Deliberazione n. 8/2010/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell’adunanza generale del 29 aprile 2010 ****** Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico; Visto l’art.3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3 nonché il comma 3 di tale ultimo articolo, come sostituito dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008; Visto il decreto prot. 1687 del 5 febbraio 2010 del Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno per la conferma dell’incarico di Vice Prefetto Vicario – Coordinatore della Prefettura – U.T.G., fino all’8 febbraio 2013, in favore della dott.ssa Marisa Marchetti; Visto il rilievo prot. n. 983-P del 10 marzo 2010 della Sezione regionale di controllo per le Marche; Viste le risposte dell’Amministrazione, pervenute alla Corte dei conti il 30 marzo 2010; Vista la relazione del magistrato istruttore della Sezione regionale di controllo per le Marche in data 8 aprile 2010; Vista la proposta di deferimento prot. n. 1535 in data 8 aprile 2010 del consigliere delegato della Sezione regionale di controllo per le Marche; Vista l’ordinanza in data 12 aprile 2010, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato, in adunanza generale, la Sezione Centrale di controllo di legittimità per l’esame e la pronuncia sul visto e conseguente registrazione del citato decreto n. 1687 del 2010; Vista la nota prot. n. 130 in data 16 aprile 2010 della segreteria della Sezione, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata al Ministero dell’Interno – Gabinetto, alla Prefettura della Provincia di Ascoli Piceno, al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Gabinetto e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Vista la nota ministeriale prot. 10154 del 23 aprile 2010, acquisita dalla Sezione centrale al prot. n. 139/P in pari data; 2 Udito il relatore, consigliere Fabio Gaetano Galeffi; Udita l’Amministrazione dell’Interno, nella persona del prefetto dott. Giuseppe Amoroso, Capo Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie; presenti inoltre il prefetto dott.ssa Maria Luisa Mozzi, Direttore centrale del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, il dott. Pasquale Minunni, Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno e il dott. Maurizio Bacchini, Viceprefetto; Ritenuto in FATTO Con decreto prot. 1687 del 5 febbraio 2010, pervenuto alla Sezione regionale di controllo per le Marche il 15 successivo, il Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno ha confermato nell’incarico di Vicario– Coordinatore della Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo, per il periodo dal 9 febbraio 2010 all’8 febbraio 2013, la dott.ssa Marisa Marchetti, la quale svolge funzioni vicarie dall’8 febbraio 2003, per effetto di un primo incarico biennale, prorogato per complessivi cinque anni. Il Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno, nell’atto rassegnato all’esame, ha precisato che la conferma nell’incarico oltre i sette anni è esplicitamente basata sulle direttive impartite con circolare n. 29 del 30 aprile 2009 dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie presso il Ministero dell’Interno: alla stregua di tali direttive, la ratio dell’art. 11, secondo comma, del d. lgs. 139/2000 porterebbe ad 3 estendere il limite massimo degli incarichi del personale prefettizio sino ai dieci anni complessivi. In data 10 marzo 2010, l’ufficio di controllo ha restituito non registrato l’atto. Infatti l’orientamento già espresso in materia dalla stessa Sezione Regionale di controllo per le Marche con deliberazione n. 31/2007/P dell’11 giugno 2007, aveva evidenziato che principio informatore dell’art. 11 d. lgs. 139/2000 fosse quello di favorire una “rotazione degli incarichi” preordinata ad una “cogente esigenza di arricchimento complessivo delle professionalità”, da cui la doverosa osservanza delle preclusioni e delle scansioni temporali della predetta disposizione. Di contro, nel caso di specie l’incarico conferito alla dott.ssa Marchetti si è protratto per complessivi sette anni dall’8 febbraio 2003, allorché ottenne un primo incarico per una durata di due anni; successivamente il medesimo incarico è stato prorogato