IL CONTENZIOSO
TRIBUTARIO
Fonti normative

Principi costituzionali (artt. 24, 25, 108, 111,
113 Cost.)

Norme ordinarie
1 D.Lgs. 545 (sugli organi) e 546/1992 (sulla
disciplina processuale)
2 Codice di procedura civile (se norme
compatibili ex art. 1, comma 2, d.lgs.
546/1992)
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546
(disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della l. 30
dicembre 1991, n. 413)
TITOLO I (disposizioni generali)
– Capo I (del giudice tributario e dei
suoi ausiliari - artt. 1-9)
– Capo II (delle parti e della loro
rappresentanza e assistenza in
giudizio - artt. 10-17)
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546
(SEGUE)
TITOLO II (il processo)
– Capo I (il procedimento dinanzi alla
Commissione tributaria provinciale - artt.
18-46)
– Capo II (i procedimenti cautelare e
conciliativo - artt. 47-48)
– Capo III (le impugnazioni - artt. 49-67)
– Capo IV (l’esecuzione delle sentenze delle
commissioni tributaria - artt. 68-70)
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546
(SEGUE)
TITOLO III (disposizioni finali e
transitorie - artt. 71-80)
Giurisdizione e
competenza
GIURISDIZIONE
COMPETENZA
il potere specifico di
decidere le singole
controversie o cause
la frazione di
giurisdizione che in
concreto spetta ad
un determinato
giudice rispetto ad
una determinata
causa
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546
Titolo I - Capo I
GIURISDIZIONE
controversie o
=
il potere specifico di decidere le singole
cause
COSTITUZIONALE
ORDINARIA
•CIVILE
SPECIALE
•PENALE
•AMMINISTRATIVA
•TRIBUTARIA
•TRIBUNALE PER I MINORENNI
•TRIBUNALE DELLE
PUBBLICHE…ETC.
ACQUE
Oggetto della giurisdizione
tributaria – Art. 2
1. Appartengono
alla giurisdizione tributaria tutte le
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e
specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali
e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché
le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari,
gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse
dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie
riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria
successivi alla notifica della cartella di pagamento e,
ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Oggetto della giurisdizione
tributaria – Art. 2
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria
le controversie promosse dai singoli possessori
concernenti l’intestazione, la delimitazione, la
figura, l’estensione, il classamento dei terreni e
la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a
titolo di promiscuità di una stessa particella,
nonchè
le
controversie
concernenti
la
consistenza, il classamento delle singole unità
immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita
catastale.
Oggetto della giurisdizione
tributaria – Art. 2
3. Il giudice tributario risolve in via
incidentale ogni questione da cui
dipende
la
decisione
delle
controversie rientranti nella propria
giurisdizione, fatta eccezione per le
questioni in materia di querela di falso
e sullo stato o la capacità delle
persone, diversa dalla capacità di
stare in giudizio»
OSSERVAZIONI



A) passaggio dalla elencazione analitica e
tassativa a estensione a tutta la materia
fiscale.
B) INCERTEZZA connessa alla mancanza
della definizione di tributo. Rinvio alle
elaborazioni dottrinali.
C) “Comunque denominati”. Svalutazione
del nomen. Funzione estensiva della
giurisdizione tributaria
CENTRALITA’ DELLA
NOZIONE DI TRIBUTO


E’ la prestazione economica patrimoniale
che la legge richiede ai consociati per
realizzare il concorso al sostentamento
delle spese pubbliche.
La sua giustificazione esclusiva sta nel
principio di capacità contributiva .
NOZIONE DI TRIBUTO
(rinvio…)



Entrata coattiva acquisita jure imperii
Imposta dalla Autorità
Senza che vi concorra la volontà
dell’obbligato
Dottrina: E’ un istituto giuridico consistente
in una prestazione obbligatoria imposta,
collegata ad un fatto economico che attua
il concorso di tutti al finanziamento della
spesa pubblica .
LA COMPETENZA DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE
COMPETENZA = la frazione di giurisdizione che in
concreto spetta ad un determinato giudice rispetto
ad una determinata causa
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
HA LA COMPETENZA PER LE CONTROVERSIE PROPOSTE NEI
CONFRONTI DI:
UFFICI DELLE
ENTRATE O DEL
TERRITORIO
ENTI LOCALI
CONCESSIONARI DEL
SERVIZIO DI RISCOSSIONE
{
CHE HANNO SEDE
NELLA
CIRCOSCRIZIONE
DELLA
COMMISSIONE
TRIBUTARIA
PROVINCIALE
La competenza delle
commissioni tributarie
COMPETENZA = la frazione di giurisdizione che in
concreto spetta ad un determinato giudice rispetto
ad una determinata causa
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
HA LA COMPETENZA PER LE IMPUGNAZIONI AVVERSO LE
DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE
Difetto di giurisdizione e
incompetenza
CHI PUO’
FARLO
VALERE ?
