I contratti formativi
Dopo la riforma operata dal
d.lgs. 276 del 2003 (come modificato dalla
l.n. 133/2008 (d.l. n. 112/2008))
La formazione “vecchio stampo”
L’apprendistato
Durata: da 18 mesi a 4 anni
per soggetti tra i 16 ed i
24/26/28 anni
Addestramento professionale
(dal 1997: formazione esterna;
dal 1998 tutor)
Disciplina del 1955,
modifiche nel 1968,
1987, 1997.
Il primo e tipico strumento
formativo strutturato sul
modello medievale della
bottega artigiana
La formazione “vecchio stampo”
Il Contratto di
Formazione e Lavoro
Leggi dal 1977
al 1994
16/32 anni – Progetto formativo
12 mesi: inserimento nel mondo
del lavoro
24 mesi: per professionalità
intermedie o elevate
Contratto di formazione e lavoro
Il signor Maurizio viene assunto dalla società di
trasporti pubblici urbani ed extra urbani Mazzi con un
contratto di formazione e lavoro finalizzato
all’acquisizione della qualifica di conducente di linea
della durata di 24 mesi. Il progetto formativo prevede
40 ore di formazione teorica e 60 ore di formazione
pratica. Nei 2 anni il signor Maurizio frequenta 10 ore
di lezione teorica e dopo 1 settimana di pratica in
affiancamento
viene
adibito
alle
mansioni
corrispondenti alla qualifica di conducente di linea,
che svolge in piena autonomia. Il signor Maurizio
potrà chiedere al giudice la conversione ab origine
del CFL in contratto a tempo indeterminato,
eccependo l’inadempimento dell’obbligo formativo?
Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano,
Giuffrè.
Contratto di apprendistato per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione
Gli apprendistati
artt. 47 ss.
contratto di
apprendistato per
l'acquisizione di un
diploma o per percorsi
di alta formazione
contratto di
apprendistato
professionalizzante
per il conseguimento
di una qualificazione
attraverso una
formazione sul lavoro
e un apprendimento
tecnico-professionale
Contratto di apprendistato
per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione e
formazione (qualificante)
Giovani e
adolescenti con
15 anni
Max 3 anni –
finalizzato al
conseguimento di una
qualifica professionale
La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione e' rimessa alle Regioni, d'intesa con il Ministero
del lavoro e del Ministero dell'istruzione, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
nel rispetto dei criteri e principi direttivi stabiliti nella legge
Contratto di apprendistato
professionalizzante
La
regolamentazione
dei
profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle
Regioni, d'intesa con le associazioni dei datori e
prestatori
di
lavoro
comparativamente
più
rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei
criteri e principi stabiliti dalla legge
Fino alla approvazione della l.reg., vale la disciplina dei c.
coll.naz. stipulati dai sindacati compar. più rappr. a livello
naz.
MA in caso di formazione esclusivamente aziendale, i
profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e
gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione
aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la
durata e le modalità di erogazione della formazione, le
modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai
fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo (l.n.
133/08).
Età: 18-29
Durata: max 6 anni
(l.n. 133/08)
- stabilita dai c. coll.
Scopo:
conseguimento di una
qualifica attraverso la
formazione sul lavoro
e la acquisizione di
competenze di base,
trasversali e tecnicoprofessionali
Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione
Età: 18-29
(specializzante)
La
definizione
della
regolamentazione e della durata
del contratto è rimessa alle
regioni, per i profili che
attengono alla formazione, in
accordo con le ass. territ. dei
d.l., univ. e altre ist. Formative.
In assenza di regolamentazioni
regionali
l'attivazione
dell‘
apprendistato di alta formazione
è
rimessa
ad
apposite
convenzioni stipulate dai datori
di lavoro con le Università e le
altre istituzioni formative (l.n.
133/2008)
Scopo: conseguimento di un titolo
di studio di livello secondario,
per il conseguimento di titoli
di studio universitari e della alta
formazione, nonché per la
specializzazione tecnica
superiore
Principi guida imposti alle Regioni per definire i profili formativi
dell’apprendistato qualificante e professionalizzante:
Formazione esterna o interna alla
azienda (monte ore formazione
obbligatorio)
Modalità formazione: contratti collettivi
Registrazione della formazione e
riconoscimento qualifica professionale
Presenza di tutor aziendale con
formazione e competenze adeguate
Regole comuni dell’apprendistato
Il numero complessivo di apprendisti che un datore
di lavoro può assumere con contratto di
apprendistato non può superare il 100 per cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio
presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro
che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in
numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in
numero non superiore a tre. La presente norma non
si applica alle imprese artigiane.
Incentivi
Categoria inquadramento inferiore di non più di 2 livelli
I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione
dell’apprendista in misura percentuale della retribuzione
spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il
conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La
retribuzione così determinata deve essere graduale anche
in rapporto all’anzianità di servizio (art. 2, c. 155
l.n.191/2009)
Esclusione dal computo dei dipendenti dell’azienda
Incentivi contributivi, subordinati alla verifica della
formazione erogata
Incentivi contributivi
In caso di inadempimento nella erogazione della
formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore di lavoro e che sia tale da impedire la
realizzazione delle finalità formative il datore di lavoro
è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione
versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo
di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La
maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa
contribuzione
Crediti formativi.
La qualifica professionale conseguita attraverso il
contratto di apprendistato costituisce credito
formativo per il proseguimento nei percorsi di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.
Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'istruzione, della
università e della ricerca, e previa intesa con le
regioni e le province autonome definisce le modalità
di riconoscimento dei crediti di cui al comma che
precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e
province autonome
Repertorio delle professioni.
Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche
professionali è istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il repertorio
delle professioni predisposto da un apposito
organismo tecnico di cui fanno parte il
Ministero dell'istruzione, della università e
della ricerca, le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, e i
rappresentanti della Conferenza Stato-regioni
Regole comuni del rapporto di lavoro
Forma scritta
Divieto del cottimo
Possibilità per il datore di lavoro di recedere
dal rapporto di lavoro al termine del periodo
di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile;
Divieto per il datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di
una giusta causa o di un giustificato motivo.
Contratto d’inserimento - artt. 54 ss.
Soggetti destinatari:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto
di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non
abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso
di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro
dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di
quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del
10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un
grave handicap fisico, mentale o psichico.
Soggetti stipulanti:
enti pubblici economici, imprese e loro
consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali,
sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
Condizione
Mantenere in servizio almeno il 60% dei
lavoratori assunti con contratto di inserimento
nei 18 mesi precedenti.
Non si contano: 4 contratti; i lavoratori
dimessi, licenziati per g.c., che non hanno
superato il periodo di prova, che hanno
rifiutato la trasformazione del contratto;
Le disposizioni precedenti non trovano
applicazione quando, nei diciotto mesi
anteriori alla assunzione del lavoratore, sia
venuto a scadere un solo contratto di
inserimento.
Progetto
Progetto individuale “finalizzato a garantire
l’adeguamento delle competenze professionali
del lavoratore stesso al contesto lavorativo”.
Modalità di definizione dei piani, di definizione e
sperimentazione di orientamenti, linee guida e
codici di comportamento sono rimessi ai CCN o
territoriali “...stipulati da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro...”
“La formazione eventualmente effettuata
durante l’esecuzione del rapporto di lavoro
dovrà essere registrata nel libretto formativo”
Forma
forma scritta con specifica
individuazione del progetto individuale
la mancanza della forma scritta
comporta la nullità del contratto e la
conversione in rapporto di lavoro
standard
Disciplina normativa
Durata minima: 9 mesi
Durata max: 18 mesi (36 x handicap)
Il contratto non è rinnovabile, ma è
prorogabile nel limite max di durata.
Salva diversa previsione dei CC si
applica la disciplina del contratto a
termine.
Incentivi
I CC possono stabilire percentuali max di
lavoratori assunti con contratto di inserimento
La categoria di inquadramento può essere
inferiore fino a 2 livelli rispetto alla qualifica
prevista dal contratto
I lavoratori sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e CC (“fatte salve
specifiche previsioni di CC”)
Agevolazioni contributive
Le agevolazioni contributive sono quelle stabilite per i CFL
Ma sono operative solo per i seguenti soggetti (Reg. Cee
2204/2002):
1. disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
2. lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di
lavoro;
3. lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non
abbiano lavorato per almeno due anni;
4. donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di
occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per
cento quello maschile;
5. persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un
grave handicap fisico, mentale o psichico.
Agevolazioni contributive e inadempienza al
progetto formativo
In caso di gravi inadempienze nella
realizzazione del progetto individuale di
inserimento, il datore è tenuto a versare la
differenza tra la contribuzione versata e
quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che
stato raggiunto dal lavoratore al termine del
periodo di inserimento, maggiorata del 100%.
La maggiorazione esclude l’applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di
omessa contribuzione
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Lezione17.09-10 Formazione - Università degli Studi di Ferrara