per cinque anni, per effetto di una serie di provvedimenti, adottati rispettivamente il 7 febbraio 2005 (per tre anni), il 1° marzo 2006 (in sede ricognitiva a seguito della ridefinizione dell’organizzazione interna della prefettura, prima della scadenza del termine, per tre anni) e infine il 27 febbraio 2009, con termine finale all’8 febbraio 2010 (come rideterminato con provvedimento del 16 aprile 2009). In fase istruttoria l’ufficio di controllo ha formulato due rilievi, riguardanti: 1) la distinzione tra l’ipotesi di “proroga” e l’ipotesi di “conferma” dell’incarico; l’Amministrazione ha disposto espressamente non la proroga (evocata nella circolare n. 29/09), bensì la conferma nell’incarico di Vicario; 2) l’assenza nell’atto all’esame degli elementi 4 attinenti: a) l’esatta decorrenza iniziale dello svolgimento di funzioni di Vicario, indicata nel curriculum personale all’11 marzo 2002, mentre nelle premesse del provvedimento la decorrenza è indicata all’8 febbraio 2003; b) l’espletamento delle azioni di informativa o di consultazione nei confronti delle organizzazioni sindacali; c) le circostanze e le motivazioni che avevano indotto l’amministrazione a disporre la conferma nell’incarico, la quale presuppone una rivalutazione complessiva delle posizioni degli altri funzionari presenti nell’ufficio e sulle circostanze alla stregua delle quali la Prefettura aveva ritenuto di procedere alla ulteriore conferma nell’incarico, piuttosto che far luogo ad applicazione del principio di rotazione richiamato dal comma 4 dell’art. 11 del d. lgs. 139/2000; d) lo svolgimento di un esame comparativo delle posizioni già assegnate o assegnabili ai funzionari presenti nell’ufficio, come riportato in un precedente incarico formalizzato in data 1° marzo 2006; e) infine, l’eventuale conferimento dell’incarico sulla base di uno stretto rapporto fiduciario, entro il termine di 15 giorni dall’insediamento del nuovo titolare dell’ufficio. Con nota pervenuta il 30 marzo 2010, il Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno ha fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti e ha insistito per la registrazione dell’atto sottoposto a controllo, evidenziando: 1) quanto al primo rilievo l’Amministrazione ha richiamato il carattere temporaneo della limitazione ad anni due del primo incarico conferito nell’anno 2003 in sede di prima applicazione della normativa, e per il resto ha delineato il nuovo quadro interpretativo offerto dalla circolare ministeriale del 2009; 2) 5 quanto al secondo rilievo l’Amministrazione ha precisato: a) che la decorrenza iniziale dello svolgimento di funzioni di Vicario del prefetto da parte della dr.ssa Marchetti è da confermarsi all’8 febbraio 2003, essendo il periodo precedente stato svolto prima della applicazione della riforma della carriera prefettizia operata dal d. lgs. 139/2000; b) che l’art. 7 (disciplina degli incarichi di viceprefetto Vicario e Capo di Gabinetto) del d.m. 3 dicembre 2003 non prevede obblighi specifici di informativa, diversamente dall’art. 6 (conferimento degli incarichi); c) che il provvedimento è stato reso tenendo conto della situazione del personale dirigenziale in servizio presso l’ufficio di prefettura; d) che la conferma risponde all’esigenza di garantire la continuità del servizio, in funzione delle risorse di personale disponibili; e) che il nuovo titolare dell’ufficio (subentrato nel gennaio 2010) non si è avvalso della facoltà di sostituzione, intendendo confermare la dr.ssa Marchetti nell’incarico in corso di svolgimento. Le risposte fornite dall’Amministrazione non sono state ritenute sufficienti, da parte dell’ufficio di controllo, a superare i rilievi dinanzi indicati. Il magistrato istruttore, con nota dell’8 aprile 2010, ha proposto al consigliere delegato presso la competente Sezione regionale di controllo di deferire gli atti alla Sezione del controllo, osservando in primo luogo che le considerazioni svolte dalla Prefettura su questioni di fatto ovvero di opportunità, pur se significative per la ricostruzione del quadro fattuale, non incidono direttamente sul procedimento di valutazione di conformità a legge del provvedimento; applicando gli 6 ordinari canoni ermeneutici di cui all’art. 12 delle disposizioni della legge in generale e assegnando prioritario rilievo al dato testuale, il decreto in esame apparirebbe, prima facie, non conforme al disposto di cui all’art. 11, comma 2, del d. lgs. 139/2000, a mente del quale “Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, prorogabile per una volta per un periodo non superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio”. Poiché l’originario incarico di due anni conferito nel 2003 alla dott.ssa Marchetti è già stato oggetto di proroga per un periodo complessivo di cinque anni (scadenza incarico 8 febbraio 2010), le possibilità di proseguire il medesimo incarico sarebbero esaurite. Pur tuttavia – prosegue il magistrato istruttore – si potrebbe pervenire a diverse conclusioni qualora, ammettendo l’interpretazione resa dal Ministero dell’Interno, venisse valorizzato il carattere eminentemente fiduciario degli incarichi di diretta collaborazione – quale è l’incarico di Vicario del Prefetto – in modo tale da sottrarre i medesimi incarichi e le relative procedure dalla applicabilità dei criteri previsti dall’art. 11 del d. lgs. 139/2000 o, comunque, da suggerirne una lettura ancorata agli aspetti fondamentali di regolazione della materia contenuti nel d. lgs. stesso. Sul punto la Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna con deliberazione n. 1/2008 del 10 gennaio 2008 ha evidenziato come la peculiarità di detti incarichi, pur rilevante ad altri fini, non importi una deroga assoluta al regime ordinario e ai criteri di cui al citato art. 11. Non può, tuttavia, sottacersi che la diversa interpretazione sostenuta dal Ministero dell’Interno (possibilità di plurime proroghe entro il termine 7 massimo di dieci anni) sembri trovare fondamento in una lettura sistematica e complessiva del corpus normativo di cui al d. lgs. 139/2000, il quale, nel determinare l’abbandono del precedente modello fortemente gerarchizzato, a favore di un sistema di tipo orizzontale, ha fatto registrare, come naturale conseguenza, un più marcato riconoscimento ai titolari degli organi di vertice della facoltà di selezionare il gruppo dei propri più stretti e diretti collaboratori. Ai medesimi principi appare informato il d.m. 3 dicembre 2003 – registrato alla Corte dei conti il successivo 22 gennaio 2004 – che, nel precisare i criteri generali volti a disciplinare la mobilità interna per il personale appartenente alla carriera prefettizia, sembra operare una netta distinzione tra la disciplina relativa al conferimento dei posti funzione in favore dei dirigenti, cui si applicherebbe il principio di rotazione con ogni conseguenza in ordine alla possibilità di proroga ed alla durata dell’incarico medesimo, e quella relativa al conferimento degli incarichi di viceprefetto Vicario e di Capo di Gabinetto, cui, tenuto conto della loro particolare connotazione quali incarichi di tipo fiduciario, si applicherebbe una differente e autonoma procedura. In materia il Consiglio di Stato (Sezione Quarta), con sentenza n. 5359/2003 del 22 settembre 2003, ha rilevato che il disposto dell’art. 12 – a mente del quale gli incarichi di viceprefetto Vicario e di Capo di Gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal Capo del dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni – ha come finalità quella di porre 8 una deroga al regime ordinario per alcuni incarichi di funzione, i quali comportano una collaborazione particolarmente stretta con i titolari degli organi di vertice dell'apparato amministrativo. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (sezione staccata di Reggio Calabria) con decisione n. 681 del 20 agosto 2004, prendendo le mosse dal dictum del Supremo Consesso Amministrativo, dopo aver precisato che il conferimento dell’incarico di Vicario del Prefetto trova regolamentazione, a livello normativo primario, nell’art. 12, comma 4, del d. lgs. 139/2000, conclude che nella scelta del suo Vicario il prefetto esercita una potestà latamente discrezionale, cui è sottesa l’inderogabile esigenza che il “Vicario” goda della piena fiducia del titolare, del quale è il collaboratore più stretto e, in qualche modo, l’alter ego. Di qui, dunque – conclude il magistrato istruttore nella proposta di deferimento – sorgono significativi spunti di riflessione per una lettura non strettamente riduttiva della normativa di cui al d. lgs. 139/2000 che, secondo altra prospettazione, sembra riconoscere priorità alla valorizzazione dell’elemento fiduciario nella scelta dei dirigenti cui conferire i particolari incarichi considerati. Il consigliere delegato, con nota dell’8 aprile 2010, ha condiviso la relazione del magistrato istruttore e, concordando sul grado di rilevanza della questione, in quanto la fattispecie all’esame può ascriversi ad una pluralità di situazioni che travalicano e hanno travalicato l’ambito regionale, ha ritenuto che la questione rivestisse i caratteri di “questione di massima di particolare importanza”, proponendo contestualmente al Presidente della Corte il deferimento 9 all’adunanza generale della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato. In vista di tale adunanza, convocata dal Presidente della Corte dei conti per la data odierna, l’Amministrazione ha fatto pervenire, il 23 aprile 2010, una nota di osservazione ai rilievi, in cui ha evidenziato che la citata deliberazione n. 31/2007 emessa dalla Sezione regionale di controllo per le Marche si riferisce ad un conferimento di incarico per la dirigenza di un’Area e non ad un incarico di diretta collaborazione (Vicario del Prefetto e Capo Gabinetto della Prefettura); per tali ultimi incarichi, l’art. 7 del d.m. 3 dicembre 2003, reg.to alla Corte dei conti il 22 gennaio 2004, prevede una specifica disciplina che valorizza lo stretto rapporto fiduciario tra titolare dell’ufficio e dirigente, da valutarsi anche sulla base della qualità del servizio reso e dei risultati conseguiti nel corso delle precedenti esperienze di servizio. A comprova della differenziazione del personale di diretta collaborazione (Vicario e Capo Gabinetto) rispetto ai dirigenti delle Aree, l’Amministrazione osserva l’esistenza di un diverso regime di mobilità, in quanto il trasferimento del personale di diretta collaborazione è subordinato all’espletamento di una procedura ad hoc sotto condizione sospensiva del gradimento del Prefetto. Soltanto nei primi 15 giorni dall’insediamento, il Prefetto può esercitare una scelta immediata e diretta per l’individuazione del funzionario che – sulla base del legame fiduciario – gli assicuri una ottimale collaborazione; in assenza di tale individuazione, resta confermato nell’incarico il funzionario già preposto. In sede di prima applicazione, l’Amministrazione con circolare del 9 gennaio 2003 aveva 10 impartito direttive volte a introdurre gradualmente il passaggio verso il nuovo sistema organizzativo, limitando ad un biennio il periodo da attribuire al primo incarico. In data 4 agosto 2005, prosegue l’Amministrazione, è entrato in vigore il d.m. di revisione dei posti di funzione della carriera prefettizia, e successivamente con circolare del 24 gennaio 2006 il Ministero dell’Interno ha fornito agli uffici indicazioni sull’opportunità di provvedere al conferimento dei nuovi posti di funzione, in tale occasione, per un periodo di almeno tre anni. Il completamento dei periodi di incarico previsti nelle direttive (più brevi rispetto a quelli previsti dalla norma di legge) – prosegue la nota ministeriale – si è realizzato presso un notevole numero di Prefetture, “creando una situazione di particolare criticità a livello nazionale, con effetti negativi sulla funzionalità degli uffici anche in considerazione dell’impegnativa tornata elettorale della primavera dello scorso anno. Pertanto l’amministrazione si è trovata nella necessità di porre rimedio a tale situazione adottando una soluzione transitoria atta ad assicurare nell’immediato il buon andamento e la continuità dei servizi presso gli uffici sul territorio nell’attesa di risolvere tale problematica in sede di modifica normativa del decreto n. 139/2000”. Tenuto conto delle limitazioni alla durata dei primi incarichi rispetto a quanto consentito (due anni invece che cinque anni) che vennero adottate per il carattere sperimentale in fase di prima applicazione, la soluzione a questa problematica è contenuta nella circolare