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Ricorso Straordinario al Presidente
della Repubblica
Per le fonti: cfr.: da scheda 15 in poi
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Brevi cenni storici:
L’istituto è riconducibile al tradizionale potere riconosciuto al Sovrano, nelle
monarchie assolute, di decidere in ultima istanza sugli atti che si ritenevano
illegittimi.
Tra le prime fonti normative:
Costituzioni generali di Vittorio Amedeo II del 1729: disciplinarono per la
prima volta il Ricorso Straordinario al Re;
Regie patenti del 30 aprile 1749: stabilirono che il Sovrano dovesse ascoltare il
parere del neo istituito Consiglio del Re prima di decidere sul ricorso a lui
indirizzato;
L. 30 ottobre 1859, n. 3707 (Riordinamento del Consiglio di Stato, istituito
nel 1831): stabilì l’obbligo per il Sovrano di assumere il parere del Consiglio di
Stato;
 L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato D: trasformò il parere in quasi vincolante;
 L. 31 marzo 1889, n. 5992 (Istituzione della IV Sez. del Consiglio di Stato):
introdusse il principio di alternatività tra il ricorso Straordinario al Re e il ricorso
alla IV Sez. del Consiglio di Stato;
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Fonti normative attuali:
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi): Artt. 8
– 15;
 Art. 69 (Rimedi giustiziali contro la Pubblica
Amministrazione) della L. 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile):
modifica degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199;
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Caratteri:
 Rimedio amministrativo generale proponibile nei confronti di atti definitivi
(provvedimenti con i quali od in relazione ai quali l’amministrazione pubblica ha
espresso una volontà definitiva non più rivisitabile) della pubblica amministrazione
(Art. 8, comma 1);
 Impugnatorio;
 Eliminatorio;
 Proponibile per vizi di legittimità;
 Per la tutela sia di interessi legittimi, sia di diritti soggettivi;
 Alternativo rispetto al ricorso al giudice amministrativo (Art. 8, comma 2; Art.
20, comma 3 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034)
DPR 1199 del '71.pptx
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Natura del Ricorso Straordinario
A) Natura amministrativa
B) Natura giurisdizionale
 Decisione adottata con D.P.R su
proposta del ministro competente,
conforme al parere del Consiglio
di Stato;
 Non
riconducibilità
tra
i
procedimenti ex Art. 111 Cost (
Cass. Sez. Unite 18 dicembre
2001 , n. 15978; Corte
Costituzionale Sent. n. 254/2004)
 Natura del parere reso dal
Consiglio di Stato e della
funzione svolta in questa sede dal
Consiglio Stato (v. Corte Europea
di Giustizia 16 ottobre 1997,
causa C-69/96 – C79/96);
 Principio di alternatività;
 Applicazione di regole proprie dei
ricorsi giurisdizionali (obbligo di
notifica,
tutela
cautelare,
revocazione).
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Procedimento:
Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica
Ppoifjhhhhhhbjhjhghblpiiigu
fgfcbmn,lòhhhhhccpoòòkjhg
tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiihhhhhhhppppppppppppp
p
Hhhhhhhh
Ppppppppp
Tyuiojbhjioknjbj
kkooijnjkki
Art.91. Il ricorso deve
essere proposto nel
termine di centoventi
giorni dalla
notificazione,
comunicazione o piena
conoscenza
DPR 1199 del '71.pptx
Art. 92. Nel detto termine,
il ricorso deve essere
notificato ad uno almeno
dei controinteressati
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Segue:
Si difende in sede di Ricorso Straordinario
Art. 94 : Ai controinteressati è assegnato un
termine di sessanta giorni dalla notificazione
del ricorso per presentare al Ministro che
istruisce l’affare deduzioni e documenti ed
eventualmente per proporre ricorso incidentale.
Controinteressato
DPR 1199 del '71.pptx
Chiede la trasposizione del ricorso in sede
giurisdizionale
Art. 101: I controinteressati, entro il termine di
sessanta giorni dalla notificazione del ricorso,
possono richiedere, con atto notificato al
ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto
impugnato, che il ricorso sia deciso in sede
giurisdizionale.
8
Segue:
Ricorso STRAORDINARIO Aò
Capo dello Sstato
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Organo emanante
Art.93. Lo trasmette
immediatamente al
Ministero competente, al
quale riferisce
Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkjjjjjjjjj
nnnnnnnnnnnn
Art. 92. Il ricorso deve
essere presentato con la
prova dell’eseguita
notificazione
Ministero competente
DPR 1199 del '71.pptx
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Segue:
Ministro
competente
Trasmette al Consiglio di Stato.
Art. 111. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto
comma, il ricorso, istruito dal Ministero
competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i
documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di
Stato per il parere.
Non trasmette al Consiglio di Stato.
Art. 112. Trascorso il detto termine, il
ricorrente può richiedere, con atto notificato al
Ministero competente, se il ricorso sia stato
trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di
risposta negativa o di mancata risposta entro
trenta giorni, lo stesso ricorrente può
depositare direttamente copia del ricorso
presso il Consiglio di Stato.
DPR 1199 del '71.pptx
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Segue:
Emette il parere (Art. 13)
- per la dichiarazione di inammissibilità;
- per l’assegnazione al ricorrente di un termine per la
regolarizzazione;
- per la reiezione;
- per l’accoglimento.
Consiglio
di Stato
Solleva la questione di legittimità
costituzionale
(Art. 13, come modificato dall’art. 69 L.
69/2009)
Rimane inerte
Si applica il rimedio avverso il silenzioinadempimento ex art 21 bis L. 6 dicembre
1971, n. 1034
DPR 1199 del '71.pptx
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Segue:
Art.14. Decisione del ricorso straordinario
1. La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del
Consiglio di Stato. [Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal
parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri].
(Le parole ", conforme al parere del Consiglio di Stato" sono state aggiunte dall'articolo
69 della legge n. 69/2009. Il secondo periodo è stato soppresso l'articolo 69 della legge n.
69/2009)
[2. Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda
proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del
Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere
predetto.]
(Comma abrogato dall'articolo 69 della legge n. 69/2009)
DPR 1199 del '71.docx
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Impugnazione della decisione:
Ricorrente
e
Controinteressati ai quali sia
stato notificato il ricorso
- Per vizi di forma o di
procedimento (Artt. 82 e 103)
- Revocazione (Art. 15)
Controinteressati ai quali non
sia stato notificato il ricorso
Nessun limite (Art. 103)
DPR 1199 del '71.pptx
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Il problema dell’ammissibilità del giudizio di
ottemperanza:
Giudizio finalizzato ad ottenere l’adempimento
dell’obbligo
dell’autorità
amministrativa
di
conformarsi a quanto deciso dal giudice con
sentenza passata in giudicato (art. 27 n. 4 T.U Cons.
Stato e art. 37 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034).
DPR 1199 del '71.pptx
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Segue:
Tesi favorevole
Tesi contraria
 Natura giurisdizionale del ricorso
straordinario;
 Ampliamento dell’ambito di
applicazione del giudizio di
ottemperanza;
 Necessità di garantire effettività
della tutela in ragione anche
dell’alternatività del rimedio
rispetto al ricorso giurisdizionale;
 Natura amministrativa del ricorso
straordinario.
DPR 1199 del '71.pptx
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Fonte normativa:
DPR 1199/71
(ultima modifica: L. 69/2009)
Capo III
Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica
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Art. 8
Ricorso
1. Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia
interesse.
2. Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso
giurisdizionale, non è ammesso il ricorso
straordinario da parte dello stesso interessato.
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Art. 9
Termine - Presentazione
1. Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della
comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
2. Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi
giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita
notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante
notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne
rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di
presentazione.
3. L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale
riferisce.
4. Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per
presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre
ricorso incidentale.
5. Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina
l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e
le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione.
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Art. 10
Opposizione dei controinteressati
1. I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso,
possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato
l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il
ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del
giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante
notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il
giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907,
n.
642.
(La Corte costituzionale, con sentenza del 29 luglio 1982, n. 148 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del comma 1 nella parte in cui, ai fini dell'esercizio
della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico,
diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica)
2. Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede
giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione
degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.
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Segue:
3. Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente
articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso
straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi
di
forma
o
di
procedimento
propri
del
medesimo.
(La Corte costituzionale, con sentenza del 29 luglio 1982, n. 148, in applicazione
dell'art. 27 della legge n. 87/1953, ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale
del comma 3 nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro
la decisione di accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato
esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma dello stesso articolo,
non eqipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha
emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo.)
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Art. 11
Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere
1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art.
9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è
trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al
Consiglio di Stato per il parere.
2. Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto
notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso
al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata
risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare
direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.
3. I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per
le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un
determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.
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Art. 12
Organo competente ad esprimere il parere sul
ricorso straordinario
1. Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o
dalla commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
2. La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di
diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar
luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso
all'Adunanza generale.
3. Prima dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di
Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso
che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di
particolare importanza.
4. Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza
generale esprime il parere su preavviso della sezione o della
commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
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Art. 13
Parere su ricorso straordinario
1.
L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti
affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero
competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre
nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso
sia stato notificati ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9,
quinto comma. Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione
di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende
l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria
l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai
soggetti ivi indicati. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:
(Il periodo in corsivo è stato aggiunto dall'articolo 69 della legge n. 69/2009)
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Segue:
a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non
poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve
termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per
errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione,
se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la
dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
d) per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo
competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di
incompetenza;
e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti
dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri
motivi di legittimità.
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Art. 14
Decisione del ricorso straordinario
1. La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del
Consiglio di Stato. Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere
del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
(Le parole ", conforme al parere del Consiglio di Stato" sono state aggiunte
dall'articolo 69 della legge n. 69/2009. Il secondo periodo è stato soppresso
l'articolo 69 della legge n. 69/2009)
2. Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al
Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la
decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto.
(Comma abrogato dall'articolo 69 della legge n. 69/2009)
3. Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di
atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere
data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla
emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.
4. Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte
interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.
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Art. 15
Revocazione
1. I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi
straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi
previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.
2. Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di
procedura civile il ricorso per revocazione deve essere
proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione in via amministrativa o
della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti
dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni; negli
altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della
scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del
recupero dei documenti.
3. Al ricorso per revocazione sono applicabili, le norme
contenute nel presente capo.
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Articolo 177
Trattato Istitutivo dell’unione Europea
La Corte di giustiza è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale,
a) sull'intepretazione del presente trattato,
b) sulla validità e l'intepretazione degli atti compiuti dalle istituzioni
della Comunità e della BCE,
c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del
Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una
giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può,
qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione
su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi
sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente
davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non
possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale
giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.».
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Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica