SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
POTESTA’ E METODOLOGIA DEI
CONTROLLI FISCALI
Docente - Magg. Giuseppe A. Santonastaso
PREMESSA
• In Italia, come negli altri Paesi sviluppati, il
sistema fiscale si basa fondamentalmente
sull’autodeterminazione delle imposte da
parte dei privati (detta anche “autoliquidazione”).
• Il calcolo e il pagamento delle imposte più
importanti
sono
demandati
agli
stessi
contribuenti
mentre
all’amministrazione
restano funzioni di coordinamento, di
controllo selettivo, di recupero d’imposta
evasa e irrogazione delle sanzioni.
(segue)
Il procedimento di accertamento è dunque costituito dalla
sequenza di atti che si apre con la presentazione della
dichiarazione da parte del contribuente e si sviluppa
attraverso
tutti
gli
adempimenti
propedeutici
all’autotassazione e l’eventuale fase di controllo da parte
dell’Amministrazione, concludendosi, in quest’ultima
eventualità, con l’atto di accertamento e/o di rettifica,
determinando autoritativamente l’effettivo debito d’imposta.
Il procedimento soggiace alle regole generali dettate per
tutti i procedimenti amministrativi e trova specifica
regolamentazione, oltre che nei provvedimenti normativi
che riguardano i singoli settori impositivi, nella Legge 27
luglio 2000, n. 212, di approvazione dello Statuto dei diritti
del contribuente
(segue)
La Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia
Economico - Finanziaria cui competono:
•ai sensi del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, articoli 1
e 2, commi 1 e 2, funzioni generali di
prevenzione, ricerca e repressione delle
violazioni in materia economico finanziaria;
•a mente delle singole leggi d’imposta, compiti di prevenzione
e repressione delle violazioni tributarie nonché di
cooperazione con gli Uffici finanziari per l’acquisizione ed il
reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei
redditi e per la repressione delle violazioni stesse,
esercita la funzione ispettiva attraverso specifici moduli
d’intervento, inquadrati quali sub procedimenti nell’ambito del
generale procedimento amministrativo di accertamento
La Verifica Fiscale
La circolare 1-2008 del Comando Generale della Guardia di
Finanza prevede due tipologie di “moduli” operativi
d’intervento:
1.La verifica, che si sostanzia nell'esame degli aspetti più
significativi e salienti della posizione fiscale del
contribuente ispezionato agli effetti della determinazione
della base imponibile e/o della quantificazione delle imposte
sui redditi, dell'lVA, dell'IRAP e dei tributi indiretti anche
singolarmente considerati, nonché nel riscontro del corretto
adempimento degli altri obblighi fiscali posti a carico dello
stesso.
2.Il controllo, che ha per oggetto I'accertamento della
regolarità di un singolo atto di gestione pur avente
riflessi sulla formazione della base imponibile dei tributi
La Verifica Fiscale – definizione
La verifica fiscale si concretizza quindi in un sub
procedimento di carattere amministrativo:
1.fondato sulla preliminare attività di intelligence e di analisi;
2.finalizzato ad acquisire ed a comunicare all’Autorità
amministrativa titolare del procedimento di accertamento
delle imposte e di applicazione delle sanzioni, dati, elementi
e notizie utilizzabili per la determinazione delle basi
imponibili fiscalmente rilevanti e delle imposte nonché per
l’irrogazione di sanzioni;
3.esteso alle situazioni più significative della posizione
fiscale relativa ad un determinato contribuente
La Verifica Fiscale – definizione
2
4.avente caratteristiche di flessibilità ed adattabilità, sia rispetto
alle risultanze della pregressa attività di intelligence e di analisi
sia in relazione alle caratteristiche del contribuente interessato;
5.fondata
sull’adozione
di
metodologie
istruttorie
adeguatamente calibrate rispetto all’input di ogni diverso
intervento ed orientate verso ogni genere di fenomenologia
illecita che caratterizza il settore fiscale, quali, segnatamente,
quelle riconducibili alle quattro macrocategorie tipiche:
•dell’evasione parziale, consistente nella parziale
inottemperanza agli obblighi fiscali, posta in essere
dai contribuenti che presentano le dichiarazioni
annuali dei redditi, IVA ed IRAP ma omettono di
evidenziare una parte della base imponibile;
La Verifica Fiscale – definizione
3
•dell’economia sommersa, che si identifica nella
completa
inottemperanza
agli
obblighi
di
presentazione della dichiarazione annuale da parte
dei cosiddetti “evasori totali”, nonché nel ricorso al
lavoro nero o irregolare da parte di imprese inserite
nell’economia legale;
•della frode fiscale, comprensiva delle condotte che
configurano violazioni tributarie rilevanti anche sul
piano penale;
•dell’elusione fiscale, che riguarda le forme di
aggiramento degli obblighi fiscali, generalmente
attraverso il compimento di atti ed operazioni privi di
valide ragioni economiche e finalizzati unicamente a
conseguire indebiti risparmi d’imposta.
La Verifica Fiscale quale sub
procedimento di carattere amministrativo
In ossequio al loro carattere di atto amministrativo
le verifiche:
•possono essere avviate solo in funzione della
finalità di tutelare l’interesse pubblico alla
prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti
tributari;
•devono essere improntate a criteri di legalità,
economicità,
efficacia,
efficienza
e
trasparenza;
•devono essere eseguite nel pieno rispetto dei
diritti e delle garanzie concesse al contribuente
sottoposto a controllo;
•costituiscono espressione del doveroso esercizio
di una pubblica funzione, basata su precisi
Le diverse tipologie di verifica
Le verifiche possono essere distinte prendendo a
base differenti parametri, che tengono conto sia
delle peculiarità delle attività ispettive sia delle
caratteristiche proprie dei contribuenti; le diverse
modalità di classificazione degli interventi
rispondono anche ad esigenze connesse:
1.al
processo
periodico
di
pianificazione,
programmazione e controllo delle azioni di
contrasto all’evasione ed elusione fiscale;
2.alle procedure di rendicontazione statistica e di
misurazione dell’impegno operativo sostenuto dai
reparti del Corpo;
3.ai meccanismi di coordinamento con gli altri
Organi dell’Amministrazione finanziaria deputati
Distinzione in base alla fonte
d’attivazione: Le verifiche d’iniziativa
Avuto
riguardo
alle
possibili
fonti
d’attivazione delle attività ispettive, le verifiche
possono essere distinte tra verifiche d’iniziativa e
verifiche a richiesta.
Sono d’iniziativa gli interventi condotti nei
confronti di soggetti selezionati in base ad un
processo decisionale che si compie all’interno del
reparto interessato, ovvero avviati sulla base di
richieste, attivazioni o ogni altro genere di input
proveniente da altri reparti del Corpo, da Comandi
Superiori, dai Reparti Speciali (ivi compresi i lavori
a progetto, più avanti esaminati) o dal Comando
Distinzione in base alla fonte
d’attivazione: Le verifiche a richiesta
Le verifiche a richiesta si identificano in tutti
gli interventi ispettivi esplicitamente disposti o
richiesti, a livello centrale, dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle
Entrate, o, a livello periferico, dai singoli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate; al riguardo, appare il
caso di precisare che, ai sensi degli artt. 33,
comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e
63, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la
Guardia di Finanza può procedere, oltre che
d’iniziativa, anche su richiesta degli uffici –
eventualmente anche mediante l’esecuzione di una
verifica – all’acquisizione e al reperimento degli
elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e
Distinzione in base alla fonte
d’attivazione: Le verifiche a richiesta
2
Va opportunamente ricordato che gli “altri” Organi
pubblici, che peraltro possono risultare obbligati a
trasmettere notizie di rilevanza fiscale acquisite
nell’ambito della propria attività istituzionale ex art.
36 del D.P.R. n. 600/73 possono “solo” segnalare
alla Guardia di Finanza fatti e circostanze.
A tale principio, fanno eccezione le seguenti attività
“a richiesta”:
1.indagini richieste alla Guardia di Finanza, in
quanto Organo di polizia tributaria, dal Tribunale,
finalizzate ad accertare i redditi di soggetti coinvolti
in cause di separazione e divorzio;
Distinzione in base alla fonte
d’attivazione: Le verifiche a richiesta
3
2.indagini che possono essere richieste a qualsiasi
reparto della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art.
2-bis della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (c.d.
“legge antimafia”), come, da ultimo, novellato
dall’art. 10, comma 1, lett. c) del D.L. 23 maggio
2008, n. 92, convertito con modifiche nella Legge
24 luglio 2008, n. 125:

dal Procuratore della Repubblica;

dal direttore della Direzione Investigativa
Antimafia

dal Questore,
sul
tenore
di
vita,
sulle
disponibilità
Distinzione in base alla fonte
d’attivazione: Le verifiche a richiesta
4
Sono attività finalizzate a proporre nei loro
confronti la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con
o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché ad
analizzare l'attività economica facente capo agli
stessi soggetti, allo scopo anche di individuarne le
fonti di reddito;
3. indagini che possono essere demandate a
qualsiasi reparto della Guardia di Finanza, ai sensi
dell’art. 3-quater della medesima “legge antimafia”,
dal Tribunale competente per l’applicazione delle
sopra citate misure di prevenzione, su richiesta del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
del capoluogo del distretto, del Direttore della
Distinzione in base alla fonte
d’attivazione: Le verifiche a richiesta
5
Tali indagini saranno mirate a determinate
attività economiche o imprenditoriali, quando, a
seguito degli accertamenti di cui al predetto art. 2bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di
infiltrazione da parte della delinquenza di tipo
mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che
l'esercizio delle stesse attività sia direttamente
o indirettamente sottoposto alle condizioni di
intimidazione o di assoggettamento previste
dall'art. 416-bis c.p., o che possa, comunque,
agevolare l'attività delle persone nei confronti delle
quali è stata proposta o applicata una delle misure
di prevenzione previste, ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale per taluni gravi
Distinzione in base alle “dimensioni” del
soggetto verificato
Viene assunto quale parametro l’ammontare del volume
d’affari IVA o dei ricavi o compensi risultante dall’ultima
dichiarazione consultabile
Da questo punto di vista, pertanto, le verifiche sono
distinte in:
•verifiche a soggetti di minori dimensioni, se rivolte a
contribuenti con volume d’affari o dei ricavi o compensi
fino a 7,5 milioni di euro; la soglia citata corrisponde al
limite stabilito dall’art. 1, comma 16, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, ai fini dell’applicazione degli
studi di settore;
•verifiche a soggetti di medie dimensioni, se riferite ad
operatori con volume d’affari o dei ricavi o compensi
compreso tra 7,5 milioni di euro e 25.822.844 euro;
•verifiche a soggetti di rilevanti dimensioni, se
Distinzione in base alle potestà ispettive
utilizzate
Le verifiche possono essere distinte, da questa
prospettiva, in:
•verifiche con esercizio dei poteri di accesso, ex
art. 52 del D.P.R. n. 633/72, richiamato dall’art. 33,
comma 1, del D.P.R. n. 600/73, che danno luogo
ad interventi ispettivi presso la sede del
contribuente ovvero il suo domicilio privato;
•verifiche con esercizio degli altri poteri,
segnatamente di quelli di cui all’art. 51 del D.P.R. n.
633/72 ed all’art. 32 del D.P.R. n. 600/73, che
danno luogo ad interventi ispettivi svolti presso gli
uffici dei verificatori.
Si precisa che, ai fini della qualificazione della
LA PREPARAZIONE DELLA VERIFICA
Gli adempimenti procedurali della
preparazione
Il piano verifica
Il foglio di servizio e l’ordine
d’accesso
L’ESECUZIONE DELLA VERIFICA
aggiornamento piano verifica
metodologie di controllo
processo verbale di verifica
contraddittorio con il contribuente
sospensioni delle operazioni di verifica
durata della verifica
(segue)
IL CONTROLLO SOSTANZIALE
riscontro materiale
riscontro di coerenza interna ed esterna
riscontro indiretto-presuntivo
riscontro analitico-normativo
riscontro obblighi ritenute
riscontro obblighi imposte
LA CONCLUSIONE DELLA VERIFICA
il processo verbale di constatazione
adozione di misure cautelari
“ritorno” presso la sede del contribuente
adempimenti statistici
condivisione rilievi più significativi
PREPARAZIONE VERIFICA
1°ADEMPIMENTO ISPETTIVO
• Punto di vista soggettivo: conoscenza del contribuente
selezionato
• Punto di vista oggettivo: conoscenza del settore economico
• Punto di vista generale: obiettivi su cui indirizzare l’esecuzione
Responsabilità: Direttore della verifica, avvalendosi del
Capo pattuglia
ADEMPIMENTI PROCEDURALI DELLA
PREPARAZIONE
a) DATI E NOTIZIE DA ACQUISIRE
• precedenti agli atti
• banche dati in uso al Corpo
• uffici/enti pubblici presenti sul territorio (eventuale)
• compagine sociale
• consultazione delle c.d. “fonti aperte”
(segue)
• analisi patrimoniale;
• esistenza pregressi “filoni investigativi” (tra cui
disposti a livello centrale);
Progetti
• imprese che redigono il bilancio d’esercizio: esame del
medesimo, con particolare riguardo alla nota integrativa;
• esercenti arti/professioni: acquisizione notizie (tenore vita,
disponibilità beni patrimoniali, etc.)
(segue)
• ricognizioni luogo di accesso, sopralluoghi
• composizione pattuglie
• predisposizione piano verifica
• eventuale richiesta accesso domiciliare
luoghi adibiti promiscuamente all’esercizio delle
attività economiche e ad abitazione
b) SCHEDA DI PREPARAZIONE
L’esito della preparazione viene compendiato in una
“scheda”
Scheda verifica in
programmazione nominativa
Scheda verifica fuori
programmazione
sottoscritta dal Direttore della Verifica,
dal Capo Pattuglia
e visionata dal Com.te di Reparto
c)
PREVENTIVA
CONSULTAZIONE
DELLE
METODOLOGIE DI CONTROLLO DISPONIBILI,
elaborate dall’Agenzia delle Entrate: sulla base
di esperienze maturate, distinte per categorie di
attività
Parte descrittiva di carattere generale
Principali aspetti da attenzionare all’atto
dell’accesso e successive fasi
d) PREVENTIVA CONSULTAZIONE
BANCHE DATI
Oltre che nella fase di programmazione, anche nella fase di
preparazione è fondamentale consultare le banche dati, al fine di:
• attualizzare elementi di conoscenza appresi in sede di selezione;
•
verificare la sussistenza di eventuali cause preclusive.
BANCHE DATI ACCESSIBILI
ATTRAVERSO LA RETE “3270”
1.
ANAGRAFE TRIBUTARIA: contiene info sul
contribuente, quali i dati delle dichiarazioni
presentate,
i
versamenti
delle
imposte,
le
partecipazioni in società, gli atti soggetti a
registrazione…
2.
PRECEDENTI GUARDIA DI FINANZA: info sui
precedenti fiscali e penali dei soggetti monitorati che
derivano da attività operative del Corpo e rendicontate
con modelli STAT/1.
3. ARCHIVIO STAT 2 (emittenti ed utilizzatori F.O.I.):
utilizzato per la rendicontazione statistica di molteplici
tipologie di controlli svolti dal Corpo, di carattere
fiscale e non, attinente all’emissione od utilizzo di
F.O.I.
(segue)
4. BANCA DATI CED INTERFORZE SDI (Sistema D’indagine):
strutturata per 3 livelli (il 3° riservato all’A.G.); sono
presenti dati inerenti persone che sono state oggetto di
indagini da parte delle FF.PP.; nonché info su reati, C.O.,
schede informative su società inquisite…
5.
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO:
proprietario di un veicolo o sul veicolo stesso;
info
sul
6. ACCESSI CONOSCITIVI PER A.T.: accesso alla banca dati
comunitaria VIES (Vat Information Exchange System), che
contiene info dei modelli INTRASTAT presentati nel
territorio dell’U.E. da operatori che procedono ad acquisti
o cessioni intracomunitarie;
7. HYDRA – ARCHIVIO LAVORATORI DIPENDENTI: info sulla
posizione contributiva dei lavoratori dipendenti, attraverso
l’accesso alle denunce annuali di retribuzione predisposte
da ogni datore di lavore.
LE BANCHE DATI ACCESSIBILI ATTRAVERSO LA
RETE LAN (Scrivania “Iride”)
1. Dal sito WEB dell’Anagrafe Tributaria è possibile la
consultazione:
 ARCHIVIO R.E.T.I.: (Richiesta Titolari partita IVA) per la
selezione delle partite IVA in base a parametri stabiliti;

ARCHIVO O.N.L.U.S.: raccolta di info
Organizzazioni Non Lucrative ad Utilità Sociale;
relative
alle
 ARCHIVIO S.R.D.: (Soggetti di Rilevanti Dimensioni) permette
di eseguire interrogazioni su soggetti di medie e rilevanti
dimensioni e su contribuenti che, indipendentemente dal
volume d’affari, hanno optato per la tassazione di gruppo (art.
117 TUIR);
 ARCHIVIO CO.VER.: (COntrolli e VErifiche) con il
quale vengono monitorate le attività di verifica
effettuate dai Reparti GdF, una volta inserito il MUV;
(segue)
SISTEMA SERPICO: (Servizio per le Informazioni sul
Contribuente) consente di effettuare con rapidità interrogazioni
puntuali sul conto del contribuente, di natura anagrafica, accertativa,
patrimoniale, fiscale, dichiarativa…
 APPLICATIVO R.E.C.F.: (Richiesta Elenchi Codici Fiscali)
elenchi di posizioni individuate a partire da chiavi di ricerca
(cognome, dati anagrafici, codice fiscale….);
 ARCHIVIO “NEGOZI GIURIDICI”: info sui negozi giuridici
registrati dai contribuenti, stipulati con residenti e non;
(segue)
ARCHIVIO C.I.D.: (Congegni di Intrattenimento e Divertimento)
consultazione dei dati immagazzinati nei sistema dell’Amm.
Autonoma dei Monopoli di Stato;
 APPLICATIVO C.LI.P.: (Check List Project) per l’inserimento, la
consultazione e lo “scarico” dei modelli di studi di settore;
 APPLICATIVO INDAGINI FINANZIARIE: per lo sviluppo delle
indagini finanziarie in via telematica.
(segue)
2. ARCHIVIO M.E.R.C.E.: (Monitoraggio e Rappresentazione Commercio
Estero) alimentato dalle info desunte dalle dichiarazioni doganali e dagli
elenchi Intrastat, consente lo sviluppo dei flussi di merci all’interno e
all’esterno dell’U.E.;
3. APPLICATIVO E.T.: (Evasori Totali) evidenzia elementi segnaletici (es:
partita IVA, utenze elettriche non domestiche…) per l’individuazione di
potenziali evasori;
4. SISTEMA INFOCAMERE- TELEMACO: archivi delle Camere di
Commercio (compagini sociali, organi amm., sedi, bilanci, statuti….);
5. BANCA DATI DEI RILIEVI: applicativo interno al Corpo che consente la
consultazione dei rilievi più interessanti su verifiche a S.R.D.;
6. BANCA DATI DELLE BEST PRACTICES: banca dati implementata
direttamente dai Reparti operativi che compendia le migliori pratiche
ispettive sperimentate sul campo (filoni investigativi).
APPLICATIVI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI
TUTELA ENTRATE
• SISTEMA M.U.V.: Modello Unificato di Verifiche, è finalizzato
alla normalizzazione delle procedure di comunicazione tra
GdF e altri Organi accertatori;
• APPLICATIVO R.A.D.A.R.: (Ricerca e Analisi Decisionale
per l’Accertamento dei Redditi) base informativa costituita da
4 data mart (crediti d’imposta, import-export, studi di settore
e imprese o lavoratori aut.);
• APPLICATIVO A.M.I.CO.: applicativo per la gestione delle
attività a progetto, predisposto dai Reparti Speciali;
• APPLICATIVO PI-GRECO: (Procedura Integrata Gestione
Ricerche
Elettroniche
complesse)
procedura
di
informatizzazione dei flussi di comunicazione dei processi di
lavoro del Corpo.
e) PREVENTIVA VERIFICA DELL’ASSENZA DI
ALTRE ATTIVITA’ ISPETTIVE IN CORSO
…..per evitare sovrapposizioni:
- con l’Agenzia delle Entrate;
- tra Reparti del Corpo, nonostante le disposizioni
sulle competenze.
M.U.V.
il giorno di avvio dell’attività ispettiva il
Direttore della Verifica o il Capo pattuglia
opera la c.d. “simulazione inserimento
Modello Unificato di Verifica”.
IL PIANO DI VERIFICA
Documento avente esclusiva rilevanza interna, che
attesta le scelte operative adottate e ne espone le
motivazioni.
E’ uno strumento di monitoraggio dello stato di
avanzamento lavori e consente di apprezzare la
validità della selezione del contribuente.
Il piano verifica è connotato da estrema
FLESSIBILITA’ nei contenuti e nelle modalità di
compilazione.
(segue)
è obbligatorio per le verifiche sostanziali;
è redatto in duplice esemplare dal Direttore della Verifica e dal
Capo pattuglia PRIMA dell’avvio della stessa;
è soggetto a continue integrazioni/aggiornamenti nel corso
della verifica.
(segue)
La compilazione del Piano verifica non è solo un mero
adempimento formale, ma ha una funzione essenziale in quanto:
documenta le ragioni e la coerenza delle scelte operative;
fa menzione delle metodologie di controllo, dei riferimenti
giurisprudenziali, prassi, dottrina…;
supporta l’azione di controllo.
(segue)
Nella fase iniziale riporta:
• dati del soggetto selezionato;
• tipologia di attività ispettiva;
• fonte di innesco;
• annualità da verificare;
• Direttore Verifica – Capo Pattuglia – altri verificatori;
• scelte operative iniziali;
• strumenti di indagine prescelti (esercizio del potere
d’accesso – verificazioni dirette – poste di bilancio
da controllare – riscontri …..)
(segue)
Nel prosieguo dell’attività ispettiva si potranno
verificare:
modifiche ed integrazioni al piano verifica;
ogni controllo e scelta operativa assunta;
estensione ad altre annualità o ad altri settori impositivi;
sospensioni e relative ragioni;
proroga dell’attività oltre i 30 gg.;
individuazione di eventuali indizi di reato, comunicazioni
notizie di reato all’A.G. competente.
FOGLIO DI SERVIZIO E ORDINE DI
ACCESSO
Il Direttore della Verifica, prima dell’avvio, deve redigere il
foglio di servizio, da sottoporre alla firma del Com.te del
Reparto (nei Nuclei  al Com.te del Gruppo di Sezioni);
nei gg. successivi il foglio sarà firmato dal
Direttore della Verifica.
Contiene:
 luogo e data operazioni;
 grado - nominativi militari operanti;
 dati identificativi del soggetto da verificare;
 annualità da verificare;
 tipologia di attività ispettiva;
 oggetto dell’ispezione (settore impositivo).
Nucleo Polizia Tributaria Roma
I Gruppo Tutela Entrate - 2^ Sezione
Ordine di accedere presso la sede amministrativa della
_______________ (P.IVA: 01234567891), sita in Roma, Viale L. da
Vinci n. 421, per effettuare una verifica fiscale sostanziale ai fini dell’IVA
, delle II.DD. e degli altri tributi, ai sensi e per gli effetti degli art. 52 e 63
del DPR. 633/72, 32 e 33 del DPR. 600/73, 53 della Legge 07.01.1929
n. 4, nonché dell’art. 2 del D.Lgs. 68/2001, per il periodo dal……… al
…….. I militari sono muniti di tessera speciale di riconoscimento.
Roma
Viale Leonardo da Vinci n. 421
Nucleo Polizia Tributaria Roma
I Gruppo Tutela Entrate - 2^ Sezione
Continua la verifica fiscale sostanziale nei confronti della “___________
S.p.A.” con sede in Roma, via Casilina, n. 1 – P.IVA 06726891002.
Ordine di estendere la verifica in corso alle annualità 2003 e 2004
limitatamente ai maggiori oneri riferiti all’IRAP ed ai premi di produzione
e/o di risultato nonché alle annualità 2003/2004/2005 relativamente
all’esame della documentazione concernente le operazioni di scissione.
.
Roma
Viale Leonardo da Vinci n. 421
(segue)
Nel caso in cui si proceda con accesso c/o luoghi
adibiti promiscuamente ad abitazione ed all’esercizio
dell’attività economica
Autonomo foglio di servizio che richiama, oltre ai rife.
normativi,
gli
estremi
dell’autorizzazione
dell’A.G.
competente.
All’avvio della verifica copia del foglio di servizio deve
essere consegnata al contribuente, notificando il contenuto
del documento e dandone atto nel p.v. di verifica.
AVVIO DELLA VERIFICA
1. LUOGO DI ESECUZIONE
2. PERIODI DI IMPOSTA DA SOTTOPORRE A
VERIFICA E TERMINI DI DECADENZA
DELL’AZIONE DI ACCERTAMENTO
3. ADEMPIMENTI PROCEDURALI
4. ADEMPIMENTI STATISTICI
1. LUOGO DI ESECUZIONE
STATUTO DEL CONTRIBUENTE, ART. 12, III COMMA:
“Su richiesta del contribuente l’esame dei documenti
amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei
verificatori o c/o il professionista che lo assiste o lo
rappresenta”.
E’ una facoltà del contribuente, ma non è DIVIETO dei
verificatori spostare il controllo in ufficio in assenza di una
richiesta del contribuente;
PROBLEMA: documentazione voluminosa
collaborazione del contribuente
riscontro documentale
(segue)
Decisione assunta dal Direttore della Verifica, di concerto
con il Capo Pattuglia
Contemperare
esigenze di
completezza di
azione ispettiva e
necessità di avere
accesso a tutta la
documentazione
da esaminare
Riportata a piano
verifica
in ufficio
c/o il contribuente o il
professionista che lo
assiste
2. PERIODI DI IMPOSTA da sottoporre a verifica
 Almeno un periodo di imposta “chiuso”
 Tendenzialmente l’annualità in corso (riscontro obblighi
formali, liquidazione e versamenti imposte)
NO periodi d’imposta maturati termini decadenza azione
accertamento, nonché per soggetti economici in
liquidazione, in fallimento o comunque sottoposti a
procedure concorsuali
il riscontro di violazioni penali (di cui al
D.Lgs. 74/2000) permette, ai sensi della L.
248/2006 il
raddoppio dei termini di
accertamento
L’ESTENZIONE delle operazioni ispettive a
periodi d’imposta diversi deve risultare:
a) nel piano di verifica;
b) in apposito foglio di servizio, a firma del
Comandante del Reparto;
c) nel processo verbale di verifica giornaliero;
d) nel processo verbale di constatazione.
3. ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Essendo l’attività ispettiva connotata da in certo
grado di invasività, il legislatore, con la Legge n.
212/2000 ha delineato un sistema di diritti e
garanzie finalizzato a salvaguardare gli interessi
fondamentali del soggetto, compatibilmente con
l’esigenza di assicurare la completezza e
l’esaustività dell’attività ispettiva.
LEGGE 212/2000, ART. 12
accessi motivati da esigenze ispettive di indagine e
controllo sul luogo e durante l’orario di esercizio
dell’attività
necessità di procedere a ricerche di documentazione
contabile e non
verificazioni dirette o altre verificazioni, quali il
riscontro dei beni strumentali ammortizzabili, la
quantificazione delle giacenze di cassa, di magazzino,
l’identificazione dei lavoratori dipendenti…
analisi, riconciliazione
extracontabili
dei
dati
contabili
ed
(segue)
tutti gli accessi, ispezioni e verifiche effettuati sulla base di
esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo;
si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti,
opportunamente documentati, durante l’orario ordinario di
esercizio delle attività;
iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere
informato delle ragioni e dell’oggetto che la riguarda, della
facoltà di farsi assistere da un professionista, nonché dei
diritti e obblighi riconosciuti al contribuente;
su richiesta del contribuente esame effettuato nell’ufficio
dei verificatori o presso il professionista;
osservazioni e rilievi del contribuente: deve darsi atto nel
p.v. delle operazioni di verifica;
(segue)
la permanenza presso la sede del contribuente non può
superare i 30 gg. lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 gg.
in casi di particolare complessità dell’indagine;
nel
rispetto
del
principio
di
cooperazione
tra
amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia
del p.v. di chiusura il contribuente può comunicare entro 60
gg. osservazioni e richieste all’ufficio accertatore;
il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedono
con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al
Garante del Contribuente;
contraddittorio.
La ratio è quella di
consentire al contribuente
di avere contezza che
l’attività
ispettiva
sia
connessa all’esercizio di un
potere-dovere
e
non
espressione di esigenze
ispettive arbitrarie.
INFO OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE
• esibire tutti i libri contabili, registri, scritture e
documenti attinenti l’attività esercitata;
• la documentazione di cui viene rifiutata l’esibizione
non potrà essere presa in considerazione a suo
favore, ai fini dell’accertamento;
• rifiutare l’esibizione o impedire l’ispezione comporta
specifiche sanzioni amministrative;
• l’omessa tenuta, il rifiuto di esibizione o la
sottrazione delle scritture legittima l’Amministrazione
Finanziaria alla determinazione induttiva del reddito e
dell’IVA.
4. LE OPERAZIONI ISPETTIVE DA INTRAPRENDERE
a) MODALITA’ ESECUTIVE DELL’ACCESSO
• i responsabili della verifica, prima dell’avvio,
devono valutarne le circostanze di tempo e di
luogo, numero, dimensione e ubicazione dei locali
al fine di:
Assicurare il fattore
sorpresa
Calibrare l’impiego
del personale
Uso dell’abito civile, salvo eccezioni: ed esempio per tutelare la
sicurezza personale.
All’accesso esibire le tessere personali di riconoscimento ed il
foglio di servizio
(segue)
•
individuare i locali ove effettuare le attività di
ricerca;
• vigilare sul comportamento dei dipendenti,
evitando tentativi di distruzione/occultamento: si
potrà chiedere ad es. di non usare p.c.;
• identificare il personale fisicamente presente;
• rendere edotto il contribuente dei diritti/obblighi.
(segue)
Qualora parte della documentazione richiesta non sia
tenuta in sede:
Esibizione dichiarazione ex art. 52, 10° comma
del D.P.R. 633/1972
Il capo pattuglia invierà militari ad
acquisire tale documentazione senza
effettuare ricerche.
Se la documentazione è
smarrita, distrutta o rubata
chiedere relativa denuncia
(segue)
Tenuta dei registri con sistemi meccanografici.
In difetto di trascrizione su supporto cartaceo è regolare la
tenuta di dati relativi all’esercizio per cui non sia scaduto
da più di tre mesi il termine della presentazione della
dichiarazione.
STAMPA CONTESTUALE alla richiesta dei verificatori:
accesso autorizzato da A.G.: esibire anche questo atto,
rilasciato in copia, e redigere apposito verbale di
accesso.
tutta la documentazione esibita sarà elencata in apposito
prospetto riepilogativo, distinto per locale di reperimento
e recante militare che ha proceduto al rinvenimento e
generalità di chi ha assistito.
b)
LA RICERCA E LE ALTRE OPERAZIONI DI NATURA
COERCITIVA
Operazioni di ricerca indipendentemente se
contribuente abbia aderito all’invito di esibire
documentazione;
il
la
Il potere di accesso ha natura autoritativa e può essere
esercitato contro la volontà del contribuente anche se ha
esibito TUTTA la documentazione;
Durante le ricerche può emergere l’esistenza di ulteriori
locali, ove effettuare comunque le ricerche;
Dati su supporti informatici possono essere riportati su
CD/DVD non riscrivibili o su supporti digitali rimovibilitrasportabili;
(segue) RICERCHE SU PERSONE
Attività a carattere eccezionale a cui ricorrere solo se c’è
fondato sospetto che la persona rechi su di se documentazione
o altro materiale (es. chiavi USB). PERQUISIZIONE AMMESSA
SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA A.G., da notificare
all’interessato.
REGOLE CODICE DI PROCEDURA PENALE
APERTURA
COATTIVA di plichi
sigillati, borse,
casseforti, mobili …
Autorizzazione A.G. (questa non è
un’attività a carattere eccezionale,
non sono infatti necessari gli
elementi di sospetto)
c)
ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E
ADOZIONE DELLE RELATIVE CAUTELE
• compilazione
prospetti
riepilogativi
sulla
documentazione esibita o comunque acquisita
• documentazione chiusa c/o il contribuente in locali o armadi
messi a disposizione dalla parte  SUGGELLI (fascette di carta
vergatina);
1. nel p.v. dare atto delle conseguenze penali ed
amministrative della rimozione dei sigilli e della
sottrazione/alterazione della documentazione;
2. fascette di carta vergatina numerate e siglate dal Direttore
della Verifica, assunte in carico su apposito registro;
3. se necessario TRASPORTO della doc.: adottare cautele per
impedire che i documenti vengano alterati, sottratti o dispersi;
• se la verifica si svolge in caserma  CAUTELE SIMILI disposte
dal Capo pattuglia.
d) VERIFICAZIONI ED ALTRE RILEVAZIONI
Alcune verificazioni dirette ed indirette, vanno effettuate
all’atto dell’avvio dell’intervento, affinché possano
rivelarsi concretamente utili per il proseguimento
dell’attività ispettiva.
(segue)
Ad esempio:
RISCONTRO della CONSISTENZA delle
GIACENZE DI MAGAZZINO (utile per presunzioni
legali di cessioni e di acquisto)
Scelta motivatamente assunta (in virtù dei profili di
economicità, delle caratteristiche dell’attività verificata….)
 utilizzo del metodo “a campione”: selezione merci e
prodotti di > significatività ed incidenza;
 apposito p.v. di rilevazione giacenze;
(segue)
RILEVAMENTO
DEL
PERSONALE
fisicamente
presente in azienda  contrasto al lavoro”nero” o
irregolare, da constatare ed accertare!
 nuovi obblighi contabili (D.L. 112/2008): “LIBRO UNICO
DEL LAVORO” in sostituzione dei libri paga e matricola;
 esame delle comunicazioni obbligatorie preventive di
instaurazione del rapporto lavorativo;
 “MAXISANZIONE” (D.L. 12/2002) per ogni lavoratore non
risultante dalle scritture (da 1.500 a 12.000 euro) + 150 euro
per ogni giornata di lavoro effettivo;
 “FUORI BUSTA”: retribuzioni esterne al sistema di
corresponsione, sono somme non ufficiali e non certificate,
spesso connesse a prestazioni occasionali o straordinarie
non documentate;
(segue)
 illecito
fenomeno
dell’INTERMEDIAZIONE
DI
MANODOPERA: ricorso a fittizi rapporti di appalto di
servizi con imprese esistenti solo formalmente, su cui
convergono gli obblighi fiscali e contributivi della
manodopera, che risulta assunta da tali imprese anziché
dagli effettivi fruitori dei servizi;
TUTTO IL PERSONALE VIENE IDENTIFICATO SU
APPOSITI “BROGLIACCI” su cui si riportano le mansioni
svolte da ogni soggetto, la posizione giur. ai fini
dell’impiego (co.co.co., lavoro
tempo det./indet.,
contratto a progetto….), le retribuzioni ricevute etc etc…
4. ADEMPIMENTI STATISTICI
(a) Compilazione del M.U.V.;
(b)Procedura S.I.Rend.: è un contenitore di dati ove
vengono riportate le ore svolte, per ogni giornata
lavorativa, dai singoli verificatori. Ogni processo di
lavoro ha un proprio numero identificativo S.I.Rend.
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