Decreto Legislativo 195/2006
del 10/04/2006
Attuazione direttiva 2003/10/CE
Esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti da agenti fisici
(rumore)
Pubblicato su G.U.n.124 del 30/05/06
DLgs. 195/2006
…sette articoli, nessun allegato..:
art.1
art.2
art.3
art.4
art.5
art.6
art.7
modifica il titolo del DdLgs.626/94;
inserisce il Titolo V-bis nel DLgs. 626/94;
prevede le sanzioni;
clausola di cedevolezza in favore Regioni;
abrogazioni;
invarianza degli oneri per la finanza pubblica
data entrata in vigore
DLgs. 195/2006
INTEGRA
il DLgs 626/94 al Titolo V bis
Sono inseriti gli artt. da 49-bis a 49-duodecis
DLgs. 195/2006
SONO ABROGATI
-Il capo IV del DLgs. 277/91
-L’art. 24 del DPR303/56 (limitatamente al danno
uditivo da rumore)
-La voce “rumori” nella tabella allegata al DPR
303/56
DLgs. 195/2006
SCADENZE
6 mesi dall’entrata in vigore, ovvero dal 15
dicembre 2006
per il settore della navigazione marittima ed
aerea l’obbligo del rispetto dei v. limite di
esposizione entra in vigore dal 15/02/2011;
per il settore musica ed attività ricreative dal
15/02/2008
Dlgs.626/94 modificato
Titolo V bis:Protezione da agenti fisici
Capo I: Disposizioni generali
Art.49-bis
Campo di applicazione
Art.49-ter
Definizioni
Art.49-quater
Valori limite esposizione e
valori di azione
Dlgs.626/94 modificato
Titolo V bis:Protezione da agenti fisici
Capo II:Obblighi del datore di lavoro
Art.49-quinquies
Art.49 sexies
Art.49-septies
Art.49-octies
Art.49-novies
Art.49-decies
Valutazione del rischio
Misure di prevenzione e protezione
Uso dei dpi
Misure per la limitazione esposizione
Informazione e formazione
Sorveglianza sanitaria
Art.49-undecies
Art.49-duodecies
Deroghe
Linee guida
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-ter. - Definizioni
a)
pressione acustica di picco (ppeak):
valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in
frequenza «C»;
livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h):
b)
[dB(A) riferito a 20 (micro)gPa]:
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto
ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6.
Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c)
livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h):
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di
cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-quater. – Valori limite di
esposizione e valori di azione (c.1)
a) valori limite di esposizione:
LEX,8h= 87 dB(A)
Ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione:
LEX,8h= 85 dB(A)
Ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione:
LEX,8h= 80 dB(A)
Ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-quater. – Valori limite di esposizione e
valori di azione (c.2)
Laddove ……..l'esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra,
e' possibile sostituire………..il livello di esposizione
giornaliera al rumore con il livello di esposizione
settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come
dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore
limite di esposizione;
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al
minimo i rischi associati a tali attivita'.
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-quinquies. – Valutazione del rischio (c.1)
a) Livello, tipo, durata dell’esposizione
b) Valori limite e valori di azione
c) Effetti su salute e sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rumore ( es. minori,
lavoratrici in gravidanza)
d) Effetti dovuti ad interazione tra rumore e
sostanze ototossiche e tra rumore e vibrazioni
e) Effetti dovuti ad interazioni tra rumori e segnali
di avvertimento
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-quinquies. – Valutazione del rischio (c.1)
f) Informazioni fornite dai costruttori
dell’attrezzatura di lavoro
g) Esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre il rumore
h) Il prolungamento dell’esposizione al rumore
oltre l’orario di lavoro in locali di cui è
responsabile
i) Informazioni da sorveglianza sanitaria e
letteratura
l) Disponibilità di dpi con adeguate caratteristiche
di attenuazione
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-quinquies. – Valutazione del rischio (c.2)
Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1,
puo‘ fondatamente ritenersi che i valori inferiori di
azione possono essere superati, il datore di lavoro
misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono
esposti, i cui risultati sono riportati nel documento
di valutazione.
