L’attuazione del “Testo Unico Trasparenza”
Milano, 5 giugno 2013
Obblighi di pubblicazione sui siti WEB
Ing. Camillo Parini
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Argomenti
• Struttura e coerenza delle pubblicazioni
sul sito istituzionale.
• La Circolare 61/2013 dell’Agenzia per
l’Italia Digitale:
accessibilità dei siti web.
• Dati aperti e formati
per la pubblicazione.
• Limiti imposti dalla
normativa sulla privacy.
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Struttura e coerenza delle
pubblicazioni sul sito istituzionale
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Alcune regole
• Pubblicare almeno i contenuti minimi.
Contenuti minimi dei siti istituzionali
• Favorire la navigabilità.
– Facilità di spostamento tra le sezioni del sito.
– Chiarezza della posizione del navigatore (briciole di
pane – filo di Arianna – percorso di Pollicino)
– Rispetto dei vincoli posizionali definiti dalla normativa.
• Utilizzare collegamenti ipertestuali per saltare su
altre pagine o altri siti evitando di
duplicare l’informazione.
• Garantire l’accessibilità per i disabili.
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Amministrazione Trasparente
• Il sito istituzionale deve contenere un sezione
denominata “Amministrazione Trasparente”.
• La sezione contiene sottosezioni aventi precisa
denominazione (rif. Allegato A del DLGS
33/2013).
• Nella “home page” devono essere presenti
anche le sezioni:
– Privacy
– URP
– Note legali
• Le sezioni devono essere sintatticamente e
semanticamente coerenti.
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Struttura del sito
• HOME
– Amministrazione Trasparente
• Primo sottolivello
– Secondo sottolivello
INFORMAZIONE
– Privacy
INFORMAZIONE
– URP
INFORMAZIONE
– Note legali
INFORMAZIONE
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Magellano PA
• Magellano PA è un sito del “Ministero per
la pubblica amministrazione e
semplificazione”.
• È un portale di Knowledge Management
(gestione della conoscenza).
http://www.magellanopa.it/
• Contiene un sito di riferimento
dell’Amministrazione
Trasparente chiamato “Sito di prova”.
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Sito di prova
• Struttura del sito di prova di
Magellano PA
Sito di prova di "Magellano PA“
• È possibile verificare automaticamente la correttezza del sito di prova.
Verifica sito di prova
(http://www.magellanopa.it/bussola/struttura_sito_di_prova)
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Coerenza sintattica e semantica
• Rispetto dei requisiti sintattici: la sezione
o il link si devono trovare esattamente
nella posizione prevista.
• Rispetto dei requisiti semantici:
la denominazione della
sezione deve riportare
esattamente le indicazioni
fornite dalle linee guida.
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La Bussola della Trasparenza
• Consente alle pubbliche amministrazioni e ai
cittadini di utilizzare strumenti per l’ analisi ed il
monitoraggio dei siti web.
• Il principale obiettivo è di accompagnare le
amministrazioni, anche attraverso il
coinvolgimento diretto dei cittadini, nel
miglioramento continuo della
qualità delle informazioni
on-line e dei servizi digitali.
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Magellano PA
• La “Bussola della Trasparenza” si trova su
“Magellano PA”.
• È un’iniziativa è in linea con i principi
dell'OPEN GOVERNMENT ed in
particolare
mira a rafforzare:
– Trasparenza
– Partecipazione
– Accountability
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Come funziona la “Bussola della Trasparenza?
• Il cuore del sistema è un motore che
analizza i siti web delle pubbliche
amministrazioni, in modo automatico, a
determinati intervalli temporali.
• Vengono confrontati i contenuti trovati con
quelli definiti nelle linee guida.
• I dati raccolti alimentano
un magazzino di dati
(data warehouse).
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Cosa si può fare?
•
•
•
•
•
•
Verificare un sito.
Confrontare i siti due a due.
Consultare i siti.
Visualizzare il “Cruscotto grafico”.
Vedere la classifica.
Esprimere la propria opinione.
Possibilità di effettuare l’analisi in base alle linee guida del 2010 e del 2011
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.
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Verifica
• Verifica del sito di qualche comune (es.
Comune di Milano, Comune di Nerviano)
Verifica il sito
• Confronto tra due siti (es. Comune di Milano e Comune
di Roma)
Confronta due siti
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Consultazione
• Elenco dei siti istituzionali appartenenti ad
una determinata provincia che pubblicano
informazioni relative a un certo indicatore
che sono coerenti con le linee guida.
Consulta
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Cruscotto grafico
• Visualizzazione di varie tipologie di grafici
che sintetizzano la coerenza dei siti
istituzionali con le linee guida.
Cruscotto grafico
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Osservazioni
• Non è complicato adeguare i propri siti alle linee
guida.
• Basta verificare che i siti sino coerenti con i
contenuti minimi e che le sezioni siano
sintatticamente e semanticamente corrette.
• E’ quindi facile soddisfare gli
“adempimenti”.
• Però se vogliamo utilizzare il sito
istituzionale come strumento di
comunicazione e di gestione
bisogna fare qualcosa di più.
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Accessibilità
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Normativa principale
• Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca) – “Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.
• D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 – “Regolamento di attuazione della
Legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici”.
• Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 (Ministero per l’innovazione e le
tecnologie) – “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli
strumenti informatici”.
• Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 – “Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese”.
• Circolare 61 del 29 marzo 2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale –
“Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di
accessibilità dei siti web e servizi informatici.
Obblighi delle pubbliche Amministrazioni”.
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Documenti e scadenze
• Circolare 61/2013.
Circolare 61/2013 PDF
• Obiettivi di accessibilità per l’anno 2013
(scadenze).
Obiettivi accessibilità PDF
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Scopo dell’accessibilità
• Favorire l’accesso delle persone disabili agli strumenti
informatici.
• L’articolo 1 della “Legge Stanca” riprende il principio
costituzionale di uguaglianza e afferma che “La
Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad
accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi
servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli
strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito,
in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e
telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di
pubblica utilità da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi
dell'articolo 3 della Costituzione”.
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Decreto Legge 179/2012
“Crescita del Paese”
• Art. 9 del Decreto Legge 179/2012 – “Dati di tipo
aperto e inclusione digitale”.
• Prevede una serie di modifiche nell’ambito
dell’accessibilità delle postazioni di lavoro e dei
documenti pubblicati sui siti WEB.
• Obbliga la pubblicazione degli obiettivi annuali di
accessibilità.
• Assegna all’Agenzia per l’Italia Digitale il
compito di monitorare e di
intervenire in caso di inadempienze.
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Decreto Legge 179/2012
Modifiche alla “Legge Stanca”
Ampliamento del novero dei soggetti erogatori.
1.
2.
3.
Pubbliche amministrazioni.
Soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, ma
accomunati dal fatto di essere erogatori di servizi
pubblici o di pubblico interesse.
Soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o
agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite
sistemi informativi o internet.
Tutti devono rispettare le norme
relative all’accessibilità.
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Decreto Legge 179/2012
Modifiche al “Codice dell’Amministrazione Digitale”
• Formazione informatica ampliata ai temi
relativi all’accessibilità e alle tecnologie
assistive.
• I documenti amministrativi informatici
devono essere fruibili indipendentemente
dalla condizione di disabilità personale.
• Moduli e formulari
pubblicati in “formato
aperto”.
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Obiettivi annuali di accessibilità
• Entro il 31 marzo di ogni anno, le
amministrazioni pubbliche sono obbligate a
pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di
accessibilità e lo stato di attuazione del piano
per l’utilizzo del telelavoro.
• La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della
misurazione e valutazione della
performance individuale dei
dirigenti responsabili.
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Questionario di autovalutazione
• Modello A allegato alla circolare 61/2013.
• Esempio di questionario che le
amministrazioni possono utilizzare per
effettuare un’autovalutazione circa lo stato
di adeguamento dei propri siti e servizi
web alla normativa sull’accessibilità.
Questionario di autovalutazione
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Obiettivi di accessibilità
• Modello B della circolare 61/2013.
• Esempio di format che l’Amministrazione
può utilizzare per la pubblicazione degli
obiettivi annuali di accessibilità.
Fac-simile obiettivi
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Segnalazione di inadempienze
• “Gli interessati” che rilevano inadempienze in
ordine all'accessibilità, “fanno formale
segnalazione, anche in via telematica,
all’Agenzia per l’Italia Digitale”.
• Qualsiasi cittadino può fare la segnalazione con
raccomandata o con PEC a:
[email protected]
• L’AGID obbliga il soggetto
erogatore ad adeguare i servizi
entro 90 giorni.
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Requisiti tecnici di accessibilità
• Per garantire l’accessibilità del sito occorre
rispettare i 22 requisiti tecnici contenuti
nell’allegato A del Decreto Ministeriale dell’
8 luglio 2005.
Requisiti tecnici di accessibilità
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Elenco requisiti tecnici
1.
2.
3.
4.
5.
Realizzare le pagine e gli oggetti al loro interno
utilizzando tecnologie definite da grammatiche formali
(HTML e XHTML).
Non utilizzare i frame (pagina scomposta in diverse
sezioni tra loro indipendenti).
Fornire una alternativa testuale equivalente per ogni
oggetto non di testo presente in una pagina.
Garantire che tutti gli elementi informativi e tutte le
funzionalità siano disponibili anche in assenza del
particolare colore.
Evitare oggetti e scritte lampeggianti o in movimento le
cui frequenze di intermittenza possano
provocare disturbi da epilessia fotosensibile
o disturbi della concentrazione.
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Elenco requisiti tecnici
6.
Garantire che siano sempre distinguibili il contenuto
informativo e lo sfondo con un sufficiente contrasto.
7. Utilizzare mappe immagine sensibili di tipo lato client
piuttosto che lato server (mappe locali invece che
remote).
8. In caso di utilizzo di mappe immagine lato server,
fornire i collegamenti di testo alternativi necessari per
ottenere tutte le informazioni interagendo direttamente
con la mappa.
9. Descrivere i contenuti e identificare le intestazioni di
righe e colonne delle tabelle con elementi marcatori.
10. Usare i marcatori per associare le celle di dati e le
celle di intestazione che hanno due o più
livelli logici di intestazione di righe o
colonne.
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Elenco requisiti tecnici
11. Usare i fogli di stile per controllare la presentazione dei contenuti .
12. Adattare i contenuti testuali di una pagina alle
dimensioni della finestra.
13. Garantire che il contenuto di una tabella sia
comprensibile anche quando questa viene
letta in modo linearizzato.
14. Associare le etichette ai controlli dei moduli.
15. Garantire che le pagine siano utilizzabili anche
quando gli oggetti di programmazione sono disabilitati oppure non
supportati.
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Elenco requisiti tecnici
16. Garantire che i gestori di eventi che attivano
oggetti di programmazione siano indipendenti
da uno specifico dispositivo di input
(es. mouse).
17. Garantire che le funzionalità e le informazioni
veicolate per mezzo di oggetti di programmazione che utilizzano tecnologie non definite da
grammatiche formali pubblicate
siano direttamente accessibili.
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Elenco requisiti tecnici
18. Aggiungere i sottotitoli ai filmati o predisporre un loro
valido riassunto testuale.
19. Rendere chiara la destinazione di ciascun
collegamento ipertestuale (link) con testi significativi.
20. Avvisare l'utente degli eventuali limiti di tempo di
fruizione delle pagine o dei servizi.
21. Rendere selezionabili e attivabili tramite comandi da
tastiere i collegamenti (link) presenti in una pagina,
garantendo anche una sufficiente spaziatura verticale.
22. In caso di pagine che non rispettano i
requisiti di accessibilità, fornire pagine
alternative equivalenti.
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Metodologia per la verifica tecnica
• Controllo dei requisiti con sistemi di
validazione automatica.
• Verifica effettuata da un esperto tecnico.
• Esame delle pagine con diversi browser e
vari sistemi operativi.
• Verifica delle differenze di luminosità e di
colore tra il testo e lo sfondo.
• Redazione di un rapporto.
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Esempio di verifica dei requisiti
• Verifica preliminare effettuata per il
Comune di Padova.
Verifica preliminare accessibilità
• Sito del comune di Padova
adeguato ai requisiti di accessibilità.
Sito del Comune di Padova
• Esempio di verifica preliminare effettuata
per il Comune di Padova.
Rapporto conclusivo di accessibilità
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Dati aperti e formati per la
pubblicazione
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Open Government
• Con l’espressione “Open Government"
(letteralmente "governo aperto") si intende
un nuovo concetto di governance a livello
centrale e locale, basato su modelli,
strumenti e tecnologie che consentono alle
amministrazioni di essere
“aperte” e “trasparenti” nei
confronti dei cittadini.
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Definizione di Open Data
• Una definizione comunemente accettata di Open Data è
quella fornita dall’Open Data Manual redatto dall’Open
Knowledge Foundation, che definisce gli Open Data
come:
“dati che possono essere liberamente utilizzati,
riutilizzati e redistribuiti, con la sola limitazione – al
massimo – della richiesta di attribuzione dell’autore
e della redistribuzione allo stesso modo (ossia senza
che vengano effettuate modifiche)”.
• Un insieme di dati pubblicati prende il nome di “dataset”.
• Gli “Open Data” sono una naturale
applicazione dell’Open Government.
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Principi degli Open Data
• Disponibilità e accesso.
• Riutilizzo e ridistribuzione.
• Partecipazione universale.
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Caratteristica degli Open Data
• Gli “Open Data” devono essere:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
completi (metadati);
primari (granulari);
tempestivi (accessibili rapidamente);
accessibili (HTTP- Hypertext Transfer Protocol);
leggibili da computer (processabili automaticamente),
in formati non proprietari;
liberi da licenze che ne limitino l’uso;
riutilizzabili (e integrabili);
ricercabili (da motori di ricerca);
permanenti (per il loro tempo di vita).
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Formato degli Open Data
Modello di catalogazione del W3C (World Wide Web Consortium) a
stelle.
* Una stella: livello base (es. file non strutturati come immagini di tipo
GIF, TIFF, JPG, PNG ecc. o documenti in formato DOC o PDF).
** Due stelle: dati strutturati ma codificati con un formato proprietario
(es. file XLS).
*** Tre stelle: dati strutturati e codificati con un formato NON
proprietario (es. file CSV). Questo è il formato più semplice dei dati
aperti.
**** Quattro stelle: dati strutturati e codificati in un formato non
proprietario che sono dotati di un URI (Uniform Resource Identifier)
che li rende indirizzabili sulla rete e, quindi, utilizzabili on-line (es.
XML e RDF)
***** Cinque stelle: dati di tipo LOD (Linked Open Data). Dati a quattro
stelle contenenti link ad altri dataset. Possibilità di collegamento di
informazioni provenienti da fonti diverse. Possibilità di
interoperabilità.
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Titolarità del dato
• Necessità di verificare la titolarità del dato prima di
pubblicarlo.
• L’amministrazione titolare del dato è quella che lo ha
creato o lo ha commissionato ad altri soggetti, gli altri
sono solo fruitori.
• Se si vogliono pubblicare dati di altri titolari bisogna
ottenerne formale licenza.
• Se si vuole che i dati siano
disponibili, conviene associare
ad essi una “Licenza aperta”
come:
IODL – Italian Open Data License;
CC0 – Creative Commons CCZero.
