CORSI DI FORMAZIONE GIUS-LAVORISTICA
CENTRO PER L’IMPIEGO
PROVINCIA DI PERUGIA
“Apprendistato”
Settembre - Novembre 2010
MASCHI
%
FEMMINE
%
TOTALE
%
APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
2934
76,5%
2630
92,5%
5564
83,3%
APPRENDISTATO EX ART.16 L.
196/97
830
21,6%
185
6,5%
1015
15,2%
APPRENDISTATO PER
L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO
DOVERE DI ISTRUZIONE
FORMAZIONE
67
1,7%
27
1,0%
94
1,4%
APPRENDISTATO PER
L'ACQUISIZIONE DI DIPLOMA O
PER PERCORSI DI ALTA
FORMAZIONE
6
0,2%
***
***
6
0,1%
3837
57,4%
2842
42,6
6679
100,0%
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
TOTALE
Disciplina previgente
dell’apprendistato L.
25/55 e successive
modificazioni
Riforma Biagi: D. Lgs n. 276/2003
Apprendistato
per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione e
formazione
Apprendistato
professionalizzante
Apprendistato
per l’acquisizione di
un diploma o per
percorsi di alta
formazione
Fonti di Riferimento:
Fonti di Riferimento:
Fonti di Riferimento:
Fonti di Riferimento:
-L. n. 55/1955
D. Lgs n. 276/2003, art 48
D. Lgs n. 276/2003, art 49
D. Lgs n. 276/2003, art
50
-L. n. 56/1987, art 21
C.c.n.l.
Legge Reg. Umbria n. 18 del
30/05/2007
-L. n. 196/1997, art 16
-C.c.n.l.
Regolamento Regionale n. 5
del 18/09/2008
C.c.n.l.
Prot. Reg. Umbria n.25
del 2005
C.c.n.l
-Legge n. 196/1997, art 16
Minima 16 anni
Età dell’Apprendista:
Il precedente limite di 15 anni è
innalzato a 16, con decorrenza 1
settembre 2007, a seguito della
previsione di cui al art. 1, comma
622 della L. n. 296/2007 che
prevede l’aumento da 9 a 10 anni
della durata dell’obbligo di
istruzione obbligatoria
Massima 24
Ai sensi dell'art. 16, comma 4, L. n. 196/1997, se
l'apprendista è portatore di handicap, i limiti di età sono
elevati di 2 anni.
Tali lavoratori sono computati ai fini della copertura del
collocamento obbligatorio.
Tuttavia va precisato che non è più possibile
assumere apprendisti dai 24 ai 26 anni nelle aree
di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento CEE n.
2081/1993.
Durata del Contratto
La durata dell’apprendistato è definita, a seconda delle figure professionali, dai C.c.n.l.. Questi
dovranno però attenersi ai limiti stabiliti dalla Legge che prevede da un minimo di 18 mesi ad un
massimo di 4 anni, che possono diventare 5 anni, per figure di alto contenuto professionale
nell’artigianato.
Formazione:
La formazione esterna si svolge presso strutture accreditate dalla Regione. Il Piano formativo è
concordato con apprendista, azienda e ente di formazione. Le ore di formazione sono almeno
120 medie annue. Il C.c.n.l. può prevedere riduzioni in relazione al titolo di studio posseduto.
Riforma Biagi: D. Lgs n. 276/2003
Apprendistato
per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Fino a quando non sarà formalizzata l’intesa con il Ministero del Lavoro e con il
Ministero dell’Istruzione questo tipo di contratto di apprendistato non potrà
essere attivato. Pertanto i lavoratori minorenni potranno essere assunti solo con
contratto di apprendistato in base alla disciplina di cui alla L. 25/1955 e L.
196/1997.
Riforma Biagi: D. Lgs n. 276/2003
Apprendistato
per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio secondario o universitario.
La regolamentazione e la durata di tale forma di apprendistato è rimessa alle regioni. In assenza di
regolamentazione regionale l’attivazione è rimessa a specifiche convenzioni stipulate dai datori di
lavoro con Università e le altre istituzioni formative.
Il contratto può essere utilizzato in tutti i settori produttivi e riguarda soggetti di età compresa tra i 18 (Il
contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età per coloro che hanno espletato il
diritto e dovere all’istruzione e formazione) e 29 anni.
