SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO: LE SOLUZIONI
•
DPR 547/55; DPR 303/56; DLgs 277/9; DLgs 626/94;
•
CRITERI DI PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI
•
PREVENZIONE E PROTEZIONE
•
INTERVENTI TECNICI, ORGANIZZATIVI,
PROCEDURALI ED INFORMATIVI – FORMATIVI
•
DPI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
AMBIENTI, POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO
(art. 8 - 40)
TITOLO III
NORME GENERALI DI PROTEZIONE ALLE MACCHINE
(art. 41 - 83)
DPR 547/55
TITOLO IV
NORME PARTICOLARI DI PROTEZIONE ALLE MACCHINE
(art.84 - 167 )
NORME PER LA
PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI SUL
LAVORO
TITOLO V
MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (art. 168-232)
TITOLO VI
IMPIANTI ED APPARECCHI VARI (art. 233-266)
TITOLO VII
IMPIANTI, MACCHINE ED
APPARECCHI ELETTRICI (art. 267-350)
TITOLO VIII
MATERIE E PRODOTTI PERICOLOSI O NOCIVI
(art.351-373 )
TITOLO IX
DPR 547/55
NORME PER LA
PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI SUL
LAVORO
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (art.374 - 376 )
TITOLO X
MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
E SOCCORSI DI URGENZA (art. 377 - 388 )
TITOLO XI
NORME PENALI (art. 389-392)
TITOLO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art.393-406 )
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1 - 4)
TITOLO II
DPR 303/56
NORME GENERALI
PER L’IGIENE DEL
LAVORO
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE
INDUSTRIALI E COMMERCIALI
(art. 5 - 48)
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE
AGRICOLE (art.49 - 57)
TITOLO IV
NORME PENALI (art. 58 - 60)
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art. 61 - 70)
Approccio con il tema sicurezza
antecedente al DLgs 626/94
 obbligo normativo inteso come lista chiusa di disposti
legislativi di tipo tecnico
 obbligo posto in capo al Datore di Lavoro
 responsabilità ridotte e per casi ben definiti per dirigenti e
preposti
 il dipendente assume un ruolo di soggetto da tutelare
 destinatario di lista chiusa di obblighi
 non gli vengono attribuiti ruoli attivi o propositivi.
TITOLO I
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA E SALUTE DEI
LAVORATORI
Dir. 89/391
Art. 1-29
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
Art. 30-33
Dir. 89/654
D.Lgs. 626/94
TITOLO III
USO DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO
Dir. 89/655 - 95/63
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA E SALUTE
DEI LAVORATORI
SUL LUOGO
DI LAVORO
Art. 34-39
TITOLO IV
USO DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZ. INDIVID.
Dir. 89/656
Art. 40-46
TITOLO V
MOVIMENTAZIONE
MANUALE CARICHI
Dir. 90/269
Art.47-49
TITOLO VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE
DI VIDEO TERMINALI
Dir. 391/89
art.50-59
TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI E MUTAGENI
Dir.90/394 - 42/97
D.Lgs. 626/94
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA E SALUTE
DEI LAVORATORI
SUL LUOGO
DI LAVORO
art.60-72
TITOLO VII BIS
PROTEZIONE DA AGENTI
CHIMICI
Dir.24/98
art.72bis-72terdecies
TITOLO VIII
PROTEZIONE DA AGENTI
BIOLOGICI
Dir.89/679
art.73-88
TITOLO VIIIbis
PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI E MUTAGENI
Dir.90/394
art.21-22
TITOLO VIII
PROTEZIONE DA AGENTI
BIOLOGICI
Dir.89/679
D.Lgs. 626/94
MIGLIORAMENTO
SICUREZZA E SALUTE
DEI LAVORATORI
SUL LUOGO
DI LAVORO
art.73-88
TITOLO VIIIbis
PROTEZIONE DA ATMOSFERE
ESPLOSIVE
Dir.92/99
art.88bis-88undecies
TITOLO IX
SANZIONI
art.89-94
TITOLO X
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
art. 95-98
TITOLO I : MIGLIORAMENTO SICUREZZA E
SALUTE DEI LAVORATORI
Art. 1-29 ( recepimento Dir. CEE 391/89)
D.Lgs. 626/94
MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA E
SALUTE DEI
LAVORATORI
SUL LUOGO
DI LAVORO
• Capo I - Disposizioni generali
• Capo II - Servizio di prevenzione e protezione
• Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione,
pronto soccorso
• Capo IV - Sorveglianza sanitaria
• Capo V- Consultazione e partecipazione dei
lavoratori
• Capo VI - Informazione e formazione dei
lavoratori
• Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica
amministrazione
• Capo VIII - Statistiche degli infortuni e
malattie professionali
D.Lgs. 626/94
Capo I - Art. 3 (Misure
generali di tutela)
1) LE MISURE GENERALI PER LA PROTEZIONE
DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI SONO:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
VALUTAZIONE DEI RISCHI
ELIMINAZIONE DEI RISCHI O, SE NON
POSSIBILE, LORO RIDUZIONE AL MINIMO
RIDUZIONE DI RISCHI ALLA FONTE
PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE
INTEGRANDO LE CONDIZIONI TECNICHE
ED ORGANIZZATIVE
SOSTITUZIONE DI CIO’ CHE E’
PERICOLOSO CON CIO’ CHE NON LO E’
RISPETTO DEI PRINCIPI ERGONOMICI
PRIORITA’ DELLE MISURE DI PROTEZIONE
COLLETTIVA RISPETTO A QUELLE DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
LIMITAZIONE DEL NUMERO DI ESPOSTI
D.Lgs. 626/94
Capo I - Art. 3 (Misure
generali di tutela)
1) LE MISURE GENERALI PER LA PROTEZIONE
DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
SONO:
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
UTILIZZO LIMITATO DEGLI AG. CHIMICI ,
BIOLOGICI, FISICI
CONTROLLO SANITARIO DI LAVORATORI
ALLONTANAMENTO DEL LAVORATORE
DALL’ESPOSIZIONE PER MOTIVI SANITARI
MISURE IGIENICHE
MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA ED
INDIVIDUALE
MISURE DI EMERGENZA DA ATTUARE IN CASO
DI PRONTO SOCCORSO, DI LOTTA
ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE E DI
PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
USO DI SEGNALETICA DI SICUREZZA
REGOLARE MANUTENZIONE DI AMBIENTI,
ATTREZZATURE MACHINE ED IMPIANTI
INFORMAZIONE, FORMAZIONE
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
LAVORATORI SULLE QUESTIONI CHE
RIGUARDANO LA SICUREZZA
ISTRUZIONI ADEGUATE AI LAVORATORI
IL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
CONOSCENZA
INFORMAZIONE
FORMAZIONE
SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE
ELIMINAZIONE
RIDUZIONE DEI
RISCHI
PROCEDURE DI LAVORO
STRUTTURE ORGANIZZATIVE
UNI – settembre 2001 : LINEE GUIDA PER UN SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
VALUTAZIONE INIZIALE
DELLA SITUAZIONE
POLITICA
VALUTAZIONE
DEI RISCHI
RIESAME E
MIGLIORAMENTO
MONITORAGGIO
• Modifica organizzazione del lavoro
• Interventi di adeguamento
• Informazione, formazione,
addestramento
• Gestione del flusso informativo
• Gestione della documentazione
• Procedure ed integrazione con i processi
aziendali
• Piani di emergenza
PIANIFICAZIONE ED
ORGANIZZAZIONE
DEL SISTEMA
• Compiti e responsabilità
• Coinvolgimento del
personale
• Comunicazione, flusso
informativo
• Documentazione
• Gestione operativa
PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI
SENSIBILIZZAZIONE
INTEGRAZIONE CON I
PROCESSI AZIENDALI
(produttività, budget,ecc)
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il DDL valuta i rischi presenti nel luogo di lavoro e
redige un documento (DVR) contenente:
1. Esiti della valutazione e criteri usati
2. Misure di prevenzione e protezione individuate
3. Programma degli interventi
E’ uno strumento operativo basato sull’analisi
sistematica dei pericoli presenti in azienda e delle
loro possibili ricadute sul personale esposto e che
consente al DDL di definire i provvedimenti
necessari a gestire la sicurezza
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Rischi noti
Rischi di scarsa levatura
Strumenti di controllo
immediatamente
disponibili
Procedimenti complessi
Specifiche disposizioni
legislative
VALUTAZIONE
QUALITATIVA
VALUTAZIONE
QUANTITATIVA
NECESSITA’ DI STANDARDIZZARE LE
MODALITA’ OPERATIVE PER
GARANTIRE OMOGENEITA’ E
RIPRODUCIBILITA’
PROCEDURE
DEFINIRE LIVELLI
RISCHIO
DEFINIRE
PRIORITA’
INTERVENTI
Azienda
XY - Treviso
Codice: G.02
PROCEDURA
Foglio: 1 di 1
Revisione:
01
Servizio di Prevenzione e
Protezione
Titolo:
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE
DATA
NOVEMBRE 2002
REVISIONE
01
REDAZIONE
SERVIZIO DI
PREVENZIONE
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
INDICE
1. CRITERIO UTILIZZATO PER L’IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
2. CRITERIO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
3. CRITERIO UTILIZZATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE
4. CRITERIO UTILIZZATO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE
-
CRITERIO UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE DEI RIS CHI
Per ogni rischio preso in considerazione sono definiti i parametri P (Probabilità) e D (Gravità del Danno) e quindi R
(Ampiezza del Rischio) ottenuto dalle correlazioni tra P e D.
I criteri utilizzati per definire dal punto di vista qualitativo l’entità dei parametri P e D sono quelli sotto riportati, che
permettono di assegnare all’accadimento una probabilità da bassa ad elevata ed una gravità da trascurabile ad ingente.
Probabilità
Bassissima
Modesta
Non trascurabile
Elevata
1.
2.
3.
4.
5.










non sono noti casi accaduti di incidente
le misure di sicurezza sono adeguate
la formazione degli addetti è idonea
sono rispettate le norme in proposito
vi è continua sorveglianza e verifica
sono noti casi di incidenti rari e fortuiti, non prevedibili e concomitanti con altri fattori
le misure di sicurezza essenziali sono rispettate
gli addetti hanno ricevuto una formazione di base
le norme fondamentali sono rispettate
le verifiche sono assegnate ad altri
prevedibilità, sono noti casi di incidenti correlati al fattore specifico
le misure di sicurezza esistenti non sono codificate da procedure o sono insufficienti
gli addetti presentano debiti formativi
inadempienza alle norme generali e di buona tecnica
mancano verifiche puntuali e/o periodiche
 incidenti prevedibili e accertati
 misure di sicurezza insufficienti o inadeguate
 personale non formato o carente per attività sp ecifiche a rischio
 norme disattese (strutturali, impiantistiche, dispositivi di protezione collettivi),
 M ancanza di procedure dettagliate
 nessuna verifica
Gravità del danno
Trascurabile
Medio
Notevole
Ingente
1.
2.


effetti rapidamente reversibili, localizzati, non cumulativi
non necessariamente comporta assenza dal lavoro
effetti reversibili, anche generalizzati, cumulativi di lieve entità
interruzione del lavoro (< 4 giorni)
 effetti reversibili, anche generalizzati
 comporta interruzione di attività per tempo prolungato (< 15
giorni)
 effetti irreversibili o letali, inidoneità alla mansione
 assenza prolungata dal lavoro
Ampiezza del rischio
I parametri P e D possono combinarsi tra di loro facendo assumere ad R livelli che vanno da un Rischio Lieve a
un Rischio Gravissimo, ai quali sono stati assegnati, per comodità, valori da UNO a QUATTRO a seconda del
tipo di valutazione avvenuta. Le correlazioni tra i tre parametri sono sotto riportate.
GRAVITA’ DEL DANNO
PROBABILITA’
Trascurabile
Medio
Notevole
Ingente
Bassissima
Modesta
Non trascurabile
Elevata
AMPIEZZA DEL
RISCHIO
Rischio Lieve
(R = 1)
Rischio Medio
(R = 2)
Rischio
Grave
(R = 3)
Rischio
Gravissimo
(R = 4)
3)
CRITERIO UTILIZZATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Il criterio utilizzato per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione è quello di consentire la
riduzione o l’eliminazione (ove possibile) del rischio individuato.
Le misure di prevenzione sono preventivamente associate ad un determinato punto di verifica, con la possibilità
di ridefinirle a seconda dell’Area o del Reparto in esame.
4)
CRITERIO UTILIZZATO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE
Nella scelta di un criterio di base per la programmazione degli interventi si è tenuto conto dell’Ampiezza del
Rischio, rappresentata dai valori del parametro R. Obiettivo delle misure programmate è quello di ridurre al
minimo valore possibile l’ampiezza del rischio relativo (R).
A tale scopo si sono stimati come ottimali le priorità e i tempi di intervento elencati nella tabella sottoriportata.
Quando possibile, in particolare in relazione alla immediata disponibilità di dati relativi alle risorse di gestione,
la programmazione è condotta tenendo conto dei seguenti fattori:

disponibilità economiche da riservare alla sicurezza

disponibilità e capacità operative del settore tecnico

pianificazione e durata delle lavorazioni

stima dei costi che ogni misura da adottare richiede.
Priorità
Tipo intervento
Richiede l’attivazione immediata del Dirigente di UO presso i Servizi tecnici aziendali
Assoluta
qualora il rischio sia elevato (R4) e le misure indicate comportino finanze e personale
disponibili
Richiede interventi strutturali, impiantistici, DPI o ausili non disponibili in azienda,
Urgente
documentazione, che necessitano di progettazione, appalto e/o consulenza esterni ad
eliminazione di rischio elevato (R4/R3).
interventi strutturali, impiantistici, di grado complesso, con finanze disponibili in toto o
Breve termine per stralci, per rischi alti o di medio livello (R3/R2). Organizzazione di corsi di formazione
specifici in merito a rischi elevati (R4/R3). Interventi per rischio non trascurabile (R2 )
gestibili da personale manutentore (aziendale e non), ridotta spesa sostenibile. Interventi di
qualsiasi tipo per rischio medio e lieve (R2/R1) gestibili in proprio (personale e budget) o
da personale aziendale
Medio termine interventi per anomalie di rischio medio (R2) che prevedono l’impiego di risorse
economiche e/o di verifica periodica. Interventi complessi a medio ed alto rischio (R3/R2)
qualora siano già stati attuati interventi urgenti.