DIFETTO DI
GIURISDIZIONE
SU
ISTANZA DI
PARTE
TERMINE A PENA
DI DECADENZA
OGNI STATO
E GRADO
DEL
PROCESSO
RIMEDI
PREVENTIV
SI’: IL
REGOLAMENTO
DI
GIURISDIZIONE
D’UFFICIO
INCOMPETEN
ZA
SU
ISTANZA DI
PARTE
D’UFFICIO
SOLO NEL
GRADO AL
QUALE IL
VIZIO SI
RIFERISCE
NO: IL
REGOLAMENTO
DI COMPETENZA
E’ ESCLUSO DAL
D.LGS. 546/1992
Astensione (richiamo al c.p.c.)
Interesse
Casi di astensione del giudice delle
nella
Commissioni tributarie
causa o
Ha già
in altra
esaminato la
vertente
controversia
su
Egli stesso o la moglie è
identica
come membro
parente fino al 4° grado o è
questione
convivente o commensale
della
di diritto
(oppure, al contrario ha
Commissione
Tutore, curatore, causa pendente o grave
per
procuratore
inimicizia o rapporti di
l’assistenza
agente o datore di credito o debito) abituale di
lavoro di una delle una delle parti o di alcuno dei tecnica
gratuita
parti
difensori
Astensione (richiamo al c.p.c.)
Casi di astensione del giudice delle
Commissioni tributarie
In ogni altro
caso in cui
esistono
gravi ragioni
di
convenienza
(facoltativa)
Ha avuto
rapporti di
lavoro
autonomo e/o
di
collaborazione
con una delle
parti
Ha dato consiglio o
prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in
essa come testimone,
oppure ne ha conosciuto
come magistrato in altro
grado del processo o
come arbitro o vi ha
prestato consulenza
come consulente tecnico.
E’
amministratore
o gerente di un
ente di
un’associazione
anche non
riconosciuta di
un comitato, di
una società o
stabilimento
che ha interesse
Ricusazione
Nei casi di astensione
Ciascuna parte può ricusare il
giudice
Proponendo ricorso da depositare in cancelleria
POTERI ISTRUTTORI DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE





Accesso
Richiesta dati
Richiesta informazioni e chiarimenti
Relazioni da organi dell’amministrazione dello
Stato
Consulenza tecnica
ATTENZIONE AI
LIMITI AI POTERI ISTRUTTORI DELLE CC.TT.
(funzione integrativa ai fini della decsione e non
sostitutiva degli obblighi di allegazione e prova
delle parti: PRINCIPIO DISPOSITIVO IN TEMA DI
PROVE, <nei limiti dei fatti dedotti e delle prove
allegate dalle parti>)
PROVE AMMESSE
SOLO QUELLE DOCUMENTALI
PROVE VIETATE
PROVA TESTIMONIALE (= NARRAZIONE DEI
FATTI DI CAUSA AL GIUDICE COMPIUTE NEL
CORSO DEL PROCESSO DA SOGGETTI CHE
NON SONO PARTI NEL PROCESSO STESSO
<SOGGETTI TERZI IMPARZIALI> EX ART. 2721
C.C. E SEGUENTI)
LE DICHIARAZIONI DI TERZI POSSONO PERO’
ENTRARE NEL GIUDIZIO ATTRAVERSO ATTI
PUBBLICI (ES. PP.VV.): COSTITUISCONO MERI
INDIZI E NON PROVE.
PER GIURISPRUDENZA ANCHE LA PARTE
PRIVATA PUO’ ALLEGARE DICHIARAZIONI DI
TERZI A PROPRIO FAVORE CON = VALENZA.
PROVE VIETATE (SEGUE)
GIURAMENTO (=DICHIARAZIONE
COMPIUTA DA UNA DELLE PARTI SULLA
VERITA’ DEI FATTI DI CAUSA EX ARTT. 2736
C.C. E 236 C.P.C.)
ERRORE SULLA NORMA
TRIBUTARIA
SANZIONI NON PENALI PREVISTE
DALLE LEGGI TRIBUTARIE
NON APPLICABILI IN CASO DI
INCERTEZZA NORMATIVA
(NORMA
PREVISTA
ANCHE DALLO
STATUTO DEL
CONTRIBUENTE,
ALL’ART. 10,
COMMA 3).
= OBIETTIVA INCERTEZZA
LA C.T. IN TALI CASI PUO’
NORMATIVA
ANNULLARE LE SANZIONI
LE PARTI
RICORRENTI
RESISTENTI
CONTRIBUENTE
CONCESSIONARIO DEL
SERVIZIO DELLA
RISCOSSIONE
DESTINATARIO
DELLA SANZIONE
SE DIVERSO
DALL'OBLIGATO PER IL TRIBUTO
UFFICIO DELLE
ENTRATE
SOSTITUTO DI IMPOSTA
ENTE LOCALE
GLI ASSISTENTI TECNICI
I SOGGETTI ABILITATI AL PATROCINIO PRESSO LE
COMMISSIONI TRIBUTARIE (per parti private, per liti di
importo > ad euro 2.582,00)
SENZA
LIMITAZIONI DI MATERIA,
PURCHE'
ISCRITTI AGLI ALBI
RAGIONIERI
E DOTTORI
COMMERCIALISTI
AVVOCATI
PERITI
COMMERCIALI
COMUNICAZIONI E NOTIFIC
AZIONI DEGLI ATTI
PROCESSUALI
COMUNICAZIONI
ATTI CON I QUALI IL
CANCELLIERE PER SUO
DOVERE DI UFFICIO
INFORMA LE PARTI O
ALTRI SOGGETTI CHE SI
SONO VERIFICATI
DETERMINATI FATTI
RILEVANTI PER IL
PROCESSO.
AD ESEMPIO:
COMUNICAZIONE DEL
DISPOSITIVO DELLA
SENTENZA
COMUNICAZIONI E
NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI
PROCESSUALI
NOTIFICAZIONI
ATTI DELL’UFFICIALE
GIUDIZIARIO SU
ISTANZA DI UNA PARTE
CHE HANNO LA
FUNZIONE DI PORTARE
A CONOSCENZA DEL
DESTINATARIO UN
ALTRO ATTO CHE E’
SEMPRE REDATTO PER
ISCRITTO E DEL QUALE
VIENE CONSEGNATA AL
DESTINATARIO UNA
COPIA CONFORME
ALL’ORIGINALE
IL RICORSO (I GRADO)
LA
PROPOSIZIONE
DEL
RICORSO
NOTIFICA
TRAMITE
L'UFFICIALE
GIUDIZIARIO
SPEDIZIONE
A
MEZZO
POSTA
CONSEGNA
DIRETTA
ALLA
CONTROPARTE
NOTIFICA
DEL
RICORSO
COSTITUZIONE
DEL
CONTRADDITTORIO
COSTITUZIONE
DELLA
PARTE
RICORRENTE
GIUDIZIO
INCARDINATO
PROSECUZIONE DEL
PROCESSO FINO
ALLA CONCLUSIONE
PER INIZIATIVA D'UFFICIO
REDAZIONE DEL RICORSO
ELEMENTI NECESSARI







COMMISSIONE TRIBUTARIA CUI E’ DIRETTO
RICORRENTE O L.R.P.T. + RESIDENZA O SEDE
LEGALE O DOMICILIO ELETTO ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO DELLO STATO + C.F.(NON
NECESSARIO)
UFFICIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE O ENTE
LOCALE O CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
CONTRO CUI E’ PROPOSTO IL RICORSO
ATTO IMPUGNATO
OGGETTO DELLA DOMANDA (PETITUM)
MOTIVI (CAUSA PETENDI)
SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE DEL
RICORRENTE + INDICAZIONE DELL’INCARICO
(MANDATO O PROCURA AD LITEM, NECESSARIA PER IMPORTI > 2.582,00)
REDAZIONE DEL RICORSO
(SEGUE)
IL RICORSO E’ INAMMISSIBILE
SE MANCA O E’
ASSOLUTAMENTE
INCERTA UNA
DELLE
INDICAZIONI CHE
IL RICORSO DEVE
CONTENERE
SE NON C’E’ LA
SOTTOSCRIZIONE
DEL DIFENSORE
DEL RICORRENTE
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
ATTO
PUBBLICO
MODALITA’
SCRITTURA
PRIVATA
AUTENTICATA
IN CALCE O A MARGINE
DI UN ATTO DEL
PROCESSO
SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROCURA
ALTRE MODALITA’
DI CONFERIMENTO
DELL’INCARICO
CERTIFICATA
DALLO STESSO
DIFENSORE
IN SEDE DI
PUBBLICA
UDIENZA
ATTI IMPUGNABILI
AVVISO
DI
ACCERTAMENTO
AVVISO
DI
LIQUIDAZIONE
AVVISO
DI
IRROGAZIONE
SANZIONI
RUOLO
E
CARTELLA DI
PAGAMENTO
AVVISO
DI
MORA
DINIEGO
DI
RIMBORSO
DINIEGO DI
DEFINIZIONE
AGEVOLATA
RAPP. TRIBUTARI
OGNI ATTO
AUTONOMAMENTE
IMPUGNABILE
EX LEGE
ATTI
RELATIVI ALLE
OPERAZIONI
CATASTALI
ART. 19
(leggere
l’articolo…)
SONO INCLUSI
L’ISCRIZIONE DI
IPOTECA ED IL
FERMO
AMMINISTRATIVO
(RIGUARDANTI
TRIBUTI).
SONO ESCLUSI
GLI ATTI
DELL’ESECUZIONE
FORZATA.
Una precisazione…
Parti, quindi, sono non solo l’Agenzia
delle entrate, Equitalia s.p.a. (o altro
concessionario), ma anche l’Agenzia
del territorio, il Comune, etc. (cioè
l’ente impositore e comunque l’ente da
cui proviene l’atto contestato).
Possono essere parti anche il sostituto
ed il sostituito d’imposta.
ART. 19 (SEGUE)
ATTENZIONE A:



TASSATIVITA’ ELENCAZIONE (benché non conti
il nome iuris ma il contenuto e gli effetti dell’atto,
da renderlo sussumibile in uno di essi)
<AUTONOMA IMPUGNABILITA’> (solo gli atti ivi
elencati sono autonomamente impugnabili)
<VIZI PROPRI> (ogni atto autonomamente
impugnabile è censurabile solo per i vizi propri,
nonché per quelli di eventuali atti precedenti non
autonomamente impugnabili o non notificati)
ATTENZIONE:
PER CASSAZIONE (SENTENZE DAL 2005 IN
POI) ANCHE IL DINIEGO ESPRESSO O
TACITO DI AUTOTUTELA TRIBUTARIA E’
IMPUGNABILE INNANZI ALLE CC.TT.
PER CASSAZIONE ESSO RIENTRA
NELL’OGGETTO DELLA
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA (ART. 2),
SALVO VERIFICARE (SUL PUNTO LA CORTE
NON SI ESPRIME) CHE POSSA POI
RITENERSI AMMISSIBILE IL RICORSO,
STANTE LA TASSATIVITA’ DEGLI ATTI
IMPUGNABILI EX ART. 19.
CONCETTO DI PARTE
ATTENZIONE:



NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO LA PARTE RICORRENTE IN
SENSO FORMALE E’ IL CONTRIBUENTE, LA PARTE
RICORRENTE IN SENSO SOSTANZIALE E’ L’UFFICIO
IMPOSITORE (CON CONSEGUENTE INVERSIONE
DELL’ONERE PROBATORIO).
CENNI A PROVA/MOTIVAZIONE NELLE FASI
AMMINISTRATIVA/CONTENZIOSA.
IL RICORRENTE è normalmente il destinatario diretto
dell’atto: colui che ha interesse ad agire cioè ha interesse
alla pronuncia del giudice.
CENNI AL LITISCONSORZIO E INTERVENTO (PARTI
PLURIME).
PROPOSIZIONE DEL RICORSO
TERMINE
ENTRO 60 GG DALLA
DATA DI
NOTIFICAZIONE
DELL’ATTO
IMPUGNATO
ECCEZIONE
IN CASO DI DINIEGO
TACITO DI
RIMBORSO
DOPO 90 GG DALLA DATA DI
NOTIFICAZIONE DELL’ATTO
IMPUGNATO E FINO A QUANDO IL
DIRITTO NON E’ PRESCRITTO
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
DEL RICORRENTE
E’ L’ATTO CON CUI IL RICORRENTE DIVIENE
UFFICIALMENTE ED ATTIVAMENTE PRESENTE NEL
PROCESSO
TERMINI PER LA
COSTITUZIONE DEL
RICORRENTE
30 GIORNI DALLA
PROPOSIZIONE DEL
RICORSO
A PENA DI
INAMMISSIBILITA’
RILEVABILE
PRESSO LA
SEGRETERIA
DELLA CTP
ADITA
MEDIANTE DEPOSITO DI
- COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEL RICORSO
- FASCICOLO CON ORIGINALE O COPIA ATTO IMPUGNATO
- ALTRI DOCUMENTI CHE PRODUCE
D’UFFICIO
IN OGNI STATO E GRADO DEL
GIUDIZIO ANCHE SE LA PARTE
RESISTENTE SI COSTITUISCE
REGOLARMENTE
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
DEL RESISTENTE
- COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA -
E’ L’ATTO CON CUI IL RESISTENTE DIVIENE
UFFICIALMENTE ED ATTIVAMENTE PRESENTE NEL
PROCESSO
PRESSO LA
SEGRETERIA
DELLA CTP
ADITA
TERMINI PER LA
COSTITUZIONE
DEL RESISTENTE
60 GIORNI DALLA
NOTIFICAZIONE,
CONSEGNA O
RICEVIMENTO
DEL RICORSO
MEDIANTE
DEPOSITO
DI
•CONTRODEDUZIONI
•ALTRI DOCUMENTI CHE PRODUCE
SCADENZARIO
DALL’ AVVISO
DI
TRATTAZIONE
30 GG.
LIBERI
DEPOSITO
DOCUMENTI
DEPOSITO DI
MEMORIE
ILLUSTRATIVE
20 GG.
LIBERI
10 GG.
LIBERI
DEPOSITO DI
BREVI
REPLICHE (SE
CAMERA DI
CONSIGLIO)
5 GG.
LIBERI
TRATTAZIONE
TRATTAZIONE DELLA
CONTROVERSIA
LA SEGRETERIA DA’ COMUNICAZIONE ALLE PARTI
COSTITUITE DELLA DATA DI TRATTAZIONE
ALMENO 30 GG LIBERI PRIMA
TRATTAZIONE
IN CAMERA DI
CONSIGLIO
IN PUBBLICA UDIENZA
IL RELATORE ESPONE AL
COLLEGIO I FATTI E LE
QUESTIONI DELLA
CONTROVERSIA E IL PRESIDENTE
AMMETTE LE PARTI PRESENTI
ALLA DISCUSSIONE
IL RELATORE ESPONE AL
COLLEGIO, SENZA LA PRESENZA
DELLE PARTI, I FATTI E LE
QUESTIONI DELLA
CONTROVERSIA
DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO
(IN SEGRETO NELLA CAMERA DI CONSIGLIO)
SENTENZA
LA SENTENZA
CONTIENE
INDICAZIONE DELLA
COMPOSIZIONE DLE COLLEGIO,
DELLE PARTI E DEI DIFENSORI
RICHIESTE DELLE PARTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SUCCINTA ESPOSIZOINE DEI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
DISPOSITIVO (PQM)
CON LA DATA
DELLA
DELIBERAZIONE
SOTTOSCRITTA DAL
PRESIDENTE E
DALL’ESTENSORE
PUBBLICAZIONE NEL TESTO INTEGRALE ORIGINALE MEDIANTE
DEPOSITO NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
ENTRO 30 GG. DALLA DATA DI DELIBERAZIONE
IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA E’ COMUNICATO ALLE PARTI
COSTITUITE ENTRO 10 GG. DAL DEPOSITO
SOSPENSIONE DEL PROCESSO
SOSPENSIONE
QUANDO E’ PRESENTATA
QUERELA DI FALSO
QUANDO DEVE ESSERE DECISA IN
VIA PREGIUDIZIALE UNA
QUESTIONE SULLO STATO O
CAPACITA’ DELLE PERSONE
EFFETTI DELLA SOSPENSIONE
NON POSSONO ESSERE
COMPIUTI ATTI
PROCESSUALI
I TERMINI IN CORSO SONO
INTERROTTI E RICOMINCIANO A
DECORRERE DALLA
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
DI TRATTAZIONE
IL PROCESSO CONTINUA SE
ENTRO 6 MESI DAL MOMEMTO IN
CUI E’ CESSATA LA CAUSA DI
SOSPENSIONE, UNA DELLE PARTI
PRESENTA ISTANZA DI
TRATTAZIONE AL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
INTERRUZIONE DEL PROCESSO
•L A PARTE O IL L.R.P.T. PERDE
LA CAPACITA’ DI STARE IN
GIUDIZIO
INTERRUZIONE
•CESSA IL RAPPORTO DI
RAPPRESENTANZA CON IL
L.R.P.T.
UNO DEI DIFENSORI
INCARICATI
MUORE,
VIENE
RADIATO
O
SOSPESO DALL’ALBO O
DALL’ELENCO
EFFETTI DELLA INTERRUZIONE
NON POSSONO ESSERE
COMPIUTI ATTI
PROCESSUALI
I TERMINI IN CORSO SONO
INTERROTTI E RICOMINCIANO A
DECORRERE DALLA
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
DI TRATTAZIONE
IL PROCESSO CONTINUA SE
ENTRO 6 MESI DAL MOMEMTO IN
CUI E’ STATA DICHIARATA
L’INTERRUZIONE, UNA DELLE
PARTI PRESENTA ISTANZA DI
TRATTAZIONE AL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
ESTINZIONE DEL PROCESSO
ESTINZIONE
RINUNCIA
AL
RICORSO
INATTIVITA’
DELLE PARTI
CESSAZIONE
DELLA
MATERIA DEL
CONTENDERE
PROCEDIMENTO CAUTELARE
(SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO:
ricordare che è prevista la riscossione
coattiva frazionata in pendenza di giudizio!!!)
IL RICORRENTE
FA ISTANZA IN
SEDE DI RICORSO
INTRODUTTIVO
PRESENTA AUTONOMA
ISTANZA MOTIVATA DA
NOTIFICARE ALLA
CONTROPARTE E DA
DEPOSITARE PRESSO LA
SEGRETERIA DELLA
CTP
CONDIZIONI PER CHIEDERE
LA SOSPENSIONE
FUMUS BONI IURIS
PERICULUM IN MORA
SOSPENSIONE DELL’ATTO
IMPUGNATO
IL COLLEGIO (il Presidente in
caso di urgenza)
SENTITE LE PARTI IN CAMERA DI CONSIGLIO E DELIBATO IL MERITO
PROVVEDE CON ORDINANZA MOTIVATA NON IMPUGNABILE
ENTRO 90 GG.
TRATTAZIONE
CONCILIAZIONE
GIUDIZIALE
IN UDIENZA
FUORI UDIENZA
(ACCORDO AVVIENE
IN UDIENZA)
(ACCORDO AVVIENE IN
SEDE EXTRA
PROCESSUALE)
EFFETTI
(NON SUL PIANO PENALE)
SE TOTALE
L’ESTINZIONE
DEL GIUDIZIO
PER
CESSAZIONE
DELLA
MATERIA DEL
CONTENDERE
MANTENIMENTO
DELLE SPESE
PROCESSUALI A
CARICO DI CHI LE
HA SOSTENUTE
SANZIONI
RIDOTTE AD
1/3
SE PARZIALE
L’ESTINZIONE
DEL GIUDIZIO
LIMITATAMENTE
ALLE QUESTIONI
CONCILIATE E
LA SUA
PROSECUZIONE
SOLO RIGUARDO
ALLE QUESTIONI
NON CONCILIATE
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
IN UDIENZA (SEGUE)
ISTANZA di ciascuna parte ALLA
COMMISSIONE PROVINCIALE
NON OLTRE LA
PRIMA UDIENZA
Il TENTATIVO DI
CONCILIAZIONE
PUO’ ESSERE
ESPERITO
D’UFFICIO
ANCHE DALLA
COMMISSIONE
CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DA PARTE DELLA COMMISSIONE
ESITO NEGATIVO
(SEGUE)
ESITO POSITIVO
(SEGUE)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
IN UDIENZA (segue)
ESITO NEGATIVO
IL PRESIDENTE o il collegio dichiara
INAMMISSIBILE LA CONCILIAZIONE E
PROSEGUE LA TRATTAZIONE (O NE FISSA LA
DATA)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
IN UDIENZA (segue) IN CUI
ESITO POSITIVO
PROCESSO
VERBALE
20 GG.
VERSAMENTO
DELL’IMPORTO
DOVUTO
ESTINZIONE DEL
GIUDIZIO
TITOLO PER LA
RISCOSSIONE
DELLE SOMME
VERSAMENTO DELLA
1° RATA +
PRESTAZIONE DELLA
GARANZIA (ART. 38
BIS DPR 633/1972)
SULL’IMPORTO
DELLE RATE
SOMME
DOVUTE A
TITOLO DI
IMPOSTA,
DI
SANZIONI E
DI
INTERESSI
VERSAMENTO
DIRETTO IN
UN’UNICA
SOLUZIONE O IN
FORMA RATEALE (8
O 12 RATE
TRIMESTRALI SE >
100.000.000)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
FUORI UDIENZA
UFFICIO
FORMULA
PROPOSTA
RICORRENTE
ADERISCE
DEPOSITO
DELLA
PROPOSTA
IL PRESIDENTE (PRIMA DELLA FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI
TRATTAZIONE) O IL COLLEGIO (A TRATTAZIONE FISSATA O
DURANTE LA PUBBLICA UDIENZA) DICHIARA
ESTINTO IL GIUDIZIO (CON DECRETO O SENTENZA)
LE IMPUGNAZIONI
SONO GLI STRUMENTI POSTI A
DISPOSIZIONE DELLA PARTE
SOCCOMBENTE AL FINE DI
CONSENTIRLE DI RIMUOVERE GLI
EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI CHE
POTREBBERO DERIVARE DA UNA
SENTENZA
L’APPELLO
SE LA
SENTENZA E’
NOTIFICATA
A MEZZO
DELL’UFFICIALE
GIUDIZIARIO EX
ART. 38, COMMA 2
SE LA
SENTENZA
NON E’
