Istruzioni per le operazioni di seggio 1 COMPOSIZIONE E COMPITI DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE Il seggio è composto da: • 1 presidente • 1 segretario • 4 scrutatori 2 Per la validità delle operazioni elettorali dell’Ufficio Elettorale di sezione, devono trovarsi sempre presenti almeno 3 membri dell’Ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente. Per lo scrutinio almeno 5 e cioè il presidente o il vicepresidente, tre scrutatori e il segretario. 3 OGNI OPERAZIONE DEI SEGGI VIENE MESSA A VERBALE. • Compilare scrupolosamente ogni verbale. • Trascrivere esattamente i dati del verbale. • Formare correttamente i plichi. I verbali devono recare, in ciascun foglio, la firma di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti di lista, presso la sezione, che ne fanno richiesta, nonché il bollo della sezione. 4 RAPPRESENTANTI DI LISTA I presidenti di seggio, all’atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse: 1) La designazione dei rappresentanti presso la sezione non è ammissibile se colui che la fa non sia una dei delegati delle liste dei candidati, ovvero una delle persone da essi autorizzate; 2) Il rappresentante designato deve essere elettore della circoscrizione elettorale per il Parlamento Europeo: tale requisito potrà essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato; 3) La designazione deve essere fatta per iscritto, e la firma dei delegati deve essere autenticata art. 14 legge n. 53, 21 marzo 1990 l’autenticazione deve essere redatta a norma dell’ art. 21 DPR 445/2000. 5 I RAPPRESENTANTI DI LISTA: • Hanno diritto di assistere a tutte le operazioni; • Possono far inserire, succintamente, nel verbale eventuali dichiarazioni; • Possono apporre la loro firma od il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne, e la loro firma nei verbali e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, relativi all’elezione per la quale sono stati designati, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni; • Sono autorizzati a portare un bracciale o altro dispositivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata. 6 SABATO 24 MAGGIO consegna al presidente, da parte del Comune, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio e redazione del relativo verbale. SABATO 24 MAGGIO DALLE ORE 16.00 Alle ore 16 del sabato precedente il giorno d’inizio votazione il presidente costituisce l’Ufficio elettorale di sezione. 7 Sono elettori: 1) gli iscritti nelle liste elettorali ordinarie sezionali, detratti coloro che, pur essendo iscritti nelle liste sezionali riportano a fianco al loro nominativo la dicitura “VOTA ESTERO”; 2) gli elettori scritti nelle eventuali liste aggiunte sezionali dei cittadini dell’Unione Europea residenti a Brescia. 8 • Qualora si presenti al seggio un elettore il cui nominativo riporti sulla lista l’annotazione “VOTA ESTERO” bisognerà accertarsi, prima della ammissione al voto, che il suddetto elettore sia munito di apposita comunicazione del Comune, da cui risulti che lo stesso può manifestare il proprio voto presso la sezione comunale di appartenenza. In mancanza di tale comunicazione, il cittadino dovrà essere invitato a recarsi presso l’ufficio elettorale del Comune – Palazzo Broletto – piazza Duomo. • Per essere ammesso al voto l’ elettore, oltre alla comunicazione di cui sopra dovrà naturalmente esibire apposita tessera elettorale. 9 AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE: • Firma dello scrutatore • Apposizione del timbro della sezione Nessuno dei componenti dell’Ufficio può allontanarsi dalla sala durante l’autenticazione. 10 AUTENTICA Dal numero di schede da autenticare deve essere detratto: -Il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione; Al numero delle schede da autenticare deve essere aggiunto: - Il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio ma aventi dimora in quell’ambito territoriale (dei quali, pertanto, l’ufficio sezionale sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio). 11 ANNOTAZIONI SULLE LISTE SI SEGNALA CHE CON L’ANNOTAZIONE “VOTA ESTERO” VENGONO INDICATI TUTTI GLI ELETTORI RESIDENTI IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA, NONCHÉ TUTTI GLI ELETTORI TEMPORNEAMENTE RESIDENTI IN ALTRO STATO UE CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA DI VOTARE NEI SEGGI IVI ISTITUITI. QUESTI ELETTORI NON SONO CONTEGGIATI TRA GLI ELETTORI DEL SEGGIO. 12 DOMENICA 25 MAGGIO ORE 7.00 Ricostituzione del seggio 13 MODALITÀ DI VOTAZIONE a) ciascun elettore può manifestare il voto di lista tracciando un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene; b) l’elettore può manifestare, in ogni circoscrizione non più di tre preferenze. Nel caso di tre preferenze espresse, ai sensi dell’ art. 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza (legge 22 aprile 2014 n 65); c) una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 18 del 1979 d) il voto di preferenza deve essere manifestato esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. 14 AMMISSIONE ELETTORI ALLA VOTAZIONE L’identificazione degli elettori è attestata nell’apposita colonna della lista degli elettori con l’indicazione degli estremi del documento. PRIMA DELL’ESPRESSIONE DEL VOTO, IL PRESIDENTE: • Identifica l’elettore e verifica le generalità sulla tessera elettorale: • Controlla che non sia apposto sulla tessera il bollo di un’altra sezione con la stessa data. 15 GLI SCRUTATORI: 1. 2. 3. 4. Verificano che il nominativo sia scritto nella lista; Appongono sulla tessera elettorale, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro di sezione e la data; Annotano sull’apposito registro il numero della tessera elettorale e il numero di iscrizione nella lista; Nel medesimo registro, lo scrutatore prende nota anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero di tessera elettorale nel registro, non hanno votato. 16 17 IL PRESIDENTE consegna le schede aperte. 18 ALL’ATTO DI RICONSEGNA DELLE SCHEDE IL PRESIDENTE: • Verifica che le schede riconsegnate siano le stesse che egli aveva consegnato; • Constata che all’esterno non vi siano segni o scritte che possano portare al riconoscimento dell’elettore; • Pone le schede nelle rispettive urne; • Fa attestare da uno degli scrutatori l’avvenuta riconsegna mediante l’apposizione della firma accanto al nome dell’elettore nella lista di sezione. 19 CASI SPECIALI • • • • • • AVD Attestazione Sindaco Componenti Seggio Militari Non deambulanti Elettori che rifiutano di ritirare le schede 20 ELETTORE CON TESSERA CHE RIPORTA IL TIMBRO AVD 21 ELETTORE FISICAMENTE IMPEDITO ACCOMPAGNATORE (ciechi, amputati delle mani/braccia affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente di seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto tale compito. 22 Fac-simile modulo attestazione Sindaco □ COPIA PER L’ ELETTORE □ COPIA PER IL PRESIDENTE DI SEGGIO COMUNE DI BRESCIA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI Servizio Elettorale □ COPIA PER L’ UFFICIO ELETTORALE Brescia, ELETTORE CHE HA DIRITTO DI VOTARE IN BASE AD ATTESTAZIONE DEL SINDACO (i nominativi di tali elettori Vengono registrati nel verbale nel paragrafo previsto) ELEZIONI DEL Dovendo essere ammesso al voto il/la Sig./ra Nato/a a Residente a Brescia in Via il n. □ Visto il 2°comma dell’ art. 32 bis del D.P.R. 20.03. 1967 N. 223, aggiunto con legge n. 40 del 07.02.1979; □ Visto l’art.7 del D.P.R. 08.09.2000 n. 299; SI ATTESTA Che l’elettore predetto potrà esprimere il proprio voto nella Sezione N. di Via n. Presso Si consegna la presente all’interessato, che dovrà esibirla nell’atto della votazione in sostituzione delle tessera elettorale, e se ne trasmette copia per notizia al presidente di seggio. p. IL SINDACO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE ( MARCELLI LUCIA ) RELAZIONE DI NOTIFICA Attesto di aver notificato oggi copia della presente Al Sig. …………………………………………….……………….. IL RICEVENTE ……………………………………………………….... Brescia, ........................................................... IL MESSO ………………………………………… 23 CASO IN CUI VOTINO: - PRESIDENTE DEL SEGGIO - SCRUTATORI - SEGRETARIO - RAPPRESENTANTI DI LISTA - CANDIDATI ALLE ELEZIONI - UFFICIALI ED AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle Liste degli elettori dalla sezione e vanno indicati nel verbale. 24 CASO IN CUI VOTINO: - MILITARI DELLE FORZE ARMATE - APPARTENENTI A CORPI MILITARMENTE ORGANIZZATI PER IL SERVIZIO DELLO STATO - APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA - APPRTENENTI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - MILITARI IN LICENZA I nominativi vanno iscritti nell’apposita lista elettorale aggiunta. 25 ELETTORI NON DEAMBULANTI: vanno solo accompagnati in cabina o al tavolo appositamente allestito. Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale. I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti nel relativo paragrafo del verbale ed in calce alla lista degli elettori della sezione. 26 ELETTORE che rifiuti di ritirare le schede: Nel caso in cui l’elettore, dopo la sua identificazione e registrazione, rifiuti di ritirare le schede, non potrà essere considerato come votante e non dovrà quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all’atto delle operazioni di accertamento del numero dei votanti. (par. 76, 88, 89 delle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sez.) ELETTORE che ritira e restituisce le schede: Nel caso in cui l’elettore, dopo avere ritirato le schede, senza entrare in cabina, le restituisca al presidente, si configura l’ipotesi pg. 47 par. 73 ex art: 62 del T.U. 361/1957, con l’effetto di conteggiare l’elettore come votante ma di dichiarare la nullità delle schede stesse. 27 SEGGIO SPECIALE Raccolta del voto in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva. • Il seggio speciale è composto da un presidente e due scrutatori (uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario); • I compiti sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto; • I compiti cessano appena le schede votate vengono portate all’ufficio elettorale di sezione, per essere immediatamente immesse nelle urne. 28 SEGGIO VOLANTE Raccolta del voto nei luoghi di cura aventi meno di 100 post-letto da parte del presidente della sezione. Il presidente della sezione si recherà a raccogliere il voto dei degenti, unitamente al segretario e ad uno scrutatore designato alla sorte. VOTO A DOMICILIO: deve essere programmato l’orario di raccolta del voto presso il domicilio di elettori che siano impossibilitati ad allontanarsi dall’abitazione. 29 DOMENICA 25 MAGGIO ORE 23.00 CHIUSURA DELLA VOTAZIONE 30 OPERAZIONI DI RISCONTRO Per l’accertamento del numero dei votanti, il presidente deve attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel capitolo XXII par. 88 e seguenti delle istruzioni ministeriali. 31 Verbale 2014 P. E. . Testo unico 30 marzo 1957, n. 361: Art. 48 – 1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in un’altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli elettori e gli agenti di forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto previa esibizione del certificato elettorale. 2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale. Art. 49 – 1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio. 2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. 3. È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. 4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente. Art. 50 – 1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano. 2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dei seguenti documenti: a) certificato del comandante del porto o del direttore dell’aeroporto attestante che il marittimo o l’aviatore si trova nell’impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell’aeroporto viene considerato autorità certificante; b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l’avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall’elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco. 3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell’articolo precedente. 4. I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell’inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione. 32 OPERAZIONI DI SCRUTINIO 33 SCRUTINIO Per effettuare lo spoglio delle schede, è necessaria la presenza di 5 membri dell’ufficio elettorale di sezione: • del presidente o del vicepresidente; • Dello scrutatore che estrae le schede dall’urna; • Di un altro scrutatore e del segretario che prendono nota, contemporaneamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, dei voti di lista; • Di un terzo scrutatore, che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate. 34 Una scheda valida rappresenta un voto di lista valido. (par. 96 istruzioni ministeriali) Di conseguenza, il totale dei voti validi, attribuiti alle singole liste, deve, in ogni caso, corrispondere al numero totale delle schede valide, ritenendosi schede valide quelle per le quali non ricorrano cause di nullità e che non siano bianche. 35 Salvaguardare al massimo grado la volontà desumibile dal segno tracciato dall’elettore: Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. (art. 68 D.P.R. 361/1957) 36 OPERAZIONI DI CONTROLLO E’ consigliabile che durante lo svolgersi delle operazioni di voto venga effettuato un riscontro tra le schede autenticate, le liste sezionali e il registro dove si sono annotati i numeri di tessera elettorale. 37 CHIUSURA DELLE OPERAZIONI Completato lo spoglio si procede all’inoltro dei dati, alla formazione delle buste del materiale come indicato nelle istruzioni ministeriali e nella tabella che verrà fornita con materiale del seggio. 38 COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGI In assenza di (eventuali) aggiornamenti, in caso di elezioni del Parlamento Europeo - per i componenti dei seggi sono previsti i seguenti onorari: Onorario fisso dei seggi normali: • Presidenti € 120,00; • Scrutatori e segretari € 96,00. Onorario fisso dei seggi speciali: • Presidenti € 72,00; • Scrutatori e segretari € 49,00. 39