Riforma Biagi: D. Lgs n. 276/2003
Apprendistato professionalizzante
Età dell’Apprendista:
Durata del Contratto
Formazione:
Il contratto professionalizzante può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 (17 se in possesso
di una qualifica professionale riconosciuta nell’ambito del sistema scolastico legge n. 53/03 ) e i 29 e 364
giorni (Cir Min. Lav. 15 luglio 2005 n.30).
La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, è di 6 anni, i contratti
collettivi di categoria definiscono le durate effettive per ciascun livello
Essendo venuto meno il limite legale di durata minima del contratto di apprendistato
professionalizzante, è possibile utilizzare tale tipologia contrattuale anche per le attività a
carattere stagionale, intendendosi per tali quelle attività che si esauriscono nel corso di una
stagione; pertanto, sono valide le disposizioni di quei contratti collettivi che consentono
l'assunzione di apprendisti da impiegare in "cicli stagionali": (ML circ. n. 27/2008; ML interpello
n. 25/2010).
La formazione degli apprendisti si articola su più aspetti: una parte di essa deve essere dedicata
alle competenze di base e trasversali (42 ore annue); un’altra parte si rivolge invece,
all’acquisizioni di competenze tecnico-professionali (78 ore annue).
La formazione formale dell’apprendista può essere svolta all’interno o all’esterno dell’azienda,
secondo quanto stabilito dal Piano Formativo Individuale. È possibile affidarsi alla formazione
esclusivamente aziendale di cui al comma 5-ter dell’art. 49 D. Lgs. N. 276/2003, anche con
riferimento ai rapporti di apprendistato in essere e sorti sulla base della diversa disciplina di cui
ai commi 5 e 5-bis. Infatti l’obbligo formativo può essere adempiuto attraverso percorsi che
possono anche variare nel corso del tempo. Tuttavia è necessario che il PFI venga rimodulato e
sottoscritto dal lavoratore che acconsente alla sua modifica (ML interpello n. 2/2009).
Riforma Biagi: D. Lgs n. 276/2003
Apprendistato professionalizzante
Per la stipula di tutte le nuove tipologie di apprendistato introdotte dal D.Lgs. n.
276/2003 è richiesta la forma scritta ad substantiam ed all'interno del contratto
dovranno essere indicati:
 la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito;
Forma
 la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto
sulla base degli esiti della formazione aziendale od extraziendale;
il piano formativo individuale. Tale documento, distinto dal contratto di lavoro,
dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello stesso (artt. 48 e 49, D.Lgs.
n. 276/2004; ML circ. n. 40/2004).
Riforma Biagi: D. Lgs n. 276/2003
Apprendistato professionalizzante
Dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 18 del 30 maggio 2007
Il datore di lavoro comunica al Centro per l'impiego competente entro il giorno precedente
all’instaurazione del rapporto di lavoro:
Modalità di
comunicazione
Sare:
-la comunicazione d’assunzione (legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto interministeriale
30 ottobre 2007), integrata dai dati relativi al tutor aziendale previsti dal decreto ministeriale 7
ottobre 1999;
-Il Piano formativo individuale secondo il modello previsto dalla Contrattazione collettiva o, in
assenza secondo il modello allegato al regolamento Regionale n. 5 del 18 settembre 2007;
-la richiesta di parere di conformità relativa al profilo formativo di riferimento
all’ente bilaterale, o in assenza dell’ente bilaterale la richiesta del parere di coerenza
del Piano Formativo Individuale;
-la richiesta di parere di conformità relativa alla capacità formativa dell’impresa
all’ente bilaterale,
-l’eventuale dichiarazione relativa alla capacità formativa dell’impresa.
Regione Umbria – “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n.
18 (Disciplina dell’apprendistato)”
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Nominativo apprendista
__________________________________________________________________________
Denominazione azienda e Nominativo tutor aziendale (riportare il codice identificativo della
trasmissione telematica della comunicazione di assunzione ai sensi dell’articolo 12 del “Regolamento di
attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato)”
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Profilo formativo di riferimento
Indicare il profilo formativo regolamentato dalla
Regione Umbria. In
assenza va indicato il profilo formativo
regolamentato dal CCNL o
elaborato dall’ISFOL ai sensi del decreto del
Ministro del lavoro del
20 maggio 1999, n.