NOTIFICATA
60 GG.
6 MESI DALLA
PUBBLICAZIONE
DELLA
SENTENZA
(DEPOSITO IN
SEGRETERIA)
LA PARTE PROPONE
RICORSO IN APPELLO
+ PERIODO
FERIALE (46
GG.) EX ART.
327 C.P.C.
REDAZIONE DEL RICORSO
IN APPELLO








COMMISSIONE REGIONALE TRIBUTARIA CUI E’
DIRETTO
APPELLANTE
APPELLATO/I
ESTREMI DELLA SENTENZA IMPUGNATA
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
OGGETTO DELLA DOMANDA
MOTIVI SPECIFICI DELL’IMPUGNAZIONE
SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE DEL
RICORRENTE + INDICAZIONE DELL’INCARICO
PARTICOLARITA’ DEL
GIUDIZIO DI APPELLO
QUESTIONI
ED
ECCEZIONI
NON
RIPROPOSTE
DOMANDE
NUOVE
ECCEZIONI
NUOVE
INAMMISSIBILI
SALVO GLI
INTERESSI
MATURATI
DOPO LA
SENTENZA
SI INTENDONO
SPECIFICAMENTE
RINUNCIATE
INAMMISSIBILI
SALVO QUELLE
RILEVABILI
D’UFFICIO
NUOVE
PROVE
IL GIUDICE
NON PUO’
DISPORLE,
A MENO
CHE:
LA PARTE SI’
LE RITIENE
NECESSARIE
PER LA
DECISIONE
LA PARTE NON AVEVA
POTUTO FORNIRLE NEL
PRECEDENTE GRADO DI
GIUDIZIO PER CAUSA
AD ESSA NON
IMPUTABILE
CASI DI RIMESSIONE ALLA
COMMISSIONE PROVINCIALE
DICHIARA LA COMPETENZA DECLINATA O LA
GIURISDIZIONE DECLINATA DAL PRIMO GIUDICE
RICONOSCE CHE NEL PRIMO GRADO IL CONTRADDITTORIO
NON E’ STATO REGOLARMENTE COSTITUITO O INTEGRATO
RICONOSCE CHE LA SENTENZA IMPUGNATA HA SBAGLIATO A
DICHIARARE ESTINTO IL PROCESSO IN SEDE DI RECLAMO
CONTRO IL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE
RICONOSCE CHE IL COLLEGIO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE NON ERA LEGITTIMAMENTE COMPOSTO
MANCA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA DA
PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO
IL RICORSO PER
L’APPELLO
CASSAZIONE
TERMINI COME PER APPELLO
REDAZIONE DEL RICORSO
PER CASSAZIONE





PARTI
ESTREMI DELLA SENTENZA O DECISIONE
IMPUGNATA
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
MOTIVI CON INDICAZIONE DELLE NORME DI
DIRITTO SU CUI SI FONDANO
SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE DEL
RICORRENTE + INDICAZIONE
DELL’INCARICO
MOTIVI DEL RICORSO PER
CASSAZIONE (GIUDICE DI LEGITTIMITA’)
MOTIVI ATTINENTI ALLA
GIURISDIZIONE
VIOLAZIONE DELLE
NORME SULLA
COMPETENZA
NULLITA’ DELLA
SENTENZA O DEL
PROCEDIMENTO
VIOLAZIONE O FALSA
APPLICAZIONE DELLE
NORME DI DIRITTO
OMESSA,
INSUFFICIENTE O
CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE CIRCA
UN PUNTO DECISIVO
DELLA
CONTROVERSIA,
PROSPETTATO
DALLE PARTI E
RILEVABILE
D’UFFICIO
MOTIVI DEL RICORSO PER
REVOCAZIONE
DOLO DI UNA DELLE PARTI IN
DANNO DELL’ALTRA
DOLO DEL GIUDICE CON
SENTENZA PASSATA IN
GIUDICATO
SENTENZA CONTRARIA
AD ALTRA PRECEDENTE
AVENTE TRA LE PARTI
AUTORITA’ DI COSA
GIUDICATA, PURCHE’
NON ABBIA
PRONUNCIATO SULLA
RELATIVA ECCEZIONE
GIUDICATO BASATO SU PROVE
RICONOSCIUTE O COMUNQUE
DICHIARATE FALSE DOPO LA
SENTENZA OPPURE CHE LA PARTE
IGNORAVA ESSERE STATE
RICONOSCIUTE TALI O DICHIARATE
TALI PRIMA DELLA SENTENZA
ERRORE DI FATTO
RITROVAMENTO DOPO LA SENTENZA DI
UNO O PIU’ DOCUMENTI DECISIVI CHE LA
PARTE NON AVEVA POTUTO PRODURRE IN
GIUDIZIO PER CAUSA DI FORZA
MAGGIORE O PER FATTO
DELL’AVVERSARIO
IL RICORSO PER REVOCAZIONE
ORDINARIA
SE LA SENTENZA E’
