali potenzialmente infetti, la presenza ed il numero di
occupanti in un ambiente di lavoro, il microclima, ecc.
RSPP VSSP ing. A. Brasso
86
AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI
• Batteri Gram negativi
• Stafilococchi
• Legionelle
• Virus Rhinovirus (virus raffreddore)
• Virus influenzali
• Funghi Cladosporium spp., Penicillium spp., Alternaria
alternata, Fusarium spp., Aspergillus spp.
• Allergeni Allergeni indoor della polvere (acari, muffe,
blatte, animali domestici)
RSPP VSSP ing. A. Brasso
87
Atmosfere esplosive
Titolo XI “Atmosfere esplosive”
 Capo I – Disposizioni generali. Art 287 – 288
 Capo II – Obblighi del datore di lavoro. Art 289 – 296
 Capo III – Sanzioni. Art 282 – 286
 Allegati XLIX – LI
Bassa probabilità del concretizzarsi
Rischio nelle attività di volontariato
RSPP VSSP ing. A. Brasso
del
88
Classificazione rischio incendio della Sede :
basso
Prevenzione Incendi
“L’azione intesa ad anticipare l’incendio,
eliminare le probabilità di insorgenza e
l’insieme degli interventi volti a limitare i
danni conseguenti al manifestarsi
dell’incendio”
RSPP VSSP ing. A. Brasso
89
Protezione passiva:
- barriere antincendio;
- strutture resistenti al fuoco (REI);
- sistemi di vie d’uscita.
-
Protezione attiva:
estintori,
rete idrica antincendio;
armadi antincendio;
dispositivi di segnalazione e allarme;
impianti di rivelazione d’incendio.
RSPP VSSP ing. A. Brasso
90
Rischio incendio
Cause e pericoli di incendio più comuni:
• fumare
• deposito o manipolazione non idonea di sostanze
infiammabili;
• accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile;
• negligenza nell’uso di fiamme libere;
• inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione
delle apparecchiature;
• impianti elettrici o utilizzatori difettosi;
• interventi su impianti elettrici da personale non qualificato;
RSPP VSSP ing. A. Brasso
91
RSPP VSSP ing. A. Brasso
92
Servizio Prevenzione e Protezione
grazie per
l’attenzione!
RSPP VSSP ing. A. Brasso
93
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