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In che formato pubblicare i dati?
• È meglio pubblicare un dato in formato non
aperto piuttosto che non pubblicarlo.
• Dati grezzi (una stella). Convertirli in formato
aperto utilizzando software OCR (Optical
Character Recognition).
• Dati strutturati in formati proprietario (due stelle).
Convertirli in formato non proprietario (es. da
XLS a CSV) e poi pubblicarli. Si guadagna una
stella.
• Dataset a 4 o 5 stelle. Utilizzare
competenze tecniche specifiche.
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Diffusione degli Open Data
• Inserire i riferimenti nel portale nazionale
dei dati aperti.
dati.gov.it
• Sviluppare portali propri, come hanno fatto
alcune regioni.
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Esempi di pubblicazioni
• Portale nazionale dei dati aperti
dati.gov.it
• Portale regionale dei dati aperti della
Regione Piemonte
dati.piemonte.it
• Portale regionale dei dati aperti della
Regione Emilia Romagna
dati.emilia-romagna.it
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Limiti imposti dalla normativa
sulla privacy
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Riferimenti normativi
• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali.
• Deliberazione n. 105/2010 della “Commissione
per la Valutazione e la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche” - Limiti alla
pubblicità dei dati.
• Deliberazione n. 88/2011 del
“Garante per la Protezione dei
dati Personali“ – Linee guida
alla pubblicazione di dati
personali sul WEB.
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Alcune considerazioni
• Necessità di trovare un equilibrio
tra la trasparenza e la privacy.
• Occorre rispettare il diritto di
riservatezza delle persone e delle
imprese.
• Però la tutela della privacy non deve essere
vissuta come un ostacolo insormontabile.
• La gran parte dei dati pubblici non sono dati
personali, cioè riconducibile a un soggetto
preciso, quindi quasi tutto può essere
pubblicato.
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Delibera 88 del 02/03/2011
• Titolo della deliberazione: “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali
contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato da soggetti
pubblici per finalità di pubblicazione e
diffusione sul web”.
• Emessa dal “Garante per
la protezione dei dati
personali”.
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Possibilità di pubblicazione di dati personali
• Se esistono precise normative che obbligano a
farlo.
• Se sono strettamente necessarie al
perseguimento di finalità istituzionali.
• Se sono conformi alla normativa in materia di
trasparenza.
• Se l’interessato lo richiede
espressamente.
• Comunque il Garante può verificare la
correttezza della pubblicazione.
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Golden rule
• Occorre individuare idonei accorgimenti
volti ad assicurare forme corrette e
proporzionate di conoscibilità delle
informazioni personali impedendo la loro
indiscriminata e incondizionata reperibilità
in Internet, garantendo il rispetto dei
principi di qualità ed esattezza
dei dati e delimitando la durata
della loro disponibilità on line.
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Motori di ricerca
• Fare in modo che i dati personali non
siano accessibili da motori di ricerca
esterni, ma solo da ricerche interne al sito.
• Esistono soluzioni tecniche adatte allo
scopo (es. metatag noindex
e noarchive).
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Altri accorgimenti
• I dati personali devono essere pubblicati solo
per il tempo strettamente necessario.
• Bisogna ostacolare le possibili operazioni di
duplicazione massiva dei dati (es. uso di firewall
che controllano i tempi di accesso).
• I dati pubblicati devono essere esatti e
aggiornati.
• Evitare che i dati possano essere
modificati o cancellati (es. uso di
“QR code” o impronta digitale).
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Dati “vicini” ai dati personali
• Pubblicare i dati in forma anonima, prestando
attenzione che non si possa risalire al soggetto
con le informazioni pubblicate (non basta
secretare il nome).
• Pubblicare i dati in forma aggregata.
Delibera Garante Privacy 88/2011
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Grazie dell’attenzione
Ing. Camillo Parini
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Come aumentare l`efficacia e l`efficienza dei