EVOLUZIONE DELLA
NORMATIVA
CORSO ASPP/RSPP MODULO A
EVOLUZIONE NORMATIVA ITALIANA
Legge n. 80 del 17/3/1898
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro
Viene introdotto il concetto della fatalità o errore umano
nell’accadimento degli infortuni
Punto di partenza per la stesura di tutta una serie
di regolamenti attuativi
Regolamento generale per la prevenzione degli
infortuni (R.D. 18/6/1899 n. 230)
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Legge n. 80 del 17/3/1898
Regolamento generale per la prevenzione degli
infortuni nelle cave e miniere (R.D. 18/6/1899 n. 231)
Regolamento generale per la prevenzione degli
infortuni nelle imprese o industrie esplodenti (R.D.
18/6/1899 n. 232)
Regolamento generale per la prevenzione degli
infortuni nelle costruzioni (R.D. 27/5/1900 n. 205)
Regolamento generale per la prevenzione degli
infortuni nelle ferrovie (R.D. 7/3/1903 n. 209)
Regolamento generale per la prevenzione degli
infortuni nell’esercizio delle tramvie extraurbane (R.D.
23/11/1911 n. 1306)
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Altri decreti e regolamenti dei primi decenni del ‘900
R.D. n. 157 del 1908 - igiene del lavoro nelle risaie
R.D. n. 998 del 1913 - igiene del lavoro nei cantieri per
opere pubbliche
R.D. n. 147 del 1927 - igiene del lavoro nell’impiego dei
gas tossici (ancora in vigore)
R.D. n. 530 del 1928 - regolamento generale di igiene
del lavoro
R.D. n. 928 del 1929 - tutela assicurativa contro le
malattie professionali
L. n. 1405 del 1939 - igiene del lavoro a bordo delle
navi mercantili
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Legge n. 80 del 17/3/1898
• rimanevano di fatto escluse:
- piccole imprese,
- commercio,
- agricoltura
• non erano sostenute da adeguate sanzioni
penali e da concreta azione di vigilanza
Si caratterizzavano perciò più per
l’importanza assicurativa che prevenzionale
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1930 - Viene emanato il Codice Penale
vengono riportati i reati in materia di sicurezza del lavoro a
carico dell’imprenditore
• art. 437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli
infortuni sul lavoro)
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
• art. 451 (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o
infortuni sul lavoro)
Chiunque, per colpa, omette di collocare ovvero rimuove o rende inservibili
apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al
soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.
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Il Codice Penale
Art. 437
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro
Art. 451
Omissione colposa di cautele o difese contro
disastri o infortuni sul lavoro
Art. 589
Omicidio colposo
Art. 590
Lesioni personali colpose
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1942 - Viene emanato il nuovo Codice Civile
• viene separata la tutela prevenzionistica da quella
assicurativa
• la tutela della salute del lavoratore si configura come
dovere posto a carico del datore di lavoro.
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Il Codice Civile
Art. 2087
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’intergità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro.
Art. 2043
Qualunque fatto colposo o doloso, che cagiona ad altrui un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno
Art. 2050
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di
un’attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi
adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver
adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
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1947 - La Costituzione Italiana
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali (omissis).
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività (omissis).
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La Costituzione Italiana
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni. Cura la formazione e
l’elevazione professionale dei lavoratori
Art. 41
L’iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana. (omissis)
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D.P.R. del 19 Marzo 1956, n. 303
NORME GENERALI PER L’IGIENE DEL LAVORO
Può essere suddiviso in tre parti
• nella prima una serie di disposizioni di carattere
generale sugli ambienti di lavoro, che stabiliscono i
requisiti i locali adibiti a luogo di lavoro (illuminazione,
ventilazione, temperatura, pulizia, ecc.).
• nella seconda sono contenute disposizioni più
dettagliate in merito a rischi specifici cui sono esposti i
lavoratori (rumore, sost. chimiche, ecc.). In tale parte
viene citata spesso la frase “per quanto possibile” in
relazione agli interventi di bonifica da apportare.
