Corso di formazione
“I controlli dell’Autorità competente in materia di V.I.A. e A.I.A.”
2015
Le B.A.T.:
Riferimenti normativi europei e nazionali (BRefs e Decisioni di esecuzione
della CE) per le diverse tipologie di installazioni.
Ancona, 25 maggio 2015
Dott.ssa Nicoletta Valeria Trotta
Tecnologo ISPRA c/o Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e
del Mare
Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali – Div. III
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Iter legislativo e obiettivi
- Articolazione/Allegati
- Principali modifiche ed integrazioni introdotte al Capo II
- Disciplina delle procedure di scambio informazioni
- Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06)
- Ispezioni ambientali
- Impatto nazionale (Capo II)
2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il
coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla
partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef.
3. Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi
della Direttiva 2010/75/UE
4. Panoramica sulle attività di revisione dei BRef
5. Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei
BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE.
- Decisione 2012/119/UE
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Iter legislativo e obiettivi
Iter legislativo: Dicembre 2007
6 Gennaio 2010
Obiettivi:
Riesaminato e rifuso in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti
le emissioni derivanti da impianti industriali:
la Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento (IPPC);
la Direttiva 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di
taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
le Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE relative ai rifiuti
provenienti dell'industria del biossido di titanio;
la Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti
organici volatili dovute all’uso di solventi organici;
la Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti.
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Articolazione
CAPO I (artt. 19):
parte generale con disposizioni comuni applicabili a tutte le
attività industriali coperte dalla direttiva.
CAPO II (artt. 10÷27):
disposizioni per le attività elencate nell’allegato I (IPPC).
CAPO III (artt. 28÷41):
prescrizioni tecniche e VLE applicabili ai grandi impianti di
combustione.
CAPO IV (artt. 42÷55):
prescrizioni tecniche e VLE applicabili agli impianti di
incenerimento dei rifiuti.
CAPO V (artt. 56÷65):
prescrizioni tecniche applicabili agli impianti che utilizzano
solventi.
CAPO VI (artt. 66÷70):
prescrizioni tecniche applicabili agli impianti che producono
biossido di titanio.
CAPO VII (artt. 71÷84): disposizioni riguardanti le autorità competenti (AC), le
comunicazioni da trasmettere alla Commissione EU, il
comitato, le sanzioni e le comuni disposizioni finali.
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Allegati
Allegato I:
Categorie di attività di cui all’articolo 10 (IPPC)
Allegato II:
Elenco delle sostanze inquinanti
Allegato III:
Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili
Allegato IV:
Partecipazione del pubblico alle decisioni
Allegato V:
Disposizioni tecniche per gli impianti di combustione
Allegato VI:
Disposizioni tecniche relative agli impianti di incenerimento dei
rifiuti e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti
Allegato VII:
Disposizioni tecniche relative ad installazioni ed attività che
utilizzano solventi organici
Allegato VIII: Disposizioni tecniche relative alle installazioni che producono
biossido di titanio
Allegato IX: Direttive abrogate e loro successive modifiche, Termini di
attuazione nel diritto nazionale e di applicazione
Allegato X:
Tavola di concordanza
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Principali modifiche ed integrazioni introdotte al Capo II (Allegato I)
Modifica ed estensione dell’Allegato I:
4. Industria chimica (Produzioni su scala industriale anche mediante trasformazione biologica; estensione a
tutti (e solo) i prodotti chimici organici, inorganici fitosanitari, biocidi e farmaceutici elencati, anche quelli non
configurabili come “di base”; 4.1.b) sono ricomprese le sole resine epossidiche)
[…]
5.Gestione dei rifiuti (….chiariti e dettagliati i processi di smaltimento e recupero di rifiuti)
[…]
6.1 Fabbricazione in installazioni industriali di:
[…]
c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre,
con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.
6.4 […]
b) Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non
trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
[…]
ii) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se
l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;
iii) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, con una capacità di produzione di prodotti finiti in
Mg al giorno superiore a:
-75 se A è pari o superiore a 10; oppure
-[300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi
6.9 Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nella presente direttiva ai fini dello
stoccaggio geologico in conformità alla direttiva 2009/31/CE.
