SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: LE SOLUZIONI • DPR 547/55; DPR 303/56; DLgs 277/9; DLgs 626/94; • CRITERI DI PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI • PREVENZIONE E PROTEZIONE • INTERVENTI TECNICI, ORGANIZZATIVI, PROCEDURALI ED INFORMATIVI – FORMATIVI • DPI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II AMBIENTI, POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO (art. 8 - 40) TITOLO III NORME GENERALI DI PROTEZIONE ALLE MACCHINE (art. 41 - 83) DPR 547/55 TITOLO IV NORME PARTICOLARI DI PROTEZIONE ALLE MACCHINE (art.84 - 167 ) NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO TITOLO V MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (art. 168-232) TITOLO VI IMPIANTI ED APPARECCHI VARI (art. 233-266) TITOLO VII IMPIANTI, MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI (art. 267-350) TITOLO VIII MATERIE E PRODOTTI PERICOLOSI O NOCIVI (art.351-373 ) TITOLO IX DPR 547/55 NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (art.374 - 376 ) TITOLO X MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE E SOCCORSI DI URGENZA (art. 377 - 388 ) TITOLO XI NORME PENALI (art. 389-392) TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art.393-406 ) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1 - 4) TITOLO II DPR 303/56 NORME GENERALI PER L’IGIENE DEL LAVORO DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI (art. 5 - 48) TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE (art.49 - 57) TITOLO IV NORME PENALI (art. 58 - 60) TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art. 61 - 70) Approccio con il tema sicurezza antecedente al DLgs 626/94 obbligo normativo inteso come lista chiusa di disposti legislativi di tipo tecnico obbligo posto in capo al Datore di Lavoro responsabilità ridotte e per casi ben definiti per dirigenti e preposti il dipendente assume un ruolo di soggetto da tutelare destinatario di lista chiusa di obblighi non gli vengono attribuiti ruoli attivi o propositivi. TITOLO I MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Dir. 89/391 Art. 1-29 TITOLO II LUOGHI DI LAVORO Art. 30-33 Dir. 89/654 D.Lgs. 626/94 TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Dir. 89/655 - 95/63 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO Art. 34-39 TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZ. INDIVID. Dir. 89/656 Art. 40-46 TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI Dir. 90/269 Art.47-49 TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEO TERMINALI Dir. 391/89 art.50-59 TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Dir.90/394 - 42/97 D.Lgs. 626/94 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO art.60-72 TITOLO VII BIS PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Dir.24/98 art.72bis-72terdecies TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Dir.89/679 art.73-88 TITOLO VIIIbis PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Dir.90/394 art.21-22 TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Dir.89/679 D.Lgs. 626/94 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO art.73-88 TITOLO VIIIbis PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Dir.92/99 art.88bis-88undecies TITOLO IX SANZIONI art.89-94 TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI art. 95-98 TITOLO I : MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Art. 1-29 ( recepimento Dir. CEE 391/89) D.Lgs. 626/94 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO • Capo I - Disposizioni generali • Capo II - Servizio di prevenzione e protezione • Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso • Capo IV - Sorveglianza sanitaria • Capo V- Consultazione e partecipazione dei lavoratori • Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori • Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione • Capo VIII - Statistiche degli infortuni e malattie professionali D.Lgs. 626/94 Capo I - Art. 3 (Misure generali di tutela) 1) LE MISURE GENERALI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SONO: a) b) c) d) e) f) g) h) VALUTAZIONE DEI RISCHI ELIMINAZIONE DEI RISCHI O, SE NON POSSIBILE, LORO RIDUZIONE AL MINIMO RIDUZIONE DI RISCHI ALLA FONTE PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE INTEGRANDO LE CONDIZIONI TECNICHE ED ORGANIZZATIVE SOSTITUZIONE DI CIO’ CHE