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-quinquies. – Valutazione del rischio
(c.3,4,5,6,7)
La misurazione dei livelli di rumore cui sono
esposti i lavoratori deve essere effettuata mediante
attrezzature specifiche, personale adeguatamente
qualificato nell’ambito del SPP e secondo
metodologie appropriate. La valutazione e la
misurazione sono programmate ed effettuate con
cadenza almeno quadriennale.
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-sexies. – Misure di prevenzione e
protezione (c.1)
•
•
•
•
•
Adozione di altri metodi di lavoro
Scelta di attrezzature di lavoro adeguate
Progettazione struttura luoghi e posti lavoro
Adeguata informazione e formazione
Misure tecniche per il contenimento (schermature,
involucri, isolamento)
• Manutenzione A.d.l., luoghi e posti lavoro
• Misure organizzative
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-sexies. – Misure di prevenzione e
protezione (c.2)
Se a seguito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 49-quinquies, risulta che i valori
superiori di azione sono oltrepassati, il datore di
lavoro elabora ed applica un programma di
misure tecniche e organizzative volte a ridurre
l'esposizione al rumore, considerando in
particolare le misure di cui al comma 1.
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-sexies. – Misure di prevenzione e
protezione (c.3)
I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono
essere esposti ad un rumore al di sopra dei
valori superiori di azione - 85 dB(A) o ppeak
137 dB(C) - sono indicati da appositi segnali.
Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso
alle stesse e' limitato, ove cio' sia
tecnicamente possibile e giustificato dal
rischio di esposizione
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-sexies. – Misure di prevenzione e
protezione (c.4)
Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il
lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di
riposo messa a disposizione dal datore di
lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a
un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-septies. – Uso dei dpi
1.
Il d.d.l., qualora i rischi da rumore non possono essere
evitati con le misure di cui all'articolo 49-sexies, fornisce
i dpi conformi al Titolo IV e alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori
inferiori di azione gli mette a disposizione dei lavoratori;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di
sopradei valori superiori di azione fa tutto il possibile per
assicurare che vengano indossati;
c) sceglie i dpi previa consultazione dei lavoratori o dei
loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dpi
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-septies. – Uso dei dpi
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta
dai dpi dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di
valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-octies. - Misure per la limitazione
dell'esposizione
1.
Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori
limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle
misure prese in applicazione del presente titolo, si
individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore
di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione
al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva ;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione
per evitare che la situazione si ripeta.
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-nonies. –Informazione e formazione
1.
…. Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a
valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione
vengano informati e formati in relazione ai rischi con
particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente
titolo…..incluse le circostanze in cui si applicano dette
misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di
cui all’articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del
rumore…. insieme a una spiegazione
del loro
significato e dei rischi potenziali;
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-nonies. –Informazione e formazione
e) all’uso corretto dei dpi;
f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e
segnalare sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto
a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione al rumore.
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-decies. –Sorveglianza sanitaria
1.
2.
3.
Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al
rumore eccede i valori superiori di azione.
La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai
lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di
azione, su loro richiesta o qualora il medico c. ne
conferma l'opportunità.
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un
lavoratore, l’esistenza di anomalie imputabili ad
esposizione a rumore, il medico c. ne informa il datore
di lavoro ed il lavoratore.
Dlgs.626/94 modificato
Art. 49-decies. –Sorveglianza sanitaria
4.
Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio….. ;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i
rischi a norma degli articoli 49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico c. nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di
salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito
un'esposizione analoga.
Obblighi del D.d.l.
a seconda ei livelli di esposizione
LEX, 8h<80dB(A) e/o ppeak <135dB( C ):
NESSUN ULTERIORE OBBLIGO A
CARICO DEL D.d.L.