179_______________________________
Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
- Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi
_____________________________________________________________________
- Esperienze lavorative
- Eventuali periodi di apprendistato svolti dal __________________ al _____________
- Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato
a)____________________________________________________________________
b)____________________________________________________________________
c)____________________________________________________________________
Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale)_____________
Contenuti Formativi
1. Competenze trasversali
a) igiene e sicurezza sul lavoro_____________________________________________
b) rapporto di lavoro _____________________________________________________
c) organizzazione aziendale_______________________________________________
d) ___________________________________________________________________
Competenze tecnico-professionali
a)____________________________________________________________________
b)____________________________________________________________________
c)____________________________________________________________________
Profili Formativi Regione Umbria
DGR n. 1874 del 22/12/2008
Profili CCNL
Profili ISFOL
3.Modalità di erogazione e di articolazione della formazione
_____________________________________________________________________________
(secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 276/2003, art. 49, c. 5, lett. b)
Durata della formazione Formale
120 ore annue
Durata formazione di base e trasversale ____42 ore annue__
Durata formazione tecnico-professionale ____78 ore annue__
CHIARIMENTI
Dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003 che con l'art. 85 ha abrogato
l'art. 2, comma 2 e l'art. 3 della L. n. 25/1955, nonché l'art. 21, comma 3
della L. n. 56/1987 per l'assunzione con contratto di apprendistato, non
è più richiesta l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.
Inoltre l'assunzione può avvenire direttamente, senza il tramite dell'Ufficio di
collocamento, in quanto è venuto meno sia l'obbligo della richiesta nominativa
sia l'obbligo per chi intende essere assunto come apprendista di
iscriversi negli appositi elenchi tenuti dal suddetto ufficio.
CHIARIMENTI
ASSUNZIONE E VISITA MEDICA
Apprendisti Maggiorenni
Il Decreto Legge 25.6.2008, n.
abolito l’art. 4 delle legge
preassuntiva. Nei confronti di
generale sulla sorveglianza
81/2008
112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133 ha
n. 25/55 che richiedeva la visita medica
tali lavoratori è oggi applicabile la disciplina
sanitaria di cui al Decreto Legislativo n.
Apprendisti Minorenni
Si ricorda che per gli apprendisti minorenni la visita medica va sempre
effettuata (tutela lavoro minorile). Se la struttura pubblica si rifiuta di effettuare la
visita medica, ciò non esonera dall’onere il datore di lavoro, il quale deve effettuare
tale accertamento “a proprie spese” da medico appartenente a strutture pubbliche.
CHIARIMENTI
Patto di Prova
A norma dell'art. 9, L. n. 25/1955, il datore di lavoro e l'apprendista possono convenire,
prima o contestualmente all'assunzione, un periodo di prova. Generalmente, tutti i
contratti collettivi regolano il periodo di prova e ne determinano la durata. La legge
comunque stabilisce che il periodo di prova per gli apprendisti non può comunque
eccedere la durata di due mesi.
CHIARIMENTI
Interpello n. 8 del 2007 Ministero del lavoro
Con riguardo al contratto di apprendistato professionalizzante, il Ministero del
lavoro, non ritiene ammissibile la stipula del contratto formativo con un
lavoratore che abbia già svolto, presso lo stesso datore di lavoro, un
precedente periodo di lavoro di durata superiore alla metà di quella prevista
dalla contrattazione in mansioni corrispondenti alla qualifica oggetto del
contratto di apprendistato.
CHIARIMENTI
Limiti numerici all'assunzione
Il numero degli apprendisti in forza presso il medesimo datore di lavoro
non può superare quello delle maestranze specializzate e qualificate
ovvero non può essere superiore a tre nel caso in cui il datore di
lavoro non abbia alla proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati o ne abbia in numero inferiore a tre (v. anche INPS circ. n.
203/1998). In proposito il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 11/2010 e
con la nota n. 4584/2006, fornisce importanti chiarimenti circa
l'interpretazione dell'art. 47 comma 2, D.Lgs. 276/2003.
Limiti dimensionali aziende non artigiane
Industria e Commercio
Da 0 a 3 dipendenti
3 apprendisti
Con più di tre dipendenti qualificati in sevizio
100% del personale
CHIARIMENTI
Limiti Numerici ditte: ARTIGIANE
Produzioni non in serie
n. 18 dipendenti (di cui apprendisti n. 9) unità aggiuntive n. 4 (solo
apprendisti)
Produzioni in serie
•n. 9 dipendenti (di cui apprendisti n. 5) unità aggiuntive n. 3 (solo
apprendisti)
Produzioni artistiche e abbigliamento su
misura
•n. 32 dipendi (di cui apprendisti n. 16) unità aggiuntive n. 8 (solo
apprendisti)
•Costruzioni edili
•n. 9 (di cui apprendisti n. 5) unità aggiuntive n. 4 (solo apprendisti)
CHIARIMENTI
TUTOR AZIENDALE
(Nota Ministero del Lavoro n. 4584 del 10 ottobre 2006)
Il Ministero del lavoro risponde ad un interpello, in merito alla possibilità di
computare i soci lavoratori nel numero delle maestranze specializzate e
qualificate in forza all’azienda, ai fini del calcolo percentuale per determinare la
regolare assunzione di apprendisti.
Il Ministero precisa che il socio lavoratore della società di persona possa essere
equiparato ai lavoratori dipendenti. Tale decisione trova fondamento non solo ai
sensi dell’art. 2 comma 1, del D.M. 28 febbraio 2000 dove il socio lavoratore alla
stregua dello stesso imprenditore può essere individuato come tutor, ma anche a
fronte di una nuova formulazione dell’art. 47 del D.lgs. N. 276/2003.
CHIARIMENTI
Orario di lavoro
Apprendisti maggiorenni
Ai sensi dell'art. 2, c. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 gli apprendisti maggiorenni sono stati assimilati agli altri
lavoratori. Pertanto, si rinvia a quanto esposto nelle note sull'orario di lavoro, sulle ferie e sui riposi
settimanali per gli apprendisti che hanno compiuto i 18 anni di età.
Con la nuova disciplina sull'orario di lavoro introdotta dal D.Lgs. n. 66/2003 viene superata la previsione
dell'art. 10, comma 1, L. n. 25/1955 che stabiliva un orario di 8 ore giornaliere e non superiore a 44 ore
settimanali e vengono eliminati i limiti in materia di straordinario e di lavoro notturno previsti dalla
L. n. 25/1955. In particolare, con riferimento al lavoro notturno risulta non più applicabile anche la norma
recentemente modificata dalla legge comunitaria del 2002 che aveva ritenuto ammissibile il lavoro notturno
degli apprendisti maggiorenni nel settore artigiano della panificazione e pasticceria, nel turismo e nei pubblici
esercizi (art. 10, c. 4, L. n. 25/1955).
Apprendisti minorenni
Relativamente agli apprendisti minorenni, esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 66/2003, rimangono
invece, confermate le limitazioni previste dalla L. n. 977/1967 sul lavoro dei minori. (8 ore giornaliere 40
ore settimanali, per tali lavoratore inoltre, vige il divieto di lavoro notturno tra le 22 e le 6).
CHIARIMENTI
Part-time
L'apprendistato non è incompatibile con il rapporto di lavoro a part-time,
sempreché la durata delle prestazioni lavorative sia tale da consentire il
raggiungimento delle finalità formative ovvero di adattamento delle
competenze professionali (ML circ. n. 102/1986, n. 9/2004). Non sussiste
dunque alcun limite di orario minimo settimanale da osservarsi nella stipula
del contratto ma, anche in conformità al principio di non discriminazione tra
lavoro part-time e lavoro a tempo pieno, espresso nel secondo comma dell'art.
4 del D.Lgs. n. 61/2000, il periodo di attività formativa non può essere
riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro (ML nota n. 7209/2006).
CHIARIMENTI
TUTOR AZIENDALE
Il tutore aziendale ha il compito di affiancare l’apprendista durante il tirocinio di trasmettere le competenze
necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne
all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro (art 1, D.M. 28/02/2000).
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa
oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare
dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
l lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve: possedere un livello di inquadramento
contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato,
svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista e possedere almeno tre anni di esperienza
lavorativa. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese
artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.