E’ PERICOLOSO CON CIO’ CHE NON LO E’ RISPETTO DEI PRINCIPI ERGONOMICI PRIORITA’ DELLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA RISPETTO A QUELLE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LIMITAZIONE DEL NUMERO DI ESPOSTI D.Lgs. 626/94 Capo I - Art. 3 (Misure generali di tutela) 1) LE MISURE GENERALI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SONO: i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) UTILIZZO LIMITATO DEGLI AG. CHIMICI , BIOLOGICI, FISICI CONTROLLO SANITARIO DI LAVORATORI ALLONTANAMENTO DEL LAVORATORE DALL’ESPOSIZIONE PER MOTIVI SANITARI MISURE IGIENICHE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE MISURE DI EMERGENZA DA ATTUARE IN CASO DI PRONTO SOCCORSO, DI LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE E DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO USO DI SEGNALETICA DI SICUREZZA REGOLARE MANUTENZIONE DI AMBIENTI, ATTREZZATURE MACHINE ED IMPIANTI INFORMAZIONE, FORMAZIONE CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI SULLE QUESTIONI CHE RIGUARDANO LA SICUREZZA ISTRUZIONI ADEGUATE AI LAVORATORI IL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONOSCENZA INFORMAZIONE FORMAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE ELIMINAZIONE RIDUZIONE DEI RISCHI PROCEDURE DI LAVORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE UNI – settembre 2001 : LINEE GUIDA PER UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL) VALUTAZIONE INIZIALE DELLA SITUAZIONE POLITICA VALUTAZIONE DEI RISCHI RIESAME E MIGLIORAMENTO MONITORAGGIO • Modifica organizzazione del lavoro • Interventi di adeguamento • Informazione, formazione, addestramento • Gestione del flusso informativo • Gestione della documentazione • Procedure ed integrazione con i processi aziendali • Piani di emergenza PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA • Compiti e responsabilità • Coinvolgimento del personale • Comunicazione, flusso informativo • Documentazione • Gestione operativa PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SENSIBILIZZAZIONE INTEGRAZIONE CON I PROCESSI AZIENDALI (produttività, budget,ecc) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Il DDL valuta i rischi presenti nel luogo di lavoro e redige un documento (DVR) contenente: 1. Esiti della valutazione e criteri usati 2. Misure di prevenzione e protezione individuate 3. Programma degli interventi E’ uno strumento operativo basato sull’analisi sistematica dei pericoli presenti in azienda e delle loro possibili ricadute sul personale esposto e che consente al DDL di definire i provvedimenti necessari a gestire la sicurezza LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Rischi noti Rischi di scarsa levatura Strumenti di controllo immediatamente disponibili Procedimenti complessi Specifiche disposizioni legislative VALUTAZIONE QUALITATIVA VALUTAZIONE QUANTITATIVA NECESSITA’ DI STANDARDIZZARE LE MODALITA’ OPERATIVE PER GARANTIRE OMOGENEITA’ E RIPRODUCIBILITA’ PROCEDURE DEFINIRE LIVELLI RISCHIO DEFINIRE PRIORITA’ INTERVENTI Azienda XY - Treviso Codice: G.02 PROCEDURA Foglio: 1 di 1 Revisione: 01 Servizio di Prevenzione e Protezione Titolo: IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DATA NOVEMBRE 2002 REVISIONE 01 REDAZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INDICE 1. CRITERIO UTILIZZATO PER L’IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 2. CRITERIO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 3. CRITERIO UTILIZZATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 4. CRITERIO UTILIZZATO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE - CRITERIO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEI RIS CHI Per ogni rischio preso in considerazione sono definiti i parametri P (Probabilità) e D (Gravità del Danno) e quindi R (Ampiezza del Rischio) ottenuto dalle correlazioni tra P e D. I criteri utilizzati per definire dal punto di vista qualitativo l’entità dei parametri P e D sono quelli sotto riportati, che permettono di assegnare all’accadimento una probabilità da bassa ad elevata ed una gravità da trascurabile ad ingente. Probabilità Bassissima Modesta Non trascurabile Elevata 1. 2. 3. 4. 