Obblighi del D.d.l.
a seconda ei livelli di esposizione
80dB(A) <= LEX, 8h<85dB(A)
e/o
135dB( C )<=ppeak <137dB( C ):
Deve informare e formare i lavoratori
Obblighi del D.d.l.
a seconda ei livelli di esposizione
80dB(A) < LEX, 8h<85dB(A)
e/o
135dB( C )<ppeak <137dB( C ):
1. Deve sottoporre a sorveglianza sanitaria a cura
del M.C. i lavoratori su loro espressa richiesta o
se il M.C. ne affermi opportunità
2. Mette a disposizione i DPI (coinvolge i lavoratori o i loro
rappresentanti nella scelta)
Obblighi del D.d.l.
a seconda ei livelli di esposizione
85 dB(A) <= LEX, 8h < 87 dB(A)
E/O
137 dB(C) <= ppeak < 140 dB(C):
FA TUTTO IL POSSIBILE PER ASSICURARE CHE
VENGANO INDOSSATI I DPI.
SCEGLIE I DPI CHE CONSENTONO DI ELIMINARE IL RISCHIO
PER L’UDITO O DI RIDURLO AL MINIMO, PREVIA
CONSULTAZIONE
DEI
LAVORATORI
O
DEI
LORO
RAPPRESENTANTI;
VERIFICA L’EFFICACIA DEI DPI
Obblighi del D.d.l.
a seconda ei livelli di esposizione
85 dB(A) < LEX, 8h < 87 dB(A)
E/O
137 dB(C) < ppeak < 140 dB(C):
ELABORA ED APPLICA UN PROGRAMMA DI MISURE
TECNICHE ED ORGANIZZATIVE (c.1 art.49sexies):
Adozione di altri metodi di lavoro- Scelta di attrezzature di lavoro
adeguate- Progettazione struttura luoghi e posti lavoro- Adeguata
informazione e formazione- Misure tecniche contenimento
(schermature-involucri-isolamento)- Manutenzione A.d.l., luoghi e
posti lavoro- Misure organizzative
SORVEGLIANZA SANITARIA
Obblighi del D.d.l.
a seconda ei livelli di esposizione
LEX, 8h > 87 dB(A)
E/O
Ppeak > 140 dB(C):
Obbligo del non superamento dei valori limite di
esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure……….si
individuano esposizioni superiori a detti valori, il d.d.l
a) adotta
misure
immediate
per
riportare
l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione
per evitare che la situazione si ripeta.
Obblighi del D.d.l.
a seconda ei livelli di esposizione
LEX, 8h > 87 dB(A)
E/O
Ppeak > 140 dB(C):
ADOTTA MISURE IMMEDIATE (c.1art.49-sexies) !!!
• Adozione di altri metodi di lavoro
• Scelta di attrezzature di lavoro adeguate
• Progettazione struttura luoghi e posti lavoro
• Adeguata informazione e formazione
• Misure tecniche contenimento (schermature-involucri-isolamento)
• Manutenzione A.d.l., luoghi e posti lavoro
• Misure organizzative
Al termine del processo deve ripetere misurazioni per verificare il rientro
DLgs. 195/2006
PRINCIPALI NOVITA’
• Variati parametri fisici riferimento (Ppeak dB (C) );
• Ridefiniti i valori di riferimento (valori limite di
esposizione e valori di azione) con la riduzione del
valore limite di esposizione;
• V.d.Rischi più articolata e con esplicitazioni
nuove;
• Abbassati i livelli per la formazione, fornitura e
l’uso Dpi;
DLgs. 195/2006
PRINCIPALI NOVITA’
• Esplicitato l’obbligo a valutare l’efficacia dei Dpi;
• Esemplificate meglio le misure di prevenzione;
• Correlati gli esiti della sorveglianza sanitaria con
le azioni tecniche di prevenzione;
• Esplicitato l’obbligo a formalizzare il programma
di misure tecniche e organizzative al superamento
dei valori superiori di azione
DLgs. 195/2006
PRINCIPALI CRITICITA’
• Aver esplicitato l’obbligo a formalizzare il
programma di misure tecniche e organizzative
solo al superamento dei Vas;
• Aver subordinato i valori limite di esposizione
all’attenuazione dei Dpi-u;
• …………..
livello di esposizione giornaliera al rumore
livello di esposizione settimanale al rumore
pressione acustica di picco
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