56 Assemblea dei Presidenti
Costruiamo il futuro
della professione
Ciò che siamo e ciò che vogliamo diventare
Roma, 25 novembre 2011
Modalita’ di accesso alla
professione in base alla
legislazione vigente
Legge 17/90
Diploma di perito industriale (ITI) o equivalente
Tirocinio professionale (da 2 a 3 anni)
Esame di Stato
Dpr 328/01
Laurea triennale (compresi 6 mesi di tirocinio)
Esame di Stato
Modalita’ di accesso alla
professione in base alla
legislazione vigente
Sempre per il Dpr 328/01 (artt. 3-55) anche così:
Diploma di perito industriale (ITI) o equivalente
Corso IFTS (ora ITS) di 4 semestri nell’ambito della
specializzazione acquisita
Tirocinio di almeno 6 mesi
Esame di Stato
Oppure così (Dpr 328/01, artt. 3-8, tab. A):
Diploma universitario (18 specializzazioni)
Esame di Stato
Modalita’ di accesso alla
professione in base al
nuovo ordinamento
dell'istruzione tecnica
Anno scolastico 2010-2011 (entrata in vigore del
nuovo regolamento)
 Studenti iscritti alla seconda classe dell'istruzione
tecnica nell'anno scolastico di entrata in vigore
del nuovo ordinamento (procedono con le
vecchie regole per cui l'ultimo perito industriale
uscirà nell'anno scolastico 2013-2014)
 Studenti iscritti all'istruzione tecnica nell'anno
scolastico dell'entrata in vigore del nuovo
ordinamento (non saranno più periti industriali, il
loro titolo scolastico sarà: diploma di istruzione
tecnica)
Modalita’ di accesso alla
professione in base al
nuovo ordinamento
dell'istruzione tecnica
Senza un intervento legislativo e/o normativo
I diplomati di istruzione tecnica non potranno
essere parificati ai periti industriali
Come dovranno essere
riformate le professioni
Manovra di agosto e maxiemendamento al
decreto sviluppo (legge di stabilita')
Entrambi i provvedimenti fissano condizioni inderogabili
per riformare gli ordinamenti delle professioni di cui
all'articolo 33, comma 5 della Costituzione
a)
entro il 31 dicembre 2012 (scadenza definitivamente
chiarita con la legge di stabilità), con DPR (ai sensi
dell’art.17, comma 2, legge 400/88) gli ordinamenti
professionali dovranno essere riformati per recepire i
principi che di seguito sono riportati
b)
le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono
abrogate con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento governativo di cui al punto a)
Come dovranno essere
riformate le professioni
Autonomia del professionista e
formazione permanente obbligatoria
1)
l'esercizio professionale è fondato e ordinato
sull'autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista;
2) obbligo di seguire corsi di formazione permanente
regolamentata predisposti sulla base di regolamenti
emanati dal CNPI la cui mancata partecipazione
produce illecito disciplinare sanzionabile.
Come dovranno essere
riformate le professioni
Tirocinio con indennizzo
3) riformare il tirocinio professionale che dovrà:
 non superare tre anni,
 corrispondere un equo compenso al tirocinante di tipo
indennitario,
 garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa ed il
suo adeguamento costante per il migliore esercizio della
professione,
 potrà essere svolto sulla base di convenzioni fra il CNPI e
l'Università, in concomitanza allo studio,
 si cita solo la laurea e laurea magistrale
Come dovranno essere
riformate le professioni
Tariffa pattuita in anticipo e
stabilita dal Ministero della Giustizia
4) tariffe professionali di riferimento:


il compenso professionale è pattuito per iscritto
al momento del conferimento dell'incarico,
rendendo noto al cliente la complessità
dell'incarico, fornendo tutte le indicazioni utili
dall'affidamento al completamento
la liquidazione giudiziale comunque deve
avvenire sulla base delle tariffe (stabilite con
decreto del Min. Giustizia)
Come dovranno essere
riformate le professioni
Assicurazione obbligatoria
5) assicurazione professionale obbligatoria per tutela cliente

obbligo di rendere gli estremi al cliente,

convenzioni nazionali possono essere negoziate da CNPI e/o
EPPI
6) organi di gestione del potere disciplinare diversi da quelli
amministrativi (sia territoriali che nazionali)
Come dovranno essere
riformate le professioni
Pubblicità con ogni mezzo
7) pubblicità informativa con ogni mezzo concernente:

oggetto l'attività professionale

specializzazione e titoli posseduti

struttura dello studio

informazioni veritiere, corrette non ingannevoli

compensi delle prestazioni
Come dovranno essere
riformate le professioni
Sistema societario
8)
è consentita la costituzione di società per l'esercizio di
attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, secondo i modelli societari regolati dai titoli V
e VI del libro V c.c.
Come dovranno essere
riformate le professioni
Sistema societario
8/1 possono assumere la qualifica di società tra professionisti
le società il cui atto costitutivo preveda:
a) esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da
parte dei soci;
b) ammissione di soci di professionisti iscritti agli albi, anche
in differenti sezioni, nonché cittadini europei abilitati,
ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni
tecniche o per finalità di investimento;
(dovremo comprendere l'esatto significa della parte
sottolineata)
c) l'incarico professionale deve essere svolto dai soci
professionisti scelti dall'utente o comunicati per iscritto al
medesimo;
d) escluso il socio cancellato dall'albo;
Come dovranno essere
riformate le professioni
Sistema societario
8/2 la denominazione sociale deve sempre contenere
l'indicazione di “società tra professionisti”;
8/3 la partecipazione ad una società è incompatibile con la
partecipazione ad altra società tra professionisti;
8/4 i professionisti soci sono soggetti al regime deontologico
del proprio ordine, così come la società è soggetta al
regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta;
8/5 la società tra professionisti può essere costituita anche
per l'esercizio di più attività professionali;
Come dovranno essere
riformate le professioni
Sistema societario
8/6 restano salvi i diversi modelli societari già vigenti;
8/7 entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il
Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello
Sviluppo Economico, adotta un regolamento allo scopo
di disciplinare le materie di alcuni dei detti punti;
8/9 la legge n.1815/1939 e successive modifiche, è
abrogata;
Perché soltanto una formazione
universitaria o equivalente può
garantire, nel futuro,l'accesso
alle professioni intellettuali
1) non è mai venuto meno il principio secondo cui:
“la professione intellettuale può essere esercitata dai
possessori di formazione post-secondaria, nelle Università
od in altri Istituti riconosciuti di pari livello”;
2) perché tutti i disegni di legge presentati recentemente
prevedono che la formazione minima sia di tre anni di
livello universitario:
Perché soltanto una formazione
universitaria o equivalente può
garantire, nel futuro,l'accesso
alle professioni intellettuali
3) perché il documento unitario sottoscritto dal CUP e dal
PAT, presentato all'allora Ministro di Giustizia Alfano lo
prevede inderogabilmente:
4) perché i modelli esistenti nei principali paesi comunitari
applicano questo principio:
“laddove esistono soggetti con formazione secondaria o
post-secondaria, l'attività loro concessa è di supporto ai
livelli superiori e non di autonoma attività”
Perché soltanto una formazione
universitaria o equivalente può
garantire, nel futuro,l'accesso
alle professioni intellettuali
5) perché la stessa manovra (sia pur limitatamente alla
citazione sul tirocinio) lo precisa in forma diretta.
6) perché i laureati triennali mai potrebbero aderire ad una
aggregazione che non esclude accessi con formazione
inferiore e/o disomogenea.
7) perché è sbagliato pensare che l'Istruzione Tecnica
Superiore possa essere equiparata a formazione
equivalente a quella universitaria (lo ha detto il direttore
generale Murano ed è scritto ovunque)
Considerazioni sull'istruzione
tecnica superiore (its)
Caratteristiche della nuova formazione
post-secondaria introdotta nel nostro
ordinamento scolastico
1) Sono fondazioni, controllate dalle Prefetture, nate su
iniziativa degli Istituti Tecnici e/o Professionali, con un
programma triennale;
2) finanziate in parte dallo Stato (il 70%?) e la rimanenza va
a carico delle istituzioni locali (Regioni, Comuni,
Associazioni, altro) (pare che si espongano abbastanza le
Associazioni Industriali, ovvero grosse industrie interessate
a recuperare professionalità specifiche)
3) 59 sono quelle autorizzate, dislocate su tutte le Regioni
con la sola esclusione della Basilicata e della Calabria;
Considerazioni sull'istruzione
tecnica superiore (its)
Caratteristiche della nuova formazione
post-secondaria introdotta nel nostro
ordinamento scolastico
4) la formazione è orientata a specificità locali e
difficilmente corrisponde ad esigenze nazionali e, meno
che mai, ad internazionali;
5) anche questo tipo di formazione ha caratteristiche
sperimentali, si vedranno i risultati alla fine del triennio;
6) la frequenza dei 4 semestri prevede un impegno di 2000
ore, la laurea triennale impegna gli studenti, nei tre anni,
per complessive 4500 ore;
Considerazioni sull'istruzione
tecnica superiore (its)
Caratteristiche della nuova formazione
post-secondaria introdotta nel nostro
ordinamento scolastico
7) i crediti universitari che saranno riconosciuti a chi
frequenta gli ITS sono 72 contro i 180 richiesti per la laurea;
8) è una formazione istituita per le aziende, speriamo
funzioni almeno per quelle;
9) non è una formazione universitaria
Dubbi legittimi sulle modalità
di svolgimento delle operazioni
per l'attuazione della riforma
DPR o DLGS?
I Alcuni studiosi ritengono che il DPR non sia lo strumento legislativo
più adatto, per evitare possibili attacchi di incostituzionalità od
altro, a loro dire sarebbe stato più tranquillizzante il DLGS
Dubbi legittimi sulle modalità
di svolgimento delle operazioni
per l'attuazione della riforma
Che fine faranno tutte le altre norme vigenti?
II Ancora: alcuni studiosi interpretano il contenuto dei nuovi
provvedimenti come vincolanti per riformare il sistema soltanto
nei principi indicati; ma se così fosse che cosa succederà a
ragione del 5bis che recita: le norme vigenti sugli ordinamenti
professionali sono abrogate con effetto dalla entrata in vigore
del regolamento governativo di cui al comma 5 ?
Dubbi legittimi sulle modalità
di svolgimento delle operazioni
per l'attuazione della riforma
Si nasconde l’abrogazione degli ordini?
III Non vogliamo certo pensare che sia un “trucco” per abrogare gli
ordinamenti professionali, nelle parti che non contemplano i
requisiti fissati dalla manovra e dal maxiemendamento, quindi
riteniamo ragionevole che si possano riformare anche altri
principi, in ogni caso dovremo attendere anche il pensiero del
nuovo governo Monti (abbiamo letto di tutto al riguardo).
La linea politica condivisa dal
Consiglio Nazionale della
Categoria
Incrementare la formazione
Da quando è sorto il problema della riforma universitaria, con
l'introduzione della laurea (triennale per capirci), la Categoria ha
organizzato eventi (Congressi, Assemblee di Presidenti ed altro)
per definire e consolidare un orientamento che non è mai venuto
meno:
“per non rischiare di scivolare ad un terzo livello di competenze
nel campo delle attività professionali del settore ingegneristico e,
di conseguenza, l'espulsione dalle professioni intellettuali,
bisognava incrementare la formazione, al pari di ciò che già
avviene negli altri paesi - perlomeno comunitari il praticantato non era sufficiente”
La linea politica condivisa dal
Consiglio Nazionale della
Categoria
In tutte le occasioni abbiamo lamentato un trattamento nefasto
nei nostri riguardi, a differenza di ciò che era avvenuto per altre
professioni, in occasione di cambiamenti che sono avvenuti nel
tempo, segnaliamo soltanto alcuni esempi: “i Consulenti del
Lavoro hanno accorpato nel loro ordine, che originariamente
consentiva l'accesso anche a formazioni di scuola secondaria
inferiore, formazioni di scuola secondaria superiore, laurea e
laurea magistrale”
La linea politica condivisa dal
Consiglio Nazionale della
Categoria
“gli infermieri, che in origine accoglievano coloro che si
formavano nei corsi ospedalieri con formazione scolastica
minima, oggi pretendono la laurea, ma tutto è filato via liscio: gli
uni assieme agli altri”
Abbiamo pensato che la soluzione si potesse trovare nella
costituzione di una professione “di taglio europeo” che
raccogliesse la sfida della semplificazione e della riduzione degli
organismi, vale a dire:
L'ingegnere tecnico o
tecnico per l'ingegneria
(nella passata legislatura, un buon lavoro è stato fatto dagli
onorevoli Mantini e Chicchi arrivando a prevedere una delega al
Governo per la istituzione dell'albo dei tecnici laureati per
l'ingegneria con l'accorpamento delle esistenti professioni di
geometra, perito agrario e perito industriale)
(un altrettanto buon lavoro è stato fatto in questa legislatura dal
relatore on. Siliquini con il testo unificato ancora giacente in
Commissione Giustizia della Camera, nessuno sa se avrà un
futuro).
L'ingegnere tecnico o
tecnico per l'ingegneria
Primi passi: il COGEPAPI
Il Consiglio Nazionale, d'intesa con EPPI, da anni sta’ cercando di
consolidare un’azione che porti alla nascita della nuova professione
nel rispetto dei mandati ricevuti, via via, dalle varie assise che la
categoria ha organizzato nel tempo cercando alleati perché l'azione
e la proposta abbiano più forza e diventino più efficaci.
La prima azione ha visto una perfetta intesa fra i due maggiori
organismi della categoria: CNPI – EPPI.
Siamo andati oltre ed abbiamo fatto nascere COGEPAPI una alleanza
fra i Consigli Nazionali dei geometri, periti agrari e periti industriali, che
ha svolto una azione unitaria sicuramente importante a livello
nazionale, qualche incertezza si è verificata in periferia.
L'ingegnere tecnico o
tecnico per l'ingegneria
Ultimissimamente: avvicinamento del CUP3
c'è stato un avvicinamento anche del CUP3, organismo dei laureati
triennali in ingegneria e degli agrotecnici.
Tutti assieme stiamo studiando un progetto da presentare al
Governo quale nostra unitaria proposta di riforma.
Caratteristiche principali
della proposta unitaria che
intendiamo approfondire ed
inoltrare:
Albo degli Ingegneri tecnici
suddiviso in tre settori:
civile ed ambientale tecnologico ed ambientale
agricolo ed ambientale
e aree di specializzazione
1 sola area di
specializzazione
5/6 aree di
specializzazione
1 sola area di
specializzazione
Caratteristiche principali
della proposta unitaria che
intendiamo approfondire ed
inoltrare:
Albo degli Ingegneri tecnici
alle singole aree potranno accedere i laureati (triennali) di area
tecnica ed i diplomati universitari in corrispondenza alla
specializzazione acquisita; ma pure (con le medesime
caratteristiche) i geometri laureati, i periti agrari laureati, i periti
industriali laureati e gli agrotecnici laureati già iscritti ai rispettivi albi.
A tutti questi spetta il titolo di:
ingegnere tecnico (con la propria specializzazione)
Analogamente ai settori:
civile ed ambientale tecnologico ed ambientale
agricolo ed ambientale
accedono
I geometri e
i periti edili
Periti industriali delle varie
specializzazioni , suddivisi
nelle aree con il principio
delle affinità
Agrotecnici e periti agrari
Ma tutti questi mantengono il proprio titolo, rispettivamente, di:
geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale
(con la specializzazione come ora)
Le competenze
(non volendo entrare in un campo minato, si ritiene
ragionevole, in questa fase, procedere senza inventare nulla
di nuovo)
Agli agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali
sono mantenute quelle attualmente in vigore;
Ai laureati e diplomati universitari, in relazione alla propria
specializzazione, quelle stesse degli agrotecnici, geometri,
periti agrari e periti industriali, con l'aggiunta di quelle che
eventualmente prevede in più il DPR 328/01
La rappresentanza
Per un periodo transitorio fintanto che la
AUSPICATA NUOVA PROFESSIONE non è del tutto
omogenea, ogni iscritto voti per il “gruppo sociale”
di origine e gli eletti dovranno essere in numero
tale che soltanto la somma di almeno tre
componenti possa raggiungere la maggioranza
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