Immediata
interventi a cura dei responsabili di U.O. che non richiedono costi, tempi prolungati di
realizzo e possono essere svolti dal personale della stessa Unità. Misure di sicurezza per
rischio elevato gestibili da personale addetto alla manutenzione (R4/3/2/1)
INTERVENTI
PREVENZIONE
PROTEZIONE
INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE
DI CONTENIMENTO
SEPARAZIONE DELLE PARTI PERICOLOSE
(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, macchine, attrezzature)
SEPARAZIONE DELL’AREA
(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, incendio)
LAVORAZIONI A CICLO CHIUSO
(agenti chimici, agenti biologici, agenti cancerogeni)
LIMITAZIONI D’USO
(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici)
MODIFICA MACCHINE/ IMPIANTI
(protezione delle parti pericolose, rumore, agenti chimici, rad. ionizzanti e non, agenti biologici)
CATTURA DI INQUINANTI
(agenti chimici, agenti biologici)
RILEVATORI/ SEGNALATORI
(agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, incendio)
INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE
RIPROGETTAZIONE IMPIANTI
LAVORAZIONI
ESISTENTI
RIPROGETTAZIONE STRUTTURE
SCELTA NUOVE ATTREZZATURE
SCELTA NUOVE MACCHINE
INTERVENTI
DI MODIFICA
DELLE
VARIABILI
DEL SISTEMA
SCELTA NUOVE SOSTANZE
SOSTITUZIONE DI MATERIALI
RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
AUTOMAZIONE
NUOVE LAVORAZIONI
Art. 6 DLgs 626/94: obblighi dei progettisti,
fabbricanti, fornitori, installatori
INTERVENTI DI PROTEZIONE
IMPIANTI ANTINCENDIO
ATTREZZATURE DI EMERGENEZA
PROGETTAZIONE STRUTTURE
IMPIANTI ESTRAZIONE
COLLETTIVA
SISTEMI DI ESPULSIONE DI INQUINANTI
SEPARAZIONE/ COMPARTIMENTAZIONE DI
AREE PERICOLOSE
SEGNALETICA DI SICUREZZA
PROCEDURE DI EMERGENZA
INTERVENTI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
PERSONALE
PERSONALE
MISURE SANITARIE PERIODICHE
MISURE SANITARIE DI EMERGENZA
•DPR 303/56
•DLgs 277/91
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE
•DLgs 626/ 94
•DLgs 475/92
•NORME UNI - EN
DLgs 626/94
(TITOLO IV art. 40 - 46)
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
•
Definisce DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo
•
Obbliga all’uso quando il rischio non può essere ridotto
tecnicamente
•
Obbliga all’uso di DPI conformi alle norme stabilite
da DLgs 475/92
•
Subordina la scelta alla valutazione dei rischi
DLgs 626/94
(TITOLO IV art. 40 - 46)
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DDL responsabile di:
•
condizioni d’uso (durata)
•
efficienza del DPI
•
informazione sull’uso
•
formazione (DPI per udito e terza categoria)
(manutenzione, sostituzione)
DLgs 626/94
(allegati IV e V)
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ALLEGATO IV
Elenco delle attrezzature di protezione individuale
ALLEGATO V
Elenco delle attività per i quali può rendersi
necessario mettere a disposizione mezzi di
protezione individuale
DLgs 475/92
Dispositivi di Protezione Individuale
•
Devono essere marcati CE
•
Devono rispondere ai requisiti essenziali di
sicurezza (All. II)
•
Suddivisione in tre categorie
•
Stabilisce le procedure per la marcatura
(attestato di certificazione, dichiarazione di
conformità)
•
Obbligo della nota informativa
DLgs 475/92
Dispositivi di Protezione Individuale
PRIMA CATEGORIA
•
DPI di semplice progettazione a salvaguardia di rischi di
lieve entità (azioni lesive superficiali, contatti a T< 50°C,
fenomeni atmosferici, raggi solari)
TERZA CATEGORIA
•
DPI di progettazione complessa a salvaguardia da rischi di
morte o lesioni permanenti (DPI protezione contro aerosol e
gas, DPI isolanti, T< - 50°C, DPI per tensioni elettriche, DPI
contro le cadute, etc)
SECONDA CATEGORIA
•
Gli altri DPI che non rientrano nella 1a o 3a categoria
DLgs 475/92
Dispositivi di Protezione Individuale
NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE
•
istruzioni di deposito, impiego e pulizia
•
prestazioni ottenute nelle prove tecniche per stabilire la
classe di protezione
•
classe di protezione
•
limiti di utilizzazione
•
termine di scadenza
•
identificazione degli organismi che intervengono nella
fase di certificazione
INTERVENTI INFORMATIVI DI PREVENZIONE
PROCEDURE DI LAVORO
INFORMAZIONE/
FORMAZIONE
ETICHETTATURA
SCHEDE DI SICUREZZA
SEGNALETICA
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Sicurezza negli ambienti di lavoro: le soluzioni