L. 210/2004 - D.LGS. 122/2005 LA GARANZIA FIDEIUSSORIA E LA POLIZZA DECENNALE POSTUMA A TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE DOTT. SANDRA SACILOTTO MORGAN & MORGAN _ AREA TECNICA L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 1 Treviso_ 17 febbraio 2006 LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE 1. Fideiussione a garanzia restituzione somme riscosse 2. Polizza postuma decennale indennitaria 3. Contratto preliminare L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 4. Limiti alla revocatoria fallimentare 5. Diritto di prelazione 6. Obblighi notarili specifici 7. Fondo di solidarietà 2 Treviso_ 17 febbraio 2006 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO - Acquirente = persona fisica - Costruttore = imprenditore o cooperativa edilizia L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 3 Treviso_ 17 febbraio 2006 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO IMMOBILE DA COSTRUIRE: - il permesso di costruire è stato richiesto dopo il 21.07.2005 - il permesso di costruire è già stato richiesto ma l’immobile non è ancora edificato - l’immobile è in corso di costruzione ma non in stadio tale da ottenere il certificato di agibilità L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 4 Treviso_ 17 febbraio 2006 AMBITO DI APPLICAZIONE TIPOLOGIE DI CONTRATTI “…tutti i contratti ad effetti obbligatori o reali differiti ed atti equipollenti aventi per oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire…” L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 5 Treviso_ 17 febbraio 2006 AMBITO DI APPLICAZIONE TIPOLOGIE DI CONTRATTI Effetti obbligatori: Es. Contratto preliminare Effetti reali: Es. Vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.) Es. Vendita con termine iniziale o condizione sospensiva Atti equipollenti: Es. Permuta di area con immobile da costruire Es. Costituzione del diritto di superficie a favore del costruttore con obbligo di realizzare un immobile a titolo di corrispettivo L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 6 Treviso_ 17 febbraio 2006 OBBLIGO FIDEIUSSORIO Il costruttore ha l’obbligo, all’atto della stipula del contratto preliminare, di consegnare all’acquirente una fideiussione, a garanzia di un importo pari alle somme e/o al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore abbia già riscosso o, secondo i termini e le modalità stabilite in detto contratto, debba ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 7 Treviso_ 17 febbraio 2006 OBBLIGO FIDEIUSSORIO Se il costruttore non consegna la fideiussione all’acquirente il contratto è NULLO PERO’: Nullità Relativa = può essere fatta valere solo dall’acquirente L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 8 Treviso_ 17 febbraio 2006 OBBLIGO FIDEIUSSORIO I RAPPORTI FRA LE PARTI: Fideiussore = garante Costruttore = obbligato principale L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 Acquirente = beneficiario 9 Treviso_ 17 febbraio 2006 OBBLIGO FIDEIUSSORIO SOGGETTI ABILITATI: 1. Istituti di credito 2. Imprese di Assicurazioni autorizzate al ramo cauzioni 3. Intermediari finanziari ex art. 107 DPR 385/1993 L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 10 Treviso_ 17 febbraio 2006 OBBLIGO FIDEIUSSORIO IMPORTO DA GARANTIRE: “…somme e valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento…” L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 11 Treviso_ 17 febbraio 2006 OBBLIGO FIDEIUSSORIO Costruttore promette di vendere un edificio al prezzo di € 300.000 con • Caparra confirmatoria per € 50.000 • Acconti ad avanzamento lavori per € 150.000 • Saldo al rogito pagamento per € 100.000 Importo da garantire per fideiussione € 200.000 L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 12 Treviso_ 17 febbraio 2006 OBBLIGO FIDEIUSSORIO CONTENUTO ESSENZIALE DELLA FIDEIUSSIONE: 1. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione 2. Pagamento entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell’acquirente con documentazione comprovante l’ammontare complessivo del credito 3. Inopponibilità all’acquirente del mancato pagamento dei premi 4. Adeguatezza della durata della fideiussione rispetto al termine di adempimento dell’obbligazione garantita. L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 13 Treviso_ 17 febbraio 2006 OBBLIGO FIDEIUSSORIO L’OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA: QUANDO SITUAZIONE DI CRISI: 1. Esecuzione immobiliare 2. Fallimento 3. Concordato preventivo 4. Liquidazione coatta amministrativa L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 14 Treviso_ 17 febbraio 2006 OBBLIGO FIDEIUSSORIO L’OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA: QUANTO L’ammontare delle somme ed il valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente RISCOSSI dal costruttore interessi legali se il fideiussore non paga entro i 30 giorni, anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il recupero del credito. L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 15 Treviso_ 17 febbraio 2006 OBBLIGO FIDEIUSSORIO PROBLEMI DEL MERCATO ASSICURATIVO: 1. Settore nuovo (prima erano solo per appalti pubblici) 2. È sempre un rischio catastrofale 3. Per il fideiussore non c’è possibilità reale di rivalsa QUINDI: ATTENTA SELEZIONE DEL RISCHIO L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 16 Treviso_ 17 febbraio 2006 POLIZZA POSTUMA DECENNALE ART. 4 D. LGS. 122/2005 “Il costruttore è obbligato a … consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale … a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ex art. 1669 c.c.…..” L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 17 Treviso_ 17 febbraio 2006 POLIZZA POSTUMA DECENNALE LE CONSEGUENZE PER MANCATA PRESTAZIONE… NULLA L’acquirente può solo: - diffidare ad adempiere entro congruo termine - trascorso il quale il contratto è risolto per inadempimento PERO’…… L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 18 Treviso_ 17 febbraio 2006 POLIZZA POSTUMA DECENNALE ELEMENTI ESSENZIALI 1. Soggetti abilitati al rilascio = Imprese di assicurazione 2. Natura del contratto = indennitaria 3. Contraente del contratto = costruttore ex art. 1 DPR 122/05 4. Beneficiario del contratto = acquirente o futuro proprietario 5. Bene assicurato = l’intero edificio realizzato 6. Durata della garanzia = 10 anni dalla ultimazione dei lavori 7. Eventi garantiti = ex art. 1669 c.c. L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 19 Treviso_ 17 febbraio 2006 POLIZZA POSTUMA DECENNALE ART. 1669 C.C. “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di 10 anni dal compimento l’opera per: vizio del suolo o per difetto di costruzione rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o di gravi difetti, l’appaltatore è responsabile …..” L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 20 Treviso_ 17 febbraio 2006 POLIZZA POSTUMA DECENNALE ARTICOLI TESTO ANIA TRADIZIONALE Art. 1 Oggetto della assicurazione - rovina totale o parziale - gravi difetti costruttivi … derivanti da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell’immobile destinate per loro natura a lunga durata - rovina totale - rovina e gravi difetti di parti dell’opera destinate per loro natura a lunga durata che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera; - certo ed attuale pericolo di rovina - rovina di parti non destinate a lunga durata consequenziali L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 21 Treviso_ 17 febbraio 2006 POLIZZA POSTUMA DECENNALE DEFINIZIONI TESTO ANIA TRADIZIONALE Gravi difetti: Gravi difetti costruttivi: gli eventi … di cui all’art. 1669 c.c. che colpiscono parti dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità o agibilità dell’immobile, sempre che, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità … Non erano definiti L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 22 Treviso_ 17 febbraio 2006 POLIZZA POSTUMA DECENNALE DEFINIZIONI TESTO ANIA TRADIZIONALE Art. 3 Efficacia della garanzia -che l’immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita; -… -che l’immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali; - …. L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 23 Treviso_ 17 febbraio 2006 POLIZZA POSTUMA DECENNALE ARTICOLI TESTO ANIA TRADIZIONALE Possibili estensioni di garanzia danni materiali e diretti a: - l’involucro - le impermeabilizzazioni - le pavimentazioni e rivestimenti interni - gli intonaci e rivestimenti esterni danni materiali e diretti: - alle parti dell’opera destinate a lunga durata che non compromettano … la stabilità dell’opera - alle impermeabilizzazioni - RC verso terzi Rapporti tecnici del controllore Tecnico - organo di controllo accreditato Sincert - solo se richiamate le estensioni di garanzia - organo di controllo beneviso dall’ANIA - richiesti per la garanzia base L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 24 Treviso_ 17 febbraio 2006 POLIZZA POSTUMA DECENNALE ARTICOLI TESTO ANIA TRADIZIONALE Sezione RC E’ già compresa nel testo E’ una garanzia aggiuntiva RC – soggetti non considerati terzi -il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell’Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia… -… - in caso di condominio l’amministratore - in caso di quota di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente - il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, … -… L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 25 Treviso_ 17 febbraio 2006 POLIZZA POSTUMA DECENNALE ARTICOLI TESTO ANIA TRADIZIONALE Denuncia sinistri Entro 3 giorni dal sinistro o da quando l’Assicurato ne è venuto a conoscenza … comunque non oltre 12 mesi dalla scadenza della polizza Entro 3 giorni dal sinistro o da quando l’Assicurato ne è venuto a conoscenza Art. 18 Non previsto Recesso in caso di sinistro L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 fino al 60° giorno da quando l’indennizzo è stato pagato o il sinistro definito 26 Treviso_ 17 febbraio 2006 POLIZZA POSTUMA DECENNALE COMUNQUE: 1. VALORE A NUOVO 2. INDICIZZAZIONE 3. DEROGA ALLA PROPORZIONALE 4. PRESUPPOSTO DI FATTO: POLIZZA CAR L. 210/2004 – D.LGS. 122/2005 27 Treviso_ 17 febbraio 2006