RIVISTA INTERNAZIONALE
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BORSA DIAMANTI D’ITALIA
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Rivista internazionale di arte e cultura orafa, design e gemme
International magazine on the art and culture of goldsmiths’ works, design and gemstones
Incontro con le gemme
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ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTIGIANI ORAFI E ARGENTIERI OROLOGIAI ED AFFINI
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NUOVE NORME SUL “MADE IN”
IL POS DIVENTA OBBLIGATORIO
COMPRO ORO: UNO SGUARDO EUROPEO
UN BILANCIO POSITIVO PER OROAREZZO
LA RICETTA ANTI-CRISI DI CONFARTIGIANATO AREZZO
IL PARLAMENTO UE APPROVA
“MADE IN’”
NUOVE NORME SU
Il Presidente di Confartigianato
Giorgio Merletti: “Passo
decisivo per difendere la
manifattura italiana
rappresentata da 596.000
imprese”.
“Un passo decisivo per la
tutela dell’origine dei nostri
prodotti e per valorizzare il
patrimonio manifatturiero
italiano rappresentato da
596.230 imprese con
16.274.335 addetti, di cui il
47,2% in microimprese sotto i
9 addetti, il 58,1% in micro e
piccole imprese fino a 20
addetti e il 67,9% in piccole
Giorgio Merletti
imprese sotto i 50 addetti”.
Così il Presidente di
Confartigianato Giorgio
Merletti commenta
l’approvazione, da parte del
Parlamento europeo, riunito
in seduta plenaria,
dell’obbligo di indicazione di
origine controllata contenuto
nella proposta di
Regolamento sulla sicurezza
dei prodotti. In pratica, si
definiscono nuove
disposizioni in materia di
“made in” per garantire la
76
piena tracciabilità del
prodotto, come già avviene
nei principali Paesi aderenti
al WTO (ad es. USA,
Giappone, Canada e Corea).
In base alle disposizioni
approvate il 15 aprile scorso a
Bruxelles, tutti i prodotti
dovranno quindi presentare
il marchio “made in” sulla
propria etichetta per essere
immessi nel mercato.
Il Presidente Merletti
sottolinea che “le disposizioni
votate oggi colgono molteplici
obiettivi: valorizzare il
patrimonio manifatturiero
dell’artigianato e dell’impresa
diffusa, difendere il diritto dei
consumatori a una corretta
informazione sull’origine
dei beni acquistati,
combattere il fenomeno
della contraffazione”.
“Confartigianato - aggiunge
Merletti - si batte da sempre
per una chiara e inequivocabile
identificazione dell’origine dei
prodotti e delle lavorazioni,
perché il mondo cerca il
Made in Italy e i consumatori
sono disposti a pagare un
premium price pur di avere
un prodotto fatto in Italia, a
regola d’arte”.
Il testo passa ora al Consiglio
europeo per l’approvazione
definitiva. Ci auguriamo che
finalmente, dopo anni di
battaglie, la difesa del
“made in” possa trovare
piena attuazione.
L’Italia, insieme con la
Germania è, tra i G20, il
Paese europeo con il
maggiore valore aggiunto
manifatturiero al mondo,
insieme a Cina, Corea del
Sud e Giappone. Questo
nostro record va difeso senza
esitazioni”.
DAL 30 GIUGNO OBBLIGATORIO IL
POS ANCHE PER NEGOZI E
ATTIVITÀ ARTIGIANALI
Un obolo per legge alle
banche che può arrivare a
valere 30 euro al mese e
l’1% dei ricavi.
Trenta euro al mese di
canone e l’1% sull’ammontare
delle transazioni. Potrebbe
essere questo l’obolo che le
imprese (liberi professionisti,
commercianti e artigiani)
saranno chiamate a versare,
per legge, alle Banche dal
primo di luglio. È l’effetto
della legge di conversione
del decreto Milleproroghe,
approvata a febbraio scorso
definitivamente dal Senato,
che ha confermato lo
slittamento della riforma di
sei mesi: inizialmente
l’obbligo di accettazione della
moneta elettronica da parte
degli esercenti di attività
commerciali e di servizi,
anche professionali, doveva
scattare dal 1° gennaio.
Dal prossimo 30 giugno
anche gli orafi saranno tenuti
ad accettare i pagamenti
mediante bancomat.
Quel che è peggio è che
lo slittamento finisce per
incidere, indirettamente,
anche sulle regole che
inizialmente erano state
scritte nel decreto
interministeriale dello scorso
24 gennaio. In esso era stata
prevista una disciplina
transitoria che avrebbe
esonerato dall’obbligo tutti i
soggetti il cui fatturato
dell’anno precedente era
uguale o inferiore a 200 mila
euro. Ovviamente il decreto
non poteva prevedere la
proroga e, difatti, non ne tiene
conto. Ora, per effetto del
differimento al 1° luglio, non
vi saranno più i margini di
tempo per l’ingresso graduale
nel nuovo sistema di
pagamento, a meno che il
nuovo esecutivo riscriva il
decreto interministeriale e
ristabilisca una nuova fase
transitoria. A parte quindi le
modalità di entrata in vigore
della norma, resta la
questione delle commissioni
bancarie che non è affatto
banale. Sino ad ora i costi
connessi al POS sono stati
poco trasparenti e, secondo
varie stime, anche più alti
della media europea; in
alcuni casi arrivano, come
detto, sino a canoni mensili di
30 euro e commissioni pari
all’1% dei ricavi. In verità il
Ministero dello Sviluppo
Economico ha annunciato un
decreto che prevede l’obbligo
per le banche di rendere
visibili le diverse componenti
del costo ed il principio
secondo cui i costi totali
calino di anno in anno man
mano che si diffondono i
pagamenti elettronici.
Staremo a vedere se
l’impegno sarà mantenuto.
La previsione di un aumento
della domanda ha comunque
avviato un dinamismo
interessante sul lato
dell’offerta. Diverse aziende
tecnologiche (gestori
telefonici) stanno lanciando,
ad esempio, offerte di POS
Mobile per cogliere
l’opportunità data da questo
obbligo. Si tratta di dispositivi
Pos wireless molto
convenienti, sembra, sotto il
profilo dei costi che potrebbero
fare un’interessante
concorrenza agli strumenti
offerti dagli Istituti bancari.
Come sempre è buona regola
informarsi bene prima di
procedere: la tecnologia è
pronta, l’offerta pure, mentre
la confusione del legislatore
non aiuta.
REGOLAMENTAZIONE ESERCIZI
“COMPRO ORO”: UNO SGUARDO
SULL’EUROPA
In Italia siamo fermi da oltre
un anno: nel 2013 la senatrice
Donatella Mattesini (Pd) ha
presentato una lodevole
proposta di legge che ha
accorpato altre due proposte
per la regolamentazione
degli esercizi “compro oro”
(firmatari Nicola La Torre e
Mario Baccini). Tra i punti
salienti: l’istituzione di un
Registro delle attività di
compravendita di oro tenuto
dalle Camere di commercio e
la creazione di un portale
Internet per la pubblicazione
di una Banca Dati degli
oggetti usati d’oro, di metalli
preziosi e gemme per
facilitare l’attività di controllo
delle Forze dell’Ordine nel
contrastare l’evasione fiscale
e il riciclaggio. Ma l’iter del
provvedimento è ancora in
corso. Siamo andati a
curiosare tra le normative in
vigore in alcuni Paesi membri
dell’Ue, scoprendo di non
essere troppo soli...
FRANCIA
Sebbene anche in Francia il
fenomeno dei “compro oro”
sia in forte incremento, si
riscontra una lacuna
legislativa. L’argomento è
stato oggetto di un articolo
comparso sul quotidiano
“Le Figaro’” nel quale si
evidenziano troppe differenze
tra i prezzi applicati dai
diversi esercizi commerciali;
altro problema è poi
rappresentato dal fatto che le
informazioni fornite ai clienti
sono molto scarse o
totalmente inesistenti, anzi,
alcuni di questi esercizi non
mostrano neppure il prezzo al
kg od al grammo dell’oro.
È stato poi rilevato che vi è la
mancanza di un decreto
attuativo di una legge del
2011 che vieterebbe i
pagamenti in contanti; infatti,
attualmente, alcuni esercizi
applicano la legge e rifiutano
qualsiasi pagamento in
contante, ma altri continuano
ad applicare la precedente
soglia di 3.000 euro a fronte di
quella di 600 euro in vigore
dal 2011.
SPAGNA
Sebbene si sia potuto
riscontrare un notevole
incremento del fenomeno a
causa della recente crisi
economica che ha colpito
l’eurozona, purtroppo, ad
oggi, esso non risulta essere
fatto oggetto di alcuna
specifica previsione
normativa o, perlomeno, di
nessuna previsione che possa
distinguerlo in particolar
modo da quello di altri Paesi
membri. La normativa di
riferimento resta la “Ley
37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor
Añadido” che all’art. 140 e 51
bis definisce cosa si intenda
per “oro da investimento” (in
linea con le disposizioni
normative di altri Paesi Ue,
così come con l’Italia); l’art.140
bis determina quali
operazioni sono esenti da
regimi impositivi ed in quale
modo si possa anche
rinunciare a tale esenzione
(art.140 ter); si specifica poi
che il soggetto passivo del
regime impositivo è il titolare
dell’esercizio commerciale o il
professionista, presso il quale
l’operazione è stata effettuata
(art. 140 quinquies); è infine
previsto anche in Spagna
l’obbligo di tenuta del registro
e delle fatture comprovanti le
transazioni effettuate.
Quindi, come già detto, non si
può segnalare, per quanto
riguarda il territorio spagnolo,
alcuna rilevante differenza
rispetto alle disposizioni
normative già in vigore
presso la maggior parte dei
Paesi della Comunità.
PORTOGALLO
Non esiste una normativa
apposita. La sorveglianza sul
mercato degli oggetti in
metalli preziosi è svolta dagli
Uffici del Saggio appartenenti
alla Zecca portoghese
(Departamentos das
Contrastarias). Dal 1979 è
in vigore senza aver mai
subito emendamenti il
“Regulamento das
Contrastarias”, considerato
obsoleto da tutte le forze
politiche. Gli esercizi di
compravendita di oro e
argento usato sono fuori
controllo nonostante la
quantità di reati associati ai
metalli preziosi. Pertanto, da
un paio di anni a questa
parte sono stati presentati, a
livello parlamentare, due
relazioni ufficiali e stanno
operando altrettanti gruppi
di lavoro per la riforma del
Regolamento, in entrambi i
casi senza risultati.
Nel frattempo, il numero di
esercizi di compro oro è
calato drasticamente dopo
aver subito una crescita
costante fino all’impennata
del 2012: segno che i
portoghesi non hanno più oro
da vendere.
GERMANIA
Non esiste una normativa ad
hoc. Gli esercizi “compro oro”
rientrano nelle previsioni del
Regolamento in materia di
professioni e mestieri
(Gewerbeordnung), e non è
necessario ottenere alcun
permesso aggiuntivo per
l’apertura dell’esercizio.
Tuttavia, sussiste un obbligo
di monitoraggio da parte
delle autorità locali, che
deriva dal punto 38 della
Gewerbeordnung in ordine
alla sezione 147a dello stesso
Regolamento, che vieta
l’acquisto di oro da parte
dei minorenni. Per cui il
venditore deve sempre
verificare l’identità del cliente
richiedendone la carta di
identità. La crisi economica e
l'impennata dei prezzi
dell'oro verificatasi a partire
dal 2011 hanno provocato un
boom per l’acquisto di oro.
Anche gioiellerie ed agenzie
finanziarie private segnalano
un forte aumento del volume
di affari. Molte persone si
separano da gioielli in oro,
oro dentale ecc. per
approfittare dei prezzi elevati
dell’oro. Allo stesso tempo, si
è potuto riscontrare un
aumento di pubblicità delle
aziende di “compro oro”.
Parallelamente a questo
boom, le associazioni di
tutela dei consumatori, le
associazioni professionali e i
media mettono in luce
l’opacità degli esercizi di
“compro oro”, lamentando il
pagamento dell’oro a prezzo
troppo basso rispetto alle
quotazioni ufficiali e che il
contenuto di metallo prezioso
è determinato in modo
non corretto.
REPUBBLICA CECA
La questione è regolata in
Repubblica Ceca dalla legge
n° 539/1992 (Coll. Act on
Hallmarking and precious
metal testing). Gli operatori
possono effettuare la
compravendita dei prodotti
fino a che questi non siano
stati ufficialmente etichettati.
I prodotti con etichettatura
ufficiale sono quelli che sono
stati sottoposti a controllo di
punzonatura effettuato
dall'ufficio di controllo e dal
Ministero dell'Industria e del
Commercio CR ai sensi del
par. 38 della legge di cui
sopra. Le merci destinate alla
vendita devono essere
collocate in modo visibile e
separatamente dagli altri
prodotti. Quando la vendita
riguarda beni in oro, gli
operatori sono obbligati ad
emettere fattura che riporti
peso, prezzo e purezza dei
prodotti venduti come metalli
preziosi; e lo stesso discorso
vale anche quando tali beni
siano acquistati dai clienti per
poi essere rimessi in vendita;
ai sensi poi del par. 39, i segni
di punzonatura devono
essere resi adeguatamente
77
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTIGIANI ORAFI E ARGENTIERI OROLOGIAI ED AFFINI
visibili nel punto vendita.
I rivenditori sono tenuti, entro
15 giorni dalla costituzione
della loro attività, a fornire
determinate informazioni
rilevanti, per iscritto, all'ufficio
di controllo. Sono inoltre
previsti gli obblighi di tenere
un registro per il peso e la
purezza dei metalli utilizzati e
per la conservazione dei
preziosi, nonché un registro
per gli acquisti e le vendite
(par. 35, par 37). L’Ufficio di
Controllo cura un registro
dei produttori e dei
rivenditori. Risulta invece
essere disciplinato da una
norma speciale l’Oro da
Investimento, per il quale
si applica la legge
dell'imposta sul valore
aggiunto n° 235/2004.
L’oro da investimento può
riguardare le monete d'oro,
l'oro in forma di lingotti
certificati, sotto forma di barre
con il proprio numero e il
nome del produttore,
informazioni sulla purezza ed
il peso, il tipo di peso che
viene ammesso nei mercati
dell’ oro da investimento,
l'acquisizione da un altro
stato membro dell’Ue o
l’esportazione negli stessi ecc.
L’acquisizione di oro da
investimento da un altro Stato
membro dell’Unione europea
e la sua importazione è
esente dall'imposta, e non dà
diritto alla detrazione fiscale.
Anche l’oro da investimento
scambiato sui conti metallo
(in particolare i prestiti e gli
swap che diano i diritti di
proprietà o diritti legali agli
investimenti in oro) è esente
da imposta, senza diritto di
detrazione fiscale.
Questa esenzione fiscale
si applica anche alla
negoziazione futura dell’oro
da investimento, tra cui le
vendite ed i contratti a
termine (swap), che
comportano un trasferimento
di proprietà o diritti legali
sull’oro da investimento. Il
78
commercio dell’oro effettuato
da una persona che agisce
per nome e per conto di
un’altra persona è esente
dall’imposta, senza diritto a
detrazione fiscale.
Il contribuente che concede
oro da investimento,
ed è quindi esente da
imposta, ha il diritto alla
detrazione fiscale per l'intero
importo in caso di acquisto e
di acquisizione di questo tipo
di oro da un altro Stato
membro, o di importazione
di oro che non è nato come
oro da investimento, ma che
è conseguenza della
trasformazione in oro da
investimento da parte
dell’acquirente o di chi agisce
in sua vece, ecc.
Il contribuente, che produce o
trasforma l’oro in oro da
investimento ha diritto alla
deduzione fiscale per l'intero
importo al momento
dell’acquisto e l’acquisizione
da un altro Stato membro
o l'esportazione di merci
o servizi direttamente
connessi alla produzione trasformazione dell’oro
da investimento (par. 92).
Infine non è previsto invece
l’obbligo di informazioni
alle autorità pubbliche
quando si acquista l’oro da
investimento.
CONFARTIGIANATO AREZZO
“A OROAREZZO TUTTA
L’ECCELLENZA MANIFATTURIERA
ITALIANA”
INFORMA:
Si è conclusa l’8 aprile
con un bilancio più che
positivo la 35ª edizione
2014 di OroArezzo, il
Salone internazionale
dell’oreficeria, argenteria
e gioielleria. Sono state oltre
500 le aziende espositrici e
280 i buyers provenienti da
oltre 80 paesi: sta di fatto
che in conclusione sono stati
oltre 12 mila gli ingressi
registrati in quattro giorni
5 KG DI ORO PER OGNI NUOVO
CONFARTIGIANATO
DIPENDENTE:
PROPONE LA SUA RICETTA
ANTI-CRISI
Il taglio del nastro con il Ministro
Maria Elena Boschi.
di fiera. OroArezzo 2014
aveva preso il via il 5 aprile
con il taglio del nastro di
Maria Elena Boschi, Ministro
per le riforme istituzionali e i
rapporti con il Parlamento.
“Ad OroArezzo c’è tutta
l’eccellenza manifatturiera
italiana” ha affermato il
presidente degli Orafi di
Confartigianato Arezzo e di
Arezzo Fiere e Congressi,
Andrea Boldi. “Perché qui c’è
la storia orafa più autentica,
più rappresentativa e più
affascinante, ci sono le
aziende che mescolano le
straordinarie competenze
della tradizione orafa
artigianale con le tecniche
più innovative. Qui moda e
gioiello si incontrano, in
Toscana ci sono tutte le più
importanti griffe dell’alta
gamma”. “OroArezzo
rappresenta una delle
eccellenze produttive di un
territorio che sta finalmente
ripartendo grazie all’impegno
dei tanti imprenditori, dei
tanti orafi aretini. È stato fatto
un lavoro di squadra per
cercare di ripartire e oggi
questa ripresa si sente”, ha
detto il Ministro Boschi
durante l’opening ad Arezzo
Fiere e Congressi.
Il tessuto produttivo aretino
nel 2013 ha infatti fatto
registrare un incremento
delle esportazioni del
21,47% rispetto al 2012,
raggiungendo circa il 35%
del totale delle esportazioni
italiane di oreficeria.
Il Presidente della
Federazione Orafi e
Argentieri di Confartigianato
Arezzo, Andrea Boldi, si è
fatto promotore all’interno
della Consulta Orafa di
Arezzo di una nuova e
importante iniziativa rivolta a
favorire l’approvvigionamento
del metallo prezioso da parte
delle aziende orafe del
distretto di Arezzo.
Il progetto, già presentato alla
Regione Toscana, prevede
l'erogazione di un prestito
d’uso di 5 kg di oro, oppure
di 50 kg di argento, con un
tasso di interesse di circa il
Andrea Boldi
3%, alle aziende che si
impegnino ad assumere un
nuovo dipendente, anche a
tempo determinato, fino ad
un massimo di 15 kg di oro
(o 150 Kg di argento) per tre
nuovi dipendenti. Il prestito
d’uso, della durata di due
anni, dovrebbe essere
garantito all'80% dai Confidi
grazie alla controgaranzia
della Regione Toscana.
Al termine del periodo dei
due anni il progetto prevede
la possibilità per ciascuna
azienda di convertire il
prestito d’uso in un mutuo in
oro/argento, con durata di 5
anni, a tassi di circa il 3%.
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