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D.P.R. del 19 Marzo 1956, n. 303
•nella terza parte viene trattata la tutela dei lavoratori dal
punto di vista sanitario. In questa parte la normativa
prescrive che i lavoratori esposti ad agenti pericolosi per
la salute, di cui allega le relative tabelle, vengano
controllati da un punto di vista sanitario, in modo da
evidenziare sintomatologie precoci di malattie
professionali.
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Gli Artt.4 dei D.P.R. 547/55 e 303/56
impongono ai datori di lavoro, i dirigenti e preposti, che
dirigono e sovraintendono alle attività,
nell’ambito delle rispettive competenze di
• attuare le misure di igiene e sicurezza previste dai
decreti
• rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici a cui
sono esposti
• fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione
• disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino
le misure di igiene ed usino i mezzi di protezione messi
a loro disposizione
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sistema di prevenzione e di sicurezza
Si è venuto a configurare un sistema di prevenzione e di
sicurezza
• puntuale
• specifico
la prevenzione del singolo rischio:
• è un obbligo generale previsto dalla Costituzione
• le misure di sicurezza devono essere idonee
• le misure di sicurezza devono essere aggiornate in
relazione allo sviluppo tecnologico e delle conoscenze
• i lavoratori devono essere informati
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Da sistema puntuale e specifico a
sistema di procedure e di valutazione dei rischi
DPR 962/82 - Lavorazioni con cloruro di vinile monomero
si delinea il concetto di valutazione dei rischi
Art. 3.
Il datore di lavoro deve adottare appropriate misure tecniche e
organizzative, al fine di ridurre ai valori più bassi le concentrazioni
di cloruro di vinile monomero cui i lavoratori sono esposti.
DPR 175/88 - Rischi di incidente rilevante
prende forma il concetto di valutazione dei rischi per alcune
attività produttive
• preindividuazione dei rischi
• autovalutazione
• adozione di misure
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Da sistema puntuale e specifico a
sistema di procedure e di valutazione dei rischi
D.Lgs. 277/91 Piombo, Rumore, Amianto.
D. Lgs. 626/94 Miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro
ampliamento a “tutti i settori produttivi”
valutazione di “tutti i rischi”
sistema di programmazione di idonee misure di tutela
partecipazione, informazione e formazione dei lavoratori
tutela di rischi specifici
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D.Lgs 25 luglio 2006 n. 257
Decreto legislativo n. 195/2006
D.Lgs 187/2005
“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa
alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti
dall’esposizione all’amianto durante il lavoro
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (rumore)
misure per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori esposti a rischi
derivanti da vibrazioni meccaniche.
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D.Lgs. 626/94
• Totale estensione ed evoluzione sia del concetto di
rischio che di valutazione di rischio a tutte le attività
produttive
• La valutazione non è più riferita ad un agente
specifico, ma si estende ad una complessiva analisi
aziendale, concretizzandosi in uno strumento operativo
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LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
• Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro
sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio
del lavoratore dipendente.
• Il controllo delle assenze per infermità può essere
effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli
istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a
compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
• Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la
idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici
ed istituti specializzati di diritto pubblico.
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LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
• I lavoratori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l'applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica.
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QUADRO NORMATIVO
Diritto Comunitario
Art. 117 Trattato CEE (Roma 1957), Art.
118A Atto Unico Europeo 1986
Costituzione Italiana
Art. 2, 32, 41,
Codice Civile
Art. 2087, 2043, 2050
Codice Penale
Art. 437, 451, 589, 590
Norme
prevenzionali e di
tutela
DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56,
ecc.
Norme a carattere
organizzativo e di
razionalizzazione
D.lgs 626/94, D.lgs 494/96
Armonizzazione
legislativa
DPR 459/96, D.lgs 493/96,
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