CORSO BASE
IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO E DI PARTE
NEL PROCESSO CIVILE
31/10/2013
APPUNTI DI FEDERICA BEDONI
Riscritti da Isabella Casali
SI segnala: “Note su aspetti procedurali della consulenza
tecnica in materia civile” – Febbraio 2011 – a cura del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
Disposizioni Attuative del C.P.C.
TITOLO II Degli esperti e degli ausiliari del Giudice
Capo II Dei Consulenti Tecnici del Giudice
Sezione I Dei consulenti Tecnici nei Procedimenti Ordinari
Artt. 13 – 23
Il Consulente Tecnico è un ausiliario del Giudice ai sensi dell’art. 61 C.p.c. - Ausiliario del giudice, non Pubblico
Ufficiale.
Art. 15 disp att C.p.c.: Iscrizione nell’Albo. Chi può ottenere l’iscrizione all’Albo?
REQUISITI
•Coloro i quali siano forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia;
•Siano di condotta morale e politica specchiata (il requisito della condotta politica deve ritenersi non più
necessario, in quanto incostituzionale);
•Sono iscritti nelle rispettive associazione professionali (novità introdotte dalla legge n. 69 del 18/06/2009:
anche i revisori contabili iscritti nell’apposito Registro possono ottenere l’iscrizione negli albi del tribunale dei
CTU).
Art. 16 disp att C.p.c.: Domanda di iscrizione.
Come ottenere l’iscrizione all’Albo: domanda in bollo al Presidente del Tribunale (da non presentare
all’Ordine) corredata, oltre che dai documenti specificatamente indicati dall’art. 16 delle disposizioni attuative
del C.p.c., dal curriculum vitae, con allegati i titoli e i documenti indicanti le specifiche competenze.
La domanda può essere stampata dal sito ufficiale del
Tribunale di Modena – Sezione Modulistica – Area
Amministrativa – Servizi Amministrativi
Sono da allegare alla domanda:
•il certificato generale del casellario giudiziale in bollo
•la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione
governativa a mezzo bollettino postale su c/c 8003
•l’autocertificazione attestante la data di nascita, la residenza,
l’iscrizione all’associazione professionale (minimo da due anni)
Nella domanda è da indicare la “categoria” (art. 13 disp att C.p.c.) alla quale si
chiede di essere iscritti (Es. 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale;
4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa – elenco non tassativo. Oggi esiste anche,
per esempio, l’Albo degli psicologi).
Per gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili le aree di
specializzazione indicate dal Tribunale di Modena nell’anno 2011 sono state le
seguenti:
contabilità, bilancio e valutazione di azienda – soggetti ed enti privati
contabilità e bilancio – soggetti ed enti pubblici
materia fiscale
matematica finanziaria e calcoli attuariali
tecnica bancaria e mercati finanziari
materia del lavoro
materia fallimentare
La domanda deve essere consegnata alla Cancelleria Servizi Amministrativi (per
il Tribunale di Modena, II° piano a fianco della Cancelleria Fallimentare).
Sulle domande di iscrizione decide il Comitato formato dal Presidente del Tribunale, dal
Procuratore della Repubblica e da un professionista, designato dal Consiglio dell’Ordine
o Collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l’iscrizione (art. 15 comma 3
disp att C.p.c.).
A Modena, nel caso di domande di iscrizione all’Albo dei CTU presentate da iscritti
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al Comitato partecipa il
Presidente dell’Ordine stesso e, per prassi, il Presidente dell’Ordine Forense.
Il Presidente del Tribunale assume informazioni sul professionista che ha presentato
domanda dal Presidente dell’Ordine Professionale di appartenenza, il quale segnala,
tra l’altro, l’assolvimento o meno degli obblighi di formazione professionale. Il non aver
assolto agli obblighi di formazione non è causa ostativa alla iscrizione, ma certamente
non depone a favore.
E’ presente anche un Cancelliere del Tribunale che, materialmente, esegue tutte le
formalità inerenti l’aggiornamento degli Albi (art. 14 comma 4 disp att C.p.c.).
Il Comitato, a Modena, si riunisce una volta l’anno, di solito a Maggio/Giugno.
Il Comitato può:
•ammettere il professionista all’Albo dei consulenti, alla specialità richiesta;
•sospendere l’esame della domanda per
-insufficienza di documentazione;
-ulteriori chiarimenti;
-ad esempio a Modena:
omancato compimento di 2 anni di iscrizione all’Albo,
oiscrizione all’Albo di diversa circoscrizione del Tribunale
oattesa dell’esito di un procedimento aperto presso la Procura della
Repubblica
•rigettare la domanda in toto o parzialmente, con ammissione solo ad alcune specialità
(Es. di casi di rigetto: non può essere iscritto chi abbia già ottenuto l’iscrizione nell’Albo
di altro Tribunale ex art. 15 co 2 disp.att. C.p.c.)