6.10 Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione
superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.
6.11 Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE ed
evacuate da un'installazione di cui al capo II.
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Definizioni (BRef e BAT Conclusions)
Documento di riferimento sulle BAT o ‘BRef ’
(IED: art. 3, (11) - D. Lgs. 46/2014: art. 5, comma 1, lettera l-ter.1)
Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 13, par. 6 dela
Direttiva 2010/75/UE.
(IED: art 3, (11) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.1)
Ruolo delle BAT Conclusions
Le Conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire
le condizioni dell’AIA
(IED: art 14(3) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-bis, comma 1)
Documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT riguardanti le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo
associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
(IED: art 3, (12) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.2)
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06)
L’Autorità Competente fissa VLE che garantiscano che, in
condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i
livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AELs)
(IED: art 15(3) a+b - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 4-bis)
Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, intervalli
di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali
utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di
migliori tecniche disponibili,come indicato nelle conclusioni sulle BAT,
espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di
condizioni di riferimento specifiche;
(IED: art 3 (13) - D. Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1, lettera 1-ter.4)
o si fissano VLE  BAT-AELs nelle condizioni di
riferimento dei BAT-AELs;
o si fissano VLE in diverse condizioni, controllando
annualmente che le emissioni in condizioni di esercizio
normali non superano i BAT-AELs
BAT-AEPLs
BAT-AELs
NOC
2.
1.
OTNOC
3.[…]
- 1. livelli di emissione
BAT-AELs; OTNOC
- 2. livelli di consumo;
- 3. produzione rifiuti;
eff. di abbattimento; […]
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06)
L’Autorità Competente fissa VLE che garantiscano che, in
condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i
livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AELs)
(IED: art 15(3) a+b - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 4-bis)
BAT-AELs multipli
Caso 1: BAT-AELs diversi (in termini di unità di rif.) per lo stesso periodo di
mediazione :
BAT-AEPLs
- e.g. livelli annuali in concentrazione (mg/l) e livelli annuali in carico
specifico (kg/Adt)
BAT-AELs 1.
VLE da fissare in base ad uno dei due BAT-AELs
NOC
OTNOC
2.
Caso 1: BAT-AELs per periodi di mediazione diversi (short and long term):
- 1. livelli di emissione
- e.g. livelli giornalieri ed annuali in concentrazione (mg/l)
VLE da fissare in base ad entrambi BAT-AELs
3.[…]
BAT-AELs; OTNOC
- 2. livelli di consumo;
- 3. produzione rifiuti;
eff. di abbattimento; […]
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06)
Deroghe dai BAT-AELs sono possibili in casi specifici
e giustificati
(IED: Art 15(4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 9-bis)
maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici
ambientali, in ragione:
a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali
locali dell'istallazione interessata o
b) delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata.
D.Lgs. 152/06
PARTE SECONDA - ALLEGATO XII-bis
Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l’applicazione
dell’articolo 29 -sexies , comma 9-bis
Autorità Competente documenta le ragioni in un Allegato
all’AIA (resa pubblica) e le riporta alla Commissione.
Requisiti di monitoraggio (IED: Art 16 - D. Lgs. 46/2014: art. 29 sexies, comma 6)
BAT-AEPLs
BAT-AELs
(NOC)
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06)
Deroghe dai BAT-AELs (IED: Art 15(4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-sexies, comma 9-bis)
BAT-AEPLs
BAT-AELs
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Principali condizioni dell’AIA vs. BAT Conclusions (D. Lgs. 152/06)
Riesame ed aggiornamento dell’AIA
IED: art 21 - D. Lgs. 46/2014: art. 29-octies, comma 3, a)
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo
dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT
riferite all'attività principale di un'installazione;
IED: art 21 - D. Lgs. 46/2014: art. 29-octies, comma 6, a) e b)
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività
principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano
riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente
decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Ispezioni ambientali
IED: art 23 (4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-decies, comma 11-bis
Le attività ispettive in sito sono definite in un piano d’ispezione ambientale a livello
regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma,
sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il
coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel
territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d’ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo
possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell’aggiornamento di
un’autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in
materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità
d’ispezione.