CHIARIMENTI
TUTOR AZIENDALE
(Interpello Ministero del Lavoro n. 9 del 27 marzo 2008)
Il tutor non è obbligato a un affiancamento continuativo dell’apprendista. Ai
sensi del decreto ministeriale 28 febbraio 2008, egli ha il compito di affiancare
l’apprendista nella formazione nonché di trasmettere allo stesso le competenze
necessarie all’esercizio delle attività lavorativa collaborando attivamente alla
definizione del relativo percorso formativo.
CHIARIMENTI
FORMAZIONE
La formazione formale dell’apprendista può essere svolta all’interno o all’esterno
dell’azienda, secondo quanto stabilito dal Piano Formativo Individuale.
Per formazione formale si intende formazione effettuata attraverso strutture
accreditate o all’interno dell’impresa secondo percorsi strutturati on the job e in
affiancamento certificabili.
L’obbligo di formazione dell’apprendista da parte del datore di lavoro, costituisce
elemento fondamentale del rapporto di apprendistato, rientrando nella stessa
causa contrattuale, e sussiste finché dura il rapporto di apprendistato. Pertanto
tale obbligo viene meno in caso di trasformazione anticipata.
CHIARIMENTI
FORMAZIONE
Il Comma 5-ter dell’art.49 D.Lgs. N. 276/2003 prevede che in caso di formazione
esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante
sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale
o aziendale. È possibile affidarsi alla formazione esclusivamente aziendale anche
con riferimento ai rapporti di apprendistato in essere e sorti sulla base della
diversa disciplina. Infatti l’obbligo formativo può essere adempiuto attraverso
percorsi che possono anche variare nel tempo.
Tuttavia poiché i nuovi percorsi formativi che il datore di lavoro sceglie di
intraprendere durante lo svolgimento del rapporto di apprendistato, vengono ad
incidere sul piano formativo individuale, che costituisce parte integrante del
contratto e viene elaborato all'inizio del rapporto di lavoro, è necessario che tale
piano formativo venga rimodulato e sottoscritto dal lavoratore che acconsente
alla sua modifica (ML interpello n. 2/2009).
CHIARIMENTI
Contratto di apprendistato e diploma di scuola superiore
Con sentenza n. 19834/2010, la Cassazione ha affermato che il contratto di
apprendistato non può essere formalizzato per lavoratori adibiti a mansioni
corrispondenti al diploma scolastico.
In definitiva, a detta della Suprema Corte, qualora il rapporto di lavoro
riguardi compiti per i quali vi è stata una formazione specifica in ambito
scolastico, non può esservi contratto di apprendistato.
CHIARIMENTI
Enti Bilaterali
(Richiesta parere di conformità)
Artigianato
EBRAU (Ente Bilaterale Regionale Artigianato Umbro)
www.ebrau.it
Tel. 075/5003800
Fax. 075/5017119
Edilizia
Scuola Edile www.scuolaedile.perugia.it
Tel. 075/5059480
Fax. 075/5002475
Ente Bilaterale Terziario
EBT (Ente Bilaterale del Terziario)
www.ebtperugia.it
Tel. 075/506711
Fax. 075/5067177
ERFAPI
www.piccolamediaimpresa.com
Tel. 075/5732414
Fax. 075/5731149
EBTU (Ente Bilaterale Turismo)
www.ebtumbria.it
Tel. 075/506711
Fax. 075/5067177
Piccola Media Impresa
Ente Bilaterale Turismo
CHIARIMENTI
Offerta Formativa Pubblica
Artigianato
ECIPA UMBRIA
Tel. 075/5173143 - Fax 075/5178652
[email protected]
www.ecipaumbria.it
Edilizia
Scuola Edile
Tel. 075/5059480 - Fax. 075/5002475
www.scuolaedile.perugia.it
Industria
P.M.I. (piccola e media impresa)
Terziario - Commercio
SFCU - Sistemi Formativi Confindustria Umbria Soc. Cons. a r.l.
Tel 075/582741 - Fax 075/5837638
www.sfcu.it
CONSORZIO APIFORM
Tel. 075/5732414 - Fax 075/5731149
www.piccolamediaimpresa.com
Innovazione Terziario S.c.a r.l. Centro Direzionale "Quattrotorri"
Tel. 075/518491 - Fax 075/5184940
www.innovazioneterziario.it
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Presentazione di PowerPoint - Ordine dei Consulenti del lavoro