MODENA: Comunicazione a cura del Cancelliere.
In caso di ammissione, un tempo arrivava al candidato la comunicazione da parte del
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Ora non è più
così, ma non è detto tale uso non possa essere nuovamente adottato…
Contro la decisione del Comitato è ammesso reclamo alla Corte d’Appello entro 15 gg
dalla notificazione della decisione (art. 15 comma 4 disp att C.p.c.).
All’ Albo attingono tutti gli Uffici giudiziari aventi sede nella circoscrizione del
Tribunale (es i Giudici di pace)
L'Albo è permanente.
Ogni quattro anni il Comitato di cui all'articolo 14 disp. att. C.p.c. deve provvedere
alla revisione dell'Albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno
dei requisiti previsti nell'articolo 15 disp att C.p.c. o è sorto un impedimento a
esercitare l'ufficio.
Ai consulenti che non abbiano tenuto una condotta “specchiata” ai sensi dell’art.
19 delle disposizioni attuative, o non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti
dagli incarichi ricevuti, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari (art.
20 disp att C.p.c.):
•L’avvertimento;
•La sospensione dall’Albo per un tempo non superiore ad un anno;
•La cancellazione dall’Albo.
A memoria dell’attuale Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Modena, non si ricordano cancellazioni di Colleghi dall’Albo dei
CTU.
Art. 23 Disp att C.p.c. “Il presidente del tribunale vigila
affinchè, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli
incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo, in
modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere
conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli
affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata
trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di
strumenti informatici”
L’inciso “senza danno per l’amministrazione della giustizia”
dovrebbe consentire al giudice di derogare al prescritto
principio di rotazione in presenza di controversie su materie
particolari o in presenza di controversie molto complesse, per
le quali sia richiesta una professionalità collaudata. Dunque,
non si tratta di osservare pedissequamente una “regola
matematica”, ma di contemperare l’esigenza di equa
distribuzione degli incarichi con il rapporto fiduciario che lega il
giudice al consulente.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LIBRO PRIMO - Disposizioni Generali
TITOLO PRIMO - Degli organi giudiziari
CAPO III - Del consulente tecnico, del
custode e degli altri ausiliari del giudice
Art. 61 C.p.c.: quando è necessario (1), il giudice può (2) farsi assistere (3), per il
compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti (4) di particolare
competenza tecnica (5).
(Non si definisce la consulenza o la relazione, ma il legislatore pone l’accento sull’aspetto
soggettivo dell’istituto).
Quando è necessario (1)? Quando la soluzione del processo non è possibile mediante il
ricorso alle regole di comune esperienza, richiedendo invece specifiche conoscenze
tecniche che esulano dalla normale cognizione del giudice (o da motivi di impossibilità
oggettiva. Es: prova DNA).
Il giudice può (2) farsi assistere (3):
•“può”: il giudice e non le parti, al quale spetta la discrezionalità, ha la facoltà di
determinare l’opportunità e la necessità della consulenza. La consulenza non è quindi
subordinata alla richiesta delle parti e potrebbe essere respinta seppur con adeguata
motivazione… l’istanza di ammissione della consulenza tecnica non è mezzo di istruttoria
nella disponibilità delle parti;
•“assistere”: il consulente è un ausiliario del giudice. Attenzione: consulenza non come
mezzo di prova, ma come ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore che, però, non è
pubblico ufficiale.
Da uno o più consulenti (4): art. 191 comma 2 C.p.c.: possono essere nominati più
consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone
(caso eccezionale). Non è richiesto il numero dispari perché il CTU non deve emettere una
pronuncia, quindi non esiste il problema della maggioranza, quindi se vi fosse disaccordo
tra i tecnici potrà scaturire una relazione con due tesi. Il giudice comunque non è vincolato
a seguire il parere di un’eventuale maggioranza, purché motivi adeguatamente la sua
decisione.
Tuttavia, ai sensi dell’art 22 co. 2, disposizioni attuative, il Giudice qualora ritenga
necessaria una competenza particolare o ravvisi particolari problemi di incompatibilità (es:
problemi tra professionisti locali), può anche nominare come consulente una persona
iscritta in un Albo di un diverso Tribunale, ovvero non iscritta in nessun Albo dei consulenti,
sentito il Presidente del Tribunale e con provvedimento motivato (es: dirigente di azienda).
NOMINA CON ORDINANZA: Ai sensi dell’art. 191 C.p.c., nei casi previsti dagli artt. 61 e ss. Il
giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’art. 183, settimo comma, o con altra
successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il
consulente deve comparire.
Il giudice fissa anche l’udienza nella quale il CTU
nominato dovrà comparire per prestare giuramento e
per ricevere l’incarico.
La nomina del consulente da parte del giudice avviene
sulla base di un apprezzamento fiduciario, normalmente
tra gli iscritti ad un apposito Albo, diviso per categorie,
istituito presso ogni tribunale.
L’ordinanza di nomina è notificata al CTU, a cura del
cancelliere che invita formalmente il CTU a comparire
all’udienza fissata.
Il CTU nominato ha l’obbligo di prestare il suo ufficio.
Costituisce reato (art 366 c.p. il rifiuto di uffici legalmente
dovuti) il rifiuto del consulente di prestare la propria attività
(ufficio).
Il consulente nominato è scelto tra gli iscritti all’Albo dei
consulenti. Se non è iscritto all’Albo ha la facoltà di
rifiutare.
RIFIUTO A PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITA’
Art. 63 C.p.c.: Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente: il consulente
scelto tra gli iscritti in un Albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice
riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione, il consulente può essere ricusato
dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51 C.p.c.:.
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di
affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei
difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come
testimone, oppure vi ha prestato assistenza come consulente tecnico. Es: preventivo
svolgimento di incarico per conto di una delle parti (calcoli già prodotti in giudizio da una
delle parti)
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di
lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un Comitato, di una società o stabilimento
che ha interesse nella causa.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.
ASTENSIONE:
E’ il giudice che decide la validità o meno del motivo per l’astensione,che
provvede con ordinanza non impugnabile in calce al ricorso.
Per il CTU non vi sono motivi tipici di astensione, ma si rimette al giudice la
valutazione del caso concreto, in conformità all’interesse pubblico al corretto
svolgimento del servizio.
E’ obbligo del consulente di farne denuncia o istanza al giudice almeno 3 gg
prima dell’udienza di comparizione (art. 192 C.p.c.).
E’ consentita, tuttavia, anche una dichiarazione “irrituale” in udienza.
E’ accettata e verbalizzata solo fino a tale momento, dopo tale facoltà è
preclusa al consulente.
Nel caso di fondati motivi di astensione non invocati dal consulente con
propria istanza o in udienza, lo stesso può essere ricusato dalle Parti.
L’Ausiliario del Giudice, al pari del magistrato titolare del fascicolo, deve
essere ed apparire terzo e così deve sia risultare in assoluta estraneità con
ciascuna delle parti, sia evitare comportamenti che possano ingenerare il
sospetto di una particolare familiarità ovvero di una particolare animosità
con alcuno dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale (siano essi parti,
difensori, consulenti di parte ovvero giudice designato).
La RICUSAZIONE del consulente nominato è richiesta dalle parti
nello stesso termine di almeno 3 gg prima dell’udienza di
comparizione (termine non a pena di decadenza).
Le parti possono presentare al giudice istanza di ricusazione del
CTU nominato (art. 192 C.p.c.).
Le irregolarità nella nomina del consulente, così come i dubbi sulla
sua imparzialità o obiettività, possono essere fatte valere solo
attraverso l’istanza di ricusazione
Cassazione consolidata afferma che lo spirare del termine provoca
che non si possa dichiarare nulla la relazione tecnica, neanche per
motivi sopravvenuti o conosciuti dopo) ove ne sussistano i
presupposti, restando preclusa, altrimenti, la possibilità di far
valere detti motivi successivamente, neanche mediante ricorso in
cassazione.
Nel giudizio di appello può essere nominato lo stesso C.T.U. che ha
prestato assistenza in primo grado, salvo il potere delle parti di
proporre istanza di ricusazione per dubbi sull’imparzialità; questa
non può più essere fatta valere in Cassazione. Sull’istanza di
astensione o di ricusazione decide il giudice istruttore che ha
effettuato la nomina, ed il suo provvedimento è insindacabile,
sempre che la motivazione sia immune da vizi logici o giuridici
(ordinanza non impugnabile, art 192 C.p.c.).
Non è considerato motivo per il rifiuto dell’incarico il fatto
che non sia stato versato da una delle parti l’anticipo sul
compenso determinato dal giudice, anche perché è possibile
ottenere una ingiunzione di pagamento immediatamente
esecutiva.
Talvolta l’inizio e lo svolgimento delle operazioni peritali,
tuttavia, è subordinato al versamento del fondo spese a
carico di una o entrambe le Parti in solido.
In caso di mancato versamento, per prassi alcuni C.T.U.
restituiscono i Fascicoli di Parte e rimettono l’incarico, in altri
casi di prassi, il C.T.U. si rimette al volere del Giudice in
merito (spesso per tutela del diritto di difesa il Giudice
dispone che la consulenza tecnica sia comunque eseguita).
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