Soggetti del Mondo dello Sport
Ordinamento sportivo e delega
I Soggetti del Mondo Sportivo
• Il mondo sportivo è popolato di una miriade di
•
protagonisti.
Si distinguono tre categorie di figure soggettive:
le persone fisiche,
gli enti associativi,
le c.d. figure eterogenee.
I Soggetti del Mondo Sportivo
• - tra le persone fisiche: atleti, ausiliari sportivi,
•
•
soggetti non tesserati:
- tra gli enti associativi: il C.I.O., i C.O.N.I. nazionali, le
Federazioni sportive internazionali e nazionali e le
associazioni sportive.
- tra le figure eterogenee: le case editrici sportive, le
società che gestiscono impianti sportivi, gli
allevatori di cavalli da corsa.
I Soggetti del Mondo Sportivo
• I dirigenti sportivi sono soggetti con funzione tecnica;
• rientrano in tale categoria i dirigenti delle Federazioni
•
sportive, nonché i dirigenti delle associazioni e società
sportive.
I primi entrano nell’ordinamento sportivo al momento
della nomina, i secondi al momento dell’accettazione
della domanda di affiliazione dell’ente associativo.
I Soggetti del Mondo Sportivo
• Gli arbitri, i giudici e gli ufficiali di gara sono chiamati
•
•
a partecipare alle manifestazioni sportive per
assicurarne la regolarità.
Sono così denominati a seconda delle varie discipline di
riferimento e rivestono compiti attinenti la direzione della
gara, la valutazione del rispetto delle regole che ne
disciplinano lo svolgimento e la certificazione dei risultati.
Mentre in alcuni casi si tratta di funzioni meramente
accertative (es. nuoto, atletica leggera) in altri hanno
compiti decisori (es. calcio, pallanuoto) ed in alcuni casi
dette funzioni possono essere decisive ai fini dell’esito
della gara (es. tuffi, ginnastica).
I Soggetti del Mondo Sportivo
• Il Comitato Olimpico Internazionale – C.I.O. è un ente
•
sopranazionale composto dagli Stati ove esiste un
Comitato Olimpico Nazionale. Avendo sede in Svizzera
ha la nazionalità di detto Paese e ricade sotto la
legislazione svizzera in materia associativa.
I rappresentanti degli Stati vengono nominati
direttamente dal C.I.O. per cooptazione. Il Presidente
dura in carica 8 anni e può essere rieletto per ulteriori
periodi di 4 anni e presiede una Commissione Esecutiva.
I Soggetti del Mondo Sportivo
• Lo svolgimento dell’attività sportiva è disciplinato dalle
•
•
Federazioni sportive internazionali e nazionali che
hanno quale principale fine la disciplina e la
regolamentazione dei singoli sport.
Per far parte di una Federazione Internazionale la
Federazione Nazionale deve essere l’unica istituzione
che disciplina un determinato sport nel proprio Paese.
Le Federazioni Internazionali non possono influire sulla
libertà di organizzazione interna degli enti associativi che
la compongono.
I Soggetti del Mondo Sportivo
• Le associazioni sportive sono una delle più
•
rappresentative figure di associazionismo ed hanno
costituito, come costituiscono, l’ossatura per lo sviluppo
tecnico dello sport in Italia contenendone i costi di
gestione, come ad esempio quelli di utilizzo degli
impianti e delle risorse umane quali allenatori,
preparatori tecnici e così via.
La figura giuridica alla qual si deve fare riferimento è
quella delle associazioni non riconosciute disciplinate
dagli artt. 36-38 c.c.
La Riforma del C.O.N.I.
• Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano
C.O.N.I.
nasce nel 1908 come associazione di rappresentanti dei
vari sport praticati e l’inquadramento delle Federazioni
esistenti. In realtà già in occasione dei primi giochi
olimpici dell’era moderna, ad Atene, un gruppo di privati
aveva fatto partecipare a proprie spese una
rappresentanza di atleti italiani.
La Riforma del C.O.N.I.
• Con la Legge 6 febbraio 1942 n. 426 il C.O.N.I. venne
regolamentato in modo organico con l’attribuzione della
qualifica di ente pubblico e l’attribuzione della funzione
di organizzare e potenziare lo sport nazionale.
La Riforma del C.O.N.I.
• La riforma del C.O.N.I. prende le mosse dalla Legge 15
•
marzo 1997 n° 59 c.d. “Bassanini”
In esecuzione della delega è venuto il Decreto
Legislativo 23 luglio 1999 n° 242, intitolato “Riordino del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n° 59” c.d.
“Decreto Melandri” ed il successivo Decreto Legislativo 8
gennaio 2004 n° 15 che vi ha apportato alcune
modifiche.
La Riforma del C.O.N.I.
• a)
viene riconosciuta esplicitamente la personalità
giuridica di diritto pubblico del CONI (art. 1);
• b)
viene prevista la vigilanza da parte del Ministero
per i beni e le attività culturali (in precedenza Ministero
del Turismo) ed ora Ministero dello Sport;
• c)
viene previsto per la prima volta uno Statuto
(adottato dal Consiglio, su proposta della Giunta ed
approvato dal Ministero);
• d)
vengono stabilite e finalità dell’ente;
• e)
si stabilisce che le Federazioni non sono più
organi del CONI e non hanno più personalità pubblica
anche se i loro Presidenti fanno parte del Consiglio
Nazionale, organo del CONI.
La Riforma del C.O.N.I.
Le Federazioni sportive nazionali
• A norma dell’art. 15 le Federazioni Sportive Nazionali
sono qualificate associazioni con personalità giuridica di
diritto privato ma restano assoggettate al controllo del
C.O.N.I. attraverso l’istituto del riconoscimento ai fini
sportivi.
• Ne deriva che pur avendo perso la veste di organi del
C.O.N.I. le federazioni vedono attribuite alle attività alle
stesse demandate una valenza pubblicistica che ne
preserva in parte la dimensione pubblica.
Il Riconoscimento e la delega alle Federazioni
• L'art. 21 dello Statuto del C.O.N.I. fissa un esplicito limite
•
al riconoscimento ai fini sportivi delle Federazioni non
consentendo, ad esempio, più di una Federazione per
ciascuno sport.
La rigidità dei parametri di riconoscimento conferma
il perdurare di un forte potere d'influenza del
Comitato sulle singole Federazioni.
Il Riconoscimento e la delega alle Federazioni
• L'art. 21 dello Statuto fissa un esplicito limite al
•
riconoscimento da parte del C.O.N.I. che non potrà
consentire più di una Federazione per ciascuno sport.
La descritta rigidità dei parametri di riconoscimento
conferma il perdurare di un forte potere d'influenza
del Comitato sulle singole Federazioni.
Rapporti tra delegante e delegato nell’organizzazione
periferica
• La delega o delegazione amministrativa è un istituto
•
ampiamente presente nel nostro ordinamento ed è
prevista da numerose importanti leggi sia antiche che
recenti.
L’art. 118 della Costituzione l’ha esplicitata come modulo
organizzativo dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali
per l’esercizio di funzioni amministrative.
Rapporti tra delegante e delegato nell’organizzazione
periferica
• Quando la legge prevede l’istituto della delegazione,
•
•
prevede anche l’attribuzione della competenza al
delegato e l’instaurazione di uno specifico rapporto tra
delegante e delegato.
La competenza prima spettante in modo esclusivo al
delegante, si trasferisce al delegato.
Si crea una situazione di contitolarità rispetto alla
competenza stessa.
NOTA
Il materiale seguente può essere utilizzato
nelle scuole in cui sia effettuata lo studio del
diritto (es, istituti di ragioneria) per
presentare meglio la nostra Federazione
Rapporti tra delegante e delegato nell’organizzazione
periferica
• Il delegante potrà riassumere la competenza delegata
•
che non viene trasferita in toto ma solo nei limiti e con le
modalità fissati nell’atto di delegazione: il delegante non
potrà più agire esercitando quella competenza che ha
delegato, ma potrà intervenire a guidare l’effettiva
gestione dell’attività.
La necessaria connessione tra l’esercizio da parte di
delegato e delegante della medesima competenza deve
svilupparsi in un momento collaborativi che assume un
carattere prettamente fiduciario.
Il ruolo del Presidente Regionale nel contesto Federale
• L’Art. 27 R.F. disciplina compiti e funzione del
•
•
PRESIDENTE REGIONALE
27.1 - II Presidente Regionale rappresenta la F.I.Cr. nel
territorio di competenza. Vigila sulla corretta
applicazione e sull'osservanza delle norme e
disposizioni federali da parte di Affiliati e Tesserati.
27.2 - II Presidente Regionale viene eletto
dall'Assemblea Regionale con votazione segreta ed a
maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o
rappresentati in Assemblea.
Il ruolo del Presidente Regionale nel contesto Federale
• 27.3 - II Presidente Regionale deve collaborare con le
•
associazioni e le società affiliate per il raggiungimento
degli scopi statutari ed in particolare deve esercitare la
"vigilanza sull'attività sportiva di cronometraggio" di cui
all'art. 3 lett f) dello Statuto Federale e le "funzioni di
controllo" su Delegati Provinciali, Affiliati e Tesserati di
cui all'art. 3 leti g) dello Statuto Federale.
Trasmette alla Segreteria Generale ed alle associazioni
e società della regione copia dei verbali delle riunioni del
Comitato e delle Assemblee Regionali entro 15 (quindici)
giorni dalla data della riunione.
Il ruolo del Presidente Regionale nel contesto Federale
• 27.4 - II Presidente Regionale amministra, secondo le
•
specifiche disposizioni del Consiglio Federale, i fondi
assegnatigli dalla Federazione. Redige semestralmente
insieme al Consiglio Regionale ed invia alla Segreteria
Generale il relativo rendiconto con i dettagli stabiliti dalla
F.I.Cr., inviandone copia ai Presidenti delle associazioni
o delle società della Regione.
27.5
II
Presidente
Regionale
provvede
all'organizzazione dell'attività sportiva nei casi e con le
procedure previste dagli arti 35 e 36 del presente
Regolamento.
Il ruolo del Presidente Regionale nel contesto Federale
• Formalmente
e sostanzialmente il Presidente
Regionale personifica la Federazione nella propria
Regione essendo titolare della delega territoriale più
rappresentativa a livello appunto territoriale, viste le
funzioni sia interne alle Federazione che esterne alla
stessa che allo stesso risultano affidate dalle Carte
Federali.
Il ruolo del Presidente Regionale nel contesto Federale
• Dal Presidente Regionale la Federazione deve
attendersi un dirigente sportivo attento a mediare le
istanze delle associazioni territoriali verso la
Federazione ma altrettanto attento ad intervenire per
prevenire e dirimere, in nome e per conto della
Federazione tutti i problemi gestionali, amministrativi ed
anche disciplinari prima che assurgano a situazioni
patologiche e, laddove lo siano diventate, richiedere
l’intervento immediato della Federazione perché se ne
assuma il carico attraverso lo svolgimento delle funzioni
demandate ai propri organi centrali e di giustizia.
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