NOTIFICATA
60 GG.
A MEZZO
DELL’UFFICIALE
GIUDIZIARIO EX ART. 38,
COMMA 2
SE LA SENTENZA NON
E’ NOTIFICATA
1 ANNO DALLA
PUBBLICAZIONE DELLA
SENTENZA (DEPOSITO
IN SEGRETERIA)
LA PARTE PROPONE
RICORSO PER
REVOCAZIONE
+ PERIODO
FERIALE
(46 GG.) EX
ART. 327 C.P.C.
IL RICORSO PER REVOCAZIONE
STRAORDINARIA
60 GG. DAL GIORNO IN CUI:
• E’ STATO SCOPERTO IL DOLO
• SONO STATE DICHIARATE FALSE LE PROVE
• E’ STATO RECUPERATO IL DOCUMENTO
• E’ PASSATA IN GIUDICATO LA SENTENZA CHE ACCERTA IL
DOLO DEL GIUDICE
LA PARTE PROPONE RICORSO
PER REVOCAZIONE
IL GIUDIZIO DI
OTTEMPERANZA
SCADENZA DEL
TERMINE PER
L’ADEMPIMENTO
DELL’UFFICIO
FINANZIARIO
PROPOSIZIONE DEL
RICORSO
DOPO 30 GG. DALLA
MESSA IN MORA A
MEZZO
DELL’UFFICIALE
GIUDIZIARIO
ANCHE IN
CONCORRENZA CON
L’ESPROPRIAZIONE
FORZATA ORDINARIA
REDAZIONE DEL RICORSO
IN OTTEMPERANZA






COMMISSIONE TRIBUTARIA CUI E’ DIRETTO
(LA STESSA CHE HA PRONUNCIATO LA
SENTENZA) E IN OGNI ALTRO CASO PRESSO
LA CTR
PARTI
ESTREMI DELLA SENTENZA DI CUI SI CHIEDE
L’OTTEMPERANZA
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
OGGETTO DELLA DOMANDA
SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE DEL
RICORRENTE + INDICAZIONE DELL’INCARICO
SCADENZARIO
DEPOSITO IN DOPPIO
ORIGINALE ALLA
SEGRETERIA DELLA
COMMISSIONE
SEGRETERIA COMUNICA
ALLA CONTROPARTE UNO
DEI DUE ORIGINALI DEL
RICORSO
20 GG.
90 GG.
IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE ASSEGNA IL
RICORSO ALLA SEZIONE
TRIBUTARIA O ALLE SEZIONI
UNITE
TRATTAZIONE
SCADENZARIO
TRATTAZIONE
PUO’ DELEGARE UN
PROPRIO COMPONENTE
O NOMINARE UN
IL COLLEGIO
•SENTE LE PARTI IN CONTRADDITTORIO
•ACQUISISCE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
•ADOTTA CON SENTENZA I PROVVEDIMENTI
INDISPENSABILI PER L’OTTEMPERANZA IN LUOGO
DELL’UFFICIO
COMMISSARIO AD
ACTA (che adempia al
posto dell’A.F.) FISSANDO
UN TERMINE E
DETERMINANDO IL
COMPENSO
IL COLLEGIO
DICHIARA CHIUSO IL PROCEDIMENTO
CON ORDINANZA
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IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO