I contratti formativi Dopo la riforma operata dal d.lgs. 276 del 2003 (come modificato dalla l.n. 133/2008 (d.l. n. 112/2008)) La formazione “vecchio stampo” L’apprendistato Durata: da 18 mesi a 4 anni per soggetti tra i 16 ed i 24/26/28 anni Addestramento professionale (dal 1997: formazione esterna; dal 1998 tutor) Disciplina del 1955, modifiche nel 1968, 1987, 1997. Il primo e tipico strumento formativo strutturato sul modello medievale della bottega artigiana La formazione “vecchio stampo” Il Contratto di Formazione e Lavoro Leggi dal 1977 al 1994 16/32 anni – Progetto formativo 12 mesi: inserimento nel mondo del lavoro 24 mesi: per professionalità intermedie o elevate Contratto di formazione e lavoro Il signor Maurizio viene assunto dalla società di trasporti pubblici urbani ed extra urbani Mazzi con un contratto di formazione e lavoro finalizzato all’acquisizione della qualifica di conducente di linea della durata di 24 mesi. Il progetto formativo prevede 40 ore di formazione teorica e 60 ore di formazione pratica. Nei 2 anni il signor Maurizio frequenta 10 ore di lezione teorica e dopo 1 settimana di pratica in affiancamento viene adibito alle mansioni corrispondenti alla qualifica di conducente di linea, che svolge in piena autonomia. Il signor Maurizio potrà chiedere al giudice la conversione ab origine del CFL in contratto a tempo indeterminato, eccependo l’inadempimento dell’obbligo formativo? Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè. Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione Gli apprendistati artt. 47 ss. contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (qualificante) Giovani e adolescenti con 15 anni Max 3 anni – finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa alle Regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e del Ministero dell'istruzione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro nel rispetto dei criteri e principi direttivi stabiliti nella legge Contratto di apprendistato professionalizzante La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle Regioni, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei criteri e principi stabiliti dalla legge Fino alla approvazione della l.reg., vale la disciplina dei c. coll.naz. stipulati dai sindacati compar. più rappr. a livello naz. MA in caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo (l.n. 133/08). Età: 18-29 Durata: max 6 anni (l.n. 133/08) - stabilita dai c. coll. Scopo: conseguimento di una qualifica attraverso la formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnicoprofessionali Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Età: 18-29 (specializzante) La definizione della regolamentazione e della durata del contratto è rimessa alle regioni, per i profili che attengono alla formazione, in accordo con le ass. territ. dei d.l., univ. e altre ist. Formative. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell‘ apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative (l.n. 133/2008) Scopo: conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore Principi guida imposti alle Regioni per definire i profili formativi dell’apprendistato qualificante e professionalizzante: Formazione esterna o interna alla azienda (monte ore formazione obbligatorio) Modalità formazione: contratti collettivi Registrazione della formazione e riconoscimento qualifica professionale Presenza di tutor aziendale con formazione e competenze adeguate Regole comuni dell’apprendistato Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane. Incentivi Categoria inquadramento inferiore di non più di 2 livelli I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all’anzianità di servizio (art. 2, c. 155 l.n.191/2009) Esclusione dal computo dei dipendenti dell’azienda Incentivi contributivi, subordinati alla verifica della formazione erogata Incentivi contributivi In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione Crediti formativi. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome Repertorio delle professioni. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni Regole comuni del rapporto di lavoro Forma scritta Divieto del cottimo Possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; Divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Contratto d’inserimento - artt. 54 ss. Soggetti destinatari: a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Soggetti stipulanti: enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; b) gruppi di imprese; c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive; d) fondazioni; e) enti di ricerca, pubblici e privati; f) organizzazioni e associazioni di categoria. Condizione Mantenere in servizio almeno il 60% dei lavoratori assunti con contratto di inserimento nei 18 mesi precedenti. Non si contano: 4 contratti; i lavoratori dimessi, licenziati per g.c., che non hanno superato il periodo di prova, che hanno rifiutato la trasformazione del contratto; Le disposizioni precedenti non trovano applicazione quando, nei diciotto mesi anteriori alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. Progetto Progetto individuale “finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo”. Modalità di definizione dei piani, di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee guida e codici di comportamento sono rimessi ai CCN o territoriali “...stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro...” “La formazione eventualmente effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo” Forma forma scritta con specifica individuazione del progetto individuale la mancanza della forma scritta comporta la nullità del contratto e la conversione in rapporto di lavoro standard Disciplina normativa Durata minima: 9 mesi Durata max: 18 mesi (36 x handicap) Il contratto non è rinnovabile, ma è prorogabile nel limite max di durata. Salva diversa previsione dei CC si applica la disciplina del contratto a termine. Incentivi I CC possono stabilire percentuali max di lavoratori assunti con contratto di inserimento La categoria di inquadramento può essere inferiore fino a 2 livelli rispetto alla qualifica prevista dal contratto I lavoratori sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e CC (“fatte salve specifiche previsioni di CC”) Agevolazioni contributive Le agevolazioni contributive sono quelle stabilite per i CFL Ma sono operative solo per i seguenti soggetti (Reg. Cee 2204/2002): 1. disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; 2. lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; 3. lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; 4. donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; 5. persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Agevolazioni contributive e inadempienza al progetto formativo In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento, il datore è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100%. La maggiorazione esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione