RIFIUTI
Suggerimento n. 160/37 del 22 marzo 2013
RC/AZA
BONIFICA SITI CONTAMINATI – REVISIONE REQUISITI ISCRIZIONE IN CATEGORIA 9
DELL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Solo le imprese specializzate (pertanto già iscritte nella categoria 9 dell’Albo
Nazionale Gestori Ambientali nelle classi da B ad E) e che intendono ottenere anche
l’iscrizione nella classe A della categoria 9 hanno l’obbligo di dimostrare la pregressa
esecuzione di interventi di bonifica per un importo complessivo non inferiore a 13
milioni di euro.
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 124/2013 per informare le imprese associate che
l’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la deliberazione 30 gennaio 2013 n. 1 (pubblicato sulla
G.U. n. 54 del 05/03/2013, vedi allegato) ha attuato alcune modifiche ed integrazioni ai
requisiti per l’iscrizione alla categoria 9 dell’Albo stesso per lo svolgimento di attività di
bonifica dei siti contaminati.
In particolare, solo per l’iscrizione nella classe A della categoria 9 (la più alta, con importo dei
lavori cantierabili non inferiore a 7 milioni e 746.000 euro) è stato mantenuto l’obbligo del
dimostrare la pregressa esecuzione di interventi di bonifica per un importo complessivo
non inferiore a 13 milioni di euro.
La pregressa esecuzione degli interventi di bonifica (e cioè messa in sicurezza d’emergenza,
operativa, permanente e bonifica vera e propria) deve essere dimostrata prendendo in
considerazione i 5 anni che precedono la domanda d’iscrizione alla categoria 9 oppure i migliori
5 anni dell’ultimo decennio, per i quali sussiste l’obbligo di aver eseguito lavori per un importo
complessivo non inferiore a 13 milioni di euro (quantificabili secondo i criteri della citata
delibera).
Diversamente, per le iscrizioni e i passaggi nelle classi B,C,D,E della categoria 9 dell’Albo non è
più richiesta la dimostrazione dell’esecuzione di alcun intervento di bonifica pregresso per il
rilascio dell’iscrizione.
Per informazioni rivolgersi a:
- geom. Roberto Caporali (tel. 0288129525; e-mail [email protected]);
- dr.ssa Alessandra Zanni (tel. 0288129579; e-mail [email protected] ).
Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa ed è
reperibile dal 22 marzo 2013 all'interno del nostro nuovo portale, all'indirizzo
www.assimpredilance.it inserendo ID utente e password e utilizzando il menù verticale di
sinistra o, in alternativa, la funzione "cerca nel sito" o “ricerca agevolata”, con la quale è
possibile restringere la ricerca in base al tema trattato (indicato come “tag”), al periodo ed alla
tipologia (novità, scadenze, dossier, convegni, servizi, annunci vari). User e password del nuovo
portale sono i medesimi del vecchio portale; qualora si fossero dimenticati, è possibile
contattare Monica Ravazzin (02.88.12.95.54 – [email protected]).
Prot. n. 01/ALBO/CN
30 GENNAIO 2013
Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Deliberazione 30 gennaio 2013
Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per
l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 - bonifica dei siti.
IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE
EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
individua tra le imprese tenute ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo
denominato Albo, le imprese che effettuano la bonifica dei siti;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro
dell’ambiente di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei trasporti e
della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1,
lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato Nazionale dell’Albo la determinazione dei
criteri per l’iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Vista la propria deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, recante
criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera b), della propria deliberazione 12 dicembre 2001, n.
5, il quale dispone che, ai fini dell'iscrizione nelle classi A, B e C della categoria 9, le imprese devono
dimostrare di avere eseguito, entro il termine dei sette anni che precedono la domanda d'iscrizione,
interventi di bonifica o di aver partecipato ad operazioni parziali che hanno concorso ad un intervento
complessivo di bonifica, per importi complessivi differenti a seconda della classe d’iscrizione;
Considerato che il predetto requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica entro il
termine dei sette anni che precedono la domanda d'iscrizione risulta impossibile da conseguire da parte
delle imprese che, successivamente all’attivazione della categoria 9, richiedono l’iscrizione nelle classi A,
B e C;
Considerato, altresì, che, come segnalato da alcune Sezioni regionali, anche imprese iscritte nelle classi
A, B e C, seppur qualificate, non possono rinnovare l’iscrizione nelle stesse classi a causa dei vincoli
quantitativi e temporali previsti dalla disposizione di cui al predetto l’articolo 1, comma 1, lettera b),
della deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, peraltro riferita ad un periodo diverso da quello della durata
dell’iscrizione;
Ritenuto, pertanto, di chiarire che la medesima disposizione sia legata al periodo di prima applicazione
della deliberazione del 12 dicembre 2001, n. 5;
Ravvisata, altresì, la necessità di sottoporre a revisione il requisito di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), della deliberazione 12 dicembre 2001, n.5, garantendo, nel contempo, la specifica professionalità
delle imprese che svolgono l’attività di bonifica dei siti, con particolare riferimento alle imprese abilitate
allo svolgimento di interventi di maggiore complessità e dimensione;
Ravvisata, inoltre, l’opportunità di chiarire, come richiesto dalle categorie economiche interessate, la
reale portata della formulazione “importo dei lavori di bonifica cantierabili” di cui all’articolo 9, comma
4, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ai fini dell’iscrizione nella categoria 9;
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare e integrare la deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5;
DELIBERA
Articolo 1
1. L’allegato “B” alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, è abrogato e sostituito dall’allegato alla
presente deliberazione.
2. Ai fini dell’iscrizione nella categoria 9, per “importo dei lavori di bonifica cantierabili” s’intende
l’importo degli interventi di bonifica così come individuati dalla parte quarta, titolo V, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
3. Sono fatte salve le direttive emanate con circolare n. 1650, punto 1, del 28 ottobre 2005, e con
circolare n. 614 del 30 maggio 2006.
IL SEGRETARIO
Anna Silvestri
IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori
ALLEGATO
(Art. 1, comma 1)
ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA PER L’ISCRIZIONE NELLA CLASSE A
1. Per l’iscrizione alla Classe A, le imprese devono dimostrare di avere eseguito entro il termine dei 5
anni che precedono la domanda d'iscrizione, oppure prendendo in considerazione i migliori 5 anni
dell’ultimo decennio, interventi di bonifica, anche parziali che hanno concorso ad un intervento
complessivo di bonifica, per un importo complessivo non inferiore all’importo convenzionalmente
stabilito in euro 13.000.000. Tale importo viene determinato assumendo come operazioni di bonifica di
cui all’art. 1, comma 2, della presente delibera, le operazioni contenute nel progetto di bonifica
approvato, fermo restando quanto indicato al punto 4.
2. Dei suddetti interventi, almeno uno deve essere stato eseguito per un importo non inferiore a euro
2.100.000, oppure almeno due interventi devono essere stati eseguiti per un importo complessivo non
inferiore a euro 2.600.000, oppure almeno tre interventi devono essere stati eseguiti per un importo
complessivo non inferiore a euro 3.300.000.
3. L'esecuzione degli interventi di bonifica è documentata dai certificati di regolare esecuzione o di
collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante. I certificati di regolare esecuzione o di
collaudo devono contenere una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale
viene attestato che gli interventi di bonifica eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito;
se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato
l'esito. Entrano nel computo anche gli interventi iniziati in epoca precedente ai termini di cui al punto 1
per i quali, entro gli stessi termini, sia stata certificata la regolare esecuzione, nonché gli interventi in
corso di esecuzione alla data della domanda d’iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione per i quali si
considerano gli importi del certificato di pagamento relativo all’ultimo stato di avanzamento lavori.
4. L'importo degli interventi di bonifica come definito al punto 1 è costituito dall'importo
contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione dei prezzi e dalle
risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio.
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