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Ispezioni ambientali
IED: art 23 (4) - D. Lgs. 46/2014: art. 29-decies, comma 11-ter
Il periodo tra due visite in loco è basato sulla base di una valutazione sistematica
dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera:
• un anno per le installazioni con rischi più elevati,
• tre anni per le installazioni con rischi meno elevati,
• sei mesi se dalla precedente ispezione emerge una grave inosservanza delle
condizioni di autorizzazione.
…effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e
sull’ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità
dell’ambiente locale e del rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS)
(a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).”.
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Impatto nazionale (Capo II)
Numero di installazioni coperte:
1%
6019*
29%
10%
1%
14%
15%
6%
Distribuzione geografica
3%
2%
3%
3%
2%
1%
3%
1%
2%
1%
1%
* Dati MATTM – Da ultimo Report alla CE (Settembre 2014)
Nuove Categorie introdotte dalla IED non incluse
2%
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Impatto nazionale (Capo II)
Link utili:
http://aia.minambiente.it/
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Disciplina delle procedure di scambio informazioni
Art. 13 - Documenti di riferimento sulle BAT e scambio
di informazioni
1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario,
aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la
Commissione organizza uno scambio di informazioni tra
gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni
non governative che promuovono la protezione
ambientale e la Commissione.
“Processo di Siviglia”
Link utili:
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Disciplina delle procedure di scambio informazioni
Art. 13 - Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni
3. La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai
rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni
non governative che promuovono la protezione ambientale.
4. La Commissione richiede e rende pubblico il parere del forum in merito al
contenuto proposto dei documenti di riferimento sulle BAT e tiene conto di tale
parere per le procedure di cui al paragrafo 5.
Link utili:
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/e
xtension/wai/navigation/container.js
p
5. Decisioni sulle conclusioni sulle BAT sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione di cui all’articolo 75, paragrafo 2.
Comitato art. 75
6. A seguito dell’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione
rende pubblico senza indugio il documento di riferimento sulle BAT e provvede
affinché le conclusioni sulle BAT siano rese disponibili in tutte le lingue ufficiali
dell’Unione.
1. Direttiva 2010/75/UE (IED)
- Disciplina delle procedure di scambio informazioni
Art. 13 - Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni
BREF -Draft
• Forum art. 13 (opinione)
BAT
conclusions
• Comitato art. 75 (voto politico)
BAT
conclusions
(GUUE)
2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il
coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla
partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef.
2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il
coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla
partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef.
L’art. 29-terdecies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare il compito di assicurare la partecipazione dell’Italia ai lavori relativi allo scambio di
informazioni organizzato dalla Commissione europea in ordine alle migliori tecniche disponibili e al loro
sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale
scambio di informazioni.
In attuazione della norma di cui sopra, la Direzione Generale per le Autorizzazioni e Valutazioni
Ambientali provvede ad assicurare il necessario confronto con tutte le Amministrazioni
competenti in materia ambientale in ordine alla documentazione tecnica discendente dal processo di
scambio delle informazioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le categorie di attività di cui alla
direttiva 2010/75/UE, anche al fine di coordinare le attività ed i contributi tecnici di supporto alla
partecipazione dell’Italia nelle sedi comunitarie opportune.
Per quanto attiene il coordinamento delle attività nell’ambito dei TWG per l’aggiornamento dei
contenuti dei BAT Reference documents (BRef), rilevanti ai fini dell’attuazione della Direttiva 2010/75/UE
sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), la norma prevede che le
modalità operative da adottare per garantire il coinvolgimento delle altre Amministrazioni centrali
e delle autorità competenti in materia ambientale, nelle diverse fasi del processo volto a
perfezionare la posizione italiana, siano definite d’intesa con la Conferenza Unificata.
La Conferenza Unificata, nella seduta del 27 luglio 2011, ha sancito Intesa, ai sensi
dell’art. 29-terdecies, comma 3, del D. Lgs. 152/06, sulle modalità operative volte ad assicurare
il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di
informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche
disponibili, come dettagliato nell’Allegato, parte integrante dell’Intesa medesima:
2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il
coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla
partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef.
Autorità Competenti IED:
(circa) 87
[D.Lgs. 152/06 – Art.29-quinquies]
Coordinamento
per
l’uniforme
applicazione sul territorio nazionale
Regioni, Province, rappresentanti dell’ISPRA,
nonché rappresentanti delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell’ambiente
Link utili:
http://www.dsa.minambiente.it/silosnew/
Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
2. Modalità operative istituite in ambito nazionale per assicurare il
coordinamento delle attività e dei contributi tecnici di supporto alla
partecipazione dell’Italia nel processo di definizione dei BRef.
Apertura al confronto
Collaborazione
Disponibilità a fornire informazioni
tecniche sito-specifiche
Condivisione delle esperienze
operative
Posizioni e contributi tecnici dell’Italia
da condividere nell’ambito del ‘Processo di Sevilla’
3. Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi
della Direttiva 2010/75/UE
3. Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi
della Direttiva 2010/75/UE
BATC per la produzione di ferro e acciaio (Decisione 2012/135/UE)
BATC per la produzione del vetro (Decisione 2012/134/UE)
BATC concernenti l’industria conciaria (Decisione 2013/84/UE)
BATC per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio (Decisione 2013/163/UE)
BATC per la produzione di cloro-alcali (Decisione 2013/732/UE)
BATC per la produzione di pasta per carta, carta e cartone (Decisione 2014/687/UE)
BATC concernenti la raffinazione di petrolio e di gas (Decisione 2014/738/UE)
Tipo, formato e frequenza delle informazioni che devono essere messe a
disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata
delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas (Decisione
2014/768/UE)
3. Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi
della Direttiva 2010/75/UE
Anno 2012
Decisione di esecuzione della commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con
il numero C(2012) 903] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/135/UE) [L 70 dell’8 marzo 2012]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:070:0063:0098:IT:PDF
Decisione di esecuzione della commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero
C(2012) 865] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/134/UE) [L 70 dell’8 marzo 2012]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:070:0001:0062:IT:PDF
3. Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi
della Direttiva 2010/75/UE
Anno 2013
Decisione di esecuzione della commissione dell’11 febbraio 2013 che stabilisce le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’industria conciaria ai sensi della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata
con il numero C(2013) 618] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/84/UE) [L 45 del 16 febbraio 2013]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:045:0013:0029:IT:PDF
Decisione di esecuzione della commissione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio ai sensi della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata
con il numero C(2013) 1728] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/163/UE) [L 100 del 9 aprile 2013]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:100:0001:0045:IT:PDF
Decisione di esecuzione della commissione del 9 dicembre 2013 che stabilisce le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata
con il numero C(2013) 8589] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/732/UE) [L 332 dell’11 dicembre
2013]
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:332:0034:0048:IT:PDF
3. Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi
della Direttiva 2010/75/UE
Anno 2014
Decisione di esecuzione della commissione del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi
della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014)
6750] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/687/UE) [L 284 del 30 settembre 2014]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_284_R_0017&from=IT
Decisione di esecuzione della commissione del 9 ottobre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il
numero C(2014) 7155] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/738/UE) [L 307 del 28 ottobre 2014]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0738&rid=1
Decisione di esecuzione della commissione del 30 ottobre 2014 che stabilisce il tipo, il formato e la
frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente
alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma
della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014)
7517] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/768/UE) [L 315 del 1 novembre 2014]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0768&rid=1
3. Decisioni concernenti le “Conclusioni sulle BAT” emanate ai sensi
della Direttiva 2010/75/UE
Anno 2014
Rettifica della decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per
carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 settembre 2014) [L 348 del 4 dicembre 2014]
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0687R(01)&qid=1420632095415&from=IT
Anno 2015
Rettifica della decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che
stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di
petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2014) 7155] [L 32 del 6 marzo 2015]
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0738R(01)&qid=1430125818001&from=IT
4. Panoramica sulle attività di revisione dei BRef
4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari
elaborazione/revisione/aggiornamento dei BRef.
di
WBP BRef (Wood-Based Panels)
- Acquisito il parere del Forum art. 13 il 24 Settembre 2014 (disponibile sul sito CIRCA BC, categoria “Environment”,
sezione IED)
- Voto politico al Comitato art. 75 è atteso il 30 giugno del 2015.
- Decisione sulle BAT Conclusions entro la fine del 2015.
NFM BRef (Non-Ferrous Metals)
- Acquisito il parere del Forum art. 13 il 4 Dicembre 2014 (disponibile sul sito CIRCA BC, categoria “Environment”,
sezione IED)
- Voto politico al Comitato art. 75 è atteso entro la fine del 2015.
- Decisione sulle BAT Conclusions per i primi del 2016.
CWW BRef (Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems
in the Chemical Sector)
- Acquisito il parere del Forum art. 13 il 24 Settembre 2014 (disponibile sul sito CIRCA BC , categoria “Environment”, s
sezione IED)
- Voto politico al Comitato art. 75 è atteso entro la fine del 2015.
- Decisione sulle BAT Conclusions per i primi del 2016.
4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari
elaborazione/revisione/aggiornamento dei BRef.
di
IRPP BRef (Intensive Rearing of Poultry and Pigs)
- Il TWG final meeting si è svolto a Siviglia in date 17 – 21 Novembre 2014.
- L’acquisizione del parere del Forum art. 13 è prevista ad ottobre del 2015.
LCP BRef (Large Combustion Plants)
- Il TWG final meeting si svolgerà a Siviglia in date 1 – 9 giugno 2015.
LVOC BRef (Large Volume Organic Chemicals)
- Disponibile il I Draft, con proposta di BATC (diffuso dall’EIPPCB ad Aprile 2014).
- L’EIPPCB sta procedendo con la disamina puntuale dei commenti avanzati ai contenuti
del I Draft in ambito TWG (L’Italia ha trasferito all’EIPPCB rilievi puntuali al testo del I
Draft del BRef il 4 luglio 2014).
-Il TWG final meeting è previsto a fine ottobre del 2015.
4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari
elaborazione/revisione/aggiornamento dei BRef.
di
WT BRef (Waste Treatments)
- Il TWG kick-off meeting si è svolto a Siviglia in date 25-28 novembre 2013.
- In date 31/10/2014, 21/11/2014 e 9/12/2014 sono stati trasferiti all’EIPPCB i
Questionari conoscitivi (preliminarmente verificati da parte delle Autorità competenti
Regionali/provinciali interessate) afferenti le installazioni nazionali prese a riferimento
per le attività di revisione ed aggiornamento del WT BRef.
-L’EIPPCB ha avviato la disamina dei dati e delle informazioni, acquisiste in ambito
TWG, attraverso i Questionari di cui sopra.
FDM BRef (Food, Drink and Milk)
- Il TWG kick-off meeting si è svolto a Siviglia in date 27-31 Ottobre 2014.
- Definito, in ambito nazionale, il campione degli impianti ritenuti rappresentativi delle
varie filiere di processo che saranno oggetto di approfondimento specifico del FDM
BRef, e che si candida ad essere destinatario del Questionario conoscitivo (concordato in
ambito comunitario) finalizzato alla raccolta di dati ed informazioni sito-specifiche, che
andranno a costituire il nuovo quadro di riferimento prestazionale per l’aggiornamento e
l’integrazione della sezione inerente le “Conclusioni sulle BAT” del BRef.
- L’attività di raccolta dati attraverso il Questionario sarà lanciata entro maggio 2015.
4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari
elaborazione/revisione/aggiornamento dei BRef.
di
WI BRef (Waste Incineration)
- Il TWG kick-off meeting si è svolto in date 19-22 gennaio 2015.
- In corso di definizione il campione nazionale degli impianti ritenuti rappresentativi, che
si candida ad essere destinatario del Questionario conoscitivo (concordato in ambito
comunitario) finalizzato alla raccolta di dati ed informazioni sito-specifiche, che andranno
a costituire il nuovo quadro di riferimento prestazionale per l’aggiornamento e
l’integrazione della sezione inerente le “Conclusioni sulle BAT” del BRef.
WPC BRef (Preservation of wood and wood products with chemicals)
- Il 18 novembre 2014 l’Italia ha trasmesso all’EIPPCB commenti ed
indicazioni preliminari ai fini dell’elaborazione del nuovo WPC BRef.
STS BRef (Surface Treatment of Metals and Plastics)
-L’EIPPCB ha avviato le attività di revisione dell’STS BRef, attraverso la
riattivazione del TWG comunitario con nota del 10 dicembre 2014.
- Sarà lanciata a breve una richiesta, in ambito nazionale, per l’acquisizione di
elementi e contributi utili ad orientare i lavori di revisione/aggiornamento dei
contenuti dell’attuale STS BRef (con particolare riferimento alla sezione inerente
le Conclusioni sulle BAT).
4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari
elaborazione/revisione/aggiornamento dei BRef.
di
Nell’ambito del Forum art. 13 si sta procedendo con la revisione del documento
'Strategy to review the chemical BRefs (Marzo 2007)’ alla luce delle disposizioni
di cui alla IED, nonché coerentemente con gli esiti degli aggiornamenti
discendenti dai BRef CWW, CAK, LVOC.
Sono tuttora al vaglio diverse ipotesi di accorpamento* degli altri BRef inerenti il
settore chimico, funzionali per la definizione delle nuove date di avvio dei lavori
di revisione:
LVIC-AAF BRef (Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acid and Fertilisers) - (first BREF adopted 2006)
LVIC-S BRef (Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and others) - (first BREF adopted 2006)
?
SIC BRef (Speciality Inorganic Chemicals) - (first BREF adopted 2007)
POL BRef (Polymers) - (first BREF adopted 2007)
OFC BRef (Organic Fine Chemicals) - (first BREF adopted 2006)
Da accorpare al LVOC BRef
?
*L’Italia ha fornito il proprio parere in merito in data 13/10/2014 – disponibile sul sito CIRCA BC, categoria “Environment”, sezione
IED.
4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari
elaborazione/revisione/aggiornamento dei BRef.
di
FMP BRef (Ferrous Metals Processing)
(first BREF adopted 2001) - Avvio dei lavori previsto nel 2015
Textiles
(first BREF adopted 2003) - Avvio dei lavori previsto nel 2015
SA BRef (Slaughterhouses and Animal By-products)
(first BREF adopted 2005) - Avvio dei lavori previsto nel 2015
Industrial Cooling Systems
(first BRef adopted 2001)
Energy Efficiency
(first BREF adopted 2009)
Accorpamento ?
''Resource Efficiency'' BREF
Avvio dei lavori previsto nel 2016
4. Direttiva 2010/75/UE - Stato di avanzamento dei lavori comunitari
elaborazione/revisione/aggiornamento dei BRef.
SF BRef (Smitheries and Foundries)
(first BREF adopted 2005) Avvio dei lavori previsto nel 2016
STM BRef (Surface Treatment of Metals and Plastics)
(first BREF adopted 2006) - Avvio dei lavori previsto nel 2016
CER BRef (Ceramics)
(first BREF adopted 2007) - Avvio dei lavori previsto nel 2017
EFS BRef (Emissions from Storage)
(first BREF adopted 2006) - Avvio dei lavori previsto nel 2017
di
5. Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei
BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE.
- Decisione 2012/119/UE
5. Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei
BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE.
- Decisione 2012/119/UE
Decisione 2012/119/UE
Procedura per l’elaborazione e il riesame di un BRef
Contenuto e ambito di applicazione del BRef
Conclusioni sulle BAT
Organizzazione dello scambio di informazioni
Raccolta e trasmissione dei dati
Assicurazione della qualità dell’elaborazione e del
riesame dei BREF
5. Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei
BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE.
- Decisione 2012/119/UE
Contenuto dei BRef
Comprende il maggior numero possibile di
informazioni necessarie per verificare se la tecnica, da
sola o in combinazione con altre, può essere
considerata una BAT per il settore interessato e per
valutarne l’applicabilità nel settore.
Considerazioni
l’applicabilità:
tecniche
pertinenti
per
-vincoli all’attuazione in relazione a impianti nuovi/esistenti
(spazio) e alle interazione con altre tecniche installate;
- quantità, tipo o qualità di prodotto fabbricato;
- tipo di combustibile o materia prima utilizzata;
- condizioni climatiche.
Aspetti economici:
- informazioni sui costi delle tecniche (capitali/investimenti,
esercizio e manutenzione con indicazioni sul modo in cui i
costi sono stati calcolati/stimati)
5. Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei
BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE.
- Decisione 2012/119/UE
Contenuto dei BRef
Contiene le parti del BRef riguardanti le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il
monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e,
se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito
Le
informazioni
inerenti
confronto
tra
impianti/installazioni «nuovi» e «esistenti», dimensioni di
impianti/installazioni, tipo di processo usato, tipo di
combustibile o di materia prima utilizzato, livelli di
consumo, fattore di carico, rendimento o produttività,
condizioni climatiche e requisiti di spazio. Non sono
menzionati gli effetti incrociati, salvo che comportino
limitazioni all’applicabilità.
5. Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei
BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE.
- Decisione 2012/119/UE
Contenuto dei BRef
Contiene le parti del BRef riguardanti le conclusioni
sulle BAT, la loro descrizione, le informazioni per
valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati
alle BAT, il monitoraggio associato, i livelli di consumo
associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica
del sito
«intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di
esercizio normali utilizzando una BAT o una
combinazione di BAT, come indicato nelle conclusioni
sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di
tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento
specifiche».
- espressi in concentrazione o in carico specifico
Sottoinsieme dei livelli di prestazioni ambientali associati alle
BAT (comprendente livelli di consumo, produzione rifiuti,
efficienza di abbattimento, etc..)
5. Linee guida emanate in ambito comunitario per la definizione dei
BRef e relative BAT Conclusions ai sensi della Direttiva 2010/75/UE.
- Decisione 2012/119/UE
Raccolta e trasmissione dei dati propedeutici alla revisione dei BRef
I dati/le informazioni principali devono
essere raccolti almeno fino a livello di
impianto o a un livello più preciso (per
esempio, linea di produzione, unità,
processo, forno) facendo un chiaro
riferimento alle tecniche applicate.
Devono essere fornite le informazioni provenienti
dalle installazioni ritenute più efficienti (per quanto
riguarda l’ambiente considerato nel complesso). Per
tali installazioni, le informazioni devono includere
dati sufficienti per consentire di comprendere il
modo in cui è stato ottenuto un alto livello di
prestazioni ambientali. Ciò non significa che
debbano essere raccolte e presentate soltanto le
informazioni sugli impianti più efficienti
Tutti i dati, in particolare le informazioni
contenute nei modelli compilati, devono
essere attentamente verificati prima di
essere trasmessi all’EIPPCB
Lo scambio di informazioni è incentrato sui dati relativi
alle emissioni (di dominio pubblico ai sensi dell’articolo
24, paragrafi 3 e 4, della IED e dell’articolo 4 della
direttiva 2003/4/CE.
Informazioni commerciali riservate e sensibili ai sensi
del diritto della concorrenza possono tuttavia essere
necessarie/utili per le valutazioni riguardanti, per
esempio, i costi o il volume di produzione.
I dati riservati/sensibili nei BREF possono essere
riportati in maniera aggregata o presentati in forma
anonima.
Grazie per l’attenzione !!
Contatto:
Dott.ssa Nicoletta Valeria Trotta
Tecnologo ISPRA c/o Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del
Mare
Direzione per le Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali – Div. III
Tel.: 06 5722 5035
E-mail: [email protected]
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1. Direttiva 2010/75/UE (IED)