n. 29/09 laddove – per gli incarichi di diretta collaborazione (Vicario e Capo di Gabinetto) che implicano uno stretto legame fiduciario con il titolare dell’ufficio – la 11 durata massima dell’incarico è indicata in complessivi dieci anni, corrispondenti ai cinque più cinque indicati all’art. 11, comma 2, del d. lgs. 139/2000. Tale soluzione, specifica il Ministero, “è stata determinata dalla necessità di rispettare le disposizioni in questione assicurando nel contempo e nelle more di una loro organica revisione, la funzionalità dei servizi e l’omogeneità degli interventi sul territorio” e in tale modo si è potuto scongiurare, a tutela del pubblico interesse, il disservizio organizzativo derivante dalla scadenza simultanea di una molteplicità di incarichi in varie Prefetture congiunta alla impossibilità di poter ricollocare in idonea posizione i funzionari interessati. In tale contesto, conclude il Ministero, è avvenuto il differimento dell’incarico in esame sino all’8 febbraio 2013, fermo restando il rispetto del limite complessivo di dieci anni delineato dall’art. 11, comma 2, del d. lgs. 139/2000. Nell’adunanza odierna l’Amministrazione, all’esito della relazione orale, ha insistito per il visto e la conseguente registrazione dell’atto, sottolineando che la riforma ha previsto una evoluzione del percorso professionale dei funzionari prefettizi con una particolare attenzione per le funzioni vicariali e per quelle di Capo di Gabinetto, le quali rappresentano punti di riferimento per il titolare dell’ufficio; per queste due figure professionali sono state introdotte nel sistema disposizioni specifiche, che costituiscono il cardine dell’affidamento dei relativi incarichi. Nel tempo, superata una fase di prima applicazione, l’Amministrazione ha gradualmente cercato di individuare i principi del sistema, che nel caso specifico si ispirano alla fiduciarietà della nomina, da esercitarsi – parallelamente a quanto avviene per le nomine dei 12 Prefetti da parte del Governo – con analoghi criteri basati sul carattere fiduciario. Considerato in DIRITTO La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento in epigrafe, sottoposto all’esame della Corte ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. “b” della legge 20/1994, con il quale il Prefetto ha confermato l’incarico al Vicario per ulteriori tre anni rispetto ai sette anni già svolti. Si tratta di provvedimento di incarico dirigenziale riguardante personale prefettizio, gestito in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d. lgs. 165/2001. Ritiene il Collegio che la fattispecie vada analizzata nella sua materialità senza attribuire un valore assolutamente dirimente al nomen juris attribuito dall’Amministrazione ai propri atti (conferma, proroga, spostamento o differimento del termine), ma piuttosto individuando la normativa applicabile agli incarichi, e ai connessi meccanismi di nomina, per il personale di diretta collaborazione con il titolare dell’ufficio (Vicario del prefetto e Capo di Gabinetto della prefettura). Al riguardo il Collegio ritiene preliminarmente che la normativa vada rintracciata, oltre che nell’art. 11, comma 2, del d. lgs. 139/2000, anche nel successivo art. 12, comma 4. Una prima lettura del citato art. 11, comma 2, porterebbe ad escludere la conferma oltre i sette anni, tenuto conto che l’Amministrazione in fase di prima applicazione aveva ritenuto di fissare 13 un limite di due anni ai primi incarichi; superato il primo periodo di due anni (2003-2005), e completato il secondo periodo complessivo di cinque anni (2005-2010, realizzato nel caso di specie mediante tre atti, il primo per tre anni dal 2005 al 2008, il secondo intervenuto prima della scadenza in sede ricognitiva per 3 anni dal 2006 al 2009, e il terzo con modifica del termine dal 2009 al 2010) si vedrebbero apparentemente esauriti i limiti di proroga previsti dall’art. 11. Pur tuttavia – per quanto riguarda la posizione dei Vicari e dei capi Gabinetto – ritiene il Collegio che la norma contenuta nell’art. 11, comma 2, vada interpretata in connessione con il successivo art. 12, comma 4: quest’ultima disposizione di rango primario (“Gli incarichi di viceprefetto Vicario e di Capo di Gabinetto negli uffici territoriali del governo sono conferiti dal prefetto all'atto dell'assunzione delle relative funzioni”) ha costituito in Capo al prefetto il potere di confermare o meno, all’atto del suo insediamento, il Vicario e il Capo di Gabinetto; nelle disposizioni di dettaglio assunte in via amministrativa (d.m. del 2003) si specifica che questo potere va esercitato entro 15 giorni dall’insediamento. Per il restante personale prefettizio, con incarichi nelle Aree, non esiste una analoga possibilità di modificare la durata degli incarichi in essere. Una prima ragione che porta a differenziare le posizioni del Vicario e del Capo di Gabinetto dalle posizioni degli altri funzionari prefettizi consiste pertanto nelle modalità di conferma o meno dell’incarico: qualora si acceda ad una interpretazione incentrata unicamente sull’art. 11, si andrebbe ad escludere, ad es., la possibilità 14 per il Vicario e per il Capo di Gabinetto di vedersi confermato l’incarico tutte le volte che l’avvicendamento del titolare dell’ufficio sia frequente nel corso della durata dell’incarico attribuito; questa soluzione, soltanto apparentemente ossequiosa della richiamata disposizione (l’art. 11), non si concilia con il disposto del successivo art. 12, e anzi vi si pone in contrasto, e ciò induce a ritenere che il legislatore abbia voluto distinguere per alcuni aspetti – come quelli relativi alle modalità di nomina e conferma – il personale con incarico di Vicario e Capo di Gabinetto dal restante personale prefettizio. Questa distinzione è indicata anche dalla giurisprudenza amministrativa citata in punto di fatto. In base al citato art. 12, comma 4, il Prefetto, all’atto del suo insediamento, e precisamente entro il termine di 15 giorni in base a quanto disposto dal d.m. 3 dicembre 2003, ha il potere di modificare la titolarità dei posti di funzione vicariale e di Capo di Gabinetto; tale scelta, che si può esprimere mediante sostituzione o mediante conferma, comporta per il Vicario o per il Capo di Gabinetto un necessario scrutinio che induce a ritenere realizzata anche nel caso della conferma una nuova e distinta assegnazione: impedire al funzionario di ottenere la conferma soltanto per il fatto, del tutto occasionale e fortuito, di aver già fruito in precedenza di altra assegnazione (perché ad es. è cambiato il titolare dell’ufficio), appare al Collegio una soluzione contrastante con le finalità espresse dal complesso normativo che scaturisce dagli artt. 11, comma 2, e 12, comma 4, relativamente a due posizioni funzionali alquanto rilevanti all’interno dell’organizzazione della Prefettura. 15 Non ignora il Collegio le problematiche illustrate dall’Amministrazione circa le difficoltà di ricollocare il personale o di dar corso a simultanee procedure di mobilità. Pur tuttavia, l’esame della fattispecie sotto il profilo più strettamente giuridico, a cui è chiamata la Corte in questa sede, porta a ritenere che in effetti la stessa normativa di rango primario applicabile in materia (art. 11, secondo comma, e 12, quarto comma, del d. lgs. 139/2000) abbia voluto espressamente introdurre una distinzione tra gli incarichi di Vicario e di Capo di Gabinetto e i restanti incarichi di dirigenti delle Aree. Le ragioni di tali differenziazioni si rinvengono – come già sopra ricordato – nel rilievo delle funzioni svolte e nell’esigenza di mantenere sempre un adeguato rapporto con il titolare dell’ufficio, da basarsi eminentemente sul carattere fiduciario dell’incarico. L’art. 12, comma 4, segna in particolare un marcato riconoscimento ai titolari degli organi di vertice della facoltà di individuare le figure del Vicario e del Capo di Gabinetto e ammette il potere per il titolare della struttura di affidare l’espletamento di queste particolari funzioni a persone con le quali vi sia una piena condivisione di obiettivi e strategie, da porre a base di una utile collaborazione. D’altra parte, si può osservare che non è infrequente, essendo accaduto anche nel caso della dr.ssa Marchetti per 2 volte rispettivamente nel 2005 e nel 2009-2010, che il Vicario del titolare si trovi a svolgere funzioni di viceprefetto Vicario in sede vacante, assumendo temporaneamente le funzioni del titolare non solo per il caso 16 ordinario in cui il titolare è assente o temporaneamente impedito, ma anche per il tempo in cui questo è mancante (perché trasferito o posto in quiescenza). Anche questa osservazione consente di considerare su un piano funzionalmente separato le posizioni e le nomine dei Vicari (e dei capi Gabinetto), rispetto al restante personale prefettizio, all’interno di una valutazione sistematica delle norme contenute nel d. lgs. 139/2000. Osserva il Collegio in questo contesto che la fattispecie dedotta nella decisione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 31/2007 dell’11 giugno 2007 si riferisce indubbiamente al personale dirigenziale di Area: si tratta quindi di questione che, nella sua essenza, è diversa dal caso all’esame della Sezione in questa sede. Va chiarito infine che la lettura interpretativa combinata degli artt. 11, secondo comma, e 12, quarto comma, del d. lgs. 139/2000 induce a ritenere che allo stato attuale della normativa – e quindi prescindendo dalla prospettiva di modifiche normative che l’Amministrazione starebbe proponendo, come risulta dalla risposta ai rilievi e dalla discussione nell’adunanza odierna, modifiche che appartengono all’area del de jure condendo – il limite massimo degli incarichi per il personale prefettizio con incarico continuativo di Vicario del prefetto e Capo di Gabinetto nella stessa sede di servizio vada contenuto in un arco di dieci anni. In questo senso, l’argomentazione sugli effetti da attribuire alla circolare del 2003 sul prescritto limite di due anni per il primo incarico in fase di prima applicazione della nuova disciplina, tali da impedire (anche 17 nel caso di un successivo incarico per cinque anni) di oltrepassare la soglia dei sette anni, va comunque valutata alla luce del potere, di cui l’Amministrazione dispone, di modificare in sede di autotutela le proprie precedenti decisioni: il potere di autotutela è espressione di un più generale diritto di “rivedere” i propri atti (jus pœnitendi), da potersi esercitare sempreché – come nel caso di specie – non siano incise situazioni giuridiche consolidate e venga ravvisato un pubblico interesse attuale. L’atteggiamento assunto dall’Amministrazione nel mutare indirizzo in materia di durata massima degli incarichi, eliminando un limite (massimo due anni) fissato inizialmente in misura inferiore rispetto al consentito, appare quindi espressione – limitatamente allo specifico caso del personale prefettizio con incarico di Vicario e Capo di Gabinetto (come indicato nella citata circolare n. 29/09) – di un più generale diritto di regolare la materia con una disciplina amministrativa di dettaglio, disciplina che può variare nel tempo in presenza di un interesse pubblico attuale. Ritiene il Collegio che le indicate esigenze di servizio, unite alla riferita impossibilità di gestire adeguatamente il simultaneo spostamento di molte unità di personale, considerando anche le preannunciate proposte di modifica della normazione primaria “in vista di un’organica revisione delle disposizioni vigenti” (cfr. circolare 29/09, penultimo paragrafo) e comunque “nelle more di una loro organica revisione” (cfr. memoria dell’Amministrazione del 23 aprile 2010), siano sufficienti ragioni per dar luogo ad un procedimento 18 di modifica delle determinazioni già assunte per effetto di precedenti provvedimenti di self-restraint (auto-limitazione) circa la durata degli incarichi. Conclusivamente la Sezione ritiene che, per il personale prefettizio con incarico di Vicario e Capo di Gabinetto, il meccanismo di nomina, delineato dagli artt. 11, comma 2, e 12, comma 4, del d. lgs. 139/2000, non osta all’attribuzione da parte del titolare dell’ufficio di più incarichi continuativi nella stessa sede di servizio nell’arco dei dieci anni. ****** Considerato quanto sopra, la Sezione ritiene che non sussistano profili di illegittimità nei confronti dell’atto in esame. P.Q.M. ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto in epigrafe. L’Estensore (Fabio Gaetano Galeffi) Il Presidente (Fabrizio Topi) Depositata in segreteria il 17 maggio 2010 Il Dirigente (Dott.ssa Paola Lo Giudice) 19