5. non sono noti casi accaduti di incidente le misure di sicurezza sono adeguate la formazione degli addetti è idonea sono rispettate le norme in proposito vi è continua sorveglianza e verifica sono noti casi di incidenti rari e fortuiti, non prevedibili e concomitanti con altri fattori le misure di sicurezza essenziali sono rispettate gli addetti hanno ricevuto una formazione di base le norme fondamentali sono rispettate le verifiche sono assegnate ad altri prevedibilità, sono noti casi di incidenti correlati al fattore specifico le misure di sicurezza esistenti non sono codificate da procedure o sono insufficienti gli addetti presentano debiti formativi inadempienza alle norme generali e di buona tecnica mancano verifiche puntuali e/o periodiche incidenti prevedibili e accertati misure di sicurezza insufficienti o inadeguate personale non formato o carente per attività sp ecifiche a rischio norme disattese (strutturali, impiantistiche, dispositivi di protezione collettivi), M ancanza di procedure dettagliate nessuna verifica Gravità del danno Trascurabile Medio Notevole Ingente 1. 2. effetti rapidamente reversibili, localizzati, non cumulativi non necessariamente comporta assenza dal lavoro effetti reversibili, anche generalizzati, cumulativi di lieve entità interruzione del lavoro (< 4 giorni) effetti reversibili, anche generalizzati comporta interruzione di attività per tempo prolungato (< 15 giorni) effetti irreversibili o letali, inidoneità alla mansione assenza prolungata dal lavoro Ampiezza del rischio I parametri P e D possono combinarsi tra di loro facendo assumere ad R livelli che vanno da un Rischio Lieve a un Rischio Gravissimo, ai quali sono stati assegnati, per comodità, valori da UNO a QUATTRO a seconda del tipo di valutazione avvenuta. Le correlazioni tra i tre parametri sono sotto riportate. GRAVITA’ DEL DANNO PROBABILITA’ Trascurabile Medio Notevole Ingente Bassissima Modesta Non trascurabile Elevata AMPIEZZA DEL RISCHIO Rischio Lieve (R = 1) Rischio Medio (R = 2) Rischio Grave (R = 3) Rischio Gravissimo (R = 4) 3) CRITERIO UTILIZZATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE Il criterio utilizzato per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione è quello di consentire la riduzione o l’eliminazione (ove possibile) del rischio individuato. Le misure di prevenzione sono preventivamente associate ad un determinato punto di verifica, con la possibilità di ridefinirle a seconda dell’Area o del Reparto in esame. 4) CRITERIO UTILIZZATO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE Nella scelta di un criterio di base per la programmazione degli interventi si è tenuto conto dell’Ampiezza del Rischio, rappresentata dai valori del parametro R. Obiettivo delle misure programmate è quello di ridurre al minimo valore possibile l’ampiezza del rischio relativo (R). A tale scopo si sono stimati come ottimali le priorità e i tempi di intervento elencati nella tabella sottoriportata. Quando possibile, in particolare in relazione alla immediata disponibilità di dati relativi alle risorse di gestione, la programmazione è condotta tenendo conto dei seguenti fattori: disponibilità economiche da riservare alla sicurezza disponibilità e capacità operative del settore tecnico pianificazione e durata delle lavorazioni stima dei costi che ogni misura da adottare richiede. Priorità Tipo intervento Richiede l’attivazione immediata del Dirigente di UO presso i Servizi tecnici aziendali Assoluta qualora il rischio sia elevato (R4) e le misure indicate comportino finanze e personale disponibili Richiede interventi strutturali, impiantistici, DPI o ausili non disponibili in azienda, Urgente documentazione, che necessitano di progettazione, appalto e/o consulenza esterni ad eliminazione di rischio elevato (R4/R3). interventi strutturali, impiantistici, di grado complesso, con finanze disponibili in toto o Breve termine per stralci, per rischi alti o di medio livello (R3/R2). Organizzazione di corsi di formazione specifici in merito a rischi elevati (R4/R3). Interventi per rischio non trascurabile (R2 ) gestibili da personale manutentore (aziendale e non), ridotta spesa sostenibile. Interventi di qualsiasi tipo per rischio medio e lieve (R2/R1) gestibili in proprio (personale e budget) o da personale aziendale Medio termine interventi per anomalie di rischio medio (R2) che prevedono l’impiego di risorse economiche e/o di verifica periodica. Interventi complessi a medio ed alto rischio (R3/R2) qualora siano già stati attuati interventi urgenti. Immediata interventi a cura dei responsabili di U.O. che non richiedono costi, tempi prolungati di realizzo e possono essere svolti dal personale della stessa Unità. Misure di sicurezza per rischio elevato gestibili da personale addetto alla manutenzione (R4/3/2/1) INTERVENTI PREVENZIONE PROTEZIONE INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE DI CONTENIMENTO SEPARAZIONE DELLE PARTI PERICOLOSE (rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, macchine, attrezzature) SEPARAZIONE DELL’AREA (rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, incendio) LAVORAZIONI A CICLO CHIUSO (agenti chimici, agenti biologici, agenti cancerogeni) LIMITAZIONI D’USO (rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici) MODIFICA MACCHINE/ IMPIANTI (protezione delle parti pericolose, rumore, agenti chimici, rad. ionizzanti e non, agenti biologici) CATTURA DI INQUINANTI (agenti chimici, agenti biologici) RILEVATORI/ SEGNALATORI (agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, incendio) INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE RIPROGETTAZIONE IMPIANTI LAVORAZIONI ESISTENTI RIPROGETTAZIONE STRUTTURE SCELTA NUOVE ATTREZZATURE SCELTA NUOVE MACCHINE INTERVENTI DI MODIFICA DELLE VARIABILI DEL SISTEMA SCELTA NUOVE SOSTANZE SOSTITUZIONE DI MATERIALI RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AUTOMAZIONE NUOVE LAVORAZIONI Art. 6 DLgs 626/94: obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori INTERVENTI DI PROTEZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ATTREZZATURE DI EMERGENEZA PROGETTAZIONE STRUTTURE IMPIANTI ESTRAZIONE COLLETTIVA SISTEMI DI ESPULSIONE DI INQUINANTI SEPARAZIONE/ COMPARTIMENTAZIONE DI AREE PERICOLOSE SEGNALETICA DI SICUREZZA PROCEDURE DI EMERGENZA INTERVENTI DI PROTEZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE PERSONALE MISURE SANITARIE PERIODICHE MISURE SANITARIE DI EMERGENZA •DPR 303/56 •DLgs 277/91 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE •DLgs 626/ 94 •DLgs 475/92 •NORME UNI - EN DLgs 626/94 (TITOLO IV art. 40 - 46) USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • Definisce DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo • Obbliga all’uso quando il rischio non può essere ridotto tecnicamente • Obbliga all’uso di DPI conformi alle norme stabilite da DLgs 475/92 • Subordina la scelta alla valutazione dei rischi DLgs 626/94 (TITOLO IV art. 40 - 46) USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DDL responsabile di: • condizioni d’uso (durata) • efficienza del DPI • informazione sull’uso • formazione (DPI per udito e terza categoria) (manutenzione, sostituzione) DLgs 626/94 (allegati IV e V) USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ALLEGATO IV Elenco delle attrezzature di protezione individuale ALLEGATO V Elenco delle attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione mezzi di protezione individuale DLgs 475/92 Dispositivi di Protezione Individuale • Devono essere marcati CE • Devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza (All. II) • Suddivisione in tre categorie • Stabilisce le procedure per la marcatura (attestato di certificazione, dichiarazione di conformità) • Obbligo della nota informativa DLgs 475/92 Dispositivi di Protezione Individuale PRIMA CATEGORIA • DPI di semplice progettazione a salvaguardia di rischi di lieve entità (azioni lesive superficiali, contatti a T< 50°C, fenomeni atmosferici, raggi solari) TERZA CATEGORIA • DPI di progettazione complessa a salvaguardia da rischi di morte o lesioni permanenti (DPI protezione contro aerosol e gas, DPI isolanti, T< - 50°C, DPI per tensioni elettriche, DPI contro le cadute, etc) SECONDA CATEGORIA • Gli altri DPI che non rientrano nella 1a o 3a categoria DLgs 475/92 Dispositivi di Protezione Individuale NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE • istruzioni di deposito, impiego e pulizia • prestazioni ottenute nelle prove tecniche per stabilire la classe di protezione • classe di protezione • limiti di utilizzazione • termine di scadenza • identificazione degli organismi che intervengono nella fase di certificazione INTERVENTI INFORMATIVI DI PREVENZIONE PROCEDURE DI LAVORO INFORMAZIONE/ FORMAZIONE ETICHETTATURA SCHEDE DI SICUREZZA SEGNALETICA